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CORSO PER LA FORMAZIONE DEI GESTORI PER PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO Liquidazione del Patrimonio Disciplina ed Esercitazione pratica Dott. Massimo Cambi Firenze, 05 dicembre 2016 1

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CORSO PER LA FORMAZIONE DEI GESTORI PER PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione del Patrimonio Disciplina ed Esercitazione pratica

Dott. Massimo Cambi

Firenze, 05 dicembre 2016

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Aspetti generaliProcedura concorsuale

◦ Costruzione → fallimento del consumatore (!)

◦ Universale (tutti i beni)

◦ Generalità (tutti i creditori anteriori)

◦ Cristallizzazione patrimonio

◦ Par condicio creditorum

Norme applicabili◦ Vuoti normativi

◦ Assenza rinvii

◦ Diritto concorsuale (?)

Volontarietà (/Conversione)

Scopo/Beneficio (fresh start)

� Esdebitazione per persone fisiche

� …e gli altri?

� Questione del merito

� Durata – quattro anni da deposito domanda

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FASIFase introduttiva (chi, come e quando)

◦ Ricorso volontario [OCC/Tribunale]

◦ Soggetti + Condizione di sovraindebitamento

◦ Relazione OCC

◦ Domanda di liquidazione

La procedura di liquidazione

◦ Apertura → effe6

◦ Inventario e liquidazione attivo

◦ Accertamento del passivo

◦ Distribuzione

◦ Chiusura

Esdebitazione

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I soggettiIN GENERALE: TUTTI quelli non fallibili�Imprenditori commerciali sotto soglia

�Professionisti

�Enti non commerciali

�Imprenditori agricoli

�Consumatori

�Cause di inammissibilità

◦ Chi è soggetto a procedure concorsuali

◦ Chi ha fatto ricorso a procedura sovraindebitamento nei cinque anni precedenti (Cass. 1869/2016: aver fatto ricorso da intendersi come aver usufruito degli effetti pieni dell’istituto)

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Conversione proceduraIniziaAva → debitore o creditori

Cessazione di diritto di accordo o piano consumatore

◦ per inadempimento nei confronti di PP.AA. o gestori enti previdenziali – atti in frode ai creditori

Annullamento accordo o piano

◦ per aumento/diminuzione passivo o sottrazione/dissimulazione parte rilevante attivo con dolo o colpa grave

Risoluzione accordo o piano

◦ per inadempimento obblighi, mancata costituzione garanzia, impossibilità esecuzione piano o accordo per causa non imputabile al debitore

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Procedura volontaria (1)Ricorso ad OCC / Tribunale

Condizione di sovraindebitamento

- perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni

- definitiva incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni

Adempimento iniziale: ◦ entro tre giorni da richiesta di relazione, OCC ne da’ notizia a:

� agente della riscossione

� uffici fiscali

� enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante

Altri effetti del ricorso (?)

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Procedura volontaria (2)Universalità: compresi TUTTI i beni ad eccezione di:

◦ crediti impignorabili (art. 545 cpc)

◦ crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, stipendi, pensioni, salari e guadagni dell’attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice

◦ frutti da usufrutto legale su beni figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e relativi frutti, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.

◦ cose impignorabili per legge

Beni sopravvenuti

- Beni sopravvenuti nei quattro anni successivi a deposito domanda rientrano nella liquidazione, al netto delle passività

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Procedura volontaria (3)Generalità: riguarda tutti i creditori anteriori

� Indagini su banche dati: (autorizzazione Tribunale)

◦ Banca d'Italia � Centrale rischi

◦ CRIF � risposta

◦ Consorzio Tutela del Credito � risposta

◦ Agenzia Entrate / Equitalia � risposta

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La domanda (1)Tribunale competente

Documenti (art. 9, co. II e III):

◦ Elenco di tutti i creditori (con indicazione somme dovute);

◦ Elenco di tutti i beni del debitore

◦ Atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni

◦ Dichiarazione dei redditi degli utlimi 3 anni

◦ Attestazione su completezza e attendibilità documentazione

◦ Elenco spese correnti necessarie a sostenimento debitore e famiglia (compreso certificato stato di famiglia)

◦ Scritture contabili ultimi tre esercizi (per imprenditori comm.)

◦ Attestazione fattibilità [NO]

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La domanda (2)Documenti (art. 14-ter, co. III):

◦ Inventario di tutti i beni del debitore

◦ Relazione particolareggiata:

1) Indicazione cause indebitamento e diligenza del debitore persona fisicanell'assumere volontariamente obbligazioni

2) Esposizione ragioni incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte

3) Resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni

4) Indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

5) Giudizio su completezza e attendibilità documentazione depositata a corredo della domanda

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Relazione particolareggiata (1,2)(1) Indicazione cause indebitamento

◦ Storia personale/familiare del debitore (!)

◦ Analisi su assunzione debiti (quali e quando)

Diligenza del debitore persona fisica nell'assumere volontariamente obbligazioni

(2) Esposizione ragioni incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte

◦ Confronto tra debiti assunti e capacità reddituali

nella sostanza si richiede un giudizio di meritevolezza

→ giudizio rimesso al Giudice ma OCC/gestore deve relazionare su diligenza debitore ovvero obbligazioni assunte e capacità debitore a soddisfare detti debiti ad epoca assunzione

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Relazione particolareggiata (3,4)(3) Resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni

◦ Analisi su solvibilità

◦ Confronto entrate/obbligazioni anno per anno

(4) Indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

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Relazione particolareggiata (5)(5) Giudizio su completezza e attendibilità documentazione depositata a corredo della domanda

Problematiche:

◦ eventuali obbligazioni non risultanti da banche dati

◦ fideiussioni (?)

◦ Equitalia non aggiornata (!)

N.B. domanda di liquidazione è inammissibile se documentazione prodotta non consente di ricostruire completamente situazione economica e patrimoniale

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Esercitazione

Relazione OCC �

Integrazione OCC �

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La domanda (3)Effetti:

◦ Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile

Tecnica:

- debitore che compila domanda

- Esempio pratico �

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Decreto di apertura (1)Il giudice dichiara aperta la procedura di liquidazione, se:

◦ la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter,

◦ verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni.

Decreto:

◦ nomina del liquidatore

◦ dispone blocco azioni cautelari ed esecutive individuali e acquisizione diritti prelazione � cristallizzazione del patrimonio

◦ stabilisce idonea forma di pubblicità (+ annotazione nel R.I. per imprese)

◦ ordina trascrizione del decreto, per beni immobili o beni mobili registrati

◦ ordina consegna o rilascio beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi � spossessamento attenuato

◦ fissa limiti reddito di mantenimento della famiglia

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Decreto di apertura (2)Caratteristiche del decreto:

◦ è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore

◦ deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento

La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini dell’esdebitazione, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

Esempio di decreto di apertura �

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La proceduraGli organiIl Giudice

◦ Funzione decisoria � decreto ammissione / esdebitazione

◦ Ruolo di direzione e controllo su atti del liquidatore (ma previsti pochi casi)

◦ Stato passivo (eventuale)

◦ Atti della liquidazione

◦ Chiusura della procedura

OCC

◦ Funzione consultiva – «assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso»

Il liquidatore

◦ Professionista / OCC

◦ Funzione: amministrazione del patrimonio

◦ Poteri di straordinaria amministrazione (?) – (non si sono limiti l.f.)

◦ Liquidatore = Curatore � NO !!! Eventualmente liquidatore C.P.

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La proceduraPeculiaritàPassivo - concorso formale tra i creditori

◦ partecipano ai riparti solo i creditori che hanno presentato domanda di partecipazione (come nel fallimento)

◦ Creditori posteriori: non possono procedere su beni del patrimonio

Attivo – spossessamento attenuato

◦ Liquidatore ha amministrazione del patrimonio

◦ Giudice può consentire che debitore mantenga uso beni

Altri aspetti:

◦ Straordinaria amministrazione

◦ Atti pregiudizievoli ai creditori, es. revocatorie (niente è previsto)

◦ Esito rapporti giuridici preesistenti (niente è previsto)

◦ Compensazione

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La proceduraAttivoIL liquidatore

- ha amministrazione dei beni e può svolgere ogni azione ad essa correlata;

- esercita ogni azione finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare;

- può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.

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La proceduraAttivo – adempimenti (1)1) Trascrizione decreto presso pubblici registri (PRA, Agenzia Territorio)

2) Inventario dei beni

3) Programma di liquidazione (entro 30gg. da inventario)

◦ Patrimonio comprende anche accessori, pertinenze e i frutti

◦ Liquidatore cede crediti per cui non è probabile incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda.

◦ Modalità vendite e altri atti di liquidazione:

◦ effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati,

◦ sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti,

◦ assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati

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La proceduraAttivo – adempimenti (2)4) Informativa su esiti vendite

◦ Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice

5) Potere controllo Giudice

◦ quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione

6) Subentro in procedure esecutive

7) In esito a vendite, il giudice, sentito il liquidatore e verificata conformità atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza svincolo somme, ordina cancellazione gravami (ivi compresa trascrizione del decreto apertura liquidazione), dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta

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La proceduraPassivo (1)Procedura di accertamento del passivo � ricalca fallimento

1) Comunicazione ai creditori◦ Invito a presentare domanda di partecipazione

◦ Termine deposito domanda

◦ Data di comunicazione stato passivo (!)

◦ Mezzo di comunicazione

2) Domanda di partecipazione - contenuto ◦ generalità del creditore;

◦ somma che si intende far valere, o descrizione bene di cui si chiede restituzione o rivendicazione;

◦ succinta esposizione fatti e elementi di diritto che costituiscono ragione domanda;

◦ eventuale indicazione di titolo di prelazione;

◦ Indicazione PEC, fax o elezione di domicilio in comune circondario del tribunale

◦ Allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere

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La proceduraPassivo (2)3) Progetto di stato passivo

◦ Comunicato a creditori

◦ Termine 15 giorni per osservazioni

4) Assenza osservazioni � Liquidatore approva Stato Passivo

5a) Presenza osservazioni (se liquidatore le ritiene valide)

◦ => nuovo progetto

5b) Presenza di contestazioni non superabili

◦ => atti al giudice che provvede a formazione Stato Passivo

Tardive ? Legge non prevede niente � da ritenere ammissibili con conseguente aggiornamento stato passivo

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La proceduraPassivo (3)Art. 14-duodecies, co. II

«I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti»

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La proceduraFasi ulterioriRipartizione dell’attivo

◦ Niente è previsto

◦ Par condicio creditorum

Rendiconto (?) – norme sul mandato

Compenso del liquidatore

Chiusura della procedura

o Giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura

�Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione

� non prima di quattro anni da deposito domanda

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Esdebitazione (1)Accordo e piano � effetto esdebitatorio automatico

Liquidazione del patrimonio � esdebitazione su ricorso del debitore entro anno successivo a decreto chiusura

Condizione: «BUONA CONDOTTA» DURANTE PROCEDURA LIQUIDAZIONE

◦ collaborazione debitore a regolare ed efficace svolgimento della procedura;

◦ debitore non abbia in alcun modo ritardato svolgimento della procedura;

◦ non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

◦ non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno degli specifici reati previsti dall’art. 16 della legge;

◦ abbia svolto, nei quattro anni di durata della liquidazione, un'attività produttiva di reddito adeguata o abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;

◦ siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

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Esdebitazione (2)Cause di esclusione:

a) sovraindebitamento imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto a capacità patrimoniali;

b) debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

Revoca provvedimento esdebitazione

◦ in ogni momento

◦ su istanza creditori

o per caso sub b)

o oppure se risulti é stato dolosamente o con colpa grave aumentato/diminuito il passivo, o sottratta/dissimulata parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.

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Esdebitazione (3)Debiti esclusi da esdebitazione

a) derivanti da obbligo di mantenimento e alimentari;

b) debiti da risarcimento danno da fatto illecito extra-contrattuale + sanzioni penali ed amministrative a carattere pecuniario (non accessorie di altri debiti)

c) debiti fiscali accertati successivamente ma con competenza anteriore a data apertura procedura (per sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi)

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