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1 AVV. ASTRID BALABIO AREA SOCIO CULTURALE 20-11.- 09 Il diritto: LE NORME GIURIDICHE. Mancanza di regole caos, vince il più forte, società iniqua. Cmq il più forte detterebbe le regole. Regole e norme emanate dallo Stato per far vivere le persone meglio possibile, devono essere seguiti per rendere pacifica la convivenza. Ogni nostro comportamento è dettato da regole, alcune obbligatorie altre dettate dal buonsenso o perché la società ce lo impone (es salutare buona educazione). Norme giuridiche = stabilite dallo stato e che devono essere seguite per obbligo. Se non le seguiamo sanzioni. Le norme giuridiche seguono lo stato, sono caratteristiche per la loro obbligatorietà. La sanzione è uno strumento : Pecuniarie (somma di denaro – per le trasgressioni meno gravi Detentive (privano della libertà personale). Carcere (se il soggetto è pericoloso) o arresti domiciliari. Restrittive (limitano il comportamento delle persone e danno limitazioni all’agire) – es: ritiro della patente. UN medico può essere sospeso dall’albo. Altre caratteristiche fondamentali delle norme giuridiche Generali: devono riferirsi a tutti i cittadini, senza eccezioni. Possono riferirsi a categorie di cittadini. Es: statuti dei lavoratori, studenti, portatori di handicap. Astratte: si riferiscono sempre a situazioni ipotetiche e mai a casi specifici (vietato rubare, non “vietato rubare le mele”, “vietato rubare di notte”). Esiste poi l’interpretazione della norma. Es: Vietato rubare- preso cosa che non è sua senza autorizzazione del proprietario. Chi fa un danno paga per il danno causato Esteriori: riferite a situazioni/comportamenti esterne, non può riguardare sentimenti delle persone (nessuno può impedire di odiare una persona o amarla) Bilaterali: regolano i rapporti tra le persone comportando diritti e obblighi tra le parti Le leggi devono essere conosciute dai cittadini: Gli atti normativi sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della repubblica. Trascorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione, le norme entrano in vigore, cioè sono pienamente operanti (presumendo che siano conosciute da tutti). Irretroattività delle norme, non può essere applicata a qualcosa che è avvenuto prima, ma solo nel futuro. Questo è un principio imposto dagli ordinamenti democratici. Territorialità: valgono su tutto il territorio nazionale e solo entro i confini, per tutti quelli che si trovano all’interno dei confini (anche gli stranieri presenti in italia). Solo per casi particolari le regole seguono l’oggetto (es: regole sul matrimonio, cittadinanza)

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AVV. ASTRID BALABIO

AREA SOCIO CULTURALE

20-11.- 09

Il diritto:

LE NORME GIURIDICHE.

Mancanza di regole caos, vince il più forte, società iniqua. Cmq il più forte detterebbe le regole.

Regole e norme emanate dallo Stato per far vivere le persone meglio possibile, devono essere seguiti per

rendere pacifica la convivenza.

Ogni nostro comportamento è dettato da regole, alcune obbligatorie altre dettate dal buonsenso o perché

la società ce lo impone (es salutare buona educazione).

Norme giuridiche = stabilite dallo stato e che devono essere seguite per obbligo. Se non le seguiamo

sanzioni. Le norme giuridiche seguono lo stato, sono caratteristiche per la loro obbligatorietà.

La sanzione è uno strumento :

• Pecuniarie (somma di denaro – per le trasgressioni meno gravi

• Detentive (privano della libertà personale). Carcere (se il soggetto è pericoloso) o arresti

domiciliari.

• Restrittive (limitano il comportamento delle persone e danno limitazioni all’agire) – es: ritiro della

patente. UN medico può essere sospeso dall’albo.

Altre caratteristiche fondamentali delle norme giuridiche

• Generali: devono riferirsi a tutti i cittadini, senza eccezioni. Possono riferirsi a categorie di cittadini.

Es: statuti dei lavoratori, studenti, portatori di handicap.

• Astratte: si riferiscono sempre a situazioni ipotetiche e mai a casi specifici (vietato rubare, non

“vietato rubare le mele”, “vietato rubare di notte”). Esiste poi l’interpretazione della norma.

Es: Vietato rubare- preso cosa che non è sua senza autorizzazione del proprietario.

Chi fa un danno paga per il danno causato

• Esteriori: riferite a situazioni/comportamenti esterne, non può riguardare sentimenti delle persone

(nessuno può impedire di odiare una persona o amarla)

• Bilaterali: regolano i rapporti tra le persone comportando diritti e obblighi tra le parti

Le leggi devono essere conosciute dai cittadini: Gli atti normativi sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale

della repubblica. Trascorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione, le norme entrano in vigore, cioè sono

pienamente operanti (presumendo che siano conosciute da tutti).

Irretroattività delle norme, non può essere applicata a qualcosa che è avvenuto prima, ma solo nel futuro.

Questo è un principio imposto dagli ordinamenti democratici.

Territorialità: valgono su tutto il territorio nazionale e solo entro i confini, per tutti quelli che si trovano

all’interno dei confini (anche gli stranieri presenti in italia). Solo per casi particolari le regole seguono

l’oggetto (es: regole sul matrimonio, cittadinanza)

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La norma cessa di essere vigente al momento della sua abrogazione ad opera di una nuova legge che

disciplina lo stesso soggetto. La legge può essere anche annullata, se contrasta con i principi della

costituzione.

Referendum abrogativo (unico previsto) per l’abrogazione di una legge. I cittadini lo propongono allo stato

(500.000 elettori) minimo. Deve esserci la maggioranza dei votanti.

Legge del FAVOR REI, se una legge nuova è più favorevole della precedente, essa deve essere applicata al

posto della precedente (ciò viene fatto in maniera ridotta).

ORGANIZZAZIONE E TIPOLOGIE

Fonti del diritto: atti o fatti che determinano e producono le regole giuridiche. Sono organizzate in modo

gerarchico, in ordine di importanza. Una fonte in grado inferiore ad un'altra non può prevedere disposizioni

che siano ad essa contrarie.

La costituzione:

contiene tutti i principi fondamentali, le regole sul funzionamento dello stato (governo, parlamento)

Entrata in vigore il 1° gennaio 1948, redatta dall’assemblea costituente, si compone di 139 articoli e XVIII

disposizioni transitorie (che si occupano delle norme di passaggio tra la vecchia e la nuova costituzione –

fino al 1946) e finali (inserite in fondo perché non rientrano in nessuna degli articoli della costituzione)..

La parte della costituzione cambiata col tempo riguarda lo spazio dato alle regioni, la decentralizzazione dei

poteri dello stato. (Funzionamento dello stato)

Leggi di revisione costituzionale: il parlamento le vota 2 volte Camera -> Senato -> Camera (maggioranza

superiore ai 2/3 (si possono abrogare, sostituire o modificare gli articoli della Costituzione immettendo

nuovi disposti del testo della Carta)

Altre leggi costituzionali: non alterano il contenuto della carta costituzionale, ma incidono sulla originaria

logica del documento, costituzionalizzando la disciplina di altri argomenti.

Le leggi ordinarie:

sono emanate dal Parlamento e gerarchicamente subordinate alla Costituzione (= nessuna legge ordinaria

può contenere principi contrari alla Costituzione) e alle altre leggi costituzionali; premessi tali limiti, queste

dispongono di una competenza generale, possono cioè regolare qualunque ambito del diritto. Sono

approvate dalle Camere, sulla base di un preciso procedimento delineato dalla Costituzione (art.72) e

promulgate dal presidente della Repubblica (verifica la liceità della legge, ovvero che sia fatta cioè in base

ai principi della Costituzione, e dice ufficialmente che è una nuova legge), quindi pubblicate sulla Gazzetta

ufficiale per l’entrata in vigore

Atti aventi forza/valore di legge (leggi sostanziali).

Sono atti nominati dal Governo, secondo Costituzione, si distinguono in due tipologie.

In caso di necessità e urgenza (calamità naturali, terremoti) il Governo emana un Decreto Legge che entra

subito in vigore ma deve essere, dal Parlamento, convertita in legge entro 60 gg dalla loro entrata in vigore.

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Esistono poi i Decreti Legislativi, deliberati a seguito di una delega del Parlamento per la

regolamentazione di una determinata materia. Questo dopo che viene emanata una legge delega dal

Parlamento. (es: norme tecniche sanitarie tramite Ministro della Salute). Comunque c’è un controllo del

Parlamento.

Legge delega �Decreto legislativo.

Leggi regionali

Sono la fonte normativa di competenza regionale che ciascuna Regione può produrre con efficacia limitata

al proprio territorio. Possono avere a soggetto tutte le materie, ad eccezione di quelle riservate dalla

Costituzione allo Stato (es: regolamentazione degli agriturismo, smaltimento dei rifiuti).

OSS è una figura professionale creata dallo stato, le Regioni hanno ricevuto la delega per la creazione dei

corsi, tipologia, materie, ore, ecc)

Stato � figura dell’OSS

Delega � Regioni � corsi formativi.

I Regolamenti sono atti normativi del Governo, subordinati alla legge, con la particolare funzione di chiarire

i contenuti e le modalità di attuazione delle stesse. Non può contenere norme in contrasto con

Costituzione o leggi. (Es norma sul divieto di fumo, regolamento attuativo che diceva che le multe potevano

essere date da personale che lavorava nello spazio dove è vietato, si tiene poi un verbale che viene portato

periodicamente ai vigili con i soldi delle multe). Il regolamento chiarisce e specifica meglio una legge.

Gli Usi e le Consuetudini consistono in comportamenti ripetuti nel tempo da una determinata collettività

con la convinzione che essi siano giuridicamente obbligatori. Es. settore agricolo c’è consuetudine per cui

chi aiuta a raccogliere frutti vengono pagate in denaro e anche con parte dei beni raccolti (altri agricoltori e

non dipendenti tradizionali). Adesso le Camere di Commercio raccolgono questi usi e consuetudini. Nel

nostro ordinamento giuridico sono rare. Sono all’ultimo posto e non possono contrastare con le leggi

vigenti.

Norme comunitarie. Fanno parte degli atti normativi per il nostro ordinamento, nonostante non siano da

esso prodotte, le Norme comunitarie. Queste leggi sono applicabili in ciascuno dei paesi della comunità

europea, in virtù della scelta del paese che ha scelto di aderire a tale organizzazione sovranazionale.

Sono da applicare “sotto” le norme costituzionali. Le leggi emanate dal Parlamento non possono andare in

contrasto con le leggi europee.

Questi atti si distinguono in regolamenti e direttive.

I regolamenti sono vere e proprie leggi (subito attive dopo la loro pubblicazione)

Le direttive sono norme o regole formulate per disciplinare una determinata materia e obbliga gli stati ad

adeguare le proprie leggi a tali norme. Le direttive danno maggiore libertà agli stati, ma li obbliga

all’adeguamento, ponendo limiti di tempo (anche anni). In mancanza di adeguamento gli stati pagano

sanzioni economiche all’Unione Europea, es: l’Italia.

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SOGGETTI DEL DIRITTO

Destinatari delle norme giuridiche, tutte le entità che esistono e operano all’interno della società, siano

essi individui oppure gruppi che operano per un fine proprio.

Si distinguono perciò in persone fisiche e organizzazioni.

Le persone fisiche.

Sono tutti i singoli individui a cui sono destinate le norme giuridiche. Abbiamo diritti e doveri dal momento

della nostra nascita = capacità giuridica (tutti l’abbiamo acquistata alla nascita e la perdiamo solo al

momento della morte). Mai può essere tolta.

Questi diritti e doveri non possono essere esercitati da subito ma a 18 anni.

Le persone fisiche hanno inoltre il poter dei compiere atti validi per l’ordinamento giuridico, questa facoltà

prende il nome di capacità di agire e si acquisisce al compimento della maggiore età (18 anni in Italia).

Questo perché il maggiorenne � si rende conto delle conseguenze del suo agire.

Eccezione:minore emancipato. Minore con almeno 16 anni che viene autorizzato dal tribunale a sposarsi

prima dei 18 anni. Autorizzazione del giudice (non conta l’opinione dei genitori). In questo modo il minore

emancipato acquista una limitata capacità di agire; può, cioè, compiere autonomamente i soli atti di

ordinaria amministrazione, mentre per tutti quelli di straordinaria amministrazione gli viene affiancato un

curatore, cioè un maggiorenne nominato dal Tribunale. Es: acquisto della casa.

Altri soggetti che,pur avendo compiuto 18 anni, hanno limitata capacità di agire. Può essere loro tolta la

capacità di agire, perchè non in grado di capire le conseguenze di quello che fa: interdizione e

inabilitazione.

Interdizione: toglie tutta la capacità di agire. Gli interdetti si dividono in 2 categorie: legali e giudiziali.

Interdetti legali sono persone private dalla legge della capacità di agire in conseguenza di condanna

all’ergastolo o pena detentiva superiore a 5 anni di reclusione. Gli si deve nominare un tutore e/o avvocato.

questa interdizione non è per sempre, ma può chiedere la riabilitazione civile dopo aver scontato la

condanna.

Interdetti giudiziali sono persone che vengono private della capacità di agire con la sentenza di un giudice.

Il giudice stabilisce l'interdizione nel caso ci sia una infermità mentale molto grave. Nominato per lui un

tutore. Solitamente la richiesta di interdizione giudiziale viene richiesta dai parenti o familiari allo scopo di

evitare che l'infermità mentale possa portare il soggetto a compiere gesti inconsulti relativi al proprio

patrimonio.

Gli inabilitati sono individui maggiorenni limitatamente incapaci di agire e, pertanto, nella stessa

condizione dei minori emancipati. Si tratta di persone che, normalmente su istanza dei familiari, vengono

parzialmente privati della capacità di agire in base ad una sentenza giudiziale che riconosce loro il potere di

compiere da soli gli atti di ordinaria amministrazione, ma impone l'assistenza di un curatore per il

compimento degli atti di straordinaria amministrazione. Possono essere inabilitati gli alcolisti, i

tossicodipendenti, le persone affette da malattie mentali non così gravi da giustificare l'interdizione, i

prodighi (coloro che disperdono il loro denaro)

In situazioni particolari persone capaci si trovano momentaneamente in situazione di incapacità, ad

esempio perché un astemio beve sostanze alcooliche; questa è una incapacità naturale di agire.

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La legge non prevede sanzioni per queste situazioni momentanee ma prevede che gli atti compiuti in

condizioni di incapacità naturale siano validi, a meno che il soggetto che si è trovato in tale condizione non

riesca a provare la mala fede dell'altro soggetto, vale a dire che questi era a coscienza della sua

momentanea incapacità e ne ha, in qualche modo, approfittato.

Le sedi delle persone fisiche

La residenza è il luogo in cui una persona vive abitualmente.

Si determina con l’iscrizione presso l’anagrafe del comune; tuttavia l’iscrizione all’anagrafe non costituisce

una prova assoluta della residenza perché altre persone possono dimostrare che il luogo indicato come

residenza non corrisponde a verità.

Il luogo di residenza ha importanza giuridica sotto diversi aspetti: determina il luogo d’esercizio del diritto di

voto, l’appartenenza ad un determinato Comune, il luogo in cui devono essere notificati gli atti giudiziari.

Il domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Esso può

coincidere con la residenza, ma talora è un luogo diverso.

In ambito matrimoniale ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede

principale dei propri affari e interessi; questa norma, introdotta nel 1975 con la riforma del diritto di

famiglia è innovativa in quanto in precedenza la moglie doveva avere lo stesso domicilio del marito.

I minori hanno il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o in quello del tutore: si parla in tal caso di

domicilio coatto. (obbligatorio) E’ escluso ovviamente il minore emancipato.

Gli interdetti hanno il domicilio del loro tutore.

La dimora è il luogo dove una persona permane solo temporaneamente, ad esempio un luogo di

villeggiatura.

Le organizzazioni

Nell’ambito della vita associata, accanto alle persone fisiche, operano degli altri soggetti dotati di capacità

giuridica e di capacità di agire, le organizzazioni.

La loro caratteristica è quella di essere formate da un insieme di persone e di beni che vengono considerati

come un tutto unitario, come unico soggetto.

Le organizzazioni si distinguono in associazioni e fondazioni.

Le associazioni sono costituite da più persone che si uniscono fra loro, mettendo in comune beni e servizi,

per ottenere un determinato scopo, non economico.

Se, diversamente, questo scopo ha natura economica, e si sostanzia nell’esercizio di una attività

imprenditoriale volta alla realizzazione di utili, le associazioni prendono il nome di Società.

Le fondazioni sono un insieme di beni che viene vincolato a uno specifico scopo. (es: premio Nobel)

Mentre nelle associazioni prevale l’elemento personale, nelle fondazioni è fondamentale l’elemento

patrimoniale, rappresentato dai beni destinati a una determinata finalità.

Le organizzazioni possono avere natura privata se perseguono scopi privati o pubblica se il fine per cui

agiscono ha carattere pubblico, è tale cioè da interessare l’intera collettività.

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In tal senso lo Stato, le Regioni, le Provincie e i Comuni sono enti pubblici, in quanto la loro attività è volta

al soddisfacimento di interessi dell’intera collettività.

Capitolo II – Lo Stato

Territorio + Popolo + Sovranità

1. L’organizzazione politica

L’Italia è uno stato regionale perché è centrale ma delega alcuni poteri alle regioni. E’ una repubblica

democratica legato alla volontà della popolazione rappresentativa = non esercitata direttamente dal

popolo. Organizzazione contenuta nella Costituzione = indicati gli organi che detengono il potere e come

devono esercitarlo.

Potere dello Stato:

legislativo = Parlamento,

esecutivo = Governo e

giudiziario = Magistratura.

Divisione dei poteri tipico degli stati moderni.

Territorio: terraferma, acque territoriali (12 miglia nautiche), sottosuolo e spazi aerei.

Popolo: tutti quelli che sono legati tra loro dal vincolo di cittadinanza (non è la popolazione che comprende

anche i cittadini stranieri).

L’organizzazione della democrazia in un ordinamento, e cioè l’articolazione del rapporto fra gli organi

costituzionali, prende il nome di forma di governo. La forma di governo delineata dalla Costituzione italiana

è rappresentativa e parlamentare.

La rappresentanza democratica comporta l’esistenza di un legame affettivo, una coincidenza concreta tra

gli orientamenti dei rappresentati e quelli dei rappresentanti; solo in questo modo i primi non saranno

espropriati della propria sovranità dai secondi.

Ciò posto, la democrazia parlamentare indica un particolare collegamento politico tra il Parlamento e il

Governo, e non semplicemente l’esistenza di un Parlamento.

Il Parlamento

Il parlamento è il cardine dell’organizzazione costituzionale del nostro governo. Rappresenta la sovranità

popolare, è formato da persone scelte dai cittadini italiani, rappresenta la volontà del popolo italiano.

Ad esso spettano i più alti poteri decisionali

sul funzionamento dello Stato e sui diritti e

doveri dei cittadini. L’elezione dei suoi

membri è, perciò, la forma principale di

esercizio della sovranità popolare.

Ogni 5 anni il corpo elettorale è chiamato a

votare per rinnovare i propri rappresentanti

in Parlamento. L’intervallo fra una elezione e

l’altra si chiama legislatura. Può durare

meno ma mai di più. Se non esprime più una maggioranza � viene a terminare.

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Parlamento è Organo Bicamerale, composto da due “rami”; la Camera dei Deputati (630 membri) e il

Senato (315 Senatori più quelli a vita= ex presidenti della repubblica + nominati dal presidente della

repubblica – max 5)

Senatori a vita (dal sito senato.it)

XVI Legislatura (dal 29 aprile 2008)

Senatori di diritto e a vita (ex Presidenti della Repubblica)

(Art. 59, 1º comma della Costituzione)

Dott. CIAMPI Carlo Azeglio

Entra a far parte del Senato in data 15 maggio 2006 Comunicazione effettuata in data 18 maggio 2006

Prof. COSSIGA Francesco

Entra a far parte del Senato in data 28 aprile 1992 Comunicazione effettuata in data 28 aprile 1992

Dott. SCALFARO Oscar Luigi

Entra a far parte del Senato in data 15 maggio 1999 Comunicazione effettuata in data 19 maggio 1999

Senatori a vita di nomina presidenziale

(Art. 59, 2º comma della Costituzione)

Dott. ANDREOTTI Giulio

Nomina in data 1 giugno 1991

Comunicazione effettuata in data 18 giugno 1991 Convalida in data 19 giugno 1991

Dott. COLOMBO Emilio

Nomina in data 14 gennaio 2003

Comunicazione effettuata in data 21 gennaio 2003 Convalida in data 4 febbraio 2003

Dott.ssa LEVI-MONTALCINI Rita

Nomina in data 1 agosto 2001

Comunicazione effettuata in data 1 agosto 2001 Convalida in data 21 novembre 2001

Dott. PININFARINA Sergio

Nomina in data 23 settembre 2005

Comunicazione effettuata in data 27 settembre 2005

Convalida in data 23 novembre 2005

Camera=Montecitorio, Senato=PalazzoMadama, Governo=Palazzo Chigi.

Per essere deputati bisogna aver compiuto 25 anni, per essere senatori 40 anni (eletti a 25).

BICAMERALISMO PERFETTO: Sono due camere separate, dotate di identici poteri, che solo

eccezionalmente si riuniscono in seduta comune. (es: elezione del presidente della repubblica) Le

competenze “normali” sono esercitate da entrambe le Camere separatamente. (bicameralismo perfetto =

fanno le stesse cose)

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Le camere funzionano, cioè deliberano, a maggioranza. Vale la regola dei più che comporta la formazione di

minoranze, le opposizioni, e la dinamica parlamentare ruota intorno a questo confronto fra maggioranza e

opposizione.

Approfondimento: I parlamentari operano senza vincolo di mandato. Il parlamentare può agire

autonomamente.(era giusto nell’ottica del legislatore del 1946). Gruppi parlamentari = generalmente

rappresentano i partiti.

In Parlamento operano le commissioni: quando si studia l’emanazione di una normativa si formano

le commissioni (alcune permanenti – giustizia, bilancio, sanità – parlamentari specializzati in quel settore)

formate nella stessa percentuale dei partiti – come un parlamento in piccolo, con le stesse proporzioni.

Presidente del senato fa le funzioni del presidente della repubblica in caso egli non potesse � carica

importante e prestigiosa. Sei Vicepresidenti di camera e senato. Questori: parlamentari che hanno il

compito di verificare che sia mantenuto l’ordine pubblico nelle camere e senato perché non vi possono

entrare le forze dell’ordine.

Composizione del Collegio dei Questori - Maggio 2010

COLUCCI Francesco - POPOLO DELLA LIBERTA'

• MAZZOCCHI Antonio - POPOLO DELLA LIBERTA'

• ALBONETTI Gabriele - PARTITO DEMOCRATICO

La principale competenza del parlamento è quella legislativa. La legge, come già visto, è l’atto principale

attraverso il quale lo Stato opera.

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Fasi per la promulgazione di una legge:

1) Iniziativa,

2) discussione,

3) promulgazione e

4) pubblicazione sulla G.U.

L’approvazione della legge si svolge attraverso un complesso procedimento (iter legislativo) che prende il

via con l’iniziativa o proposta di legge. Se fatta dal governo = “disegno di legge”, se dalle Regioni =

“proposta di legge”. Possono presentare proposte i singoli parlamentari, le Regioni, 50.000 elettori

(cittadini) e il Governo. La proposta presentata ad una delle due Camere indifferentemente viene inviata

per un esame preliminare alle commissioni parlamentari competenti per materia (trattano ciascuna

particolari materie e sono composte da parlamentari di tutti i gruppi in proporzione alle dimensioni), le

quali predispongono delle relazioni che inviano all’aula per l’esame e l’approvazione della proposta di

legge. Questa si svolge articolo per articolo e poi con voto finale sull’intera legge.

Dopo l’approvazione di un ramo del Parlamento il testo viene inviato all’altro ramo che lo deve approvare

nell’identica formulazione. La legge non si considera approvata fino alla conforme deliberazione di

entrambe le Camere.

Successivamente all’approvazione, la legge è inviata al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Questa consiste in un controllo di regolarità e di costituzionalità e contiene l’ordine di osservare e di fare

osservare la legge.

Qualora riscontri difetti, il Pres. Della Rep. Può usare il suo potere di veto sospensivo, rinviando la legge alle

Camere per chiederne il riesame. Se le camere riapprovano il testo di legge sarà obbligato a promulgarla.

Dopo di ché il testo è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

L’altro grande settore di attività del Parlamento è quella di controllo e indirizzo nei confronti del Governo.

Il Governo non può fare nulla per cui il Parlamento non è d’accordo.

Gli strumenti principali sono:

a) Le interpellanze, domande dei parlamentari circa i comportamenti tenuti dal Governo dei quali

questo deve rispondere (si chiede la giustificazione per un certo comportamento del Governo)

b) Le interrogazioni, domande relative alla posizione che il Governo intende assumere di fronte a certi

avvenimenti

c) Le mozioni, documenti che mirano a promuovere la discussione sull’operato del Governo e che si

concludono con un voto, di indirizzo per il futuro, o di censura per il passato, con il potere di

imporre le dimissioni dell’esecutivo.

Il Governo

Il Governo è un organo ristretto – con potere esecutivo, composto dal presidente del Consiglio dei ministri

e dai Ministri. Le decisioni prese dal Governo sono prese da Tutto il Governo, da tutti i ministri insieme

(organo collegiale).

I Ministri non sono in numero fisso, ma ogni governo decide quanti nominarne, dipende dal programma, dagli obiettivi. Ci sono ministri con e senza portafoglio, ovvero con e senza un Ministero.

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Esso è espressione dell’orientamento politico espresso dai cittadini (maggioranza parlamentare) di cui

deve avere la fiducia.

Mentre dunque, in Parlamento troviamo tutti i partiti per il solo fatto di essere riusciti a far eleggere i

proprio candidati., al Governo accedono solo quei partiti che sono riusciti a formare la maggioranza.

Il Governo ha potere esecutivo. Gli spettano i poteri rivolti ad eseguire compiti previsti dalle leggi e per

questo al Governo fa capo l’immane struttura degli uffici ministeriali.

Il Governo ha una funzione normativa che esercita col controllo del Parlamento, ed è il titolare di questa

funzione. La esercita attraverso atti normativi con forza di legge, quali il decreto legge e il decreto

legislativo.

Il Governo è nominato dal Presidente della repubblica, il quale incarica un possibile Presidente del Consiglio

di formare una propria compagine ministeriale, sostenuta da una certa omogeneità di idee ed intenti.

Una volta nominato il Governo, si deve presentare alle Camere, entro 10 giorni, per esporre il proprio

programma politico e su questo ottenere la fiducia, votata per appello nominale, cioè palesemente, per dar

modo all’esecutivo di rendersi conto della maggioranza che lo sostiene. Il venire meno dell’appoggio

politico del Parlamento obbliga l’esecutivo alle dimissioni.

Il Presidente della Repubblica

Il capo dello stato in un regime repubblicano è il Presidente della Repubblica. E’ eletto dalle

Camere in seduta comune, integrato da tre delegati per ogni regione (uno perla Valle d’Aosta) con una

maggioranza più ampia di quella consueta per le decisioni parlamentari corrispondente ai 2/3

dell’assemblea, a scrutinio segreto e senza candidature ufficiali. (in realtà si fanno ma non ufficialmente)

I requisiti per l’elezione sono: aver compiuto 50 anni di età, essere cittadino italiano e godere dei diritti civili

e politici.

Primo presidente eletto: Einaudi, primo nominato De Nicola.

La durata della carica è fissa in 7 anni (salvo casi di dimissioni o impedimento permanente). Il Presidente

uscente è rieleggibile.

La funzione del Presidente non è politica, nel senso di partitica; egli non deve parteggiar per nessuno ma

deve restare rigorosamente imparziale. La sua funzione è, però, altamente politica, se per politica si

intende la cura dei supremi interessi della collettività.

Le funzioni presidenziali possono essere concettualmente distinte in tre categorie, tutte e tre politiche, nel

senso della tutela degli interessi pubblici.

a) Funzione di rappresentanza dell’unità nazionale

b) Funzioni intermediarie tra organi dello stato rivolte a mettere in moto i meccanismi inceppati ed

agevolarne l’attività (es: problemi tra magistratura e governo)

c) Funzioni di controllo del buon funzionamento del sistema costituzionale. (Controlla che le norme e

i principi vengano applicati – che sia stato seguito l’iter giusto ecc)

Il Presidente è, in questo modo, il garante della Costituzione che tutela l’ordinamento nazionale da rischi di

frantumazione politica.

Tra i suoi principali poteri vi sono quello di promulgare le leggi, indire le elezioni, inviare messaggi alle

Camere (se c’è una situazione particolare ad es). Nomina il governo, il presidente del consiglio, i ministri,

può sciogliere le camere, ha il comando delle forze armate, può nominare i 5 senatori a vita, 5 giudici

costituzionali, concedere la grazia.

Tutti i provvedimenti emessi dal P.D.R. devono essere controfirmati dal Ministro competente, es: il

provvedimento di grazia deve essere controfirmato dal ministro di grazia e giustizia.

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La Magistratura

La magistratura è un insieme di organi indipendenti, i giudici, il cui compito è quello di decidere le

liti/controversie secondo il diritto pronunciando sentenze.

Per rendere giustizia il giudice deve essere imparziale, cioè non deve farsi portatore di interessi diversi dalla

corretta applicazione della legge. Ciò è possibile solo se il giudice è anche indipendente, soprattutto dalle

interferenze degli altri poteri dello Stato.

A questo scopo esiste un apposito organo di garanzia, il Consiglio Superiore della Magistratura,

competente a decidere tutte le questioni attinenti alla carriera dei magistrati (promozioni, trasferimenti,

sanzioni disciplinari), ed è abilitato a prendere posizione contro tutto ciò che in qualunque modo violi

l’indipendenza della Magistratura e dei singoli giudici.

Il C.S.M. è composto per 2/3 da giudici eletti da membri della Magistratura e per 1/3 da avvocati o professori

universitari di materie giuridiche eletti dal Parlamento a Camere riunite. Ne sono componenti di diritto il

Presidente della Repubblica che lo presiede, il Primo presidente ed il Procuratore Generale presso la Corte di

Cassazione (Corte suprema in Italia).

Gli organi giudiziari sono molto numerosi e si distinguono a seconda della appartenenza alla

- giurisdizione penale, relativa alla condanna per aver commesso reati previsti dal Codice penale, alla

- giurisdizione civile, relativa alle controversie fra privati, alla

- giurisdizione amministrativa, relativa a controversie promosse fra privati e la pubblica

amministrazione.

Sono organi della giurisdizione penale il Giudice di pace, il Tribunale e la Corte di Assise (3 giudici togati e 6

privati cittadini - competente per i reati più gravi, dove, accanto ai giudici di carriera siedono i giudici

popolari tratti a sorte tra tutti i cittadini con una certa istruzione).

Oltre a questi organi (di primo grado) vi sono quelli a cui ci si rivolge in Appello contro le sentenze

pronunciate in primo grado; si tratta del

- Tribunale in funzione d’Appello verso il giudice di pace,

- la Corte d’Appello per le sentenze del Tribunale e

- la Corte di Assise d’Appello per le pronunce della Corte d’Assise.

Questi possono riformare le sentenze di primo grado, fino al punto di rovesciarle integralmente o

confermarle.

Esiste poi una giurisdizione speciale per i militari esercitata dai Tribunali di Militari, con organi di

primo e secondo grado.

Tutte le sentenze di secondo grado vanno per il terzo grado in Cassazione (a Roma).

Il terzo grado serve per verificare che siano state applicate correttamente le procedure (prove,

testimonianze, applicazione legge ecc), il Giudice della Cassazione non può entrare nel merito del giudizio

ma solo verificare le procedure.

Il Cassazione si può andare anche dopo il primo grado (ma non si fa quasi mai)

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Sono organi della GIURISDIZIONE CIVILE (di primo grado) IL Giudice di Pace ed il Tribunale, la cui

competenza è determinata dal valore della causa. Le sentenze sono appellabili davanti al Tribunale per il

Giudice di Pace e davanti alla Corte di Appello per il Tribunale.

Al di sopra di tutto questo insieme di organi giudicanti sta la Corte di Cassazione, l’organo giudiziario più

alto in grado. Ad essa può presentarsi ricorso contro le sentenze di Appello quando vi sia stato un errore di

diritto (quando cioè il giudice abbia male interpretato e applicato la legge).

Le sue sentenze assumono una importanza vincolante generale che va anche al di là dei singoli casi

decisi. Infatti i giudici che intendessero discostarsi dalla interpretazione della Cassazione, pur essendo

liberi di farlo, saprebbero che le loro sentenze avrebbero grosse possibilità di essere impugnate ed

annullate.

Sono infine organi della giurisdizione amministrativa i Tribunali amministrativi regionali (Tar) e, in secondo

grado il Consiglio di Stato.

Per venire in aiuto al cittadino sono stati istituiti i Difensori Civici (avvocato presente in ogni

comune o provincia che deve difendere il cittadino nei confronti dei provvedimenti presi dal

comune o dalla provincia) � qs serve per prevenire un ricorso amministrativo, fa da intermediario

tra il cittadino e il comune. Il Difensore Civico da un parere al cittadino sui provvedimenti presi dal

comune – liceità o meno.

Il difensore civico è pagato dall’ente che lo istituisce (comune o provincia).

Per la giustizia amministrativa non esiste un 3° grado di giudizio.

Accanto a questi vi sono poi organi di giustizia amministrativa speciale quale la Corte dei Conti (che si

occupa della responsabilità dei funzionari dello Stato che usano male il denaro pubblico – controlla come

vengono spesi i soldi pubblici) e le Commissioni Tributarie (organi che giudicano le controversie fra i

contribuenti e il fisco = quando ad es il cittadino ritiene che la tassa richiesta non sia giusta – in ogni

provincia e in secondo grado in regione, es Milano).

Esistono nell’ordinamento italiano alcuni princìpi che valgono per tutti i tipi di giurisdizione. E’,

innanzitutto, vietato creare il giudice dopo che si sono realizzati i fatti che deve giudicare: è il principio del

giudice naturale, precostituito per legge (art.25 Costituz.). ciò serve ad impedire che si facciano giudici ad

hoc, creati apposta per ottenere la sentenza che si desidera. In altri termini, i cittadini devono sapere al

momento in cui compiono gli atti che potrebbero cadere sotto un giudizio, quale sarà il giudice

competente, senza che possa essere poi cambiato.

Tutti i cittadini hanno diritto ad adire un giudice per far valere i propri diritti (art. 24 Costituz.); questo

diritto alla giustizia è una conseguenza dell’uguaglianza di fronte alla legge.

Tutte le parti del processo, inoltre, devono essere in grado di far valere le proprie ragioni con la massima

ampiezza. Si tratta del diritto alla difesa il quale prevede che i soggetti coinvolti in un giudizio devono

disporre di un avvocato per la difesa tecnica (non è ammessa l’autodifesa), per tale ragione, se una parte

non ha nominato un suo difensore di fiducia, provvede il giudice a nominarne uno d’ufficio (che comunque

si paga).

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Un’importante conseguenza del diritto di difesa è che le parti devono trovarsi sullo stesso piano; se una di

esse dispone di maggiori poteri dell’altra è chiaro che questa avrà minori possibilità di far valere i propri

diritti. E’ il principio della parità delle armi.

Tutti gli atti dei giudici, infine, devono essere motivati (art. 111 Costituz.). La motivazione, che deve basarsi

sul diritto e sui fatti come si sono realizzati, consente il riesame della decisione nei successivi gradi di

giudizio; se non ci fosse non si saprebbe che cosa controllare.

2. L'Organizzazione sociale

La Costituzione delinea una società aperta. Una società in cui a ciascuno sono date la garanzia della vita e

della sicurezza personale, la garanzia della libertà nelle sue varie forme, la possibilità di compiere

autonomamente le scelte fondamentali della vita.

I capisaldi dell'organizzazione sociale in una società aperta e democratica sono Uguaglianza e i diritti della

persona. Si tratta di valori che devono essere conciliati tra loro.

L'uguaglianza

II principio di eguaglianza è previsto nell'art. 3 della Costituzione. (Eguaglianza formale e sostanziale)

"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la

libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."

In un primo significato più tradizionale, si parla di eguaglianza davanti alla legge. La legge si deve rivolgere

egualmente a tutti, governanti e governati, ricchi e poveri, potenti e deboli, uomini e donne, e nessuno può

essere esentato dal rispettare la legge.

L’ovvietà di adesso deve far pensare al periodo quando è stata costituita la costituzione: 1946

Una volta votavano solo uomini, chi aveva reddito elevato, nobili (circa il 7% dei cittadini)

Le donne e gli stranieri non votavano.

La distinzione sull’età è importante, vedi prima.

Il lavoro crea ricchezza nella nazione.

Da questa concezione dell'eguaglianza davanti alla legge discende l'uguaglianza dalla legge. Ciò significa

l'esigenza che le conseguenze pratiche derivanti dalla legge siano uguali per tutti.

Per specificare questo significato dell'eguaglianza e combattere le sue più diffuse violazioni, la

Costituzione indica alcuni espliciti divieti di discriminazione. I cittadini, in particolare, non possono essere

sottoposti a trattamenti differenziati sulla base del sesso, della razza, della lingua, della religione, delle

opinioni politiche, delle condizioni personali e sociali.

Sotto un secondo profilo, l'uguaglianza si connota come ragionevolezza delle leggi.

Ciò implica che la legge può disporre trattamenti differenziati, purché la differenziazione sia ragionevole.

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Il principio si traduce, quindi, nel dovere per la legge di disporre trattamenti uguali per situazioni

ragionevolmente uguali e, viceversa, di trattare diversamente le situazioni ragionevolmente diverse.

(es: per i disabili, perché non possono fare le stesse cose di chi è totalmente abile)

Lo Stato perciò non deve limitarsi ad affermare un principio, ma deve anche attuare le condizioni perché

esso sia concretamente realizzato.

L'uguaglianza si realizza, infine, come garanzia di pari opportunità nell'esercizio dei propri diritti. Così, dove

esistono differenze nelle condizioni di partenza, ben può la legge disporre trattamenti differenziati per

sopperire a tali disparità.

I diritti fondamentali

I diritti fondamentali sono l'altro caposaldo della organizzazione sociale. Questi sono dichiarati "inviolabili"

dall'art. 2 della Costituzione.

"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni

sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,

economica e sociale".

La norma può essere interpretata nel senso di garantire all'individuo anche quei diritti che non sono

compresi nel catalogo delle libertà previste dagli articoli 13 e seguenti.

La Costituzione garantisce, dunque, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, cioè di quei diritti basilari

dell'essere umano che riguardano tutte le principali esternazioni della sua personalità.

Questi diritti presentano comuni caratteristiche:

non si riferiscono alla sola tutela del singolo e alle sue proiezioni spaziali (domicilio e soggiorno), ma si

estendono anche alle formazioni sociali in cui si svolge la personalità di ciascuno: famiglia, scuola, impresa,

comunità religiose, associazioni;

sono riconosciute per la maggior parte a tutti gli individui (anche stranieri e apolidi) perché considerati un

attributo inviolabile dell'essere umano e non solo del cittadino;

la disciplina e la tutela dei diritti di libertà sono affidate alla legge ed al potere giudiziario;

il riconoscimento delle libertà fondamentali dell'individuo e delle formazioni sociali è senza condizioni: le

eccezionali limitazioni al loro esercizio sono previste dalla stessa Costituzione (in una società

democraticamente organizzata, infatti, la manifestazione di ogni diritto deve trovare un limite nella libera

espressione della personalità degli altri, e può trovare un freno solo nel momento in cui entra in conflitto con

superiori esigenze della collettività);

-tutte le libertà hanno sia un risvolto positivo che negativo.

(Commento) La libertà finisce dove inizia la libertà dell’altro, non bisogna offendere la dignità di un

altro. Non ledere il diritto di libertà dell’altro.

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La libertà fisica

La libertà fisica comprende il diritto di circolare e soggiornare liberamente dove si vuole (art. 16) e la liberà

di domicilio(ari. 14), che si estende al diritto al riservatezza. Nessuna restrizione può essere determinata per

legge � libertà di uscire e rientrare in Italia.

L'aspetto più importante della libertà fisica è costituito dalla libertà personale, il diritto a non subire

restrizioni fisiche che non rispettino le forme previste dalla Costituzione, o comunque imposizioni di obblighi

degradanti che ledano la dignità della persona. Anche libertà di domicilio = dove la persona ha il domicilio,

esso è inviolabile (può entrare solo un pubblico ufficiale con autorizzazione di un giudice).

Diritto alla riservatezza: es: proprio numero di telefono.

La libertà personale precede e condiziona tutte le altre, e va tutelata sia nei confronti dei soggetti privati

che delle pubbliche autorità.

In caso di epidemie possono essere determinate restrizioni di circolazione. (es Seveso = diossina) comunque

sempre temporanee.

La libertà morale

In uno stato democratico ognuno ha la libertà di manifestare il proprio pensiero.

I regimi politici liberi si basano soprattutto sulla libertà di coscienza e di opinione dei cittadini, nonché sulla

libertà di manifestare le proprie idee.

La libera manifestazione del pensiero incontra, però, dei limiti quando può compromettere delle

esigenze altrettanto importanti e rispettabili. Non si può, innanzitutto, offendere le dignità delle altre

persone, né violare il diritto di ciascuno alla riservatezza, né il comune senso del pudore.

Se una idea offende la dignità di un altro non può essere espressa � limite della libertà di pensiero. Bisogna sempre mostrare rispetto nell’esprimere il proprio pensiero. Medici � obiezione di coscienza (aborto, pillola abortiva …) – legge sulla fecondazione assistita Farmacisti � obiezione di coscienza (vendita di alcune medicine) Ad oggi alcuni paesi ancora non permettono l’obiezione di coscienza = tutti i cittadini si devono adeguare al pensiero dello stato.

I diritti collettivi

La Costituzione riconosce di fronte a sé non solo il cittadino come singolo individuo, ma altresì il cittadino

organizzato insieme ad altri. Questo consente la creazione di società intermedie nelle quali i cittadini hanno

modo di coltivare le proprie capacità ed interessi, materiali e spirituali. Queste strutture intermedie

dipendono dai diritti dei singoli, sono cioè, in funzione delle libertà e delle possibilità dei singoli, e non

viceversa.

I principali diritti collettivi sono il diritto di riunione (art. 17 Cost.)- i cittadini hanno il diritto di riunirsi - che

deve esercitarsi pacificamente e senz'armi (in caso contrario la polizia può intervenire per allontanare

coloro che fomentano disordini). Le riunioni più significative dal punto di vista politico sono quelle che si

svolgono in luogo pubblico per le quali, per ovviare al rischio di incidenti, è prescritto l'obbligo di un

preavviso di tre giorni al Questore, affinché possano essere predisposte le idonee misure di ordine pubblico

e sicurezza. La riunione può essere vietata solo per comprovate ragioni di sicurezza e incolumità pubblica.

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E' riconosciuto, poi, il diritto di associazione, (art. 18 Cost.) attraverso il quale i singoli danno luogo a

strutture collettive stabili. Tale diritto può esplicarsi senza alcun bisogno di autorizzazioni. Qualunque fine è,

inoltre, ammesso purché non vietato ai singoli dalla legge penale (associazione a delinquere / mafiosa /

sfruttamento della prostituzione). Sono, tuttavia, espressamente vietate le associazioni segrete (inquinano

il funzionamento delle istituzioni creando legami e dipendenze occulte con i poteri) e le associazioni

politiche paramilitari (si vuole che tutto ciò che abbia a che fare con la politica si svolga secondo forme e

procedimenti democratici).

Un ruolo fondamentale per la società riveste il diritto di formare una famiglia, la quale è una istituzione

collettiva fondata sul matrimonio (una società naturale - art. 29 Cost.). Il matrimonio è un istituto del diritto

dello Stato se si svolge davanti al sindaco o a un suo delegato. A questo matrimonio -civile- si affianca il

matrimonio religioso, celebrato come Sacramento di fronte al Ministro di una confessione religiosa, al quale

il diritto riconosce gli effetti civili. Il principio che regge i rapporti familiari è soprattutto quello

dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi nell'ambito dell'unità della famiglia.

I diritti delle “coppie di fatto” sono ridotti (es: non c’è eredità) ma i figli hanno sempre gli stessi diritti

(siano all’interno di un matrimonio che al di fuori)

La Costituzione riconosce, ancora, il diritto di professare liberamente la propria fe de religiosa in qualsiasi

forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché

non si tratti di riti contrari al buon costume (art. 19).

Se avviene in un luogo pubblico non deve offendere la pubblica decenza e non contrarie alla legge.

Il riconoscimento della libertà di credo è molto ampio: non solo vige una totale equiparazione fra le

fedi, ma è degno di pari tutela persino il rifiuto di ogni credo religioso, vale a dire l'ateismo. La libertà di fede

è, inoltre, patrimonio di tutti e va riconosciuta a chiunque risieda nel territorio dello Stato, sia esso cittadino

italiano o straniero.

L'esercizio del culto è un'attività complessa, che ricomprende non solo lo svolgimento dei riti della religione

professata, ma anche l'opera di proselitismo nonché l'apertura o l'utilizzazione di edifici specificamente

destinati a questo fine. Come la propaganda anche l'esercizio del culto trova un limite, ove svolto in luogo

pubblico o comunque al quale sia consentito l'accesso ad una pluralità di persone: l'offesa ai valori di morale,

decenza etc. A prescindere, poi, dal luogo di svolgimento dei riti del culto, non è mai consentita la

limitazione dei diritti di libertà (sono perciò vietate la segregazione, la sottoposizione a violenze anche solo

psicologiche, o lo svolgimento di riti macabri e/o sacrificali) per motivi religiosi.

Uno Stato si definisce laico quando riconosce la libertà di religione e delle confessioni religiose, e non

esprime preferenze attribuendo ad una di esse la qualifica di religione ufficiale di Stato. Lo Stato

confessionale, invece, riconosce una religione come sola religione di Stato e assume atteggiamenti di

repressione o, al più, di semplice tolleranza verso gli altri culti (era confessionale il Regno d'Italia - art. 1

Statuto Albertino).

La Costituzione configura, poi, Stato e Chiesa cattolica come due ordinamenti sovrani relativamente ai fini

che ciascuno persegue (art. 7). I rapporti fra i due ordinamenti sono regolati da accordi bilaterali, secondo il

modello dei trattati internazionali, pur riconoscendo alla Chiesa caratteri peculiari di sovranazionalità ed

universalità. Il 18 febbraio 1984 è stato sottoscritto fra il Governo italiano e la Santa Sede un nuovo Accordo

di modifica dei Patti Lateranensi del 1929. Questo costituisce lo strumento di regolamentazione dei rapporti

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tra Stato e Chiesa, ed è ispirato ai principi di uguaglianza e neutralità, rispetto alle confessioni religiose,

espressi dalla Costituzione repubblicana. (es: lo stato non paga più i sacerdoti, gestione degli edifici della

chiesa cattolica = costi di manutenzione a suo carico, religione cattolica = materia facoltativa nelle scuole)

Per tutte le altre religioni la Repubblica, ispirandosi ad un atteggiamento di neutralità nei confronti dei

diversi culti, s'impegna a tutelare senza distinzioni tutte le confessioni religiose (art.8). L'ordinamento

accoglie il principio pattizio, in base al quale i rapporti con le confessioni religiose sono regolati mediante

accordo tra le parti.

Lo Stato, infine, riconosce un ruolo essenziale per la società ai diritti economici, primi fra tutti il lavoro.

UNIONE EUROPEA

Le tappe principali dell'integrazione europea

La prima significativa tappa nel percorso di integrazione europea si realizza nel 1951 quando 6 paesi (Italia,

Francia, Repubblica Federale di Germania, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo) istituirono, con il trattato di

Parigi, la C.E.C.A. (Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio), il cui scopo era la realizzazione di un

mercato comune del carbone e dell'acciaio.

Nel 1957 a Roma vennero firmati due nuovi trattati:

l'EURATOM (Comunità Europea

dell'Energia Atomica), il cui compito

era lo sviluppo della ricerca e degli

investimenti nel settore nucleare;

la C.E.E. (Comunità Economica

Europea), con l'obiettivo di

promuovere un mercato comune

europeo per garantire lo sviluppo

equilibrato delle economie dei

paesi aderenti.

A partire dagli anni 70, si aggiunsero

progressivamente altri Stati (Gran

Bretagna, Irlanda, Danimarca nel

1973; Grecia nel 1981; Spagna,

Portogallo nel 1985, Austria,

Finlandia, Svezia nel 1995).

Sul finire degli anni '80 lo sviluppo

dei mercati internazionali e il

consolidarsi della posizione

dominante degli Stati Uniti e dei

paesi asiatici, spinse i paesi europei

ad accelerare il progetto di un'Europa unita.

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Nel 1986 l'Atto unico europeo segnò l'interesse per un processo d'integrazione che non fosse più solo

economico, ma anche sociale e politico, allargando le competenze della Comunità Europea ai temi

ambientali, della ricerca, dello sviluppo e delle politiche sociali.

Nel 1992 il Trattato sull'Unione Europea stipulato a Maastricht (Olanda), impegnò i paesi aderenti a

costituire un'unione sempre più stretta.

Nasceva così l'Unione Europea, un nuovo soggetto che sviluppava una maggiore cooperazione tra i

paesi membri sui temi della politica estera, della sicurezza internazionale, della giustizia, delle

politiche sull'immigrazione, della tutela del lavoro.

L'Unione Europea riconosce a tutti i cittadini dei paesi membri, la cittadinanza europea, che garantisce la

possibilità di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell'Unione Europea.

Il Trattato di Amsterdam del 1997 ha ampliato ulteriormente le competenze dell'Unione Europea

impegnando i paesi membri ad individuare una politica comune per combattere la disoccupazione.

Il Trattato di Nizza del 2000 a posto le basi per il progressivo allargamento dell'Unione Europea ai paesi

dell'Europa centrale ed orientale, a Cipro e Malta ed ha adottato la Carta Europea dei Diritti Fondamentali. Il

1 maggio 2004 hanno aderito all'Unione Europea 10 nuovi Stati: Cipro, Malta, Repubblica Ceca, Repubblica

Slovacca, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria.

Nel 2007 sono entrate a far parte dell'Unione Europea la Romania e la Bulgaria.

L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE

E' il più importante organismo internazionale, del quale fanno parte quasi tutti gli Stati del mondo (ne

restano esclusi solo Taiwan, la Corea del Sud e pochi altri). Si riunisce al palazzo di vetro a N.Y.

L'ONU nacque, per volontà delle nazioni vincitrici della seconda guerra mondiale, con il trattato di San

Francisco del 26 giugno 1945. E’ nato sulle ceneri della società delle nazioni che aveva fallito il suo scopo. Consiglio di sicurezza formato da 5 (permanenti con diritto di veto) +2 membri.

Gli obiettivi sono:

1. il mantenimento della pace e della sicurezza tra i paesi del mondo, che viene perseguito favorendo la

risoluzione delle controversie attraverso il dialogo pacifico,

2. lo sviluppo economico di ogni paese e

3. il pieno riconoscimento dei diritti umani, ai quali lo statuto dell'Onu vincola tutte le nazioni aderenti.