Le Denominazioni Comunali del Comune di …far proprio il concetto di sostenibilità ambientale sia,...
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Le Denominazioni Comunali
del Comune di Gottolengo (BS):
Prodotti De.Co.
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Sommario1. Premessa...............................................................................................................
2. Storia e cultura di Gottolengo...................................................................................
3. Il patrimonio gastronomico di Gottolengo.................................................................
4. In cosa consiste la De.Co. e le sue origini.................................................................
5. Tipologie di De.Co.....................................................................................................
6. Il valore aggiunto per il territorio: un’occasione per fare marketing territoriale
attraverso la De.Co.......................................................................................................
7. Le fasi per la formalizzazione delle De.Co.................................................................
8. Le peculiarità del Comune di Gottolengo e l’area di interesse...................................
Regolamento Comunale ...............................................................................................
“La valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali”
Istituzione della Denominazione Comunale De.Co........................................................
Scheda identificativa del “Salame De.Co. di Gottolengo”..............................................
Disciplinare...................................................................................................................
PER LA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE..........................................................
del “Salame De. Co. di Gottolengo"...............................................................................
Scheda identificativa dell’ “Patata De.Co. di Gottolengo”..............................................
Disciplinare...................................................................................................................
Scheda identificativa.....................................................................................................
dei “Tortelli De.Co. di Gottolengo”................................................................................
Disciplinare...................................................................................................................
Scheda identificativa.....................................................................................................
dei “Gnocchi De.Co. di Gottolengo”...............................................................................
Disciplinare...................................................................................................................
OGGETTO: RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DI UNA NUOVA DE.CO. (DENOMINAZIONE
COMUNALE)..................................................................................................................
OGGETTO : ISCRIZIONE DI AZIENDE AGRICOLE-PRODUTTRICI NEL REGISTRO A
DENOMINAZIONE COMUNALE (De.Co.)........................................................................
OGGETTO : ISCRIZIONE DI AZIENDE AGRICOLE-PRODUTTORI ARTIGIANALI NEL
REGISTRO A DENOMINAZIONE COMUNALE (De.Co.) del Comune di Gottolengo-Bs......
OGGETTO: RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DELLA DE.CO. (DENOMINAZIONE
COMUNALE)..................................................................................................................
OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA DE. CO.
Di Gottolengo-Bs...........................................................................................................
12. Conclusioni.............................................................................................................
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1. Premessa
Questo studio è nato dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di Gottolengo di
valorizzare le produzioni agroalimentari maggiormente significative del proprio territorio.
Il Sindaco Massa, L’Assessore Freretti e il Consigliere Alberini delegato al progetto
hanno stimolato l’approfondimento e il confronto con le diverse realtà del territorio sulla
fattibilità di un obiettivo ambizioso, quello di definire un “paniere” delle De.Co. di
Gottolengo.
Il progetto delle De.Co. rappresenta una nuova opportunità di valorizzazione delle produzioni
agroalimentari maggiormente rappresentative del proprio specifico territorio e
l’Amministrazione Comunale di Gottolengo (BS) ha subito colto il grande valore culturale e
territoriale di questa iniziativa.
Non un progetto fine a se stesso, bensì l’inizio di un percorso di valorizzazione e crescita di un
comparto oggi maturo, che si pone l’obiettivo di far crescere un intero indotto incentivando la
filiera corta.
Un percorso complesso che bisogna inevitabilmente affrontare e far crescere insieme ai
principali attori: agricoltori, commercianti, imprenditori.
E’ utile evidenziare come, per l’attuale amministrazione, l’idea non vuole essere collocata fuori
da un contesto territoriale ma vuole rappresentare un ulteriore valore aggiunto non in
contrasto con le tante peculiarità presenti nella Bassa Bresciana.
Bisogna infatti incentivare un cammino di crescita collettiva dell’intero territorio, dove ognuno
contribuisca alla caratterizzazione dello stesso con le proprie peculiarità, lavorando quindi alla
creazione di un paniere di prodotti territoriali dove gli uni non vadano in contrasto con gli altri,
ma piuttosto che ognuno rappresenti un valore aggiunto, una particolarità che vada ad
ampliare il paniere territoriale in maniera da poter puntare insieme ad un mercato più ampio.
Lo studio è iniziato nella primavera 2018 e si è concluso nel Giugno del 2019.
L’Amministrazione Comunale dovrà ora deliberare il Regolamento Comunale per “La
valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali” e Istituituire la Denominazione
Comunale De.Co., proprio in questo momento in cui l’Italia ha grandi possibilità di dar voce alle
proprie produzioni d’eccellenza.
L’attenzione va a ben quattro differenti prodotti tra tutte le tipicità locali del territorio di
Gottolengo:
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- “La Patata” un prodotto agricolo
- Gli“Gnocchi”
- I “Tortelli di zucca”
- Il “Salame”
Come detto precedentemente, questo è un primo passo verso obiettivi ambiziosi e sicuramente
difficili; infatti, dopo aver accompagnato in una prima fase il progetto “De.Co.”, utile a
migliorare e rafforzare i prodotti, nonché a correggere eventuali errori, lo step successivo sarà
quello di avviare la richiesta di certificazione presso il Ministero dello Sviluppo Economico e la
registrazione ufficiale ad Indicazione Geografica Protetta (IGP) presso la Regione Lombardia e
il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali dei prodotti De.Co. del territorio
maggiormente rappresentativi.
Il Sindaco
Massa Giacomo
Il Consigliere Comunale delegato
Alberini Sara
L’Assessore con delega all’agricoltura
Freretti Andrea
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Un patrimonio di tradizioni e cultura
Gottolengo, comunità della bassa
bresciana e crocevia tra le province di
Brescia, Cremona e Mantova, conta circa
5.000 abitanti. Il territorio dell'attuale
Comune e Parrocchia di Gottolengo si
estende per 30 Km quadrati circa sulle
due sponde del fiume Redone tra i Comuni
di Leno, Pavone, Gambara, Isorella,
Pralboino e Ghedi.
E' stato un centro prevalentemente e
fieramente agricolo fino a quando l'avvento della "rivoluzione" industriale e tecnologica del
secondo dopoguerra ne ha mutato l'assetto economico e i mestieri e, alle attività agricole, si
sono affiancate iniziative industriali ed artigianali di tutto rispetto. Ancora oggi, tuttavia,
Gottolengo è un paese dove l'agricoltura, e tutte le attività ad essa collegate, rivestono
un’importanza economica e sociale fondamentale. Basti pensare che gli addetti, nel settore
agricolo, sono circa 1200 distribuiti su 130 aziende di cui almeno 110 ad indirizzo zootecnico.
Tutti Comuni della zona, insieme, esprimono un territorio di eccellenze gastronomiche, fatte di
prodotti e piatti tipici tradizionali. L’obiettivo dell’Amministrazione di Gottolengo è quello di
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sviluppare ulteriormente il proprio territorio, promuovendo manifestazioni ed eventi culinari,
artigianali, alimentari e agroalimentari in grado di attrarre residenti e turisti grazie ai propri
prodotti ed alla bellezza del territorio.
Il Comune, rappresentato dalla Giunta e dall’intero Consiglio Comunale, ha scelto di avviare
questo programma-progetto e, perché ciò fosse possibile, ha richiesto la collaborazione
costruttiva di aziende agricole, artigianali di trasformazione e realtà commerciali.
Le iniziative intraprese in questo percorso dovranno risultare espressione di una sinergia tra
diversi fattori: volontà di sviluppo e miglioramento, di distinguersi, senso di appartenenza,
valorizzazione del territorio, volontà di conservazione e valorizzazione delle proprie tradizioni,
far proprio il concetto di sostenibilità ambientale sia, da una parte, al fine di proteggere il
territorio e preservarlo sia, dall’altra parte, come avvio di una moltitudine di azioni di
marketing territoriale.
Molteplici saranno, quindi, le occasioni per dare impulso economico ai prodotti locali;
l’Amministrazione prevede che, durante le diverse sagre e festività locali, insieme a momenti
folcloristici di richiamo, possano essere organizzati degli stand gastronomici, nei quali si
proporranno in degustazione i prodotti tipici correlati ai piatti più tradizionali.
Tra le ricorrenze più importanti ricordiamo innanzi tutto che ogni anno, si celebrano a
Gottolengo le feste: di Primavera, del 1 maggio, dei balconi fioriti, del Volontariato,San
Gottardo e a Settembre la Sagra della patata che quest’anno compie 17 anni.
Durante queste iniziative e in occasione di ogni altro prezioso momento di continuità alle
antiche tradizioni locali, sarà importante che gli anziani del paese per antonomasia i depositari
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delle memorie storiche, i ristoratori del territorio, le Associazioni della provincia, le aziende
agricole e i commercianti locali, predispongano percorsi gastronomici attraverso i menù tipici
del territorio e Gottolengo vanta un lungo elenco di ricette e piatti tipici, insieme di profumi e
sapori della tradizione culinaria locale.
Iniziative di questo tipo non potranno limitarsi al coinvolgimento di chi già ne è a conoscenza e
già è portatore acquisito delle tradizioni, ma dovranno diventare momenti di cooperazione e
trasmissione di tutto ciò. Specialmente i momenti espositivi, degustativi, folcloristici, dovranno
rivolgersi sia ai a turisti che ai cittadini, alle piccole e medie imprese, ad anziani e ai più
giovani. Questi ultimi riceveranno il sapere, portando nuove forze per lo sviluppo dell’iniziativa,
facendo propri i valori originari.
2. Storia e cultura di Gottolengo
Il nome di Gottolengo presenta nella toponomastica bresciana un problema di non facile
soluzione. Il suffisso "engo" è, infatti, comune a molti nomi in Lombardia tuttavia, congiunto
alla radice "gotto" ci dà un'etimologia quasi certamente di origine gotico-longobarda. Nel 1500
a.C. (età del Bronzo media e recente) era il più noto "Castellaro" del Bresciano portato in luce
dagli scavi e lavori di livellamento agricoli del 1925: un terrazzo delimitato da due serie di pali,
sopraelevato rispetto al resto della pianura per evitare alluvioni. Sono state reperite numerose
testimonianze (suppellettili, tombe) di insediamenti gallici, mentre diverse lapidi (tra cui quella
collocata nella parte esterna del coro della chiesa parrocchiale ) testimoniano la presenza di
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insediamenti romani. Il Castellaro fu abbandonato, probabilmente già in epoca preistorica, per
un altro villaggio, secondo la leggenda, collegato al primo da una galleria sotterranea. Il
piccolo e nuovo villaggio sorse poi dove oggi esiste il paese ed in esso vennero eretti, in tempi
successivi, una torre romana e un tempio pagano sulle cui rovine fu costruita la prima chiesa
parrocchiale del luogo, quale momento religioso di emancipazione e di indipendenza dalla pieve
del Corvione. Anche il territorio deve ritenersi un feudo longobardo donato sin dal secolo VIII
alla nascente Badia Leonese da Re Desiderio. In epoca Medievale e rinascimentale era un
borgo murato di notevole importanza con una cinta in grado di racchiudere l'intera superficie
abitata. Questo impianto, fortemente condizionato dalle esigenze fortificatorie, rappresentava
anche l'apparato difensivo del paese e fu costruito intorno al XIII secolo dai Monaci di Leno.
Nel Medioevo Gottolengo apparteneva infatti alla Badia Benedettina Leonese dalla quale venne
staccandosi col decadere della medesima conquistando nel contempo e, quasi d'un tratto,
autonomia civile e religiosa intorno al sec. XV. Saccheggiato orribilmente dai Lanzichenecchi
nel 1521 il complesso decadde e non venne più riattato. Oggi, salvo alcune tracce del fossato e
del muro di scarpa visibili nella zona occidentale, ai resti di una torretta sul lato meridionale e
ad alcune murature inglobate nelle case di abitazioni, ne è rimasta soltanto l'impronta
urbanistica. All'interno del borgo sorgeva un fortilizio che ne costituiva il caposaldo principale o
forse come è più probabile, la residenza gentilizia e la sede giurisdizionale. Parte di questo
complesso, sito al centro del paese a oriente della piazza, si è conservato. L'edificio è stato da
alcuni anni restaurato e adibito alla raccolta dei reperti archeologici rinvenuti negli anni sul
territorio. Gottolengo vanta anche belle pagine nella storia italiana degne da giustificare lo
stemma araldico del Comune in cui spiccano i 3 gigli di Francia, probabilmente regalati, nel
1521 dal governo transalpino, per la fedeltà combattiva del paese nei confronti di Venezia
alleata dei francesi. Nome chiaramente romano è quello di Solaro grande cascinale che è stato
anche frazione di Gottolengo. Esso deriva da "solarium" che significa più precisamente
"terrazzo soleggiato" o anche per qualche studioso "fondo, suolo". E' stata avanzata l'ipotesi,
non provata ma verosimile, che l'insieme ricalchi un precedente castello. Solaro, in origine
frazione di Gottolengo sorta intorno alla pieve, oggi è un grande e suggestivo cascinale,
dall'interessante struttura architettonica, immerso nella campagna, ricco di storia e tradizioni e
attorniato da diverse cascine minori. Fino all'immediato II dopoguerra e prima dei grandi
scioperi degli anni '48 e '50, in seguito ai quali molti gottolenghesi emigrarono nelle grandi
città e all'estero, Solaro è arrivata a contare fino a 1500 abitanti, per lo più braccianti agricoli,
distribuiti nelle varie cascine della zona. I più anziani oggi ricordano senz'altro ancora
l'importanza che Solaro ha avuto per l'economia di Gottolengo.
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3. Il patrimonio gastronomico di Gottolengo
La cucina gottolenghese trae la sua essenza dalla tradizione popolare e dalla società contadina.
Utilizza, pertanto, prodotti indigeni derivati dalle specifiche colture o dagli allevamenti per lo
più a conduzione familiare.
La cucina della bassa bresciana è nota per gustosi piatti e prodotti alimentari quali:
I celebratissimi casonsei bresciani, nella versione salata con ripieno di salsiccia e formaggio, o
nella versione dolce con mandorle, uvetta e pere, la minestra mariconda, il risotto alla pitocca,
le belle schidionate di quaglie e piccioni per polenta, i volatili domestici (pollo, gallina,
cappone) con saporiti ripieni e con la cotognata di Gottolengo e la specialità del piccione
farcito alla bresciana, lo spiedo, la persicata, sono specialità della gastronomia del Medioevo e
del Rinascimento tramandatisi quasi senza aggiornamenti e fatti propri, negli ultimi decenni
dalla ristorazione anche agrituristica, a rappresentare gli aspetti più raffinati del gusto
tradizionale, i tortelli con la zucca, gli gnocchi, in abbinamento con i grandi vini D.O.C L'anima
popolare della cucina bresciana offre però le sue prove migliori nei piatti di polenta, e di riso e
nei semplici cibi in cui si avverte ancora il profumo dell'aia e del camino. Dalla ormai
dimenticata polenta e saracca a quella con le cotiche, da quella con il baccalà a quella con il
sugo di maiale; e, ancora, polenta con gli uccellini, con i funghi, con le verdure, con il coniglio
in sguazzetto. E poi il riso, con le rane, alla campagnola con le verdure, il risotto con gli spinaci
selvatici, con le cime di loertis, gli strangolapreti, i bigoli con le sardelle e la pastissada de
caval di chiara origine veneta, le frittate rustiche di verdure o salumi. Per non dimenticare gli
altri grandi protagonisti della gastronomia breciana i salumi e i formaggi.
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4. In cosa consiste la De.Co. e le sue origini
Le De.Co. nascono a seguito della legge dell’8 giugno 1990 n. 142: essa permette ai Comuni la
facoltà di disciplinare, nell’ambito dei principi sul decentramento amministrativo, la
valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali che risultano presenti nelle diverse
realtà territoriali. Grazie a questa facoltà concessa ai Comuni, l’Anci, l’Associazione Nazionale
Comuni Italiani, nel 2000 redige una proposta di legge di iniziativa popolare: “Istituzione delle
denominazioni comunali di origine per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari
tradizionali locali”. Nel frattempo, giuristi e opinion leader intervengono in merito
all’opportunità dei Comuni di legiferare in tema di valorizzazione dei propri prodotti. Grazie alla
lunga battaglia intrapresa dal giornalista Luigi Veronelli per la diffusione delle De.Co. e anche
alla legge Costituzionale n. 3 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 18 ottobre 2001, che delega
ai Comuni la podestà di emettere regole in campo agricolo, da quella data, si segnala il
diffondersi di Comuni, che deliberano una o più Denominazioni Comunali.
La svolta decisiva si ebbe con il Convegno di Alessandria del Maggio 2005, organizzato dal Club
Papillon. Per la prima volta, dal confronto con il Ministero per le Politiche, si è ritenuto foriero
di equivoci e di confusioni l'acronimo De.Co che faceva riferimento all'origine, sostituito quindi
con De.Co., intendendo definitivamente con tale acronimo “denominazioni comunali”. Tuttavia,
una parte dei promotori delle Denominazioni propone ancora l’acronimo con la parola d’ origine
(sicuramente un rafforzativo della denominazione): opinione rispettabilissima che però, visti i
precedenti su citati, causerebbe un danno al prodotto De. Co, nel caso in cui, divenuto noto e
affermatosi commercialmente, divenisse causa di un contenzioso istituzionale e necessitasse la
rettifica della dicitura.
L’acronimo De.Co. aiuta ora ad identificare un marchio che sia emblema del legame tra un
prodotto e il suo territorio, quasi a fornirgli una sorta di carta di identità. Non si tratta di una
garanzia esclusivamente di qualità, ma dell’espressione di un indissolubile filo conduttore tra la
produzione e il suo luogo storico, culturale e tradizionale d’origine. E’ un legame che identifica i
due protagonisti principali ponendoli l’uno in stretta interrelazione con l’altro: da una parte vi è
il territorio, portatore di tutto il suo bagaglio di tradizioni, cultura, comunità e bellezze
ambientali mentre e, dall’altra parte, vi sono i prodotti che questo produce e che ne diventano
espressione in tutte le sue caratteristiche.
De.Co. significa tutela del proprio patrimonio culturale con un particolare riferimento alle
attività agroalimentari ed è indiscutibile che ciò abbia delle importanti ricadute sullo sviluppo e
sulla promozione di un territorio, che viene fatto conoscere e curato sotto diversi punti di vista:
economico, culturale, turistico e, infine, dal punto di vista ambientale.
Nel senso più concreto del termine, le De.Co. risultano essere delle vere e proprie attestazioni
anagrafiche, certificati notarili contrassegnati dal Sindaco a seguito di una delibera Comunale;
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sono dei censimenti di produzioni che identificano e circoscrivono un dato territorio e, in esso,
la comunità che vi abita.
Una De.Co. non indica solamente, quindi, un “buon prodotto”, un “prodotto qualitativamente
distinto dagli altri”, ma rappresenta la voce di un circoscritto territorio, di cui essa ne illustra le
caratteristiche, tracciandone i confini e divenendo strumento per la valorizzazione del
patrimonio culturale ed enogastronomico locale.
La sigla stabilisce come un prodotto venga promosso e, spesso, riscoperto, nell’intento di
valorizzare ed accrescere il senso di appartenenza di una comunità con il suo territorio: esse si
concretizzano in questo marchio, attribuito previa approvazione del Consiglio Comunale ed
emissione di una apposita delibera che, tramite Regolamenti e Disciplinari e di un apposito
Registro o Albo dei produttori aderenti, sancisce le regole del marchio stesso e le
caratteristiche del prodotto. Tutto ciò nasce pubblicamente, per poi essere affidato, oltre che al
sostegno delle Amministrazioni, all’iniziativa ed alle risorse dei privati.
Le De.Co. sono, dunque, dei veri e proprio strumenti che garantiscono la biodiversità, che
promuovono l’attenzione nei confronti della sostenibilità ambientale e che si trasformano in
mezzi di aggregazione e socializzazione, permettendo inoltre che il territorio ne tragga anche
vantaggi e risorse di tipo turistico ed economico. L’ obiettivo è proprio quello di dare un
ulteriore aiuto e slancio all’economia locale, cercando di incentivare ancora di più una voce
importante come quella del turismo alimentare, da sempre essenziale, in generale, nel nostro
territorio Nazionale.
Come chiarito da più e più esperti in questo campo, esse rappresentano, insomma, il passaggio
dal generico prodotto tipico al prodotto del territorio.
5. Tipologie di De.Co.
“Dobbiamo riprendere a vivere, senza violenza alcuna, con la sola accettazione di concetti
elementari e proprio per ciò indiscutibili. L’uomo ha solo dalla Terra ciascuna delle sue reali
possibilità. Averne rispetto è chiederle di darci acqua e pane, olio e vino e quant’altro è
necessario per una vita serena: questa è l’unica via”
Queste parole, dette del giornalista enogastronomico Luigi Veronelli già negli anni Novanta,
suonano come un’anticipazione delle tematiche (finalmente) attuali di sostenibilità ambientale,
valorizzazione e vicinanza alla terra come univa vera e viva fonte di sostentamento.
Sempre in quegli anni, Luigi Veronelli rilancia la proposta di istituzione della De.Co.,
definendole dei “giacimenti gastronomici d’Italia”: ogni singolo campanile detiene sue proprie
tradizioni e capacità, mentre “tutti i campanili insieme” costituiscono l’unitarietà
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enogastronomica italiana che le De.Co. possono pian piano fare emergere e conservare,
divenendo lo strumento concesso all’uomo per ri- iniziare a «patteggiare con la terra».
Dopo alcuni anni di confronto, il Club di Papillon richiese a livello governativo il riconoscimento
ed il sostegno al marchio finché, nel 2008 fu pubblicato un libro intitolato “De.Co., la carta di
identità del Sindaco”, con il quale ebbe inizio il percorso per la formalizzazione di un iter
procedurale tramite la compilazione di una corretta delibera per la certificazione De.Co., onde
evitare di cadere nel “tranello” dei termini vaghi (quali “prodotti tipici”, “prodotti di qualità”,
“certificazione”) che, nella sostanza, non tutelano il prodotto in oggetto dalle cosiddette
contraffazioni alimentari, ne valorizzano a pieno il suo legame con uno specifico “campanile”.
Non da ultimo, utilizzare il termine “tipico” richiama il marchio essenziale per il prodotti
“Presidio Slow Food”.
Oggi, chiariti gli ambiti e le definizioni, il contesto Nazionale e Comunitario si presta
maggiormente a dare attenzione alle differenziazioni ed alle tipologie di De.Co.,infatti,
specialmente in LOMBARDIA (grazie a numerose leggi Regionali) si è posta maggior attenzione
alla valorizzazione dei prodotti lungo la filiera, ad una comunicazione più efficiente riguardante
il marchio del prodotto, alla promozione della storia del territorio ed alla realizzazione di un’
“economia” occupazionale a tutela delle biodiversità.
Dal punto di vista tecnico risulta essenziale, quindi, una semplice e chiara distinzione tra le
principali tipologie di De.Co., oltre che delle fasi di sviluppo del progetto.
Vi sono tre filoni fondamentali di De.Co.:
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PRIMACLASSIFICAZIONE
PRODOTTO TIPICOSi tratta di un prodotto agricolo caratteristico del luogospecifico, che gli abitanti del paese, nel corso dellastoria, hanno preservato e adattato a nuovi usi,arricchendone di volta in volta la tradizione.
PRODOTTO DI ’ARTIGIANATO-ALIMENTARE Si tratta di un prodotto curato e lavorato direttamentedalle mani sapienti delle famiglie di un paese, le quali nehanno perfezionato negli anni la ricetta, per poiprotrarne la sua tradizionalità fino a oggi.
PRODOTTO DELL’ARTIGIANATOSi tratta di una particolare forma operativa, frutto delsapere locale. Ne sono un esempio i fischietti diRutigliano o i Camparot di Lu Monferrato.
Alcuni esempi divenuti noti: il cioccolato di Modica, il pomodoro cuore di bue di Belmonte
Calabro il panettone di Milano, gli amaretti di Gallarate, la cipolla boretana di Boretto...
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Ciò che accomuna queste tre categorie del primo gruppo è che esse possono rappresentare
l’anima di un’attività commerciale, nell’ottica di un processo di sviluppo integrato e di
marketing territoriale. Perché esse crescano e si sviluppino, è necessaria la collaborazione del
Comune e dei privati cittadini, la quale può sfociare grazie ai singoli produttori anche nella
creazione di un’Associazione di Produttori, di un Consorzio o nell’avvio di una procedura di
richiesta di denominazioni riconosciute dall’Unione Europea come la Dop o l’Igp come il
cioccolato di Modica o il panettone di Milano e come è accaduto nel 2012 con le ciliegie di
Vignola. L’iter complesso che nasce con questi riconoscimenti porta alla formazione del
“marchio”, che appartiene poi alla collettività e al territorio.
SECONDACLASSIFICAZIONE
UNA RICETTA Le ricette sono al momento ciò che meglio esprime illegame tra prodotto, tradizione e cultura di un luogo.Non sono commercializzabili come le tipologie di cuiabbiamo parlato in precedenza, ma certo sono la formadi De.Co. più utilizzata nelle sagre, divenute ormai verie proprio momenti di aggregazione che trovano nelpiatto lo strumento più collettivo per la scoperta di unprodotto culinario, elaborato e tramandato nel tempo.Alcuni esempi di ricette divenuti noti: gli agnolottigobbi di Asti, la torta Paciarela di Gessate, i tortelli conla coda di Vigolzone, le delibere emanate dal Comunedi Milano per il risotto giallo...
UNA FESTA Si pensi, ad esempio, alla De.Co. sulla Fiera del Buegrasso di Moncalvo: una festa a sua volta è un momentotutto emblematico di una collettività, perché in modoconviviale e folcloristico ne emergono giochi, usanze,valori, piatti, credenze o persino abbigliamenti dellatradizione.
UNA TRADIZIONE Si fa riferimento ad una prassi in uso in un determinatoComune come può essere una tecnica di pesca, dicoltivazione, di artigianato. Ad esempio i muretti a seccodi Arnasco (Sv) o gli Infernot di Frassinello Monferrato(Al).
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De.Co. MULTIPLE
Innanzi tutto, non bisogna confondere aggregazioni di De.Co. comunali con le aggregazioni all’interno di un Comune: si sta parlando di situazioni multiple o aggregate, diverse dal Comune che fa più De.Co.
Può risultare utile per la comprensione di questa tipologia di denominazioni un esempio: si pensi alla De.Co., su scala provinciale, del Paniere dei prodotti della provincia di Torino o del Paniere delle De.Co. della provincia di Vicenza.
UN TERRENO E’ il caso, assai diffuso, delle De.Co. sulle tartufaie, chedi fatto tutelano le tecniche di raccolta e i metodi diutilizzo del prodotto alimentare in questione.
TERZACLASSIFICAZIONE
6. Il valore aggiunto per il territorio: un’occasione per faremarketing territoriale attraverso la De.Co.
Alla luce di quanto abbiamo compreso fino ad ora delle potenzialità insite nel riconoscere
pubblicamente e formalmente ad una specialità territoriale una indicazione di “unicità”, diviene
chiaro che la De.Co. rappresenta uno strumento di promozione territoriale: essa rappresenta
un’occasione per far emergere si un prodotto, ma soprattutto un territorio.
Proprio come ci viene dimostrato dal fiorire turisco italiano guidato da Expo Food 2015,
“parlando di cibo” è possibile generare un flusso sociale ed economico di marketing, tale da
contribuire alla crescita economica e allo sviluppo del territorio.
Cosa intende, quindi, chi parla di Marketing territoriale?
Il marketing territoriale promuove un prodotto particolare per il territorio con l’obiettivo di far
conoscere il prodotto ed insieme tutte le peculiarità dell’ambiente da cui proviene (geografiche,
storiche, artistiche, paesaggistiche, ecc.) e che rendono un’area unica.
Un approccio moderno e manageriale della promozione territoriale deve partire proprio
dall’analisi delle risorse tangibili e intangibili di un territorio, per definire strategie di
promozione efficaci che rendano il territorio un prodotto attrattivo, in grado di intercettare la
domanda italiana ed internazionale.
Nel marketing territoriale il prodotto è rappresentato da un insieme di luoghi naturali, eventi,
infrastrutture, servizi, attrazioni (entertainment, cultura, sport, eventi), di soggetti-attori (chi
gestisce l'offerta) e tutti i luoghi possono essere valorizzati a fini turistici; si pensi, ad esempio,
ai sentieri dell’olio o alle vie del vino che, negli ultimi anni, hanno generato attrazione turistica
anche in aree tradizionalmente meno sviluppate dal punto di vista turistico, a conferma che la
vocazione turistica di un territorio può essere influenzata dalle azioni che l’uomo vi compie.
Se è vero inoltre che la Denominazione Comunale pone le sue radici nella territorialità
estremamente limitata, fatta di realtà per lo più rurali, che conservano la memoria di prodotti e
ricette tradizionali che, con il passare del tempo e lo spopolamento, o forse la modifica stessa
dei membri di una comunità territoriale, rischiano di andare perduti, la sua vera forza sta,
prima di tutto, nella presa di coscienza da parte di un Comune di avere tipicità da valorizzare.
E’ proprio grazie a centri di cultura immersi in realtà paesaggistiche speciali come nel caso di
Gottolengo, è possibile dar voce a tanti più elementi territoriali insieme: cultura, storia,
tradizione, gastronomia, paesaggio, turismo!
Tra le “parole chiave” principali di chi studia e fa marketing territoriale, oltre a recuperare e
conservare, emerge in particolare il concetto di comunicazione, che permette a noi di
comprendere a fondo il valore proprio della De.Co, oltre che dare spunti creativi per diffondere
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le attività del proprio territorio.Le Denominazioni Comunali rappresentano infatti una presa di
coscienza di un Comune nei confronti del suo passato e delle sue produzioni tipiche e che
questo atto deve coinvolgere tutta la comunità. Bisognerà, quindi, prendere in esame un
prodotto alla volta e porlo al centro dell’attenzione comunicando ogni passaggio che conduce
alla delibera, seguendo il detto “fare, saper fare e far sapere”.
“Parlare di cibo italiano” attraverso le De.Co., in quanto prodotto da un territorio dal punto di
vista naturale e paesaggistico potenzialmente molto attrattivo, rende raggiungibili svariati
traguardi, tra i quali:
la valorizzazione della produzione agroalimentare, dell’enogastronomia, dell’artigianato
e della cultura popolare presente sul territorio: le De.Co. diventano la leva su cui far
ruotare l’intera economia e lo sviluppo locale
attraverso la loro valorizzazione formale e sostanziale s’inserisce un meccanismo di
promozione all’esterno non soltanto del prodotto certificato come De.Co., ma dell’intero
universo socio-culturale e storico del territorio d’origine
la protezione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali dai processi di
globalizzazione, che hanno uniformato ormai anche il gusto e l’alimentazione
la creazione di una mentalità a favore dell’ambiente e delle opportunità che, sapendolo
tutelare, esso può produrre
la costituzione di una serie di possibilità occupazionali legate al turismo, al commercio,
alla produzione, trasporti, organizzazione eventi e altri ancora
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Affissioni, spot tadio-tv, campagne stampa, promo nelle sale cinematografiche: contatto con i media, creare aspettativa
Siti web, Facebook, Twitter
Pubbliche relazioni: tour, inviti a giornalisti, operatori, opinion leader, conferenze, workshop, presentazioni, partecipazione a fiere e borse del turismo)
Contatti con le agenzie di viaggio, evidenziando le date in cui vengono organizzate iniziative
Distribuzione stampati: brochure, volantini, cartoline, carte e mappe, quadri orari e biglietti
realizzare un livello di autocoscienza riconosciuta dal Sindaco, che può dare adito allo
sviluppo di un’economia, alla creazione di marchi o semplicemente a forme associative
tra produttori
recuperare la memoria storica e le tradizioni di un luogo, come componenti
determinanti del senso civico di appartenenza e considerare la tradizione ed il lavoro
alla base della qualità della vita: se non interveniamo oggi, molto probabilmente non
avremo, fra alcuni anni, il nostro patrimonio di saperi, sapori e tradizioni da trasmettere
ai nostri figli e ai “viaggiatori” che arrivano sul nostro territorio per conoscerlo, viverlo
ed ascoltarlo.
Attenzione quindi ai VANTAGGI, che divengono palesi sia per i cittadini, che per i produttori,
in un’ottica di collaborazione e scambio di idee/risorse.
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BENEFICI LA CITTADINANZA
BENEFICI PER I PRODUTTORI LOCALI
BENEFICI PER IL TERRITORIO
• ritrovato prestigio e senso civico e sociale d’appartenenza • possibilità occupazionale • valorizzazione delle proprie tradizioni e recupero di ricordi a livello familiare • partecipazione ad eventi, sagre, manifestazioni utili per la socializzazione
• ritorno economico con conseguente sviluppo delle possibilità produttive a livello aziendale • sviluppo di economie di scala, di specializzazione e microeconomie •allargamento del mercato potenziale grazie adun rinnovato flusso turistico• incentivi e agevolazioni pubbliche e private • notorietà a livello nazionale e possibilità di far conoscere la propria attività sia in unione alprogetto De.Co., sia per altri rami di business• sinergia tra fattori economici e strategici (legati al terziario, al turismo.. )• nascita del cosiddetto “turismo enogastronomico”, che prevede periodi di vacanza con percorsi organizzati appositamente
• Eco sostenibilità e promozione del territorio attraverso beni non deperibili e sfruttamento di risorse rinnovabili • maggiore efficienza ed efficacia del sistema di governance pubblica• apertura e scambi con l’esterno, che aumentano il livello socio-culturale• eventuale attenzione a problematiche ambientali presenti sul territorio (conservazione e prevenzione del dissesto idro geologico), con lo scopo di risolverle ad integrazione della promozione del progetto
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7. Le fasi per la formalizzazione delle De.Co.
Per chiarezza, si può schematizzare la procedura di istituzione della De.Co. in tre fasi:
Fasi PROPEDEUTICHE
Fasi TECNICHE:
Fasi AMMINISTRATIVE:
Gli strumenti attuativi per l’istituzione della formalizzazione della De.Co., da parte di un
Comune, sono:
1. la Delibera del Consiglio Comunale (di approvazione del Regolamento)
2. il Regolamento per la “Valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali e
l’istituzione della De.Co.”
3. l’Albo Comunale delle iniziative e manifestazioni
4. il Registro dei prodotti De.Co.
5. il Disciplinare (scheda identificativa) di produzione e relativa delibera di approvazione.
Quando abbiamo parlato di De.Co. ci siamo sempre riferiti a un atto del Sindaco e
dell'amministrazione Comunale. Per questioni di chiarezza è necessario suddividere il percorso
che conduce all’attribuzione della De.Co. in due delibere distinte.
La Prima delibera
Segna l’istituzione di un registro delle De.Co. (l'adozione della De.Co. da parte del Comune) e
segue lo schema di modello di legge promosso dall’Anci. Per renderlo tuttavia compatibile con
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Esse riguardano l’analisi del territorio, alla ricerca di quei
prodotti agroalimentari e artigianali che nell’immaginario
collettivo rievocano il Comune, la realizzazione di schede di
censimento, assemblee e incontri con la popolazione e i
produttori e interviste ai produttori per la realizzazione di un
Disciplinare (motivi per i quali nasce il presente lavoro).
Si tratta della stesura del Disciplinare e delle schede d’identità
dei prodotti De.Co. e del Regolamento.
Esse constano dell’emissione delle diverse delibere che
formalizzano i passaggi della De. Co., da quelle di attribuzione
dell’incarico ad un tecnico, a quelle inerenti la promozione e il
marketing del prodotto
la normativa europea e quindi sostenibile, è stato però necessario apporre alcune modifiche di
carattere procedurale e terminologico.
Il primo passo da muoversi in sede municipale è l’assunzione del regolamento delle De.Co. con
una delibera, con cui viene approvato il Regolamento proposto dall'Anci, cui sono state
apportate alcune modifiche al testo originario così da renderlo compatibile con l’articolo 28 e
l’articolo 30 del Trattato di Roma che impediscono a un ente territoriale di attribuire un
riconoscimento qualitativo a un prodotto legandolo a un’origine geografica.
Quello che emerge dal regolamento promosso dall’Anci, è la tendenza a riportare la De.Co. al
suo spirito di censimento della ricchezza e di strumento di marketing territoriale.
Per questo motivo il primo articolo che istituisce la denominazione Comunale vera e propria,
parla genericamente di “individuare originali e caratteristiche produzioni agroalimentari e loro
tradizionali lavorazioni e confezioni ... meritevoli di evidenza pubblica”, con la connessa opera
di promozione e valorizzazione.
Come si può notare la De.Co. si applica nello specifico a produzioni agro alimentari, ma la
legge a cui si fa riferimento parla di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative a questo
genere di attività.
Questo permette di allargare il campo a prodotti particolari di artigianato locale strettamente
legati alle tradizioni agro alimentari e alla civiltà contadina. Fatto salvo questa particolare
eccezione, la De.Co. è soprattutto indirizzata al prodotto di per sè, che deve essere valorizzato
per una inconfutabile valenza identitaria. Proprio per questo, grande spazio viene dato alle
feste che vedono nel prodotto De.Co. il loro elemento fondante (art. 2).
Il prodotto viene detto a Denominazione Comunale quando con un’apposita delibera viene
iscritto nel registro che si va a istituire. Gli articoli 3, 4, 5 e 6 hanno proprio la funzione di
descrivere il particolare meccanismo che prevede l’istituzione di un apposito registro e la
composizione di una commissione atta a definire le caratteristiche dei prodotti De.Co.
Il resto del regolamento tende invece a definire i compiti fondamentali del Comune nell’attività
di valorizzazione e marketing a cui è preposto, dallo sviluppo di una biblioteca specifica, con la
raccolta di un’adeguata documentazione, allo sviluppo di particolare iniziative di promozione,
dalla proposta di manifestazione ed eventi dedicati fino alla progettazione di un’adeguata veste
grafica per la presentazione del prodotto.
La Seconda delibera
Si attua l’iscrizione di un determinato prodotto al Registro delle De.Co. a cui è necessario
allegare un disciplinare-regolamento e una scheda identificativa dove sono tracciate le
caratteristiche dell’oggetto in esame.
Questo rappresenta il momento più importante per la denominazione Comunale, perchè a
questo livello vengono definite le caratteristiche peculiari del prodotto.
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La seconda delibera (in genere approvata dalla Giunta Comunale), che segue di fatto
l'adozione della De.Co. quindi la volontà del Comune a perseguire questa metodologia, prevede
appunto l’adozione di un regolamento in cui vengono tracciati i confini in cui si iscrive il
prodotto a denominazione Comunale. La delibera consiste quindi nell’approvazione di un un
disciplinare-regolamento dove vengono definiti con chiarezza i caratteri del prodotto, in
particolar modo se questo è un prodotto non trasformato, oppure le varie fasi della
trasformazione se questo è un prodotto artigianale, come un prodotto da forno o una ricetta.
Ma in ogni caso non si tratta di un disciplinare di produzione, che riguarda invece altre
denominazione. La delibera De.Co. è simile a una carta di identità, che tramite il “registro”
delle De.Co. censisce una realtà esistente
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8. Le peculiarità del Comune di Gottolengo e l’area di interesse
E’ importante definire quale sia l’area omogenea ottimale di delimitazione delle De.Co. Per
chiarire ulteriormente il significato concreto di questo passaggio, possiamo citare la definizione
di De.Co fornitaci da Stefi Nichi (2008):” Si sta parlando del bene di un delimitato territorio
che nessuno può imitare: è il frutto
della sua esclusiva terra, delle sue
tradizioni, di particolari abilità
manuali. Si tratta di un bene definito
nel senso etimologico del termine, cioè
di confini. Ciò che dentro è, ciò che è
fuori dai confini della De.Co non è”. Ci
rifacciamo, quindi, ai termini di “area”
e di “censimento”, proprio perché il
progetto è in sostanza la
rappresentazione di un prodotto
specifico con determinati caratteri, che si differenzia da altri prodotti gastronomici e artigianali
per la sua distintiva collocazione geografica, circoscritta unicamente nell’area Comunale.
L’area di interesse del censimento rappresenta, quindi, la discriminante di base perché il
prodotto sia riconosciuto, attestato e certificato come De.Co.
E’ definita area di produzione della patata, degli gnocchi, del tortello di zucca e del salame,
quella di estensione del territorio comunale di Gottolengo.
E’ ammessa deroga per quanto riguarda la sola macellazione dei suini, al di fuori del territorio
di Gottolengo e specificatamente nei comuni limitrofi.
Non sono ammesse deroghe per i macelli a maggior distanza (circa 15 km), se non per
motivate ragioni da segnalare alla Commissione Comunale quali, per esempio, l’esigenza di
certificazioni di produzioni biologiche o biodinamiche che necessitano di tracciabilità alimentare
e di lavorazioni che richiedano specifiche autorizzazioni e garanzie, per le quali il produttore
potrebbe doversi avvalere di trasformatori diversi da quelli presenti sul territorio di Gottolengo.
Si riassumono di seguito:
- Il Regolamento delle De.Co. " La valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali
locali”, istituzione della De.Co. denominazione Comunale approvato dal Comune di
Gottolengo
- Una proposta di disciplinare della prima De.Co individuata (delibera e scheda
identificativa di prodotto) che deve essere approvato e formalizzato in Commissione
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De.Co. e successivamente proposto in Giunta Comunale o in Consiglio Comunale,
completando la registrazione.
- Una proposta di disciplinare della seconda De.Co individuata (delibera e scheda
identificativa di prodotto) che deve essere approvato e formalizzato in Commissione
De.Co. e successivamente proposto in Giunta Comunale o in Consiglio Comunale,
completando la registrazione.
- Una proposta di disciplinare della terza, quarta e quinta De.Co individuata (delibera e
scheda identificativa di prodotto) che deve essere approvato e formalizzato in
Commissione De.Co. e successivamente proposto in Giunta Comunale o in Consiglio
Comunale, completando la registrazione.
- Il modulo per la richiesta di attribuzione di una nuova De.Co. (Denominazione
Comunale).
- Il modulo di iscrizione di aziende agricole,artigianali,commerciali e produttive nel
registro delle Denominazioni Comunali (De.Co.).
- Il modulo di richiesta di attribuzione della De.Co. (Denominazione Comunale)
- La bozza di delibera per l’istituzione della Commissione Comunale preposta
- Considerato che il paniere di prodotti proposto, è il risultato di questo studio, in
collaborazione con i referenti indicati dal Sindaco, non necessita in questo esclusivo
caso del passaggio in Commissione. Eventuali nuovi prodotti indicati da Associazioni o
da privati dovranno garantire il percorso indicato.
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Comune di Gottolengo
(Provincia di Brescia)
Regolamento Comunale per
“La valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali”
Istituzione della Denominazione Comunale De.Co.
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INDICE
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
Art. 2 - Istituzione di un albo Comunale
Art. 3 - Istituzione del Registro De. Co. Denominazione Comunale
Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
Art. 5 - Descrizione del marchio
Art. 6 - La struttura organizzativa
Art. 7 - Utilizzo del marchio De. Co. Denominazione Comunale
Art. 8 - Le iniziative comunali
Art. 9 - Le tutele e le garanzie
Art. 10 - Le attività di coordinamento
Art. 11 - Promozione di domande di registrazione ufficiale
Art. 12 - Riferimento alle normative statali e regionali
Art. 13 - Norme finali
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Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il Comune individua, ai sensi dell’art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti
Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dell’art. 2
dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche quello di promuovere la
partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e sostenere le
iniziative per favorire la promozione dell’immagine turistica di
Gottolengo e nel settore dell’agricoltura, ogni utile iniziativa per
migliorare ed incrementare la produzione dei prodotti tipici locali.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto
della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al
precedente comma e la loro attuazione.
3. L’azione del Comune si manifesta in direzione:
a) dell’ambito territoriale entro cui è possibile ottenere la “Denominazione
Comunale De. Co.” che è il territorio del Comune Gottolengo;
b) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e
caratteristiche produzioni agro-alimentari locali e loro tradizionali
lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli
di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste
dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità
attraverso l’istituzione di un albo Comunale delle produzioni
agroalimentare locali e di un registro De. Co. (Denominazione
Comunale);
c) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari locali, che a
motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di
riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di
iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura
organizzativa di cui all'art. 6 del presente Regolamento per gli
adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
d) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in
attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che,
per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole
di attenzione;
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e) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche
attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di
bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti
singoli ed associati, pubblici e privati, a favore delle associazioni che
abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni
culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agroalimentari locali
e che non abbiano alcun fine di lucro.
f) di svolgere un ruolo fondamentale nei processi di marketing
territoriale e nel contempo rilanciare sui mercati commerciali,
l’immagine del prodotto attraverso la presenza del Comune per
accrescere il senso di appartenenza della sua comunità;
g) di rilasciare un marchio De. Co. (Denominazione Comunale), al fine di
attestare, la sua composizione (ingredienti, dosi, eventuali tempi di
cottura, etc.) e la sua produzione, anche secondo un apposito
disciplinare.
h) il marchio è di esclusiva proprietà Comunale.
Art. 2
Istituzione di un albo Comunale
1. Viene istituito presso la competente struttura Comunale di cui all'art. 6
un apposito albo in cui vengono e verranno iscritte le segnalazioni relative
alle attività e alle produzioni agro-alimentari locali che, a motivo delle loro
caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono
meritevoli di particolare attenzione, salvaguardia e rilevanza pubblica.
Art. 3
Istituzione del Registro De. Co.
1.Viene istituito presso la competente struttura organizzativa di cui agli
art. 4 e 6, un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-
alimentare locali segnalati e denominati.
2. Il registro verrà predisposto dal servizio competente ed approvato
dall’organo esecutivo del Comune
Art. 4
Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
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1. Le segnalazioni ai fini dell’iscrizione nel registro De.Co.
(Denominazione Comunale) per tutti i prodotti segnalati e denominati,
possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
2. Le istanze per l’attribuzione della De. Co. devono essere corredate
da una adeguata e dettagliata documentazione in carta libera, diretta ad
evidenziare le peculiari caratteristiche del prodotto, con particolare
riferimento alle caratteristiche analitiche e di processo produttivo e,
comunque, ogni informazione ritenuta utile ai fini dell’iscrizione,
compresi eventuali accenni storici.
3. Sull’ammissibilità dell’iscrizione nel registro della De. Co. si pronuncia
una Commissione nominata dal Consiglio Comunale. La Commissione è in
carica per tutto il mandato del Sindaco ed è presieduta
dall’assessore/consigliere proponente (o suo delegato) il quale di norma
segnala almeno n. 1 esperti del settore commerciale agroalimentare
locale, 1 esperto gastronomico locale, n. 2 rappresentanti del Consiglio
Comunale, 1 di maggioranza ed 1 di minoranza, che verranno segnalati
dai relativi gruppi consiliari. Funge da Segretario il responsabile del
procedimento.
4. La commissione, in fase d’istruttoria delle domande, anche in base alla
documentazione a corredo della segnalazione, predisporrà una scheda
identificativa del prodotto e delle caratteristiche peculiari, necessaria
all’iscrizione nel registro De. Co. ovvero il motivato diniego di iscrizione.
La Giunta Comunale, con propria deliberazione, approva la scheda
identificativa del prodotto locale e ne dispone l’iscrizione nel registro De.
Co.
5. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni, iscritte e
completate dal numero di iscrizione nell'albo, possono fregiarsi della
scritta De. Co. (Denominazione Comunale) del presente Regolamento,
per tutti i prodotti locali segnalati. L’iscrizione nel registro De. Co.
avviene a cura del responsabile del procedimento.
Art. 5
Descrizione del Marchio
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Il marchio dei prodotti agro-alimentari con denominazione De. Co. del
Comune di Gottolengo, di cui alla riproduzione in appendice alle
presenti procedure, consiste in un logo monocromatico di forma
rettangolare su fondo verde, raffigurante elementi semplici quali la
terra, il sole e il paesaggio che rappresenta la territorialità. Nella parte
superiore a destra si trova la scritta De.Co., mentre nella parte
inferiore a sinistra la scritta Comune di Gottolengo. I tratti e e le linee
utilizzate sono semplici e facilmente riproducibili sia in piccolo formato
che in grande formato, seguendo le esigenze tecniche di stampa che
un marchio richiede.
Art. 6
La struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in
ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita
nell’ambito dell’organizzazione dei Servizi comunali con riferimento al
Marketing.
2. Il responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche
responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.
Art. 7
Utilizzo del marchio De.Co.
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1. Il Comune di Gottolengo, proprietario del marchio De. Co., può
avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto opportuno
all’Amministrazione.
2. Chiunque confezioni e commercializzi prodotti agro-alimentari locali
iscritti nel registro De. Co. deve presentare istanza, su apposito modello
di domanda predisposto dal servizio competente, all'Amministrazione
Comunale per ottenere la concessione all’utilizzo del marchio De. Co.
3. Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza completa in ogni sua
parte, il responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio
della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa. L’istanza per
l’ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle
vigenti normative sull’imposta di bollo.
4. Per l’uso non corretto del marchio potrà essere irrogata dall’ufficio
competente una sanzione pari ad un minimo di Euro 100,00 (cento/00)
fino ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) secondo la gravità
della violazione.
Art. 8
Le iniziative comunali
1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la
massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune ricerca, ai fini (Denominazione Comunale), sistemi di
collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla
cultura delle attività agro-alimentari locali attraverso tutte le forme
associative previste dalla vigente legge sull’ordinamento degli enti
locali.
3. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali,
forme di comunicazione pubblica cui affidare ogni utile informazione
riferita alla materia trattata dal regolamento, anche attraverso la stampa
locale.
Art. 9
Le tutele e le garanzie
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1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i
diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni
popolari riguardanti le attività agro-alimentari locali, in quanto
rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico,
strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e
a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.
Art. 10
Le attività di coordinamento
Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente
regolamento, attua, mediante i propri organi di governo forme di
coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni economico - culturali
che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari,
riferita esclusivamente alle corrispondenti espressioni locali.
Art. 11
Promozione di domande di registrazione ufficiale
Il Comune, per propria iniziativa e/o su proposta di organizzazioni
e singoli soggetti interessati o degli organismi di cui ai precedenti
articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, si potrà impegnare
a promuovere la presentazione, al Ministero delle politiche agricole ed
alla Regione, della domanda di registrazione ai fini della protezione
della denominazione di origine protetta o della indicazione
geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti
agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.
Art. 12
Riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali
Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui
alle direttive comunitarie, statali e regionali vigenti, conseguentemente
queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse
previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di
ordine attuativo.
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Art 13
Norme finali
1. Per tutto quanto non definito sarà compito del servizio Comunale di cui
all’art. 6, prendere le decisioni in merito attraverso determina del
responsabile preposto.
2. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la
deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di
legge.
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Scheda identificativa del “Salame De.Co. di Gottolengo”
Premessa
Il maiale ha origini antiche, si pensi all’Odissea nella quale si racconta di Ulisse, che ritornato a
Itaca, viene aiutato da Eumeo il guardiano dei porci, o all’Antico Testamento dove il maiale
viene annoverato tra gli animali impuri mangiati dai ‘gentili’.
Il maiale è stato tra i primi animali a essere allevato dall’uomo, che ha sempre apprezzato le
sue capacità di addomesticabilità, rusticità, prolificità. Il maiale è essenzialmente legato alle
popolazioni stanziali sin dai tempi antichi, nelle sue varie razze e forme, tutte provenienti dai
diversi suini selvatici che popolavano il mondo conosciuto. Nelle prime comunità umane gli
animali allevati dovevano avere due caratteristiche fondamentali: essere facilmente
addomesticabili ed essere utili, o per aiutare l’uomo nei suoi lavori (il cavallo o il bue per il
trasporto, il cane per la caccia e la difesa) o per fini alimentari (avicoli e piccoli roditori, capre
per il latte). Il maiale presenta entrambe queste peculiarità: facilmente addomesticabile e con
carni saporite e ricche di grasso, comportava però il problema di non poter essere consumato
nel giro di due o tre giorni dalle piccole comunità umane: nacque così l’esigenza di conservare
la carne non consumata nei giorni immediatamente seguenti l’uccisione. I primi sistemi di
conservazione furono l’essiccamento, a cui ben si prestavano le carni magre, e l’affumicatura;
solo in un secondo tempo e solo nelle zone in cui era possibile reperirlo, fu utilizzato il sale, che
i romani già usavano, sia per le carni che per il pesce, trasportandolo a Roma dall’Adriatico
attraverso una strada (la Salaria) che passava dall’attuale Umbria, terra di cinghiali e suini,
animali cui non si tardò a riconoscere un’altra proprietà: avevano carni molte predisposte alla
salagione.Dopo la caduta dell’Impero Romano le condizioni sociali del nostro Paese cambiarono
33
e si assistette alla nascita di una figura nuova, il lavoratore itinerante: piccoli mercanti, monaci
questuanti, cantastorie, guaritori o calderai vagavano con vari prestatori d’opera stagionali utili
alla mietitura e alla trinciatura, pescatori di aringhe, minatori, e via dicendo, spesso riuniti in
una sorta di cooperazioni. All’interno di questo gruppo di lavoratori c’erano anche gli esperti
nell’uccisione e lavorazione delle carni di maiale. Nell’area oggi occupata dalla nostra provincia,
il maiale era presente poichè consentito dal feudatario e allevato dal servo della gleba, che lo
sacrificava in inverno, aiutato dai maestri salatori. L’introduzione delle leggi di mezzadria
permettono, infatti, l’allevamento in toto del maiale: il contadino, quindi, alleva la scrofa che
farà fecondare dal verro, magari fornito dal proprietario del fondo, e da cui nasceranno una
decina di suinetti allevati con cura. Col tempo il ruolo del norcino si modifica: non è più
componente di una corporazione, ma un vicino esperto nella macellazione e preparazione dei
salumi a cui si dedica con passione e che spesso trasmette al figlio e al nipote insieme alla sua
‘scienza’ ed esperienza, permettendo così la continuazione della tradizione. Anche gli strumenti
e gli attrezzi utilizzati dal norcino si sono evoluti; i suini ‘bianchi’ del nord Europa hanno
sostituito i ‘neri’ nostrani, il grasso non è più la base energetica di un tempo, la stagionatura si
è modificata.
L'origine della tradizione salumiera risale all'epoca della colonizzazione greca delle coste
ioniche. Non si tratta solo di un’esigenza alimentare, bensì di condivisione e socializzazione:
intorno ai tempi e alle modalità del rituale della macellazione del maiale si scambiano servizi di
collaborazione, si determinano i ruoli, si formano proverbi, canti e racconti.
A febbraio, dunque, con la luna calante, il maiale doveva morire lentamente dopo essere stato
colpito diritto alla carotide dal norcino con il suo lungo coltello. Il successo di tale atto, che
diveniva un rito in presenza di buona parte dei compaesani, rispecchiava le aspettative di un
intero anno di lavoro e richiedeva l’attenta preparazione di paioli, uncini, raschiatoi, coltelli,
mannaie, scannatoi, scure, martello, macinino, tagliatoi, tritacarne, imbusecchiatore,
sale,pepe, peperoncino, spezie e spaghi.
Questo salume, che entra a far parte di gustose ricette, può essere gustato anche da solo,
servito come antipasto insieme ad altri salumi e formaggi tipici e con il pane.
Art. 1
Nome del prodotto
L’Indicazione De.Co. Denominazione Comunale “Salame De.Co. di Gottolengo” è riservata
esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare.
Art. 2
Descrizione del prodotto
34
Suino peso vivo kg 165/180 allevato in strutture zootecniche site nel territorio di Gottolengo,
regolarmente iscritte e controllate da A. T. S. e rispettose della normativa igienico sanitaria di
settore e del benessere animale
I suini sono alimentati con farine di cereali prodotte nelle aziende agrarie del territorio e da
mangimi di qualità.
La Macellazione deve avvenire in strutture con riconoscimento CE della provincia di Brescia.
Il salume, nella filiera produttiva e di trasformazione deve essere controllato per carica
batterica salmonella, listeria, streptococchi e mesofili come da normativa sanitaria e
merceologica, Norme di riferimento. • L. 30 aprile 1962, n° 283: Disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. • D.P.R. 26 marzo 1980,
n° 327: Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n° 283, e successive modifi
-cazioni in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande.
Il prodotto indicato con la presente De.Co. di cui all’art.1, deve essere ottenuto dalla
lavorazione di carni di suini di alta qualità allevati in Italia e le cui fasi di preparazione e
lavorazione devono aver luogo nel territorio del Comune di Gottolengo. Quanto riportato trova
applicazione presso tutte le macellerie con laboratorio di lavorazione delle carni che
volontariamente aderiscono al Disciplinare Tecnico che sono operativi presso il Comune
Gottolengo (Brescia).
Dalla lavorazione sono escluse le carni di verri e scrofe.
Il “Salame De.Co. di Gottolengo” presenta il sapore e l’odore intenso caratteristico degli
insaccati stagionati, con la sua forma cilindrica leggermente schiacciata ai lati, al taglio
evidenzia una grana media, con grasso proporzionato alla carne magra dal colore rosso
vivace. Il prodotto deve essere conservato ad una temperatura di +2-+6 C e deve rispettare i
residui di presidi sanitari entro i limiti imposti dal D.M. 27 Agosto 2004 e s.m.i. e gli additivi
entro i limiti previste dal Decreto Ministero della salute 7 Febbraio 2008 e s.m.i.
Normalmente viene venduto stagionato tale e quale o in confezioni sottovuoto o in atmosfera
controllata che premettono il consumo preferibilmente entro 6 mesi.
Art. 3
Area di produzione
La zona di produzione del “Salame De.Co. di Gottolengo" si colloca presso il territorio del
Comune Gottolengo (Brescia).
Art. 4
Procedura per ottenere la certificazione
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I produttori per ottenere l’attestazione della De.Co. del “Salame De.Co.di Gottolengo” devono
iscriversi al registro dei produttori mediante la sottoscrizione di apposito modulo di adesione e
fornire copia della autorizzazione attiva per la propria attività di lavorazione delle carni e/o di
commercializzazione del prodotto riconosciuta dall’Ente Competente.
Art. 5
Descrizione del metodo di produzione
Il metodo di produzione del “Salame De.Co. di Gottolengo” prevede l’utilizzo dei seguenti
ingredienti e lavorazione:
“Salame De. Co. di Gottolengo"
Carne di di suino per l’80%
Grasso ottenuto da lardo della parte anteriore
del lombo per circa il 20 %
Aromi naturali e additivi nel rispetto della
normativa vigente. Spezie e sale tracciati e
registrati, doppia pesata con bilancia tarata a
2 grammi.
L'impasto della carne è tritata a medio taglio
(8 dm)
L'impasto viene insaccato in crespone o
gentile di scrofa (budelli naturali sterilizzati
con lotto e tracciabilità su cartaceo conservati
sotto sale ed a temperatura controllata)
Legatura con spago naturale a mano (lotto
corda e tracciabilità sui cartaceo)
Foratura e apposizione di sigillo di garanzia
inviolabile con i riferimenti di legge per ogni
singolo pezzo.
Gocciolatura e asciugatura per 24/48 ore
Passaggio in sale di stagionatura dove
stazionano per un minimo di 55 giorni, la
temperatura deve essere controllata, mai
inferiore a 13° mentre l’umidità mai inferiore
a 76° al fine di garantire ottimali standard
qualitativi igienico sanitari.
In questo periodo di tempo il prodotto perde
umidità e peso per almeno un terzo circa
rispetto alla carne utilizzata.
Caratteristiche fisiche La forma finale è assimilabile ad una figura
cilindrica, con diametro di circa 5,5-6 cm e
lunghezza circa 30 cm
E’ vietato l’uso di alcun tipo di farina né di plasma, farina di ossa suine liofilizzate o di acqua
aggiunta.
36
Art. 6
Etichettatura
Il salume “Salame De. Co. di Gottolengo” è commercializzato tale
quale o confezionato sotto vuoto in conformità alla normativa vigente per quanto riguarda gli
aspetti igienico sanitario e del commercio; sul prodotto confezionato, sul materiale pubblicitario
presente nel punto vendita e su altro materiale pubblicitario/divulgativo l’attribuzione De.Co.
ottenuta viene pubblicizzata in conformità alla regolamentazione dell’Ente Comunale in
materia.
Le caratteristiche della dicitura sono le seguenti: “Salame De. Co. di Gottolengo” ed è
riprodotto il logo della De.Co. di Gottolengo (BS) presenta iniziali maiuscole; Gottolengo
presenta la lettera iniziali maiuscole.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.
E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché
questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore,
nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa
comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del
presente disciplinare.
La denominazione al prodotto così come qui definita è intraducibile.
37
Disciplinare
PER LA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
del “salame De. Co. di Gottolengo"
Art. 1 - Denominazione
La De.Co. (Denominazione
Comunale) del salume
chiamato “Salame De.Co. di
Gottolengo” è assegnata al
richiedente allorquando la
produzione è rispondente alle
condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente
disciplinare.
Art. 2 –Identificazione- Il Marchio
Il marchio De.Co. è di esclusiva proprietà del Comune di Gottolengo, che potrà utilizzarlo
liberamente a propria insindacabile discrezione.
Il simbolo è, dal punto di vista grafico, quello allegato al presente disciplinare tecnico per
formarne parte integrante e sostanziale.
È vietato qualunque uso “generico” del marchio che possa far supporre che altri prodotti siano
oggetto di tutela da parte del marchio De.Co.
Il “Salame De.Co. di Gottolengo” è identificata dal logo De.Co. che viene apposto su ciascuna
confezione individuale.
Art. 3 - Soggetto proponente
L’iscrizione del “Salame De.Co. di Gottolengo” nell’apposito Registro Comunale previsto dal
vigente Regolamento è concesso dalla Commissione delle De.Co. (soggetto proponente), cui
viene affidata la gestione del marchio, nei termini di cui ai successivi articoli.
Art. 4 - Soggetti utilizzatori
Il soggetto proponente è delegato ad individuare i produttori del “Salame De. Co. di
Gottolengo" , che dovranno preventivamente sottoscrivere per integrale accettazione il
38
presente disciplinare tecnico, saranno iscritti in apposito Registro tenuto dal soggetto
proponente.
Copia di detto Registro dovrà essere trasmesso ai competenti uffici comunali.
Art. 5 - Modalità di utilizzo del marchio
Il marchio verrà consegnato su idoneo supporto informatico dal soggetto proponente, che ne
cura la riproduzione sotto la sua piena responsabilità.
Del marchio sono consentite le seguenti forme di impiego:
- esposto nei luoghi di produzione;
- esposto nei luoghi di commercializzazioni quali per esempio i rivenditori del prodotto (negozi
di alimentari, supermercati…e ristoratori) a seguito di indicazione specifica alla Commissione
proponente da parte dei produttori iscritti nell’apposito registro;
- stampigliato sull’imballaggio utilizzato per il confezionamento, la confezione è definita a priori
e dovranno comunque risultare tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata
attrattiva nei confronti del consumatore;
- utilizzato per materiale pubblicitario;
-utilizzato per campagne pubblicitarie giornalistiche, telefoniche, radiofoniche, televisive, via
internet o a mezzo altre tecnologie di comunicazione di massa.
Art. 6- Zona di produzione
La zona di produzione riconosciuta ed autorizzabile è quella del territorio di Gottolengo (BS).
Art. 7 - Zona di commercializzazione
La zona di commercializzazione riconosciuta ed autorizzabile è prevista senza limiti geografici
di distanza dai confini del Comune di Gottolengo (BS), sia in Italia che negli Stati della
Comunità Europea.
Art. 8 - Caratteristiche del prodotto
La definizione “Salame De.Co. di Gottolengo” con marchio De.Co. è riservata esclusivamente al
salume prodotto nel rispetto della scheda identitaria in allegato e parte integrante del presente
disciplinare.
Articolo 9 - Commercializzazione e vendita
Le confezioni che vengono esposte al pubblico per la vendita devono avere sempre
chiaramente visibile sulla confezione il marchio De.Co. del Comune di Gottolengo (BS).
Art. 10 - Attività di controllo
39
Il soggetto proponente, in quanto unico autorizzato alla gestione del marchio, è tenuto ad
impegnarsi per la sua tutela e ad effettuare anche forme di legittima vigilanza sul rispetto del
presente regolamento, segnalando tempestivamente al Comune ogni eventuale abuso di cui
venga a conoscenza.
Sono di esclusiva competenza Comunale eventuali ispezioni e controlli.
Art. 11 - Norme finali
Per quanto non previsto dal presente disciplinare si fa riferimento al vigente Regolamento
Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.08.2019, e s.m.i.
e trova applicazione la legislazione nazionale e regionale in materia.
--------------------
Letto, approvato e sottoscritto :
p. IL COMUNE DI GOTTOLENGO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO p. La Commissione delle De.Co.
GOTTOLENGO
Scheda identificativa della “Patata De.Co. di Gottolengo”
40
In Europa la patata fu importata dai frati carmelitani, che la introdussero intorno al 1580,
dal Portogallo e dalla Spagna, che a loro volta l’avevano importata dall’ America
Meridionale. I carmelitani possedevano un monastero con annessa chiesa e ospedale
dedicata a San Girolamo, nel comune di Gottolengo. E’ facile pensare che attraverso questo
ordine monastico e grazie alla composizione del terreno il tubero abbia trovato un luogo
ideale per la sua coltivazione.
A seguito dei due conflitti bellici la povertà della popolazione e la scarsità delle sementi
trovò nella patata una grande risorsa alimentare. Aiutata dalla facilità di coltivazione e dai
pochi strumenti che richiedevano la sua messa a dimora, la patata si radica nel tessuto
socio economico del Comune di Gottolengo.
La preparazione del terreno avveniva con un leggera concimazione mediante letame maturo
di bovino. Attraverso l’aratro a trazione animale si provvedeva all’apprestamento del letto di
semina con la formazione di colmi che dovevano ricevere il tubero-seme. Con la nascita
delle piantine il contadino effettuava le prime zappature manuali che veniva regolarmente
ripetute contro le erbe infestanti. Alla maturazione del tubero la raccolta era effettuata a
mano e coinvolgeva tutta la famiglia e sovente vicini e parenti.
la coltivazione oggi
Oggi con le nuove tecnologie sono cambiate le modalità di semina e di raccolta, ma
l’atteggiamento nei confronti del ciclo naturale della coltivazione, ci impone di restare legati
alla tradizione per avere un raccolto di qualità superiore.
Il prodotto oggi come allora viene mantenuto integro attraverso ancora la zappatura
manuale in pieno campo, che garantisce un’areazione del terreno e una protezione dalle
erbe infestanti.
Il raccolto avviene già da giugno, in base alle varietà quando il prodotto ha raggiunto
maturazione. La conservazione avviene in modo totalmente naturale senza l’ausilio di anti-
gerninanti, in luoghi asciutti e bui ma ben areati.
Le varietà più diffuse nel nostro territorio generalmente sono: buccia gialla a pasta gialla,
buccia gialla a pasta bianca di consistenza farinosa e buccia rossa a pasta gialla.
La caratteristiche alimentari e terapeutiche della patata sono inestimabili, è un alimento di
facile digeribilità ricco di potassio e di acqua.
Art.1
Identificazione
41
Si identifica la patata di Gottolengo quando ci si riferisce al tubero con le
caratteristiche normative merceologiche specifiche ottenute dalla
coltivazione e produzione nel solo territorio di Gottolengo
Art.2
Varietà
La denominazione patata De. Co. di Gottolengo non indica una varieta
locale ed è riservata al tubero prodotto esclusivamente nel territorio di
Gottolengo.
Art.3
Descrizione del prodotto
All'atto della sua immissione al consumo, “La patata De.Co. di
Gottolengo” deve presentare le seguenti caratteristiche qualitative:
si presenta asciutta, ricca di amido, molto saporita. Ha un’alta
percentuale di sostanza secca, mentre le percentuali dei nutrienti sono
in linea con la media.
Deve essere possibile la tracciabilità del prodotto
Art.4
Documentazione necessaria per la certificazione
I produttori per ottenere
l’attestazione della “patata
De.Co.di Gottolengo” devono
iscriversi al registro dei
produttori mediante la
sottoscrizione di apposito
modulo di dichiarazione e allegando la mappa catastale o il fascicolo
aziendale dei propri terreni coltivati a patata con la specifica delle
particelle catastali e la distinzione varietale. Deve presentare eventuali
modifiche sostanziali.
Il sottoscrittore della presente scheda identificativa si impegna a
seguirla nella sua interezza e a sottoporre la propria attività al
controllo della commissione Comunale preposta alla Denominazione
Comunale. Le consegne e tutte le movimentazioni di patate saranno
registrate dal titolare per corrispettivi o fatture a disposizione degli
aventi diritto per eventuali controlli.
42
Art.5
Descrizione del sistema di coltivazioni
N. Fase Descrizione - Requisiti Punto critico
1
Scelta varietale
ogni produttore può
scegliere le varietà più
adatte alle sue esigenze
ed ai suoi terreni. Si
consiglia di scegliere
varietà che presentino
buona resa in sostanza
secca, buona resistenza
alle avversità e lunga
dormienza dei germogli.
Tuttavia si riconoscono
alcune varietà coltivate
tradizionalmente a
Gottolengo da decenni:
• la patata Primura e
Monalisa, patate a
maturazione precoce,
• la patata Bintje,
tradizionalmente usata
per la produzione di
gnocchi,
• la patata Desiree,
molto grossa e dalla
buccia rossa,
• la patata “Vitellotte”,
dalla buccia e polpa viola
E le intramontabili
Majestic e Kennebec a
pasta bianca
terreni non adatti alla varietà
coltivata
2 Concimazione La patata si avvantaggia molto di
una concimazione organica. Questa
può essere fatta in autunno ma si
consiglia di eseguirla in primavera,
piano di concimazione non
corretto , per ecesso o
difetto. Mancanza di una
analisi preventiva del terreno
43
prima dell’aratura del terreno o
della sua fresatura superficiale in
maniera che non ci sia il
dilavamento dei nutrienti,
utilizzando letame ben maturo in
quantità non superiore ai 400
quintali su ettaro. In alternativa si
possono utilizzare substrati esausti,
la pratica del sovescio o altri
fertilizzanti organici. E’ vietato
l’utilizzo di liquami e di compost
derivante dalla lavorazione di rifiuti
solidi urbani.
Chi opera in regime biologico potrà
utilizzare Concimi a base di ricino,
oppure funghi ed altri organismi
entomoparassiti. L’azoto è un
elemento indispensabile nella
coltivazione della patata, ma non
deve essere in dosi eccessive per
non pregiudicarne la quantità di
sostanza secca e la conservazione.
L’elemento chiave nella produzione
di patate di qualità è il potassio. La
patata è una coltura potassofila,
questo elemento favorisce
l’accumulo di amido, l’aumento della
sostanza secca e la conservazione
dei tuberi. Le dosi di riferimento,
per ettaro, dovranno quindi essere:
• 150 kg di azoto (N), facendo
rientrare in questa stima anche
dell’azoto apportato con le
letamazioni, il sovescio e la
calciocianamide • 60 kg di fosforo
(P) • 180 kg di potassio (K) E’
auspicabile (ma non obbligatorio)
l’utilizzo di fertilizzanti biologici. E’
44
buona norma distribuire i
fertilizzanti, soprattutto quelli
azotati, in modo razionato durante
la coltivazione, all’impianto, alla
rincalzatura e prima della chiusura
della fila, in modo da evitare il
dilavamento dei nutrienti da parte
della pioggia
3
Lavorazione del
terreno
Per ottenere una buona produzione
sia in termini quantitativi che
qualitativi si prescrive di non
utilizzare lo stesso areale (campo)
di coltivazione per più di due
stagioni di raccolta. Quindi di
evitare il ristoppio per più di due
anni o la successione con altre
solanacee (peperoni, pomodori,
tabacco). Al contrario è fortemente
consigliata la tecnica della rotazione
delle coltureE’ vietata la coltivazione
in successione a prato stabile o altra
coltura non arativa (frutteto, terreni
abbandonati). Tra un prato stabile e
l’impianto di patate deve essere
effettuata almeno una coltivazione
di colture seminative o sovescio di
miscugli contenenti essenze ad
effetto insetticida e nematocida Si
consiglia di alternare le arature con
adeguate lavorazioni con ripper per
impedire la formazione della suola
di lavorazione e sfavorire lo sviluppo
degli elateridi
Mancata rotazione colturale,
impoverimento del terreno
4 Piantamento La semina deve avvenire tra i mesi
di Marzo e Aprile. Le sementi
possono essere tagliate in più parti
(generalmente, un parte per
germoglio, in base alla dimensione
della patata) e interrate ad una
densità d’impianto non
corretto
45
profondità di 5 – 10 cm con una
distanza di 25 – 30 cm l’una
all’altra. La densità d’impianto,
utilizzando tuberi di calibro 28-35 e
35-45 mm è di 5,0-5,5 tuberi metro
quadrato, con il piantamento di 20-
25 quintali su ha di tuberi seme. La
distanza tra i solchi consigliata è di
0,65 – 0,80 m. È ammessa la
pratica della pre-germogliazione.
5
Controllo delle erbe
infestanti
A Maggio, se necessario, si
prevede una zappatura per
eliminare le erbe infestanti abbinata
alla prima rincalzatura e alla prima
concimazione di copertura
6
La lotta ai parassiti
vegetali e animali
La lotta ai parassiti vegetali ed
animali viene attuata seguendo le
indicazioni dei bollettini fitosanitari
che recepiscono le Linee Tecniche di
Difesa Integrata, predisposte dalla
Regione Lombardia ed approvate
dal Gruppo di Difesa Integrata del
Ministero della Sanità. Pur non
essendo vincolante ai fini della
De.Co. è incoraggiata la coltivazione
della patata con metodi biologici.
7 Irrigazione l’irrigazione è indispensabile
facendo attenzione a non esagerare
per non favorire malattie
crittogamiche. È vietato l’utilizzo di
acque luride, inquinate o di scolo
stradale. Prima di utilizzare una
fonte di approvvigionamento di
acqua ad uso irriguo di cui non si
conoscono le caratteristiche, è bene
analizzarne l’acqua per scongiurare
la presenza di patogeni e/o
stress idrici
analisi dell’acqua del pozzo
46
inquinanti
8
Raccolta delle patate
Tra Luglio e Settembre, in base
alla precocità delle cultivar, è
prevista la raccolta delle patate. I
tuberi scavati e lasciati sul terreno
ad asciugare all'aria non devono
essere lasciati esposti alla luce per
più di 6 ore per evitare
l'inverdimento o scottature da colpi
di calore. Sono da privilegiare quei
periodi in cui il cespo è secco, il
terreno ha un grado di umidità
abbastanza basso da non sporcare
eccessivamente il tubero, ma allo
stesso tempo non troppo secco e
riunito in zolle che possano
danneggiare il tubero
9 Sistema di
conservazione e
trasporto
La conservazione deve avvenire
in cantine, anfratti dei portici o
luoghi a temperatura costante
medio-bassa e al buio. Questo tipo
di conservazione permette di
rallentare l’asciugatura
(disidratazione) della patata e di
posticipare il più possibile l’inizio
della germogliazione.Porte e finestre
devono essere protette con reti a
maglie molto fitte per impedire le
infestazioni di tignola. Allo stesso
modo è da evitare che la
temperatura ambientale scenda al
di sotto i 4-5 °C in maniera da
garantire la massima qualità del
prodotto. Per il trasporto nelle
piccole e medie distanze va
garantita la copertura dai raggi
solari. È assolutamente vietato l’uso
di sistemi e trattamenti
antigermoglianti di origine chimica.
temperatura ottimale di
conservazione < 15 °C.
Evitare le temperature sotto
zero.
47
Buona pratica è quella di garantire
una corretta ventilazione del
cumulo, E’ possibile la
conservazione delle patate in celle
frigo adatte
48
10
La
commercializzazione
Per essere considerate Patate
De.Co. di Gottolengo i tuberi devono
avere un larghezza minima
superiore ai 50 mm (millimetri).
Non sono soggette a questi limiti
dimensionali alcune varietà la cui
caratteristica è proprio la ridotta
dimensione e la forma allungata. Ne
sono un esempio la varietà
Vitellotte. Non devono riportare
tagli, ferite, abrasioni, funghi o
macchie e devono essere il più
possibile prive di corpi estranei. A
livello di vendita, le patate possono
essere vendute o su sacchi o in
cassettine. Possono vendere sfuse
le Patate De.Co. di Gottolengo
solamente i produttori, o presso le
loro abitazioni o nel caso essi
svolgano attività di vendita
ambulante al pubblico (mercati,
mercatini, manifestazioni) E’ altresì
vietato l’uso del nome “Patate
de.co. di Gottolengo” nel caso di
Rivenditori o Grossisti che
dovessero vendere le “Patate
De.Co. di Gottolengo” I rivenditori
ed i grossisti devono
obbligatoriamente acquistare e
rivendere le “Patate De.Co. di
Gottolengo” racchiuse nelle loro
confezioni. La confezione classica
delle Patate De.Co. è il sacco retato
che dovrà avere queste
caratteristiche:
10 Tessuto “raschel” di colore beige,
idoneo al contatto con gli alimenti •
Bordo superiore ed inferiore azzurro
49
• Laccio di chiusura inserito nella
trama per permettere la chiusura
manuale • Fascia centrale a tutto
tondo a sfondo bianco larga 115
mm • Logo “patata De.Co. di
Gottolengo” grande 160 mm x 110
mm, ripetuto in sequenza sulla
fascia. Le confezioni di vendita
dovranno obbligatoriamente
presentare: A. Il logo della “patata
De.Co. di Gottolengo”. B La cultivar
delle patate contenute nelle
confezioni. C. Il codice alfanumerico
individuante il produttore D. Altri
simboli richiesti dalla legge (per
esempio quelli degli enti di
certificazione per l’agricoltura
biologica) A discrezione del
produttore potranno essere indicati:
A. I dati aziendali produttore
(nome, indirizzo, recapito
telefonico, altri contatti, partita IVA)
B. Gli usi culinari della patata C. La
modalità di conservazione D. La
località di produzione Tali
informazioni dovranno essere ben
visibili e quindi A) Applicate o con
etichette adesive o a mezzo stampa
al sacco B) Applicate con apposita
etichetta esterna. I produttori
dovranno richiedere il file
dell’etichetta alla commissione o al
comune ed utilizzarlo per stampare
le proprie etichette da legare ai
sacchi C) Applicate con pieghevole
informativo esterno e legato al
sacco Tutto ciò che riguarda il
packaging (sacco, etichette,
50
cassettine), dovrà essere
consegnato solamente ai Produttori
iscritti De.Co. Quest’ultimi possono
cedere tale materiale (ancora da
utilizzare) solamente ad altri
Produttori iscritti De.Co. , pena la
cancellazione dall’albo.
Personalizzazione del packaging Le
aziende che lo ritenessero
opportuno possono modificare
l’originalità del sacchetto previsto
per la commercializzazione delle
“patata De.Co. di Gottolengo” a
patto che rispettino le seguenti
disposizioni: • Divieto di variazione
del colore e del materiale del sacco
rispetto a quanto previsto nel
disciplinare • Divieto di variazione
delle dimensioni della fascia, del suo
colore e delle dimensioni del logo
“patata De.Co. di Gottolengo”
rispetto a quanto previsto nel
disciplinare • Divieto di espressioni
come “super”, “la più buona”, “la
migliore”, “la vera” o altre che
facciano presupporre una qualità
maggiore dell’azienda in oggetto
rispetto agli altri produttori
51
Art.6
Etichettatura
La “patata De.Co. di Gottolengo” è venduta preferibilmente confezionata
in cassette e in sacchi in tessuto “raschel” di colore beige, idoneo al
contatto con gli alimenti,con bordo superiore ed inferiore azzurro,laccio
di chiusura inserito nella trama per permettere la chiusura
manuale,fascia centrale a tutto tondo a sfondo bianco larga 115 mm,
logo “patata De.Co. di Gottolengo” grande 160 mm x 110 mm, ripetuto
in sequenza sulla fascia. Le confezioni di vendita dovranno
obbligatoriamente presentare: Il logo della “patata De.Co. di
Gottolengo”. La cultivar delle patate contenute nelle confezioni,il codice
alfanumerico individuante il produttore, e altri simboli richiesti dalla
legge (per esempio quelli degli enti di certificazione per l’agricoltura
biologica). A discrezione del produttore potranno essere indicati: A) I
dati aziendali produttore (nome, indirizzo, recapito telefonico, altri
contatti, partita IVA) B) Gli usi culinari della patata C) La modalità di
conservazione D) La località di produzione. Tali informazioni dovranno
essere ben visibili e quindi applicate o con etichette adesive o a mezzo
stampa al sacco con apposita etichetta esterna. I produttori dovranno
richiedere il file dell’etichetta alla commissione o al comune ed utilizzarlo
per stampare le proprie etichette da legare ai sacchi con pieghevole
informativo esterno legato al sacco Tutto ciò che riguarda il packaging
(sacco, etichette, cassettine), dovrà essere consegnato solamente ai
produttori iscritti De.Co. Quest’ultimi possono cedere tale materiale
(ancora da utilizzare) solamente ad altri produttori iscritti De.Co. pena la
cancellazione dall’albo. Personalizzazione del packaging : Le aziende che
lo ritenessero opportuno possono modificare l’originalità del sacchetto
previsto per la commercializzazione delle “Patata De.Co. di Gottolengo”
a patto che rispettino le seguenti disposizioni: • Divieto di variazione del
52
colore e del materiale del sacco rispetto a quanto previsto nel
disciplinare • Divieto di variazione delle dimensioni della fascia, del suo
colore e delle dimensioni del logo “Patata De.Co. di Gottolengo”. rispetto
a quanto previsto nel disciplinare • Divieto di espressioni come “super”,
“la più buona”, “la migliore”, “la vera” o altre che facciano presupporre
una qualità maggiore dell’azienda in oggetto rispetto agli altri produttori
a “Denominazione Comunale”, ponendo il solo logo della De.Co.
integrando il confezionamento con un adeguato riferimento del territorio
di Gottolengo nel rispetto della normativa vigente oppure, nel caso di un
ristoratore, può integrare l’esposizione del logo con una specifica
descrittiva del piatto proposto con un chiaro riferimento al territorio di
Gottolengo.
53
Disciplinare
PER LA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
della “Patata De.Co di Gottolengo”’
Adottato a termini del vigente Regolamento Comunale
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del
Art. 1
Denominazione
La De.Co. (Denominazione Comunale) è assegnata alla patata coltivata
nel territorio di Gottolengo, allorquando la produzione è rispondente alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare-regolamento.
Art. 2
Identificazione: il MARCHIO
Il marchio De.Co. è di esclusiva proprietà del Comune di Gottolengo
(BS), che potrà utilizzarlo liberamente a propria insindacabile
discrezione. Consiste in un logo monocromatico di forma rettangolare
su fondo verde, raffigurante elementi semplici quali la terra, il sole e il
paesaggio che rappresenta la territorialità. Nella parte superiore a
destra si trova la scritta De.Co., mentre nella parte inferiore a sinistra
la scritta Comune di Gottolengo. I tratti e e le linee utilizzate sono
semplici e facilmente riproducibili sia in piccolo formato che in grande
formato, seguendo le esigenze tecniche di stampa che un marchio
richiede.
1. Il simbolo è, dal punto di vista grafico, quello allegato al presente
Regolamento per formarne parte integrante e sostanziale.
2. È vietato qualunque uso “generico” del marchio che possa far
supporre che altri prodotti siano oggetto di tutela da parte del
marchio De.Co.
“Patata De.Co. di Gottolengo”. è identificato dal logo De.Co. che viene
apposto su ciascuna confezione.
Art. 3
54
Soggetto proponente
L’iscrizione nell’apposito Registro Comunale previsto dal vigente
Disciplinare-Regolamento è concesso dalla Commissione delle De.Co.
(soggetto proponente), cui viene affidata la gestione del marchio, nei
termini di cui ai successivi articoli.
Art. 4
Soggetti utilizzatori
Il soggetto proponente è delegato ad individuare i produttori della
“Patata De.Co. di Gottolengo”. che dovranno preventivamente
sottoscrivere per integrale accettazione il presente disciplinare-
regolamento, saranno iscritti in apposito Registro tenuto dal soggetto
proponente.
Copia di detto Registro dovrà essere trasmesso ai competenti uffici
comunali.
Potranno accedere all’iscrizione all’albo “Patata De.Co. di Gottolengo” .
i seguenti soggetti:
* Produttori regolarmente registrati con Partita Iva
* Rivenditori locali
* Rivenditori all’ingrosso
*Artigiani trasformatori
* Ristoratori
Si ricorda che la Denominazione Comunale è un riconoscimento che il
Comune dà ad un soggetto in quanto attivo nella produzione e nella
diffusione di un prodotto tipico del territorio. Pertanto nessun produttore
o commerciante o cooperativa o associazione o qualsiasi altro soggetto
economico potrà mai vantare un’esclusiva sulla denominazione
comunale. La Denominazione comunale viene rilasciata dal Comune ai
soggetti che ritiene conformi al disciplinare. Nel caso di cooperative o
associazioni, queste devono garantire ai propri soci iscritti alla De.Co. di
poter destinare parte della produzione alla vendita diretta a privati, o nei
mercat agricoli ed altre manifestazioni come sagre, fiere ed eventi
culturali, o a negozi interessati a vendere la “patata De.Co. di
Gottolengo”.
Art. 5
55
Modalità di utilizzo del marchio
Il marchio verrà consegnato su idoneo supporto informatico al soggetto
richiedente, che ne cura la riproduzione sotto la sua piena
responsabilità.
Del marchio sono consentite le seguenti forme di impiego :
- esposto nei luoghi di produzione;
- esposto nei luoghi di commercializzazione;
- stampigliato sull’imballaggio utilizzato per il confezionamento, la
confezione è definita a priori e dovranno comunque risultare tali da
garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattiva nei
confronti del consumatore;
-utilizzato per materiale pubblicitario;
-utilizzato per campagne pubblicitarie giornalistiche, telefoniche,
radiofoniche, televisive, via internet o a mezzo altre tecnologie di
comunicazione di massa.
Art. 6
Zona di produzione
La zona di produzione riconosciuta ed autorizzabile per la coltivazione e
della patata è esclusivamente quella del territorio di Gottolengo
Art. 7
Zona di commercializzazione
La zona di commercializzazione riconosciuta ed autorizzabile è previsti
senza limiti geografici di distanza dai confini del Comune di Gottolengo
(BS), sia in Italia che negli Stati della Comunità Europea.
Art. 8
Caratteristiche del prodotto
La definizione ““Patata De.Co. di Gottolengo”. , con marchio De.Co. è
riservata esclusivamente alle patate coltivate nel rispetto della scheda
identitaria in allegato e parte integrante del presente disciplinare-
regolamento.
Articolo 9
Commercializzazione e vendita
56
Le confezioni di “Patata De.Co. di Gottolengo”. che vengono esposte al
pubblico per la vendita devono avere sempre chiaramente visibile sulla
confezione il marchio De.Co. del Comune di Gottolengo (BS) e le
raccomandazioni previste dall’art 8 della scheda identitaria.
Art. 10
Attività di controllo
Il soggetto richiedente, in quanto unico autorizzato alla gestione del
marchio, è tenuto ad impegnarsi per la sua tutela e ad effettuare anche
forme di legittima vigilanza sul rispetto del presente disciplinare-
regolamento, segnalando tempestivamente al Comune ogni eventuale
abuso di cui venga a conoscenza.
Sono di esclusiva competenza Comunale eventuali ispezioni e controlli.
Art. 11
Norme finali
Per quanto non previsto dal presente disciplinare-regolamento si fa
riferimento al vigente Regolamento Comunale, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.08.2019 e trova
applicazione la legislazione nazionale e regionale.
Letto, approvato e sottoscritto :
IL COMUNE DI Gottolengo
IL SINDACO La Commissione delle De.Co.
Gottolengo
57
Scheda identificativa
dei “Tortelli De.Co. di Gottolengo”
I tortelli di zucca sono uno dei piatti tipici della tradizione Bresciana e sicuramente uno dei
piatti più conosciuti in Italia, anche perché legati alla tradizione natalizia: i tortelli di zucca
sono da sempre il tipico primo piatto da consumare durante la cena della Vigilia di Natale. In
quanto alle sue origini, si pensa che i tortelli di zucca abbiano origini rinascimentali e che siano
stati ideati dopo la conquista europea dell'America a causa della grande quantità di zucca,
ingrediente principale dei tortelli. Il condimento tradizionale dei tortelli di zucca è costituito da
burro fuso in tegame, leggermente scurito ed aromatizzato con salvia, mentre in altre zone
della Lombardia si utilizza burro soffritto con cipolla e pomodoro, unito a salsiccia di maiale.
Il presente riconoscimento De.Co. desidera confermare un prodotto di una specifica realtà
Comunale del quale ad oggi se ne produce una quantità importante all’anno, a testimonianza
di quanto la ricetta tradizionale e la manualità ad essa legata siano ampliamente vissute nel
territorio. I segreti della qualità dei “Tortelli De. Co. di Gottolengo” stanno nelle materie prime
a km 0 e nell’abilità artigiana dei produttori locali
La De.Co. è attribuita ai Tortelli prodotti nel territorio Comunale di Gottolengo, pasta fresca
che abbia i requisiti e le caratteristiche stabiliti nel presente documento d’identità del prodotto
e del disciplinare.
58
Art. 1
Nome del prodotto
La Denominazione Comunale “Tortelli De.Co. di Gottolengo” è riservata
esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare.
Art. 2
Descrizione del prodotto
La De.Co “Tortelli De.Co. di Gottolengo” è un pasta fresca ripiena, Il formato è il classico
piegato ad angolo con avvolgimento del ripieno leggermente chiuso ai lati, la zucca è
l’ingrediente che li caratterizza, sono preparati lavorando un impasto di farina di grano tenero,
semola di grano duro, con acqua, uova intere,tuorli d’uovo,sale.
Ripieno: Zucca Violina del territorio,amaretti con armelline, grana padano, burro, pangrattato
biscottato,mostarda di mele cotogne con scorzette di agrumi, sale,noce moscata.
I Tortelli vengono lessati in acqua per pochi minuti e conditi con burro versato.
Risulta essenziale al fine di garantire le caratteristiche determinanti:
1. produzione secondo ricetta tradizionale;
2. impiego di materie prime igienicamente controllate e conformi alle
specifiche tecniche definite.
3. rispetto della normativa cogente in materia igienico sanitaria e di
sicurezza alimentare;
5. senza aggiunta di conservanti e/o miglioratori;
7. lavorazione a mano o artigianale
8. materie prime a km 0 quali la zucca violina, burro e mostarda fornite
da produttori locali
Per ogni ingrediente usato, viene proposta una “scheda tecnica”, con particolare riferimento
agli aspetti merceologici, alle caratteristiche igienico-sanitarie, alle caratteristiche
organolettiche, nonché all’imballaggio, all’etichettatura, al trasporto da parte del fornitore
quando non acquistato direttamente e alla documentazione del prodotto esaminato.
Qui di seguito ne sono evidenziate a scopo informativo alcune:
Sale alimentare fino (cloruro di sodio)
Caratteristiche merceologiche:
Deve essere asciutto, senza aggiunta di alcun additivo chimico, in assenza di impurità
(sassolini,
insetti ecc.), la confezione non deve essere rotta, ma integra.
59
Caratteristiche igienico-sanitarie:
Deve essere confezionato in stabilimento autorizzato a norma di legge.
Caratteristiche organolettiche:
colore: tipico (bianco)
odore: nella norma
sapore: nella norma non deve essere agglomerato, ma in grani fini.
Imballaggio:
Confezioni in originale e sigillata, il materiale usato (cartone) deve essere a norma.
Etichettatura:
A norma di legge (denominazione di vendita, ragione sociale e sede del produttore o
confezionatore, peso netto, le istruzioni relative alla conservazione del prodotto).
Trasporto:
Eseguito con mezzi di trasporto igienicamente idonei.
Documentazione:
Il fornitore, a richiesta dell’acquirente, deve essere in grado di fornire l’autocertificazione del
produttore inerente i piani di autocontrollo e le relative certificazioni d’analisi dei prodotti
oggetto della fornitura.
Noce moscata e pepe
Caratteristiche merceologiche:
Le spezie devono essere fresche, sane, senza la presenza di insetti vivi o morti, larve, cimici,
muffe, senza aggiunta di alcun additivo e antiparassitari, assenti aflatossine, la noce moscata e
i granelli di pepe non devono essere né rotti, né spezzati, ma integri.
Caratteristiche igienico-sanitarie:
Deve essere confezionata in stabilimento autorizzato; aflatossine assenti.
Caratteristiche organolettiche:
colore: marrone scuro
odore: di spezie
sapore: tipico
Imballaggio:
Le confezioni nel vasetto in vetro o barattolo in plastica devono essere originali e sigillate dal
produttore.
Etichettatura:
A norma di legge (denominazione di vendita, ragione sociale e sede del produttore o
confezionatore, peso netto, data di scadenza, lotto, le istruzioni relative alla conservazione del
prodotto)
Trasporto:
Eseguito con mezzi di trasporto igienicamente idonei.
Documentazione:
60
Il fornitore, a richiesta dell’acquirente, deve essere in grado di fornire l’autocertificazione del
produttore inerente i piani di autocontrollo e le relative certificazioni d’analisi dei prodotti
oggetto della fornitura.
Farine
Caratteristiche merceologiche:
Farina tipo: 0-00-
Caratteristiche igienico-sanitarie:
Assenza di corpi estranei (peli, insetti) assenza di residui di fitofarmaci.
Caratteristiche organolettiche:
colore: bianco
odore e sapore: nella norma
Imballaggio:
Confezioni originale sigillata.
Etichettatura:
A norma di legge (denominazione di vendita, ragione sociale e sede del produttore o
confezionatore, peso netto, data di scadenza, lotto, le istruzioni relative alla conservazione del
prodotto).
Trasporto:
Eseguito con mezzi di trasporto idonei a proteggere le confezioni da intemperie, umidità,
parassiti.
Documentazione:
Il fornitore, a richiesta dell’acquirente, deve essere in grado di fornire l’autocertificazione del
produttore inerente i piani di autocontrollo e le relative certificazioni d’analisi dei prodotti
oggetto della fornitura.
Il fornitore, a richiesta dell’acquirente, deve essere in grado di fornire l’autocertificazione del
produttore inerente i piani di autocontrollo e le relative certificazioni d’analisi dei prodotti
oggetto della fornitura.
Grana Padano
Legislazione: D.P.R. 30.10.55 n. 1269 e successive modifiche
Caratteristiche merceologiche:
Formaggio a pasta dura, cotto. Forma cilindrica a scalzo leggermente convesso o quasi diritto,
con facce leggermente orlate.
Stagionatura preferibilmente non inferiore a 18 mesi.
Colorazione esterna giallo dorata naturale (può presentarsi scuro e oleoso se lo scalzo è stato
trattato con olio di lino o di vinaccioli).
61
Crosta: circa 6 mm di spessore.
PASTA: granulosa, si spezza a scaglie, occhiatura minuta appena visibile, colore da giallo
chiaro a paglierino.
Caratteristiche organolettiche:
Saporito ma non piccante o salato.
Imballaggio:
Forme intere (sullo scalzo accanto ai marchi del consorzio con il numero del centro di
stagionatura, si legge la data di inizio del periodo di stagionatura in mese e anno).
Porzionato sottovuoto.
Trasporto:
Eseguito con mezzo coibentato se forme intere, con mezzo refrigerato se porzionato.
Conservazione:
In ambiente fresco e asciutto se forme intere, in frigorifero a +4°C se porzionato.
Controlli:
Data di inizio stagionatura sullo scalzo.
Se porzionato confezionato sottovuoto: presenza bollo CE.
Uova
impiega uova pastorizzate, acquistate con la dicitura “fresche pastorizzate” e “uova
pastorizzate ottenute da uova fresche”; diciture entrambe corrette, come previsto dal il reg.
CE n. 589/2008 e successive riforme.
Quando invece sono impiegate uova fresche di gallina in guscio, si specificano i seguenti
requisiti che devono essere evidenziati.
Legistazione: commercializzazione disciplinata da Reg. CEE n.1097/90 e 1274791 e s.m.i.
Caratteristiche merceologiche:
Uova appartenenti alla categoria di qualità A e alla categoria di peso 3 (da 60 a 65g)
consegnate in imballaggi di cartone originali e sigillati con scotch di etichettatura di colore
bianco indicanti a caratteri di stampa neri la ditta produttrice, la categoria di qualità e peso, il
numero del centro di imballaggio, le condizioni di conservazione dopo l’acquisto, la data di
scadenza (durata minima) e il numero di uova. Inoltre è possibile chiedere che su uno dei due
lati esterni dell’imballaggio sia apposta la data di imballaggio espressa con due serie di numeri,
indicanti rispettivamente il giorno (da 01 a 31) e il mese (da 01 a 12).
Caratteristiche igienico-sanitarie:
Guscio pulito, intatto, privo di incrinature, asciutto.
Caratteristiche organolettiche:
Assenza di colorazioni anomale internamente o esternamente; devono essere esenti da sapori
e odori estranei indesiderabili.
62
Albume chiaro, limpido, di consistenza gelatinosa non fluida, esente da corpi estranei di
qualsiasi natura.
Tuorlo compatto sferico non appiattito, membrana tesa e non raggrinzita.
Il colore sia del tuorlo che del guscio dipende dall’assorbimento di pigmenti con la dieta e non
sono in relazione con un diverso potere nutritivo.
Trasporto:
Eseguito in veicoli coibentati in grado di mantenere una temperatura costante, comunque non
superiore a +18°C.
Le uova di categoria A non possono essere conservate a temperature inferiori a +5°C prima
della vendita ma possono essere trasportate in mezzi refrigerati se il trasporto è diretto al
consumatore finale e ha una durata inferiore alle 24 ore.
Per cui possono giungere tanto in mezzo semplicemente coibentato che refrigerato,
l’importante è che la temperatura non superi i 18°C e che il guscio si presenti bene asciutto.
Conservazione:
A temperatura di refrigerazione, in posizione verticale con il polo più piccolo in basso per non
comprimere la camera d’aria (l’aria tra il guscio e l’albume) situata in corrispondenza del polo
più grosso del guscio.
Controlli:
Data di scadenza posteriore di almeno 24 giorni alla data di consegna. Integrità dei gusci.
Burro
Caratteristiche merceologiche:
Sostanza grassa prodotta previe operazioni meccaniche dal latte intero di vacca o dalla panna
derivata da quest'ultimo tramite centrifugazione. La percentuale minima di grasso non deve
essere inferiore all'82%.
Caratteristiche igienico sanitarie:
Il burro deve essere prodotto, pastorizzato e confezionato in stabilimenti autorizzati ai sensi
del DPR 14 Gennaio 1997, n. 54 e s.m.i.
Caratteristiche organolettiche:
colore: giallo pallido
odore: aromatico
sapore: delicato, gradevole e dolce
Se all'apertura della confezione il prodotto appare alterato e all'assaggio si avverte gusto di
rancido l'intero lotto dovrà essere respinto.
Imballaggio:
Prodotto in stabilimento autorizzato e in confezioni originali e sigillate. Le confezioni devono
essere integre al momento dell'acquisto o della consegna e in caso contrario devono essere
respinte al fornitore.
Etichettatura:
63
A norma di legge (denominazione di vendita, ragione sociale e sede del produttore o
confezionatore, peso netto, data di scadenza, lotto, istruzioni relative alla conservazione del
prodotto).
Trasporto:
Eseguito con mezzi di trasporto idonei e refrigerati.
Documentazione:
Il fornitore, a richiesta dell'acquirente, deve essere in grado di fornire l'autocertificazione dello
stabilimento produttore inerente i piani di autocontrollo.
Art. 3
Area di produzione
La zona di produzione dei “Tortelli De.Co. di Gottolengo” si colloca
presso il territorio del Comune Gottolengo(Brescia)
Art. 4
Procedura per ottenere la certificazione
I produttori per ottenere l’attestazione “Tortelli De.Co. di Gottolengo”
devono iscriversi al registro dei produttori mediante la sottoscrizione di
apposito modulo di dichiarazione e fornire copia della autorizzazione
attiva per la propria attività riconosciuta dall’Ente Competente.
Art. 5
Descrizione del metodo di produzione
Il metodo di produzione dei “Tortelli De. Co. di Gottolengo” prevede
l’utilizzo dei seguenti ingredienti per 1 kg di impasto:
Ingredienti Quantità
Farina di grano tenero 65%
Semola di grano duro 35%
Farine Totale 2,5 kg
Uova intere 6 da 50 gr ogni
kg di farina
Tuorlo 4 ogni kg
Acqua naturale (documentata
potabile)
Sale fino 3%
Ripieno
burro 2%
Amaretti con armelline 15%
Noce moscata 0,05%
Cotognata di mele con scorzette di
agrumi mostarda di mele
10%
64
Pangrattato biscottato
Grana padano Dop
Zucca violina
Dati indicativi secondo la ricetta
tradizionale di Gottolengo
Il metodo di produzione prevede
Per la preparazione dell’impasto:
Metodo di preparazione
Le fasi di lavorazione sono
rigorosamente a mano, si
lessa una zucca in poca acqua
oppure la si cuoce al forno.
Tolta la buccia si lavora la
polpa, pressandola, si
aggiungono i vari ingredienti: amaretti secchi polverizzati, grana padano
gratuggiato, cotognata, pangrattato, noce moscata. A parte si prepara la
sfoglia, si lavorano assieme le farine, si aggiungono acqua, sale.
La sfoglia che si ottiene deve essere ritagliata a 80x60 mm e viene
ulteriormente pressata a 0,4 mm .
Il rapporto sfoglia /ripieno e di circa 50% . Si ottengono circa 90 tortelli da 11 grammi circa, ogni
kilogrammo .
Il formato è il classico piegato ad angolo con avvolgimento del ripieno leggermente chiuso ai lati ,
il ripieno viene posizionato a mano dall’operatrice . Il confezionamento e la pesatura viene fatta a
mano , perché trattasi dell’ultimo passaggio di qualità dove si scartano eventuali tortelli aperti , o
rotti, o fatti molto male.
Art. 6
Etichettatura
Il prodotto di pasta fresca ripiena chiamato “Tortelli De. Co. di
Gottolengo” viene commercializzato confezionato in apposite confezioniti
ed etichettato in conformità alla normativa vigente per quanto riguarda
gli aspetti igienico sanitario e del commercio; sul prodotto confezionato,
65
sul materiale pubblicitario presente nel punto vendita e su altro
materiale pubblicitario/divulgativo l’attribuzione De.Co. ottenuta viene
pubblicizzata in conformità alla regolamentazione dell’Ente Comunale in
materia.
Le caratteristiche della dicitura sono le seguenti: “Tortelli De. Co. di
Gottolengo” ed è riprodotto il logo, che presenta le lettere iniziali
maiuscole in tutte le parole che lo compongono.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista.
E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a
marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano
tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti
veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa
comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le
finalità e i contenuti del presente disciplinare.
La denominazione al prodotto così come qui definita è intraducibile.
In alternativa alla dicitura su descritta può essere posto il solo logo della
De.Co. integrando il confezionamento con un adeguato riferimento del
territorio di Gottolengo oppure nel caso di ristoratore può integrare
l’esposizione del logo con una specifica descrittiva del piatto proposto
con un chiaro riferimento al territorio di provenienza
Comune di Gottolengo
Disciplinare
PER LA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
dei “Tortelli De. Co. di Gottolengo”
Art. 1
Denominazione
66
La De.Co. (Denominazione Comunale) del prodotto alimentare chiamato
“Tortelli De. Co. di Gottolengo” è assegnata al richiedente allorquando la
produzione e/o la commercializzazione è rispondente alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare-regolamento.
Art. 2
Identificazione: il MARCHIO
Il marchio De.Co. è di esclusiva proprietà del Comune di Gottolengo, che
potrà utilizzarlo liberamente a propria insindacabile discrezione.
Il simbolo è, dal punto di vista grafico, quello allegato al presente
disciplinare per formarne parte integrante e sostanziale.
È vietato qualunque uso “generico” del marchio che possa far supporre
che altri prodotti siano oggetto di tutela da parte del marchio De.Co.
I Tortelli De.Co. di Gottolengo si identificano tramite il logo De.Co. che
viene apposto su ciascuna confezione individuale.
Art. 3
Soggetto proponente
L’iscrizione dei “Tortelli De. Co. di Gottolengo” nell’apposito Registro
Comunale previsto dal vigente Regolamento è concesso dalla
Commissione delle De.Co. (soggetto proponente), cui viene affidata la
gestione del marchio, nei termini di cui ai successivi articoli.
Art. 4
Soggetti utilizzatori
Il soggetto proponente è delegato ad individuare i produttori e i
commercianti dei Tortelli di Gottolengo, che dovranno preventivamente
sottoscrivere per integrale accettazione il presente disciplinare, saranno
iscritti in apposito Registro tenuto dal soggetto proponente.
Copia di detto Registro dovrà essere trasmesso ai competenti uffici
comunali.
Art. 5
Modalità di utilizzo del marchio
Il marchio verrà consegnato su idoneo supporto informatico dal soggetto
proponente, che ne cura la riproduzione sotto la sua piena
responsabilità.
Del marchio sono consentite le seguenti forme di impiego:
67
- esposto nei luoghi di produzione;
- esposto nei luoghi di commercializzazione;
- stampigliato sull’imballaggio utilizzato per il confezionamento, la
confezione è definita a priori e dovranno comunque risultare tali da
garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattiva nei
confronti del consumatore;
- utilizzato per materiale pubblicitario;
- utilizzato per campagne pubblicitarie giornalistiche, telefoniche,
radiofoniche, televisive, via internet o a mezzo altre tecnologie di
comunicazione di massa.
Art. 6
Zona di produzione
La zona di produzione riconosciuta ed autorizzabile è quella del territorio
di Gottolengo (BS).
Art. 7
Zona di commercializzazione
La zona di commercializzazione riconosciuta ed autorizzabile è prevista
senza limiti geografici di distanza dai confini del Comune di Gottolengo
(BS), sia in Italia che negli Stati della Comunità Europea.
Art. 8
Caratteristiche del prodotto
La definizione “Tortelli De. Co. di Gottolengo” con marchio De.Co. è
riservata esclusivamente ai tortelli prodotti nel rispetto della scheda
identitaria in allegato e parte integrante del presente Regolamento.
Articolo 9
Commercializzazione e vendita
Le confezioni di tortelli che vengono esposte al pubblico per la vendita
devono avere sempre chiaramente visibile sulla confezione il marchio
De.Co. del Comune di Gottolengo (BS).
Art. 10
Attività di controllo
68
Il soggetto proponente, in quanto unico autorizzato alla gestione del
marchio, è tenuto ad impegnarsi per la sua tutela e ad effettuare anche
forme di legittima vigilanza sul rispetto del presente regolamento,
segnalando tempestivamente al Comune ogni eventuale abuso di cui
venga a conoscenza.
Sono di esclusiva competenza Comunale eventuali ispezioni e controlli.
Art. 11
Norme finali
Per quanto non previsto dal presente disciplinare si fa riferimento al
vigente Regolamento Comunale, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 35 del 28.08.2019 e trova applicazione la
legislazione nazionale e regionale in materia.
Letto, approvato e sottoscritto :
IL COMUNE DI GOTTOLENGO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La Commissione delle De.Co.
Scheda identificativa
degli “Gnocchi De.Co. di Gottolengo”
Gli Gnocchi sono uno dei prodotti alimentari della tradizione Bresciana e sicuramente uno dei
piatti più conosciuti in Italia, anche perché legati alla tradizione della coltivazione della patata,
particolarmente nel territorio di Gottolengo per la tessitura del terreno di medio impasto e
ottimale per la colotivazione del tubero. Il condimento tradizionale è costituito da burro fuso in
tegame, leggermente scurito ed aromatizzato con salvia, oppure con il pomodoro. In altre zone
del bresciano si usano condimenti a base di formaggi o di carni di selvaggina. Sembra che le
prime ricette degli gnocchi siano pubblicate per la prima volta nella seconda metà del
Cinquecento da parte di Cristoforo Messisbugo e Bartolomeo Scappi, due tra i più grandi cuochi
del Rinascimento. I “maccaroni detti gnocchi”sono impastati con farina, pangrattato, acqua
69
bollente e uova, poi passati “su il rovescio della gratugia”, proprio come si fa con gli odierni
gnocchi di patate. Serviti asciutti, il condimento è quello tipico di tutta la pasta rinascimentale
composto da burro, formaggio e spezie (e un po’ di zucchero, a piacere). Questo tipo di
preparazione resiste per diversi secoli fino all’inizio del Novecento, sotto diversi nomi con
leggere varianti. La più comune è quella di aggiungere una buona dose di formaggio e
aumentare il numero dei tuorli, formando una miscela simile a quella usata per gli odierni
passatelli. Gli gnocchi di patate vengono proposti alla fine del Settecento e le patate lessate e
schiacciate non sono semplicemente impastate con la farina, ma inserite all’interno della
composizione degli gnocchi all’acqua. Ancora per decine di anni dentro agli gnocchi di patate
vennero inseriti svariati altri ingredienti, come tuorli d’uovo, panna, prezzemolo, aglio, ricotta e
grasso di vitello. Solo Artusi nel 1891 ne descrive e propone la ricetta con sole patate e farina.
Il presente riconoscimento De.Co desidera confermare un prodotto di una specifica realtà
Comunale del quale ad oggi se ne producono una quantità rilevante all’anno, a testimonianza
di quanto la ricetta tradizionale e la manualità ad essa legata siano ampliamente vissute nel
territorio. I segreti della qualità degli “Gnocchi De. Co. di Gottolengo” stanno nelle materie
prime a km 0 e nell’abilità artigiana dei produttori locali e della tradizione famigliare.
La De.Co. è attribuita ai Gnocchi prodotti nel territorio Comunale di Gottolengo, che abbiano i
requisiti e le caratteristiche stabiliti nel presente documento d’identità del prodotto e
disciplinare.
Art. 1
Nome del prodotto
La Denominazione Comunale “Gnocchi De.Co. di
Gottolengo” è riservata esclusivamente al prodotto che
risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare.
Art. 2
Descrizione del prodotto
70
La De.Co “Gnocchi De.Co. di Gottolengo” è un prodotto alimentare a base di patata lessata
l’ingrediente che li caratterizza, sono preparati lavorando un impasto di farina, patata prodotta
a Gottolengo lessata, acqua e sale. Alla patata lessata possono essere aggiunti fiocchi di
patata.
Gli gnocchi si buttano in acqua salata bollente e si aspetta ad estrarli finché non
salgono a galla. Una volta a galla, vanno scolati subito in maniera da modificare la
consistenza della pasta.
Risulta essenziale al fine di garantire le caratteristiche determinanti:
1. produzione secondo ricetta tradizionale;
2. impiego di materie prime igienicamente controllate e conformi alle
specifiche tecniche definite.
3. rispetto della normativa cogente in materia igienico sanitaria e di
sicurezza alimentare;
5. senza aggiunta di conservanti e/o miglioratori;
7. lavorazione a mano o artigianale
8. materie prime a km 0 quali la patata e quando disponibile la farina di
gentilrosso (grano antico di Gottolengo)
Art. 3
Area di produzione
La zona di produzione degli “Gnocchi De.Co. di Gottolengo” si colloca
presso il territorio del Comune Gottolengo (Brescia) utilizzando solo
patate prodotte nel territorio di Gottolengo.
Art. 4
Procedura per ottenere la
certificazione
I produttori per ottenere
l’attestazione “Gnocchi De.Co. di
Gottolengo” devono iscriversi al
registro dei produttori mediante la
sottoscrizione di apposito modulo di
dichiarazione e fornire copia della
71
autorizzazione attiva per la propria attività riconosciuta dall’Ente
Competente.
Art. 5
Descrizione del metodo di produzione
Il metodo di produzione degli “Gnocchi De. Co. di Gottolengo” prevede
l’utilizzo dei seguenti ingredienti per 1 kg di impasto:
Cottura delle patate a vapore. Il tempo è in funzione della quantità da cuocere.
Sbucciatura della patate ancora calde ed estrusione della pasta tramite lo
schiacciapatate.
Raffreddamento della pasta di patate fino a raggiungere la temperatura ambiente.
11 gr di sale,
200 gr di farina.
Suddivisione dellʼimpasto in panetti da 1-2 kg
Suddivisione dei panetti in parti da 100 gr
cadauna
Stiratura della pasta in bastoncini dallo
spessore di 1,5 cm.
Taglio dei bastoncini in cilindri dalla lunghezza di 2
cm.
Passata dei cilindretti sul retro della grattugia o uso
della forchetta
Sistema di conservazione e trasporto Conservare in frigorifero ad una temperatura
massima di 4 °C
. Art. 6
Etichettatura
72
Il prodotto a base di patate
chiamato “Gnocchi De. Co. di
Gottolengo” viene prodotto e
consumato fresco in famiglia o
nei ristoranti e può essere
prodotto artigianalmente e
commercializzato confezionato
in apposite confezioniti ed
etichettato in conformità alla
normativa vigente per quanto
riguarda gli aspetti igienico
sanitario e del commercio; sul
prodotto confezionato, sul
materiale pubblicitario
presente nel punto vendita e
su altro materiale
pubblicitario/divulgativo l’attribuzione De.Co. ottenuta viene
pubblicizzata in conformità alla regolamentazione dell’Ente Comunale in
materia.
Le caratteristiche della dicitura sono le seguenti: “Gnocchi De. Co. di
Gottolengo” ed è riprodotto il logo, che presenta le lettere iniziali
maiuscole in tutte le parole che lo compongono.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista.
E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a
marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano
tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti
veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa
comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le
finalità e i contenuti del presente disciplinare.
La denominazione al prodotto così come qui definita è intraducibile.
In alternativa alla dicitura su descritta può essere posto il solo logo della
De.Co. integrando il confezionamento con un adeguato riferimento del
territorio di Gottolengo oppure nel caso di ristoratore può integrare
l’esposizione del logo con una specifica descrittiva del piatto proposto
con un chiaro riferimento al territorio di provenienza
73
Disciplinare
PER LA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
74
degli “Gnocchi De. Co. di Gottolengo”
Art. 1
Denominazione
La De.Co. (Denominazione Comunale) del prodotto alimentare chiamato
“Gnocchi De. Co. di Gottolengo” è assegnata al richiedente quando la
produzione e/o la commercializzazione è rispondente alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare-regolamento.
Art. 2
Identificazione: il MARCHIO
Il marchio De.Co. è di esclusiva
proprietà del Comune di
Gottolengo, che potrà utilizzarlo
liberamente a propria insindacabile
discrezione.
Il simbolo è, dal punto di vista
grafico, quello allegato al presente
disciplinare per formarne parte
integrante e sostanziale.
È vietato qualunque uso “generico”
del marchio che possa far supporre
che altri prodotti siano oggetto di tutela da parte del marchio De.Co.
Gli Gnocchi De.Co. di Gottolengo si identificano tramite il logo De.Co.
che viene apposto su ciascuna confezione individuale.
Art. 3
Soggetto proponente
L’iscrizione dei “Gnocchi De. Co. di Gottolengo” nell’apposito Registro
Comunale previsto dal vigente Regolamento è concesso dalla
Commissione delle De.Co. (soggetto proponente), cui viene affidata la
gestione del marchio, nei termini di cui ai successivi articoli.
Art. 4
75
Soggetti utilizzatori
Il soggetto proponente è delegato ad individuare i produttori e i
commercianti degli Gnocchi di Gottolengo, che dovranno
preventivamente sottoscrivere per integrale accettazione il presente
disciplinare, saranno iscritti in apposito Registro tenuto dal soggetto
proponente.
Copia di detto Registro dovrà essere trasmesso ai competenti uffici
comunali. I ristoratori dovranno esporre il marchio sulla vetrina del
locale e se ritengono nel menu o alltro materiale informativo per il
consumatore.
Art. 5
Modalità di utilizzo del marchio
Il marchio verrà consegnato su idoneo supporto informatico dal soggetto
proponente, che ne cura la riproduzione sotto la sua piena
responsabilità.
Del marchio sono consentite le seguenti forme di impiego:
- esposto nei luoghi di produzione;
- esposto nei luoghi di commercializzazione o di somministrazione;
- stampigliato sull’imballaggio utilizzato per il confezionamento, la
confezione è definita a priori e dovranno comunque risultare tali da
garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattiva nei
confronti del consumatore;
- utilizzato per materiale pubblicitario;
- utilizzato per campagne pubblicitarie giornalistiche, telefoniche,
radiofoniche, televisive, via internet o a mezzo altre tecnologie di
comunicazione di massa.
Art. 6
Zona di produzione
La zona di produzione riconosciuta ed autorizzabile è quella del territorio
di Gottolengo (BS).
Art. 7
Zona di commercializzazione
La zona di commercializzazione riconosciuta ed autorizzabile è prevista
senza limiti geografici di distanza dai confini del Comune di Gottolengo
(BS), sia in Italia che negli Stati della Comunità Europea.
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Art. 8
Caratteristiche del prodotto
La definizione “Gnocchi De. Co. di Gottolengo” con marchio De.Co. è
riservata esclusivamente ai Gnocchi prodotti nel rispetto della scheda
identitaria in allegato e parte integrante del presente Regolamento.
Articolo 9
Commercializzazione e vendita
Le confezioni di Gnocchi che vengono esposte al pubblico per la vendita
devono avere sempre chiaramente visibile sulla confezione il marchio
De.Co. del Comune di Gottolengo (BS).
Art. 10
Attività di controllo
Il soggetto proponente, in quanto unico autorizzato alla gestione del
marchio, è tenuto ad impegnarsi per la sua tutela e ad effettuare anche
forme di legittima vigilanza sul rispetto del presente regolamento,
segnalando tempestivamente al Comune ogni eventuale abuso di cui
venga a conoscenza.
Sono di esclusiva competenza Comunale eventuali ispezioni e controlli.
Art. 11
Norme finali
Per quanto non previsto dal presente disciplinare si fa riferimento al
vigente Regolamento Comunale, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 35 del 28.08.2019 trova applicazione la
legislazione nazionale e regionale in materia.
Letto, approvato e sottoscritto :
IL COMUNE DI GOTTOLENGO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO La Commissione delle De.Co.
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Gottolengo
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COMUNE DI GOTTOLENGO
PROVINCIA DI BRESCIA
Al Sig. Sindaco del Comune di Gottolengo (Brescia)
OGGETTO: RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DI UNA NUOVA DE.CO.(DENOMINAZIONE COMUNALE)
Il sottoscritto_____________________________________________________ nato il
_____________________ a _________________________ e residente in
____________________________________Via____________________________________
n.____ Codice Fiscale ______________________________ nella qualità di titolare/legale
rappresentante della Ditta/Associazione __________________________________________
avente la qualifica di:
Imprenditore Agricolo Artigiano Commerciante al dettaglio Esercente attività di
somministrazione di alimenti e bevande
Altro __________________________________________________________________;
con sede in ________________________________ Via ____________________n.______
P.IVA ___________________________;
premesso:
- che la propria ditta produce il prodotto __________________________________________
- che il suddetto prodotto:
-Non è iscritto nel registro Comunale De.Co.
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-Per le sue prerogative e lo stretto legame con il territorio di Gottolengo, è meritevole di
ottenere la Denominazione Comunale
CHIEDE
-L’iscrizione del registro De.Co. del suddetto prodotto
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni dello specifico
regolamento Comunale, il disciplinare di produzione e le indicazioni contenute nella scheda
descrittiva del prodotto, approvati dal Comune di Gottolengo (BS);
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del
prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente
modificati (O.G.M.);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette
modalità di preparazione del prodotto De.Co.
Allega i seguenti documenti:
-Scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati: l’area geografica di produzione e/o
lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l’elenco degli ingredienti (solo per i
prodotti non ancora iscritti nel registro De.Co.)
Altro1 ____________________________________________________________________
Data ___________ Firma ____________________________
___________________________________________________________________________
1 Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione Comunale di cui all’art. 4 del
Regolamento (fotografie, materiale storico, fascicolo aziendale)
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OGGETTO : ISCRIZIONE DI AZIENDE AGRICOLE -PRODUTTORIARTIGIANALI-COMMERCIANTI- NEL REGISTRO A
DENOMINAZIONE COMUNALE (De.Co.).
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che in data……………….., il Consiglio Comunale si è espresso a favore
dell’adozione della Denominazione Comunale, il Comune di Gottolengo individua opportune
iniziative dirette a sostenere il patrimonio di tradizioni gastronomiche e attività agroalimentari,
nonché i prodotti e loro confezioni che rappresentano vanto del territorio Comunale e quindi
meritevoli di essere valorizzate (art. 3, comma 2 D.Lgs. 267/2000);
Letto il successivo articolo 13 del D. Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di
sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione
e la promozione dei prodotti che su esso si generano;
Considerato che è volontà del Comune di Gottolengo attivare strumenti per la
valorizzazione dei prodotti del territorio;
Ritenuto di dover salvaguardare le peculiarità produttive e le loro tradizionali
lavorazioni che sono meritevoli di evidenza pubblica attraverso interventi finanziari,
compatibilmente con le dotazioni di bilancio, al fine di perpetuare le condizioni storico culturali
del territorio che si sono venute a creare in ambito agroalimentare;
Vista la delibera di Giunta n…………….., che approva il disciplinare di produzione del
prodotto……………………………………………………………………………………;
Considerato che l’art. …….. del regolamento Comunale per la valorizzazione delle
attività agroalimentari tradizionali locali, prevede il pronunciamento della Giunta
sull’ammissibilità della iscrizione di un produttore nel registro De.Co.;
Vista l’autodichiarazione presentata dalle seguenti aziende
agricole/produttori/Commercianti:
-………………………………………………..;
per l’iscrizione al registro delle aziende qualificate alla produzione e vendita del prodotto
De.Co. ………………………………………………………………………………….;
Verificata la veridicità di quanto dichiarato;
Ritenuto di accogliere la richiesta di iscrizione delle aziende agricole sopra descritta;
Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, richiesta ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
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Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
OGGETTO : ISCRIZIONE DI AZIENDE -PRODUTTORI ARTIGIANALI-COMMERCIANTI- NEL REGISTRO A DENOMINAZIONE COMUNALE
(De.Co.) del Comune di Gottolengo-Bs
All’unanimità di voti favorevoli espressi palesemente nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1) Di ammettere l’iscrizione delle aziende agricole:
……………………………………..
-…………………………………….;
al registro delle aziende qualificate alla produzione e vendita e somministrazione del
prodotto De.Co. ……………………………………………………………………………….;
2) Di prendere atto che l’azienda citata al punto 1) dichiara di accettare il disciplinare-
Regolamento di produzione, approvato con delibera di Giunta n…………….. e di seguirne le
procedure di produzione.
Con separata votazione unanime e favorevole, espressa palesemente, il presente
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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GOTTOLENGO
Al Sig. Sindaco del Comune di Gottolengo (Brescia)
OGGETTO: RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DELLA DE.CO.(DENOMINAZIONE COMUNALE)
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………….
nato il _____________________ a_________________________
e residente in ____________________________________
Via ____________________________________n.____ Codice Fiscale
______________________________ nella qualità di titolare/legale rappresentante della
Ditta/Associazione _____________________________________________________
avente la qualifica di:
Imprenditore Agricolo Artigiano Commerciante al dettaglio Esercente attività di
somministrazione di alimenti e bevande
Altro __________________________________________________________________;
con sede in ________________________________ Via
______________________________n.______
P.IVA ___________________________;
premesso:
-che la propria ditta produce/trasforma/confeziona il prodotto
_____________________________________________________
- che il suddetto prodotto:
-E’ già iscritto nel registro Comunale De.Co.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni dello specifico
regolamento Comunale, il disciplinare di produzione e le indicazioni contenute nella scheda
identificativa del prodotto, approvati dal Comune di Gottolengo;
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- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del
prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente
modificati (O.G.M.);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla azienda in ordine alle corrette
modalità di preparazione del prodotto De.Co.
Allega i seguenti documenti richiesti nel Regolamento delle De.Co.:
-fascicolo aziendale,
-autorizzazioni ATS per l’attività
-autorizzazioni igienico-sanitarie
Altro ____________________________________________________________________
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data ____________________________
Firma
____________________________
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OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONECOMUNALE PER LA DE. CO. Di Gottolengo-Bs
Dalla Residenza Comunale, addì
IL SINDACO
DATO ATTO CHE il Comune, ai sensi dell’articolo 3 D.Lgs. 267/2000, è tenuto
all’individuazione, tra i propri fini istituzionali, anche l’assunzione di adeguate iniziative
finalizzate alla valorizzazione del proprio territorio, quale ente esponenziale degli interessi della
Collettività amministrata, e che in tali iniziative rientrano interventi di valorizzazione del
patrimonio territoriale anche nell’accezione della definizione di prodotto tipico, da intendersi
come riconducibile e caratterizzante il territorio, e, pertanto, dal territorio stesso qualificato;
Nella recente prassi degli Enti Locali tale valorizzazione si estrinseca, fra l’altro, nella
salvaguardia delle peculiarità produttive di alcuni prodotti, riconducibili al territorio
nell’accezione sopra indicata, nella istituzione e nella disciplina della cosiddetta De.Co.
(Denominazione Comunale);
PRESO ATTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. …….. del ……….. è stato
approvato il Regolamento Comunale per la tutela e la valorizzazione delle attività
agroalimentari tradizionali locali - istituzione della De.Co. “Denominazione Comunale”;
DATO ATTO CHE l’Articolo 6) del citato Regolamento prevede l’istituzione di un apposito
Registro in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le
produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale,
sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica;
DATO ATTO CHE l’esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.Co. è affidato ad
un’apposita Commissione nominata dal Sindaco e presieduta dall’Assessore/Consigliere con
delega al ……………………………………………….. e composta da :
La Commissione è presieduta dall’assessore/consigliere proponente (o suo
delegato) il quale di norma segnala almeno n. 1 esperti del settore commerciale
agroalimentare locale e n. 1 esperto gastronomico locale e alla stessa potranno
presenziare, n. 2 rappresentanti del Consiglio Comunale, 1 di maggioranza ed 1 di
minoranza, che verranno segnalati dai relativi gruppi consiliari. Funge da Segretario il
responsabile del procedimento.
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Ritenuto procedere alla nomina dei seguenti nominativi :
in quanto dotati della richiesta competenza nei settori, commerciale gastronomico e
agroalimentare;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000, e, in particolare, l' art. 46 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
nell'esercizio dei poteri normativamente attribuitigli
DECRETA
1. Di nominare, ai sensi di quanto in narrativa, la Commissione Comunale per la De.Co. art 4
e 6 del Regolamento Comunale per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari
tradizionali locali nelle persone dei Signori
2. Di dare atto che la Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato
amministrativo;
3. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio web del sito istituzionale
Comunale accessibile al pubblico, per tutta la durata del mandato amministrativo.
IL SINDACO
Referto di Pubblicazione –
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante apposizione all’Albo Pretorio
del Comune in data ………………………per la durata del mandato amministrativo.
p.
IL MESSO COMUNALE
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12. Conclusioni
I prodotti individuati dall’Amministrazione Comunale di Gottolengo per un primo progetto di
De. Co. sono quelli per i quali esiste una produzione e commercializzazione affermata sul
mercato locale, pronta ad essere ulteriormente sviluppata in una logica di filiera corta. Nel
tempo, altri prodotti potranno contribuire ad arricchire l’offerta del Comune di Gottolengo, di
biodiversità da proteggere e da promuovere, grazie ad iniziative innovative nella
trasformazione dei prodotti che questa terra con condizioni pedo-microclimatiche uniche ci
dona.
La riuscita del progetto e la sua continuità dipenderanno molto dalla capacità del Paese di
creare una rete di dialogo tra le parti: amministratori, cittadini, produttori e organizzazioni di
settore, enti di promozione e tutti gli altri interlocutori utili devono diventare parte attiva e
creativa, affinché le peculiarità locali “vivano” attraverso i proprio abitanti.
Il vero giacimento del Paese è costituito proprio da questa grandissima ricchezza di cultura, di
usi e tradizioni che emerge “scavando” nel territorio cui appartiene Gottolengo e la De.Co. è lo
strumento adatto per custodire la bellezza del passato e contemporaneamente accrescere le
dinamiche sociali ed economiche della nostra vita di oggi.
Le fotografie di questo lavoro sono state concesse dalla ditta Tradizione Padane e
dalla madre di Paolo Conti, ne sono autorizzati gratuitamente gli usi attuali e futuri di
promozione dei prodotti e di valorizzazione del territorio da parte
dell’Amministrazione Comunale di Gottolengo.
Paolo Conti
Amministratore
CIA Servizi srl
Confederazione Italiana Agricoltori
Il Sindaco
Giacomo Massa Il Consigliere Comunale delegato al progetto De.Co.
Alberini Sara
L’Assessore con delega all’Agricoltura
Freretti Andrea
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