Momenti e problemi della storia del pensiero...

84
Momenti e problemi della storia del pensiero 32 1

Transcript of Momenti e problemi della storia del pensiero...

Page 1: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

Momenti e problemi della storia del pensiero

32

1

Page 2: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

2

Page 3: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI

VITTORIO HÖSLE

LO STATO IN HEGEL

a cura di Giovanni Stelli

3

NELLA SEDE DELL’ISTITUTO

NAPOLI 2008

Page 4: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

4

In questa collana vengono pubblicati i risultati di ricerche, semi-nari, convegni o corsi di lezioni su momenti e problemi della storiadel pensiero promossi dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.

Istituto Italiano per gli Studi FilosoficiPalazzo Serra di CassanoVia Monte di Dio 14, Napoliwww. iisf.it

ISBN 978-88-89946-30-5

Vittorio Hösle, Der Staat, in Anspruch und Leistung von Hegels Rechts-philosophie, hg. von Christoph Jermann, Frommann-Holzboog 1987,Stuttgart-Bad Cannstatt, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.Traduzione italiana di Claudia Stelli

Page 5: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

A Gerardo Marotta,hegeliano d’altissimo senso pubblico,

con gratitudine e venerazione

5

Page 6: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

Premessa del curatore

Nel marzo del 1984 l’Istituto Italiano per gli StudiFilosofici promosse, insieme all’Istituto Universitariodi Magistero “Suor Orsola Benincasa” e al Seminariodi Filosofia del Diritto dell’Università “Federico II”di Napoli, un Convegno internazionale sulla filosofiadel diritto di Hegel dal titolo Anspruch und Leistungvon Hegels Rechtsphilosphie, i cui atti furono pubbli-cati con il medesimo titolo nel 1987 a cura di Chri-stoph Jermann per i tipi della Frommann-Holzboog.Il volume era il quinto della collana «Spekulation undErfahrung. Texte und Untersuchungen zum DeutschenIdealismus», dedicata appunto ai testi e alle ricerchesull’Idealismo tedesco e curata dall’Istituto Italiano pergli Studi Filosofici, dalla «Fichte-Kommission der Ba-yerischen Akademie der Wissenschaften», dalla«Schelling-Kommission der Bayerischen Akademie derWissenschaften» di Monaco, e dall’«Hegel-Archiv derRuhr-Universität» di Bochum.

Nella Prefazione al volume degli atti Christoph Jer-mann individuava tre approcci alla filosofia hegelianadel diritto presenti nella letteratura secondaria di que-gli anni (ma la situazione non mi sembra abbia fattoregistrare, da allora, un salto di qualità): un approcciomeramente filologico e storico che rinuncia a discu-tere questioni teoretiche di contenuto; un approccio

7

Page 7: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

«distruttivo» che sottolinea, tenendo presente soprat-tutto i Lineamenti di filosofia del diritto, i compro-messi di Hegel con lo Stato prussiano del tempo e, piúin generale, le tendenze reazionarie, se non addiritturatotalitarie del suo pensiero politico; e infine una terzatendenza che cerca di sottoporre i testi hegeliani aduna trattazione critica, respingendo alcune parti e va-lutandone positivamente altre per integrarle nelle pro-prie concezioni. Il tratto comune a tutti questi ap-procci, al di là delle evidentissime differenze, consiste,rilevava Jermann, nella rinuncia ad una critica imma-nente, nel proporsi cioè come «riflessioni esterne»: illoro presupposto indiscusso è che il programma idea-listico sia irrimediabilmente tramontato, che sia oggiimproponibile un’impostazione fondativa cosí comeFichte, Schelling ed Hegel, sia pure in modi diversi,avevano cercato a suo tempo di sviluppare. Ma, osser-vava sempre Jermann, «la conseguenza inevitabile diuna rinuncia ad una fondazione ultima non può essereche la rinuncia a qualsiasi fondazione di norme e dun-que l’approdo ad un soggettivismo relativistico, sug-gellando con ciò il disorientamento» morale, che co-stituisce senz’altro un tratto decisivo dell’attuale“spirito del tempo”.

Alla base dei contributi presentati al Convegnodel 1984 stava invece la convinzione che il pro-gramma di fondazione ultima, il centro pulsante del-l’Idealismo tedesco, non debba affatto essere abban-donato, bensí profondamente ripensato in modocritico, tenendo conto degli sviluppi del pensiero filo-

8 VITTORIO HÖSLE

Page 8: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

sofico contemporaneo e soprattutto delle scienzecontemporanee. Le prime cinque relazioni pubbli-cate nel volume degli atti si proponevano quindi diadottare nei confronti dei testi hegeliani il metododella critica immanente, fornendo un commentariosistematico della partizione e delle figure dei Linea-menti: si trattava di saggiare, innanzi tutto, la consi-stenza delle strutture logiche che ne stanno a fonda-mento, ovvero la loro pretesa di validità; e di metterea confronto, in secondo luogo, le tesi hegeliane conalcuni problemi odierni della filosofia del diritto, perverificarne l’attualità e la fecondità.

Il testo qui pubblicato costituisce la traduzionedella quinta relazione, quella sullo Stato (Der Staat),presentata da Vittorio Hösle. Nel volume degli attiessa segue a due altri contributi dello stesso Hösle, de-dicati rispettivamente alla posizione della filosofiadello spirito oggettivo all’interno del sistema hege-liano (Die Stellung von Hegels Philosophie des objekti-ven Geist in seinem System und ihre Aporie) e al dirittoastratto (Das abstrakte Recht), e a due contributi diJermann, rispettivamente, sulla moralità (Die Morali-tät) e sulla famiglia e la società civile (Die Familie. Diebürgerliche Gesellschaft). Al Convegno furono presen-tati altri due contributi di carattere piú storico cheteoretico, che documentano, da un lato, l’influenzaesercitata dalle concezioni illuministiche del dirittopenale sulla filosofia hegeliana del diritto (Hegel unddie Strafrechtsphilosphie der Aufklärung di Kurt Seel-mann) e, dall’altro, la ricezione della filosofia politica

9LO STATO IN HEGEL

Page 9: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

hegeliana da parte della dottrina tedesca dello Statonel periodo della Repubblica di Weimar (Die Krise derdeutschen Staatslehre und die Rückbesinnung auf He-gel in der Weimarer Zeit di Matthias Hartwig).

La presentazione del saggio di Hösle sullo Stato intraduzione italiana muove ovviamente dalla convin-zione che le osservazioni sviluppate a suo tempo daJermann sulla necessità di riprendere criticamentel’impostazione fondativa dell’Idealismo tedesco nonabbiano perso nulla della loro attualità. E nulla delsua attualità sostanziale ha perso il contributo speci-fico di Hösle, nonostante alcuni riferimenti storico-politici alla situazione internazionale degli anni ot-tanta prima della “caduta del muro”, situazione oggiprofondamente modificata, ed alcuni cenni a que-stioni costituzionali e relative ai sistemi elettorali, cheandrebbero forse aggiornati e confrontati per il lettoreitaliano col vivace dibattito su tali questioni sviluppa-tosi in questi ultimi anni e ancora in corso nel nostropaese.

Questa pubblicazione costituisce, tra l’altro, un’an-ticipazione della ben piú ampia, e diversamente arti-colata, trattazione della filosofia hegeliana del dirittocontenuta nel secondo volume del fondamentale la-voro dello stesso Hösle Hegels System, la cui tradu-zione italiana integrale è in fase di ultimazione perconto dell’Istituto a cura dell’estensore di questa nota.

10 VITTORIO HÖSLE

Page 10: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

Avvertenza bibliografica

Le opere di Hegel sono citate da Hösle secondo l’edi-zione di E. Moldenhauer e K. M. Michel (Frankfurt 1969sgg., 20 voll.), indicando nel testo tra parentesi tonde il nu-mero del volume seguito dal numero della pagina; a questeindicazioni segue, all’interno di ulteriori parentesi tonde, ilnumero di pagina (ed eventualmente del volume) delle tra-duzioni italiane utilizzate.

Si elencano qui di seguito i volumi dell’edizione Mol-denhauer-Michel delle opere di Hegel citati nel testo con letraduzioni italiane a cui si è fatto ricorso:

Vol. 1: Frühe Schriften. Degli scritti inclusi in questo vo-lume è citato il saggio Die Verfassung Deutschlands (LaCostituzione della Germania in Scritti politici (1798-1806), a cura di A. Plebe, Bari 1961, Laterza [= SP]).Vol. 2: Jenaer Schriften (1801-1807).Degli scritti inclusi in questo volume è citato il Natur-rechtsaufsatz ovvero il saggio Über die wissenschaftli-chen Behandlungsarten des Naturrechts, seine Stelle inder praktischen Philosophie und sein Verhältnis zu denpositiven Rechtswissenschaften (Le maniere di trattarescientificamente il diritto naturale in Scritti di filosofiadel diritto, a cura di A. Negri, Bari 1962 sg. [= SFD]).Vol. 3: Phänomenologie des Geistes (Fenomenologiadello spirito, a cura di E. De Negri, voll. 2, Firenze 1960,La Nuova Italia).Voll. 5-6: Wissenschaft der Logik (Scienza della logica, acura di A. Moni e C. Cesa, voll. 2, Bari 1968 sgg., Laterza).

11

Page 11: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

Vol. 7: Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Na-turrecht und Staats-wissenschaft im Grundrisse (Linea-menti di filosofia del diritto, a cura di G. Marini, Roma-Bari, 1987 sgg., Laterza)Voll., 8-10: Enzyklopädie der philosophischen Wissen-schaften im Grundrisse (1830) (= E.) (Enciclopedia dellescienze filosofiche in compendio, voll. I e II, a cura di V.Verra, Torino 1981, 2002; vol. III, a cura di A. Bosi,2002, Utet).Vol. 11: Berliner Schriften 1818-1831Vol. 12: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte(ed. K. Hegel, 21840) (Lezioni sulla filosofia della storia,a cura di G. Bonacina e L. Sichirollo, Roma-Bari 2004,Laterza).Voll. 13-15: Vorlesungen über die Ästhetik (ed. H.G.Hotho, 21842) (Estetica, a cura di N. Merker, Torino1963, 1997, Einaudi).Voll. 18-20: Vorlesungen über die Geschichte der Philo-sophie (ed. K.L. Michelet, 11833-1836) (Lezioni sullastoria della filosofia, voll. 4 (1, 2, 3/1, 3/2), a cura di E.Codignola e G. Sanna, Firenze 1930 sgg., 1981 sgg., LaNuova Italia).

Le opere di Fichte sono citate secondo l’edizione del fi-glio di Fichte, I. H. Fichte (ristampa: Berlin 1971, 11 voll.),con lo stesso sistema usato per le opere di Hegel. Si elen-cano anche qui, in corrispondenza con i volumi dell’edi-zione I.H. Fichte, le traduzioni italiane utilizzate:

Vol. 3 Zur Rechts- und SittenlehreDelle opere incluse in questo volume è citata la Grund-lage des Naturrechts (1796) (Fondamenti del diritto na-turale, a cura di L. Fonnesu, Roma-Bari 1994, Laterza).

12 VITTORIO HÖSLE

Page 12: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

Vol. 7 Zur Politik, Moral und Philosophie der GeschichteDelle opere incluse in questo volume sono citate le Re-den an die deutsche Nation (1808) (Discorsi alla nazionetedesca, a cura di G. Rametta, Roma-Bari 2005, La-terza).Vol. 10 Nachgelassenes zur theoretischen Philosophie IIDelle opere incluse in questo volume è citato DasSystem der Rechtslehre (1812).

I termini «Realität» (e gli aggettivi «reell», «real») e«Wirklichkeit» (e l’aggettivo «wirklich») sono stati resi, ri-spettivamente, con «realtà» (e «reale») e «realtà effettiva»(e «effettivamente reale»). Il termine «Stato», che traduce«Staat», è scritto sempre con l’iniziale maiuscola, per dif-ferenziarlo dal termine omonimo «stato», che traduce in-vece «Zustand». Sono state modificati di conseguenza an-che i passi delle traduzioni italiane citate.

13LO STATO IN HEGEL

Page 13: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

14

Page 14: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

1 Cfr. A. Peperzack, Zur Hegelschen Ethik in: Hegels Philoso-phie des Rechts. Die Theorie der Rechtsformen und ihre Logik, acura di D. Henrich e R.-P. Horstmann, Stuttgart 1982, pp. 103-131, 106: «La grande scoperta fatta da Hegel intorno al 1800 èche la ragione può superare l’opposizione tra sentimento e intel-letto».

1. Lo Stato come sintesi di sostanzialità e soggettività

La filosofia del diritto di Hegel culmina nelloStato: «[l]o Stato è la realtà dell’idea etica» (§ 257,7.398 (195)). Esso è la sintesi delle istituzioni prece-denti, della famiglia e della società civile, in quanto,da un lato, presenta lo stesso carattere della prima,quello di essere un fine in sé; e, dall’altro, essendo pas-sato attraverso la società civile, supera la particolaritàdella famiglia, i cui legami emotivi fondati sul senti-mento traduce nella ragione. Come la ragione è sintesidi sentimento ed intelletto1, cosí lo Stato è unità di fa-miglia e società, di altruismo particolare ed egoismouniversale. In esso la libertà trova la sua realizzazioneeffettiva: questa proposizione consegue necessaria-mente dai concetti hegeliani di libertà, diritto e Stato.Infatti, se la libertà è volere il razionale, se però i sin-goli diritti sono forme della libertà e se, infine, lo Statoè la realtà effettiva del diritto, allora lo Stato può es-

15

Page 15: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

sere soltanto la realtà effettiva della libertà. Appuntoper questo, secondo Hegel, «essere membri delloStato» è anche il «supremo dovere» (§ 258, 7.399(195)). Da ciò Hegel fa apparentemente derivare ad-dirittura un rifiuto del diritto di emigrazione (§ 75 Z7.159 (306); cfr. tuttavia 4.491); per la verità la sua ar-gomentazione sarebbe stringente, se il migrante dauno Stato determinato abbandonasse la sfera dellastatualità in quanto tale; sarebbe quindi pertinentesolo nel caso in cui esistesse uno Stato universale. Poi-ché cosí non è, bisogna rifiutare l’argomentazione diHegel e riconoscere che nella situazione attuale uni-camente Stati cattivi potrebbero nutrire interesse adeliminare radicalmente il diritto di emigrazione, di-ritto che può essere invece soltanto uno stimolo ad in-trodurre miglioramenti nei singoli Stati.

Malgrado questa critica, occorre però ribadire chel’interpretazione hegeliana dello Stato come un fine insé è in effetti convincente; le aporie che colpiscono lasocietà civile sono in un certo senso la prova negativadel fatto che ci deve essere un’istituzione nella quale«l’interesse degli individui come tali» non sia «lo scopoultimo per il quale essi sono uniti», bensí sia essastessa «il verace contenuto e fine» (§ 258, 7.399 (195sg.). La ragione nello Stato consiste, per Hegel, nellacompenetrazione di libertà oggettiva e soggettiva, disostanzialità e individualità (ibidem); e bisogna inrealtà concedere ad Hegel che questa struttura puòessere caratterizzata sulla base di una metafisica chenell’unità di soggettività e oggettività vede la determi-

16 VITTORIO HÖSLE

Page 16: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

nazione suprema dell’Assoluto. La fondazione ontolo-gica dello Stato a partire dall’Idea si situa nel mezzotra due concezioni opposte, contro le quali Hegel po-lemizza con la stessa vivacità nella lunga annotazioneal § 258, conducendo una battaglia su due fronti: (a)contro la teoria intellettualistica della costruzionedello Stato a partire da principi astratti, e (b) contro lafondazione storica dello Stato.

La prima teoria, di cui Hegel menziona come rap-presentanti Rousseau e Fichte, ha il merito di porrealla base dello Stato un principio universale e per dipiú, come dice Hegel, un principio universale non sol-tanto da un punto di vista formale, ma anche da unpunto di vista contenutistico, ossia la volontà. Tuttaviaquesta teoria è errata, in quanto assume come puntodi partenza la volontà del singolo, cosicché l’aggrega-zione che porta allo Stato può essere spiegata solocome un contratto; lo Stato perde in tal modo il suocarattere di essere un fine in sé e viene a dipenderedall’arbitrio dei singoli, appare rispetto ad essi “deri-vato”. La seconda obiezione mossa da Hegel alla teo-ria contrattualistica è la seguente: tale teoria resta ne-cessariamente astratta nella misura in cui intendecome il vero ciò da cui si prende le mosse, mentre perHegel la verità è soltanto il risultato, in quanto il ri-sultato è il concreto. In un tipico passo della Scienzadella Logica si legge:

«Un errore capitale, che regna qui, è di credere che ilprincipio naturale ossia il cominciamento, da cui si pren-dono le mosse nello sviluppo naturale o nella storia del-

17LO STATO IN HEGEL

Page 17: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

l’individuo che si sta formando, sia il vero o quello chenel concetto è il primo. L’intuizione o l’essere sono bensísecondo la natura il primo ovvero la condizione per ilconcetto, ma non per questo sono l’in sé e per sé incon-dizionato; nel concetto si toglie anzi la realtà loro, e conciò insieme quell’apparenza che avevano come di unreale condizionante» (6.259 sg. (II 664)).

Questa astrattezza dell’intelletto, che non è ingrado di generare da sé norme concrete, può averecome conseguenza solo il vuoto di una libertà che cul-mina nel terrore; nell’annotazione menzionata (7.400sg. (196 sg.)) Hegel accenna chiaramente a questo mo-tivo tratto dalla Fenomenologia dello spirito (3.431sgg. (II 124 sgg.)).

Contro il concetto di libertà che è alla base dellateoria contrattualistica Hegel obietta che si dovrebbefar derivare lo Stato dal principio della volontà ogget-tiva e che, quindi, per la sua validità sarebbe indiffe-rente se il razionale sia «conosciuto dai singoli e vo-luto dal loro libito oppure no» (7.401 (197)); Hegelsottolinea, inoltre, che la soggettività è soltanto unmomento dell’Idea, su cui la teoria contrattualisticainsiste in maniera unilaterale. È degno di nota che inquesta critica Hegel non ricorra all’argomento se-condo cui il contratto sociale è soltanto una finzione;ciò è degno di nota, perché Hegel aveva utilizzato taleargomento ancora nel Saggio sul diritto naturale(2.444 sg. (SFD 41 sgg.)) e perché in realtà questa èl’obiezione maggiormente utilizzata, che si trova difrequente già nella letteratura del XVIII secolo. Mi li-

18 VITTORIO HÖSLE

Page 18: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

2 D. Hume, Essays moral, political and literary, Oxford 1963,Part II, Essay XII, pp. 452-473, 460 [Sul contratto originale inOpere filosofiche, vol. III, Roma-Bari 1971 sgg., Laterza, p. 475].

3 N. Bobbio nel saggio, ricco di informazioni, Hegel und dieNaturrechtslehre ha richiamato l’attenzione su altri critici dellateoria contrattualistica del tardo XVIII e del primo XIX secolo,che potrebbero essere detti critici empiristi (in Materialien zu He-gels Rechtsphilosophie, a cura di M. Riedel, Frankfurt 1975, vol.II, pp. 81-108, 87 sg.).

mito a ricordare il saggio di Hume Of the original con-tract 2: qui Hume respinge le idee contrattualistiche,perché alla base degli Stati vi sarebbero in realtà rap-porti di forza per nulla mediati dal consenso contrat-tualistico dei sudditi. Ma questa argomentazione col-pisce soltanto una teoria che abbia la pretesa dispiegare lo Stato fattico e non può escludere che ilprocedimento del contrattualismo sia assolutamentegiustificato in una teoria normativa. Cosí scriveHume: «Non intendo qui escludere che il consensopopolare sia uno dei giusti fondamenti del governo.Quando si verifica è sicuramente il migliore ed il piúsacro di tutti. Io sostengo soltanto che molto rara-mente esso si è in qualche misura espresso e quasi mainella sua pienezza e che, perciò, si deve anche ammet-tere qualche altro fondamento del governo» (p. 460)3.Rispetto a questa critica l’argomentazione hegeliana èincomparabilmente piú profonda, poiché contesta di-rettamente la pretesa normativa della teoria contrat-tualistica e fa astrazione dal problema della sua veri-dicità storica. Hegel è giustamente dell’opinione chele ricerche storiche «non concernono l’idea dello

19LO STATO IN HEGEL

Page 19: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

Stato stesso» (7.400 (196)); e ben piú vigorosamentedi Rousseau e di Fichte critica perciò la posizioneestrema opposta a quella dell’intelletto astratto, ossiala scuola storica, la quale – cosí si potrebbe dire – as-solutizza l’altro momento dell’Idea, peraltro ancorapiú difettoso nel suo isolamento: l’oggettività e la fat-ticità. La polemica estremamente aspra contro la Re-stauration der Staatswissenschaft di C. L. v. Haller – acui Hegel rimprovera, «di prendere», al posto delpensiero, «l’esteriorità dell’apparenza, dell’accidenta-lità della necessità, del bisogno di protezione, dellaforza, della ricchezza ecc. […] per la sostanza delloStato» (7.401 (197)) e di prendere le mosse, anche lui,dalla singolarità (ma in questo caso soltanto dalla sin-golarità empirica) – è la prova piú chiara che Hegelnon è un positivista del potere e che il suo Stato è unoStato di diritto e non, almeno non in prima istanza,uno Stato inteso come puro potere.

Ciò risulta necessariamente anche dall’impiantodella hegeliana Filosofia del diritto: se l’essenza delleteorie positiviste del potere è quello di far derivare ildiritto dal potere fattico dello Stato, lo Stato di Hegelè invece mediato dal diritto. Naturalmente Hegelvede nella realizzazione del diritto nel potere statualeun progresso rispetto al diritto meramente astratto eal dover-essere della moralità; tuttavia non si vede per-ché questi ultimi dovrebbero essere falsi, se il potereviene inteso soltanto come mezzo per la realizzazionedel diritto. Anche l’affermazione di Hegel spesso cri-ticata, «è l’incedere di Dio nel mondo, ciò che lo Stato

20 VITTORIO HÖSLE

Page 20: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

è, il fondamento di esso è la potenza della ragione rea-lizzante sé come volontà» (§ 258 agg., 7.403 (358)),può difficilmente essere contestata; che Dio si manife-sti nel mondo non dovrebbe essere messo in dubbioperlomeno da parte cristiana; e dove si vuole trovareDio se non nella realtà del diritto? Bisogna, inoltre,considerare che lo Stato, di cui Hegel parla in toni en-fatici, non è un qualsiasi Stato esistente; egli diceespressamente: «[n]el caso dell’idea dello Stato non sidevono avere dinanzi agli occhi Stati particolari, nonparticolari istituzioni, si deve piuttosto considerareper sé l’idea, questo Dio effettivamente reale» (ibid.).Hegel non contesta il fatto che esistono Stati che noncorrispondono a questa idea, anche se portano ilnome di «Stato» – piuttosto la celeberrima frase trattadallo scritto sulla Costituzione suona addirittura:«[l]a Germania non è piú uno Stato» (1.461 (SP 11)).Sicuramente Hegel ritiene che anche in Stati cattivi sirinvenga una traccia della ragione; nella circostanza,per esempio, che in essi gli uomini agiscono in modounitario; se uno Stato fosse del tutto privo di ragione,dovrebbe dissolversi: «Il pessimo fra gli Stati, quellola cui realtà corrisponde meno al concetto, in quantoesiste ancora, è ancora idea; gli individui obbedisconoancora a un concetto che esercita il potere» (6.465 sg.(II 860)). Ma anche qui, mi sembra, bisogna essered’accordo con Hegel: anche il peggiore degli Stati èpreferibile alla totale anarchia.

Anche l’interpretazione hegeliana dello Stato comeun fine in sé non dovrebbe essere sbrigativamente re-

21LO STATO IN HEGEL

Page 21: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

4 Questo punto assolutamente centrale viene trascurato, peresempio, da H. Heller, allorché afferma che Hegel avrebbe «pro-clamato che lo Stato è potere, potere e ancora potere» (Hegel undder nationale Machtstaatsgedanke in Deutschland in GesammelteSchriften, 3 voll., Leiden 1971, vol. I, pp. 21-240, 24). In Hegel sitrovano sicuramente, in particolare nella trattazione dei rapportiinternazionali tra gli Stati, idee ascrivibili al positivismo del po-tere; ma è importante capire che queste idee sono contrarie allasua impostazione sistematica e non derivano da essa.

spinta; essa non può certamente essere ridotta alpunto di vista che «l’uomo esiste solo per lo Stato»,nonostante Hegel rifiuti chiaramente la frase opposta:«lo Stato esiste per gli uomini». Egli è certamente del-l’opinione che l’organizzazione degli uomini in istitu-zioni giuridiche razionali non abbia come scopo su-premo la soddisfazione dei bisogni dei singoli; maaltrettanto poco vede nel potere statale un fine in sé.Questo potere esiste soltanto per procurare realtà ef-fettiva al diritto4; e di questo diritto fanno parte sicu-ramente i legittimi interessi dei singoli cittadini. Pro-prio in questo Hegel vede l’essenza dello Statomoderno: universalità e interesse particolare si tro-vano in corrispondenza reciproca e coesistono inquanto momenti sviluppati. Agendo per l’universale,il cittadino soddisfa il suo interesse particolare; manemmeno gli è lecito vedere questa attività semplice-mente come un mezzo: né

«l’universale [deve] val[ere] e ven[ir] portato a compi-mento senza il particolare interesse, sapere e volere, négli individui [devono] viv[ere] come persone private

22 VITTORIO HÖSLE

Page 22: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

5 Cfr. 12.39 (23): «Visto da questo lato, uno Stato è ben costi-tuito e pieno di forza in se stesso, se al suo fine universale va con-giunto l’interesse privato dei cittadini, se quel fine e questo inte-resse trovano appagamento e realizzazione l’uno nell’altro».

23LO STATO IN HEGEL

meramente per l’ultimo, e non in pari tempo vo[lere]nell’universale e per l’universale e a[vere] un’attività co-sciente di questo fine. Il principio degli Stati moderniha questa enorme forza e profondità, di lasciare il prin-cipio della soggettività compiersi fino all’estremo auto-nomo della particolarità personale, e in pari tempo di ri-condurre esso nell’unità sostanziale e cosí di mantenerquesta in esso medesimo» (§ 260, 7.407 (201)).

Con questa ammissione del diritto della particola-rità Hegel ha preso definitivamente congedo dallaGrecia. Se nei primi abbozzi, soprattutto nel Systemder Sittlichkeit, l’ideale di Hegel era che l’importanzadell’universale fosse garantita in modo disinteressato,d’ora in avanti egli vede nello Stato moderno nonsemplicemente un inevitabile sviluppo rispetto allapolis greca, bensí un progresso che sul piano catego-riale deve essere caratterizzato sulla base della sua lo-gica della soggettività (cfr. § 260 agg., 7.407 (359); §261 agg. (359), § 262 agg., 7.410 (360)). Questa corri-spondenza di sostanzialità e soggettività si mostra, se-condo Hegel, soprattutto nella caratteristica correlati-vità di diritto e dovere presente nello Stato moderno:nell’adempimento del dovere il cittadino deve, nellostesso tempo, soddisfare il proprio interesse, «la cosauniversale diviene la sua propria cosa particolare» (§261, 7.409 (203))5. Importante è che la distribuzione

Page 23: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

24 VITTORIO HÖSLE

dei compiti sia mediata dai momenti dell’arbitrio edella scelta personale: solo cosí viene soddisfatto il di-ritto della soggettività (§ 262, 7.410 (203)). Hegelguarda perciò con favore al fatto che negli Stati mo-derni le prestazioni dovute allo Stato abbiano luogonel mezzo astratto del denaro e che non si possano piúimpiegare i cittadini, come nelle despotíe orientali, inconcreti lavori pubblici (§ 299 con agg., 7.466 sgg.(239 sg., 375 sg.)) . Egli vede chiaramente che con ildispiegamento della moderna soggettività e della sualibertà viene demolita l’uguaglianza; contro la conce-zione che vede procedere di pari passo libertà e ugua-glianza, Hegel sottolinea piuttosto che

«al contrario, bisogna dire che precisamente l’alto svi-luppo ed il perfezionamento degli Stati moderni pro-duce nella realtà effettiva la massima ineguaglianza con-creta degli individui; mentre al contrario, mediante lapiú profonda razionalità delle leggi ed il consolida-mento della legalità, realizza una libertà tanto maggioree meglio fondata, e può permetterla e sopportarla» (E.§ 539, 10.334 (III 383)).

La libertà moderna, ritiene inoltre Hegel, è possi-bile solo grazie ad istituzioni razionali, in cui egli vedeperò non soltanto un mezzo per la libertà, quantopiuttosto le libertà stesse; ciò consegue in realtà dalsuo concetto del diritto nel quale rientrano anche leistituzioni (cfr. E. § 539, 10.335 (III 384)). Ma nelleistituzioni, diversamente che nel diritto astratto, «sus-siste in sé l’unione della libertà e della necessità» (§

Page 24: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

265, 7.412 (204)). Per istituzioni Hegel intende qui leistituzioni della famiglia e della società civile: al di so-pra di esse si elevano quelle dello Stato.

2. Stato politico e disposizione d’animo politica. Ilproblema dell’educazione allo Stato

Per un’analisi della struttura logica dell’argomen-tazione hegeliana è di estrema importanza interrom-pere un momento la nostra esposizione e notare unasuddivisione che passa comunemente inosservata,perché Hegel non la indica esteriormente, ossia conun titolo di un nuovo capitolo. La prima suddivisionedel capitolo sullo Stato si trova nel § 259: qui Hegelarticola lo Stato in diritto statuale interno, diritto sta-tuale esterno e storia del mondo; mi limito per ora aprendere atto di questa suddivisione di cui intendooccuparmi solo in seguito. All’interno del diritto sta-tuale interno Hegel suddivide poi lo Stato, innanzitutto, nella sostanzialità soggettiva della disposizioned’animo politica ed in quella oggettiva della Costitu-zione; lo Stato costituzionale è chiamato da HegelStato politico (§ 267, 7.412 sg. (204)). Questa suddi-visione consegue in realtà dal concetto; se lo Stato èunità di sostanzialità e soggettività, questi due mo-menti devono essere sviluppati nella stessa misura.Essa è plausibile, inoltre, anche sul piano dell’espe-rienza: per il funzionamento di uno Stato c’è bisognosia di istituzioni efficienti sia di una corrispondente

25LO STATO IN HEGEL

Page 25: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

disposizione d’animo dei cittadini. È caratteristico,però, che Hegel dedichi al momento soggettivo unsolo paragrafo (§ 268), mentre 61 paragrafi sono de-dicati al momento oggettivo della Costituzione (§§269-329); è manifesto qui che Hegel vuole minimiz-zare il piú possibile la funzione della soggettivitànello Stato. In questo trascurare il momento sogget-tivo continua ad agire la posizione aporetica dellamoralità, che comunque è un momento della suddi-visione della Filosofia del diritto, mentre la disposi-zione d’animo politica non è nemmeno messa in evi-denza come tale. Ora, bisogna sicuramente essered’accordo con Hegel sul fatto che le migliori inten-zioni non servono a nulla, se non trovano un’oggetti-vità ad esse corrispondente nelle istituzioni. Che lapiú grande purezza della coscienza, sia pure dell’au-torità suprema, non sia sufficiente, quando le istitu-zioni sono cattive, è stato mostrato da Hegel in modoparadigmatico nel caso di Marco Aurelio, nel qualeegli vede un nobile rappresentante dell’astratta inte-riorità stoica. Nelle Lezioni sulla storia della filosofa silegge in tal senso:

«Per quel che concerne la morale, la forza della buonavolontà, non si può leggere niente di piú eccellente diciò che ha scritto Marco Aurelio nelle sue meditazionisu se stesso; ed egli, ch’era il sovrano di tutto il mondocivile allora conosciuto, seppe comportarsi anche nellavita privata da uomo nobile e onesto. Sennonché questoimperatore filosofo non ha potuto mutare le condizionidell’impero romano; e niente impedí al suo successore,

26 VITTORIO HÖSLE

Page 26: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

6 Cfr. anche 19.35 (2 178): «Un esempio di ciò che può fareun filosofo sul trono ce lo offre Marco Aurelio; di lui non si pos-sono menzionare se non azioni private, particolari; egli non resepunto migliore l’impero romano».

7 Nel suo parere Über die Einrichtung einer kritischen Zeitsch-rift der Literatur [Sull’istituzione di una rivista critica della lettera-tura] Hegel scrive, in modo del tutto corrispondente, che lo sci-volamento della progettata rivista nell’arbitrio del soggettivismocaratteristico dell’epoca potrebbe «essere fermato ed allontanatonon tanto tramite prescrizioni o nutrendo fiducia, bensí unica-mente in forza del modo in cui essa verrebbe istituita» (11.13).Cfr. anche 11.86.

di ben altra tempra, di fare tutto quel male che pote-vano fare il suo arbitrio e la sua malvagità. Ben supe-riore è il caso, in cui il principio interno dello spirito,della volontà razionale, riesce anche a realizzarsi, sí cheprenda ad esistere una vita pubblica governata dalla ra-gione, uno stato di cultura e di diritto. Soltanto codestaoggettività della razionalità può dar consistenza alle de-terminazioni, che si assommano nell’ideale del saggio»(19.294 sg. (2 442))6.

Tuttavia la posizione opposta, a cui tende Hegel7, èsicuramente altrettanto unilaterale. Bisogna piuttostodire che anche le migliori istituzioni con il tempo sidissolvono, se manca la disposizione d’animo corri-spondente, come possiamo osservare attualmente, peresempio, in numerose democrazie occidentali. Da ciòsembra risultare necessariamente l’esigenza che loStato debba formare la disposizione d’animo dei cit-tadini, cosa che, d’altronde, può accadere certamentesoltanto nelle istituzioni. Le riflessioni di Hegel sulladisposizione d’animo patriottica sarebbero quindi il

27LO STATO IN HEGEL

Page 27: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

8 Cfr., per esempio, la Costituzione Bavarese, art. 131 I-III.

luogo sistematico che colma un’importante lacunadella Filosofia del diritto; intendo riferirmi al fatto chelo Stato hegeliano non solo non ha i compiti propri diuno Stato sociale, ma non ha nemmeno compiti edu-cativi. Nell’aggiunta al § 239 (7.387 (354 sg.)) Hegelparla di un controllo dello Stato sulla scuola: il passotuttavia, in primo luogo, è solo episodico e, in se-condo luogo, non si trova nel capitolo sullo Stato, main quello sulla società civile; nel contesto del suo si-stema Hegel non ha mai parlato del diritto e del do-vere dello Stato di educare i cittadini. Ma in questocontesto e nello spirito di Hegel si dovrebbe far no-tare che il compito delle scuole statali non dovrebberidursi a quello di formare gli scolari per farli diven-tare borghesi, ossia membri efficienti della società ci-vile; le scuole statali e le università dovrebbero piutto-sto avere anche il compito di cercare di trasmetterecome vincolanti i principi ed i valori che stanno a fon-damento di queste comunità8. Hegel, come è noto, hasostenuto con vigore che tesi, dalle quali, per usare lesue parole, «segue la distruzione tanto dell’eticità in-terna e della retta coscienza morale, dell’amore e deldiritto tra le persone private, quanto la distruzionedell’ordine pubblico e delle leggi dello Stato» (7.22(11)) non debbono essere insegnate in istituzioni pub-bliche; l’accesa controversia con Schleiermacher di-pese dal fatto che Hegel, in occasione del licenzia-mento di de Wettes, aveva appoggiato il diritto dello

28 VITTORIO HÖSLE

Page 28: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

9 Cfr. Briefe von und an Hegel, a cura di J. Hoffmeister, vol. II,Hamburg 1969, p. 221 e p. 450.

Stato di «destituire un insegnante, lasciandogli sol-tanto lo stipendio»9. La concezione di Hegel contrad-dice senza dubbio diffuse convinzioni liberali, ma de-riva necessariamente dal suo concetto di eticità; taleconcetto muove dal giusto presupposto che lo Stato èmediato dalla moralità: non può essere quindi indiffe-rente allo Stato quali idee vengano diffuse, soprattuttonelle istituzioni sottoposte alla sua vigilanza.

L’interpretazione accomodante, secondo la qualeidee ed opinioni disgreganti si autoeliminano, da unlato, viene ritenuta da Hegel esatta; dall’altro, egli èconvinto che tali opinioni, soprattutto se riguardanol’essenziale, possono avere la forza di dissolvere l’esi-stente. Nella lunga annotazione al § 270 della Filoso-fia del diritto, in cui viene trattato il rapporto tra Statoe religione, Hegel si esprime sul soggettivismo reli-gioso in questo modo:

«da un lato lo Stato può esercitare un’infinita indiffe-renza di fronte all’opinare, appunto nella misura in cuiesso è soltanto opinione, un contenuto soggettivo e per-ciò, si pavoneggi pure quanto vuole, non ha entro di séalcuna vera lotta e potenza, - […]. Dall’altro lato peròdi contro a questo opinare di cattivi principi, quandoesso si è trasformato in un esserci generale e corrodentela realtà, ed anche in quanto il formalismo della sogget-tività incondizionata volesse prender per suo fonda-mento il punto di partenza scientifico e innalzare e vol-gere le istituzioni d’insegnamento dello Stato stesso alla

29LO STATO IN HEGEL

Page 29: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

pretensione di una chiesa contro di lui, lo Stato deveprendere in protezione la verità oggettiva e i principidella vita etica» (7.427 (215)).

Invece di indignarsi perché gli ammonimenti diHegel si oppongono ai nostri pregiudizi, si dovrebbepiuttosto forse riconoscerne la forza argomentativa.Ed è facile rendersi conto che una posizione liberaleestrema si autocancella: se tutte le opinioni sono per-messe, allora è permessa anche l’opinione che nontutte le opinioni sono permesse, e precisamente sial’opinione che respinge le altre in modo motivato sial’opinione che le rifiuta per accecamento ideologico.Nel corso della storia questa autocancellazione non ri-mane di solito sul piano logico, ma si manifesta real-mente: ricordo qui soltanto la Repubblica di Weimar,che sicuramente è tramontata anche perché ha per-messo ai suoi avversari di esercitare il loro terrore ideo-logico pur rivestendo cariche pubbliche. Anche laconcezione, che a tal proposito va menzionata, se-condo la quale uno Stato e la scienza dello Stato do-vrebbero essere neutrali rispetto ai valori, non rappre-senta un progresso rispetto a quella hegeliana, bensíun passo indietro; lo Stato infatti riceve la sua legitti-mità soltanto perchè realizza determinati valori. Maanche e proprio questa coscienza deve essere tra-smessa dallo Stato ai cittadini; non basta che le istitu-zioni statali siano conformi a tali valori.

Anche sulla questione dell’educazione statale èistruttivo rivolgere uno sguardo a Fichte. Un grandemerito di Fichte è di essere stato il primo pensatore

30 VITTORIO HÖSLE

Page 30: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

10 A questo proposito è molto chiaro Sh. Avineri, Hegel’stheory of the modern state, Cambridge 1972, pp. 34 sgg., 45, 115,228, 240 sg. Che Hegel fosse un avversario del nazionalismo te-desco dell’epoca, è documentato, per esempio, dal «Bericht» n.324 in G. Nicolin (a cura di), Hegel in Berichten seiner Zeitgenos-sen, Hamburg 1970, p. 214. Si pensi anche alla sua polemica con-tro l’entusiasmo nazionalistico dell’epoca per la canzone dei Ni-belunghi: «Volere oggi fare di tali argomenti un qualcosa dinazionale e addirittura un libro popolare è stata l’idea piú trivialee insipida che si potesse avere. Nei giorni di un entusiasmo gio-vanile apparentemente in risveglio questo fu un segno della vec-chiaia di un’epoca, divenuta di nuovo infantile all’approssimarsidella morte e che si rallegrava di cose morte cercando di far sí cheanche altri vi trovassero il loro sentire e il loro presente» (15.347(1183); cfr. 13.353 (306 sg.)) .

politico della modernità ad aver nuovamente posto inrisalto con tutta l’energia possibile l’importanza del-l’educazione per lo Stato, importanza che era quasiscontata nelle teorie classiche dello Stato dell’anti-chità, in Platone e in Aristotele. Non è questo il luogoper illustrare in modo piú preciso la concezione fich-tiana dell’educazione, cosí come è sviluppata soprat-tutto nei Discorsi alla nazione tedesca; quest’operacontiene incontestabilmente aspetti discutibili e l’insi-stenza di Fichte sull’importanza della «tedeschità»deve apparire estremamente preoccupante proprio ri-spetto ad Hegel, la cui concezione dello Stato non hanulla a che fare con l’idea di nazione10. Ma l’aver ri-conosciuto durante il crollo della Prussia nelle guerrenapoleoniche l’enorme importanza di un’educazioneunitaria per la formazione di uno Stato unitario è un’i-dea di Fichte che riveste tuttora un grande interesse.

31LO STATO IN HEGEL

Page 31: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

A tutti i cittadini dovrebbe spettare un’educazionepubblica; questa è una delle richieste di Fichte chesenza dubbio piú di tutte anticipa il futuro:

«[i]noltre, fino ad oggi questa formazione cosí limitataè stata portata solo alla minoranza molto ristretta deiceti colti, che venivano chiamati cosí proprio per questaragione, mentre la grande maggioranza su cui propria-mente si basa il corpo comune, il popolo, è stata quasicompletamente trascurata dall’arte dell’educazione, eabbandonata alla cieca approssimazione. Mediante lanuova educazione, noi vogliamo formare i tedeschi inuna totalità, che in tutti i suoi singoli membri sia spintae animata dallo stesso unico interesse» (7.276 (16)).

Nella Rechtslehre del 1812 l’idea dell’educazione èpurificata dal pathos nazionale; e, anche se qui Fichte– coerentemente con la sua anteposizione della mora-lità al diritto ed allo Stato – vede l’importanza dell’e-ducazione specialmente nel lasciarsi alle spalle la sferadello Stato e nel condurre verso la moralità, bisognatuttavia valutare positivamente rispetto ad Hegel ilfatto che egli esiga con estrema energia «istituzioniformative generali per tutti» (10.541). Fichte ritienetali istituzioni necessarie secondo il diritto naturale:«queste [istituzioni] sono la proprietà assolutamentegenerale di tutti in linea di diritto; il culmine e il puntoconclusivo di ogni altra proprietà» (ibidem).

Certamente Hegel, quando era rettore a Norim-berga, nella Rede zum Schuljahrabschluß [Discorso inoccasione della fine dell’anno scolastico] del 29 settem-bre 1809 ha messo energicamente in evidenza l’im-

32 VITTORIO HÖSLE

Page 32: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

portanza delle istituzioni educative: «Sono due i ramidell’amministrazione statale per la cui buona istitu-zione i popoli sono soliti mostrare la massima ricono-scenza: la buona amministrazione della giustizia e ibuoni istituti educativi» (4.312); tuttavia in nessunluogo delle sue opere si trova l’idea di un’educazionegenerale e meno che mai nel suo capolavoro di filoso-fia del diritto, i Lineamenti. In quest’opera Hegel hadato grande spazio alla Costituzione politica, a cui in-tendiamo ora rivolgere la nostra attenzione. Nel § 271(7.431 (216)) essa viene suddivisa innanzi tutto in unaspetto interno e in un aspetto esterno, aspetto que-st’ultimo che sfocia nel rapporto tra gli Stati.

3. I poteri dello Stato e la divisione dei poteri

Qual è il criterio di suddivisione della Costituzioneinterna per sé? Nel paragrafo relativo (§ 272) la corri-spondenza dei poteri con i momenti del concettoviene chiaramente definita come il criterio per stabi-lire la razionalità di una suddivisione.

«La Costituzione è razionale, in quanto lo Stato entro disé differenzia e determina la sua attività secondo la naturadel concetto, e precisamente in modo tale, che ciascuno diquesti poteri stessi è entro di sé la totalità perché entro disé ha attivi e contiene gli altri momenti, e che essi, giac-ché esprimono la differenza del concetto, rimangonosemplicemente nella sua idealità e costituiscono soltantoun intero individuale» (§ 272, 7.432 (216)).

33LO STATO IN HEGEL

Page 33: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

11 Cfr. § 157, 7.306 (139): «[..]la scissione e […] [il] punto divista del relativo»; § 189, 7.349 (159): «questo parer della razio-nalità in questa sfera della finità»; § 209, 7.360 (169): «questasfera del relativo» [corsivi aggiunti dall’A.]. Il passo seguente, chesegna il passaggio dall’amministrazione della giustizia allo Stato(e, innanzi tutto, alla polizia e alla corporazione), ricorda il pas-saggio dalla necessità della sostanza all’universalità del concetto:«[a] sua volta, la cieca necessità del sistema dei bisogni non è an-cora elevata alla coscienza dell’universale, e attivata a partire daquesta» (E. § 532, 10.328 (III 378)).

Nell’argomentazione di Hegel appare chiaro, inprimo luogo, che in uno Stato di diritto soltanto lecategorie logiche possono costituire il fondamento divalidità di asserzioni normative; ciò vale per tutta lafilosofia del diritto ed in effetti non si comprende inquale altro modo sarebbe possibile fondare la vali-dità di pretese normative. È anche plausibile che unacategoria della logica del concetto debba essere lacategoria pertinente a quel « geroglifico della ra-gione» che è lo Stato (§ 279 agg., 7.449 (370 sg.)): sela famiglia nella sua immediatezza naturale corri-sponde implicitamente alla logica dell’essere e la so-cietà civile, invece, alla logica dell’essenza 11, allora lalogica del concetto deve essere la logica dello Stato.Non è altrettanto stringente che questa categoriadebba essere proprio il concetto; Hegel probabil-mente argomenterebbe cosí: i tre momenti del con-cetto sono già stati posti alla base dell’interpreta-zione della volontà nell’Introduzione (§§ 5 sgg., 7.49sgg. (28 sgg.)); dovrebbero nuovamente presentarsilà dove la volontà perviene al suo compimento e

34 VITTORIO HÖSLE

Page 34: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

quindi nello Stato in quanto categoria suprema dellaFilosofia del diritto.

L’idea che lo Stato si debba differenziare in mo-menti porta al classico problema della divisione deipoteri, trattato da Hegel nell’annotazione. Le rifles-sioni hegeliane andrebbero lette attentamente per es-sere comprese prima di essere giudicate, poiché, aprima vista, Hegel sembra un avversario della divi-sione dei poteri: egli polemizza vivacemente control’autonomia dei poteri con cui «è posto immediata-mente […] lo sfacelo dello Stato, oppure, in quanto loStato si mantiene nell’essenziale, la lotta per cui unodei poteri riduce sotto di sé l’altro, onde produce in-nanzi tutto l’unità, quale che sia, e cosí salva unica-mente l’essenziale, il sussistere dello Stato» (7.434(218)). Bisogna per contro ribadire che proprio all’i-nizio Hegel afferma con grande vigore che la divisionedei poteri è «una determinazione sommamente im-portante, la quale a buon diritto, se cioè fosse statapresa nel suo vero senso, poteva venir consideratacome la garanzia della libertà pubblica» (7.433 (217)).Per risolvere questa apparente contraddizione èistruttivo dare un’occhiata alla «Wannenmann-Nachschrift» del 1817-18 da poco scoperta. Qui nel §132 si legge: «Questa suddivisione è (1) l’assoluta ga-ranzia per la libertà perché unicamente per suo tra-mite la libertà ha entro di sé diritti effettivamentereali. Il diritto è l’esserci della libertà; l’esserci, però, èpresente solo nella determinazione e nella differenzia-

35LO STATO IN HEGEL

Page 35: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

12 G.W.F. Hegel, Die Philosophie des Rechts. Die MitschriftenWannenmann (Heidelberg 1817/18) und Homeyer (Berlin1818/19), cura, introduzione e spiegazione di K.-H. Ilting, Stutt-gart 1983, p. 152.

13 Ibid., p. 154

zione»12. Nel paragrafo seguente si aggiunge che la di-visione dei poteri non può «(2) dar loro un’autonomiareciproca, cosí che l’unità dell’intero debba risultaredalla loro azione autonoma»13. Queste due afferma-zioni non si contraddicono, ma sono del tutto compa-tibili, anzi sono sensate soltanto se collegate tra loro.Infatti, da un lato, Hegel è dell’opinione che funzionidiverse debbano spettare ad organi statali diversi: solocosí ha luogo la differenziazione che rende possibile lalibertà e che è richiesta dal punto di vista del concetto.In secondo luogo, però, Hegel vede il senso di questadivisione nel fatto di produrre un’unità dello Stato ba-sata sulla libertà; i poteri vanno quindi spiegati noncome blocchi indipendenti, ma come momenti idealiche servono ad un fine ultimo. Per illustrare questaconcezione non bisogna rifiutare l’immagine dell’or-ganismo, utilizzata occasionalmente anche da Hegel(§ 267 con agg., 7.412 sg. (204, 361); § 269 con agg.,7.414 sg. (205, 362 sg.); § 271 agg., 7.431 (366); § 276agg., 7.441 sg. (369); § 278, 7.443 sg. (223 sg.); § 286,7.456 sg. (231 sg.)): l’efficienza di un organismo èfondata sulla sua differenziazione in organi diversi; èvero che questi ultimi si controllano reciprocamente,ma il loro interesse non è di distruggersi a vicenda;

36 VITTORIO HÖSLE

Page 36: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

piuttosto il fatto che un organo si renda del tutto au-tonomo è proprio la caratteristica principale della ma-lattia (E. § 371, 9.520 (II 525)).

Ora, uno sguardo alle diverse Costituzioni mostrache tra gli Stati costruiti in base al principio della di-visione dei poteri ci sono Stati che garantiscono l’i-dealità dei diversi poteri, come anche Stati in cui sipuò arrivare all’autonomizzazione dei poteri e allaloro reciproca ostile contrapposizione.

Penso, per esempio, alla diversa regolamentazionedel rapporto tra potere legislativo ed esecutivo in Ger-mania ed in Italia, da un lato, e negli Stati Uniti, dal-l’altro. In Germania ed in Italia un certo accordo traParlamento e Governo è garantito in virtú del fattoche il Cancelliere o il Presidente del Consiglio, chepropongono i ministri, vengono votati o sfiduciati dalParlamento stesso; negli Stati Uniti, invece, il Presi-dente, in quanto capo dell’amministrazione statale,non viene scelto dal Congresso, cosicché abbastanzaspesso l’amministrazione è costituita da un partito chenon ha la maggioranza in una o in entrambe le ca-mere. Che con questo sistema gli Stati Uniti non ab-biano incontrato difficoltà nella loro storia fino adoggi dipende certamente anche dal fatto che la stessascadenza elettorale fissata per l’elezione del Presi-dente e di una parte del Congresso garantisce un certoaccordo tra i due organi; dipende, inoltre, dalla circo-stanza che il Presidente ha competenze legislative al-meno negative – sotto forma di diritto di veto –, il che,d’altronde, contraddice l’idea, astrattamente ribadita,

37LO STATO IN HEGEL

Page 37: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

della divisione dei poteri; in generale, in Americal’amministrazione ha competenze che, per loro na-tura, dovrebbero spettare in realtà al potere legisla-tivo. Piú difficile, anzi quasi intollerabile diventa,però, la situazione quando, in forza della distinzionetra potere del Presidente e potere del Governo, ven-gono a formarsi tre diversi poteri relativamente indi-pendenti l’uno dall’altro, che non sono tra loro corre-lati da identici periodi legislativi e si combattonoquindi aspramente. Ricordo qui soltanto la Repub-blica di Weimar, che è crollata sicuramente anche percolpa delle tendenze opposte espresse da Parlamento,Cancelliere e Presidente del Reich. (La V Repubblicain Francia esiste da troppo poco tempo per poter giàaffermare che questo sistema – in cui, con il diritto delPresidente di sciogliere il Parlamento, è contenuto, tral’altro, un momento che in effetti si oppone al princi-pio della divisione dei poteri – potrebbe essere ancheduraturo). L’esperienza storica alla quale si richiamaHegel con la sua riserva nei confronti della divisionedei poteri è il corso della Rivoluzione francese. Nel-l’aggiunta al § 272 si dice:

«Se le distinzioni sussistono per contro astrattamenteper sé, allora è chiaro come il giorno che due autonomienon possono costituire alcuna unità, ma devono benprodurre lotta, attraverso di che o l’intero viene man-dato in rovina o l’unità ristabilisce sé con la violenza.Cosí, nella Rivoluzione francese, ora il potere legislativoha inghiottito il cosiddetto potere esecutivo, ora l’ese-cutivo ha inghiottito il potere legislativo, e resta cosa in-

38 VITTORIO HÖSLE

Page 38: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

14 La soglia del 5% è l’esempio paradigmatico di una deter-minazione che è in contraddizione con la giustizia, ma che è sen-sata nell’interesse della certezza del diritto.

15 Cfr. E. § 544, 10.343 sgg. (III 392 sg.)).

sulsa avanzare qui magari l’esigenza morale dell’armo-nia» (7.435 (367)).

In effetti questa armonia va assicurata sul piano isti-tuzionale e non si può non riconoscere che nella Re-pubblica Federale Tedesca, per esempio, questo pro-blema è ottimamente risolto ed è risolto meglio, misembra, che in Italia, in quanto la scelta di un Governoforte da parte del Parlamento viene notevolmente age-volata grazie alla soglia elettorale di sbarramento del5%14. In ogni caso bisogna essere d’accordo con He-gel che si cade in «un triste errore», allorché «l’atteg-giamento del governo nei confronti dei ceti», ossia delpotere esecutivo nei confronti di quello legislativo,viene inteso come un atteggiamento «ostile» (§ 301agg., 7.471 (376 sg.); cfr. § 302, 7.472 (242 sg.))15, op-pure quando il principio della divisione dei poteriviene spinto talmente all’estremo che i ministri nonpossono essere membri del potere legislativo, cosa cheHegel giustamente riprova (§ 300 A, 7.468 (376)).Nella lunga annotazione al § 273 (7.437 (219)), in cuinomina i tre poteri, Hegel, infine, polemizza vivace-mente contro la concezione fichtiana dell’eforato (cfr.3.170 sgg. (151 sgg.)), che aveva già combattuto nelSaggio sul diritto naturale (2.472 sgg. (SFD 81 sgg.)),

39LO STATO IN HEGEL

Page 39: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

una polemica questa non del tutto giustificata, inquanto Fichte nella Rechtslehre del 1812 (pubblicata,però, solo dopo la morte di Hegel) aveva già ritrattatoquesta concezione (10.632 sgg.); inoltre, già nel Fon-damento del diritto naturale aveva criticato l’idea diuna completa separazione tra potere legislativo e po-tere esecutivo (3.16, 160 sg. (15, 143 sg.); cfr. 10.631),sostenendo giustamente che il Governo deve avere ilpotere di presentare disegni di legge (3.161 (144)).

4. Il potere del principe

Quali sono i poteri menzionati precisamente daHegel? Egli elenca il potere legislativo, il potere go-vernativo ed il potere del principe (§ 273, 7.435(218)), che debbono corrispondere ai tre momenti delconcetto: universalità, particolarità, singolarità; il po-tere legislativo determina con le leggi l’universale e ilgoverno le applica a casi particolari; nel potere delprincipe, infine, il potere statale si singolarizza in unasoggettività (§ 272 agg., 7.435 (366 sg.)). Da questatriade intesa come totalità deve risultare la monarchiacostituzionale, in cui Hegel vede l’unione di monar-chia, aristocrazia e democrazia: il potere del principerappresenta, infatti, il momento monarchico, il Go-verno il momento aristocratico ed il potere legislativoil momento democratico (§ 273, 7.436 (218)); in que-sta esposizione si potrebbe, d’altronde, chiaramenteindividuare l’influsso dell’opzione platonico-aristote-

40 VITTORIO HÖSLE

Page 40: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

lica per una costituzione mista. Nella Filosofia dellastoria Hegel vede nella monarchia costituzionale unaseconda monarchia, che è una sintesi dell’originariamonarchia patriarcale, da un lato, e di aristocrazia edemocrazia, dall’altro (12.65, 134 (90 sg.)). L’opzioneper la monarchia costituzionale è, com’è noto, uno deipunti che segnano un allontanamento radicale di He-gel dalla Prussia del suo tempo: all’epoca la Prussianon aveva una Costituzione. A ciò non cambia nullanemmeno la circostanza che Hegel sia dell’opinioneche le Costituzioni non possano essere fatte (§ 273,7.439 (221)), perché, in primo luogo, devono di ne-cessità risultare organicamente dalla storia di un po-polo (§ 274 con agg., 7.440 (221 sg., 368)); cfr. E. §540, 10.336 (III 385); 12.65, 444 (41 sg., 304)) e per-chè, in secondo luogo, bisogna evitare in ogni modoche una Costituzione appaia come qualcosa di fatti-bile, ossia come qualcosa che si possa cambiare a pia-cimento:

«Ma in genere è senz’altro essenziale che la Costitu-zione, sebbene sorta nel tempo, non venga riguardatacome un che di fatto, giacché essa è piuttosto l’essentesenz’altro in sé e per sé, il quale perciò è da considerarecome il divino e il perdurante, e come al di sopra dellasfera di ciò che viene fatto» (§ 273, 7.439 (221)).

Come arriva Hegel alla monarchia? Si può facil-mente vedere che, una volta accettata la suddivisionehegeliana, da essa non segue affatto immediatamentela monarchia; infatti, anche a voler essere d’accordo

41LO STATO IN HEGEL

Page 41: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

16 Hegel ha dato poca importanza al fatto che uno Stato sen-z’altro potente del suo tempo, ossia gli Stati Uniti di America,fosse una democrazia presidenziale, poiché l’America, in quanto«[p]aese del futuro» (12.114), non riguarderebbe per nulla la fi-losofia (ibidem). L’America, proprio in quanto tale, ha, del resto,straordinariamente affascinato Michelet, il discepolo piú progres-sista di Hegel.

sul fatto che il potere statale debba culminare in unasingolarità soggettiva, si perviene – in quanto questasingolarità è mediata dall’universalità – soltanto aduna democrazia presidenziale e non ad una monar-chia. Probabilmente Hegel stesso se ne è reso conto;ma si è deciso per la monarchia, poiché la sua teoriamarcatamente non-normativa della filosofia del dirittonon gli consentiva, se non in misura minima, di for-mulare prolessi 16; la cosa, però, gli è diventata possi-bile, solo perché nel § 275, completamente all’oppo-sto della successione indicata nel § 273, egli hacambiato l’ordine della partizione, cominciando con ilmomento della singolarità, che, in tal modo, nonaveva piú bisogno di essere mediato dall’universalità.Questa inversione è di certo l’esempio piú eclatante diun errore concettuale in Hegel, ossia di una devia-zione logicamente infondata dalla sua stessa imposta-zione, per adeguarsi ai rapporti contingenti del suotempo. Non depone a favore della ricerca sulla filoso-fia hegeliana del diritto il fatto che, fra tutte le que-stioni discusse in circa cento anni – come, per esem-pio, la questione delle dipendenze storiche di Hegel,della ricezione della sua concezione, del grado di con-

42 VITTORIO HÖSLE

Page 42: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

17 F. Rosenzweig, Hegel und der Staat, München/Berlin 1920,2 voll., vol. II, p. 142.

18 K.-H. Ilting, Die Struktur der Hegelschen Rechtsphilosophie,in: Materialien… cit., vol. II, pp. 52-78, 69 sg. Il saggio di Iltingfu pubblicato originariamente in inglese nel 1971. Alla contrad-dizione tra il § 273 ed i §§ 275 sgg. rimanda anche K. Hartmann,Linearität und Koordination in Hegels Rechtsphilosophie, in:Hegels Philosophie des Rechts cit. (n. 2), pp. 305-316, 311. Cfr.anche l‘importante saggio di Hartmann, Ideen zu einem syste-matischen Verständnis der Hegelschen Rechtsphilosophie, in:Perspektiven der Philosophie 2 (1976), pp. 167-200, 178 sg.

servatorismo o di progressismo del suo disegno – essanon abbia quasi per nulla sollevato il problema certa-mente piú rilevante sul piano filosofico, il problema di«errori concettuali» di questo tipo; Rosenzweig, peresempio, pur constatando nella sua opera, senz’altromeritoria, questa «inversione estremamente evi-dente»17, non riesce però a comprenderne la portatafilosofica; il primo a richiamare con forza l’attenzionesull’importanza di questa inversione è stato, perquanto ne so, Ilting18. Devo aggiungere per comple-tezza: è stato il primo nel Novecento, poiché l’epocaimmediatamente posteriore ad Hegel ha subito notatotale inversione e le sue conseguenze, in quanto allorasi nutriva in generale interesse per uno sviluppo cri-tico del sistema hegeliano e, quindi, per un’analisi nonstorica ma contenutistica e soprattutto si guardavacon interesse, in misura maggiore rispetto alla ricercahegeliana del primo XX secolo, alle strutture logiche.Cosí, un ammiratore assolutamente fedele di Hegel,Nikolaus von Thade – che nel 1815 si era rivolto al-

43LO STATO IN HEGEL

Page 43: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

19 Briefe von und an Hegel cit., vol. II, p. 54.20 Ibid., p. 281.

l’ancora pressoché sconosciuto filosofo con le se-guenti parole: «la Sua Logica è il libro per antonoma-sia»19 – nella sua dettagliata recensione privata conte-nuta in una lettera dell’8 agosto 1821 rivolse ad Hegella seguente domanda:

«Perché Lei qui ha fatto cadere l’ordine logico indicatonel § 273 e per zelo nei confronti dei principi – là dovesi parla ancora soltanto di una deduzione dell’Idea – hascelto l’ordine dogmatico di una Costituzione effettiva-mente esistente? Seguendo la giusta via filosofica, l’“iovoglio” del principe non avrebbe ottenuto soltanto unaposizione migliore, ma l’unica giusta, e parecchie criti-che al potere legislativo sarebbero divenute caduche»20.

Non depone a favore di Hegel che, per quanto èpossibile capire dalle lettere che ci sono state conser-vate, egli non abbia risposto e, nonostante le paroleconcilianti di von Thade alla fine della sua lettera, ab-bia interrotto una corrispondenza pluriennale. È veroche nella filosofia del diritto Hegel ha cercato di giu-stificare l’inversione della successione (§ 275 agg.,7.441 (369)), ma la ragione da lui addotta, ossia che sidovrebbe iniziare con la singolarità poiché essa è tota-lità, è arbitraria e appartiene alla categoria delle“buone ragioni” che Hegel stesso in genere ha volen-tieri ridicolizzato (cfr. E. § 121 A, 8.251 sg. (I 326)).L’errore di Hegel si ripete nella partizione interna del

44 VITTORIO HÖSLE

Page 44: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

potere del principe, che contiene in sé i momenti della«universalità della Costituzione e delle leggi», della«deliberazione come riferimento del particolare all’u-niversale» e della «decisione ultima, intesa come l’au-todeterminazione» (§ 275, 7.441 (222)); nell’esposi-zione Hegel comincia anche qui con l’ultimomomento (§§ 280-286, 7.449-457 (228-232, 371-373)). Vi sono premesse alcune osservazioni che nonsono assolutamente adatte alla successiva legittima-zione della monarchia ereditaria: Hegel, infatti, vedela sovranità dello Stato fondata sul carattere ideale deisuoi poteri e dei reggitori dello Stato (§§ 276 sgg.,7.441 sgg. (222 sgg.)); in quest’ultimo caso ciò signi-fica concretamente che le cariche pubbliche non pos-sono essere conferite agli individui «secondo la loropersonalità immediata, bensí soltanto secondo le loroqualità universali e oggettive» (§ 277, 7.442 (222)), co-sicché tali cariche non vanno «né vendut[e] né eredi-tat[e]» (§ 277 agg., 7.442 (370); cfr. § 291, 7.460 sg.(235)). Qui si impone naturalmente la domanda se ciònon valga anche per il capo dello Stato, cosa che He-gel piú avanti contesta espressamente. Vediamo conquali argomenti.

Hegel passa, innanzi tutto, dalla sovranità cosí svi-luppata ad un soggetto concreto: «La sovranità […]esiste soltanto come la soggettività certa di se stessa»(§ 279, 7.444 (224)). Questo passaggio non è in alcunmodo ovvio; e nel paragrafo precedente si trovano af-fermazioni che ricordano molto l’interpretazione rap-

45LO STATO IN HEGEL

Page 45: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

21 Cfr. M. Kriele, Einführung in die Staatslehre, Reinbeck1975, p. 224: «Nello Stato costituzionale non può esservi un so-vrano». Cfr. anche la netta differenziazione operata da Kriele trala «sovranità dello Stato costituzionale» («Lo Stato come insiemedegli organi di Stato e del diritto statuale è sovrano rispetto alla so-cietà») e la «sovranità di un sovrano» (p. 56).

presentata nell’età contemporanea da M. Kriele: inuno Stato razionale non può esserci alcun sovrano,proprio perché autenticamente sovrana è la totalitàdegli organi statali 21:

«Poiché la sovranità è l’idealità di ogni autorità partico-lare, è facile il fraintendimento, che è anche molto co-mune, di prendere quella per mera potenza e vuoto ar-bitrio e la sovranità per sinonimo di dispotismo. Ma ildispotismo designa in genere la situazione dell’assenzadella legge, ove la volontà particolare come tale, si trattipoi di un monarca o di un popolo (oclocrazia), valecome legge o piuttosto in luogo della legge, mentre in-vece la sovranità proprio nella situazione legale, costitu-zionale, costituisce il momento dell’idealità delle parti-colari sfere e funzioni, che cioè una tale sfera sia non unqualcosa di indipendente, di autonomo nei suoi fini emodi di operare e di approfondentesi soltanto entro disé, ma invece in questi fini e modi di operare sia deter-minato e dipendente dal fine dell’intero […]» (§ 278,7.443 sg. (223 sg.)).

Il passo è degno di nota, poiché in esso viene messain dubbio la nozione corrente di sovranità monarchicae popolare, intesa come la capacità di un monarca o diun popolo di determinare senza alcuna limitazione ciò

46 VITTORIO HÖSLE

Page 46: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

22 Kriele sottolinea che ci sono «teorie della democrazia cheintendono la sovranità popolare secondo il modello del sovranomonarchico, che in certo qual modo si limitano a sostituire il mo-narca con il popolo» (op. cit., p. 226) e dimostra giustamente l’in-sostenibilità di questa idea.

che deve essere valido22; tanto piú suscita quindi ne-cessariamente sorpresa che ora la sovranità debba ri-siedere non piú nella totalità degli organi, ma in unsingolo organo, e precisamente in un singolo organo inquanto singolo individuo. Non è sbagliato riconoscerein questo passaggio – che non soltanto non è motivatoda quanto detto in precedenza, ma è addirittura conesso in contraddizione – una semplice “irruzione”della metafisica hegeliana del soggetto. Poiché tutta lafilosofia del diritto ha per oggetto le formazioni del-l’esserci [Daseinsgestaltungen] di una volontà intesasin dall’inizio come soggettiva e non come intersog-gettiva, il punto supremo di queste formazioni deveessere, esso stesso, un soggetto:

«Lo sviluppo immanente di una scienza […] mostra l’a-spetto peculiare che un unico e medesimo concetto, quila volontà, che all’inizio, giacché è l’inizio, è astratto, simantiene, ma ispessisce le sue determinazioni, e pari-menti soltanto attraverso se stesso, e in questo modo ac-quista un contenuto concreto. Cosí il momento fonda-mentale della personalità dapprima astratta nel dirittoimmediato, è esso che s’è maturato attraverso le sue di-verse forme di soggettività, e qui nel diritto assoluto,nello Stato, nell’oggettività completamente concretadella volontà, è la personalità dello Stato, la di lui cer-tezza di se stesso» (§ 279, 7.445 (224 sg.)).

47LO STATO IN HEGEL

Page 47: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

23 Cfr. 6.402 sgg. (I 801 sgg.); E. § 193, 8.348 sgg. (I 416 sgg.).Si potrebbe però dimostrare facilmente che (1) nella Scienza della

Assolutizzazione della proprietà privata ed opzioneper la monarchia: questi due momenti decisivi della fi-losofia hegeliana del diritto, superati dalla realtà effet-tiva del moderno Stato democratico, si radicano dun-que nella stessa misura nella metafisica del soggetto diHegel. Solo il superamento di tale metafisica può con-sentire una fondazione filosofica di queste importan-tissime conquiste politiche della modernità.

Ma l’argomentazione hegeliana cosí come è stata finqui sviluppata non è ancora sufficiente per giustificareuna monarchia ereditaria. Sarebbe con essa compati-bile anche una monarchia elettiva e, in ultima analisi,persino una democrazia presidenziale con un Presi-dente non destituibile nel periodo del suo mandato.Alla monarchia ereditaria Hegel arriva soltanto con unterzo passo: il monarca è singolarità immediata; nel-l’immediatezza è però implicito il momento della na-tura; il monarca deve essere perciò destinato al suogrado in modo naturale, ossia in forza della nascita, (§280, 7.449 sg. (228)). L’argomentazione hegeliana èinfondata; particolarmente fuorviante, infine, è il suoricorrere, nell’annotazione al paragrafo, alla prova on-tologica dell’esistenza di Dio. Poiché, anche se Hegelavesse ragione nell’interpretare la prova ontologica del-l’esistenza di Dio come capovolgimento della soggetti-vità del concetto nell’oggettività dell’essere23, in talmodo si dimostrerebbe soltanto che il sovrano deve

48 VITTORIO HÖSLE

Page 48: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

logica il passaggio dalla soggettività all‘oggettività non è sosteni-bile e che (2) il punto decisivo della prova ontologica dell‘esi-stenza di Dio non ha niente a che fare con questo passaggio.

24 Cfr. colonna 1228: «Completamente errato fu trattare dap-prima il potere del principe, che nella sua [sc. di Hegel] versione èla concentrazione di tutti i poteri statali, e prendere solo succes-sivamente in considerazione il potere del governo e il potere le-gislativo». I due allievi di Hegel che hanno cercato di riformu-larne il sistema non hanno conservato l’errore concettuale delmaestro, bensí l’hanno corretto: sia K. Rosenkranz nel System derWissenschaft (Königsberg 1850), sia C.L. Michelet in Das Systemder Philosophie als exacter Wissenschaft (vol. III, Berlin 1878).

25 Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst 3(1980), colonne 1201-1204, 1209-1212, 1217-1221, 1225-1230,1233-1243.

essere un concreto individuo singolo e nulla di piú. A.Ruge, che ha vivacemente criticato come «errore con-cettuale» l’inversione della successione nella trattazionedei poteri24, scrive a proposito del § 280 nel suo note-vole saggio Zur Kritik des gegenwärtigen Staats- undVölkerrechts25:

«Queste determinazioni sono maldestre fino al ridicolo.Innanzi tutto, chi metterà in dubbio il carattere naturaledella persona del monarca? ma chi poi potrà dare ad in-tendere che per questo motivo, perché questo individuoha la naturalità in sé, questo stesso individuo viene de-terminato alla sua carica dalla nascita naturale e fattaastrazione da ogni contenuto?» (colonna 1228).

Alcuni anni dopo, sicuramente influenzato daRuge, nella Critica della filosofia hegeliana del dirittopubblico Marx scrive:

49LO STATO IN HEGEL

Page 49: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

26 K. Marx, Kritik des Hegelschen Staatsrechts, in: KarlMarx/Friedrich Engels, Gesamtausgabe, vol I, 2, 1, Berlin 1982,pp. 3-137, 34 (Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblicoin Opere filosofiche giovanili, Roma 1963, p. 45).

«Abbiamo già udito che la soggettività è soggetto e cheil soggetto è necessariamente individuo empirico, uno.Veniamo a sapere ora che nel concetto dell’individua-lità immediata si trova la determinazione della natura-lità, della corporeità. Hegel non ha dimostrato che ciòche parla da sé: che la soggettività esiste soltanto comeindividuo corporeo, e che, s’intende, all’individuo cor-poreo si appartiene la nascita naturale. […] Hegel hadimostrato che il monarca deve nascere, di che nessunodubita, ma non ha dimostrato che è la nascita che fa ilmonarca»26.

Nel § 281 Hegel cerca in certo qual modo unaprova negativa per la sua tesi: un regno elettivo porte-rebbe per lui alla lotta tra fazioni, mentre la monar-chia ereditaria sottrarrebbe all’arbitrio il vertice delloStato (7.451 sgg. (229 sg.)), un’affermazione questache è empirica e che può essere confutata empirica-mente.

All’assenza di fondamento della decisione ultimadel monarca (§ 279, 7.444 (224) § 281, 7.451 (229))– che costituisce un momento decisionistico nella dot-trina hegeliana dello Stato – è, a prima vista, confa-cente l’assenza di fondamento della grazia, il cui di-ritto Hegel rivendica per il monarca (§ 282, 7.454(230)); tuttavia l’argomentazione hegeliana è assaiproblematica; infatti, pur non essendo possibile con-

50 VITTORIO HÖSLE

Page 50: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

27 Cfr. in merito B. Bourgeois, Le prince hégélien, in: E. Weilet al., Hegel et la philosophie du Droit, Paris 1979, pp. 85-130;C. Cesa, Entscheidung und Schicksal: die fürstliche Gewalt, in:Hegels Philosophie des Rechts cit. (n. 2), pp. 185-205.

testare che ci sono decisioni a proposito delle qualibisogna semplicemente ammettere che esse vannoprese, si può tuttavia discutere come tali decisionidebbano essere prese; cosí nel caso di una condannapronunciata dall’autorità giudiziaria è incomprensi-bile perché in un caso singolo essa debba essere can-cellata dal monarca. Non intendo qui addentrarminel problema di quanto debba essere esteso, secondoHegel, il potere del monarca; il monarca nomina ilGoverno (§ 283, 7.455 (230 sg.); § 292, 7.461 (235)),deve controfirmare le leggi, ma è chiaro che le puòanche respingere (§ 283, 7.455 (230 sg.)), come so-vrano è irresponsabile (§ 284, 7.455 (231)), nella suacompetenza rientra la direzione della politica estera(§ 329, 7.497 (260)): bisogna riconoscere che il suopotere è veramente grande27, anche se Hegel, aquanto pare, ha sperato che il monarca stesso con iltempo lo avrebbe utilizzato sempre meno (cfr. § 279agg., 7.449 (370 sg.); § 280 agg., 7.451 (271 sg.)). Inogni caso in Hegel il potere del principe sembraoscillare tra il potere, per esempio, dell’imperatoredel Reich tedesco (come viene proposto nel testostampato) e quello del monarca del contemporaneoRegno Unito (come suggeriscono le aggiunte editeda von Gans).

51LO STATO IN HEGEL

Page 51: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

28 C. L. Michelet, Naturrecht oder Rechts-Philosophie als diepraktische Philosophie, 2 voll., Berlin 1866, vol. II, p. 205. Que-sto passo manca in Nicolin, op. cit.

29 Cfr. 9.29 (II 94 sg.); 6.282 (II 688); 13.14 (7) e G. Nicolin,op. cit., n. 674, p. 432 (da una lettera di Mendelssohn-Bartholdyalle sorelle): «È vero che Hegel dice che ogni pensiero umano èpiú sublime di tutta la natura, ma qui lo trovo esagerato. La fraseè molto bella, solo stranamente paradossale; per il momento mirivolgerò a tutta la natura; con essa si procede in modo molto piúsicuro».

La difesa della monarchia ereditaria contraddice,infine, lo stesso sistema di Hegel anche per un altromotivo. Alla base di tale difesa vi è una preferenzaper il valore immediato della natura contro la casua-lità dell’arbitrio; Michelet riferisce che Hegel unavolta, «mentre disputavo con lui contro i legislatoriereditari al tempo della rivoluzione di luglio», gliavrebbe replicato: «Ah! La natura fa le cose altret-tanto bene delle elezioni»28. Ora, si dovrà ammetterecertamente con Hegel che nelle elezioni è presenteun grandissimo momento di arbitrio e di contin-genza, che un’elezione non produce affatto necessa-riamente risultati razionali. Ma Hegel stesso non sistanca di ripetere che «qualsiasi rappresentazionedello spirito, anche la peggiore delle sue trovate, ilgiuoco dei suoi umori piú casuali, una parola qual-siasi» è piú elevata di tutto ciò che è naturale (E. §248, 9.28 (II 94)) 29. Si vede facilmente che sulla basedi questa convinzione fondata sulla metafisica hege-liana dello spirito non si può mai legittimare il fatto

52 VITTORIO HÖSLE

Page 52: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

30 Op. cit., p. 34 (45).31 Cfr. a tal riguardo già K. Mayer-Moreau, Hegels Socialphi-

losophie, Tübingen 1910, p. 76 e ora l’“Introduzione” di K.-H.Ilting alle «Nachschriften» di Wannenmann e Homeyer, op. cit.(n. 13), pp. 17-34, 21 sgg.

32 Nella Philosophische Enzyklopädie für die Oberklasse He-gel qualifica ancora come astratti i momenti costituiti dai poterilegislativo, giudiziario ed esecutivo (§ 197, 4.63); nella Rechts-,Pflichten- und Religionslehre für die Unterklasse – in certo qualmodo l’anello di congiunzione tra la prima enciclopedia e i Li-neamenti – si trovano invece quattro poteri che corrispondono,grosso modo, ai poteri legislativo, esecutivo, giudiziario e delprincipe (§ 28, 4.248); al posto di quest’ultimo Hegel menziona«il potere militare ed il potere di fare la guerra e di concludere lapace», poteri in cui si può vedere a buon diritto l’equivalente delpotere del principe dei Lineamenti, poiché da essi dipendono

che, per citare ancora Marx, «alla cima dello Statodeciderebbe dunque, in luogo della ragione, la meraphysis»30.

5. I poteri esecutivo, giudiziario e legislativo

Nel potere governativo, trattato come secondo po-tere, Hegel fa rientrare anche il potere giudiziario (§287, 7.457 (233)). Ciò è il risultato del suo continuosforzo di pervenire a partizioni triadiche; dal mo-mento che, al di là dei tre poteri classici, egli intro-duce, sicuramente sotto l’influsso di B. Constant31, ilpotere del principe, non gli resta altra via se nonquella di subordinare il potere giudiziario, apparente-mente quello meno importante, ad un altro potere32.

53LO STATO IN HEGEL

Page 53: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

tutte le determinazioni del rapporto dello Stato con l’esterno (§329, 7.497 (260)). La triade finale dei poteri in Hegel ricorda,tra l’altro, il capitolo XII del Secondo trattato sul governo diLocke, in cui vengono menzionati i poteri legislativo, esecutivoe federativo.

In ogni caso la soluzione di Hegel è inaccettabile:unire il potere esecutivo ed il potere giudiziario hacome conseguenza necessaria l’impossibilità di unagiurisdizione amministrativa; in effetti tale giurisdi-zione non esisteva all’epoca di Hegel, ma individuarnela collocazione è un’esigenza irrinunciabile, poichéuna delle differenze fondamentali tra gli Stati liberalie quelli autoritari va ravvisata proprio nella presenzao nell’assenza di tale giurisdizione. Degno di nota èche l’hegeliano Adolf Lasson faccia culminare il suoSystem der Rechtsphilosophie (Berlin/Leipzig 1882)nel tribunale amministrativo (§ 65, pp. 696-702); chela legalità dell’amministrazione non debba rimanere«una mera disposizione, un pio desiderio» costituisce,secondo lui, «la sigla e l’incoronazione finale delloStato di diritto» (p. 697). Di giurisdizione amministra-tiva però in Hegel non si parla; tuttavia nel § 293(7.461 (235)) Hegel si avvicina al concetto del dirittoamministrativo e nella richiesta avanzata nel § 295 diintegrare «il controllo dall’alto» con un controllo «dalbasso» (7.463 (237)) si fa strada addirittura l’idea diun diritto di azione legale contro lo Stato.

L’importanza politica del potere giudiziario si mo-stra anche nella giurisdizione costituzionale, anch’essa

54 VITTORIO HÖSLE

Page 54: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

33 Non è facile afferrare concettualmente l’elemento comunesotteso alla giurisdizione ordinaria, amministrativa e costituzio-nale. Esso, a mio parere, consiste in questo: il giudice ha di voltain volta il compito di accertare l’esistenza di un accordo tra dueelementi dati; tra Costituzione, per esempio, e legge ordinaria, tralegge e atto amministrativo, nonché tra legge e comportamentodei cittadini. Questa caratteristica consente certamente di vederenel potere giudiziario il terzo potere, quello sintetico. Che ilcompito menzionato sia principalmente un compito di tipo intel-lettuale, in cui pressoché irrilevante è il momento decisionistico,è il motivo piú profondo che spiega perché i giudici non debbonoessere eletti (o perché vengono eletti in quei Paesi in cui, in basealla case-law, la differenziazione tra potere legislativo e poteregiudiziario non è comunque molto netta).

34 Poiché il potere della mera rappresentanza in realtà è su-perfluo, non è contrario al diritto naturale affidarlo ad una mo-

assente in Hegel, ma in cui va ravvisata una delle piúimportanti garanzie contro la possibilità che il poterelegislativo promulghi leggi contrarie al diritto naturalee che la cosiddetta sovranità popolare si imponga aspese della legittimità; una nuova versione triadica deipoteri non potrebbe perciò in alcun modo prescinderedal potere giudiziario33. Piuttosto, assai meno indi-spensabile è il potere del principe che, nelle democra-zie parlamentari, in cui il potere è nelle mani del capodel Governo, viene ridotto, in quanto potere presiden-ziale, a compiti di rappresentanza; questa separazionetra potere e dignità, ossia tra Cancelliere e Presidente,è tuttavia, a mio parere, concettualmente contradditto-ria, in quanto essenza dell’idea è essere unità di idealitàe realtà: forma e contenuto, dignità e potere dovreb-bero quindi coincidere in un’unica persona34.

55LO STATO IN HEGEL

Page 55: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

narchia ereditaria; anzi, la semplice funzione di rappresentanzasembra poter essere adempiuta da un re che rappresenta con lasua famiglia l’unità dello Stato forse meglio di presidenti che cam-biano continuamente e che nelle democrazie parlamentari sonospesso politici che nutrivano altre ambizioni poi fallite. A propo-sito di una carica con compiti di mera rappresentanza, nelloscritto sul Reformbill Hegel ha citato con evidente approvazione«il giudizio soldatesco di Napoleone» (11.117 sg.).

Ma torniamo a Hegel. In relazione al Governo, cheper lui si estende dai ministri all’amministrazione co-munale, il problema centrale è costituito dal determi-nare quanto debba essere deciso dall’alto e quantopossa essere delegato ai gradi inferiori; Hegel osserval’esistenza di un conflitto tra l’efficienza, cosí come lasi trova soprattutto negli Stati centralisti e il legittimobisogno di rispetto della particolarità (§§ 288 sgg.,7.457 sgg. (233 sgg.)) ed è a favore di una soluzioneintermedia. L’aver riconosciuto l’importanza dellaburocrazia costituisce un grande merito di Hegel:mediante buone retribuzioni lo Stato dovrebbe in-durla ad avere un particolare rapporto di fedeltà neisuoi confronti (§ 294 sgg., 7.461 sgg. (235 sgg.); cfr.Fichte, 3.167 (149)). I membri del governo costitui-scono per Hegel il cosiddetto ceto medio (§ 297,7.464 (238)), la cui formazione dovrebbe stare moltoa cuore allo Stato; nella mancanza di un ceto medioin Russia egli vede giustamente il rischio di una pola-rizzazione sociale (§ 297 agg., 7.464 sg. (374 sg.)).Anche qui si potrebbe supporre un influsso aristote-lico, in quanto già lo Stagirita optava per un governo

56 VITTORIO HÖSLE

Page 56: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

sorretto dal ceto medio, cosí come, in generale, perun rafforzamento del ceto medio al fine di evitare po-larizzazioni sociali (Pol. 1295a 25 sgg., 1296b 35 sgg.,1308b 27 sgg.).

Il capitolo sul potere legislativo chiude la sezionesulla Costituzione interna dello Stato. All’inizio dellasezione Hegel parla della Costituzione come di qual-cosa che è presupposto dal potere legislativo (§ 298,7.465 (238)). Si manifesta qui ancora una volta l’inade-guatezza della partizione hegeliana; infatti, se ha sensotrattare la Costituzione (scritta) immediatamenteprima del potere legislativo, proprio per limitare l’ideadella sovranità mediante norme che poggiano sul di-ritto naturale, allora la Costituzione dovrebbe esseretrattata prima di tutti i poteri. Poiché la compatibilitàdelle leggi con la Costituzione non deve essere unasemplice esigenza, volendo attualizzare la filosofia he-geliana dello Stato, sarebbe ovvio introdurre in questoluogo la giurisdizione costituzionale.

Che il potere legislativo debba essere trattato comeil primo dei poteri non consegue soltanto dal suo con-cetto; ma nella trattazione hegeliana si mostra, inoltre,in modo particolarmente chiaro che il potere legisla-tivo dovrebbe seguire immediatamente alla sezionesulla società civile già per il semplice motivo che, es-sendo per Hegel il momento rappresentativo nel po-tere legislativo necessariamente di natura corporativa,il suo collegamento con la società è particolarmenteevidente. Ciò vale ancora di piú per l’opinione pub-blica, quel “medium” fluido e torbido, che dovrebbe

57LO STATO IN HEGEL

Page 57: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

35 Privo di senso è il passaggio di Hegel dall’opinione pub-blica all’idealità della soggettività del monarca nella guerra (§ 320con agg., 7.489 sg., (255, 380 sg.)), un passaggio che si basa sem-plicemente sull’uso omonimo della parola “soggettività”.

36 Cfr. a tal proposito le eccellenti considerazioni di H. Heller(Staatslehre, in: Gesammelte Schriften cit., vol. III, pp. 79-406,276-287). Sull’ideologia dell’opinione pubblica come fonda-mento dello Stato Heller scrive giustamente: «Quindi “il governodell’opinione pubblica” negli USA non significa altro se non che,in base ad una sottovalutazione teoretica e pratica dello Stato, laformazione di un’opinione pubblica omogenea è quasi intera-

mediare, come è evidente, tra società e Stato, inquanto, da un lato, non è un organo dello Stato e faparte quindi della società, ma, da un altro lato, contri-buisce alla politicizzazione della società stessa; inmodo assurdo, però, l’opinione pubblica non vienetematizzala da Hegel all’inizio, ma alla fine del capi-tolo sulla Costituzione interna dello Stato! A prescin-dere da questo ordinamento errato35, le affermazionidi Hegel sull’opinione pubblica sono felici (§§ 315-318, 7.482-486 (250-252, 378-380)); Hegel è stato unodei primi filosofi politici ad aver compreso il signifi-cato dell’opinione pubblica per lo Stato moderno; daun lato, riconosce in essa il diritto della soggettivitàmoderna; dall’altro, ravvisa l’arbitrarietà presente inultima analisi «nell’appagamento di quell’impulsopungente di dire e d’aver detto la propria opinione»(§ 319, 7.486 (252)). Hegel però non ha tematizzatoancora la possibilità che l’opinione pubblica venga in-fluenzata da poteri sociali che vogliono affermare in-teressi particolari a spese del bene comune36; comun-

58 VITTORIO HÖSLE

Page 58: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

mente sottratta alla responsabilità degli organi dello Stato e ab-bandonata alla forze economicamente potentissime, irresponsa-bili e anonime della società civile» (p. 285).

37 Teorie et pratique politiques chez Hegel: le problème de lacensure, in: Hegels Philosophie des Rechts cit. (n. 2), pp. 151-184.

que il § 319, che sotto determinate e ben precise con-dizioni è a favore della limitazione della libertà di pen-siero, va valutato come progressista non solo perché,come ha concisamente mostrato J. D’Hondt37, rispettoalla realtà effettiva dei decreti di Karlsbad di queltempo, Hegel si esprime a favore di una censura digran lunga meno rigida di quella all’epoca realmentevigente, ma anche perché fonda filosoficamente la pos-sibilità di punire, come previsto in ogni diritto pub-blico, manifestazioni di opinioni – l’incitamento adazioni violente, per esempio, la diffamazione, l’ingiu-ria, il vilipendio di organi statali (§ 319, 7.488 (254)) –sul carattere pragmatico del discorso, da lui messochiaramente in evidenza (7.488 sg. (254 sg.)).

Al di là di Hegel, bisogna dire che è naturalmentediritto dello Stato vietare l’esaltazione della violenza,la sessualità immorale, ecc., che lo Stato può legitti-mamente proteggere la libertà di pensiero tramite leggicontro l’eccessiva concentrazione della stampa, che,infine, è assolutamente sensato che quel mezzo di co-municazione che, in base al carattere totale degli ef-fetti visivi e acustici da esso prodotti, è in grado di in-fluenzare in misura spaventosa il consumatorecomune e renderlo passivo, ossia la televisione, siaun’istituzione pubblica. È un errore credere che una

59LO STATO IN HEGEL

Page 59: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

vera democrazia presupponga un dominio incontrol-lato dell’opinione pubblica; piuttosto una democraziaha la possibilità, per dirla con Sorel, di fermare quelmovimento che è l’unico ad essere naturale, ossia ladecadenza, solo se ha un’opinione pubblica a soste-gno dello Stato; e ciò non può avvenire proprioquando l’opinione pubblica è lasciata completamenteal caos delle opinioni e degli interessi. Il politico de-mocratico autentico non deve seguire l’opinione pub-blica (orientando, per esempio, le sue azioni sui son-daggi di opinione), bensí formarla.

Torniamo ora alle idee di Hegel sulla rappresen-tanza. La rappresentanza, come già detto, è per lui dinatura corporativa: Hegel opta per un sistema bica-merale (§ 312, 7.481 (249)); piú precisamente: unadelle due camere deve essere formata dallo «“stato”dell’eticità naturale» (§ 305, 7.474 sg. (244 sg.)), ossiadai proprietari terrieri nobili (§ 306 sg., 7.475 sg. (244sg.)), e l’altra da deputati provenienti dal «lato mobiledella società civile» (§ 308, 7.476 (245)); i primi sonopredestinati dalla nascita al loro compito (§ 307, 7.476(245)), i secondi, «rappresentanti di una delle sfere es-senziali della società, rappresentanti dei suoi grandiinteressi» (§ 311, 7.480 (248)), vanno nominati o elettidalla loro corporazione, scelti in ogni caso non in baseal suffragio universale (§ 303, 7.473 sg. (243 sg.); §308, 7.476 sgg. (245 sgg.); § 311, 7.480 sg. (248 sg.)).A tal proposito bisogna dire, innanzi tutto, che con lacritica alla monarchia cade anche la prima camera,che, in quanto «sostegno del trono e della società» (§

60 VITTORIO HÖSLE

Page 60: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

38 In modo analogo anche Fichte ritiene «che la democrazia,nel senso spiegato sopra, è un ordinamento non soltanto non po-

307, 7.476 (245)), è stata introdotta con il compito dicollegare questi due elementi (§§ 304 sgg., 7.474 sgg.(244 sgg.)). Ciò non tocca tuttavia l’argomentazione diHegel a favore di un sistema bicamerale (§ 313, 7.481(249)), argomentazione che vale indipendentementedalla determinazione concreta delle due camere. Perquel che riguarda la questione della preferenza per unarappresentanza corporativa o per una rappresentanzagenerale, bisogna riconoscere, in primo luogo, che lapolemica hegeliana contro la concezione di una demo-crazia diretta è legittima: essere rappresentati è in ognicaso necessario. La democrazia diretta non è adeguataai moderni Stati territoriali e non solo per motivi cheriguardano la sua attuabilità; essa è, cosí credo si possadire, concettualmente contraddittoria per ragioni diprincipio. Ciò vale comunque per quelle idee confusedi sovranità popolare. tornate purtroppo attualmentein circolazione, che conducono all’eliminazione delladivisione dei poteri e quindi ad uno Stato totalitario;già Kant aveva visto che

«la forma democratica è, in senso proprio, necessaria-mente un dispotismo, poiché essa stabilisce un potereesecutivo in cui tutti deliberano intorno a uno solo edeventualmente anche contro uno solo (il quale dunquenon è d’accordo con loro), e in cui quindi deliberanotutti, anche se non sono tutti.» (Zum ewigen Friede, B/A26 [Per la pace perpetua, Milano 1997, p. 75])38

61LO STATO IN HEGEL

Page 61: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

litico, ma assolutamente contrario al diritto» (3.159 (143)). L’ar-gomento principale di Fichte è il seguente: in una democraziadell’identità non può aver luogo alcun controllo degli organidello Stato, poiché il giudice non può esser altro se non il popolo,il quale è, esso stesso, parte in causa; ma un “popolo” che in lineadi principio non possa essere chiamato a rendere conto, non puòformare nessun governo responsabile.

In realtà è importante comprendere che una demo-crazia dell’identità – il concetto che ne ha, per esem-pio, Rousseau – va respinta allo stesso modo della ti-rannide; ciò che in senso letterale è “democratico”nelle moderne democrazie rappresentative e del Can-celliere è a buon diritto soltanto un momento, anchese quello fondamentale. In ogni caso le moderne de-mocrazie occidentali si avvicinano piuttosto all’anticoconcetto di una costituzione mista e non c’è nulla dipiú sbagliato del vedere, per esempio, nella critica pla-tonica della dhmokrativa attica – che era essenzial-mente una democrazia dell’identità – un sostanzialerifiuto di forme statali come quelle della democraziamoderna. Ma bisogna sottolineare, inoltre, che ancheil potere legislativo non dovrebbe funzionare unica-mente sulla base di una democrazia diretta. L’argo-mento decisivo a tal proposito mi sembra essere il se-guente: l’elettore, votando direttamente una legge,non può avere alcun motivo razionale per fare astra-zione dal suo interesse particolare, poiché può conbuona coscienza dire a se stesso che anche l’altro favalere il suo interesse particolare; solo il parlamentare,il quale mediante le elezioni è diventato rappresen-

62 VITTORIO HÖSLE

Page 62: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

tante di qualcosa di universale, può (ma peraltro nonnecessariamente deve) sviluppare qualcosa come unsenso di responsabilità verso il bene comune. Dal mo-mento allora che le leggi servono al bene comune enon devono essere costituite da una somma di interessiparticolari, è chiaro, da quanto detto fin qui, che va re-spinto il mandato imperativo; il deputato può imparareciò che serve al bene comune spesso soltanto nel la-voro parlamentare nelle commissioni. (Che egli nondanneggi senza motivo l’interesse dei suoi elettori è ga-rantito dalla necessità di una nuova elezione). Nelleparole di Hegel il pensiero appena esposto suona:

«Poiché la deputazione avviene per la deliberazione edecisione sugli affari generali, essa ha il senso che dallafiducia vi vengono destinati individui tali che si inten-dono di questi affari meglio dei deputanti, come purech’essi fanno valere non l’interesse particolare di unacomunità, corporazione contro l’interesse generale,bensí essenzialmente questo. Essi quindi non sono nelrapporto di esser mandatari a cui sia stato commesso al-cunché o arrecanti istruzioni, tanto meno in quanto illoro convegno ha la destinazione d’esser un’assembleavivente, reciprocamente informatesi e convincentesi,deliberante in comune» (§ 309, 7.478 (247)).

Bisogna poi aggiungere che, secondo Hegel, sol-tanto con il principio della rappresentanza si può for-mare non solo nei deputati il senso di responsabilità,ma anche negli elettori la fiducia (§ 309 agg., 7.478sgg. (378)). Per questo, come egli giustamente esige, ènecessaria «la pubblicità dei dibattiti degli “stati”» (§

63LO STATO IN HEGEL

Page 63: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

314, 7.482 (250); cfr. anche § 315 con agg., 7.482 sg.(250, 378 sg.)).

Se si accetta la critica di Hegel alle concezioni fa-vorevoli a una democrazia diretta, una critica che ri-guarda anche le proposte di legge di iniziativa popo-lare, bisogna allora, in secondo luogo, esaminare sevada parimenti sostenuta la sua opzione per una rap-presentanza corporativa. Hegel teme, tra l’altro, chenell’«elezione ad opera dei molti individui […] parti-colarmente in grandi Stati, subentr[i] necessaria-mente l’indifferenza di fronte al dare il proprio voto[…]» (§ 311, 7.481 (249); cfr. 11.110 sgg.), un timoreassolutamente legittimo, ma in nessun modo necessa-rio, come può confermare un confronto, per esempio,tra il comportamento elettorale negli Stati Uniti equello nella maggior parte delle democrazie europee.L’argomento decisivo, però, è che la rappresentanzadovrebbe collegarsi alle istituzioni organiche presentinella società, che sono qualcosa di piú elevato rispettoalla massa disgregata atomisticamente.

«In quanto questi [sc. rappresentanti] vengono deputatidalla società civile, è immediatamente ovvio ch’essa faquesto come ciò ch’essa è, – quindi non in quanto dis-solta atomisticamente nei singoli e adunantesi per unmomento senza ulteriore permanenza soltanto per unatto singolo e temporaneo, bensí articolata com’è nellesue corporazioni, comunità e associazioni costituite in-dipendentemente da ciò, le quali in questo modo acqui-stano una connessione politica» (§ 308, 7.476 (246); cfr.§ 303, 7.473 sg. (243 sg.); § 311, 7.480 sg. (248 sg.)).

64 VITTORIO HÖSLE

Page 64: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

39 Op. cit., p. 80 (133).

Anche qui si può essere d’accordo in un primo mo-mento con Hegel: le elezioni non devono aver luogo inmodo “atomistico”. Solo che da ciò non segue l’op-zione per una democrazia corporativa; una democraziadi partiti (specialmente se c’è in generale l’obbligo diappartenenza ad un gruppo parlamentare) supera ilpunto di vista atomistico nella stessa misura! Al con-trario bisogna dire che i partiti si distinguono dai cetiper il fatto che non rappresentano (o almeno non rap-presentano necessariamente) soltanto interessi socialiparticolari, ma possono anche sviluppare idee politichegenerali; i ceti restano, invece, al livello della società ci-vile e possono difficilmente realizzare la novità catego-riale presente nello Stato ossia il bene comune. Si ripetequi l’errore di Hegel, per il quale la corporazione portanecessariamente all’eticità; si potrebbe dire con Marx39

che Hegel addirittura si sottrae alla differenziazione trasocietà civile e Stato da lui stesso istituita (cfr. § 303,7.474 (244))). L’universalità dello Stato corrispondepiuttosto al fatto che io esprima il voto nella mia qua-lità universale di cittadino e non in quanto contadino,artigiano, ecc.; la mia qualità politica non dovrebbe de-rivare dalla mia professione che, per di piú, nella so-cietà moderna è sempre piú intesa come contingente edintercambiabile – il che proprio per la sfera politica nondovrebbe essere considerato valido. Questo è il luogo,tra l’altro, per osservare che una democrazia di partiti

65LO STATO IN HEGEL

Page 65: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

40 Il 1° gennaio 2000 il Senato bavarese è stato abolito.

deve necessariamente basarsi su un sistema elettoraleproporzionale oppure su una forma mista, mentre il si-stema elettorale maggioritario è contrario al diritto na-turale: in Gran Bretagna, per esempio, il mio voto nonvale in sé, ma viene mediato dal comportamento deglialtri elettori della circoscrizione; io voto cioè non comecittadino dello Stato, ma come residente in una circo-scrizione. Per quanto riguarda, infine, il diritto relativoche spetta al momento corporativo – in momento diraccordo tra società e Stato – è probabilmente sensatostabilire la composizione della seconda camera secondocriteri di rappresentanza dei corpi sociali, economici,culturali e comunali, come è il caso, per esempio, delSenato in Baviera40. È peraltro anche pensabile che ne-gli Stati federali la seconda camera sia una rappresen-tanza delle regioni.

6. La guerra, il diritto internazionale e la storia delmondo

La filosofia del diritto di Hegel non si concludecon la Costituzione interna. Ad essa segue, innanzitutto, un capitolo sulla «sovranità all’esterno», che faancora parte della sezione dedicata al «diritto statualeinterno»; qui si parla principalmente del potere mili-tare dello Stato. Seguono, infine, due sezioni, sul «di-

66 VITTORIO HÖSLE

Page 66: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

ritto statuale esterno» in cui viene trattato il diritto in-ternazionale, e sulla «storia del mondo», sezioni che,insieme a quella sul «diritto statuale interno», for-mano la suddivisione interna del capitolo sullo Stato.

La necessità di un potere militare deriva dal rap-porto dello Stato con l’esterno. Perché esiste questorapporto con l’esterno? Perché c’è una molteplicità diStati? A questa domanda Hegel cerca di dare una ri-sposta che non intende essere una semplice constata-zione di elementi fattici, ma che solleva una pretesanormativa: devono esserci necessariamente molti Stati.Lo Stato, infatti, è essere-per-sé ed è quindi «esclu-sivo» (§ 321, 7.490 (255)), per cui deve avere un es-serci (§ 322, 7.490 sg. (255 sg.)), il che ha come con-seguenza la determinazione dell’essere-per-un-altro (§323, 7.491 (256)). Nell’annullamento di questo altro simanifesta la suprema idealità dello Stato: «la sostanzaintesa come l’assoluta potenza contro ogni cosa sin-gola e particolare, contro la vita, la proprietà e i suoidiritti» (ibidem). In questo impegnarsi del singolo peril bene comune Hegel vede la suprema dimostrazionedell’eticità: l’interpretazione liberale, secondo la qualelo Stato esiste solo per proteggere la proprietà, è con-traddetta sul piano della realtà; nella guerra la fini-tezza del finito è presa sul serio (§ 324 con agg., 7.491sgg. (256 sgg., 381 sg.)). La concezione hegeliana del-l’ordinamento militare (§§ 325 sg. 7.494 sg. (258 sg.))corrisponde alla realtà prussiana del tempo, in cui vierano due sistemi militari (formati separatamente): lamilizia territoriale e le truppe di linea; la prima si ba-

67LO STATO IN HEGEL

Page 67: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

41 Cfr. F. Rosenzweig, op. cit., vol. II, pp. 161 sg.

sava sul dovere generale di prestare servizio militare eveniva impiegata solo in epoche di crisi; le truppe dilinea, invece, erano un esercito permanente41.

Dal momento che lo Stato intrattiene il suo rap-porto con l’esterno come un soggetto individuale, talerapporto deve essere soggetto al principe, al quale sol-tanto compete «di comandare le forze armate, di in-trattenere i rapporti con gli altri Stati per mezzo diambasciatori ecc., di far guerra e pace e altri trattati»(§ 329, 7.497 (260)). In conseguenza della sovranitàdegli Stati il rispetto dei patti di diritto internazionaleè però lasciato al mero dover-essere (§ 330 con agg.,7.497 sg. (260, 383)); gli Stati sono nello stato di na-tura l’uno contro l’altro (§ 333, 7.499 (261 sg.)), co-sicché i loro conflitti possono risolversi solo mediantela guerra (§ 334, 7.500 (262)), per la quale si può sem-pre trovare un motivo (§§ 335 sg., 7.500 sg. (263)),tanto piú che «il benessere di uno Stato ha una giu-stificazione del tutto diversa che non abbia il benes-sere dell’individuo» (§ 337, 7.501 (263)). I princípidel diritto della guerra si basano sui «costumi dellenazioni» (§ 339, 7.502 (264)); il pretore che decidedelle loro contese è lo spirito del mondo, che esercitanella storia del mondo il suo diritto in quanto è il tri-bunale del mondo (§ 340, 7.503 (264 sg.)). Ad unabreve illustrazione della storia universale, suddivisain quattro regni, sono dedicati gli ultimi paragrafidell’opera (§§ 341-360, 7.503-512 (265-273)).

68 VITTORIO HÖSLE

Page 68: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

42 Cfr., per esempio, C. F. Bachmann, Ueber Hegel’s Systemund die Nothwendigkeit einer nochmaligen Umgestaltung der Phi-losophie, Lipsia 1833, pp. 273 sgg.; H. Ulrici, Über Princip undMethode der Hegelschen Philosophie, Halle 1841, pp. 190 sgg.

43 Ciò con allusione ad Hobbes, De cive I 13 (Opera Philoso-phica, quae latine scripsit, ed. G. Molesworth, vol. II, p. 166: «utmutuo metu e tali statu exeundum [...] putemus»). Cfr. anche20.228 (3/II 175), dove questo passo di Hobbes è citato anche daHegel: «Che è cosa esatta; lo stato di natura non è stato di dirittoe si deve perciò spogliarsene».

Già alcuni contemporanei di Hegel manifestaronoapertamente dissenso nei confronti dei paragrafi con-clusivi dell’opera hegeliana42 e in effetti non può es-serci alcun dubbio che sulla loro base può essere le-gittimata qualsiasi guerra, per quanto tremenda edingiusta,. Questa indignazione, tuttavia, non è ancheun argomento stringente. Un argomento del genereemerge però, se si pensa che la filosofia hegeliana deldiritto si conclude in quel punto da cui essa voleva giàda sempre prendere congedo: si conclude nello stato dinatura, di cui, secondo Hegel, «non si può dire nulladi piú vero di questo: che bisogna uscirne» (E. § 502,10.312 (III 362))43. Se ciò vale per lo stato di naturatra gli individui, vale anche per lo stato di natura tragli Stati; si potrebbe anzi dire che questo imperativo èancora piú urgente per gli Stati, poiché questi ultimi,diversamente dagli individui fittizi dello stato di na-tura, sono già entrati nella condizione del diritto; illoro rapporto con l’esterno, quindi, è in contraddi-zione non soltanto con ciò che dovrebbe essere razio-nalmente diritto, ma anche con la loro struttura in-

69LO STATO IN HEGEL

Page 69: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

44 Cfr. C. M. Kahle, Darstellung und Critik der HegelschenRechtsphilosophie, Berlino 1845, p. 105, n. 316: resta incompren-sibile «come mai gli Stati, che già portano in sé lo schema formaledell’universale, non cerchino perlomeno di realizzare, nel rap-porto reciproco, l’idea di questo universale, bensí debbano di-pendere con tutta la forza da un isolamento egoistico. Ciò che èvergognoso per il singolo individuo non viene elevato a qualcosadi etico per la circostanza che sia uno Stato a farlo!».

terna: per il cittadino di uno Stato di diritto un com-portamento della propria patria basato su criteri dipotenza nei confronti di altri Stati non può essere as-solutamente tollerabile44. Che Hegel ricada ad un li-vello che avrebbe dovuto essere superato già nei primiparagrafi della filosofia del diritto risulta evidente inosservazioni come quella che il diritto internazionale«dipende precipuamente dai costumi» (§ 339, 7.502(264); cfr. E. § 547, 10.346 (III 394 sg.)); di fronte aduna banalità di questo genere non si può fare a menodi rivolgere contro lo stesso Hegel una formulazioneda lui usata contro von Haller, ossia che «sarebbestata risparmiata […] molta fatica» (e precisamentetanto di tipo filosofico quanto giuridico e politico),«se ci si fosse acquietati […] al profondo pensiero»che tutto si basa sui costumi (cfr. § 258 nota a pie’ dipagina, 7.404 (199)). Hegel avrebbe potuto ridurretutta la filosofia del diritto alla frase che il diritto e loStato si basano sui costumi. Bisogna tuttavia conce-dere ad Hegel che, se pur fosse possibile sviluppareun diritto internazionale normativo (modesti accennia tal proposito si trovano anche nella sua opera) (§§

70 VITTORIO HÖSLE

Page 70: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

45 Cfr. H. Ottmann, Hegelsche Logik und Rechtsphilosophie.Unzulängliche Bemerkungen zu einem ungelösten Problem, in:Hegels Philosophie des Rechts cit. (n. 2), pp. 382-392, 383: «Il di-ritto statuale esterno tocca addirittura di nuovo il terreno della lo-gica dell’essere […]».

338 sg., 7.502 (264)), l’attuazione di tale diritto nonsarebbe garantita in linea di principio, il che contrad-dice il concetto del diritto, che per ragioni di princi-pio non deve essere un semplice dover-essere. Questodover-essere del diritto internazionale deriva tuttaviadall’assoluta sovranità degli Stati; e bisogna altresí ri-conoscere con Hegel che anche una federazione diStati, cosí come se la immaginava Kant, non potrebbecambiare molto la situazione, a meno che la federa-zione non fosse detentrice del potere esecutivo.

Ma per qual motivo ciò non dovrebbe accadere? Ineffetti lo scopo della storia non è forse uno Stato uni-versale? Hegel non ha spiegato la molteplicità degliStati, come, per esempio, ha fatto Fichte (§ 340, 3.369sg. (321 sg.), 10.636 sg.), semplicemente con motivistorici e naturali; l’ha piuttosto spacciata come con-cettualmente necessaria. Il suo argomento per questaaffermazione è che lo Stato, in quanto essere-per-sé, è«esclusivo» (§ 321, 7.490 (255)). Bisogna dire, invece,che veramente singolare è, innanzi tutto, il fatto cheHegel, dopo aver guadagnato nel diritto statuale in-terno il livello della logica del concetto – modello delrapporto reciproco tra i poteri è proprio il concetto –,ricada improvvisamente al livello della logica dell’es-sere45; essere-per-sé, esserci, alterità sono categorie

71LO STATO IN HEGEL

Page 71: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

della logica dell’essere; il concetto, infatti, non ha nes-sun altro che sia a lui esterno, bensí integra l’alteritàcome un suo momento. Cosí, per esempio, nella fami-glia e nella società civile lo Stato ha sotto di sé sfere ex-trastatuali esterne; questo rapporto è senz’altro com-patibile con la struttura del concetto, anzi conseguenecessariamente da essa. Ma che lo Stato abbia altriStati accanto a sé, è un “brutum factum”, che non èpossibile fondare a livello filosofico-normativo. Hegelè in grado di pensare la sfera politica dell’intersogget-tività soltanto secondo il modello di un soggetto (§321, 7.490 (266)) – cosí come può intendere l’eticitàsoltanto come sostanza, sebbene l’essenza di struttureintersoggettive stia proprio nel fatto che esse supe-rano l’isolamento soggettivo e producono unità. L’af-fermazione che lo Stato deve essere un soggetto sin-golo, distinto da altri soggetti, è quindi infondata; nonsolo, ma è basata su un grossolano “errore concet-tuale” e non è compatibile con il livello raggiunto neldiritto statuale interno. E anche se l’osservazione chesolo la paura nei confronti dell’esterno ha reso possi-bile la formazione degli Stati ha sul piano empirico unaspetto di verità, questa idea fondata sulla logica del-l’essere è stata superata in linea di principio almeno apartire dal Cristianesimo: si pensi all’idea dell’Imperouniversale, che ha fortemente improntato il pensieroteologico sullo Stato nel corso del Medioevo. La ri-conduzione, operata da C. Schmitt, del concetto delpolitico all’idea “polemica” di amico-nemico può va-lere per culture primitive e per culture che elevano

72 VITTORIO HÖSLE

Page 72: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

46 Cosí già nel Saggio sul diritto naturale (2.481 sgg. (SFD 93sgg.)) e nella Fenomenologia dello Spirito (3.335, 353 sg. (II 14 sg.,35)); qui Hegel vede peraltro nella contingenza della guerra unaminaccia dell’essere etico (3.354 (II 35 sg.)) – e dall’autodistruzionedella polis greca passa allo stato di diritto dell’Impero romano. Al-l’esaltazione, in un modo assai sgradevole, della guerra è dedicatolo scritto dell’hegeliano A. Lasson, Das Kulturideal und der Krieg(1868, Berlino 21906): «Ogni nazione è autorizzata ad odiare ognialtra» (p. 79); per una umanizzazione dei principi del diritto inter-nazionale si è invece adoperato Michelet (Naturrecht… cit., vol. II,pp. 212-243).

47 Il detto è citato con approvazione, per esempio, da C. M.Kahle, op. cit., p. 103, n. 310.

l’arcaico a modello e si sforzano con successo di ritor-nare a fasi primitive; che tale idea sia l’essenza del po-litico va tuttavia contestato categoricamente.

Va respinto anche il secondo argomento hegelianoa giustificazione della molteplicità degli Stati, ossia lapossibilità della guerra, in cui Hegel non ravvisa unmale necessario, ma qualcosa di affermativo46. Puòsenz’altro esser vero che la guerra abbia favorito losviluppo di determinate virtú; anzi bisogna forse rico-noscere con Hegel persino che la guerra ha rappre-sentato un gradino necessario nella storia del genereumano perché si formasse un modo di sentire comequello eroico. Ma tutto ciò non cambia nulla al fattoche la guerra porta con sé non solo male psichico, maanche male spirituale; è noto un antico detto: la guerrarende cattive piú persone di quante ne uccida47. Ilmodo di procedere di Hegel, che utilizza i vantaggidella guerra per legittimarla, ricorda perciò, per citare

73LO STATO IN HEGEL

Page 73: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

48 Per Stati che si propongono di condurre soltanto guerre di-fensive il servizio militare obbligatorio generale è la soluzione piúadeguata; in primo luogo, esso è piú giusto, in quanto accolla il ri-schio supremo a tutti in modo uniforme; in secondo luogo, inpresenza del servizio militare obbligatorio il centro di potere, cheè sempre costituito da un esercito, è piú facilmente integrabile inun ordine politico democratico. Contro Hegel va detto, inoltre,che «la questione della guerra e della pace che tocca nelle piúprofonde radici gli interessi di tutti» dovrebbe essere decisa dalParlamento (C. M. Kahle, op. cit., p. 103, n. 311), anche se natu-ralmente si comprende da sé che la conduzione della guerra devedipendere da una persona e precisamente dal capo del Governo.

proprio Hegel, «l’inestinguibile inganno del metododell’intelletto […], cioè di allegare per una cattivacausa una buona ragione e di supporre di averla conciò giustificata» (§ 3, 7.39 (24)).

Non va peraltro contestato il fatto che, nella situa-zione attuale caratterizzata da una molteplicità diStati, gli Stati di diritto abbiano un diritto di difesa48,un diritto, però, che diventa problematico laddove di-fesa significa in realtà un possibile annientamento del-l’intera umanità. Tuttavia in questa situazione è forsecontenuto un elemento positivo: per paura di questaminaccia che non ha precedenti nella storia dell’uma-nità vengono meno le pretese di sovranità dei singoliStati; in ogni caso l’adoperarsi per superare gli egoi-smi nazionali costituisce l’imperativo storico assolutodel presente.

Alla base delle considerazioni di Hegel sul dirittointernazionale vi è un altro errore logico. Il loro cu-rioso oscillare tra descrittività e normatività deriva

74 VITTORIO HÖSLE

Page 74: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

dalla loro collocazione all’interno del sistema: tali con-siderazioni devono condurre da uno Stato inteso nor-mativamente alla storia. Ma questo passaggio è inso-stenibile. La posizione della storia all’interno delsistema è uno dei problemi piú difficili sollevati dal si-stema hegeliano. Sicuro è soltanto questo: la soluzioneper la quale Hegel si è deciso non è accettabile. Voglioancora soffermarmi soltanto brevemente su taleaspetto:

1) La storia del mondo dipende dallo spirito og-gettivo. Ma allora lo spirito assoluto non ha storia? Aciò contraddice l’impianto delle lezioni hegeliane sul-l’estetica, sulla filosofia della religione e sulla storiadella filosofia. Si deve quindi assumere che lo spiritooggettivo ed ogni singola sfera dello spirito assolutoabbiano una propria storia? In tal modo cade il con-cetto di una storia del mondo unitaria ed il titolo de-gli ultimi venti paragrafi dei Lineamenti sarebbe ina-deguato e dovrebbe tramutarsi in “Storia dello spiritooggettivo”.

2) Comunque si voglia rispondere a questa primadomanda, in che rapporto reciproco stanno lo svi-luppo sistematico e lo sviluppo storico? Nel caso dellospirito oggettivo Hegel ha deciso di far seguire allateoria normativa lo sviluppo storico; particolarmentegoffo a tal proposito è il fatto che la storia sia un sot-toparagrafo dell’ultima parte di questa teoria norma-tiva, ma ora vogliamo fare astrazione da questoaspetto. La filosofia dello spirito oggettivo ha in ognicaso due parti, una parte normativa ed una parte sto-

75LO STATO IN HEGEL

Page 75: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

rica. Insoddisfacente è qui, innanzitutto, la biparti-zione, che per una teoria dialettica è necessariamentesempre motivo di preoccupazione. È incongruo, inol-tre, che lo Stato della Filosofia del diritto sia telos dellastoria, che viene dopo di esso, mentre una legge fon-damentale della filosofia hegeliana è che la categoriaposteriore sia telos di quella precedente. Ora, è degnodi nota che Hegel abbia configurato il rapporto trasviluppo sistematico e sviluppo storico in modo total-mente diverso nell’opera che, a mio parere, è la piúimportante dal punto di vista architettonico (pensoalla Filosofia della religione). Quest’opera, come ènoto, consta di tre parti, ordinate secondo i tre mo-menti del concetto: un momento universale, uno par-ticolare ed uno singolare. Nella prima parte viene svi-luppato il concetto della religione; qui si tratta di checosa sia la religione secondo la sua essenza; l’esposi-zione è astratta, condotta in modo astorico e com-prende senz’altro anche astratti momenti normativi.La seconda parte sviluppa una storia concreta dellareligione, mentre nella terza parte viene tematizzataquella religione che, da un lato, è nata storicamente e,dall’altro, corrisponde nel modo piú perfetto al con-cetto della religione: la religione assoluta, normativa econcreta, il Cristianesimo.

È facile vedere che questo ordinamento è in con-traddizione con quello dello spirito oggettivo. Inoltre,che nella Filosofia della religione la determinazionedel rapporto tra sviluppo sistematico e sviluppo sto-rico sia conforme al concetto, è difficilmente conte-

76 VITTORIO HÖSLE

Page 76: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

49 Cfr. per esempio O. D. Brauer, Dialektik der Zeit, Stuttgart-Bad Cannstatt 1982, p. 26. Cfr. la mia recensione in Philosophi-sche Rundschau 30 (1983), pp. 299-303.

50 Cfr. la recensione di Binder alle Hegels Vorlesungen über diePhilosophie der Geschichte, Werke IX, Berlino 1837, in Jahrbücherfür wissenschaftliche Kritik 1839 (2), colonne 801-824, 804.

stabile. Non dovrebbe allora la filosofia dello spiritooggettivo essere rielaborata secondo la struttura dellaFilosofia della religione? La prima parte della filosofiadello spirito oggettivo, la parte generale, dovrebbecorrispondere all’incirca a ciò che si può trovare nellaprima parte della Filosofia della storia, che sviluppa ilconcetto generale dello Stato (12.55 sgg. (34 sgg.)), acui segue lo sviluppo storico concreto delle forme sta-tali, che culmina infine nello Stato moderno – lo Statodei Lineamenti. Interessante è che, mentre nella dis-cussione contemporanea sulla posizione della storianel sistema hegeliano la divergenza con la Filosofiadella religione è stata appena avvertita49, in una delleprime recensioni comparse dopo la pubblicazionedella Filosofia della storia tale divergenza venne subitonotata e divenne motivo per richiedere una riformula-zione della determinazione hegeliana del rapporto traStato e storia, e precisamente secondo il modello dellafilosofia della religione50. Occorre ribadire in ognicaso che l’articolazione interna del capitolo dedicatoallo Stato nei Lineamenti in diritto statuale interno,diritto statuale esterno e storia del mondo è insosteni-bile; e va considerato un progresso immanente cheMichelet nel suo System der Philosophie abbia fatto

77LO STATO IN HEGEL

Page 77: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

51 Op. cit., vol. III; cfr. p. 346: «A tal riguardo la solidarietà ditutti i popoli si è manifestata ai nostri giorni sempre di piú e ne èun segno il fatto che lo scopo della storia del mondo già ci apparedavanti agli occhi in un lontano chiarore».

seguire al diritto statuale interno e al diritto interna-zionale una terza sezione dedicata al «diritto cosmo-politico»51; anche in Kant e in Fichte il diritto cosmo-politico conclude la filosofia del diritto ed èespressione dell’opzione anti-universalistica di Hegelil fatto che egli l’abbia omesso. Il System di Micheletva menzionato anche per il motivo seguente: in esso, adifferenza che in quello hegeliano, la storia del mondoviene trattata dopo lo spirito oggettivo ed assoluto;nella storia del mondo, cosí com’è compresa da Mi-chelet, si fondono le “storie” dello spirito oggettivo edi quello assoluto, storie che non sono, a suo parere,separabili. In realtà Michelet già nella sua Einleitungin Hegel’s philosophische Abhandlungen (al vol. I del-l’edizione delle Werke) del 1832 sostenne la tesi che lastoria presuppone le categorie dello spirito oggettivoed assoluto e perciò deve venire dopo di essi (pp. XVIsg.). Questa affermazione di Michelet è sicuramentecorretta; si vede anche chiaramente che essa è soste-nuta dal desiderio di superare la tesi hegeliana dellacomparsa tardiva della filosofia: ma questa tesi è fon-data a livello sistematico sulla separazione dello spi-rito assoluto dalla sfera della storia, da cui consegueche lo spirito assoluto si limita a riconoscere la storia,ma non la trasforma attivamente.

78 VITTORIO HÖSLE

Page 78: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

52 K.-O. Apel, Hegel und das aktuelle Problem der normativenGrundlagen von Moral und Recht, in: Kant oder Hegel? UeberFormen der Begründung in der Philosophie, a cura di D. Henrich,Stuttgart 1983, pp. 597-624, 611. In relazione allo sviluppo da luidato alla frase paolina in Gal. 3.28, Hegel deve necessariamenterespingere l’idea, che qui in effetti si imporrebbe, del cosmopoli-tismo – ma lo fa con un semplice affermazione, senza addurre al-cun argomento (§ 209, 7.360 sg. (169)).

La critica di Michelet ad Hegel è affascinante. Nonè questa la sede per sviluppare in modo piú detta-gliato una concezione del rapporto tra spirito ogget-tivo, spirito assoluto e storia, che prenda in seria con-siderazione questa critica; ma va qui affermato conforza che solo una connessione delle tre parti oramenzionate diversa da quella di Hegel può essere sod-disfacente dal punto di vista logico e da quello pra-tico. In realtà Hegel anche nelle sue analisi concretenon può negare che lo spirito assoluto, religione e fi-losofia soprattutto, abbia trasformato la storia; e forseproprio per risolvere i problemi lasciati irrisolti daHegel – penso, per esempio, alla questione sociale eallo stato di natura esistente tra gli Stati – c’è bisognoin particolare misura di filosofia e di religione. Infatti,è pur sempre merito delle religioni universali e princi-palmente del Cristianesimo «che gli uomini nello sta-dio di coscienza di un’eticità postconvenzionale si pos-sano identificare, non piú senza una motivazioneetico-universalistica, con un sistema contingente diautoaffermazioni fino al sacrificio di sé»52. Che Hegelabbia optato per lo Stato singolo contro l’universali-

79LO STATO IN HEGEL

Page 79: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

53 H. Welzel, Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, Göttin-gen 41962, p. 180.

smo cristiano deriva senza dubbio dalla sua immagineideale dell’eticità della grecità arcaica (e dal suo pro-testantesimo), un altro segno che l’uomo «che era par-tito per porre in risalto la sintesi tra antichità e Cri-stianesimo»53, in realtà ha dato piú spazio all’antichitàche al Cristianesimo. Potrà riuscire la filosofia, sullabase dell’universalismo cristiano, a superare teoretica-mente i difetti della filosofia hegeliana del diritto e apreparare cosí praticamente una realtà effettiva in cuila ragione, intesa come intersoggettività, si possa piúfacilmente riconoscere?

80 VITTORIO HÖSLE

Page 80: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

Indice

Premessa del curatore 7

Avvertenza bibliografica 11

1. Lo Stato come sintesi di sostanzialità e soggettività 15

2. Stato politico e disposizione d’animo politica. Il problema dell’educazione allo Stato 25

3. I poteri dello Stato e la suddivisione dei poteri 33

4. Il potere del principe 40

5. I poteri esecutivo, giudiziario e legislativo 53

6. La guerra, il diritto internazionale e la storia delmondo 66

81

Page 81: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

82

Page 82: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI

«Momenti e problemi della storia del pensiero»

1. RENATO LAURENTI, Introduzione alla Politica di Aristotele.2. MANFRED BUHR, Ragione e rivoluzione nella filosofia clas-

sica tedesca.3. ARBOGAST SCHMITT, Autocoscienza moderna e interpreta-

zione dell’antichità.4. ERNESTO GRASSI, Il dramma della metafora. Euripide,

Eschilo, Sofocle, Ovidio.5. GIOVANNI MASTROIANNI, Pensatori russi del Novecento.6. AA.VV., L’esperienza e l’uomo nel pensiero di Franco Lom-

bardi.7. IMRE TOTH, I paradossi di Zenone nel Parmenide di Pla-

tone.8. OTTO PÖGGELER, Heidegger e la filosofia ermeneutica.9. ARMANDO RIGOBELLO (a cura di), Il «regno dei fini» in Kant.

10. LEONARDO DI CARLO, Tempo, autocoscienza e storia in He-gel.

11. AA.VV., La verita nell’antico e nel moderno, (a cura di Do-menico di Iasio).

12. AA.VV., Il passato degli antichi, (a cura di Flaviana Ficca).13. AA.VV., Il medico tra corpo e anima, (a cura di Angela

Giustino Vitolo e Mario Coltorti).14. RAFFAELE SIRRI, Le opere e i giorni d’un filosofo. Bernardino

Telesio.15. FIORINDA LI VIGNI, Il concetto di astratto nel giudizio sulla

Rivoluzione francese.

83

Page 83: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

16. AA.VV., Ricomincio ... da me - Il Counseling esistenzialenel lavoro individuale e di gruppo.

17. RAFFAELE SIRRI (a cura di), Giambattista della Porta in edi-zione nazionale.

18. NICOLA CAPUTO, Bertando Spaventa e la sua scuola. Saggiostorico-teoretico.

19. JULIA PONZIO, FILIPPO SILVESTRI, Il seme umanissimo dellafilosofia. Itinerari nel pensiero filosofico di Giuseppe Seme-rari.

20. SOSSIO GIAMETTA, Colli e Montinari.21. PIETRO LAURO, Nel contesto. Sulla critica di Adorno a

Husserl.22. SERGIO MAROTTA, Le nuove feudalità. Società e diritto nel-

l’epoca della globalizzazione.23. GIOVANNI STELLI, Il filo di Arianna. Relativismi postmo-

derni e verità della ragione.24. REINHARD LAUTH, Fichte in Germania e in Cina. 1957 -

1980 - 2005.

25. DANIELE PICCINI, Dalla Scienza nuova all’ermeneutica.

26. ERNST NOLTE, I diversi volti dell’Europa.

27. LAURA SANÒ, Un pensiero in esilio. La filosofia di RachelBespaloff.

28. CARLO ANTONI, Il problema della filosofia moderna e lo sto-ricismo.

29. AA.AA., Prospettive filosofiche. Il realismo.

30. AA.AA., PositivaMente. Proposte per una psicologia dell’a-gio.

31. LOREDANA RICCI, Maghreb & mondializzazione.

32. VITTORIO HÖSLE, Lo Stato in Hegel

84

Page 84: Momenti e problemi della storia del pensiero 32eprints.bice.rm.cnr.it/3237/1/Lo_Stato_in_Hegel.pdf · del diritto presenti nella letteratura secondaria di que- ... verificarne l’attualità

85