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LOTTO 1 POLIZZA INCENDIO/RISCHI DIVERSI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato. RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE per CONTRAENTE : Il Comune di Bovisio Masciago , che stipula l'Assicurazione; per ASSICURATO : Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione per SOCIETA' : ................. e le coassicuratrici; per ASSICURAZIONE : Il contratto di assicurazione; per POLIZZA : il documento che prova l'Assicurazione; per PREMIO : La somma dovuta dal Contraente alla Società; per RISCHIO : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne; per SINISTRO : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; per INDENNIZZO : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Per FRANCHIGIA: importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, dedotta dall’importo indennizzabile per ciascun sinistro. Per SCOPERTO: la quota in percentuale di ogni danno liquidabile a termine di polizza Che rimane a carico dell’assicurato.

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LOTTO 1 POLIZZA INCENDIO/RISCHI DIVERSI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

per CONTRAENTE : Il Comune di Bovisio Masciago , che stipula

l'Assicurazione;

per ASSICURATO : Il soggetto il cui interesse è protetto

dall'assicurazione

per SOCIETA' : ................. e le coassicuratrici;

per ASSICURAZIONE : Il contratto di assicurazione;

per POLIZZA : il documento che prova l'Assicurazione;

per PREMIO : La somma dovuta dal Contraente alla Società;

per RISCHIO : la probabilità che si verifichi il sinistro e

l'entità dei danni che possono derivarne;

per SINISTRO : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata

la garanzia assicurativa;

per INDENNIZZO : la somma dovuta dalla Società in caso di

sinistro.

Per FRANCHIGIA: importo espresso in valore assoluto o in percentuale

sulla somma assicurata, dedotta dall’importo indennizzabile per ciascun sinistro.

Per SCOPERTO: la quota in percentuale di ogni danno liquidabile a termine di polizza

Che rimane a carico dell’assicurato.

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SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO

1. INCENDIO - Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato

focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

2. ESPLOSIONE - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a

reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

3. SCOPPIO - Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi

non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati

scoppio.

4. FABBRICATO - L'intera costruzione edile nonché le sue pertinenze (centrale termica,

box, recinzioni, tettoie, minori dipendenze e simili) compresi fissi, infissi ed opere interrate,

impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di

condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, infissi esterni, impianti di

distribuzione gas metano, impianti di distribuzione acqua potabile, impianti di odorazione del gas,

impianti per le pubbliche affissioni, impianti per la raccolta differenziata dei rifiuti, impianti di

distribuzione elettrica, impianti di sollevamento o di pesa, impianti semaforici di segnaletica stradale e

cartellonistica, parchimetri, impianti di altri servizi in uso o in proprietà al comune di Bovisio

Masciago; tensotrutture, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni

considerati immobili per natura o per destinazione (ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes).

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale

porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa

spettante.

5. CONTENUTO - Beni mobili in genere, quali a titolo esemplificativo e non limitativo :

Macchinari e attrezzature in genere non al servizio dei fabbricati. Macchinari - attrezzature -

apparecchiature - strumentazione in genere: scientifica - chimico/clinica - medico -

diagnostica - terapeutica - chirurgica - elettromedicali - veterinarie. Attrezzature per la

misurazione della temperatura (aria - acqua), per rilevi ambientali ed indagini igienico

sanitarie.

Attrezzature e apparecchiature tecniche: edili - da giardino - per falegnameria - elettriche -

meccaniche. Mobilio, arredi, oggetti di ornamento, tappeti, libri e manoscritti.

Biancheria, coperte, indumenti anche di proprietà di Terzi, vasellame, cristalleria, posateria,

elettrodomestici, frigoriferi, congelatori, fabbricatori ghiaccio, attrezzature e apparecchiature

di cucina, distributori automatici di cibi e bevande, alimentari materiale di consumo e merci.

Attrezzature e apparecchiature per la pulizia, lavanderia, guardaroba, sartoria. Attrezzature e

apparecchiature e loro accessori: audiovisive - radio - TV - ricetrasmittenti - fotografiche.

Materiale farmaceutico e di medicazione, bombole gas terapeutico, protesi e materiale

relativo. Macchine d'ufficio, impianti telefonici e interfonici, attrezzature antinfortunistiche,

impianti di prevenzione e di allarme, scaffalature, banchi, strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed

imballaggio, impianti portatili di condizionamento e di riscaldamento, apparecchiature di segnalazione

e comunicazione ,cassonetti e impianti di raccolta, ventilatori, umidificatori, biciclette, registri,

stampati, cancelleria, computer hardware, campionari, materiale didattico, armadi di sicurezza,

casseforti.

Quant'altro di simile normalmente pertinente e necessario all'esercizio di tutte le attività

gestite e i servizi forniti dal Contraente nulla escluso, compresi gli indumenti di normale uso di

proprietà dei dipendenti e/o collaboratori e/o visitatori, comprese inoltre, se il Contraente non è il

proprietario dei locali e gli stessi sono in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità

del Contraente, le addizioni e le migliorie apportate ai locali.

Sono altresì compresi vestiario, strumenti, scenari e attrezzature varie di proprietà delle

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Compagnie teatrali, degli attori e dei musicisti.

6. ESPLODENTI - Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;

b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed

elencati nel relativo allegato A.

7. INFIAMMABILI - Sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti" - ad eccezione delle

soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle

seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;

- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;

- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas

combustibili;

- sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con

l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 -

allegato V.

8. MERCI SPECIALI -

- celluloide (grezza ed oggetti di):

- espansite;

- schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;

- materie plastiche espanse o alveolari;

- Imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili

(eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

9. INCOMBUSTIBILITA' - Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla

temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione

esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

10. TETTO - L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate, a coprire ed a

proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

11. SOLAIO - E' il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra

i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

12.OGGETTO DELLA PRESENTE POLIZZA-Riguarda la copertura incendi ed altri rischi dei beni

immobili, mobili, attrezzature ed impianti fissi esterni che l’Amministrazione del Comune di Bovisio

Masciago ha in proprietà e non, o in uso da terzi e/o comunque acquisiti o utilizzati , necessari allo

svolgimento di tutte le attività dell’Ente e quanto altro inerente all’espletamento dell’attività del

Comune di Bovisio Masciago.

ATTIVITA' DEL CONTRAENTE

Esercizio dell'amministrazione Comunale di Bovisio Masciago.

I beni mobili e immobili che sono pertinenti allo svolgimento di tutte le attività

dell'Ente, quali a titolo esemplificativo e non limitativo : uffici ,magazzini ,esercizi pubblici

,capannoni industriali ,ambulatori e laboratori ,servizi sociosanitari ,centri di rieducazione

,civili abitazioni , uffici giudiziari ,farmacie ,scuole, asili, colonie marine, teatri, pinacoteche,

musei, biblioteche, chiese, cimiteri, centri sportivi ed altri edifici, compresi quelli storici, e le

strutture (anche mobili) comunque utilizzati per l'esercizio di tutte le attività comunali

comunque svolte e da chiunque svolte.

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UBICAZIONE DEL RISCHIO

Prevalentemente nel Comune di Bovisio Masciago.

RISCHI LOCATIVI

Si intendono le conseguenze delle responsabilità civili attribuibili al Contraente ai termini degli artt.

1588, 1589, 1611 del C.C. per danni a parti immobiliari di proprietà di terzi e dal Contraente condotti

in locazione causati da eventi indennizzabili dal presente contratto.

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PROSPETTO SOMME ASSICURATE

1) Fabbricati di proprietà (anche in uso a terzi ed

a qualsiasi attività adibiti), in locazione (anche

in uso a Terzi), comodato, concessione , uso o

comunque nella disponibilità del Contraente

€ 63.050.000,00

2) Contenuto di proprietà (anche se in uso a terzi),

in locazione, comodato, concessione, uso o

comunque nella disponibilità del Contraente

ovunque dislocato nell'ambito dei fabbricati di cui

alla part.1) sottotetto di edifici o tettoie o

all'aperto se per naturale destinazione, ivi compresi

infiammabili e merci speciali € 1.108.500,00

3) Ricorso Terzi € 2.600.000,00

--------------------------

Totale somme assicurate €

Tasso lordo Part. 1) ..... pro mille

Tasso lordo Part. 2) ..... pro mille

Tasso lordo Part. 3) ..... pro mille

Premio lordo annuo € ............

Se nel corso del periodo di durata della polizza il Contraente dovesse acquisire la proprietà o la

gestione a qualsiasi titolo di altri beni mobili o immobili , tutte le condizioni della presente polizza

verranno estese alla nuova acquisizione.

E’ fatto obbligo al Contraente di darne comunicazione alla Società a mezzo raccomandata all’atto

dell’acquisizione.

La copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione che riporterà la

descrizione, il valore incrementativi, il giorno e il mese di acquisizione.

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Prospetto beni immobili assicurati

Edificio Polifunzionale-via Cesare Cantù 3.000.000,00

Centro sportivo via Europa 2.800.000,00

Centro sportivo c.so Milano 550.000,00

Palazzo comunale p.zza Biraghi,3 5.000.000,00

Minialloggi c.so Milano 2.500.000,00

Appartamenti via L. da Vinci 1.850.000,00

Appartamenti e negozi via Aldo Moro 2.150.000,00

Edificio via Isonzo 2.500.000,00

Edificio via Cesare Cantu’ 2.800.000,00

Scuole elementari via Cesare Cantù 7.500.000,00

Scuola media via Tolmino 7.800.000,00

Nuovo Asilo nido,scuola materna piazzale

Montessori

4.800.000,00

Palestra e alloggio custode via Tonale 3.500.000,00

Cimitero via Ugo Foscolo 4.000.000,00

Magazzino comunale via Bertacciola 250.000,00

Piattaforma ecologica via Brughetti 450.000,00

Acquedotto 4.600.000,00

Illuminazione pubblica 300.000,00

Nuovo Distretto Sanitario 3.500.000,00

Palazzina dello Sport 1.800.000,00

Nuova Biblioteca Comunale 1.500.000,00

Teatro la Campanella 700.000,00

Tensostruttura 200.000,00

Prospetto beni mobili assicurati

Edifico polifunzionale 55.000,00

Strade e piazze 25.000,00

Nuovo Asilo nido 35.000,00

Biblioteca comunale 30.000,00

Centro di aggregazione giovanile 3.500,00

Centro sportivo 15.000,00

Cimitero 25.000,00

Magazzino comunale 15.000,00

Palazzo comunale 600.000,00

Scuola elementare 35.000,00

Scuola materna 25.000,00

Scuola media 35.000,00

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Polifunzionale 5.000,00

Nuova Biblioteca Comunale 70.000,00

Nuovo Distretto Sanitario 70.000,00

Teatro la Campanella 60.000,00

Tensostruttura 30.000,00

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze

che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale

del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.

1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno 31/12/2013. Il premio potrà essere

corrisposto alla Società entro il 60° (giorno) successivo a tale data.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza,

oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa

dalle ore 24 del 15mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del

giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento

dei premi scaduti si sensi dell'art. 1901 C.C.-

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni

aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la

perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione

dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio

successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e

rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 30mo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società

può recedere dall'assicurazione, a mezzo raccomandata o telex, con preavviso di 90 giorni. In

tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di

premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Anche il Contraente può recedere dall'assicurazione nel periodo intercorrente tra ogni

denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo , con le

stesse modalità del comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto

dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - Periodo di assicurazione

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2013 e scade alle ore 24.00 del

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31.12.2014 senza obbligo di disdetta.

Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 31.12.2013 al 31.12.2014 e

successivamente sarà da corrispondere annualmente.

Entrambe le parti si riservano la facoltà, con preavviso di 90 giorni , di recedere dal contratto

alla scadenza annuale.

Art. 8 - Imposte

Sono a carico dell’assicurato le imposte governative sulle assicurazioni nei termini di Legge.

E’ facoltà del Contraente richiedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta sulle

assicurazioni per la parte di premio relativa a beni soggetti a tutela in forza del Decreto Legislativo n.

42/2004 dichiarando che gli stessi sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni in virtù della Legge N.

53 del 28.02.1983 nonché successive modifiche od integrazioni.

Art. 9 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove ha la sede legale il

Contraente.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

ART. 11 - Rischio assicurato

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se

di proprietà di terzi, da:

- incendio

- fulmine

- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi

- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od

anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato

od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento

o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi

di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 m.

da esse;

- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o

arrestare l'incendio:

Art. 12 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi,

di sommosse, di atti di terrorismo organizzato, di occupazione militare, di invasione,

salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni

provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni

provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato

provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

c) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato/Contraente;

d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni;

e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i

quali è prestata l'assicurazione;

f) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti

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compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i

quali è prestata l'assicurazione;

g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o

distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;

h) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di

reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non

riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dalle clausole "Perdita

pigioni" e "Ricorso Terzi".

Art. 13 - Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta

rappresentante un valore;

b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;

c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;

d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, lastre

o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

e) quadri, dipinti, arazzi, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, libri,

medaglie, archivi e documenti storici, fotografie, collezioni in genere, perle, pietre e

metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.

Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal

Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla

liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per

l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti

o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 15 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di

fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 16 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico

della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.

b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro venti

giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto

all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente/Assicurato deve altresì:

c) fare, nei venticinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di

Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa

presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve

essere trasmessa alla Società:

d) conservare le tracce, residui ed eventuale documentazione del sinistro fino a liquidazione del danno

senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e

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valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato

delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo

valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi

documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e

verifiche.

Art. 17 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara

distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose

salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera

dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto

all'indennizzo.

Art. 18 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno é concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di

esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto

unico

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima

su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le

decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno

intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino

sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al

Presidente del Tribunale di Monza.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite

a metà.

Il collegio arbitrale risiede presso la sede legale del Contraente.

Art. 19 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali

e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il

rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente

ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 16;

3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore

che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di

cui all’art. 20;

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di

demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel

caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime

dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali

rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione

dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione

inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve

essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

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I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 20 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della

polizza e l’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte –

avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri :

I – Fabbricati : Valore a nuovo – La spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di

tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area ;

II – Attrezzatura, arredamento : Valore a nuovo – il costo di rimpiazzo delle cose assicurate

con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di

trasporto, montaggio e fiscali ;

III – Merci – si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione

commerciale, compresi gli oneri fiscali

Relativamente a fabbricati, attrezzature ed arredamento :

1) In caso di sinistro, si determina per ogni partita separatamente :

a) L’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se l’assicurazione “Valore a

nuovo” non esistesse, e più precisamente :

- per “fabbricati” : l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato, escludendo

soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al

grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione,

all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed ad ogni altra circostanza concomitante;

- per “attrezzatura, arredamento” : il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con

altre nuove od equivalenti per rendimento economico al netto di un deprezzamento

stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di

manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante ;

b) il supplemento d’indennità che , aggiunto all’indennizzo di cui da a), determina

l’indennità complessiva calcolata in base al “Valore a nuovo”;

2) unicamente per le partite non soggette a stima, agli effetti della clausola “Assicurazione

parziale”, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti :

a) superiore od uguale al rispettivo “Valore a nuovo”, è dato dall’intero ammontare del

supplemento medesimo ;

b) inferiore al rispettivo “Valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del

sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per

l’integrale “assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto

esistente tra detta parte e l’intera differenza ;

c) uguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo

3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del

supplemento d’indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle

assicurazioni stesse ;

4) il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di

avanzamento dei lavori. Verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa

regolare fattura comprovante l’avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, dei beni

distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia. La

ricostruzione o il rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere (salvo quanto previsto al

punto 6) e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del

territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, deve avvenire, salvo comprovata

forza maggiore, entro 48 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale

definitivo di perizia. Il fatto che la ricostruzione o il rimpiazzo non vengano eseguiti in

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tutto o in parte secondo il preesistente tipo e genere, per le ragioni tecniche di cui

l’Assicurato avrà giustificato la fondatezza, non pregiudicherà il diritto al supplemento di

indennità sempre alle medesime condizioni sopra stabilite e purché l’esborso da parte degli

assicuratori non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al

“Valore a nuovo” ;

5) l’assicurazione in base al “Valore a nuovo” riguarda soltanto fabbricati, attrezzature in

stato di attività o di inattività temporanea;

6) se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le “Norme tecniche per le

costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha

assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che il supplemento di

indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale

condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le

costruzioni in zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi ;

7) per quanto non derogato restano ferme tutte le condizioni di polizza.

L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate, come sopra

calcolato, il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali

non dovuti all’Erario.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate

dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto della clausola

“Assicurazione parziale”.

Si precisa che ai fini della determinazione del valore assicurabile e dell’ammontare di

eventuali danni, i beni relativi a merci e/o di consumo di vario genere vengono valutati in

base al loro costo di riacquisto al momento del sinistro.

Art. 21 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più

partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme

rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione

del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Non si farà

luogo all’applicazione della proporzionale per quelle partite di polizza, non soggette ad

“Assicurazione con dichiarazione di valore”, la cui somma assicurata risultasse insufficiente

in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale rimarrà

operativa per l’eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna

partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

Art. 22 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato/Contraente

non deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

Solo in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a

richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto

autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto

dall'assicurazione insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare

soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio

contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 23 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a

pagare somma maggiore di quella assicurata.

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Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria

documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni,

sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla

causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre

alcuno dei casi previsti dall'art. 12 c).

Art. 25 - Clausola di revisione periodica del prezzo

Il presente contratto è soggetto alla revisione periodica del prezzo ai sensi dell’art. 6 della

Legge 23.12.93 537 come sostituito dall’art. 44 della legge 23/12/1994 e tale verifica andrà

fatta prima di ogni scadenza annuale.

.

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GARANZIE AGGIUNTIVE

-- SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO

- FENOMENO ELETTRICO

- AUTOCOMBUSTIONE

- IMPLOSIONE

- DANNI CONSEGUENZIALI (FORMA ESTESA)

- PARIFICAZIONE DEI DANNI

- COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

- RIMBORSO ONORARI PERITI

- ORDINANZE DELL'AUTORITA' / ONERI DI URBANIZZAZIONE

- RICORSO TERZI

- FUMO, GAS E VAPORE

- URTO VEICOLI

- CRISTALLI

- SPESE EXTRA

- PERDITA PIGIONI

- ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI

- EVENTI ATMOSFERICI

- GRANDINE

- GELO

- ACQUA CONDOTTA

- COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE (OVE ESISTENTI)

- ACQUA PIOVANA

- INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI

- EVENTI SOCIO-POLITICI

- ATTENTATI, TERRORISMO E SABOTAGGIO

- SOVRACCARICO NEVE

- INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

- TERREMOTO

- DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO/OPERE DI ABBELLIMENTO

GARANZIE AGGIUNTIVE

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle spese sostenute in caso di danno per

demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i

residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento,

l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed

il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a

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tale scopo resesi necessarie.

Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per ogni sinistro

che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nelle Condizioni

Generali di Assicurazione, oppure nelle Garanzie Aggiuntive, Condizioni Particolari,

precisazioni e simili dattiloscritte. Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese

di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di

salvataggio di cui all'art.1914 del Codice Civile.

La somma complessivamente garantita per le spese di cui alla presente clausola é pari

all'importo percentuale stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione

aumentato, ove si rivelasse insufficiente in caso di sinistro, di una ulteriore somma come

specificato nella Condizione Particolare "Limiti di Indennizzo".

FENOMENO ELETTRICO

A deroga dell'articolo 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società

risponde dei danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti

elettrici od elettronici per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da

qualsiasi motivo occasionati (compresi eventi socio-politici) anche quando si manifestassero

sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.

L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato nel limite della somma prevista nella Condizione

Particolare "Limiti di indennizzo" e senza l'applicazione della regola proporzionale prevista

all'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AUTOCOMBUSTIONE

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza

fiamma) agli enti assicurati.

IMPLOSIONE

Premesso che per "implosione" si intende il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi

per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna, la Società risponde dei danni

derivanti da "implosione" agli enti assicurati alle partite tutte.

DANNI CONSEGUENZIALI

Ad integrazione dell'art. 11) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che,

qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze

indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o

deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti

nell'ambito del limite di risarcimento fissato per l'evento che ha originato il danno.

PARIFICAZIONE DEI DANNI

Fermo quanto stabilito dall'art. 11) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono parificati

ai danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine dell'Autorità anche quelli prodotti

dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'incendio o danni cagionati da altri eventi

garantiti con la presente polizza.

COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

A deroga dell'art. 13) delle Condizioni Generali di Assicurazione si intendono compresi nella

Assicurazione anche i seguenti beni:

A) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in

genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo

seguente:

1.per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di

chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale

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giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa

Valori di Milano.

Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano,si prenderanno per base le

quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo

che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano;

2.per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi

portata; l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di

effetti cambiari; l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito

non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano

divenuti inefficaci;

3.per le cose non specificate ai precedenti punti 1.e 2.,in base al loro valore nominale;

B) archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri per

macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici; modelli, stampi, garbi, messe in

carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe,

rami per incisioni e simili.

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo,

escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione, artistico o scientifico.

Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors, schede,

dischi, nastri, la società rimborserà, oltre al danno materiale costituito dalla perdita del

supporto vergine, anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni

manuali e meccaniche di rifacimento.

L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle

cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate

a nuovo

C) Opere d'arte : quadri, dipinti, arazzi, raccolte scientifiche d'antichità o numismatiche,

pergamene, libri, medaglie, archivi e documenti storici, fotografie, collezioni in genere,

perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.

L'ammontare del danno si determina :

1. in caso di danno totale :stimando il valore dei beni artistici assicurati colpiti da

sinistro al momento del sinistro stesso;

2. in caso di danno parziale :

a) stimando il valore del bene assicurato colpito da sinistro nel modo suddetto ;

b) stimando l'importo delle spese di restauro necessarie per rimettere il bene

danneggiato in uno stato analogo a quello che aveva prima del sinistro ;

c) stimando l'eventuale svalutazione subita dal bene danneggiato, nel caso in cui il

restauro non risultasse tale da riportare il bene in condizioni analoghe a quelle

precedenti il sinistro rimanendo evidenti i segni del restauro ;

d) stimando il valore ricavabile dalle parti sostituite.

L'indennizzo, pari alla somma dell'importo stimato come al paragrafo b) e

dell'eventuale importo relativo alla svalutazione stimata come al paragrafo c),

diffalcato dell'importo stimato come al paragrafo d),non può in ogni caso essere

superiore all'importo stimato come al paragrafo a).

L'indennizzo dei danni subiti dai beni assicurati con la presente condizione particolare verrà

effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 23) delle Condizioni Generali di

Assicurazione, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del

Codice Civile e fino a concorrenza degli importi previsti nella Condizione Particolare "Limiti

di Indennizzo".

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RIMBORSO ONORARI PERITI

La Società si impegna a risarcire all'Assicurato l'importo da questi versato, in conseguenza di

sinistri, per gli onorari del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di

perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Condizione particolare "Limiti

di indennizzo" e senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 23) delle Condizioni Generali

di Assicurazione, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del

Codice Civile.

Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la

riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché gli oneri sopportati per produrre

prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.

ORDINANZE DI AUTORITA'

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società risarcisce:

a) le maggiori spese che dovessero rendersi necessarie ed inevitabili per l'osservanza di

leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la

costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori

di ricostruzione siano effettivamente posti in essere, nella stessa ubicazione o in altra;

b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di enti non

danneggiati in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la

riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che

imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocazione;

L'indennizzo verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'art.21 delle

Condizioni Generali di assicurazione, in merito all'applicazione della regola proporzionale di

cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza dell'importo previsto nella Condizione

Particolare "Limiti di indennizzo".

RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a

corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge -

per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di

polizza.

L'assicurazione é estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali -

dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il

massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali

promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà

la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria

responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

FUMO, GAS E VAPORE

La Società risponde dei danni agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriuscito

da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in

conseguenza di:

- improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti

medesimi

- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza

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URTO VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di

incendio, arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari.

CRISTALLI

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti comprese le spese di trasporto e

di installazione derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o fatto di terzi compresi i

dipendenti o collaboratori della Contraente, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio

e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o

luminose e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all'interno che

all'esterno degli stessi.

La Società' indennizza altresì' le rotture:

- verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, di atti di terrorismo, di

sabotaggio, di vandalismo e atti dolosi di terzi.

- causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, grandine, turbine di vento,

neve, allagamento, alluvione, inondazione, caduta di alberi o rami.

- verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti.

Le scheggiature, le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

La garanzia non comprende le rotture :

- liquidabili in base alle altre garanzie della presente polizza tranne per l'importo che fosse

eventualmente scoperto.

- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere.

La presente garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e cioe' senza l'applicazione della

regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di quanto

previsto nella condizione particolare "Limiti di indennizzo".

SPESE EXTRA

Ove, in caso di sinistro coperto dalla polizza, l'assicurato dovesse mantenere in funzione

servizi di pubblica utilità che si svolgevano per mezzo degli enti danneggiati, la società si

obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo

esemplificativo e non limitativo:

- Affitto di locali e strumentazioni

- Installazione temporanee di telefono, telex, telefax ect...

- Trasporto dipendenti

La garanzia è prestata senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile.

PERDITA PIGIONI

Se i locali assicurati sono colpiti da sinistri indennizzabili a termini di polizza, l'assicurazione

è prestata, per i locali effettivamente appigionati fino alla concorrenza dell'ammontare della

pigione di un anno, e per i locali occupati dall'assicurato/proprietario, fino alla concorrenza

della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa.

ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e

montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni materiali arrecati alle cose assicurate direttamente causati da:

grandine vento e quanto da esso trasportato , quando detti fenomeni siano caraterizzati da

violenza rinscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di coseassicurati e non, poste nelle

vicinanze;

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bagnamento accumulo di polvere sabbia e quant’altro trasportato dal vento verificatosi

all’interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti e ai

serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

La Società non risponde:

a) dei danni causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde e pluviali con o senza ruttora degli stessi;

- fuoriuscita dalle usuali sponde dei corsi o bacini d’acqua naturali od artificiali;

- mareggiata o penetrazione di acqua marina

- formazioni di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito di sistema di scarico

- gelo sovraccarico di neve

- umidità, stillicidio, trasusamento, infiltrazioni

- cedimento o franamento del terreno ancorchè verificatosi a seguito degli ebenti atmosferici di cui

sopra

b) causati da

- alberi cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere

- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili istallazioni esterne

- enti all’aperto ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura o destinazione

- fabbricati o tettorie aperte da uno o p od incompleti nelle coperture o nei serramenti, capannoni - - ----

-pressostattici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso

contenuto

- serramenti vetrate, lucernai in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle

pareti

- lastre cemento-amianto o di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto della grandine

GRANDINE

Ad integrazione di quanto disposto dalla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde

dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;

- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di

fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

GELO

La Società non risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi

la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei

fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

ACQUA CONDOTTA

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da

fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, a seguito di guasto o rottura di impianti

idrici, igienici, tecnici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività

descritte in polizza. Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o

rottura e per la sua riparazione, fino a concorrenza dell'importo indicato nella Condizione

Particolare "Limiti di Indennizzo" e senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

La Società non risponde:

- dei danni derivanti da umidità, stillicidio,

COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE (OVE ESISTENTI)

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita

accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici,

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incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove,

modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la

sua riparazione, fino a concorrenza dell'importo indicato nella Condizione Particolare "Limiti

di indennizzo", e senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile..

ACQUA PIOVANA

La Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose

assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di

acqua dal terreno, da gelo, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;

- i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali , da laghi,

bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;

INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI

La Società non risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata

nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.

EVENTI SOCIO-POLITICI

La Società risponde:

1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio,

caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di

tumulto popolare, sciopero, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni

esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano

parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in

associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Si intendono inoltre coperti i danni da imbrattamento di muri fino a concorrenza dell'importo

indicato nella Condizione Particolare "Limiti di indennizzo".

La Società non risponde dei danni:

a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguenti

alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;

c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o

distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno (salvo quanto previsto

dalla garanzia aggiuntiva "merci in refrigerazione");

d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di

qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per

i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti

assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse però oltre trenta

giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi

durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti

previsti dalla polizza.

La Società e l’Assicurato hanno la facoltà in qualunque momento, di recedere dalla presente garanzia

con la presente condizione particolare mediante preavviso di giorni 14 (quattordici)

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da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio

relativo alla garanzia prestata con la presente condizione particolare, pagata e non goduta.

ATTENTATI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO

La Società risponde:

• dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da attentati, atti di terrorismo e/o

sabotaggio organizzato fino a concorrenza dell’importo massimo indicato nelle

Condizioni Particolari “Limiti di indennizzo”, con esclusione di danni derivanti da contaminazione di

sostanze chimiche e/o biologiche, nucleari, derivanti da interruzione di servizi quali elettricità, gas e

comunicazioni . Per attentati, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato si intendono tutti quegli atti

commessi da una o più persone allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o

istituzionali e/o religiosi esistenti, o comunque di rigenerare paura nella popolazione. La Società ed il

Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di

15 giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso la Società

provvederà al rimborso della parte di premio pagato e non goduto.

Si intendono sempre esclusi i danni indiretti dovuti ad attentati e terrorismo.

SOVRACCARICO DI NEVE

La Società risponde dei danni materiali causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e

ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro

contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanga e slavine;

- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;

- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti relativamente ai sovraccarichi di

neve;

- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia

ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;

- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che

il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a

sovraccarico di neve sul tetto.

INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi - a parziale deroga dell'art. 12 d)

delle Condizioni Generali di Assicurazione - quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti

dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento anche se tali eventi

sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

a) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o

idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione,

alluvione, allagamento, sugli enti assicurati;

b) a enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e

destinazione).

c) a merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. sul pavimento.

d) di franamento e cedimento del terreno.

TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e

scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un

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sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia l'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione si

intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni

del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle

atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;

- causati da eruzioni vulcaniche;

- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o

idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli

- enti assicurati;

- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di

reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non

riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro

indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono

considerati pertanto "singolo sinistro".

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti

previsti dalla polizza.

DIFFERENZIALE STORICO/ARTISTICO / OPERE DI ABBELLIMENTO

Nella somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche

per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possono

subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o

ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola "Valore delle cose assicurate e

determinazione del danno". A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni, possono

riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono

consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli

artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti

purchè non ne derivi aggravio alla Società, nonchè nella perdita economica subita

dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La presente garanzia viene prestata in deroga totale all'art. 1907 del Codice Civile e quindi

senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza di quanto previsto

nella condizione particolare “Limiti di indennizzo”.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o

restauro, nonchè in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o

parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovraintendenza ai beni

storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato

formale incarico di perito comune.

CONDIZIONI PARTICOLARI

- PAGAMENTO DEL PREMIO

- COSE DI TERZI

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- ENTI NON DIVERSAMENTE INDICATI

- VICINANZE PERICOLOSE ED ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

- BUONA FEDE

- TERMINI AVVISO SINISTRO

- DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI

- RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

- ANTICIPI SULLE INDENNITA'

- RISARCIMENTI SEPARATI

- RECESSO IN CASO DI SINISTRO

- OPERAZIONI PERITALI

- SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

- CONTENUTO PRESSO TERZI

- CONTENUTO SOGGETTO A SPOSTAMENTO

- OPERE D'ARTE PRESSO TERZI (Restauratori e Mostre)

- TERMINE PAGAMENTO DANNI

- PRECISAZIONE PER L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

- CONTENUTO IN LEASING

- DANNI PRECEDENTI

- INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

- MODIFICHE E TRASFORMAZIONI

- DEROGA ALLA DICHIARAZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI

- COASSICURAZIONE E DELEGA

- FRANCHIGIE PER SINISTRO

- LIMITE DI INDENNIZZO

CONDIZIONI PARTICOLARI

PAGAMENTO DEL PREMIO

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il

termine previsto per il pagamento delle rate successive alla prima viene prolungato a 30

giorni.

COSE DI TERZI

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei

periti da eleggersi dalla Società e dal contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia,

convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono

essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere

versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

ENTI NON DIVERSAMENTE INDICATI

Viene inoltre stabilito che, in caso di sinistro tutto quanto contenuto entro il recinto di ogni

"fabbricato", deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto.

Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa

collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse

dubbia o controversa, la cosa od il bene verranno attribuiti alla voce "Contenuto".

VICINANZE PERICOLOSE ED ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

L'Assicurato é esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre

circostanze aggravanti il rischio sempreché le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque

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al di fuori degli insediamenti assicurati.

BUONA FEDE

In deroga a quanto stabilito nelle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN

GENERALE" la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di

circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese

all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno

decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o

l'Assicurato non abbia agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior

rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di

lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione.

TERMINI AVVISO SINISTRO

I termini di avviso del sinistro indicati all'art. 16) delle Condizioni Generali di

Assicurazione si intendono prorogati a 20 giorni da quando l’ufficio addetto alla gestione dei

contratti assicurativi dell’Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza.

DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI

A parziale modifica dell'art. 16) e) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si stabilisce

che l'obbligo dell'Assicurato di effettuare la denuncia circostanziata del sinistro viene limitato

alla presentazione dello stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal

sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato

particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro.

Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e

documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose

garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di

presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

L'Assicurato é sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso

qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati

assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice

Civile nei confronti delle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali e Statali e Enti

pubblici o società consociate, collegate, controllate, nonché verso clienti, fornitori,

collaboratori e persone di cui devono rispondere l'Assicurato e/o il Contraente ai sensi di

legge salvo il caso di dolo.

Rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei

proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e

subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione salvo il caso di dolo.

ANTICIPO SULLE INDENNITA'

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un

acconto pari a un massimo di euro 1.500.000,00 che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze

acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro

stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 51.645.

La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro,

sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

RISARCIMENTI SEPARATI

Resta convenuto fra le Parti che tutto quanto previsto dall'art. 20) delle Condizioni Generali di

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Assicurazione sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se,

ai soli effetti di detto art. 20), per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza

distinta.

Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti

quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di

indennizzo per il sinistro.

RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Il termine di preavviso da parte della Compagnia previsto dall'art. 6) delle Condizioni

Generali di Assicurazione si intende elevato a 90 giorni.

OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca una o più sezioni di fabbricato, le operazioni

peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e

condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la sezione

colpita da sinistro o comunque da esso danneggiata, ed entro il termine di 30 giorni.

SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione

all'attività svolta possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci

speciali nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.

CONTENUTO PRESSO TERZI

Il Contenuto assicurato si intende garantito, sino al 10 % dell'importo indicato, anche quando

si trovi presso Terzi o in locazione, comodato, uso e comunque in disponibilità del Contraente

oppure sia in conto deposito e/o per lavorazioni e/o per riparazioni.

CONTENUTO SOGGETTO A SPOSTAMENTO

Il Contenuto assicurato si intende garantito sino al 1 % dell'importo indicato anche quando

per effetto del suo utilizzo sia soggetto a spostamento al di fuori delle sedi dove il Contraente

svolge la sua attività.

OPERE D'ARTE PRESSO TERZI (Restauratori e Mostre)

La garanzia è estesa agli oggetti d'arte presso restauratori, galleristi, antiquari o presso

esposizioni e mostre organizzate da terzi sino al 10 % dell'importo indicato.

TERMINE PAGAMENTO DANNI

Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la

società deve provvedere entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta

una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto qualora dal procedimento

stesso che non ricorra alcuno dei casi previsti dall’art. 12 punto c.

PRECISAZIONE PER L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

In caso di danno l’IVA relativa agli interventi sugli enti assicurati e colpiti da sinistro

indennizzabile fa parte dell’indennizzo solo nella misura in cui l’IVA stessa costituisce fattore

di costo per l’Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da

quella da lui dovuta all’Erario in forza dell’Art. 17 del DPR del 26.10.1972 n. 633 e

successive modifiche.

Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto alla somma assicurata per ciascun ente

andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all’Erario e non detraibile.

CONTENUTO IN LEASING

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla presente polizza sono esclusi enti appoggiati a

contratti di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.

DANNI PRECEDENTI

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione

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nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere

invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di

manifesta malafede.

MODIFICHE E TRASFORMAZIONI

Nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni,

demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti,

aggiunte , manutenzione e/o ristrutturazione dei fabbricati e del contenuto, per esigenze

dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato é esonerato da darne avviso alla Società, perché ciò non costituisce

aggravamento di rischio.

DEROGA ALLA DICHIARAZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art.22 delle Norme che regolano l'assicurazione, se sulle medesime

cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato provvederà a dare a

ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati solo in caso di sinistro.

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà

data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/assicurato su quanto

contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l’Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate

nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della

relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al

recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla

Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti

gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per

l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna

Società.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici

indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro

conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di

assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna

coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

FRANCHIGIE PER SINISTRO

FENOMENO ELETTRICO € 150,00

CRISTALLI € 150,00

EVENTI ATMOSFERICI € 1.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto

ma per rottura o rigurgito fogne € 250,00

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GRANDINE € 1.000,00 per singolo fabbricato

GELO € 1.000,00

ACQUA CONDOTTA € 250,00

ACQUA PIOVANA € 1.000,00

SPESE RICERCHE E RIPARAZIONE GUASTO E/O

ROTTURA PER GARANZIE ACQUA CONDOTTA E

COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE € 200,00

EVENTI SOCIOPOLITICI, scoperto 10% min. € 2.500

ma per atti di terrorismo e sabotaggio organizzato scoperto 10% min. € 25.000

COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI

ESTINZIONE € 250,00

SOVRACCARICO NEVE € 1.500,00

INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI € 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo

contenuto,

TERREMOTO € 50.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto

INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI € 1.000,00

LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNUALITA'

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO € 105.000,00

FENOMENO ELETTRICO € 52.000,00

COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI:

a) Monete, biglietti di banca, ect... € 26.000,00

Complessivamente per i punti

b) Archivi, documenti, etc... euro 50.000,00

c) Schede, dischi, nastri, ect...euro 20.000,00

d) Modelli, stampi, garbi, etc... € 52.000,00

e) Quadri, dipinti, etc... € 52.000,00

con il limite per singola opera

od oggetto d'arte di € 26.000,00

RIMBORSO ONORARI PERITI € 26.000,00

ORDINANZE AUTORITA' € 52.000,00

SPESE EXTRA € 52.000,00

CRISTALLI € 26.000,00

EVENTI ATMOSFERICI, 50% Somma Assicurata

GRANDINE € 52.000,00

GHIACCIO E/O GELO € 50.000,00

ACQUA PIOVANA € 50.000,00

INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI € 25.000,00

SPESE PER RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI

E/O ROTTURA PER LE GARANZIE ACQUA

CONDOTTA E COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI

DI ESTINZIONE € 26.000,00

EVENTI SOCIO-POLITICI 50 % Somma Assicurata

ATTENTATI, TERRORISMO E SABOTAGGIO 30% Somma Assicurata

SOVRACCARICO NEVE 20 % Somma Assicurata

INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI limite dui indennizzo euro 1.500.000,00

TERREMOTO limite di indennizzo euro 2.500.000,00

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LOTTO 2POLIZZA INFORMATICA-ELETTRONICA

DEFINIZIONI

CONTRAENTE: Comune di Bovisio Masciago

ASSICURATO: persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

POLIZZA: il documento che prova l’Assicurazione.

SOCIETÀ: l’impresa assicuratrice.

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono

derivarne.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

FRANCHIGIA: importo fisso che resta a carico dell’Assicurato sull’indennizzo.

SCOPERTO: importo percentuale dell’indennizzo che resta a carico dell’Assicurato.

SEZIONE A - DANNI MATERIALI ALL’HARDWARE

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, mediante il pagamento da parte dell'Assicurato del corrispettivo premio

di assicurazione e nei limiti, alle Condizioni ed Esclusioni che seguono, a risarcire

all'Assicurato le perdite e i danni improvvisi ed imprevisti causati agli enti assicurati durante

il periodo di validità della presente Polizza e mentre gli stessi enti si trovano entro i limiti del

luogo indicato in Polizza (Ubicazione del Rischio), siano essi in funzione o fermi vengano

smontati, rimossi, rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione o riparazione o vengano

installati in altra sede, sempre però entro i limiti del luogo indicato in Polizza.

L’oggetto della seguente polizza e la copertura ALL RISKS di tutti gli impianti ed apparecchiature

elettroniche, intendendo per tali, i sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità perifiche e di

trasmissione e ricezione dati; elaboratori di processo e di automazione di processi industriali non al

servizio di singole macchine – personal computer Software , personal computer, fotocopiatrici,

imbustatici, gruppi di continuità, strumenti di trasmissione dati, impianti telefonici, apparecchiature di

controllo, strumenti di pesatura, televisori, telecamere, cineprese, videoregistratori

Proiettori sonori, lavagne luminose, apparecchi radio, antenne, reti clabate, modem, router, swicht

macchine e strumenti elettronici in uso presso il Comune di Bovisio Masciago, con esclusione impianto

di videosorveglianza.

Ai fini della presente assicurazione per PERDITE o DANNI IMPROVVISI ed IMPREVISTI

si devono intendere le perdite e i danni causati da :

a) incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi di dipendenti o di terzi;

b) difetti del materiale e di costruzione; errori di progettazione e di montaggio;

c) mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, di controllo, o di

automatismo di regolazione o di segnalazione di condizionamento d'aria;

d) caduta, urto, collisione o eventi similari;

e) ostruzione da o introduzione di corpi estranei;

f) effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio; deficienza di

isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico; effetti di elettricità statica;

g) incendio o da opere di spegnimento dello stesso; fulmine ed esplosione; caduta aerei od

oggetti caduti dagli stessi; superamento del muro del suono;

h) bufera, uragano, tempesta, gelo, movimento di ghiacci, allagamento, inondazione,

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valanghe, terremoto, eruzioni vulcaniche;

i) rapina, furto o tentativi di furto;

j) qualsiasi altro avvenimento che non sia di seguito escluso.

2) RISCHI ESCLUSI

La Società esclude dal risarcimento:

a) deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato causato dal suo naturale

uso o funzionamento; corrosione, ruggine o incrostazione;

b) costi per modificare o rettificare difetti del materiale, della lavorazione e degli errori di

progettazione. La presente Polizza assicura però i danni causati da tali difetti;

c) costi per la registrazione e la rettifica dell'anormale funzionamento dell'ente assicurato a

meno che la registrazione e la rettifica non siano rese necessarie da un sinistro assicurato

dalla presente Polizza;

d) perdite o danni che sono risarciti all'assicurato in base alla "Convenzione per la

manutenzione degli enti assicurati" quale definita all'art. 3 della presente Polizza;

e) perdite o danni indiretti di qualsiasi natura;

f) perdite o danni dovuti a dolo o colpa grave dell'Assicurato;

g) perdite o danni verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di confische,

requisizioni o distruzione per ordine di qualsiasi Governo o Autorità legalmente costituita,

invasioni per atti di guerra, misure di potenze straniere, ostilità (siavi o meno dichiarazioni

di guerra), guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, poteri militari o poteri

usurpati, atti di persone che agiscono per conto di o in accordo a organizzazioni politiche

dirette a sovvertire con la forza l'ordine del Governo, di diritto o di fatto, o a influenzarlo

con atti di terrorismo e di violenza, tumulti, scioperi, serrate, sommosse civili o di persone

che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro, salvo che l'Assicurato provi che il

sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

h) perdite o danni agli enti assicurati o qualunque altra spesa causata direttamente o

indirettamente da radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche

o da contaminazioni radioattive provocate da combustibile nucleare e sue scorie (ai fini di

questa esclusione solamente, per combustione deve intendersi anche l'auto processo di

fissione nucleare), da apparecchiature atomiche adoperate sia quali armi che per la

preparazione di materiale usato per la costruzione delle armi stesse, salvo che l'Assicurato

provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, salvo quanto pattuito diversamente

dalle Condizioni Particolari della presente Polizza.

3) CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI

Ai fini della presente assicurazione per "Convenzione" si intende il contratto in forza del

quale l'Assicurato usufruisce del servizio di manutenzione degli enti assicurati da parte dei

fabbricanti o dei fornitori degli stessi o da parte di una ditta specializzata.

Resta inteso e convenuto che durante la validità della presente Polizza l'Assicurato è tenuto

sia a mantenere in vigore detta Convenzione che ad assolvere gli obblighi a lui incombenti in

base alla Convenzione stessa.

4) SOMME ASSICURATE

La somma assicurata per ciascun ente deve essere eguale al prezzo di acquisto dell'ente stesso

a nuovo al momento del sinistro o di uno equivalente per caratteristiche, prestazioni e

rendimento, aumentato delle spese di trasporto, dei diritti doganali o di dazio, delle spese di

montaggio e di quanto altro inerente.

5) SCOPERTO A CARICO DELL’ASSICURATO

Per ogni sinistro, resta a carico dell’Assicurato lo scoperto stabilito in Polizza.

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6) SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE DURANTE IL RIPRISTINO

Avvenuto un sinistro risarcibile ai sensi della presente Polizza, l'assicurazione si intende

sospesa per i danni derivanti dall'uso continuato dell'ente danneggiato o parte di esso finchè

non siano state effettuate le necessarie riparazioni con soddisfazione della Società.

7) SINISTRI - CRITERI DI RISARCIMENTO

a) Danni suscettibili di riparazione.

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive

incontrate per:

• la fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione,

compresi gli eventuali diritti doganali e di dazio;

• la mano d'opera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontammo dell'ente

danneggiato, calcolata a tariffa normale;

• i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea.

Tali spese si intendono limitate al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di

funzionamento anteriori al sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa

resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per

eventuali riparazioni provvisorie. Se alcune parti sono irreparabili, la Società liquiderà

un indennizzo pari al più recente costo delle parti stesse praticato dal fabbricante o dal

fornitore.

b) Danni non suscettibili di riparazione.

La Società liquiderà un indennizzo pari al valore di mercato dell'ente danneggiato

aumentato dell'ammontare delle spese complessive incontrate per:

• i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea;

• a mano d'opera necessaria allo smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato,

calcolata a tariffa normale;

• la rimozione dell'ente danneggiato;

• gli eventuali diritti doganali e di dazio.

L'ente danneggiato si considera non suscettibile di riparazione quando le spese come

valutate al paragrafo a) del presente articolo eguagliano o superano il suo valore di

mercato, tenuto conto della sua vetustà o del suo deperimento per uso o altra causa.

c) L'indennizzo non potrà in alcun caso essere superiore agli importi come calcolati ai

paragrafi a) e b) del presente articolo, diminuiti del valore ricavabile da eventuali residui,

della riduzione proporzionale prevista al paragrafo a) del punto 8), se del caso,

nonché della franchigia convenuta a sensi del punto 5) della presente Sezione.

8) SINISTRI - INDENNIZZO

a) Se la somma assicurata risulta inferiore al valore di rimpiazzo, quale definito al punto 4)

della Sezione A, la responsabilità della Società si intende proporzionalmente limitata al

rapporto esistente tra la somma assicurata ed il valore di rimpiazzo stesso.

b) La Società non sarà mai tenuta a pagare, durante la validità della presente Polizza e per

ogni ente assicurato, somma maggiore di quella assicurata per l'ente stesso.

SEZIONE B - DANNI MATERIALI AL SOFTWARE

1) DEFINIZIONI

Archivi: insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti;

Dati: insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi;

Programmi: sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore

- che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società

specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati;

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Supporti: qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per

memorizzare informazioni elaborabili automaticamente;

2) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle perdite e/o danni che colpiscano gli

archivi mentre gli archivi stessi:

a) si trovano nel luogo indicato in Polizza;

b) si trovano in un altro impianto per l'elaborazione dei dati (compreso il trasporto) a

seguito di un danno compreso fra quelli assicurati al punto 1) della Sezione A che abbia

colpito l'impianto per l'elaborazione dei dati assicurato e ne impedisca l'uso.

3) ESCLUSIONI SPECIALI

Ferme restando le esclusioni di cui al punto 2) della Sezione A, debbono intendersi comunque

esclusi dalla garanzia prestata con la presente Sezione di Polizza i danni conseguenti a perdite

e/o distorsioni di informazioni registrate sugli archivi del calcolatore:

a) dovuti a presenza di fluidi magnetici;

b) avvenuti durante l'elaborazione a meno che si sia verificato un danno all'elaboratore

indennizzabile a termini delle Condizioni di Polizza o che risulti escluso dalla garanzia

unicamente sulla base del punto 2) comma d) della Sezione A;

c) malfunzionamenti connessi a difetti di fabbricazione dei supporti.

4) SALVAGUARDIA DEGLI ARCHIVI DEL CALCOLATORE

L'Assicurato si assume l'obbligo di predisporre e conservare in luogo idoneo le copie di

salvataggio degli archivi, con una frequenza minima di sette giorni lavorativi.

5) SOMME ASSICURATE

Le somme assicurate rappresentano il limite massimo d'indennizzo, per sinistro e per anno

assicurativo, relativo ai costi da sostenere per la ricerca e recupero delle informazioni, loro

immissione manuale e/o realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla

ricostituzione degli archivi, anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più

elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria, compreso il

rimpiazzo di materiale non ancora utilizzato.

Resta inteso e convenuto che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora

l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto

dell'applicazione dello scoperto previsto per i Danni Materiali all'Hardware.

6) PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare la regola

proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

7) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

Per ogni sinistro, resta a carico dell’Assicurato lo scoperto stabilito in Polizza.

SEZIONE C - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato e incorsi

durante il periodo di indennizzo per ridurre al minimo l’interruzione o la riduzione

dell’attività svolta dall’Assicurato nel luogo indicato in polizza a seguito di perdite e/o danni

agli enti assicurati o agli archivi. La Società si obbliga inoltre ad indennizzare i maggiori costi

conseguenti:

• all'interruzione di fornitura elettrica per danni diretti e materiali alle linee di trasmissione

dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione della società distributrice;

• all'interruzione delle trasmissioni per danni diretti e materiali alle linee telefoniche della

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società concessionaria;

• all'impedimento della operatività del sistema di elaborazione dati a causa di un evento

previsto dalla presente Polizza.

La presente assicurazione è valida anche nel caso in cui le perdite e/o i danni siano

indennizzati all'Assicurato in base alla Convenzione per la manutenzione degli enti assicurati

quale definita dal punto 3) della Sezione A.

2) ESCLUSIONI SPECIALI

Restando ferme le esclusioni di cui al punto 2) della Sezione A, la Società esclude pure

dall'indennizzo le perdite dovute ad ammende o danni conseguenti a rotture di contratto per

mancato o ritardato adempimento degli ordini, per perdita di premi di produzione ed in genere

per penalità di qualsiasi natura.

3) PERIODO DI INDENNIZZO

È il periodo che inizia al momento in cui si verifica il sinistro e termina non oltre 12 mesi

successivi durante il quale l'attività dell'Assicurato subisce le conseguenze del sinistro stesso.

4) SOMMA ASSICURATA

La responsabilità della Società non potrà eccedere la somma stabilita in Polizza.

Tale somma si intende calcolata dall'Assicurato basandosi sul periodo di indennizzo scelto ma

si precisa che all'atto della liquidazione dei danni non verranno conteggiati limiti di

risarcimento per giorno/mese.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare la regola

proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Resta inteso e convenuto che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora

l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto

dell'applicazione della franchigia.

5) FRANCHIGIA

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato l'importo stabilito in Polizza.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

ART. 1 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle

dichiarazioni dell'Assicurato, il quale è obbligato a rendere note alla Società stessa tutte le

circostanze necessarie alla valutazione del rischio.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892

e 1893 del Codice Civile.

ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Il premio potrà essere

corrisposto alla Società entro il 60° (giorno) successivo a tale data.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza,

oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa

dalle ore 24 del 15mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del

giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento

dei premi scaduti si sensi dell'art. 1901 C.C.-

ART. 3 - NUOVE ASSICURAZIONI - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

L'Assicurato si obbliga, prima di stipulare un'altra assicurazione simile alla presente sopra la

totalità o parte degli enti assicurati con la presente Polizza, a darne avviso alla Società.

Questa ha il diritto di farsi rilasciare dall'Assicurato copia della Polizza stipulata con altra

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Società e ha la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione all'Assicurato nei

termini di quindici giorni dal ricevimento della copia stessa.

ART. 4 - CONSERVAZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI - DIRITTO DI ACCESSO E DI

ISPEZIONE DELLA SOCIETÀ

Gli enti assicurati devono essere mantenuti in buone condizioni tecniche e funzionali,

conforme al loro uso.

La Società ha il diritto di accertare, in ogni ragionevole momento ed a mezzo dei propri

incaricati, l'efficienza degli enti assicurati.

ART. 5 - VARIAZIONE DEL RISCHIO

In caso di variazione:

a) nella Convenzione per la manutenzione degli enti assicurati;

b) negli enti descritti in Polizza, a seguito di una riparazione, sostituzione, aggiunta o

modifica nelle condizioni di funzionamento.

La variazione stessa deve essere comunicata per iscritto alla Società la quale ha il diritto di

approvare a meno la variazione del rischio salvo conguaglio, se necessario, del premio. In

caso di non approvazione, la Società ha la facoltà di annullare, parzialmente o totalmente, la

presente Polizza, rimborsando all'Assicurato la quota di premio non goduta.

ART. 6 - SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Al verificarsi di un evento che dia o che possa dare origine a un danno risarcibile ai sensi

della presente Polizza, l'Assicurato si obbliga a:

a) darne avviso alla Società entro 10 giorni dal momento in cui l’ufficio addetto alla gestione

dei contratti assicurativi dell’Assicurato ne viene a conoscenza, a mezzo telefono o

telegramma, confermato da successiva dettagliata comunicazione scritta ;

b) in caso di perdita o danno conseguente a incendio o rapina o furto o tentativo di furto, la

denuncia alla Società deve essere completata con la comunicazione della perdita o del

danno fatta alla Polizia ;

c) fare tutto quanto è in suo potere per limitare la perdita o il danno;

d) conservare le parti danneggiate o difettose per l'esame da parte di incaricati della Società;

e) attenersi alle istruzione della Società prima di iniziare le riparazioni;

f) fornire, su richiesta della Società, una relazione scritta dalla quale risultino sia l'ammontare

del danno che i particolari e i dettagli relativi all'ente danneggiato o al suo valore;

g) fornire, a proprie spese, prove, chiarimenti e quelle altre delucidazioni che possano essergli

ragionevolmente richieste dalla Società.

ART. 7 - SINISTRI - DIRITTO DELLA SOCIETÀ DI EFFETTUARE LE RIPARAZIONI

Al verificarsi di un evento che dia o che possa dare origine ad un danno risarcibile ai sensi

della presente Polizza, la Società ha alternativamente la facoltà di riparare o ripristinare o rimpiazzare

l'ente danneggiato oppure di risarcire in contanti l'ammontare del danno.

ART. 8 - SINISTRI - PROCEDURE DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO -

NOMINA DEI PERITI LIQUIDATORI

Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di

queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dall'Assicurato,

con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i Periti non riescano a mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le

decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito potrà essere nominato anche

prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di ambo i Periti.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano

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sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente

del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.

A richiesta di una delle Parti, il terzo Perito dovrà essere scelto fuori della provincia ove il

danno è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio Perito. Quella del terzo fa carico per meta' a

ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Società alla quale l'Assicurato conferisce la facoltà

di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

I risultati della liquidazione del danno concretati dai Periti concordi, ovvero dalla

maggioranza dei Periti, saranno obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a

qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e

salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale sarà valida ancorché il Perito dissenziente si sia rifiutato di

sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri Periti.

Se la Società respinge una qualsiasi richiesta d'indennizzo dell'Assicurato, e se entro 12 mesi

di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio

dei Periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa sarà considerata senza

seguito a tutti gli effetti e non potrà più dare luogo a risarcimento di sorta ai sensi della

presente Polizza.

I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

ART. 9 - SINISTRI - MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI

Ai Periti è conferito il seguenti mandato:

a) constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla Polizza e suoi

successivi Atti di Variazione; riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze

aggravanti il rischio e che non erano state rese note alla Società;

c) verificare esistenza, quantità e qualità degli enti assicurati, illesi, distrutti o danneggiati;

d) procedere alla stima dei danni e alla loro liquidazione, separatamente per ogni singolo

ente, in conformità alle Condizioni della presente Polizza.

ART. 10 - SINISTRI - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato dalla Società entro 30 giorni dalla data dell'atto

di liquidazione amichevole o dell'accettazione del lodo peritale o della sentenza dell’Autorità

giudiziaria.

ART. 11 - SINISTRI E RECLAMI DOLOSI

L'Assicurato che adoperi a giustificazione dell'ammontare del danno documenti non veritieri o

mezzi fraudolenti, che manometta o alteri dolosamente le tracce e i residui del sinistro, decade

da ogni diritto a risarcimento.

ART. 12 - SINISTRI - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se al verificarsi di un sinistro coesistono sugli enti assicurati più assicurazioni che coprono gli

stessi rischi esse, quali ne siano la data, la durata e gli importi assicurati, saranno considerate

come un'assicurazione unica e contemporanea, e la Società, esclusa ogni responsabilità

solidale con le altre Società, pagherà una quota di risarcimento del danno, dei costi e delle

spese in misura proporzionale al rapporto esistente fra la somma da essa assicurata e la

somma complessiva di tutte le altre assicurazioni esistenti.

ART. 13 - SINISTRI - DIRITTO DI RIVALSA

La Società si riserva il diritto di esperire, a nome dell'Assicurato, ma a proprio favore,

qualunque azione di rivalsa per il recupero da terzi (con esclusione dipendenti dell’Ente) di indennizzi

da essa Società corrisposti all'Assicurato.

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Resta inoltre a completa discrezione della Società la condotta di tale azione di rivalsa e

l'Assicurato è tenuto a fornire le informazioni e prestare la collaborazione che la Società possa

ragionevolmente richiedere.

ART. 14 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto, debbono farsi, per essere valide, con

lettera raccomandata, telegramma o telefax alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia

alla quale la Polizza è assegnata.

Se dette comunicazioni hanno per scopo di introdurre nella Polizza varianti o modifiche

qualsiasi, queste debbono risultare da una dichiarazione firmata dalla Società e

dall'Assicurato.

ART. 15 - DURATA DELL’ASSICURAZIONE

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2013 e scade alle ore 24.00 del

31.12.2014 senza obbligo di disdetta.

Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 31.12.2013 al 31.12.2014 e

successivamente sarà da corrispondere annualmente.

Entrambe le parti si riservano la facoltà, con preavviso di 90 giorni , di recedere dal contratto

alla scadenza annuale.

ART. 16 - IMPOSTE

Sono a carico dell’assicurato le imposte governative sulle assicurazioni nei termini di Legge.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata

la sede sociale dell’Assicurato.

ART. 18 - INTERPRETAZIONE DEL TESTO DI POLIZZA

La presente Polizza e le relative Appendici e Atti di variazione, formanti parte integrante

della Polizza stessa, debbono essere considerate come un unico contratto e le parole ed

espressioni alle quali un particolare significato è stato attribuito in una qualsiasi parte della

presente Polizza, relative Appendici e Atti di variazione, conserveranno il medesimo

particolare significato ovunque esse possano apparire.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

VALORE A NUOVO

La disposizione di cui al punto 7) comma b) "danni non suscettibili di riparazione" della

Sezione A viene annullata e sostituita dalla seguente clausola:

"Nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

1) si stima il "valore a nuovo" al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio assicurato

colpito dal sinistro stesso;

2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui

L'ammontare del danno è pari all'importo stimato in 1), defalcato dell'importo stimato in 2).

Per valore a nuovo s'intende il costo di rimpiazzo dell'impianto o apparecchio assicurato con

altro nuovo eguale o equivalente per caratteristiche prestazioni e rendimento o con

caratteristiche superiori, fermo restando come limite di indennizzo il capitale assicurato, comprese

le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

Questa estensione di garanzia riguarda solo impianti o apparecchi in stato di attività ed è

prestata a condizione che i lavori di rimpiazzo o di riparazione siano eseguiti entro un periodo

di tempo ragionevole.

Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni sopra espresse, si applicano le norme

previste dalla Sezione A.

PRECISAZIONE PER L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

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In caso di danno l'IVA relativa agli interventi sugli enti assicurati e colpiti da sinistro

indennizzabile fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l'IVA stessa costituisce fattore

di costo per l'Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da

quella da lui dovuta all'Erario in forza dell'art. 17 del DPR del 26/10/1972 n. 633 e successive

modifiche.

Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto alla somma assicurata per ciascun ente

andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all'Erario e non detraibile.

DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Il punto 8) comma a) della Sezione A è abrogato e sostituito dal seguente:

"Se la somma assicurata risulta insufficiente in misura non superiore al 20% (ventipercento),

non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale."

Qualora tale limite del 20% (ventipercento) dovesse risultare oltrepassato, il disposto del

punto 8) comma a) della Sezione A rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale,

fermo in ogni caso che, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata

medesima."

COPERTURA AUTOMATICA - LEEWAY CLAUSE

L'Assicurato si impegna ad inserire nella presente copertura la totalità degli enti assicurati

(hardware) e ad aggiornare, entro 180 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità assicurativa,

il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti avvenuti nell’annualità

trascorsa sia delle variazioni di valore assicurabili così come previsto all'art. 9 delle

Condizioni Generali di Polizza.

L'Assicurato si impegna a versare il relativo conguaglio premio nella misura del 50%

(cinquantaprocento) del premio annuo per l’annualità trascorsa e per intero per l’annualità

entrante.

La Società si obbliga a ritenere automaticamente operante la copertura sugli enti assicurati

inseriti nel corso dell'anno senza la preventiva comunicazione da parte dell'Assicurato, e a

non avvalersi della regola proporzionale di cui al punto 8) della Sezione A, entro il limite

massimo del 30% (trentapercento) della somma assicurata totale, anche per gli eventuali

incrementi di valore avvenuti nel corso dell'anno.

Nel caso in cui tale limite venisse superato, l'Assicurato dovrà darne comunicazione alla

Società.

COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO

A parziale deroga del Punto 2 comma f) della Sezione A, la Società esclude dall'indennizzo

unicamente le perdite o i danni dovuti al dolo e colpa grave dell'Assicurato.

EVENTI SOCIO-POLITICI

A parziale deroga del punto 2 comma g) della Sezione A, la Società si obbliga ad

indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati in occasione

di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio

organizzato, ferme restando le rimanenti esclusioni di cui al sopracitato articolo.

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO

La Società risponde delle spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare,

trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato o abilitato i residui del

sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l’eventuale opera di

decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo,

riempimento ed altre simili operazioni relative a beni non danneggiati, a tale scopo resesi

necessarie.

L’indennizzo delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per ogni sinistro

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che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nella Polizza.

Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero

sostenute dall’Assicurato per adempiere all’obbligo di salvataggio di cui all’art. 1914 del

Codice Civile.

La somma garantita per le spese di cui alla presente clausola è pari al capitale previsto in

Polizza.

ONORARI PERITI

La Società risponde delle spese e onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto

e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Polizza, nonché la quota

parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, fino alla

concorrenza dell’importo previsto in Polizza.

CONDUTTORI ESTERNI

La garanzia è estesa ai conduttori esterni collegati con gli enti assicurati e, fino alla

concorrenza dell’importo previsto in Polizza, la Società risponde delle spese di scavo, sterro,

puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere in

caso di danno indennizzabile agli impianti assicurati.

IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE (SE ATTIVATA LA

PARTITA 3)

Relativamente alle cose assicurate, utilizzabili ad impiego mobile ed identificate in Polizza

con apposita partita, l'assicurazione è operante anche durante il trasporto a mano, entro il

Territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano purché per la

loro particolare natura possano essere utilizzate in luoghi diversi e purché detto spostamento

sia necessario per il loro impiego in una diversa località; è comunque esclusa la rottura dei

filamenti delle valvole o dei tubi.

Limitatamente ai danni da furto durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00,

l’operatività' dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le

cose assicurate "ad impiego mobile" sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata

chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in

parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido, qualora invece le cose

assicurate si trovino giacenti presso Terzi, le stesse debbono essere conservate in un luogo

adeguato alla loro salvaguardia ( tale delimitazione non è valevole per gli autovelox).

ENTI ALL’APERTO

La Società dà atto che gli enti assicurati si intendono coperti sia all’aperto che al coperto.

GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

La Società si obbliga a risarcire i guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati costituenti i

locali che contengono le cose assicurate ed ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli

accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di furto, rapina o estorsione consumati.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto senza applicare la regola proporzionale di cui

all'Art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza dell’importo stabilito in Polizza.

Si precisa che in fase di liquidazione dei danni se il sinistro avesse coinvolto altri beni il

risarcimento dovuto all'Assicurato, secondo la presente Polizza, sarà liquidato nella

proporzione esistente fra il valore delle cose assicurate con la presente e il valore globale

denunciato alle Autorità.

RISCHIO LOCATIVO

La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611

del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali e con le norme di liquidazione da

essa previste, dei danni diretti e materiali cagionati da evento garantito dalla presente Polizza,

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ai locali tenuti in locazione.

dall’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale (art. 1907 del Codice Civile),

qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a

termini di Polizza.

RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale

convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese -

quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle

cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa

grave dell’assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensioni - totali o parziali -

dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il

massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non copre i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i

veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero

in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i veicoli di terzi in genere che si

trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli

stessi mezzi trasportate;

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui

convivente;

- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a

responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti

di cui al punto precedente;

- le Società, le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano

qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice

Civile nel testo di cui alla Legge 127/91, nonché gli amministratori delle

medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali

promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà

la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria

responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio,

cosi' come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione

del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei

danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo

restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che

importino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

CONVENZIONE MANUTENZIONE ENTI ASSICURATI

Resta espressamente convenuto che l'Assicurato si assume l'impegno di mantenere in vigore il

contratto di assistenza tecnica, nella forma più estesa, con il fabbricante o il fornitore degli

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enti assicurati o con una ditta specializzata e autorizzata dagli stessi.

Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione o sostituzione

dei pezzi rientrino nell'ambito del citato contratto di assistenza tecnica.

Non saranno pertanto risarciti i danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o materiale.

Resta comunque stabilito che la Società non è obbligata per costi di modifica e/o

aggiornamento delle cose assicurate. Qualora non sia in vigore alcuna CONVENZIONE, gli

Assicuratori non risponderanno per i guasti meccanici ed elettronici a meno che non siano

derivanti da cause accidentali di origine esterna alle macchine e risarcibili a termini di

Polizza.

I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarciti a condizione che gli enti

assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno

sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

A parziale deroga del punto 3) della Sezione A, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di

deposito presso la Società del citato contratto impegnandosi comunque a renderlo disponibile

a richiesta della Società medesima.

ALTRE ASSICURAZIONI E VARIAZIONI DEL RISCHIO

Le Parti convengono l'abrogazione degli artt. 3 e 5 delle Condizioni Generali fermo restando

in caso di sinistro l'obbligo da parte dell'Assicurato di comunicare l'esistenza e la successiva

stipulazione di altre assicurazioni alla Società ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ NELLA GESTIONE DEI SINISTRI:

La società si impegna a fornire al contraente , ogni 2 mesi, il dettagli dei sinistri così suddivisi:

1) sinistri denunciati

2) sinistri riservati

3) sinistri liquidati (indicazione dell’importo liquidato)

la Società si obbliga, altresì, a stabilire un giorno alla settimana, in cui l’ente possa contattare

telefonicamente l’incaricato per l’aggiornamento telefonico dello stato dei sinistri.

ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il

pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquantaprocento) dell'importo

ragionevolmente presumibile del sinistro stesso a condizione che non siano sorte contestazioni

sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi l'importo € 10.000,00.

L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 90 giorni dalla data di denuncia del

sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del

Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge

nonchè verso le Società controllate, consociate e collegate purché l'Assicurato, a sua volta,

non eserciti l'azione verso il responsabile.

Il diritto di surroga verso i Clienti dell'Assicurato è esercitabile dalla Società solo previo

consenso da parte dell'Assicurato medesimo.

RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 30mo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società

può recedere dall'assicurazione, a mezzo raccomandata o telex, con preavviso di 90 giorni. In

tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di

premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Anche il Contraente può recedere dall'assicurazione nel periodo intercorrente tra ogni

denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo , con le

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stesse modalità del comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto

dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

IMMEDIATA RIPARAZIONE

A parziale deroga dell'Art. 6 delle Condizioni Generali è facoltà dell'Assicurato di provvedere

alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso,

purché tenga a disposizione di questa le parti danneggiate sostituite. Qualora l'Assicurato non

ottemperi a tali obblighi, decade dal diritto di risarcimento.

CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

Il presente contratto è soggetto alla revisione periodica del prezzo ai sensi dell’art. 6 della

Legge 23.12.93 537 come sostituito dall’art. 44 della legge 23/12/1994 e tale verifica andrà

fatta prima di ogni scadenza annuale.

COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l’Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate

nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della

relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al

recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla

Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti

gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per

l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna

Società.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici

indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro

conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di

assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna

coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

PROSPETTO FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENIZZO

Garanzie Limiti di indennizzo

per sinistro/anno danni alle cose franchigia euro 150,00

C.E.D. massimo risarcimento euro 300.000,00

Supporto dati massimo risarcimento euro 20..000,00

Maggiori costi risarcimento giornaliero euro 500,00 per 30 giorni mass. Risac. 20.000,00

Lavoro straordinario massimo risarcimento 15% dell’indennizzo

Tubi speciali, valvole elettron., schede e circuiti massimo risarcimento 10.000,00 per sinistro

Conduttori esterni massimo risarcimento per lavori, scavi, sterro ecc. euro 10.000,00 per sinistro

franchigia euro 250,00

Impianti e apparecchiature installati su veicoli massimo risarcimento euro 40.000,00 per sinistro

Scioperi, sommesse, tumulti, terrorismo, sabotaggio massimo risarcimento 80% sulla somma assicurata

franchigia euro 250,00

Impianti, apparecchi ad impiego mobile: scoperto 20%

Programmi in licenza d’uso risarcimento per ogni singolo programma euro 2.500,00 coperto 5% con un

minimo di euro 150,00

Anticipi indennizzo acconto 50% del presumibile indennizzo e solo se il sinistro supera euro 20.000,00

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Danni da furto scoperto 20% con un minimo di euro 250,00 per mezzi di chiusura non conformi

PARTITE / SOMME ASSICURATE

SEZIONE A - DANNI MATERIALI ALL'HARDWARE (di proprietà o non) Enti da assicurare Somme da assicurare

1) Sistema di elaborazione dei dati, impianti ed apparecchiature

elettriche ed elettroniche comprese macchine da ufficio

Impianti tecnici, quali ad esempio impianto di

condizionamento e gruppi di continuità, ad uso degli enti

assicurati euro 300,000,00

2)Impianti ed apparecchi ad impiego mobile, compreso

telefoni portatili, ricerca persone, radio ricetrasmittenti ed

autovelox in dotazione al Corpo di Polizia Municipale

€ 40.000,00

TOTALE HARDWARE € 340.000,00 .

SEZIONE B - DANNI MATERIALI AL SOFTWARE

Partite da assicurare Massimale a Primo Rischio Assoluto

1) Ricostituzione archivi (dati e programmi)

€ 40.000,00

SEZIONE C - DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO

Partite da assicurare Massimale a Primo Rischio Assoluto

1) MAGGIORI COSTI

€ 15.000,00

TASSI ANNUI LORDI : Sezione A)

Partt. 1) - 2) ....................... °/°°

Sezione B) ....................... °/°°

Sezione C) ....................... °/°°

Premio lordo annuo : €..............................

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LOTTO 3 POLIZZA FURTO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- per “Assicurazione” : il contratto di assicurazione;

- per "Polizza" : il documento che prova l'assicurazione;

- per "Contraente" : il Comune di Bovisio Masciago

- per "Assicurato" : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

- per "Società" : .............. e le coassicuratrici;

- per "Premio" : la somma dovuta dal Contraente alla Società;

- per "Rischio" : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei

danni che possono derivare;

- per "Sinistro" : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la

- per "Indennizzo" : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Qualora nel testo di polizza siano riportate le seguenti denominazioni, ad esse le parti

attribuiscono il significato qui precisato:

- per "Valori" si intende: denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote,

moneta), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie auree, lingotti, metalli

preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, preziosi in genere, certificati

azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo

nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni,

tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni benzina,

polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro

negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si

riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di

proprietà dell'Assicurato, dei dipendenti che di terzi e del quale l'Assicurato stesso

ne sia o non responsabile.

- per "Contenuto" si intende: Merci, materie prime, prodotti semilavorati e finiti,

scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli, attrezzature,

-macchine, impianti, attrezzature ed apparecchiature medico-sanitarie, materiale

scientifico, farmaceutico e di medicazione, stupefacenti, apparecchi di protesi e

materiale relativo, attrezzature sportive, utensili e relativi ricambi e basamenti,

armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza,

impianti di prevenzione e d'allarme, nonché mobili, tappeti ed arredi in genere,

macchine da ufficio in genere qualsiasi materiale uso ufficio, computer hardware

libri, fotografie,materiale didattico, raccolte e collezioni in genere, cicli, motocicli, automezzi di

proprietà di Terzi posti sotto sequestro, indumenti, divise ed effetti personali di

normale uso, di proprietà o non dei dipendenti, scenari, strumenti musicali e

quant'altro di affine e pertinente le attività dell'Assicurato o le attività culturali

condotte da terzi nei locali, sono escluse grondaie e pluviali.

Il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne

sia o no responsabile.

- per "opere d'arte" si intendono: quadri, mobili d'antiquariato, monete, sculture,

arazzi, affreschi, statue, manoscritti, bronzetti, cere, collezioni e raccolte in genere

ed altri oggetti in genere che possono essere identificati come tali.

- per "Dipendenti" si intendono: le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto

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di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea (compresi gli

apprendisti). Sono parificati ai dipendenti: i consulenti esterni nell'esercizio delle

mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante

convenzione, i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione

degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per

l'Assicurato anche in via temporanea.

- per "Locali" si intendono: qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato

comunicante o non, occupato dall'Assicurato o dallo stesso locato a terzi per brevi

periodi.

- per "Furto" si intende: il reato, come definito dall'art. 624 del Codice Penale, a

condizione però che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i valori

e/o beni assicurati:

a) violandone le difese esterne e/o interne mediante rottura, scasso, uso di chiavi

false, di grimaldelli o di altri arnesi, ovvero con uso di chiavi autentiche

sottratte con scasso, destrezza, violenza o minaccia alla persona incaricata

della loro custodia anche in luogo diverso dai locali dell'Assicurato;

b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di

ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

c) in modo clandestino, anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a

locali aperti.

- per "Rapina" si intende: il reato di cui all'art. 628 del C.P. e più precisamente la

sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le

persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno

e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

- per "Estorsione" si intende: il reato di cui all'art. 629 del C.P. e più esattamente

l'appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato

che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengano così costretti a

consegnare le cose stesse, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei

locali assicurati o loro pertinenze.

- per "Mezzi di custodia" si intendono: armadi di sicurezza, armadi corazzati,

casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere

corazzate.

ATTIVITA' DEL CONTRAENTE

Esercizio dell'amministrazione Comunale di Bovisio Masciago.

I beni mobili e immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente,

quali a titolo esemplificativo e non limitativo : uffici ,magazzini ,esercizi pubblici

,capannoni industriali ,ambulatori e laboratori , servizi sociosanitari ,centri di rieducazione

,civili abitazioni , uffici giudiziari ,farmacie ,scuole, asili, teatri, pinacoteche, musei,

biblioteche, chiese, cimiteri, centri sportivi ed altri edifici e strutture (anche mobili)

comunque utilizzati per l'esercizio di tutte le attività comunali comunque svolte e da

chiunque svolte.

UBICAZIONE DEL RISCHIO

Prevalentemente nel Comune di Bovisio Masciago ed in varie località nel territorio della Repubblica

Italiana.

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PARTITE E SOMME ASSICURATE

SI ASSICURA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

a) € 20.000,00 per "contenuto" beni e in genere.

b) € 5.000,00 per "valori" posti in mezzi di custodia

c) € 5.200,00 per "valori" ovunque riposti

d) € 10.000,00 Guasti causati da ladri.

e) € 3.000,00 per portavalori

f) € 15.000,00 per registri archivi

g) € 10.000,00 furto con destrezza

h) € 2.500,00 atti vandalici

TASSI ANNUI LORDI

Part. a) ........... °/°°

Part. b) ........... °/°°

Part. c) ........... °/°°

Part. d) ............ °/°°

Part. e) ............ °/°°

Part. f) ............ °/°°

Part. g) ............ °/°°

Part. h) ............ °/°°

PREMIO ANNUO LORDO : €. .........

LIMITI DI INDENNIZZO-SCOPERTI -FRANCHIGIE

In nessun caso la società risarcirà somme superiori a quelle evidenziate con relativi scoperti e

franchigie:

Furto - massimo scoperto 20% dell’indennizzo per rottura o scasso di difese

esterne da superfici di vetro non antisfondamento e per furti di enti all’aperto – massimo risarcimento

euro 20.000,00

Furto con destrezza - massimo risarcimento euro 10.000,00

Portavalori-scoperto 10% massimo risarcimento euro 3.000,00

Guasti causati da ladri a infissi e locali-massimo risarcimento euro 5.000,00

Registri ed archivi-massimo risarcimento euro 15.000,00

Atti vandalici-massimo risarcimento euro 2.500,00

Valori posti in mezzi di custodia -massimo risarcimento euro 5.000,00

Valori ovunque riposti-massimo risarcimento euro 5.200,00

Anticipo indennizzo – acconto massimo 50% del presumibile indennizzo e solo se il sinistro supera

euro 5.000,00

Franchigie fisse euro 1.000,00

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NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

La mancata comunicazione da parte del contraente di circostanze aggravanti il rischio, così

come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o

nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo ne la

riduzione dello stesso sempreché il contraente/ l'assicurato non abbia agito con dolo. Ai

soli fini della presente clausola, sono equiparati al contraente i suoi amministratori e

dirigenti. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente

al maggior rischio al decorrere dal momento in cui la circostanza si sia verificata.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno 31/12/2013. Il premio potrà

essere corrisposto alla Società entro il 60° (trentesimo) giorno successivo a tale data.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla

Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta

sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore

24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al

pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni

aggravamento del rischio.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio

successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e

rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 30mo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società

può recedere dall'assicurazione, a mezzo raccomandata o telex, con preavviso di 90 giorni. In

tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di

premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Anche il Contraente può recedere dall'assicurazione nel periodo intercorrente tra ogni

denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo , con le

stesse modalità del comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto

dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - Durata dell'assicurazione

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2012 e scade alle ore 24.00 del

31.12.2013 senza obbligo di disdetta.

Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 31.12.2012 al 31.12.2013 e

successivamente sarà da corrispondere annualmente.

Entrambe le parti si riservano la facoltà, con preavviso di 90 giorni , di recedere dal contratto

alla scadenza annuale.

Art. 8 - Imposte

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Sono a carico dell’assicurato le imposte governative sulle assicurazioni nei termini di Legge.

Art. 9 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove il contraente ha la

propria sede.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

Art. 11 - Rischio assicurato

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal

furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali

contenenti le cose stesse:

a) violandone le difese esterne e/o interne mediante rottura, scasso, uso di chiavi

false, di grimaldelli, o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di

chiave vera anche se fraudolento;

b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari

mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a

locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese

interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali

in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto

o per tentare di commetterlo.

Art. 12 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi,

contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche,

inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche

civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di

guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di

potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni,

distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto

o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun

rapporto con tali eventi;

b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni

commessi od agevolati con dolo o colpa grave:

- da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i

locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;

- da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;

- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le

contengono;

- da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o

affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2,

3) anche se non coabitanti;

c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del

sinistro.

d) furto grondane e pluviali

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Art. 13 - Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati od incustoditi.

Se i locali contenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati

o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle

ore 24.00 del quarantacinquesimo giorno.

Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la

sospensione decorre, invece, dalle ore 24.00 dell'ottavo giorno.

Art. 14 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato od il Contraente deve:

a) darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando l'ufficio competente ne è venuto

a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo

del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo,

indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;

b) fornire alla Società, entro i 7 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle

cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una

copia della denuncia fatta all'Autorità;

c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al

debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;

d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il ricupero delle cose

rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale

del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a

carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le

cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse,

unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è

raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte

inconsideratamente.

L'Assicurato o il Contraente deve altresì:

e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose

f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore del danno,

tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro

elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la

Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso Terzi;

g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere,

dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Art. 15 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate

cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non

rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera

dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 16 -Obblighi della Società

La società si impegna a fornire al contraente , ogni 2 mesi, il dettagli dei sinistri così suddivisi:

1. sinistri denunciati

2. sinistri riservati

3. sinistri liquidati (indicazione dell’importo liquidato)

la Società si obbliga, altresì, a stabilire un giorno alla settimana, in cui l’ente possa contattare

telefonicamente l’incaricato per l’aggiornamento telefonico dello stato dei sinistri.

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Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di

esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto

unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche

prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le

decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno

intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino

sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate

al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono

ripartite a metà.

Art. 18 - Mandato dei periti

I Periti devono:

a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti

contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che

avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;

c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art.

d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate

e non rubate, danneggiate e non danneggiate);

e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle

disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza

nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le

stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali

rinunciano fin da ora qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di

violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od

eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve

essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito

indicate:

a) per i danni al contenuto:

la differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed

il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei profitti sperati, ne

dei danni di mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;

b) per i danni ai valori, esclusi i titoli i le monete e le banconote estere:

il loro valore nominale;

c) per i danni ai titoli, le monete, le banconote estere:

il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è

prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le

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parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano.

Se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano si prenderanno per base le

quotazioni ufficiali di quella borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il

prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di borsa di Milano;

d) per i danni alle opere d'arte:

- in caso di danno parziale: le spese sostenute per restaurare l'oggetto

danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali

importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento

del sinistro;

- in caso di danno totale: il valore commerciale dell'oggetto al momento del

Titoli di credito: per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima

delle rispettive scadenze, se previste;

b) l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena,

per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito

siano divenuti inefficaci;

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che

l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione

cambiaria.

Art. 20 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di

indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a

Primo Rischio Relativo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del

periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente

indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione

del premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si

farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 21 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente,

eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite

stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita

relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme

assicurate riguardanti altre partite.

Art. 22 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato

non è obbligato a dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a

richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto

autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto

dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare

soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio

contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 23- Anticipazione Indennizzo

L’assicurato ha diritto di richiedere , trascorsi almeno 30 giorni dalla data di presentazione della

denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto fino a un massi mo del 50% del presumibile

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indennizzo, a condizioni che non siano insorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l’ammontare

del sinistro superi euro 5.000,00.

Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria

documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni

dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30

giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato,

a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno

dei casi previsti dall'art. 12, lett. b).

Art. 25 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla

Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il

danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di

indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte,

l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione

dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In

quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare

del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così

ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi

conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è

obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano

d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando

l'indennizzo dovuto.

GARANZIE AGGIUNTIVE

- MEZZI DI CUSTODIA

- RAPINA INIZIATA ALL'ESTERNO - ESTORSIONE

- GARANZIA ACCESSORIA PORTAVALORI

- DANNI AI VALORI

- FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI

- ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

- GUASTI LADRI

- ASSICURAZIONE UFFICI

- FURTO CON DESTREZZA

- FURTO COMMESSO CON CHIAVI AUTENTICHE

- DANNI VERIFICATISI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIOPOLITICI

- ATTI VANDALICI

- ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI

- BENI PRESSO TERZI

CONDIZIONI PARTICOLARI

- CONTO TERZI

- BUONA FEDE

- MANCANZA DI CUSTODIA O DISABITAZIONE

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-COSTO DI RIMPIAZZO PER IL "CONTENUTO"

- REINTEGRO AUTOMATICO

- MODIFICHE NEI TERMINI

- INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

- CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

- COASSICURAZIONE E DELEGA

GARANZIE AGGIUNTIVE

MEZZI DI CUSTODIA

Limitatamente alla garanzia furto l'assicurazione relativa al punto c) delle SOMME

ASSICURATE, è operante alla condizione, che i valori assicurati siano riposti in mezzi di

custodia efficacemente chiusi a chiave e con altri idonei congegni atti a determinare una

chiusura efficace.

RAPINA INIZIATA ALL'ESTERNO-ESTORSIONE

L'Assicurazione è estesa:

a) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia)

avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene

fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi

nei locali stessi;

b) al caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le

cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso

e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la violenza quanto

la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto nell'ambito

dell'insediamento assicurato.

La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose assicurate si trovino all'interno

che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.

GARANZIA ACCESSORIA PORTAVALORI

Limitatamente ai "valori" in genere, l'assicurazione è prestata, sino alla concorrenza di

quanto indicato al punto e) delle SOMME ASSICURATE, anche contro:

a) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del

trasporto dei valori;

b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del

trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;

c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;

d) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) commessi

sulla persona dell'Assicurato, suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti

all'esercizio mentre fuori dai locali dell'Assicurato detengono i valori stessi durante

il loro trasporto alle sedi dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e

viceversa. In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato il 90%

dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 10% a carico

dell'Assicurato stesso.

DANNI AI VALORI

Sono parificati ai danni di furto o rapina i danneggiamenti e le distruzioni (fatta eccezione

dei danni derivanti da incendio) cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a

terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva.

FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI

A parziale deroga dell'art. 12 lett. b), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società

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presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'art. 11, anche se l'autore del

furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di

quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla

sorveglianza interna dei locali stessi;

b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali

il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicazione della regola

proporzionale di cui all'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione. A parziale deroga

dell'art. 25 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il valore di recupero spetterà

all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta

scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società.

GUASTI LADRI

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza € 10.000,00 per sinistro per i guasti

cagionati dai ladri (inclusi i danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici) alle parti di

fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate e ai relativi fissi, infissi,

inferriate, ecc. (inclusi vetri) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali

stessi ivi compresi i "mezzi di custodia" (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in

occasione di furto, rapina, consumati o tentati.

La somma assicurata per questa garanzia è prestata a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" e

non è soggetta ad applicazione di scoperto e/o franchigia alcuna.

ASSICURAZIONE UFFICI

Limitatamente agli uffici durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono

operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli insediamenti vi sia la

costante presenza di persone.

FURTO CON DESTREZZA

La garanzia è estesa al furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario

di apertura, purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive

all'evento stesso. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto sino ad un limite massimo

di € 10.000,00.

FURTO COMMESSO CON CHIAVI AUTENTICHE

A parziale deroga dell'articolo 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, lettera a),

l'assicurazione comprende anche il caso in cui il reato risulti commesso con l'uso di chiavi

vere che siano state smarrite o sottratte all'assicurato, ai familiari, ai dipendenti addetti

all'esercizio ed a chiunque altro custode delle stesse, purchè il furto delle cose assicurate sia

commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi. E' fatto obbligo al

Contraente e/o Assicurato, pena la decadenza di ogni diritto al risarcimento, di denunciare

lo smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 48 ore

da quando è venuto a conoscenza del fatto. La presente estensione di garanzia termina alle

ore 24 del settimo giorno successivo a quello della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di

Polizia e riprende con la sostituzione delle serrature e/o dei comandi dei mezzi di

prevenzione azionati con le chiavi smarrite o sottratte.

DANNI VERIFICATISI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIOPOLITICI

A parziale deroga dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si dà atto che

l'assicurazione comprende i danni di furto, rapina verificatisi in occasione di atti di terrorismo

o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse.

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ATTI VANDALICI

L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti

vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, consumati o tentati.

ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI

In caso di sinistro la Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza

temporanea o definitiva dei registri, documenti, dati e archivi anche meccanografici sottratti

o danneggiati, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi

eventualmente dovuti per legge a terzi fino alla concorrenza di € 15.000,00 per sinistro.

La somma assicurata per questa garanzia è prestata a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO", e

non è soggetta ad applicazione di scoperto e/o franchigia alcuna.

BENI PRESSO TERZI

Le garanzie della presente assicurazione operano, fino ad un massimo del 10% del valore

assicurato alla partita a) Contenuto, allorquando i beni dell’Ente e/o di Terzi sono presso

Terzi in genere.

CONDIZIONI PARTICOLARI

CONTO TERZI

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal

Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla

liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per

l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei

confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

BUONA FEDE

L'omissione di dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza aggravante il

rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o involontario dello

stesso e/o delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi Dirigenti,

impiegati e dipendenti in genere, nonché dei suoi Amministratori, non pregiudicheranno

questa assicurazione.

Resta inteso che l'Assicurato avrà obbligo di corrispondere agli Assicuratori il maggior

premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in

cui la circostanza aggravante si è verificata.

MANCANZA DI CUSTODIA O DISABITAZIONE

A deroga dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazioni, la garanzia vale,

qualunque sia la durata della mancata custodia o della disabitazione, per tutte le cose

assicurate, ad eccezione dei valori per i quali la sospensione decorre dalle ore 24.00 del

quindicesimo giorno.

COSTO DI RIMPIAZZO PER "CONTENUTO"

In deroga all'art.19 delle C.G.A. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno"

relativamente alle cose costituenti il contenuto, si farà riferimento al "Valore a nuovo",

intendendosi per tale il loro costo di rimpiazzo, senza tener conto del deprezzamento ivi

previsto. Sono escluse dall'assicurazione " valore a nuovo" le cose fuori uso o non più

utilizzate per l'uso corrente al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà invece determinato dal costo di riparazione della cosa

danneggiata qualora tale costo sia inferiore al " valore a nuovo".

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REINTEGRO AUTOMATICO

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al

termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno

rispettivamente risarcibile a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione. Resta

inteso che tale importo si intenderà automaticamente reintegrato con l'obbligo da parte

dell'Assicurato di corrispondere, il rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione

dell'appendice di aumento, che verrà emessa dopo la liquidazione del danno.

Conseguentemente qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal

contratto, si farà luogo al rimborso del rateo premio non goduto sulla somma assicurata

rimasta in essere.

MODIFICHE NEI TERMINI

A parziale deroga dei rispettivi articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione, si

conviene fra le parti, che i termini previsti all'art. 14) obblighi in caso di sinistro si

intendono prorogati a 10 giorni da quando l’ufficio alla gestione dei contratti assicurativi

dell’Ente ne è venuto a conoscenza.

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà

data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto

contemplato dalle Condizioni tutte di Assicurazione.

CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

Il presente contratto è soggetto alla revisione periodica del prezzo ai sensi dell’art. 6 della

Legge 23.12.93 537 come sostituito dall’art. 44 della legge 23/12/1994 e tale verifica andrà

fatta prima di ogni scadenza annuale.

COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l’Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate

nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della

relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al

recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla

Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti

gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per

l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna

Società.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici

indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro

conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di

assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna

coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE LA SOCIETA'

...................................................... ..........................

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare

espressamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

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Art. 9 - Foro competente

Art. 14 - Obblighi in caso di sinistro

Art. 15 - Esagerazione dolosa del danno

Art. 18 - Mandato dei periti

Art. 19 - Valore delle cose e determinazione del danno

Art. 20 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

Art. 22 - Assicurazione presso diversi assicuratori.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE LA SOCIETA'

....................... ...................

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LOTTO 4 Assicurazione di tutela legale (PERIODO VALIDITA’

16.01.2013 AL 16.01.2014)

INDICE

DEFINIZIONI

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

1 Oggetto dell’assicurazione per la Tutela Legale

2. Norme applicabili

3 Spese assicurate

4 Durata del contratto

5 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio

6 Risoluzione anticipata o modificata del contratto recesso

7 Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio

8 Variabilità del premio di assicurazione

9. Posizione giuridica di persone coassicurate

10. Esclusioni

11. Costi non assicurati

12. Indennizzo

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

13. Sinistro–Insorgenza del sinistro

14.Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro/scelta/recoca avvocato–esistenza dialtre

assicurazioni

15. Gestione del sinistro

16. Riscossione di somme di denaro

17. Disdetta in caso di sinistro

18. Denunce e dichiarazioni

19. Ambito di validità territoriale

20. Oneri fiscali

21. Modifiche al contratto di assicurazione

22. Foro Competente

23. Rinvio alle norme di legge

24. Indicizzazione

PERSONEASSICURATE–PRESUPPOSTI PER L’OPERATIVITÀ DELLAPOLIZZA–PREMIO

25. Persone assicurate

26. Copertura automatica per l’aumento delle persone assicurate

27. Descrizione delle attività

28. Condizioni per l’operatività della copertura TutelaLegale

29. Dati del contraente

30. Premio e premio minimo

31. Conteggio del premio

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MASSIMALE–VERTENZEASSICURATE

Tutela legale penale

Difesa in procedimenti di responsabilità amministrativa,contabile e giudizio

Di conto alla Corte dei Conti

Difesa in giudizio avverso richieste di risarcimento danni extracontrattuali(GuidiceCivileoTAR)

Esercizio di richieste di risarcimento danni

Tutela legale per la circolazione stradale

Norme speciali:Decreti Legislativi

Controversie di lavoro

DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione

CONTRAENTE La Persona fisica o giuridica intestaria della polizza

ASSICURATO La Persona garantita dalla polizza

PREMIO

la somma dovuta dal Contraente alla COMPAGNIA ASSICURATRICE a fronte delle

garanzie da essa prestate

RISCHIO la probabilità che si verifichi il sinistro

SINISTRO

il verificarsi del fatto per il quale è prestata l’assicurazione e dal

quale è derivato il danno

FRANCHIGIA

La somma stabilita contrattualmente che in caso di sinistro,resta a

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Carico dell'Assicurato o degli aventi diritto

LIMITE DI INDENNIZZO la somma massima dovuta dalla Società

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Il periodo pari o inferiore a12 mesi compreso tra la data di effetto

E la data di scadenza annuale

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1 Oggetto dell'assicurazione per la Tutela Legale

La compagnia assicurativa, alle condizioni indicate in polizza, deve garantire al Contraente la

Possibilità di salvaguardare i propri diritti tutelati dalla legge assumendo le spese necessarie per tale

Difesa (TutelaLegale).

2 Norme applicabili

Alla polizza si applicano le condizioni qui di seguito formulate;pe rquanto non regolatosi applicano le

Disposizioni del diritto italiano.

3 Spese assicurate

La Compagnia assume a proprio carico sino al massimale previsto in polizza, i costi necessari per la

Tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti dell'Assicurato come segue:

- il compenso previsto per legge relativo all'attività di un Avvocato,ad esclusione delle voci non

Assicurate di cui all'art.11;

- le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte,in caso di soccombenza;

- le spese di transazione preventivamente autorizzata dalla Società;

- le spese dell'attività di Consulenti Tecnici d'Ufficio(C.T.U.)e di Periti in genere nella misura

In cui l'Assicurato sia obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;

- le spese per l'attività di un Consulente Tecnico di Parte secondo il D.P.R.30maggio2002n.115;

- le spese per l'IVA relative all'attività di avvocati e consulenti tecnici,qualora il Contraente non sia

Autorizzato alla detrazione dell'imposta;

- le spese relative alla procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione;

- le spese relative alla notificazione di atti,nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione

forzata,ad esclusione di quelli di cui all'art.11;

- le spese giudiziarie determinate in una sentenza penale e poste a carico dell'Assicurato (art.535

Codice di Procedura Penale);

- le spese di registrazione della sentenza se l'Assicurato è soccombente,nonché le spese di marche e

Bolli per ottenere una copia integrale della sentenza;

- le spese relative al contributo unificato se l'Assicurato è obbligato ad assumersi tali costi.

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4 Durata del contratto

Il contratto di assicurazione è stipulato per la durata di 1 anno. È facoltà dell’ente contraente, entro 30

giorni antecedenti la scadenza richiedere per iscritto alla Società la proroga, per 30 giorni,

dell’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali economiche in vigore nell’ultimo anno

assicurativo, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l’aggiudicazione di

nuovo contratto.

5 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio

L’assicurazione decorre,con copertura immediata,dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche

Se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dalla Contraente entro 30(trenta)giorni da

Tale data.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro 30(trenta)giorni dalle relative scadenze.

Se la Contraente non paga entro tali termini,l’assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalleore

24.00 del giorno di pagamento,ferme le successive scadenze.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell’atto che conferisce l’ordine di pagamento

all’Unità Operativa Economico Finanziaria del contraente, a condizione che gli estremi dell’atto

vengano comunicati per iscritto alla società, a mezzo raccomandata o telefax o email entro 15

(quindici) giorni allegando copia del bonifico.

6 Risoluzione anticipata o modifica del contratto–recesso

(1) La polizza si risolve di diritto al verificarsi,nei confronti del Contraente,di una delle seguenti

fattispecie:

Amministrazione controllata o straordinaria.

(2) In caso di risoluzione della polizza per cessazione del rischio(art.1896c.c.)ilContraente

è obbligato alla restituzione di riduzioni di premio eventualmente godute (per polizze con

durata pluriennale),in proporzione al periodo di vigenza della polizza.

(3) Se l'oggetto dell'assicurazione viene a mancare del tutto o parzialmente verrà meno la relativa

Copertura assicurativa per quegli oggetti, se non diversamente pattuito.Se laSocietà viene a

Conoscenza del venir meno dell'oggettodell'assicurazione oltre due mesi dall'evento,les petta

Comunque il premio fino al momento dell'avvenuta conoscenza.

7 Dichiarazionirelativeacircostanzedipericolo/aumento/diminuzionedelrischio

(1) Dichiarazioni inesatte o incomplete o la reticenza da parte del Contraente alla stipula del

contratto o durante la durata dello stesso, relative a circostanze che influenzano la

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determinazionedelrischiodapartedellaCompagniaol'ammontaredelpremio,possonoai

sensi degli att. 1892, 1893, 1894 e 1898C.C. portare alla totale o parziale perdita della

garanziaassicurativa,ossiaalloscioglimentodelvincolodellapolizza.

(2) II Contraente è obbligato a dare immediato avviso scritto alla Compagnia di ogni

Aggravamento del rischio.

(3) Se dopo la conclusione del contratto si verifica un evento che giustifica un premio maggiore

rispetto a quello pattuito, la Compagnia può, dal verificarsi di tale evento, richiedere una

modifica delle condizioni in corso.

8 Variabilità del premio di assicurazione

(1) Se il premio annuale viene calcolato sulla base di parametri variabili (esempio: il numero dei

dipendenti, il fatturato annuale ecc.)e se questi effettivamente cambiano, il premio subirà un

adeguamento,alla fine di ogni anno assicurativo.Il Contraente dovrà fornire alla Società,entro

un mese dalla richiesta,i dati sui quali verrà calcolato il premio annuale per l'anno successivo.

(2) Se il Contraente sino alla scadenza del termine sopraindicato non fornisce o fornisce in modo

Inesatto o non completo tali informazioni, la Compagnia in caso di sinistro ha il diritto di

Liquidare i ldanno proporzionalmente in base al rapporto fra premio pattuito e premio dovuto,

se il Contraente avesse fornito le informazioni in modo esatto e completo. Se il Contraente

omette la necessaria denuncia di un oggetto aggiuntivo dell'assicurazione,tale oggetto rimane

escluso dalla garanzia assicurativa. La Compagnia resta obbligata alla prestazione se il

Contraente dimostra che l'inesattezza o l'omissione delle informazioni non sono dovute a sua

colpa.

(3) Alla cessazione della polizza, alla società spetta l’importo che, in caso di prosecuzione del

contratto,sarebbestatodovutocomedifferenzaperl’adeguamentodell’ultimopremio.

9 Posizione giuridica di persone assicurate

(1) L'assicurazione vale per gli assicurati come previsto in art. 25 Persone assicurate. Inoltre

l'assicurazione vale per le pretese che in base alla legge possono avere persone fisiche a causa

di ferimento o uccisione di una persona assicurata.

(2) Salvo l'obbligo del pagamento di premi e obblighi connessi,per le persone assicurate valgono

le disposizioni applicabili al Contraente. Le persone assicurate possono far valere la prestazione

assicurativa solo con il consenso del Contraente.

10 Esclusioni

(1) Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i seguenti rischi:

(1) vertenze tra persone assicurate nonché tra queste e il Contraente;

(2) vertenze collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare,

rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate inondazioni,

eruzionivulcaniche,scioperieserrate,detenzioneoimpiegodisostanzeradioattive;

(3) vertenze di diritto pubblico o con Enti Pubblici di Previdenza e d’Assistenza obbligatoria;

(4) vertenze e procedimenti riguardanti diritti di brevetto,di marchio,d'autore,di esclusiva e

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La concorrenza sleale;

(5) vertenze di diritto amministrativo,tributario e fiscale;

(6) arbitrati;

(7) sinistri che l'Assicurato ha causato con dolo;

(8) sinistri che sono connessi al compimento di un reato doloso daparte dell'Assicurato;

(9) se non diversamente pattuito,vertenze e procedimenti riguardanti il possesso,la proprietà

o l'uso di veicoli aerei e di veicoli viaggianti su terra o su mare, sottoposti per legge

all'obbligo d'assicurazione per la responsabilità civile;

(10) se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l'inosservanza o la violazione di

Obblighi contrattuali;

(11) vertenze e controversie con la Compagnia riguardanti polizze stipulate con la stessa;

(12) spese liquidate a favore della parte civile costituitasi contro l'Assicurato;

(13) la garanzia non opera nei casi insorgenti da contratti per cui al momento della stipula

dell'assicurazione fosse stata già comunicata disdetta o la cui rescissione, risoluzione o

modificazione fosse già formulata da uno dei contraenti;

(14) vertenze in materia di successione e donazione.

(2) La copertura assicurativa non include il pagamento di:

(1) sanzioni,ammende e pene pecuniarie imposte invia amministrativa e pene pecuniarie

Sostitutive di pene detentive;

(2) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose;

(3) spese per risolvere una controversia tramite transazione, senza che la Compagnia

Abbia preventivamente autorizzato la transazione e la suddivisione delle spese legali;

(3) Non sussiste copertura assicurativa per sinistri insorti nella durata contrattuale e denunciati

Alla Compagnia dodici mesi dal termine della polizza.

11 Costi non assicurati

La Compagnia non si assume:

(a) i costi assunti dal Contraente e/o dalle persone assicurate senza obbligo giuridico;

(b) le franchigie e gli scoperti eventualmente pattuiti in polizza;

(c) i costi attinenti al quarto ed ogni ulteriore tentativo d'esecuzione forzata per ogni titolo

esecutivo;

(d) i costi relativi a tentativi d'esecuzione forzata che vengono introdotti dopo cinque anni dal

Formarsi del giudicato sul titolo esecutivo;

(e) i costi per procedimenti d'esecuzione forzata per una pena pecuniaria o ammenda al di sotto di

€250,00;

(f) i costi che sarebbe tenuto a sopportare un terzo nel caso che non fosse esistita la presente

polizza;

(g) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si

Trasferiscono in capo al Contraente dopo il verificarsi del sinistro;

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(h) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati,fatti valere dal Contraente in nome proprio

Per richieste di altre persone o per responsabilità propria per obblighi di altre persone;

12 Indennizzo

La Compagnia paga per ogni sinistro solo fino al massimale pattuito. Tale massimale trova anche

applicazione quando la Società, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti

assicurati. In caso di più sinistri collegati temporalmente e causalmente, il massimale sarà a

disposizione per un unico pagamento globale.

13 Sinistro–Insorgenza del sinistro

(1) Si intende quale insorgenza del sinistro:

(a) nel caso in cui si voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno extracontrattuale,il

Momento del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno;

(b) in tutti gli altri casi,il momento in cui l'Assicurato,la controparte o un terzo, ledano o

Avrebbero leso prescrizioni di legge obblighi contrattuali o violato.

In presenza di più violazioni dello stesso tipo è determinante, per stabilire il momento

d’insorgenza del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del

sinistro stesso.

(2) II sinistro deve insorgere durante la durata della polizza.Si precisa che:

(a) per le vertenze di natura contrattuale, la garanzia decorre trascorsi tre mesi dalla data di

Decorrenza della polizza;in caso di pagamento tardivo,la garanzia decorre trascorsi tre mesi dal

pagamento;

(b) in tutti gli altri casi la garanzia sussiste sin dal giorno di decorrenza della polizza.

(3) Si intende quale sinistro unico:

(a) la tutela di interessi giuridici in caso di controversie instaurate da o contro più persone che

Hanno ad oggetto pretese identiche o connesse;

(b) l'instaurazione di un procedimento istruttorio,o atti volti all'instaurazione di un

Procedimento contro una o più persone assicurate,per lo stesso evento o le stesse fattispecie.

14 Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro;Scelta/Revoca avvocato–esistenza di altre assicurazioni

(1) In deroga all'art.1913c.c.l'Assicurato deve segnalare per iscritto il verificarsi di un sinistroalla

Compagnia entro30(trenta)giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ol 'Assicurato ne ha

avuto conoscenza. La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera

dell'evento,della data,del luogo,della causa,nonché delle conseguenze del sinistro,dei nomi e

degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutti gli atti e i documenti necessari per la

Definizione della pratica.L'Assicurato deve informare la Compagnia entro tre giorni dalla data di

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un’eventuale notifica di qualsiasi atto giudiziario all’ indirizzato.

L'inosservanza di tale obbligo può portare ai sensi dell'art.1915C.C.alla decadenza parziale o

Totale della garanzia assicurativa.

(2) Contemporaneamente alla denuncia del sinistro,l'Assicurato può comunicare alla Compagnia il

Nominativo di un Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi,qualora il componimento

Bonario fallisca(art.15par.1).L'Avvocato deve essere domiciliato nel circondario del Tribunale

competente. Se l'Assicurato sceglie un Avvocato non domiciliato nell'ambito del Tribunale

competente, la Compagnia si assume l'onere del suo compenso solo nella misura delle tariffe

minime previste per legge,ad esclusione di:

(3) Se il Contraente non usufruisce del diritto di nomina sarà la Compagnia su richiesta del

Contraente a segnalare un Avvocato, il quale potrà essere incaricato dal Contraente per la

tutela dei suoi interessi. La Compagnia non risponde per l'attività dell’Avvocato in qualsiasi

modo nominato.

(4) Qualora per qualunque ragione venga revocato l’incarico all’avvocato nominato e venga

Conseguentemente incaricato un sostituto,la Società garantirà il compenso di quest’ultimo nella

Misura in cui non riguardi attività già svolte e desposte dal precedente avvocato;

(5) Se l'Assicurato stipula o stipulerà presso diversi Assicuratori e per il medesimo rischio più

Contratti di assicurazione deve,in caso di sinistro,dare avviso degli stessi a tutti gli Assicuratori,

indicando ex art.1910c.c.a ciascuna Compagnia il nome delle altre;

15 Gestione del sinistro

(1) Dopo il ricevimento della denuncia del sinistro, la Compagnia si riserva il diritto, da sola o

avvalendosi di uno specialista da lei incaricato, di tentare di comporre in modo bonario la

controversia.

(2) Qualora dalla denuncia del sinistro si individuasse la probabilità di successo ed il tentativo

bonario intrapreso dalla Compagnia dovesse avere esito negativo, la prosecuzione della fase

stragiudiziale potrà affidata all'Avvocato nominato ai sensidell'art.14 e la Società si farà carico

delle relative spese legali. La fase guidiziale potrà essere intraprese previa valutazione delle

probabilità di successo della vertenza e relativa autorizzazione da parte della Società. Qualora sia

necessaria una difesa penale,la pratica verrà affidata direttamente ad un Avvocato.

(3) In caso di divergenza di opinioni tral 'Assicurato e la Compagnia circa la possibilità di successo di

un'azione oppure di procedure di impugnazione avanti alle Autorità superiori (Appello o

Cassazione), la controversia verrà devoluta ad un arbitro che verrà nominato su accordo tra

Assicurato e la Compagnia;qualora tale accordo non venga raggiunto,l'arbitro verrà nominato

Dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di assicurazione.

L'arbitro deciderà secondo equità e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla

partesoccombente.Qualoravisiailrischiodellaprescrizionedeldirittodell'Assicuratoduranteil

procedimento arbitrale, egli può, a spese dell'assicurazione, intraprendere i necessari atti

interruttivi della prescrizione. I relativi costi sopportati dalla Compagnia sono da rimborsare alla

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Compagnia stessa,qualora l'Assicurato sia parte soccombente nel procedimento arbitrale.

(4) Alternativamente alla procedura arbitrale per i casi di cui al comma (3),la Società provvederà al

Rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora l’Assicurato risulti vittorioso nel

Merito della vertenza instaurata.

(5) La tutela assicurativa viene garantita anche per ogni grado superiore, qualora dimostri

Possibilità di successo.Trovano applica zio nei commi(3)e(4).

(6) II conferimento di incarichi a Consulenti Tecnici di Parte avviene su autorizzazione/ratifica della

Compagnia.La Compagnia non risponde per l’attività del consulente.

(7) La Compagnia conferma per iscritto la misura della garanzia assicurativa per il sinistro. Se il

Contraente intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima della conferma da

Parte della Compagnia della misura della tutela e se per tale motivo vengono causate spese,la

Compagnia assume soltanto quelle spese che sarebbe tenuta a rifondere in caso di conferma della

Tutela prima di tali iniziative.

(8) Nel caso di intervento della garanzia assicurativa il Contraente deve:

(a) informare l'Avvocato incaricato della tutela dei suoi interessi completamente e in modo

veritiero sulla situazione, indicargli i mezzi di prova, dargli le informazioni possibili e

fornirgli la documentazione necessaria;

(b) fornire alla Compagnia su richiesta informazioni sullo stato della pratica;

(c) qualora i suoi interessi non vengano sproporzionatamente pregiudicati dovrà:

(ca) prima di adire l'Autorità Giudiziaria o di proporre impugnazioni chiedere

l'autorizzazione della Compagnia;

(cb) prima di adire l'Autorità Giudiziaria attendere il formarsi del giudicato di altri

procedimenti giudiziari i quali possono di fatto o giuridicamente avere

importanza per il procedimento giudiziario da intentare;

(cc) evitare tutto ciò che potrebbe aumentare le spese o rendere più difficile la

Rifusione da parte dell'avversario.

(9) Se non diversamente stipulato vale quanto segue:

Se l'Assicurato viola una degli obblighi di cui al comma6,la Compagnia non può essere liberata

dall'obbligo della prestazione, se la violazione non è causata né da dolo né da colpa grave. In

caso di violazione per dolo o per colpa grave la Compagnia resta obbligata qualora la violazione

non abbia avuto influenza né sulla statuizione né sulla misura della prestazione dovuta dalla

Compagnia.

(10) Pretese per prestazioni assicurative possono essere cedute soltanto con il consenso dato per iscritto

Dalla Compagnia.

(11) La Compagnia, ai sensi dell'art. 1916 C.C., è surrogata, fino alla competenza

dell'indennizzo,in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.Il Contraente è tenuto,su

richiesta della Compagnia, a consegnare tutta la documentazione necessaria e ad esperire

tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti.Spese già rifuse

all'Assicurato devono essere restituite alla Compagnia.

16 Riscossione di somme di denaro

(1) I pagamenti per il risarcimento del danno e gli importi di denaro generalmente riscossi o

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Rimborsati dalla controparte in forma capitale e gli interessi spettano senza alcuna restrizione

all'Assicurato.

(2) Alla Compagnia vanno invece corrisposte le riscossioni degli onorari,delle tasse,dei costi e

qualsiasi altra spesa, sia giudiziale che stragiudiziale, liquidate a favore dell'Assicurato che la

Compagnia abbia sopportato o anticipato.

17 Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60°giorno dal pagamento o

Rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 120giorni. In tal

caso la Società rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta relativa al periodo di rischio non

goduto,entro15giorni dalla data di efficacia del recesso.

18 Denunce e dichiarazioni

Tutte le denunce e dichiarazioni dell'Assicurato nei confronti della Compagnia devono essere fatte

Esclusivamente in forma scritta.

19 Ambito di validità territoriale

(1) In caso di pretese di risarcimento del danno extracontrattuale, avanzate o subite dall’assicurato,

così come in caso di procedimenti penali,l'assicurazione vale per i sinistri insorti in Europa nella

misura in cui l’Autorità competente si trovi in questi Paesi.

(2) In tutti gli altri casi la garanzia assicurativa vale per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana,

nella Repubblica di San Marino e nello StatoVaticano.

20 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente, anche se anticipati dalla

Compagnia.

21 Modifiche al contratto di assicurazione

Modifiche del contrattod'assicurazione possono avvenire soltanto periscritto.

Clausole e pattuizioni speciali sono valide solo previa approvazione scritta da parte della Società.

22 Foro competente

Foro competente per controversie sull’assicurazione è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il

Contraente.

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23 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato,valgono le norme di legge in materia.

24 Indicizzazione

Se non diversamente pattuito il massimale, i premi e i pagamenti dovuti ai sensi di polizza non

Sono sottoposti indicizzazione.

PERSONEASSICURATE–PRESUPPOSTIPERL’OPERATIVITÀDELLAPOLIZZA–

PREMIO

25 Persone assicurate

Assicurati sono il Sindaco,il ViceSindaco,gli Assessori,i Consigliericomunali, ilSegretariocomunale,il

Vice Segretario, il Direttore Generale qualora nominato in sostituzione del Segretario comunale, i

Dirigenti, i Funzionari,i CapiUfficio,il DifensoreCivico e tutti i dipendenti e soggetti che svolgono il

servizio civile nei casi di seguito indicati, ma esclusivamente nell'espletamento del servizio e

nell'adempimento dei compiti d'ufficio per conto dell'Ente contraente.

Tra i soggetti assicurati,in aggiunta a quanto sopra,viene incluso anche l'Ente Contraente.

26 Copertura automatica per l’aumento delle persone assicurate

In caso di aumento delle persone assicurate durante l’annoassicurativo,queste si intendono coperte

Dalle presente polizza.

27 Descrizione delle attività

Amministrazione comunale(Esclusa:l’attività di deposito di immondizie e rifiuti)

28 Condizioni per l’operatività della copertura TutelaLegale

A favore delle persone fisiche assicurate

(1) Stretta connessione tra fatti o atti commessi e di doveri di adempimento dei compiti d’ufficio e

dell’espletamento del servizio per conto dell ’Ente Contraente;

(2) Non sussistenza di conflitto di interesse con l’Ente Contraente o reciprocamente tra gli assicurati

stessi;

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(3) Conclusione del giudizio con l’assoluzione con formula ampia;ovvero occorre che il giudizio sia

concluso (sentenza definitiva) e che il giudizio abbia accertato l’insussistenza dell’elemento

psicologico del dolo e della colpa grave dei soggetti assicurati.

29 Dati del contraente

dell'anno 2012

Numero delle persone assicurate: 93

Il premio lordo annuale è pari a €

31 Conteggio del premio

Il conteggio del premio successivo viene effettuato in base ai seguenti dati indicati allavoce (Dati del

contraente)e in polizza:

Alla scadenza principale della polizza ha luogo il ricalcolo del premio sulla base dei dati suindicati con

Effetto per il successivo anno assicurativo.

MASSIMALE–VERTENZEASSICURATE

MASSIMALE DI COPERTURA/

Complessivo per la durata del contratto €50.000,00 per sinistro €100.000,00 per anno

Scoperto Non è previsto alcuno scoperto

Giurisdizioni Speciali/

Cassazione/Corte Costituzionale Si precisa che, qualora nell’ambito di un procedimento

rientrante in garanzia risultasse necessaria l’assistenza di un

Avvocato iscritto in appositi albi speciali,sono altresì comprese

Le spese relative all’assistenza di tale professionista.

Tutela legale penale

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Ambito della Copertura Costi per la difesa in procedimenti penali avviati nei confronti

Dei soggetti assicurati nelle ipotesi di:

Imputazioni per delitti colposi o per reati contravvenzioni;

Imputazioni per delitti dolosi a condizione che il

procedimento giudiziario si concluda favorevolmente con

assoluzione, con sentenza passata in giudicato, o con

derubricazione del reato da doloso o colposo oppure con

decreto di archiviazione per infodatezza della notitia

criminis.

Estensione reati fiscali/tributari: A parziale modifica di quanto indicato all’art. 10. (1) (5)

l’assicurazione comprende anche la difesa contro l’accusa di

violazione di norme del dritto fiscale e tributario.

Difesa in procedimenti di responsabilità amministrativa,contabile e guidiziale di conto

Avanti alla Corte dei Conti

Ambito della copertura La Società garantisce all'Ente Contraente il rimborso delle spese Legali dallo

stesso dovute a persone assicurate che siano state sottoposte al giudizio della Corte dei Conti per

responsabilità

amministrativa, contabile e giudizio di conto, conclusosi con definitivo proscioglimento.

Resta fermo l'obbligo per l'Ente di denunciare il sinistro nel momento in cui sia venuto a conoscenza

del procedimento avviato a carico della persona assicurata che ha l'obbligo di informare l'Ente

Contraente nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità,compreso l'invito a dedurre.

La Compagnia rimborserà le spese legali quando la sentenza Sarà passata ingiudicato.

Difesa in giudizio avverso richieste di risarcimento danni extracontrattuali

(GIUDICECIVILEOTAR)/

Ambito della Copertura La copertura comprende i costi per la resistenza avverso richieste di

risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale a causa di fatti illeciti contestati

all’assicurato oppure per fatti colposi o dolosi commessi dalle persone per le quali debba rispondere a

norma di legge.

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La copertura sussiste solo se il sinistro è coperto da un’assicurazione per la responsabilità civile o

patrimoniale dell'Ente, in aggiunta e dopo l’esaurimento di quanto dovuto dalla predetta polizza di

R.C.,per i costi di difesa e in caso di soccombenza,ex art.1917,comma3,c.c.

Se il giudice competente è quello amministrativo (TAR), la Garanzia opera,come precisato al

precedente punto,a parziale Deroga dell'art.10(1)(5).

La copertura non opera se la vertenza davanti al TAR ha per oggetto il solo annullamento

dell'atto/provvedimento impugnato.

Esercizio di richieste di risarcimento danni

Ambito di copertura La garanzia assicurativa opera per la richiesta di risarcimento di Danni a persone

e/o cose subiti dagli Assicurati per fatti illeciti di terzi (questi ultimi intesi come coloro che non si

trovano in

rapporto di servizio con l’Ente) nello svolgimento della loro attivita lavorativa o del loro incarico

istituzionale, o nell'utilizzazione di beni per fini legati all’attività dell’Ente. Quanto sopra sia in sede

civile che per la costituzione di parte Civile in sede penale.

Sono altresì garantite le spese per la proposizione di querela Purché seguita da costituzione di parte

civile.

Limitatamente al caso che l’Assicurato sia Ente Contraente, le prestazioni dalla presente polizza sono

esclusivamente valide per la fase giudiziale, ossia con esclusione della fase stragiudiziale.

Tutela legale per la circolazione stradale

Veicoli assicurati La garanzia assicurativa comprende tutti i veicoli intestati al Contraente o

all'Assicurato o di loro proprietà,o in locazione in Base ad un contratto di leasing o di noleggio e di

nclude i rischi relativi alla conduzione del rimorchio e/o del semirimorchio trainato dalla motrice

assicurata e guidata da una persona

autorizzata,esclusivamente durante l’espletamento di incarichi, missioni o compiti d’ufficio

regolarmente autorizzati dall’Ente Contraente. La copertura comprende anche le persone trasportate.

La tutela legale vale per la richiesta di risarcimento danni subiti da persone e/o cose, per condotte

illecite di terzi nell’ambito della circolazione stradale(compresa la procedura di risarcimento diretto di

cui

all’art.149 D.Lgs.n.209/2005);

la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o infrazioni di legge conesse a l'incidente stradale;

ricorsi contro il ritiro della patente di guida in seguito ad incidente stradale;

ricorsi contro il sequestro del veicolo in seguito ad incidente stradale;

Esclusioni in aggiunta a quanto previsto all’art.10 la garanzia assicurativa

Non copre:

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illeciti ricollegabili ad azioni dolose dell'assicurato;

cause in cui l'assicurato sia attore o convenuto e il valore di cause sia inferiore a €1.000,00;

i casi in cui il conducente non sia autorizzato/abilitato a norma di legge alla guida del veicolo;

i casi in cui per il veicolo utilizzato non siano stati adempiuti gli obblighi assicurativi oppure quando il

veicolo venga utilizzato per altri scopi,diversi da quelli indicati nella carta di

circolazione e che non corrispondono a quelli per iquali la polizza RCA è stata rilasciata;

i casi in cui il conducente/la persona assicurata abbia compiuto l’illecito sotto l’influenza dell'alcool

e/o di

stupefacenti (art. 186 e art. 187 n.c.d.s.), si sia rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamenti richiesti

dall’Autorità oppure quando gli venga contestata la violazione di cui all’art.189n.c.d.s.;

i casi in cui il sinistro ai sensi della presente polizza abbia origine dalla partecipazione a gare o

competizioni sportive e dalle corrispondenti prove,salvo si tratti di gare che risultino regolarmente

organizzate dall’ACI (Automobil Club Italiano) o dalla FMI( Federazione Motoristica Italiana);

Norme speciali:Decreti Legislativi

Ambito della copertura Inderoga all'art.10(1)5),la copertura assicurativa comprende

I costi per la tutela dell'Assicurato per il ricorso avverso qualsiasi

provvedimento amministrativo derivante da inosservanza delle

disposizioni dei decreti legislativi:

163/2006 e s.m.i. (codice appalti)

Ambito della validità territoriale Italia,San Marino,Città del Vaticano.

Sinistro–

Insorgenza del caso assicurativo

Nei procedimenti amministrativi A parziale deroga dell’art.13 il sinistro si intende insorto con il

Compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine

amministrativa e/o

penale che abbia dato origine al provvedimento amministrativo.

Codice sicurezza:

Insorgenza del sinistro

Nei procedimenti penali Con esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 (codice sicurezza), in parziale

deroga all’art. 13, il sinistro si intende insorto:

nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell’Assicurato per omicidio e/o lesioni

personali colpose,ove gli vengano contestate anche violazioni al D.Lgs.n.81/2008,

nel momento in cui si è verificatol’eventolesivo (infortunio);

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nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell’Assicurato esclusivamente per violazioni

al codice sicurezza, con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di

accertamento ispettivo o di Indagine amministrativa e/o penale.

Controversie di lavoro

Ambito della copertura In deroga all’art. 10 (1) (1) e (10), la copertura assicurativa comprende i costi

del Contraente per controversie inerenti il contratto di lavoro individuale con i propri prestatori di

lavoro

subordinato a condizione che questi siano,o siano stati,iscritti nel Libro Unico del Lavoro

(exlibromatricola).

Sono assicurate anche le controversie di lavoro con persone con Contratto di collaborazione a progetto(

co. co.pro.).La garanzia si estende inoltre, con un esborso massimo per sinistro di € 5.000,00, alle

vertenze intraprese da lavoratori somministrato che avanzino pretese di assunzione ne iconfronti

del Contraente.

Solo per le controversie intraprese da lavoratori somministrati, inderoga all’art.13(1)(b),il sinistro si

considera insorto con il ricevimento, da parte della Contraente, della prima richiesta scritta del

lavoratore somministrato.

In derogaall’art.10 (2)punto (3), in caso di transazione non autorizzata, COMPAGNIA

ASSICURATRICE si farà carico esclusivamente delle spese legali rimaste a carico del Contraente.Non

vengono rimborsate

le spese di controparte transattivamente assunte dal Contraente,né le spese del Contraente

eventualmente assunte

Da controparte.

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LOTTO 5 POLIZZA DI

RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E

PRESTATORI D’OPERA

POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 1 - Definizioni

Nel testo che segue, si intendono per:

Assicurazione : Il contratto di assicurazione;

Polizza : Il documento rilasciato dalla Società che prova l'assicurazione;

Contraente : Il Comune di Bovisio Masciago soggetto che stipula l'assicurazione;

Assicurato : La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato

dall'assicurazione e pertanto l'Ente Contraente che stipula in nome

proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche

sottoindicate:

- il Comune

- il rappresentante legale degli assicurati nonché le persone

chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, gli

amministratori, i dirigenti e i dipendenti tutti per danni cagionati

nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza

agli Enti assicurati;

- tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche), compresi gli

insegnanti, i medici, il personale sanitario, i volontari, i

partecipanti ai corsi di formazione, di istruzione ed ai meeting, i

volontari del servizio civile, ingegneri, architetti, i partecipanti

alle attività di ricerca geologica, speleontologica, ecologica e

botanica, addetti ai servizi di vigilanza e simili quando agiscono

nell'ambito o per conto degli assicurati;

- gli organismi e le associazioni create da o per il personale

dipendente;

- gli Enti gestori di strutture convenzionate o formate dal Comune

stesso per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali,

assistenziali ed economiche;

Società : La Società .......... impresa di assicurazioni

nonché le coassicuratrici;

Premio : La somma dovuta dal Contraente alla Società in corrispettivo

dell’Assicurazione ;

Rischio : La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che

possono derivarne;

Sinistro : Il verificarsi del fatto dannoso per il quale perviene

all'assicurato richiesta di risarcimento;

Indennizzo : La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Franchigia : La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;

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Scoperto : La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo

carico;

Cose : Sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Danno corporale : Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di

persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il

danno morale;

Danni materiali : Ogni distruzione, deterioramento, alterazione,

danneggiamento totale o parziale di una cosa;

Massimale per sinistro : La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia

il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o

abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;

Annualità assicurativa : Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di

effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione;

Prestatori di lavoro: Tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale, anche

occasionalmente, nell’esercizio dell’attività assicurata, indicate

qui di seguito :

1) Dirigenti, quadri, impiegati, operai dipendenti

dell’Assicurato, nonché tutti gli altri soggetti per i quali

sussista in capo all’Assicurato l’obbligo di assicurazione

INAIL (ad esempio i c.d. “lavoratori a progetto”) o per i

quali l’Assicurato provveda volontariamente, ove previsto,

all’assicurazione INAIL ( ad esempio “stagisti” o

tirocinanti);

2) Persone per le quali l’obbligo di assicurazione INAIL

ricada su soggetti diversi dall’Assicurato (ad esempio i

lavoratori impiegati in forza di contratti di

“somministrazione di lavoro”);

3) Persone per le quali non vige l’obbligo di assicurazione INAIL

Emolumenti quanto al lordo delle ritenute previdenziali, ove previste, i prestatori di

Annui lordi lavoro di cui alla relativa definizione effettivamente ricevono a compenso delle loro

erogati prestazioni

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PREMESSA

Art. 2 - Attività degli Assicurati

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile

derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente ed allo stesso attribuite

“ope legis” ed intrapese in forza di provvedimenti legittimamente assunti dagli organi competenti,

comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario anche mediante la partecipazione ad Enti

o Consorzi.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dagli Assicurati per legge,

regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché

eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future (compreso quanto previsto dai D.

Lgs. N. 626/94 e N. 494/96, 81/2008 e s.m.i.).

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e

collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque

svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Descrizione del rischio

A titolo puramente esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni della

copertura, si precisa che la garanzia é prestata per l'esercizio ed il funzionamento dei servizi

di vigilanza e sorveglianza (quali Polizia Locale, guardie notturne, ecc.) svolti da personale anche

armato, igiene, vigilanza sanitaria ed opere socio-assistenziali quali Centri Sociali,

Comitati, Patronati, Assistenti Sociali e simili, nettezza urbana, annonari, mortuari, per la

proprietà, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, segnaletica

stradale, illuminazione pubblica e proprietà comunali in genere, piante, giardini, parchi

pubblici, musei e pinacoteche, pubblici mercati, macelli, mense, uffici comunali, asili nido

e Servizi Integrati per la Prima Infanzia, acquedotto, discariche, cave,

distribuzione/erogazione gas metano, aziende agricole anche gestite da Terzi, scuole (anche

per attività pre/post scolastica), teatri, pubblici spettacoli anche all’aperto ed in genere

quanto per leggi, regolamenti, atti e provvedimenti, ordinanze del Sindaco, della Giunta, del

Consiglio Comunale o dei Consigli di Circoscrizione compete all'Amministrazione

Comunale stessa.

Sono espressamente inclusi i danni dovuti ad errori, disguidi o ritardi nella redazione,

consegna o conservazione di atti e documenti, nonché da smarrimento dei medesimi.

Individuazione degli Assicurati

Per l’individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione nelle/dalle garanzie si

farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente che si impegna a fornirne

copia a semplice richiesta della Società solo in caso di sinistro.

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 3- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenza dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono

sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto

all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 -

1893 - 1894 C.C..

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli

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aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la

perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione

dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di

premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e

rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte

dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della

validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non

pregiudicano tuttavia il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o

inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, colpa grave dei legali rappresentanti degli assicurati.

Art. 4 - Disciplina della responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato

indipendentemente dalla fonte giuridica invocata:

norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra

norma giuridica ritenuta applicabile.

Art. 5 - Decorrenza dell'assicurazione

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2013 e scade alle ore 24.00 del

31.12.2014 senza obbligo di disdetta.

Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 31.12.2013 al 31.12.2014

e

successivamente sarà da corrispondere annualmente.

Entrambe le parti si riservano la facoltà, con preavviso di 90 giorni , di recedere dal contratto

alla scadenza annuale.

Art. 6 - Limiti di indennizzo relativi alle Sezioni I e II

RCT € 3.200.000,00 per sinistro con il limite di

€ 3.200.000,00 per persona

RCO € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di

€ 1.000.000,00 per persona

retribuzioni lorde al 31/12/2012 iscritti INAIL euro 2.298.460,88

Art. 7 - Corresponsabilità degli assicurati

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati,

l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i

massimali previsti dal precedente articolo.

Art. 8 - Spese legali relative alle Sezione I e II

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile, penale

ed amministrativa a nome dell'Assicurato/Contraente, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti

i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in

corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i

danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita

qualora il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a

giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa

contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 C.C.

Si conviene tuttavia che la designazione di tecnici o legali, ove occorra, sarà effettuata di

comune accordo fra la Società e il Contraente.

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di

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giustizia penale.

Art. 9 - Validità territoriale

L'assicurazione RCT escluso USA e CANADA, RCO ha validità nel mondo intero.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello

di Monza.

Art.11 - Denuncia di sinistro

La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Direzione della Società tramite l'Agenzia cui

è assegnata la polizza, nel termine di 30 giorni dal giorno in cui l'ufficio

addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne sia venuto a

conoscenza.

Art. 12 - Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 30mo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società

può recedere dall'assicurazione, a mezzo raccomandata o telex, con preavviso di 90 giorni. In

tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di

premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Anche il Contraente può recedere dall'assicurazione nel periodo intercorrente tra ogni

denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo , con le

stesse modalità del comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto

dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Art.13 - Premio anticipato dell'assicurazione

Il premio annuo lordo anticipato della presente assicurazione è convenuto in € ...........,

conteggiato sulla base del preventivo degli emolumenti annui lordi erogati ai prestatori di

lavoro di € 2.290.460,88 al 31.12.2012 al quale verrà applicato il tasso dello ./.. (pro-mille) al lordo

delle imposte per le Sezione I e II.

Il premio lordo anticipato alla firma è pari a €. ..........

Il premio annuo anticipato rappresenta il premio minimo comunque acquisito dalla Società

Art.14 - Imposte

Sono a carico dell’assicurato le imposte governative sulle assicurazioni nei termini di Legge.

Art.15 - Pagamento e regolazione del premio

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno 31/12/2013 e scade il 31.12.2014 senza obbligo di

disdetta. Il premio potrà essere corrisposto alla Società entro il 30° (trentesimo) giorno successivo a

tale data.

Il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima si intende

fissato in 30 giorni.

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile,

esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in

polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata

del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi

presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato

deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni

successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione

emessa dalla Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il

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pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di

messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione

scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene

considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il

quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la

garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi

obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera

raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del

premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 15 giorni trascorso il quale, fermo il

suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti

nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a

fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.16 - Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per

quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la

Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla

presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle

altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre

polizze.

L'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della

successiva stipulazione di altre assicurazioni.

Art. 17 - Rinuncia alla rivalsa

Premesso che la clausola di diritto di rivalsa non costituisce onere aggiuntivo a carico

dell'Ente, la Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per

sinistri liquidati ai sensi di polizza - fermo restando l'analogo spettante all'Ente per legge -

rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori

dell'Ente assicurato.

Art. 18 - Modifiche dell’assicurazione

Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 19 - Gestione sinistri

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui

importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto

assicurativo. Alla fine di ciascun semestre la Società provvederà nei confronti del

Contraente al recupero delle stesse mediante emissione di un apposito documento

riportante :

• data del sinistro

• nominativo della Controparte

• importo liquidato

• data del pagamento

• importo da recuperare

per i detti sinistri, sin d’ora, il contraente/assicurato da ampio e irrevocabile mandato alla società a

trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o

franchigia.

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Art. 20-Obblighi della Società nella gestione dei sinistri:

La società si impegna a fornire al contraente , ogni 2 mesi, il dettagli dei sinistri così suddivisi:

4) sinistri denunciati

5) sinistri riservati

6) sinistri liquidati 8indicazione dell’importo liquidato)

la Società si obbliga, altresì, a stabilire un giorno alla settimana, in cui l’ente possa contattare

telefonicamente l’incaricato per l’aggiornamento telefonico dello stato dei sinistri.

Art. 21 - Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più

favorevole all'Assicurato.

Art. 22 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla polizza, valgono le norme di legge.

Art. 23 - Clausola di revisione periodica del prezzo

Il presente contratto é soggetto alla revisione periodica del prezzo ai sensi dell’art. 6 della

Legge 23.12.93 537 come sostituito dall’art. 44 della Legge 23.12.94 n. 724 e tale verifica

andrà fatta prima di ogni scadenza annuale.

Art. 24 - Coassicurazione e delega

Qualora l’Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate

nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della

relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al

recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla

Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti

gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per

l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna

Società.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici

indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro

conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di

assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna

coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

SEZIONE I

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI

Art. 25 - Oggetto dell'assicurazione

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare,

quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi

e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni

personali e per danneggiamenti a cose, danno morale, in conseguenza di un fatto accidentale

verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) da lui dipendenti o

parasurbordinati ed addetti all’attività per la quale è prestata la garanzia.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare

(capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

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1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive

modificazioni ed integrazioni ,nonché ai sensi del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38, per gli

infortuni sofferti dai prestatori di lavoro, da cui al punto 1) della relativa

definizione, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle

discipline degli articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive

modificazioni e integrazioni,nonché del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38, sofferti dai

prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali

dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.

ai sensi della legge per danni corporali sofferti dai dipendenti non soggetti all’assicurazione

obbligatoria presso l’INAIL durante o in occasione di attività lavorativa.

Prestatori di lavoro autonomi o costituiti in società organizzata o cooperativa, definiti lavoratori

temporanei dalla legge n. 196/1997, compresi danni provocati da tali lavoratori temporanei

A terzi e/o dipendenti dell’assicurato.

Art. 26 - Qualifica di Terzo

Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati terzi tutte le persone fisiche e

giuridiche con la sola esclusione dei seguenti:

- i prestatori di lavoro di cui al punto 1) della relativa definizione limitatamente ai

danni subiti in occasione di lavoro o di servizio per i quali operi la garanzia RCO.

Si precisa pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:

- tutti i soggetti di cui ai punti 2) e 3) della definizione di prestatore di lavoro, anche

nel caso in cui, a seguito di danni corporali subiti da tali soggetti in occasione di lavoro

o di servizio, l’INAIL eserciti il diritto di surroga nei confronti dell’Assicurato

ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile;

il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali .

Art. 27 - Precisazioni ed estensioni varie di garanzia RCT

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle

garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale

anche per i seguenti rischi:

a) responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso e detenzione

di tutte le strutture e le infrastrutture nonché i macchinari, impianti, attrezzature che la

tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati

ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti,

le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per

specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non

abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di

età.

b) responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla conduzione di fabbricati

nonché dei beni immobili anche non di proprietà degli Assicurati stessi, ivi comprese

le aree pubbliche ed il territorio in genere, nonché per i danni prodotti da rigurgito di

fogne e/o spargimento di acqua. Relativamente ai danni da bagnamento e spargimento

di acqua la garanzia viene prestata fino ad un massimale di € 300.000,00 e con

l'applicazione delle seguenti franchigie:

- spargimento di acqua con rottura di tubazioni franchigia € 260,00

- spargimento di acqua senza rottura di tubazioni franchigia € 520,00

c) responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi

dell'art. 2049 C.C., di incarichi e lavori eseguiti da terzi.

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Con riferimento alla responsabilità di committenza ex art. 2049 C.C., di cui al

precedente comma, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la

guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato

(dipendenti e non dipendenti), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di

proprietà del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. o locati, in uso od usufrutto

allo stesso Contraente; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle

persone trasportate;

d) servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza con guardie armate e cani, compreso il

rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente;

e) danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di

dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi

amministrative dell'Assicurato, franchigia € 103,00 per sinistro;

f) responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o

custodia all'Assicurato, (con esclusione degli immobili a qualsiasi titolo locati alla

Contraente e dei beni mobili utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali)

previa deduzione di una franchigia di € 103,00 e fino a concorrenza di € 103.000,00 per

anno assicurativo (esclusi i danni da furto ed incendio);

h) si esclude la responsabilità civile personale per servizio di infermeria, medico e pronto soccorso,

i) responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella

istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale,

assistenziale, scientifica nella qualità di promotore ed organizzatore di manifestazioni

culturali, sportive, ricreative, politiche, convegni, congressi, seminari, concorsi,

simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, mostre

e fiere, esposizioni, mercati e macelli, celle frigorifere (anche per la carne in deposito

per conto terzi), gabinetti per servizi igienici, bagni e piscine pubbliche, cimiteri,

strutture sportive, servizi funebri, convegni e simili, anche nella qualità di concedente

spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori, comprese le operazioni di

montaggio e smontaggio dei padiglione e degli stands - sono inoltre compresi la

proprietà e l'uso di palchi mobili e di palloni pressostatici;

j) responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni subiti da:

- dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente/Assicurato

- dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od enti;

k) responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di scuole di ogni ordine e

grado, centri di assistenza sociale, per l'infanzia e per portatori di handicap, ambulatori e

servizi sanitari in genere, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi gallerie

d'arte, case, alberghi, pensionati, colonie estive, invernali ed elioterapiche, stabilimenti

termali, impianti sportivi e ricreativi, giardini zoologici e simili, cimiteri, ancorché

gestiti da terzi, compresa la responsabilità civile di cui agli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e

successive variazioni di cui alla legge 10.06.1978 n.316, - 1786 C.C., che si intende

garantita fino a concorrenza di € 2.600,00 per danneggiato con il limite di € 103.00,00

per anno;

l) l'assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole

rotonde, mostre e fiere ovunque organizzati, i danni derivanti dalla conduzione dei

locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;

m) la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i

clienti per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose depositate nelle cassettiere,

o presso il banco d'ingresso delle sedi, che i visitatori sono tenuti a lasciare prima di

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attraversare il metal-detector o altri impianti di rivelazione magnetica ai fini della

sicurezza (esclusi i danni da furto ed incendio).

La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di

credito, valori.

I risarcimenti dovuti in forza della presente estensione di garanzia sono corrisposti

previa deduzione di una franchigia minima di € 52,00 e massimo risarcimento per sinistro

e per anno di € 103.000,00 ;

m) danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difettoso

funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere,

da omissioni nei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza;

n) danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali,

commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro

indennizzabile a termini di polizza, massimo risarcimento di € 1.032.000,00 per sinistro

ed anno con scoperto 10% minimo 1.500,00 euro;

o) danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o

da lui detenute limite di risarcimento euro 300.000,00 per sinistro e anno.

p) danni corporali e materiali cagionati a terzi dagli amministratori e/o legale rappresentante nello

svolgimento delle loro mansioni inerenti all’attività descritta in polizza.

Questa garanzia si intende prestata nel limite del massimale di garanzia per danni a

cose ma, con un limite di risarcimento di € 260.000,00 per uno o più sinistri verificatisi

nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con

garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per

l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;

q) tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni

di rivalsa esperite dall'INAIL, INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12/06/1984 n. 222;

r) responsabilità civile dell'assicurato per i danni a cose mobili trovantesi nell’ambito

esecuzione lavori. La garanzia si intende prestata con l'applicazione di una franchigia

fissa di € 260,00 e massimo risarcimento di € 260.000,00 per sinistro ed anno;

s) responsabilità civile dell'assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti

sotterranei con massimo risarcimento di € 260.000,00 per uno o più sinistri verificatisi

nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo e con una franchigia di € 260,00 ;

t) responsabilità civile dell'assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno

con un massimo risarcimento di € 516.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel

corso di un medesimo periodo assicurativo annuo, per i danni ai fabbricati questa

specifica garanzia è prestata con una franchigia per ogni sinistro di € 1.500,00 ;

u) danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60

giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato o commissionati

a terzi, scoperto 10%, minimo 500,00 euro, limite di risarcimento 300.000,00 per sinistro e anno;

v) Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri

dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato

di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il

Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle

stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di

costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba

rispondere.

La garanzia è prestata con il massimo di € 520.000,00 per uno o più sinistri, verificatisi

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in uno stesso periodo assicurativo annuo.

z) RC ascrivibile all’Assicurato in qualità di “Datore di Lavoro” ai sensi del Decreto

Legislativo n. 626 del 19.09.94, 81/2008 e sm.i. (“Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di

lavoro”) e successive integrazioni e/o modificazioni, nonché alla Responsabilità Civile

personale dei dipendenti preposti al controllo e all’osservanza delle norme dettate dal

predetto Decreto incluse le squadre antincendio, fatto salvo il diritto di rivalsa nei casi

di dolo e colpa grave nei confronti degli stessi. La presente estensione di garanzia vale

per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni morali. Sono

considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato medesimo, limitatamente ai danni

da essi subiti per morte e lesioni personali gravi o gravissime, così come definite

dall’art. 583 Codice Penale. Il massimale cui si riferisce la domanda di risarcimento

resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di

loro.

w) responsabilità civile in ordine a danni e/o corporali provocati a terzi o dipendenti di Ditte

appaltatrici o subappaltatrici ovvero da persone non dipendenti che partecipano all’attività mentre

eseguono lavori per conto dell’assicurato.

Art. 28 - Precisazioni ed estensioni inerenti la garanzia RCO

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in

regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Si conviene tuttavia che:

- la garanzia sarà operante anche nel caso in cui l'Assicurato non sia in regola per errore

od omissione, nonché per inesatta od erronea interpretazione delle normative di legge,

non determinate da dolo, con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Si intendono compresi in garanzia anche il personale occasionale e gli allievi assicurati ai

sensi del DPR 30.06.65 n. 1124 nonché i prestatori di lavoro temporaneo ai sensi della

legge 24.06.1997 n. 196 per lo svolgimento dell’attività descritta in polizza

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL, INPS ai sensi

dell’articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 per i danni subiti dai prestatori di

lavoro.

- ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data

posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi

verificatisi nel periodo di efficacia dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le

malattie, che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della polizza e dalla

data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n.

1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come

professionali (o dovute a causa di servizio) dalla magistratura.

In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a

€ 2.600.000,00 per anno assicurativo, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale

limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a

condizioni da stabilirsi.

La garanzia non vale per le malattie professionali conseguenti:

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei

rappresentanti legali dell'Impresa;

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od

adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da

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parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di

accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di

diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

Art. 29 - Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

a) imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del

24/12/1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;

b) da furto, salvo quanto previsto all'art. 27 lettere k) e m);

c) cagionati da opere ed installazioni in genere per danni verificatisi dopo la consegna,

salvo quanto previsto dall'art. 27 lettera u); a cose sulle quali e/o nelle quali si

eseguono i lavori;

d) cagionati da merci e prodotti fabbricati dall'Assicurato per danni verificatisi dopo la

consegna a terzi;

e) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento

dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione,

contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione

di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere,

giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di

sfruttamento; tuttavia tali danni sono compresi in garanzia qualora siano provocati da

un fatto improvviso ed accidentale, fino a concorrenza di € 250.000,00 per sinistro ed

anno e soggetti ad uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 per sinistro. La

presente garanzia comprende altresì le spese sostenute dall’Assicurato per neutralizzare

o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile con l’obbligo da parte

dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Società e viene prestata fermo il limite

del massimale per sinistro indicato fino alla concorrenza del 10% di detto massimale;

f) conseguenti a violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti

amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali come

definiti all'art. 1) - Definizioni.

L'assicurazione RCT ed RCO non comprende i danni:

g) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per

l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi

assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo

dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

h) derivanti dalla detenzione ed impiego di esplosivi;

i) di qualunque natura derivanti da amianto o qualsiasi altra sostanza contenente in

qualunque forma o misura l’amianto;

j) dall’esistenza di campi elettromagnetici.

SEZIONE II

RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETA' DEGLI IMMOBILI

Art. 30- Oggetto dell’assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare

quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni

involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a

cose, danni morali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei

fabbricati e dei relativi impianti, nonché degli altri beni immobili a qualunque uso o

destinazione adibiti, ivi comprese le strade, gli acquedotti, le reti fognarie, le aree pubbliche

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ed il territorio in genere.

Le responsabilità nascenti dalla conduzione dei beni immobili oggetto della presente

Sezione II, nonché di ogni altro bene immobile eventualmente detenuto dall'Assicurato a

qualunque titolo, sono coperte nella Sezione I della presente polizza.

Art. 31 - Esonero dell'indicazione dell'ubicazione degli immobili

Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili

assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare

riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del

Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società.

Art. 32 - Qualifica di Terzo

Ai fini della presente assicurazione sono considerati terzo tutte le persone fisiche o

giuridiche con la sola esclusione:

- dei dipendenti dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), per gli

infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro.

(N.B. opera la garanzia R.C.O. art. 25b).

Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti gli stessi soggetti elencati

all'art. 2, II° comma ed inoltre i portieri/custodi non facenti parte del personale dell'Ente, i loro

familiari ed i sostituti.

Art. 33 - Ordinaria e straordinaria manutenzione

L'assicurazione è estesa al rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione

ristrutturazione ampliamento, soprelevazione, demolizione di fabbricati ed impianti e di

tutti gli immobili di cui all'art. 30 che precede. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra

fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante

all'Assicurato nella sua qualità di committente.

Per quanto concerne la manutenzione stradale la garanzia comprende anche quei tratti di

strada alla cui manutenzione provvede direttamente l'amministrazione comunale anche se di

proprietà di terzi o se ubicati fuori dai confini comunali, si applica una franchigia di euro 1.000,00.

Art. 34 - Estensioni varie di garanzia

A puro titolo esemplificativo, e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle

garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale

anche per i seguenti rischi:

a) danni prodotti da rigurgito di fogna e spargimento di acqua, antenne radiotelevisive,

insegne, spazi adiacenti, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni,

cancelli anche automatici.

Relativamente ai danni da bagnamento e spargimento di acqua, la garanzia viene

prestata con un massimale di € 260.000,00 e con l'applicazione delle seguenti

franchigie:

- danni da spargimento di liquidi con rottura di tubazioni scoperto 10% minimo euro 1.500,00;

- danni da spargimento di liquidi senza rottura di tubazioni scoperto 10 % minimo euro 1.500,00;

b) la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da

furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa,

di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati

dall'Assicurato.

Tale estensione di garanzia è operante entro il massimale per danni cose e comunque

con il massimo di € 260.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo considerato.

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di

€ 520,00 per ogni sinistro;

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c) danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio.

Questa garanzia si intende prestata nel limite del massimale di garanzia per danni a

cose ma, con un limite di risarcimento di € 1.032.000,00 per uno o più sinistri

verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

d) danni derivanti da sospensioni, interruzioni totali o parziali di attività industriali,

commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro

indennizzabile a termini di polizza, massimo risarcimento € 1.032.000,00 per sinistro

ed anno.

Art. 35 – Obbligo della Società nelle gestione dei sinistri:

La società si impegna a fornire al contraente, ogni 2 mesi, il dettaglio dei sinistri così suddivisi:

- sinistri denunciati

- sinistri riservati

- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato)

La Società si obbliga, altresì, a stabilire un giorno ogni mese, un incaricato deve recarsi presso l’Ente

per la verifica dello stato dei sinistri.

Art. 36 - Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

a) da furto, salvo quanto previsto dal precedente art. 34 lettera b);

b) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento

dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione,

contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione

di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti

minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

tuttavia tali danni sono compresi in garanzia qualora siano provocati da un fatto

improvviso ed accidentale. La presente estensione di garanzia è prestata fino a

concorrenza di € 1.032.000,00 per sinistro ed anno con scoperto 10% minimo €

2.600,00 per sinistro;

c) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per

l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati

si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo

dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle

atomiche;

d) derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;

e) derivanti dall'esercizio, nei fabbricati, di industrie, commerci, arti e professioni svolte

da terzi, salvo che l'Assicurato sia chiamato a rispondere nella qualità di proprietario.

f) di qualunque natura derivanti da amianto o qualsiasi altra sostanza contenente in

qualunque forma o misura l’amianto;

g) dall’esistenza di campi elettromagnetici

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LOTTO 6 POLIZZA INFORTUNI

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

per SOCIETA' - ................. e le coassicuratrici;

per ASSICURAZIONE - Il contratto di assicurazione;

per CONTRATTO DI - Il documento che prova l'assicurazione;

ASSICURAZIONE

per CONTRAENTE - Il COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO

per ASSICURATO - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

per PREMIO - La somma dovuta dal Contraente alla Società;

per RISCHIO - La probabilità che si verifichi il sinistro;

per INDENNITA' - La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

per INFORTUNIO - L'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che

produca lesioni corporali obiettivamente costatabili.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a

circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede

possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa

cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno 31/12/2013 e scade il 31.12.2014 senza obbligo di

disdetta. Il premio potrà essere corrisposto alla Società entro il 30° (trentesimo) giorno successivo a

tale data.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 30 giorni, trascorso il

quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del

pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società o non accettati dalla stessa possono

comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione

dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio

successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto

di recesso.

Art. 6 - Pagamento dell'indennizzo

Valutato il danno, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria

documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo.

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Art. 7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 30mo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, la

Società può recedere dal contratto, tramite raccomandata, telex o facsimile, con preavviso

di 90 giorni. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio,

al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Anche l'Assicurato può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di

sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, con le stesse

modalita' di cui al comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto

dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 - Imposte

Sono a carico dell’assicurato le imposte governative sulle assicurazioni nei termini di Legge.

Art. 9- Foro competente

Per le controversie diverse da quelle previste dall'art. 29, il Foro competente è

esclusivamente quello di Monza.

Art. 10 - Durata dell'assicurazione

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2013 e scade alle ore 24.00 del

31.12.2014 senza obbligo di disdetta.

Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 31.12.2013 al 31.12.2014 e

successivamente sarà da corrispondere annualmente.

Entrambe le parti si riservano la facoltà, con preavviso di 90 giorni , di recedere dal contratto

alla scadenza annuale.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni che gli assicurati subiscono mentre, per ordine e per

conto del Contraente, svolgono le funzioni previste dalla loro specifica carica dichiarata in

polizza, compresi sinistri ad itinere per lavoro e i viaggi di trasferimento e le missioni effettuati con

l'impiego di normali mezzi di locomozione.

Pertanto, gli infortuni subiti dagli assicurati nell'esercizio delle loro attività professionali

private e delle attività che non abbiano carattere professionale sono esclusi dall'assicurazione.

Sono compresi in garanzia anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;

- gli avvelenamenti acuti di origine traumatica, da ingestione o assorbimento di sostanze;

- contatto con corrosivi;

- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, esclusi il

carbonchio, la malaria e le malattie tropicali;

- l'annegamento;

- l'assideramento o congelamento;

- la folgorazione;

- i colpi di sole o di calore;

- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;

- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a

condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;

- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;

- gli infortuni derivanti da imprudenza e negligenza anche gravi;

- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque

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cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a

condizione che l'Assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di

abilitazione alla guida;

- gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto,

eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni e fenomeni connessi;

- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;

- gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l’esclusione di quelli subiti alla guida di

veicoli e/o natanti in genere

Art. 13 - Esclusioni

Salvo patto speciale non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti da:

a) partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche, ciclistiche, salvo che esse

abbiano carattere ricreativo; dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) che

comportano l'uso o la guida di veicoli a motore e natanti, salvo che si tratti di regolarità

pura;

b) gli infortuni derivanti da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto all'Art. 15 -

Rischio Guerra; da delitti dolosi compiuti o tentati all'Assicurato;

c) gli infortuni che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo

dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle

atomiche, e da esposizione a radiazioni ionizzanti;

d) gli infortuni derivanti dall'abuso di psicofarmaci o da uso non terapeutico di

stupefacenti od allucinogeni;

e) gli infortuni occorsi in occasione di partecipazione ad imprese temerarie, salvo in

quest'ultimo caso che si tratti di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà

umana o per legittima difesa;

f) le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche non resi

necessari da infortunio.

Art. 14 - Estensioni di garanzia:

RISCHIO GUERRA

La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio

della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra

civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e non), per il

periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti

sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.

MORTE PRESUNTA

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termine del contratto di assicurazione, il

corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la Società

liquiderà ai beneficiari indicati nel contratto di assicurazione il capitale previsto per il caso

di morte.

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione

dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C.

Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che

comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso

dell'intera somma liquidata.

A restituzione avvenuta dell'intera somma liquidata, l'Assicurato non deceduto potrà far

valere i propri diritti per l'invalidità eventualmente subita e residuata, anche se nel

frattempo fossero trascorsi oltre due anni dall'evento subito e, quindi, senza che si possano

da parte della Società invocare eventuali termini di prescrizione, che, al più, decorreranno

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da quel momento.

MALATTIE CONTRATTE IN SERVIZIO E PER CAUSE DI SERVIZIO

L'assicurazione viene estesa ai sensi del D.P.R. 27.03.1969 n. 130 e sm.i. anche alle malattie

contratte in servizio e per cause di servizio che abbiano per conseguenza la morte e

l'invalidità permanente e che siano insorte nel corso della validità del presente contratto, intenetendosi

come tali quelle attualemnte previste nella tabella 4 al DPR 1124/1965 e s.m.i.

Limitatamente alla garanzia malattia non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando

questa sia di grado pari e inferiore al 15% della totale, se invece risulterà superiore al 15%

l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

L’operatività della garanzia è subordinato alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto

assicurativo e si manifesti entro un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso o se anteriore,

dalla data di cessazione del servizio.

Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali, quelle tubercolari e quelle che

sono conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di

radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

DANNI ESTETICI

In caso di infortunio non escluso dal presente contratto, con conseguenze di carattere estetico,

che tuttavia comporti risarcimento a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà fino

ad un massimo di € 15.000,00 le spese documentate sostenute dall’Assicurato per cure ed

applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per

interventi di chirurgia plastica ed estetica.

RIMBORSO SPESE A SEGUITO DI INFORTUNIO (per le categorie indicate in polizza)

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa, fino alla

concorrenza del massimale annuo assicurato, le spese di carattere sanitario direttamente

conseguenti ad infortunio e sostenute :

1. rette degenza, onorari medici, interventi chirurgici dei chirurghi, aiuto chirurghi, assistenti

anestesista, materiale di intervento, diritti di sala operatoria, apparecchi protesici applicati

durante l’intervento

2. per analisi ed accertamenti diagnostici:

3. i medicinali i trattamenti fisioterapeutici, rieducativi, le cure termali (escluse in ogni caso le

spese di natura alberghiera) il tutto nel limite del 20% della somma assicurata;

4. per trasporto dell’assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da

e all’Istituto di cura o ambulatorio entro il 20% della somma assicurata;

5. cure odontoiatriche, paradontopatie e protesi dentarie nel limite complessivo del 10% della

somma assicurata e con il massimo di euro 1.100,00;

6. per protesi dentarie limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi e semprechè sia

applicata entro e non oltre un anno dalla data del sinistro,

7. L’acquisto e il noleggio, per un periodo massimo di 360 gg. di carrozzelle otopediche, o latri

preisi e/o tutori prescritti dai asnitari per agevolare il processo di guarigione

Le spese sanitarie si intendono prestate con uno scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di

quro 80,00 per sinsitro.

Art. 15 - Infortuni aeronautici

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici

o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque

eserciti tranne che:

- da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di

passeggeri;

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- da Aereoclub.

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e eventuali altre assicurazioni stipulate

dall'assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni

comuni, non potrà superare per ciascuna persona assicurata i capitali di € 1.032.000,00 per

il caso di morte, € 1.032.000,00 per il caso di invalidità permanente totale e € 260.00

giornaliere per il caso di inabilità temporanea, e per aeromobile i capitali di € 5.165.000,00

per il caso morte, € 5.165.000,00 per il caso di invalidità permanente totale e di € 5.165,00

giornaliere per il caso di inabilità temporanea.

In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali altre

persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni terrestri cumulative stipulate

dallo stesso Contraente. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati

eccedano gli importi suindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate

con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui

l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è

disceso.

Le limitazioni dei cumuli sopra indicati restano operanti anche nel caso di indicizzazione

della polizza.

La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizze con durata inferiore

ad un anno.

Art. 16 - Servizio militare

Durante il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo, l'arruolamento volontario, il

richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale l'assicurazione resta

sospesa.

Entro il 15° giorno successivo alla prima scadenza di premio (o rata di premio) posteriore

all'inizio del servizio di cui sopra il Contraente ha facoltà di chiedere il rimborso dei premi

pagati relativi al periodo in cui l'assicurazione è rimasta sospesa; rimborso che verrà

corrisposto al netto delle imposte.

Art. 17 - Limiti territoriali e di risarcimento

L'assicurazione viene prestata per tutto il mondo. In ogni caso il pagamento delle indennità

verrà effettuato in Italia con moneta nazionale.

Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l'esborso a carico

della Società non potrà superare la somma complessiva di € 5.165.000,00.

Qualora le indennità liquidabili ai sensi del contratto di assicurazione eccedessero nel loro

complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

Art. 18 - Limiti di età

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore agli ottanta anni.

Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione,

l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e

cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto

l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal

caso verranno restituiti a richiesta del Contraente.

Art. 19 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le

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persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali:

sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

Il Contraente è esonerato dal notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti

fisici da cui fossero affette le persone assicurate.

Art. 20 - Esonero denuncia generalità degli assicurati

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle

persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone, si farà riferimento alle risultanze dei

libri di amministrazione del Contraente.

Art. 21 - Altre assicurazioni

E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che

stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto

di assicurazione.

Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta

alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da

quelle eventuali future.

Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri

dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere

obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo

completamente separata ed indipendente.

Art. 22 - Denuncia dell'infortunio ed obblighi relativi

La denuncia dell'infortunio con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e

conseguenze, corredata di certificato medico, deve essere fatta alla Società cui è assegnato

il contratto di assicurazione nel termine di 30 giorni dall'infortunio o dal momento in cui

l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto possibilità. Avvenuto l'infortunio,

l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché

informare periodicamente la Società sul decorso delle lesioni.

Quando l'infortunio abbia causato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga

durante il periodo di cura, deve esserne dato immediatamente avviso telegrafico alla

Società.

L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della

Società ed a qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria, a tal fine sciogliendo dal

segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo

che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

Art. 23 - Criteri di indennizzo

La Società corrisponderà l'indennità per le sole conseguenze dell'infortunio che siano

indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto

l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio

che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze

indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei preesistenti casi di mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità

permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell'infortunio come se esso avesse

colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio

derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quando stabilito dall'art. 26.

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Art. 24 – Anticipo indennizzi

L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della definizione del sinistro, il pagamento di un acconto pari

al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere indennizzato in base alle risultanze acquisite e che

non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro e che l’indennizzo complessivo sia

prevedibile in almeno 50.000,00 euro.

L’obbligo della società verrà in essere entro 90 giorni dalla data denuncia del sinistro.

Art. 25 - Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due

anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari la somma

assicurata per il caso di morte.

Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, gli eredi

testamentari o legittimi. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati,

detta somma sarà liquidata agli eredi testamentari o legittimi.

Qualora l'assicurazione sia stata stipulata in ottemperanza al C.C.N.L. applicabile

all'Assicurato, la somma per il caso di morte sarà corrisposta alle persone cui spetta

obbligatoriamente in forza del citato C.C.N.L. e solo in mancanza di tali persone si

applicherà quanto disposto dai primi due commi del presente articolo.

Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso alle

competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell'art. 60 comma 3

del Codice Civile (vedi precedente art. 15 di polizza).

Art. 26 - Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due

anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo

un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente, secondo la tabella

annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali

approvata con DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte

della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.

Per gli Assicurati mancini, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste

dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e

viceversa.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene

considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali

vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o

funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle

percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella

metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange

di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del

rispettivo dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della

misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un

qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati,

le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Nel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulti

compresa in garanzia, l'indennità è stabilita come segue:

- se l'ernia è operabile e il contratto prevede il caso di inabilità temporanea, la Società

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corrisponderà la somma giornaliera assicurata per l'inabilità temporanea, fino ad un

massimo di trenta giorni;

- se l'ernia non risulta operabile, la Società corrisponderà l'indennità fino al 10% della

somma assicurata per il caso di invalidità permanente.

Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale.

Qualora insorga contestazione circa l'operabilità o meno dell'ernia, la decisione sarà rimessa

al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 28.

Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con

riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la

capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla

sua professione.

Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 65% sarà liquidata l'indennità

pari all'intero capitale assicurato.

Applicazione di franchigia del 3% sulla garanzia invalidità permanente sull’intera somma assicurata

per tutte le categorie.

Art. 27 - Cumulo di indennità

L'indennità per rimborso spese mediche è cumulabile con quella per morte o per invalidità

permanente. Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due

anni dal giorno dell'infortunio, ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, la Società

corrisponderà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali,

la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia

superiore, e non chiederanno il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è

trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente

dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura

determinata, la Società paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto,

secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. 28 - Controversie e collegio arbitrale

In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle

conseguenze attribuibili all'infortunio, la vertenza viene deferita ad un Collegio Arbitrale

Il Collegio è composto di tre medici, di cui due nominati dalle Parti, una per

ciascuna, ed il terzo d'accordo fra i due primi, o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei

Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Arbitrale.

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni del contratto di assicurazione, decidono a

maggioranza inappellabilmente come amichevoli compositori senza alcuna formalità

giudiziaria; le loro decisioni impegnano le Parti anche se l'arbitro dissenziente non le ha

sottoscritte.

Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

Art. 29 - Rinuncia rivalsa

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa al diritto spettante

all'Assicuratore, che abbia pagato l'indennità, di surrogarsi (V. art. 1916 C.C.) nei diritti

dell'Assicurato, che potrà così esercitarli integralmente nei confronti dei terzi responsabili.

Art. 30 – Obbligo della Società nelle gestione dei sinistri:

La società si impegna a fornire al contraente, ogni 2 mesi, il dettaglio dei sinistri così suddivisi:

- sinistri denunciati

- sinistri riservati

- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato)

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La Società si obbliga, altresì, a stabilire un giorno ogni mese, un incaricato deve recarsi presso l’Ente

per la verifica dello stato dei sinistri.

Art. 31 - Clausola di revisione periodica del prezzo

Il presente contratto è soggetto alla revisione periodica del prezzo ai sensi dell’art. 6 della

Legge 23.12.93 537 come sostituito dall’art. 44 della legge 23/12/1994 e tale verifica andrà

fatta prima di ogni scadenza annuale.

Art. 32 - Coassicurazione e delega

Qualora l’Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate

nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della

relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al

recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla

Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti

gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per

l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna

Società.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici

indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro

conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di

assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna

coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE LA SOCIETA'

....................... ...................

Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di avere attentamente letto e

di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni

Generali:

- art. 7. : diritto di recesso delle Parti dopo ogni denuncia di sinistro;

- art. 15.: limite di risarcimento in caso di infortunio aeronautico;

- art. 17.: deroga alla competenza territoriale;

- art. 18.: automatica cessazione dell'efficacia al raggiungimento del 80.mo anno di età

- art. 22.: denuncia dell'infortunio ed obblighi relativi;

- art. 28.: deferimento delle controversie al collegio arbitrale.

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L'ASSICURATO/CONTRAENTE LA SOCIETA'

....................... . ......................

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

ASSICURATI: Sono assicurati gli appartenenti alle seguenti categorie per i capitali e

le garanzie di seguito indicati:

a) AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI)

Capitali pro-capite

€ 200.000,00 Morte

€ 190.000,00 Invalidità Permanente

€ 15.000,00 Rimborso spese di cura

Garanzie

Infortuni sofferti durante lo svolgimento delle funzioni previste dalle specifiche cariche

ricoperte, compreso il rischio in itinere, e durante le missioni e gli incarichi di

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rappresentanza svolti per conto della Contraente e preventivamente autorizzati

dall’organo competente.

b) DIRIGENTI E QUADRI:

Capitale pro-capite:

€ 500.000,00 (imponibile Inail) Morte (5 volte retribuzione annua lorda al 31.12.2012 massimo euro

1.000.000,00)

€ 500.000,00 (imponibile Inail) Invalidità Permanente (6 volte retribuzione annua lorda massimo

1.000.000,00)

€ Rimborso spese di cura 15.000,00

c) SONO ASSICURATI AI SENSI DEL DPR NR. 333 DEL 03-08-1990 e sm.i. :

- i dipendenti, anche autorizzati a servirsi in occasione di missioni e per adempimenti di

servizio anche fuori ufficio, del mezzo di trasporto proprio o comunque a loro in

uso, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni di

servizio;

- i conducenti dei veicoli di proprieta' o in locazione, noleggio al Contraente

Capitali pro-capite

€ 1.700.000,00 (imponibile Inail) Morte (4 volte retribuzione annua lorda al 31.12.2012 massimo euro

1.000.000,00)

€ 1.700.000,00 (Imponibile Inail) Invalidità Permanente (5 volte retribuzione annua lorda massimo

1.000.000,00)

€ Rimborso spese di cura 15.000,00

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 13, l'assicurazione vale per gli infortuni che

l'Assicurato subisce in qualita' di conducente di veicoli, per incidenti di circolazione, dal

momento in cui sale al momento in cui scende dal veicolo; l'assicurazione vale anche per

gli infortuni subiti dall'Assicurato quando e' a terra per tutte le esigenze previste dal

servizio.

Ad integrazione di quanto stabilito dall'art.23, in caso di sinistro, il Contraente si

impegna a trasmettere dichiarazione attestante

• data e luogo della missione ;

• generalita' del dipendente autorizzato alla missione :

• che il mezzo di trasporto coinvolto, si trovava in missione per conto e su

autorizzazione del Contraente

d) BAMBINI ASILI NIDI

Capitali pro-capite

€ 150.000,00 Morte

€ 150.000,00 Invalidità Permanente

€ 15.000,00 Rimborso spese di cura

Garanzie

Infortuni subiti sia all’esterno che all’interno delle strutture quando è affidata alla

Contraente.

e) GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE

Capitali pro-capite

€ 200.000,00Morte

€ 200.000,00Invalidità Permanente

€ 15.000,00Rimborso spese di cura

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CALCOLO DEL PREMIO

Il premio conteggiato in base ai costi finiti (inclusa l'imposta) sottoindicati, viene anticipato

su base annua in via provvisoria nella misura di € ....... .(€ …………) Tale importo é

risultante dai seguenti elementi variabili dichiarati dal Contraente, ed e' soggetto a

regolazione premio come successivamente indicato.

Cat. a) Amministratori comunali

€ ............. X n° 27(assessori, consiglieri, sindaco e vicesindaco) amministratori = €..........

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Cat. b) Dirigenti e quadri

€ ............ X n° 7 dirigenti e quadri = €.........(retribuzioni annue lorde al 31/12/2012 euro 500.000,00

)

Cat. c) Dipendenti

€ ............ X n° 60 dipendenti = €.......... retribuzioni annue lorde al 31/12/2012 euro 1.700.000,00

)

Cat. d) Bambini Asilo Nido

€ ............. X n° 60 bambini = €..........

Cat. e) Gruppo protezione civile

€ ............. X n° 22 volontari = €..........

Premio annuo complessivo € ..........

Entro 120 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del

contratto, affinche' la Societa' possa procedere alla regolazione del premio definitivo, il

Contraente è tenuto a comunicare alla Società stessa i dati consuntivi relativi alle categorie

assicurate.

Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 60

giorni dalla relativa comunicazione.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il

pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante atto formale di

messa in mora un ulteriore termine non inferiore 30 giorni, trascorso il quale il premio

anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di

quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il

pagamento della differenza attiva. Conseguentemente l'assicurazione resta sospesa fino alle

ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto

per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione

del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione

del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per gli

infortuni accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il

Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE LA SOCIETA'

...................................................... ..........................

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LOTTO 7 POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE

DALLA

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RISCHI

DIVERSI (KASKO, INCENDIO/FURTO)

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

per LEGGE: a legge 24 dicembre 1969, n, 990 e s.m.i., sull’assicurazione obbligatoria

della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti e successive modificazioni;

per REGOLAMENTO: il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive

modificazioni;

per IMPRESA O: L'Istituto Assicuratore che presta la garanzia

SOCIETA’

per CONTRAENTE: il Comune di Bovisio Masciago, soggetto che stipula l'assicurazione;

per ASSICURATO: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta

con il contratto di assicurazione;

per PROPRIETARIO: l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare

la titolarità del diritto di proprietà;

per CONDUCENTE: la persona fisica alla guida del veicolo;

per TARIFFA: la tariffa dell'Impresa, in vigore al momento della prima

stipulazione del contratto.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

SEZIONE I

ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della

responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere,

entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di

risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi e trasportati dalla circolazione del veicolo a

motore descritto nell'allegato elenco.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei

veicoli in aree private.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi

nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti

in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai

risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

L'assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne è trainato.

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Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del

veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari

e finali.

ART. 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;

- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo

fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della

legge vigente;

- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle

disposizioni dell'art. 98 del D.L. 30/04/1992 n. 285 e sm.i.;

- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la

- 158 -

prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;

- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il

trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della

carta di circolazione;

- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze

stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187

del D.lgs.30/04/92 n° 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'Impresa

eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza

dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 3 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Ferme restando le disposizioni di cui agli Artt. 1892 - 1893 - 1898 del C.C. nel caso di

dichiarazioni inesatte o reticenze del contraente rese al momento della stipulazione del

contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata

comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di

rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione

della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Qualora sia applicabile l’art. 18 della Legge, l ‘Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le

somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni

previste dalla citata norma.

ART. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della

Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per gli altri stati facenti

parte del sistema della Carta Verde.

L'Impresa è tenuta a rilasciare gratuitamente ed a richiesta del Contraente il certificato

internazionale di assicurazione (Carta verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni

nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie

previste dalla polizza.

La Carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il

premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del C.C.,

l'impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno

dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

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Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o

sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata

sulla Carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa.

L'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in

conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto al precedente art. 2

ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno 31.12.2013. Il premio o la

prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere

pagate entro trenta giorni successivi a ciascuna scadenza annuale, contro rilascio di

quietanze emesse dall'Impresa che indicano la data del pagamento.

ART. 6 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO

L'Impresa rinuncia a richiedere adeguamento del premio dell'assicurazione per l'intera

durata del contratto.

ART. 7 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora si debba procedere alla sostituzione del

certificato e/o del contrassegno, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da

sostituire. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento di

esecuzione della Legge 24/12/69 n. 990 e successive modificazioni.

ART. 8 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al

Contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione dell'impresa;

- il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;

- il numero del contratto di assicurazione;

- la forma di tariffa in base alla quale é stato stipulato il contratto;

- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione

viene rilasciata;

- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni

scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel

corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di

assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o

posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;

- i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta, i dati di identificazione

del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;

- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione

deve essere rilasciata dalla delegataria.

L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;

- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;

- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una

rata di premio;

- contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;

- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;

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- furto del veicolo senza ritrovamento.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto

della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce

l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha

rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in

relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato

ART. 9 - MODALITA’ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro

per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23

dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e

deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come

richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli

atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di

documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in

ragione del pregiudizio sofferto, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo

danneggiato.

ART. 10 - GESTIONE DELLE VERTENZE

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione

stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del

risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di

provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei

danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non

siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia

penali.

ART. 11 - DURATA DEL CONTRATTO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 31.12.2013 e cessa alle ore 24:00 del 31.12.2014.

.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del

certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia

della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato

di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio

successiva alla data del furto stesso.

L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto

stesso.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è

ubicata la sede sociale dell’Assicurato.

ART. 14 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato e/o previsto, valgono le norme del codice

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civile e di legge attualmente in vigore.

ART. 16 - MASSIMALI DI GARANZIA

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'Impresa presta l'assicurazione.

Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale

l'Impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute,

ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

La presente assicurazione è prestata con massimale unico di € 5.000.000,00

ART. 17 - ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA

L’Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire

inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.

Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell’annualità assicurativa, il premio

sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o

demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla

restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante

dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del

telex o del telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di

restituzione all’Impresa del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60

giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme

alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale lea regolazione si riferisce

- la differenza di premio per l’annualità successiva in relazione allo stato di rischio

risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, l ‘Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al

maggior premio percepito per l’annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante

dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere

versate entro il 15° giorno dalla data di comunicazione dell’Impresa.

Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la

Società riconoscerà la piena validità dell’assicurazione salvo il diritto agli eventuali

conguagli del premio.

Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti.

ART. 18 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l’Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate

nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della

relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al

recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla

Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti

gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per

l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna

Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici

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indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro

conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società Delegataria sul documento di

assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna

coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

ART. 19 – CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

Il presente contratto è soggetto alla revisione periodica del prezzo ai sensi dell’art. 6 della

Legge 23.12.93 537 come sostituito dall’art. 44 della legge 23/12/1994 e tale verifica andrà

fatta prima di ogni scadenza annuale.

ART. 20 - MEZZI DA ASSICURARE COME DA ALLEGATO ELENCO

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON

COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA

A) Carico e scarico

L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del

committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle

operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o

dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni

non sono considerati terzi.

B) Ricorso terzi da incendio

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che

impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale,

risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il

limite massimo di € 260.000,00.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del

Contraente e/o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;

b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone

indicate nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado

delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto

l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si

trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

C) RC dei trasportati

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato

per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione,

esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei

trasportati.

D) Rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del contraente

L'Impresa, preso atto che i veicoli assicurati sono condotti da dipendenti o collaboratori del

Contraente rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Contraente e suoi dipendenti:

• se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore,

• nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in

conformità alle disposizioni vigenti ed alla carta di circolazione,

• nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di

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sostanze stupefacenti.

L’assicurazione non è operante nel caso in cui l’Ente fosse a conoscenza delle cause che

hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.

CONDIZIONI SPECIALI

(valide soltanto se espressamente richiamate)

A) Franchigia fissa e assoluta

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro

nell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del

risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del

danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il

rimborso della franchigia indicata in polizza. Resta fermo il disposto dell'art. 6 delle

Condizioni Generali di Assicurazione.

B) Bonus/Malus

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o

maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi

di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di

premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito e le

disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.93

pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.93.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva

copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima

della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di

premio;

periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo

precedente.

C) Maggiorazione del premio per sinistrosità

Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al

trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti

specifici, se nel periodo di osservazione vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per

l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% .

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per

l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% .

Si intendono applicate le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP

n. 10 del 05.05.1993 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n.

106 dell'08.05.1993.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI

S E Z I O N E II

ART. 1 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale negli stessi stati convenuti per l'assicurazione di responsabilità civile.

ART. 2 - DENUNCIA DEI SINISTRI

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso scritto di sinistro alla Direzione dell'Impresa

o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è

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verificato o ne ha avuto conoscenza, indicando: il luogo, la data dell'evento, le cause, le

modalità che lo hanno determinato e le relative conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle

persone coinvolte e degli eventuali testimoni, l'entità del danno e consegnare all'Agenzia o

alla Direzione dell'Impresa la copia della denuncia del danno subito vistata dall'Autorità.

In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, il Contraente e/o l'Assicurato devono

presentare l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico registro automobilistico

(P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso.

L'Impresa si riserva la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al

ripristino del veicolo o del natante danneggiato nonché di sostituire in tutto od in parte le

cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di risarcire l'ammontare del danno, come pure di

subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo o del natante dopo il sinistro,

corrispondendone il controvalore.

In caso di sinistro causato da un danno totale ovvero nel caso l'Impresa intenda subentrare

nella proprietà, il pagamento dell'indennizzo è subordinato al rilascio, da parte del

Contraente e/o Assicurato e/o intestatario del mezzo, della procura a vendere relativa al

veicolo o al natante.

ART. 3 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI - PAGAMENTO DEL

PREMIO

La liquidazione del danno deve avvenire entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla

denuncia del sinistro, mediante accordo fra le parti, ovvero - quando una di queste lo

richieda - mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dal Contraente; i periti, in

caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano

sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui

giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione

impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti

sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico dell'Impresa e

dell'Assicurato in parti uguali e l'Assicurato conferisce all'Impresa la facoltà di risarcire

anche la sua quota parte prelevandola dall'indennizzo. In ogni caso le operazioni dovranno

concludersi, entro il termine dei 90 giorni previsti per la liquidazione del danno e indicato

nel I comma del presente articolo.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in euro presso la sede dell'Impresa o

dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data di ricevimento

dell’atto di liquidazione.

Qualora il recupero del veicolo o del natante avvenga prima dell'indennizzo, l'Impresa

risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo o dal natante stesso in conseguenza del

furto, in tal caso la liquidazione del danno dovrà avvenire nel termine di 90 giorni

decorrenti dalla data di ritrovamento del veicolo o natante.

Se invece l’Impresa ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo o il natante passa di

proprietà all'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a

titolo di risarcimento.

Qualora l'Impresa rimanga proprietaria del veicolo o del natante, resteranno a carico

dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo o del natante stesso dovute a

ritardo nella comunicazione dell’avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne abbia

notizia dall'Autorità. Ove l'Impresa abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del

veicolo o del natante recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la Impresa e il

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Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo

recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei

danni parziali subiti dal veicolo o dal natante.

ART. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la

successiva stipulazione di altre assicurazioni per le stesse garanzie; in caso di sinistro, il

Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il

nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 5 - RECESSO IN CASO DI SINISTRI

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dalla sua liquidazione, le parti potranno

recedere dalla polizza (salvo quanto regolato a parte per la garanzia di Responsabilità

civile). La parte che intende avvalersi di tale facoltà, dovrà inviare disdetta all’altra parte

contraente, con preavviso di 90 giorni e rimborserà il rateo di premio pagato e non goduto.

ART. 6 - IMPOSTE

Sono a carico dell’assicurato le imposte governative sulle assicurazioni nei termini di Legge.

ART. 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inviate alla Impresa devono essere fatte con lettera raccomandata o

fax indirizzato alla Direzione dell'Impresa , all'Agenzia .

ART. 8 - RINVIO

Per quanto non espressamente regolato dalle condizioni della presente Sezione II valgono,

in quanto applicabili, quelle della Sezione I e viceversa.

GARANZIE INCENDIO ED EVENTI ACCIDENTALI

L'Impresa risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo inclusi gli impianti,

diapositive ed attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati

in conseguenza di:

• Incendio, fulmine, scoppio od esplosione, caduta di aeromobili e loro parti, cose da essi

trasportate.

L'impresa, inoltre, risarcisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli in conseguenza di

atti di sabotaggio o vandalismo, scioperi, tumulti popolari, sommosse a carattere locale, atti

di terrorismo.

L'assicurazione non opera quando il veicolo è portato o fatto portare sul luogo degli

avvenimenti sopra indicati da persona che partecipi od intenda partecipare agli avvenimenti

stessi. Sull'ammontare del danno risarcibile è applicato il 10% di scoperto con il minimo di

€ 100,00 .

GARANZIA FURTO

L'Impresa risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo o in conseguenza di:

- furto tentato o consumato;

- rapina.

E' previsto il risarcimento sia del danno parziale che del danno totale.

La garanzia Furto prevede inoltre il risarcimento dei danni prodotti al veicolo

nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina ed il risarcimento dei danni al

veicolo per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina.

ADEGUAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE

In occasione di ciascun rinnovo annuale della polizza - escluso l'eventuale rateo iniziale - la

Impresa adeguerà le somme assicurate:

• per il veicolo al valore riportato dall'Eurotax giallo o, in caso di mancata quotazione o

cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione di mercato;

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• per gli eventuali accessori (il cui valore è compreso nella somma assicurata per il

veicolo) e per gli apparecchi (assicurati con indicazione dello specifico valore),

applicando una diminuzione proporzionale alla riduzione del valore del veicolo.

• Ad ogni scadenza annuale della polizza, l'Impresa determinerà il nuovo premio.

• L'adeguamento verrà effettuato utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento

dell'elaborazione dell'adeguamento.

• La quietanza rilasciata alla scadenza annuale riporterà i nuovi valori assicurati.

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra il valore che il veicolo

aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata dall'Eurotax

giallo, o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla

quotazione del mercato.

In caso di danno parziale il degrado è applicato esclusivamente ai pezzi di ricambio e ai

materiali d'uso.

Agli apparecchi è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA per la

parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale

imposta sia compreso nella somma assicurata.

In ogni caso:

• se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così

come riportato dall'Eurotax giallo, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione;

• non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata;

• dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto

dalla polizza o da queste condizioni;

• non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in

occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato

uso, deprezzamento commerciale e simili;

• dall'ammontare del danno è detratto il valore di recupero.

L'Impresa risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del

veicolo per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.

ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI

Dall'assicurazione dei "Rischi diversi" è escluso il risarcimento dei danni:

• avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove,

salvo si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;

• determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con lui

conviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o delle

persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo o natante assicurato.

• subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo -

comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività, di

terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale

evento;

• alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso;

• da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Dalla garanzia Kasko è inoltre escluso il risarcimento dei danni :

- 173 -

• subiti a causa di traino di soccorso attivo o passivo, nonché di circolazione fuoristrada ;

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• causati “da” e “a” cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico

e scarico ;

• alle ruote (cerchioni, coperture, camere d’aria), se verificatosi non congiuntamente ad

altro danno risarcibile ;

• subiti dal veicolo quando il conducente si trova, in occasione di sinistro, in stato di

manifestata o accertata ubriachezza o in stato di alterazione psichica causata da uso di

psicofarmaci o di sostanze stupefacenti oppure mentre svolge attività illecite ;

• agli apparecchi, anche se assicurati, se il sinistro non colpisca anche altre parti dei

veicoli ;

• subiti dal veicolo se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in

vigore

CONDIZIONI PARTICOLARI ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI

A) Eventi speciali e naturali. Danni materiali e diretti in conseguenza di allagamento,

alluvione, bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno,

collisione con animali selvatici, eruzione vulcanica, frana, grandine, inondazione,

mareggiata, neve, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, uragano, valanga, slavina.

Sull'ammontare del danno risarcibile è applicato il 10% di scoperto con il minimo di €

100,00

B) Garanzia cristalli. Rottura accidentale di parabrezza, del lunotto posteriore, delle

finestrature. Le rigature, scheggiature, screpolature dei cristalli sono risarcite solo se

compromettono la sicurezza personale.

Sull'ammontare del danno risarcibile è applicato il 10% di scoperto con il minimo di €

25,00

C) Rimborso spese di immatricolazione. L’Impresa garantisce il rimborso delle spese di

immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo con il limite di €

160,00, qualora si verifichi un sinistro coperto dalla garanzia Incendio o dalla garanzia

Furto che ne determini la sua perdita totale.

D) Garanzia contrassegno e tassa automobilistica. L’Impresa, in caso di sinistro che

colpisca il veicolo assicurato a seguito di un evento previsto dalla garanzia Incendio-

Eventi Accidentali o furto senza ritrovamento, si impegna a corrispondere,

congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

• al rateo di premio al netto delle imposte dell'assicurazione di Responsabilità civile

relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di

scadenza della rata di premio pagata;

• alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal

mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata;

E) Furto con ritrovamento L'Impresa, in caso di furto totale del veicolo assicurato senza

rimborsa le spese sostenute dal Contraente per:

• il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità fino al giorno della

comunicazione al Contraente dell'avvenuto ritrovamento;

• il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di

riparazione;

• le spese di viaggio per sé e per i suoi familiari eventualmente al seguito, per il rientro

dal luogo del furto o rapina al domicilio del Contraente fino alla concorrenza di €

260,00 complessive per sinistro.

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ELENCO AUTOMEZZI COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO RIMORCHIO Q.LI 8 AC07893 anno di immatricolazione 07/2001 AUTOVETTURA FIAT PUNTO AR502JS MOTOCICLO YA 00896 MOTOCICLO YA 00895 AUTOCARRO EL 862 DN AUTOCARRO CY 263 YT RIMORCHIO AF 78751 RIMORCHIO AG 07397

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LOTTO 8 Polizza di Assicurazione per Responsabilità Civile verso Terzi e

Responsabilità Amministrativa dei Dipendenti della Pubblica

Amministrazione CONTRAENTE il Comune di Bovisio Masciago, soggetto che stipula l'assicurazione;

EFFETTO: ore 24 del 31,12.2013

SCADENZA PRIMA RATA: ore 24 deI 30.01.2013

SCADENZA: (Ore 24 deI 31.12.2014 )

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La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma “claìms made’’. Ciò significa che la

Polizza copre i reclami avanzati nei confronti delI’Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima

volta durante il periodo di validità della copertura nei termini e nei modi indicati nel presente contratto.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Polizza: il documento che prova l’Assicurazione,

Contraente: l’Ente che stipula l’Assicurazione.

Assicurato: il Soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.

Sinistro: la richiesta di risarcimento pervenuta all’Assicurato nei termini e nei modi stabiliti in Polizza

Gli Assicuratori:

Danno : qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danni Materiali: i pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od

animali, lesioni personali, morte.

Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni

Materiali.

Responsabilità Civile:

la responsabilità che possa gravare sull’Assicurato e che derivi dall’esercizio da parte dei dipendenti

del Contraente delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi dei l’art. 2043 e s.s.. del CC. e

dcll’art. 28 della Costituzione; la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’ interesse legittimo

derivante dall’esercizio dell’ attività amministrativa.

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Responsabilità Amministrativa: la responsabilità che incombe sui dipendente della Pubblica

Amministrazione che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o

dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita

Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza. ad un altro Ente Pubblico o. più in generale, allo Stato o

alla Pubblica Amministrazione.

Responsabilità Amministrativa—Contabile: la responsabilità che implica l’esistenza di una gestione di

beni, valori o denaro pubblico, da parte di un dipendente della - Pubblica Amministrazione detto

“agente contabile” ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal

proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia

cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in

generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Premio: la somma dovuta dall’Assicurato agli Assicuratori.

Indennizzo: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Massimale: la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.

Periodo di Validità: la durata dell’Assicurazione indicata nel Modulo

Pubblica Amministrazione: Regioni, Province. Comuni, Comunità Montane. Aziende

Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL.

ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti

Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia

soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Ente di Appartenenza: l’Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale il dipendente

della Pubblica Amministrazione abbia un rapporto di servizio o un mandato.

Dipendente: qualsiasi persona nominata sulla scheda di Polizza, per la quale è stato versato il Premio

relativo, sia alle dirette dipendenze del I ‘Ente di Appartenenza o no, che partecipi alle attività

istituzionali dell’Ente stesso.

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Condizioni Generali di Assicurazione

Norme che regolano l’Assicurazione in generale

Art. 1 — Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla

valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dei diritto all’Indennizzo,

nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione. ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

Italiano.

Art. 2 — Altre assicurazioni

L’Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l’esistenza e la successive stipulazione di

altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli

Assicuratori. indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 CC.).

Art. 3-Pagamento dei Premio

L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di

Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 dei giorno dei pagamento.

A parziale deroga dell’art. 1901 del GC. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto

entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza. Se l’Assicurato non

paga i Premi o le rate di Premio successive, Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30’ giorno

dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. ferme le

successive scadenze (art. 1901 C.C.),

Art. 4— Modifiche dell’Assicurazione

Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L’Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita

totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (art. 1898

CC.).

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Àrt. 6 — Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio

successive alla comunicazione all’ Assicurato (art. I 897 CC.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7 — Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro

L’Assicurato deve dare avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è

assegnata la Polizza entro 30 giorni dal momento in cui l’Ufficio competente ne è venuto a conoscenza

al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

(a) ricevimento di informazione di garanzia;

(b) formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato (Privato — Ente Pubblico —

Corte dei Conti ecc.

(c) ricevimento di notifica dell’avvio del procedimento di responsabilità contabile.

L’inadempimento ditale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo

(art. 1915 CC.) Nè l’Assicurato ne i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità,

confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto

degli Assicuratori.

Art. 8— Cessazione del contratto e facoltà di recesso

La presente Polizza cessa alla stia naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti. Se

la presente Polizza è stipulata per un periodo di più annualità, è comunque in facoltà delle parti

rescinderla al termine di ogni periodo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60

giorni prima della scadenza annuale.

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento , gli Assicuratori possono recedere

dall’Assicurazione, con preavviso di 60 giorni, In caso di recesso da parte degli

Assicuratori, questi entro I5 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso. rìmborsano la parte di

Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9- Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l’Assicurato.

Art. 11 — Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato. valgono le norme di legge.

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Nonne che regolano l’Assicurazione della Responsabilità civile verso

Terzi e la Responsabilità Amministrativa (dei Dipendenti della Pubblica

Amministrazione

Art. 12— Oggetto dell’Assicurazione

Ove ricorrano tutte le condizioni nei i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla

presente Polizza, l’Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per

Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni commessi

nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte dei Dipendenti nominati sulla scheda di Polizza per la

quale l’Ente Assicurato medesimo sia civilmente responsabile a norma di legge, dì cui l’Assicurato

stesso debba rispondere ai sensi di legge, ma solo in seguito ad accertata definizione giudiziale della

sussistenza o meno della responsabilità di uno o più dei soggetti nominati.

Resta, altresì. convenuto che in caso di definizione della richiesta del terzo, a seguito del pagamento del

risarcimento dei danni patrimoniali reclamati all’Assicurato, con conseguente tacitazione di ogni

qualsiasi diritto e/o pretesa del reclamante. la garanzia assicurativa non potrà ulteriormente essere

invocata per la medesima fattispecie da parte di qualsiasi altri soggetti elencati sulla scheda di Polizza.

Ad 13— Rivalsa e Surrogazione

In caso di sinistro, gli Assicuratori sono surrogati, a norma di legge, nei diritti di rivalsa spettanti al

Contraente nei confronti dei terzi in generale, che collabori nello svolgimento delle attività esercitate

dal Contraente e nominate sulla Scheda di Polizza e che abbia causato il danno per fatto commesso con

dolo o colpa grave.

Ad. 14 — Inizio e termine della garanzia

L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel

corso del periodo di validità dell’Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a

comportamenti colposi (colpa lieve) posti in essere dai Dipendenti nominati sulla scheda di Polizza non

oltre 5 anni prima della stipula della presente polizza e non ancora presentati all’Assicurato, e sempre

che. alla data di stipulazione della Polizza, l’Assicurato non Fosse a conoscenza delle circostanze che

hanno dato luogo al Sinistro stesso.

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La garanzia per il periodo di retroattività, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga

alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di

cui all’altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Agli effetti di quanto disposta dagli articoli 1892—1893 C.C. l’Assicurato dichiara di non avere

ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza

di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a Lui

imputabile, già al momento del la stipulazione del contratto.

L’Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni

successivi alla scadenza della presente Polizza, (periodo di garanzia postuma) purché afferenti a

comportamenti colposi (colpa lieve) posti in essere dai Dipendenti nominati nella scheda di Polizza

durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione stessa.

Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di

Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il

Massimale indicato in Polizza.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di Sinistri imputabili a Dipendente

nominato in Polizza sottoposto a licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso

l’Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia

degli stessi rischi.

Art. 15— Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi La garanzia di cui alla presente

Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di

attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale

in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo

Assicurativo annuo a carico dell’Assicurato.

Art. 16— Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione del Personale

L’Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del

personale.

Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno per ogni singolo Sinistro e per anno assicurativo nei

limiti del Massimale di Polizza. indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso uno

stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell’Assicurato.

Art. 17 — Limiti di Indennizzo

L’Assicurazione per singolo Sinistro è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella

scheda per ciascun Sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero delle richieste

di risarcimento presentate dall’Assicurato nello stesso periodo. Resta convenuto che, nel caso di

corresponsabilità di più Dipendenti dello stesso Ente della Pubblica Amministrazione nella

determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati sino ad un

massimo di Euro 4.000.000,00 complessivamente fin tutti i Dipendenti, che rappresenta anche

l’aggregato annuo.

Le garanzie vengono prestate con una franchigia a carico dell’Assicurato di € 25,00 per singolo

Sinistro.

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La franchigia e/o scoperto dovrà restare a carico dell’Assicurato senza che egli possa, sotto pena di

decadenza del diritto al risarcimento farla assicurare da altri Assicuratori.

Art, 18— Rischi esclusi dall’Assicurazione

L’Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali conseguenti a:

a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro. di preziosi o titoli al portatore, nonché per i

Danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;

b) Danni Materiali di qualsiasi tipo

c) attività svolta dai dipendenti quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di

altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall’art. 23

d) atti od omissioni o Perdite Patrimoniali o reclami notificati all’Assicurato e riguardanti

comportamenti posti in essere in epoca anteriore alla retroattività stabilità in Polizza

e) responsabilità assunte volontariamente dai Dipendenti dell’Assicurato al di fuori dei compiti di

ufficio odi servizio e non derivategli dalla legge, da statuto. regolamenti o disposizioni dell’ente;

f) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o [a modifica. di assicurazioni, nonché ogni

controversia derivante dalla ripartizione fra Dipendente e Contraente dell’onere di pagare Premi,

nonché i pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di Premi;

g) inquinamento di qualsiasi genere da aria, acqua e suolo; Danno ambientale in generale; la presenza

egli effetti. diretti e indiretti. di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;

h) calunnia, ingiuria, diffamazione;

i)multe. ammende. sanzioni;

l) Il possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o

veicoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del 1690

m) l’attività d “levata protesti’’, salvo che la stessa sia stata specificatamente accorciata come

condizione speciale e dietro pagamento del relativo sovrappremio;

n) le responsabilità incombenti sui Dipendenti dell’Assicurato in qualità di componenti di Consìglio

Amministrazione. Comitato di Gestione o Collegio Sindacale di società in base alla normativa vigente

e previste dagli artt. 2392. 2393. 2393(bis), 2394, 2384(bis). 2395, 2396, 2403. 2403(his). 2407,

2409(sexies), 2464. 2487. 2488 del Codice Civile;

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o) a fatti e circostanze pregresse già note all’Assicurato e/o alla Contraente e/o denunciate prima

dell’effetto della Presente Polizza;

p) investimenti operati (la Enti Pubblici, compreso Ente di Appartenenza. per ripararè deficit finanziari

di spese correnti

nonché per i Danni:

q) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;

r) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni,

ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione,

usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o

di sabotaggio organizzato;

Art. 19 — Estensione territoriale

L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi (colpa lieve)

in essere nel territorio dell’Unione Europea.

Art. 20 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dei Dipendenti dell’Assicurato nonché qualsiasi

altro parente o affine con lui convivente è le società di cui i Dipendenti dell’Assicurato e le predette

figure siano amministratori, ad eccezione di quanto precisato all’Art 23 che segue.

Art. 21 — Cessazione dell’Assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all’Art. 14 della presente

Polizza, l’Assicurazione cessa in caso di cessazione della prestazione lavorativa da parte dei

Dipendenti dell’Assicurato per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi, dall’incarico

istituzionale la cui condotta è all’origine dei Sinistri.

Art. 22— Vincolo di solidarietà

L’Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità dell’Assicurato. In caso di responsabilità

solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di

pertinenza del l’Assicurato stesso.

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Art. 23— Attività di rappresentanza

A parziale deroga di quanto stabilito dall’Art. 18 si precisa che l’Assicurazione vale per gli incarichi

anche dì carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti dell’ Assicurato, nominati

stilla scheda di Polizza, in rappresentanza dell’Ente di Appartenenza in altri organi collegiali

Art. 24 — Danni

In caso di Sinistri di serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste

anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione.

Art. 25— Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente dei Dipendenti dell’Assicurato, nominati sulla

scheda di Polizza, l’Assicurazione s’intende automaticamente operante nei confronti dei relativi

sostituti dal momento del loro incarico e l’ammontare del Premio relativo alla figura del sostituto sarà

compensato con quello già corrisposto per il Dipendente dell’Assicurato sostituito.

Art. 26- Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede

stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando. ove occorra, legali o tecnici ed

avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro

l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno

cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese

vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il

limite di un quarto del Massi male di cui sopra.

Gli Assicuratori, previo accordo, riconoscono anche le spese incontrate per i legali designati

dall’Assicurato nei limiti di un quarto del massimale ed entro tali limiti riconoscendo un Fondo Spese.

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CLAUSOLA DI ESCLUSIONE IN CASO DI GUERRA E TERRORISMO

A rettifIca di qualunque norma in senso contrario contenuta nei testo di Polizza o clausole aggiuntive,

viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura da qualunque perdita, Danno.

costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente , oppure risultanti da od in

connessione ad mio dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che

contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:

guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti (li guerra (dichiarata o meno), guerra

civile, ri-volta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo

di stato militare o meno; oppure; qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende

per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla

forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in

proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità

politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o,

ancora, di porre in soggezione o timore il Popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di Perdite Patrimoniali, costi o spese di qualsiasi

natura causati direttamente o meno . o risultanti da/o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine

di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti precedenti.

Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l’accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il

risarcimento dei Danni, costi o spese, l’onere di provare l’insussistenza di quanto deciso dagli

Assicuratori graverà sull’Assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace sia parte degli

organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del

resto della clausola

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Condizioni Speciali

(valide solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza)

1. “Levata Protesti”

L’Assicurazione è estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell’esercizio delle funzioni inerenti

l’attività di levata protesti, ciò fino alla concorrenza del Massimale di Euro 150.000,00 per singolo

Sinistro e per anno assicurativo. La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per

ogni Sinistro, con il massimo. non indennizzabile di Euro 2,50.

Ferme restando tutte le atre condizioni di Assicurazione.

2. Differenza in Massimali

Si prende atto che in considerazione del fatto che l’Assicurato abbia dichiarato l’esistenza di un’altra

Polizza di assicurazioni in corso, emessa a copertura dei medesimi rischi coperti dalla

presente Polizza, per un Massimale non inferiore a Euro 500.000 per singolo Sinistro e in aggregato

annuo, nell’eventualità di un Sinistro coperto da entrambe le polizze, questa Polizza risponderà per i

soli limiti in eccesso ai massimali previsti dall’altra Polizza, sempre e comunque entro i limiti

massimali previsti dalla presente Polizza e sempre che l’Assicurato mantenga in vigore tale altra

Polizza fino alla scadenza del presente contratto.

Ferme restando tutte le altre condizioni di Assicurazione.

3. Estensione leggi 626/94 e 494/96, 81/2008 e s.m.i. (Sempre operante)

Sempre che i relativi Dipendenti dell’Assicurato nominati in Polizza siano in possesso delle qualifiche

legalmente richieste e che si siano sottoposti all’addestramento previsto dalla legge, e ferme restando

tutte le altre condizioni di esclusioni di Polizza, L’Assicurazione di cui alla presente Polizza è operante

per le responsabilità poste a carico dei predetti Dipendenti dalla normativa in materia di igiene (rumori.

mieroclima, polveri e, acque e vapore ecc….), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai dipendenti dell’ Assicurato in funzione

di:

l)”Datore di lavoro e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del Decreto

Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, 81 /2008 e successive modifiche e/o integrazioni. A parziale

modifica dell’Art. 28 Estensione D.Lgs. 626 e s.m.i. e 81/2008 e s.m.i., si precisa che la copertura è

pienamente operante anche a Favore di quegli Assicurati che non abbiano eseguito un idoneo corso, in

quanto tale corso non viene per loro richiesto nell’ambito del medesimo decreto legislativo 626 e

81/2008 e s.m.i..

2)”Committente”, “Responsabile dei lavori”, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per

l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo ti. 494 del 1cl agosto 996 e successive

modifiche ed integrazioni.

3) R.U.P. ai sensi 241/90 e s.m.i. e (decreto appalti pubblici) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

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CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITIMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le

disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 2 - Altre assicurazioni

Art. 5- Aggravamento del rischio

Art. 8 - Cessazione del contratto e facoltà di recesso

Art 14 - Inizio e termine della garanzia

Art. 18 - Rischi esclusi dall’Assicurazione

Art. 20 - Persone non considerate terzi

Art.. 21 - Cessazione dell’Assicurazione

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Appendice 1

Condizioni addizionali e relative all’estensione di copertura

alla Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Tecnici

Nel caso il dipendente dell’Assicurato, così come definito in frontespizio, fosse un Dipendente Tecnico

come di seguito definito, l’esclusione di cui all’Articolo 18 b) viene interamente abrogata, e le sotto

riportate condizioni addizionali e/o modifiche si applicheranno:

1. Definizione Addizionale

Dipendente Tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni

di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell’Ente di

Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei

lavori, e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento. il

soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra

persona fisica in rapporto di dipendenza con l’Ente di Appartenenza che svolga attività tecniche

previste dalla normativa in vigore per conto e nell’ interesse dell’ Amministrazione Pubblica.

2. Clausola aggiuntiva all’Art.12 “Oggetto dell’Assicurazione”

L’Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all’ Assicurato per Perdite

Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni

commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale di Dipendenti Tecnici nominati sulla scheda di

Polizza per la quale l’Ente medesimo sia civilmente responsabile a norma di legge, per fatti colposi

(colpa lieve) commessi da persone delle quali l’Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge, ma

solo in seguito ad accertata definizione giudiziale della sussistenza o meno della responsabilità di uno o

più dei soggetti nominati.

Resta, altresì, convenuto che in caso di definizione della richiesta del terzo, a seguito del pagamento del

risarcimento dei danni patrimoniali reclamati all’Assicurato. con conseguente tacitazione di ogni

qualsiasi diritto e/o pretesa del reclamante, la garanzia assicurativa non potrà ulteriormente essere

invocata per la medesima fattispecie da parte di qualsiasi degli altri soggetti elencati sulla scheda di

Polizza.

3. Esclusioni Addizionali

La garanzia di cui alla presente Polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

a) attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio dallo stesso e non per conto

dell’Ente di Appartenenza;

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b) la prestazione di servizi profèssionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione,

e/o l’erezione, e/o l’installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o

attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a

responsabilità illimitata,o amministratore;

c) la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività Indicata nella scheda di Polizza;

d) la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di inalazione tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l’uso

di amianto;

4. Condizioni Specifiche Aggiuntive

L’Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed

ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde

industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde miti-rumore).

L’Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell’attività di verifica e validazione dei progetti

così come prevista dalla legge n. 109/194, n. 163/2006 e s.m.i. e dal regolamento di attuazione.

L’Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa

in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei

lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai

Dipendenti dell’Assicurato nominati sulla scheda di Polizza in funzione di:

l)”Datore di lavoro” e/o “Responsabile dei servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del Decreto

Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;

2)”Committente’“Responsabile dei lavori”, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per

l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive

modifiche ed integrazioni, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

3) R.U.P. legge 241/90, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

4) L’Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell’Assicurato, alla responsabilità

derivante dalla Legge 109/94, modificata dal D.L. 101 del 03.04.95, Legge 216 del 02.06.95, Legge

163/2006 e successive modifiche e relativa all’attività di progettazione, nel qual caso gli Assicuratori si

impegnano a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto alla ex Legge

Merloni a conferma della validità della copertura per l’intera durata del contratto (soggetto ad un

periodo massimo di 48 mesi) e con Massimali separati Per ogni progetto cosi coperto. Per tali certificati

il Premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata.

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Appendice 2

L’Assicurazione prestata con la presente Appendice è stipulata dal Contraente in nome e per conto

delle Persone Assicurate . Si applicano gli articoli 1891 e 1892 c.c.

Articolo À2 - Persone Assicurate

E’ Persona Assicurata ogni dirigente, amministratore, funzionario o dipendente del Contraente, il cui

nominativo figuri sull’elenco delle adesioni allegato alla presente.

Articolo A3 - Oggetto di questa assicurazione

Verso pagamento del Premio convenuto, gli Assicuratori si obbligano a tenere Indenne la Persona

Assicurata di ogni somma che essa sia tenuta a rimborsare al Contraente/terzi per danni causati da fatto

illecito dalla stessa commesso con colpa (colpa lieve) accertata con sentenza passata in giudicato della

Magistratura competente.

Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi, colpa grave.

Articolo A4 - Vertenze - Spese legali

Si applicano i disposti dell’articolo 26 della polizza. Tuttavia gli Assicuratori possono acconsentire a

nominare anche legali e tecnici di fiducia della Persona Assicurata, su motivata richiesta di

quest’ultima (e a condizione che non sussista conflitto di interesse con il Contraente). I costi delle

persone così nominate si aggiungono a quelli dei legali e tecnici designati dagli Assicuratori e sono a

carico di questi ultimi, nel qual caso gli assicuratori anticiperanno somme dovute al Legale di Fiducia

medianti “Fondi Spesa” nei limiti stabiliti al precitato articolo 26.

Articolo A5 — Franchigia

La garanzia di cui alla presente Appendice viene prestata senza l’applicazione di una franchigia.

Articolo A6 — Decorrenza dell’assicurazione — Pagamento del premio

Il Contraente dichiara agli Assicuratori il numero dei dipendenti coperti a questa Assicurazione,

categoria per categoria. Su questa base, gli Assicuratori emettono un’appendice che quantifica il

Premio complessivo loro dovuto in relazione a questo Appendice, che il Contraente è tenuto a pagare

nei modi e nei termini stabiliti all’articolo 3 della Polizza, i cui disposti valgono anche ai fini della

presente Appendice.

Articolo A7 — Adesioni ulteriori

Ulteriori adesione nel corso di un periodo assicurativo possono effettuarsi con l’emissione di appendici

di Polizza su base mensile In caso di adesione, la rispettiva Assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del

primo giorno del mese di competenza e il Premio individuale è calcolato in dodicesimi del Premio

annuale, da detta data ha effetto fino alle ore 24,00 del giorno della data di scadenza del periodo

assicurativo in corso.

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MASSIMALE PER

ASSICURATO, PER

SINISTRO E PER

ANNO

ASSICURATIVO

N. 1 SINDACO 1.000.000,00

N. 1 VICESINDACO 500.000,00

N. 7 ASSESSORI

compreso sindaco e

vicesinadco

1.000.000,00

N. 21 CONSIGLIERI

compreso Sindaco

1.000.000,00

N. 1 SEGRETARIO

COMUNALE

1.000.000,00

N. 1 DIRIGENTE 500.000,00

N. 4 FUNZIONARI

AMMINISTRATIV

1.000.000,00

N. 4 FUNZIONARI

TECNICI E RUP

1.500.000,00

N. 60 DIPENDENTI

COMUNALI

500.000,00

MASSIMALE IN

AGGREGATO

4.000.000,00

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TOTALE PREMIO LORDO ANNUO ________________

ESTENSIONE PER EMISSIONE CERTIICATI MERLONI (APPENDICE I ALLEGATA):

—lavori tino a 12 mesi — Tasso promille sul valore civile opere

—lavori fino a 24 mesi — Tasso promille sul valore delle opere

—lavori fino a 36 mesi — Tasso promille sul valore delle opere

Valere Massimo cli ogni singola Opera Euro ,OO;

COSTO MINIMO PER OGNI CERTIFICATO Euro .00