Manuale Rifugiati

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  Manuale operativo per l’ attivazione e la gestio ne di servizi di accogl ienza e integraz ione per r ichiedenti asilo, ri fugi ati e beneficiari d i pr otezione umanitaria  A cura del Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati Programma cofinanziato dal Fondo Europeo per i Rifugiati  Istituito ai sensi dell’art. 32 della legge 189 /02 e affidato dal Ministero dell’Interno all’ANCI mediante convenzione

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Manuale operativo per l’attivazionee la gestione di servizi di accoglienza e

integrazione per r ichiedenti asilo, ri fugiatie beneficiari di protezione umanitaria

 A cura del Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati

Programma cofinanziatodal Fondo Europeoper i Rifugiati

 

Istituito ai sensi dell’art. 32 della legge 189/02 e affidato

dal Ministero dell’Interno all’ANCI mediante convenzione

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Manuale operativo per l’att ivazionee la gestione di servizi di accoglienza e

integrazione per richiedenti asilo, rifugiatie beneficiari di protezione umanitaria

 A cura del Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati

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Il paragrafo 3.2. “Supporto all’inserimento lavorativo” è in parte tratto dal documento“Formare, inserire, integrare. Percorsi formativi ed occupazionali per richiedenti asilo erifugiati”, documento realizzato nell’ambito del progetto Equal- Integ.r.a.- Integrazionerichiedenti asilo, giugno 2004.

Il paragrafo 4.2. “Le persone che hanno subito tortura” è frutto di una sintesi del manuale “Percorsi delle vittime di tortura in Italia – Fattori di rischio e di protezione” – a cura di Associazione Franz Fanon e ICS Consorzio Italiano di Solidarietà, Roma, 2003 , così comeintegrato in alcune sue parti dai contributi del dott. Natale Losi, Direttore Unità Psicosociale edi Integrazione culturale – OIM Roma.

Il Capitolo 5 “Competenze dei Comuni e forme associative” è stato realizzato daFormautonomie S.p.a.

La stesura finale è stata coordinata e realizzata da Stella Deiana e Cristina Passacantandocon il contributo di Soran Ahmad.

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Premessa................................................. ........................................................ ...................................... 6 

Parte prima: gl i interventi ..................................................................................................................... 7 

Capitolo 1: Le st ruttu re di accog lienza ............................................................................................... 8 

1.1. I beneficiari ................................................. ....................................................... ...............................8 1.2. Le caratteristiche strutturali ed organizzative dei centri di accoglienza ............................................ 9 

1.2.1. Requisiti minimi comuni .........................................................................................................9 a.  Requisiti minimi strutturali............. ........................................................... ................................9b. Requisiti minimi organizzativi: il personale .................................................. ..........................10c. Requisiti minimi gestionali ........................................................... .......................................... 121.2.2. Capacità ricettiva e modalità organizzativo -gestionali ......................................................... 12 1.2.3. Condizioni materiali di accoglienza ...................................................... ................................13 1.2.4. L’accesso e la revoca delle misure di accoglienza. .............................................................. 14 

Capitolo 2: L ’accogl ienza dei benef iciari .......................................................................................... 15 

2.1.Il rapporto operatore-utente......................................................................................................15 2.2. Accoglienza iniziale ..................................................... ................................................................... 16 

2.2.1. Colloquio di ingresso ........................................................... ................................................. 16 2.2.2. Adempimento delle prime pratiche burocratiche ...................................................... ............17 

2.2.3. Il colloquio di orientamento e la definizione di percorsi individualizzati ................................ 18 2.3. Permanenza nel centro di accoglienza: i servizi minimi garantiti....................................................19 

2.3.1. Assistenza sociale................................................................................................................19 2.3.2.Assistenza sanitaria ............................................. ..................................................... ............19 2.3.3. Assistenza scolastica ........................................................ ................................................... 19 2.3.4. Assistenza legale………………………………………………………………………..................22 

Capitolo 3: Dall ’accogl ienza all ’integrazione.................................................................................... 45 

3.1. Supporto all’inserimento formativo .................................................. ............................................... 45 3.1.1. La formazione professionale .................................................... ............................................ 45 3.1.2. I tirocini formativi e di orientamento......................................................................................47 3.1.3. Le procedure per il riconoscimento dei titoli di studio..... ...................................................... 47 

3.2. Supporto all’inserimento lavorativo.................................................................................................49 

3.2.1 Compilazione del bilancio delle competenze.........................................................................49 3.2.2. Stesura del curriculum vitae ............................................... .................................................. 50 3.2.3. Tutoring. ................................................ ........................................................ .......................50 3.2.4. Accesso al mercato del lavoro..............................................................................................50 3.2.5. Il lavoro autonomo................................................................................................................53 3.2.6. Informazioni e orientamento al lavoro autonomo..................................................................53 

3.3. Supporto per la ricerca di soluzioni alloggiative..............................................................................54 3.3.1.Percorsi individualizzati nella ricerca di soluzioni alloggiative autonome .............................. 54 3.3.2. Accesso al mercato privato degli alloggi ...................................................... ........................54 3.3.3. Contributi alloggio.................................................................................................................54 3.3.4. Alloggi di edilizia residenziale pubblica .................................................. ..............................55 3.3.5. Suggerimenti pratici per la ricerca dell’alloggio .................................................... ................55 

3.4. Animazione socio-culturale.............................................................................................................58 3.5. Costruzione di una rete di sostegno........................................................ .......................................58 

Capitolo 4: Casi part ico lari ................................................................................................................. 60 

4.1. I minori non accompagnati ........................................................... .................................................. 60 4.2. Le persone che hanno subito torture..............................................................................................64 

Capitolo 5: Competenze dei Comuni e forme associative............................................................... 69 

5.1. Le competenze dei Comuni............................................................................................................69 5.2. Le forme associative.......................................................................................................................69 

Capitolo 6: Strumenti legislativi a d isposizione dei comuni ........................................................... 72 

6.1.Legge sull’assistenza (328/2000) ..................................................... ............................................... 72 6.2.Fonti di finanziamento per le politiche sociali. ..................................................... ............................74 6.3.Il Fund Rasing e il Piano di Zona...................................................................................................778 

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Capitolo 7: Criteri di rendicontazione dei finanziament i ................................................................. 79 

7.1. Registri obbligatori..........................................................................................................................79 7.2. Principio di cronologicita’ e competenza.........................................................................................79 7.3. Modalità di rendicontazione per codici di spesa .......................................................... ...................79 7.4. Dichiarazione finale del comune:....................................................................................................85 

Parte seconda: le buone prassi ......................................................................................................... 86 

Schede di buone prassi ...................................................................................................................... 87 

 Allegati ………………………………………………………………………………………………………97  Allegato 1 : Modello di regolamento del centro di accoglienza................. ...................................... 98 Allegato 2: Modello di contratto di accoglienza. ................................................... ........................101 Allegato 3: Modello di convenzione con la ASL........................................... ................................. 102 Allegato 4 :Modello di curriculum europeo. ....................................................... ........................... 106 Allegato 5: Legenda codici di spesa..................................................... ........................................ 108 Allegato 6: Registro generale delle spese.................................................... ................................ 109 Allegato 7: Prospetto analitico spese suddivise per codice....................................................... ...110 Allegato 8: Riepilogo mensile ................................................. ...................................................... 111 Allegato 9: Registro delle presenze............................ ....................................................... ...........112

Bibl iografia ........................................................................................................................................ 113 

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Premessa

Le diverse esperienze maturate nell’ambito del Programma Nazionale Asilo prima e del

Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati poi, sono state raccolte ed elaborate per

mettere a disposizione di operatori e amministratori locali un modello di intervento strutturato

che tenesse conto sia delle buone prassi sperimentate all’interno dei progetti territoriali, sia

della normativa nazionale ed europea di più recente approvazione in materia di asilo.

Nasce in questo modo il Manuale operativo per l’attivazione e gestione di servizi di

accoglienza e integrazione per i richiedenti asilo, i rifugiati e i beneficiari di protezione

umanitaria, contenente standard di qualità, efficacia ed efficienza. Lo scopo è quello di

fornire agli operatori uno strumento utile alla realizzazione degli obiettivi comuni ai progetti

territoriali, accompagnandoli nella programmazione delle attività di assistenza sociale, legale

e di integrazione.

Il presente documento è stato rivisitato alla luce delle modifiche apportate dai Regolamenti

di attuazione (DPR 16 settembre 2004, n. 303; DPR 18 ottobre 2004, n. 334) della legge 30

luglio 2002 n. 189 e ulteriormente aggiornato sulla base del D. Lgs. 30 maggio 2005 n. 140

relativo all’attuazione della Direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative

all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

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Parte prima: gli interventi

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Capitolo 1: Le strutture di accoglienza

Per strutture di accoglienza a cui si fa riferimento nel presente manuale, sono da intendersiquelle messe a disposizione dagli Enti locali afferenti al Sistema di protezione per richiedenti

asilo e rifugiati di cui all’art. 32 della Legge 189/2002 e di seguito definite “centri diaccoglienza”.

1.1. I beneficiari

 Ai centri di accoglienza del Sistema possono accedere i richiedenti asilo, i rifugiati ed i titolaridi permesso di soggiorno per motivi umanitari.Si elencano di seguito alcune definizioni sulle diverse tipologie di permesso di soggiorno deibeneficiari accolti:

Richiedente asiloIl richiedente asilo è colui che, dopo aver lasciato il proprio Paese d’origine,   ha - inqualunque forma, ovvero per iscritto, oralmente o in altro modo - espresso l'intenzione dichiedere il riconoscimento dello status di rifugiato o di voler beneficiare di altre forme diprotezione.La sua domanda viene esaminata dalle autorità di quel Paese ( in Italia, in base all’art. 1 dellalegge n. 39/90, la c.d. legge Martelli, l’organo competente è la Commissione per ilriconoscimento dello status per il riconoscimento dello status di rifugiato) e fino al momentodella decisione in merito alla sua domanda egli è un richiedente asilo.

RifugiatoIl rifugiato è colui che “… temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza,religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinionipolitiche, si trova fuori del Paese d’origine di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di

questo timore,avvalersi della protezione di questo Paese…”.Questa la definizione che troviamo all’art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951, ripresadalla legge n. 722 del 1954 di attuazione della stessa convenzione nell’ordinamento italiano.

Titolare di permesso di soggiorno per motiv i umanitariIl permesso di soggiorno per protezione umanitaria1  viene rilasciato dalle Questure previaraccomandazione della Commissione per il riconoscimento dello status per il riconoscimentodello status di rifugiato, quando - a seguito di esito negativo della domanda d’asilo - siriscontra che sarebbe comunque pericoloso per la persona il rientro nel suo Paese d’ origine 2 sulla base del rispetto del principio del non-refoulement  (non respingimento)3.

1 art. 5, comma 6, art. 19 Legge 286/1998- T.U. Immigrazione

2  In tal senso si è espressa la Direttiva CE del 29 aprile 2004/83 recante norme minime sull’attribuzione, a

cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezioneinternazionale .3 Principio sancito sia dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra, come ripreso sia dall’art. 19 del Testo Unico

sull’immigrazione, sia dall’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Il titolo di soggiorno permotivi umanitari può essere rilasciato anche direttamente dalle Questure sulla base del combinato disposto ed art.28 punto d) del regolamento attuativo 394/99 che non è stato modificato dalla nuova normativa.

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1.2. Le caratteristiche strut turali ed organizzative dei centri di accoglienza

L’accoglienza dei beneficiari può essere effettuata presso centri di accoglienza collettivi o inappartamenti privati distribuiti sul territorio comunale. Le modalità organizzative adottatedipendono dalla grandezza del centro di accoglienza e dalla tipologia dei servizi erogati(presenza o meno di una mensa interna; eventuali servizi di lavanderia etc.): ad un numeromaggiore di servizi erogati corrisponde la predisposizione di personale in numero sufficiente

ed organizzato in maniera tale da ricoprire le diverse funzioni.

Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica,edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, dovranno essere osservate le normeigienico- sanitarie relative sia alla qualità, alla conservazione, alla somministrazione dei cibi edegli ingredienti forniti agli ospiti che alla pulizia e all’igiene dei locali4.

1.2.1. Requisiti minimi comuni 5 

In linea generale, qualunque sia l’assetto organizzativo, le strutture di accoglienzarispondono ad alcuni requisiti minimi comuni relativamente alla struttura, all’ organizzazioneed alla gestione.

a. Requisiti minimi st rutturali

  Collocazione fisicaIl primo requisito è che il centro sia collocato in luoghi abitati facilmente raggiungibili damezzi pubblici in modo tale da consentire ai beneficiari di partecipare alla vita sociale e diavere un facile accesso ai servizi del territorio. La possibilità di raggiungere agevolmente iservizi diventa tanto più importante quanto più l’accoglienza viene impostata come il primopasso di un processo di autonomizzazione del beneficiario. Egli infatti deve essere in gradodi muoversi gradualmente sul territorio e la vicinanza e la possibilità di raggiungere i serviziaiuta a familiarizzare con l’ambiente circostante.

  Caratteristiche igienico- sanitariePer quanto riguarda gli aspetti igienico - sanitari, il centro dovrà essere dotato di serviziigienici adeguati e in numero sufficiente in rapporto ai beneficiari accolti (mediamente 1 su 6)e proporzionalmente superiore in base al numero di beneficiari e laddove la presenza siamista quanto a genere.

  Suddivisione e grandezza degli spaziPer quanto riguarda gli aspetti logistici, il numero e grandezza delle stanze è proporzionaleagli ospiti previsti. A tal proposito l’indicazione è di prevedere un massimo di 4 beneficiari

per stanza nel caso di centri collettivi di medie dimensioni e di 2-3 beneficiari per stanza nelcaso di appartamenti.

4  DM. del 16 maggio 1987 n. 246 e successive modificazioni (Norme sulla sicurezza degli edifici di civile

abitazione); D. Lgs. 626/1994 e successive modificazioni (riguardanti il miglioramento della sicurezza e dellasalute dei lavoratori durante il lavoro).5  I requisiti minimi individuati si ispirano all’esperienza maturata nel Programma Nazionale Asilo e alla

normativa italiana più recente tra cui il D.Lgs 140/2005 di attuazione della Direttiva 2003/09/CE sugli standardminimi per l’accoglienza dei richiedenti asilo e il DM n. 308/2001 sui requisiti minimi strutturali edorganizzativi delle strutture a ciclo residenziale a norma dell’art. 11 della legge 8 novembre 2000 n. 328.

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Oltre agli spazi destinati alle camere da letto e ai servizi igienici, sono previsti spazi destinatiad attività collettive e di socializzazione in modo tale da garantire da un lato la privacy edall’altra la possibilità di incontro e scambio tra i beneficiari. A seconda della grandezza edelle caratteristiche organizzative del centro, oltre ad una cucina attrezzata e ad una salacomune per la consumazione dei pasti, è previsto almeno uno spazio ricreativo attrezzatoper la lettura e/o la conversazione (con divani e librerie) con un angolo tv possibilmente

dotato di collegamento satellitare per consentire ai beneficiari di essere informati sugli eventidei paesi di origine. Laddove la struttura lo consenta, per esempio in un centro collettivo dimedie e/o grandi dimensioni, si possono prevedere spazi per la lettura e la conversazioneseparati dalla sala tv.

b. Requisi ti minimi organizzativi: il personale

Si fa riferimento in questo caso all’organizzazione del personale, la cui scelta comporta lanecessità di rispondere da un lato alle specifiche esigenze organizzative del centro diaccoglienza e dall’altro alle caratteristiche dei beneficiari che si prevede di inserire. A questoproposito la normativa prevede l’impiego di operatori con una formazione adeguata al ruoloche andranno ad esercitare all’interno della struttura.6 Qualunque sia il livello di complessità organizzativa, sarà opportuno prevedere la presenza

di una equipe multidisciplinare in grado di rispondere sia alle differenti esigenze deibeneficiari sia alle esigenze gestionali del centro.

  Equipe degli operatoriLo staff coinvolto in ogni centro dovrebbe pertanto prevedere operatori con specifici profiliprofessionali e quindi competenze specifiche, alle quali si aggiunge una serie dicompetenze trasversali.

Profili professionali. Dal punto di vista strettamente operativo, ogni centro dovrebbe prevedere almeno leseguenti figure:

-  Assistente sociale: la figura dell’assistente sociale è importante per ladefinizione/individuazione degli elementi di contesto nei quali calare l’intervento.Infatti è in grado di offrire consulenza ed orientamento in merito alle praticheburocratiche  da espletare; facilitare il rapporto con le istituzioni proprio per laconoscenza delle stesse e dei ruoli; è inoltre in grado di coniugare l’offerta diservizi sociali territoriali ad una conoscenza approfondita del contesto normativo diriferimento relativo ai servizi di cui i beneficiari possono usufruire.

-  Educatore professionale: il ruolo dell’educatore professionale è più strettamentelegato al rapporto diretto con il beneficiario. Obiettivo del suo intervento è quello diaccompagnare il beneficiario nel percorso di autonomizzazione sia attraversocolloqui individuali che attraverso l’accompagnamento ed orientamento ai servizi

del territorio. Gli strumenti di cui si avvale sono relativi a metodologie di operativitàpsicopedagogica e di riabilitazione psicosociale.-  Mediatore socio -culturale- linguistico:  tale figura in particolare è importante non

solo per la funzione di mediazione linguistica, ma anche e soprattutto per facilitarela comprensione dei contesti culturali di appartenenza dei singoli beneficiari.L’utilizzazione del mediatore è auspicabile al momento dell’inserimento delbeneficiario nel centro e soprattutto nelle situazioni in cui il beneficiario ha a chefare con le istituzioni, dalla scuola alla questura, al servizio sanitario.

6 art. 9, comma 3, D. Lgs 140/2005

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Competenze trasversali a tutte le figure:-  capacità di ascolto-  capacità di porsi in relazione con il beneficiario-  conoscenza dell’utenza specifica-  capacità di muoversi all’interno di una rete di servizi

Suddivisione dei ruoli all’interno dell’equipe La gestione del centro di accoglienza, qualunque sia la sua tipologia, richiede unasuddivisione di ruoli all’interno dei profili professionali descritti. Sulla base delle specificitàdegli interventi da attivare, si possono distinguere i seguenti ruoli:

- operatore dell’accoglienza: con il compito di curare tutti gli interventi di naturagestionale del centro dalla logistica, organizzazione interna degli ospiti (definizione diturni mensa, turni per le pulizie etc.) accompagnamento ai servizi del territorio(iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, l’espletamento delle pratiche burocraticheetc.).

-  operatore per l’integrazione: con il compito di informare ed orientare il beneficiarioin merito all’accesso allo studio, alla formazione, al lavoro, all’inserimento alloggiativo;

-  operatore legale: con il compito di sostenere il beneficiario nell’iter burocratico per ilriconoscimento dello status. Gli interventi di assistenza legale non richiedononecessariamente la presenza di un legale all’interno del centro. E’ sufficiente lapresenza di un operatore con competenze legali in materia di diritto d’asilo, proceduraper la presentazione delle domande, diritti e doveri di richiedenti asilo, rifugiati eumanitari, legislazione vigente in Italia e in Europa.

Per quanto riguarda invece il numero e l’organizzazione del personale, questo varia inrapporto alla tipologia del centro: mentre nei centri collettivi di medie e grandi dimensioni illavoro è organizzato secondo ruoli e funzioni più articolate, per quanto riguarda i centri dipiccole dimensioni e per gli appartamenti, questi richiedono un’organizzazione differente. Inquesto ultimo caso infatti può essere sufficiente un referente per struttura con il compito di

gestire i rapporti con i beneficiari e di questi con il contesto territoriale nel quale sono inseriti.Relativamente alla fornitura dei servizi previsti (assistenza sociale, legale etc.), ogni referentedovrà essere in grado di attivare i servizi necessari ed orientare i beneficiari sul territorio inbase alle esigenze riscontrate.

  Il coordinamento dell’equipeL’organizzazione e il coordinamento dell’equipe di operatori, è affidata ad un coordinatorecon i seguenti compiti:

-  gestione generale del centro;-  coordinamento degli operatori (assegnazione compiti, riunioni periodiche,

organizzazione copertura dei turni etc.);-  gestione dei rapporti con le istituzioni locali per tutto ciò che concerne le

problematiche del centro;-  promozione e stipula di convenzioni con i servizi del territorio;-  predisposizione e organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento

per gli operatori;

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c. Requisi ti minimi gestionali

Si intendono con questi gli strumenti volti a garantire una situazione di contesto tale daconsentire una più agevole gestione del centro di accoglienza. Rientrano tra questi:

-  la redazione di un regolamento del centro7. E’ opportuno che tutte leinformazioni sul funzionamento del centro vengano riportate in unregolamento, scritto e tradotto in lingue comprensibili o spiegato attraverso

mediatori culturali, contenente anche le regole di permanenza e le condizioniper le quali può essere previsto l’allontanamento del beneficiario qualora nonvenissero rispettate;

-  la predisposizione di un contratto di accoglienza8. L’importanza di far firmareun contratto di accoglienza ai beneficiari risiede nella possibilità di legare lapermanenza al centro ad un accordo chiaro sulle regole, sulle attivitàobbligatorie da realizzare alle quali il beneficiario è tenuto a partecipare e sullecondizioni per le quali può essere previsto un suo allontanamento dal centro;  

-  l’adozione di un registro di utenti;-  l’obbligo di informare l’operatore di riferimento nel caso di assenza prolungata

oltre le 24 ore.

1.2.2. Capacità ricettiva e modalità organizzativo -gestionali

Fatti salvi i requisiti minimi di cui al paragrafo recedente, si possono individuare tipologie distrutture che si differenziano in base alla capacità ricettiva e all’ organizzazione adottata diconseguenza.

Sulla base della capacità ricettiva, si possono distinguere le seguenti tipologie di struttura:

•  centri collettivi di piccole dimensioni (circa 15 persone);

•  centri collettivi di medie dimensioni (circa 30 persone);

•  centri collettivi di grandi dimensioni assimilabili alle strutture alberghiere (oltre i 30);

•  appartamenti.

 Ad ognuna di queste tipologie corrisponde un modello organizzativo differente che tieneconto sia degli aspetti gestionali che del livello di maggiore o minore autonomia deibeneficiari.

Centri co llettivi di piccole dimensioni e gli appartamentiI centri di piccole dimensioni e gli appartamenti si caratterizzano per un maggiore livello diautonomia dei beneficiari e per una minore complessità organizzativo- gestionale.Tuttavia gli appartamenti   si differenziano dai centri collettivi per una graduale auto-organizzazione dei beneficiari. In genere infatti si prevedono :

•  la consegna delle chiavi ad ogni ospite al momento dell’inserimento;

•  l’intervento esterno di un operatore di riferimento che segua il percorso dei beneficiarie sia a disposizione per le esigenze connesse alla convivenza;

•  una fase iniziale di accompagnamento nella gestione della quotidianità (spesaalimentare, abbigliamento, etc.) fino al raggiungimento di una graduale autogestioneda parte dei beneficiari.

7 vedi allegato 1

8 vedi allegato 2

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I centri collettivi, invece, prevedono:

•  la presenza di operatori nelle ore diurne per la gestione quotidiana (organizzazionedei turni; vigilanza sul rispetto degli orari di rientro etc;);

•  l’organizzazione e definizione di turni di pulizia e di cucina a carico dei beneficiari.

I centri collettiv i di medie e grandi dimension i.Questa tipologia di centri non può garantire ampi spazi di autonomia dato l’alto numero deibeneficiari ed implica necessariamente un’organizzazione logistica e gestionale complessa.Gli stessi spazi sono strutturati in modo tale da prevedere per esempio, una cucina, unalavanderia, sale diversificate per la tv o adibite ad angolo lettura e conversazione e unnumero maggiore di spazi di socializzazione in rapporto al numero dei beneficiari etc.Inoltre, a differenza dei centri di piccole dimensioni e degli appartamenti, contemplano lapresenza di operatori anche in orari notturni.

1.2.3. Condizioni materiali di accoglienza

Si intendono le condizioni atte a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamentodei beneficiari. Tra le misure di accoglienza sono comprese, oltre alla predisposizione di una strutturaadeguata, la fornitura del vitto e dei beni di prima necessità. Questi possono essere elargiti innatura, sottoforma di sussidi economici o tramite buoni. In ogni caso, la gestione di taliaspetti  deve essere opportunamente regolamentata al fine di evitare incomprensioni econseguenti problemi di gestione all’interno del centro.

Sulla base della tipologia ed organizzazione più o meno complessa del centro, possonoessere individuate le modalità di erogazione che meglio vi si adattano:

a. Vitto Il vitto include la colazione e i due pasti principali e, ove possibile, dovrebbe soddisfare larichiesta e la necessità di particolari tipi di cibo, curando la loro preparazione in modo darispettare le tradizioni delle persone accolte. Le modalità di erogazione possono variare aseconda della tipologia e dell’organizzazione del centro. Si elencano di seguito alcunepossibilità:

Servizio mensa: può essere organizzato internamente o esternamente al centro. Nel casovenga allestito internamente, sarà necessario prevedere, per i centri collettivi, uno spaziocucina adeguatamente predisposto e l’impiego di personale specifico. Può essere inoltreprevista la possibilità che gli stessi ospiti cucinino autonomamente: in tal caso saràopportuno predisporre l’organizzazione di turni al fine di consentire l’agevole preparazione

dei cibi e uno spazio comune nel quale consumarli.Può essere anche predisposto un servizio di catering con consegna dei pasti a domicilio siache si tratti di centri collettivi sia che si tratti di appartamenti. In tal caso sarà opportunostipulare delle convenzioni facendo attenzione alla diversificazione del menù in base allatipologia degli ospiti.Infine, se la mensa viene predisposta in uno spazio esterno alla struttura, sarà necessariogarantirne il facile raggiungimento dal centro.Mensa esterna: la distribuzione del vitto può essere effettuata attraverso l’erogazione aibeneficiari di buoni pasto da utilizzare presso mense esterne. In tal caso potrebbe essereopportuno, a seconda dei casi, prevedere accordi e/o stipulare convenzioni con i gestori.

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Erogazione di somme di denaro direttamente ai beneficiari destinate all’acquisto di benialimentari. Tale formula risulta particolarmente indicata nel caso di centri di accoglienzaorganizzati sottoforma di appartamento. In tal caso sarà opportuno prevedere unaccompagnamento iniziale al fine di consentire una graduale autonomia dei beneficiari nellagestione della quotidianità.Erogazione diretta di generi alimentari : sia per gli appartamenti che per i centri collettivi, si

può prevedere l’acquisto diretto di generi alimentari da parte del centro, tenendo conto anchedi richieste di alimenti specifici avanzate dai beneficiari. Per i generi alimentari di base(pasta, olio, riso etc) può essere inoltre utile fare ricorso a convenzioni con il bancoalimentare.Erogazione di buoni-alimentari pre- pagati. 

b. Fornitura di beni di prima necessità Abbigliamento: la fornitura di vestiario e calzature può essere effettuata tramite:

•  erogazione diretta da parte del centro di accoglienza attraverso l’acquisto orivolgendosi ai centri di raccolta di capi usati (esclusa la biancheria intima) purché inbuone condizioni e sottoposti ad adeguati processi di sterilizzazione.

•  contributi in denaro spendibili presso determinati negozi con i quali siano stati presi

precedentemente accordi in merito, per esempio, al limite massimo di spesa persingolo capo di abbigliamento.

Prodotti per l’igiene personale: così come per il vestiario, possono essere forniti tramiteerogazione diretta o tramite contributo in denaro.

c. Pocket money per le spese personali: in aggiunta ai servizi elencati, ad ognibeneficiario potrà inoltre essere corrisposto un sussidio per piccole spesegiornaliere commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare.

1.2.4. L’accesso e la revoca delle misure di accoglienza

Secondo quanto previsto dalla normativa di recente approvazione

9

, l’accesso alle misure diaccoglienza nelle strutture del Sistema di protezione è garantito al richiedente asilo cherisulta privo dei mezzi di sussistenza per sé e per i suoi familiari; tale accesso è consentitoinoltre al ricorrente autorizzato a permanere nel territorio, ma solo per il periodo in cui non gliè consentito lavorare o non può lavorare per problemi di salute.L’accoglienza ha termine al momento della comunicazione della decisione sulla domanda diasilo.Per quanto riguarda i rifugiati e i titolari di permesso di soggiorno per protezione umanitaria, ilSistema di protezione prevede l’accoglienza per un periodo di tempo definito e comunqueprorogabile per circostanze eccezionali debitamente motivate, previa autorizzazione delServizio centrale.L’accoglienza dei beneficiari viene invece revocata10 nei seguenti casi:

-  Mancata presentazione presso la struttura individuata o abbandono del centro diaccoglienza senza comunicazione da parte del beneficiario;

-  comportamenti gravi e ripetuti contrari al regolamento del centro di accoglienza (vd. par.2.2.1) sottoscritto dal beneficiario.

9 art. 5 , commi 2 e 7 D. Lgs 140/2005

10 per quanto riguarda nello specifico i richiedenti asilo, i casi di revoca delle misure di accoglienza vengono

definiti all’ art. 12 D. Lgs 140/2005:

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Capitolo 2: L’accoglienza dei beneficiari

2.1.Il rapporto operatore-utente

Gli operatori rivestono un ruolo fondamentale nelle fasi dell’inserimento del beneficiario sulterritorio, a partire dall’accoglienza nei centri fino all’integrazione socio-economica.L’operatore è infatti la persona che materialmente accoglie il beneficiaro e con la qualel’ospite si rapporterà per tutto il periodo di permanenza nel centro e anche durante le primefasi della sua integrazione sul territorio.In questo periodo l’operatore sarà punto di riferimento per tutte le esigenza legate, non soloalla quotidianità ma anche alle attività di conoscenza del territorio e della comunità locale.Il rapporto tra operatore ed utente si caratterizza pertanto come una relazione di fiduciaattraverso la quale l’operatore sostiene il beneficiario nella realizzazione di un percorso diinserimento aiutandolo a focalizzare ed eventualmente potenziare le proprie risorse inrapporto al contesto sociale nel quale è inserito. Al fine di instaurare una relazione di fiducia efficace è importante che l’operatore abbia chiari

alcuni elementi che entrano in gioco nelle relazioni interpersonali e dei quali occorre tenereconto quando si lavora con persone che presentano potenziali difficoltà.In particolare, l’operatore dovrà avere la capacità di:

-  Delimitare l’ambito del proprio ruolo professionale-  Acquisire le competenze specifiche richieste dal ruolo-  Essere consapevole dei propri limiti professionali e personali-  Assicurarsi che al beneficiario siano chiari tali limiti-  Elaborare una mappatura dei servizi e delle potenzialità del territorio-  Costruire rapporti di scambio di informazioni e di reciproca collaborazione con altri

soggetti attivi sul territorio-  Favorire l’accesso dei beneficiari ai servizi individuati

-  Orientare il beneficiario al servizio/operatore di cui ha bisogno-  Responsabilizzare il beneficiario affinché si attivi in autonomia facendo leva sulleproprie risorse individuali

-  Rapportarsi con i beneficiari in relazione alle caratteristiche personali di ciascuno,senza omologare l’intervento

-  Condividere il piano di intervento con gli altri operatori del servizio affinché le azioniintraprese siano complementari fra loro e diano efficacia all’intervento nel suocomplesso

In questo senso il ruolo dell’operatore è quello di :-  Avere chiari gli obiettivi del progetto e renderli espliciti al beneficiario. Impostare la

relazione con il beneficiario a partire dagli obiettivi del progetto nel quale è inserito

(cosa ti posso dare, cosa mi aspetto che tu faccia etc), chiarendo al beneficiario che ilruolo dell’operatore non consiste nel farsi carico in toto del beneficiario, bensì quellodi offrire la propria professionalità a sostegno di un percorso di inserimento socioeconomico. .

-  Contestualizzare la situazione del beneficiario in rapporto ai servizi di cui puòusufruire sul territorio ed in generale in rapporto ai diritti e doveri di cui gode secondola legislazione italiana. Questo ultimo punto risulta particolarmente importante al finedi evitare fraintendimenti circa la soluzione dei problemi legati al permesso disoggiorno.

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-  Su tali basi, elaborare insieme al beneficiario un percorso individuale che ottimizzi lerisorse e gli obiettivi della persona con le effettive opportunità e possibilità delterritorio.

Gli strumenti che l’operatore ha a disposizione sono:  L’ascolto empatico: porsi dal punto di vista del beneficiario

  Relazione improntata sul dialogo e sulla negoziazione  Comunicazione professionale: da comunicazione spontanea a comunicazione

consapevole finalizzata a strutturare e rendere trasparente il rapporto dare/avereall’interno del progetto e della relazione interpersonale

  Conoscenza del beneficiario e della sua storia al fine di focalizzare le eventualidifficoltà, anche di ordine psicologico ed emotivo, che possono avere un’influenzasulle proposte che vengono fatte.

  Condivisione degli interventi con tutta l’equipe di operatori.

2.2. Accoglienza inizialeL’inserimento di un nuovo ospite richiede un’attenzione particolare per quanto riguarda lacomposizione del gruppo di persone ospitate. In questo senso sarà necessario prevedere,laddove possibile, un’accoglienza per gruppi omogenei di ospiti (donne sole con minorisingoli, famiglie etc.) ed evitare la convivenza tra gruppi etnici diversi provenienti dallemedesime zone di guerra che potrebbero creare situazioni di tensione all’interno del centro(es. eritrei ed etiopi).

2.2.1. Colloquio d i ingresso

 Al momento dell’ingresso del beneficiario, è importante che ogni ospite sia adeguatamenteinformato sul funzionamento del centro e sulle regole da rispettare. A tal fine sarà opportunoprevedere un colloquio di ingresso, preferibilmente in presenza di un mediatore culturale,con l’obbiettivo di fornire al beneficiario le seguenti informazioni:

•  i servizi di cui potrà usufruire dal momento dell’inserimento;

•  l’organizzazione e le modalità di funzionamento del centro; •  il ruolo degli operatori in riferimento ai servizi offerti (operatore legale, operatore per

l’accoglienza, operatore responsabile per le attività di integrazione o, se previsto,operatore di riferimento)

•  illustrazione del regolamento del centro.

 Al termine del colloquio, dopo aver verificato tramite il mediatore la corretta comprensionedelle informazioni fornite, è importante far sottoscrivere al beneficiario un  contratto di

accoglienza.

Una volta sottoscritto il contratto, il beneficiario viene formalmente inserito nel centro diaccoglienza e si procede alla:

•  consegna delle chiavi (nel caso di appartamenti)

•  assegnazione di un posto letto

•  distribuzione di capi di abbigliamento (se previsto dal centro) e kit di igiene personale

Verrà infine fissato un primo appuntamento per espletare le pratiche burocratiche più urgentie propedeutiche all’accesso ai diversi servizi del territorio.

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2.2.2. Adempimento delle prime pratiche burocratiche

Si elencano di seguito le principali attività che è necessario svolgere al momentodell’ingresso del beneficiario nel centro di accoglienza:

a. la comunicazione alla Questura Al momento dell’inserimento di un nuovo beneficiario all’interno del centro, l’operatore ètenuto a segnalarne la presenza alla Questura di zona entro 48 ore. Tale comunicazione èprevista dalle norme antiterrorismo per tutti i cittadini11, dalla normativa sull’immigrazione12 edall’art. 6 del D.Lgs 140/2005. Presso la Questura (o il commissariato di zona nel caso digrandi città) il beneficiario rinnoverà periodicamente il suo permesso di soggiorno ed èpresso la Questura che il richiedente asilo, in procedura ordinaria, riceverà la notifica dellaconvocazione per l’audizione presso la Commissione territorialmente competente per ladefinizione dello status di rifugiato.

b. il codice fiscaleIl codice fiscale è fondamentale per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. La richiesta

và inoltrata alla Direzione generale delle entrate del Ministero delle Finanze presente inogni capoluogo di provincia dietro presentazione di un documento di identità o, nel caso dirichiedenti asilo, del permesso di soggiorno.

c. l’i scr izione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)Il richiedente asilo, trattenuto nel centro di identificazione o nel Centro di permanenzatemporanea e accoglienza (Cpta) ha diritto alle cure ambulatoriali essenziali e ospedaliereurgenti erogate dal SSN in base a convenzioni stipulate ove possibile dal Ministerodell’Interno. Servizi di prima assistenza generica, per almeno 4 ore giornaliere sono attivatinei centri in cui siano presenti oltre 100 ospiti. Dal momento in cui il beneficiario risulta domiciliato presso la struttura di accoglienza13, devepoter accedere a tutti i servizi pubblici presenti sul territorio, tra cui il Servizio SanitarioNazionale. L’iscrizione al SSN e la conseguente scelta del medico di base è un obbligo14,oltre che un diritto, e rappresenta pertanto una delle priorità connesse all’accoglienza.L’iscrizione al SSN può essere fatta in qualsiasi momento presso l’Azienda Sanitaria Localedove il beneficiario ha la residenza anagrafica o l’effettiva dimora, attraverso la compilazionedi un modulo di iscrizione  fornito dalla ASL. I documenti necessari sono il permesso disoggiorno, il codice fiscale e l’autocertificazione del domicilio15 L’iscrizione al SSN consente al beneficiario di accedere ai servizi di base previsti per tutti icittadini16: rientrano tra questi la scelta del medico di base  e del pediatra  nel caso deiminori, l’accesso ai consultori familiari e ai dipartimenti di igiene mentale, le prestazioni di

11 art. 12 del DL 21/3/78 n° 59 convertito in legge 18/5/78 n° 91.12

art. 7 L. 286/199813 codice civile, art. 43 definisce il domicilio come luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei

suoi affari e interessi; in tal senso, a seconda delle necessità del beneficiario, il domicilio può essere eletto anche presso la sede di una associazione o presso uno studio legale.14

  Circolare Ministero della Sanità n. 5 del 5 marzo 2000 con oggetto: D.L. 25 luglio 1998 n. 286: “Testo Unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero“- Disposizioni in materia di

assistenza sanitaria.  In riferimento all’art. 34 del T.U. n. 268/98 (assistenza per gli stranieri iscritti al servizio sanitario

nazionale), tale circolare specifica le norme relative all’iscrizione obbligatoria per alcune categorie di stranieri tra cui

richiedenti asilo, rifugiati e persone in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari.15 DPR. 455/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”,definisce all’art. 46 gli stati, qualità personali e fatti per i quali sono previste le dichiarazioni sostitutive di certificazioni.16 L’iscrizione al SSN è consentita anche ai cittadini extracomunitari non in regola secondo le norme relative all’ingresso edal soggiorno, così come previsto dall’art. 35 del D.lg. 286/98.

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urgenza  (ricoveri ospedalieri e pronto soccorso). Consente inoltre l’accesso al servizio dimedicina legale  presso il quale è possibile attestare lo stato fisico o psichico nei casiparticolari di vittime di tortura. Tale certificazione può essere utile in sede di audizione pressola Commissione per il riconoscimento dello status a supporto della richiesta di asilo.Le prestazioni di base sono gratuite mentre per le visite specialistiche è previsto ilpagamento di un contributo (“ticket”). Sono esenti dal pagamento del ticket i disoccupati e

altre categorie di persone tra cui i richiedenti asilo. Per questi ultimi le prestazioni sanitariesono fornite in esenzione dal sistema di compartecipazione alla spesa in quanto, nonessendo data loro la possibilità di lavorare per il periodo di tempo che intercorre tra larichiesta d’asilo e la definizione dello status, vengono equiparati ai disoccupati, così comestabilito dalla Circolare Ministero della Sanità n. 5 del 5 marzo 2000.L’iscrizione al servizio sanitario nazionale è valida per tutta la durata del permesso disoggiorno17  e va pertanto rinnovata ad ogni rinnovo del permesso stesso. E’ inoltre estesaa tutti familiari a carico e per i figli fino al compimento dei 18 anni.

2.2.3. Il col loquio di or ientamento e la definizione di percorsi individualizzati

Il colloquio di orientamento segue di qualche giorno il colloquio di ingresso ed è finalizzatoa:

-  fornire informazioni generali sui diritti e doveri dei RAR;-  preparare un fascicolo personale contenente i dati anagrafici del beneficiario e

qualsiasi altra informazione possa essere utile a predisporre un piano personalizzatodi intervento.

 A questo seguono colloqui a cadenza periodica finalizzati alla definizione di un progettoindividuale di intervento ed alla verifica in itinere del percorso concordato. L’obiettivo nell’elaborazione di questi percorsi è quello di superare una concezione“assistenzialistica” dell’accoglienza sollecitando e stimolando il beneficiario a partecipareattivamente alla definizione di un progetto di vita autonomo che trovi piena realizzazionenell’uscita dal centro di accoglienza.Il percorso individualizzato consiste nella definizione di un programma di accoglienza edintegrazione che l’operatore elabora e condivide con il beneficiario e nel quale vengonoindicati gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento, il piano delleverifiche.Gli obiettivi vengono definiti sulla base delle risorse individuali e delle possibilità offerte dalterritorio e sono soggetti a modifiche nel tempo sulla base delle mutate esigenze delbeneficiario e del contesto. A tal fine è necessario prevedere un piano di verifiche periodiche(per es. un colloquio mensile con il beneficiario) per fare il punto sullo stato di attuazione delprogramma, evidenziando le eventuali difficoltà di realizzazione e l’individuazione delle

possibili soluzioni. Alla definizione dei percorsi individualizzati di accoglienza ed integrazione contribuisce, perla parte relativa all’inserimento lavorativo e formativo, la compilazione del bilancio dicompetenze (vd. par.3.2.1).

17  incluso il periodo dell’eventuale ricorso contro il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno. Inquesto caso, ai fini dell’iscrizione, va esibita la ricevuta di prestazione dell’istanza alle autorità di polizia (Circolare Ministero

della Sanità n. 5 del 5 marzo 2000).

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2.3. Permanenza nel centro di accoglienza: i servizi min imi garantiti.

I centri di accoglienza dovrebbero garantire l’erogazione dei seguenti servizi di base:

2.3.1. Assistenza sociale

Per interventi di assistenza sociale si intendono tutte le azioni finalizzate ad:a. informare, orientare ed accompagnare i beneficiari nell’accesso ai servizi

pubblici.L’operatore dell’accoglienza dovrà essere in grado di fornire un primo orientamento di baseal beneficiario introducendolo alla conoscenza degli uffici predisposti per la realizzazione dideterminati servizi ed al loro funzionamento. In concreto dovrà essere in grado di fornireindicazioni circa: 

- iscrizione al servizio sanitario nazionale;- iscrizione dei minori a scuola;-  iscrizione ai corsi di educazione per adulti dislocati nel territorio;- accesso ai corsi di alfabetizzazione linguistica;

b. Accompagnare nel disbr igo delle pratiche amministrativo- burocratiche:richiesta di sussidi, contributi alloggio, acceso alle graduatorie per l’EdiliziaResidenziale Pubblica (ERP) ed in generale tutti quei servizi che l’ente localemette a disposizione.

2.3.2.Assistenza sanitaria

Oltre all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, per quanto riguarda le attività connesse all’assistenza sanitaria è opportuno che il centro di accoglienza provveda a stringere /crearerapporti con i servizi del territorio.Si può per esempio provvedere alla stipula di protocolli di intesa con la ASL di riferimento18 al fine di rendere maggiormente accessibili al beneficiario i vari servizi sanitari del territorio,promuovendo la rimozione di ostacoli di natura burocratica, linguistica e sociale, anche

attraverso l’utilizzazione di mediatori culturali. In questo senso, particolare riguardodovrebbe essere dato a tutte le situazioni che richiedono interventi specialistici come quelliche possono essere necessari nel caso di vittime di tortura, minori, portatori di handicap eanziani sviluppando una rete mirante a coinvolgere nell'attuazione del programma disostegno ai beneficiari, tutti gli enti pubblici e privati attivabili sul territorio.

2.3.3. Assistenza scolastica

Si intendo tutti gli interventi finalizzati all’inserimento e/o aggiornamento scolastico dei minorie degli adulti accolti. In particolare si evidenziano le seguenti attività:

a. Iscrizione dei minori a scuola 

 A tutti minori stranieri, soli o accompagnati è garantito l’accesso alle scuole di qualsiasiordine e grado qualunque sia il loro status giuridico19.

18 Vd. allegato 319

 DPR 394/99, art. 45, comma. 1: “I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzioneindipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia.L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minoristranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono

iscritti con riserva”.

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Per quanto riguarda i minori non soggetti  al diritto- dovere all’istruzione e formazione, iminori da 3 mesi a 3 anni possono accedere agli asili nido, pubblici o privati, distribuiti sulterritorio. In entrambi i casi si prevede il pagamento di una retta mensile: nel caso dei nidipubblici tale pagamento è stabilito in base al reddito familiare. L’iscrizione agli asilo nidopubblici, quasi sempre comunali, può essere effettuata attraverso la compilazione delrelativo modulo di iscrizione, presso il comune o circoscrizione (nel caso di grandi città) nel

quale il richiedente asilo e/o rifugiato ha il proprio domicilio o residenza.

I minori dai 3 ai 5 anni possono essere iscritti alla scuola per l’infanzia (ex materna)secondo quanto stabilito dalla normativa sul riordino dei cicli scolastici recentementeapprovata20.La scuola per l’infanzia può essere pubblica o privata e le modalità di iscrizione, nel caso diquella pubblica, sono le stesse previste per i nidi.

 A partire dai 6 fino ai 18 anni, tutti i minori stranieri, soli o accompagnati, presenti sulterritorio sono soggetti all’obbligo scolastico e formativo qualunque sia il loro status giuridico. Ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accessoai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

La normativa di recente approvazione prevede il diritto –dovere all’istruzione e formazionedei minori dai 6 ai 18 anni per un totale di 12 anni suddivisi in due cicli di studio: primo ciclofino ai 14 anni e secondo ciclo dai 15 ai 1821. Ad oggi è attivo solo il regolamento di attuazione relativo al primo ciclo di studi (scuoladell’infanzia e primo ciclo di istruzione)  22. Le principali novità rispetto alla normativaprecedente si riferiscono:

-  la predisposizione di un piano di studi personalizzato per ogni allievo;-  l’individuazione di docenti con specifica formazione incaricati di redigere il piano di

studi individualizzato e di svolgere una funzione di orientamento nei confronti dellefamiglie nella scelta delle attività facoltative e gratuite che la scuola è tenuta apredisporre oltre al normale orario didattico.

-  l’obbligo per le scuole di organizzazione attività di insegnamento, facoltative egratuite per le famiglie, sulla base delle esigenze espresse dalle stesse, per ulteriori99 ore nella scuola primaria e 198 in quella secondaria. In questo ultimo caso,l’organizzazione delle attività deve essere coerente con la prosecuzione degli studidel secondo ciclo.

-  La scelta delle attività facoltative di cui sopra viene effettuata all’atto dell’iscrizione.Per quanto riguarda l’obbligo scolastico e l’obbligo formativo, non essendo ancora entrati invigore i regolamenti attuativi relativi alla normativa citata,23resta in vigore la normativaprecedente.

20 Legge n. 53/2003, e D.Lgs n. 59/2004 : “Definizione delle norme generali relative alla scuola d’infanzia e al

 primo ciclo dell’istruzione a norma dell’art. 1 della legge 28 marzo 2003”; il decreto le prevede tra le altre cose,l’ accesso alla scuola di infanzia per l’anno scolastico 2003-2004, in forma di sperimentazione, per i bambiniche hanno compiuto 3 anni entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni successivi è prevista un ulteriore gradualeanticipazione dell’entrata fino a comprendere i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile dell’annoscolastico di riferimento.21 Legge n. 53 del 28 marzo 2003;22  D. Lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004 concernente “Diritto- dovere all’istruzione e alla formazione, ai sensidell’art 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”.23

 Secondo lo schema di regolamento in corso di attuazione, la frequenza scolastica è obbligatoria dai 6 ai 14anni compiuti (primo ciclo). Per quanto riguarda i minori dai 15 ai 18 (secondo ciclo), lo schema di regolamento prevede per loro la possibilità di esercitare il diritto- dovere all’istruzione e formazione presso un istituto o delsistema dei licei o del sistema di formazione professionale, o del sistema dell’apprendistato fino al

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Nello specifico, l’obbligo scolastico si considera assolto se il minore è stato promosso alsecondo anno di scuola superiore o se al compimento dei 15 anni dimostra di aver rispettatoper 9 anni le norme sull’obbligo scolastico 24.I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondenteall’età anagrafica salvo diverse disposizioni del collegio dei docenti che può decidere, aseconda dei casi, di inserire il minore in una classe inferiore o superiore25.

L’iscrizione può essere effettuata in qualsiasi momento dell’anno presso la scuola più vicina.I minori sono soggetti all’obbligo formativo  fino al compimento dei 18 anni. L’obbligoformativo può essere assolto all’interno del sistema della formazione professionale regionale.Le alternative sono rappresentate dalla prosecuzione degli studi nella scuola secondariasuperiore, dal contratto di apprendistato e dai percorsi di istruzione e formazione tecnicoprofessionale integrata26.

Data la complessità dell’argomento e al fine di facilitare i rapporti tra i beneficiari le istituzioniscolastiche e/ o formative, dovranno essere previste le seguenti azioni:

-  accompagnamento e sostegno alle famiglie nei rapporti con gli insegnanti (informarele famiglie sull’organizzazione scolastica con particolare riferimento alla

partecipazione ai consigli di classe, alla definizione dei piani di offerta formativa etc.);-  servizi di mediazione culturale tra genitori ed insegnanti e con la scuola in generale;-  la partecipazione dei minori, ove fosse necessario, ai laboratori linguistici interni alle

scuole e finalizzati al perfezionamento della lingua italiana;  in questo caso sarà utileverificare la presenza nei Piani di offerta formativa delle diverse istituzioni scolastiche,di programmi di supporto linguistico;

-  inserimento in corsi di supporto finalizzati all’apprendimento della lingua organizzatiesternamente qualora la scuola non li preveda

-  supportare il minore e i suoi familiari nella scelta del tipo di percorso di studi daseguire attraverso un adeguato orientamento.

b. Iscrizione a corsi di Educazione per gli Adulti (EDA)I Corsi EDA diffusi su tutto il territorio nazionale e realizzati all’interno dei Centri TerritorialiPermanenti per l’educazione degli adulti (CTP) presenti in ogni distretto scolastico, sonogratuiti e finalizzati a garantire il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita27.La tipologia degli interventi realizzati, oltre a prevedere corsi per l’ottenimento dellalicenza elementare, media e superiore per gli adulti, individua anche percorsi dialfabetizzazione funzionale finalizzati all’apprendimento e rinforzo di competenze relative

conseguimento di un diploma liceale o di un titolo o una qualifica professionale di durata almeno triennale entroi 18 anni. Inoltre gli studenti che hanno compiuto i 15 anni di età, possono svolgere l’intera formazione fino ai 18

anni attraverso l’alternanza di studio e lavoro.24

 D. Lgs n. 323/99, art 1, comma 3.25

 DPR 394/99, art. 45, co. 2: “….. I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico, vengono iscritti alla classecorrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa,tenendo conto : a) dell’ordinamento di studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinarel’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’etàanagrafica; b) dell’accertamento di competenze abilità, e livelli di preparazione dell’alunno; c)del corso di studieventualmente seguito dall’alunno nel paese di provenienza; d) del titolo di studi eventualmente posseduto

dall’alunno ”.26

  Legge 144/99, art. 68; DPR 257/2000, artt.4 e 5. Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti, vd. sitiwww.welfare.gov e www.istruzione.it.27 art. 1, comma Dir. Min. 22/2001 sull’educazione degli adulti

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alle aree dei linguaggi, socio- economica, scientifica, tecnologica. Questi ultimi interventisono rivolti in maniera particolare alle fasce deboli della popolazione tra cui rientranoanche cittadini extracomunitari.In considerazione di questa opportunità, ed in particolare per quanto riguarda i corsi dialfabetizzazione linguistica, il vantaggio, rispetto a corsi che possono essere previstiall’interno dei centri di accoglienza, consiste nell’opportunità per i beneficiari di ottenere

una certificazione del percorso formativo svolto. Tale certificazione, avente valore dicredito formativo per eventuali successivi percorsi di istruzione e formazione, vienerilasciata per legge da tutti i CTP.L’iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti è gratuita e può essere effettuata inqualsiasi momento dell’anno. All’atto dell’iscrizione, viene fatto un colloquio di inserimentocon relativa predisposizione di programma di apprendimento individualizzato.

2.3.4. Assis tenza legale28 

Tra le attività connesse all’accoglienza, particolare rilievo assumono le azioni di sostegno

legale relative al supporto durante la procedura per il riconoscimento dello status.Come già sottolineato al paragrafo relativo al personale, l’operatore legale può non esserenecessariamente un avvocato ma un operatore esperto in materia legale e in grado diorientare, informare, assistere il beneficiario nel disbrigo delle praticheamministrative e legali.Le informazioni di base che l’operatore dovrebbe possedere riguardano:

a. i riferimenti normativi;b. la procedura per il riconoscimento dello status;c. la tutela giurisdizionale.

a. I riferimenti normativi

Il diritto di asilo nell’ord inamento internazionaleIl diritto di asilo nell’ordinamento internazionale risulta da un complesso di norme scritte o dicomportamenti rientranti nella sovranità degli Stati. La libertà degli Stati incontra tuttavia deilimiti convenzionali.

In tale contesto si iscrive l’articolo 14, della Dichiarazione universale per i diritti dell’uomo,adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, per cui ogniindividuo ha diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. Questo dirittonon potrà essere esercitato qualora l’individuo sia ricercato per reati non politici o per azionicontrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Importanza fondamentale è da riconoscersi all’articolo 1, sezione A, della Convenzione diGinevra, del 28 luglio 1951, secondo cui “il termine rifugiato si applicherà alla persona che,temendo a ragione di essere perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità,appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuoridel Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi dellaprotezione di quel Paese, oppure la persona che, non avendo una cittadinanza e trovandosifuori dal Paese in cui aveva la residenza abituale, in seguito a siffatti avvenimenti, non può onon vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.

28 In parte tratto dalla “Guida pratica per gli operatori dell’accoglienza” PNA 2001.

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 Guardando alla definizione di rifugiato enunciata dalla Convenzione di Ginevra possonoessere evidenziati 4 requisiti essenziali, ognuno dei quali deve essere verificato ai fini delriconoscimento dello status di rifugiato.Il primo requisito è costituito dal fatto che il richiedente deve trovarsi “fuori del Paese di cuiè cittadino” . Potrà accadere che la persona richieda il riconoscimento dello status  di

rifugiato dopo aver risieduto un determinato periodo in uno Stato estero, in seguito alverificarsi di situazioni sopravvenute nel Paese d’origine durante l’assenza, o in seguito alcompimento di determinate attività svolte nello Stato estero (i c.d.  “réfugiés sur place”). Glispostamenti delle persone sfollate internamente ad un determinato Paese costituiscono unproblema di diversa natura, che solleva delicate questioni in materia di sovranità degli Stati edi responsabilità internazionale.Il secondo requisito consiste nel “ non potere o non volere ritornare”  nel Paese di cui si ècittadini. Il fatto di “non potersi” avvalere della protezione del proprio Governo si collega acircostanze indipendenti dalla volontà dell’interessato, può accadere che la protezione siastata rifiutata, o che sia inefficace. L’espressione “non vuole”, si riferisce all’ipotesi in cui ilrichiedente rifiuta di accettare la protezione del governo di cui ha la cittadinanza. Secondo ilcomitato  Ad hoc  sui rifugiati e gli apolidi del 1950, “l’incapacità a ritornare nel Paese

d’origine” si riferisce in primo luogo ai rifugiati apolidi ma comprende anche i rifugiati inpossesso di una nazionalità che si vedono rifiutare il rilascio del passaporto o la concessionedi forme di protezione dal proprio Governo.Il terzo elemento si ravvisa nel fatto che l’incapacità o la mancanza di volontà di ritornare nelPaese d’origine siano da attribuire al “fondato timore di essere perseguitati” . Il richiedentedeve quindi temere una forma di sofferenza che possa essere considerata “persecuzione”.Né la Convenzione, né altri strumenti di carattere universale contengono una definizione deltermine “persecuzione”. Secondo il manuale UNHCR sulle procedure e sui criteri per ladeterminazione dello status  di rifugiato, §51, “dall’articolo 33 della Convenzione si puòdedurre che ogni minaccia alla vita o alla libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità,opinioni politiche, o appartenenza ad un determinato gruppo sociale costituiscepersecuzione”. Altre violazioni gravi ai diritti dell’uomo, quali ad esempio quei fatti che sono

coperti dal divieto di trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti, costituirebberoegualmente persecuzione29. Gli accertamenti si fonderanno su di un’analisi caso per caso edovranno tenere in considerazione, da un lato, la nozione di integrità della persona e dignitàumana e, dall’altro, le modalità ed il grado di timore di danni cui la persona è confrontata.Né la Convenzione del 1951, né i lavori preparatori si soffermano sulla fonte dellapersecuzione temuta dal rifugiato. Formalmente non è richiesto un legame necessario tra lapersecuzione e l’autorità statale30. La dottrina e parte della giurisprudenza sono giunte acreare un legame tra la persecuzione e quegli atti o circostanze per le quali il Governo èresponsabile, vale a dire, quegli atti commessi dal Governo o dagli organi da essodipendenti, o quei comportamenti tollerati, o addirittura incoraggiati dal Governo, secondomodalità tali da lasciare le vittime senza protezione da parte delle autorità dello Stato.Infine, il timore  di persecuzione deve fondarsi su  di uno dei motivi elencati dalladefinizione di cui all’articolo 1, sezione A, Convenzione di Ginevra: razza, religione,nazionalità, opinion i poli tiche, appartenenza ad un determinato gruppo sociale.La razza è intesa in senso ampio, così da ricomprendervi ogni tipo di gruppo etnico, edanche l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale di origine comune che costituiscauna minoranza di popolazione. A tal fine viene preso in considerazione l’articolo 1, dellaConvenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione in base alla razza, del 1965,

29 Cfr Convenzione contro la tortura 10dicembre 1984

30 Direttiva 2004/83/CE del Consiglio recante norme minime sull’attribuzione della qualifica di rifugiato- art. 9

 Atti di persecuzione 

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che definisce quelle pratiche vietate che comportano distinzioni fondate sulla razza, il colore,la discendenza, l’origine etnica o nazionale. Dovrà poi accertarsi se esista un nesso tra lediscriminazioni razziali ed il fondato timore di persecuzione.Con riferimento alla religione, si ricorda che l’articolo 18, del Patto sui diritti civili e politici del1966, riprendendo il dettato dell’articolo 18, della Dichiarazione universale sui diritti umani del1948, stabilisce che ognuno ha diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, tale

diritto include la libertà di avere o adottare una religione o un credo di propria scelta e lalibertà di professare tale religione o credo.Si cita inoltre la Dichiarazione sulla eliminazione di ogni forma di intolleranza ediscriminazione basata sulla religione o sul credo, adottata dall’Assemblea generale delleNazioni Unite nel 1981, che si iscrive nel desiderio di dare completezza alla libertà dipensiero, di coscienza e di religione.Il concetto di nazionalità contenuto nell’art. 1, sezione A, della Convenzione di Ginevra, nonva inteso solo nel senso giuridico di “cittadinanza”, ma designa anche le origini el’appartenenza ad un particolare gruppo sociale, religioso, culturale e linguistico.Per quanto concerne l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si ricorda chel’articolo 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, condanna ladiscriminazione fondata su “l’origine sociale o nazionale, la proprietà, la nascita o altri

status”. La stessa espressione è ripresa dall’art. 2, del Patto sui diritti economici, sociali eculturali, e dall’art. 26, del Patto sui diritti civili e politici, del 1966. L’appartenenza ad ungruppo sociale comprende di solito coloro che hanno ricevuto un’educazione simile ed unmodo di vivere o uno stato sociale analogo.Negli anni successivi all'adozione della Convenzione si è assistito ad un'espansione delconcetto di gruppo sociale a favore di una varietà di classi e di casistiche, da valutare inrelazione all’esistenza o meno di un fondato timore di persecuzione. Nel caso concretodovrà risultare uno solo di questi motivi, o una combinazione di due o più di essi31.

31 Direttiva 2004/83/CE del Consiglio recante norme minime sull’attribuzione della qualifica di rifugiato-

art. 10 Motivi di persecuzione- Nel valutare i motivi di persecuzione, gli Stati membri tengono conto dei

seguenti elementi:1.  il termine razza si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla

discendenza o all’appartenenza a un determinato gruppo etnico;2.  il termine religione include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a,

o l’astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altriatti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su uncredo religioso o da esso prescritte; 

3.  il termine nazionalità non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all’assenza di cittadinanza,

ma designa, in particolare, l’appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un’identità culturale, etnica olinguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato; 

4.  si considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale quando: 

•  i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non puòessere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per

l’identità o la coscienza che una persona non debba essere costretta a rinunciarvi; 

•  tale gruppo possiede un’identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito comediverso dalla società circostante.

 

In funzione delle circostanze nel paese di origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo

fondato sulla caratteristica comune dell’orientamento sessuale.La stessa direttiva prevede che, laddove non venga riconosciuto lo status di rifugiato, il richiedente possa beneficiare della protezione sussidiaria, riconosciuta in presenza di situazioni di danno grave quali:

1.  la condanna a morte o all’esecuzione; 2.  la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo

 paese di origine; 

3.  la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenzaindiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. 

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Guardando al significato dell’espressione “opinioni politiche” , l’attenzione va all’articolo 19della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, secondo il quale ognuno ha ildiritto alla libertà di opinione e di espressione; tale diritto include la libertà di esprimereopinioni senza interferenza alcuna e di cercare, ricevere ed impartire informazioni e ideeattraverso i media ed oltre le frontiere. Il principio è ribadito dall’art. 19 del Patto sui diritti civilie politici del 1966.

E' unanimemente riconosciuto che, secondo la Convenzione di Ginevra, il riferimento alleopinioni politiche, quale motivo su cui si fonda il timore di persecuzione, deve essere intesoin senso ampio, così da comprendere ogni opinione su qualsiasi argomento nel qualel’apparato statale, di governo e politico possa essere coinvolto.

La Convenzione del 1951 non si limita a definire i rifugiati ma disciplina le circostanze in cui ibenefici dello status di rifugiato dovranno essere negati o ritirati, ovvero quelle situazioni incui lo status di rifugiato dovrà avere un termine.Le clausole di esclusione mirano ad impedire che persone considerate non meritevoli diprotezione, sia pure in presenza di un serio rischio di persecuzione, possano usufruire dellostatus di rifugiato. Si vuole evitare che lo status di rifugiato possa essere concesso a criminalidi guerra o persone in grado di compromettere seriamente la sicurezza nazionale del Paese

di asilo. Ai fini dell’applicazione di queste clausole non è necessaria una prova formale chel’interessato sia stato perseguito penalmente, è sufficiente che vi siano “seri motivi perritenere” che la persona abbia effettivamente commesso uno degli atti indicati. Proprio inconsiderazione delle gravi conseguenze che esse comportano per l’interessato, le clausoledi esclusione non sono soggette ad eccezioni e vanno interpretate in modo restrittivo. Siricorda che l’articolo 14, della Dichiarazioni universale dei diritti umani del 1948, vieta diriconoscere il diritto di asilo a persone che si fossero rese responsabili di crimini non politici odi atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.L’articolo 1, sezione F), esclude dai benefici della Convenzione del 1951 tre categorie dipersone, vale a dire, coloro nei confronti dei quali si hanno serie ragioni per ritenere:-  che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine

contro l’umanità, come definito negli strumenti internazionali elaborati per stabilire

disposizioni riguardo a questi crimini;-  che abbiano commesso un crimine grave di diritto comune al di fuori del Paese di

accoglienza prima di esservi ammessi in qualità di rifugiati;-  che si siano rese colpevoli di azioni contrarie ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite.

La Convenzione del 1951 definisce in modo esplicito ed esaustivo le cause di cessazione dello status di rifugiato, all’articolo 1, sezione C), al fine di evitare che lo status venga messoin discussione a seguito di cambiamenti soltanto temporanei verificatesi nel Paese di cui lapersona è cittadina. La Convenzione cesserà di essere applicata ad una persona inpossesso dei requisiti contemplati dalla sezione A):

•  qualora abbia usufruito nuovamente e volontariamente della protezione del Paese di

cui ha la cittadinanza, oppure,•  qualora, avendo perduto la sua cittadinanza, la riacquisisca volontariamente, oppure,

•  qualora abbia acquisito una nuova cittadinanza e goda della protezione del Paese dicui ha acquisito la cittadinanza, oppure,

•  qualora sia tornata volontariamente a stabilirsi nel Paese che aveva lasciato o fuoridel quale viveva per timore di essere perseguitata, oppure,

•  qualora, essendo venute meno le circostanza in seguito alle quali è stata riconosciutacome rifugiata, non può continuare a rifiutare di avvalersi della protezione del Paesedi cui ha la cittadinanza;

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•  se, trattandosi di persona senza nazionalità, essendo venute meno le circostanze inseguito alle quali ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di rifugiato, è in grado ditornare nel Paese in cui aveva la residenza abituale.

Restando inteso tuttavia che le disposizioni del presente paragrafo non si applicheranno airifugiati di cui al paragrafo 1, della sezione A del presente articolo che possano invocaremotivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di tornare nel Paese in cui

avevano la residenza abituale.

Infine, l’articolo 33, della Convenzione del 1951, sancisce il principio di non refoulement:“Nessuno Stato potrà espellere o respingere – in nessun modo – un rifugiato verso lefrontiere dei luoghi ove la sua vviittaa o la sua lliibbeer r ttàà sarebbero minacciate a causa della suarazza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad una determinatacategoria sociale o delle sue opinioni politiche.”Il beneficio di detta disposizione non potrà tuttavia essere invocato da un rifugiato per il qualevi siano gravi motivi per considerarlo un pericolo per la sicurezza dello Stato in cui si trova,oppure da un rifugiato il quale, essendo oggetto di una condanna già passata in giudicatoper un crimine o un delitto particolarmente grave, rappresenti una minaccia per la comunitàdi detto Stato.

Il diritto di asilo nell’ord inamento nazionale

Il complesso normativo che ha costituito fino ad oggi la base giuridica per l’applicazione deldiritto di asilo in Italia è composta dai seguenti atti normativi:

1. L’articolo 10, comma 3, della Costituzione italiana, prevede che allo straniero alquale sia impedito nel suo paese l’esercizio effettivo delle libertà democratichegarantite dalla Costituzione, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, allecondizioni stabilite dalla legge. La norma ha natura immediatamente precettiva enon meramente programmatica. Secondo giurisprudenza recente, l’articolo 10,

comma 3, Costituzione,attribuisce allo straniero, che si trovi in tale situazione, undiritto soggettivo all’ottenimento dell’asilo, anche in mancanza di una legge chespecificherebbe le condizioni di esercizio e le modalità di godimento del diritto(sentenza Cass. S. U. 26 maggio 1997, n . 4674).

2. La legge 24 luglio 1951, n. 722, ha trasferito nell’ordinamento nazionale laConvenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati.

3. Il decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990,n. 39, contenente “norme urgenti in materia di asilo politico, ingresso e soggiornodei cittadini extracomunitari e apolidi già presenti nel territorio dello Stato”, tratta deirifugiati all’articolo 1. L’articolo 1, comma 1, della legge n. 39 del 1990, abroga ladichiarazione fatta dall’Italia, in applicazione degli articoli 1, sezione B, e 42, della

Convenzione di Ginevra del 1951, relativamente alla riserva geografica. Neconsegue che lo status di rifugiato potrà essere invocato anche da personeappartenenti a Stati non europei.Il comma 4, elenca delle “cause ostativeall’ingresso” del richiedente asilo, creando seri problemi interpretativi rispetto allaConvenzione di Ginevra, laddove richiama le clausole di esclusione dai beneficidella protezione accordata ai rifugiati applicandole, non correttamente dal punto divista del diritto internazionale, al momento dell’ingresso nel territorio dello Stato.Alcomma 5, si trovano indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda diasilo, seguite dalla previsione della possibilità di ricorso avverso il respingimentoalla frontiera (articolo 1, comma 6).Il comma 7, prevede un contributo di primaassistenza per richiedenti asilo.Il decreto del Presidente della Repubblica 15

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maggio 1990, n. 136, fissa alcuni dettagli della procedura relativa al riconoscimentodello status di rifugiato.

4. Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico sull’immigrazioneed il regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente dellaRepubblica 31 agosto 1999, n. 394, contiene alcuni articoli applicabili a richiedentilo status di rifugiato e ai rifugiati, in quanto stranieri regolarmente, ovvero non più

regolarmente, soggiornanti sul territorio dello Stato. Le disposizioni di interesseriguardano i diritti e doveri dello straniero (articolo 2, t.u.), l’ingresso ed il soggiornodello straniero (articolo 4, t.u., e articolo 5, reg. att.), il divieto di espulsione e direspingimento (art. 19, comma 1, t.u.), la protezione umanitaria (articolo 5, comma6, t.u.), la protezione temporanea (articolo 20, t.u.), la materia dell’espulsione(articoli 13, ssgg t.u.).Dal 1 settembre 1997 è applicata in Italia la Convenzione diDublino relativa alla determinazione dello Stato competente per l’esame dellarichiesta dello status di rifugiato e allo scambio di informazioni tra gli Statidell’Unione Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania,Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna eSvezia).La Convenzione garantisce ad ogni richiedente lo status di rifugiato che lasua domanda sarà esaminata da uno Stato membro dell’Unione Europea, in modo

da evitare che egli sia successivamente mandato da uno Stato membro ad un altrosenza che nessuno accetti di esaminare la sua domanda.

5. La legge 23 dicembre 1992, n. 253, recepisce e dà esecuzione alla Convenzionesullo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degliStati membri della Comunità europea, fatta a Dublino il 15 giugno 1990, entrata invigore per l’Italia il 1° settembre 1997.

6. Dal 17.03.2003 è in vigore per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea adeccezione delle Danimarca il Regolamento (CE) N. 343/2003 , cosiddetto “DublinoII”, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membrocompetente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Statimembri da un cittadino di un paese terzo32.

32 In particolare l’art. 19 stabilisce che: “Lo Stato membro che accetta di riprendere in carico il richiedente asilo ètenuto a riammetterlo nel suo territorio. Il trasferimento avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato

membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e, al più tardi, entro sei mesi dall'accettazione della richiesta di presa in carico da parte di un altro Statomembro o della decisione su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo. Lo Stato membrorichiedente notifica al richiedente asilo la decisione relativa alla richiesta allo Stato membro competente diriprenderlo in carico. Detta decisione è motivata. Essa è corredata dei termini relativi all'esecuzione del

trasferimento e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui il richiedente deve presentarsi, nel caso si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi. La decisione può formareoggetto di ricorso o revisione. Il ricorso o la revisione della decisione non ha effetto sospensivo ai finidell'esecuzione del trasferimento eccetto quando il giudice o l'organo giurisdizionale competente decida in talsenso caso per caso se la legislazione nazionale lo consente. Se necessario, lo Stato membro richiedente rilasciaal richiedente asilo un lasciapassare conforme al modello adottato con la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Lo Stato membro competente informa lo Stato membro richiedente dell'arrivo a destinazione delrichiedente asilo o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti. Se il

trasferimento non avviene entro sei mesi, la competenza ricade sullo Stato membro nel quale è stata presentata ladomanda d'asilo. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibileeffettuare il trasferimento o l'esame della domanda a causa della detenzione del richiedente asilo, o fino a unmassimo di diciotto mesi qualora il richiedente asilo si sia reso irreperibile.”

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La nuova normativa. Disposizioni in materia di asilo

In attuazione degli articoli 31 e 32 della Legge 189/2002 relativi alle procedure per ilriconoscimento dello status di rifugiato, il 16 dicembre 2004 è stato pubblicato il DPR 303,entrato poi in vigore il 21 aprile 2005.La nuova normativa introduce alcune novità di rilievo in materia di asilo, di seguito trattate nei

loro aspetti principali.

Competenza ad esaminare la domanda di asilo

Dal 18 febbraio 2003 il Regolamento “Dublino II” (CE) n. 343/2003 garantisce ad ognirichiedente lo status di rifugiato che la sua domanda sia esaminata da uno Stato membrodell’Unione Europea, in modo da evitare che egli venga successivamente mandato da unoStato membro all’altro senza che nessuno accetti di esaminare la sua richiesta d’asilo. TaleConvenzione, e il successivo Regolamento, sono diretti a risolvere il problema costituito daic.d. "rifugiati in orbita", cioè quei richiedenti l'asilo rinviati da uno Stato membro ad un altrosenza che nessuno di questi Stati si riconosca competente per l'esame della loro domanda diasilo.

Di seguito, i casi in cui l’Italia è competente ad esaminare una richiesta di riconoscimentodello status:

1 Presenza di parenti– moglie o marito, figli minorenni, genitori se il richiedente èminore, riconosciuti rifugiati secondo la Convenzione di Ginevra, in caso di consensoesplicito da parte degli interessati;

2 Ingresso con permesso di soggiorno o visto;3 Ingresso irregolare– senza documenti o senza visto se richiesto- in uno dei paesi

dell’Unione Europea ( se attraverso l’Italia, ne diviene responsabile in quanto primopaese di ingresso).

I parametri individuati dal Regolamento per stabilire la competenza di uno Stato hannocarattere oggettivo e possono essere considerati portatori di un unico principio: lo Stato chepermette l'ingresso, regolare o meno, del richiedente asilo nell'ambito del territoriodell'Unione è quello responsabile dell'esame dell'istanza, indipendentemente da dove lastessa sia presentata. Tale impostazione è mitigata solo in ipotesi marginali: se il richiedenteasilo è un minore non accompagnato, è competente per l'esame della domanda di asilo loStato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare, purché ciò sia nel migliorinteresse del minore. In mancanza di un familiare, è competente per l'esame della domandalo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d'asilo. Se un familiare delrichiedente asilo, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel paese diorigine, è stato autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato in uno Stato membro, taleStato membro è competente per l'esame della domanda d'asilo, purché gli interessati lodesiderino. Se un familiare di un richiedente asilo ha presentato in uno Stato membro una

domanda sulla quale non è ancora stata presa una prima decisione di merito, l'esame delladomanda d'asilo compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati lo desiderino.Inoltre, ogni Stato membro, anche se non competente per l'esame in base ai criteri previstidalla Convenzione, può esaminare, per motivi umanitari, in particolare di carattere familiare oculturale, a richiesta dello Stato membro che l'abbia ricevuta, una domanda di asilo, acondizione che il richiedente l'asilo lo desideri. Infine, con riguardo alle istanze presentate sulsuo territorio, ogni Paese conserva il potere discrezionale di ritenersi competente anche inordine a casi che, in base alla Convenzione non gli spetterebbero.

Il regolamento CE 2725/2000, approvato dal Consiglio l’11 dicembre 2000 ed integrato dalsuccessivo regolamento CE n. 407/2002, ha istituito il sistema Eurodac “per il confronto

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delle impronte digitali per l’efficace applicazione della Convenzione di Dublino”. Tale sistemaha lo scopo di fornire le impronte digitali e altri dati personali33  al fine di consentire unadeterminazione certa dello stato competente ad esaminare la domanda di richiesta di asilo.

b. La procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato

Competenza ad esaminare la domanda di asilo

Competente a ricevere la domanda di asilo e’ l’Ufficio di Polizia di Frontiera del luogo diingresso nel territorio nazionale. Tale ufficio, acquisita la domanda redatta su appositamodulistica, identifica lo stesso, lo invita ad a eleggere domicilio e, in assenza di causeostative, lo autorizza a recarsi presso la Questura competente per territorio, alla qualeprovvede a trasmettere la documentazione acquisita.Per “Questura territorialmente competente” deve intendersi quella nel cui territorio lostraniero ha eletto domicilio, presso la quale viene formalizzata la domanda, con laconseguente individuazione della competente Commissione Territoriale per il riconoscimento

dello status di rifugiato34 .In assenza dell’Ufficio di Polizia di frontiera nel luogo di ingresso dello straniero nel territorionazionale si prevede che l’istanza di riconoscimento dello status di rifugiato debba esserepresentata presso la Questura territorialmente competente per il luogo di ingresso. Nel casoin cui lo straniero elegga domicilio nella stessa provincia, la suddetta Questura provvedeanche alla formalizzazione della domanda.Qualora la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato sia presentata invece pressoun’altra Questura, coincidente con il luogo di elezione del domicilio35  , è compito diquest’ultima Questura attivare la procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato36.

Motivi che impediscono la richiesta di asilo

Non è consentito l’ingresso in Italia allo straniero che voglia presentare domanda di asilo neiseguenti casi37: 

  Quando sia già stato riconosciuto rifugiato in un altro Stato;  Quando ha commesso crimini di guerra o contro l’umanità;  Quando è stato condannato in Italia per uno dei delitti per i quali è previsto l’arresto in

flagranza, o risulta pericoloso per la sicurezza dello Stato o risulta appartenere adassociazioni di tipo mafioso o dedite al traffico di stupefacenti o ad organizzazioni ditipo terroristico.

33 art. 5 Regolamento CE n.2725/200034 di cui all’art. 12, comma 2 del DPR n. 303/200435 si richiama in merito la disposizione dell’art. 7, comma 3 del Testo Unico Immigrazione36

 Ministero dell’Interno ,Messaggio, Roma, 11 maggio 2005 Oggetto : D.P.R. 16 settembre 2004, nr.303“Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato”Chiarimenti in merito all’applicazione Art. 237 Art. 1 Legge 39/1990 e successive modificazioni

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Il trattenimento del rich iedente asilo

La nuova normativa ha introdotto l’istituto del trattenimento38 del richiedente asilo in appositestrutture denominate Centri di identificazione. Il trattenimento può essere facoltativo  oobbligatorio. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare ladomanda di asilo presentata, tuttavia la legge prevede che il trattenimento possa essere

disposto nei centri di identificazione, facoltativamente  e per il tempo strettamente necessarioalla definizione della autorizzazione a permanere sul territorio italiano, nei seguenti casi:  Per verificare o determinare la sua nazionalità o identità qualora egli non sia in

possesso dei documenti di identità, oppure abbia presentato documenti falsi al suoarrivo;

  Per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo qualora non sianoimmediatamente disponibili;

  In dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essereammesso sul territorio nazionale.

Il trattenimento nei Centri di identificazione deve essere disposto obbligatoriamente:  A seguito della presentazione della domanda di asilo da parte dello straniero

fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo o

comunque in condizioni di soggiorno irregolare.

Nel caso in cui la domanda di asilo venga presentata dallo straniero già destinatario di unprovvedimento di espulsione o respingimento, il trattenimento è sempre disposto in un centrodi permanenza temporanea (CPT)39.

 Al richiedente asilo trattenuto deve essere consegnato un opuscolo redatto dallaCommissione Nazionale per il riconoscimento dello status di rifugiato in cui sono spiegati lefasi della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato, i principali diritti e doveri delrichiedente asilo e contenente i recapiti dell’UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela. A colui per il quale è disposto il trattenimento in un Centro di identificazione la Questurarilascia un attestato nominativo che certifica la qualità di richiedente lo status di rifugiato

presente nel Centro di identificazione o di permanenza temporanea. Il provvedimento con ilquale il questore dispone l’invio del richiedente asilo nei Centri di identificazione ècomunicato al richiedente asilo e stabilisce il periodo massimo di permanenza nel centro delrichiedente asilo, in ogni caso non superiore a 20 giorni.Tutte le comunicazioni relative al procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiatosono fatte in una lingua comprensibile al richiedente asilo ovvero, laddove non sia possibile,in inglese, francese, spagnolo o arabo a seconda della preferenza indicata dall’interessato.Nel caso in cui, invece, non sia disposto il trattenimento, la Questura competente per

territorio rilascerà al richiedente asilo un permesso di soggiorno temporaneo valido per tremesi e rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status pressola competente Commissione territoriale.

Istituzione e apprestamento dei centri di identificazione

Con decreto del Ministro dell’Interno vengono istituiti sette Centri di identificazione40 geograficamente coincidenti con le Commissioni territoriali. Laddove venga a verificarsi la

38 Art. 3 DPR 16 settembre 2004 n. 303

39 Art. 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998/286

40 Art. 6 DPR 303/2004

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necessità, il Ministero può disporre l’acquisizione in proprietà di strutture, la locazione diaree o di edifici, la costruzione, il riadattamento, la manutenzione di edifici e tutti gli altriinterventi necessari alla realizzazione di strutture idonee.Nell’ambito dei centri sono previsti locali adeguati alle attività delle Commissioni territoriali,alle visite per i richiedenti asilo trattenuti, al culto e allo svolgimento di attività di studio ericreative.

Il Prefetto della Provincia in cui è istituito il centro di identificazione può affidarne la gestione,attraverso apposita convenzione, ad enti locali, ad enti pubblici o privati che operino nelsettore dell’assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel settore dell’assistenzasociale.La convenzione41 per la gestione del centro deve prevedere:

  L’individuazione del direttore del centro;  Il numero delle persone necessarie alla gestione del centro;  le modalità di svolgimento del servizio di ricezione dei richiedenti asilo da ospitare e

le modalità di registrazione delle presenze;  il servizio di vigilanza;  il servizio di interpretariato;  il servizio di informazione legale in materia di riconoscimento dello status di rifugiato;

  le modalità per la comunicazione alla Prefettura delle presenze giornaliere e deglieventuali allontanamenti non autorizzati;

  l’obbligo di riservatezza per il personale del centro su dati e informazioni relative airichiedenti asilo ospiti del centro, anche dopo che questi siano usciti;

  le attività e i servizi per garantire il rispetto della dignità e il diritto alla riservatezzadei richiedenti asilo nell’ambito del centro.

Funzionamento e modalità di permanenza nei centri

Nell’ambito dei Centri di identificazione, il direttore predispone servizi42 al fine di assicurareuna qualità di vita che garantisca dignità e salute dei richiedenti asilo, tenendo conto dellenecessità dei nuclei familiari e delle persone portatrici di esigenze particolari quali minori,

disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel Paese diorigine a discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale. Dove possibile, sentito il Questore,è disposto il ricovero dei disabili e delle donne in stato di gravidanza in apposite struttureesterne.La norma prevede il diritto del richiedente asilo a ricevere le cure ambulatoriali urgenti ocomunque essenziali per malattia o infortunio erogate dal Servizio sanitario nazionale43inbase a convenzioni stipulate, dove possibile, dal Ministero dell’Interno. Nei centri in cui sianopresenti più di cento richiedenti asilo, sono attivati servizi di prima assistenza medicogenerica per almeno quattro ore giornaliere.

Il direttore del centro provvede a regolare lo svolgimento delle attività per assicurare eorganizzare la convivenza dei richiedenti asilo all’interno del centro e una buona fruibilità deiservizi. Il Prefetto adotta le disposizioni relative alle modalità e agli orari delle visite airichiedenti asilo e quelle relative alle autorizzazioni per allontanarsi dal centro prevedendo:

  l’orario per le visite giornalmente articolato su quattro ore;  visite da parte dei rappresentanti dell’UNHCR e degli avvocati dei richiedenti asilo;  visite di rappresentanti di organismi ed enti di tutela dei richiedenti asilo e rifugiati

autorizzati dal Ministero dell’Interno44;

41 Art. 7 DPR 16 settembre 2004 n.303

42 Art. 8 DPR 16 settembre 2004 n. 303

43 Art. 35 co. 3 TU

44 Art. 11 DPR 16 settembre 2004 n. 303

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  visite di familiari o di cittadini italiani per le quali è stata presentata richiesta da partedel richiedente asilo, previa autorizzazione della Prefettura.

 Al momento dell’ingresso nel centro viene consegnato al richiedente asilo un opuscoloinformativo in cui sono sinteticamente illustrate le regole di convivenza e di funzionamentodel centro stesso nonché l’indicazione dei tempi di attuazione della procedura semplificata edelle conseguenze in caso di allontanamento non autorizzato dal centro45.

 All’interno dei centri è garantita la separazione tra uomini e donne durante le ore notturne, adeccezione dei nuclei familiari. E’ consentita l’uscita dal centro dalle ore otto alle ore venti,purchè compatibile con l’ordinario svolgimento della procedura semplificata e previacomunicazione al direttore del centro. Il funzionario prefettizio competente può rilasciare alrichiedente asilo permessi temporanei di allontanamento per un periodo di tempo diverso daquello indicato qualora ricorrano comprovati motivi personali, di salute o di famiglia o percomprovati motivi attinenti all’esame della domanda di riconoscimento dello status dirifugiato46.L’allontanamento non autorizzato dal centro equivale a rinuncia della domanda diriconoscimento dello status di rifugiato.

 Associazioni ed enti di tu tela

I rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutela dei rifugiati47, che vantino esperienzadimostrata e maturata nel settore, possono essere autorizzati dal Prefetto della provincia sulcui territorio è istituito il Centro di identificazione all’ingresso nei locali del centro adibiti allevisite durante l’orario stabilito, con l’invito a tutelare la riservatezza e la sicurezza deirichiedenti asilo.Gli enti locali e il Servizio centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo erifugiati48possono attivare nei centri, previa comunicazione al Prefetto, servizi diinsegnamento della lingua italiana, di informazione e assistenza legale, di sostegno socio-psicologico e di informazione sui programmi di rimpatrio volontario.

Procedura semplificata e procedura ordinaria

La nuova normativa introduce una procedura semplificata  esclusivamente per i richiedentiasilo trattenuti obbligatoriamente e la procedura ordinaria  per i richiedenti asilo trattenutifacoltativamente nei centri di identificazione e per non trattenuti in accoglienza sul territorio49.Qualora la domanda di asilo venga presentata da un minore non accompagnato, l’autoritàche la riceve sospende il procedimento e ne da immediatamente comunicazione al Tribunaleper i Minorenni territorialmente competente per l’adozione dei provvedimenti50  relativi allanomina di un tutore legale, all’accoglienza e alle informazioni da inoltrare al Comitato per iminori stranieri presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali51. Il tutore così nominatoconferma la domanda di asilo e prende immediato contatto con la competente Questura perla riattivazione del procedimento. In attesa della nomina del tutore, l’assistenza el’accoglienza vengono garantite dal Comune sul cui territorio si trova il minore interessato.

45 Art. 1 ter Legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive modificazioni.46 Art. 9 DPR 16 settembre 2004 n. 30347 Art. 11 DPR 303/200448

 Art. 1 sexies legge 39/1990 e e successive modificazioni49

 art. 1 ter L.39/199050

 Art. 346 ssgg CC; art. 8 D.Lgs 140/200551 Art. 33 co. 2 e 2 bis TU

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I minori richiedenti asilo non accompagnati non possono in nessun caso esseretrattenuti in un centro di identificazione o di permanenza temporanea.

La procedura semplificata

Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza di asilo, il Questore provvede alla trasmissionedella documentazione necessaria alla competente Commissione territoriale per ilriconoscimento dello status di rifugiato. La Commissione territoriale provvede all’audizioneentro 15 giorni dalla data di ricezione della documentazione e la decisione è adottata entro isuccessivi tre giorni.In caso di esito negativo dell’audizione può essere presentata richiesta di riesame. Contro ladecisione della Commissione può essere presentato ricorso al Tribunale in composizionemonocratica entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, anche dall’estero tramite lerappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende l’eventuale provvedimento diallontanamento dal territorio nazionale, tuttavia il richiedente asilo può chiedere e ottenereautorizzazione, giurisdizionale52 o prefettizia53, a rimanere sul territorio nazionale fino all’esitodel ricorso. La eventuale decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

La procedura ordinaria

Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza di asilo, il Questore provvede alla trasmissionedella documentazione necessaria alla Commissione territoriale competente per ilriconoscimento dello status di rifugiato. La Commissione territoriale provvede all’audizioneentro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione. La decisione è adottata entro isuccessivi 3 giorni.Contro al decisione della Commissione può essere presentato ricorso al Tribunale incomposizione monocratica entro 15 giorni, anche dall’estero tramite le rappresentanzediplomatiche. Il ricorso non sospende l’eventuale provvedimento di allontanamento dal

territorio nazionale, tuttavia il richiedente asilo può chiedere e ottenere autorizzazione,giurisdizionale o prefettizia, a rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso.L’eventuale decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

Permesso di soggiorno temporaneo per richiesta di asilo

Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo viene rilasciato dalla competente autoritàquando:

  sono scaduti i termini di trattenimento obbligatorio in un centro di identificazione enon si sia ancora conclusa la procedura semplificata;

  sia stata applicata la procedura ordinaria. Al momento dell’uscita dal centro viene rilasciato un permesso di soggiorno valido per tremesi e rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status dirifugiato presso la competente Commissione territoriale.

52 ex art 700 cpc

53 art 17 DPR 303/2004

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Le Commissioni territor iali e la Commissione Nazionale per il dirit to di asilo54 

Le Commissioni territoriali55 vengono istituite presso le Prefetture e nominate con Decreto delMinistro dell’Interno. Sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composteda un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dell’ente territoriale designatodalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell’UNHCR. Per

ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissionipossono essere integrate da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica dicomponente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario56, in relazione a particolari afflussidi richiedenti asilo, in ordine alle domande per le quali potrebbe essere necessario disporredi particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza.Le Commissioni territoriali sono 7 e vengono istituite presso le seguenti Prefetture:

1. Gorizia con competenza a conoscere delle domande presentate nelle regioni FriuliVenezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige;

2. Milano con competenza a conoscere delle domande presentate nelle regioniLombardia, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna;

3. Roma con competenza a conoscere delle domande presentate nelle regioni Lazio,Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria;

4. Foggia con competenza a conoscere delle domande presentate nelle regione Puglia;5. Siracusa con competenza a conoscere delle domande presentate nelle province di

Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania;6. Crotone con competenza a conoscere delle domande presentate nelle regioni

Calabria e Basilicata;7. Trapani con competenza a conoscere delle domande presentate nelle province di

 Agrigento, Trapani, Palermo, Messina e Enna.Nel caso di richiedenti asilo trattenuti, è competente a valutare la domanda di riconoscimentodello status di rifugiato la Commissione territoriale nella cui circoscrizione è collocato ilcentro. Negli altri casi è competente la Commissione nella cui circoscrizione è presentatal’istanza di asilo.

La Commissione Nazionale per il diritto di asilo opera presso il Dipartimento per le libertàcivili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno e, nell’ambito delle funzioni ad essa attribuitedalla legge, provvede:

a) alla realizzazione di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei paesi di origine dei richiedenti asilo, sulla base delle informazioniraccolte e del suocontinuo aggiornamento;

b) all'individuazione di linee guida per la valutazione delle domande di asilo, anchein relazione alla applicazione dell'articolo 5, comma 6, del testo unico;

c) alla collaborazione nelle materie di propria competenza con il Ministero degli affariesteri, ed in particolare con le Rappresentanze permanenti d'Italia presso leorganizzazioniinternazionali di rilievo nel settore dell'asilo e della protezione dei diritti umani;

d) alla collaborazione con gli analoghi organismi dei Paesi membri dell'Unioneeuropea;

e) alla organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i componenti delleCommissioni territoriali;

54 art. 1 quater e 1 quinquies L.39/1990 e succ. modifiche art. 12 e art. 18 DPR 303/2004

55 art. 12 DPR 16 settembre 2004 n. 303

56 art.2 del regolamento di cui al DPR 15 maggio 1990 n. 139

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  f) alla costituzione e all'aggiornamento di una banca dati informatica contenente leinformazioni utili al monitoraggio delle richieste d'asilo;

g) al monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre, ove siaritenuto necessario, l'istituzione di nuove Commissioni territoriali o di Commissioni territorialistraordinarie;

h) a fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per

l'eventuale adozione del provvedimento di cui all'articolo 20, comma 1, del testo unico.Tutte le istanze di riconoscimento dello status di rifugiato presentate prima del 21 aprile200557 sono di competenza della Sezione speciale Stralcio della Commissione Nazionale.

La convocazione presso le Commissioni

La convocazione58  per l’audizione viene comunicata all’interessato tramite la Questuraterritorialmente competente. Qualora non sia stato possibile eseguire la notifica dellaconvocazione nonostante nuove ricerche dell’interessato nel luogo del domicilio eletto edell’ultima dimora, la Commissione, decide in ordine alla domanda di asilo, anche in assenzadell’audizione individuale, sulla base della documentazione disponibile. L’audizione può

essere rinviata qualora le condizioni di salute del richiedente asilo, adeguatamentecertificate, non la rendano possibile ovvero qualora l’interessato richieda ed ottenga il rinvioper gravi e fondati motivi. La mancata presentazione all’audizione individuale non impediscela decisione della Commissione territoriale sulla domanda di asilo.

L’audizione del rich iedente asilo e la decisione della Commissione

La Commissione procede all’audizione59 del richiedente asilo in seduta non pubblica; vieneredatto verbale dell’audizione e una copia è consegnata all’interessato unitamente a unacopia della documentazione da lui prodotta. Il richiedente asilo può esprimersi nella proprialingua, la Commissione nomina un interprete. Durante l’audizione devono essere adottate lemisure idonee a garantire la riservatezza dei dati che riguardano l’identità e le dichiarazioni

dei richiedenti lo status di rifugiato, nonché le condizioni di soggetti portatori di particolariesigenze. Il richiedente asilo ha la facoltà di farsi assistere da un avvocato e può inviare allacompetente Commissione territoriale e alla Commissione Nazionale per il diritto di asilomemorie e documentazione in ogni fase del procedimento.L’audizione di minori richiedenti asilo non accompagnati viene disposta dalla Commissioneterritoriale in presenza del tutore che ne esercita la potestà. La Commissione inoltre puòescludere l’audizione nei casi in cui ritiene di avere acquisito elementi sufficienti per unadecisione positiva.La Commissione territoriale delibera a maggioranza dei membri e adotta una delle seguentidecisioni60:

  Riconosce lo status di rifugiato al richiedente asilo in possesso dei requisiti previstidalla convenzione di Ginevra;

  Rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previstidalla convenzione di Ginevra;

  Rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previstidalla convenzione di Ginevra ma, valutate le conseguenze di un rimpatrio alla luce

57 data in cui è entrato in vigore il DPR 303/2004 che attua e norma la doppia procedura per il riconoscimento

dello status di rifugiato come prevista agli artt. 31 e 32 della Legge 189/2002.58

 art. 13 DPR 16 settembre 2004 n. 30359

 Art. 14 DPR 303/200460 Art. 15 DPR 303/2004

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degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali delle quali l’Italia èfirmataria61, chiede al Questore l’applicazione dell’art. 5 co. 6 Testo Unico.

 Allo straniero al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, la Commissione Nazionalerilascia apposito certificato sulla base del modello stabilito dalla Commissione Nazionale; alcontrario lo straniero al quale non sia stato riconosciuto lo status di rifugiato è tenuto alasciare il territorio dello Stato62, salvo che gli sia stato concesso un permesso di soggiorno

ad altro titolo.

Decreto legislativo 140/2005 – Accoglienza dei richiedenti asilo

Con il Decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 140 viene recepita e attuata la Direttiva europea2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli statimembri. Il decreto entra in vigore il 21 ottobre 2005 e ha lo scopo di stabilire le normerelative all’accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato nelterritorio nazionale. Il testo riporta alcune norme rilevanti, anche in relazione alla nuovaprocedura per il riconoscimento dello status di rifugiato, i cui contenuti vengono di seguito

illustrati.

Istanza di asilo e misure di accoglienza

Quando non è disposto il trattenimento del richiedente asilo, la Questura rilascia allo stessoentro 3 giorni dalla presentazione della domanda un attestato nominativo che certifica laqualità di richiedente asilo e entro 20 giorni dalla presentazione della domanda il permesso disoggiorno per richiesta di asilo63. Quando invece è disposto il trattenimento del richiedenteasilo, la Questura rilascia un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedenteasilo presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea eassistenza64.La Questura che riceve la domanda di asilo provvede65, entro un termine non superiore a 15

giorni dalla presentazione, all’informazione sulle condizioni di accoglienza del richiedenteasilo e alla consegna dell’opuscolo informativo66.Il richiedente asilo inviato nel centro di identificazione ha accoglienza nelle strutture in cui èospitato per il tempo stabilito e secondo le disposizioni del regolamento. Il richiedente asilocui invece viene rilasciato il permesso di soggiorno e che dichiara di essere privo di mezzisufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprioe dei propri familiari, redige apposita richiesta al momento della presentazione delladomanda. Una volta valutata l’insufficienza dei mezzi di sussistenza, viene verificata ladisponibilità dei posti all’interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati67.Una volta individuata la struttura tramite Servizio centrale, la Prefettura provvede ad inviarvi ilrichiedente asilo anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal centrostesso. Gli oneri conseguenti sono a carico della Prefettura. L’indirizzo del centro diaccoglienza è comunicato dalla Prefettura alla Questura nonché alla Commissione territoriale

61 in particolare art. 3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ,

ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1655 n. 84862 art. 13 co. 4 e 5 del Testo unico63 Art. 11 co. 1 lettera a) DPR 31 agosto 1999 n. 39464

 Art. 4 Decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 14065

 Art. 3 Decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 14066

 Art. 2 co .6 DPR 16 settembre 2004 n. 30367 Art. 6 Decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 140

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e costituisce il domicilio del richiedente valevole agli effetti della notifica e dellacomunicazione degli atti relativi al procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato.Nei casi di indisponibilità temporanea di posti nelle strutture del Sistema di protezione e inattesa che vengano individuati, la Prefettura dispone l’accoglienza nei centri di identificazioneovvero eroga un contributo68  per il tempo strettamente necessario ad acquisire ladisponibilità presso un centro di accoglienza e subordinatamente alla comunicazione del

domicilio eletto alla Prefettura.Contro il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso al TAR.L’accoglienza deve essere effettuata in considerazione delle esigenze dei richiedenti asilo edei loro familiari con particolare attenzione alle categorie vulnerabili quali minori, disabili,anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali èstato accertato che abbiano subito torture, stupri o altre forme di violenza fisica o psicologica.Nell’ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati sono attivati servizispeciali di accoglienza per i richiedenti asilo portatori di esigenze particolari che tenganoconto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specificheesigenze.L’accoglienza ai minori non accompagnati è effettuata, secondo il provvedimento delTribunale dei minorenni, ad opera dell’ente locale. Nell’ambito dei servizi del Sistema di

protezione, gli enti locali interessati possono prevedere specifici programmi di accoglienzariservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che partecipano allaripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo.Gli operatori che lavorano nelle strutture del Sistema hanno una formazione adeguata allefunzioni che esercitano nelle strutture di assistenza e sono soggette all’obbligo diriservatezza in ordine ai dati e alle notizie concernenti i richiedenti asilo.

I richiedenti asilo sono alloggiati in strutture che garantiscono69:  La tutela della vita e del nucleo familiare;  La possibilità di comunicare con i parenti, gli avvocati i rappresentanti dell’UNHCR e i

rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutela dei richiedenti asilo e rifugiati70.

La revoca delle misure di accoglienza è disposta nei seguenti casi71:  Mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro

di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza preventiva e motivatacomunicazione;

  Mancata presentazione del richiedente asilo all’audizione in Commissione,nonostante la comunicazione della convocazione presso il centro di accoglienza;

  Accertamento della disponibilità del richiedente asilo di mezzi economici sufficientiper garantirsi l’assistenza;

  Violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte delrichiedente asilo ivi ospitato, ovvero comportamenti gravemente violenti.

Il ripristino delle misure di accoglienza è disposto quando la mancata presentazione ol’abbandono sono stati causati da forza maggiore o da caso fortuito.Il provvedimento di revoca ha effetto dalla sua comunicazione72;avverso il provvedimento èammesso ricorso al TAR.

68 Art. 1 sexies co.3 lettera c) legge 189/200269

 Art. 9 Decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 14070

 Art. 11 DPR 16 settembre 2004 n. 30371

 Art. 12 Decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 14072 Art. 6 co. 6 Decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 140

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c. La tutela giurisdizionale

La decisione sull’istanza di riconoscimento dello status di rifugiato è comunicataall’interessato unitamente alle informazioni sulle modalità di impugnazione nonché, per leipotesi di procedura semplificata, sulla possibilità di chiedere il riesame e l’autorizzazione alPrefetto a permanere sul territorio nazionale.

Il riesame

Il richiedente asilo per il quale è stato predisposto il trattenimento obbligatorio presso uno deiCentri di identificazione può presentare, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento dirigetto da parte della Commissione competente, richiesta di riesame73  al presidente dellaCommissione territoriale. In attesa della decisione sul riesame l’interessato permane nelCentro di identificazione. La richiesta di riesame deve avere ad oggetto elementisopravvenuti ovvero preesistenti non adeguatamente valutati in prima istanza, che sianodeterminanti al fine del riconoscimento dello status di rifugiato.Entro 3 giorni dalla data di presentazione della domanda di riesame, il presidente dellaCommissione territoriale chiede al presidente della Commissione nazionale di provvedere

all’integrazione della Commissione territoriale con un componente della commissionenazionale.La Commissione territoriale integrata può procedere ad una nuova audizione dell’interessato,ove richiesto dallo stesso o dal componente della Commissione Nazionale.La Commissione così integrata decide con provvedimento motivato, comunicatoall’interessato entro le 48 ore successive e contro cui è ammesso ricorso nei 15 giornisuccessivi alla comunicazione, al Tribunale territorialmente competente in composizionemonocratica.

Pendenza di ricorso e autorizzazione a permanere sul territorio

Il richiedente asilo, che ha presentato ricorso avverso il rigetto dell’istanza da parte della

Commissione territoriale, può chiedere al Prefetto, competente ad adottare il provvedimentodi espulsione, di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all’esito delprocedimento. Se l’interessato era già stato raggiunto da provvedimento d’espulsione vienetrattenuto nel centro di permanenza temporanea.La richiesta deve essere presentata per iscritto e adeguatamente motivata in relazione a fattisopravvenuti che comportino gravi e comprovati rischi per l’incolumità o la libertà personale,successivi alla decisione della Commissione territoriale, e a gravi motivi personali o di saluteche richiedono la permanenza sul territorio dello Stato. L’autorizzazione è concessa qualorasussista l’interesse a permanere sul territorio dello Stato e il Prefetto non rilevi il concretopericolo che il periodo di attesa della decisione dl ricorso possa essere utilizzato dalrichiedente asilo per sottrarsi all’esecuzione del provvedimento di allontanamento.La decisione del Prefetto è adottata entro 5 giorni dalla presentazione, in forma scritta emotivata; in caso di accoglimento, nel provvedimento vengono definite le modalità dipermanenza sul territorio. In caso di autorizzazione permanere sul territorio dello Stato, ilQuestore rilascia un permesso di soggiorno di durata non superiore a 60 giorni rinnovabiliqualora si ritengano persistenti le condizioni che hanno consentito l’autorizzazione.

73 art. 16 DPR 303/2004

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Il patrocinio a spese dello Stato

L’istituto del patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dal Decreto Legislativo 27 maggio2005 n. 116 ed è possibile accedervi nei seguenti casi74:

•  Condizioni di reddito insufficiente;

•  Condizioni legate al merito della controversia. La domanda di patrocinio relativa ad

un'azione giudiziaria che appaia manifestamente infondata è respinta.

Il patrocinio a spese dello Stato garantisce75:

•  la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere a unasoluzione prima di intentare un'azione legale;

•  l'assistenza legale e la rappresentanza in sede di giudizio, nonchè l'esonerodalle spese processuali, comprese le spese previste all'articolo 7 e gli onoraridelle persone incaricate dal giudice di compiere atti durante il procedimento.

Le domande di ammissione al patrocinio e la loro trasmissione sono effettuate in base ad

un formulario uniforme approntato dalla Commissione delle Comunità europee. Nei diecigiorni successivi a quello in cui è pervenuta la domanda di ammissione al patrocinio, ilconsiglio dell'ordine degli avvocati, verificata la ricorrenza delle condizioni di ammissione,ammette il richiedente in via anticipata e provvisoria al patrocinio. Gli eventualiprovvedimenti di rigetto sono succintamente motivati76. L'ammissione al patrocinio èvalida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure,derivate ed accidentali, comunque connesse. Il patrocinio a spese dello Stato non coprele spese sostenute dalla parte avversa qualora il beneficiario perda la causa ed il giudicepronunci sentenza di condanna della parte soccombente al rimborso delle spese a favoredell'altra parte.

L'espulsione del rifugiato77 

Non è possibile espellere un rifugiato che si trovi regolarmente sul territorio se non perragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico78. La tutela della vita del rifugiato, infatti,preclude il suo allontanamento o rinvio verso le frontiere o i territori in cui la sua vita o la sualibertà sarebbe minacciata a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza aduna certo gruppo sociale o delle sue opinioni politiche. Al fine di garantire il diritto alladomanda di riconoscimento dello status, il rifugiato non può essere perseguitato penalmentea motivo del proprio ingresso e/o soggiorno irregolare79, salvo che abbia commesso reatiparticolarmente gravi o comunque rappresenti un pericolo per la sicurezza del Paese in cui sitrova. Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso dinnanzi all’autorità

competente. Analogo divieto di allontanamento vale per colui che ha ottenuto l’asilo costituzionale ai sensidell’articolo 10 della Costituzione, o per il beneficiario di altre forme di protezione.

74 art. 4 DLgs 116/200575 art. 5 DLgs 116/200576 art. 15 DLgs 116/200577

 cfr Magistratura democratica e ASGI, Espulsione, Accompagnamento alla frontiera e trattenimento dello

straniero78

 Convenzione di Ginevra art. 3279 Convenzione di Ginevra art. 31

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 La cessazione dello status di rifug iato

Come già disposto dalla Convenzione di Ginevra, anche la Direttiva 2004/83/CE stabilisceche un cittadino di paese terzo o apolide cessa di essere un rifugiato qualora 80:

•  si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del Paese di cui ha la

cittadinanza;•  avendo perso la cittadinanza l’abbia volontariamente riacquisita;

•  abbia acquistato una nuova cittadinanza e gode della protezione del paese di cui haacquistato la cittadinanza;

•  si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritornopr timore di essere perseguitato;

•  non possa più rinunciare alla protezione del Paese di cui ha la cittadinanza perchésono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dellostatus di rifugiato;

•  se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel Paese nel quale aveva la dimoraabituale perchè sono venute meno le circostanze che hanno determinato ilriconoscimento dello status di rifugiato.

La cessazione dello status consegue ad una pronuncia della Commissione nazionale per ildiritto d’asilo. La convocazione per l’audizione dove ritenuta necessaria, deve esserenotificata all’interessato tramite la Questura competente per territorio. L’interessato, permotivi di salute o per altri motivi certificati, può chiedere di essere convocato in altra data;non può essere richiesto più di un rinvio. La Commissione decide entro 30 giorni dalla datadell’audizione.Nel caso in cui l’interessato non si presenti all’audizione senza aver presentato richiesta dirinvio, la competente Commissione decide sulla base della documentazione in suopossesso.La procedura di revoca è sempre comunque individuale. 

2.3.4.1.Ruolo dell ’operatore legale

Per quanto riguarda nello specifico l’attività connessa all’assistenza legale, durante laprocedura per il riconoscimento dello status, nel caso di richiedenti asilo in proceduraordinaria, all’operatore legale spettano i seguenti compiti:

- la predisposizione del fascicolo personale, redatto nel rispetto della privacy81, contenenteinformazioni anagrafiche e dati relativi alla richiesta di asilo; appuntamenti con la Questura;data dell’audizione alla Commissione per il riconoscimento dello status ed in generale tutte leinformazioni necessarie ad avere il quadro completo della situazione giuridica del

beneficiario;

- la preparazione dell’intervista volta alla ricostruzione della storia personale del richiedenteasilo;

- l’aiuto al beneficiario nella ricostruzione della memoria personale  e delladocumentazione relativa e informando il richiedente asilo sulle modalità procedurali dellaverbalizzazione in Questura o dell’audizione presso la Commissione territoriale.

80 Direttiva 2004/83/CE del Consiglio art. 11

81 D. Lgs. n. 196/2003

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 Alla memoria potrà inoltre essere allegata tutta la documentazione comprovante ciò che ilrichiedente asilo dichiara; il ruolo dell’operatore consisterà anche nella raccolta di questadocumentazione avvalendosi di rapporti annuali delle diverse organizzazioni internazionali ointerpellando specialisti (medici, psicologi, etc) al fine di certificare lo stato fisico o psichicodella persona. Il materiale raccolto sarà utile ad integrare la verbalizzazione resa inQuestura e ad avvalorare le dichiarazioni che verranno rese in Commissione, qualora il

fascicolo trasmesso d’ufficio non risultasse completo.

- Verifica della procedura d’asilo e trasferimento della pratica.  All’ingresso nel centro diaccoglienza, l’operatore dovrà verificare lo stato della sua procedura d’asilo in particolare perquanto riguarda la data di richiesta, presso quale Questura è stata presentata, il domicilioprecedente, se e quando è stata fissata la data dell’audizione, se la persona è un “casoDublino”. Tali informazioni sono infatti necessarie al fine di impostare un adeguato intervento.Per quanto riguarda l’eventuale trasferimento della pratica da una Questura all’altra, questoavviene automaticamente. L’operatore è tuttavia tenuto ad accompagnare il beneficiario allaQuestura di zona al fine di segnalare il nuovo domicilio.

- Rapporti con la Questura. E’ consigliabile che l’operatore accompagni fisicamente il

beneficiario in Questura, almeno per i primi appuntamenti. La sua presenza diventa infattiimportante soprattutto per mediare tra beneficiario e l’agente di questura preposto allosportello. Il beneficiario deve tuttavia essere messo nelle condizioni di potervisi recare dasolo anche se l’operatore ha comunque l’obbligo di seguire costantemente l’iter dellaprocedura d’asilo.

- Rapporti con la Commissione per il riconoscimento dello status. Poiché laCommissione territoriale è l’organo istituzionale preposto a deliberare in merito alriconoscimento dello status, qualunque comunicazione ad esso inerente deve avvenire informa scritta. Gli operatori sono tenuti a comunicare con la Commissione territoriale neiseguenti casi:

-  segnalazione preventiva della mancata presenza del beneficiario all’audizione

specificandone le ragioni;-  segnalazione anche successiva della mancata presenza, specificandone anche in

questo caso le ragioni;-  invio di una memoria integrativa prima della data dell’audizione ma comunque dopo

che questa è stata fissata;-  richiesta di informazioni in merito alla pratica del richiedente asilo.

Laddove il richiedente asilo si avvalga dell’assistenza di un avvocato in sede di audizione,sarà compito dell’operatore legale lavorare in collaborazione con il legale coordinando leattività di preparazione all’intervista.

- Orientamento alla tutela giurisdizionale All’operatore spetta in questo caso il compito di capire quando è necessario rivolgersi ad unavvocato e con quale tempistica.Sarà inoltre l’operatore ad assistere l’avvocato fornendogli tutte le indicazioni ed informazioniraccolte nel fascicolo personale del beneficiario che possono garantire un’adeguataassistenza legale.

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2.3.4.2. Diri tt i e i Doveri. 

I richiedenti asilo

Una volta ottenuto il permesso di soggiorno, (anche se in possesso del solo cedolino, perprevalente interpretazione) il richiedente asilo ha diritto all’ assistenza sanitaria82 conseguente all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (vd. paragrafi 2.2.2. e 2.3.2sull’assistenza sanitaria).Per quanto riguarda l’ attività lavorativa una novità assoluta nell'ambito dei diritti riconosciutiai richiedenti asilo è costituita dalle disposizioni espresse dall'articolo 11 del D. Lgs140/2005. L'articolo citato, infatti, stabilisce che qualora la decisone sulla domanda di asilonon venga adottata dalla Commissione competente entro sei mesi dalla presentazione delladomanda stessa e il ritardo non sia imputabile al richiedente asilo, il permesso di soggiornoviene rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla

conclusione della procedura di riconoscimento dello status. Il permesso di soggiorno tuttavianon può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il ritardo nellaprocedura è imputabile al richiedente asilo qualora abbia presentato documenti ecertificazioni false relative alla sua identità o nazionalità o comunque attinenti agli elementidella domanda di asilo ovvero abbia rifiutato di fornire le informazioni necessarieall’accertamento della sua identità o nazionalità ovvero ancora non si sia presentatoall’audizione davanti alla Commissione competente nonostante l’avvenuta notifica dellaconvocazione, fatti salvi i motivi di forza maggiore. Il richiedente asilo che svolge attivitàlavorativa può continuare ad usufruire delle condizioni di accoglienza erogate dagli enti localiafferenti al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, a condizione di contribuirealle relative spese. Sta al gestore del servizio di accoglienza stabilire l’entità del contributotenendo conto del reddito percepito dal richiedente asilo e dei costi dell’accoglienza erogata

allo stesso83.Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda diriconoscimento dello status di rifugiato, il richiedente asilo, autorizzato a rimanere sulterritorio nazionale in attesa di definizione del procedimento, ha accesso all’accoglienza soloper il periodo in cui non gli è consentito il lavoro ai sensi dell’articolo 11, ovvero nel caso incui non sia in grado di lavorare a causa delle sue condizioni fisiche84. Al richiedente asilo è precluso inoltrare domanda di ricongiungimento familiare. 

I rifugiatiSe la domanda di riconoscimento dello status viene accolta, i rifugiati hanno una nuovasituazione giuridica, con un nuovo permesso di soggiorno e nuovi diritti e doveri riconosciuti,un documento di viaggio per recarsi all’estero-escluso il Paese di provenienza- per unperiodo non superiore a tre mesi.  A parità dei cittadini italiani, sussiste l’obbligo di iscri zione al Servizio Sanitario Nazionale con il diritto di assistenza estesa anche ai familiari a carico. La tessera sanitaria ha la stessadurata del permesso di soggiorno. Nel pagamento del ticket valgono le stesse agevolazionipreviste per i disoccupati, purché iscritti nelle liste di collocamento e per le esenzioni da

82 art. 34 TU Immigrazione e Circ. Min. Sanità 5/2000

83 art. 11 D.Lgs 140/2005

84 art. 5 co. 7 D.Lgs 140/2005

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reddito. A parità dei cittadini italiani residenti nel territorio, al rifugiato indigente, in ragionedella natura e della complessità della limitazione, spetta l’assistenza pubblica e sociale:pensione sociale, pensione di invalidità civile, assegno nucleo familiare85.Condizione necessaria per il godimento dei diritti civili, sociali, economici e culturali è l’iscrizione anagrafica86  nel Registro degli stranieri. In questo modo si potrà ottenere ilrilascio della Carta di identità con validità limitata al territorio italiano. La dichiarazione di

residenza è oggetto di autocertificazione, così come previsto limitatamente a fatti, stati equalità che possono essere convalidate da soggetti pubblici e privati. Parimenti ai cittadiniitaliani, i rifugiati godono della tutela giurisdizionale relativamente ai propri diritti e interessilegittimi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.Il rifugiato, con permesso di soggiorno in corso di validità, ha il diritto di richiedere ilricongiungimento familiare del coniuge, dei figli minori non coniugati ovvero legalmenteseparati, dei figli maggiorenni laddove per impossibilità oggettive non possano provvedere alloro stato di salute a causa di una totale invalidità, dei genitori a carico qualora non abbianoaltri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultra-sessantacinquenniqualora gli altri figli non possano provvedere al loro sostentamento per gravi motivi di salute.La richiesta deve essere inoltrata presso lo Sportello Unico87  territorialmente competentepresentando regolare domanda completa di tutti i documenti richiesti. Tra questi, i rifugiati

riconosciuti non devono dimostrare requisiti di reddito o di alloggio . L’autorità competenterilascerà in seguito il nulla osta al ricongiungimento, documento che deve essere inviato dalrichiedente ai familiari interessati e all’ambasciata di riferimento. Le rappresentanze consolarie diplomatiche italiane rilasciano il visto di ingresso. Il familiare che si ricongiunge ha dirittoad un permesso di soggiorno per motivi familiari della stessa natura di quello del rifugiatorichiedente. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso disoggiorno per motivi familiari, l’interessato può presentare ricorso  al Tribunale incomposizione monocratica del luogo in cui risiede. I rifugiati possono contrarre matrimonio e divorziare secondo la legge italiana; verrà rilasciato il nulla osta dall’UNHCR sulla base diun atto di notorietà sostitutivo dell’atto di nascita per uso matrimonio.I rifugiati hanno diritto all’istruzione  elementare e media. Ai fini dell’iscrizione ai corsi dilaurea, è prevista l’agevolazione dell’esenzione di legalizzazione dei certificati di attestazione

scolastici. Ai minori rifugiati si applicano le disposizioni vigenti in materia di istruzione,partecipazione alla vita scolastica e accesso ai servizi educativi.I rifugiati possono accedere ai corsi professionali  attivati dagli Enti riconosciuti dalleRegioni e da altri enti convenzionati e ai corsi di formazione finanziati dalla ComunitàEuropea. La legge prevede anche la presenza sul territorio dei Centri Territoriali Permanentiper l’istruzione e la formazione in ogni distretto scolastico. Oltre al Fondo sociale Europeo, loStato, le Regioni e le Province Autonome possono finanziare le attività di formazione indirizzate a questa fascia di utenza. In materia di lavoro, di pubblico impiego e diprevidenza sociale, i rifugiati godono degli stessi diritti che la legge garantisce ai lavoratoriitaliani.E’ riconosciuto il diritto al rilascio della patente di guida  italiana ed è possibile partecipareall’assegnazione degli alloggi sociali e dell’edilizia popolare88.

85 Legge 153/1988 e Circ, n. 62 del 6 aprile 2004

86 art. 14 DPR 334/2004

87 vd. DPR 334/2004 Regolamento di attuazione della legge 189/200288  art. 40 co. 6 T.U. immigrazione: “Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmentesoggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di

lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani,agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al creditoagevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione”.

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I beneficiari di protezione umanitaria

La protezione umanitaria, di fatto, non è stata disciplinata dalla normativa italiana in modoesaustivo. Le norme di riferimento sono gli articoli 5 comma 6 e 19 del Testo UnicoImmigrazione. Generalmente, il permesso di soggiorno per motivi umanitari viene rilasciatodalla Questura dietro raccomandazione della competente Commissione per il riconoscimento

dello status di rifugiato quando, a seguito di esito negativo della domanda di asilo, siriscontra che sarebbe comunque pericoloso per la persona rientrare nel Paese di origine. Lanorma infatti recita: “ il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresìadottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lostraniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli stati contraenti, salvoche ricorrano seri motivi, in particolare, di carattere umanitario o risultanti da obblighicostituzionali o internazionali dello Stato italiano”89. “In nessuna caso può disporsil’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto dipersecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinionipolitiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso unlatro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”90.La nuova normativa, con riferimento al T.U., prevede esplicitamente che venga rilasciato il

permesso di soggiorno per motivi umanitari, previo parere delle Commissioni territoriali, incaso di oggettive e gravi situazioni personali che non consentano l’allontanamento dellostraniero dal territorio nazionale91. Inoltre, l’art. 13 del DPR 334/2004, titolato Conversionedel permesso di soggiorno, consente al titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitaridi poter esercitare lavoro autonomo o subordinato, per il periodo di validità dello stesso,previo inserimento nell’elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previacomunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro. Al rinnovo, vienerilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l’attività effettivamente svolta92.Il beneficiario di protezione umanitaria, come il rifugiato, ha il diritto di richiedere ilricongiungimento familiare, ma con la necessità di dimostrare i requisiti richiesti di reddito e di alloggio. Relativamente alla possibilità di viaggiare, il Ministero dell’Interno, conapposita circolare93, stabilisce che: “ agli interessati è consentito di permanere in Italia

riconoscendo loro una particolare situazione oggettiva. Per sua stessa natura, dettasituazione, pur non riconducibile a quella di un rifugiato, spesso preclude il rilascio delpassaporto da parte delle autorità dello Stato di appartenenza, privando il soggetto anchedella facoltà di recarsi all’estero. Tale facoltà non può che essere ammessa dalle autoritàitaliane, tenuto conto che, in caso contrario, si verificherebbe una compressione dei dirittiriconosciuti ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti94, in relazione anche all’art. 16della nostra Carta costituzionale”.

89 art. 5 co. 6 T.U. immigrazione90 art. 19 co. 1 T.U. immigrazione91

 art. 11 DPR 334/220492

 art. 13 co. 3 DPR 334/200493

 Circ. Min. Int. 24 febbraio 2003 Ai Sigg. Questori della Repubblica94 art.2 co. 2 DPR 394/1999

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Capitolo 3: Dall’accoglienza all’integrazione

Il percorso di integrazione inizia nel momento stesso in cui il beneficiario entra inaccoglienza: i servizi che vengono forniti durante la permanenza nel centro sono infattifinalizzati a rendere i beneficiari autonomi nel più breve tempo possibile. L’apprendimentodella lingua italiana rappresenta ad esempio il requisito di base per l’inserimento nei corsi diformazione professionale o al lavoro e, più in generale, la condizione per l’inserimento deibeneficiari nel contesto sociale, così come l’orientamento e accompagnamento ai servizisono propedeutici alla graduale acquisizione della capacità di muoversi autonomamente nelterritorio.

Con la definizione del progetto personale individualizzato elaborato all’ingresso nel centro,vengono stabiliti gli obiettivi e la tempistica di un percorso graduale che dall’accoglienza

possa portare il beneficiario ad un’integrazione definitiva sia sociale che lavorativa e alreperimento di una soluzione alloggiativa autonoma. A livello generale, le attività volte a favorire l’integrazione prevedono l’acquisizione, da partedel beneficiario, di nuove competenze e di strumenti utili all’inserimento socio- lavorativo esocio-alloggiativo nel contesto di riferimento.

Il supporto all’inserimento formativo, l’orientamento e l’accompagnamento al lavoro eil supporto nella ricerca di soluzioni abitative autonome rappresentano un punto nodale

del percorso di integrazione.

 A queste attività si aggiungono, e in qualche modo ne costituiscono la premessa, interventipiù generali di animazione sociale e di costruzione della rete di sostegno.

 At tivi tà prev iste

3.1. Supporto all’inserimento formativoSi intendono tutte le azioni volte ad informare, orientare e sostenere i beneficiari nellacostruzione di percorsi adeguati ai bisogni formativi da loro espressi.Tra queste rientrano non solo le attività di formazione professionale  vera e propria maanche altri interventi propedeutici all’inserimento lavorativo quali l’attivazione di tirociniformativi  e di orientamento, la certificazione delle competenze  e la procedura per ilriconoscimento dei titoli di studio conseguiti nel paese di origine.

3.1.1. La formazione professionale

La formazione professionale rappresenta uno dei principali strumenti finalizzati ad incentivarel’occupazione ed è rivolta in modo particolare categorie deboli e ai giovani soggetti all’obbligoformativo. La materia è regolamentata dalla Legge quadro 845 del 1978 e aggiornata da decretisuccessivi.Sulla base di quanto definito dalla Legge quadro, la formazione professionale riguarda tuttiquegli interventi finalizzati all’acquisizione di competenze teorico pratiche per lo svolgimentodi determinati ruoli professionali; prevede la realizzazione di corsi rivolti al primo inserimento,

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alla qualificazione professionale, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento eperfezionamento dei lavoratori; indica quali beneficiari i cittadini che abbiano assoltol’obbligo scolastico e i cittadini stranieri “nell’ambito degli accordi internazionali e delle leggivigenti”.Per quanto riguarda nello specifico i richiedenti asilo, la normativa di recente approvazione95 prevede la possibilità di accedere ai corsi di formazione professionale eventualmente previsti

dall’ente locale presso il quale insiste uno dei centri di accoglienza del Sistema.

Il sostegno all’inserimento in corsi di formazione professionale  è indicato come fasepropedeutica per tutti i beneficiari che intendano intraprendere un percorso voltoall’acquisizione di nuove competenze o alla riqualificazione di competenze già acquisite nelpaese di origine ma non riconosciute o difficilmente spendibili nel territorio italiano.

Nell’ambito della formazione professionale si possono distinguere le seguenti tipologie dicorsi:

a. Corsi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE)Il Fondo sociale europeo finanzia insieme a Regioni e Province corsi di formazione

organizzati da centri di formazione professionale pubblici, da enti privati convenzionati e daimprese.I corsi vengono organizzati a tutti i livelli: post-scuola dell'obbligo, post-diploma e diplomauniversitario, post-laurea (corsi e master).Tali corsi, in prevalenza gratuiti per i partecipanti, consentono di acquisire competenze equalifiche richieste dal mercato del lavoro.

 Ai corsi possono partecipare:-  giovani e adulti in cerca di occupazione-  portatori di handicap, ex detenuti, extracomunitari, tossicodipendenti, emarginati; -  lavori in cassaintegrazione o liste di mobilità; -  lavoratori che necessitano di riqualificazione o aggiornamento professionale. 

b. Corsi attivati dal sistema nazionale di formazione continua (l. 236/93)Oltre alle attività di formazione previste dal Fondo sociale europeo, esiste un sistemanazionale di formazione continua regolato dalla Legge 236 del 1993 e finalizzatoall’adeguamento della professionalità dei lavoratori alle trasformazioni industriali.La formazione continua può essere attivata da Regioni e Province ed è rivolta tra gli altri asoggetti privi di occupazione e iscritti nelle liste di disoccupazione che hanno partecipato alavori socialmente utili.

c. Corsi di formazione professionale residenziali Assumono particolare interesse in un’ottica di graduale fuoriuscita dai centri di accoglienza.Infatti, a differenza degli altri, questi corsi prevedono l’accoglienza per tutta la durata dellaformazione (in genere sei mesi) e parte del rimborso spese previsto viene utilizzato percoprire le spese di alloggio.

d. Corsi finalizzati all’espletamento dell’obbligo formativo  Come già detto, sono i corsi rivolti a minori fino a 18 anni e vengono realizzati da centri diformazione professionale.

95 art. 11, comma 5 , D.Lgs.140/2005

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Possono accedere i minori che abbiano assolto all’obbligo scolastico e che scelgono di nonproseguire gli studi.

3.1.2. I tirocini formativ i e di orientamento.

In base a quanto stabilito dalla normativa in vigore96, i tirocini formativi e di orientamento non

costituiscono rapporto di lavoro. Essi sono infatti finalizzati ad agevolare le scelteprofessionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Il tirocinio, indirizzato ai soggetti che abbiano assolto all’obbligo scolastico, può esserepromosso da:

-  agenzie provinciali per il lavoro, -  enti di formazione accreditati dalla regione,-  provveditorati agli studi-  comunità terapeutiche, enti e cooperative sociali iscritte agli albi regionali;-  servizi per disabili;

L’ente promotore e l’azienda stipulano con il beneficiario del tirocinio una convenzione alla

quale viene allegato un progetto educativo che deve contenere:-  obiettivi e finalità del tirocinio;-  i nominativi del tutore per l’ente promotore e dell’incaricato per l’azienda;-  gli estremi dell’assicurazione Inail attivata;-  la durata ed il periodo di svolgimento;-  il settore aziendale di inserimento.

L’ente promotore ha il compito di verificare la correttezza delle modalità di realizzazione deltirocinio attraverso la nomina di un tutor che segue il tirocinante durante il suo percorso.Spetta inoltre all’Ente promotore provvedere alla copertura assicurativa INAIL.Le attività svolte nel corso dei tirocini possono essere certificate dagli enti promotori edhanno valore di credito formativo; possono pertanto essere riportate nel curriculumformativo del tirocinante.

3.1.3. Le procedure per il riconoscimento dei titol i di studio97 Tra i vari problemi che affrontano i cittadini stranieri in Italia, non solo i richiedenti asilo erifugiati, vi è quello relativo al riconoscimento del loro titolo di studio. Per arrivare a taleobiettivo esistono procedure diverse che vengono identificate con altrettante denominazioni:Dichiarazione di valore, Dichiarazione di corrispondenza di titoli di studio. Questo creaspesso confusione sia negli operatori del settore, sia a maggior ragione, nei cittadini stranieri.Diamo di seguito alcune indicazioni.La “Dichiarazione di valore” è un attestato redatto esclusivamente dalle RappresentanzeItaliane (autorità consolari) competenti sul territorio in cui il titolo è stato conseguito, con cui

vengono definiti:a) la validità del titolo,c) la durata degli studi effettuati per conseguire quel determinato titolo,d) la Facoltà a cui dà accesso.Se il richiedente è in Italia - come è il caso dei richiedenti asilo o dei rifugiati - può richiederloscrivendo direttamente al Consolato italiano. La dichiarazione di valore è necessaria per

96 Legge 196/97, art. 18 e D.M. n. 142 del 25 marzo 1998.

97 Tratto da “Formare,inserire, integrare”, Percorsi formativi e occupazionali per richiedenti asilo e rifugiati,

 pubblicazione del Progetto Integ.r.a.- Integrazione richiedenti asilo, Roma 2004.

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qualsiasi certificato scolastico straniero di qualsiasi livello, allo scopo di consentire ilriconoscimento degli studi in Italia.

La “Dichiarazione di corrispondenza di titolo di studio ” conseguito all'estero è uncertificato attestante il livello degli studi compiuti a livello di scuola media superiore o a livellouniversitario.

Per ottenere la dichiarazione di corrispondenza di studi svolti a livello di scuola secondaria ènecessario presentare i seguenti documenti: la domanda in carta semplice, con allegati lacopia autenticata del titolo di studio, la traduzione giurata, la Dichiarazione di Valore (inoriginale). Questa documentazione deve essere inviata a:

Ministero della Pubblica Istruzione e Scambi Culturali D IV - III Via Ippolito Nievo, 3500153 RomaPer i titoli accademici la domanda, in carta semplice con allegati la fotocopia del diploma dilaurea, la traduzione del titolo di studio con legalizzazione2 e la Dichiarazione di Valore (inoriginale), deve essere inviata a:

Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica Uri – Unità V –

Cooperazione Univers itaria Lungo Tevere Thaon di Revel, 7600196 RomaLe Dichiarazioni di corrispondenza di titoli di studio stranieri possono essere utilizzate perl'iscrizione nelle liste di collocamento, alla Camera di Commercio (Registro Esercenti ilCommercio) o per la frequenza di corsi di formazione professionale. Esso non dà, invece, lapossibilità di frequentare l’Università od esercitare professioni specifiche.

Equivalenza dei diplomi e dei titoli accademici s tranieriNel caso di diploma di Scuola Media Superiore il titolo di studio straniero viene comparato aun analogo titolo di studio italiano. Se si compiono i requisiti di legge, l'autorità italianadichiara il titolo straniero equivalente ad uno italiano.Sulla base della normativa vigente, generalmente la domanda deve essere presentata in

carta libera ai competenti Uffici scolastici di una qualsiasi provincia italiana. Alla domandadevono essere allegati i seguenti documenti:

-  titolo di studio, in originale, rilasciato dalla scuola straniera;-  traduzione in lingua italiana del titolo di studio straniero;-  dichiarazione di valore rilasciata dall’Autorità consolare italiana;-  atti o documenti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana;-  curriculum;-  programma delle materie studiate.

Per il riconoscimento dei diploma di laurea e di studi universitari, la legge italiana attribuiscealle autorità accademiche italiane, in base all'autonomia di ciascuna Università, la facoltà divalutare ogni caso singolarmente per verificare l'eventuale corrispondenza degli studieffettuati con il nostro sistema di istruzione superiore. Se la richiesta è corredata dalladocumentazione prevista, le autorità accademiche possono dichiarare l'equivalenza, a tuttigli effetti, del titolo accademico estero con quello corrispondente italiano, oppure riconoscerei corsi disciplinari corrispondenti a quelli italiani, indicando gli altri esami da sostenere.In tal caso l'interessato dovrà iscriversi ad un anno intermedio della facoltà italiana percompletare la laurea e quindi svolgere una professione. Va tuttavia considerato che losvolgimento di molte professioni è condizionato dal rapporto di reciprocità con il paese diprovenienza.

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I rifugiati riconosciuti in base alla Convenzione di Ginevra98  e i cittadini dell'UnioneEuropea sono esentati dal regime di reciprocità.

Per il riconoscimento degli studi universitari svolti è possibile avanzare richiesta in tal sensopresso una qualsiasi Università. Per la relativa documentazione si consiglia di contattare leSegreterie Studenti delle Università99.

3.2. Supporto all’inserimento lavorativo100 

Le attività di supporto nella ricerca di opportunità lavorative riguardano tutti gli interventi disostegno atti ad incrementare, nel minor tempo possibile, l'accesso al mercato del lavoroattraverso la creazione di percorsi individualizzati di inserimento lavorativo.Il bilancio delle competenze e la stesura del curriculum vitae, costituiscono gli strumenti dibase dell’orientamento al lavoro attraverso i quali l’operatore costruisce, insieme albeneficiario, un’ipotesi di percorso di integrazione sostenibile.

3.2.1 Compilazione del bilancio delle competenze

Il bilancio di competenze è un percorso individuale organizzato in una serie di colloqui conun consulente esperto (“tutor dell’ orientamento”) che ha l’obiettivo di analizzare lecompetenze professionali, abilità e capacità acquisite, esperienze maturate, interessi eattitudini, aspirazioni rimaste inespresse, allo scopo di definire un progetto di formazione e/oesperienze professionali.E’ un intervento strutturato ed in quanto tale utilizza strumenti e prove specifici (schedepedagogiche, questionari di autovalutazione, scrittura della propria biografia personale,analisi di esperienze passate, test e simulazioni etc). Grande attenzione è attribuitaall’individuazione e alla descrizione di capacità e competenze non certificate, cioè dimostrateo acquisite al di fuori dei percorsi formativi istituzionali, e all’esplicitazione di capacità ecompetenze che la persona non è consapevole di possedere.Il percorso si articola in tre fasi:

- fase preliminare che consiste in un’analisi dei bisogni e delle aspirazioni dell’utente al fine dipervenire alla descrizione del profilo personale- fase investigativa in cui vengono analizzate le motivazioni, le competenze, le attitudiniprofessionali e personali;- fase conclusiva è il momento di sintesi, che consente di definire gli elementi in grado difavorire o ostacolare la realizzazione di un progetto di sviluppo professionale, elaborando unpiano di azione per il raggiungimento degli obiettivi definiti.

Sebbene il bilancio delle competenze sia una tecnica utilizzata da figure professionalispecifiche, quali i tutor dell’orientamento, è uno strumento che gli operatori per l’integrazione,

adeguatamente formati, hanno a disposizione per costruire con i beneficiari un progetto diinserimento formativo e/o professionale.

98 Convenzione di Ginevra, legge 722 Art. 7 Dispensa dalla reciprocità.99

 Per ulteriori informazioni vd. documentazione sul sito del Progetto Integ.r.a. all’indirizzo www.integra-anci.it 100

 Parte del materiale utilizzato in questo paragrafo è tratto dal documento “Formare, inserire, integrare. Percorsiformativi ed occupazionali per richiedenti asilo e rifugiati”, documento realizzato nell’ambito del progettoEqual- Integ.r.a.- Integrazione richiedenti asilo, giugno 2004.

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3.2.2. Stesura del curriculum vitae

Sulla base di quanto evidenziato nella fase del bilancio delle competenze, l’operatore ed ilbeneficiario sono in grado di stilare un curriculum vitae completo ed esaustivo nel qualesiano riportati, oltre ai titoli di studio e alle esperienze lavorative e formative maturate, ancheun elenco delle competenze possedute in linea con quanto previsto dal curriculum

europeo101

.

3.2.3. Tutoring.Il tutoring fa riferimento al percorso di accompagnamento del beneficiario da parte di unoperatore (non necessariamente del centro di accoglienza) sia nella fase di avvio che lungo ilprimo periodo di inserimento nel posto di lavoro.

3.2.4. Accesso al mercato del lavoro.Le novità introdotte dal D.Lgs 140/05, apportano alcune modifiche fondamentali per irichiedenti asilo e i ricorrenti. Infatti, contrariamente alla prassi precedentementeconsolidata102, gli articoli 11 e 5 del suddetto decreto prevedono anche per i richiedenti asiloe per i ricorrenti titolari di autorizzazione a permanere sul territorio103  la possibilità di

svolgere attività lavorativa qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottataentro sei mesi. Ai richiedenti asilo viene rilasciato un permesso di soggiorno della durata disei mesi, rinnovabile, che consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione dellaprocedura per il riconoscimento dello status; in caso di ricorso giurisdizionale avverso ladecisione di rigetto della domanda d’asilo, ai ricorrenti viene rilasciato un permesso disoggiorno della durata non superiore ai 60 giorni rinnovabile nel caso permangano lecondizioni che avevano consentito l’autorizzazione a permanere sul territorio. Alla luce di queste disposizioni normative, sia i richiedenti asilo che i ricorrenti possonoespressamente accedere al mercato del lavoro. 

Le tipologie di lavoro104 La riforma del mercato del lavoro introdotta dalla legge n. 30/2003 resa attuativa dal D.Lgs n.

276/2003, come modificato dal D.Lsg 251/2004, ha introdotto modifiche alla precedentenormativa sul lavoro. Per approfondimenti sul tema del Lavoro si rimanda alla normativavigente (L. 30/2003, D.Lgs n. 276/2003, D.Lsg 251/2004, Leggi Regionali, DecretiMinisteriali, Circolari etc)

3.2.4.1. Il lavoro subordinato

Con il contratto di lavoro di tipo subordinato, il lavoratore si impegna, a fronte di unaretribuzione, a prestare il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione del datore dilavoro il quale a sua volta è tenuto a fornire al lavoratore, in forma scritta, i contenuti delcontratto (le mansioni svolte, gli orari, la durata del contratto etc..).Esistono diverse tipologie di lavoro subordinato105:

101 vd. allegato 4

102 prima dell’entrata in vigore della nuova legislazione, al richiedente asilo non veniva consentito di lavorare

anche se non esisteva alcuna norma di legge che esplicitamente lo vietasse;103 per quanto riguarda l’autorizzazione a permanere sul territorio, si veda art. 17 DPR 303/05 “Regolamentorelativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato”;104

 per maggiori informazioni sulle tipologie di lavoro descritte si veda la guida alla Legge 30/2003 consultabileall’interno del sito www.welfare.gov.it .105

 vd. sito Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali www.welfare.gov.it vd. sito Agenzia lavoro Trento www.agenzialavoro.tn.it 

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a. Tempo indeterminatoE’ il tipico contratto di lavoro che non prevede una scadenza ed è generalmente a tempopieno. Può essere rescisso in qualunque momento sia dal lavoratore (per dimissioni) che daldatore di lavoro (licenziamento per giusta causa).

b. Tempo determinatoHa le stesse caratteristiche di quello a tempo indeterminato tranne per quanto riguarda ladurata che deve essere indicata nel contratto.Tale contratto può essere stipulato quando l’azienda ha la necessità di incrementare ilpersonale per un periodo di tempo limitato, per esempio durante il periodo festivo o persostituire un lavoratore assente. Alla scadenza del termine il contratto può essere prorogato, rinnovato, modificato (tramiteuna riassunzione a tempo determinato o indeterminato) oppure estinto.

c. Tempo parziale (part-time)

Il contratto di lavoro a tempo parziale prevede un orario inferiore rispetto a quello normale.La legge n. 30 del 2003 ha individuato per questa tipologia di lavoro le seguenti categorie:

-  part-time orizzontale, relativo alla riduzione dell’orario di lavoro giornaliero rispettoa quelle previste (per es. 6 ore piuttosto che 8);

-  part-time verticale, consistente nello svolgimento di un lavoro a tempo pieno malimitatamente ad alcuni giorni della settimana del mese o dell’anno (p.es. 3 giorni di 8ore alla settimana)

-  part-time misto, relativo alla combinazione delle due forme descritte.

d. Il lavoro ripartito Si tratta di un rapporto di lavoro subordinato stipulato tra il datore di lavoro  e due

lavoratori, i quali si assumono in solido l’obbligazione di eseguire un’unica prestazionelavorativa (art. 41).Elemento caratterizzante di questo schema contrattuale è il vincolo di solidarietà, lapresenza, cioè, di un’unica e identica obbligazione lavorativa in capo a due lavoratori.

e.  Apprendistato 106 Il contratto di apprendistato è finalizzato a far apprendere al lavoratore competenzespecifiche in una determinata professione. Possono usufruire di questa tipologia di contratto igiovani dai 15 anni (che abbiano assolto all’obbligo scolastico) fino ai 24, per una durataminima di 18 mesi fino a massimo di 4 anni.

f. Inserimento lavorativoIntrodotto dalla legge 30 del 2003, sostituisce il contratto di formazione e lavoro previsto dallanormativa precedente.Possono accedere i giovani dai 18 ai 29 anni, i disoccupati di lunga durata, lavoratori con piùdi 50 anni, lavoratori che non hanno lavorato nell’ultimo biennio, donne senza limiti di etàresidenti in alcune zone con particolari tassi di disoccupazione femminile, persone disabili.

106  la legge n. 30 del 2003, ha introdotto una nuova disciplina dell'apprendistato che però non è al momentoapplicabile poiché non è ancora stata adottata specifica regolamentazione da parte delle regioni e province. Tre

sono le tipologie di contratti previsti: apprendistato diretto al compimento del diritto-dovere di istruzione eformazione (dai 15 ai 18 anni); apprendistato professionalizzante; apprendistato diretto per l’acquisizione di un

diploma e per percorsi di alta formazione; 

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Questa tipologia di contratto è finalizzata all’inserimento/reinserimento delle suddettecategorie di lavoratori nel mercato del lavoro ed è subordinato alla elaborazione di unprogetto individuale.

g. Il lavoro intermit tente o a chiamata Si tratta di un contratto di lavoro (che può essere stipulato a tempo indeterminato o a

termine) con cui il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro, che ne utilizza laprestazione solo all'occorrenza. Tale tipo di contratto può essere stipulato solamente per losvolgimento di prestazioni aventi carattere discontinuo o intermittente, per la cui definizione ilD. Lgs. 276/03 rimanda alla contrattazione collettiva.I soggetti che possono stipulare questo tipo di contratto sono i disoccupati con meno di 25anni ed i lavoratori con più di 45 anni che sono stati licenziati o risultano iscritti nelle listedi collocamento presso i Centri Provinciali per l’impiego.

h. Somministrazione di lavoroIl lavoro interinale viene sostituito dalla Legge n. 30 /2003 dal termine “somministrazione dilavoro”. Questa tipologia di contratto prevede tre contraenti: il somministratore (agenzie

autorizzate alla somministrazione di lavoro), l’utilizzatore (il datore di lavoro) ed il lavoratore.Il lavoratore viene assunto dal somministratore che lo “presta” all’utilizzatore per un periododeterminato di tempo.

3.2.4.2 Il lavoro atipico

In questa tipologia rientrano i contratti di lavoro che diversi dal lavoro subordinato e che nonpossono essere assimilati al lavoro autonomo.La riforma citata è intervenuta in modo specifico nella ridefinizione ed introduzione di nuovetipi di lavoro atipico.

a. Lavoro a progettoLa collaborazione a progetto ( co.pro) e’ una tipologia contrattattuale introdotta dalla Legge30/2003 e disciplinata dalla Circolare Ministeriale 1 / 04. E’ un contratto di collaborazionecoordinata e continuativa caratterizzata: dall’essere riconducibile a uno o piu’ progettispecifici o fasi o programmi di lavoro; dall’essere gestito autonomamente dal collaboratore. Ilcontratto a progetto deve essere redatto in forma scritta e deve indicare per esserericonosciuto tale la durata della prestazione; l’individuazione e contenuto del progetto; ilcorrispettivo, i criteri, i tempi e le modalità di pagamento; le forme in cui il lavoratore e il suocommittente si coordinano; le eventuali misure di tutela della salute e sicurezza dellavoratore oltre a quelle previste in applicazione della legge sull’igiene e sicurezza sul luogodi lavoro. Rispetto alla collaborazione coordinata e continuativa il DLgs 276/03 prevedereuna maggiore tutela su malattia, infortunio e gravidanza.

b. Il lavoro occasionale di tipo accessorioLe prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative di natura occasionale che sonosvolte da soggetti a rischio di eslclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nelmercato del lavoro o in procinto di uscirne (disoccupati da oltre un anno, casalinghe,studenti, pensionati, disabili e soggetti in comunità di recupero, lavoratori extracomunitari conpermesso di soggiorno nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro). La forma del contrattoe’ libera e il rapporto occasionale anche con piu’ datori di lavoro, non puo’ dar luogo ad unreddito superiore a 5.000 euro all’anno con riferimento al medesimo committente. In questaforma di contratto e’ prevista una procedura particolare per il pagamento. I lavoratori

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vengono infatti retribuiti attraverso la consegna di “buoni lavoro”. Il Decreto Ministeriale del30 settembre 2005 fissa in 10 euro (lordi degli oneri contributivi) la media oraria delleretribuzioni e decreta le aree attraverso cui avviare una prima sperimentazione delleprestazioni di lavoro accessorio.

c. Lavoro autonomo occasionale

Le prestazioni occasionali sono, a differenza di quelle di tipo occasionale accessorio,prestazioni lavorative di natura autonoma. Vengono erogate a favore di un soggetto senza ilvincolo di subordinazione ( art 2222 del codice civile) e hanno il carattere dell’occasionalità. Al prestatore occasionale non viene richiesta iscrizione ad albi professionali ne’ aperturadella partita IVA, il suo corrispettivo viene infatti assoggettato a ritenuta d’acconto pari al20%. A partire dal 1 gennaio 2004, il DL 269/03 convertito successivamente nella L. 326/03art. 44 comma 2), i collaboratori occasionali che hanno un reddito superiore a 5.000 euro,hanno l’obbligo di iscrizione nella gestione separata INPS e al versamento dei contributiprevidenziali.

3.2.5. Il lavoro autonomoLa possibilità di intraprendere percorsi di lavoro autonomo è un’opportunità che lalegislazione riserva ai rifugiati riconosciuti.Il supporto per la realizzazione di iniziative di lavoro autonomo richiede una particolareattenzione da parte dell’operatore per l’integrazione. Infatti, a differenza di quanto succedeper l’ orientamento al lavoro subordinato, nel caso del lavoro autonomo è consigliabilerivolgersi a personale esperto in grado non solo di orientare ed informare gli utenti circa leopportunità presenti sul territorio, ma anche di affiancarlo nelle diverse fasi della creazione diimpresa. A tal proposito esistono servizi specifici attivati dalle associazioni di categoria, dalleassociazioni di impresa ed anche dal settore pubblico.

 A titolo informativo le fasi attraverso le quali si sviluppa l’azione di sostegno alla creazione diimpresa possono essere sinteticamente riassunte nelle seguenti:

-  Conoscenza delle nozioni di base (legislazione in materia di lavoro autonomo)-  Individuazione della forma giuridica per la creazione della società-  Informazioni sugli iter burocratici da seguire

La prima fase, di natura conoscitiva è finalizzata a far conoscere all’aspirante imprenditore lalegislazione in materia di lavoro autonomoLa seconda fase riguarda invece la forma giuridica da scegliere per la costituzione dellasocietà e la terza è relativa agli adempimenti burocratici A questa fase iniziale di messa a punto dell’idea, interviene l’elaborazione del business planalla quale seguono l’individuazione dei finanziamenti e l’accompagnamento alla creazione diimpresa.

3.2.6. Informazioni e orientamento al lavoro autonomo

L’informazioni su eventuali agevolazioni previste dalla legislazione nazionale  per avvio diattività di lavoro autonomo nei diversi settori (quali, l’artigianato, l’industria, il commercio,i servizi, il turismo, ecc.);  informazioni sull’accesso ai “prestiti sull’onore” per lacreazione d’impresa (legge n. 236/93).

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3.3. Supporto per la ricerca di soluzioni alloggiative

La precarietà alloggiativa, è uno dei fattori che incide maggiormente sui processi diesclusione sociale in quanto influisce di fatto sulla possibilità per il rifugiato di inserirsistabilmente nel tessuto sociale.La ricerca di una sistemazione alloggiativa il più possibile durevole e autonoma diventadunque centrale per il percorso di autonomia.

Tuttavia permane una reale difficoltà da parte dei rifugiati a reperire alloggi adeguati. Ciò èdovuto da un lato ad atteggiamenti spesso pregiudizievoli nei confronti dell'immigrato ingenerale da parte degli affittuari, dall'altro alla difficoltà di trovare alloggi a prezzi accessibilianche per le fasce deboli della popolazione italiana.Di conseguenza diventa fondamentale l'azione di promozione e, dove occorre, diintermediazione per facilitare l'accesso dei beneficiari al mercato immobiliare.Il ruolo degli operatori per l’integrazione si inserisce in questo contesto. Si indicano di seguitoalcuni interventi utili a facilitare l’inserimento alloggiativo autonomo.

3.3.1.Percors i individualizzati nella ricerca di so luzioni alloggiative autonomeCosì come per il lavoro, anche per la ricerca di un’abitazione in autonomia, si tratta direalizzare percorsi individualizzati di inserimento alloggiativo.

Infatti, a seconda dei casi e del livello di autonomia sociale ed economica raggiunto daibeneficiarii, il passaggio diretto dal centro di accoglienza ad un inserimento alloggiativoautonomo non sempre è automatico ma può richiedere il ricorso a soluzioni alloggiativeintermedie. Rientrano tra queste le strutture residenziali di formazione professionale; glialloggi sociali collettivi o privati a pagamento secondo quote calmierate107; gli appartamentiprivati in condivisione con altri beneficiari e/o persone esterne; qualsiasi altra soluzionealloggiativa temporanea adeguata individuata nel contesto locale;

3.3.2. Accesso al mercato privato degli alloggi Al fine di consentire un più agevole accesso al mercato privato degli alloggi, è opportuno chel’operatore intervenga a promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiarioe locatore nella negoziazione dei contratti d’affitto (attraverso il monitoraggio delle offerte dilocazione, eventuali accordi con agenzie immobiliari, servizi di accompagnamento neirapporti con le agenzie o i locatori ecc.). L’operatore potrà inoltre intervenirenell’orientamento ad altri servizi del territorio, pubblici e privati, di intermediazioneimmobiliare, sostegno alla ricerca di soluzioni alloggiative, quali le agenzie per la casarealizzate in alcuni comuni108, agenzie immobiliari, enti di terzo settore, sportelli gestiti daisindacati degli inquilini, etc.

3.3.3. Contributi alloggio Lo strumento del contributo alloggio consiste in un aiuto economico concesso al rifugiato perpagare l’affitto e le altre spese relative ad un alloggio, quali la cauzione, il deposito, l’anticipo,ma anche il vitto per sé e per la sua famiglia eventuale.

La legge 431/98 art. 11 ha istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Fondo nazionaleper l'accesso alle abitazioni in locazione il cui ammontare viene stabilito annualmente in sededi approvazione della legge finanziaria.

107 art. 40, comma 4 DPR 286/98

108  per maggiori dettagli su questo aspetto si veda “ La casa, un bene che integra. Nuovi strumenti per

l’inserimento dei rifugiati”, documento realizzato nell’ambito del progetto Equal- Integ.r.a.-Integrazionerichiedenti asilo,maggio 2004.

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La domanda per l'assegnazione di un contributo alloggio deve essere presentata al Comunedi residenza su apposito modulo distribuito dal Comune e inviata tramite raccomandata conricevuta di ritorno. Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il pubblico o all'UfficioCasa del Comune o delle Circoscrizioni

3.3.4. Alloggi di edilizia residenziale pubblica L'art. 40 del T.U. 286/98 ha introdotto l'accesso degli immigrati residenti in Italia: si tratta dialloggi popolari destinati alle fasce più deboli della popolazione che vengono assegnati daiComuni ogni anno in base a una graduatoria.

I requisiti richiesti per accedere alla domanda sono i seguenti:

•  titolarità della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno per motivi dilavoro;

•  residenza anagrafica o attività lavorativa principale nel comune presso il qualesi fa domanda;

•  non avere a disposizione altra abitazione adeguata alle esigenze della

famiglia;•  non aver già ottenuto in precedenza contributi di edilizia residenziale pubblica

o agevolata;•  reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a quello indicato

nella normativa vigente per l'accesso all'edilizia pubblica. Normalmente illimite di reddito è indicato nel modulo della domanda.

La domanda per l'assegnazione di una casa popolare deve essere presentata al Comune diresidenza su apposito modulo distribuito dal Comune tramite raccomandata con ricevuta diritorno. Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il pubblico o all'Ufficio Casa delComune o delle Circoscrizioni.

3.3.5. Suggerimenti pratici per la ricerca dell’alloggioE' possibile trovare una casa da affittare tramite annunci privati oppure tramite un'agenziaimmobiliare. Questa svolge un ruolo da intermediario tra proprietario e inquilino; il servizio haun costo che normalmente è pari a due mensilità del canone di affitto di cui una è a caricodel proprietario e una è a carico dell'inquilino.Quando si decide di contattare un’agenzia, è bene informarsi subito sul costo del servizio diintermediazione per evitare spiacevoli sorprese.

Il contrattoIl contratto è un accordo scritto tra proprietario e inquilino e serve a definire:

•  durata del contratto di affitto•

  canone mensile che l'inquilino deve pagare•  obbligo di preavviso in caso di recessione dal contratto•  obblighi relativi alle spese di manutenzione della casa (al proprietario spettano le

spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, spettano all'inquilino le spese dipiccola manutenzione).

Una volta trovata la casa che si ritiene adeguata alle proprie necessità e possibilità, si devesempre pretendere un contratto scritto  che deve essere firmato sia dall’ inquilino che dalproprietario. Perchè il contratto sia valido deve essere registrato  presso l'Ufficio delRegistro entro venti giorni dalla sottoscrizione (stipula). Ogni anno la registrazione deveessere rinnovata. Le spese di registrazione sono suddivise in parti eguali tra il proprietario el'inquilino. Il canone di affitto deve essere pagato entro la data stabilita di ogni mese, tutti i

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mesi. Se l'inquilino non paga entro 20 giorni dalla scadenza e l'importo non pagato superauna mensilità, il proprietario può richiedere l'annullamento del contratto.La legge riconosce e definisce diversi tipi di contratto che è possibile sottoscrivere.

1 - Contratti liberi

DURATA 4 anni + 4 di rinnovo automatico

CANONE liberamente concordato tra proprietario e inquilino

 AGGIORNAMENTICANONE

liberamente concordati per entità, frequenza eprocedura

DISDETTA Inquilino: con lettera raccomandata almeno sei mesiprima della data scelta.Proprietario: con lettera raccomandata almeno seimesi prima della scadenza del contratto.

2 - Contratti convenzionati

DURATA 3 anni + 2 di rinnovo automatico

CANONE fissato entro le fasce stabilite da comuni ad altadensità abitativa e organizzazioni sindacali dicategoria

 AGGIORNAMENTICANONE

concordati tra comuni ad alta intensità abitativa eorganizzazioni sindacali di categoria.

DISDETTA Inquilino: in ogni momento con lettera raccomandataalmeno sei mesi prima della data sceltaProprietario: almeno sei mesi prima della scadenzadel contratto.

SCONTI FISCALI Detrazioni fiscali sul reddito distinte in due fasce: a)redditi inferiori a 30 milioni annui b) redditi compresitra 30 e 60 milioni annui.

3 - Contratto uso foresteriaE’ il contratto che prevede come garante il proprio datore di lavoro. L'inquilino può

concordare con il datore di lavoro la possibilità di affittare l'alloggio detraendo direttamente ilcanone di affitto dallo stipendio.

Caparra (o deposito cauzionale)  Alla firma del contratto, a garanzia dell'integrità dell'immobile, l'inquilino versa al proprietariouna somma chiamata cauzione che non può superare tre mensilità di affitto. La cauzioneviene restituita allo scadere del contratto con l'applicazione del 2,5% annuo di interesse. Ilproprietario può trattenere in tutto o in parte la cauzione qualora l'immobile abbia subito deidanni imputabili all'inquilino.

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 ATTENZIONE•  Se il contratto non è registrato non è valido per dimostrare di avere un alloggio idoneo

ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno.•  Prima di stipulare un contratto di affitto, è utile rivolgersi alle associazioni di tutela dei

diritti degli inquilini per verificare che il contratto sia conforme alla legge.•  I moduli già stampati dei contratti previsti dalla legge sono reperibili presso i sindacati

degli inquilini e i negozi di materiali per ufficio.•  Richiedere sempre al proprietario o all'amministratore di condominio la ricevuta di

pagamento dell'affitto. Nella ricevuta devono essere indicati: il nome di chi paga, ilnome di chi riceve i soldi, l'importo esatto della somma pagata, la causale delpagamento, la data e la firma di chi riceve i soldi.

•  Conservate qualsiasi ricevuta di pagamento, qualsiasi biglietto, anche scritto a mano,le fotocopie di ogni assegno o dei bonifici di pagamento: possono costituire proveimportanti in caso dobbiate sostenere una causa contro il proprietario.

•  In caso di vendita dell'abitazione affittata, l'inquilino ha diritto di essere interpellato perprimo rispetto ad altri acquirenti a parità di prezzo richiesto dal proprietario.

•  I canoni di locazione pagati in misura superiore a quelli risultanti dal contratto scritto eregistrato possono essere chiesti in restituzione dall'inquilino fino a sei mesi dopo la

consegna dell'alloggio.•  E' illegale la richiesta del pagamento di una somma in nero oltre a quanto stabilito nel

contratto.

Cessione di fabbricato L'Art. 7 della legge 40/98 stabilisce che chiunque ospita a qualsiasi titolo un immigrato,anche se parente o affine, deve darne comunicazione scritta all'autorità di pubblicasicurezza, presso il commissariato di zona, specificando le generalità complete deldenunciante e dello straniero e gli estremi di un documento di identità di questo.

Divieto di sub-locazioneSecondo gli art.1594 e 1595 del Codice Civile e l'Art. 2 della legge 392/78, l'inquilino non puòsublocare totalmente l'immobile senza il consenso del proprietario. Può invece sub-locareparte dell'immobile se non è diversamente stabilito nel contratto e purché ne diacomunicazione al proprietario.

Spese a carico dell'inquili no Oltre l'affitto, esistono altre spese che l'inquilino deve affrontare: le spese ordinarie, ilriscaldamento e le bollette dei consumi domestici.L'inquilino ha due mesi di tempo, dalla richiesta del proprietario, per il pagamento dellespese, ed ha il diritto di pretendere tutta la documentazione che le giustifichi. Il mancatopagamento delle spese (per una morosità pari a due mensilità del canone) legittima ilproprietario ad intimare lo sfratto.Le spese ordinarie sono: il servizio di pulizia e la luce delle scale, la manutenzionedell’ascensore, l'acqua ( si paga in base ai componenti della famiglia), la tassa sui rifiuti. Se ilriscaldamento è centralizzato, si paga ogni mese sulla base della dimensione dell'alloggio.Se è autonomo, si paga insieme con la bolletta del gas. L'importo da pagare per le speseordinarie e per il riscaldamento viene comunicato con una lettera dell'amministratore o delproprietario. Di solito già al momento della stipula del contratto viene stabilita una quotamensile da versare per queste spese, a cui segue, ogni sei mesi, un conguaglio (cioè unpareggio delle spese rispetto al consumo effettivo).Per le utenze domestiche (luce, gas, telefono) la spesa consiste in un canone fissobimestrale ed in una quota variabile che dipende dai propri consumi. Solitamente i contratti

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per queste forniture sono sottoscritti dal locatore, altre volte però, quando si prendepossesso di una abitazione, potrebbe essere necessario sottoscrivere personalmente ilproprio contratto presso gli Enti preposti, affrontando una spesa di alcune centinaia di Euro.

Le norme di condominio Se l’appartamento che si vuole affittare è parte di un edificio in cui si trovano altri

appartamenti, bisogna considerare che le regole interne sono generalmente stabilitedall’Assemblea dei Condomini ( cioè da tutti i proprietari); è quindi importante informarsi suquali siano queste regole quando ci si trasferisce in una nuova casa. Genericamenteriguardano la gestione degli spazi comuni, l'indicazione degli orari in cui non è possibile farerumore, la possibilità di tenere animali, etc.I genitori sono responsabili del comportamento dei figli, i quali dovranno essere educati amantenere un comportamento corretto. Ai bambini dovrà inoltre essere spiegato di nondanneggiare nulla e dovrà essere indicato in quali aree è permesso giocare.Spesso le regole condominiali sono poco conosciute e ancor meno rispettate. La loroinfrazione è la causa più frequente delle liti tra i vicini di casa, la migliore cosa da fare ècercare di stabilire un rapporto di correttezza e gentilezza con i vicini di casa, viverecivilmente e usare il buon senso. Nei casi in cui invece si verifichi un reale danno, ci si deve

rivolgere immediatamente all'Amministratore del condominio.

3.4. Animazione soc io-culturale

Con il concetto di animazione socio-culturale. si fa riferimento alla realizzazione di interventifinalizzati a favorire un positivo inserimento sociale dei beneficiari nella comunità locale, aprevenire l'insorgere di fenomeni di rifiuto e di isolamento reciproco tra i beneficiari stessi e ilterritorio e a valorizzare il dialogo interculturale. Le attività possono riguardare iniziativericreative, sportive, culturali, sociali, da realizzarsi anche con il coinvolgimento diretto deglienti pubblici, delle associazioni, degli enti religiosi, delle comunità degli stranieri e di altrisoggetti. Particolare attenzione andrà riservata a permettere ai beneficiari di esseredirettamente protagonisti delle attività, promuovendo forme di auto-organizzazione.Rientrano tra queste anche le iniziative di informazione e di sensibilizzazione rivolteall'opinione pubblica, con particolare riguardo alla pubblica amministrazione e alle scuole,finalizzate a fare conoscere il progetto stesso e ad accrescere l'attenzione e la conoscenzasulle tematiche del diritto d'asilo.

3.5. Costruzione di una rete di sostegno

L'attivazione ed il consolidamento di un sistema integrato di interventi attraverso il

coinvolgimento degli attori locali che a vario titolo si occupano di queste problematiche,diventa fondamentale per le attività di integrazione. Gli operatori dei centri assumono inquesto senso un ruolo essenziale nella costruzione di una rete territoriale di appoggio alcentro di accoglienza.Si tratta di attivare contatti con le istituzioni locali coinvolte a vario titolo. Stimolare, laddovesono stati istituiti, i Consigli territoriali per l'immigrazione alla presa in carico anche delproblema dei richiedenti asilo e rifugiati. Sensibilizzare tutti gli attori istituzionali del territoriosulle possibili soluzioni per risolvere i problemi di maggiore rilevanza sociale dei rifugiati/richiedenti asilo. Offrire agli amministratori la gamma completa delle possibili fonti difinanziamento regionali, nazionali ed europee per attività e per progetti volti all'integrazionedei rifugiati. Far conoscere le buone prassi diffuse in tutto il territorio nazionale. Costruire

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canali di collegamento ed occasioni di parternariato tra le reti associative locali e le grandireti associative nazionali iscritte all'Albo ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 268/98.Risulta inoltre di fondamentale importanza formalizzare gli accordi raggiunti con i suddettisoggetti attraverso protocolli di intesa, accordi, convenzioni e quant’altro sia utile a costruireun rapporto organico e sinergico con il territorio.

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Capitolo 4: Casi particolari

In questo capitolo verranno prese in esame alcune categorie di utenti, in particolare i minoririchiedenti asilo e rifugiati non accompagnati e le vittime di tortura, per le quali è necessarioprevedere interventi specifici e personale ad hoc.

In tal senso si sono espressi sia il D.Lgs n. 140 del 30 maggio 2005 relativo alle normeminime di accoglienza per i richiedenti asilo, sia il DM n. 308 del 21 maggio 2001, relativo airequisiti minimi strutturali ed organizzativi per le strutture a ciclo diurno e residenziale. Talinorme sottolineano la necessità di prevedere figure professionali con specificaformazione da impiegare nell’assistenza a persone portatrici di esigenze particolari quali,donne sole o con prole, vittime di tortura, disabili psichici o fisici, minori non accompagnatiper le quali dovrà essere garantito anche il raccordo sul territorio con le strutture e leistituzioni preposte alla loro assistenza109. 

4.1. I minori non accompagnati

Per minore straniero non accompagnato si intende il minore straniero che si trova in Italiaprivo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmenteresponsabili in base alle norme italiane vigenti110. Ad ogni minore straniero non accompagnato si applica la normativa prevista per i minoriitaliani ed in particolare le norme atte a garantirgli un’adeguata assistenza e protezione. Nellospecifico il minore deve poter essere collocato in un luogo sicuro111, deve poter esseredisposto per lui l’affidamento temporaneo presso una struttura di accoglienza o presso unafamiglia112 e deve essere disposta per lui l’apertura della procedura di tutela. Egli inoltre deveessere segnalato alle autorità competenti e cioè:

•  alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;•  al Giudice tutelare;•

  al Comitato minori stranieri salvo il caso in cui sia stata presentata una richiesta diasilo.Il minore straniero non accompagnato non può in nessun caso essere espulso.

4.1.1. Minori stranieri richiedenti asilo non accompagnati e la procedure per ilriconoscimento dello status.

I minori stranieri non accompagnati che temono di subire persecuzioni nel loro paese, permotivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per leproprie opinioni politiche, hanno diritto a presentare domanda di asilo. In questo caso,l’autorità che riceve la domanda interrompe il procedimento e comunica la presenza del

minore al Tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell’adozione dei

109 La “Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia” del 1989, resa esecutiva in Italia dalla legge n. 176

del 27 magio 1999 che all’art. 3,comma 3, recita: “Gli Stati parti si impegnano ad assicurare che le istituzioni, iservizi e le strutture responsabili della cura e della protezione dei fanciulli siano conformi ai criteri normativifissati dalle autorità competenti, particolarmente nei campi della sicurezza e dell'igiene e per quanto concerne la

consistenza e la qualificazione del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo”. 110

 DPCM 535/99, art. 1111

 art. 403 del cod. civ.112 Legge 184/83

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provvedimenti di tutela113, nonché quelli relativi all’accoglienza del minore, e informa ilComitato per i Minori stranieri presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il tutorecosì nominato conferma la domanda di asilo e prende immediato contatto con la competenteQuestura. In attesa della nomina del tutore, l’assistenza e l’accoglienza del minore nonaccompagnato richiedente asilo, vengono assicurate dal comune in cui egli si trova114.

La domanda viene successivamente esaminata dalla Commissione per il riconoscimentodello status di rifugiato competente per territorio che provvederà a intervistare il minoreaccompagnato dal suo tutore.Se la Commissione riconosce al minore lo status di rifugiato, questi riceve un permesso perasilo. Se la domanda viene rigettata, la commissione può comunque raccomandare alquestore di rilasciare al richiedente un permesso per motivi umanitari, qualora il rimpatrio nonsia opportuno.Nel caso in cui non venisse riconosciuto lo status né rilasciato un permesso per motiviumanitari, il minore tramite il suo tutore può chiedere la tutela giurisdizionale.

I minori non accompagnati non possono in alcun caso essere trattenuti presso i Centri diidentificazione o di permanenza temporanea.

4.2.1. Le stru tture per minoriFatti salvi i requisiti minimi comuni alle strutture di cui al par. 1.2.1, i centri che accolgonominori non accompagnati richiedono requisiti strutturali, organizzativi e gestionali specifici.Per quanto riguarda l’accoglienza, infatti, il D.Lgs 140/05 prevede che il minore nonaccompagnato venga inserito in centri di accoglienza propriamente destinati ai minori115.Prevede inoltre che ad occuparsi di essi sia personale che abbia seguito una specificaformazione116.Nella stessa direzione si esprime la legislazione italiana relativa ai criteri minimi diaccoglienza delle strutture per i minori. Infatti, oltre a contemplare la presenza di personaleadeguatamente formato contiene indicazioni circa i requisiti minimi strutturali dei centri

specificamente ad essi rivolti117.

a. Capacità ri cettivaSecondo i requisiti minimi previsti per le strutture per minori, queste dovrebbero prevedereun massimo di 6 utenti nel caso di strutture di tipo familiare e di gruppi appartamento e unmassimo di 10 posti letto nel caso di strutture di tipo comunitario.

b. Tipologia di accoglienza e personale impiegato.Per quanto riguarda la tipologia delle strutture, i centri per minori devono rispondere, in

termini generali, all’esigenza di garantire al minore assistenza e protezione oltre che uno

113 art. 346 cod. civ: nomina del tutore e del protutore: il giudice tutelare;art. 347: tutela per più fratelli; art. 348:

scelta del tutore; art 354: tutela affidata ad enti di assistenza; art. 360: funzioni del protutore; art. 389: registrodelle tutele114 art. 2, comma 5 DPR n. 303/2004115 art. 8, comma 4 D.Lgs 140/2005116

 art. 9, comma 3 D. Lgs 140/2005117

artt. 3 e 6 DM 308/2001 (Per maggior chiarezza si tenga presente che i criteri strutturali e organizzativiintegrativi a quelli minimi previsti dal suddetto DM, vengono stabiliti dalla normativa regionale di riferimento

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spazio educativo adeguato che sia quanto più simile al contesto familiare118 dal quale sonostati costretti ad allontanarsi.Una tipologia di struttura adeguata a tal fine è la comunità di tipo educativo  che sicaratterizza per la convivenza dei minori con una équipe di operatori che svolgono lafunzione educativa come attività di lavoro. Al fine di garantire un sostegno educativo, questo tipo di strutture assicurano la presenza, in

orario diurno e secondo turni di lavoro che diano continuità all’intervento, di educatorispecializzati  aventi ruolo primario nell’impostazione, gestione e supervisione di un progettoeducativo individualizzato per ciascun minore. In questo senso l’educatore diventa per il minore il punto di riferimento principale, sia dalpunto di vista relazionale che sociale. Per questo motivo, con i minori, ancor più che con gliadulti, diventa importante prevedere un rapporto numerico operatore/utente pari a 1 su 3- 4beneficiari.Oltre alla presenza di personale durante il giorno, dovrà essere garantito l’impiego di unoperatore durante la notte per il quale sarà opportuno individuare una stanza ed un servizioigienico riservato.Inoltre, proprio per le caratteristiche particolari dell’utenza, è consigliabile prevedere lapartecipazione anche in maniera non continuativa, di personale addetto ad attività di

animazione sociale.

c. Il progetto educativo individualizzatoObiettivo del progetto educativo individualizzato è quello di focalizzare le esperienze da farprovare al minore al fine di favorire un percorso di crescita personale armonico.Nell’elaborazione del progetto educativo l’educatore parte da una prima analisi sui seguentipunti :

-  ricognizione delle risorse che il centro di accoglienza al suo interno è in gradodi attivare in termini di risorse professionali e di attività previste (ricreative, disocializzazione etc.)

-  ricognizione delle risorse esistenti sul territorio (servizi specificamente rivolti aminori: scolastici, ricreativi, di assistenza psicologia e sociale etc);

-  anamnesi della storia personale del minore. La raccolta della storia del minoreassume una particolare rilevanza nel caso dei richiedenti asilo nonaccompagnati e pertanto richiede un’attenzione particolare nella ricostruzionedegli eventi salienti e del tasso di sofferenza eventualmente espresso. Oltre aquesti dati, l’anamnesi dovrebbe focalizzare l’attenzione su altri elementi qualii dati anagrafici, il tipo di istruzione raggiunto, le competenze possedute, leaspirazioni e tutto ciò che possa essere utile a definire un quadro globale delminore sotto tutti i punti di vista (anagrafico, relazionale, psicologico).

Una volta definito il quadro di insieme l’educatore individua e condivide con il minore unprogetto educativo nel quale verranno esplicitati:

-  gli obiettivi  a breve, medio e lungo termine la cui definizione deve essereflessibile e suscettibile di cambiamento a seconda delle reali esigenze delmomento;

-  gli strumenti e le risorse da mettere in campo per raggiungerli;-  il calendario delle verifiche. La verifica in itinere sul raggiungimento o meno

degli obiettivi prefissati, consente all’educatore di ricalibrare eventualmentel’intervento educativo.

118  art. 2, comma 4 legge 149 del 2001 “ Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina

dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”

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d. Le attiv itàPer quanto riguarda l’organizzazione quotidiana delle attività, deve essere innanzitutto

garantito l’adempimento di alcuni obblighi di legge che l’educatore è tenuto a far rispettare.Tra questi si sottolinea:

•  l’assolvimento dell’obbligo scolastico dei minori fino a 15 anni;•  l’assolvimento dell’obbligo formativo fino ai 18 anni. L’obbligo formativo può essere

ottemperato attraverso la prosecuzione degli studi nella scuola secondaria superiore,la partecipazione a specifici corsi di formazione professionale o attraversol’apprendistato119.

I minori dovranno pertanto essere orientati ed indirizzati verso i percorsi di studio e/oformazione che meglio rispondono alle caratteristiche personali di ognuno .Particolare attenzione andrebbe inoltre rivolta alla programmazione di tutte le attività acarattere aggregativo e ludico-ricreativo finalizzate alla gestione costruttiva del tempo liberoquali:

-  attività sportive ;-  attività ricreative all’aperto (escursioni, passeggiate);-  attività di studio e ricerca (corso di italiano, ricerche su Internet)-  attività ricreative finalizzate alla socializzazione

 A tal fine una cura particolare dovrebbe essere dedicata alla suddivisione degli spazi interniattraverso la predisposizione di locali attrezzati per il tempo libero/sala giochi e per lo studio.

4.2.2. Creazione rete speci fica.Data la particolarità dell’utenza, diventa di fondamentale importanza costruire una rete disostegno al progetto fatta non solo di rapporti istituzionali e di utilizzazione delle risorse delterritorio, ma anche di rapporti informali con i gruppi di pari, finalizzati allo scambio ed allasocializzazione con i ragazzi del territorio attraverso modalità quali:

•  collegamento con eventuali progetti finanziati dalla legge 285/97 attivati sul territorio;

•  contatti e accordi con le associazioni sportive e del tempo libero

•  creazione rete famiglie affidatarie: la presenza di famiglie disponibili all’affido, puòrappresentare un ulteriore sostegno al percorso di crescita del minore

•  coordinamento con le agenzie scolastiche e formative

•  accordi e protocolli di intesa con i servizi territoriali finalizzati a facilitarne l’utilizzo daparte dei minori (p.es. servizi di prevenzione interni ai consultori etc.)

119 D.Lgs. n. 257/2000 

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4.2. Le persone che hanno subito tor ture120 

4.2.1. Il percorso della presa in caricoIl contesto in cui si muovono i richiedenti asilo e i rifugiati vittime di tortura è particolarmentedifficile: l’arrivo in emergenza, la precarietà dell’accoglienza, la precarietà psicologica, l’iterburocratico, i numerosi colloqui, l’accettazione o il diniego, il nuovo status.

C’è una generalizzata tendenza ad includere le vittime di tortura nell’ampio orizzonte deirifugiati e richiedenti asilo, come se la tortura non fosse un ulteriore problema da considerarenell’analisi delle politiche di accoglienza e di sostegno. Nel nostro Paese non esistonostrutture previste dalla normativa per i richiedenti asilo e rifugiati torturati.

 Alla base del lungo processo di presa in carico del richiedente asilo vittima di tortura si deveinstaurare un clima favorevole di comprensione, di relazione finalizzata all’autonomia, diriconoscimento dell’individuo con le sue sofferenze.La presa in carico è fatta di forme, modalità e contesti comunicativi adeguati, coerenti siaculturalmente che contingentemente. La presa in carico va collocata all’interno di un “prima”e di un “dopo”, è un lungo percorso costituito da una fase di rifiuto che può essere seguitadal riconoscimento dell’evento stesso e, se si procede nella norma, da un superamento della

tortura come mero fatto traumatico per arrivare ad una forma di convivenza con questo fattototale per l’individuo.

Un primo aspetto della presa in carico è costituito dal fondamentale primo colloquio con glioperatori, mentre un secondo è strettamente legato al tipo di accoglienza/accompagnamentoche dovrebbe essere esercitata possibilmente da un operatore dedicato.Considerata la situazione di enorme fragilità dei richiedenti asilo vittime di tortura èindispensabile monitorare il “percorso riabilitativo”.La funzione di accoglienza/accompagnamento contribuisce a rassicurare l’individuoincrementando l’autostima.

I colloqui che contraddistinguono l’intero iter burocratico possono assumere forme e modalità

diverse, interessante è l’efficacia riscontrata nella presa in carico di gruppo finalizzata sia aduna migliore comprensione del problema che alla creazione di una rete relazionale disostegno sostitutiva rispetto a quella che l’individuo ha dovuto abbandonare. Il gruppo infatti,facilita l’interazione, la narrazione e offre la possibilità di mettere in atto nuove modalitàrelazionali.

4.2.2. La sofferenza del corpo della vittima di tortura Affrontando le problematiche connesse alla presa in carico delle vittime di tortura diventaindispensabile fare alcune riflessioni sul corpo e sulla cura del corpo della vittima di tortura:come operatori (medici, assistenti sociali, insegnanti) l’esperienza di trovarsi di fronte auomini, donne e bambini che portano sul loro corpo i segni delle violenze subite non è piùisolata e lascia disorientati e spaventati. Rientrare in contatto e riappropriarsi del propriocorpo ferito non è un passaggio semplice e indolore per chi ha vissuto la tortura; per farequesto passaggio può diventare importante un accompagnamento.

120 Il presente paragrafo è frutto di una sintesi del manuale “Percorsi delle vittime di tortura in Italia – Fattori di

rischio e di protezione” – a cura di Associazione Franz Fanon e ICS Consorzio Italiano di Solidarietà, Roma,2003 , così come integrato in alcune sue parti dai contributi del dott. Natale Losi, Direttore Unità Psicosociale edi Integrazione culturale – OIM Roma.

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In molti casi è il corpo a portare le cicatrici di quanto è stato vissuto dalla persona. Leconseguenze fisiche di alcuni tipi di violenze sono permanenti e necessitano di cureappropriate (chirurgiche, ortopediche, fisioterapiche); è però fondamentale per il medicoricordare che il vissuto della vittima legato alla ferita va ben oltre il fisico, richiamal’esperienza vissuta: alcuni esami o interventi clinici (ad esempio un sempliceelettroencefalogramma) possono, per la persona, avere delle analogie con le torture subite

richiamando quindi improvvisamente alla memoria gli episodi di violenza sperimentati. Ladiagnosi, la terapia o la certificazione delle ferite riportate (in alcuni casi molto importanti peril riconoscimento della domanda di asilo) non possono quindi essere separati o isolati daun’attenta presa in carico della persona.

In altri casi, anche senza trovarsi di fronte a cicatrici è il corpo a parlare con sintomi fisici cheperò, dopo analisi cliniche, si rivelano privi di una fonte organica. Disturbi legati al sonno,cefalee, mal di stomaco, possono rimandare ad altro: “Era attraverso il corpo che leiesprimeva l’essenza della sua sofferenza… I dolori somatici erano i marcatori corporei degliavvenimenti traumatici che avevano segnato il corso della sua vita”121. Una delle difficoltàprincipali è quella di riuscire a diagnosticare correttamente l’origine del malessere, il rischioaltrimenti, come riportato ampiamente in letteratura, è quello di obbligare la persona ad

un’incessante catena di esami clinici e terapie inefficaci alla ricerca di una base organica delsintomo. Il percorso verso un corretto riconoscimento e ri-collocazione del sintomo devequindi aprirsi ad altre dimensioni di significato.

4.2.3. I bisogniI bisogni dei richiedenti asilo si possono distinguere in tre grandi categorie:

1. bisogni psicologici/relazionali: il bisogno di essere riconosciuto, essere accolto, diessere accompagnato, di creare una rete sostitutiva di supporto, di aver un sostegnopsicologico;

2. bisogni materiali: il bisogno di una casa, di un lavoro, di un reddito;3. bisogni culturali legati alla socializzazione: scolarizzazione, apprendimento linguistico,

riconoscimento dei servizi e capacità di muoversi in un nuovo contesto così come ilbisogno di recuperare e mantenere la propria identità oltre che la propria cultura.Questi due ultimi aspetti sono fondamentali per l’equilibrio psicologico degli individuivittime di tortura i quali a causa di ciò che hanno subito possono rifiutare o rimuovereelementi importanti della loro cultura e della loro storia personale e familiare.

Nel caso di richiedenti con famiglie la presa in carico è ancora più complessa in quanto ibisogni aumentano, si articolano, si differenziano. Attualmente l’iter per il riconoscimento dello status di rifugiato occupa un periodo di tempoabbastanza lungo nel corso del quale il richiedente asilo non ha nessuna possibilità dilavorare. Egli vive pertanto in uno spazio sospeso, di attesa, di inattività, di incertezza circauna progettualità futura. Poter lavorare sarebbe importante per porre le basi di un progetto,per creare maggior stabilità ed autonomia economica che possa consentire loro anche diinviare degli aiuti ai familiari rimasti nel Paese di origine, di cui ci si sente spesso responsabilie che continuano a vivere in una condizione di pericolo.

La mancanza di basi per una progettualità futura rende ancor più acuta la situazione disofferenza fisica e psichica delle vittime di tortura che oltre ai problemi di salute fisica,spesso diretta conseguenza delle torture subite, si trovano ad affrontare uno stato

121 F. Sironi, Persecutori e vittime, Milano, Feltrinelli 2001..

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psicologico di depressione e di forte insicurezza. Ciò detto non bisogna sottovalutare lanecessità che l’autonomia economica e l’autonomia psicologica viaggino di pari passo.

Oltre a questi intricati bisogni c’è la necessità di mantenere l’attenzione sull’espletamentodella domanda di asilo. E’ importante aiutare i richiedenti asilo vittime di torture ad aspettare itempi burocratici, ma anche accompagnarli affinché possano narrare e riconoscere la propria

biografia di torturato, poiché per reperire tutta la documentazione sulla situazione socio-politica del proprio Paese è necessario scrivere, contattare amici, conoscenti, familiari e ciò liporta molto spesso a rivivere un’esperienza di forte trauma.

4.2.3. Come emerge la tor turaIl richiedente asilo che abbia subito torture, non è necessariamente riconoscibile né a primavista, né attraverso l’osservazione clinica. Inoltre, proprio come ricorda Sironi, uno degliobiettivi principali dei torturatori è quello di ridurre al silenzio le loro vittime. A questa difficoltàquindi, che è un esito specifico e voluto della tortura, si aggiungono le ulteriori difficoltà esofferenze, anche involontarie ma nondimeno presenti nel percorso di riconoscimento“burocratico” necessario per riconoscere alle persone in questione uno statuto di rifugiato. In

questo contesto, la sofferenza psichica è legata ai ricordi che affiorano spontaneamentesecondo ritmi e tempi diversi, molto personali, o è determinata dalle necessità di ricordareper giustificare il proprio stato.I ricordi spontanei possono emergere senza grandi sforzi oppure richiedono un lungopercorso di costruzione di fiducia tra operatore e individuo specialmente in presenza diindividui che hanno rimosso l’evento.

La creazione di un setting  adeguato e di un ascolto empatico è condizione essenziale perl’instaurarsi di un clima di fiducia che può favorire la narrazione della propria esperienza.

I tempi della consapevolezza di ciò che è successo sono diversi e variano in relazione alle

diverse esperienze.Il percorso è difficile in quanto bisogna spesso fare i conti con le diffidenze o rigidità legatealla situazione. E’ fondamentale affinché esperienze di tortura e di violenza venganoraccontate, lavorare per instaurare una relazione di empatia, di fiducia tra l’operatore el’individuo. A tal fine, è necessario sostenere richiedenti asilo, rifugiati e vittime di torture a comprenderei ruoli, le appartenenze, i compiti degli operatori. La difficoltà di comprendere tali ruoli infatti,genera spesso diffidenza e paura che gli interlocutori non credano alle storie di violenza esofferenza. Non è però sufficiente creare un clima di fiducia, è importante anche trovare deicodici comunicativi ed elementi comuni che tengano in piedi il rapporto.

 A volte l’esperienza della tortura può emergere in momenti casuali, fuori contesto, oppure inmodo improvviso, dopo un momento di crisi e di chiusura, a volte in modo frammentato econfuso, in altri casi invece l’esperienza emerge quando le priorità sociali sono statesoddisfatte e l’individuo ha definito il proprio progetto nel Paese ospite.Dipende dalla capacità degli operatori, a prescindere dal titolo professionale, trovare lemodalità ed i tempi più appropriati per costruire una relazione terapeutica, o per ricorrereall’invio verso professionisti con competenze specifiche.

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 A questo proposito è stato rilevato122 come le tecniche di tortura possano essere paragonate,nella loro struttura, ad alcune tecniche di iniziazione. Di conseguenza, studiando questeultime, sia possibile intervenire terapeuticamente con le persone che hanno subito torture,per de-costruirne gli effetti patologici sul piano psichico.

Il silenzio e la parola A volte si intuisce che dietro il silenzio di alcuni richiedenti asilo si nascondono episodi diviolenza o di tortura che la persona non riesce o non vuole fare emergere: cosa fare? Aiutarla a raccontare o rispettarne il silenzio? E quando questo silenzio si allarga all’interonucleo familiare e si ha l’impressione di avere a che fare con fantasmi del passato chepesano e condizionano le attuali dinamiche e relazioni familiari? Oppure, di fronte ad unapersona che improvvisamente si mette a raccontare episodi drammatici della propriabiografia con una lucidità e una freddezza che lascia sgomenti, come reagire? Le situazioniche l’operatore si trova a dovere affrontare possono essere agli antipodi; non potendoapprofondire il senso del silenzio e della parola e rimandando quindi agli autori che se nesono occupati, ricordiamo però alcune riflessioni che ci provengono dalla letteratura.

-  La tortura può essere utilizzata deliberatamente per “rubare la voce delle persone”;

riappropriarsi della parola per descrivere e parlare della tortura può essere l’esito diun percorso di trattamento e riabilitazione;

-  Il modello terapeutico basato sul “fare parlare”, sul far emergere i ricordi del passato opartire dall’elaborazione delle emozioni non è un modello universalmente valido:Summerfield, Sironi, Rosseau e Agger criticano fortemente l’utilizzo indiscriminato diinterventi terapeutici basati su modelli di cura occidentali.

-  Alcuni autori hanno sottolineato come, introducendo chiavi di lettura che includono lamemoria sociale o il contesto storico e politico in cui si consumano gli episodi diviolenza, la tortura non è solo un episodio che riguarda la singola persona ma unintero gruppo. La parola può essere quindi utilizzata dalla persona (e avere anche unvalore terapeutico: ad esempio Agger parla di testimony-metod nel lavoropsicoterapeutico con rifugiati latino-americani) per denunciare quello che sta

succedendo al suo gruppo o al suo popolo. Losi e collaboratori hanno introdotto nellavoro sui traumi un modello articolato e interdisciplinare che prevede tra l’altro l’usoterapeutico del teatro, nonché degli “Archivi della Memoria”. 123 

4.2.4. Il ruolo dello psicoterapeutaCompito e obiettivo dello psicoterapeuta è la ricerca di un’alleanza “etico-ideologica” oltreche “terapeutica”. Egli deve considerare con grande attenzione e sensibilità i contesti diprovenienza delle persone prese in carico e deve riuscire a differenziarsi da un contestolegislativo insufficiente, dalle politiche poco chiare riguardanti i richiedenti asilo,dall’indifferenza delle istituzioni allo scopo di farsi riconoscere come un alleato, come uninterlocutore affidabile.

Gli strumenti sono la costruzione del setting, il rammendo della storia personale in funzionedella storia familiare e del Paese per poi andare sugli aspetti più emotivi. La narrazione va

122 N. Losi, Vite Altrove. Migrazione e disagio psichico, Milano, Feltrinelli, 2000.123 N. Losi (Ed.), Psychosocial and Trauma Response in War-Torn Societies, the case of Kosovo, Psychosocial Notebook, V. 1, November 2000, IOM, Geneva; N. Losi, L. Passerini, S. Salvatici (Eds), Archives of Memory,

Supporting Traumatized Communities Trough Narration and Remembrance, Psychosocial Notebook, V. 2,October 2001, IOM, Geneva; M. Losi, S. Reisner, S. Salvatici (Eds), Psychosocial and Trauma Response inWar-Torn Societies, Supporting Traumatized Communities Through Theatre and the Arts, Psychosocial Notebook, V. 3, June 2002, IOM, Geneva.

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accompagnata, sostenuta, lasciata fluire con tempi adeguati che non sempre coincidono conquelli burocratici.Nel lavoro di sostegno psicoteraupetico si osserva spesso l’intrattabilità delle ragioni dellasofferenza, poiché le vicende della tortura sono portate come esperienze irrevocabili, in cui ilsoggetto sente che nessuno gli può dare aiuto.E’ spesso un lavoro di sostegno anche al problema del lutto delle persone scomparse, al

senso di colpa per coloro che sono rimasti nel Paese e della cui sorte ci si senteresponsabili.

I tempi di riabilitazione non sono prevedibili e sono strettamente connessi alla presenza di uncontesto che permetta alla persona la possibilità di ricostruirsi un profilo sociale riconosciuto.

4.2.5. Il lavoro di rete per le vittime di tor tura Per poter rispondere in modo adeguato ai diversi bisogni portati da una persona che hasubito tortura, un intervento di rete si rivela il modello più adeguato.

Un intervento esclusivamente medico o medicalizzante, che enfatizza la centralità del traumapsichico e che riduce la persona all’unica dimensione di vittima è stato criticato comeinadeguato, semplicistico e rischioso. La presa in carico delle vittime di tortura richiede, daparte dei diversi operatori dei Servizi, una riflessione sui propri modelli di riferimento e sulleproprie prassi di cura: è importante una stretta collaborazione tra le diverse professionalitàche entrano in contatto con la vittima di tortura, con il richiedente asilo o rifugiato. Come è giàstato precedentemente ricordato è auspicabile un intervento che tenga conto delle tredimensioni: quella medica, quella psico-sociale e quella dei diritti. A fianco di figureprofessionali specifiche come il medico, lo psicologo, l’avvocato, c’è il lavoro quotidiano dioperatori di comunità e centri di accoglienza, di insegnanti, di educatori, lavoro che si rivelacruciale per il riconoscimento, l’emersione e la presa in carico della vittima di tortura: tuttidevono sviluppare competenze, conoscenze e sensibilità per poter accompagnare le

persone nel percorso di cura e riabilitazione. Come scrive Saraceno124 queste competenzedovrebbero attraversare i “normali” luoghi dove passano i richiedenti asilo e non essereesclusiva di esperti di traumi: “I normali servizi sanitari e sociali devono tutti sapere e poteroffrire ascolto, assistenza sostegno e terapia… questa normalità nell’accogliere ognianormalità e aiutarla ad avere voce, senso e forza contrattuale, è lo straordinario expertise che si deve costruire, generare, perché ancora lungi dall’averla realizzata”. 

124 Direttore del Department of Mental Health and Substance Dependance, WHO, Ginevra.

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Capitolo 5: Competenze dei Comuni e forme associative125 

5.1. Le competenze dei Comuni

I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti alivello locale. In particolare ai Comuni spetta:

1. definire, d’intesa con le aziende sanitarie locali, il terzo settore e le associazionisindacali, il piano di zona per gli interventi sociali e socio-sanitari;

2. adottare sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed alrapporto con i cittadini;

3. l’esercizio dei compiti trasferiti a norma del DPR 616/1977 e delle funzioni attribuite aisensi dell’articolo132 – comma 1 – del D.Lgs 112/1998;

4. l’esercizio delle funzioni sociali già di competenza della Provincia, secondo quantostabilito dalla legge regionale;

5. programmare, progettare, realizzare il sistema locale dei servizi sociali a rete;6. erogare i servizi e le prestazioni economiche;7. autorizzare e vigilare sui servizi sociali e sulle strutture a ciclo residenziale e semi-

residenziale a gestione pubblica o dei soggetti privati;8. garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo

le modalità previste dagli statuti comunali;9. assumere gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica di soggetti –

residenti nel comune priva del ricovero – per i quali si renda necessario il ricoverostabile presso strutture residenziali;

10. realizzare la piena integrazione delle persone disabili nell’ambito della vita familiare esociale, nonché nei percorsi di istruzione scolastica o professionale e del lavoro,predisponendo, d’intesa con le aziende sanitarie locali e su richiesta dell’interessato,

un progetto individuale;

I Comuni vengono così ad essere assegnatari di un triplice ordine di funzioni:

•  i compiti trasferiti con il DPR 616/1977

•  le funzioni attribuite ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs 112/1998

•  le attività indicate dall’art. 6 della L.328/2000

5.2. Le forme associative

L’associazionismo intercomunaleI comuni, titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livellolocale, svolgono tali funzioni in forma singola o associata (consorzi, unioni di comuni,convenzioni tra enti).Il legislatore ha affrontato in modo organico la questione dell’associazionismo intercomunalenel Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) nel quale ritroviamo più di una precisadefinizione della problematica.Nel D.Lgs. 267/2000 si trova riconfermato il ruolo decisivo delle Comunità Montane (art. 27)quali enti sovraccomunali ma anche riconosciuto lo status giuridico di ente locale alle Unioni

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di Comuni (art. 32) da affiancare ad altre forme di associazione per la gestione di servizi, giàpreviste nella L.142/1990, come le Convenzioni (art. 30) i Consorzi (art. 31) .Il punto più alto di tale necessità, trova la sua ragione nel sistema delle autonomie locali,delineato dal nuovo Titolo V della Costituzione Italiana, nel quale non esiste più una sfera dicompetenze comunali intangibile e dove accanto alle funzioni amministrative attribuite dallalegge, diventa fondamentale affiancarne altre, richieste dai cittadini secondo le diverse e

variegate esigenze che scaturiscono dal territorio.Tutto ciò determina una nuova architettura istituzionale che nel rafforzare l’autonomia deicomuni tende contemporaneamente a stimolare le forme di associazione

Unione di Comuni (art. 32 D. Lgs. 267/2000)“Le unioni di comuni sono enti locali costituite da due o più comuni di norma contermini, alloscopo di esercitare congiuntamente una pluralità di servizi”.Così il primo comma dell’articolo in rubrica, dal quale emergono due elementi fondamentaliper la denotazione dell’unione dei comuni, in primis lo status giuridico di ente locale per laprima volta riconosciuto dalla norma, secondariamente lo scopo tipico di questa forma diassociazione, la gestione di servizi finalizzata al superamento degli elementi di debolezza

del tessuto dei piccoli comuni e più precisamentea) Impossibilità di applicare economie di scala nelle risorse utilizzate;b) difficoltà a pianificare in modo innovativo l’utilizzo della “funzione finanza” –

(autonomia impositiva, gestione degli investimenti, finanza innovativa, BOC, project-financing, ecc..);

c) difficoltà di carattere organizzativo e scarsità di specializzazionitecnico/amministrative;

L’atto costitutivo e lo statuto sono fonti normative costitutive delle unione approvate daiconsigli dei comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifichestatutarie. Lo statuto individua gli organi dell’unione e le modalità per la loro costituzione edindividua altresì le funzioni svolte dall’unione e le corrispondenti risorse.L’Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo

svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamentodei comuni.

Convenzioni art. 30 D.Lgs. 267/2000“Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possonostipulare tra loro apposite convenzioni”.Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enticontraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.Possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personaledistaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogodegli enti partecipanti all’accordo ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipantiall’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti delegati.

ConsorziGli enti locali possono, per la loro gestione associata di uno o più servizi e l’esercizioassociato di funzioni costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziendespeciali di cui all’art. 114 quando compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondole leggi alle quali sono soggetti.

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 A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti unaconvenzione ai sensi dell’art. 30, unitamente allo statuto del consorzio.

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Capitolo 6: Strumenti legislativi a disposizione dei comuni126 

6.1.Legge sull’assistenza (328/2000)

a. Il Piano di zonaIl Piano di zona è lo strumento cardine della progettazione, attuazione e gestione a livellolocale; viene approvato dai comuni che fanno parte di un determinato “ambito territoriale perla gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete”. Tale ambito è determinatodalla Regione e, di norma, coincide con il distretto sanitario già operante per le prestazionisanitarie.Il piano di zona individua:

- gli obiettivi strategici e le priorità di intervento, nonché gli strumenti ed i mezzi per larelativa realizzazione;

- le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i

requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali;- le modalità per garantire l’integrazione socio-sanitaria;- le forme di concertazione con gli organismi del terzo settore;

Il Piano di Zona viene adottato tramite accordo di programma (art. 34 – T.U. 267/2000)Esso è volto a:

-  favorire la formazione di un sistema locale di intervento fondato su servizi eprestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali disolidarietà ed auto-aiuto;

-  qualificare la spesa e definire i relativi criteri di ripartizione a carico di ciascuncomune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari

dell’accordo;-  prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori, finalizzate arealizzare progetti di sviluppo di servizi;

b. Livelli essenziali delle prestazioni socialiLa l. 328/2000 indica gli interventi da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionalesecondo modalità e requisiti che dovranno essere fissati dalla pianificazione nazionale,regionale e zonale e, non ultimo, nei limiti del Fondo Nazionale per le politiche sociali e dellerisorse ordinarie già destinate degli Enti Locali alla spesa sociale: 

a. misure di sostegno e promozione delle condizioni dell’infanzia, dell’adolescenza edelle responsabile familiari, attraverso servizi, misure economiche eorganizzazione dei tempi atti a favorire l’armonizzazione del tempo di lavoro e di

cura familiare (progetti ex L.285/1997 “disposizioni per la promozione di diritti eopportunità per l’infanzia e l’adolescenza”– L. 1044/1971 “istituzione degli asilinido comunali” – L. 194/1978 “norme sulla tutela sociale della maternità einterruzione volontaria di gravidanza….ecc…)

b. misure di contrasto alla povertà a favore di cittadini impossibilitati a produrrereddito per limitazioni personali e sociali;

c. misure economiche per favorire la permanenza a domicilio di persone totalmentedipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

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d. servizi di assistenza domiciliare e di aiuto alla persona per favorire la permanenzaa domicilio di anziani, disabili e persone con disagio psicosociale;

e. accoglienza e socializzazione presso strutture residenziali e semi-residenziali dianziani e disabili, con elevata fragilità sociale e personale, non assistibili adomicilio;

f. informazione e consulenza alla persona ed alla famiglia per favorire la fruizione

dei servizi (servizio di segretariato sociale);g. prestazioni integrate di tipo socio-sanitario e socio-educativo per contrastaredipendenza da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva,di recupero e di reinserimento sociale;

h. percorsi integrati socio-sanitari tramite servizi e misure economiche per favorirel’inserimento sociale, l’istruzione scolastica, professionale e l’inserimento al lavorodi persone con disabilità psicofisica.

c. Liveas: livelli essenziali di assistenza Inoltre, la legge quadro ha individuato i servizi e le prestazioni da erogare in tutti gli ambititerritoriali individuati per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete

1. segretariato sociale e servizio sociale professionale: per informazione e

consulenza al singolo ed alla famiglia;2. pronto intervento sociale: per situazioni di emergenza sociale,personale e familiare; 3. assistenza domic iliare4. stru tture residenziali e semi-residenziali: per soggetti con fragilità sociale; 5. centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comuni tario.

-  si conferma il ruolo di regia in materia di servizi sociali assegnato ai Comuni.-  non solo hanno il compito di programmare i servizi, ma anche quello di

promuovere le risorse nelle comunità locali-  Il Piano di Zona è per la L. 328/2000 lo strumento privilegiato per conseguire

forme di integrazione delle politiche locali e dei vari servizi, mediante l’analisi deibisogni, la definizione delle priorità e delle risposte, l’integrazione delle risorse

istituzionali e sociali in una scala dimensionale adeguata.

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6.2.Fonti di finanziamento per le polit iche sociali.

a. Fondo Nazionale per le Polit iche Sociali (Ex L.328/2000).

La L. 328/00 istituisce per la prima volta il Fondo Nazionale per le politiche sociali; essocostituisce la principale fonte di finanziamento per l’attivazione e la gestione del sistemaintegrato degli interventi e dei servizi sociali. Tale fondo viene ripartito annualmente tra leRegioni sulla base di una serie di indicatori socio-demografici che attengono ai bisogni deiterritori di riferimento.Successivamente, le Regioni con deliberazione propria ripartiscono nuovamente le risorse alivello di ambiti territoriali pre-individuati per la gestione locale dei servizi sociali.Come sopra evidenziato, la legge impone che vi siano dei livelli essenziali di assistenzaomogenei sul territorio nazionale; ne consegue l’obbligatorietà per gli enti locali di investireparte delle risorse del fondo nazionale per l’attivazione dei servizi rientranti nei suddettiLIVEAS.

 Appare evidente che la ratio che sottende tale vincolo risiede nella volontà del legislatore digarantire una serie di servizi su tutto il territorio nazionale; servizi che, prima dell’emanazionedella L. 328 erano assenti in molte Regioni.Garantiti i servizi essenziali, ogni ente locale, sulla base dei bisogni che emergono dalterritorio, gode di ampia libertà nel determinare quanti e quali servizi sociali offrire allacomunità di riferimento. Questo secondo principio è conforme a tutta la normativa nazionaleche vede nell’ente locale il soggetto principe della attuazione e gestione dei servizi sociali.

b. Fondo Regionale per gli interventi e le politiche sociali

Per comprendere l’importanza del Fondo Regionale per le politiche sociali occorre ricordareche prima dell’anno 2000 – anno di emanazione della L.328 – non esisteva in Italia unalegge organica in materia di servizi sociali. Tale lacuna legislativa è stata colmata per lungotempo dall’iniziativa regionale grazie alla quale si è tentato di riempire sia il vuoto normativoche quello economico-finanziario. A fronte di tale lodevole iniziativa, vi è tuttavia dasottolineare la grande disparità di trattamento e di possibilità tra i cittadini che a seconda delluogo di provenienza potevano fruire o meno dei servizi sociali (c.d. situazione a “macchia dileopardo”).Ogni Regione ha quindi legiferato autonomamente in materia di “assistenza e beneficenzapubblica” istituendo un apposito fondo regionale dal quale attingere le risorse per erogareservizi sociali.Così come accade per il fondo nazionale, ogni anno le Regioni deliberano delle linee guida

alle quali gli enti locali devono attenersi per poter usufruire del fondo regionale nella loroopera di attuazione, gestione e realizzazione dei servizi sociali territoriali. Anche in questa fattispecie il principio-guida resta il medesimo: l’ente locale, in virtù dellapropria vicinanza al territorio, è l’organo preposto all’erogazione dei servizi sociali.

c. Fondo ex DPR 616/1977

Il DPR 616/1977 ha dato attuazione alla l. 382/1975 concernente normesull’ordinamento regionale e sulla organizzazione della Pubblica Amministrazione.

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In altre parole, il governo, attraverso tale decreto, ha completato il trasferimento dellefunzioni amministrative alle Regioni, nelle materie indicate all’art. 117 della Costituzione;funzioni che fino a tale data erano esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato.

Il trasferimento delle funzioni amministrative è avvenuto raggruppando le variematerie per settori organici, ovvero:

1. ordinamento e organizzazione amministrativa;2. servizi sociali;3. sviluppo economico;4. assetto e utilizzo del territorio;

Da un punto di vista economico-finanziario, ogni anno, la Regione ripartisce tra gli Enti Localiun fondo ai sensi del DPR 616/1977 che è contemperato ai dati socio-demografici delterritorio. E’ bene sottolineare che nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di sommeirrisorie ( a mero titolo esemplificativo, si può dire che un piccolo Comune di circa 1000abitanti riceverà un finanziamento annuo pari ad Euro 5.000,00).Nella pratica, tale fondo viene utilizzato dai comuni per erogare contributi economici perpersone indigenti e/o al di sotto della soglia di povertà, per provvedere al pagamento della

retta mensile per un minore che si trova presso una struttura, per un anziano ricoveratopresso una casa-famiglia, ovvero per tamponare tutte quelle situazioni che si configuranocome situazioni di emergenza sociale.

Nella fattispecie dei RAR, possiamo dire che, qualora essi conseguano la residenzapresso un comune qualsiasi e qualora si trovino in condizioni di disagio o di emergenza,possono, al pari degli altri cittadini residenti, accedere ai contributi economici erogati ai sensidel DPR 616/1977.

Tuttavia, nella pratica accade sovente che, vista la limitatezza di tali fondi, specie neipiccoli Comuni, questi non siano comunque sufficienti.

d. Fondi ex l. 285/1997 – Disposizioni per la promozione di d irit ti e opportunità per

l’infanzia e l’adolescenza.

La l. 285/1997 all’art. 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il FondoNazionale per l’infanzia e l’adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livellonazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, losviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il fondo è ripartito tra le regioni con le seguenti modalità:- il 30% delle risorse è riservata al finanziamento di interventi da realizzare neicomuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari,Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari.- La parte restane del fondo viene assegnata per il 50% sulla base dell’ultimarilevazione ISTAT in merito alla popolazione minorile e per il restante 50% sulla basedei seguenti criteri:

o carenza di strutture per la prima infanzia;o numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenzialio percentuale di dispersione scolasticao percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia dipovertà così come stimata dall’ISTAT.o incidenza percentuale del coinvolgimento in attività criminose.

Le regioni, nell’ambito della programmazione regionale, definiscono, sentiti gli enti locali, ognitre anni, gli ambiti territoriali di intervento e procedono al riparto delle risorse economiche.

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Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento, approvano, mediante accordo diprogramma, i PIANI TERRITORIALI DI INTERVENTO della durata massima di un triennio.Tali piani sono articolati in progetti attuativi ed i relativi piani economici devono avereadeguata copertura finanziaria.I piani di intervento sono poi trasmessi alle Regioni che provvedono all’approvazione ed allaemanazione della relativa delibera di finanziamento a valere sul fondo nazionale di cui sopra.

Sono ammessi al finanziamento del fondo i progetti che perseguono le seguenti finalità:1. realizzazione di servizi di preparazione e sostegno alla relazione genitoriale, di

contrasto alla povertà e di misure alternative al ricovero di minori in istituti educativo-assistenziali;

2. innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;3. realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero;4. realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell’infanzia5. azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie

che abbiano al loro interno minori con handicap. 

Tutti i progetti a valere sul fondo nazionale ex L. 285/1997 vanno inseriti nei piani di zona

annualmente predisposti dagli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di interventoindividuati dalla regione. Appare evidente che la redazione di un progetto ex lege 285/1997, proprio per la suaparticolare natura è finalizzato ad interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza senzadiscrimine alcuno.Perché il progetto possa raggiungere le finalità di integrazione è necessario però prevedereregolamenti che garantiscano il diritto di accesso a categorie diverse di persone oltre a quelladei cittadini residenti, naturalmente beneficiari.Nello specifico, il regolamento di accesso ad un centro infanzia e famiglia, dovrà prevederetra i destinatari anche gli apolidi, sfollati, richiedenti purché minori 

e. Fondo ex l . 286/98: Fondo nazionale per le pol itiche migratorie

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Fondo nazionale per le politichemigratorie, destinato al finanziamento delle iniziative inserite nei programmi annuali opluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.

 Al Fondo affluiscono le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti daprivati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea.

Il Fondo e' annualmente ripartito tra le regioni, con decreto del presidente del Consiglio deiMinistri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le

modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e larevoca del finanziamento del Fondo.

Lo Stato, le regioni, le province e i comuni adottano, nelle materie di propria competenza,programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernentil'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del testounico e del regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative, diintegrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri ele modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e privateprioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi aglienti locali per l'attuazione del programma.

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II fondo di che trattasi può essere utilizzato per:- garantire ai minori stranieri presenti sul territorio il diritto/dovere all’istruzione; ad essi siapplicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizieducativi, di partecipazione alla vita della comunita' scolastica.

- L'effettività' del diritto allo studio e' garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali

anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della linguaitaliana.

- La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre afondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale finepromuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della linguad'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

- Le iniziative e le attività di cui sopra sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisognilocali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con leassociazioni degli stranieri e con le organizzazioni di volontariato.

- Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi,anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsidi alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;

b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmentesoggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;

c) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;

d) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di collaborazione

internazionale in vigore per l'Italia.

Da un punto di vista pratico, come avviene per la L. 285, le province, d’intesa con glienti locali predispongono triennalmente dei piani di intervento corredati dei relativi progettiattuativi; i progetti, completi di apposita relazione economico-finanziaria vanno inviati allaregione la quale successivamente ne delibera l’approvazione ed il finanziamento

Ipotesi di scheda sintetica di servizi attivabili ai sensi del D.Lgs 286/1997

Nome Intervento Tipologia Costo

Centri di informazione econsulenza per le persone

immigrate

InformazioneCreazione rete

Formazione

Euro 70.000,00

Servizio di integrazione scolastica 

Formazione eservizi educativi

Euro 20.000,00

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 6.3.Il Fund Rasing e il Piano di Zona

Per la realizzazione del Piano di Zona occorre avere ben chiaro il reperimento fondieconomici, in una fase congiunturale come la presente in cui sono molte le richieste di servizie di interventi, mentre, per converso, la spesa sociale non ha grandi risorse.

In particolare stiamo assistendo ad una contrazione significativa della spesa sociale da partedegli Enti Locali che nei loro bilanci fanno fatica a mantenere le prestazioni ed i servizi incarenza di fondi economici.La necessità di reperimento fondi (Fund rasing) diventa pertanto un elemento nonsecondario per poter garantire lo standard delle offerte sociali di continuità ed incrementare,attraverso progetti cantierabili ed innovativi, gli interventi previsti dal Piano sociale di Zona.Fermo restando il principio cardine, che vede nell’organizzazione precipua del territorio edelle relative risorse la conditio sine qua non di un’offerta sociale realmente rispondente aibisogni dei cittadini, è possibile ipotizzare un panorama di Fund Rasing a cui accedere alivello nazionale:

 Area sociale diriferimento

Fondi a cui accedere Scadenze

Minori ed adolescenti Legge n.285/97 Triennale

Immigrati DL.gs. n.286/98 Triennale

Portatori di handicap Legge n.162/98 Annuale

Soggetti svantaggiati ingenere

Legge n.328/2000 annuale

Soggetti svantaggiati ingenere

Legge regionale in materiadi assistenza sociale

annuale

Soggetti svantaggiati ingenere DPR 616/77 Annuale

Indicazioni operative

Da un punto di vista strettamente operativo è fondamentale individuare le priorità dei bisognimanifestati dai RAR e sulla base di queste verificare l’esistenza di idonei servizi localirispondenti ai bisogni evidenziati.Il primo passo per la fruibilità dei servizi da parte dei RAR attiene alla verifica dell’esistenzadi regolamenti comunali per l’accesso alle diverse tipologie di servizio.Nello specifico l’ente comune nell’esercizio della propria autonomia legislativa ha l’obbligo di

emanare provvedimenti normativi per regolamentare l’accesso ai servizi erogati sul territorioe stabilire, nell’ambito del concetto più ampio di fruibilità, categorie di soggetti destinatari delservizio.Solitamente il target di utenti dei servizi comunali è rappresentato dai residenti sul territorio equesto ad evidente discapito di chi, in condizioni particolari, ancora non beneficia di questostatus. Raramente invece i regolamenti stessi prevedono la possibilità per altre categorie(apolidi, sfollati, richiedenti asilo, ecc.) di accedere al servizio. Appare evidente che la verifica relativa ai destinatari ed alle condizioni di accesso al servizioè il primo passo da compiere.E’ comunque utile evidenziare che i regolamenti sono fonti normative flessibili, modificabilidal consiglio comunale sulla base di esigenze nuove rilevate sul territorio; ad esempio

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l’adesione dell’ente ad un progetto di accoglienza dei RAR dovrebbe stimolare lo stesso allastesura di un regolamento aperto alle istanze di queste particolari categorie di persone.

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Capitolo 7: Criteri di rendicontazione dei finanziamenti

Premessa

 Al fine di rendere più agevole ai Progetti territoriali le procedure di rendicontazione e il

monitoraggio dei flussi economici, si ritiene opportuno fissare ed esporre in questodocumento i criteri guida generali cui uniformarsi per le spese decorrenti da maggio 2004.Per tale obiettivo l’Ufficio Amministrativo del Servizio Centrale intende rassicurare circa ilcontinuo e disponibile impegno nell’assistenza tecnica di rendicontazione tramite il consuetocontatto diretto con gli operatori e i professionisti preposti.

7.1. Registri obbligatori

1) Registro generale delle spese2) Prospetto analitico delle spese suddivise per codice3) Registro delle presenze dei beneficiari4) Registro delle erogazioni ai beneficiari (Pocket money / buoni pasto)

Tutti i registri suindicati dovranno essere gestiti telematicamente tramite fogli excel (vedasiallegati) opportunamente numerati e vidimati dal Comune con timbro e firma delResponsabile in ogni pagina che ne attesti la veridicità e la regolarità contabile.

7.2. Principio di cronologic ita’ e competenza

Nel registro generale vanno annotate in ordine cronologico tutte le spese, meglio se

singolarmente.E’ bene ricordare che, in ogni caso, i documenti fiscali con causali riconducibili a diversicodici di spesa potranno essere ascritti al codice determinante per importo.I documenti giustificativi da allegare al rendiconto con registrazione per codici di spesa enumerazione cronologico-progressiva sono rappresentati da: fatture, parcelle, ricevute fiscali,bollettini postali, quietanze bancarie e assicurative, titoli di viaggio, bolli, schede telefonicheprepagate o internazionali, ricevute generiche (per es. canoni di locazione, spese dicondominio, ricevute postali, tasse scolastiche…) e certificazioni di spesa firmate dalComune.Soltanto per le spese farmaceutiche, ove non sia possibile esibire la fattura, è consentitoallegare gli scontrini fiscali di acquisto.Tutti i documenti giustificativi dovranno avere per oggetto causali che per competenza siano

ascrivibili al periodo di rendicontazione, anche se la data di emissione del documento èsuccessiva. Inoltre, i documenti fiscali dovranno essere intestati esclusivamente al Comune oall’eventuale Ente Gestore convenzionato.

7.3. Modalità di rendicontazione per codic i di spesa

Per una più agevole opportunità di consultazione e/o controllo si raccomanda di conservare idocumenti giustificativi delle spese sostenute osservando una classificazione coerente aicodici di spesa di cui alla “LEGENDA” allegata.

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 MACROVOCE P: PERSONALE

Microvoce P1: Costo del PersonaleSono rendicontabili i costi lordi degli emolumenti spettanti al personale entro il limite del 40%del finanziamento.

Vanno allegati, unitamente ai contratti e/o lettere di incarico, i cedolini paga, le ricevute confirma di quietanza nonché i relativi modelli F24 che certifichino, unitamente ad un’appositadichiarazione congiunta di Comune ed Ente Gestore, il regolare versamento degli onerifiscali e previdenziali. E’ obbligatoria altresì la predisposizione, da parte di uno studioprofessionale e/o di un ufficio paghe, di un prospetto analitico, che riepiloghi in dettaglio ilcosto di ogni unità di personale nell’ambito del periodo di rendicontazione del progetto.

MACROVOCE L: ADEGUAMENTO E GESTIONE LOCALI

Microvoce L1: Adeguamento localiSono rendicontabili tutti i costi sostenuti per ristrutturazione, adeguamento strutturale edurgenti lavori di manutenzione straordinaria dei locali asserviti in modo esclusivo al progetto,

a patto che siano preventivamente autorizzati dal Servizio Centrale.In presenza di richieste adeguatamente motivate, il Servizio Centrale stesso potrà concederederoghe alle condizioni sopra fissate, particolarmente in ordine all’urgenza edall’asservimento esclusivo. Oltre ad allegare le relative fatture quietanzate con causaledettagliata degli interventi, il Comune dovrà attestarne la regolare esecuzione.

Microvoce L2: Modeste opere di ripri stino e relativi materialiIn tale microvoce sono rendicontabili le spese di manutenzione ordinaria dei locali asserviti alprogetto in modo esclusivo, oltrechè quelle per acquisti di materiali e piccoli accessori tecnicida utilizzare per lavori del tipo suddetto effettuati in economia, senza richiedere alcunaautorizzazione.L’autorizzazione preventiva del Servizio Centrale rimane invece obbligatoria se gli importi

complessivi di spesa di tale tipologia (comprendenti sia la manutenzione che l’acquisto deisoli materiali) superassero l’1,8% del finanziamento assegnato al progetto per il periodo dicompetenza.Per eventuali deroghe vale quanto già espresso nella microvoce precedente L1.Microvoce L3: Affitto locali e spese di condominio  Per questa tipologia di spesa vanno allegate, oltre alle copie dei contratti di locazionedebitamente registrati, anche le ricevute del versamento del canone quietanzate dal locatorecomprese quelle delle eventuali cauzioni o, in alternativa, copia degli estratti conto bancariattestanti l’avvenuto addebito dell’importo del canone, accreditato al locatore con bonifico dalquale risultino chiaramente gli estremi e la causale dell’operazione.

Microvoce L4: Pulizia localiIn questa microvoce sono imputabili fatturazioni di ditte specializzate, nonché eventualispese per l’acquisto del solo materiale di pulizia.Se il rapporto con la ditta specializzata fosse contrattualizzato, è necessario allegare copiadel contratto stesso.

Microvoce L5: Utenze usufruite dai beneficiari (solo luce, acqua, gas e gasolio dariscaldamento) relativamente ai locali asserviti al progettoSi consiglia di verificare nelle fatture delle utenze, da produrre per il periodo pertinente, lacorrispondenza dell’indirizzo relativo alla titolarità del contratto di fornitura con quello indicatonel contratto di locazione.

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Ogni eventuale divergenza in tal senso dovrà essere formalmente chiarita dal Comune nelladichiarazione finale riepilogativa.Dovrà essere allegato, oltre alle fatture, l’eventuale bollettino quietanzato dagli uffici postali obancari e, in caso di addebito in conto, copia dell’estratto.

MACROVOCE G: ASSISTENZA

Microvoce G1: Vitto, abbigliamento, materiale per l ’igiene personale e per l’assistenzaai neonati e materiale ludicoIn linea generale in questa voce vanno rendicontati con fatture gli acquisti di generialimentari, di abbigliamento e degli altri articoli sopra menzionati per i beneficiari.L’eventuale erogazione di buoni pasto o contributi in denaro che sostituiscono o completanola tipologia di spesa sopra indicata, va registrata ad personam nel registro delle erogazioni,di cui al punto 4 dell’elenco dei “registri obbligatori” riportato nella prima pagina.Ogni singola registrazione deve contenere la data e la firma del beneficiario a frontedell’importo dell’erogazione.

Microvoce G2: Effetti letterecci

Sono rendicontabili con fattura le spese per acquisti di materassi, lenzuola, coperte, cuscini,federe asciugamani etc.:

Microvoce G3: Spese per la salute Alla fattura quietanzata va obbligatoriamente allegata idonea prescrizione medica pereventuali protesi sanitarie (occhiali, dentiere etc.) e per ogni altra prestazione non coperta dalServizio Sanitario Nazionale (esami diagnostici, visite specialistiche).Nel caso di acquisto di medicinali si consiglia di rivolgersi preferibilmente alla stessafarmacia, specialmente se comunale, al fine di ottenere l’emissione di una fattura a cadenzatemporale che vada a ricomprendere tutte le spese per medicinali di quel periodo, costituitadalla somma degli scontrini rilasciati volta per volta all’atto dell’acquisto.Qualora ciò non fosse possibile, esclusivamente le spese per i medicinali potranno essere

rendicontate con gli scontrini, accompagnati dalla prescrizione medica, salvo eventualideroghe motivate riguardo a quest’ultima documentazione.

Microvoce G4: Spese di trasporto, viaggio e soggiorno dei beneficiariSono rendicontabili con copia dei titoli di viaggio tutte le spese di questo tipo riguardanti ibeneficiari e quindi anche i biglietti e/o gli abbonamenti per autobus del servizio pubblico adessi distribuiti occasionalmente o a cadenza prestabilita.Rientrano in questa microvoce anche le spese di viaggio affrontate per l’audizione presso laC.C.S.R. e quelle di eventuale soggiorno, per le quali in particolare è obbligatorio produrrefatture di vitto e alloggio o la ricevuta del contributo in denaro eventualmente corrisposto albeneficiario, corredata possibilmente dai documenti giustificativi delle spese pagatedirettamente con il contributo in questione (in questo caso anche scontrini o ricevute).Eventuali spese per uso di altri mezzi di trasporto che non siano quelli pubblici (autonoleggio,taxi etc.) devono essere adeguatamente motivate da necessità ed urgenza epreventivamente comunicate anche per via telefonica al Servizio Centrale.

Microvoce G5: Spese per la scolarizzazioneSono rendicontabili tutte le spese scolastiche per la scuola dell’obbligo.Il documento giustificativo indicato è la fattura, salvo deroghe (per es. ricevuta rilasciata per ilpagamento del servizio di mensa scolastica pubblica o privata).

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Microvoce G6: Interpretariato e mediazione cul turalePer questa tipologia di spesa bisogna distinguere se il servizio viene prestato in modooccasionale da professionisti o con personale, ugualmente qualificato, ma regolarmente estabilmente inserito nel progetto come operatore.Nella prima ipotesi le spese documentate con parcella o fattura vanno inserite in questamicrovoce, nell’altro caso verranno invece imputate in P1 nel costo del personale, allegando i

documenti giustificativi previsti per quella voce.

Microvoce G7: Pocket moneyLa registrazione dei pocket money erogati periodicamente va operata con cadenza mensileutilizzando l’apposito registro delle erogazioni con firma di quietanza del beneficiario accantoai totali dei giorni di presenza e al relativo importo (minimo 1,5 euro, massimo 3 euro procapite pro die), con riduzione del 20% per nuclei familiari superiori a due persone.Nel caso di nucleo familiare la firma verrà apposta dal solo capo famiglia, avendo cura diindicare il numero dei componenti il nucleo stesso.La pagina mensile del registro, pertanto, andrà estratta in copia, regolarmente vidimata eallegata al rendiconto come documento giustificativo con regolare numerazione progressiva.

MACROVOCE I: INTEGRAZIONE

Microvoce I1: AlfabetizzazioneSi tratta delle spese per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi di lingua italiana per ibeneficiari, autonomamente organizzati dal progetto, oppure delle spese sostenute perl’iscrizione dei beneficiari stessi a medesimi corsi organizzati da altri Enti, a meno che non visia accesso gratuito. E’ necessario fornire, sia in un caso che nell’altro, dimostrazione dellafrequenza ai corsi da parte dei beneficiari (eventuali registri giornalieri delle presenze oattestazioni da parte dell’Ente organizzatore dei corsi, anche per l’intera frequenza deglistessi).Se nel caso di corsi organizzati direttamente dal progetto fosse impegnato personalestabilmente impiegato nel progetto stesso, il costo dello stesso non deve essere imputato a

questa microvoce ma deve restare nell’ambito della microvoce P1.

Microvoce I2: Corsi d i formazione professionaleValgono le stesse indicazioni della microvoce I1.

Microvoce I3: Borse lavoro e tiroc ini formativiPer tali microvoci è obbligatorio allegare tutta la documentazione idonea (convenzione oprotocolli d’intesa con aziende, registri di presenza dei beneficiari etc.) oltre alladimostrazione dell’eventuale rimborso erogato al beneficiario (ricevuta o accredito su c/c) eduna relazione dettagliata sull’organizzazione e sulle modalità di attuazione degli interventi.

Microvoce I4: Contributi alloggio e arredoSi tratta di spese legate strettamente all’uscita del beneficiario dal progetto.

Può definirsi “contributo alloggio” quello che, ai fini di agevolare il percorso di integrazionedel beneficiario uscente, è destinato al pagamento di alcune mensilità (nei casi più critici finoad un massimo di sei e comunque sempre tenuto conto delle condizioni reddituali delbeneficiario) totali o parziali del canone di locazione relativo ad un contratto intestato albeneficiario stesso o che, seppure non a lui intestato, sia comunque regolarmente stipulatoda parenti o, in ultima analisi anche da conoscenti o amici, purchè il Comune attesti ladimora stabile del beneficiario uscente presso l’intestatario del contratto stesso.

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Per rendicontare tale tipologia di contributo è necessaria la copia del contratto di locazione,l’eventuale dichiarazione di stabile dimora del Comune e la ricevuta, firmata dal locatore, diaver ricevuto le mensilità d’affitto (anche parziali), il cui numero va specificato sulla ricevuta.

Si definisce invece “contributo arredo” quello che viene destinato all’acquisto di arredi, mobilied elettrodomestici e quant’altro necessario al fine di consentire a beneficiari usciti dal

progetto, che abbiano un lavoro stabile e siano intestatari diretti di un contratto di locazione,l’allestimento di un’abitazione decorosa, quasi come un secondo e più alto livellod’integrazione.Per la rendicontazione di questa ulteriore tipologia di contributo, che comunque non potràmai superare l’importo complessivo di € 2.000 sono necessari il contratto di locazioneintestato al beneficiario e le fatture di acquisto degli arredi, anch’esse obbligatoriamenteintestate allo stesso.Eventuali deroghe a tutte le condizioni sopra indicate potranno essere preventivamenteautorizzate dal Servizio Centrale solo in casi eccezionalmente motivati.

Microvoce I5: Contributo straordinario per l’uscitaTale contributo “una tantum” si eroga, in caso di uscita del beneficiario dal Progetto

territoriale, ove non si conoscano o siano difficilmente individuabili i dettagli del suo percorsod’integrazione.La relativa somma, funzionale a sostenere i costi di eventuale viaggio, vitto e alloggio perl’immediato periodo di uscita, non potrà essere superiore ai € 250 pro capite, salvo derogheconcesse dal Servizio Centrale e previa particolare relazione motivata. Ai fini della rendicontazione occorre una semplice ricevuta firmata dal singolo beneficiario odal capo famiglia nel caso di nucleo familiare.

MACROVOCE S: ORIENTAMENTO SOCIALE E ASSISTENZA LEGALE

Microvoce S1: Orientamento sociale e assistenza legaleVista l’ampiezza delle prestazioni professionali in oggetto, si raccomanda di produrre un

idonea relazione circa gli interventi e le prestazioni generiche o specifiche oggetto di fattura oparcella (non preavviso di parcella).Valgono, per questa microvoce, le indicazioni già date per la microvoce G6 in ordine aprestazioni professionali occasionali oppure di personale stabilmente impiegato nel progetto.

MACROVOCE E: ACCOGLIENZA ESTERNA 

Microvoce E1: Contributo in denaro per accoglienza esternaPer questa microvoce, di nuova istituzione, si rimanda all’attenta lettura della nostra circolaredel 30/09/2003 tuttora presente sul sito www.serviziocentrale.it, sezione Sala Stampa, voce“Comunicazioni alla rete”, con la quale è stata disciplinata questa tipologia di accoglienza,che non prevede la dimora dei beneficiari in strutture asservite al progetto.Le uniche novità che saranno introdotte dal prossimo anno 2005 rispetto a quello che eraprevisto nella suddetta circolare, consistono nella eliminazione dell’obbligo per i Comuni dierogare ai beneficiari esterni tutti i servizi messi a disposizione a favore dei beneficiari internie l’istituzione di un limite massimo all’importo del contributo in denaro.Si stabilisce, pertanto, che tale contributo non potrà superare l’importo massimo di € 12,00pro-capite pro-die e potrà essere erogato al beneficiario esterno solo per le esigenzeprimarie dell’accoglienza (vitto, alloggio, abbigliamento, trasporti, medicinali etc.), comeperaltro già previsto nella Circolare più volte citata.

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Se invece nel contributo in questione non fossero comprese tutte le voci dell’accoglienzasopra specificate (per esempio non viene previsto il vitto o l’alloggio), l’importo sopra indicatodovrà essere proporzionalmente ridotto.Resta inteso che la somma tra il contributo in denaro ed il costo degli eventuali altri serviziche il Comune decida di offrire al beneficiario esterno, non potrà mai superare l’importo di €18,52, che rimane sempre il finanziamento massimo che il Sistema assicura ai Comuni per

ogni beneficiario.

MACROVOCE B: SPESE PER NOLEGGIO, LEASING, ACQUISTO O AMMORTAMENTO DI BENI DUREVOLI

Microvoce B1: Mobili, arredi ed elettrodomesticiTranne che per gli arredi da cucina (pentolame, piatti, posate e piccoli utensili vari), perl’acquisto dei quali si può procedere liberamente allegando al rendiconto le relative fatture,per l’acquisto di tutti gli altri beni durevoli deve essere richiesta dal Comune preventivaautorizzazione al Servizio Centrale corredata da specifico preventivo e relativa allocazionenelle strutture asservite al progetto.In calce alla richiesta va formulata la seguente dichiarazione: “i beni acquistati rimarranno di

proprietà del Comune, il quale s’impegna ad utilizzarli per almeno altri tre anni a fini sociali”.Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata dall’Ente Gestore, qualora le fatture d’acquistofossero ad esso intestate.E’ possibile anche il noleggio, il leasing e l’ammortamento di tali beni alle condizioni riportatenella microvoce successiva.

Microvoce B2: Materiale informatico (hardware e software) e strumentazione tecnicaper corsi di formazione o convegni autorizzatiE’ imputabile solo il costo di noleggio, di leasing o di ammortamento.Non è ammissibile l’acquisto.I documenti giustificativi idonei sono esclusivamente fatture nel caso di noleggio, contratto edimostrazione del pagamento dei relativi canoni nel caso di leasing. L’imputazione del costo

di ammortamento è possibile solo se il prezzo del singolo bene acquistato è superiore a516,45 euro.

MACROVOCE A: ALTRE SPESE

Microvoce A1: Al tre spese relative al personale Oggetto di questa microvoce sono tutte le spese, specificate nella legenda, da nonrendicontare in P1 e riconducibili al personale stabilmente impiegato per i fini istituzionali delProgetto territoriale.In particolare sono imputabili a questa microvoce le spese di carburante e per utenzetelefoniche che gli operatori sostengono per servizio, nei limiti del budget appositamenteconcordato da ogni singolo progetto con il Servizio Centrale, previa proposta da inoltrare daparte del Comune entro il 30 novembre 2004 per l’anno 2005.Vengono pertanto aboliti dal 2005 i limiti di spesa per il carburante e per le utenze telefonichedel personale impiegato stabilmente nel progetto, precedentemente in vigore.Infine sono imputabili a questa microvoce tutte le spese documentate con fatture o parcelle(non preavviso di parcella) che hanno come oggetto prestazioni professionali(commercialista o consulente paghe e contributi), costi amministrativi e di cancelleria instretta attinenza con le attività del suddetto personale.

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Microvoce A2: Altre spese relative all’assistenza A questa microvoce sono imputabili le spese per acquisto di schede telefonicheinternazionali da fornire ai beneficiari occasionalmente o a cadenza prestabilita o inalternativa, e soltanto su autorizzazione del Servizio Centrale, ricariche di cellulari per ibeneficiari stessi, ove sussistessero particolari condizioni logistiche che impediscano unagevole accesso ai servizi telefonici pubblici.

Come documento giustificativo nel primo caso sono sufficienti le fotocopie delle tessere sucui sia visibile l’importo, nel secondo idonea documentazione da cui si desuma tipologia edimporto della spesa. A questa microvoce sono altresì imputabili i costi delle assicurazioni infortuni eResponsabilità Civile dei beneficiari stipulate appositamente, o quota parte di quelleeventualmente preesistenti che, seppure non aventi per oggetto gli stessi rischi, sianoritenute idonee a coprirli.

Microvoce A3: Al tre spese relative ai beni durevoliSono imputabili le spese di manutenzione e riparazione dei beni durevoli autorizzati. 

Microvoce A4: Altre spese relative all’integrazione

Sono rendicontabili ad esempio spese per iniziative, eventi interculturali e quant’altra attivitàdirettamente o indirettamente mirata all’integrazione.

Microvoce A5: Altre spese non classificate nelle precedenti microvociPossono qui rendicontarsi, oltre a tutto ciò che non è stato espressamente previsto nellemicrovoci precedenti, le eventuali spese di fideiussione prevista dalla convenzione traComune ed Ente Gestore, allegando il relativo contratto e la dimostrazione del pagamento.

MACROVOCE R: RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO

Microvoce R1: Spese di viaggio, vit to e alloggioSono imputabili tutti i costi sostenuti per i rimpatriandi fino al momento dell’imbarco aFiumicino.Per i documenti giustificativi valgono le indicazioni date nelle microvoci precedenti circa lespese dello stesso genere.

7.4. Dichiarazione finale del comune:

 Ai fini della completezza formale del Rendiconto si invita il Comune a predisporre unadichiarazione finale che certifichi:-  la conformità delle copie della documentazione giustificativa agli originali (specificando il

luogo in cui essi sono conservati);-  che tutte le forniture sono state effettuate ai fini del Progetto e sono state regolarmenteeseguite e pagate;

-  la regolare esecuzione dei lavori per adeguamento locali;-  il regolare pagamento degli oneri fiscali e previdenziali del personale.

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Parte seconda: le buone prassi

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Schede di buone prassi

L’esperienza maturata nell’ambito del Programma Nazionale Asilo prima e del Servizio diProtezione per richiedenti asilo e rifugiati poi, ha messo in luce alcune buone prassi relative

all’accoglienza, all’inserimento lavorativo, formativo ed alloggiativo dei richiedenti asilo erifugiati.Si citano qui di seguito quelle più interessanti dal punto di vista della concreta applicazione edella possibilità di trasferimento a contesti territoriali differenti.

Scheda 1

Categoria: servizi sociali Argomento Assistenza sani tar iaProgetto territoriale  Udine

 Amministrazione/Entepromotore Comune di Udine – Azienda per i servizisanitari n. 4 “ Medio Friuli”

Unità organizzativa Dip. Politiche Sociali, Educative e Culturali –Dipartimento d i Prevenzione dell’ASS

 Amministrazione/Enticoinvolti

 ASS, Associazione Vicini di casa Onlus, ACLI,Caritas Diocesana, Consultorio familiare.

Periodo di realizzazione 2002 - 2003

Obiettivi Garantire e migliorare l’assistenza sanitaria deiRAR

Descrizione delle attività realizzate 

Dall’avvio del Programma Nazionale Asilo ad oggi, la sperimentazione di buone prassia favore dell’assistenza ed integrazione dei RAR, ha fatto registrare un’importantecollaborazione con l’Azienda Sanitaria locale che ha portato, nel corso del 2003, allasottoscrizione di un Protocollo di intesa fra il Comune di Udine, l’Azienda per i ServiziSanitari n. 4 “Medio Friuli”, l’Associazione Vicini di Casa ONLUS, le ACLI provinciali,la Caritas Diocesana di Udine. Con tale documento l’Azienda Sanitaria dà la propriadisponibilità per “l’esecuzione di visite mediche preventive e di accertamenti discreening, tramite gli ambulatori del Dipartimento di prevenzione e del Consultorio

familiare, al fine di rendere accessibili i servizi sanitari da parte degli immigrati,contribuendo a rimuovere gli ostacoli di natura burocratica, amministrativa, socialelinguistica e culturale che possono costituire fattori di rischio per la salute dellepersone”.Sulla base di un conseguente protocollo operativo tra il Progetto EFRAIM e ilDipartimento di Prevenzione dell’ASS n.4 “Medio Friuli”, le persone accolte nelSistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati, usufruiscono di alcuneprestazioni sanitarie programmate.Un primo servizio offerto, è lo screening sanitario: gli operatori del centro prendonocontatto con il medico referente dell’Ambulatorio del Centro di Pneumologia Socialedel Dipartimento per programmare una prima visita di controllo.

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Nella maggior parte dei casi, viene richiesto l’intervento di un “mediatore di comunità”al fine di superare le difficoltà di lingua ma anche la diffidenza verso la strutturaospedaliera e facilitare il rapporto con il personale medico.Lo screening sanitario prevede la raccolta dell’anamnesi, l’esecuzione di una visitamedica generale, di esami quali emocromo, sierologia per l’epatite B e C, per lasifilide, per l’HIV – previo consenso informato tradotto nella lingua madre, la

valutazione della copertura vaccinale, l’esecuzione della prova tubercolinica e/o dellaradiografia del torace.L’operatore del Progetto EFRAIM referente per l’area-salute, cura con particolareattenzione sia il percorso di prima assistenza sanitaria che le fasi successive diintegrazione al sistema sanitario. Infatti, provvede alla compilazione di una schedasanitaria personale (una sorta di cartella clinica) dove vengono registrate tutte le“tappe” sanitarie percorse dai beneficiari .Questa scheda, definita grazie alla collaborazione degli stessi medici di base coinvolti,serve quale “presentazione” del paziente al proprio medico di base il quale vienepreventivamente messo al corrente, tramite lettera, della presenza di beneficiari delProgetto EFRAIM nella lista dei suoi assistiti.E’ stata attivata una collaborazione anche con il Centro di Neuropsichiatria Infantile

dell’Azienda per i Servizi Sanitari per assicurare interventi più adeguati alleproblematiche legate alla sfera nervosa e del linguaggio dei piccoli beneficiari e deiloro familiari. Gli operatori del Progetto si confrontano regolarmente con gli operatoridel Centro nell’intento di agevolare in questo modo anche i rapporti fra la famiglia delbambino e la scuola nel proposito di collaborazione per un’integrazione attiva equanto più serena per i piccoli.Infine, il rapporto attivato con i medici del Consultorio familiare garantisce, qualora ledonne lo richiedano, visite specialistiche nonché colloqui informativi sulle scelteanticoncezionali e sulle interruzioni volontarie di gravidanza. Lo stesso Consultoriooffre servizi di consulenza di propri psicologi per i problemi di coppia e di relazionecon i figli.Uno degli strumenti principali dell’iniziativa di cui sopra è il ricorso al “mediatore dicomunità” attraverso l’ASSOCIAZIONE MEDIATORI DI COMUNITA’ ONLUS che, inbase alla convenzione stipulata a partire dal Giugno 2001, offre servizio diinterpretariato e orientamento quale attività di assistenza sociale.“L’associazione Mediatori di Comunità-Onlus è un’associazione composta di personeimmigrate che hanno frequentato un corso formativo di 500 ore presso l’ENAIP diUdine.In questo corso sono stati affrontati temi sulla legislazione in ambito migratorio,l’aspetto abitativo, il sociale e il sanitario.L’Associazione è nata nell’1999 dopo aver concluso il corso formativo e da allora halavorato nell’ambito sociale e sanitario.I soci fondatori sono tredici persone di varie etnie: Albania (2), Messico(3), Perù,

Senegal(2), Camerun, Russia, India, Siria e Croazia. Attualmente l’associazione si è allargata con la partecipazione dei collaboratori cheampliano il ventaglio delle lingue offerte. Si sono aggiunti:Zambia, Marocco, Romania, Ucraina, Ruanda, Rep. Ceca, Nigeria, Bulgaria, Filippine,Polonia, Brazile, Burundi, Iran, Bosnia Erzegovina.

 At ti formali o  Protocollo di Intesa fra Comune e Asl, Associazione Vicini di casa, Acli , CaritasDiocesana.

o  Protocollo operativo tra Progetto Efraim eDipartimento di Prevenzione dell’Azienda

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sanitaria.

Ulteriori fonti di finanziamento

Elementi di innovazioneLa collaborazione attiva fra Enti e istituzioni ha favorito il libero accesso ai servizisanitari eliminando gli ostacoli di natura burocratica, amministrativa, sociale,linguistica e culturale. In tal senso va interpretato anche il ricorso al “mediatore dicomunità” che rappresenta un elemento indispensabile al superamento della difficoltàlinguistica e della diffidenza verso la struttura ospedaliera.

Risultati raggiuntiNel corso di un biennio sono stati visitati 139 soggetti (per un numero di 234 visitecomplessive), tra questi 105 maschi e 34 femmine. Le visite effettuate hanno

dimostrato come all’arrivo in Italia il 61,9% dei soggetti presentava uno o più problemimedici. I soggetti visitati provenivano dalle seguenti aree geografiche: 75 dall’Europadell’Est (di cui 62 Kosovari), 39 dall’Africa, 20 dal Medio Oriente, 4 dal Sud Est Asiatico e 1 dal Centro America. La fascia di età più rappresentata è quella compresatra 16-30 anni (46%), solo l’1,5% ha un’età superiore ai 45 anni.

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Scheda 2

Categoria: Integrazione socio/cul turale Argomento Mediazione cul turaleProgetto territoriale  C.I.S.A. Cons. Ast i sud Amminist razione/Enteorganizzatore

Province di Asti e Alessandria

Ente gestore CFPP Casa di Carità Onlus di Torino

 Amministrazione/Enticoinvolti

 Amministrazioni provinciali di Asti e Alessandria, CFPP casa di Carità Onlus diTorino.

Periodo di realizzazione 1999 -2000

Obiettivi Formazione di mediatori culturali

Fonte di Finanziamento 

Risorse del Progetto- quadro “I percorsi dell’esclusione sociale”, P.O.M. 940030 I 3per il Centro-Nord, a titolarità del Dipartimento Affari sociali presso la Presidenza delConsiglio dei Ministri.

Descrizione delle attività realizzate 

Le amministrazioni provinciali di Asti e Alessandria hanno promosso un percorso diformazione per mediatori interculturali, voluto e gestito dal CFPP Casa di CaritàONLUS di Torino, a valere sulle risorse del Progetto-quadro “I percorsi dell’esclusionesociale”, P.O.M. 940030 I 3 per il Centro-Nord, a titolarità del Dipartimento AffariSociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Obiettivo generale del percorso è stata la formazione di uno staff di mediatoriinterculturali, la loro integrazione nella rete dei servizi sociali a disposizione deicittadini e dell’Amministrazione per attivare le politiche sociali relative al problemadell’immigrazione di cittadini extracomunitari.Durante il periodo di formazione sono stati approfonditi alcuni ambiti dispecializzazione attraverso la personalizzazione dei curricula didattici e dei momentidi stage e tirocinio:1. Area persona/famiglia: attività di supporto ai nuclei familiari, per quanto attieneall’integrazione sociale, sanitaria, scolastica, culturale delle famiglie, con particolareattenzione ai nuclei con figli.2. Area giuridico/penale: attività di supporto all’integrazione, consulenza, orientamentoper cittadini extracomunitari reclusi presso gli Istituti di Pena.

3. Area lavoro: attività di consulenza, anche personalizzata, per la miglioreintegrazione in ambito lavorativo, sostenendo sia i singoli che le imprese nell’incontrotra domanda ed offerta, ed indirizzando i lavoratori occupati verso enti edorganizzazione di tutela (patronati, sindacati, ecc..)Tali indicazioni generali si sono tradotte nelle seguenti azioni operative:

o  Selezione dei candidati (segnalati dalle Associazioni ed Enti che operano sulterritorio)

o  Percorso di alfabetizzazione e approfondimento culturaleo  Percorso di orientamentoo  Percorsi di formazione professionale relativi ai filoni sopra descritti, svolti in

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parte in gruppo in parte in percorsi individuali o in piccoli gruppio  Sperimentazione individuale dei servizi e impiego nei progetti collegati

 Al termine di tale corso, nel giugno 2000, si è costituita l’associazione TANTE TINTE,con il coinvolgimento di otto dei mediatori con qualifica regionale di provenienzaalbanese, marocchina, ispanica, iugoslava presenti sul territorio delle province di

 Alessandria ed Asti, ed un gruppo di cittadini, sia italiani sia immigrati.

 At ti formali o  Convenzione tra Provincia di Alessandria e Associazione Tante Tinte

Elementi di innovazioneDall’esperienza maturata ne deriva che la qualità del servizio è la chiave vincentedegli interventi di mediazione, ed in particolare su 4 punti del processo:1. la selezione

2. la formazione3. la formazione continua4. la supervisione

La selezione dei candidati mediatori deve partire dal convincimento che non tuttihanno le abilità relazionali necessarie, e costruirle dal nulla è un processo lungo,costoso, ed a volte impraticabile. Quindi è fondamentale selezionare con attenzione.

La formazione è un processo sicuramente importante, ma accanto ai contenutioccorre lavorare sulle abilità relazionali, sulle competenze trasversali, sui vari aspettidelle difficoltà insiti nelle professioni di aiuto.

Il corso non esaurisce il fabbisogno formativo, il processo deve proseguire attraversointerventi di formazione continua. Per tale motivo si rende necessario porre attenzionea eventuali fonti di finanziamento che ne rendano possibile l’attivazione.

La supervisione è un ulteriore importante step del processo: è importante che ilmediatore professionista venga supportato da una rete professionale, con la qualeconfrontarsi e dalla quale ricevere aiuto e sostegno.

Risultati raggiunti La mediazione è una pratica costruttiva che, nella salvaguardia delle diverse identità,favorisce la conoscenza reciproca di culture, valori, tradizioni, contribuendo a creare

le condizioni per l'integrazione e la convivenza pacifica. Le sue funzioni sono volte afacilitare la comunicazione, gestire il conflitto, rendere possibile l'accesso alleistituzioni attraverso un azione di orientamento e di informazione sui percorsi possibiliper l'integrazione.

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 Scheda 3

Categoria: integrazione abitativa Argomento Al loggioProgetto territoriale  Udine

 Amministrazione/Entepromotore

Comune Udine – Progetto Efraim

Unità organizzativa Dip. Politiche sociali, educative e culturali

 Amministrazione/Enticoinvolti

Regione Friuli Venezia Giulia, Agenzia SocialeImmobiliare, Associazione Vicini di casa Onlus

Periodo di realizzazione 1998

Obiettivi Inserimento abitativo

Descrizione delle attività realizzate 

Parte delle attività del Progetto territoriale EFRAIM è dedicata all’accompagnamentoed all’integrazione abitativa a favore delle persone in uscita dal Sistema di Protezioneper richiedenti asilo e rifugiati.Le misure adottate ripercorrono professionalità e strumenti dell’Agenzia SocialeImmobiliare che l’Ente gestore (Associazione Vicini di Casa) ha consolidato.L’Agenzia Sociale Immobiliare nasce dalla constatazione che, rispetto al disagioabitativo vissuto dai cittadini stranieri, esista continuità tra misure abitative e misure dilotta contro la povertà; dalla volontà di ricercare una più stretta relazione tra housing esociale; dalla individuazione dell’accompagnamento sociale quale strumento da

associare all’offerta di casa.I servizi offerti sono i seguenti:

o  informazione e orientamento alla locazione, all’accesso al patrimonioimmobiliare di tipo “sociale”, all’acquisto;

o  intermediazione tra domanda e offerta abitativa privata;o  accompagnamento all’inserimento abitativo;o  gestione di patrimonio immobiliare proprio e di terzi;o  sublocazione a favore di lavoratori immigrati, garantendo economicamente

contratto di affitto nei confronti del locatore;o  erogazioni di prestiti a titolo non oneroso per il pagamento della cauzione

d’affitto.Grazie al patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e la partecipazione finanziaria

dei Comuni capofila degli Ambiti socio-assistenziali della Provincia di Udine, l’AgenziaSociale Immobiliare è articolata in otto Presidi territoriali che assicurano attività“omogenee” a favore dell’integrazione abitativa di cittadini stranieri.

I servizi offerti sono:o  supporto nella ricerca di alloggio nel libero mercato; coordinamento con gli

enti gestori di centri di prima e/o seconda accoglienza;o  consulenza relativa ai contenuti dei contratti d’affitto; assistenza giuridica alla

stipula della locazione; la predisposizione di contratti di locazione e dicomodato;

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o  traduzione del contratto di locazione e dei regolamenti condominiali;o  assistenza nella stesura del verbale di consegna e di riconsegna

dell’immobile; assistenza nella stesura di comunicazioni ai proprietari;o  spiegazioni sulle pratiche necessarie per la fornitura di servizi (acqua, gas,

energia elettrica) e la voltura dei contratti;o  mediazione con condomini e vicinato; mediazione post-cotratto con

proprietari;o  visite periodiche presso gli alloggi locati grazie alla mediazione dell’Agenzia

Sociale Immobiliare;o  consulenza sull’accesso alla proprietà;o  consulenza sull’accesso all’edilizia residenziale pubblica;o  attivazione di reti sinergiche coi servizi sociali territoriali, con le associazioni di

mediazione linguistiche e culturali, con le associazioni di volontariato e con leCaritas locali.

L’Agenzia Sociale Immobiliare si avvale del Fondo di Rotazione e Garanzia  qualeutile strumento economico che contribuisce a mettere i lavoratori immigrati nellacondizione di accedere al mercato immobiliare delle affittanze sostenendoli nellespese iniziali. Il Fondo è finanziato attualmente dalla Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia, mentre in precedenza ha ricevuto finanziamenti anche dalla Provinciadi Udine e dal Comune di Udine.

Modalità di intervento.

Gli stranieri immigrati interessati ad affittare un alloggio e non in grado di far fronte dasoli all’esborso iniziale richiesto, possono rivolgersi all’Associazione per ottenere unprestito non oneroso che copre in parte o completamente la quota corrispondente allacauzione d’affitto, che viene poi restituita in rate mensili d’importo concordato di voltain volta (di solito in 10-15 rate). La restituzione del prestito garantisce il mantenimentodel fondo di rotazione, rendendo possibile la concessione di nuovi prestiti.Le modalità del prestito sono stabilite da un regolamento redatto dall’Associazione,

che viene sottoscritto per accettazione dai beneficiari. L’individuazione dei cittadiniextracomunitari in regola con le disposizioni di legge e in possesso del regolarecontratto di lavoro, è curata dagli operatori dell’Agenzia Sociale Immobiliare.

Ulteriori fonti di finanziamento

Elementi di innovazioneL’istituzione di un soggetto specifico che tenga conto di tutte le complessità delproblema e che grazie all’esperienza acquisita, al partenariato attivato, alradicamento e collegamento con il territorio possa essere uno strumento guida di peruna pianificazione locale di interventi di edilizia pubblica/sociale.

Risultati raggiunti

La sinergia tra le tutti gli attori pubblici/privati coinvolti è elemento di forza e permettedi individuare una strategia di intervento strutturata efficace e trasferibile anche adagli altri centri del Sistema di Protezione dei richiedenti asilo e rifugiati per unapianificazione locale di interventi di edilizia pubblica/sociale.

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 Scheda 4

Categoria: integrazione abitativa Argomento Al loggioProgetto territoriale  Forli

 Amministrazione/Entepromotore

Comune di Forli

Unità organizzativa

 Amministrazione/Enticoinvolti

Società per l’Affitto, Confindustria, CNA,Confartigianato, API, Acer.

Periodo di realizzazione 2002

Obiettivi Inserimento abitativo

Descrizione delle attività realizzate 

La Società per l’Affitto è stata costituita nel febbraio del 2002 da una rete di soggettiche comprende otto Comuni del forlivese, associazioni datoriali (COnfindustria, CNA;Confartigianato, API Associazione Piccole Imprese) e dall’Acer. Attraverso tale Società per l’Affitto le amministrazioni locali, unendosi alle associazionidatoriali hanno dato vita ad una struttura che fosse in grado di mediare nel mercatodegli alloggi tra proprietari e la fascia di soggetti, che pur avendo un lavoro, hadifficoltà a trovare una soluzione abitativa soddisfacente.

Modalità di intervento

La Società affitta la casa che poi verrà sublocata al lavoratore, ponendosi comecontroparte rispetto al proprietario della casa e offrendo totale garanzia circa ilpagamento del canone e ulteriori garanzie per eventuali danni all’immobile, e lagestione del rapporto con il futuro inquilino. Tale formula di gestione ha registrato unnotevole successo, rendendo possibile l’acquisizione di nuovi alloggi e la progressivaestensione delle attività.La Società riesce a garantire il pagamento di canoni attraverso il coinvolgimento deldatore dei lavoro. L’azienda si deve infatti impegnare:

o  a versare mensilmente sul conto corrente della Società per l’affittol’importo del canone di locazione, trattenendolo dallo stipendio dellavoratore;

o  ad avvisare la Società per l’affitto se il lavoratore perde il lavoro, in tale

caso la Società per l’Affitto dà al lavoratore un termine di tre mesi pertrovare un altro lavoro e lo aiuta contestualmente nella ricerca;

o  a versare una quota una tantum che varia tra gli 80 e i 160 euro per ognilavoratore alloggiato per alimentare un Fondo di garanzia che copre lespese assicurative per i danni all’immobile.

La Società ha responsabilità limitata al patrimonio, e non ha scopo di lucro, pertantogli utili sono in parte reinvestiti in parte ridistribuiti sotto forma di contributi agli utenti.

La Società si avvale del servizio dei mediatori che hanno rapporti costanti con gliinquilini e per la soluzione dei problemi e il controllo circa la buona conduzione

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dell’immobile. Ad oggi l’Agenzia ha avuto diverse esperienze di inserimento abitativo di rifugiati erichiedenti asilo.

Ulteriori fonti di finanziamento

Elementi di innovazioneLa mediazione messa in atto dalla Società per l’Affitto risulta fondamentale perabbattere le difficoltà dell’accesso al mercato dell’alloggio per i rifugiati dovute sia aiprezzi alti che alla resistenza da parte dei proprietari italiani ad affittare alloggi astranieri.E’ inoltre, importante sottolineare che la ricerca di soluzioni alloggiative temporaneeconsente di strutturare la fuoriuscita dall’accoglienza e la ricerca di soluzioni stabili peri soggetti che acquisiscono lo status di rifugiato.

Risultati raggiunti La sinergia tra le tutti gli attori pubblici/privati coinvolti è elemento di forza e permette

di individuare una strategia di intervento strutturata efficace e trasferibile anche adagli altri centri del Sistema di Protezione dei richiedenti asilo e rifugiati.

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Scheda 5

Categoria: integrazione lavorativa Argomento Lavoro autonomoProgetto territoriale  Sezze Amministrazione/Entepromotore

Comune di Sezze – Progetto Karibu

 Amministrazione/Enticoinvolti

Comune di Sezze - CNA

Unità organizzativa Dipartimento dei Servizi sociali

Periodo di realizzazione 2004

Obiettivi Inserimento lavorativo di rifugiati

Descrizione delle attività realizzate 

Il Progetto territoriale del Comune di Sezze, “Progetto Karibu”, gestisce una strutturadi donne singole o con figli.Il Progetto ha curato con molta attenzione il percorso di integrazione dei rifugiati delSistema di Protezione. Nel febbraio del 2004, utilizzando le risorse previste per lamisura “Integrazione” e dietro supporto della CNA, il Progetto ha dato vita ad unaCooperativa sociale di rifugiate. Attualmente l’attività primaria della cooperativa è unservizio di baby sitting messo in atto da rifugiate in seguito ad uno specifico corso diformazione della durata di 20 ore. L’idea è nata dalla necessità di assistere i bambinidurante le ore in cui le donne del centro erano impegnate in attività formative perallargarsi a tutte le famiglie che necessitino di tale servizio. La Cooperativa svolge

anche lavori di pulizia.  At ti formali

Elementi di innovazioneLa scelta del lavoro autonomo rappresenta da un lato una risposta concreta alleesigenze di ingresso sul mercato del lavoro da parte rifugiati e dall’altro una possibilitàdi aggirarne gli ostacoli. Il servizio di “accompagnamento” offerto dalle Associazioniimprenditoriali come la CNA è di fondamentale importanza sia ai fini di un’analisipreventiva della sostenibilità economica del progetto di impresa sia per mettere apunto progetto che consenta all’impresa avviata di crescere nel tempo.

Risultati raggiunti

Dal punto di vista dell’obiettivo proposto, ad oggi 5 donne rifugiate hanno trovatolavoro attraverso la Cooperativa sociale.Costituzione di una fitta rete a livello locale e grossa attenzione ai desideri edaspettative future delle persone.

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 Allegati

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 Al legato 1 : Model lo di regolamento del centro di accogl ienza

1. Accoglienza

La permanenza all’interno delle strutture di accoglienza è riservata alle persone aventi lostatus giuridico di rifugiato, richiedente asilo, o in possesso di un permesso di soggiorno permotivi umanitari o protezione temporanea.L'obiettivo di accoglienza degli ospiti è l'inserimento sociale e la permanenza nel Centro èsubordinata all'accettazione da parte degli ospiti del progetto personalizzato di inserimento.Entro 15 giorni dal momento dell'ingresso nel centro, l'ospite deve redigere, d’intesa con iresponsabili del Centro, il progetto personalizzato di inserimento; la non accettazione o ilrifiuto dell'espletazione del progetto costituisce motivo di dismissione dal Centro. L’ospite èinoltre tenuto alla frequenza continuativa del corso di italiano indicato dai responsabili delprogetto, pena la risoluzione immediata del contratto di accoglienza. Infine, l’ospite si

impegna a sottoscrivere il contratto di accoglienza, previa visione del seguente regolamento.

2. Durata dell’accoglienza

L'accoglienza all'interno del Centro/dell’appartamento è temporanea:- per i rifugiati e per chi è in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari nonpuò essere superiore a xxx mesi- per i richiedenti asilo non può essere superiore a xxx mesi.

Il periodo di accoglienza potrà essere prorogato per circostanze eccezionali, in accordo con ilServizio Centrale e previa presentazione di relazione sul caso, per un massimo di xxx mesi.

La permanenza avrà durata inferiore nei casi in cui i beneficiari:

-  sperimentino un efficace inserimento socio-lavorativo.-  non si uniformino al percorso di inserimento sociale concordato con gli operatori.

L’accoglienza può essere inoltre revocata nei casi di :-  abbandono del centro di accoglienza senza preventiva comunicazione al

responsabile del centro;-  mancata presentazione del richiedente asilo all’audizione senza motivato e

documentato motivo;

-  gravi violazioni al regolamento del centro/appartamento.

3. Servizi offerti dal centro

a) accoglienza diurna e notturna;b) vitto;c) biancheria (lenzuola, federe, asciugamani), cambio biancheria ogni 15 giorni;d) kit per l’igiene personale;

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e) orientamento ai servizi presenti sul territorio (sanità, istruzione, formazioneprofessionale, ecc.), orientamento legale, segretariato sociale, mediazionesociale interculturale, sostegno nella ricerca di lavoro ed alloggio; sostegnopiscologico

f) Corsi di alfabetizzazione della lingua italiana per tutti gli adulti e per i minoriesclusi dalla scuola dell’obbligo;

g) Inserimento dei minori nella scuola dell’infanzia o scuola dell’obbligo;h) Pasti ed uso cucina

•  Centri collettivi:a) L’ospite usufruisce del servizio mensa predisposto dagli operatori e consuma ipasti all’interno del Centro (esclusivamente nella cucina e nella sala da pranzo) neiseguenti orari:colazione xxx - xxx,pranzo xxx -xxxx,cena xxx -xxx:b) l’ospite può preparare i propri pasti nella cucina del Centro di accoglienza econsumarli nella sala da pranzo nei seguenti orari:

colazione xxx - xxx,pranzo xxx -xxxx,cena xxx -xxx:I pasti non saranno forniti al di fuori dell'orario stabilito, salvo in casi eccezionaligiusitifcati da eventuali turni di lavoro o partecipazione ad attività di formazione, masempre in accordo con gli operatori.E’ vietato l’uso di fornelli personali nelle camere. Gli ospiti, dopo l’uso, sono tenuti alriordino della cucina e della sala da pranzo.

•   Appartamenti:

La preparazione dei pasti all’interno degli appartamenti può essere gestitaautonomamente a seconda dei bisogni della famiglia ospitata.Qualora all’interno dello stesso appartamento vi fossero ospitate più famiglie, l’ospitepuò preparare e consumare i pasti secondo specifici turni stabiliti dagli operatori:

colazione: xxx - xxx,pranzo: primo turno xxx -xxx, secondo turno xxx - xxxcena: primo turno xxx –xxx, secondo turno xxx - xxx

4. Doveri degli ospiti

L’ospite si impegna a:

1. Rispettare gli altri ospiti e gli operatori delle strutture di accoglienza;2. Provvedere quotidianamente alle pulizie dell’appartamento o della stanza in

cui soggiorna e a partecipare ai turni delle pulizie degli spazi comuniorganizzati dal responsabile del Centro;

3. Lavare, asciugare e stirare i vestiti negli spazi predisposti e non in luoghidiversi da questi;

4. Non lasciare oggetti personali nei bagni o in altri spazi comuni del Centro;

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5. Avvisare gli operatori nel caso di assenza dal Centro/appartamento per più diun giorno. Dopo xxx giorni di assenza ingiustificata l'ospite si intende dimessodal Centro/appartamento;

6. Mantenere con cura i beni mobili del Centro/appartamento e ilCentro/appartamento stesso e le sue pertinenze. Gli ospiti che danneggianoquesti beni sono tenuti a provvedere alla riparazione o alla sostituzione del

bene danneggiato;

5. Divieti per gli ospi ti

E’ fatto divieto assoluto di:1. Usare violenza fisica e verbale verso gli altri ospiti e gli operatori delle

strutture di accoglienza;2. Introdurre ed usare droghe;3. Introdurre e consumare alcolici;4. Usare radio e/o registratori ad alto volume;

5. Fumare all’interno del centro negli spazi comuni;6. Introdurre animali;7. Assegnare il proprio posto letto a persone esterne;8. Ospitare amici o parenti senza autorizzazione del responsabile della struttura

di accoglienza;

6. Rispetto del regolamento

In caso di ripetute infrazioni o grave violazione del presente regolamento da parte degli ospiti, è previsto l’allontanamento dalla struttura di accoglienza.

Il provvedimento è adottato e attuato dal Responsabile del Centro, eventualmentecoadiuvato dalla Polizia Municipale.

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 Al legato 2: Model lo di contrat to di accoglienza.

Il Comune di..…………….......nell'ambito del Progetto………….…………., si impegna afornire i seguenti servizi di accoglienza al Sig……………………..natoil……………………..a………………di nazionalità………………… che ha presentato richiestadi asilo presso la Questura di………………..con scadenza il…………….o che ha ottenuto lostatus di rifugiato o il permesso di soggiorno per motivi umanitari il …....;

1. accoglienza diurna e notturna/alloggio o posto letto;2. vitto;3. pocket money per un ammontare pari a …….. euro giornalieri;4. fornitura di biancheria (lenzuola, federe, asciugamani e tovaglie);5. kit per l’igiene personale;6. orientamento ai servizi presenti sul territorio (sanità, istruzione, formazione

professionale, ecc.), orientamento legale, segretariato sociale, mediazione

sociale interculturale, sostegno nella ricerca di lavoro ed alloggio, sostegnopsicologico;7. Corsi di alfabetizzazione della lingua italiana per adulti;8. Inserimento dei minori nella scuola materna o scuola dell’obbligo.

l’Ospite si impegna a:

9. rispettare il regolamento della struttura di accoglienza in cui è inserito;10. frequentare continuativamente il corso di italiano indicato dai responsabili del

centro di accoglienza;11. rispettare i termini del progetto individualizzato di inserimento concordato con

gli operatori al momento dell’ingressonel centro;

12. Lasciare la struttura di accoglienza entro e non oltre il termine di validità delcontratto. In caso di mancato adempimento, il Comune di……… per ottenere ilrilascio dei locali, potrà avvalersi dell’ausilio della forza pubblica.

Il contratto di accoglienza ha validità dal ………al ……..L’Ospite prende atto del regolamento di accoglienza del Comune di …………………….. ,allegato al presente contratto e parte integrante dello stesso, e dichiara di accettarne ilcontenuto.

Dichiara altresì di essere stato informato dell’immissione e del trattamento dei dati personali ,ai sensi del D.Lgs196/2003, nella Banca Dati del Servizio centrale per la protezione deirichiedenti asilo e rifugiati per finalità istituzionali.

Letto, approvato e sottoscritto

Il ComuneL’Ospite 

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 Al legato 3: Modello di convenzione con la ASL

PROTOCOLLO D’INTESA

Tra

l’Azienda per i Servizi Sanitari n. … nella persona del Direttore Generale…………………………..

e

il Comune di……………………………………………………………………………………………….. nellapersona del Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Educative e Culturali……………………………………………………………………………………………………………

……...

e

l’Ente gestore e/o l’Associazione…………………………………………………………………………. nella persona delDirettore/Presidente ………………………………………………………………………….

Premesso che:

l’A.S.L. n.……………….., nell’ambito della tutela e della salute degli immigratiextracomunitari, intende prevedere una riorganizzazione dei rapporti tra l’Azienda e lestrutture del privato sociale e la realizzazione di programmi formativi e informativi, nonchél’utilizzo di figure professionali di supporto tra le quali un ruolo cardine viene assunto daimediatori di comunità;

Il ruolo della mediazione culturale ha costituito un modello di relazioni in campo sanitario eche è stato esteso anche alle altre realtà territoriali della Regione;

Si intendono rendere accessibili e fruibili i servizi sanitari per gli immigrati, promuovendo larimozione degli ostacoli di natura burocratica, amministrativa, sociale, linguistica e culturale

che possono costituire fattori di rischio per la salute dell’immigrato e quindi per tutta lacomunità locale;

Si condivide l’obiettivo di consolidare le attività per la realizzazione del progetto per la tutelae la promozione della salute degli immigrati;

Gli enti ritengono creare un tavolo di coordinamento con enti di volontariato sociale,prevedendo un rapporto anche formale con………………..;

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

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 ART. 1 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO D’INTESA.

Oggetto del presente protocollo è la collaborazione tra i firmatari per migliorare l’azione di

tutela e di promozione sociale delle fasce deboli e in particolare dei migranti e larealizzazione di un programma di formazione degli operatori coinvolti.

 ART. 2 - IMPEGNI GENERALI.

I firmatari si impegnano, ognuno nell’ambito delle proprie competenze:

1. ad attuare tutte le misure necessarie per portare a buon fine le azioni concordate, conriferimento sia ai compiti specifici, sia agli obiettivi generali;

2. ad improntare le proprie azioni ai criteri di professionalità ed appropriatezza,

trasparenza e tutela della riservatezza, rispettando ed ottemperando le prescrizionicontenute nelle normative vigenti;

3. a favorire e intensificare lo scambio di esperienze, prestazioni e relazioni tra glioperatori referenti dei vari enti nell’ottica di un lavoro di rete, anche attraversopercorsi di formazione;

4. a promuovere il coinvolgimento degli immigrati e delle loro associazioni;5. a svolgere azione di sensibilizzazione ed informazione nei confronti degli interlocutori

istituzionali, del mondo del lavoro e della società civile.

 ART. 3 - RUOLO DEL COMUNE DI ……………...

Il Comune di …………..:

1. favorisce e sviluppa forme stabili di cooperazione interistituzionale per garantire unasempre maggiore offerta integrata di servizi finalizzati all’inclusione e integrazionesociale delle fasce deboli, con particolare riferimento alla popolazione immigrata,creando condizioni di pari opportunità di accesso degli stranieri alla vita di comunità(abitazione, lavoro, scuola, sanità, tutela sociale);

2. promuove la partecipazione alla vita sociale degli immigrati, rivolgendo particolareattenzione ai minori e alle donne, attraverso strutture associative o mediante nuoveforme di aggregazione spontanea;

3. realizza attività di segretariato sociale, orientamento e accompagnamento,consulenza giuridica e legale, mediazione linguistica e di comunità, operando in retecon le istituzioni pubbliche e del privato sociale per l’organizzazione dell’offerta diassistenza in modo da favorire sia tempestività dell’accesso ai vari servizi che ilrispetto dell’identità culturale degli immigrati;

4. attua e/o favorisce i programmi che facilitano l’inserimento abitativo dei cittadiniimmigrati, promuovendo il coordinamento delle politiche di accoglienza nelle suediverse fasi che vanno dall’emergenza all’integrazione, agevolando la messa in retedelle risorse territoriali;

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5. realizza azioni di tutoraggio e accompagnamento verso l’autonomia e l’inserimentosocio-lavorativo delle persone ospitate nelle strutture di accoglienza temporanea,facilitando l’uscita dalla situazione di emergenza.

 ART. 4 - RUOLO DELL’AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. ……………….

L’Azienda per i Servizi Sanitari n. ………. promuove e realizza percorsi di orientamento edaccompagnamento di tipo sanitario in collaborazione anche con l’associazione dei Mediatoridi Comunità; in particolare, svolge attività di sorveglianza sanitaria:

Sulla struttura di accoglienza collettiva:1. Corretta gestione della struttura (pulizia dei locali, cambio biancheria etc.).2. Idoneità del servizio mensa.3. Controllo approvvigionamento idrico.4. Controllo smaltimento liquami.

Sugli ospiti

1. Indagine anamnesica per individuare soggetti affetti da patologie degne di nota.2. Individuazione di eventuali gestanti.3. Controllo ectoparassitosi.4. Screening ematici e coproculturale.5. Controllo dello stato vaccinale e se necessario, applicazione protocollo vaccinale.6. Allestimento di un ambulatorio fornito del necessario per piccole medicazioni e di

alcuni farmaci (antipiretici, antibiotici, etc.) soltanto per i centri collettivi.7. Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

 ART. 5 - RUOLO DELL’ENTE GESTORE O DELL’ASSOCIAZIONE …………………...

L’Ente gestore o Associazione……………………………….:

1. accoglie, ascolta, orienta ed aiuta concretamente le persone in difficoltà, italiane estraniere, che vi si rivolgono, prestando attenzione specifica a quanto le personeesprimono ed anche a quanto non manifestano, ai bisogni inespressi o profondi;

2. lavora in rete e di concerto con gli Enti Pubblici (Comune, Azienda Sanitaria, ecc.) eprivati (associazioni di volontariato, ecc.) operanti sul territorio, attraverso la tuteladella persona per far sì che essa diventi protagonista della sua storia e prima arteficedella soluzione del suo disagio, riconoscendole così dignità e responsabilità;

3. promuove la cultura della solidarietà, informando e sensibilizzando costantemente lacomunità civile;

4. promuove studi, incontri, convegni, iniziative che contribuiscano a diffondere laconoscenza del fenomeno migratorio e delle sue caratteristiche in collaborazione conaltre realtà pubbliche e associative sia a livello nazionale che in un contestointernazionale;

5. promuove la diffusione delle informazioni sulla condizione giuridica degli stranieri sulterritorio italiano e l’utilizzo corretto dei servizi della Pubblica Amministrazione e delvolontariato privato-sociale presenti sul territorio diretti ai cittadini stranieri;

6. favorisce l’organizzazione delle attività dei medici volontari a favore degli immigrati;7. favorisce l’integrazione abitativa e sociale degli immigrati extracomunitari

regolarmente soggiornanti;

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8. condivide le buone prassi sperimentate nell’ambito del Sistema di Protezione perRichiedenti Asilo e Rifugiati nel campo dell’accoglienza diffusa di richiedenti asilo e/orifugiati promuovendo la realizzazione di progetti che sostengano e valorizzinopercorsi di assistenza, protezione e integrazione di richiedenti asilo, rifugiati epersone con permesso umanitario.

 ART. 7 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE.

I firmatari si impegnano, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, ad attivare percorsi diformazione condivisi periodici; a tal fine verrà costituito un gruppo di lavoro misto con ireferenti di tutti i contraenti; tale gruppo individuerà i percorsi di formazione e definirà lemodalità di concorso alla spesa per la realizzazione della stessa.

 ART. 8 – DURATA.

Il presente protocollo è valido per l’anno ……… e potrà essere rinnovato e prorogato per

altre …. annualità, mediante scambio di lettere tra i firmatari.

Per accettazione:

Il Direttore del DipartimentoPolitiche Sociali, Educative e Culturalidel Comune di …..

 ____________________________

Il Direttore Generale A.S.L. n.

 ____________________________

Il Direttore/Presidente dellaDell’Ente Gestore ____________________________

Il Presidente della Associazione ____________________________

Data…………………………

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 Al legato 4 :Model lo di curr iculum europeo.

F O R M A T O E U R O P E O

P E R I L C U R R I C U L U MV I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] Indirizzo  [ Numero civ ico, st rada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono Fax 

E-mail 

Nazionalità

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LA VORATIVA 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascunimpiego pertinente ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore dilavoro 

• Tipo di azienda o settore• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuncorso pertinente frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di istruzioneo formazione

• Principali materie / abilitàprofessionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI  Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamentericonosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

M ADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ]

 ALTRE LINGUA 

[ Indicare la lingua ]• Capacità di lettura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

• Capacità di scrittura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]• Capacità di espressione orale [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

C APACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, inambiente multiculturale, occupando postiin cui la comunicazione è importante e insituazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

C APACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progetti, bilanci; sul posto dilavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

C APACITÀ E COMPETENZETECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche,macchinari, ecc. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

C APACITÀ E COMPETENZE

 ARTISTICHE Musica, scrittura, disegno ecc. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

 ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentementeindicate. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

P ATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone diriferimento, referenze ecc. ]

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

 Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs196/2003.

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 Al legato 5: Legenda codic i d i spesa

PCosto del personale

SSpese di orientamento soc iale edassistenza legale

1 Costo del personale

1Costi di orientamento sociale e assistenzalegale

E  Accogl ienza esternaL Oneri relativi all’adeguamento e gestionedei locali e/o strut ture 1  Contributo in denaro per accoglienza esterna 

BSpese per noleggio , leasing, acquisto oammortamento dei beni durevoli

1 Adeguamento locali (devono esserepreventivamente autorizzati dal ServizioCentrale)

2Modeste opere di ripristino e relativi materiali(per importi superiori all’1,8% del budget ènecessaria la preventiva autorizz.)

Mobili, arredi, elettrodomestici (devono esserepreventivamente autorizzati dal ServizioCentrale, con indicazione dettagliata deglistessi, dei relativi prezzi IVA inclusa e dellarelativa allocazione), ecc

3 Affitto locali, cauzione, registrazione contratti,spese di condominio

4 Pulizia locali e relativi materiali

2

Materiale informatico hardware e software estrumentazione tecnica per corsi formazione econvegni autorizzati (si può imputare solo il

costo di noleggio o d’ammortamento e nonanche il costo d’acquisto) 

5Utenze usufruite dai beneficiari (luce, acqua,gas, gasolio)

 ASpese non ricompresse nelle precedenticategorie

G Spese generali per l’assistenza 

1Vitto, abbigliamento, materiale per l’igienepersonale, assistenza ai neonati e materialeludico

2Effetti letterecci (materassi, lenzuola, coperte,cuscini, asciugamani...) 

1

 Altre spese relative al personale (utenzetelefoniche fisse e mobili, schede carburante,spese di viaggio e soggiorno per gli operatoriin caso di convegni o casi simili autorizzati,corsi di formazione per operatori, costiamministrativi di consulenza, costi dicancelleria…)

3 Spese per la salute 

4Spese di trasporto e viaggio beneficiari(trasferimenti, viaggio e soggiorno perC.C.S.R., autonoleggio autorizzato,…)

2

 Altre spese relative all’assistenza (tessere

telefoniche internazionali, foto tessere, speseper l’assicurazione dei beneficiari (civile einfortuni),…

5Spese per la scolarizzazione

3 Altre spese relative ai beni durevoli (riparazioni…)

6Interpretariato e mediazione culturale

4 Altre spese relative all’integrazione (iniziativeed eventi interculturali…)

7Pocket money (somma di denaro per lepiccole spese giornaliere)

5 Altre spese non classificabili nelle precedentimicrovoci

I Spese per l’integrazione  R Spese per il rimpatrio volontario

1 Alfabetizzazione

1Spese di viaggio fino all’aeroporto, vitto edeventuale pernottamento

2 Corsi di formazione professionale Cod NATURA DEL DOCUMENTO

FTFattura (anche per i beni il cui costo èammissibile limitatamente alla quota diammortamento)

3

Borse lavoro, tirocini formativi (documentaredettagliatamente le attività svolte, i tempi, imezzi e la presenza dei beneficiari)

RF Ricevuta fiscale

4 Contributi alloggio e arredi RC Altre ricevute (per locazione, ecc.)

5 Contributi straordinari per l’uscita CE Certificazioni di spesa (firmate dal Comune)

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  Al legato 6: Registro generale delle spese

PROGETTO "…"

Finanziamento pari ad € …TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILEDEL COMUNE

Pagina n. 1 di n. …

N.Data di

registraz.

Natura deldocumento

giustificativo

Data deldoc.

Cod. SpesaDescr

registr

1

2

3

4

5

67

8

9

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  111

 

 Al legato 7: Prospetto analit ico spese suddiv ise per codice

CODICE DESCRIZIONE SPESA EURO

P Costo del personale € 0,00

P1 Costo del personale

L Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture € 0,00

L1 Adeguamento locali

L2 Modeste opere di ripristino e relativi materiali

L3 Affitto locali, condominio, cauzione, registrazione contratti

L4 Pulizia locali e relativi materiali

L5 Utenze usufruite dai beneficiari

G Spese generali per l'assistenza € 0,00

G1 Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia

G2 Effetti letterecci

G3 Spese per la salute

G4 Spese di trasporto e viaggio dei beneficiari

G5 Spese per la scolarizzazione

G6 Interpretariato e mediazione culturale

G7 Pocket Money

B Spese per leasing o ammortamento dei beni durevoli € 0,00

B1 Mobili, arredi ed elettrodomestici

B2 Materiale informatico hardware, software e strumentaz. tecnica

S Spese di orientamento ed assis tenza soc iale € 0,00

S1 Costi di orientamento sociale e assistenza legale

I Spese per l'in tegrazione € 0,00

I1 Alfabetizzazione

I2 Corsi di formazione professionale

I3 Borse lavoro e tirocini formativi

I4 Contributi alloggio e arredi

I5 Contributi straordinari per l'uscita

E Accogl ienza esterna € 0,00

E1 Contributo in denaro per accoglienza esterna

R Spese per il rimpatrio € 0,00

R1 Spese per il rimpatrio

 A Spese non r icomprese nelle precedent i categorie € 0,00

 A1 Altre spese relative al personale

 A2 Altre spese relative all'assistenza

 A3 Altre spese relative ai beni durevoli

 A4 Altre spese relative all'integrazione

 A5 Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci

TOTALE € 0,00TIMBRO E FIRMARESPONSABILECOMUNE

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 Al legato 8: Riepilogo mensi le

RIEPILOGO MESE…………………

N° COGNOME NOMEGG.

PRESENZAP0CKET/MONEYGIORNALIERO

P0CKET/MONEYTOTALE

BUONI PASTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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12

13

14

15

16

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21

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 Al legato 9: Registro delle presenze

PRESENZE MESE DI …………….…………...

COGNOME NOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2

1

2

34

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2223

24

25

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Bibliografia

-  Guida pratica per gli operatori dell’accoglienza dei richiedenti asilo erifugiati,  r ealizzato da Caritas, Consiglio Italiano per i Rifugiati- Cir, Consorzio

italiano di Solidarietà- ICS e l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni –

Oim con la supervisione della Segreteria Centrale del Programma Nazionale

nell’ambito delle attività per l’anno 2001

-  Formare, inserire, integrare. Percorsi formativi ed occupazionali per

richiedenti asilo e rifugiati, documento realizzato nell’ambito del progetto

Equal- Integ.r.a.- Integrazione richiedenti asilo, giugno 2004.

-  La casa, un bene che integra. Nuovi strumenti per l’inserimento dei

rifugiati  documento realizzato nell’ambito del progetto Equal- Integ.r.a.-

Integrazione richiedenti asilo, Roma, maggio 2004.

-  Secondo rapporto sull’integrazione, a cura di Giovanna Zincone, ed. Il

Mulino, Roma 2001.

-  Il testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali, a cura di Angelo Rughetti,

Collana editoriale Anci, Casa editrice CEL, novembre 2000

-  I diritti dei minori stranieri non accompagnati,  di Elena Rozzi, Save the

Children, gennaio 2004.

-  Percors i delle vittime di tortura in Italia - Fattor i di ri schio e di protezione,

ICS Consorzio Italiano di solidarietà, Roma 2003.