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ConvegnoConvegno

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Bari, 14 ottobre 2008Bari, 14 ottobre 2008PalacePalace Hotel Hotel -- Sala Sala AbbresciaAbbrescia

EVOLUZIONE DEI SERVIZI ENEGETICIEVOLUZIONE DEI SERVIZI ENEGETICI

Ing. Sandro Picchiolutto

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PREMESSE

Il mercato potenziale dei Servizi Energetici a livello Europeo èstato stimato ad almeno 5-10 miliardi di Euro l’anno e 25 miliardi di Euro nel lungo termine.

La direttiva 2006/32/CE del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici definisce come «Servizio Energetico»:

“La prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie e/o operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e/o a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili”.

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Tale definizione è stata integrata e sviluppata dal progetto di norma CST 13002 predisposta dal CEN TF 189 “Specifiche dei servizi perl’Efficienza Energetica”.

Un Servizio per l’Efficienza Energetica dovrà:essere progettato al fine di ottenere sia un miglioramento dell’Efficienza Energetica che altri criteri definiti contrattualmente.includere Azioni, Metodi di verifica e Descrizione del servizio.

Il miglioramento dell’Efficienza oppure i Risparmi Energetici dovranno essere misurati e verificati attraverso metodologie convenute entro un periodo temporale definito contrattualmente.

1) Le Azioni di miglioramento dell’efficienza energetica dovranno ricomprendere:

riduzione dei fabbisogni energetici;sostituzione, modifica o aggiunta di apparecchiature;utilizzo più efficiente delle infrastrutture energetiche;miglioramento della manutenzione;implementazione di programmi di modifica comportamentale;implementazione di Sistemi di Gestione dell’Energia.

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2) La verifica del miglioramento dell’Efficienza Energetica dovrà ricomprendere almeno i seguenti passi:definizione dello stato di riferimento e dei relativi fattori di aggiustamento;definizione delle procedure (compresi gli strumenti di calcolo) che assicurino un valido confronto dei consumi energetici in periodi diversi;sviluppo ed implementazione del piano di misura e verifica; trasmissione dei dati al cliente.

3) Al fine di facilitare il confronto tra i diversi servizi offerti dovrà essere resa disponibile una adeguata descrizione che includa:la misure proposte (1-Azioni);il grado di miglioramento dell’Efficienza Energetica atteso, evidenziando l’eventuale presenza di garanzia contrattuale. In caso affermativo dovrà essere esplicitato il livello di garanzia assicurato;l’impegno e le responsabilità in capo alle parti contrattuali;il programma temporale;il metodo di verifica (2-Verifica)

Il grado di miglioramento dell’Efficienza Energetica sarà determinato dalla riduzione dei consumi rispetto allo stato di riferimento.

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Diverso e del tutto innovativo appare invece l’approccio adottato dal governo Italiano il quale, nel D.lgs. 115/08 di recepimento della Direttiva 2006/32/CE,

integra la definizione di Servizio energetico:

“Prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili”;

Tale definizione risulta fortemente condizionata da un’ottica che considera come la maggioranza dei progetti sinora sviluppati in Europa nel campo dei servizi Energetici fanno riferimento alle Energy Service Companies (ESCo).

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con la figura del Fornitore di Servizi Energetici:

”Soggetto che fornisce servizi energetici, che può essere uno dei seguenti soggetti”:

ESCO;distributore di energia;gestore del sistema di distribuzione; società di vendita di energia al dettaglio;esperto in gestione dell'energia;ESPCo.

Investire in efficienza energetica attraverso un fornitore di Servizi Energetici è fondamentalmente sempre vantaggioso, tuttavia, i vantaggi economici effettivamente raggiungibili dipendono da vari fattori e possono risultare limitati da un’ampia serie di barriere.

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Le maggiori barriere allo sviluppo dei Servizi Energetici sono:

basso livello di comprensione, mancanza di informazioni e/o scetticismo da parte del cliente;limitata comprensione delle opportunità di miglioramento dell’efficienza energetica anche attraverso l’utilizzo dei CPE e FTT;limitata dimensione dei progetti associata ad eccessivi costi di transazione (nel caso di interventi ESCo);elevato rischio percepito, sia dal punto di vista tecnico che imprenditoriale;scarsa compatibilità dei contesti legali e regolamentari verso gli investimenti in efficienza energetica;limitata comprensione dei protocolli di misura e verifica per assicurare le garanzie di efficienza contrattuali;ostacoli amministrativi, procedure complesse, suddivisione degli incentivi;resistenze a terziarizzare compiti attinenti la gestione dell’energia;

basso livello di motivazione se i costi energetici rappresentano solo una frazione limitata dei costi totali;limitato supporto governativo ad operazioni di Performance Contracting.

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Ai fini di contrastare tali ostacoli, cono state proposte le seguenti azioni:

aumentare la diffusione di informazioni sui progetti che possono essere realizzati dai Fornitori di Servizi Energetici;varare un sistema di accreditamento per i Fornitori di Servizi Energetici in grado di assicurare la qualità e la affidabilità dei servizi forniti;sviluppare un contesto in grado di rendere disponibili ai Fornitori di Servizi Energetici risorse e strumenti finanziari adeguati in funzione del servizio fornito così come del progetto intrapreso;standardizzazione degli strumenti di misura e verifica dei risparmi energetici e/o dei miglioramenti di efficienza raggiunti;assicurarsi che il Governo centrale prenda iniziative per il miglioramento dell’Efficienza Energetica degli edifici Pubblici;sviluppare una rete di Finanziamento Tramite Terzi a livello europeo.

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Il D.lgs 115/08 definisce:

La ESCo: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici e/oaltre misure di miglioramento dell'efficienza energetica dell'utente accettando un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa (totalmente o parzialmente) sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti.

La società di servizi energetici (ESPCo): soggetto fisico o giuridico, incluse le imprese artigiane e le loro forme consortili, che ha come scopo l’ offerta di servizi energetici.

L’esperto in gestione dell’energia (EM): professionista specializzato che ha le conoscenze, l’esperienza e la capacità necessarie per gestire l’uso dell’energia in modo efficiente.

Fermiamo la nostra riflessione su tre soggetti operanti nel campo dei Servizi Energetici:

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Il fattore cruciale del successo delle ESCO si esprime in un progressivo cambio di mentalità: le ESCo hanno progressivamente preso le distanze dalla pura “gestione conto terzi” per evolvere focalizzandosi nell’implementazione di compiti complessi in piena partnership con la clientela.

Ciò si è espresso nel fatto che la quasi totalità dei grandi progetti europei del comparto terziario e Residenziale recentemente implementati dalle ESCo hanno visto l’installazione od il miglioramento dei sistemi di controllo della climatizzazione.

Uno sviluppo interessante dell’interazione degli Enti Pubblici con il servizio ESCo si sta inoltre dimostrando la possibilità di canalizzare i risparmi derivanti dai Contratti di Prestazione Energetica verso interventi di utilizzo delle Fonti rinnovabili di Energia.

Tali progetti sono stati in larga parte intrapresi nel settore pubblico dove il modello di ESCo Pubblico – Private si sta progressivamente dimostrando uno degli strumenti più efficaci per stimolare l’efficienza energetica.

Nel caso delle ESCo...

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A differenza delle ESCo, le "Energy Service Provider Companies" (ESPCs) sono definite dal D.lgs.115/08 come:

“Soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme consortili, che ha come scopo l'offerta di servizi energetici atti al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia”.

In pratica il decreto fa riferimento a un insieme (anche notevolmente disomogeneo) di soggetti che rendono disponibile un servizio per un importo determinato o sotto forma di un valore aggiunto alla fornitura di apparecchiature o energia.

Le ESPC sono remunerate con un corrispettivo per le loro consulenze e/o prestazioni professionali forniti piuttosto che sulla base dei risultati delle loro azioni e/o raccomandazioni.Le ESPC non assumono pertanto alcun rischio (né tecnico né finanziario), nel caso l’efficienza energetica successiva alla prestazione di servizio rimanga al di sotto del previsto.

Nel caso delle ESPC...

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Obiettivamente, ben difficilmente le ESPC potrebbero essere in grado di garantire una riduzione dei consumi energetici del cliente in quanto non hanno né controllo né definite responsabilità operative in merito:

all’efficienza delle apparecchiature di conversione secondaria (come radiatori, motori, sistemi di gestione e controllo);sul sistema di domanda degli usi finali di energia (come il riscaldamento, Forza Elettromotrice ed illuminazione).

In generale quindi, i progetti implementati dalle ESPCs sono correlati alle apparecchiature di conversione dell’energia primaria (centrali di climatizzazione, gruppi cogenerativi, etc) sotto forma di compiti di:

Progettazione;Installazione e/o manutenzione;Gestione.

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In Italia, quindi, non solo viene riconosciuta la pluralità dei ruoli che differenti soggetti (con differenti livelli di competenza professionale) svolgono nel campo del miglioramento dell’efficienza Enegetica, ma viene colta la preziosa occasione per sottolineare il principio della qualificazione di tali soggetti.

La norma approvata prevede infatti che il MSE, a seguito dell'emanazione di apposita norma UNI-CEI:1. promuova un processo di incremento del livello di qualità e competenza tecnica per i fornitori di servizi energetici, attarverso una procedura di certificazione volontaria:

per le ESCo;per gli esperti in gestione dell'energia;

2. promuova un processo di incremento del livello di obiettività e di attendibilità per le misure e i sistemi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, attraverso una procedura di certificazione per il sistema di gestione energia e per le diagnosi energetiche.

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Oggi l’Energy Manager è imposto per legge

MA

sebbene il numero di addetti e peso professionale sono largamente inferiori rispetto:

agli obblighi di legge (stime FIRE lo pongono al 20 – 30% del previsto);alla dimensione ambientale ed economica del problema

Energia;

La quantità di Energy Manager nominati è ferma da anni!

È QUINDI TEMPO DI RIVEDERE TALE FIGURA:

SIA IN TERMINI di DEFINIZIONE PROFESSIONALE;CHE NELLA STRATEGIA DEL SUO INSERIMENTO NEL

MERCATO.

A questo punto: quali nuovi scenari per gli Energy Manager?

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L’attuale modello professionale, infatti:

a. Risulta imposto dall’alto al sistema aziendale così da essere percepito come costo, oltre che come una professionalità spesso incompatibile e/o persino estranea all’azienda;

b. Richiede, per il suo funzionamento all’interno della struttura aziendale:la dettagliata definizione del suo mansionario da soggetti spesso estranei alle problematiche energetiche;definizione e condivisione di una Politica Energetica, ove l’Energy Manager opera come attore, responsabile e garante dell’implementazione;la sovrapposizione di tale Politica (necessariamente orizzontale alle funzioni aziendali e, come tale, applicabile solo su istanza e pressione della alta direzione aziendale) allo schema funzionale dell’azienda, con inevitabili contrasti, problemi di comunicazione e condivisione degli obiettivi, problemi di individuazione e condivisione degli strumenti operativi.

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Affrontare concretamente tale problema vuol dire:collegare l’Energy Manager a ben definiti ruoli e responsabilità.evolvere dal superato profilo della legge 10/91 a quello, più elevato, di Esperto in gestione dell’Energia;Riconoscere che questa ultima figura è parte integrante del sistema dei fornitori di Servizi Energetici.

FIRE ha attivato una serie di iniziative al fine di:•Inserire nella legislazione tecnica europea e nazionale precisi riferimenti alla figura dell’Energy Manager;•Promuovere tutte le azioni che avessero come obiettivo la qualificazione e la certificazione dell’Esperto in Gestione dell’Energia.

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In questa sede, tra l’altro, si prevede l’obbligo, per il top management aziendale, di rendere disponibili risorse essenziali per stabilire, implementare, mantenere e migliorare il Sistema di Gestione dell’Energia…

Le risorse dovranno includere risorse umane, specializzazioni professionali, risorse tecnologiche e finanziarie…

Ruolo, responsabilità ed autorità verranno definiti, documentati e comunicati al fine di facilitare un efficace Energy Management.

Perno intorno al quale ruota il sistema di qualificazione dei Fornitori dei servizi Energetici è la definizione del Sistema diGestione dell’Energia, così come descritto dalla bozza di norma EN 16001:2008 “Sistemi di Gestione dell’Energia - Requisiti e guida all’uso”.

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Il Top Management aziendale designerà un rappresentante della direzione che, al di la degli altri compiti:

avrà ruolo, responsabilità ed autorità definiti al fine di assicurare che un Sistema di Gestione dell’energia sia stabilito, implementato e mantenuto in accordo con questo standard verrà a riferire sulle prestazioni del Sistema di Gestione

dell’Energia alla Direzione Aziendale al fine della loro riesamina con raccomandazioni per il loro miglioramento.

Questo rappresentante della direzione:

potrà essere designato come Energy Manager;dovrà essere competente e qualificato in maniera

appropriata in campo del miglioramento energetico e dell’efficienza energetica.

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Stimolare la crescita e l’utilizzo all’interno degli Enti ed Aziende dei Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE)

intesi come Sistemi di Gestione della Qualitànell’utilizzo aziendale dell’Energia,

….permette all’Energy Manager, ora in evoluzione verso la figura di Esperto in Gestione dell’Energia, di esprimersi come Responsabile dello sviluppo, implementazione, gestione e monitoraggio del Sistema di Gestione dell’Energia, rafforzando ed integrando la sua posizione in Azienda….

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In questo modo:

a. Il SGE rappresenterebbe una naturale espansione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) aziendale (ove esistente), concettocomunque molto più diffuso e condiviso di una astratta pianificazione energetica;

b. Il mansionario dell’EM così come la catena di responsabilità, comunicazione, obiettivi, integrazione funzionale risulterebbe essere parte integrante del SGE;

c. Il ruolo dell’EM verrebbe ad evolvere da sovrastruttura imposta ad un componente fondamentale del SGQ aziendale;

d. Ruolo e responsabilità dell’EM risulterebbero in tal modo chiaramente definite e modulate secondo le esigenze i requisiti del SGQ;

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a. Risulterebbero automaticamente definiti percorsi di accreditamento, certificazione, aggiornamento della qualifica professionale dell’EM;

b. L’obbligo di nomina dell’EM rappresenterebbe un contestuale strumento per la penetrazione dei SGQ all’interno delle Aziende ad elevato consumo energetico, con particolare importanza di tale influenza nel caso della Pubblica Amministrazione;

c. Si garantirebbe la creazione di un presidio di responsabilità qualificato all’interno dei soggetti in grado di proporre Servizi nel campo dell’Energia (ad es. le ESCo) che dovranno comunque dotarsi di un SGE e, di rimando, di un EM ai fini del loro accreditamento e della loro certificazione.

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MA NON SOLO…

…L’obbligo di nomina dell’Energy Manager rappresenterebbe un contestuale strumento per la penetrazione dei Sistemi di Gestione della Qualità all’interno delle Aziende ad elevato consumo energetico,

con effetti particolarmente positivi per la Pubblica Amministrazione,

ED INOLTRE

disporre di un processo di accreditamento e Certificazione della figura del Responsabile della Gestione dell’Energia definirebbe un percorso di formazione e qualificazione secondo standards europei, rafforzando la sua professionalità;

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A tale proposito, le novità introdotte dal D.lgs. 115/2008 prevedono proprio:

La definizione del Sistema di Gestione dell‘Energia come parte del sistema di gestione aziendale che ricomprende la struttura organizzativa, la pianificazione, la responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere la politica energetica aziendale;

La definizione di Esperto in gestione dell‘Energia come soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente;

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L’approvazione tramite Decreto Ministeriale, ed a seguito dell'emanazione di apposita norma tecnica UNI:

di una procedura di certificazione volontaria per gli Esperti inGestione dell‘Energia allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di qualità e competenza tecnica per i fornitori di servizi energetici,

di una procedura di certificazione per il Sistema di Gestione Energia allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di obiettività e di attendibilità per le misure e i sistemi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica.

SOLO ATTIVANDO TALE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE POTRANNO ESSERE RAGGIUNTI E GARANTITI NEL TEMPO I LIVELLI DI COMPETENZA TECNICA NECESSARIA PER TUTTI I FORNITORI DI SERVIZI ENERGETICI, E, IN PARTICOLAR LUOGO, PER I PROFESSIONISTI ESPERTI IN GESTIONE DELL’ENERGIA.

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Ulteriore tassello di questo fase della transizione dell’Energy Manager verso l’Esperto in Gestione dell’Energia come soggetto operante a pieno titolo nel campo dei Servizi Energetici è rappresentato dall’obbligo, sancito dal D.lgs. 115/2008,

nel caso il committente di un Contratto servizio Energia ai sensi del D.P.R. 412/93 sia un Ente pubblico obbligato alla nomina del Tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, di cui all'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,

di indicare tale funzionario come tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto Servizio Energia.

Infine….

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Grazie per l’attenzione!Grazie per l’attenzione!