LE FRONTIERE DELLA BIOLOGIA 2017 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI … diritti... · 2017-05-03 · Sorto nel...
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LE FRONTIERE DELLA BIOLOGIA 2017 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO –
CUSMIBIO 12 APRILE 2017
Cecilia Siccardi, Dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale Unimi
I numeri del fenomeno
Fonte: Dati OIM –Missing Migrants 2017
2017
Come è nato il progetto?
� Direct (Team di ricerca vs discriminazioni Unimi): idea di elaborare un progetto interdisciplinare al fine di individuare soluzioni tecniche e giuridiche alla problematiche riscontrante sul campo dai medici legali di Unimi.
� Collaborazione tra due team di ricerca: LABANOF
(Prof.ssa CATTANEO) e Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale (Prof.ssa D’AMICO)
Scopo del progetto (Team giuristi)
Ø Come garantire la dignità dei morti e i diritti dei familiari dei migranti scomparsi nel Mediterraneo?
Ø Esiste un obbligo giuridico di recupero e identificazione dei corpi?
� profili diritto interno: principi costituzionali e il ruolo
dell’autorità giudiziaria; � profili di diritto internazionale: diritto internazionali
umanitario e diritti internazionale dei diritti umani; � profili di diritto europeo (cenni)
Principi costituzionali
La tutela della dignità dei morti: tema inconsueto per giuristi. N.B: Tuttavia, la tutela della dignità dei morti è inscindibilmente collegata alla garanzia dei diritti fondamentali dei “vivi”. Situazione che lede profondamente diritti e principi fondamentali sanciti dalla Costituzione, dai Trattati UE e convenzione internazionali.
Art 2 e 3 Cost.
Principi di eguaglianza e solidarietà
Diritti inviolabili della persona (art 2 Cost.)
Es. il diritto alla salute fisica e psichica; il diritto
all’identità personale
Art 10 Cost. Condizione
giuridica dello straniero e il diritto d’asilo
Il ruolo dell’autorità giudiziaria
I casi analizzati: ottobre 2013 (Lampedusa) e aprile 2015 (Canale di Sicilia)
Medesime tragedie, intervento diverso
PM di Catania (Canale di Sicilia)
“è necessario procedere all’identificazione dei cadaveri, prelevare il loro DNA e confrontarlo con quello dei parenti…è un atto dovuto perché i familiari delle vittime hanno diritto di costituirsi parte civile”
“il recupero non è utile alle indagini. Le scelte
della procura sono strettamente
procedimentali”
PM di Agrigento (Lampedusa)
Quali regole?
Art. 112 Cost.: “il Pm ha l’obbligo di esercitare l’azione penale” Art. 359 c.p.p.: “il Pm quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici ed ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze può nominare e avvalersi di consulenti tecnici” Art. 116 disp. Att. c.p.p.: “se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il Pm accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina l’autopsia (…) dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l’identificazione”
e quindi?
Esiste un obbligo giuridico di matrice nazionale che impone all’autorità giudiziaria procedente di recuperare e identificare i corpi dei migranti scomparsi in mare? .. la risposta è tendenzialmente negativa
Gli interventi del Governo italiano
� settembre 2014: protocollo di intesa tra il Commissario straordinario del Governo alle persone scomparse, Ministero dell’Interno e Unimi per l’identificazione dei corpi – Naufragi di Lampedusa 2013
� luglio 2015: protocollo di intesa Commissario straordinario del Governo alle persone scomparse e Unimi per l’identificazione dei corpi delle vittime del naufragio del 18 aprile 2015
N.B: Azioni meritevoli, ma “isolate”. E’ necessario sviluppare regole condivise e generalizzate, a livello interno, europeo ed internazionale
Profili di diritto internazionale
Diritto internazionale umanitario è il complesso di norme che regolano i conflitti armati (4 Convenzioni di Ginevra e protocolli aggiuntivi)
Diritto internazionale dei diritti umani è il complesso di norme che garantiscono i diritti umani a livello internazionale. � A livello universale:
Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (1948);
� A livello regionale: Convenzione europea dei diritti dell’uomo; la Carta Africana dei diritti dell’Uomo e dei Popoli; Convenzione Americana dei dritti umani.
Vale solo in caso di conflitto armato
Vale in ogni tempo e in ogni circostanza (art.
10 e 117 Cost.)
La tutela della dignità dei morti nel diritto internazionale umanitario
Art. 19 della Seconda Convenzione di Ginevra: “le Parti in conflitto dovranno registrare, nel più breve tempo possibile, tutti gli elementi atti ad identificare i naufraghi, i feriti, i malati e i morti della Parte avversaria, caduti in loro potere” (nazionalità, cognome, nome, data di nascita, ogni altra indicazione utile all’identificazione, data del luogo della morte). Art. 20 della seconda Convenzione di Ginevra del 1949: “le Parti in conflitto vigileranno perchè l'immersione dei morti, compiuta individualmente nei limiti in cui le circostanze lo permetteranno, sia preceduta da un diligente esame dei corpi, fatto possibilmente da un medico, per constatare la morte, stabilire l'identità e poter darne conto”
…Segue
Art. 17 della prima Convenzione di Ginevra del 1949: “le Parti in conflitto vigileranno inoltre che i morti siano onorevolmente seppelliti, possibilmente secondo i riti della religione alla quale appartenevano, che le loro tombe siano rispettate, raggruppate possibilmente secondo la nazionalità dei morti, tenute convenientemente e segnate in modo che possano sempre essere ritrovate”
Art. 34 del primo Protocollo aggiuntivo alla prima Convenzione di Ginevra: “Gli Stati si impegnano a facilitare l’accesso alle tombe dei membri delle famiglie delle persone decedute” e a “facilitare il ritorno dei resti delle persone decedute e dei loro effetti personali nel paese di origine, su richiesta di detto paese o su richiesta della famiglia”
Regole che rappresentano “elementari condizioni di umanità”
Il diritto internazionale umanitario non è applicabile al fenomeno dei migranti scomparsi nel Mediterraneo, (solo in caso di conflitto armato).
N.B: gli obblighi volti a risolvere la situazione delle persone scomparse (es. recupero e identificazione dei morti), non si fondano esclusivamente sul diritto internazionale umanitario, ma anche sul diritto internazionale dei diritti umani che deve valere in ogni tempo e in ogni circostanza (“Progress report of the Human rights council Advisory Committee on best practices on the issue of missing persons”).
“The right to know” nel diritto internazionale dei diritti umani
Ø Sorto nel diritto internazionale umanitario (art. 26 della quarta Convenzione di Ginevra; artt. 32 e 33 del primo Protocollo aggiuntivo), oggi è sancito dal diritto internazionale dei diritto internazionale dei diritti umani (Art. 24 della Convenzione per la protezione contro ogni forma di sparizione forzata)
Ø Il cd. right to know rappresenta “il pilastro della protezione dovuta alle persone scomparse e ai loro familiari” (UN General Assembly, 2015);
Ø Fin dal 1974, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite “the right to know” rappresenta un “bisogno umano fondamentale” che deve essere soddisfatto “nella misura più ampia possibile”
Il contenuto e la natura del the right to know
Il contenuto: � diritto inalienabile e imprescrittibile di conoscere il
destino dei propri cari; � obbligo imposto agli Stati di svolgere indagini
adeguate, di compiere attività volte alla ricerca dei resti e di comunicazione alle famiglie.
La natura: � diritto individuale � diritto collettivo: la verità e la memoria configurano
un diritto di tutta la società, per evitare il ripetersi di violazioni di diritti umani.
La violazione del the right to know: quali
conseguenze sui familiari?
La violazione del the right to know compromette altri diritti fondamentalissimi: � il diritto alla salute fisica e psichica; � il diritto di difesa e l’accesso alla giustizia; � diritti sociali, economici e culturali (cfr. Working
g r o u p o n E n f o r c e d o r I n v o l u n t a r y Disappearances);
La giurisprudenza della Corte Edu
Silenzio delle autorità rispetto alla scomparsa di una persona cara: trattamento disumano e degradante vs art. 3 CEDU (. Kurt c Turchia 1998) La violazione dell’art 3 CEDU sussiste quando sono presenti alcuni fattori idonei a determinare un’afflizione emotiva: Il grado di parentela; la misura in cui il familiare è stato testimone degli eventi; la misura in cui il familiare è impegnato nel ricevere informazioni e la reazione delle autorità. Dagli agli artt. 2 (“Diritto alla vita”), 3 (“Proibizione della tortura”) e 5 (“Diritto alla libertà e alla sicurezza”) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo discende obbligo a carico degli Stati di indagare il destino delle persone scomparse (Varnava c Turchia 1999 e Cipro c Turchia 2001/2014)
Esiste un obbligo di recupero e identificazione?
Alla violazione di norme del diritto internazionale umanitario, corrisponde l’obbligo di porre fine a tale violazione Problema: chi è lo Stato competente? � problema di giurisdizione: difficile
definirlo esattamente a causa dei luoghi incerti dei naufragi (acque territoriali, acque internazionali)
� problematiche concrete: ingenti costi.
Responsabilità della Comunità internazionale nel suo complesso
Una strada: la cooperazione internazionale
Key findings (ICRC – Barcelona conference) “Gli Stati europei, il consiglio di Europa, l’Unione europea, le organizzazioni internazionali, gli Stati nazionali devono implementare la cooperazione internazionale per garantire il recupero, l’identificazione dei corpi dei migranti scomparsi e la raccolta di dati ante e post mortem”: Best practices: � ICRC: Restoring Family links � OIM: Missing migrants � ICPM: accordo con Governo Italiano per identificazione e recupero
delle persone scomparse in Mare � ICPM e OIM: progetto per sostenere gli Stati costieri nel recupero e
nell’identificazione dei corpi dei migranti e sviluppare un sistema di rimpatrio dei corpi, nonché di incrocio dei dati ante e post-mortem
L’Unione europea: la grande assente
Art. 80 TFUE Le Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione sono governate dal
principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano
finanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù del presente capo
contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.
Conclusioni
� Per porre fine a questa situazione bisognerebbe ripartire dal senso profondo dei Trattati UE e della Costituzione Italiana, lontano dalle logiche securitarie dell’Europa Fortezza di oggi.
� Ci vogliono politiche e quindi la volontà politica, non
solo per imporre il riconoscimento ed identificazione dei corpi, ma anche e soprattutto per evitare le morti durante le migrazioni.
Grazie!