L’assunzione in Italia di un residente francese di lavoro... · Norme internazionali:eliminazione...
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L’assunzione in Italia di un residente francese
Luisella Fontanella
Cristina Gariglio
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Sistemi di attrazione a tassazione
Attrazione in base alla fonte di reddito
Attrazione in base
alla residenza
Attrazione in base al soggetto erogante
Attrazione in base alla cittadinanza
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Residenza Fiscale delle persone fisiche
► L'art. 23 co. 1 del DPR 600/73 stabilisce che i sostituti
d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente
devono operare una ritenuta:
• a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dai percipienti;
• all'atto del pagamento;
• con obbligo di rivalsa
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Sistema italiano - soggettività passiva Irpef
Sistema italiano
Residenti tassati sui redditi ovunque prodotti
Non residenti tassati sui
redditi di fonte Italiana
Redditi considerati
comunque di fonte italiana in
base al soggetto erogante
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Sistema Italiano – Fonti normative
Sistema Italiano
Art. 2 Soggetti passivi
residenti non residenti
Art. 3 definisce la
base imponibile
Art. 23.1 Definisce i redditi di
fonte Italiana
Art. 23.2 Eccezione rispetto al soggetto erogante
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I presupposti della Residenza in Italia e in seno alle Convenzioni
Residenza e cittadinanza: l’art. 53 della Costituzione;
Residenza e domicilio: gli artt. 58, 59 e 60 del DPR 600/73;
Il requisito temporale: obbligazione tributaria “di periodo”
I tre requisisti alternativi:
L’iscrizione presso l’Anagrafe della Popolazione Residente.
La residenza ex art. 43 co. 1 c.c.: il luogo di dimora abituale.
Il domicilio ex art. 43 co. 1 c.c.: la sede principale dei propri
affari ed interessi.
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Segue: I presupposti della Residenza in Italia e in seno alle Convenzioni
La residenza in seno alle Convenzioni opera sia come presupposto di applicazione, sia
come criterio di ripartizione della potestà impositiva (indicatore di prevalenza) tra i due
Stati.
L’art. 4, in particolare:
fissa i criteri generali di determinazione della residenza (intesa come presupposto
per una “full tax liability”), con un generale rinvio;
indica i criteri atti a risolvere i casi di doppia residenza.
Le tie break rules da leggersi in senso gerarchico.
1. Abitazione permanente (sul presupposto che la persona abbia operato in modo da
averla costantemente disponibile);
2. relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
3. soggiorno abituale;
4. nazionalità (intesa come cittadinanza);
5. risoluzione per comune accordo tra le Autorità competenti (art. 25. - la procedura
arbitrale nel nuovo art. 25 co. 5 del Modello OCSE).
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Sostituti d’imposta
► L'art. 23 co. 1 del DPR 600/73 stabilisce che i sostituti
d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente
devono operare una ritenuta:
• a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dai percipienti;
• all'atto del pagamento;
• con obbligo di rivalsa
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Sostituto d’imposta in Italia: chi è?
L'art. 64 co. 1 del DPR 600/73 definisce, sostituto, "chi in forza di disposizioni
di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o
situazioni a questi riferibili ".
La sostituzione d'imposta si caratterizza per il fatto che l'obbligazione tributaria
viene posta a carico di un soggetto diverso da colui che realizza il presupposto
impositivo. Tanto nel caso di sostituzione a titolo d'imposta che nella
sostituzione a titolo di acconto, un'apposita norma contempla che un soggetto
(sostituto), all'atto della corresponsione di una somma ad un altro soggetto
(sostituito) a determinato titolo (ad esempio, in occasione della corresponsione
dello stipendio ad un lavoratore dipendente), debba operare una ritenuta il cui
importo va versato all'Erario.
Il sostituto adempie l'obbligazione (di natura civilistica) nei confronti del
sostituito erogando una somma minore rispetto a quella pattuita, in
conseguenza dell'obbligo (di natura tributaria) di effettuazione della ritenuta
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Sostituto d’imposta in Italia: come opera e chi è?
Il sostituto adempie l'obbligazione (di natura civilistica) nei confronti del sostituito
erogando una somma minore rispetto a quella pattuita, in conseguenza dell'obbligo (di
natura tributaria) di effettuazione della ritenuta.
Sono obbligati all'applicazione delle ritenute (art. 23 co. 1 del DPR 600/73) tra l’altro: ► gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali), residenti in Italia;
► gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche università statali, regioni, province, comuni, ed enti
privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti in Italia;
► le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali di gestione dei servizi pubblici locali e le altre organizzazioni non
appartenenti ad altri soggetti;
► i condomìni;
► le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice), residenti in Italia;
► le società di armamento, residenti in Italia;
► le società di fatto o irregolari, residenti in Italia;
► •le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e
professioni, residenti in Italia;
► le aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi, residenti in Italia;
► i gruppi europei d'interesse economico (GEIE);
► le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
► le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
► le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
► i curatori fallimentari e i commissari liquidatori;
.
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Società ed ente non residente: è sostituto d’imposta?
Pur rientrando nell'elenco di cui al citato art. 23 co. 1 del DPR
600/73, non possano essere investiti della qualifica e delle
funzioni proprie del sostituto d'imposta allorché, pur operando in
Italia con propri dipendenti (o soggetti assimilati):
non abbiano nel territorio dello Stato una "stabile
organizzazione", come definita dall'art. 162 del TUIR e dalle
Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni;
né debbano essere considerati soggetti a tassazione in Italia
per i redditi ivi prodotti, ai sensi degli artt. 23, 151 e 152 del
TUIR (es. redditi fondiari, di capitale, redditi diversi)
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Reddito di lavoro dipendente: determinazione
Secondo la definizione generale contenuta nell’art 51 co 1 TUIR
le variabili che determinano il reddito di lavoro dipendente sono:
► Tutte le somme ed i valori percepiti nel periodo d’imposta,
anche a titolo di erogazione liberale;
► La circostanza che tale percezione avviene in relazione al
rapporto di lavoro, a prescindere dunque dal titolo in forza al
quale le somme e i valori vengono percepiti.
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Assunzione in Italia
► Ai fini della tassazione del RLD è necessario considerare criteri
di residenza, territorialità e imputazione a periodo
Primo scenario
Secondo scenario
t 3
Attività Lavorativa
t 0 t 1 t 4
Collegamento territoriale Collegamento territoriale
t 2
Francia Italia
Italia
t x
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Reddito di lavoro dipendente quando si tassa in italia?
► Si tassa in Italia – luogo di produzione del reddito;
► Si tassa sia in Italia che all’estero se si muove senza la
residenza;
► Si tassa in Italia perché si considera territorialmente italiano
perché erogato da un soggetto residente in Italia;
► In sintesi in Italia si tassa in base al c.d. criterio della fonte
oppure in base alla residenza.
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Redditi di lavoro dipendente: art. 15 Convenzione OCSE
Art. 15, primo comma:
[…] i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un
residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una
attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno
che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se
l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo
sono imponibili in questo altro Stato.
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► Principio generale: tassazione nel Paese ove si produce il reddito (Italia)
► Eccezione: tassazione solo nello Stato di residenza se:
► - permanenza in Italia per meno di 183 giorni; e
► - compenso pagato da un datore di lavoro straniero; e
► - onere economico non sostenuto da una stabile organizzazione in Italia
della società estera
possibilità di planning per l’anno di arrivo e quello di partenza
Redditi di lavoro dipendente: art. 15 Convenzione OCSE
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La regola dei 183 giorni – Presenza fisica
In base a quanto previsto dalla lettera a) dell’art. 15.2, perchè l’esenzione sia
applicabile il beneficiario deve soggiornare nell'altro Stato per un periodo o periodi
che non oltrepassano in totale 183 giorni nell’anno fiscale considerato
Commentario OCSE: tale disposizione deve essere interpretata considerando la
presenza fisica del soggetto (§ 5 commentario 2008 sub art. 15).
Nel computo dei 183 giorni occorre considerare:
le frazioni di giorno
il giorno di arrivo
il giorno di partenza;
tutti gli altri giorni trascorsi nello Stato della fonte, quali i week end e le festività
gli intervalli di preve periodo
i giorni di malattia (a meno che la malattia sia tale da impedire al lavoratore di
lasciare il Paese e si sarebbe qualificato per l’esenzione senza il computo dei
giorni di malattia)
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Norme internazionali:eliminazione a monte della doppia imposizione
Convenzioni contro le doppie imposizioni - eccezione
In deroga alla regola generale, il 2° comma dello stesso art. 15 dispone che, le
remunerazioni che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un'attività
dipendente svolta nell’altro Stato sono imponibili soltanto nel Paese di
residenza se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
il beneficiario soggiorna nello Stato in cui è svolta l’attività < 183 giorni all’anno;
le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non
risiede nello Stato in cui è svolta l’attività lavorativa (Economic Vs Legal
Employer);
l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da
una base fissa che il datore di lavoro abbia nello Stato in cui è svolta l’attività.
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Che significa “datore di lavoro”?
► Non c’è una definizione nel trattato
► La definizione è rimessa alla normativa domestica
► Nel definire il datore di lavoro si può fare riferimento:
► Al contratto di lavoro formale;
► Al materiale svolgimento di funzioni e non alla relazione formale
contrattuale (substance over form)
► A chi sostiene il costo
NB: Le ultime due definizioni sono note come concetto di Economic
Employer
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Art 15 del Modello OCSE- principi in sintesi
► Tassazione nel Paese ove si produce il reddito
► Tassazione anche nel Paese della Residenza se diverso
► Tassazione solo nello Stato di residenza se la presenza fisica
è inferiore a 183 giorni ed altre condizioni sono soddisfatte
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Retribuzioni differita TFR
► Il TFR costituisce un diritto di credito a maturazione differita
che si concretizza di anno in anno e presenta i caratteri della
certezza e della liquidità
► Definizione Giurisprudenziale ripresa e confermata dalla prassi
dell’amministrazione
t
Maturazione
Vita Lavorativa
Erogazione
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Segue… prassi dell’amministrazione finanziaria sul TFR (Ris. 341/2008)
► Territorialità individuata in base alla residenza del soggetto
erogante
► Tale criterio può subire modifiche per effetto delle Convenzioni
► Il TFR erogato al non residente ha natura retributiva ed è
soggetto ad imposte in Italia solo per la quota ivi maturata:
interpretazione
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Altre “remunerazioni” differite - fondi pensione Ris 40/2009
► La risoluzione ha riconosciuto la natura retributiva
dell’erogazione in forma capitale di prestazioni dei fondi
pensione
► Ha riproposto gli stessi principi espressi nella precedente
prassi sul TFR
► La somma erogata al non residente deve essere assoggettata
a tassazione in Italia in base alla quota parte di prestazione
riferibile all’attività esercitata nel territorio dello Stato
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Altre indennità - Patto di non concorrenza (Ris. 234/2008)
► Compenso percepito per non svolgere attività lavorativa
successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro
► Art 15 vs articolo 21 del Tuir
► Amministrazione ha ritenuto applicabile articolo 15
► Interpretazione poi ripresa dalla prassi successiva in tema di
TFR
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TRASFERIMENTO in ITALIA
Q QUANDO?
Come fare?
Quando?
Con quali effetti?
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Modalità di trasferimento dei lavoratori
LAVORATORI STRANIERI IN ITALIA
DISTACCO TRASFERTA ASSUNZIONE/
TRASFERIMENTO
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Trasferimento
► Assunzione del lavoratore in Italia
► Liquidazione delle competenze dovute da parte del datore di lavoro uscente
► Trasferimento della residenza in Italia
► Check sulla posizione previdenziale maturata all’estero o in Italia
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COSA CAMBIA?
Se il lavoratore straniero fosse arrivato in Italia a
Marzo 2010 piuttosto che Ottobre 2010
Ottobre 2013
? Gennaio 2014
?
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► Nelle ipotesi di arrivi o partenze in corso d’anno, in cui la
presenza in Italia sia > 183 gg e la residenza fiscale in Italia, la
normativa prevede la tassazione in Italia anche dei redditi relativi
al periodo estero, su base convenzionale (Cfr Circ 50/E del 2002)
► In base a specifiche disposizioni di alcune convenzioni (e.g.
Germania e Svizzera), è possibile applicare un concetto di
residenza fiscale parziale e spaccare l’anno fiscale, escludendo
così da tassazione in Italia il reddito prodotto all’estero, purché si
ottenga un certificato di residenza fiscale all’estero per quel
periodo e l’attestazione del pagamento delle imposte all’estero
I lavoratori stranieri in Italia : Arrivi e partenze in corso d’anno
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L’art. 24, comma 3, D.P.R. 917/1986, prevede l’impossibilità per i
soggetti non residenti di usufruire delle detrazioni per carichi di
famiglia.
Tuttavia, in deroga alla citata disposizione normativa, nei confronti
del cittadino straniero, comunitario o extracomunitario, che assume
una soggettività tributaria in Italia, l’art. 1, comma 1324, della L.
296/2006 ha riconosciuto il diritto alla detrazione per familiari a
carico, fra i quali figurano il coniuge e i figli, ancorché residenti
all’estero.
I lavoratori stranieri in Italia : detrazioni fiscali
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Nel Paese di residenza non si deve ottenere alcun beneficio fiscale connesso ai
carichi familiari.
Il non residente deve dimostrare che i familiari cui si riferiscono le detrazioni non
siano titolari di un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al
previsto limite di euro 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello
Stato italiano.
Il soggetto non residente “comunitario”, deve presentare una dichiarazione
sostitutiva di notorietà attestante:
- il grado di parentela del familiare, per il quale si intende fruire della detrazione,
con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del
mese in cui le predette condizioni sono cessate;
- l’ammontare del reddito complessivo posseduto da tale familiare, al lordo degli
oneri deducibili e comprensivo anche dei redditi prodotti fuori dal territorio dello
Stato di residenza, riferito all’intero periodo di imposta, non superiore ad euro
2.840,51;
- il fatto di non godere nello Stato di residenza, ovvero in nessun altro Paese
diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.
Regole: detrazioni fiscali
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Assunzione: to be done
NORMATIVA nazionalità del
soggetto DOCUMENTAZIONE
A CHI EFFETTUARE LA
COMUNICAZIONE SCADENZE
INIZIO RAPPORTO DI LAVORO italiano
comunitario
COMUNICAZIONE
OBBLIGATORIA D
ASSUNZIONE CON
MODELLO UNIFICATO
LAV - ON LINE
Comunicazione on line con
applicativi regionali. In
presenza di accentramento
rilasciato dal Ministero,
l'invio viene effettuato
attraverso l'applicativo della
propria provincia, anche
se la destinazione è
relativa ad altra regione.
ENTRO IL
GIORNO
ANTECEDENTE
LA DATA DI INIZIO
RAPPORTO DI
LAVORO
ISCRIZIONE AI FONDI
CONTRATTUALI O AZIENDALI
SECONDO LE MODALITA' PREVISTE
DAGLI STESSI
italiano
comunitario
RICHIESTA DI
ISCRIZIONE AI FONDI
CON RACCOMANDATA
O CON LE MODALITA'
PREVISTE DAL
FONDO STESSO.
FONDI CONTRATTUALI
ENTRO 30
GIORNI DALLA
DATA DI
ASSUNZIONE O
SECONDO
TEMPISTICHE
DEL FONDO
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Regolamentazione comunitaria in materia di Previdenza e Sicurezza Sociale Direttiva 38/2004/CEE - Decreto Legislativo n. 30/2007
Il diritto alla libera circolazione, ingresso e soggiorno dei Cittadini
Comunitari è garantito purché non diventi un onere eccessivo per lo
Stato ospitante (Considerando 10 Dir. CEE 38/2004)
�
► Meno di 90 giorni:
Per periodi di soggiorno non superiori a tre mesi la permanenza è
garantita senza nessuna condizione e formalità, oltre al possesso di un
valido documento di riconoscimento (Passaporto, Carta d'Identità; etc..)
�
► Più di 90 giorni:
In caso di periodi superiori a tre mesi, è necessaria la registrazione
presso l'Ufficio Anagrafico. L'Ufficio rilascia l’ "Attestazione di Soggiorno
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Previdenza e Sicurezza Sociale
I lavoratori stranieri occupati in Italia hanno diritto ad usufruire in via generale, in base al
principio di parità di trattamento, di tutte le disposizioni in materia previdenziale
applicabili ai lavoratori italiani (art.37 RDL n. 1827/1935 ed art.38, comma 2,Cost.).
Reg.CE 883/2004 del 29/04/2004 (G.U.U.E 30/04/2004 – L166) - Applicabile dal
1°maggio 2010 - Sostituisce dalla data della sua applicazione il Reg. CEE 1408/71
Regolamento 883/2004 art.4:
“Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si
applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli
stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni
dei cittadini di tale Stato”.
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Previdenza e Sicurezza Sociale
Le disposizioni del regolamento riguardano tutte le prestazioni in materia di
sicurezza sociale (Art. 3):
a) le prestazioni di malattia;
b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;
c) le prestazioni d'invalidità;
d) le prestazioni di vecchiaia;
e) le prestazioni per i superstiti;
f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;
g) gli assegni in caso di morte;
h) le prestazioni di disoccupazione;
i) le prestazioni di pensionamento anticipato;
j) le prestazioni familiari
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Determinazione della legislazione applicabile
Principio di territorialità contributiva
Regolamento CEE 883/2004 - art. 11 comma 1
La persona assicurata è soggetta alla legislazione di un singolo Stato membro.
Lo Stato membro competente è quello nel quale tale persona svolge un'attività
professionale (lex loci laboris).
Regolamento CEE 883/2004 - art. 11 comma 3
a) una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato
membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;
b) un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al
quale appartiene l’amministrazione da cui egli dipende (Art 60)
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Base imponibile contributiva
Retribuzione imponibile su base effettiva determinata ai sensi dell’art. 12 della
L. n. 153/69 (così come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. n. 314/97)
costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui
all’art. 49, comma 1 del Tuir maturati (*) nel periodo di riferimento (somme e
valori)
per il calcolo dei contributi si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del
Tuir (“determinazione del reddito di lavoro dipendente”)
le somme e valore determinate ai sensi dell’art. 51 del Tuir si intendono al
lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle previste
dall’art. 51, comma 2, lettera h) (c.d. “principio del lordo”)
(*) un’eccezione al criterio di competenza è prevista per le gratificazioni annuali e periodiche, per i
conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto
retroattivo e per i premi di produzione i quali sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel
mese di corresponsione.
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Incentivi alle imprese: Apprendisti
Qualsiasi forma di contratto di apprendistato gode di agevolazioni contributive
(aliquota ridotta al 10%) che vengono mantenute, in caso di trasformazione in
contratto a tempo indeterminato al termine del periodo di apprendistato, per un
anno.
Inoltre per i contratti di apprendistato stipulati tra il 1° gennaio 2012 e il 31
dicembre 2016, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un
numero di addetti pari o inferiore a nove è concesso uno sgravio contributivo
del 100% nei primi tre anni di contratto.
Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano (per tutta la durata della
tipologia) nella base di calcolo per l'applicazione di particolari istituti previsti
dalla legge o dalla contrattazione collettiva, come l'assunzione obbligatoria dei
disabili. E' consentito l'inquadramento dell'apprendista in una posizione
retributiva inferiore fino a due livelli rispetto a quella prevista per la mansione.
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Incentivi alle imprese: Giovani, donne e over 50 A partire dal 2013 sono stati introdotti nuovi incentivi alle assunzioni, previsti per:
- lavoratori di età non inferiore a 50 anni in stato di disoccupazione da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi,
residenti in aree svantaggiate (regioni del Sud e altri territori individuati dall'UE, tra cui
alcuni comuni in provincia di Ferrara e parte del comune di Ravenna);
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi,
ovunque residenti; il requisito non implica lo stato di disoccupazione ufficiale, ma
semplicemente il non aver svolto lavori di durata superiore a sei mesi o con retribuzione
superiore a quella esente da imposte (8.000 euro annui in caso di lavoro subordinato o
co.pro.,4.800se lavoro autonomo).
L'agevolazione è la riduzione del 50% dei contributi, per un periodo di dodici mesi in
caso di contratto a tempo determinato (prolungati a 18 in caso di stabilizzazione) e di 18
mesi per l'assunzione a tempo indeterminato. Il contratto può essere subordinato o di
somministrazione, anche part-time (sono esclusi il lavoro domestico, ripartito,
intermittente e accessorio). La misura si applica alle assunzioni effettuate dal 1°
gennaio 2013, ed è divenuta operativa dal 30 luglio 2013 in seguito alla circolare
operativa e al messaggio esplicativo pubblicati in luglio dall'INPS.
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Incentivi alle imprese: Dirigenti, quadri, ricercatori e profili di alta qualifica Le aziende con meno di 250 dipendenti che assumano, anche con contratto a
termine, un dirigente privo di occupazione, hanno diritto a una riduzione
contributiva pari al 50% per un massimo di 12 mesi (art. 20 della legge n.
266/1997).
"Manager to work", programma del Ministero del Lavoro attraverso l'agenzia
Italia Lavoro, concede incentivi alle assunzioni o all'autoimpiego di ex quadri e
dirigenti privi di un lavoro regolarmente retribuito.
Per le assunzioni, il contributo al datore di lavoro varia da un massimo di
28.000 euro ad un minimo di 5.000 euro, a seconda del contratto applicato (a
tempo indeterminato, determinato o di collaborazione a progetto), del target di
riferimento (con premialità a favore di donne, over 50 anni e regioni del Sud) e
della dimensione dell'azienda.
La creazione di impresa o di nuova attività professionale può ricevere un
contributo fino a 25.000 euro (elevabile al doppio o al triplo se coinvolge due o
più ex dirigenti).
Scadenza 31 dicembre 2014
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Busta paga dirigente
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Busta paga operaio
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Gli elementi della busta paga
Minimo: importo che corrisponde al livello in cui è stato
inquadrato il lavoratore ed è
stabilito da contratto
Superminimo individuale:
importo stabilito tra le parti libero da contrattazione
collettiva.
Scatti di anzianità,
EDR, contingenza,
indennità.
Retribuzione ordinaria
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Gli elementi della busta paga
► Nel corpo del cedolino vengono poi riportate gli altri importi per eventuali
premi, festività, giorni di ferie e permessi usufruiti, ore di straordinario,
diarie, trasferte, trattenute personali
► Tutte queste voci, al contrario di quelle che formano la retribuzione
ordinaria variano da mese a mese e formano il lordo su cui calcolare gli
Istituti di Legge.
► Le trattenute fiscali (addizionale regionale e addizionale comunale) sono
trattenute direttamente dal netto in busta.
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► Busta paga dirigente
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Busta paga operaio
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Gli elementi della busta paga
► Nella seconda parte della busta paga troviamo i dati per il calcolo di ritenute
previdenziali e fiscali che vengono trattenute in busta paga e versate dal
datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta con modello F24 entro il 16
del mese successivo al:
pagamento del dovuto al dipendente per quanto riguarda le imposte.
mese di competenza per quanto riguarda i contributi previdenziali.
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Il reddito imponibile
► La definizione di reddito imponibile è contenuta nell'art. 3 del TUIR la quale
comunque è legata a elementi che sono disciplinati da articoli successivi.
► Il comma 349 della legge 311/2004 (finanziaria per il 2005) modifica
l'articolo 3 del TUIR. In particolare, come chiarito dalla Circolare 2/E del 3
gennaio 2005, in base all'attuale formulazione dell'articolo 3 del TUIR la
base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF è costituita
dal reddito complessivo del contribuente al netto:
degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del TUIR,
della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta
prevista dall'articolo 11 del TUIR,
dalle deduzioni per oneri di famiglia contenute nell'articolo 12 del
TUIR.
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La tassazione da lavoro dipendente: L’INPS a carico del lavoratore
► La percentuale da trattenere al lavoratore in busta paga è pari al 9,19 %
dell’imponibile lordo contributivo arrotondato all’euro se l’azienda occupa
meno di 15 lavoratori.
► Se l’azienda occupa più di 15 lavoratori la percentuale passa a 9,49 %
► Gli apprendisti scontano l’aliquota del 5,84 qualunque sia il numero degli
addetti.
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La tassazione da lavoro dipendente: L’INPS a carico del datore di lavoro
► La percentuale dipende dal settore di inquadramento e dalla qualifica del
dipendente:
► Varia dal 20,48 % fino al 37,28
► Per gli apprendisti varia da 1,50 % a 10 %
Sulla busta paga di Ariel è il 26,54 %
Sulla busta paga di Jacques è il 26,93 %
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► Prospetto contributi e ritenute dirigente - contributi
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Prospetto contributi e ritenute operaio - contributi
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La tassazione da lavoro dipendente: l’imposta lorda
redditi fino a 15 000 euro, aliquota al 23%
tra 15 000 e 28 000 euro, aliquota al 27% (più rapidamente: 3.450 + 27% della parte eccedente 15.000)
tra 28 000 e 55 000 euro, aliquota al 38% (più rapidamente: 6.960 + 38% della parte eccedente 28.000)
tra 55 000 e 75 000 euro, aliquota al 41% (più rapidamente: 17.220 + 41% della parte eccedente 55.000)
oltre i 75 000 euro, aliquota al 43% (più rapidamente: 25.420 + 43% della parte eccedente 75.000).
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La tassazione da lavoro dipendente: le detrazioni da lavoro dipendente 2014 A. 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare
della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690
euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della
detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
B. 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente
al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000
euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma
non a 28.000 euro;
C. 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a
55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di
27.000 euro.
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Calcolo detrazioni: formule
A. se il reddito complessivo non supera 8.000 euro la detrazione è 1.880 euro
B. 978 + [ 902 x (28.000- reddito complessivo) / 20.000] = valore detraibile
C. 978 x [ ( 55.000 – reddito complessivo) / 27.000] = valore detraibile
Il valore così ottenuto deve essere detratto dall’imposta lorda
per arrivare al valore dell’imposta netta da pagare.
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La tassazione da lavoro dipendente: le detrazioni per familiari a carico
► Sono un diritto per ogni figlio considerato fiscalmente a carico dei genitori a
patto che non sia titolare di un reddito complessivo IRPEF superiore a
2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili), a prescindere quindi dalla sua
età, dagli studi o dal tirocinio gratuito o dal fatto che conviva o meno con i
genitori o se si trova all’estero.
► Detrazioni base:
950 euro, per ogni figlio dai tre anni in su
1.220 euro, per ogni figlio sotto i tre anni
400 euro, l’importo aggiuntivo per ogni figlio portatore di handicap.
per genitori con più di tre figli a carico si deve aggiungere euro 200
per ogni figlio a partire dal primo
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Calcolo detrazioni 2014 per i figli a carico: formula ► La detrazione effettiva che spetta ai genitori per ogni figlio a carico, va
calcolata sulla base dell’importo della detrazione base moltiplicata per il
quoziente tra 95.000 euro reddito teorico, meno il reddito complessivo, il
tutto diviso per euro 95.000 euro. In presenza di più figli, l’importo di 95.000
euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
Pertanto, il beneficio della detrazione fiscale per i figli a carico diventa
inversamente proporzionale al reddito complessivo, fino ad "azzerarsi" in
presenza di redditi elevati.
► 950000 - reddito complessivo
detrazione base x _____________________________
► 950000
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La tassazione da lavoro dipendente le detrazioni per familiari a carico: il coniuge ► Si considera fiscalmente a carico il coniuge a patto che non sia titolare
di un reddito complessivo IRPEF superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli
oneri deducibili)
► La detrazione si calcola con questa formula
► Reddito del lavoratore :
► fino a15.000 800 - [110 x (reddito complessivo / 15.000)]
► Oltre 15.000 fino a 40.000 690 euro
► Oltre 40.000 fino a 80.000 690 x [(80.000 – reddito compl.) / 40.000]
► Detrazioni aggiuntive sono previste in base alla fasce di reddito
► Reddito del lavoratore :
► Oltre 29.000 fino a 29.200 10 euro
► Oltre 29.200 fino a 34.700 20 euro
► Oltre 34.700 fino a 35.000 30 euro
► Oltre 35.000 fino a 35.100 20 euro
► Oltre 35.100 fino a 35.200 10 euro
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► Prospetto contributi e ritenute dirigente - parte fiscale
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Prospetto contributi e ritenute operaio - parte fiscale
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Retribuzione netta
Retribuzione lorda
-
Trattenute previdenziali
-
Trattenute fiscali
+
Assegno nucleo familiare
=
__________________________
IMPORTO NETTO IN BUSTA PAGA
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Grazie