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Sede Legale - Via Santa Lucia n. 50 – 80132 Napoli Telefono 0817644559 Fax 0812452395 Via Banchi Vecchi n.112 - 00186 Roma Telefono/Fax 0692956546 C.F. P.Iva 05017550632 Registro delle Imprese di Napoli n. 05017550632 E-mail [email protected] PEC [email protected] Napoli, 10 dicembre 2018 A TUTTI GLI SPETTABILI CLIENTI LORO SEDI LA FLAT TAX La Manovra 2019 estende l’ambito di applicazione del regime forfetario previsto per professionisti ed imprese individuali introdotto dalla legge n. 190/2014 introducendo per l’accesso al regime un’unica soglia di ricavi e compensi, più elevata, pari a 65.000 euro, indipendentemente dall’attività esercitata. Non sarà possibile effettuare una valutazione comune ad ogni contribuente, in quanto dovrà essere verificata la propria posizione personale. Tuttavia, alcune considerazioni generali potranno rappresentare un utile punto di riferimento per le prime valutazioni. Vediamo di seguito in dettaglio. La Flat tax, anche detta tassa piatta, è applicabile ai redditi percepiti da ditte individuali e professionisti. La legge di Bilancio 2019 prevede l'aliquota al 15% per compensi e ricavi fino a 65mila euro, ed una flat tax start-up giovani under 35 e over 55 al 5% rispettivamente di 4 e 5 anni. A seconda delle diverse attività economiche, sono previsti diversi coefficienti di redditività, i quali, determinano il reddito imponibile. In caso di svolgimento di più attività, ai fini dell’accesso al regime, il limite di 65mila euro è riferito alla somma dei ricavi o compensi derivanti dalle diverse attività esercitate. CIRCOLARE N. 11/2018

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Napoli, 10 dicembre 2018

A TUTTI GLI SPETTABILI

CLIENTI

LORO SEDI

LA FLAT TAX

La Manovra 2019 estende l’ambito di applicazione del regime forfetario previsto per professionisti

ed imprese individuali introdotto dalla legge n. 190/2014 introducendo per l’accesso al regime

un’unica soglia di ricavi e compensi, più elevata, pari a 65.000 euro, indipendentemente dall’attività

esercitata.

Non sarà possibile effettuare una valutazione comune ad ogni contribuente, in quanto dovrà essere

verificata la propria posizione personale. Tuttavia, alcune considerazioni generali potranno

rappresentare un utile punto di riferimento per le prime valutazioni. Vediamo di seguito in dettaglio.

La Flat tax, anche detta tassa piatta, è applicabile ai redditi percepiti da ditte individuali e

professionisti.

La legge di Bilancio 2019 prevede l'aliquota al 15% per compensi e ricavi fino a 65mila euro, ed una

flat tax start-up giovani under 35 e over 55 al 5% rispettivamente di 4 e 5 anni.

A seconda delle diverse attività economiche, sono previsti diversi coefficienti di redditività, i quali,

determinano il reddito imponibile.

In caso di svolgimento di più attività, ai fini dell’accesso al regime, il limite di 65mila euro è riferito

alla somma dei ricavi o compensi derivanti dalle diverse attività esercitate.

CIRCOLARE N. 11/2018

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Il reddito imponibile sarà determinato applicando ai ricavi e compensi percepiti nel periodo d’imposta

il coefficiente di redditività previsto in funzione del codice ATECO che contraddistingue l’attività

svolta, e sul reddito così determinato, al netto dei contributi previdenziali versati, andrà applicata

un’imposta sostitutiva pari al 15%. Per i primi 5 anni di attività, è assoggettato a un’imposta

sostitutiva del 5% purché sussistano i particolari requisiti di cui al comma 65, articolo 1, legge di

Stabilità citata, ovvero:

1. nei 3 anni precedenti l'inizio dell’attività, il contribuente non deve aver esercitato attività

artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

2. l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività

precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività

precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o

professioni;

3. qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei

relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del

predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al citato comma 54.

L'eventuale eccedenza può essere scomputata dal reddito complessivo come onere deducibile. Sul

reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali

e comunali e dell'Irap in misura pari al 15%.

Modificate anche le cause di esclusione di cui alle lettere d) e d-bis) del comma 57 dell’articolo 1

della legge n. 190 del 2014, con l'obiettivo di evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa

o di lavoro autonomo svolte o trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro

autonomo.

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La lettera d) dispone l’esclusione per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano

contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari

di cui all’articolo 5 del Tuir, ovvero a tutte le società a responsabilità limitata (non più solo a quelle

trasparenti di cui all’articolo 116 del Tuir) o ad associazioni in partecipazione.

La lettera d) bis, invece, prevede che non possono avvalersi del regime agevolato i soggetti che hanno

percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che esercitano

attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro

dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o

indirettamente riconducibili.

Il possesso di altri redditi.

Si consideri il caso in cui il contribuente percepisca nel periodo di imposta 2019 compensi per un

importo pari a 35.000 euro ed altri redditi. In questo caso la scelta potrebbe essere molto conveniente,

in quanto il possesso di altri redditi derivanti, ad esempio, dalla locazione di un immobile, consentirà

al contribuente di conservare il diritto ad applicare le eventuali detrazioni per gli oneri dovuti alle

spese mediche. Inoltre, non si verificherà il cumulo tra le due categorie di redditi e la circostanza

risulterà già di per sé idonea a determinare una riduzione degli oneri fiscali. Si consideri la seguente

situazione:

• Compensi: € 35.000 x 78% coefficiente di redditività - Reddito = € 27.300

• canone di locazione: € 10.000 euro – riduzione forfetaria 5% = Reddito netto € 9.500

• spese mediche detraibili al netto della franchigia: € 5.000 X 19% = Detrazione € 950

Le imposte complessivamente dovute possono essere così calcolate:

- tassazione forfetaria: € 27.300 X 15% = Imposta sostitutiva € 4.095;

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- tassazione ordinaria canone di locazione: € 9.500 X 22% (corrispondente al primo scaglione

Irpef, ed ipotizzando la riduzione dell’aliquota di 1 punto percentuale, dal 23 al 22 per cento,

che dovrebbe prevedere la Manovra) = € 2.090;

- detrazioni per spese mediche: € 950 euro;

- IRPEF netta = € 1.140;

- tassazione complessiva = € 4.095 + € 1.140 = € 5.235 .

Viceversa, se si applicasse la Tassazione ordinaria all’esempio appena descritto l’IRPEF dovuta

sarebbe pari ad € 9.354.

In questo caso la scelta del regime forfetario è molto conveniente in quanto non solo si evita il cumulo

dei due redditi, ma è possibile scomputare le detrazioni per spese mediche dall’IRPEF lorda.

Infatti, i canoni di locazione sono sottoposti a tassazione ordinaria.

La convenienza all’applicazione del forfait si pone anche in relazione diretta rispetto alla struttura dei

costi del professionista.

L’applicazione del coefficiente di redditività vuol significare, in pratica, che i costi forfetari sono pari

al 22%, quindi ammontano a € 7.700. Conseguentemente, se l’ammontare dei costi effettivi fosse

sensibilmente superiore a tale importo potrebbe essere più conveniente uscire dal forfait applicando

i criteri ordinari.

PROROGA DI UN ANNO PER IL BONUS FORMAZIONE 4.0 NELLA LEGGE DI BILANCIO 2019

La Commissione Bilancio della Camera ha dato il via libera, nei giorni scorsi, ad un emendamento

del M5S sul credito d’imposta per le imprese che investiranno in formazione del personale sulle nuove

tecnologie e sul digitale.

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Questa, quindi, rappresenta una delle novità apportate dalla Legge di Bilancio 2019, ossia la proroga

del credito d’imposta formazione 4.0 per il 2019, seppur con una rimodulazione.

Proprio nei giorni scorsi, il Ministero dello sviluppo economico (MISE) aveva fornito alcuni

chiarimenti e, tra questi, anche quelli relativi alla formazione on line o “e-learning”, considerate

ammissibili, seppur con alcune precise modalità di svolgimento delle attività formative, alle quali,

quindi, ci si deve attenere.

L’emendamento che proroga il bonus formazione 4.0 per il 2019 consentirà, quindi, di richiederlo per

le spese di formazione sostenute a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2019.

Esso prevede la conferma del limite massimo annuo di 300 mila euro per le spese di formazione

ammesse all’agevolazione e, inoltre, viene introdotto un trattamento di maggior favore per le piccole

imprese.

In virtù dell’emendamento, la percentuale del bonus sulle spese di formazione passa dal 40% (ancora

in vigore per il 2018) al 50% per le piccole imprese, mentre, rimane fissata al 40% per le medie

imprese.

Per le grandi imprese, invece, l’importo dell’agevolazione e del credito d’imposta riconosciuto sarà

inferiore, in quanto, il bonus formazione 4.0, scende al 30% e per un limite massimo di spese annuali

pari a 200 mila euro.

Sono ammissibili al credito d’imposta in esame, le attività di formazione finalizzate all’acquisizione

o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle

tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle

imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”, ossia:

a) big data e analisi dei dati;

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b) cloud e fog computing;

c) cyber security;

d) simulazione e sistemi cyber-fisici;

e) prototipazione rapida;

f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);

g) robotica avanzata e collaborativa;

h) interfaccia uomo macchina;

i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);

l) internet delle cose e delle macchine;

m) integrazione digitale dei processi aziendali.

OMAGGI NATALIZI AI CLIENTI: IL TRATTAMENTO FISCALE

Con l’approssimarsi delle vacanze natalizie, inoltriamo un utile vademecum sul trattamento fiscale

degli omaggi.

In base alla C.M. n. 188/E/1998, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui

produzione o il cui commercio NON rientra nell'attività propria dell'impresa, costituiscono “spese di

rappresentanza”, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.

Per la definizione di “spese di rappresentanza”, sia al fine della deducibilità dalle imposte dirette che

della detraibilità dell’IVA, si deve fare riferimento ai requisiti indicati all’art. 1, comma 1, D.M.

19.11.2008, il quale definisce “inerenti” le “spese di rappresentanza”, effettivamente sostenute e

documentate, per:

• erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;

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• effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;

• il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare

anche potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche

commerciali di settore.

Attenzione: si precisa che l'omaggio natalizio di un bene non oggetto dell'attività dell'impresa:

• costituisce spesa di rappresentanza se dato ai clienti;

• non costituisce spesa di rappresentanza (per mancanza del principio di inerenza) se dato ai

dipendenti. In questo caso, è qualificabile come spesa per prestazione di lavoro.

Omaggi natalizi ai clienti: la deducibilità dal reddito.

Vediamo il trattamento fiscale ai fini Irpef/Ires degli Omaggi di beni NON oggetto dell'attività propria

dell'impresa ai clienti.

Ai fini reddituali i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio ai clienti, sono ricompresi

fra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR, e dal 2016 e sono deducibili secondo

i seguenti limiti:

Impresa

Ricavi / proventi gestione

caratteristica

Importo massimo

deducibile

dal 1° gennaio 2016

(modifica introdotta

dal Decreto

Internazionalizzazione

n. 147/2015)

Limite di spesa

deducibile

Fino a € 10 milioni 1,5% 150.000

Per la parte eccedente € 10 milioni 0,6% 150.000+240.000

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e fino a € 50 milioni

Per la parte eccedente € 50 milioni 0,4% 390.000+0,4% dell’eccedenza

100% se di valore unitario non superiore a 50 €

Lavoratore

Autonomo

Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario

In merito al valore di 50,00 euro, si precisa che nel caso di un omaggio composto da più beni (ad

esempio una cesta natalizia) il valore di 50,00 euro deve essere riferito al

valore complessivo dell’omaggio.

Omaggi natalizi ai clienti: il trattamento fiscale ai fini Iva.

Dal 13 dicembre 2014, per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo semplificazioni fiscali

(D.Lgs. n. 175/2014, art. 30), la detraibilità IVA dei beni che costituiscono spese di rappresentanza è

ammessa se il bene è di costo unitario non superiore a € 50 euro.

In considerazione del fatto che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di

rappresentanza, costituiscono una cessione gratuita, per inquadrare il corretto trattamento IVA

applicabile agli stessi è necessario considerare anche quanto disposto dall’art. 2, comma 2, n. 4), DPR

n. 633/72, in base al quale non costituisce cessione di beni (fuori campo IVA) la cessione gratuita di

beni non oggetto dell’attività, di costo unitario non superiore a € 50 (anziché € 25,82) e la cessione

di beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto la detrazione dell’Iva.

Pertanto, dalla lettura combinata dei due articoli di legge, deriva che:

• per i beni di costo unitario > a € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è indetraibile, mentre la

successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA);

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• per i beni di costo unitario < a € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è detraibile, mentre la

successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).

TRATTAMENTO

FISCALE DEGLI

OMAGGI AI

CLIENTI

IMPRESE

IVA IRPEF / IRES

Detrazione IVA a credito

Cessione gratuita Deducibilità della spesa

Omaggio a favore

di clienti

SÌ se costo unitario

≤ € 50,00 Esclusa da IVA

• nel limite annuo deducibile; • per intero nell’esercizio se valore

unitario ≤ € 50 NO se costo unitario

> € 50,00

TRATTAMENTO

FISCALE DEGLI

OMAGGI AI

CLIENTI

LAVORATORI

AUTONOMI

IVA IRPEF

Detrazione IVA a credito

Cessione gratuita Deducibilità della spesa

Omaggio a favore

di clienti

SÌ se costo unitario

≤ € 50,00

(salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per

non assoggettare ad IVA la cessione

gratuita)

Imponibile IVA

(salvo la scelta di non detrarre

l'IVA sull'acquisto per non assoggettare

ad IVA la cessione gratuita)

Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta

NO se costo unitario

> € 50,00

Esclusa da IVA

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Vi a B a n c h i Ve c c h i n . 1 1 2 - 0 01 8 6 Rom a

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C . F . P . I v a 0 50 1 75 50 6 32 R e g i s t r o d e l l e Im p r es e d i Nap o l i n . 0 5 01 75 5 06 32

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Omaggi natalizi ai clienti di beni oggetto dell'attività: trattamento ai fini IVA

Nel caso in cui il bene sia oggetto dell’attività d’impresa l’Iva è stata detratta, poiché l’acquisto o la

produzione del bene sono stati fatti prima della destinazione ad omaggio del bene stesso. Si dovrà,

allora, applicare la regola generale dell’imponibilità della cessione gratuita.

La cessione gratuita di un bene oggetto dell’attività è imponibile IVA indipendentemente dal costo

unitario dei beni, a meno che l’imposta relativa all’acquisto non sia stata detratta.

A tal proposito, la base imponibile deve essere determinata, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lett.

c) del D.P.R. 633/72 in misura pari al prezzo di acquisto o al prezzo di costo dei beni (non in misura

pari al valore normale dei beni stessi).

Tuttavia, occorre ricordarsi che la rivalsa non è obbligatoria, perché l’articolo 18, comma 4, del

D.P.R. 633/72 stabilisce un’eccezione alla regola dell’obbligatorietà della rivalsa per i casi di

cessioni gratuite dei beni.

Ciò significa che l’impresa potrà evitare di chiedere il pagamento dell’Iva al destinatario

dell’omaggio, facendosene carico direttamente attraverso una delle seguenti modalità:

• emissione di autofattura per omaggi (da annotare sul registro Iva delle vendite);

l’autofattura può essere riferita al singolo omaggio oppure essere riepilogativa degli omaggi

effettuati nel mese di riferimento;

• annotazione nell’apposito registro degli omaggi (da compilare con riferimento alle cessioni

gratuite effettuate in ciascun giorno).

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S e d e Le g a l e - Vi a S a n t a Lu c ia n . 5 0 – 80 1 32 Na po l i

Te l e f o n o 0 8 17 64 45 5 9 Fa x 0 812 4 52 3 95

Vi a B a n c h i Ve c c h i n . 1 1 2 - 0 01 8 6 Rom a

Te l e f o n o / F a x 0 69 2 95 65 4 6

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Trattamento ai fini Irpef/Ires.

Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all’art.

108, comma 2, TUIR in base ai criteri contenuti nel citato DM 19.11.2008, senza distinzioni tra beni

oggetto e non oggetto dell’attività dell’impresa.

Si applicano pertanto le stesse regole per gli omaggi di beni non oggetto dell'attività destinati ai

clienti.

Destinatari

omaggio

IVA IRPEF / IRES

Detrazione IVA a credito

Cessione gratuita

Deducibilità della spesa

clienti

se la spesa non è qualificata come spesa di rappresentanza

Iva a credito detraibile

se la spesa è qualificata come spesa di rappresentanza

Iva a credito detraibile se il costo è ≤ € 50,00

(salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto

per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

Imponibile IVA

(salvo la scelta di non detrarre

l'IVA sull'acquisto per non assoggettare

ad IVA la cessione gratuita)

• nel limite annuo deducibile; • per intero nell’esercizio se

valore unitario ≤ € 50

ROTTAMAZIONE -TER

Venerdì 7 dicembre scade il termine per pagare le rate della rottamazione-bis in scadenza a luglio,

settembre e ottobre 2018. Il mancato rispetto di questa data comporta non solo la decadenza della

precedente definizione agevolata ma inibisce altresì l’accesso alla rottamazione-ter con riferimento

del debito residuo.

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I rapporti tra rottamazione-bis (articolo 1 del Dl 148/2017) e rottamazione-ter (articolo 3 del Dl

119/2018) sono l’aspetto più critico dell’intervento legislativo apportato con l’ultimo decreto fiscale,

che dopo le modifiche introdotte al Senato è ora all’esame della Camera. E il testo coordinato con i

correttivi introdotti dopo il primo esame parlamentare precisa due aspetti importanti. In primo luogo,

la scadenza del 7 dicembre è inderogabile, in quanto non è applicabile il lieve inadempimento per i

ritardi fino a 5 giorni che varrà solo per le scadenze dal 31 luglio 2019 in poi. In secondo luogo,

l’estensione a un massimo complessivo di 18 rate vale solo per chi aderirà ex novo alla rottamazione-

ter, mentre per chi rientra dalla rottamazione-bis il numero massimo di rate si ferma a dieci.

SCADENZIARIO FISCALE

17 DICEMBRE

• Liquidazione e versamento IVA relativa al mese di novembre 2018.

• Scadenza versamento ritenute d’ acconto su redditi di lavoro autonomo, provvigioni,

condomini, corrisposti nel mese precedente.

• Scade il termine ultimo per effettuare il versamento del saldo IMU e TASI 2018 da parte dei

soggetti proprietari di immobili o di diritti reali o di godimento/uso/locazione sugli stessi.

27 DICEMBRE

• Termine per la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle

operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di novembre 2018, relativamente alla nuova

normativa 2018.

• I contribuenti Iva mensili e trimestrali devono provvedere al versamento dell’acconto Iva

relativo all’anno 2018 codici:

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a. 6013 versamento acconto per i contribuenti con IVA mensile

b. 6035 versamento acconto per contribuenti IVA trimestrale

Per ulteriori chiarimenti lo Studio rimane a Vs. completa disposizione

INTERCONSULT SRL

(L’Amministratore Unico)