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Procedimenti sanzionatori e tutela dei consumatori

(SLIDES DI SINTESI)

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Le competenze dell’Autorità in materia di tutela dell’utenzaIn base alla legge 249/97

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Competenze della commissione per i servizi e i prodotti:

Art. 1, lettera b, n.2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività;

Art. 1, lettera b, n.3) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;

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Competenze della Commissione Infrastrutture e Reti

Art. 1, lettera a) n.10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorità avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorità;

Art. 1, lettera a) n. 14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;

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Strumenti di tutela effettiva del consumatore

L’attività sanzionatoria (attività AGCOM e attività della Polizia Postale e delle Comunicazioni)

Il contenzioso gestori / utenti il potere di “definizione” dell’Autorità

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Il contenzioso gestori / utenti il potere di “definizione” dell’Autorità

L’art 13 dell’allegato alla delibera 182/02/CONS Richiesta di definizione della controversia da parte

dell’AutoritàQualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, o per i punti ancora controversi nel caso di soluzione parziale, le parti congiuntamente, o anche il solo utente, possono chiedere all’Autorità di definire la controversia ai sensi dell’art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 318/1997. …Il deferimento della soluzione della controversia all’Autorità non può essere promosso qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l’Autorità giudiziaria.

Problematiche applicative (tempi della procedura) L’oggetto della definizione Natura amministrativa dell’atto della C.I.R. Dubbi di costituzionalità (arbitrato obbligatorio)

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Il contenzioso gestori / utenti

L’attività di conciliazione presso i Co.Re.Com; Sezione I del Regolamento approvato con la delibera 182/02/CONS

Definizione di "utenti" contenuta nel Regolamento ”le persone fisiche o giuridiche, ivi compresi i consumatori, che utilizzano o chiedono di utilizzare servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;

Definizione di consumatore contenuta all’art. 1, comma 1, letteraj) del codice delle comunicazioni elettroniche approvato con il decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259 : la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attivita' lavorativa, commerciale o professionale svolta;

Articolo 3 del Regolamento approvato con la delibera 182/02/CONSRichiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazioneGli utenti, singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato o dalle norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell’Autorità e che intendano agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Co.Re.Com competente per territorio

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L’attività sanzionatoria (attività AGCOM e attività della Polizia Postale e delle Comunicazioni)

Problematiche di ordine procedurale relative alla collaborazione tra AGCOM e Polizia Postale e delle Comunicazioni

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L’attività sanzionatoria : attività AGCOM e attività della Polizia Postale e delle Comunicazioni)

L’esperienza dell’applicazione del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con Delibera 425/01/CONS

La Delibera n. 336/03/CONS contenente modifiche e integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con delibera n. 425/01/CONS

"5 bis. Le segnalazioni trasmesse dalla Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, dalla Guardia di Finanza e dagli Ispettorati Territoriali del Ministero delle Comunicazioni, sono inviate al dipartimento garanzie e contenzioso. Tali segnalazioni devono riportare:

a. una precisa descrizione del fatto; b. l’evidenziazione della norma giuridica che si presume violata; c. l’individuazione del giorno e dell’ora della presunta infrazione; d. i dati anagrafici, ovvero ogni dato disponibile ai fini

dell’identificazione dei soggetti responsabili della presunta infrazione; e. i supporti probatori che costituiscono la base per le successive

valutazioni in merito alla sussistenza della violazione."

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L’attività sanzionatoria AGCOM:L’applicazione delle sanzioni in base all’art. 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95

Art. 2, comma 20, lettera c) Per lo svolgimento delle proprie funzioni ciascuna Autorità:…irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o (in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazioni dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi;in caso di reiterazione delle violazioni…… ha la facoltà di sospendere l’attività di impresa fino a sei mesi ovvero proporre al ministro competente la sospensione o decadenza della concessione.

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L’attività sanzionatoria AGCOM:L’applicazione delle sanzioni in base all’art. 1, comma 29, della legge 249/97

I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorità espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile.

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L’attività sanzionatoria AGCOM:L’applicazione delle sanzioni in base all’art. 1, comma 30, della legge 249/97

I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorità

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L’attività sanzionatoria AGCOM:L’applicazione delle sanzioni in base all’art. 1, comma 31, della legge 249/97

I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità.

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L’attività sanzionatoria AGCOM:L’applicazione delle sanzioni in base al decreto l.vo n. 269/2003 Il codice delle comunicazioni elettroniche.

Art. 98, comma 17Restano ferme, per le materie non disciplinate dal Codice, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

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L’attività sanzionatoria AGCOM:L’applicazione delle sanzioni in base al decreto l.vo n. 269/2003 Il codice delle comunicazioni elettroniche.

Art. 98Sanzioni

Comma 1 . Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

Comma 9 Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 32, ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall’Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00.

Comma 10 Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e dall’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti l’esercizio delle proprie attività non corrispondenti al vero, si applicano le pene previste dall’articolo 2621 del Codice civile.

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L’attività sanzionatoria AGCOM:L’applicazione delle sanzioni in base al decreto l.vo n. 269/2003 Il codice delle comunicazioni elettroniche.

Comma 11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o dall’Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00. Se l’inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall’Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale l’inottemperanza si riferisce.

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L’attività sanzionatoria AGCOM:L’applicazione delle sanzioni in base al decreto l.vo n. 269/2003 Il codice delle comunicazioni elettroniche.

Comma 12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 34 e 35, nei termini previsti dall’allegato n. 10, se la violazione è di particolare gravità, o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero o l’Autorità, secondo le rispettive competenze e previa contestazione, possono disporre la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell’autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. Nei predetti casi, il Ministero o l’Autorità, rimangono esonerati da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell’impresa.

Comma 13. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Capo III del presente Titolo, nonché nell’articolo 80 il Ministero o l’Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00.

. Comma 16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 60, 61, 70, 71, 72 e 79 il Ministero o l’Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00.

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L’attività sanzionatoria della Polizia Postale e delle Comunicazioni

La collaborazione con l’Autorità della Polizia Postale e delle Comunicazioni (la legge 249/97)

la legge 689/81 e l’obbligo di rapporto ai sensi dell’art.17

Il caso dell’utilizzo delle numerazioni 709x per servizi internet

La violazione dell’art. 4, comma 1 della delibera 9/02/CIR

Il caso delle vendite di servizi di telecomunicazioni a distanza:l’attivazione dei servizi non richiesti.

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L’attività sanzionatoria della Polizia Postale e delle Comunicazioni: il caso della vendita a distanza

Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 di attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanzaArt. 4 - Conferma scritta delle informazioni1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 3, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:Art. 5 - Esercizio del diritto di recesso1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrente…per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.

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L’attività sanzionatoria della Polizia Postale e delle Comunicazioni: il caso della vendita a distanza

Art. 12 Sanzioni 1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto

costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.

2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.

3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.

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L’attività sanzionatoria della Polizia Postale e delle Comunicazioni: il caso della vendita a distanza la vendita della CPS

L’attività sanzionatoria della Polizia postale e delle comunicazioni in applicazione dell’art. 12 del Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185

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L’Attività sanzionatoria di AGCOM per violazione della delibera in materia di CPS con applicazione delle sanzioni in base all’art. 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95 per innosservanza dei propri provvedimenti

L’attività sanzionatoria di AGCOM per violazione della delibera in materia di CPS con applicazione delle sanzioni in base all’art. 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95 per inosservanza dei propri provvedimenti:

Il caso dell’attivazione non richiesto del servizio CPS la:

La violazione dell’art. 3 commi 1 e 2 della delibera 4/00/CIR

La violazione dell’art. 3 comma 3 della delibera 3/CIR/99