MANUALE TECNICO GUIDA ALLA DIRETTIVA MACCHINE
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MANUALE TECNICO GUIDA ALLADIRETTIVA MACCHINE
Con il contributo di Con la collaborazione tecnica di
Editore UAPI Belluno
Edizione anno 2012
Revisione 0
Sede Legale
P.le Resistenza 832100 BellunoTel. 0437 933250/260Fax 0437 [email protected]
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testi: AS INGEGNERIA - Ing. Antonella Scarton ORG NUMERI
foto/immagini: Deca DesignCosmacDe Poli & Cometto
Finito di stampare anno 2012
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Premessa La collocazione ideale di un manuale tecnico è la stessa di ogni strumento di lavoro che deve affiancare quotidianamente l’imprendi-tore nella propria attività professionale: la scrivania o la postazione di la-voro è il luogo in cui ci auguriamo possa trovare posto una pubblicazione che è stata redatta da esperti del settore di cui abitualmente l’Associazio-ne e il Centro Consorzi si avvalgono nella divulgazione di contenuti ad alto tasso professionalizzante.
Il manuale è in grado di fornire agli imprenditori le informazioni essenziali sulle discipline tecniche e giuridiche che presiedono alla specifica disci-plina nazionale e comunitaria del settore e contiene un’ampia modulistica utilizzabile nella quotidianità. L’aggiornamento delle informazioni raccolte in questo manuale cartaceo è reso possibile da uno specifico servizio at-tivato dall’Associazione: presso la sede di Sedico del Centro Consorzi è, infatti, operativo un Punto UNI dove, grazie al collegamento internet con le banche dati centrali, è possibile consultare non solo l’intera raccolta delle norme UNI, ma anche l’insieme delle norme dei principali enti di nor-mazione esteri e delle norme ISO non adottate a livello nazionale.
La crescita professionale è un obiettivo costantemente presente nelle strategie delle imprese: l’Associazione, grazie al contributo della Camera di Commercio di Belluno, è particolarmente lieta di concorrere, attraver-so questo manuale, alla realizzazione di un percorso che, soprattutto nei momenti difficili e più complessi della congiuntura economica, aiuta a ri-trovare stimoli ed opportunità.
Unione Artigiani e Piccola IndustriaIl PresidenteLuigi Curto
Centro ConsorziIl PresidenteAntonio Manzotti
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Introduzione Il settore delle macchine costituisce una parte importante del settore della meccanica e rappresenta anche una importante realtà del territorio provinciale di Belluno. La tutela della sicurezza e della salute, afferma il Presidente provinciale della categoria metalmeccanica dell’Unio-ne Artigiani e Piccola Industria sig. Fiorenzo Vazzoler, è al contempo un dovere fondamentale per ogni impresa ed una prerogativa degli Stati membri naturalmente Italia inclusa, ottenuto attraverso l’ armonizzazione dei requisiti di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine.La direttiva 2006/42/CE, nota come “Nuova Direttiva Macchine” non è una direttiva completamente nuova, ma si basa sulla direttiva 98/37/CE “ la Vecchia Direttiva Macchine”; quello che cambia è il concetto di sicu-rezza da essa espresso. Il nuovo concetto di sicurezza globale valuta la macchina e/o l’impianto nella sua fase operativa, quindi senza separarla dalla sua gestione. Per contro, non è possibile parlare della sicurezza di una macchina disgiunta dalla conoscenza tecnica, dal rispetto delle re-gole e ovviamente dal buon senso: si deve parlare di sistemi integrati di sicurezza, che coinvolgono diversi soggetti. In primis l’azienda costruttri-ce, a seguire l’azienda acquirente, il personale addetto al ciclo operativo, il personale addetto alla manutenzione.In pratica si deve valutare la tecnica specifica della macchina, i compor-tamenti della stessa in fase operativa, prendere in considerazione i pos-sibili comportamenti anomali e predisporre sistemi atti a intercettarli e/o a prevenirli. Per aiutare le aziende, il comitato provinciale di categoria Me-talmeccanica dell’UAPI ha voluto realizzare un manuale di supporto alle imprese auspicando possa essere un utile strumento di lavoro.
Unione Artigiani e Piccola IndustriaIl Presidente di categoria MetalmeccanicaFiorenzo Vazzoler
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PRIMA PARTE: La Nuova Direttiva Macchine1.1 Panorama Normativo ....................................................................1.2 Direttive di nuovo approccio ..........................................................1.3 Campo di applicazione Direttiva 2006/42/CE .............................1.4 Definizioni principali ........................................................................1.5 Norme armonizzate .......................................................................1.6 Valutazione dei rischi e Requisiti essenziali di sicurezza (RES)......... 1.6.1 Processo iterativo per l’analisi del rischio secondo UNI EN ISO 121001.7 Misure tecniche di sicurezza e dispositivi di protezione aggiuntivi... 1.7.1 Ripari.........................................................................................1.7.2 Dispositivi di protezione utilizzati per creare un sistema di sicurezza1.7.3 Monitoraggio dei segnali di sicurezza: i sistemi di controllo.............1.8 Conformità ai requisiti essenziali di sicurezza ................................. 1.9 Istruzioni per l’uso e istruzioni per l’assemblaggio...........................1.10 Documentazione macchine e quasi macchine................................ 1.10.1 Fascicolo tecnico........................................................................... 1.10.2 Documentazione tecnica pertinente.............................................. 1.11 Procedure per la marcatura CE......................................................1.12 Marcatura “CE”.............................................................................. 1.13 Utilizzo in sicurezza di alcune attrezzature e macchine - esempi pratici1.13.1 Tornio.............................................................................................1.13.2 Trapano a colonna ........................................................................1.13.3 Fresa..............................................................................................1.13.4 Mola.............................................................................................. 1.13.5 Cesoia a ghigliottina....................................................................... 1.13.6 Calandra........................................................................................ 1.13.7 Trocatrice....................................................................................... 1.13.8 Presse...........................................................................................
SECONDA PARTE: Direttiva 2006/42/CE e D.L. 81/08 2.1 Obblighi per i costruttori..................................................................2.2 Macchine e attrezzature di lavoro: obblighi dell’utilizzatore............2.3 Aspetti da considerare all’atto dell’acquisto e della gestione di una
macchina......................................................................................2.4 Vademecum per la valutazione di proposte commerciali di macchine
o impianti in otto punti:....................................................................
TERZA PARTE: AllegatiApprofondimenti e normative .....................................................................
QUARTA PARTE: SicurezzaSchemi Formazione Sicurezza sul Lavoro.................................................Approccio alla Sicurezza sul Lavoro............................................................
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Indice MANUALE NORMATIVO GUIDAALLA DIRETTIVA MACCHINE
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PRIMA PARTE: La Nuova Direttiva Macchine
1.1 Panorama Normativo
La direttiva macchine è una direttiva di prodotto ed è stata pubblicata per la prima volta come direttiva 89/392/CE (1989). Essa si applicava in regime definitivo dal 1 gennaio 1995. In Italia il recepimento è avvenuto con DPR 459/96 in vigore dal 21 settembre 1996. La direttiva 98/37/CE (1998) in vigore fino al 29/12/2009 è la ripubblicazione della direttiva 89/392/CE in seguito alle modifiche apportate da successive direttive. La revisione della direttiva 98/37/CE con la quale viene anche introdotta una parziale modifica della Direttiva ascensori(95/16/CE) è stata ritenuta indispensabile dagli Stati membri (nel 2000 la Commissione presentò ri-chiesta di revisione) in quanto in pochi anni dalla sua emanazione si erano accumulati una grande quantità di richieste di chiarimenti(circa 300 que-siti) ai quali non sempre si era potuto dare risposte esaurienti (quasi 150 risposte provvisorie). Nel 2004 si è concluso il processo di revisione e il 17 maggio del 2006 è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio la nuova Direttiva macchine (2006/42/CE).L’Italia ha recepito nel proprio ordinamento normativo la Direttiva Europea 2006/42/CE con il D.Lgs n. 17 del 27 gennaio 2010 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori” abrogando il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, ad eccezione delle disposizioni transitorie riportate all’Art. 11, commi 1 e 3 (Art. 18), del regolamento at-tuativo in merito alle macchine costruite prima della direttiva 89/392/CEE e che comunque continuano ad essere vendute, noleggiate o concesse in uso o in locazione finanziaria, soggette, invece, ad una particolare “at-testazione di conformità” alla legislazione previgente, da rilasciarsi a cura del cedente ed al momento della consegna delle macchine stesse.
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1.2 Direttive di nuovo approccio
Le Direttive di nuovo approccio si basano si basano su uno dei principi cardine su cui si fonda il mercato unico europeo: la libera circolazione delle merci, nella piena tutela della sicurezza e salute delle persone.Il raggiungimento di questo obiettivo richiede l’abbattimento degli osta-coli tecnici agli scambi, dovuti all’esistenza di contesti legislativi differenti nei vari Stati membri dell’Unione Europea, per cui la politica comunitaria per cercare di eliminare queste barriere tecniche è stata quella dell’ ar-monizzazione delle regolamentazioni tecniche esistenti a livello nazionale attraverso delle Direttive, cercando di normalizzare ogni aspetto tecnico dei prodotti, per avere dei livelli di sicurezza sicuramente confrontabili e intercambiabili.Questo metodo si è rilevato, però, a vote inefficiente, dal momento che il veloce evolversi del progresso tecnico era difficilmente compatibile con le lente procedure di adozione delle direttive comunitarie e con la eccessiva staticità e specificità dei principi in esse stabiliteI principi fondamentali del Nuovo Approccio: RESS e Norme Armonizza-te• Laliberacircolazionenellacomunitàègarantitaaiprodottirispondenti
ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute (RESS) contenuti nelle direttive (o ad altri requisiti di interesse collettivo);
• Iparametritecniciperl’attuazionedeirequisitiessenzialisonoriportatinelle Norme Armonizzate
La dimostrazione della conformità ai requisiti essenziali è attuata tramite procedure di valutazione della conformità specifiche definite nelle singole direttive. Queste specifiche tecniche non hanno carattere obbligatorio, esse restano norme volontarie. Le amministrazioni sono tenute a rico-noscere ai prodotti fabbricati in conformità alle norme armonizzate una Presunzione di Conformità ai RESS fondamentali stabiliti dalla direttiva.Bisogna sottolineare che qualora un produttore non fabbrichi attenendosi a tali norme, sarà tenuto a dimostrare la conformità di tali prodotti ai re-quisiti fondamentali. Si tratta di presunzione relativa (iuris tantum) e non assoluta (iuris et de iure).
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1.3 Campo di applicazione Direttiva 2006/42/CE
L’ articolo 1 della Direttiva macchine ne definisce il campo d’applicazio-ne:
1. La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti:
a) macchine;b) attrezzature intercambiabili;c) componenti di sicurezza;d) accessori di sollevamento;e) catene, funi e cinghie;f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;g) quasi-macchine.
L’articolo 1 della Direttiva macchine definisce anche le esclusioni dal campo d’applicazione:
a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria;b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività;d) le armi, incluse le armi da fuoco;e) i seguenti mezzi di trasporto:
• trattoriagricolieforestaliperirischioggettodelladirettiva2003/37/CE, escluse le macchine installate su tali veicoli,
• veicoli amotoree loro rimorchioggettodelladirettiva70/156/CEE,escluse le macchine installate su tali veicoli,
• veicoliamotoreesclusivamentedacompetizione,emezziditrasportoper via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria,
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escluse le macchine installate su tali veicoli;f) le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installa-te a bordo di tali navi e/o unità;g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell’ordine;h) le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca tem-poraneamente utilizzate nei laboratori;i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;j) le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresenta-zioni;k) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nella Direttiva Bassa Ten-sione):
• elettrodomesticidestinatiausodomestico,• apparecchiatureaudioevideo,• apparecchiaturenelsettoredelletecnologiedell’informazione,• macchineordinariedaufficio,• apparecchiaturedicollegamentoedicontrolloabassatensione,• motorielettrici;l) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:• apparecchiaturedicollegamentoedicomando,• trasformatori
1.4 Definizioni principali
Macchina, art. 2
- “insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, com-posto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata
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Commento:
Quindi, i prodotti con parti o componenti non connessi in un insieme non sono considerati macchine.Ciò non esclude la fornitura di macchine con talune parti smontate ai fini dello stoccaggio o del trasporto. In questi casi, la macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare errori di montaggio quando ven-gono assemblati i vari elementi.Gli elementi mobili di una macchina sono azionati da un sistema di azio-namento che utilizza una o più fonti di energia come l’energia termica, elettrica, pneumatica, idraulica o meccanica. La macchina può avere un motore alimentato con una propriafonte di energia, come l’energia termi-ca o quella fornita da una batteria.
Gli elementi mobili delle macchine oggetto della direttiva macchine de-vono essere azionati da una fonte di energia diversa dalla forza umana o animale diretta. Le macchine azionate dalla forza umana o animale diretta, come, ad esempio, i tosaerba azionati a mano, i trapani a mano o i carrelli, il cui funzionamento si interrompe non appena cessa la forza manuale applicata, non sono oggetto della direttiva macchine. Le macchine di sol-levamento sono l’unica eccezione a questa regola generale
- insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente ele-menti di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento
Commento:
Il secondo trattino della definizione di macchina riconosce che le caratte-ristiche degli elementi necessari per collegare una macchina in loco alle fonti di energia e movimento possono dipendere dal luogo in cui la mac-china deve essere utilizzata oinstallata. La macchina può pertanto essere fornita senza tali componenti.
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In tal caso, il fabbricante della macchina deve indicare nelle proprie istru-zioni tutte le specifiche necessarie per i sistemi di collegamento sicuri
- insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione
Commento:
I mezzi di trasporto, in generale, sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva macchine, ma le macchine montate sui mezzi di trasporto sono oggetto della direttiva macchine. Queste includono, ad esempio, gru articolate, sponde idrauliche, elementi a cassone ribaltabile, compressori montati su veicoli o su rimorchi
- insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasimacchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale”.
Commento:
La definizione degli insiemi di macchine indica che gli insiemi sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale, per raggiungere uno stesso risultato. Affinché un gruppo di macchine o di quasi-macchine venga considerato un insieme di macchine devono essere soddisfatti , tutti i criteri che seguono:
le unità costitutive sono montate insieme al fine di assolvere una funzio-ne comune, ad esempio la produzione di un dato prodotto; le unità costitutive sono collegate in modo funzionale in modo tale che il funzionamento di ciascuna unità influisce direttamente sul funzionamento di altre unità o dell’insieme nel suo complesso, e pertanto è necessaria
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una valutazione dei rischi per tutto l’insieme; le unità costitutive dell’insieme hanno un sistema di comando comune
Quasi macchina, art. 2
“insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Un sistema di azio-namento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad al-tre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva”;
Commento:
L’espressione “insiemi che costituiscono quasi una macchina” significa che la quasi macchina è un prodotto simile alla macchina, ossia è un in-sieme costituito da parti o componenti collegati di cui almeno uno mobile, ma che manca di taluni elementi necessari per assolvere alla sua applica-zione ben determinata. Pertanto, la quasi-macchina deve esseresottoposta a un’ulteriore fase di costruzione per diventare la macchina finale che possa assolvere alla propria applicazione ben determinata.Questa ulteriore fase di costruzione non comprende il montaggio di un sistema di azionamento su una macchina che ne è sprovvista al momento della fornitura, qualora il sistema di azionamento da installare sulla mac-china sia coperto dallavalutazione di conformità del fabbricante, né comprende il collegamento al sito di impiego o l’allacciamento a fonti di energia o di movimento.Le macchine che sono in grado da sole di assolvere alla propria applica-zione ben determinata ma che mancano soltanto dei mezzi di protezione o dei componenti di sicurezza necessari non vanno considerate quasi-macchine.
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Componente di sicurezza, art. 2
“ destinato ad espletare una funzione di sicurezza, immesso sul mercato separatamente, il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza
delle persone, e che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la
macchina.”
Commento:
Molti elementi di macchine sono critici per la salute e la sicurezza delle persone.Tuttavia, gli elementi puramente operativi non sono considerati compo-nenti di sicurezza. I componenti di sicurezza sono elementi realizzati per l’installazione sulla macchina a fini specifici di protezione. I componenti immessi separatamente sul mercato che sono destinati dal loro fabbri-cante ad assolvere funzioni sia di sicurezzache operative, o che egli inten-de utilizzare a scopi di sicurezza od operativi devono essere considerati componenti di sicurezza.
Attrezzature intercambiabili, art 2
“attrezzatura intercambiabile”: dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall’operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile”
Commento:
Le attrezzature intercambiabili sono attrezzature progettate e costruite
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per essere montate con la macchina dopo che la macchina di base è stata messa in servizio. Le attrezzature montate su una macchina dal fabbricante quando questa è immessa sul mercato e che non sono de-stinate ad essere sostituite dall’utente non si considerano attrezzature in-tercambiabili, bensì parti della macchina. Le attrezzature intercambiabili non vanno confuse con i pezzi di ricambio che non modificano la funzione della macchina o apportano una nuova funzione ma sono semplicemente destinati a sostituire i pezzi usurati o danneggiati
Immissione sul mercato, art 2
“immissione sul mercato”: prima messa a disposizione, all’interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione”
Commento:
L’immissione sul mercato determina il momento in cui il prodotto passa dalla fase di fabbricazione sul mercato comunitario a quella della distribu-zione e/o di impiego sul territorio della Comunità. Considerato che l’im-missione sul mercato si riferisce soltanto alla prima messa a disposizione del prodotto sul mercato comunitario per la distribuzione e l’impiego sul territorio della comunità, sono contemplati dalla direttiva soltanto i prodot-ti nuovi, fabbricati nella Comunità e i prodotti nuovi (o rimesso a nuovo) o usati importati da paesi terzi. L’immissione sul marcato comunitario può essere effettuata dal produttore stesso o da un mandatario stabilito nella Comunità o, infine, dall’importatore del prodotto. La messa a disposizione concerne: • la cessione del prodotto, ossia il trasferimento della proprietà del pro-dotto o il trasferimento fisico del prodotto, dal fabbricante (/dal mandata-rio stabilito nella Comunità /dall’importatore) a chi effettua la distribuzione
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del prodotto sul mercato comunitario oppure il suo trasferimento al con-sumatore o all’utilizzatore finale nell’ambito di una operazione commer-ciale a titolo oneroso o gratuito, qualunque sia l’atto giuridico alla base di tale cessione (vendita, prestito, affitto, leasing, dono o qualsiasi altro atto giuridico a carattere commerciale). Al momento della cessione, il prodotto deve essere conforme alle disposizioni della direttiva. • l’offerta di cessione qualora il fabbricante (o il suo mandatario stabilito nella Comunità) o l’importatore offra, nella propria catena commerciale di distribuzione, un prodotto per la cessione diretta al consumatore o all’utilizzatore finale. Il prodotto devo essere sin da questo momento con-forme alle disposizioni della direttiva. Non vi è immissione sul mercato nel seguenti casi: • cessione del prodotto dal fabbricante di un paese terzo al suo man-datario stabilito nella Comunità, incaricato per mandato dal fabbricante di svolgere le pratiche necessarie e renderlo conforme alla direttiva per immetterlo sul mercato comunitario; • importazione nel mercato comunitario in vista della riesportazione, per esempio sotto il regime del traffico di perfezionamento; • cessione di un prodotto fabbricato in territorio comunitario in vista della sua esportazione in un paese terzo; • esposizione del prodotto durante una fiera o una mostra. Quando un fabbricante. il suo mandatario stabilito nella Comunità o l’importatore of-fre su catalogo un prodotto contemplato dalla direttiva, l’immissione sul mercato avviene soltanto al momento della prima effettiva messa a dispo-sizione dei prodotto
Fabbricante, art.2
“fabbricante: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una mac-china o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva, ed è re-sponsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai fini dell’immissione sul mercato con il proprio nome o
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con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fab-bricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva”
Commento:
Un fabbricante può essere una persona fisica o una persona giuridica; in altri termini,un individuo o un’entità come una società o un’associazione, responsabile del rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza della diretti-va.Un soggetto che fabbrica una macchina per uso personale è conside-rato un fabbricante, in questo caso la macchina non viene immessa sul mercato, in quanto non è fornita dal fabbricante a un altro soggetto ma è utilizzata dal fabbricante stesso. Tuttavia, tale macchina dovrà essere conforme alla direttiva macchine prima della messa in servizio.Se un fabbricante di macchine avente sede al di fuori dell’UE decide di immettere i suoi prodotti sul mercato dell’UE, egli può assolvere ai suoi obblighi ai sensi della direttiva macchine, oppure incaricare un mandata-rio di ottemperare in toto o in parte a tali obblighi per suo conto.
Messa in servizio, art 2
“messa in servizio: primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all’inter-no della Comunità, di una macchina oggetto della presente direttiva”
Commento:
La messa in servizio è anche l’utilizzazione della macchina o del compo-nente di sicurezza, costruiti secondo la legislazione precedente e già in servizio all’entrata in vigore di quella attuale, qualora siano stati assogget-
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tati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste dal costruttore
1.5 Norme armonizzate Premesso che possono essere immesse sul mercato solo macchine che rispettino i requisiti di sicurezza imposti dalla Direttiva 2006/42/CE, si può affermare che si presumono rispondenti ai RES le macchine e i compo-nenti di sicurezza costruiti in conformità alle norme armonizzate che li riguardano. Le norme armonizzate sono disposizioni tecniche adottate dall’organismo di normazione europea (CEN), su mandato della Commissione europea e da essa approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Europea e tradotte in norme nazionali.Le norme armonizzate sono applicabili sulla base del principio di presun-zione di conformità e, seppure il loro impiego sia volontario, diventano di fatto riferimenti obbligatori.Le norme armonizzate integrano i parametri di buona tecnica e si aggiun-gono alle norme antinfortunistiche, delle quali costituiscono un adegua-mento ed un rafforzamento alla luce del progresso tecnologico.I criteri e le indicazioni riportate dalle medesime norme sono applicabili anche alle macchine esistenti prima dell’entrata in vigore di direttive di prodotto (esempio: Direttiva Macchine).Le norme armonizzate in materia di Sicurezza Macchine si dividono in tre tipi come qui di seguito descritto:
Norme di tipo A(norme base) contengono i concetti fondamentali, i principi di progettazio-ne e gli aspetti generali applicabili a tutte le macchine;
Norme di tipo B(norme gruppo) trattano un aspetto specifico della sicurezza o un dispo-sitivo di sicurezza.Sono suddivise in due gruppi:
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• Tipo B1 : riguardano aspetti particolari della sicurezza (ad es.distanze di sicurezza, temperatura della superficie, rumore);• TipoB2:riguardanoidispositividiprotezione(ades.comandiadue dispositivi di interbloccho delle protezioni);
Norme di tipo C(norme famiglie di macchina) trattano i requisiti di sicurezza per tipologia di macchina. Quando una norma di tipo C devia da una o più disposizioni di una norma di tipo A o da una norma di tipo B,prevale la norma di tipo C.
Nota: il 25 Novembre 2010 è entrata in vigore da UNI la nuova norma UNI EN ISO 12100 “Sicurezza del macchinario - Principi generali di progetta-zione – Valutazione del rischio e riduzione del rischio”.Tale norma riunisce sia la 14121-1 del 2007 che le 12100-1 e 12100-2 aggiornate al 2009.
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EN 60204-1Dispositivi elettrici delle macchine
EN 999Posizionamento dei dispositividi protezione
EN 574Dispositivo di comandoa due mani
EN 13850Dispositivo di arrestodi emergenza
EN 693Presse idrauliche
EN 1088Interruttori di sicurezza associatia dispositivi di protezione
EN 953Prescrizioni generali per laprogettazione e costruzione didispositivi mobili e �ssi
EN ISO 14121Principio di valutazione dei rischi
EN 62061Prescrizioni per i sistemi di sicurezza a logica programmata
EN 13849-1Parti dei sistemi di comandorelative alla sicurezza alogica programmata
EN 12100Sicurezza delle macchine - nozioni fondamentali
parte 1: Terminologia, metodologiaparte 2: Principi, tecniche
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B1 (aspetti)
(dispositivi disicurezza
EN 13857Distanza di sicurezza perimpedire il raggiungimentodelle zone pericolose
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1.6 Valutazione dei rischi e Requisiti essenziali di sicurez-za (RES)
Nell’ allegato I alla Direttiva macchine si parla di Requisiti essenziali di sicurezza, che ne rappresentano il contenuto tecnico. Sono divisi in 6 categorie:
1. Requisiti Essenziali di sicurezza e di tutela della salute2. Requisiti Essenziali Supplementari di sicurezza e di tutela della salute per talune categorie di macchine.3. Requisiti Essenziali Supplementari di sicurezza e di tutela della salute per ovviare ai pericoli dovuti alla mobilità delle macchine.4. Requisiti Essenziali Supplementari di sicurezza e di tutela della salute per prevenire i pericoli dovuti ad operazioni di sollevamento.5. Requisiti Essenziali Supplementari di sicurezza e di tutela della salute per le macchine destinate ad essere utilizzate in lavori sotterranei.6. Requisiti Essenziali di sicurezza e di tutela della salute per le macchine che presentano particolari pericoli dovuti al sollevamento delle persone.
Per stabilire i RES che riguardano la macchina, Il fabbricante, o il suo mandatario, devono garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi. Le macchine devono rispettare tutti i RES applicabili, le quasi macchine possono non rispettare tutti i RES applicabili.La macchina deve inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi.La strategia di valutazione e riduzione dei rischi è oggetto della norma ar-monizzta EN 12100-2010, che propone un processo iterativo, che passa attraverso i seguenti punti:
1. stabilisce i limiti della macchina, il che comprende l’uso previsto e l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile,2. individua i pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni peri-colose che ne derivano,
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3. stima i rischi, tenendo conto della gravità dell’eventuale lesione o dan-no alla salute e della probabilità che si verifichi,4. valuta i rischi al fine di stabilire se sia richiesta una riduzione del rischio conformemente all’obiettivo del presente decreto legislativo,5. elimina i pericoli o riduce i rischi che ne derivano, applicando le misure di protezione nell’ordine.
La valutazione del rischio consiste di una serie di passi logici che per-mette l’esame sistematico dei pericoli associati ai macchinari, secondo la formula:
RISCHIO
correlatoal pericolo
considerato
GRAVITàdel dAnnO
possibileconseguenza
pericoloconsiderato
probAbiLità ChE SivErifiChi tALE DANNo
Esposizione dellapersona/e al pericolo
probabilità che si verifichi un evento pericoloso
possibilità di evitare odi limitare il danno
RISCHIO = GRAVITÀ x PROBABILITÀ
è unafunzione
di
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1.6.1 Processo iterativo per l’analisi del rischio secondo UNI EN ISO 12100
Definizioni relative all’analisi del rischio secondo UNI EN ISO 12100
Valutazione del rischio (3.13 12100-1): processo complessivo che
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comprende un’analisi del rischio e una ponderazione del rischio
Analisi del rischio ( 3.14 12100-1): combinazione della determinazione dei limiti della macchina, dell’identificazione del pericolo e della stima del rischio
Stima del rischio ( 3.15 12100-1): definizione della probabile gravitàdel danno e della probabilitàdel suo accadimento
definizione dei limiti della macchina
• limitidiutilizzo(usoprevistoeusoscorretto) uso previsto: uso specificato dal fabbricante e descritto nelle “istruzio-
ni per l’uso” uso scorretto: non previsto dal progettista ma risultante da un com-
portamento umano facilmente prevedibile• limitidispazio• limitiditempo• altrilimiti
Individuazione delle fonti di pericolo che possono essere presenti su una macchina
Pericolo di natura meccanica
I pericoli di natura meccanica, presenti su parti di macchina, sui pezzi in lavorazione o sui carichi in movimento, risultano essere condizionati da fattori quali:
a) la forma (per via, ad esempio, della presenza di bordi taglienti, spigoli vivi, parti appuntite o altro);
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b) l’ubicazione relativa (in grado di creare o agevolare eventi di schiaccia-mento, cesoiamento, ecc.);c) la stabilità (il cui venir meno può comportare fenomeni di ribaltamen-to);d) la massa (soggetta a muoversi sa sola sotto l’effetto della gravità);e) la velocità di movimento;f) l’accelerazione e la decelerazione;g) la resistenza meccanica (che, in caso di inadeguatezza, comporta il verificarsi di rotture,cedimenti o esplosioni);h) l’energia potenziale (immagazzinata in molle, liquidi e gas sotto pres-sione o sotto vuoto);i) l’ambiente di lavoro (se caratterizzato da elementi critici quali vibrazioni, atmosfere corrosive, sbalzi termici o altro).
Spesso, questi fattori si combinano tra loro, sviluppando una sinergia in grado di moltiplicare l’entità del pericolo; come nel caso in cui masse rilevanti vengono poste in movimento ad alta velocità o nel caso in cui strutture metalliche non sufficientemente robuste vengono fatte lavorare in ambienti caratterizzati dalla presenza in sospensione di aggressivi chi-mici.I danni che questo genere di pericoli sono in grado di provocare com-prendono: • cesoiamenti;• tagli;• schiacciamenti;• urti;• impigliamenti;• intrappolamenti;• trascinamenti;• puntureoperforazioni;• abrasioni;• impatticonfluidiadaltapressioneeiettatidallamacchina.
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Pericolo di natura elettrica
L’evento elettrocuzione può manifestarsi in vari modi:a) per contatto diretto con parti attive dei circuiti;b) per contatto indiretto con masse venutesi a trovare, accidentalmente, sotto tensione;c) per eccessivo avvicinamento a parti attive funzionanti in media o alta tensione;d) per carenza di isolamento;e) per il verificarsi di fenomeni elettrostatici.
È poi sempre imputabile alle parti elettriche della macchina il manifestarsi di un pericolo dovuto a:
• surriscaldamentodeicontenitori;• proiezionediparticellefuse;• coinvolgimentodellepersoneinarchielettrici;• cadutadellepersoneodioggettidaesseimpugnati,inseguitoalla
sorpresa prodotta dalla scossa elettrica.
Pericoli di natura termica
Il contatto, accidentale o meno, con una parte molto calda o molto fred-da, può provocare scottature e ustioni. Come pure la permanenza in un ambiente di lavoro surriscaldato dalle emissioni termiche prodotte dalla macchina può provocare danni alla salute delle persone.
Pericoli associati all’ambiente
L’ambiente ostile, in termini di microclima interno e di agenti atmosferici (calore, vento, neve, fulmini, ecc.), può essere prodotto dalla stessa mac-china oppure dalle caratteristiche del luogo in cui viene fatta funzionare.
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Questo genere di pericoli può incidere sulla salute delle persone e sul grado di attenzione con cui esse svolgono i propri compiti. Nel primo caso si è in presenza di un possibile danno potenziale diretto, mentre nel secondo gli errori e le dimenticanze dei soggetti possono provocare danni in modo indiretto.
Pericoli generati dal rumore
Il rumore non solo è in grado di provocare danni fisici all’apparato uditivo; danni che si manifestano sotto forma di:
• ronzioauricolare;• ipoacusie;• perditadell’equilibrio;• perditadiconoscenza;• perditapermanentedell’udito.
Esso comporta anche, nelle persone, sintomi di stanchezza e di stress. Ed è altresì in grado di porsi come fonte indiretta di infortuni, per via del suo effetto di mascheratura dei segnali acustici e della comunicazione verbale.
Pericoli generati dalle vibrazioni
Le vibrazioni, trasmesse a tutto il corpo o a una sua parte (per esempio, alle braccia o alle gambe), sono in grado di generare un ampio spettro di disturbi, quali:
• lesioniosteoarticolari;• sintomidigravedisagio;
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Pericoli generati dalle radiazioni
Le radiazioni lesive per l’uomo si distinguono in:
• ionizzanti(raggiXelambda,raggialfaebeta,fascidielettronioioni,neutroni);
• nonionizzanti(campielettromagnetici,luceinfrarossaeultravioletta,raggi laser).
Alcune di queste fonti di pericolo sono in grado di generare danni imme-diati (sotto forma, ad esempio, di bruciature); altre producono, invece, effetti a lungo termine (ad esempio: mutazioni genetiche o tumori).
Pericoli generati da fumi e gas
La pericolosità dei fumi, dei gas e delle microparticelle tossiche o cance-rogene (come l’amianto) investe l’apparato respiratorio, il sangue e l’epi-dermide.
Pericoli di incendio o di esplosione
Scintille, archi elettrici, fiamme libere, raggi ad elevato contenuto termico possono provocare l’innesco di incendi su materiali infiammabili e com-bustibili; mentre sono in grado di provocare un’esplosione se si verificano in atmosfere particolari (per la presenza di polveri o gas).
Pericoli generati dall’inosservanza dei principi ergonomici
Una macchina, nel suo insieme o in sue determinate parti può essere concepita non a misura d’uomo, in relazione sia alle caratteristiche antro-pometriche dell’uomo, sia alle sue prestazioni mentali.Di conseguenza, i danni che ne possono derivare all’operatore sono di ordine:• fisico(disturbimuscoloscheletrici,dovutiadesempioaunapostura
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scorretta o alla necessità di esercitare sforzi eccessivi);• psichico(iperstressoipostress);• interpretativo(erroridecisionalie/ocomportamentali).
Pericoli di inciampo, caduta o scivolamento
I pericoli di inciampo, caduta, scivolamento dipendono dalle caratteristi-che strutturali della macchina e/o della zona che, a macchina installata, diviene il posto di lavoro degli operatori.Un’attenzione particolare va riservata alla linearità superficiale della pavi-mentazione. Di un’uguale attenzione devono essere fatte oggetto, da par-te del progettista, anche le zone cui devono avere accesso i manutentori, specialmente se anguste o sopraelevate.
l’iterazione uomo-pericolo
Le motivazioni per cui una persona interagisce con le parti di macchina comprendenti una fonte di pericolo possono essere molteplici. È impor-tante notare che, giustamente, le norme chiedono al progettista di occu-parsi della sicurezza non solo dei futuri operatori della macchina, ma an-che di quelli che, per conto del fabbricante, entrano in gioco nelle fasi di:
• costruzione;• messaapunto;• prova;• trasporto;• assemblaggio(pressol’utente);• messainfunzione(pressol’utente).
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Stima dei rischi
Durante la stima del rischio devono essere considerati i seguenti fattori:
• personeesposte• tipo,frequenzaeduratadell’esposizione• rapportoesposizione-effetti• fattoreumano• affidabilitàdellemisurediprotezione• possibilitàchelemisurediprotezionesianofattefallireovenganoag-
girate• facoltàdieseguiremanutenzionedellemisurediprotezione• informazioniperl’uso
Valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi secondo UNI EN ISO 12100 viene effettuata con un metodo a matrici, ma questo è solamente una delle metodologie che si può adottare, vi sono infatti diversi tipi di approcci alla valutazione del rischio.Vediamo di seguito un esempio di valutazione:
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iNEUtente / lavoro Pericolo
Valutazione iniziale Metodi di riduzione del
rischio
Valutazione residua
Gravità/probabilità
Livellodi rischio
Gravità/probabilità
Livellodi rischio
Sega/seleziona le
assi daltrasporto
di ingresso
Meccanico:schegge legno
Minore/Molto probabile
Medio GuantiMinore/
ImprobabileTrascurabile
Ergonomici:ripetizione
Moderato/Probabile
Medio
Rotazione dellavoro,
periodi morti programmati,
procedurestandard
Minore/Improbabile
Basso
Ergonomici:sollevamento,
piegatura,svergolamento
Moderato/Probabile
Medio
Posizionamentodella stazionedi lavoro inaltezza e
posizione permigliore
raggiungimentoe rotazione del lavoro
Minore/Probabile
Medio
Sega/taglio dei nodi
Meccanico:taglio,
separazione dalama rotante
Catastrofico/Probabile
AltoParatie fisse/
BarriereCatastrofico/
RemotoBasso
Meccanico:schegge legno
Minore/Molto probabile
Medio GuantiMinore/
ImprobabileTrascurabile
Meccanico:particelle aeree
Moderato/Probabile
MedioOcchialiprotettivi
Moderato/Remoto
Trascurabile
Ergonomici:ripetizione
Moderato/Probabile
Medio
Rotazione dellavoro,
periodi morti programmati,
procedurestandard
Minore/Improbabile
Basso
Rumore:livelli sonori>85 dBA
Grave/Molto probabile
AltoProtezioni
audioGrave/
ImprobabileMedio
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Riduzione del rischio
La valutazione del rischio è seguita dall’adozione di misure per la riduzio-ne del rischio, obbiettivo che può dirsi raggiunto quando siano verificate le seguenti condizioni:
1. Sono state prese in considerazione tutte le condizioni operative e tutte le procedure di intervento;
2. I pericoli sono stati eliminati o i rischi derivanti dai pericoli sono stati ridotti al livello più basso possibile;
3. Ogni nuovo pericolo introdotto dalle misure di protezione è stato ade-guatamente gestito;
4. Gli utilizzatori sono sufficientemente informati e avvertiti sui rischi resi-dui;
5. Le misure di protezione prese sono compatibili tra loro;6. Sono state sufficientemente considerate le conseguenze che posso-
no derivare dall’uso di una macchina progettata per utilizzo profes-sionale/industriale se utilizzata in un contesto non professionale/non industriale;
7. Si è certi che le misure di sicurezza non si ripercuotono negativamente sulle condizioni di lavoro dell’operatore o sull’utilizzabilità della mac-china.
1.7 Misure tecniche di sicurezza e dispositivi di protezione ag-giuntivi
Ove non sia possibile la costruzione conforme a principi di progettazione sicura, il passo successivo è l’adozione di misure tecniche di sicurezza. Queste possono prevedere ad esempio l’installazione di ripari fissi o mo-bili, rilevatori di presenza per evitare avviamenti inattesi, ecc.Le misure tecniche di sicurezza devono impedire a chiunque l’accesso o il contatto involontario con un elemento pericoloso che implica un rischio di lesione personale, oppure ridurre il rischio portandolo ad uno stato sicuro
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prima che la persona possa entrare in contatto con esso.I ripari possono essere fissi per limitare o mantenere la distanza da un pericolo, o mobili (interbloccati o regolabili manualmente o automatica-mente).
1.7.1 Ripari
Protezione elementi mobili di trasmissione
Le protezioni progettate per proteggere le persone esposte ai rischi dovuti agli elementi mobili di trasmissione (ad esempio: pulegge, cinghie, ingra-naggi, cremagliere, alberi di trasmissione, ecc.) devono essere:
• protezionifisse(peraccessoconfrequenzainferiorea1volta/giorno);• protezionimobili(peraccessoconfrequenzapiuelevatadiunavolta/
giorno): IN QUESTO CASO VANNO DOTATI DI DISPOSITIVI DI SOR-VEGLIANZA DEL RIPARO CON O SENZA BLOCCAGGIO DEL RIPA-RO (in relazione alle inerzie meccaniche)
Protezione elementi mobili che partecipano alla lavorazione
Le protezioni o i dispositivi di protezione progettati per proteggere le per-sone esposte ai rischi provocati dagli elementi mobili che concorrono al lavoro (quali, ad esempio, utensili da taglio, elementi mobili delle presse, cilindri, pezzi in corso di lavorazione, ecc.) devono essere possibilmente delle protezioni fisse, oppure protezioni mobili o dispositivi di protezione quali dispositivi sensibili (ad esempio: relè immateriali, commutatori a tap-peto), o dispositivi di protezione che mantengono l’operatore a distanza (ad esempio: comandi a due mani), o dispositivi di protezione destinati ad impedire automaticamente l’accesso di tutto o parte del corpo dell’ope-ratore alla zona pericolosa.
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Ripari fissi
I ripari fissi devono rispettare i seguenti requisiti:• devono essere mantenuti in posizione in modo sicuro permanente-
mente (per esempio mediante saldatura);• omediantedispositividifissaggio(viti,dadi)chenerendanolarimozio-
ne/apertura impossibile senza l’utilizzo di utensili;• nondovrebberorimanerechiusisenzairelatividispositividifissaggio
La nuova direttiva stabilisce che i mezzi di fissaggio siano non perdibili.
Esempio di elementi di fissaggio non perdibili
Quando possibile, gli elementi di fissaggio di un riparo devono rimanere attaccati al riparo stesso, riducendo così l’eventualità che vadano persi e non vengano sostituiti.
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Ripari mobili
I ripari mobili devono rispettare i seguenti requisiti:• nellamisuradelpossibilerimanerefissatialmacchinariooaltrastrut-
tura (generalmente mediante cerniere o guide) quando aperti;• essereripariinterbloccati(conbloccaggiodelriparoquandonecessa-
rio)
Per i pericoli generati da parti mobili non di trasmissione:
• lepartimobilinonpossanoentrareinfunzionementresonoentrolaportata dell’operatore e l’operatore non possa raggiungere le parti mobili una volta che queste sono entrate in funzione;
• possanoessereregolatisolomedianteun’azioneintenzionale,comel’uso di un utensile o una chiave;
• l’assenzao ilguastodiunodei lorocomponenti impedisca l’avvia-mento delle parti mobili o le arresti
I ripari devono essere dimensionati, utilizzando specifiche norme tecni-che. Un esempio, la UNI EN 13857.
1.7.2 Dispositivi di protezione utilizzati per creare un sistema di sicurezza
I dispositivi di protezione utilizzati per creare un sistema di sicurezza com-prendono:
Dispositivi di interblocco
Rilevano e controllano la posizione dei ripari mobili, utilizzati generalmen-te per consentire le operazioni di carico e scarico, pulizia, impostazione, regolazione, ecc.La protezione degli operatori è assicurata dall’arresto della macchina
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quando l’attuatore è fuori dalla testa dell’interruttore, quando la leva o il pistone è attivato, quando il riparo è aperto o la cerniera del riparo ruotata di 5° , generalmente su macchine a bassa inerzia (ad esempio con tempi di arresto rapidi).
Esempi di dispositivi di interblocco:
Barriere fotoelettriche di sicurezza per il rilevamento degli accessi alle zone pericolose
Rilevamento dita, mani o corpo (capacità di rilevamento fino a 14mm, fino a 30mm e oltre 30mm)Le barriere fotoelettriche di sicurezza vengono utilizzate generalmente nelle applicazioni di movimentazione materiali, confezionamento e imbal-laggio, nastri trasportatori, immagazzinaggio ecc. Le barriere sono sen-sori di presenza fotoelettrici concepiti specificatamente per proteggere il personale dai movimenti pericolosi delle macchine. Sono perfette per le applicazioni in cui il personale necessita di accedere frequentemente a un punto di lavoro pericoloso. L’assenza di porte o schermi di protezio-ne facilita l’accesso riducendo i tempi necessari alle operazioni di carico,
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ispezione o regolazione, pur garantendo un livello di sicurezza ottimale e un’elevata produttività.
Esempio:
Tappeti di sicurezza sensibili alla pressione
Rilevamento avvicinamento o stazionamento nell’area pericolosa.I tappeti o pedane sensibili alla pressione sono spesso usati davanti o intorno ad un’area con macchine o robot potenzialmente pericolosi. Ser-vono a proteggere l’area intorno alla macchina, impedendo movimenti pericolosi se l’operatore si avvicina dalla zona pericolosa.Sono concepiti per garantire la sicurezza del personale e vengono spesso associati alle barriere fotoelettriche per consentire il libero accesso per operazioni di carico e scarico delle macchine.Non impediscono l’accesso ma si attivano quando lo rilevano: la pressio-ne esercitata sul tappeto interrompe il movimento pericoloso.
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Interruttori di sicurezza con elettroserratura (bobina) per prevenire l’apertura delle protezioni mobili
Per le fasi pericolose, a differenza degli interruttori senza blocco, gli in-terruttori con bobina sono utilizzati su macchine con inerzia elevata, ad esempio con tempi di arresto lunghi e sono consigliati per il controllo degli accessi previo arresto del movimento pericoloso. Sono spesso utilizzati con i moduli Preventa temporizzati (con tempi di arresto macchina definiti) o di rilevamento velocità nulla (con tempi di arresto variabili) per consentire l’accesso solo quando sono soddisfatte le condizioni di sicurezza.La scelta e l’installazione degli interruttori di sicurezza deve consentire di ridurre al minimo la possibilità di guasto ed errore, mentre il dispositivo di protezione non deve impedire le lavorazioni e la produzione.
Per raggiungere questo obiettivo sono necessari:
• dispositivi di protezione fissatisolidamente; il loro montaggio/smon-taggio o regolazione deve richiedere un utensile;• dispositivi o sistemi bloccaticodificati per l’interblocco del comando o dell’alimentazione (meccanico, elettri-co, magnetico o ottico)• impedimentofisicooschermodi protezione per prevenire l’accesso al dispositivo di interblocco con riparo aperto;• ilsupportodeidispositivideveessere sufficientemente rigido per assi-curare il loro corretto funzionamento
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Pulpito di comando a due mani e interruttori a pedale
Evitano all’operatore l’accesso ad una macchina mentre questa si trova in una condizione pericolosa (es. comando presse).Il comando a due mani protegge solo la persona che lo usa. L’operatore protetto deve essere in grado di osservare tutta l’area di accesso al pe-ricolo. Per la protezione del resto del personale è necessario prevedere altre misure di sicurezza quali ad esempio l’installazione di barriere foto-elettriche.Esempio:
Comando ad azione mantenuta per accesso in condizioni specifiche di rischio ridotto
Permettono all’operatore di accedere ad un’area pericolosa in caso di operazioni di ricerca guasti, manutenzione, messa in servizio, ecc. (ad es. manovra ad impulsi). Sono dotati di interruttori a tre posizioni: attivati in posizione centrale e disattivati nelle altre due posizioni (rilasciato o com-pletamente premuto).
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Esistono, poi, misure di protezione e dispositivi complementari: gli arresti di emergenza.Poiché non impediscono e non rilevano l’accesso a un pericolo, non sono considerati dispositivi di protezione primari. Sono generalmente usati per proteggere le persone e le macchine solo in caso di pericoli improvvisi ed emergenze.Ciascun arresto di emergenza deve:
• essereconformeallanormaUNIEN13850;• esserechiaramenteindividuabileerapidamenteaccessibile;• provocarel’arrestoneltempopiùbrevepossibile;• restareinseritoadavvenutoazionamento;• necessitarediun’adeguatamanovradidisinserimentochenonavviila
macchina ma ne consenta solo il riavvio.
1.7.3 Monitoraggio dei segnali di sicurezza: i sistemi di con-trollo
I segnali emessi dai dispositivi di sicurezza in campo vengono general-mente monitorati con componenti quali moduli di sicurezza, configuratori o PLC di sicurezza (definiti “dispositivi logici di sicurezza”), che vengono utilizzati per comandare (e talvolta monitorare) i dispositivi di uscita quali i contattori.La scelta di un dispositivo logico dipende da molti fattori tra i quali il nu-
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mero di ingressi di sicurezza da elaborare, il costo, la complessità delle funzioni di sicurezza, dall’esigenza di ridurre il cablaggio con un bus di campo quali AS-Interface Safety at Work o SafeEthernet, o infine dalla necessità di inviare segnali/dati di sicurezza su lunghe distanze attraver-so macchine di grandi dimensioni o tra macchinari in siti particolarmente estesi. L’attuale diffuso utilizzo di dispositivi elettronici complessi e sof-twareneicontrollorioPLCdisicurezzahainparteinfluenzatol’evoluzionedelle normative in materia di sicurezza relative ai sistemi di controllo.
La funzione di protezione prevede generalmente l’utilizzo di un sistema di comando e controllo, relativamente al quale la Direttiva Macchine indica diversi requisiti prestazionali.In particolare la norma specifica che “i sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo da evitare l’insorgere di situazioni pericolo-se”. La Direttiva Macchine non chiede in modo specifico l’applicazione di uno standard; tuttavia l’utilizzo di un sistema di comando conforme ai re-quisiti delle norme armonizzate è un modo per dimostrare la conformità al requisito. Due norme che rivedono i princìpi generali per la progettazione dei sistemi di comando relativi alla sicurezza, sono la EN/ISO 13849-1 (in sostituzione alla norma EN 954-1) e la EN/IEC 62061.
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1.8 Conformità ai requisiti essenziali di sicurezza
L’All. I della Direttva macchine prescrive che ogni macchina o compo-nente di sicurezza al momento dell’immissione sul mercato, sia provvista di una dichiarazione sottoscritta dal fabbricante, la quale attesta che il prodotto risponde ai requisiti di sicurezza ad esso applicati. Il documento attestante la conformità assume denominazioni diverse in funzione del prodotto a cui si riferisce:
• dichiarazione Ce di conformità per le macchine ( Tipo A all.II), che si applica a tutte le macchine che soddisfano tutti i requisiti di sicurezza applicabili;
• dichiarazione Ce di incorporazione per le quasi macchine (Tipo B all. II).
La dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza deve con-tenere almeno:
• Nomeeindirizzodelcostruttoreodelsuomandatario• Descrizionedellamacchinaedeventualenumerodimatricola• Ledirettiveallequalilamacchinaèconforme• Eventualinormearmonizzatepreseariferimento• Identificazionedelfirmatario(delegatodalfabbricanteodalsuoman-
datario)
A differenza della precedente direttiva, quella che deve essere inviata all’utilizzatore della macchina è una copia della dichiarazione CE. Infatti la Direttiva 2006/42/CE prevede espressamente che il fabbricante della macchina o il suo mandatario custodisce l’originale della dichiarazione CE di conformità per un periodo di almeno dieci anni dall’ultima data di
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fabbricazione della macchina.A differenza del passato, è previsto anche che una copia (o un estratto) della dichiarazione CE di conformità vada inserita all’interno del Manuale d’uso.La dichiarazione, secondo la Direttiva 2006/42/CE, riguarda e si riferisce alla macchina nello stato in cui è stata immessa sul mercato, escludendo quindi i componenti e/o le operazioni eventualmente aggiunti successiva-mente dall’utilizzatore.Utile la precisazione che i riferimenti alla Direttiva Macchine e alle, eventuali, altre Direttive e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina è dichiarata conforme (a titolo di esempio, la Direttiva Compatibilità Elettromagneti-ca) devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea. non saranno quindi più validi nella dichiarazione di conformità i riferimenti alle leggi nazionali di recepimento delle direttive.
La dichiarazione di incorporazione deve contenere almeno:
• Nomeeindirizzodelcostruttoreodelsuomandatario• Descrizionedellamacchinaedeventualenumerodimatricola• Identificazionedelfirmatario(delegatodalfabbricanteodalsuoman-
datario)• Un’indicazionecon laqualesidichiaraesplicitamentequali requisiti
essenziali della direttiva sono applicati e rispettati e che la documen-tazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità dell’allegato VII B
• Un’indicazioneconlaqualesidichiarachelaquasimacchinaèconfor-me ad altre direttive comunitarie pertinenti.
• Unimpegnoatrasmettere,inrispostaaunarichiestaadeguatamentemotivata delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi-macchine
Il primo chiarimento riguarda la lingua nella quale deve essere redatta la dichiarazione. Le regole sono le seguenti: dichiarazione originale in una
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delle lingue della Comunità e traduzione nella lingua del paese di desti-nazione della quasi-macchina (se non è disponibile una versione origi-nale nella lingua di tale paese). Il problema riguarda l’interpretazione del concetto di “paese di destinazione”; in questo caso, dato che la quasi-macchina ha come destinazione il costruttore della macchina finale, la lingua da considerare dovrebbe essere quella del paese in cui ha sede quest’ultimo.Tale dichiarazione deve contenere, oltre agli elementi essenziali già visti, menzione del divieto di messa in servizio prima che la macchina in cui sarà incorporata sia stata dichiarata conforme alle disposizioni della direttiva.
1.9 Istruzioni per l’uso e istruzioni per l’assemblaggio
Istruzioni per l’uso
Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l’uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio.Le istruzioni che accompagnano la macchina devono essere “Istruzioni originali” o una “Traduzione delle istruzioni originali” in tal caso alla tradu-zione deve essere allegata una copia delle istruzioni originali.In deroga a quanto sopra, le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere usate da un personale specializzato incaricato dal fabbricante o dal suo mandatario possono essere fornite in una sola lingua comunitaria compresa da detto personale.
Le istruzioni devono essere elaborate secondo i principi elencati di seguito:
a) Le istruzioni devono essere redatte in una o più lingue ufficiali della Co-munità. Il fabbricante o il suo mandatario si assume la responsabilità di tali istruzioni apponendovi la dicitura «Istruzioni originali»;
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b) Qualora non esistano «Istruzioni originali» nella o nelle lingue ufficiali del paese di utilizzo della macchina, il fabbricante o il suo mandatario o chi immette la macchina nella zona linguistica in questione deve fornire la traduzione nella o nelle lingue di tale zona. Tali traduzioni devonorecare la dicitura «Traduzione delle istruzioni originali»;c) Il contenuto delle istruzioni non deve riguardare soltanto l’uso previsto della macchina, ma deve tener conto anche dell’uso scorretto ragionevol-mente prevedibile;d) In caso di macchine destinate all’utilizzazione da parte di operatori non professionali, la redazione e la presentazione delle istruzioni per l’uso de-vono tenere conto del livello di formazione generale e della perspicacia che ci si può ragionevolmente aspettare da questi operatori.
Le istruzioni devono contenere almeno i dati indicati di seguito:
a) la ragione sociale e l’indirizzo completo del fabbricante e del suo man-datario;b) la designazione della macchina, come indicato sulla macchina stessa, eccetto il numero di serie;c) la dichiarazione di conformità CE o un documento che riporta il conte-nuto della dichiarazione di conformità CE, i dati relativi alla macchina ma non necessariamente il numero di serie e la firma;d) una descrizione generale della macchina;e) i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l’uso, la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corret-to funzionamento;f) una descrizione del o dei posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori;g) una descrizione dell’uso previsto della macchina;h) le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve essere usata e che potrebbero, in base all’esperienza, presentarsi;i) le istruzioni per il montaggio, l’installazione e il collegamento, inclusi i disegni e i diagrammi e i sistemi di fissaggio e la designazione del telaio o
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dell’installazione su cui la macchina deve essere montata;j) le istruzioni per l’installazione e il montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti;k) le istruzioni per la messa in servizio e l’uso della macchina e, se neces-sario, le istruzioni per la formazione degli operatori;l) le informazioni in merito ai rischi residui che permangono, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure diprotezione complementari adottate;m) le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese dall’uti-lizzatore, incluse, se del caso, le attrezzature di protezione individuale che devono essere fornite;n) le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina;o) le condizioni in cui la macchina soddisfa i requisiti di stabilità durante l’utilizzo, il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, in condizioni di fuori servizio, durante le prove o le avarie prevedibili;p) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di tra-sporto, movimentazione e stoccaggio, indicanti la massa della macchina e dei suoi vari elementi allorché devono essere regolarmente trasportati separatamente;q) il metodo operativo da rispettare in caso di infortunio o avaria; se si può verificare un blocco, il metodo operativo da rispettare per permettere di sbloccare la macchina in condizioni di sicurezza;r) la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che de-vono essere effettuate dall’utilizzatore nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare;s) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la regolazione e la manutenzione, incluse le misure di protezione che dovrebbero essere prese durante tali operazioni;t) le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare, se incidono sulla salute e la sicurezza degli operatori;u) le seguenti informazioni relative all’emissione di rumore aereo:
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• il livellodipressioneacusticadell’emissioneponderatoAneipostidilavoro, se supera 70 dB(A); se tale livello non supera 70 dB(A), deve essere indicato,
• ilvaloremassimodellapressioneacusticaistantaneaponderataCneiposti di lavoro, se supera 63 Pa (130 dB rispetto a 20 μPa),
• illivellodipotenzaacusticaponderatoAemessodallamacchina,seil livello di pressione acustica dell’emissione ponderato A nei posti di lavoro supera 80 dB(A).
I suddetti valori devono essere o quelli misurati effettivamente sulla mac-china in questione, oppure quelli stabiliti sulla base di misurazioni effet-tuate su una macchina tecnicamente comparabile e rappresentativa della macchina da produrre.Quando si tratta di una macchina di grandissime dimensioni, invece del livello di potenza acustica ponderato A possono essere indicati livelli di pressione acustica dell’emissione ponderati A in appositi punti intorno alla macchina.
Istruzioni per l’assemblaggio
Le istruzioni per l’assemblaggio delle quasi-macchine devono contenere una descrizione delle condizioni da rispettare per effettuare una corretta incorporazione nella macchina finale, al fine di non compromettere la si-curezza e la salute.Devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità, accet-tata dal fabbricante della macchina in cui tale quasi-macchina sarà incor-porata o dal suo mandatario, ma la regolamentazione di questo aspetto, può essere gestita contrattualmente.Devono contenere una descrizione delle condizioni da rispettare per ef-fettuare una corretta incorporazione nella macchina finale, al fine di non compromettere la sicurezza e la salute. Si ritiene innanzitutto importante sottolineare che le istruzioni devono definire chiaramente le caratteristiche e le condizioni di funzionamento (prescrizioni per l’alimentazione, condi-
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zioni ambientali di funzionamento, caratteristiche nominali o in specifiche condizioni di servizio, ecc.) che consentono una corretta scelta e incorpo-razione della quasi-macchina nella macchina finale.Inoltre, le istruzioni devono trattare tutti gli aspetti relativi alla sicurezza del-la quasi-macchina e all’interfacciamento di quest’ultima con la macchina, aspetti che devono essere presi in considerazione dall’assemblatore al momento dell’incorporazione della quasi-macchina nella macchina fina-le.Devono, inoltre, riportare le informazioni in merito alle misure necessarie relative ai RES applicabili alla quasi-macchina ma che non sono stati ap-plicati e soddisfatti, o che lo sono stati solo parzialmente.Questa parte è molto significativa, in quanto “responsabilizza” il costrut-tore della quasi-macchina a fornire comunque indicazioni necessarie alla valutazione dei rischi derivanti dal non soddisfacimento, o dal parziale soddisfacimento dei RES, individuando molto correttamente nelle istru-zioni per l’assemblaggio il documento cui far riferimento per questo gene-re di valutazioni e informazioni.
1.10 Documentazione macchine e quasi macchine
1.10.1 Fascicolo tecnico
L’allegato VII della Direttiva definisce i requisiti per il Fascicolo Tecnico della macchina.Il documento fa notare “come per le macchine si parli di Fascicolo Tecnico della Costruzione mentre per le quasimacchine si parli di Documentazione Tecnica Pertinente”.Il Fascicolo Tecnico rimane sostanzialmente “il documento attraverso il quale il fabbricante dimostra alle autorità di controllo (su richiesta) la con-formità della macchina ai Requisiti Essenziali di Sicurezza”.Il Fascicolo Tecnico comprende la documentazione relativa alla valuta-zione dei rischi, innovando in questo senso rispetto alle disposizioni della Direttiva 98/37/CE, che non sanciva espressamente tale obbligo. In parti-
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colare la Direttiva 2006/42/CE chiede quindi al fabbricante di formalizzare la procedura seguita per la valutazione dei rischi e i risultati cui si è perve-nuti a seguito di questa analisi. Tutto ciò porta alla necessità per le aziende “non soltanto di verificare se le analisi già effettuate risultino rispondenti ai principi della valutazione dei rischi contenuti nella Direttiva 2006/42/CE e, se del caso, a predisporre gli opportuni aggiornamenti procedurali, ma anche di verificare struttura e contenuti dei Fascicoli Tecnici, anche per le macchine di vecchia pro-gettazione ma ancora commercializzate. D’altra parte la mancata presen-tazione del fascicolo tecnico/documentazione relativa alla valutazione dei rischi in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità na-zionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della macchina in questione ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, oltre che essere oggi, ai sensi dell’art. 15 comma 3 del D. Lgs. n. 17/2010, comportamento espressamente sanzionato (da 2.000 a 12.000 Euro)”.Alcune considerazioni:
• ilfascicolotecnicodeveessereredattoinunadellelingueufficialidel-la Comunità, o in più lingue”. In merito al riferimento a “più lingue”, l’interpretazione condivisa da Federmacchine è che il fascicolo può contenere documenti in diverse lingue, come ad esempio, la docu-mentazione inerente le dichiarazioni di conformità dei componenti (per i quali è previsto il rilascio di tali dichiarazioni, com’è il caso dei com-ponenti di sicurezza) e le dichiarazioni di incorporazione e le istruzioni di assemblaggio delle quasi-macchine (le istruzioni di assemblaggio possono essere nella lingua concordata fra costruttore della macchina e della quasi-macchina);
• èprevisto cheuna copiadella dichiarazioneCEdi conformitàdellamacchina sia presente nel Fascicolo Tecnico. Ciò nulla toglie alle di-verse funzioni dei due documenti: il primo concretizza la responsabilità del fabbricante, o del mandatario, che immette la macchina sul mer-cato, mentre il secondo mette a disposizione, su richiesta dell’ Auto-rità Pubblica incaricata, informazioni e risultati delle valutazioni e delle
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prove atte a dimostrare la conformità della macchina;• in merito alla reperibilità del fascicolo tecnico, la Direttiva 2006/42/
CE prevede per il fabbricante, o il mandatario, l’obbligo di accertare l’effettiva disponibilità del fascicolo tecnico ed inoltre è previsto che si debba indicare, nelle dichiarazioni CE di conformità e di incorporazio-ne, il riferimento della persona (fisica o giuridica, compreso quindi lo stesso costruttore) incaricata di costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità Europea;
• il fascicolo tecnicodeveesseremessoadisposizionedelle autoritàcompetenti degli Stati membri per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell’ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie”;
• ilfascicolotecniconondeveesseresemprematerialmentedisponibile.Il fascicolo tecnico deve tuttavia poter essere riunito e reso disponibile in tempi compatibili con la sua importanza da parte della persona fi-sica o giuridica incaricata di questo compito nella dichiarazione CE di conformità.
Inoltre, come per la vecchia normativa, la nuova Direttiva prevede “che il fabbricante effettui le ricerche e le prove necessarie sui componenti e su-gli accessori o sull’intera macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione o costruzione, possa essere montata e messa in servizio in condizioni di sicurezza”. La novità introdotta dalla Direttiva 2006/42/CE è che nel fascicolo tecnico devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti. Dunque a fianco delle documentazioni che il fornitore deve obbligatoria-mente consegnare al fabbricante della macchina finita, “risulterà oppor-tuno concordare la fornitura di ulteriore documentazione, quale, a titolo d’esempio:
• eventuali dichiarazioni di conformità a specifiche norme tecniche diprodotto (es. norme CEI per componenti elettrici o impianti elettrici di macchine, norme UNI EN per componenti pneumatici o idraulici,
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ecc.);• eventuali relazionidiproveodimisure (es. rumore,vibrazioni, isola-
mento elettrico); • eventuali rapporti di prova su materiali o componenti (es. carico di
rottura); • eventualicertificazionideimaterialifornitidairivenditoriodaiproduttori
con indicazione del lotto di produzione; • eventuali indicazioni, circa i componenti commerciali installati sulla
fornitura, delle normative rispettate e l’indicazione delle caratteristiche tecniche, ovvero le modalità per rendere disponibili tali informazioni (es. rinvio a pagine di cataloghi commerciali dei componenti, ecc.)”.
1.10.2 Documentazione tecnica pertinente
Come per le macchine si parla di Fascicolo Tecnico della Costruzione, per le quasimacchine si parla di Documentazione Tecnica Pertinente.L’allegato VII alla 2006/42/CE descrive la procedura per l’elaborazione di una documentazione tecnica pertinente. La documentazione deve dimo-strare quali requisiti della presente direttiva siano applicati e soddisfatti. Essa deve riguardare la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamen-to della quasi-macchina nella misura in cui ciò sia necessario per valutare la sua conformità ai requisiti.La documentazione deve essere redatta in una o più delle lingue ufficiali della Comunità. Essa comprende gli elementi seguenti, ossia
a) un fascicolo di costruzione composto:
- da un disegno complessivo della quasi-macchina e dagli schemi dei circuiti di comando,- dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove,certificati, ecc., che consentano la verifica del-la conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di
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tutela della salute applicati, - dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimo-strare la procedura seguita, inclusi: • unelencodeirequisitiessenzialidisicurezzaedituteladellasaluteche
sono applicati e soddisfatti • lemisurediprotezioneattuatepereliminareipericoliidentificatioper
ridurre i rischi e, se del caso, l’indicazione dei rischi residui • lenormeelealtrespecifichetecnicheapplicate,cheindichinoirequi-
siti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme• qualsiasirelazionetecnicacheforniscairisultatidelleprovesvoltedal
fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario
• unesemplaredelleistruzionidiassemblaggiodellaquasi-macchina
b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati.
Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui compo-nenti, sugli accessori o sulla quasi-macchina per stabilire se essa, in con-seguenza della sua progettazione e costruzione, possa essere montata e utilizzata in condizioni di sicurezza.
Nella documentazione tecnica pertinente devono essere inclusi le relazio-ni e i risultati pertinenti.
La documentazione tecnica pertinente deve essere tenuta a disposizione per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della quasi-macchina o dell’ultima unità prodotta, nel caso della fabbricazione in se-rie, e su richiesta presentata alle autorità competenti degli Stati membri.
Non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né es-
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sere sempre materialmente disponibile. La documentazione tecnica deve poter essere riunita e presentata all’autorità competente dalla persona nominata nella dichiarazione di incorporazione.
La mancata presentazione della documentazione tecnica pertinente in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della con-formità della quasi macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati ed attestati.
1.11 Procedure per la marcatura CE
Le novità più importanti rispetto alla Direttiva 89/392/CE riguardano le pro-cedure di marcatura delle macchine in Allegato IV alla Direttiva 2006/42/CE, ossia le macchine ritenute “più pericolose” ( macchine per operazioni di taglio, presse….)
Macchine non in allegato IV – Procedura di valutazione della con-formità
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Macchine in allegato IV – Procedura di valutazione della conformità
• CertificazioneCEditipo:nell’AllegatoIXallaDirettivamacchine,si descrive la procedura con cui l’organismo notificato (ON) verifica e atte-sta che un modello rappresentativo di una macchina soddisfa i RES della Direttiva. La novità più importante è costituita dall’introduzione di un pe-riodo di 5 anni per la validità dell’esame CE di Tipo, trascorso tale periodo il fabbricante deve chiedere all’ON di riesaminare la validità dell’attestato. Nel caso di applicazione di procedura dell’esame CE di Tipo, l’obbligo di conservazione del fascicolo tecnico (a carico del fabbricante o dell’Orga-nismo Notificato) è stabilito in 15 anni.
• SistemaGaranziaQualitàtotale:l’AllegatoXdescrivelaprocedu-ra in base alla quale un organismo notificato valuta e approva il Sistema Qualità e ne controlla l’applicazion. Il fabbricante deve applicare un Siste-ma Qualità per la Progettazione, la Fabbricazione, l’Ispezione Finale e il Collaudo delle sue macchine.
Se tali macchine sono costruite seguendo norme Armonizzate il costrut-tore può decidere di applicare a sua scelta la procedura di valutazione della conformità prevista per le altre macchine:
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1)Controllo interno sulla fabbricazione2)Certificazione CE di Tipo3)Procedura di garanzia di qualità
Non è più previsto il deposito del Fascicolo Tecnico presso un Organismo Notificato
Se tali macchine non sono costruite seguendo norme Armonizzate il co-struttore può decidere di applicare a sua scelta la procedura di valutazio-ne della conformità prevista per le altre macchine:
1)Certificazione CE di Tipo2)Procedura di garanzia di qualità
1.12 Marcatura “CE”
Atto formale con cui il fabbricante attesta di aver eseguito tutti gli adem-poimenti richiesti dalla Direttiva macchine e dalle altre direttive applicabili alla macchina.La marcatura CE può essere apposta sulla macchina solo se soddisfa tutti i requisiti ad essa applicabili. Sulle macchine rispondenti alla direttiva e immesse dal 09/1996 deve es-
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sere applicata una targhetta indelebile, contenente:
• Nomeeindirizzodelfabbricante• MarcaturaCE• Descrizione,TipoeModello• Eventualenumerodiserie• Annodicostruzione• Indicazionechelamacchinaèdestinataall’usoinatmosferaesplosiva
(se applicabile)• Indicazioni indispensabiliallasicurezzad’esercizio (adesempio: fre-
quenza massima di rotazione, diametro massimo degli utensili, mas-sa, ecc.).
Se si tratta della marcatura di un componente di sicurezza:
• nomeeindirizzodelfabbricanteodelsuomandatariostabilitonellaComunità europea
• descrizionedelcomponentedisicurezza,• funzionedisicurezzasvoltadalcomponentedisicurezza,senonè
desumibile in modo evidente dalla descrizione, • eventualmente,nomeeindirizzodell’organismonotificatoenumero
dell’attestato di certificazione “CE “ del tipo,
Le principali novità introdotte rispetto alla vecchia direttiva macchine per la marcatura:
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1) La ragione sociale e l’indirizzo completo del fabbricante (il nome ufficia-le registrato) e del mandatario ove designato.Il riferimento del mandatario è comunque aggiuntivo, non sostitutivo, a quello del fabbricante. Il termine indirizzo completo significa un indirizzo postale che consenta di contattare il fabbricante tramite lettera; conse-guentemente, ad esempio, il solo nome della città non è sufficiente. Indi-rizzo mail e sito internet non sono necessari, anche se sarebbero infor-mazioni utili da inserire.
2) La designazione della macchinaNuova indicazione che si aggiunge, e quindi non si sostituisce, alla desi-gnazione della serie o del tipo anch’esse previste dalla marcatura. Occor-re qui indicare il nome “abituale e commerciale” della categoria di macchi-ne alla quale lo specifico modello appartiene.
3) Eventualmente, numero di serieLa direttiva macchine non richiede l’obbligo di attribuire alla macchina un numero di serie, ma quando il fabbricante, il numero di serie a quel punto deve essere indicato dopo la designazione della serie o del tipo.E’ stato inoltre stabilito che:
• l’annodicostruzioneèl’annoincuisièconclusoilprocessodifab-bricazione (e non l’ anno di immissione sul mercato)
• èvietatoretrodatareopostdatarelamacchinaalmomentodell’appo-sizione della marcatura CE.
In merito all’anno di costruzione, si possono distinguere vari casi:
1. macchina già costruita ma non ancora immessa sul mercato del paese di destinazione -> il riferimento è l’anno in cui la macchina è pronta per la commercializzazione dopo la conclusione del suo processo di fabbri-cazione2. macchina che richiede la messa in servizio presso il cliente -> è l’anno
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in cui è terminata l’installazione presso il cliente3. macchina usata di provenienza extraUE -> se la macchina è già mar-cata CE resta la marcatura originale; se la macchina non è marcata CE andrebbe messo l’anno in cui la macchina è stata adeguata per l’immis-sione sul mercato europeo.4. macchina soggetta a modifiche significative -> è quello relativo all’at-tuazione delle modifiche che hanno comportato una rimarcatura CE.
Si rammenta che sul piano giuridico la responsabilità del fabbricante sor-ge alla data della prima immissione sul mercato della macchina.L’indicazione dell’anno di costruzione nella marcatura consente anche di fissare una data cui fare riferimento per individuare le norme tecniche in vigore e lo stato dell’arte espresso e disponibile a quella data.Importante: tutte le indicazioni sopra evidenziate non sono soggette a obblighi di traduzione nella lingua del paese di destinazione della macchi-na, per cui il fabbricante può scegliere la lingua che preferisce tra quelle ufficiali nell’Unione Europea.
Non deve essere inferiore a 5 mm (deroghe solo in caso di macchine di piccole dimensioni)
SONO VIETATE MARCATURE CHE POSSONO INDURRE IN ERRORE O MARCHI CHE LIMITANO LA VISIBILITA’ O LA LEGGIBILITA’ DELLA MARCATURA.
1.13 Utilizzo in sicurezza di alcune attrezzature e macchine – esempi pratici
Di seguito i principali sistemi di protezione utilizzati sulle macchine mag-giormente diffuse nel settore metalmeccanico. Non saranno elencati tutti i requisiti di sicurezza che ogni macchina dovrà possedere, ma quelli adatti a difendere l’operatore dalle zone di maggior pericolo.Il presente documento prenderà in esame le seguenti macchine utensili:
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• Tornio• Trapano• Fresatrice• Mola• Cesoiaaghigliottina• Calandra• Troncatrice• Pressaautomatica
1.13.1 Tornio
VOLANTINO: durante il funzionamento della macchina deve essere svin-colato dal sistema di trasmissione.
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1.13.2 Trapano a colonna
MORSETTO: quando i pez-zi possono essere trasci-nati in rotazione dalla punta dell’utensiledevono essere trattenuti me-diante morsetti od altri mezzi appropriati.
1.13.3 Fresa
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• Senellefasilavorativevie’ilpericolodiproiezionedimateriale(scheg-ge, trucioli o schizzi di liquidi lubrorefrigeranti), il lavoratore deve esse-re protetto mediante l’installazione di un riparo (mobile o interbloccato) sulla tavola portapezzo
• Seilriparoèconformatocomenellafoto2nonoccorredotarelamac-china di una protezione contornante la zona di lavoro dell’utensile.
• Deveessere inoltre transennata (conbarrieradistanziatrice) la zonalaterale di traslazione della tavola portapezzo
• Labarrieradistanziatricedovràesserepostaadunadistanzataledanon creare una zona di pericolo di schiacciamento per il corpo del lavoratore.
1.13.4 Mola
È IMPORTANTE ASSICURARSI CHE:• ognidiscosiaprotettodarobustecuffiemetallichechecircondinola
massima parte periferica lasciando scoperto solo il tratto strettamente necessario per la lavorazione.
• siapresenteunadattopoggiapezzi,disuperficiepiana,distantenonpiù di 2 mm dal disco.
• sia presente per ogni disco uno schermo trasparente infrangibile eregolabile.
• Inprossimitàdellamacchinasiapresenteuncartelloindicanteildia-
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metro massimo del disco che può essere montato in relazione al tipo di impasto ed al numero di giri del relativo albero.
1.13.5 Cesoia a ghigliottina
In alternativa al riparo fisso potranno essere adottati i seguenti dispositivi di protezione:• Riparomobileinterbloccato:ladiscesadellalamaedelpremilamiera
deve avvenire unicamente a riparo chiuso e l’apertura del riparo può essere consentita quando la lama abbia raggiunto il punto morto supe-riore.
• Barriere immateriali (cellule fotoelettriche): che arrestino immediata-mente la macchina se viene interrotto il fascio luminoso e che rendano impossibile l’introduzione delle mani tra gli stessi fasci (distanza ecces-siva tra i fasci).
• Dispositivodicomandoaduemani:inmodocheipulsantisianoazio-nati contemporaneamente e che debba essere mantenuta su di essi una pressione costante fino a fine ciclo. Alla macchina deve essere addetto un unico lavoratore.
La norma UNI 8424/82 richiede che nella parte posteriore della macchina, quando liberamente accessibile, sia presente una barra distanziatrice alta almeno 1 m e distante almeno 70 cm dalla lama. Inoltre, deve
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essere presente un pulsante per l’arresto d’emergenza ed un cartello indicante il divieto di accesso all’interno della zona delimitata.
1.13.6 Calandra
Per quanto possibile, la zona di imbocco dei cilindri deve essere resa inaccessibile a mezzo di riparo di protezione fisso.Se per necessità di lavorazione non fosse possibile installare il riparo fisso frontale ai cilindri lavoratori, la calandra deve essere dotata di un disposi-tivo di sicurezza (fune di guardia o barra sensibile) interbloccato e contor-nante la zona pericolosa. Il dispositivo deve essere attivabile da qualsiasi posizione e con una facile manovra.Il dispositivo di sicurezza può essere installato a livello della pavimentazio-ne (per il dispositivo a barra, arti inferiori del lavoratore o arti superiori).La zona operativa del sistema di sgancio dei cilindri deve essere protetta a mezzo di barriera distanziatrice.Oltre ai sistemi di sicurezza sopraindicati può essere adottato il comando a due mani.Le calandre dotate del solo dispositivo di sicurezza con comando a due mani, ai fini della sicurezza, non possono essere dotate anche del co-mando a pedale alternativo al comando a due mani, in quanto, in questo caso, l’operatore usando il pedale per il comando, non sarebbe protetto da nessun dispositivo di sicurezza.
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1.13.7 Troncatrice
Le troncatrici devono essere munite di ri-pari fissi e mobili registrabili atti ad evita-re che le mani o altre parti del corpo dei lavoratori addetti possano essere offese dall’utensile (disco di taglio).Il dispositivo di comando della troncatri-ce deve essere di tipo “a uomo presente” e dotato di dispositivo (anello di guardia) contro gli azionamenti accidentali.Il riparo mobile deve coprire il disco di ta-glio anche quando il gruppo disco/motore si trova sollevato Il carter di tipo mobile deve essere collegato ad un sistema di
leverismi o molle in modo tale da scoprire unicamente la parte della lama interessata al taglio e proteggere la rimanente parte del disco.
1.13.8 Pressa
Le presse meccaniche sono partico-larmente pericolose perché il ciclo, una volta avviato, non può essere fer-mato e prosegue fino al suo comple-tamento.Per impedire rischi di schiacciame-to delle mani del lavoratore occorre adottare una delle seguenti soluzioni:
1- stampi chiusi: il pressore lavora all’interno dello stampo e le aperture di alimentazione e di scarico nonché le parti mobili esterne non consento-no possibilità di schiacciamento.
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2- schermo fisso: completo su tutti i lati, con un’apertura che consenta il passaggio del pezzo da lavorare ma non delle mani dell’operatore.3- schermo mobile: con protezione completa delle zone pericolose, dota-to di dispositivo interbloccato in modo che il movimento del pressore sia consentito solo quando lo schermo è chiuso e non sia possibile aprirlo fintanto che il pressore non abbia raggiunto il punto morto superiore. Il volano deve essere completamente carterizzato.Utilizzando una delle 3 soluzioni proposte la scelta dell’organo di coman-do è libera.Deve inoltre essere presente il dispositivo antiripetitore del colpo provvisto di elettrovalvole a doppio corpo, con due circuiti alimentati separatamente.Presse a frizione per quanto concerne i sistemi di protezione da adottare valgono le stesse considerazioni fatte per le presse meccaniche.In alternativa per questa tipologia di presse possono essere adottati altri sistemi quali:- barriere immateriali (fotocellule) che impediscano la discesa del punzone quando le mani o altre parti del corpo del lavoratore si trovino in zone di pericolo.- comando a due mani sempre ad azione mantenuta.
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SECONDA PARTE: Direttiva 2006/42/CE e D.lgs 81/08
2.1 Obblighi per i costruttori
La Direttiva 2006/42/CE impone un nuovo approccio sia alle tematiche della sicurezza ed impone un progressivo spostamento delle responsabi-lità, dalla figura dell’utilizzatore, a quella del costruttore.La tendenza normativa è quella di individuare nel costruttore, quale “esperto”, il responsabile principale per la sicurezza delle macchine e de-gli impianti.Il costruttore di macchine è soggetto ad una serie di responsabilità che si esplicano a vari livelli, sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
1° livello - responsabilità contrattuali
Quando agisce come venditore, il costruttore/fabbricante ha principal-mente queste responsabilità:
• consegnareilbeneoggettodelcontrattoconlecaratteristicherichie-ste;
• garantirneilbuonfunzionamento;• garantirel’assenzadivizichenediminuiscanoinmodoapprezzabileil
valore o che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato;• garantirelequalitàpromessedellacosavendutaoquelleessenzialiper
l’uso a cui è destinata.
A livello contrattuale il fatto che il prodotto marcato CE non sia in real-tà conforme ai requisiti di sicurezza costituisce sicuramente un inadem-pimento del costruttore. Tuttavia la marcatura CE e la dichiarazione di conformità implicano la presunzione di conformità airequisiti di sicurezza previsti e dunque comportano sostanzialmente un’inversione dell’onere della prova a carico del cliente che se vorrà agire per inadempimento do-
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vrà dimostrare l’esistenza di vizi e dunque la non conformità.Così come costituisce inadempimento la mancata apposizione della mar-catura CE, la mancata consegna delle istruzioni per l’uso ed il mancato rilascio della dichiarazione di conformità.L’apposizione di marcatura CE su macchina non conforme potrebbe co-munque portare ad un caso di frode in commercio e dunque penalmente sanzionato.
2° livello - responsabilità specifica di sicurezza del prodotto “diret-tiva macchine”
Si intendono gli obblighi del costruttore/fabbricante di una “macchina” o di un “componente di sicurezza” ai sensi della direttiva macchine:
• obblighidiprogettoecostruzione;• obbligodigarantire“apriori”laconformitàdelprodottoairequisitidi
sicurezza e idoneità dello stesso all’uso per cui è destinato;• obbligodifornirelaprovadellefasidelprogetto,dellaverificaecon-
trollo della sicurezza.
3° livello - responsabilità penale di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro art. 23 Dlgs81/2008 (e art. 24 se installatori) Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
In linea generale, gli obblighi o prescrizioni previsti in capo ai costruttori contenuti nel Testo Unico sono riassumibili in:
• regolamentazionediaspettisanzionatoriconnessialmancatorispettodelle direttive di prodotto applicabili ai macchinari
• regolamentazionerelativaallavendita,noleggioeconcessioneinuso
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di macchine e attrezzature di lavoro usate• regolamentazionedellefasidiinstallazione,montaggioemanutenzio-
ne delle macchine presso le aziende clienti.
Il perché di questo inserimento del costruttore di macchine all’interno del-la disciplina della tutela della sicurezza del lavoro, con riferimento in par-ticolare ai primi due aspetti sopra segnalati, appare evidente se si pensa all’impostazione data dal legislatore a tutta la più recente normazione in materia.La sicurezza delle macchine costituisce un elemento indefettibile con rife-rimento sia alla posizione del fabbricante, sia alla posizione dell’utilizzatore (cioè del datore di lavoro che utilizza o concede in uso la macchina a fini produttivi).La responsabilità del progettista e del fabbricante è strettamente con-nessa alla responsabilità dell’utilizzatore (e dei suoi collaboratori: dirigenti, preposti, ecc.), ed anche, in certe condizioni, a quella del lavoratore.Certamente, però, il ruolo dei fabbricanti, dei progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro, nonché delle macchine, degli impianti, delle attrezzature di lavoro, dei componenti e dei dispositivi di protezione collettiva e individua-le assume una rilevanza particolare nel ciclo di valutazione ed applicazio-ne delle problematiche sulla sicurezza riguardanti le macchine.Il Testo Unico della Sicurezza sul lavoro, agli artt. 22-24, regola il comples-so degli obblighi di sicurezza e di salute ricadenti su progettisti, fabbrican-ti, fornitori e installatori di luoghi, posti di lavoro, macchine o impianti, i quali obblighi sono stati così normativamente strutturati:
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Articolo 22Obblighi dei progettisti1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
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al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legisla-tive e regolamentari in materia.La violazione di tale disposizione è punita ai sensi dell’art. 57 (come mo-dificato dal Decreto 106/2009) con la sanzione dell’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda da 1500 a 6.000 euro.
Art. 23Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in ma-teria di salute e sicurezza sul lavoro.2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di atte-stazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.La violazione di tale disposizione è punita ai sensi dell’art. 57 (come mo-dificato dal Decreto 106/2009) con la sanzione dell’arresto da 3 a 6 mesi o dell’ammenda da 10.000 a 40.000 euro.
Art. 24Obblighi degli installatori1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.La violazione di tale disposizione è punita ai sensi dell’art. 57 (come mo-dificato dal Decreto 106/2009) con la sanzione dell’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda da 1200 a 5.200 euro.
Osservazione: il progettista di una macchina, di un impianto, di un’attrez-zatura di lavoro, (che potrebbe anche essere persona diversa dal fab-bricante, cioè colui che costruisce materialmente la macchina) non era
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espressamente ricompreso, dal DPR n. 547/55, tra i soggetti gravati degli obblighi di sicurezza e di salute; con gli artt. 22-24 del D.Lgs. n. 81/2008, il progettista entra invece a pieno titolo nel circuito della responsabilità pe-nale, giacché la fase della progettazione assume autonoma rilevanza, an-che agli effetti della responsabilità penale, rispetto a quelle di fabbricazio-ne, vendita, concessione in uso ed installazione; tale autonoma rilevanza è chiaramente giustificata dal fatto che da essa dipendono, logicamente e cronologicamente, le attività successive, cioè, eminentemente, la fab-bricazione e la sua messa in servizio
Se facciamo un’analisi dettagliata degli artt. da 22 a 24 del Testo Unico, osserveremo quanto segue:
• Èconfermatalaresponsabilitàpenaledeiprogettistideiluoghidilavo-ro, dei posti di lavoro e degli impianti, che devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro e scegliere “attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle di-sposizioni legislative e regolamentari in materia” di salute e sicurezza;
• È confermata la responsabilità penale di fabbricanti e fornitori nellafabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti, che devono essere rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in ma-teria di salute e sicurezza. È confermato anche l’obbligo, in caso di locazione finanziaria, che i beni assoggettati a procedure di attestazio-ne di conformità (es. Macchine soggette alla Direttiva Macchine) siano accompagnati dalla relativa documentazione; con ciò intendendosi ad es. la dichiarazione CE di conformità, che deve rispettare i requisiti previsti dalle Direttive europee;
• È confermata la responsabilità penale degli installatori. Importantel’obbligo, per gli installatori e montatori, di attenersi alle istruzioni forni-
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te dai fabbricanti delle attrezzature di lavoro. Un’installazione eseguita in modo non corretto può, infatti, causare condizioni di rischio per i lavoratori e determinare l’impossibilità della messa in servizio della macchina.
Vendita, noleggio e concessione in uso di macchine ed attrezza-ture di lavoro
Il Testo Unico ha poi previsto all’art. 72 specifiche disposizioni da osser-vare in caso di vendita,noleggio e concessione in uso di macchine e attrezzature di lavoro, in-troducendo novità (quali l’attestazione del buono stato di funzionamento delle attrezzature di lavoro concesse in uso).La norma dell’art. 72 sta-bilisce che nel caso di vendita, noleggio, concessione in uso, locazione finanziaria di macchine, apparecchi, utensili, ecc. non soggette a dispo-sizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunita-rie di prodotto o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente l’entrata in vigore delle disposizioni suddette, il soggetto “cedente” attesta sotto la propria responsabilità che le attrezzature di lavoro sono conformi ai requisiti di sicurezza stabiliti dall’Allegato V del decreto 81/2008.
Soggetti interessati all’Attestazione di Conformità di cui all’art. 11 co.1 del dPR 459/1996 e all’art. 72 co.1 del d. lgs n. 81/2008
Come abbiamo visto finora, il venditore (locatore, noleggiatore…) di una macchina usata, messa in servizio senza marcatura CE prima del 21/09/96, e non sottoposta a modifiche sostanziali, deve attestare al destinatario (acquirente, locatario, noleggiatore, ecc.) della macchina, e sotto la propria responsabilità, che la medesima, al momento della conse-gna, è conforme alla legislazione previgente rispetto alla data di entrata in vigore del sopra citato D.P.R.459/96, nonché, a seguito di quanto conte-
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nuto all’art. 72 co.1 del D. Lgs n. 81/2008, ai requisiti di sicurezza stabiliti dall’Allegato V del decreto 81/2008.Poiché questa attestazione è richiesta nel momento in cui viene effettuato il trasferimento o la cessione, vediamo, nel dettaglio, quali sono i destina-tari degli obblighi e le caratteristiche specifiche della attestazione.
I soggetti interessati
Il fatto che la macchina non sia stata sottoposta a modifiche viene evi-dentemente affermato dal proprietario della stessa nel momento in cui decide di cederla (vendita, noleggio, cessione in uso o locazione finanzia-ria), corredandola con l’attestazione di conformità alle leggi previgenti. Il D.P.R.459/96 e ora anche l’art. 72 co.1 del d. lgs n. 81/2008 non speci-ficano casi particolari in funzione dei diversi tipi di destinatari (ad es. altro utilizzatore, rivenditore, fabbricante che ritira l’usato in permuta, ecc…). Per questo motivo, e secondo l’interpretazione rigorosa del provvedimen-to legislativo, l’attestazione di conformità deve essere sempre rilasciata a cura del proprietario della macchina che ne esegue la cessione (vendita o altra operazione rientrante nell’elenco di cui all’art 11 del D.P.R. 459/96 e all’art. 72 co.1 del d. lgs n. 81/2008).Esempi:
- Compravendita da utilizzatore (venditore) a utilizzatore (com-pratore):
il compratore deve pretendere il rilascio dell’attestazione. Solo con l’at-testazione il venditore garantisce, sotto la propria responsabilità, che la macchina continua a essere idonea per l’utilizzo.L’inottemperanza è sanzionata, come sopra evidenziato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro 2.700.
- Compravendita da rivenditore (venditore) a utilizzatore (com-pratore):
il compratore rimane il maggiore interessato a pretendere il rilascio dell’at-
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testazione. Il rivenditore – in quanto non utilizzatore della macchina - potrà rilasciare l’attestazione dell’utilizzatore originario che ha ceduto la macchi-na, garantendo che durante la giacenza della macchina presso la propria struttura, in attesa della nuova vendita, non sono state apportate modifi-che alla macchina. Questa garanzia non deve far parte necessariamente del testo dell’attestazione, ma può essere inclusa nella documentazione contrattuale che regola il rapporto di cessione. Se il rivenditore, per un motivo qualsiasi, non è in possesso dell’attestazione dell’utilizzatore ori-ginario, allora deve rilasciare una propria attestazione. In questo caso il rivenditore si assume la piena responsabilità sullo stato della macchina usata che viene venduta.Se il rivenditore agisce “in conto vendita”, cioè come mandatario senza rappresentanza del proprietario-cedente allora la compravendita effettiva avviene tra i due utilizzatori, e come tale deve essere regolata. Si ricade perciò nel primo caso.
2.2 Macchine e attrezzature di lavoro: obblighi dell’utilizzato-re
Le macchine sono tali per il fabbricante, essendo disciplinte dalla Diret-tiva 2006/42/CE e da tutte le direttive specifiche, mentre per il datore di lavoro diventano attrezzature di lavoro, disciplinate dal Titolo III del D.Lgs 81/08.Si conferma l’importanza, già evidenziata in premessa, di rafforzare il dia-logo tra costruttori ed utilizzatori nel definire puntualmente tutti gli aspetti di sicurezza delle macchine, rilevanti in relazione alle condizioni d’uso, con la necessità di muoversi verso una concezione di “prevenzione sistemica”, che si basa certamente sullo sviluppo delle conoscenze, competenze e capacità di tutti i vari soggetti coinvolti.Per attrezzatura di lavoro si intende “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro”. Il D.Lgs.
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27 gennaio 2010 n°17 (attuazione della direttiva 2006/42/CE), stabilisce quali siano le caratteristiche costruttive di una macchina sicura ed attra-verso quale processo di certificazione, la cosiddetta “marcatura CE”, si possa giungere alla sua immissione o alla sua messa in servizio sul mer-cato nazionale e comunitario. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro che prevede di usare, il datore di lavoro prende in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche di lavoro e i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori esi-stenti nell’impresa o nello stabilimento, in particolare sul posto di lavoro, o i rischi che potrebbero aggiungervisi a causa dell’uso di dette attrezzature di lavoro. Qualora non sia possibile assicurare pienamente, in tal modo, la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende le misure adeguate per ridurre al minimo i rischi.
Uso sicuro delle attrezzature di lavoro: il Titolo III del Testo Unico
Il Titolo III è la parte del Testo Unico dedicata esplicitamente alla defini-zione delle misure di prevenzione e sicurezza relative alle attrezzature di lavoro.In essa sono state introdotte varie definizioni, in parte simili a quelle con-tenute nella Direttiva Macchine 2006/42/CE.
la valutazione dei rischi delle attrezzature inserite nell’ambiente di lavoro: cosa il datore di lavoro deve valutare.
Il 2° comma dell’art.71 del D.lgs 81/08 individua le caratteristiche che de-vono essere tenute in considerazione ai fini della scelta delle attrezzature di lavoro, e quindi da considerare sempre, anche in fase di valutazione dei rischi:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
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c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stessed) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
Tale valutazione è sempre obbligatoria, anche quando la macchina da inserire in un ambiente di lavoro è marcata CE, dovendosi tenere presente che le direttive in materia di sicurezza di prodotto hanno obiettivi diversi rispetto alle direttive “sociali”, e prendono in considerazione la sicurezza del prodotto prescindendo normalmente dal suo inserimento in ambiente di lavoro.
Proprio per i motivi sopra elencati, per una corretta scelta delle idonee attrezzature di lavoro (quindi anche delle macchine) è importante che il datore di lavoro verifichi - e comunichi espressamente al costruttore del-la macchina - se vi sono esigenze particolari in termini, ad esempio, di: materiali da lavorare, aspetti logistici, condizioni ambientali, condizioni di alimentazione, necessità di formazione del personale, situazioni di rischio particolare, che devono essere preventivamente discusse e concordate.
Quindi, il datore di lavoro deve in via preliminare:
a) valutare la correttezza e completezza della documentazione relativa alla macchina da inserire nell’ambiente di lavoro (dichiarazioni o attestazioni di conformità, manuali d’uso e manutenzione, ecc.),b) valutare e prevedere soluzioni relativamente ai rischi residui evidenziati dal costruttore nelle istruzioni per l’uso,c) verificare le eventuali problematiche di sicurezza connesse all’inserimen-to della macchina all’interno di un “insieme” (si pensi al caso di acquisto e inserimento in ambiente di lavoro all’interno di una linea di un’attrezzatura accompagnata da Dichiarazione del fabbricante, normalmente definita di-chiarazione di tipo B), ovvero le problematiche di inserimento in ambiente di lavoro di una linea o impianto completo (vedi punto precedente),d) verificare che non sussistano rischi palesi presenti sulla macchina (l’esi-stenza di rischi palesi determina, secondo l’interpretazione data dal Co-
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ordinamento delle Regioni, l’applicabilità in capo al datore di lavoro delle sanzioni previste per uso di macchine non sicure.
Requisiti minimi generali applicabili alle attrezzature di lavoro che l’utilizzatore deve verificare
1. I dispositivi di comando di un’attrezzatura di lavoro aventi un’inciden-za sulla sicurezza devono essere chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati da una marcatura adatta.
2. I dispositivi di comando devono essere ubicati al di fuori delle zone pericolose, eccettuati, se necessario, taluni dispositivi di comando, e disposti in modo che la loro manovra non possa causare rischi sup-plementari. Essi non devono comportare rischi derivanti da una ma-novra accidentale.
3. Se necessario, dal posto di comando principale, l’operatore deve es-sere in grado di accertarsi dell’assenza di persone nelle zone perico-lose. Se ciò non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in moto deve essere preceduta automaticamente da un segnale d’avverti-mento sonoro o visivo. La persona esposta deve avere il tempo o i mezzi di sottrarsi rapidamente a eventuali rischi causati dalla messa in moto o dall’arresto dell’attrezzatura di lavoro. I sistemi di comando devono essere sicuri ed essere scelti tenendo conto dei guasti, dei di-sturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell’ambito dell’uso progettato.
4. La messa in moto di un’attrezzatura deve poter essere effettuata sol-tanto mediante un’azione volontaria su un organo di comando con-cepito a tal fine.
5. Lo stesso vale: a. per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla
sua origine, b. per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzio-
namento (ad esempio, velocità, pressione, ecc.), 6. salvo che questa rimessa in moto o modifica di velocità non presenti
alcun pericolo per il lavoratore esposto.
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7. La rimessa in moto o la modifica delle condizioni di funzionamento risultanti dalla normale sequenza di un ciclo automatico è esclusa da questa disposizione.
8. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di co-mando che ne permetta l’arresto generale in condizioni di sicurezza.
9. Ogni postazione di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di co-mando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutta l’attrezzatura di lavoro oppure soltanto una parte di essa, in modo che l’attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza. L’ordine di arresto dell’attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l’arresto dell’attrezzatura di lavoro o dei suoi elementi pericolosi, l’alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.
10. Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell’attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un’attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.
11. Un’attrezzatura di lavoro che presenti pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza, corrispondenti a tali pericoli.
12. Un’attrezzatura di lavoro che comporti pericoli dovuti a emanazioni di gas, vapori o liquidi ovvero a emissioni di polveri deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta o di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.
13. Qualora ciò risulti necessario ai fini della sicurezza o della salute dei lavoratori, le attrezzature di lavoro e i loro elementi debbono essere resi stabili mediante fissazione o con altri mezzi.
14. Nel caso in cui esistano rischi di spaccatura o di rottura di elementi di un’attrezzatura di lavoro tali da provocare seri pericoli per la sicurezza o la salute dei lavoratori, devono essere prese le misure di protezione appropriate.
15. Se presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l’accesso
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alle zone pericolose o che arrestino le manovre pericolose prima di accedere alle zone in questione.
16. Le protezioni e i sistemi protettivi: a. devono essere di costruzione robusta, b. non devono provocare rischi supplementari, c. non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci, d. devono essere situati a una sufficiente distanza dalla zona peri-
colosa, e. non devono limitare più del necessario l’osservazione del ciclo di
lavoro, f. devono permettere gli interventi indispensabili per l’installazione
o la sostituzione degli elementi, nonché per i lavori di manutenzione, limitando però l’accesso unicamente al settore dove deve essere ef-fettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo.
17. Le zone e i punti di lavoro o di manutenzione di un’attrezzatura di lavoro devono essere opportunamente illuminati in funzione dei lavori da effettuare.
18. Le parti di un’attrezzatura di lavoro a temperatura elevata o molto bassa debbono, se si rivela opportuno, essere protette contro i rischi di contatti o di prossimità a danno dei lavoratori.
19. I dispositivi di allarme dell’attrezzatura di lavoro devono essere ben visibili e comprensibili senza possibilità di errore.
20. L’attrezzatura di lavoro non può essere usata per operazioni e secon-do condizioni per le quali non è adatta.
21. Le operazioni di manutenzione devono poter essere effettuate quan-do l’attrezzatura di lavoro è ferma. Se ciò non è possibile, misure di protezione appropriate devono poter essere prese per l’esecuzione di queste operazioni oppure esse devono poter essere effettuate al di fuori delle zone pericolose.
22. Per ciascuna attrezzatura di lavoro per la quale sia fornito un libretto di manutenzione occorre prevedere l’aggiornamento di questo libretto.
23. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere munita di dispositivi chiara-
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mente identificabili che consentano di isolarla da ciascuna delle sue fonti di energia.
24. La riapertura dell’alimentazione presuppone l’assenza di pericolo per i lavoratori interessati.
25. L’attrezzatura di lavoro deve recare gli avvertimenti e le segnalazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori.
26. Per effettuare le operazioni di produzione, di regolazione e di manu-tenzione delle attrezzature di lavoro, i lavoratori devono poter accede-re in condizioni di sicurezza a tutte le zone interessate.
27. Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere adatte a proteggere i lavoratori contro i rischi d’incendio o di surriscaldamento dell’attrez-zatura stessa, di emanazioni di gas, polveri, liquidi, vapori o altre so-stanze prodotte, usate o depositate nell’attrezzatura di lavoro.
28. Tutte le attrezzature di lavoro devono essere adatte a prevenire i rischi di esplosione dell’attrezzatura stessa e di sostanze prodotte, usate o depositate nell’attrezzatura di lavoro.
Il manuale d’uso e Manutenzione come strumento di supporto al datore di lavoro
Uno degli strumenti privilegiati per impostare correttamente il rapporto tra utilizzatore e costruttore è certamente il Manuale d’uso e Manutenzione della macchina, che deve essere visto dal costruttore, oltre che come ob-bligo di legge, come fondamentale strumento di servizio al cliente, al fine proprio di supportarlo nell’assolvimento dei suoi obblighi di legge e, nello specifico, nella conduzione ottimale della macchina.Da questo punto di vista, il Manuale d’uso e manutenzione appare uno strumento fondamentale nelle mani del datore di lavoro per affrontare, tra gli altri, i seguenti aspetti:
• valutazionedeirischidovutiall’inserimentodell’attrezzaturaneiluoghi
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di lavoro;• attuazionedellemisuretecnicheedorganizzativeadeguatearidurreal
minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro;• obbligodi impedirechedetteattrezzaturepossanoessereutilizzate
per operazioni o in condizioni per le quali non sono adatte;• installazioneeutilizzosicurodell’attrezzaturadilavoro;• manutenzioneecontrollidell’attrezzaturadilavoro;• valutazionedellanecessitàdiprevedereeventualepersonalequalifica-
to;• obblighidiinformazioneeformazionedeilavoratori.
Quindi il manuale potrà essere un supporto importante e spesso fon-damentale, ma le informazioni e procedure ivi descritte andranno sem-pre necessariamente integrate dal datore di lavoro con le indicazioni che emergeranno dalla valutazione dei rischi specifica e preliminare rispetto all’inserimento in ambiente di lavoro della macchina (vedi art. 71 comma 2).Valutato l’aspetto dell’informazione, formazione ed addestramento del personale, altri obblighi spettanti al datore di lavoro possono (in alcuni casi devono) trovare adeguata rispondenza (anche) nel Manuale d’uso e Manutenzione della macchina. I più importanti di seguito:
1. Valutazione dei rischi di cui all’art. 71 comma 2: rischi residui sulle macchine
Il datore di lavoro, prima di rendere operativa una macchina, deve valutare e prevedere soluzioni relativamente ai rischi residui evidenziati dal costrut-tore nelle istruzioni per l’uso (Allegato I, punto 1.1.2 della Direttiva Mac-chine: il costruttore deve informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all’incompleta efficacia delle misure di protezione adottate.)
2. Valutazione dei rischi di cui all’art. 71 comma 2: uso corretto della macchina
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Il datore di lavoro, prima di rendere operativa una macchina, per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso e per impedire usi scorretti, deve tener conto dell’ uso previsto dal costruttore per la macchina in questione (Alle-gato I, punto 1.7.4.1 della Direttiva Macchine: il contenuto delle istruzioni non deve riguardare soltanto l’uso previsto della macchina, ma deve tener conto anche dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile.)
3. Installazione e montaggio delle macchine
Il datore di lavoro, relativamente alle fasi di installazione e montaggio della macchina, deve tenere conto delle indicazioni obbligatoriamente conte-nute nel Manuale d’uso e manutenzione della macchina e relative a (Alle-gato I, punto 1.7.4.2 della Direttiva Macchine):- istruzioni per il montaggio, l’installazione e il collegamento, inclusi i di-segni e i diagrammi e i sistemi di fissaggio e la designazione del telaio o dell’installazione su cui la macchina deve essere montata;- istruzioni per l’installazione e il montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti.
4. Manutenzione delle macchine
Il datore di lavoro deve procedere ad una regolare manutenzione delle attrezzature, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza. A tal fine egli deve tener conto delle informazioni in materia fornite dal costruttore, contenute obbligatoriamente nel manuale d’uso, che deve infatti preve-dere indicazioni circa (Allegato I, punto 1.7.4.2 lettere r, s, t - e Allegato I, punto 1.3.2, terzo paragrafo):- la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che de-vono essere effettuate dall’utilizzatore nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare;- le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la regolazione e la manutenzione;
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- le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare, se incidono sulla salute e la sicurezza degli operatoriInoltre, in particolare per evitare i rischi da rottura, nelle istruzioni devono essere indicati i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni necessa-rie per motivi di sicurezza e devono essere indicati, dove appropriato, gli elementi soggetti ad usura, nonché i criteri di sostituzione.
5. Controlli sulle attrezzature di lavoro
Il datore di lavoro deve effettuare regolari controlli delle attrezzature e te-nere ed aggiornare un registro di controllo delle attrezzature, nei casi in cui esso sia previsto. A tal fine egli deve tener conto anche delle informazioni in materia fornite dal costruttore, contenute nel manuale d’uso nell’ambito delle normali indicazioni in tema di manutenzione delle macchine.Ulteriori obblighi in capo al datore di lavoro possono (in alcuni casi devo-no) trovare adeguata risposta (anche) nel Manuale d’uso e Manutenzione della macchina, ad esempio:
• Usodeidispositiviindividualidiprotezione.IlManualed’usodellamac-china deve obbligatoriamente segnalare se è necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale, in quali circostanze e con quali caratteristiche;
• Impiantielettrici.Leprocedurediusoemanutenzionedevonoesserepredisposte dal datore di lavoro tenendo conto delle indicazioni conte-nute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto;
• Rumore. Insededi valutazionedel rischio ildatoredi lavorodovràvalutare l’esposizione dei lavoratori, tenendo conto tra l’altro delle in-formazioni fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro, obbligato-riamente contenute nel manuale d’uso;
• Informazioniinmeritoaisistemidicomandodellemacchine,chede-vono essere sicuri ed essere scelti tenendo conto dei guasti, dei di-sturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell’ambito dell’uso progettato
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dell’attrezzatura;• Istruzioni su tutte le energie e sostanzeutilizzateoprodotte e sulle
modalità affinché esse possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro.
2.3 Aspetti da considerare all’atto dell’acquisto e della gestio-ne di una macchina
Di seguito i principali aspetti che l’azienda acquirente di una macchina deve attentamente valutare anche al fine di dare compiuta risposta agli obblighi impostigli dal Titolo III del Testo Unico.Pur non avendo ovviamente carattere di esaustività, il presente prospetto serve anche ad evidenziare come il percorso di inserimento di una mac-china all’interno di un luogo di lavoro e la sua successiva gestione genera quasi sempre la necessità di valutazioni congiunte con il fornitore e co-munque la necessità di una gestione globale degli aspetti di sicurezza.
A) Quando l’acquirente diventa fabbricante
Innanzitutto occorre fare attenzione ai casi in cui l’acquirente si assume la responsabilità del fabbricante, diventando lui stesso fabbricante della macchina, con conseguenti obblighi a suo carico circa l’assolvimento del-le procedure di conformità per la messa in servizio della macchina, quali, ad esempio:
• costruzionedellamacchinaperusoproprio;• acquistodimacchinausatamaiinprecedenzaimmessasulmercato
comunitario;• realizzazioneinpropriodimodifichesignificativesumacchineinuso
che fanno scattare l’obbligo di una (nuova) marcatura CE;• costruzionedilineaoimpiantoproduttivo,nelcasoincuisial’acqui-
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rente che di fatto svolge il ruolo di assemblatore dell’insieme.
B) Acquisto di macchine: aspetti formali e documentali da valutare
B1) Acquisto di macchina nuova marcata CE
• verificare presenza, congruità e completezza della dichiarazione diconformità della macchina, che copra tutta la fornitura consegnata;
• verificarepresenzadellatargaCEprevistadallaDirettivaMacchinesul-la macchina stessa;
• verificarepresenza,congruitàecompletezzasullamacchinadelleav-vertenze (in italiano) per l’uso sicuro della macchina;
• verificarepresenza,congruitàecompletezzadelleistruzioniperl’uso(Manuale, redatto in lingua italiana), ivi compresi gli schemi elettrici, pneumatici, ecc. se necessari all’uso e manutenzione della macchina.
B2) Acquisto di macchina usata marcata CE
• verificarechelaforniturasiaaccompagnatadalladichiarazionedicon-formità CE originaria, dal manuale d’uso del costruttore, e che sia presente sulla macchina la targa CE e le avvertenze per un uso sicuro Valutare la congruità e completezza della dichiarazione di conformità della macchina, delle avvertenze per l’uso sicuro della macchina, delle istruzioni per l’uso (Manuale), ivi compresi gli schemi elettrici, pneuma-tici, ecc. se necessari all’uso e manutenzione della macchina.
B3) Acquisto di macchina usata non marcata CE
• verificarechelaforniturasiaaccompagnatadall’attestazionediconfor-mità alle normative previgenti di cui all’art. 72 del Testo Unico nonché dal manuale d’uso della macchina;
• verificarelapresenzasullamacchinadalleavvertenzeperunusosicu-ro.
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C) Acquisto di macchine: aspetti tecnici e di sicurezza da valutare
C1) Acquisto di macchina nuova marcata CE
Procedere alla valutazione dei rischi di cui all’art. 71 comma 2 del Testo Unico e in particolare:
• verificarechenonsussistanorischipalesipresentisullamacchina;• verificare gli aspetti relativi alla sicurezzadell’inserimentodellamac-
china all’interno dell’ambiente di lavoro (spazi, illuminazione, viabilità, ecc.);
• valutareeprevederesoluzionirelativamenteairischiresiduievidenziatidal costruttore nelle istruzioni per l’uso;
• valutareerispettareleistruzionid’usodelfabbricanteeinparticolaregli usi previsti e vietati;
• fareattenzionealleeventuali condizionid’usoparticolari indicatedalcostruttore;
• verificare le eventuali problematichedi sicurezzaconnesseall’inseri-mento della macchina all’interno di un “insieme”;
• fareattenzioneaiproblemid’installazione(es.correttomontaggio,di-stanze di sicurezza, eventuali interferenze con altre macchine o parti dell’edificio, modalità di accesso, fondazioni, punti di ancoraggio, punti di alimentazione energia, collegamenti al sito d’impiego, ecc.);
• fareattenzioneaicontrolliinizialiealleverifichedeisistemidisicurez-za;
• fareattenzioneagliaspettidiformazioneeaddestramentodelperso-nale, valutando eventualmente l’organizzazione con il fabbricante della macchina di corsi di addestramento;
• aggiornare,sedelcaso,lavalutazionedelrischiorumore,rischioelet-trico, ecc.
C2) Acquisto di macchina usata marcata CE
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Oltre a tutti gli aspetti di cui al precedente punto C1), e in particolare i controlli iniziali e le verifiche dei sistemi di sicurezza verificare anche che la macchina non necessiti di aggiornamenti tecnici in relazione alla “evolu-zione delle conoscenze tecniche”.
C3) Acquisto di macchina usata non marcata CE
Oltre a tutti gli aspetti di cui al precedente punto C1), e in particolare i con-trolli iniziali e le verifiche dei sistemi di sicurezza verificare anche che:
• lamacchinarisultirealmenteconformeaicontenutitecniciprevistiperle macchine in uso non marcate CE (Allegato V Testo Unico, ma anche le altre parti del Testo Unico applicabili, quali quelle che coprono i pos-sibili rischi che un’attrezzatura di lavoro può presentare, ad esempio il rischio elettrico, il rischio da elettricità statica, l’ergonomia, il rumore, le radiazioni, ecc.),
• la macchina non necessiti di aggiornamenti tecnici in relazione alla“evoluzione delle conoscenze tecniche”.
d) Gestione delle macchine: aspetti tecnici e di sicurezza da va-lutare
Ovviamente anche la gestione nel tempo della macchina richiede tutta una serie di valutazioni ed interventi costanti inerenti il mantenimento in sicurezza della stessa.Senza approfondire in questa sede tutti gli innumerevoli aspetti legati a tale ambito (es. entrata in vigore di nuove disposizioni, aggiornamenti tec-nici in relazione alla “evoluzione delle conoscenze tecniche”, ecc.), si vuole semplicemente rimarcare gli aspetti che più direttamente hanno attinenza con il fabbricante originario e con la documentazione da questi fornita.Innanzitutto prestare massima attenzione alle modifiche effettuate sulle macchine, in quanto potrebbe determinarsi un obbligo di rimarcatura CE
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in capo all’utilizzatore, ad esempio:• nelcasodiinterventichevannoamodificarelasituazionedescrittae
garantita dal costruttore originario nella dichiarazione CE o nel manua-le o in altra documentazione. In tali casi infatti la marcatura CE del co-struttore originario andrebbe a decadere, salvo il caso in cui quest’ulti-mo non abbia espressamente autorizzato tale intervento;
• nelcasodimodifichechevannooltrel’ordinariaostraordinariamanu-tenzione, salvo il caso in cui queste ultime non siano state “prese in carico, progettate e realizzate” dal costruttore originario.
Occorre inoltre prestare attenzione ai controlli periodici previsti dal co-struttore e alla registrazione dei risultati dei controlli attuati. In particolare fare attenzione alla periodicità dei controlli sui componenti e sistemi di sicurezza delle macchine.Occorre prestare particolare attenzione agli interventi di manutenzione sui macchinari, valutando sempre preventivamente le istruzioni fornite dal fabbricante circa le modalità di esecuzione degli interventi e garantendosi circa le competenze delle persone incaricate.Occorre inoltre prestare particolare attenzione alle caratteristiche tecniche delle parti di ricambio, in particolare dei componenti di sicurezza, nel sen-so che l’azienda utilizzatrice, in caso di scelta di componenti diversi da quelli installati dal costruttore, dovrà valutare la “compatibilità” degli stessi con il “sistema macchina” realizzato dal costruttore originario.E’ questo un punto particolarmente delicato, per cui si consiglia, anche per non veder eventualmente decadere la marcatura CE, di rivolgersi comunque al costruttore originario, tenendo presente che la Direttiva 2006/42/CE “aiuta” anche in questo senso, prevedendol’esclusione dal suo campo di applicazione dei componenti di sicurezza destinati ad esse-re utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici, purché forniti dal fabbricante della macchina originaria.
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2.4 Vademecum per la valutazione di proposte commerciali di macchine o impianti in otto punti:
Presupposto fondamentale: un investimento produttivo fatto senza dare la giusta importanza alla sicurezza è anche un investimento eticamente discutibile.
1- La presenza del marchio CE non può essere considerata una garanzia di sicurezza, in quanto non è rilasciato da nessun ente ma applicato di-rettamente dal costruttore. La rispondenza della macchina marchiata CE alla direttiva è garantita solo dalla dichiarazione di conformità redatta dalla stessa ditta costruttrice;
2- La dichiarazione di conformità impegna l’azienda costruttrice nei con-fronti dell’acquirente.Pertanto, nell’eventualità di mancata rispondenza tra quanto dichiarato e la realtà della macchina fornita, il produttore ne deve rispondere a tutti i livelli, compreso quello penale;
3- Alla luce di quanto evidenziato agli articoli 1 e 2 delle Direttiva Mac-chine, si consiglia di valutare in primo luogo la serietà dell’azienda, la sua consistenza tecnica e quella patrimoniale. Sebbene ciò non sia, evidente-mente, una garanzia in senso assoluto, è comunque molto meglio avere una dichiarazione di conformità redatta e sottoscritta da un’azienda seria piuttosto che da un’azienda con un presente difficile e un futuro incerto;
4- Un ottimo indicatore è anche quello di valutare l’azienda fornitrice sulla base del numero e del livello dei sistemi di controllo delle varie fasi del ciclo operativo. Una macchina dotata di molti controlli automatici può es-sere monitorata meglio e, di conseguenza, diventa più facile realizzare in fase operativa un sistema di sicurezza integrata;
5- E’ necessario esaminare con attenzione le proposte di quelle aziende
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che presentano le proprie macchine puntando tutto sulle pure prestazioni, senza citare mai i controlli di processo installati o le dotazioni di sicurezza. Questo tipo di proposte potrebbe essere indice di metodologie costruttive e progettuali poco attente alla sicurezza;
6- Valutare con una certa attenzione le offerte di aziende che offrono im-pianti di importo considerevole, confrontato rispetto al loro giro d’affari. Questasituazionerifletteunsottodimensionamentotecnicooeconomicodell’azienda nei confronti della fornitura specifica.La domanda da porsi è quella se se il potenziale fornitore sarà in grado di “reggere la commessa”.
7- Valutare positivamente l’offerta di accessori legati al miglioramento del-la gestione della macchina. Di norma questo vuol dire che tecnicamente l’azienda li vorrebbe utilizzare sul proprio impianto e ne vede la necessità, ma, temendo di esporsi con un prezzo troppo alto, rispetto a chi vende macchine “nude”, scorpora il prezzo di questi componenti, che risultano essere importanti.
8- Prestare attenzione alle offerte di quelle aziende che possono non es-sere adeguatamente attrezzate per eseguire in proprio fasi importanti, soprattutto la progettazione e il collaudo. Se l’azienda è già in difficoltà a realizzare un dettagliato progetto meccanico costruttivo, possiamo sicu-ramente pensare che i vari sottoprogetti, tra i quali quello della sicurezza, resteranno non realizzati.Il marchio CE verrà però applicato ugualmente.
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Allegato 1 - Fac simile dichiarazione di Conformità
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Allegato 2 – Fac simile dichiarazione di incorporazione
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Allegato 3 – esempio di specifica di fornitura macchinaSPeCIFICHe TeCnICHe dI FORnITURA MACCHInARIO IndU-STRIAle – PRIMA AnAlISI
PremessaLe specifiche di seguito definite potranno indicare clausole suppletive non previste dalla legge e, soprattutto, i riferimenti tecnici (in primis le norme tecniche armonizzate che sono volontarie) utilizzati per la fabbricazione del macchinario.In prima analisi, si richiede quanto indicato nei successivi paragrafi:- “Riferimenti legislativi e normativi”;- “Progettazione, costruzione e certificazione della macchina”.Nei successivi si anticipano sommariamente le richieste che saranno avanzate per quanto attiene la documentazione a corredo della macchi-na, il collaudo, il rumore emesso.
Riferimenti legislativi e normativiSi richiede (per quanto possibile): l’elenco delle direttive di prodotto applicate, ovvero giustificazione for-
maledellalorononapplicazione(ades.perladirettivaPEDoATEXoaltre direttive specifiche);
la Dichiarazione di Conformità della macchina; l’elenco delle norme tecniche armonizzate eventualmente applicate,
per definire i controlli e i collaudi. Nel caso in cui non si siano applicate le norme tecniche armonizzate, la valutazione comprovante il livello di sicurezza equivalente raggiunto ;
“prestazioni ecologiche della macchina”, ossia requisiti ambientali (ad es. scarichi, emissioni, rumore esterno, risparmio energetico, antin-cendio…) rispetto a quanto previsto per questi aspetti dalla Legisla-zione italiana, in particolar modo rispetto a:
- legislazione italiana vigente riguardo le disposizioni antincendio;- legislazione italiana vigente riguardo le emissioni atmosferiche;- legislazione italiana vigente riguardo il rumore nell’ambiente esterno;
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Progettazione, costruzione e certificazione della macchinaSi richiede il Fascicolo Tecnico della Macchina o le parti che il Fornitore ritiene di poter trasmettere.
la documentazione a corredo della macchinaSi richiede che la fornitura della macchina sia corredata da 3 copie com-pletamente in italiano del “Manuale delle istruzioni per l’uso”, accompa-gnata dalla seguente documentazione tecnica (ove pertinente), redatta completamente in lingua italiana: schemi degli impianti elettrici (circuiti di comando, di controllo e di po-
tenza, di illuminazione) ed elenco dei componenti sostituibili; indicazioni sui SIL, PL o Categorie dei circuiti facenti funzioni di sicu-
rezza; schemi degli impianti pneumatici ed elenco dei componenti sostituibili; schemi degli impianti oleoidraulici ed elenco dei componenti sostituibili; schemi degli impianti di adduzione dei combustibili; schemi degli impianti del vapore; documenti tecnici significativi degli apparecchi di subfornitura; software; schede di sicurezza dei prodotti e sostanze utilizzate dalla macchina; classificazione delle zone pericolose ai fini dell’esplosione – Direttiva
Atex.
Rumore emesso dalla macchinaSi richiede che, nelle normali condizioni operative di funzionamento, il li-vello equivalente di rumore emesso sia contenuto entro il limite di: 80 dB(A) – 90 dB(A).Qualora il macchinario emetta rumori di tipo impulsivo (di durata inferiore ad 1 secondo), il Fornitore dovrà concordare con la Committente le mo-dalità di rilievo e i limiti ammessi, fatto salvo quanto previsto dalle norme tecniche armonizzate e dal D.Lgs. 81/08 – titolo VIII.
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Collaudo della macchinaLa legislazione italiana inerente la sicurezza durante il lavoro ( D.Lgs 81/08 e s.m.i ) non prevede, in via generale, una esclusione di responsabilità del datore di lavoro per le macchine utilizzate se queste si rivelano difformi dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e presentano “vizi palesi” (pur risultando formalmente marcate CE e prov-viste di dichiarazione di conformità e di Manuale di Istruzioni per l’Uso).Premesso ciò, in seguito all’ultimazione della fornitura, in data e luogo da stabilire di comune accordo con il Fornitore, dovranno essere ese-guiti i controlli ritenuti necessari ad accertare la regolare esecuzione ed ultimazione della fornitura, nel rispetto di quanto stabilito dalle specifiche del contratto di acquisto. In caso di mancato superamento del collaudo il Fornitore dovrà porvi rimedio a sue spese e nei termini di tempo con-cordati. Effettuati gli interventi di cui sopra verranno ripetuti i controlli di collaudo ritenuti necessari. Solo con il superamento del collaudo si inten-derà accettata la Macchina da parte del Committente. Sarà necessario chiarire che l’approvazione del Committente non esonera il Fornitore da alcuna responsabilità per inconvenienti che possano verificarsi a causa di una non corretta progettazione, difetti di costruzione e/o funzionamento, oppure per errata interpretazione delle disposizione di legge e normative di buona tecnica vigenti.
eventuali ulteriori richieste saranno avanzate dopo aver visionato quanto prodotto dal Fornitore.
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Editore UAPI Belluno
Edizione anno 2012
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