L'assicurazione sulla vita -...

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1 L’assicurazione sulla vita .

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L’assicurazione sulla vita.

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L’assicurazione sulla vitaIndice delle slides

1-cosa è l’assicurazione ..................................................slides 3-182-la legge dei grandi numeri............................................slides 19-243-l’esercizio dell’assicurazione.................................... ..slides 25-324-le origini dell’assicurazione sulla vita..........................slides 33-375-l’assicurazione sulla vita nel codice civile...................slides 38-576-l’assicurazione sulla vita

nel codice delle assicurazioni.......................................slides 58-847-l’evoluzione delle polizze vita......................................slides 85-1008-l’intermediazione assicurativa......................................slides103-1409-la normativa fiscale delle polizze vita..........................slides143-15410-sviluppo e potenzialità

del mercato assicurativo italiano.................................slides157-158

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1- cosa è l’assicurazione

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1-cosa è l’assicurazione

L’articolo 1882 del codice civile ci fornisce la nozione diAssicurazione.

Art 1882 Nozione.-L’assicurazione è il contratto con il qualel’assicuratore,verso il pagamento di un premio,si obbliga arivalere l’assicurato,entro i limiti convenuti,del danno ad essoprodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una renditaal verificarsi di un evento attinente la vita umana.

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1-cosa è l’assicurazioneI requisiti fondamentali del contratto

I requisiti fondamentali del contratto di assicurazione (equiparabili a quelli di ogni altro contratto) sono:

Accordo tra le parti è richiesta un'espressione esplicita di volontà da parte del cliente e della compagnia a stipulare la polizza.

Manifestazione del consenso Il cliente sottoscrive una proposta di assicurazione (Art. 1887 Efficacia della proposta) indirizzata alla Compagnia che accetta emettendo la polizza e riscuotendo il relativo premio.

Causa: per l'assicurato è un atto di previdenza; per l'assicuratore è un atto imprenditoriale. Socialmente l’assicurazione permette il trasferimento del rischio

Oggetto: complesso delle pattuizioni concluse tra le partiForma: sempre scritta per avere effetto in giudizio "ad probationem" (art. 1888

Prova del contratto).

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1-cosa è l’assicurazione I requisiti fondamentali del contratto

Il contratto di assicurazione e' un contrattobilaterale: le parti sono il contraente e l'assicuratore;a prestazioni corrispettive l'assicuratore presta la garanzia e il

contraente paga il premio;aleatorio la prestazione della compagnia è subordinata al

verificarsi di un evento futuro e incerto (il rischio);ad adesione il contratto nasce dall'incontro delle volontà

(accordo);con la sottoscrizione della polizza il contraente aderisce alle condizioni previste dall'assicuratore

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1-cosa è l’assicurazioneil presupposto del contratto assicurativo

Il rischio è il presupposto del contratto assicurativo.Il rischio, presupposto fondamentale del contratto assicurativo,è costituito dalla possibilità o probabilità dell’evento futuro.L’essenzialità del rischio trova conferma nella previsione dinullità e di scioglimento del contratto nell’ipotesi che il rischionon sussista o venga meno.(1)

----------------(1) Art1895 c.c.- Inesistenza del rischioIl contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.Art.1896 - Cessazione del rischio durante l'assicurazioneIl contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto alpagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti perintero.Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusionedel contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

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1-cosa è l’assicurazioneil presupposto del contratto assicurativo

Il rischio può essere inteso anche come oggetto del contratto,inteso come valore negativo che viene trasferito dall’assicurato all’assicuratore,il quale,a sua volta,lo elimina mediante la formazione di una comunione di rischi ed il riparto su ciascuno di essi di una parte del carico relativo a quelli che effettivamente si verificano.

Ne discende che sono assicurabili tutti i rischi relativi ad eventi suscettibili di produrre un danno all’assicurato o quelli relativi ad eventi attinenti la vita umana.

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1-cosa è l’assicurazionei rami assicurativi

Sin dalla definizione del contratto assicurativo si evincefacilmente la distinzione dei due fondamentali tipi contrattualiin materia assicurativa:-l’assicurazione contro i danni;-l’assicurazione sulla vita.In entrambi i casi si tratta di un contratto il cui

presupposto è il rischio

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1-cosa è l’assicurazione i rami assicurativi

Art. 1 del Codice delle assicurazioni d.lgs 269/2005(Definizioni)1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'articolo 2, comma III;(2)b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all'articolo 2,comma 1;(2)c) attività assicurativa: l’assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un’impresa di

assicurazione;d) attività riassicurativa: l’assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un’impresadi assicurazione o la retrocessione dei rischi effettuata da un’impresa di riassicurazione;--------------------(2) Vedi slides successive

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1-cosa è l’assicurazione i rami assicurativi

Clasificazione ramo danni art 2 codice assicurazioniComma 3. Nei rami danni la classificazione dei rischi è la seguente:1. Infortuni (compresi infortuni sul lavoro e malattie professionali); prestazioni

forfettarie; indennità temporanee; forme miste; persone trasportate;2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste;3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli

terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori;4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari;5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali;

veicoli lacustri; veicoli marittimi; 7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito

dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto;

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1-cosa è l’assicurazione i rami assicurativi

Continua Classificazione ramo danni art 2 codice assicurazioni8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni

compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno;

9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;

10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante dall’uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore);

11. Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli

aerei (compresa la responsabilità del vettore);12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilitàrisultante dall’uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa laresponsabilità del vettore);

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1-cosa è l’assicurazione i rami assicurativi

Continua Classificazione ramo danni art 2 codice assicurazioni13. Responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle

menzionate ai numeri 10, 11 e 12;14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito

all’esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo;15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all’occupazione;

insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie;

17. Tutela legale: tutela legale;18. Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficoltà.

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1-cosa è l’assicurazione i rami assicurativi

Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente (art 2 cod.ass):I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sonodirettamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivodel risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;IV. l’assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio di non

autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;

V. le operazioni di capitalizzazione;VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione diprestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzionedell’attività lavorativa.

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1-cosa è l’assicurazione i rami assicurativi

Classificazione ramo vitaLe polizze tradizionali ( ramo I e II )Comprendono le assicurazioni tipicamente riconducibili adeventi della vita umana ( sopravvivenza, morte, nascita, matrimonio)Nel ramo I, le assicurazioni che coprono il rischio di lunga vita( polizze di rendita vitalizia) e le miste presenti sul mercato italianosono polizze rivalutabili

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1-cosa è l’assicurazione i rami assicurativi

Classificazione ramo vitaLe polizze legate a strumenti finanziari ( ramo III )Si tratta delle Unit linked cioè polizze le cui prestazionisono legate( linked) a quote di OICR ( unit )e delle Index linked cioè polizze le cui prestazionisono legate( linked) all’andamento di un indice ( index )tramite uno strumento derivato

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1-cosa è l’assicurazione i rami assicurativi

Nel ramo IV troviamo le polizze contro le malattie denominatePermanent Health Insurance (PHI) e delle Long Term Care Insurance(LTC).Le PHI sono polizze sanitarie di lunga durata ( da cui permanent),caratteristiche del mercato inglese,che prevedono la corresponsionedi una rendita di rata prestabilita per i periodo in cui l’assicurato ètotalmente incapace di percepire redditi da lavoro.Le LTC prevedono una prestazione in forma di rendita vitalizia (odi capitale) a copertura del rischio di non autosufficienza a compieregli atti della vita quotidiana.

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1-cosa è l’assicurazione i rami assicurativi

Nel ramo V sono collocate le operazioni di capitalizzazioneSi tratta di contratti in cui l’assicuratore si obbliga allarestituzione a scadenza dell’importo dei premi versatimaggiorati degli interessi maturati nel corso della duratacontrattuale.Queste polizze,che devono avere una durata minima di 5 anni,sono caratterizzati dall’assenza del rischio demografico.A carico dell’assicuratore rimane solo il rischio finanziarioconnesso all’investimento delle somme percepite.

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1-cosa è l’assicurazione i rami assicurativi

Nel ramo VI troviamo i contratti di gestione patrimonialestipulati con i Fondi Pensione e finalizzati all’erogazione diprestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso dicessazione o riduzione dell’attività lavorativa.Si può trattare di una gestione a capitale e rendimento minimogarantito o di una classica gestione separata a consolidamentodei risultati.Mentre nell’esercizio degli altri rami l’assicuratore svolgeun’attività strumentale ( per proprio conto) in questo ramo.

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1-cosa è l’assicurazionele tipologie di polizze vita

I contratti di assicurazione possono riguardare la vita di unsingolo individuo. Vi sono forme particolari di assicurazionisulla vita, quella su "più teste" e collettiva.La caratteristica" delle assicurazioni su più teste consiste

nell'assumere rischi di mortalità in relazione a più soggetti: la prestazione è esigibile al verificarsi solo di uno degli eventi considerati.

I contratti collettivi consistono in una pluralità di rapporti giuridiciindipendenti fra loro accomunati dal fatto di essere stipulati

nell'interesse di soggetti appartenenti ad una stessa categoria. La sottoscrizione di una polizza collettiva è più vantaggiosa sia per il contraente che usufruisce di premi ridotti che per l'assicuratore che fraziona meglio il rischio.

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1-cosa è l’assicurazionele tipologie di polizze vita

Nell'ambito delle assicurazioni del ramo vita si le diverse forme di contratti di assicurazione possono essere classificate in tre gruppi:

. assicurazione "caso morte

. assicurazione "caso vita"

. assicurazione "mista"

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1-cosa è l’assicurazionele tipologie di polizze vita

Le assicurazioni caso morte prevedono al verificarsi dell'evento in capo all'assicurato la fornitura della prestazione da parte dell'assicuratore, che consiste nel pagamento di un capitale ai beneficiari dell'assicurato.Nel gruppo delle assicurazioni dette "caso morte" si distinguono tre tipologie:

Temporanea caso morte L'assicurazione garantisce la prestazione in caso di morte dell'assicurato entro la data del termine. Il premio deve essere versato in unica soluzione o a scadenze prefissate.

Vita intera caso morte L'assicurazione garantisce la prestazione, in caso di morte dell'assicurato senza limiti di tempo. Il premio deve essere versato in unica soluzione o a scadenze prefissate.

Vita intera differita caso morte L'assicurazione garantisce la prestazione in caso di morte dell'assicurato dopo una certa data.

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1-cosa è l’assicurazionele tipologie di polizze vita

Le assicurazioni caso vita prevedono la fornitura della prestazione da parte dell'assicuratore qualora l'assicurato sia in vita ad una data prestabilita. Tale prestazione da parte dell'assicuratore consiste nel pagamento di un capitale o, a scelta di una rendita, al beneficiario (di solito coincidente con"l'assicurato e il contraente).

Nel gruppo delle assicurazioni dette "caso vita" si distinguono:-Rendita vitalizia immediata ; -Rendita temporanea immediata ;-Rendita vitalizia o capitale differito .

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1-cosa è l’assicurazionele tipologie di polizze vita

Rendita vitalizia immediata: l'assicurazione garantisce al beneficiario, ovvero all' assicurato, una rendita fissa immediata finché l'assicurato rimane in vita. In pratica, a fronte di un unico versamento di solito di importo elevato, si inizia a beneficiare fin da subito di una rendita. Si puo'prevedere la reversibilità a favore di un secondo beneficiario in caso di decesso del primo.

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1-cosa è l’assicurazionele tipologie di polizze vita

Rendita vitalizia differita: l’assicurazione garantisce il pagamento di una rendita o di un capitale all' assicurato o al beneficiario a una data predeterminata dal contratto se a quella data l'assicurato si trova ancora in vita.

L'intervallo di tempo intercorrente fra la decorrenza della polizza e la data stabilita per l'erogazione della prestazione si chiama differimento.

La prestazione dell'assicuratore consiste nel pagamento di una rendita vitalizia, che dura cioè fino alla morte dell'assicurato.

In alternativa, l'assicurato rinuncia alla rendita e l'assicuratore liquida un corrispondente capitale in un'unica soluzione.

La durata del pagamento dei premi è pari al differimento; è anche prevista la forma a premio unico.

Di solito questa forma assicurativa viene stipulata con la controassicurazione .

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1-cosa è l’assicurazionele tipologie di polizze vita

La controassicurazione prevede la restituzione dei premi pagati in caso di morte dell'assicurato nel periodo di differimento.

La rendita vitalizia differita con contro assicurazione consentela costituzione di una pensione nel tempo; è la forma piùcomune di assicurazione per il caso vita, favorita com'èdalla crisi della previdenza pubblica.

La rendita pagata dalla compagnia è crescente, legata a determinati parametri di indicizzazione

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1-cosa è l’assicurazionele tipologie di polizze vita

Una combinazione tra una temporanea caso morte e un capitale differito (caso vita) è data dall'assicurazione mista.

In questo caso l'assicuratore assicura la sua prestazione sia in caso di vita dell'assicurato che in caso di morte.Le caratteristiche delle assicurazioni miste sono:

-la garanzia di un capitale in caso di decesso dell'assicurato durante il differimento del contratto;

-la garanzia di un capitale alla scadenza del contratto se l'assicurato èin vita;

-la maggior parte del premio ha componente di risparmio: ècapitalizzata per poi essere restituita ad una data scadenza sotto forma di capitale;

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1-cosa è l’assicurazionele tipologie di polizze vita

Nel gruppo delle assicurazioni dette "mista" si distinguono:Mista ordinaria: risulta dall' unione di una temporanea caso morte con

una caso vita a capitale differito. L'assicurazione garantisce, a una data predeterminata in caso di sopravvivenza o prima in caso di morte dell' assicurato, il pagamento di un capitale o di una rendita.

A termine fisso: l'assicurazione garantisce, in caso sia di sopravvivenza sia di morte dell'assicurato, il pagamento di un capitale o di una rendita al beneficiario ad una data prestabilita.

Dotale: l'assicurazione garantisce il pagamento di un capitale o una rendita al beneficiario a una data prestabilita se l'assicurato a quella data si trova ancora in vita. Nel caso di premorienza dell'assicurato, cessa l'obbligo di pagamenti dei premi ma il capitale assicurato verràcomunque pagato al beneficiario alla data stabilita. Se il beneficiario muore prima di questa data i premi pagati vengono restituiti (dedotti i costi e gli oneri tributari) al contraente o ai suoi eredi.

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2-la legge dei grandi numeri

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2-la legge dei grandi numeri

Se lanciamo una moneta cento volte, la probabilità che esca testa (o croce) a ognuno dei cento lanci è sempre un mezzo. Ma, dopo che li abbiamo effettuati tutti la frequenza può essere, ad esempio di 57/100 per la testa e di 43/100 per la croce: la frequenza ci dice quello che èaccaduto davvero; mentre la probabilità è una misura di quello che dovrebbe accadere in astratto.

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2-la legge dei grandi numeri

Il fatto interessante è che all’aumentare del numero delle osservazioni la frequenza si avvicina sempre di più alla probabilità.

Spieghiamoci con un esempio: se dopo cento lanci la frequenza di testa è stata di 57/100, dopo mille potrà essere di 483/1000, dopo dieci mila di 5037/10000 e così via. Man mano che il numero delle prove diventa più grande, la frequenza è sempre più vicina alla probabilità.

Proprio questo è il contenuto della Legge dei grandi numeri,detta anche Legge empirica del caso

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2-la legge dei grandi numeri

La frequenza di un evento approssima la sua probabilità.Questa approssimazione è tanto migliore quanto più grande è il numero delle prove totali.Vanno fatte due osservazioni su questa Legge. La prima è che più si fanno prove più la frequenza e la probabilità

sono uguali. Dopo molte migliaia di lanci di una moneta, èevidente che la frequenza della testa (o della croce) si avvicina a un mezzo.

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2-la legge dei grandi numeri

La seconda osservazione ci porta a specificare cosa si intende per "grande". Quando è che un numero di prove totali è grande? Rispetto a cosa si intende questa grandezza?

La risposta è che la grandezza è tale rispetto alla probabilitàdell'evento. Quando lanciamo una moneta, le probabilità in gioco valgono un mezzo (cioè un caso su due), allora è evidente che cento è un numero di prove grande rispetto al due che compare al denominatore della probabilità. Così, se lanciamo un dado, le probabilità in gioco valgono un sesto (cioè un caso su sei), e quindi mille è un numero di prove grande rispetto ai sei casi possibili.

La probabilità che esca un sei al superenalotto è di uno su seicento milioni. Allora, qual è un grande numero di prove per questa probabilità? E’ diversi miliardi di estrazioni.

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2-la legge dei grandi numeri

Ma , come abbiamo visto, la probabilità dell’evento rappresenta proprio il rischio assicurativo.Secondo la legge dei grandi numeri, la probabilità che la frequenza

futura di un rischio (ad esempio, il rischio di incendio di una abitazione) sia pressochè uguale alla frequenza osservata nel passato per il medesimo rischio (il numero di incendi di abitazioni già verificatisi) è tanto maggiore quanto più grande èil numero delle osservazioni effettuate (in altri termini, quanto più elevato è il numero dei sinistri considerati).

Ciò consente all’assicuratore all’assicuratore la previsione sull’andamento futuro dei rischi assicurati e, dunque, la precisa determinazione del premio

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2-la legge dei grandi numeriil premio assicurativo

A fronte delle prestazioni dell'assicuratore, l'assicurato ètenuto al pagamento di un premio.

La componente demografica (determinata da tavole edite dall'Istat basate su tavole di censimenti: probabilità di morte o di sopravvivenza) e quella finanziaria (tasso di interesse che la compagnia corrisponde per il versamento anticipato) determinano il cosiddetto premio puro.

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2-la legge dei grandi numeriil premio assicurativo

Il premio puro e' dato dalla somma del premio per il rischio e delpremio per il risparmio.

Il premio di rischio è la parte del premio che copre il rischio nell'anno.Il premio d risparmio è la parte del premio di competenza degli

esercizi futuri, necessario a far fronte agli impegni contrattuali.Mentre i premi di rischio nel loro complesso servono all'Assicuratore

per pagare i sinistri che avvengono nell'anno, i premi di risparmio, riferendosi agli esercizi futuri, devono essere accantonati e capitalizzati al tasso tecnico di tariffa.

I premi di risparmio capitalizzati costituiscono la riserva matematica

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2-la legge dei grandi numeriil premio assicurativo

AI premio puro vanno aggiunti i caricamenti di sicurezza(plus sul premio equo a tutela dell'assicuratore) e i caricamenti per spese (ovvero, le commissioni versate all'assicuratore). Cosi' si ottiene il premio di tariffa o premio netto,che è la somma che deve esse pagata dal contraente per garantirsi le prestazioni desiderate e si determina in base all' età e al sesso dell' assicurato, alla durata del piano dei versamenti e alle prestazioni garantite.

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2-la legge dei grandi numeriil premio assicurativo

Il contratto può prevedere il pagamento di un premio unico o di premi periodici.

Il premio unico è pagato in unica soluzione all' inizio del contratto.I premi periodici possono essere di ammontare costante o crescente

in base ad una regola descritta nelle condizioni contrattuali (premio annuo) oppure di ammontare variabile a discrezione del contraente entro i limiti indicati nel contratto (premio ricorrente).

Il pagamento del premio annuo può essere frazionato nel corso del_l’ anno. In caso di frazionamento il premio è generalmente maggiorato di costi aggiuntivi che debbono essere indicati nellanota informativa da consegnare al cliente (lettera d della circolare ISV AP n. 249 del 19 giugno 1995).

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3-l’esercizio dell’assicurazione

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L'attività di assicurazione in Italia e' autorizzata dal Ministro del l' Industria, del Commercio e dell' Artigianato, previa istruttoria dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap) e del parere dello stesso istituto sul programma di attività, nonché del parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private.

3-l’esercizio dell’assicurazione

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3-l’esercizio dell’assicurazione

In recepimento delle direttive comunitarie sono stati emanati-il d.lgs17.3.1995 n.174 per le polizze vita-il d. lgs17.3.1995 n.175 per le polizze del ramo danniTutte le norme sono state poi accorpate nel nuovo Codicedelle assicurazioni d.lgs 7 settembre 2005, n.209

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3-l’esercizio dell’assicurazioneLa circolazione dei prodotti assicurativi all' interno della UEè libera(principio del libero insediamento e principio della libera

prestazione dei servizi)Le imprese che esercitano attività di assicurazione sono soggette allavigilanza da parte dell' Isvap o all’autorità di vigilanza del paesed’origine ( principio del mutuo riconoscimento).L‘Isvap è l'organo pubblico di controllo del settore assicurativo conpoteri di vigilanza sull'esercizio dell'attività assicurativa e suglioperatori del mercato assicurativo.L'Isvap ha poteri di verifica dei bilanci e approvazione delle tariffepraticate.

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3-l’esercizio dell’assicurazioneArt 11Attività assicurativa

1. L'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come classificati all'articolo 2, e' riservato alle imprese di assicurazione.2. L'impresa di assicurazione limita l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione.3. In deroga al comma 2, e' consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e dei soli rami danni infortuni e malattia di cui all'articolo2, comma 3. L'impresa e' tenuta ad una gestione separata per ciascuna delle due attività secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento.4. L'impresa di assicurazione può inoltre svolgere le operazioni connesse o strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa. Sono inoltre consentite le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

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3-l’esercizio dell’assicurazioneIMPRESE AVENTI SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

Art. 13. Autorizzazione 1. L'ISVAP alle condizioni previste dall'articolo 14 autorizza, con provvedimento da pubblicare nel bollettino, l'impresa che intende esercitare l'attività nei rami vita oppure nei rami danni ovvero, congiuntamente, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di cui all'articolo2, comma 3.2. L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o più rami vita o danni e copre tutte le attività rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che l'impresa non chieda che sia limitata ad una parte soltanto di esse.3. L'autorizzazione e' valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonché per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati.

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3-l’esercizio dell’assicurazioneIMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZOPrincipio di libertà di insediamentoArt. 28 (Attività in regime di stabilimento)1. L’impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare nelterritorio della Repubblica i rami vita o i rami danni, è preventivamente autorizzatadall’ISVAP con provvedimento pubblicato nel Bollettino.2. L’autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l'applicazione delle

disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attività all'estero in regime di libertà di prestazione di servizi.

3. L’impresa, qualora nello Stato di origine eserciti congiuntamente i rami vita e i rami danni, può essere autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni o i rami vita,salvo che richieda l’autorizzazione all’esercizio dei rami vita e dei rami infortuni e malattia.

4. L’impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall’articolo 23, comma 2, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nell’articolo 23, comma 2,ultimo periodo.

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3-l’esercizio dell’assicurazione

Attività in regime di libertà di prestazione di servizi èl’attività che un’impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro della UE assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui èubicato il rischio

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3-l’esercizio dell’assicurazione

Il principio del reciproco riconoscimento garantisce la libera circolazione dei beni e dei servizi senza dover ricorrere all'armonizzazione delle legislazioni nazionali. Uno Stato membro non può vietare la vendita sul proprio territorio di un prodotto legalmente fabbricato in un altro Stato membro, nemmeno qualora le prescrizioni tecniche o qualitative differiscano da quelle imposte ai suoi prodotti nazionali. È possibile derogare a tale norma soltanto in condizioni molto rigorose, adducendo imperativi d'interesse generale quali la salute, la protezione dei consumatori o dell'ambiente. Lo stesso principio si applica in materia di servizi .

In generale, sono le regole dello Stato membro di origine a prevalere. Ciò garantisce il rispetto del principio di sussidiarietà, evita il ricorso a una normativa dettagliata a livello comunitario assicurando un maggiore rispetto delle tradizioni locali, regionali e nazionali e permette di salvaguardare la diversità dei prodotti e dei servizi. Il reciproco riconoscimento costituisce cosìun potente fattore di integrazione economica.

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4-le origini dell’assicurazione sulla vita

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4-le origini dell’assicurazione sulla vita

In generale il concetto di assicurazione ha origini molto remote legate al commercio, soprattutto marittimo. Si pensa che alcuni concetti assimilabili al significato di assicurazione sui danni, in uso presso varie civiltà sia nel Mediterraneo che in Oriente, risalgano al 3° o 4° secolo a.c.

Parlando di assicurazioni sulla vita, si può affermare che giàpresso alcune società pre-medievali esisteva un sistema di condivisione della spesa funerale e d'aiuto reciproco per fronteggiare le difficoltà causate da una calamità naturale.

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4-le origini dell’assicurazione sulla vita

Il concetto d’assicurazione sulla vita “moderno” è stato introdotto da LorenzoTonti, un napoletano che nel 17° secolo ideò una rendita annuale sulla base di una tabella di mortalità e del calcolo matematico.

Le tontine(1)- così si chiamavano le società per la corresponsione di vitalizi a favore degli aderenti- ebbero notevole successo nella Francia del Cardinal Mazzarino e di Luigi XIV (a metà del 1600) ma furono successivamente proibite perché divennero uno strumento di speculazione privata.

---------------------------------------(1)- In pratica si tratta di un piano finaziario collettivo in cui i partecipanti investivano una somma e

ricevevano una rendita che cresceva ogni volta che uno di loro moriva, fino a quando l'ultimo superstite rimaneva l'unico beneficiario.

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4-le origini dell’assicurazione sulla vita

Nel 1662 la scoperta del calcolo delle probabilità ad opera del filosofo Blaise Pascal e del matematico Pierre Fermatgettò le basi della moderna assicurazione sulla vita.

Nel 1693 l’astronomo inglese Edmond Halley costruì la prima vera tavola di mortalità.

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4-le origini dell’assicurazione sulla vita

Ma solo nel 1762 la compagnia inglese Equitable Societyemise una polizza vita con premi differenziati in funzione dell’età in funzione delle tavole di mortalità di Halley.

La polizza della Equitable Society era veramente una polizza moderna. Figuratevi che era prevista l’applicazione di un tasso tecnico del 3%, applicazione di un caricamento per le spese e si richiedeva u certificato medico di buona salute

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4-le origini dell’assicurazione sulla vita

Dall’Inghilterra le prime compagnie di assicurazione sullavita si diffusero rapidamente in Francia ,Germania, Austria eAmerica del Nord. In Italia la prima compagnia autorizzata ad esercitare il ramovita fu la Compagnia di Assicurazioni Milano nel 1825seguite dalle due compagnie triestine Ras (1826) e Generali (1831).Trieste allora faceva parte dell’impero Austro-Ungarico.Solo nel 1912 il Governo Giolitti fondò l’Istituto nazionale delleAssicurazioni (INA)Il nostro ritardo culturale in campo assicurativa ha dunque , come e ovvio, ragioni storiche.

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5-l’assicurazione sulla vita nel codice civile

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5-l’assicurazione sulla vita nel codice civile

Gli articoli del codice civile che si occupano specificamentedi assicurazioni sulla vita sono quelli che vanno dal 1919 al 1927.In questo capitolo li esamineremo uno ad uno commentandoli soprattutto da un punto di vista della loro valenza a finicommerciali.

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5-l’assicurazione sulla vita nel codice civile

Art. 1919 Assicurazione sulla vita propria o di un terzo

L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo. L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto (2725).

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5-l’assicurazione sulla vita nel codice civile I soggetti del contratto

I soggetti che entrano nel contratto assicurativo del ramo vita sono:La Compagnia di assicurazione (nella veste di assicuratore) impresa autorizzata

all'esercizio di attività assicurativa. Giuridicamente può configurarsi come S.p.A., Istituto di diritto pubblico, società mutua assicuratrice. Svolge anche la funzione di sostituto d'imposta per la riscossione dei tributi che gravano sui premi e per l'applicazione dell'imposta sui proventi.

l'assicurato, ovvero la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto; nella forma "caso morte" è necessario il suo consenso per la validità del contratto (art. 1919 C.C.)

il beneficiario, ovvero la persona fisica o giuridica che ha diritto ad incassare la prestazione al verificarsi dell'evento previsto.

il contraente è il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula il contratto di assicurazione, che è tenuto a pagare i premi e che ha la facoltà di esercitare tutti i diritti propri del contratto. Per esempio può esercitare il diritto di riscatto, modificare il beneficiario, chiedere prestiti sulla polizza.

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5-l’assicurazione sulla vita nel codice civile I soggetti del contratto

La figura dell'assicurato, contraente e beneficiario nel caso vita possono coincidere.

Possono essere designati piu' beneficiari.Il contraente ed il beneficiario possono cambiare.Non possono cambiare assicurato ed assicuratore.

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5-l’assicurazione sulla vita nel codice civile

Art. 1920 Assicurazione a favore di un terzo

E' valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento essa e efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

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5-l’assicurazione sulla vita nel codice civile

A seguito di questo articolo le somme assicurate ,pagate al beneficiario, non entrano a far parte dell’asse ereditario e pertanto su esse non si applicherà alcuna imposta.

Questa norma trova un limite nel fatto che i premi pagati possono essere assoggettati a azione revocatoria ,ma solo per i premi pagati, se ledono il diritto dei creditori (revocatoria ordinaria o fallimentare) e degli eredi ( collazione )come esplicitato dall’art 1923.

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5-l’assicurazione sulla vita nel codice civile

Art. 1921 Revoca del beneficio

La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio . Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore .

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5-l’assicurazione sulla vita nel codice civile

Art. 1922 Decadenza dal beneficio

La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato (801). Se la designazione e irrevocabile ed èstata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall'art. 800 (att. 188).

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5-l’assicurazione sulla vita nel codice civile

Art. 1923 Diritti dei creditori e degli eredi

Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti, 670 e seguenti). Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori (2901 e seguenti) e quelle relative alla collazione (737 e seguenti), all'imputazione (747) e alla riduzione (555 e seguenti) delle donazioni.

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5-l’assicurazione sulla vita nel codice civile

Si noti che l’azione revocatoria prevista dall’art.1923 a tuteladei creditori e degli eredi riguarda solo i premi pagati e nontutta la somma assicurata.

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5-l’assicurazione sulla vita nel codice civile

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art.2952 del codice civile, punto 8 della circolare ISVAP nA03 del 16 marzo 2000).

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5-l’assicurazione sulla vita nel codice civile

Art. 1924 Mancato pagamento dei premi

Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in piùrate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell'art. 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate. Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, neltermine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto (1453 e seguenti), e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.

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5-l’assicurazione sulla vita nel codice civile

Art. 1925 Riscatto e riduzione della polizza

Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell'assicurazione.

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5-l’assicurazione sulla vita nel codice civile• Art. 1926 Cambiamento di professione dell'assicurato

I cambiamenti di professione o di attività dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, qualora non aggravino il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione (1898). Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore avrebbe consentito l'assicurazione per un premio più elevato, il pagamento della somma assicurata è ridotto in proporzione del minor premio convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito. Se l'assicurato dà notizia dei suddetti cambiamenti all'assicuratore, questi, entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il premio. Se l'assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in uno dei due sensi su indicati, l'assicurato, entro quindici giorni successivi, deve dichiarare se intende accettare la proposta. Se l'assicurato dichiara di non accettare, il contratto e risoluto, salvo il diritto dell'assicuratore al premio relativo al periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto dell'assicurato al riscatto. Il silenzio dell'assicurato vale come adesione alla proposta dell'assicuratore. Le comunicazioni e dichiarazioni previste dai commi precedenti possono farsi anche mediante raccomandata (att. 187).

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5-l’assicurazione sulla vita nel codice civile

Art. 1927 Suicidio dell'assicurato

In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario. L'assicuratore non ènemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi (1901), non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione e cessata.

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6-l’assicurazione sulla vita nel codice delle assicurazioni

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6-l’assicurazione sulla vita nel codice delle assicurazioni

Le disposizioni integrative ,in merito alle polizze vita, previste dal codice delle assicurazioni private vanni dall’art 176 all’art 185 del d.lgs.7 settembre 2005, n.209 .

In questo capitolo li esamineremo uno ad uno commentandoli soprattutto da un punto di vista della loro valenza a finicommerciali.

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6-l’assicurazione sulla vita nel codice delle assicurazioni

Art. 176. Revocabilita' della proposta La proposta relativa ad un contratto individuale di

assicurazione sulla vita di cui ai rami I, II, III e V dell'articolo 2, comma 1, e' revocabile.

Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.

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6-l’assicurazione sulla vita nel codice delle assicurazioni

Art. 177. Diritto di recesso Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita

entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto e' concluso.

L'impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione.

L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.

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6-l’assicurazione sulla vita nel codice delle assicurazioni

Art. 178. Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al

contraente di un contratto di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V dell'articolo 2, comma 1, spetta all'impresa l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

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6-l’assicurazione sulla vita nel codice delle assicurazioni

Capitalizzazione Art. 179. Nozione La capitalizzazione e' il contratto mediante il quale l'impresa di assicurazione si

impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività.

Quando i contratti prevedono il periodico sorteggio ai fini dell'anticipato pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di contratti, non superiore, nell'anno, a cinque per ogni cento contratti emessi. I sorteggi devono essere effettuati ad intervalli non inferiori al semestre.

I contratti di capitalizzazione non possono avere durata inferiore a cinque anni. Nel caso di contratti con premi periodici, i versamenti possono essere stabiliti sia in misura costante sia in misura variabile, purché quest'ultima modalità sia prevista contrattualmente.

Il contraente può recedere dal contratto nei termini e con le modalità di cui all'articolo 177. Il riscatto e' consentito a partire dal secondo anno ed a condizione che il contraente abbia corrisposto il premio per un'intera annualità.

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6-l’assicurazione sulla vita nel codice delle assicurazioni

Art. 181(*). Contratti di assicurazioni sulla vita 1. I contratti di assicurazione sulla vita sono regolati dalla legge italiana,

ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro dell'obbligazione e' la Repubblica italiana.

2. 2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

I contratti di assicurazione sulla vita nei quali lo Stato membro dell'obbligazione e' diverso dalla Repubblica italiana sono regolati dalla legislazione dello Stato membro dell'obbligazione.

Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.

--------------------------------(*)L’art.181 riguarda le norme applicabili all’assicurazione danni

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Art. 182. Pubblicità dei prodotti assicurativi La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione e' effettuata avendo

riguardo alla correttezza dell'informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della nota informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia autonomamente effettuata dagli intermediari.

L'ISVAP può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, che e' utilizzato dalle imprese e dagli intermediari.

L'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la diffusione della pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.

L'ISVAP vieta la diffusione della pubblicità in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.

L'ISVAP vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto all'articolo 184, com2.

L'ISVAP, con regolamento, stabilisce i criteri di riconoscibilità della pubblicità e di chiarezza e correttezza dell'informazione.

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6-l’assicurazione sulla vita nel codice delle assicurazioni

Art. 183(Regole di comportamento)1. Nell'offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono:a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraentie degli assicurati;b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenzeassicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamenteinformati;c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciòsia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo daconsentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effettisfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere cherechino loro pregiudizio;d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottaremisure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.

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6-l’assicurazione sulla vita nel codice delle assicurazioni

Art. 183 (continua)2. L’ISVAP adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alladeterminazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con icontraenti, in modo che l’attività si svolga con correttezza e con adeguatezzarispetto alle specifiche esigenze dei singoli.3. L’ISVAP tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione deicontraenti e degli assicurati, nonché della natura dei rischi e delle obbligazioniassunte dall’impresa, individua le categorie di soggetti che non necessitano in tuttoo in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determinamodalità,limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell’offertae nell’esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo inconsiderazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.

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6-l’assicurazione sulla vita nel codice delle assicurazioni

Art. 184 (Misure cautelari ed interdittive)1. Avuto riguardo all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'ISVAP sospende in

via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, lacommercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione.

2. L’ISVAP vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delledisposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell’impresa odell’intermediario interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme più utilialla generale conoscibilità, dei provvedimenti adottati.

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Art. 185(Nota informativa)1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio dellaRepubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazionedi servizi, consegnano al contraente, prima della conclusione del contratto edunitamente alle condizioni di assicurazione, una nota informativa predisposta nelrispetto delle disposizioni del presente articolo.2. La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, chesono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti e dell'impresa diassicurazione, affinché il contraente e l'assicurato possano pervenire a un fondatogiudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazionepatrimoniale dell'impresa.

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6-l’assicurazione sulla vita nel codice delle assicurazioniArt. 185(continua)

3. L'ISVAP disciplina, con regolamento, il contenuto e lo schema della notainformativa in modo tale che siano previste, oltre alle indicazioni relativeall’impresa, le informazioni sul contratto con particolare riguardo alle garanziee alle obbligazioni assunte dall'impresa, alle nullità, alle decadenze, alleesclusioni e alle limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai diritti e agli obblighiin corso di contratto e in caso di sinistro, alla legge applicabile ed ai termini diprescrizione dei diritti,alla procedura da seguire in caso di reclamo eall'organismo o all'autorità eventualmente competente.4. Nelle assicurazioni di cui ai rami I, II, III, IV e V dell’articolo 2, comma 1, l'ISVAPdetermina, con regolamento, le informazioni supplementari che sono necessarie allapiena comprensione delle caratteristiche essenziali del contratto con particolareriguardo ai costi ed ai rischi del contratto ed alle operazioni in conflitto di interesse.Al contraente di un'assicurazione sulla vita sono altresì comunicate, per tutto ilperiodo di durata del contratto, le informazioni indicate nel regolamento adottatodall'ISVAP con particolare riguardo alle spese, alla composizione ed ai risultatidella gestione delle attività nelle quali è investito il premio o il capitale assicurato.

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6-l’assicurazione sulla vita nel codice delle assicurazioni

Art. 186 (Interpello sulla nota informativa)1. L'impresa può trasmettere preventivamente all'ISVAP la nota informativa,unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un accertamentosulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti dalle disposizionidel presente capo, fermo restando che la valutazione dell’ISVAP non può essereutilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati.2. L'ISVAP provvede a rendere nota all’impresa la sua valutazione entro sessantagiorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa, relativa alcontratto. Decorso tale termine senza che l’ISVAP si sia pronunciato con ungiudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, la notainformativa si intende conforme agli obblighi di informazione. L’ISVAP puòdisporre la revoca, previa notifica all’impresa interessata, qualora vengano meno ipresupposti dell’accertamento ovvero se l’impresa abusa del provvedimentorichiesto. L'ISVAP indica all'impresa le eventuali integrazioni alla nota informativa.

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Art. 186( continua)3. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino al provvedimento dell'ISVAP

l'impresa non procede alla commercializzazione del prodotto.4. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la comunicazione

della nota informativa, le modalità da osservare, prima della pubblicazione della nota informativa, per diffondere notizie o per svolgere indagini di mercato o per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo svolgimento della commercializzazione.

6-l’assicurazione sulla vita nel codice delle assicurazioni

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6-l’assicurazione sulla vita nel codice delle assicurazioni

Art. 187(Integrazione della nota informativa)1. L'ISVAP, ferme restando le disposizioni del presente capo, può

chiedere all'impresa di apportare modifiche alla nota informativa utilizzata, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.

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7-l’evoluzione delle polizze vita

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7-l’evoluzione delle polizze vita

• Le polizze rivalutabili• Le innovazioni a seguito del d.lgs. 174/95• Le polizze unit ed index linked quale strumento innovativo

delle polizze vita• L’evoluzione delle polizze unit ed index linked

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7-l’evoluzione delle polizze vitaLe Polizze rivalutabili

• Dopo le esperienze alla fine degli anni ’70 con le polizze vita legate all’inflazione (le polizze adeguabili, le polizze a media ed alta indicizzazione), le principali compagnie vita costituiscono all’inizio degli anni ’80 le gestioni speciali vita, separate dalle altre attività dell’impresa

• Il patrimonio delle gestioni speciali è investito prevalentemente in titoli mobiliari (obbligazioni e titoli di stato); nei periodi in cui il mercato azionario consente buone opportunità, alcune gestioni investono in tale comparto fino al 9%-10% del patrimonio

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7-l’evoluzione delle polizze vitaLe Polizze rivalutabili

• Alle gestioni speciali vengono abbinate le polizze a prestazioni rivalutabili, che consentono ai clienti di partecipare ai risultati finanziari conseguiti annualmente ed al loro consolidamento

• Il patrimonio delle gestioni speciali è almeno pari alle riserve matematiche delle polizze rivalutabili

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7-l’evoluzione delle polizze vitaLe Polizze rivalutabili

• Le polizze rivalutabili prevedono un interesse annuo garantito (sotto forma di tasso tecnico o minima rivalutazione), quindi la prestazione si rivaluta sulla base del rendimento anno retrocesso (pari al rendimento conseguito dalla gestione speciale vita diminuito delle spese di gestione)

• Oltre all’interesse garantito, le polizze rivalutabili prevedono la garanzia di restituzione della prestazione rivalutata (prestazione iniziale + rivalutazioni annualmente riconosciute)

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7-l’evoluzione delle polizze vitaLe Polizze rivalutabili

Il rendimento delle gestioni separate, nate per pagare delle rendite èsempre positivo o zero, mai negativo.

Questo risultato, chiamato comunemente, consolidamento dei rendimenti, si ottiene attraverso un meccanismo basato su 3 punti:

1- diversificazione dell’attivo in titoli mobiliari (obbligazioni, azioni) immobili e mutui ipotecari;

2-valorizzazione annuale a prezzo di acquisto e di vendita;3-sistema di tassazione che prevede un risultato al lordo delle imposte

in quanto la compagnia, titolare dell’attivo, è lordista.

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7-l’evoluzione delle polizze vitaLe Polizze rivalutabili

• Consideriamo di avere due gestioni una finanziaria ed una assicurativa.

• In entrambe le gestioni abbiamo acquistato (al prezzo di 100,00) 100.000 € di un BTP trentennale con cedola annuale del 6%.

• Consideriamo inoltre che dopo un anno i tassi siano saliti e che di conseguenza il prezzo del nostro BTP sia sceso a 82,10.

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7-l’evoluzione delle polizze vitaLe Polizze rivalutabili

Valorizzazione finanziaria

100.000x0,821=82.100

82.100+6.000=88.100

• Rendimento –11,9 %

Valorizzazione assicurativa

100.000+ 6.000=106.000

• Rendimento +6,00 %

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8,838,64Rend.medio composto

6,53,942003

3,84,202002

4,54,902001

-3,26,202000

6,45,901999

7,27,001998

12,48,561997

12,08,961996

12,38,961995

-1,19,441994

20,410,061993

8,810,321992

11,310,961991

9,610,371990

9,010,041989

8,99,381988

4,910,031987

15,013,011986

22,412,051985

Fondo obbligazionario GestirasGestione speciale VitarivAnno

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7-l’evoluzione delle polizze vitaLe Polizze rivalutabili

• Il rendimento massimo che può essere garantito dalla Compagnia è regolamentato dall’art. 23 del d.lgs. 174/95, modificato dal Provvedimento ISVAP 1036/G del 6/11/1998

• Tale norma dice che:il rendimento annuo garantito non può, in generale, superare il 60% del TMO (tasso medio di rendimento dei titoli obbligazionari) e fino ad un massimo

• Stabilito periodicamente dall’Isvap

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7-l’evoluzione delle polizze vitaLe Polizze rivalutabili

• Il rendimento retrocesso è pari al rendimento della gestione speciale moltiplicato per una percentuale compresa tra l’80% ed il 90%. Tuttavia, a seguito della riduzione dei rendimenti, le spese di gestione sono ormai allineate a valori prossimi al punto percentuale (quindi se il rendimento della gestione è del 4%, il rendimento retrocesso sarà pari al 3%)

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7-l’evoluzione delle polizze vitaLe Polizze rivalutabili

Nella slide seguente ho riportato il dato del rendimento minimo retrocesso delle principali compagnie italiane.

Come si evince dalla tabella le polizze rivalutabili hanno adeguato la prestazione iniziale assicurata piùdell’inflazione.

Hanno mantenuto l’obbiettivo della clausola di rivalutazione che è quello di mantenere costante ,o crescente, il potere d’acquisto delle rendite assicurate.

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Rendimenti medi retrocessi delle gestioni speciali delle principali compagnie italiane

5,46,75,14,04,43,24,75,36,74,03,3-0,2RendimentoReale

3,94,25,46,56,16,65,04,66,18,610,615Inflazione

9,310,910,510,510,59,89,79,912,812,613,914,8Rendimento medio retrocesso

949392919089888786858483

1,70,90,21,21,42,13,04,54,86,05,03,7RendimentoReale

2,01,72,02,52,52,72,61,61,81,73,95,4Inflazione

3,73,62,23,73,94,85,66,16,67,78,99,1Rendimento medio retrocesso

060504030201009998979695

I dati si riferiscono ai rendimenti minimi retrocessi al lordo del tasso tecnico di :Gesav(Generali),Vitariv(Ras),Fondo San Giorgio denaro rivalutato (Alleanza),Fondivita(Fondiaria),Press(Sai)

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7-l’evoluzione delle polizze vitaLe polizze unit linked

• Obiettivo delle unit linked è consentire a chi sottoscrive una polizza vita di unire alle caratteristiche di un prodotto assicurativo o previdenziale, le opportunità dei mercati finanziari dinamici (azionari, bilanciati od obbligazionari)

• La componente assicurativa di tali prodotti è ridotta ad una minima integrazione in caso di premorienza e ad alcune opzioni:– Garanzie complementari di premorienza, infortunio,

invalidità, malattie gravi– Conversione in rendita vitalizia– Pensione complementare (prodotto strutturato come

Forma Pensionistica Individuale - FIP)

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7-l’evoluzione delle polizze vitaLe polizze unit linked

• Per quanto concerne la componente demografica che integra il valore maturato in caso di premorienza, vengono principalmente adottati due criteri:– Una maggiorazione del numero delle quote in funzione

dell’età raggiunta dall’assicurato al momento del decesso

– Un importo minimo da liquidare in caso di premorienza (in genere pari al cumulo dei versamenti corrisposti comprensivi del caricamento), che consente di non risentire delle variazioni negative dei mercati finanziari

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7-l’evoluzione delle polizze vitale polizze index-linked

• Il principio base delle polizze index linked è di abbinare un prodotto finanziario che consenta:– Di guadagnare in caso di una variazione favorevole di uno o più

mercati (o titoli) di riferimento;– Di prevedere comunque la restituzione del capitale a scadenza

(eventualmente maggiorato di un rendimento minimo)• Per soddisfare tali requisiti, il titolo strutturato, sottostante alla polizza

index linked, viene costruito unendo le due seguenti componenti:– Un’opzione (tipicamente una “call”) su un indice, su un titolo o su

un paniere di titoli o indici– Un titolo “zero coupon”

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7-l’evoluzione delle polizze vitale polizze index-linked

Le principali tipologie di opzioni utilizzate sono:• Plain vanilla (europea) - prevede la liquidazione a scadenza (pay

off) della differenza percentuale dell’indice di riferimento rispetto al valore iniziale (strike price). E’ molto sensibile alle variazioni positive dell’indice di riferimento ed è costosa

• Asiatica – prevede la liquidazione a scadenza della differenza tra la media dei valori registrati dall’indice di riferimento ed il suo valore iniziale. La media considera le variazioni positive e negative, con riduzione della performance e contenimento del costo dell’opzione

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8-l’intermediazione assicurativa

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8-l’intermediazione assicurativa

Garantire un collocamento dei prodotti assicurativi sempre piùsofisticati e a prevalente contenuto finanziario finanziario èdivenuto ,col tempo, una necessità.A colmare questo vuoto normativo ha provveduto il codicedelle assicurazioni ( articoli 117-121 ) ed il conseguenteregolamento Isvap n 5 del 16 ottobre 2006.Come vedremo, sia la normativa primaria che quella secondariaricalcano le norme si comportamento dell’intermediazionefinanziaria.

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8-l’intermediazione assicurativagli articoli del codice delle assicurazioni

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8-l’intermediazione assicurativagli articoli del codice delle assicurazioni

Art. 117( Separazione patrimoniale)1. I premi pagati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamentidovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell’intermediario,sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l’intermediarioespressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto aquello dell’intermediario medesimo.2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte dicreditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse leazioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettanteal singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione.3. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puòessere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati daldepositario nei confronti dell’intermediario.

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8-l’intermediazione assicurativagli articoli del codice delle assicurazioni

Art. 118 (Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi)1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoicollaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione. Salvo prova contraria a carico dell’impresa o dell’intermediario, le somme dovute agliassicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si consideranoeffettivamente percepite dall’avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta.2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell’intermediario iscrittonella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), esclusivamentese tali attività sono espressamente previste dall’accordo sottoscritto con l’impresa. Atal fine l’intermediario è tenuto a darne specifica comunicazione al clientenell’ambito dell’informazione precontrattuale di cui all’articolo 120.

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8-l’intermediazione assicurativagli articoli del codice delle assicurazioni

Art. 118( continua)

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), anche nel caso di polizza assunta in coassicurazione ed ha effetto nei confronti di ogni impresa coassicuratrice se le attività previste dal comma 1 sono incluse nell’accordo sottoscritto con l’impresa delegataria.

4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 l’omissione o la comunicazione non veritiera è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 324 e con la sanzione disciplinare disposta ai sensi dell’articolo 329.

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8-l’intermediazione assicurativagli articoli del codice delle assicurazioni

Art. 119(Doveri e responsabilità verso gli assicurati)1. L’impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori direttirisponde in solido dei danni arrecati dall’operato dei medesimi, anche se tali dannisiano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.2. L’impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto alla sezione del registro di cuiall’articolo 109, comma 2, lettera a) o b), risponde in solido dei danni arrecatidall’operato dell’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo109, comma 2, lettera d), cui abbia dato incarico, compresi quelli provocati daisoggetti iscritti alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e),anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

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8-l’intermediazione assicurativagli articoli del codice delle assicurazioni

Art. 119( continua)

Possono essere distribuiti attraverso gli intermediari di cui all’articolo 109, comma2, lettera d), salvo iscrizione ad altra sezione del registro, esclusivamente i prodottiassicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che venganorimesse alla libera scelta dell’assicurato e non siano modificabili dal soggettoincaricato della distribuzione.3. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2,lettere a), b) o d), è responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa svoltadai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e).

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8-l’intermediazione assicurativagli articoli del codice delle assicurazioni

Art. 120(Informazione precontrattuale e regole di comportamento)1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all’articolo 109, comma 2, equelli di cui all’articolo 116, prima della conclusione del contratto e in caso disuccessive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente leinformazioni stabilite dall’ISVAP, con regolamento, nel rispetto di quanto dispostocon il presente articolo.2. In relazione al contratto proposto, gli intermediari assicurativi dichiarano alcontraente:a) se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale, dovendo in tal casole proprie valutazioni fondarsi su un numero sufficientemente ampio di contrattidisponibili sul mercato, al fine di consigliare il prodotto idoneo a soddisfare lerichieste del contraente;

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8-l’intermediazione assicurativagli articoli del codice delle assicurazioni

Art. 120(continua) b) se propongono determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con una opiù imprese di assicurazione, dovendo in tal caso comunicare la denominazionedi tali imprese;c) se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali conimprese di assicurazione, nel qual caso essi comunicano, su richiesta del cliente,la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebberoavere rapporti d’affari, fermo restando l’obbligo di avvisare il contraente deldiritto di richiedere tali informazioni.3. In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l’intermediario assicurativo dicui al comma 1, anche in base alle informazioni fornite dal contraente, propone oconsiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando lecaratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l’impresadi assicurazione.

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8-l’intermediazione assicurativagli articoli del codice delle assicurazioni

Art. 120(continua)4. L’ISVAP, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati,della diversa tipologia dei rischi, delle cognizioni e della capacità professionale degliaddetti all’attività di intermediazione, disciplina con regolamento:a)le regole di presentazione e di comportamento nei confronti del contraente, con riferimentoagli obblighi di informazione relativi all’intermediario medesimo e ai suoi rapporti, anche dinatura societaria, con l’impresa di assicurazione, alle caratteristiche del contratto proposto inrelazione all’eventuale prestazione di un servizio di consulenza fondata su una analisi imparzialeo all’esistenza di obblighi assunti per la promozione e l’intermediazione con una o più imprese diassicurazione;b) le modalità con le quali è fornita l’informazione al contraente, prevedendo i casi nei quali puòessere effettuata su richiesta, fermo restando che le esigenze di protezione richiedono, di regola,l’uso della lingua italiana e la comunicazione su un supporto accessibile e durevole, al più tardisubito dopo la conclusione del contratto;c) le modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta;d) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari previste dall’articolo 329.5. Sono esclusi dagli obblighi informativi gli intermediari di assicurazione che operano nei grandirischi e gli intermediari riassicurativi.

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8-l’intermediazione assicurativagli articoli del codice delle assicurazioni

Art. 121(Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza)1. In caso di vendita a distanza, l’intermediario rende note al contraente almeno leseguenti informazioni preliminari:a) l’identità dell’intermediario e il fine della chiamata;b) l’identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto conl’intermediario assicurativo;c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere.2. In ogni caso l’informazione è fornita al contraente prima della conclusione delcontratto di assicurazione. Può essere fornita verbalmente solo a richiesta delcontraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In tali casil’informazione è fornita su un supporto durevole subito dopo la conclusione delcontratto.

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8-l’intermediazione assicurativagli articoli del regolamento Isvap 5/2006

Esamineremo solo alcune parti di questo regolamento e precisamente:-il registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (art 4 e 7);-le regole di presentazione e comportamento nei confronti della

clientela (art 46-57);-le sanzioni.

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Art. 4 (Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi)1. E’ istituito presso l’ISVAP il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi eriassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblicaitaliana.2. Il registro è suddiviso in cinque sezioni nelle quali sono iscritti, ai sensi dell’articolo109 del decreto, gli intermediari come di seguito indicato:- sezione A: gli agenti;- sezione B: i mediatori;- sezione C: i produttori diretti;- sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, le Sim e Poste Italiane spa –

Divisione servizi di bancoposta;- sezione E: gli addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali

dell’intermediario, iscritto nella sezione A, B o D, per il quale operano, inclusi irelativi dipendenti e/o collaboratori.

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Art. 4( continua)3. Nelle sezioni A, B e D del registro sono indicati gli intermediari temporaneamente non

operanti, mediante evidenza, nelle sezioni A e B, degli iscritti che non hanno assolto o per i quali non è stato assolto l’adempimento dell’obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione della responsabilità civile e, nella sezione D, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa.

4. L’iscrizione in una delle sezioni del registro non consente all’intermediario lacontemporanea iscrizione in alcuna delle altre sezioni, fatta eccezione per gliintermediari iscritti nelle sezioni A ed E, a condizione che l’attività svolta in una delledue sezioni riguardi incarichi di distribuzione relativi al solo ramo responsabilitàcivile auto. Di tale operatività contestuale è data evidenza nelle sezioni A ed E del registro.

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Art. 7 (Aggiornamento dei dati e pubblico accesso)1. L’ISVAP assicura l’aggiornamento dei dati contenuti nel registro sulla base

delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36 dalle imprese e dagli intermediari,nonché delle risultanze dei controlli e delle verifiche dallo stesso effettuati a norma del presente Regolamento.

2. L’ISVAP assicura il pubblico accesso al registro e ne garantisce la consultazione sul proprio sito internet.

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Art. 46(Limiti all’esercizio dell’attività di intermediazione)1. L’attività di intermediario non è cumulabile con la carica di amministratore, direttoregenerale, sindaco o suo collaboratore ai sensi dell’articolo 2403-bis del codice civile,responsabile della funzione di internal auditing, presso le imprese di assicurazionepreponenti.2. Con riferimento ai responsabili di altre funzioni aziendali, le imprese adottano eformalizzano adeguate politiche atte a prevenire e gestire eventuali conflitti di interessetra l’intermediario e l’impresa connessi al conferimento di incarichi di intermediazione.

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Art. 47 (Regole generali di comportamento)1. Nello svolgimento dell’attività d’intermediazione ed in particolare nell’offerta dei

contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, gli intermediari devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità neiconfronti dei contraenti e degli assicurati;b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando leprocedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le qualioperano;c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative eprevidenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi sianosempre adeguatamente informati;d) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti edegli assicurati.

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8-l’intermediazione assicurativagli articoli del regolamento Isvap 5/2006

Art. 47( continua)

2. Gli intermediari sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione dell’attività svolta, salvo che nei confronti del soggetto per il quale operano o di cui distribuiscono i contratti, nei casi di cui all’articolo 189 del decreto ed in ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione. E’ comunque vietato l’utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse da quelle strettamente inerenti lo svolgimento dell’attività di intermediazione, salvo espresso consenso prestato dall’interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

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8-l’intermediazione assicurativagli articoli del regolamento Isvap 5/2006

Art. 47( continua)3. Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento

dei premi assicurativi:a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non

trasferibilità, intestati o girati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;

b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno deisoggetti indicati alla precedente lettera a).

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Art. 47( continua)Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di

pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto.

Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore a cinquecento euro annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

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Art. 48 (Conflitti di interesse)1. Nell’offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione gli

intermediari evitano, secondo quanto disposto dall’articolo 183 del decreto, di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. Qualora il conflitto non risulti evitabile, gli intermediari operano comunque in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.

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Art. 48(continua) 2. In ogni caso gli intermediari, in funzione dell’attività svolta e della tipologia dei

contratti offerti:a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioninell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento almomento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere ilmiglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazionicon frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clientia danno di altri. 3. Gli intermediari, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2,provvedono all’individuazione ed alla gestione dei conflitti di interesse secondomodalità appropriate in funzione delle dimensioni e della complessità della loro attività.

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Art. 49 (Informativa precontrattuale)1. In occasione del primo contatto con il contraente, gli intermediari consegnano aquest’ultimo copia di un documento riepilogativo dei principali obblighi dicomportamento cui gli stessi intermediari sono tenuti a norma del decreto e delpresente Regolamento,conforme al modello di cui all’allegato n. 7A.2. Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto diassicurazione, gli intermediari consegnano al contraente:a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’allegato n. 7B, da cuirisultino i dati essenziali degli intermediari e della loro attività. La dichiarazioneè aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti ed è consegnataanche in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti talimodifiche;b) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigentidisposizioni.

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8-l’intermediazione assicurativagli articoli del regolamento Isvap 5/2006

Art. 49(continua)3. La consegna della documentazione di cui al comma 1 e 2 deve risultare da un’apposita

dichiarazione, redatta con caratteri idonei per dimensione e struttura grafica, da farsottoscrivere al contraente. L’intermediario conserva la documentazione atta acomprovare l’adempimento degli obblighi di consegna previsti dai commi 1 e 2.4. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, di uncontratto di assicurazione, forniscono al contraente informazioni tali da consentire aquest’ultimo di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. A tal fine,in funzione della complessità del contratto offerto, illustrano al contraente lecaratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura, gli eventuali rischi finanziariconnessi alla sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completae corretta.5. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a), nonchéda quanto disposto al comma 3 in relazione a tali obblighi, gli intermediari diassicurazione quando operano nei grandi rischi.

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Art. 50 (Informativa su potenziali situazioni di conflitto di interesse)1. Nella dichiarazione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), l’intermediario

fornisce al contraente anche le seguenti informazioni:a) se è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del

capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione,specificandone la denominazione sociale;

b) se un’impresa di assicurazione o l’impresa controllante di una impresa diassicurazione, di cui deve essere indicata la denominazione sociale, èdetentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% delcapitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la qualeopera;

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Art. 50( continua)c) con riguardo al contratto proposto:- se fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale. In tale circostanza l’intermediario è

tenuto a fondare le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;

- se, in virtù di un obbligo contrattuale, sia tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;

- se propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso, su richiesta del contraente, indica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d’affari, fermo restando l’obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.

- nel caso di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura delle provvigioni o dei compensi riconosciutagli dall’impresa, o distintamente, dalle imprese in relazione alle polizze offerte.

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Art. 51 (Modalità dell’informativa)1. L’informativa di cui agli articoli 49, 50 e 52 è fornita:a) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile.2. L’informativa di cui all’articolo 49, commi 1 e 2, è fornita su supporto

cartaceo o altro supporto durevole e accessibile per il contraente. L’informativa di cui all’articolo 49,comma 1 e comma 2, lettera a) può essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente; in tali casi l’intermediario provvede a fornire l’informativa su supporto cartaceo o altro supporto durevole subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi.

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Art. 52 (Adeguatezza dei contratti offerti)1. Le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si avvalgono

affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano dal contraente ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali di quest’ultimo, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio del contraente medesimo.

2. In ogni caso, gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente. A tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale.

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Art. 52( continua) 3. Con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita, gli intermediari chiedono inparticolare notizie sulle caratteristiche personali del contraente, con specifico riferimentoall’età, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa,alla sua propensione al rischio e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione delcontratto, in termini di copertura, durata ed eventuali rischi finanziari connessi al contrattoda concludere.4. Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste deve risultare da appositadichiarazione, da allegare alla proposta, sottoscritta dal contraente, nella quale è inseritaspecifica avvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto del contraente di fornire una opiù delle informazioni pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sueesigenze.5. Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguateinformano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi. Dell’informativafornita, inclusi i motivi dell’inadeguatezza, è data evidenza in un’apposita dichiarazione,sottoscritta dal contraente e dall’intermediario.

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Art. 53(Documentazione da consegnare ai contraenti)1. Gli intermediari rilasciano al contraente, oltre alla documentazione di

cui all’articolo 49,copia del contratto e di ogni altro atto o documentoda esso sottoscritto.

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Art. 54 (Obblighi di separazione patrimoniale)1. Ai sensi dell’articolo 117 del decreto, i premi versati all’intermediario e le sommedestinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramitedell’intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quellodell’intermediario medesimo.2. Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all’articolo 117, commi 2 e 3 del decreto, ipremi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postaleseparato, intestato all’impresa o all’intermediario stesso espressamente in tale qualità. Ilversamento avviene con immediatezza e comunque non oltre i cinque giorni successivi aquello in cui i premi sono stati ricevuti. Gli intermediari che operano per più impreseadottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi,l’attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati. Agliintermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle sommedestinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conticorrenti diversi dal conto corrente separato.3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli iscritti nella sezione B, esclusivamentenel caso in cui gli stessi si trovino in una delle condizioni previste dal successivo articolo55, comma 1.

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Art. 55 (Adempimento delle obbligazioni pecuniarie)1. L’articolo 118, comma 1, del decreto trova applicazione nei confronti degli

intermediari di cui alla sezione B, purché:a) gli stessi siano autorizzati da un’impresa di assicurazione all’incasso deipremi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati od agli altri aventidiritto, in forza di un’espressa previsione contenuta nell’accordo stipulato conl’impresa medesima;b) ove l’accordo di cui alla precedente lettera a) sia stato stipulato con unintermediario iscritto nella sezione A, tale accordo sia stato ratificatodall’impresa proponente di quest’ultimo intermediario;c) nel caso di polizza assunta in coassicurazione, le attività indicate alla letteraa) siano previste nell’accordo sottoscritto con l’impresa delegataria. In talecircostanza, le disposizioni dell’articolo 118, comma 1 hanno effetto neiconfronti di ciascuna delle imprese coassicuratrici.

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Art. 55( continua) 2. Nelle dichiarazioni di cui agli articoli 49, comma 2, lettera a) e 60,

comma 2, gliintermediari iscritti nella sezione B forniscono al contraente specifica informativa riguardo alla sussistenza o meno dell’autorizzazione a svolgere le attività indicate dal comma 1 e dai conseguenti effetti.

3. L’informativa di cui al comma 2 deve essere fornita anche dagli intermediari che collaborano con soggetti iscritti nella sezione B, fermo restando che in tal caso l’autorizzazione all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati od agli altri aventi diritto sussiste solo se espressamente riferita anche ad essi nell’accordo sottoscritto con l’impresa.

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Art. 56 (Contratti in forma collettiva)1. Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati

sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi e sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, le disposizioni degli articoli 48, 49, commi 1, 2 e 3, 51 e 53 si applicano nei confronti degliassicurati, oltre che del contraente.

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Art. 57(Conservazione della documentazione)1. Gli intermediari, per almeno cinque anni, salvo diverso termine di legge, conservano nei

luoghi comunicati ai sensi dell’articolo 36 la documentazione concernente:a) i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimentodell’attività di intermediazione ed eventuali procure;b) i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa;c) le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;d) la corrispondenza intercorsa con le imprese o con gli intermediari per i qualioperano, relativa all’attività di intermediazione svolta;e) la formazione professionale di cui agli articoli 17 e 21 e l’aggiornamentoprofessionale di cui all’articolo 38;f) l’evidenza dei soggetti che svolgono attività di intermediazione nell’ambitodella loro organizzazione ed ai quali si estende la copertura assicurativa dellapolizza di cui agli articoli 11 e 15;g) l’iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e l’aggiornamentoprofessionale effettuato dagli stessi, nonché la documentazione relativa agliaccertamenti svolti ai sensi dell’articolo 42 con riguardo agli addetti operantiall’interno dei propri locali.

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Art. 57( continua)Per gli intermediari iscritti nella sezione C la documentazione di cui al comma 1, lettereda a) ad e), può essere conservata dalle imprese per conto delle quali tali soggettioperano, che provvedono tempestivamente a comunicare all’ISVAP i luoghi, diversidalla sede legale, dove tale documentazione è eventualmente conservata.2. In caso di cessazione dell’incarico di intermediazione, l’obbligo di conservare ladocumentazione di cui al comma 1, lettere b) e c), viene meno con la riconsegnaall’impresa della documentazione stessa.3. Le imprese conservano, negli stessi termini di cui al comma 1, presso la sede legale oi diversi luoghi comunicati all’ISVAP, la documentazione relativa alla formazione eall’aggiornamento professionale eventualmente impartiti agli intermediari di cui si avvalgono.4. La documentazione di cui ai commi 1 e 3 può essere conservata anche mediante supportimagnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente.

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Provvedimenti sanzionatoriArt. 62(Violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari)1. L’ISVAP, secondo la procedura prevista dall’articolo 331 del decreto e dal relativoregolamento di attuazione, dispone l’irrogazione delle sanzioni disciplinari di cuiall’articolo 329 del medesimo decreto nei confronti delle persone fisiche iscritte alregistro, per qualsiasi violazione di norme del decreto, del presente Regolamento e dialtre disposizioni generali o particolari impartite dall’ISVAP. La sanzione è graduatain base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva.

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8-l’intermediazione assicurativagli articoli del regolamento Isvap 5/2006Art. 62( continua)

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, l’ISVAP:a) dispone la radiazione in caso di:1) esercizio dell’attività di intermediazione in violazione dell’articolo35, comma 2;2) contraffazione o falsificazione della documentazione contrattuale;3) contraffazione della firma del contraente su modulistica contrattuale o altra documentazione

relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere;4) mancata rimessa alle imprese di somme percepite a titolo di premi assicurativi o indebita

acquisizione di somme, destinate ai risarcimenti o ai pagamenti, dovute dalle imprese agli assicurati o ad altri aventi diritto;

5) violazione delle disposizioni dell’articolo 54;6) esercizio dell’attività di intermediazione in violazione delle disposizioni della Parte III, Titolo

I, Capi II e IV;7) comunicazione o trasmissione di informazioni e consegna o trasmissione di documenti, al

contraente o all’ISVAP, non rispondenti al vero;8) svolgimento dell’attività di intermediazione da parte degli intermediari iscritti nelle sezioni A

o B, in assenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile;9) ripresa dell’attività da parte degli intermediari iscritti nelle sezioni A o B come inoperativi, in

assenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile; 10) esercizio dell’attività di intermediazione per il tramite di addetti non iscritti al registro

operanti al di fuori dei propri locali;

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9-la normativa fiscale delle polizze vita

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9-la normativa fiscale delle polizze vita

Il Decreto Legge 18/02/2000 n. 47 distingue fra tre tipi di prodotto, con finalità diverse e un diverso trattamento fiscale:

1-Polizze vita a finalità finanziaria2-Polizze vita a finalità assicurativa3-Polizze vita a rendita vitalizia con finalità previdenziale,

ovvero che non consentono il riscatto della renditasuccessivamente all' inizio della sua erogazione

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9-la normativa fiscale delle polizze vitaPolizze vita a finalità finanziaria stipulate dopo il 1°gennaio 2001

Polizze vita a finalità finanziaria stipulate dopo il 1°gennaio 2001

Rientrano in questa categoria:-piani d’accumulo per la costituzione a scadenza di un capitale o di una rendita;-polizze di capitalizzazione;-Unit Linked;-Index Linked;-polizze a versamento unico e a capitale differito;-polizze a versamento unico a vita intera; -polizze miste (viene considerata a finalità finanziaria quella parte del contratto

che contribuisce alla costituzione a scadenza di un capitale o di una rendita).

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9-la normativa fiscale delle polizze vitaPolizze vita a finalità finanziaria stipulate dopo il 1°gennaio 2001

Trattamento fiscale dei versamentiNessuna tassazione viene applicata sul premio versato.Non è possibile dedurre o detrarre il premio versato.

Tassazione delle prestazioni - Caso vitaA) Liquidazione del capitale: - il capitale liquidato è esente dalla dichiarazione IRPEF;-la plusvalenza maturata è tassata al 12,50%.

B) Liquidazione della rendita: - la rendita erogata non costituisce reddito IRPEF(ma il montante conferito in rendita e' al netto della tassazione sull' eventuale plusvalenza di cui al punto A);-la rivalutazione annua della rendita erogata viene tassata al 12,50% come capital gain.

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9-la normativa fiscale delle polizze vitaPolizze vita a finalità finanziaria stipulate dopo il 1°gennaio 2001

Tassazione delle prestazioni - Caso morteA) Liquidazione del capitale: - il capitale liquidato è esente dalla dichiarazione IRPEF;-le plusvalenze maturate sono esenti dalla tassazione del 12,50% come capital gain.

B) Liquidazione della rendita: - la rendita erogata non costituisce reddito IRPEF;-la rivalutazione annua della rendita erogata viene tassata al 12,50% come capital gain.

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9-la normativa fiscale delle polizze vitaPolizze vita a finalità assicurativa stipulate dopo il 1°gennaio 2001

Rientrano in questa categoria:- polizze temporanee caso morte (polizze vita che erogano

un capitale esclusivamente al decesso dell’Assicurato);-polizze Long Term Care (polizze vita che erogano una

rendita vitalizia esclusivamente al momento di una avvenuta non autosufficienza dell’Assicurato);

-polizze miste (viene considerata a finalità assicurativa esclusivamente quella parte del contratto che garantisce la copertura dell’evento aleatorio, come il caso di morte dell’Assicurato);

-polizze per la copertura di invalidità permanente

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9-la normativa fiscale delle polizze vitaPolizze vita a finalità assicurativa stipulate dopo il 1°gennaio 2001

Trattamento fiscale dei versamentiNessuna tassazione applicata sui premi versati.Detraibilità fiscale, pari al 19% su un massimo di € 1.291,14 della parte di premio destinata alla copertura del costo assicurativo.

Tassazione delle prestazioni - Caso vitaA) Liquidazione capitale (in caso di possibilità di riscatto delle prestazioni maturate, o in caso di polizze miste): - il capitale liquidato è esente dalla dichiarazione IRPEF;-la plusvalenza maturata è tassata al 12,50%.

B) Liquidazione della rendita (in caso di polizze Long Term Care): - la rendita erogata è esente dalla dichiarazione IRPEF;-la rivalutazione annua della rendita è tassata al 12,50% come capital gain.

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9-la normativa fiscale delle polizze vitaPolizze vita a finalità assicurativa stipulate dopo il 1°gennaio 2001

Tassazione delle prestazioni - Caso morte

A) Liquidazione del capitale: - il capitale liquidato è esente da dichiarazione IRPEF;

B) Liquidazione della rendita: - la rendita erogata non costituisce reddito IRPEF;-la rivalutazione annua della rendita erogata viene tassata al 12,50% come capital gain.

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9-la normativa fiscale delle polizze vitaPolizze vita a finalità previdenziale stipulate dopo il 1°gennaio 2001

Ai fini fiscali dobbiamo distinguere nettamente due tipologie:

1-le tradizionali polizze di rendita vitalizia;

2-I piani pensionistici individuali (PIP).

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9-la normativa fiscale delle polizze vitaPolizze vita a finalità previdenziale stipulate dopo il 1°gennaio 2001

Per le tradizionali polizze di rendita vitaliziaTrattamento fiscale dei versamenti

Non è possibile dedurre o detrarre il premio versato.

Tassazione delle prestazioniAi fini della tassazione la rendita erogata viene suddivisa in due parti derivanti da:

a) i premi versati e i rendimenti finanziari maturati durante la vita del contratto, ai quali è stata già applicata l’imposta da parte della compagnia; non sono soggetti a imposizione;

b) i rendimenti maturati successivamente all’inizio dell’erogazione della rendita sono assoggettati all’imposta sostitutiva del 12,50%.

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9-la normativa fiscale delle polizze vitaPolizze vita a finalità previdenziale stipulate dopo il 1°gennaio 2001

Per i PIP vale la normativa prevista dal D.Lgs 252/2005Tale normativa prevede ( sistema ETT):- una deducibilità dei premi, nella fase di accumulo,sino a 5124,57

€/anno;- una tassazione dei risultati di gestione dell11% col principio del

maturato;- una tassazione delle prestazioni all’aliquota del 15% che si riduce

dello 0,3% per ogni anno successivo al 15° con il limite minimo, della tassazione,del 9%

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9-la normativa fiscale delle polizze vitaContratti stipulati prima del 31-12-2000

Normativa fiscale riferita ai versamenti Ogni versamento, effettuato da un Contraente residente fiscalmente in Italia, èsoggetto ad una ritenuta d’imposta del 2,5% (all.to A - L. 29 ottobre 1961, n.1216).I versamenti effettuati dal Sottoscrittore fino a € 1.291,14 sono detraibili fiscalmente ai sensi dell’art. 13 bis, lettera f del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 1917 (i versamenti successivi all’ 1.1.98 beneficiano di uno sgravio fiscale pari al 19%), a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:A) la durata contrattuale sia di almeno 5 anni (per prodotti senza durata prefissata occorre che il riscatto avvenga dopo 5 anni).Nel caso in cui il riscatto venga richiesto entro i primi 5 anni dalla sottoscrizione e il Contraente abbia usufruito del beneficio fiscale sui versamenti, la Compagnia di Assicurazione è tenuta ad applicare una ritenuta a titolo d’acconto sull’ammontare complessivo dei premi liquidati con l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. Pertanto il Contraente dichiarerà nella denuncia dei redditi l’ammontare dei versamenti sui quali è stata operata la ritenuta a titolo d’acconto: ciò in quanto i medesimi versamenti sono soggetti a tassazione separata.Invece, l’eventuale sospensione dei versamenti di un piano senza il riscatto delle somme maturate non pregiudica il beneficio fiscale di cui si è già usufruito;B) l’Assicurato coincida con il Contraente oppure sia fiscalmente a carico del Contraente.

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9-la normativa fiscale delle polizze vitaContratti stipulati prima del 31-12-2000

Normativa fiscale sulle prestazioni - Liquidazione del capitale A) A scadenza o in caso di riscatto: - sulla differenza tra capitale maturato e somma dei versamenti lordi effettuati si applica una ritenuta a titolo di imposta pari al 12,50% (L. 26 settembre 1985, n. 482);-l’imposta del 12,50% si riduce del 2% l’anno per ogni anno di durata contrattuale superiore a 10 anni, salvo i casi di rinnovo previsti dalla legge;-le somme non costituiscono reddito soggetto a IRPEF. B) In caso di premorienza: - le plusvalenze non sono soggette alla ritenuta d’imposta pari al 12,50%;-le somme non costituiscono reddito soggetto a IRPEF. L. 26 settembre 1985, n. 482 -VIII/c.5- “Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell’Assicurato,le imprese di assicurazione, devono operare una ritenuta, a titolo d’imposta e con obbligo di rivalsa, del 12,50%. [...]”

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9-la normativa fiscale delle polizze vitaContratti stipulati prima del 31-12-2000

Normativa fiscale sulle prestazioni - Erogazione della renditaLa rendita assicurativa percepita dal Beneficiario costituisce reddito imponibile limitatamente al 60% del suo importo complessivo annuo.La Compagnia di Assicurazione, al momento della liquidazione, opera una ritenuta a titolo d’acconto sulla rata di rendita erogata con l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito.Pertanto il Beneficiario dichiarerà annualmente al Fisco il 60% dell’importo percepito a titolo di rendita (che va ad aumentare il suo reddito imponibile) e l’ammontare della ritenuta a titolo d’acconto già operata dalla Compagnia (che va a diminuire il totale delle imposte da versare).

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10-sviluppo e potenzialitàdel mercato assicurativo italiano

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10-sviluppo e potenzialitàdel mercato assicurativo italiano

Vedi file allegato “le polizze vita in Italia” a cura dell’ufficio studi ANIA