LE LITI SUCCESSORIE: LE CONTROVERSIE “TIPICHE” E ......LE LITI SUCCESSORIE: LE CONTROVERSIE...
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SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
LE LITI SUCCESSORIE: LE CONTROVERSIE “TIPICHE” E QUELLE “ATIPICHE”, IN PARTICOLARE SOCIETARIE.
(Le principali tipologie di liti tipiche e le liti “atipiche”)
Avv. Gian Carlo Sessa
28 Novembre 2014 - Auditorium di Milano
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L’intangibilità della legittima
L’asse ereditario si distingue in due parti:�la quota disponibile, della quale il de cuius è libero di disporreattribuendola a chiunque, e�la quota legittima, della quale il de cuius non può disporre a propriopiacimento perché è attribuita per legge ai soggetti legittimari.
Premessa
Principio cardine in materia:
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�il coniuge, che eredita la metà, 1/3 o ¼ delpatrimonio a seconda che non vi siano figli, oche concorra solo con ascendenti, che ve nesia uno solo o che ve ne siano più d’uno;
�i figli (legittimi e naturali), che ereditano lametà del patrimonio (se uno solo), i 2/3 (sesono più d’uno);
�gli ascendenti, nei cui confronti la riservaopera solo se il defunto non lascia figli(ereditano 1/3 ma, se concorrono con ilconiuge, ereditano 1/4 del patrimonio).
(Segue) Le categorie di legittimari
I legittimari, cioè i soggetti cui la legge riserva una quota di eredità, sono:
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La lesione della quota di legittima può avvenire sia a causa di un attomortis causa (testamento) sia a causa di un atto tra vivi (donazioni).
Successione testamentaria ����la lesione può derivare sia dalledisposizioni testamentarie siadalle donazioni effettuate in vitadal de cuius.
Successione legittima ���� lalesione può derivare solo dalledonazioni effettuate in vita dal decuius.
Concorso tra le duesuccessioni ���� le lesione puòderivare sia dalle disposizionitestamentarie sia dalle donazioni.
(Segue)
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�L’azione di riduzione è il rimedio spettante al legittimario leso nella sua
quota di legittima.
�Produce inefficacia relativa in quanto l’efficacia dell’atto di disposizione
lesivo viene meno solo nei confronti del legittimario vittorioso.
�Si articola:
-nell’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle
donazioni lesive;
-nell’azione di restituzione nei confronti dei beneficiari delle disposizioni
ridotte e dei loro terzi aventi causa.
Per stabilire se vi sia stata lesione, si opera la c.d. riunione fittizia.
�
Si calcola il valore dei beni del de cuius (c.d. relictum), si sottraggono i
debiti e si sommano beni di cui il testatore abbia disposto in vita a titolo
di donazione (c.d. donatum), avendo riguardo al loro valore al momento
della successione.
Il rimedio: l’azione di riduzione ex art. 553 c.c.
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�La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene
proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.
�Le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via viaalle anteriori.
Come avvengono le riduzioni
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�Se oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile,
la riduzione si fa separando dall’immobile la parte occorrente per
integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente.
Se l’operazione descritta non può farsi comodamente e:
1.il donatario o legatario ha nell’immobile un’eccedenza maggiore
del quarto della porzione disponibile, l’immobile ritorna per intero
nell’eredità e il donatario o legatario ha diritto al valore (economico
equivalente) della porzione disponibile;
2.il donatario o legatario ha nell’immobile un’eccedenza inferiore al
quarto della porzione disponibile, il legatario o il donatario possono
trattenere l’intero immobile e devono compensare i legittimari in
denaro.
(Segue) Le riduzioni degli immobili
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Un signore, legalmente separato ma non divorziato,
costituisce in vita un trust istituendo quali beneficiari,
tutti i suoi figli e dunque sia quelli avuti con la prima
moglie sia quelli avuti con la nuova compagna.
Decide, conformemente alla struttura dei trust, di
eleggere quale excluded person proprio la ex coniuge
la quale però, non essendo intervenuto il divorzio ma
solo la separazione, rimane ex lege titolare di una
quota di legittima sul patrimonio del decuius.
Alla morte del disponente, l’ex moglie decide di
esercitare un’azione di riduzione ai sensi dell’art. 553
c.c. per ottenere la riduzione delle disposizioni lesive
effettuate in vita, a titolo di donazione, dal de cuius
attraverso la costituzione di un trust.
Esempio
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�La nozione: è l’azione con cui l’erede chiede l’accertamento
della sua qualità ereditaria al fine di conseguire la restituzione
di beni ereditari da chi li possiede come erede o senza titolo.
�La legittimazione attiva: spetta all’erede a differenza
dell’azione di riduzione che spetta solo al legittimario.
�La natura: è un’azione assoluta, universale (in quanto può
essere esperita erga omnes e può avere ad oggetto l’intero
asse ereditario) e di condanna.
�I presupposti dell’azione:
•qualifica di erede in capo all’attore;
•possesso dei beni ereditari in capo al convenuto a titolo di
erede (possessor pro herede) o senza alcun titolo (possessor
pro possessore);
•appartenenza alla massa ereditaria del bene controverso.
L’azione di petizione di eredità(art. 533 c.c.).
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Regole di opponibilità della domanda:
�L’erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a
titolo di erede o senza titolo.
�Sono salvi i diritti acquistati, su beni mobili, per effetto di convenzioni a
titolo oneroso con l’erede apparente, dai terzi i quali provino di avere
contrattato in buona fede.
�Quanto ai beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, valgono le
comuni regole di pubblicità immobiliare. Pertanto, l’acquisto del terzo è
fatto salvo solo nella misura in cui gli atti di provenienza (prima
dell’erede apparente e poi del terzo) siano trascritti prima della
trascrizione (i) dell’acquisto da parte del vero erede o (ii) della domanda
giudiziale contro l’erede apparente.
(Segue) I diritti dei terzi
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Esempi
1)La moglie di un soggetto detiene l’immobile che ha sempre costituito la
residenza estiva della coppia.
Alla morte del de cuius, l’amante rivendica la propria qualità di erede nei
confronti della moglie (anch’essa erede) sulla base dell’esistenza di un
testamento che le attribuiva la proprietà dell’immobile medesimo ed
agisce dunque contro la moglie (possessor pro herede) al fine di ottenere
la restituzione del bene.
2) Tizio viene giudizialmente dichiarato figlio naturale “riconosciuto” di
Caio, deceduto, ed agisce nei confronti degli altri eredi al fine di ottenere
i beni ereditari a lui spettanti e già assegnati.
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1.Sull’asse ereditario si forma una comunione tra glieredi.
2.Può attuarsi in due forme diverse:
�mediante contratto (con il consenso di tutti i coeredi)� forma scritta ad substantiam;
�in via giudiziale attraverso un procedimento bifasicoche prevede l’emissione di un’ordinanza da parte delgiudice (se non vi sono contestazioni sul diritto alladivisione) e l’istruzione della causa di merito se sorgonocontestazioni in merito alla divisione.
L’azione di divisione della comunione ereditaria(artt. 713 e ss. c.c.).
I principi generali
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� E’ lo strumento apprestato dall’ordinamento per sciogliere lacomunione e procedere ad assegnare i beni agli eredi in valoreproporzionato alle rispettive quote.
� Ha carattere universale in quanto consente la divisione dell’interoasse ereditario nei confronti di tutti gli eredi ma il principiodell’universalità è derogabile e può aversi anche divisione parziale.
� Il testatore può disporre che la divisione prima di un determinatotermine (decorrente dalla sua morte o dal compimento dellamaggiore età dell’ultimo erede nato) ma il giudice può autorizzarecomunque la divisione (art. 713, 4° c.) e, ugualmente, l’autorità puòsospendere per un determinato periodo la divisione (art. 717).
(Segue) La divisione giudiziale
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Stima dei beni � si procede alla stima dei beni e alcalcolo delle rispettive porzioni.
� ogni erede ha diritto ad una parte innatura dei beni mobili ed immobili ma, se vi sono beniche non possono essere divisi, gli stessi vengonovenduti all’incanto e il denaro è diviso tra i coeredi.
Come si dividono i beni ereditari
Assegnazione ���� formate le porzioni, si procede all’assegnazionemediante estrazione a sorte, se le quote sono uguali o all’attribuzione,se sono disuguali.
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I vizi del consenso che possono determinare l’annullamento delladivisione sono la violenza ed il dolo (rispetto alla disciplina del contrattoin generale, è escluso dunque il rilievo dell’errore).
Quanto alla nozione, deve farsi riferimento alla disciplina degli artt. 1434e 1440: la violenza è causa di annullabilità anche se esercitata da unterzo e, quanto al dolo, rileva quello causale e non incidentale.
L’omissione di uno o più beni dell’eredità non dà luogo a nullità delladivisione ma soltanto a un supplemento della stessa.
La divisione può essere rescissa quando uno dei coeredi prova di esserestato leso oltre il quarto o quando il valore dei beni assegnati ad uno deicoeredi (per testamento) è inferiore di oltre un quarto al valore dellaquota spettante.
Le azione di rescissione e annullamento della divisione(artt. 761 e ss. c.c.).
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Esempio
A seguito della morte della madre, deceduta senza lasciare testamento, i figli
decidono di addivenire ad una divisione contrattuale dell’asse ereditario e
concludono a tal fine due due scritture private e, successivamente, un atto
pubblico.
Successivamente uno dei fratelli viene a conoscenza del fatto che alcuni libretti
al portatore appartenuti alla madre (per un valore complessivo pari a 1 milione di
Euro circa) risultava essere stato incassato da una delle sorelle senza che
fossero stati imputati alla massa ereditaria.
I fratelli avviano dunque un giudizio volto ad ottenere l’annullamento dell’atto di
divisione ereditaria e che venisse disposto un supplemento di divisione del
patrimonio della de cuius.
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I beni oggetto di successione (es. immobili):
�sono in una società di persone � siapplica la norma prevista per le societàsemplici che prevede che gli eredi abbianodiritto soltanto ad una somma di denaropari al valore della quota;
�Sono in una società di capitali � lepartecipazioni sono liberamente trasferibiliper successione a causa di morte, salvodiversa disposizione statutaria (art. 2469c.c.).
Le liti "atipiche": la successione nelle società di capitalie di persone; casi pratici e riflessioni operative.
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Possibili rimedi:
�Ispezione della società;
�Parziale riconoscimento di diritti sociali (quale, ad esempio,diritto di impugnare le delibere assembleari iure hereditatis);
�Azione individuale ex art. 2395 c.c. a favore del socio o delterzo danneggiato da atti degli amministratori.
(Segue) I problemi che ne derivano
Nel caso in cui l’erede vanta un diritto di credito pari al valore della quotaereditaria, il valore della quota può essere diminuito in ragione dellecondotte degli amministratori della società nella quale, tuttavia, l’erede nonha accesso diretto non essendo socio.
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La de cuius lascia tre figli (due femmine e un maschio) e tutto il suo patrimonioimmobiliare in una società, nella quale sono socie anche le due figlie femmine.
Nello statuto di detta società non è prevista la trasferibilità delle quote mortis
causa. E’ previsto, al contrario, che i soci superstiti possano scegliere secontinuare la società con gli eredi del de cuius (nel nostro caso, il figliomaschio), ovvero se liquidargli la quota, ovvero ancora se liquidare la società.
Le figlie femmine “dichiarano guerra” al fratello, e gli negano il consenso adentrare quale socio della società. Si impegnano, al contrario, a liquidargli laquota.
Emerge tuttavia che la società abbia subìto, negli ultimi anni, una serie di attidepauperativi del suo patrimonio da parte degli amministratori (le sorelle).
Emerge inoltre l’intenzione degli amministratori di disporre la vendita degliimmobili sociali a valori non convenienti per la società.
L’erede fratello maschio si trova dunque nella situazione di non avere i poteri
del socio nella società, ma di subire tuttavia - rispetto alla sua posizionecreditoria - le conseguenze negative degli atti di gestione della società.
Esempio