MODULO GENERALE
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INDICE GENERALE INDICE LEZIONE
Quadro normativo
MODULO GENERALE
INDICE GENERALE INDICE LEZIONE
Legislazione venatoria
Quadro normativo
INDICE GENERALE INDICE LEZIONE
Quadro normativo
• Legge 11 febbraio 1992, n. 157“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”
• Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (e sue successive modifiche ed integrazioni)“Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”
• Legge Regionale 12 luglio 2002, n. 14“Norme per la definizione del calendario venatorio regionale”
• Regolamento Regionale 26 marzo 2002, n. 4“Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna”
• Regolamento Regionale 16 novembre 2000, n. 36“Regolamento della gestione faunistico-venatoria della popolazione di cervo dell’Appennino tosco-emiliano”
• Regolamenti e Delibere Provinciali
• Calendari Venatori Provinciali
INDICE GENERALE INDICE LEZIONE
Periodi, giornate, orari di caccia
Art. 18, comma 1, lettera c)specie cacciabili dal 1 ottobre al 30
novembre: capriolo, cervo, daino, muflone
Art. 18, comma 1, lettera d)specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre
o dal 1 novembre al 31 gennaio: cinghiale
Art. 18, comma 2i termini devono comunque essere contenuti
tra il 1 settembre ed il 31 gennaio nel rispetto
dell’arco temporale massimo indicato dal
comma 1. La caccia di selezione agli ungulati
può essere autorizzata a far tempo dal
1 agosto, nel rispetto dell’arco temporale di cui
al comma 1
Periodi
Art. 18, comma 5il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a 3, con l’esclusione del martedì e del venerdì
Art. 18, comma 7la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto
Art. 21, comma 1, lettera m)è vietato a chiunque cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi
Giornate ed orari
Legge 157 / 92
INDICE GENERALE INDICE LEZIONE
Periodi, giornate, orari di caccia
Art. 3, comma 1, lettera c)dal 1° ottobre al 31 gennaio, in forma collettiva, nell’arco temporale massimo di tre mesi anche non consecutivi: cinghiale
Art. 3, comma 1, lettera d)i periodi di prelievo per la caccia di selezione sono i seguenti:
Periodi
L.R. 14/02
Specie Sesso Classe Periodo
Capriolo
M I - II - III 1 giugno - 15 luglio e 15 agosto - 30 settembre
F I - II1 gennaio - 10 marzo
M - F 0
Daino M - F Tutte 1 gennaio - 10 marzo
Cervo
M III - IV 10 agosto - 15 settembre e 5 ottobre - 15 febbraio
M I - II 5 ottobre - 10 marzo
F I - II1 gennaio - 10 marzo
M - F 0
Muflone M - F Tutte 1 novembre - 31 gennaio
CinghialeM - F Rossi 1 giugno - 31 luglio
M - F Tutte 1 agosto - 31 gennaio
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Periodi, giornate, orari di caccia
L.R. 14/02
Art. 3, comma 1, lettera dla caccia di selezione agli ungulati è consentita in cinque giornate settimanali, con esclusione del martedì e del venerdì
Art. 3, comma 3la caccia agli ungulati in forma selettiva può essere consentita anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve
Giornate ed orari
Le Province dell’Emilia-Romagna, con i propri calendari venatori provinciali,
stabiliscono i periodi di caccia all’interno dei termini indicati dall’art. 3 della L.R. 14/02
N.B.
INDICE GENERALE INDICE LEZIONE
Figure tecniche
R.R. 4/02
Art. 5, comma 1
a) tecnico faunistico laureato
b) istruttore faunistico venatorio
c) cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo di cinghiale, capriolo, daino e muflone
d) cacciatore di ungulati con metodi selettivi specializzato nel prelievo del cervo
e) cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva
f) caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata
g) conduttore di cani da traccia
h) conduttore di limiere
i) operatore abilitato ai censimenti
l) operatore abilitato ai rilevamenti biometrici
Abilitazioni
L’accesso al prelievo selettivo è
consentito unicamente ai cacciatori in
possesso delle abilitazioni di cui alle
lettere c) o d)
Per i cacciatori provenienti da altre regioni
o stati, la Provincia accerta l’equipollenza
del titolo in loro possesso rispetto alle
abilitazioni di cui all’art. 5 del R.R. 4/02
N.B.
INDICE GENERALE INDICE LEZIONE
Gestione degli ungulati
Art. 3, comma 1:• stesura del catasto ambientale• individuazione degli obiettivi
gestionali• programmazione degli interventi di
miglioramento ambientale• organizzazione dei censimenti
annuali• stesura dei piani annuali di prelievo• l’allestimento e la manutenzione dei
punti di raccolta dei capi abbattuti nonché dei punti di recapito del foglio giornaliero di caccia
• l’allestimento e la manutenzione delle altane
• organizzazione delle mostre di trofei
Alcuni compiti dell’A.T.C.
Gli A.T.C. svolgono le attività di cui all’art.
3, avvalendosi di una Commissione
tecnica formata da 3 membri provvisti
delle qualifiche definite dalle lettere a) o
b) del comma 1 dell’art. 5 del R.R. 4/02,
di cui uno almeno provvisto di qualifica a)
Commissione tecnica
R.R. 4/02
La caccia di selezione agli ungulati in A.F.V. si svolge con le stesse modalità
previste per gli A.T.C.Art. 4, comma 1:
Tutte le attività gestionali indicate dall’art. 3 del R.R. 4/02, sono svolte dal
Concessionario
Compiti delle A.F.V.
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Gestione degli ungulati
• Stabilire con Piani Faunistici quinquennali gli indirizzi gestionali
• Suddivisione del territorio in distretti di gestione di tutte le specie di ungulati presenti (tali distretti hanno superficie compresa tra 1.000 e 15.000 ettari)
• Abilitazione, mediante apposite prove d’esame, delle figure di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l) dell’art. 5
• Approvazione dei piani annuali di prelievo
• Approvazione delle squadre per la caccia al cinghiale e dei gruppi di girata
La Provincia svolge una funzione di indirizzo e controllo dell’operato di
A.T.C. e A.F.V.
Alcuni compiti della Provincia• Individuare le metodologie per le
valutazioni quantitative delle popolazioni di ungulati
• Fornire indicazioni circa i percorsi didattici e le prove d’esame per l’abilitazione delle figure di cui all’art. 5
• Esprimere un parere sulle proposte annuali di prelievo
L’Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.) opera quale organo
scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le
Province
Alcuni compiti dell’I.N.F.S.
R.R. 4/02
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Fine
Quadro normativo