Relatore: Laura Marinelli- PressCom Srl STRUMENTI COMUNICAZIONE DIMPRESA.
LEGISLAZIONE DIMPRESA AZIENDA. Avv. Carlo Di Brino NATURA GIURIDICA Concezione organica o unitaria:...
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LEGISLAZIONE D’IMPRESALEGISLAZIONE D’IMPRESA
AZIENDA
Avv. Carlo Di Brino
NATURA GIURIDICANATURA GIURIDICA
Concezione organica o unitaria: azienda autonomo e unitario oggetto di diritto, si identifica con figure caratteristiche del diritto privato (universalità, patrimonio autonomo, bene immateriale)
Concezione atomistica: l’azienda è priva di un’autonoma identità, oggetto di diritto sono i singoli beni che la costituiscono
Avv. Carlo Di Brino
Azienda (art.2555 c.c.)Azienda (art.2555 c.c.)
Complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.)
Avv. Carlo Di Brino
NozioneNozione La nozione giuridica di azienda presuppone quella di
impresa, della quale costituisce lo strumento Se non vi è impresa, non vi è azienda in senso tecnico;
l’attività dell’imprenditore si realizza mediante la combinazione dei beni in funzione di uno scopo produttivo
La legge pone l’azienda nell’ambito delle combinazioni di cose, considera cioè l’azienda un aggregato di beni, i quali conservano la loro individualità, ma che, sotto certi aspetti, subiscono una unificazione in conseguenza della unitarietà della loro destinazione economica
Avv. Carlo Di Brino
Differenza tra impresa e Differenza tra impresa e aziendaazienda
I termini impresa e azienda vengono talvolta utilizzati nel linguaggio comune come sinonimi, ma dal punto di vista giuridico essi indicano due realtà diverse, infatti:
L’AZIENDA è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa;
L’IMPRESA è l’attività economica produttiva di nuova ricchezza, svolta per mezzo del complesso di beni organizzati
Avv. Carlo Di Brino
Rapporto di strumentalitàRapporto di strumentalità
Tra azienda e impresa esiste un rapporto strumentale in quanto la prima è il mezzo per il raggiungimento dello scopo costituito dall’esercizio di un’attività d’impresa
Avv. Carlo Di Brino
Elementi costitutiviElementi costitutivi Sono elementi costitutivi dell’azienda i beni che
la compongono:
1. Beni materiali (merci, macchinari, locali, ecc.)
2. Beni immateriali (brevetti, marchi, ecc.) L’azienda può essere composta da beni:
1. mobili e immobili
2. Non omogenei
3. Non necessariamente appartenenti all’imprenditore
Avv. Carlo Di Brino
I beni singoli nel complesso I beni singoli nel complesso aziendaleaziendale
Una distinzione usuale nell’ambito di complesso aziendale, dal fondamento più economico che giuridico, è quella tra:
Capitale fisso Capitale circolante
Avv. Carlo Di Brino
Capitale fissoCapitale fisso
Complesso di beni che, avendo carattere strumentale rispetto al processo produttivo, trovano una destinazione duratura nel complesso aziendale, e che appunto costituiscono il capitale fisso:
1. Impianti2. Arredamenti 3. Macchinari 4. brevetti
Avv. Carlo Di Brino
Capitale circolanteCapitale circolante
Complesso dei beni che si consumano nel processo produttivo o nelle singole operazioni commerciali, e sono destinati a rinnovarsi continuamente, costituendo il capitale circolante dell’azienda:
1. Merci2. Materie prime o semilavorate3. Prodotti finiti
Avv. Carlo Di Brino
Nesso di interdipendenzaNesso di interdipendenza
Essenziale per la configurazione dell’entità “azienda” è il nesso di interdipendenza che collega i vari beni aziendali, in modo da rendere tale entità atta a perseguire un fine produttivo: destinazione funzionale unitaria
Non è necessario che i beni appartengono all’imprenditore a titolo di proprietà ma è sufficiente che egli ne abbia la disponibilità
Avv. Carlo Di Brino
Destinazione funzionale Destinazione funzionale unitariaunitaria
L’azienda si presenta come una entità una e plurima
L’unità della funzione economica determina una unificazione da un punto di vista giuridico dei diversi beni che questa funzione realizzano
L’unificazione sussiste soltanto nei limiti della destinazione funzionale, e cioè in quanto questa destinazione permanga e in quanto i beni vengano in considerazione nella loro posizione funzionale
Avv. Carlo Di Brino
Riflessi giuridici dell’unità Riflessi giuridici dell’unità aziendaleaziendale
L’unità funzionale del complesso aziendale ha una rilevanza giuridica sotto diversi aspetti:
FruttiMiglioramenti, danni e usufruttoDivisione ereditaria
Avv. Carlo Di Brino
Frutti dell’aziendaFrutti dell’azienda
Il complesso aziendale ha una sua produttività: il prodotto dell’azienda non è il prodotto dei singoli beni di cui risulta, ma è il prodotto del complesso aziendale e cioè il risultato della destinazione funzionale della pluralità dei beni collegati
Avv. Carlo Di Brino
Miglioramenti, danni e Miglioramenti, danni e usufruttousufrutto
Miglioramenti e danni possono sussistere anche quando i singoli elementi siano rimasti gli stessi:
Il mancato esercizio dell’azienda costituisce danno talmente grave da costituire addirittura causa di decadenza dell’usufrutto, appunto perché, pur non toccando i beni singoli, tocca la complessità del complesso aziendale
Avv. Carlo Di Brino
Divisione ereditariaDivisione ereditaria
L’indivisibilità dell’azienda è affermata espressamente in sede di divisione ereditaria (art.722 c.c.)
Avv. Carlo Di Brino
Indivisibilità del complesso Indivisibilità del complesso aziendaleaziendale
I beni non possono essere sottratti, se non per volontà dell’imprenditore, alla loro destinazione funzionale.
Il complesso aziendale si presenta non solo come tutto unico, ma addirittura come un tutto indivisibile.
Avv. Carlo Di Brino
Caratteri dell’aziendaCaratteri dell’azienda
OrganizzazioneAvviamentoClientela
Avv. Carlo Di Brino
OrganizzazioneOrganizzazione
è il nesso di interdipendenza che collega i vari beni che compongono l’azienda in modo da renderla idoneo strumento per il perseguimento del fine produttivo
Avv. Carlo Di Brino
AvviamentoAvviamento
Il carattere di complesso di beni organizzati in funzione di uno scopo produttivo comporta che l’organizzazione faccia acquisire agli stessi beni un valore superiore rispetto a quello individuale.
Tale maggior valore prende il nome di AVVIAMENTO
Avv. Carlo Di Brino
Avviamento: definizioneAvviamento: definizione
È il plusvalore che acquistano i beni come complesso rispetto al valore che hanno come singole individualità.È la capacità dell’azienda di produrre profitti.Non è un nuovo bene, ma il valore economico del collegamento funzionale dei singoli beni
Avv. Carlo Di Brino
FondamentoFondamento
Duplice fondamento:Soggettivo, in quanto è inerente alla
capacità dell’imprenditore;Oggettivo, in quanto è inerente agli
elementi dell’azienda e al luogo di svolgimento dell’attività
Avv. Carlo Di Brino
TutelaTutela
Duplice tutela:Diretta – a favore dell’imprenditore
locatario nei confronti del locatore dell’immobile destinato all’impresa (L. 392/1978 sull’equo canone)
Indiretta (repressione della concorrenza sleale, tutela dei segni distintivi etc.)
Avv. Carlo Di Brino
ClientelaClientela
Coloro ai quali sono destinati i beni e i servizi prodotti dall’imprenditore.
Flusso costante della domanda dei beni e servizi che fanno capo all’azienda
È espressione e indice di misura dell’avviamento È un rapporto di fatto tra consumatori ed
impresa dal quale dipende il profitto che l’imprenditore ricava dalla sua attività
Avv. Carlo Di Brino
Differenza tra clientela e Differenza tra clientela e avviamentoavviamento
L’avviamento sta ad indicare la potenzialità economica dell’azienda (cioè l’attitudine obiettiva a conseguire il fine che le è proprio)
La clientela si riferisce al complesso dei clienti attirati ed è lo scopo e l’espressione dell’avviamento, ovvero un indice di questo
Avv. Carlo Di Brino
Trasferimento dell’aziendaTrasferimento dell’azienda L’imprenditore nella veste di titolare dell’azienda può trasferire a terzi:1. Singoli beni dell’azienda2. L’azienda nel suo complesso Quest’ultimo tipo di trasferimento può aversi per atto tra vivi in forme
diverse:I. Secondo regole particolaria) Vendita (art.2558 c.c.)b) Usufrutto (art.2561 c.c.)c) Affitto (art.2562 c.c.)II. Secondo regole generalia) Donazioneb) Permutac) Conferimento in società
Avv. Carlo Di Brino
GeneralitàGeneralitàSi ha trasferimento d’azienda solo allorquando il
complesso dei beni trasferiti è, di per sé solo, idoneo ad un esercizio di impresa; ciò non toglie che l’imprenditore possa cedere i singoli beni di cui si compone l’azienda, ma in tal caso non troverà applicazione la disciplina di cui agli artt. 2556 e ss. c.c.
Si ha disposizione dell’azienda ogni volta che nel complesso dei beni aziendali si dispone per la continuazione dell’attività imprenditrice da parte di altro soggetto
Avv. Carlo Di Brino
Posizione del cessionarioPosizione del cessionario Il cessionario acquista l’azienda a titolo derivativo, ma non
così la qualità di imprenditore, che viene acquistata a titolo originario
Per effetto della disposizione di azienda non si ha successione nell’impresa, ma si ha cessazione dell’attività imprenditrice da parte di un soggetto e inizio di tale attività da parte di altro soggetto in conseguenza della dismissione e rispettivamente dell’acquisto del complesso aziendale, e cioè del mezzo attraverso il quale l’attività imprenditrice si esercita
Vi è successione nell’impresa, invece, nelle ipotesi di usufrutto e di affitto, in quanto l’usufruttuario deve gestire l’azienda salvaguardandone la destinazione
Avv. Carlo Di Brino
Tipi di trasferimentoTipi di trasferimento
Inter vivos1. Trasferimento della proprietà: vendita (art.
2558 c.c.), donazione, permuta o conferimento in società
2. Costituzione di un diritto reale o personale di godimento: usufrutto (2560 c.c.) affitto (2562 c.c.)
Mortis causa
Avv. Carlo Di Brino
Forma (art.2556 c.c.)Forma (art.2556 c.c.)
“Per le imprese soggette a registrazione, i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda, devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per la particolare natura del contratto, o dei singoli beni che compongono l’azienda” (art. 2556 c.c.)
Avv. Carlo Di Brino
Principi sulla formaPrincipi sulla forma
Necessità della forma scritta solo ai fini della prova (ad probationem)
Osservanza delle regole stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda (necessità della forma scritta ad substantiam, se traatasi di immobili ecc.) o per la particolare natura del contratto (necessità dell’atto pubblico con testimoni in caso di “donazione”)
Avv. Carlo Di Brino
SegueSegue
Tali contratti, se redatti con atto pubblico, o con scrittura privata autenticata, dovranno essere iscritti nel Registro delle imprese (art. 2556 comma II c.c.), come modificato dalla L. 310/1993)
Ciò comporta l’impossibilità di iscrivere quei contratti stipulati con forme diverse da quelle suindicate, e la inopponibilità ai terzi dell’avveduto trasferimento.
Da tali principi si deduce che, in realtà, l’azienda non ha particolari modalità di trasferimento, ma circola nelle forme proprie dei beni che la compongono
Avv. Carlo Di Brino
Effetti del trasferimentoEffetti del trasferimento
Divieto di concorrenzaSuccessione nei contrattiCrediti relativi all’azienda cedutaDebiti relativi all’azienda ceduta
Avv. Carlo Di Brino
Divieto di concorrenzaDivieto di concorrenza
Il trasferimento dell’azienda comporta per l’alienante l’obbligo di astenersi dall’iniziare una nuova impresa, che possa, per le sue caratteristiche, sviare la clientela dell’azienda ceduta (art. 2557 comma I c.c.).
Tale obbligo può tuttavia essere escluso o ampliato dalle parti, non oltre però il limite temporale dei cinque anni (art. 2557 comma II c.c.)
Avv. Carlo Di Brino
Successione nei contrattiSuccessione nei contrattiIn seguito al trasferimento dell’azienda, e salvo diversa volontà delle parti, l’acquirente subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda, a condizione che non abbiano carattere personale (art. 2558 comma I c.c.).
Avv. Carlo Di Brino
Principi dell’art. 2558 c.c.Principi dell’art. 2558 c.c.
L’art. 2558 c.c. fisa due principi:
1. La successione del cessionario nei contratti dell’azienda ceduta come effetto naturale della cessione stessa (salvo patto contrario)
2. L’esclusione da tale successione dei contratti a carattere personale
Avv. Carlo Di Brino
GeneralitàGeneralità
Tale automatica successione si verifica indipendentemente dal consenso del contraente ceduto; quest’ultimo potrà però recedere dal contratto in presenza di una giusta causa.
La successione dell’acquirente trova una particolare applicazione in specifiche norme, quali:
- art. 2112 c.c. per i contratti di lavoro;- art. 2610 c.c. per il contratto di consorzio;- art. 132 L. 633/1941 sul diritto di autore;- art.36 L. 392/1978 in tema di locazione di immobili urbani
non adibiti ad abitazione.
Avv. Carlo Di Brino
Consenso del contraente Consenso del contraente cedutoceduto
A differenza di quanto avviene nella cessione del contratto (art.1460 c.c.), nel caso di trasferimento d’azienda non è prevista la necessità del consenso del contraente ceduto.
Il contraente ceduto ha solo la facoltà, in presenza di una giusta causa, di recedere dal contratto entro 3 mesi dalla notizia dell’avvenuto trasferimento
Avv. Carlo Di Brino
Esclusione con patto Esclusione con patto espressoespresso
Il cessionario può succedere in qualunque contratto stipulato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
Le parti possono escludere con patto espresso detta successione anche se tale possibilità non sussiste per i contratti attinenti all’organizzazione aziendale in quanto strettamente collegati all’esercizio dell’impresa
Avv. Carlo Di Brino
Esclusione dei contratti Esclusione dei contratti intuitu intuitu personaepersonae
La ratio di tale esclusione deve ricercarsi nel fatto che l’accordo contrattuale è fondato esclusivamente sulla fiducia tra le parti
Il trasferimento di tali contratti seguirà pertanto la disciplina ordinaria della cessione del contratto, che si perfeziona con il consenso del contraente ceduto
Avv. Carlo Di Brino
Crediti relativi all’azienda Crediti relativi all’azienda cedutaceduta
È previsto l’automatico passaggio dei crediti all’acquirente dell’azienda. La cessione diviene efficace nei confronti dei terzi debitori con la notifica, o con l’accettazione da parte di questi, oppure con l’iscrizione nel Registro delle imprese dell’intervenuto trasferimento d’azienda (art. 2559 c.c.)
Avv. Carlo Di Brino
SegueSegue L’art. 2559 c.c. dispone che il trasferimento dei
crediti aziendali è opponibile ai terzi anche in mancanza di notifica o accettazione, del debitore ceduto dal momento dell’iscrizione nel Registro delle Imprese
Il debitore è liberato se paga in buona fede all’alienante.
Quanto alla sorte dei crediti nel rapporto tra alienante e acquirente, per alcuni il trasferimento è automatico salvo patto contrario, per altri invece occorre sempre un’espressa pattuizione ad hoc
Avv. Carlo Di Brino
Debiti relativi all’azienda Debiti relativi all’azienda cedutaceduta
L’alienante è liberato dai debiti relativi all’azienda ceduta solo se i creditori vi acconsentono. Per le aziende commerciali, se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori, cedente e cessionario sono obbligati in solido per il loro pagamento (art. 2560 c.c.)
Nel rapporto interno è discusso se i debiti passino a carico dell’acquirente automaticamente oppure occorra una apposita pattuizione
Avv. Carlo Di Brino
Usufrutto e affitto d’aziendaUsufrutto e affitto d’azienda
La disciplina prevista per entrambi gli istituti riconduce l’azienda ad una concezione unitaria della stessa (art. 2561, 2562 c.c.).
Avv. Carlo Di Brino
Obblighi dell’usufruttuario e Obblighi dell’usufruttuario e dell’affittuariodell’affittuario
1. Esercitare l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue;
2. Gestirla senza modificarne la destinazione;
3. Ricostituire le normali dotazioni e sostituire gli impianti deteriorati dall’uso.