Milano, 12 dicembre 2006. Regole doganali di origine NON Preferenziale Licenze dimportazione...
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Milano, 12 dicembre 2006
Milano, 12 dicembre 2006
Regole doganali di origine
NON Preferenziale• Licenze
d’importazione • antidumping,
contingenti• Certificato d’origine• Made in….
Preferenziale
• Agevolazione daziaria a seconda del Paese
Milano, 12 dicembre 2006
Etichetta d’origine: Made in...
L’origine del prodotto
è determinata in base
alle regole d’origine
NON PREFERENZIALE
Milano, 12 dicembre 2006
Regole sull’origine
non preferenziale dei prodotti
Milano, 12 dicembre 2006
La definizione di origine non preferenziale delle merci viene stabilita• dall’art.24 del Codice Doganale Comunitario (Reg. Cee 2913/92):• Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del Paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, ……..• PER I PRODOTTI TESSILI E’ PREVISTA UNA REGOLA SPECIFICA (ALLEGATO 10 DEL CODICE) prevista alla colonna 3 indipendentemente dalla circostanza che si verifichi il cambio di voce doganale o meno
Milano, 12 dicembre 2006
O R I G I N E N O N P R E F E R E N Z I A L E(detta anche semplice, richiesta per l’etichettatura Made in)
(1 operazione sostanziale effettuata nel Paese)
PRODOTTO LAVORAZIONE MINIMA DI TRASFORMAZIONE
FILATO GREGGIO FILATURA
FILATO TINTO
TINTURA DEL FILATO, ACCOMPAGNATA DA ALMENO DUE OPERAZIONI DI PREPARAZIONE O RIFINITURA, SE IL MATERIALE NON ORIGINARIO (INCLUSO IL FILATO) HA UN VALORE NON SUPERIORE AL 48% DEL PREZZO FRANCO FABBRICA DEL PRODOTTO
TESSUTO ORTOGONALE O STOFFA A MAGLIA, GREGGI
TESSITURA (TRAMA + ORDITO)
STAMPA O TINTURA + ALMENO 2 OPERAZIONI ACCESSORIE DI PREPARAZIONE O FINISSAGGIO
ABBIGLIAMENTO E MAGLIERIA
CONFEZIONE COMPLETA (TUTTE LE FASI SUCCESSIVE AL TAGLIO DEI TESSUTI)
Fonte: Codice Doganale Comunitario REG. 2454/93 dell’11.10.93
TESSUTO ORTOGONALE, STAMPATI O TINTI
Milano, 12 dicembre 2006
Fibra naturale non cardata ne’ pettinata
importata da Cina (5201-5202)
Filatura realizzata in Italia
Origine non preferenziale: Italia
Esempio 1: Filato
Milano, 12 dicembre 2006
Esempio 2 : Filato tinto
Filato importato dall’India
Tintura in Italia (accompagnata da
almeno due operazioni accessorie
di preparazione o di nobilitazione
con valore aggiunto minimo del 52%
sul prezzo del prodotto finito)
Origine non preferenziale: Italia
Milano, 12 dicembre 2006
Esempio 1 : Tessuto
Filato prodotto in Italia
Tessitura ortogonale o produzione
stoffa a maglia realizzata in Germania
Origine non preferenziale: Germania
Milano, 12 dicembre 2006
Esempio 2 : Tessuto
Tessuto greggio egiziano importato in
Italia ed esportato per effettuare la
Tintura accompagnata da almeno due
operazioni accessorie di preparazione o
di nobilitazione in Ungheria
Origine non preferenziale: Ungheria
Milano, 12 dicembre 2006
Esempio 3 : Tessuto
Tessuto greggio importato dall’Indonesia
Stampa accompagnata da almeno due
operazioni accessorie di preparazione o
di nobilitazione in Italia
Origine non preferenziale: Italia
Milano, 12 dicembre 2006
Esempio 1: Gonna
Tessuto cinese importato in Italia
Confezione completa effettuata in
Italia, ossia tutte le operazioni
successive al taglio del tessuto o alla
modellatura delle stoffe a maglia.
Origine non preferenziale: Italia
Milano, 12 dicembre 2006
Esempio 2: Camicia
Tessuto cinese importato in Italia ed
esportato in Romania per effettuare la
Confezione completa, ossia cucitura
Origine non preferenziale: Romania
Milano, 12 dicembre 2006
Regole sull’origine
preferenziale dei prodotti
Milano, 12 dicembre 2006
O R I G I N E P R E F E R E N Z I A L E(ovvero tariffaria/ad uso daziario)
(almeno 2 operazioni sostanziali effettuate nello stesso Paese)
FILATO PETTINATURA + FILATURA
FILATURA + TESSITURATESSUTO ORTOGONALE, GREGGIO O TINTO
STAMPA + ALMENO DUE OPERAZIONI ACCESSORIE DI PREPARAZIONE O FINISSAGGIO, SE IL GREGGIO HA UN VALORE NON SUPERIORE AL 47,5% DEL PREZZO FRANCO FABBRICA DEL PRODOTTO
STOFFA A MAGLIA, GREGGIA, STAMPATA O TINTA
FILATURA + TESSITURA
ABBIGLIAMENTO E MAGLIERIA
TESSITURA + CONFEZIONE COMPLETA (TUTTE LE FASI SUCCESSIVE AL TAGLIO DEI TESSUTI)
TESSUTO ORTOGONALE STAMPATO
PRODOTTO LAVORAZIONE MINIMA DI TRASFORMAZIONE
Fonte: Accordi bilaterali e REG. 2454/93 dell’11.10.93 (SPG)
Milano, 12 dicembre 2006
“MADE IN …”MOTIVAZIONI ESSENZIALI
• maggiore informazione al consumatore, che potrà meglio orientare la sua scelta d’acquisto;
• identica disponibilità d’informazione, allineata con quella dei Paesi che già impongono tale obbligo;
• ovvia giustificazione dei prezzi al consumo diversi per articoli di origine eterogenea;
• implicita agevolazione del controllo da parte degli organi istituzionali preposti ai vari monitoraggi (trasparenza normativa);
• fondamentale contributo alla lotta alle frodi, alle contraffazioni ed alle false o fallaci indicazioni d’origine;
• evidente difesa della “cucitura del produrre”;
• tutela della salute del consumatore.
Milano, 12 dicembre 2006
“MADE IN …"
Opzione 1: marchio di origine facoltativo sia per le merci comunitarie (made in UE) che per le merci di Stati Terzi importate nel mercato unico (Made in…)
Opzione 2: marchio di origine obbligatorio per le merci di Paesi extracomunitari, ma solo facoltativo per quelle originarie del mercato unico.
Opzione 3: il marchio di origine obbligatorio sia per le merci importate che per quelle prodotte internamente.
Adottata Opz. 2 il 16/12/2005
Milano, 12 dicembre 2006
Paesi che richiedono obbligatoriamente l’etichettatura d’origine: “Made in…”
Arabia Saudita Argentina Australia
Brasile Canada Cile
Cina Colombia Corea del Sud
Croazia Egitto Emirati Arabi
Filippine Giappone Grecia
Israele Kuwait Libano
Malesia Marocco Messico
Nuova Zelanda Paraguay Polonia
Russia Stati Uniti Taiwan
Turchia Uruguay Venezuela
Milano, 12 dicembre 2006
PROPOSTA DELLA COMMMISSIONE SU REGOLAMENTO U.E.
“MADE IN” … (16.12.2005)
Esenti dalla eventuale obbigatorietà della etichettatura:
- i 25 Paesi U.E.
- Turchia (perché in Unione Doganale con U.E.)
-Bulgaria e Romania (perché di prossima adesione alla U.E.)
- Islanda, Liechtenstein, Norvegia (perché aderenti a E.E.A. = European Economic Area)
Non esentate (contrariamente a richiesta della Francia) Algeria, Marocco e Tunisia
Milano, 12 dicembre 2006
Settori di applicazione:
Tessile/Abbigliamento
Cuoio e Calzature
Ceramica
Vetreria
Gioielleria
Mobili
Milano, 12 dicembre 2006
Periodo transitorio
Qualora approvato, il regolamento entrerà in
vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea, mentre la sua effettiva applicazione negli Stati Membri dovrà avvenire
entro i successivi 12 mesi prorogabili di ulteriori 6
mesi.
Milano, 12 dicembre 2006
Iter della proposta
Le tappe successive dell’iter del provvedimento in oggetto sono ora le seguenti:
1) Approvazione da parte del Comitato 133, che è la sede nella quale gli Stati membri seguono il lavoro svolto dalla Commissione nel campo della Politica commerciale.
2) Approvazione politica da parte del Coreper (Comitato Rappresentanti Permanenti degli Stati Membri), che è responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio U.E.
3) Infine approvazione definitiva (normalmente solo formale) del Consiglio dei Ministri U.E.
Milano, 12 dicembre 2006
“MADE IN…”Possibili voti in Consiglio
Stati favorevoli: 10(166 voti)
1. Italia (capofila) (29 voti)2. Francia (29 voti)3. Spagna (27 voti)4. Polonia (27 voti)5. Grecia (12 voti)6. Portogallo (12 voti)7. Ungheria (12 voti)8. Slovacchia ( 7 voti)9. Lituania( 7 voti)10. Cipro ( 4 voti)
Stati contrari (o molto scettici): 14(152 voti)
1. Regno Unito (29 voti)2. Germania (29 voti)3. Paesi Bassi (13 voti)4. Rep. Ceca (12 voti)5. Belgio (12 voti)6. Svezia (10 voti)7. Austria (10 voti)8. Danimarca ( 7 voti)9. Finlandia ( 7 voti)10. Irlanda ( 7 voti)11. Lettonia ( 4 voti)12. Slovenia ( 4 voti)13. Lussemburgo ( 4 voti)14. Estonia ( 4 voti)
Stati neutrali (o silenti): 1(3 voti)
Malta ( 3 voti)
Per l’approvazione è necessaria la maggioranza qualificata (232 voti su un totale di 321)
Milano, 12 dicembre 2006
Il Codice del Consumo
Il decreto legislativo 6.9.2005 n. 206 di riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di tutela dei consumatori (Codice del Consumo) è entrato il vigore
il 23 ottobre 2005.
Il codice “armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo,
al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti”.
Milano, 12 dicembre 2006
I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;
d) all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto
L’art. 6 del Codice del Consumo
(Contenuto minimo delle informazioni)
stabilisce che:
Milano, 12 dicembre 2006
Differimento di termini in materia di etichettatura
L’efficacia della disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c (etichettatura d’origine), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, decorre dal 1° gennaio 2007 e, comunque, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 10 del predetto codice.
L’art. 31 bis del Decreto Milleproroghe (D.L. 237/05) ha
stabilito il
Milano, 12 dicembre 2006
FINANZIARIA 2007FINANZIARIA 2007A) art. 517 del Codice Penale = reclusione fino a un anno o multa fino a
20.000 euro per chiunque pone in vendita o mette in circolazione…prodotti… con nomi, marchi o segni distintivi… atti a indurre in inganno il compratore sull’origine… del prodotto.
B) richiamo alle disposizioni della Finanziaria 2004 (L.350/2003 art. 4 comma 49: … è reato l’uso dei marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea.
C) disposizione incongruente:
I) distorsione della concorrenza ed ostacolo al commercio intracomunitario (contro art. 28 trattato CE).
II) contenziosi possibili da aziende europee (anche filiali di aziende italiane in UE) commercializzano prodotti in Italia.
III) - marchio aziendale = disciplinato dalla oriprietà intellettuale - origine commerciale (made in) = disciplinato dal Codice Doganale mescolare le due cose significa limitare libertà di mercato e di impresa