L'IVA E I SERVIZI INTERNAZIONALI: REGOLE, NOVITÀ SU ...

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L'IVA E I SERVIZI INTERNAZIONALI: REGOLE, NOVITÀ SU IMMOBILI E GESTIONE OPERATIVA La territorialità dei servizi

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L'IVA E I SERVIZI INTERNAZIONALI:

REGOLE, NOVITÀ SU IMMOBILI E GESTIONE OPERATIVA

La territorialità dei servizi

TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI

Regola generale

Luogo del

committente B2B

B2C Luogo del

prestatore

Regole generali

Reverse charge B2B

Art. 196 dir. 2006/112/CE

TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI

Beni immobili

Valide sia per soggetti passivi che per privati

Trasporto passeggeri

Ristorazione e catering

Locazione di mezzi di trasporto a breve termine

Servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, scientifiche, artistiche…

DEROGHE

Intermediazioni

Valide solo per privati

Trasporto non intracomunitario e comunitario di beni

Locazione di mezzi di trasporto a lungo termine (a regime)

Lavorazioni su beni mobili e servizi accessori ai trasporti

Prestazioni rese tramite mezzi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione

DEROGHE

Servizi di telecomunicazione e radiodiffusione resi a privati

Legate al luogo di utilizzo (*)

Noleggio a breve termine di mezzi di trasporto

(*) Applicazione art. 59-bis dir. 2006/112/CE

Noleggio non a breve termine di mezzi di trasporto a privati

DEROGHE

L'IVA E I SERVIZI INTERNAZIONALI:

REGOLE, NOVITÀ SU IMMOBILI E GESTIONE OPERATIVA

Prestazioni relative a beni immobili

Reso a chiunque (art. 7-quater.1.a),

DPR 633/72) Tassazione nel luogo ove sorge l’immobile

Beni immobili*

(*) comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER SETTORE

• regola tassazione nel luogo in cui è situato l’immobile

i servizi relativi a beni

immobili

• Circolari nazionali in parte superate

• 28/E/2011

• 37/E/2011

Regolamento 1042/2013 – modifica reg 282/2011

PRESTAZIONI RELATIVE A BENI IMMOBILI

definizione di immobile:

• parte specifica del suolo su cui è possibile costituire diritti reali

• fabbricato incorporato al suolo non agevolmente smontabile o rimuovibile

• elementi essenziali dell’immobile: ad es porte, finestre e ascensori

• elemento tecnico che non possa essere rimosso senza alterare l’edificio

i servizi relativi a beni immobili

regolamento UE 1042/2013 – modifica reg 282/2011

PRESTAZIONI RELATIVE A BENI IMMOBILI

vi rientrano:

• i servizi legali riguardanti la cessione o il trasferimento di proprietà di immobili (e connessi diritti

• le opere agricole, in particolare servizi quali il dissodamento, la semina, l’irrigazione e la concimazione;

• i servizi di pulizia e di sorveglianza e sicurezza

• l’elaborazione di planimetrie per un fabbricato destinato a un particolare lotto di terreno

i servizi relativi a beni immobili

regolamento UE 1042/2013 – modifica reg 282/2011

PRESTAZIONI RELATIVE A BENI IMMOBILI

vi rientrano:

• il rilevamento e la valutazione del rischio e dell’integrità di beni immobili e la loro valutazione, anche a fini assicurativi.

• gestione immobiliare, è connessa all’immobile quando non è mera gestione del portafoglio di investimenti.

• il deposito di merci: tutte le volte che prevedono l’assegnazione di una parte specifica dell’edificio ad uso esclusivo del committente.

i servizi relativi a beni immobili

regolamento UE 1042/2013 – modifica reg 282/2011

PRESTAZIONI RELATIVE A BENI IMMOBILI

Beni immobili

Si è in presenza di beni immobili quando non sia possibile separare il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità del bene stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbano essere effettuati antieconomici interventi di adattamento.

Per i beni situati in Italia, nelle more dell’emanazione da parte dell’Unione Europea di criteri generali atti a distinguere beni mobili da beni immobili, occorre altresì aver riguardo all’eventuale accatastamento del bene, elemento che lascia presumere di norma che il bene medesimo abbia caratteristiche tali da essere qualificato come immobile

Circolare 37/E/2011

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER SETTORE

Servizo complesso che comprende:

• il ricevimento delle merci in magazzino, la sistemazione delle stesse nelle apposite aree di stoccaggio, la custodia, l’imballaggio per i clienti, la consegna, lo scarico e il carico

Servizio di stoccaggio considerato

Corte di Giustizia C- 155/2012

È servizio relativo a bene immobile se unicamente se lo stoccaggio costituisce la prestazione principale di un’operazione unica e ai suoi beneficiari viene riconosciuto il diritto di utilizzare in tutto o in parte un bene immobile espressamente determinato

PRESTAZIONI RELATIVE A BENI IMMOBILI

L'IVA E I SERVIZI INTERNAZIONALI:

REGOLE, NOVITÀ SU IMMOBILI E GESTIONE OPERATIVA

Prestazioni generiche: momento di effettuazione

Prestazioni generiche rese da un soggetto passivo (Ue o extra Ue) non stabilito in IT a un soggetto passivo ivi

stabilito e viceversa si considerano effettuate nel momento in cui sono

ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione

dei corrispettivi

Momento di effettuazione

Deroga alla regola dell’effettuazione legata al pagamento ex art. 6.3 DPR 633/72

(la fatturazione anticipata non è causa autonoma di effettuazione)

Legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011)

PRESTAZIONI GENERICHE

Si fa riferimento alle previsioni contrattuali e ai documenti che vengono scambiati tra le parti

Per verificare il momento di

effettuazione della prestazione

Circolare 16/E/2013

Nel caso in cui non sia ancora determinato il corrispettivo da versare per la singola prestazione, determinazione legata ad elementi fattuali non ancora realizzati l’ultimazione coincide con ta certezza di tale elementi

PRESTAZIONI GENERICHE

La fattura emessa può essere assunta come “indice”

dell’effettuazione dell’operazione

Ricezione fattura del prestatore

comunitario non residente

E’ dunque al momento di ricezione della fattura che va ricondotta l’esigibilità dell’imposta che deve essere assolta in reverse charge dal committente - a prescindere dall’effettuazione del pagamento - mediante integrazione del documento

Circolare 16/E/2013 e circolare 35/E/2012

PRESTAZIONI GENERICHE

il documento commerciale emesso può essere assunto

come “indice” dell’effettuazione dell’operazione

Ricezione di un documento da

parte del prestatore

extracomunitario non residente

E’ dunque al momento di ricezione del documento commerciale che va ricondotta l’esigibilità dell’imposta che deve essere assolta in autofattura dal committente - a prescindere dall’effettuazione del pagamento -

Circolare 16/E/2013 e circolare 35/E/2012

PRESTAZIONI GENERICHE

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REGOLE, NOVITÀ SU IMMOBILI E GESTIONE OPERATIVA

Prestazioni generiche: regole di fatturazione

Regole di fatturazione

Per i servizi generici resi in ambito Ue il temine di emissione della fattura

passa dal giorno di effettuazione ex art. 6 del DPR 633/72, al 15 del mese

successivo a tale momento

Tempistica Fatturazione

servizi intra Ue

Entro giorno 15 del mese successivo all’ultimazione

PRESTAZIONI GENERICHE

Regole di fatturazione

Per i servizi generici resi a o ricevuti da un soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione

europea, il temine di emissione della fattura (o autofattura) passa dal giorno di

effettuazione ex art. 6 del DPR 633/72, al 15 del mese successivo a tale momento

Tempistica Fatturazione servizi extra

Ue

Entro giorno 15 del mese successivo all’ultimazione

PRESTAZIONI GENERICHE

Scambi intracomunitari

Annotazione entro il termine di emissione (giorno 15 del mese successivo

all’effettuazione) con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione

Registrazione fatture attive

In precedenza entro 15 giorni dall’effettuazione

PRESTAZIONI GENERICHE

Scambi intracomunitari

Le fatture previa integrazione sono annotate distintamente entro il giorno 15 del mese

successivo a quello di ricezione della fattura con riferimento al mese precedente

Ai fini della detrazione le fatture sono annotate distintamente anche nel registro degli acquisti entro il termine art. 19 DPR

633/72

Registrazione fatture

passive

• Registro vendite: in precedenza entro il mese di ricezione o comunque anche successivamente ma entro quindici giorni

• Registro acquisti: in precedenza medesima tempistica del registro vendite

PRESTAZIONI GENERICHE

Applicazione art. 46, comma 5, DL 331/93

Mancata ricezione

della fattura del

prestatore Ue

Se la fattura non perviene entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, entro il 15 del terzo mese seguente il committente è tenuto ad emettere autofattura in unico esemplare, annotando lo stesso entro il mese di emissione con riferimento al mese precedente

Circolare 16/E/2013

PRESTAZIONI GENERICHE

Scambi intracomunitari

L’obbligo di regolarizzazione spontanea deve considerarsi operante anche per le prestazioni di servizi, generiche e non,

effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea nei confronti di un cessionario/committente

stabilito in Italia

Mancata ricezione

della fattura

L’art. 17 comma 2 modificato dal decreto fatturazione rinvia all’art. 46 del D.L. 331/93

PRESTAZIONI GENERICHE

Modelli Intrastat

la tempistica decorre con riferimento alla registrazione delle fatture sia attive che

passive (entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento)

Presentazione modelli

La riforma sulla fatturazione non ha variato le regole in vigore

PRESTAZIONI GENERICHE

sanzioni non applicabili

Sanzioni in caso di anticipo della

integrazione della fattura o dell’autofattura

Circolare 16/E/2013

PRESTAZIONI GENERICHE