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PREVENZIONE E PROTEZIONE Osservatorio INAIL - Commento www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7 giugno 2011 - N. 10 IL SOLE 24 ORE 22 LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE SUI LAVORI ELETTRICI SOTTO TENSIONE l di Fausto Di Tosto dipartimento Certificazione e Conformità dei Prodotti e Impianti – INAIL, ex ISPESL L’attività dei lavori elettrici sotto tensione in alta tensione è stata fino a oggi un’attività concessa esclusivamente a pochissime aziende sulla base del D.M. 9 giugno 1980 e del D.M. 13 luglio 1990, n. 442. Queste concessioni costituivano, di fatto, deroghe alle norme generali di sicurezza in casi di comprovata efficacia di sistemi alternativi. L’emanazione del D.Lgs. n. 81/2008 ha sostanzialmente riconfermato l’assetto generale della sicurezza dei lavori elettrici rimandando, però, l’applicazione pratica, per quanto attiene il campo dei lavori sotto tensione in alta tensione, a successivi decreti attuativi. L’emanazione del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 4 febbraio 2011 ha stabilito i criteri per il rilascio delle autorizzazioni ai soggetti interessati all’effettuazione dei lavori sotto tensione in alta tensione con la contestuale abrogazione della regolamentazione pregressa aprendo, di fatto, la possibilità a tutte le aziende interessate (con i requisiti specifici richiesti) di poter operare nel campo dei lavori elettrici sotto tensione in alta tensione. Contestualmente, la nuova norma ha affrontato una serie di tematiche connesse al mondo dei lavori elettrici sotto tensione riconoscendo la necessità di regolamentare un settore molto particolare in relazione alle peculiari metodologie di lavoro che devono essere adottate, nonché alla elevata professionalità richiesta all’organizzazione aziendale e agli operatori del settore. Sono trattati alcuni aspetti dei lavori relativi principalmente alla prevenzione del rischio da shock elettrico e da arco elettrico anche se per questa tipologia di lavori devono essere considerati, da parte del datore di lavoro, anche altri tipi di rischi (per esempio, caduta dall’alto ecc.). Le operazioni di manutenzione sotto tensione dei sistemi e dei componenti elettrici stanno ac- quisendo una notevole importan- za legata alla crescente esigenza di garantire la continuità del ser- vizio delle reti elettriche. L’esecuzione dei lavori elettrici sotto tensione è attualmente rego- Osservatorio a cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico Dipartimento Processi Organizzativi

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LA NUOVA REGOLAMENTAZIONESUI LAVORI ELETTRICI SOTTO TENSIONEl di Fausto Di Tosto

dipartimento Certificazione e Conformità dei Prodotti e Impianti – INAIL, ex ISPESL

L’attività dei lavori elettrici sotto tensione in alta tensione è stata fino a oggiun’attività concessa esclusivamente a pochissime aziende sulla base del D.M.9 giugno 1980 e del D.M. 13 luglio 1990, n. 442. Queste concessioni costituivano,di fatto, deroghe alle norme generali di sicurezza in casi di comprovata efficaciadi sistemi alternativi.L’emanazione del D.Lgs. n. 81/2008 ha sostanzialmente riconfermato l’assettogenerale della sicurezza dei lavori elettrici rimandando, però, l’applicazione pratica,per quanto attiene il campo dei lavori sotto tensione in alta tensione,a successivi decreti attuativi.L’emanazione del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 4 febbraio2011 ha stabilito i criteri per il rilascio delle autorizzazioni ai soggetti interessatiall’effettuazione dei lavori sotto tensione in alta tensione con la contestualeabrogazione della regolamentazione pregressa aprendo, di fatto, la possibilità a tuttele aziende interessate (con i requisiti specifici richiesti) di poter operare nel campodei lavori elettrici sotto tensione in alta tensione.Contestualmente, la nuova norma ha affrontato una serie di tematiche connesseal mondo dei lavori elettrici sotto tensione riconoscendo la necessitàdi regolamentare un settore molto particolare in relazione alle peculiari metodologiedi lavoro che devono essere adottate, nonché alla elevata professionalità richiestaall’organizzazione aziendale e agli operatori del settore.Sono trattati alcuni aspetti dei lavori relativi principalmente alla prevenzionedel rischio da shock elettrico e da arco elettrico anche se per questa tipologiadi lavori devono essere considerati, da parte del datore di lavoro, anche altri tipidi rischi (per esempio, caduta dall’alto ecc.).

Le operazioni di manutenzionesotto tensione dei sistemi e deicomponenti elettrici stanno ac-

quisendo una notevole importan-za legata alla crescente esigenzadi garantire la continuità del ser-

vizio delle reti elettriche.L’esecuzione dei lavori elettricisotto tensione è attualmente rego-

Osservatorio a cura dell’Ufficio Relazioni con il PubblicoDipartimento Processi Organizzativi

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lamentata dall’art. 82, D.Lgs. n.81/2008, secondo il quale, per isistemi elettrici di II e III categoria,questi lavori possono essere effet-tuati a condizione che:l siano effettuati da aziende au-

torizzate dal Ministero del Lavo-ro e delle Politiche sociali;

l l'esecuzione dei lavori sia affi-data a lavoratori abilitati daldatore di lavoro ai sensi dellapertinente normativa tecnicariconosciuti idonei per questaattività.

Il nuovo decreto del Ministero delLavoro e delle Politiche sociali 4

febbraio 2011 è inerente ai lavorisotto tensione[1] effettuati su im-pianti elettrici alimentati a fre-quenza industriale a tensione su-periore a 1000 V e, in particolare,si applica:l ai lavori sotto tensione eseguiti

da parte di operatori agenti dalsuolo, dai sostegni delle parti intensione, dalle parti in tensio-ne, da supporti isolanti e non,da velivoli e da qualsiasi altraposizione atta a garantire il ri-spetto delle condizioni generaliper l’esecuzione dei lavori in si-curezza;

l alla sperimentazione sotto ten-sione che preveda lo sviluppo el’applicazione di modalità, di ti-pologie di intervento e di attrez-zature innovative.

Sono previste alcune esclusionidall’applicazione della nuova nor-ma relativamente all’utilizzo diparticolari apparecchiature e di-spositivi purché conformi alle rela-tive norme tecniche e previa ade-guata formazione e addestramen-to del personale addetto.Il D.M. 4 febbraio 2011 ha trattatoanche i criteri di autorizzazionedei soggetti formatori del persona-

Schema 1

Diagramma delle funzioni - Ai fini dell’autorizzazione di cui al D.M. 4 febbraio 2011ex art. 82, comma 2, lettera c), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Aziende e soggetti formatori richiedenti

Azione:richiesta di autorizzazione al Ministero del Lavoro

Ministero del LavoroMinistero della Salute

Azione:rilascio dell’autorizzazione/sospensione

INAIL

Azione: esegue sopralluoghi e accerta-menti presso il richiedente;esprime il parere per i punti a), b), c)

Commissione per i lavori sotto tensione

Composizione: - Ministero del Lavoro- Ministero della Salute- CEI- INAIL

Azione: a) formula il parere di autorizzazione/sospensione;b) accertamenti tecnici-amministrativi;c) accertamenti a seguito di incidenti;d) costituisce ed aggiorna l’elenco delle autorizzazioni;

1) In Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2011, n. 83 .

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le che sarà chiamato a operare du-rante i lavori. L’iter autorizzativoprevisto dal provvedimento mini-steriale è rappresentato nelloschema 1. Le aziende interessate,ai fini dell’ottenimento dell’auto-rizzazione all’esecuzione dei lavo-ri sotto tensione, devono possede-re requisiti minimi specifici e devo-no dimostrare di possedere unaorganizzazione strutturata in ter-mini di procedure di lavoro tali dagarantire la sicurezza dei lavorisotto tensione secondo le perti-nenti norme tecniche (CEI EN50110-1, CEI 11-15 ecc). Inoltre,devono poter abilitare il personaleaddetto all’esecuzione dei lavori edevono possedere attrezzature eDPI conformi ai relativi requisiti disicurezza.

ORGANIZZAZIONEDELLE AZIENDE ESECUTRICIDEI LAVORIL’organizzazione aziendale ha unruolo cruciale all’interno della nuo-va regolamentazione. Leaziende in-teressate allo svolgimento dei lavorisotto tensione devono dotarsi so-stanzialmente di un’organizzazione

strutturata secondo i principi dellanorma BS OHSAS 18001 (si veda loschema 2).In particolare, l'organizzazioneaziendale deve:l stabilire un sistema di gestione

della sicurezza al fine di elimi-nare o ridurre i rischi associatialle proprie attività;

l attuare, mantenere e migliora-re continuamente il sistema digestione della sicurezza;

l assicurarsi di essere conformealla politica della sicurezza di-chiarata;

l essere in grado di dimostrarequesta conformità.

L’organizzazione, tra i diversiaspetti richiesti, deve prevedereapposite procedure scritte relativealle modalità di esecuzione dei la-vori sotto tensione. Le proceduredevono definire l’organizzazionedecisionale ed esecutiva dei lavorie devono individuare in dettaglio,in relazione al livello di complessi-tà dell’azienda, le figure profes-sionali previste ai fini dello svolgi-mento dei lavori e le modalità dicomunicazione fra le stesse al finedi realizzare al meglio le condizio-

ni di sicurezza. Nell’ambito dellapropria organizzazione deve esse-re definita una procedura di con-trollo interna (anche tramite appo-site commissioni di controllo inter-ne), al fine di garantire nel tempola corretta applicazione di tutte leattività relative alla conduzione insicurezza dei lavori sotto tensione,con particolare riguardo a:l lo stato delle attrezzature e dei

DPI;l l’effettuazione delle verifiche

periodiche sulle attrezzature esui DPI;

l l’aggiornamento tecnico delpersonale e la permanenza dellerelative abilitazioni;

l la corretta compilazione deipiani di intervento;

l la corretta applicazione delleprocedure di lavoro.

Naturalmente, ogni azienda ri-sulta strutturata secondo le pro-prie finalità e secondo il proprioprocesso produttivo; l’adegua-mento ai principi previsti dal de-creto ministeriale 4 febbraio2011 ha imposto che l’aziendadovrà adattare la propria orga-nizzazione in modo tale da preve-

Schema 2

Elementi del sistema di gestione della Sicurezza (Fonte: OHSAS 18002)

Miglioramento continuo

Politica della sicurezza (punto 4.2)

Pianificazione (punto 4.3)

Attuazione ed esecuzione (punto 4.4)

Controllo e azione correttiva (punto 4.5)

Riesame da parte della Direzione (punto 4.6)

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dere le seguenti strutture essen-ziali:l unità responsabile della condu-

zione dell’impianto, ovvero lastruttura individuata dall’azien-da alla quale è demandata la re-alizzazione delle misure previ-ste per il corretto assetto pre-ventivo (per esempio, il regimespeciale di esercizio) dell’im-pianto interessato dai lavori,sulla base degli adempimenti le-gislativi previsti, compresi quel-li interni all’azienda in cui operala stessa;

l unità responsabile della realiz-zazione del lavoro, ovvero lastruttura alla quale è demandatol’incarico di eseguire il lavoro.

Nelle norme tecniche sono specifi-cate in dettaglio le responsabilità diciascuna unità, le figure previste e iruoli anche in relazione alla possibi-lità di affidamento di parte dei pro-pri compiti ad altre aziende. Senzaentrare nel merito delle singole fi-gure e delle responsabilità, si ritie-ne utile segnalare che le strutturemenzionate hanno l’obbligo, tral’altro, di interfacciarsi fra loro alfine di condividere la scelta meto-dologica e organizzativa del lavoroe devono dare evidenza delle pro-prie attività tramite la predisposi-zione di documenti ben definiti (peresempio, piano di lavoro, piano diintervento ecc.). Tutti questi aspet-ti richiamati hanno assunto una rile-vanza fondamentale nella nuova re-golamentazione; non a caso è ri-chiesto che il sistema di gestionedella salute e sicurezza sul lavorodebba essere certificato.

GENERALITÀ SUI SISTEMI DIGESTIONE DELLA SICUREZZALo standard di cui alla norma BSOHSAS 18001:2007 rappresentauno strumento organizzativo checonsente di gestire in modo organi-

co e sistematico la sicurezza deilavoratori all’interno della struttu-ra aziendale, puntando sui seguen-ti requisiti principali:l definizione della politica della

sicurezza (punto 4.2):- dichiarazione esplicita degliobiettivi globali di sicurezzadell’azienda;- impegno al miglioramentocontinuo della prestazione di si-curezza;

l pianificazione (punto 4.3):- identificazione dei pericoli,valutazione e controllo dei ri-schi;- requisiti di legge;- obiettivi e programmi di ge-stione della sicurezza;

l attuazione ed esecuzione (pun-to 4.4):- definizione della struttura edelle responsabilità;- pianificazione della formazio-ne, informazione e competenza;- consultazioneecomunicazione;- gestionedella documentazione;- controllo dei documenti e deidati;- controllodelleattivitàaziendali;- preparazione e risposta all’emergenza;

l controllo e azione correttiva(punto 4.5):- misura e monitoraggio delleprestazioni;- incidenti con o senza infortu-nio, non conformità ed azionicorrettive/preventive;- documenti e loro gestione;- verifiche (audit interni);

l riesame della direzione (punto4.6).

La norma OHSAS 18001 ha offerto,quindi, un modello per realizzareun Sistema di gestione della sicu-rezza volto alla prevenzione e alcontrollo sistematico dei rischirelativi alla salute e alla sicurezzadei lavoratori e costituisce lostandard di riferimento per la

certificazione del sistema azien-dale. La certificazione di un siste-ma di gestione è un processo se-condo il quale una terza parte in-dipendente, denominata“organismo di certificazione”,verifica l'implementazione attua-ta da un'organizzazione richie-dente, al fine di accertare (e cer-tificare) che il sistema sia confor-me ai requisiti stabiliti dallostandard di riferimento. L’organi-smo di terza parte indipendentedeve essere un organismo di certi-ficazione di “sistema” accredita-to da un ente firmatario dell’ac-cordo europeo multilaterale nel-l’ambito del coordinamentoeuropeo degli organismi di accre-ditamento (EA). Oltre allo stan-dard rappresentato dalla normaBS OHSAS 18001:2007, è opportu-no segnalare alcuni documentiutili per una corretta applicazio-ne dei contenuti della norma stes-sa:l OHSAS 18002, «Linea guida per

l'applicazione di un Sistema diGestione della Sicurezza» (edi-zione 2000 con aggiornamentonel 2008; si veda lo schema 1);

l linee guida dell’ILO, Internatio-nal Labour Office, sui sistemi digestione della sicurezza e dellasalute sul lavoro (ILO-OSH2001);

l linee guida INAIL e UNI per unsistema di gestione della salutee sicurezza sul lavoro (SGSL).

ORGANIZZAZIONEDEI SOGGETTI FORMATORIUn altro aspetto fondamentale èrelativo alla qualità della forma-zione del personale che opera sot-to tensione. Il personale, infatti,deve risultare adeguatamente for-mato sulle modalità di esecuzionedei lavori e sui rischi relativi me-diante percorsi formativi teorici e

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pratici che devono concludersi conesami finalizzati al rilascio del cer-tificato personale di idoneità al-l’effettuazione dei lavori sottotensione.Analogamente alle aziende esecu-trici dei lavori, anche i soggetti for-matori devono possedere determi-nati requisiti e devono essere pre-ventivamente autorizzati.Tra i requisiti principali, ènecessario:l disporre di uno o più campi

scuola in grado di permettere laconduzione dell’addestramentoin condizioni il più possibileuguali a quelle del lavoro reale;

l disporre di personale docentecompetente con almeno 5 annidi esperienza acquisita nellamanutenzione degli impiantielettrici con tensione superiorea 1000 V.

Il personaledocentedeveesseredo-tato di professionalità comprovata ecertificata al fine di garantire il pos-sessodei requisiti necessari perope-rare, con competenza e professio-nalità, nel settore della formazionedei lavori sotto tensione.Al riguardo, questi requisiti devonoessere attestati da un organismo dicertificazione accreditato da unente firmatario dell’accordo euro-peo multilaterale nell’ambito delcoordinamento europeo degli or-ganismi di accreditamento (EA) aisensi della norma CEI UNI EN ISO/IEC 17024, «Requisiti generali pergli organismi che operano nellacertificazione del personale».

CONTENUTI DEI CORSII livelli di formazione devono esseredifferenziati in funzione della man-sione svolta dai lavoratori chiamatia operare sotto tensione.I corsi devono avere obiettivi chiarie documentati, devono essere orga-nizzati in modo da individuare com-piti e responsabilità e devono pre-vedere almeno una esercitazione

reale da eseguirsi sotto tensione.Le conoscenze teoriche necessa-rie per eseguire i lavori in sicurez-za dipenderanno dalla tipologiadei lavori sotto tensione e dellamansione che il lavoratore dovràsvolgere.I contenuti del corso teorico, delladurata minima di 120 ore, dovran-no trattare almeno di:l legislazione antinfortunistica

(D.Lgs. n. 81/2008, D.M. 4 feb-braio 2011);

l normativa tecnica del settore;l conoscenza dei fenomeni fisici

significativi per il tipo di lavoro(materiali isolanti, conduttori enon conduttori, frazionamentodell’isolamento, fenomeni disovratensione di manovra e at-mosferiche);

l illustrazione delle metodologiedi lavoro (contatto, potenziale edistanza);

l caratteristiche delle procedureper i lavori, utilizzo di attrezza-ture e DPI, sequenze operative;

l nozioni di impiantistica, statodel neutro delle reti, modalitàper la realizzazione del regimespeciale di esercizio;

l tipologia di impianti sui qualiavviene l’intervento, con parti-colare attenzione alle distanzeminime e alle tipologie di mate-riali impiegati;

l nozioni di primo soccorso;l nozioni di meccanica delle linee

(sforzi su attrezzatura e impian-ti oggetto dell’intervento, ca-ratteristiche meccaniche delleattrezzature ecc.);

l compilazione dei documenti ne-cessari all’esecuzione dell’in-tervento (nozioni generali sulpiano di intervento, strutturadel piano e analisi dei contenu-ti, compilazione del piano di in-tervento);

l manutenzione attrezzature eloro conservazione.

Sono previsti corsi di aggiornamen-to quinquennali della durata mini-ma di 20 ore in cui devono essereeffettuati opportuni richiami aicorsi precedentemente effettuati,nonché eventuali aggiornamentiper l’introduzione di nuove attrez-zature, su aggiornamenti legislati-vi e normativi, eventuali aggiorna-menti di nuove metodologie di la-voro introdotte ecc.Oltre ai contenuti teorici, i corsidevono prevedere esercitazionipratiche correlate alla tipologia dilavoro effettuato ed alla mansionesvolta dai lavoratori chiamati aoperare sotto tensione.In questa fase, per il personale de-stinato alla funzione del preposto,saranno previste esercitazioni mi-rate con particolare riguardo alleattività di preparazione degli in-terventi, del controllo dello statodelle attrezzature e dei DPI, dellaverifica della fattibilità del pianodi intervento e a tutti i compitispecifici del preposto durante tut-te le fasi dei lavori.Ciascun lavoratore deve avere ef-fettuato, durante il corso di forma-zione, almeno un’esercitazioneche realizzi gli interventi completiper ciascuno dei lavori per i qualisarà reso idoneo.Le esercitazioni sotto tensionepossono essere eseguite soltantodopo l’effettuazione di un congruonumero di esercitazioni fuori ten-sione, sufficiente, secondo i pro-grammi del corso e la valutazionedel docente, a consentire al perso-nale discente il raggiungimento deldovuto livello di addestramentooperativo.

ABILITAZIONEDEL PERSONALEIl personale addetto all’esecuzio-

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ne dei lavori sotto tensione deveessere formalmente riconosciutoidoneo e abilitato allo scopo. L’ido-neità è conseguita a conclusionepositiva dell’iter formativo previ-sto mentre l’abilitazione è conces-sa dal datore di lavoro al personaleidoneamente formato e giudicatoidoneo (dal punto di vista sanita-rio) dal medico competente a se-guito delle risultanze scaturite dalprotocollo sanitario implementatoe agli adempimenti previsti dallasorveglianza sanitaria di cui al-l’art. 41, D.Lgs. n. 81/2008.

ATTREZZATURE E DPIPer quanto riguarda le attrezzatu-re e i DPI, il D.M. 4 febbraio 2011 harimandato sostanzialmente alle di-sposizioni contenute nel D.Lgs. n.81/2008, in particolare gli artt. 70(per quanto applicabile) e 81, perle attrezzature, e agli artt. 74, 75,76 e 77, per i DPI.Con riferimento ai DPI, si ritieneutile segnalare che questi, in baseal D.Lgs. n. 475/1992, devono es-sere considerati di III categoria edevono riportare l’indicazione del-la classe di protezione e/o dellatensione d’impiego, del numero diserie e della data di fabbricazione.Il fabbricante deve indicare nellasua nota d’informazione (che obbli-gatoriamente deve accompagnare ilDPI) l’uso esclusivo di questi tipi diDPI, nonché la natura e la frequenzadelle prove dielettriche alle qualidevono essere assoggettati duranteil loro “periodo di vita”[2] .Le informazioni relative alle provedielettriche e alle altre proveeventualmente previste devonoessere riscontrabili in appositi do-cumenti (schede) che fanno partedella documentazione del sistema

di gestione della sicurezza azien-dale.Relativamente alle attrezzature,nei lavori in oggetto rivestono unruolo particolare le attrezzature“isolanti” rispondenti alle specifi-che norme tecniche di riferimentoper i lavori sotto tensione.Questo tipo di attrezzature si di-stinguono da quelle “non condut-trici” anche per il fatto che le lorocaratteristiche isolanti sono verifi-cate periodicamente. Per le at-trezzature e i DPI esiste un vastoparco normativo di cui un estrattoè riportato nella tabella 1.

LA FIGURA DEL PREPOSTOAI LAVORII lavori elettrici costituiscono unparticolare lavoro nell’ambitodelle attività soggette al D.Lgs. n.81/2008. Questi lavori sono previ-sti dall’art. 82 che ha fissato i re-quisiti e le condizioni per il lorosvolgimento.Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, il da-tore di lavoro effettua la valutazio-ne del rischio elettrico finalizzataad adottare le misure tecniche eorganizzative necessarie a elimi-nare o a ridurre al minimo i rischipresenti, a individuare i dispositividi protezione collettivi e indivi-duali necessari alla conduzione insicurezza del lavoro e a predispor-re le procedure di uso e di manu-tenzione atte a garantire nel tem-po la permanenza del livello di si-curezza raggiunto.Nel Titolo III, Capo III, D.Lgs. n.81/2008, non è mai menzionata lafigura del preposto ai lavori, quin-di, laddove è introdotta la figuradel preposto nei lavori elettrici,questa deve necessariamente rife-rirsi a quanto riportato nell’art. 2,

D.Lgs. n. 81/2008, e le sue respon-sabilità non possono andare oltrequelle previste dall’art. 19.Il preposto non ha il compito diadottare (nel senso di concepire)misure di prevenzione, ma sola-mente di fare applicare quelle mi-sure predisposte da altri, interve-nendo con le proprie direttive a im-partire le cautele che devonoessere osservate.Allo stesso modo, sembra abba-stanza chiaro che al preposto nonpossono essere attribuite respon-sabilità legate in maniera più omeno diretta ad attività inerentialla valutazione del rischio elet-trico proprio perché questa re-sponsabilità è di competenzaesclusiva del datore di lavoro enon è da questi delegabile in alcunmodo (art. 17).Nella logica del D.M. 9 giugno1980 e del D.M. 13 luglio 1990, n.442, la figura del preposto nonsempre appariva in maniera con-gruente con questo concetto mala non corrispondenza delle nor-me dovrebbe essere superata aseguito dell’abrogazione delledue norme.Per quanto riguarda le norme tec-niche, sembra del tutto naturaleche queste, relativamente allefunzioni del preposto, abbiano fat-to riferimento in passato ai criteristabiliti dal D.M. 9 giugno 1980 edal D.M. 13 luglio 1990, n. 442, per-tanto, sarebbe auspicabile un rial-lineamento delle norme tecnichevigenti in tal senso.

ZONA DEI LAVORISOTTO TENSIONEIl D.M. 4 febbraio 2011 è inerenteesclusivamente ai lavori sotto

2) Al riguardo, si deve prevedere all’esterno dell’involucro di protezione uno spazio sul quale si possa indicare la data di messa in servizio equelle delle prove o dei controlli da effettuare periodicamente. Le norme tecniche di riferimento richiedono inoltre l’indicazione specificacaratterizzata dal doppio triangolo.

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tensione e non riguarda, quindi, ilavori in prossimità né i lavori fuo-ri tensione.Per prima cosa occorre chiarirecosa si deve intendere per “lavorosotto tensione”; il D.M. 4 febbraio2011 ha definito il lavoro sottotensione come il «lavoro eseguitosulle parti attive di un impiantoelettrico che si trovano in tensio-ne o che sono fuori tensione manon collegate a terra ed in corto-circuito. Si considera altresì lavo-ro elettrico sotto tensione ognialtra attività in cui il lavoratoreraggiunga con parti del suo corpo,con attrezzi, con equipaggiamen-ti o con dispositivi che vengonomaneggiati, l’interno della zonadei lavori sotto tensione così co-me definita nella norma CEI EN50110-1».La zona dei lavori sotto tensione èla regione spaziale nell’intornodella parte attiva all’interno delladistanza DL definita nella norma EN50110-1 in relazione alla tensione

nominale del sistema elettricoconsiderato.La distanza DL deve essere consi-derata come un “valore ammini-strativo” per valutare se si è inprocinto di effettuare un lavorosotto tensione; in tal caso sarànecessario adottare tutte le misu-re tecniche e organizzative (intermini di procedure, attrezzatu-re, DPI, distanze minime di avvici-namento, formazione ecc.) se-condo le modalità previste dallalegislazione per l’esecuzione dilavori sotto tensione e la perti-nente norma tecnica.La distanza DL, quindi, non deveessere considerata come la di-stanza minima di avvicinamentoche deve essere mantenuta daglioperatori rispetto alle parti a ten-sione diversa dalla propria. Perquest’ultima devono essere fattedelle considerazioni specifiche,di volta in volta, in base alle ca-ratteristiche dell’impianto o diparte di impianto sul quale si va aoperare, alle caratteristiche del-

la rete, alle condizioni ambientaliecc. (si veda il riquadro 1).

CONCLUSIONILa lettura del decreto del Ministerodel Lavoro e delle Politiche sociali4 febbraio 2011 deve inquadrarsinel contesto globale previsto dalD.Lgs. n. 81/2008. L’analisi dellanuova regolamentazione mostracome, in relazione alle particolarimetodologie di lavoro che devonoessere adottate nonché alla eleva-ta professionalità richiesta aglioperatori del settore, l’organizza-zione aziendale e la formazionedegli operatori sono punti fonda-mentali per i quali il legislatore harichiesto “garanzie” molto strin-genti. Questo appare abbastanzalogico se si considera che moltestatistiche sulle modalità di acca-dimento degli incidenti nei lavorisotto tensione hanno indicato co-me l’errore umano sia alla basedella maggiore percentuale degliaccadimenti incidentali (circa il50%). l

Riquadro 1

l Elementi per il calcolo delle distanze minime di avvicinamento

Metodi di lavoroSulla base della molteplicità degli interventi possibili sono state sviluppate negli anni diverse tipologie di interventisotto tensione in relazione alla posizione dell’operatore rispetto alle parti a potenziale diverso e ai mezzi utilizzati(attrezzature e DPI) per prevenire eventuali danni. Queste possono essere raggruppate nei seguenti metodi:l lavoro sotto tensione a distanza ­ metodo di lavoro in cui l’operatore mantiene una distanza specificata dalla

parte attiva su cui opera e da tutte le altre parti a tensione diversa dalla sua ed esegue il proprio lavoro per mezzodi aste isolanti;

l lavoro sotto tensione a contatto ­ metodo di lavoro in cui l’operatore, opportunamente protetto dal punto divista elettrico con guanti isolanti e, se necessario, con altri indumenti isolanti, esegue il proprio lavoro in direttocontatto fisico con le parti attive in tensione su cui opera (< 30 kV);

l lavoro sotto tensione a potenziale ­ metodo di lavoro in cui l’operatore esegue il proprio lavoro restando incontatto elettrico con una parte attiva in tensione, dopo essersi o essere stato portato alla stessa tensione di que­sta, e mantiene distanze specificate dalle circostanti parti a tensione diversa dalla sua.

Operatore a potenziale indefinitoOggetti conduttori sull’asse o nei pressi dell’asse dell’interspazio di aria tra due elettrodi a potenziale definito nonhanno un potenziale definito, pertanto, sono elettrodi elettricamente flottanti. A seconda del numero, delledimensioni e della forma, nonché della loro posizione geometrica nello spazio rispetto agli elettrodi fissi, gli elettrodi

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flottanti influenzano e, per lo più, riducono la rigidità dielettrica dell’interspazio tra elettrodi fissi. Questo avviene siamediante distorsione del campo elettrico, sia tramite riduzione della lunghezza netta di aria nell’interspazio.Gli effetti negativi degli elettrodi flottanti sulla rigidità dell’interspazio devono essere considerati nel calcolo delladistanza minima di avvicinamento (da terra o tra le fasi).In questo senso può essere introdotto anche un metodo di lavoro a potenziale indefinito come un metodo in cuil’operatore resta isolato da terra e da tutte le parti in tensione ed esegue il proprio lavoro su parti a terra o attive.

Figura 1

Operatore a potenzialeGli operatori che lavorano a potenziale devono indossare calzature a suola conduttrice ed, eventualmente, abiticonduttori completi. In questo caso non si devono indossare guanti, bracciali, calzature o soprascarpe isolanti e nonsi devono impiegare attrezzi isolati.Ogni operatore, prima di toccare una parte in tensione, deve stabilire l’equipotenzialità tra la parte stessa e il propriocorpo tramite un apposito dispositivo di collegamento.La presenza del campo elettrico durante il lavoro a potenziale è rappresentato nella figura 2 dove è rappresentato unoggetto conduttore (operatore) che viene portato allo stesso potenziale della parte attiva.

Figure 2 ­ 3

l Schematizzazione di operatore a potenziale e operatore a potenziale indefinito

l Distribuzionedelle linee equipotenziali

l Schematizzazionedi andata a potenziale

Braccio isolante

Parte attiva AT

Abito conduttivo

Collegamento equipotenziale

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Distanze di sicurezzaQuando sono effettuati lavori sotto tensione è necessario evitare la possibilità di scariche dovute al cedimentodell’isolamento. Conseguentemente, tra gli elementi a potenziale diverso, deve essere mantenuto un determinatolivello di isolamento e una determinata distanza da non oltrepassare adeguatamente correlata al valore dellesovratensioni (U2) che statisticamente vi si possono manifestare nelle condizioni di lavoro in base al quale le distanzestesse sono calcolate.La minima distanza di avvicinamento DA è data dalla somma di una distanza “elettrica” DU, che garantisce la tenutadello spazio d’aria e di una distanza “ergonomica” DE che garantisce la sicurezza anche in seguito a movimenti in­volontari dell’operatore.

DA = DU + DE

Occorre preliminarmente calcolare:l la distanza elettrica minima DU relativa alla tensione percentuale di tenuta U90 associata alla sovratensione

statistica di manovra attesa nel punto di lavoro;l la distanza ergonomica richiesta tenendo conto delle procedure di lavoro adottate, del livello di addestramento e

della preparazione dei lavoratori, dei fattori ambientali ecc.La normativa internazionale, recepita a livello nazionale (CEI EN 61472 2005­05, «Lavori sotto tensione. Distanzeminime di avvicinamento per sistemi in corrente alternata da 72,5 kV a 800 kV»), ha fornito i criteri per effettuare ilcalcolo della componente elettrica della minima distanza di avvicinamento basato su considerazioni riguardanti leeffettive condizioni nelle quali si opera.La DU è valutata partendo dalle caratteristiche dielettriche della configurazione di riferimento asta­piano nellecondizioni di sollecitazione critica applicata e tenendo conto del massimo livello di sovratensioni di manovra che sipossono verificare nel sistema considerato.A questa configurazione di base devono essere aggiunte valutazioni ulteriori per tenere conto della possibilevariazione di distanza in relazione a:l le caratteristiche geometriche della configurazione considerata durante il lavoro (kg);l le condizioni atmosferiche (ka);l la presenza di oggetti metallici a potenziale flottante (kf);l la presenza di isolatori danneggiati (ki);

Dove:U90 = tensione di tenuta a impulso fase fase o fase terra [kV];ks = fattore di deviazione statistica;kg = fattore di intervallo (gap);ka = fattore atmosferico di altitudine;kf = fattore di frazionamento;ki = fattore di danneggiamento dell’isolamento;F = dimensione lineare rappresentativa dell’oggetto flottante [m].Per i dettagli del calcolo dei singoli fattori occorre fare riferimento alla normativa tecnica specifica ovvero la EN 61472.Le distanze minime di avvicinamento per lavori su impianti sino a 72,5 kV sono condizionate in gran parte dallacomponente ergonomica.Pertanto, rispetto alle distanze che si determinano con la norma EN 61472, in cui sono calcolate distanze specificheper i diversi valori di tensione degli impianti e per diverse condizioni di lavoro, generalmente si assumono valori diriferimento fissi ai quali aggiungere la distanza ergonomica.

Fe tkU

+

−⋅= 117,2D 1080

U

90

ifagst kkkkkk ⋅⋅⋅⋅=

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In genere, si considera una distanza elettrica variabile da 10 cm a 30 cm per tensioni fino ai 72,5 kV.A questi valori di distanze elettriche è necessario aggiungere un valore di distanza ergonomica per ottenere ladistanza minima di avvicinamento.

Determinazione della tensione di scaricaIl comportamento di una struttura isolante è definito dal valore di cresta della tensione a impulso che, applicata ripetuta­mente all’oggetto in prova, dà luogo alla scarica per circa il 50% degli impulsi applicati (tensione di scarica 50% ­ U50% ).Questo comportamento è più compiutamente caratterizzato dalla curva di probabilità di scarica che riporta in funzionedella tensione applicata, la probabilità di scarica nel campo fra il 10% e il 90% come riportato nella figura 4.È opportuno sottolineare che la U50% risulta influenzata da:l forma d’onda e polarità della tensione applicata;l configurazione degli elettrodi e vicinanza di terre;l condizioni ambientali (temperatura, pressione atmosferica, umidità ecc.).La tensione di scarica è, quindi, un parametro aleatorio rappresentato dalla caratteristica di scarica che esprime laprobabilità di scarica p(V) in funzione del valore di cresta della tensione applicata.La caratteristica di scarica degli isolamenti in aria è bene approssimata dalla distribuzione cumulata di Gauss:

con :δ = 2 – 3 % per gli impulsi atmosfericiσ = 5 – 6 % per gli impulsi di manovra

Figure 4­5

Può essere determinata la tensione di scarica 10% (tensione di tenuta) ovvero la

U10% = U50% – 0,0128 • σ • U50%

e, assumendo σ = 5%, si ottiene:

U10% = 0,936 • U50%

Il valore 0,936 è generalmente associato al fattore di deviazione statistica ks.

∫∞−

=V

dVVVp )()( ϕ 2

5021

21)(

−−

= σ

πσϕ

VV

eV

Caratteristica di scarica in aria

2

98

6,5

15

30,5

0,5

69,5

85

9,35

1

99

p (%)

V (kV)V50

pt : probabilità di scarica accettata

Vt = f(pt) :tensione di tenuta

V50 : tensione di scarica 50%

Caratteristica di scarica in aria

2

98

6,5

15

30,5

0,5

69,5

85

9,35

1

99

p (%)

V (kV)V50

pt : probabilità di scarica accettata

Vt = f(pt) :tensione di tenuta

V50 : tensione di scarica 50%

pt : probabilità di scarica accettata

Vt = f(pt) :tensione di tenuta

V50 : tensione di scarica 50%

0

1

2

3

0 5 10 15d (m)

V50(MV)

dd

imp. atmosferici

imp. di manovra

l Andamento della tensione di scarica 50%in funzione della distanza tra gli elettrodi

per configurazione asta­piano

l Curva di probabilitàdi scarica

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Sovratensioni di manovraPer quanto riguarda i lavori sotto tensione, le sovratensioni di maggior interesse sono quelle a fronte lento, dato chele sovratensioni a fronte rapido (sovratensioni di carattere atmosferico) non sono considerate per la non applicabi­lità dei lavori sotto tensione in condizioni climatiche non favorevoli. Le sovratensioni a fronte lento hannodurata del fronte compresa tra qualche decina e qualche migliaia di microsecondi, durata della coda dello stessoordine di grandezza e sono di natura oscillatoria.Sono generalmente dovute ai seguenti fenomeni:l chiusura e richiusura di una linea;l guasti ed eliminazione dei guasti;l perdite di carico;l interruzione di correnti capacitive o induttive;l scariche lontane di origine atmosferica su un conduttore di linea aerea.La forma di tensione rappresentativa è l’impulso di manovra normalizzato 250/2500 μs (tempo alla cresta di 250 μs,tempo all’emivalore 2500 μs).La funzione di distribuzione delle sovratensioni, senza funzionamento dello scaricatore è rappresentata, approssi­mativamente, da una distribuzione di Gauss ed è caratterizzata dal suo valore al 2% (ovvero la sovratensione che hail 2% di probabilità di essere superata), dalla sua deviazione standard e dal suo valore di troncatura.L’ampiezza di queste sovratensioni può variare da 2,5 a 5 volte il valore massimo della tensione stellata, a secondadella disposizione della rete (magliata o no, neutro a terra o isolato ecc.), del tipo di manovra (interruzione di lunghelinee a vuoto, apertura di cortocircuiti, di trasformatori a vuoto, eventuale richiusura rapida degli interruttori ecc.) e,soprattutto, dal tipo di interruttore (con o senza riadescamento dell’arco).In linea generale, ogni brusca variazione dello stato di regime del sistema elettrico (inserzione o disinserzione di linea,brusche variazioni di carico, brusche variazioni di impedenza, cortocircuiti ecc.) dà luogo a un fenomeno oscillatorioche si propaga lungo la linea e che per successive riflessioni alle estremità o nei punti di disuniformità della linea puòprovocare sovratensioni.Le sovratensioni di manovra si manifestano con delle oscillazioni smorzate (con frequenze dell’ordine delle centinaiae migliaia di Hertz). Lo smorzamento è dovuto agli elementi dissipativi presenti nella linea sottoforma di resistenzalongitudinale e conduttanza trasversale.Molte esperienze sugli impianti hanno condotto alla conclusione che l’ampiezza massima delle sovratensioni dimanovra, pur potendo raggiungere valori dell’ordine di cinque/sei volte la tensione di esercizio, in più del 95% deicasi risulta inferiore a 2,3 p.u. o a 1,8 p.u. se gli interruttori sono muniti di dispositivi di riduzione.Nella figura 6 è riportata la gamma di valori di sovratensione al 2% (in p.u. di √2Us/√3 con Us ­ tensione nominale delsistema o tensione massima del sistema fase­fase), che si possono prevedere tra fase e terra, supponendo chenon vi siano limitazioni provenienti da scaricatori.

Figura 6

Campi di valori al 2% delle sovratensioni a fronte lento, all’estremità della linea,dovute alla messa in tensione attraverso chiusura o richiusura

Fonte: EN 60071-2, EN 61472

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Per quanto riguarda la sovratensione fase­fase, questa può essere determinata, approssimativamente, a partire dallasovratensione fase­terra, tenendo conto delle curve della figura 7, la quale fornisce l’insieme dei valori possibili deirapporti tra i valori 2% fase­fase e fase­terra.Il limite superiore di questo insieme è applicato, per le sovratensioni dovute a richiusura trifase rapida, il limiteinferiore alle sovratensioni dovute a energizzazione trifase.

Figura 7

La EN 61472 e la EN 60071­2 hanno previsto, in assenza di altri dati disponibili, la seguente relazione:

u2p =1,35 e 2e + 0,45

Calcolo della sovratensione statisticaIl valore della sovratensione statistica 2% (U2) ovvero il valore di cresta della sovratensione, che può comparire sul luogodi lavoro nelle condizioni di lavoro previste, che ha il 2% di probabilità di essere superato, è calcolato come segue:

dove US è il valore della tensione massima del sistema e u2 è la sovratensione statistica 2% in p.u.È possibile individuare, quindi, la sovratensione statistica fase­terra o fase­fase:

con:u2p =1,35 e 2e + 0,45

Rapporto tra i valori al 2% delle sovratensioni a fronte lento tra fasi e fase-terra

Fonte: EN 60071-2

2S2 U32U u=

2eS2e uU

32U =

2pS2p uU

32U =

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Calcolo della tensione di tenutaLa tensione di tenuta richiesta è data da:

U90r = KS U2

Il coefficiente statistico KS è generalmente considerato pari a 1,1[1].

Distanza ergonomica (E)La distanza ergonomica è la distanza che deve essere sommata alla distanza elettrica minima fase­terra o alla distanzaelettrica minima tra le fasi, per tener conto di vari fattori incontrollabili che, durante lo svolgimento del lavoro sottotensione, possono influenzare la distanza tra l’operatore e le parti a potenziale diverso dal suo.Il valore della distanza è specifico per ogni utilizzatore; la EN 61472 ha proposto valori che generalmente rientrano nellagamma che va da 0,2 m a 1 m.Il NESC ha proposto i seguenti valori:l 0,61 m da 0,751 kV fino a 72,5 kV;l 0,31 m oltre 72,5 kV.Altri standard adottano un valore minimo di 0,3 m riferito a condizioni di lavoro ottimali opportunamente incrementatiin relazione ai fattori personali, ai fattori ambientali e alle condizioni di esercizio.

Esempio di calcoloIl calcolo dimostra una estrema variabilità delle distanze elettriche minime a seconda delle condizioni specifiche di lavoro.È considerato, per esempio, un sistema a tensione nominale di 220 kV a livello del mare, in assenza di fenomeni difrazionamento e di danneggiamento di isolatori, per cui:kf = ki = 1;ka = 1;ks = 0,936;kg = 1,2;Ks = 1,1;F = 0,ipotizzando una sovratensione statistica di manovra di 2,2 p.u., è calcola una distanza minima fase terra DU pari a:

Un = 220 kV ð Us = 245 kV

mentre per una sovratensione statistica di manovra di 3 p.u., si calcola:

Allo stesso modo, con questi dati e assumendo una sovratensione statistica di manovra di 2,2 p.u., è calcolata unadistanza minima fase terra DU pari a 1,062 m a livello del mare, rispetto a una distanza minima DUpari a 1,357 mpassando in quota a 2500 m di altezza.

(1) Considerazioni e valutazioni particolari (relative alla posizione ed al movimento degli operatori, della distanza ergonomicaadottata ecc.) possono prevedere l’utilizzo di un KS pari ad 1 purché si verifichi che:

DU (Ks = 1) + DE > DU (Ks = 1,1)

2eS90e uU

32U SK=

2pS90p uU

32U SK=

2eS90e uU32U SK= = 483,2 kV ⇒ DU =1,062 m

2eS90e uU32U SK= = 483,2 kV ⇒ DU pari a 1,56 m

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Tabella 1

Elenco non esaustivo di norme tecniche per attrezzature e DPI per i lavori sotto tensioneCEI EN 60832(CEI 11­22)

«Aste isolanti ed attrezzi adattabili per lavori sotto tensione»

CEI EN 60855(CEI 11­21)

«Tubi isolanti con anima di schiuma e tondi isolanti massicci per il lavoro sotto tensione»

CEI 11­22 «Aste isolanti ed attrezzi adattabili per lavori sotto tensione»

CEI EN 60895(CEI 11­23)

«Abiti conduttori per lavori sotto tensione fino a 800 kV di tensione nominale in correntealternata»

CEI EN 60743(CEI 11­24)

«Terminologia per gli attrezzi e gli equipaggiamenti usati per lavori sotto tensione»

CEI EN 60984(CEI 11­30)

«Manicotti di materiale isolante per lavori sotto tensione»

CEI EN 60903(CEI 11­31)

«Specifica per guanti e muffole di materiale isolante per lavori sotto tensione»

CEI EN 61057(CEI 11­33)

«Elevatori a braccio isolante utilizzati per lavori sotto tensione superiore a 1 kV in correntealternata»

CEI EN 61219(CEI 11­34)

«Lavori sotto tensione. Apparecchio di messa a terra o di messa a terra ed in cortocircuito,utilizzando delle lance come dispositivo di messa in cortocircuito. Messa a terra con lance»

CEI EN 61235(CEI 11­38)

«Lavori sotto tensione. Tubi isolanti vuoti per lavori elettrici»

CEI EN 61230(CEI 11­40)

«Lavori sotto tensione Dispositivi portatili di messa a terra o di messa a terra e in cortocircuito»

CEI EN 61236(CEI 11­41)

«Selle, manicotti ed accessori per lavori sotto tensione»

CEI EN 61229(CEI 11­42)

«Protettori rigidi per lavori sotto tensione su installazioni in corrente alternata»

CEI EN 50237(CEI 11­44)

«Guanti e muffole con protezione meccanica per scopi elettrici»

CEI EN 61243­1(CEI 11­45)

«Lavori sotto tensione ­ Rivelatori di tensione Parte 1: Rivelatori di tipo capacitivo utilizzati pertensioni alternate superiori a 1 kV»

CEI EN 61243­2(CEI 11­50)

«Lavori sotto tensione ­ Rivelatori di tensione Parte 2: Rivelatori di tipo resistivo utilizzati pertensioni da 1kV a 36 kV in corrente alternata»

CEI EN 60903 «Lavori sotto tensione ­ Guanti di materiale isolante»

CEI EN 61478 «Lavori sotto tensione ­ Scale in materiale isolante»

CEI EN 62193 «Lavori sotto tensione ­ Aste telescopiche e aste telescopiche per misure»

CEI EN 62237 «Lavori sotto tensione ­ Tubi isolanti flessibili con terminali adattabili ad attrezzature e dispositiviidraulici»

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LEGISLAZIONE

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali4 febbraio 2011

Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 2),lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni

In Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2011, n. 83.

il Ministro del Lavoro e delle Politiche socialidi concerto con

il Ministro della Salute

Visto l’art. 82, comma 1, lettera c), numero 1), del decretolegislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche edintegrazioni, di seguito decreto legislativo n. 81/2008, ilquale prevede che «i lavori su parti in tensione sianoeffettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedi­mento del Ministero del lavoro, della salute e delle politi­che sociali, ad operare sotto tensione»;Visto l’art. 82, comma 1, lettera c), numero 2), del decretolegislativo n. 81/2008, il quale prevede che «l’esecuzionedei lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratoriabilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente nor­mativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività»;Visto l’art. 82, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008,il quale prevede che «con decreto del Ministero del lavoro,della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodicimesi dalla data di entrata in vigore del presente decretolegislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizza­zioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1)»;Visto l’art. 1 della legge 13 novembre 2009, n. 172, il qualeprevede l’istituzione del Ministero della salute ed il trasferi­mento ad esso delle funzioni di cui al Capo X­bis, articoli da47­bis a 47­quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999,n. 300, e successive modificazioni, già attribuite al Ministe­ro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi deldecreto­legge 16 maggio 2008, n. 85;Visto l’art. 7, comma 1, del decreto­legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio2010, n. 122 il quale prevede la soppressione dell’ISPESLe la contestuale attribuzione delle relative competenzeall’INAIL;Ritenuto pertanto che ove il decreto legislativo n. 81/2008 attribuisca competenze all’ISPESL esse debbanointendersi conferite all’INAIL;

Ravvisata la necessità di regolamentare il settore dei lavorielettrici sotto tensione in relazione alle particolari metodo­logie di lavoro da adottare, nonchè alla elevata professio­nalità richiesta agli operatori del settore;

Decreta:

Art. 1Campo di applicazione

1. Il presente decreto riguarda i lavori sotto tensione effet­tuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industrialea tensione superiore a 1000 V. In particolare si applica:a) ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatoriagenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalleparti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e daqualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto dellecondizioni generali per l’esecuzione dei lavori in sicurezza;b) alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo svi­luppo e l’applicazione di modalità, di tipologie di interven­to e di attrezzature innovative.2. Agli effetti del presente decreto non costituiscono lavorisotto tensione le seguenti operazioni eseguite sugli im­pianti elettrici in tensione realizzati nel rispetto delle relati­ve nonne tecniche, purchè si usino attrezzature e procedu­re conformi alle norme tecniche ed il personale sia adegua­tamente formato ed addestrato:a) la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interru­zione e di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terraed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio;b) la manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchisopraelencati nelle normali condizioni di esercizio;c) l’uso di rivelatori e comparatori di tensione costruiti ed

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impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dal­le stesse norme;d) l’uso di rilevatori isolanti di distanze nelle condizionipreviste di impiego;e) il lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automa­tici o telecomandati;f) l’utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed incortocircuito;g) lavori nei quali si opera su componenti che fanno partedi macchine o apparecchi alimentati a tensione non supe­riore a 1000 V anche se funzionanti a tensione superiore.

Art. 2Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, siintendono per:a) parte attiva: conduttore o parte conduttrice che, incondizioni di servizio ordinario, è in tensione;b) lavoro sotto tensione: lavoro eseguito sulle parti attive diun impianto elettrico che si trovano in tensione o che sonofuori tensione ma non collegate a terra ed in cortocircuito. Siconsidera altresì lavoro elettrico sotto tensione ogni altraattività in cui il lavoratore raggiunga con parti del suo corpo,con attrezzi, con equipaggiamenti o con dispositivi che ven­gono maneggiati, l’interno della zona dei lavori sotto tensio­ne così come definita nella norma CEI EN 50110­1;c) messa a terra e in cortocircuito: operazione con la qualele parti attive costituenti un impianto elettrico vengonocollegate con la terra, direttamente o tramite un impiantodi terra, e tra loro, direttamente o tramite parti conduttrici;d) lavoro fuori tensione: lavoro eseguito su parti attive,dopo che queste sono state rese prive di tensione e dicarica elettrica, sezionate da ogni possibile fonte di alimen­tazione e collegate a terra ed in cortocircuito;e) sperimentazione sotto tensione: attività che preveda losviluppo e l’applicazione di modalità, di tipologie di inter­vento e di attrezzature innovative propedeutica allo svilup­po di un lavoro sotto tensione.

Art. 3Criteri per il rilascio

delle autorizzazioni alle aziende1. Lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1, comma 1,lettera a) è consentito alle aziende che abbiano ricevutol’autorizzazione con decreto dirigenziale del direttore ge­nerale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministe­ro del lavoro e delle politiche sociali e del direttore genera­le della Prevenzione Sanitaria del Ministero della saluteche si avvalgono a tal fine della Commissione per i lavori

sotto tensione di cui all’allegato I che fa parte integrante delpresente decreto.2. Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione di cui alcomma 1 le aziende devono essere in possesso dei requisitidi cui all’allegato II che fa parte integrante del presentedecreto.3. Le aziende autorizzate di cui al comma 1 sono autorizza­te anche all’effettuazione della sperimentazione di cui al­l’art. 1, comma 1, lettera b), a condizione che sia fornita ladocumentazione di cui al punto 1.2.2 dell’allegato II.

Art. 4Effettuazione dei lavori sotto tensione

1. I lavori sotto tensione di cui all’art. 1 sono consentiti seeseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:a) i lavori siano effettuati da aziende autorizzate;b) l’organizzazione e le procedure di lavoro adottate sianotali da garantire la sicurezza dei lavori sotto tensione secon­do le pertinenti norme tecniche. A tal fine si consideranoidonee le pertinenti norme tecniche del Comitato Elettro­tecnico Italiano (CEI), quali in particolare le norme CEI EN50110­1 e CEI 11­15;c) l’esecuzione dei lavori sia affidata dal datore di lavorodell’azienda autorizzata a lavoratori in possesso del docu­mento di abilitazione, secondo quanto disposto dai succes­sivi articoli 5 e 6;d) le attrezzature utilizzate siano conformi a quanto dispo­sto nel successivo art. 7;e) i dispositivi di protezione individuale, di seguito DPI,rispondano a quanto previsto dal decreto legislativo n.81/2008.

Art. 5Formazione e idoneità

1. Il personale che opera sotto tensione deve essere forma­to sulle modalità di esecuzione dei lavori e sui rischi relativiattraverso corsi di formazione aventi le caratteristiche e icontenuti riportati nell’allegato III che fa parte integrantedel presente decreto.2. I corsi di cui al comma 1 devono concludersi con gliesami finali per il rilascio del relativo certificato personaledi idoneità alla effettuazione dei lavori sotto tensione.L’idoneità deve essere riferita alle effettive mansioni cui èdestinato il personale di cui al comma precedente.3. I soggetti formatori devono possedere i requisiti di cuiall’allegato III e devono essere autorizzati con decretodirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condi­zioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politichesociali e del direttore generale della Prevenzione Sanitaria

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del Ministero della salute che si avvalgono a tal fine dellaCommissione per i lavori sotto tensione di cui all’allegato I.

Art. 6Abilitazione dei lavoratori

1. Il documento di abilitazione è rilasciato dal datore dilavoro a seguito del conseguimento dell’idoneità di cuiall’art. 5 e dell’attivazione della sorveglianza sanitaria daparte del medico competente.2. Il documento di abilitazione è personale, deve contene­re la descrizione dettagliata ed esaustiva delle attività percui il lavoratore è considerato abilitato, deve essere rinno­vato annualmente ed è revocato in caso di inosservanzaalle norme di sicurezza da parte dello stesso lavoratore o aseguito di giudizio di non idoneità espresso dal medicocompetente. Il documento ha validità solo per le attivitàsvolte dall’azienda autorizzata che lo ha rilasciato.

Art. 7Attrezzature

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n.81/2008, le aziende autorizzate devono stabilire idoneeprocedure atte a garantire l’identificazione delle responsabi­lità e la rintracciabilità delle azioni per la scelta, l’immagazzi­namento, la conservazione, la manutenzione, il trasporto, lacustodia, l’uso appropriato e la verifica periodica delle attrez­zature secondo le indicazioni e dei fabbricanti.2. Ai fini delle verifiche periodiche di cui al comma 1, leaziende autorizzate devono rivolgersi a laboratori di pro­va, esterni o interni all’azienda, dotati di procedure e appa­recchiature idonee alla natura delle prove da effettuare,aventi certificato di accreditamento, ai sensi della normaUNI CEI EN ISO/IEC 17025, emesso da ente di accredi­

tamento riconosciuto a livello europeo con scopo di accre­ditamento evidenziante la competenza del laboratorio adoperare nel settore specifico, ovvero ad un laboratorio diuna azienda autorizzata ai sensi del presente decreto, aven­te un’organizzazione conforme ai requisiti della normaUNI CEI EN ISO/IEC 17025 adeguatamente documenta­ta, che garantisca la competenza del laboratorio ad operarenel settore specifico.3. Qualora non esistano disposizioni legislative o normetecniche relative ad una specifica attrezzatura, la stessa puòessere utilizzata a condizione che il datore di lavoro del­l’azienda autorizzata abbia effettuato una adeguata e docu­mentata valutazione dei rischi tale da assicurare l’esistenzadelle necessarie condizioni di sicurezza.

Art. 8Diritto di riconoscimento

1. Hanno diritto al riconoscimento di cui all’art. 3, comma1 e all’art. 5, comma 3, le aziende già operanti ai sensi deldecreto ministeriale 9 giugno 1980 e del decreto ministe­riale 13 luglio 1990, n. 442, emanati dal Ministero dellavoro e della previdenza sociale.2. Le aziende di cui al comma 1, entro 24 mesi dalla data dientrata in vigore del presente decreto, devono adeguarsialle disposizioni dello stesso decreto. In assenza di adegua­mento al presente decreto decade il diritto di riconosci­mento di cui al comma 1.

Art. 9Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sonoabrogati i decreti di cui al comma 1 dell’art. 8.Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana. l

Allegato 1

l Commissione per i lavori sotto tensione: composizione, compiti e organizzazione

1. Composizione1.1 La Commissione per i lavori sotto tensione è istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, senzanuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ed è composta da:a) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con funzione diPresidente;b) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero della Salute;c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Comitato Elettrotecnico Italiano, di seguito CEI;d) un rappresentante effettivo ed uno supplente dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sullavoro, di seguito INAIL.

2. Compiti2.1 La Commissione per i lavori sotto tensione svolge i seguenti compiti:a) formula il parere circa l’autorizzazione delle aziende;

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b) formula il parere circa l’autorizzazione dei soggetti formatori;c) effettua gli accertamenti tecnico­amministrativi sulle aziende e sui soggetti formatori;d) formula il parere di sospensione, in caso di gravi inadempienze, dell’autorizzazione delle aziende o dei soggettiformatori. Nei casi di particolare gravità formula il parere di cancellazione dall’elenco;e) effettua in caso di rilevanti incidenti o gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, aseguito di comunicazione obbligatoria da parte dell’azienda autorizzata, i necessari accertamenti sugli avvenimentiaccaduti al fine di assumere gli adeguati provvedimenti;f) costituisce ed aggiorna l’elenco delle autorizzazioni delle aziende e l’elenco dei soggetti formatori ai fini dellarelativa pubblicazione.

3. Organizzazione3.1 Per le attività relative alle lettere a), b), c), d) ed e) di cui al punto 2.1, la Commissione per i lavori sotto tensione siavvale, per le proprie valutazioni, dell’INAIL che esprime il suo parere a seguito dei necessari sopralluoghi eaccertamenti. Gli oneri relativi alle attività svolte dall’INAIL sono a carico delle aziende o dei soggetti formatorisecondo le tariffe pubblicate dal medesimo Istituto.3.2 La Commissione per i lavori sotto tensione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta l’annoed inoltre su richiesta del presidente o della metà più uno dei componenti.3.3 Le sedute della Commissione per i lavori sotto tensione sono valide se risulta presente la metà più uno deicomponenti. Le decisioni della Commissione sono prese all’unanimità. Di ciascuna seduta deve essere redatto unverbale.3.4 A seguito del parere positivo di cui ai punti 2.1.a) e 2.1.b), espresso anche in seguito all’esame delladocumentazione riportata negli allegati II e III, con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delleCondizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il direttore generale dellaPrevenzione Sanitaria dei Ministero della Salute, viene adottato il provvedimento di iscrizione negli elenchi delleaziende autorizzate e dei soggetti formatori.

Allegato 2

l Modalità per l’autorizzazione, requisiti minimi delle aziende, controllo delle aziende

1. Modalità per l’autorizzazione1.1 Presentazione della domanda1.1.1 L’istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 3 del decreto deve essere indirizzata alMinistero del lavoro e delle politiche sociali ­ Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro ­ Div. VI.1.1.2 L’istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui sopra, sottoscritta dal legale rappresentante dell’aziendarichiedente, deve essere prodotta in originale, corredata dell’imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. econtenere l’esplicita indicazione della tipologia dei lavori sotto tensione previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera a),del presente decreto per i quali viene richiesta l’autorizzazione e l’elenco della documentazione allegata.1.2 Documentazione richiesta per l’autorizzazione1.2.1 All’istanza di autorizzazione da inviarsi con le modalità di cui al punto 1.1, devono essere allegati i seguentidocumenti, datati, timbrati e firmati dal legale rappresentante, su supporto informatico:a) atto costitutivo o statuto da cui risulti l’esercizio di attività oggetto di istanza;b) documentazione che evidenzi il possesso dei requisiti minimi di cui al successivo punto 2 in termini di organizza­zione, controllo e procedure di lavoro;c) certificazione relativa al sistema di gestione della qualità redatta in conformità ai principi della norma UNI EN ISO9001:2000 e certificazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro redatta in conformità aiprincipi della norma BS OHSAS 18001:2007, entrambe rilasciate da organismo di certificazione di sistema accredita­to da ente firmatario dell’accordo europeo multilaterale nell’ambito del coordinamento europeo degli organismi diaccreditamento (EA);d) elenco dettagliato del personale con relative qualifiche, titolo di studio, mansioni e organigramma complessivo dacui si evinca il ruolo svolto dagli addetti alle diverse attività;

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e) elenco delle attrezzature e DPI utilizzati nello svolgimento dei lavori sotto tensione;f) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a 5.000.000,00 di euro per anno e noninferiore a 3.000.000,00 di euro per sinistro, per i rischi derivanti dall’esercizio delle attività connesse all’autorizza­zione;g) evidenza documentale dei percorsi formativi del personale e delle relative abilitazioni, rispettivamente previstidagli articoli 5 e 6 del presente decreto;h) dichiarazione di possesso delle norme tecniche di riferimento.1.2.2 Per l’attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), l’azienda già autorizzata ai sensi dell’articolo 1, comma 1,lettera a), deve integrare la documentazione di cui al punto 1.2.1 con una dichiarazione di impegno da cui si evincaquanto segue:a) la sperimentazione sia effettuata sotto la supervisione di un responsabile con almeno 5 anni di esperienza nelsettore dei lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V;b) l’attività sia effettuata da lavoratori in possesso di abilitazione di cui all’articolo 6 e con almeno 12 mesi diesperienza nel settore dei lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensionesuperiore a 1000 V.1.2.3 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si riserva di richiedere ogni altra documentazione ritenutanecessaria per la verifica del possesso dei requisiti richiesti.1.3 Condizioni e validità dell’autorizzazione1.3.1 L’autorizzazione ha validità triennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza da inoltrarsi secondole modalità di cui al punto 1.1. L’istanza deve contenere esplicita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentan­te dell’azienda richiedente secondo la legislazione vigente, relativa alla permanenza di tutte le condizioni che hannoconsentito il rilascio dell’autorizzazione.1.3.2 L’autorizzazione può essere modificata a seguito di apposita istanza da inoltrarsi secondo le modalità di cui alpunto 1.1. L’istanza deve contenere su esplicita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’aziendarichiedente secondo la legislazione vigente, l’elenco delle parti modificate e deve riportare in allegato su supportoinformatico le modifiche apportate. Ai fini della sola archiviazione l’istanza deve essere accompagnata dalladocumentazione di cui al punto 1.2 aggiornata. La Commissione per i lavori sotto tensione procede all’istruttoriatecnico amministrativa secondo le stesse modalità previste in fase di autorizzazione.

2. Requisiti minimi delle aziende2.1. Organizzazione e controllo2.1.1 Ai fini dell’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori sotto tensione, le aziende richiedenti devono dotarsi diun’organizzazione in grado di garantire la sicurezza dei lavori sotto tensione mediante l’applicazione di procedurespecifiche per ciascun tipo di lavoro.2.1.2 L’organizzazione aziendale deve prevedere:a) l’individuazione dei poteri e delle responsabilità assegnati nell’ambito dell’organizzazione stessa;b) l’adozione di procedure di lavoro secondo il successivo punto 2.2;c) la programmazione dell’attività di formazione dei lavoratori.2.1.3 Ogni azienda deve definire una procedura di controllo interna alla propria organizzazione al fine di garantirenel tempo la corretta applicazione di tutte le attività relative alla conduzione in sicurezza dei lavori sotto tensione. Talifunzioni di controllo devono consentire di effettuare valutazioni almeno su:a) stato delle attrezzature e dei DPI;b) effettuazione delle verifiche periodiche su attrezzature e DPI;c) aggiornamento tecnico del personale e permanenza delle relative abilitazioni;d) corretta compilazione dei piani di intervento;e) corretta applicazione delle procedure di lavoro.2.1.4 Le risultanze di tali controlli devono essere documentate ed archiviate anche su supporto informatico.2.1.5 Ai fini del punto 2.1 si considerano idonee le aziende dotate di sistemi di organizzazione e controllorispondenti a quanto stabilito dalle norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), quali in particolare lenorme CEI EN 50110­1 e CEI 11­15.

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2.2 Procedure di lavoro2.2.1 Per l’esecuzione di lavori sotto tensione l’azienda deve adottare procedure scritte per l’esecuzione degli stessi.2.2.2 Le procedure devono definire l’organizzazione decisionale ed esecutiva dei lavori e devono individuare indettaglio, in relazione al livello di complessità organizzativa dell’azienda interessata, le figure professionali previste aifini dello svolgimento dei lavori e le modalità di comunicazione fra le stesse al fine di realizzare al meglio le condizionidi sicurezza. Le procedure devono contenere inoltre:a) il richiamo alle pertinenti normative tecniche;b) le condizioni generali per l’esecuzione del lavoro;c) l’organizzazione dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse;d) la descrizione delle sequenze operative metodologiche di lavoro;e) le attrezzature ed i DPI individuati ed utilizzati.2.2.3 Si considerano idonee ai fini del punto 2.2 procedure redatte secondo quanto stabilito dalle norme tecnichedel Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), quali in particolare le norme CEI EN .50110­1 e CEI 11­15.

3. Controllo delle aziende3.1 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, entro il periodo di validità dell’autorizzazione, ha la facoltà diprocedere al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell’autorizzazione rilasciata per il tramite dellaCommissione per i lavori sotto tensione che si avvale, per le proprie valutazioni, dell’INAIL, il quale esprime il suoparere a seguito dei necessari sopralluoghi e accertamenti. Gli oneri relativi alle attività svolte dall’INAIL sono a caricodelle aziende secondo le tariffe pubblicate dal medesimo Istituto.3.2 Nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell’autorizzazione, questa viene sospesa coneffetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca dell’autorizzazione.

Allegato 3

l Caratteristiche, indirizzi e requisiti dei corsi di formazione, requisiti dei soggettiformatori e modalità di autorizzazione dei soggetti formatori

1. Caratteristiche minime dei corsi di formazione1.1. I corsi di formazione ai lavori sotto tensione, tenuti da personale qualificato secondo il successivo punto 3.1,devono essere correlati alla complessità dei lavori in essi trattati, al fine di individuare i contenuti e le necessarieesercitazioni.1.2. I corsi devono avere obiettivi chiari e documentati, devono essere organizzati in modo da individuare compiti eresponsabilità e devono prevedere almeno una esercitazione reale da eseguirsi sotto tensione.1.3. Si considerano idonei ai fini dei punti 1.1 e 1.2 i corsi realizzati secondo quanto stabilito dalle norme tecniche delCEI, quali in particolare le norme CEI EN 50110­1 e CEI 11­15.1.4. I livelli di formazione devono essere differenziati, in funzione della mansione svolta dai lavoratori chiamati adoperare sotto tensione.

2. Indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione2.1 Ogni corso di formazione deve essere di tipo teorico­pratico. I corsi possono differenziarsi per livello ecomplessità dei lavori da eseguirsi.2.2 I contenuti teorici dei corsi di formazione devono rispettare le seguenti indicazioni:a) deve essere previsto l’inquadramento legislativo e normativo nel cui ambito si effettuano i lavori sotto tensione;b) deve essere prevista la trattazione dei fenomeni fisici fondamentali per il tipo di lavoro sotto tensione (isolamento,scarica elettrica, induzione, sovratensioni ecc.) oltre ai contenuti fondamentali di impiantistica elettrica;c) devono essere forniti elementi di antinfortunistica elettrica e nozioni di primo soccorso;d) devono essere trattati i compiti delle figure interessate e i ruoli dei diversi addetti ai lavori sotto tensioneillustrandone anche le responsabilità;e) gli addetti ai lavori, ciascuno in relazione al proprio ruolo, devono apprendere le procedure di lavoro, valutare ladocumentazione prevista ed in particolare il preposto ai lavori deve essere in grado di giudicare le condizioni di

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sicurezza per cui i lavori possono essere effettuati, con particolare riferimento a condizioni atmosferiche, fraziona­mento dell’isolamento, sovratensioni, scelta delle distanze e metodologia da adottare.2.3 La durata della parte teorica dei corsi di formazione deve essere non inferiore a 120 ore per il primo corso diidoneità. Per tali corsi, ogni 5 anni deve essere effettuato un corso di aggiornamento periodico della durata noninferiore a 20 ore.2.4 Le esercitazioni pratiche devono consentire a tutti di comprendere le tecniche e sviluppare le abilità operative perrealizzare in sicurezza quanto previsto dagli obiettivi del corso.Tali esercitazioni devono rispettare le seguenti indicazioni:a) prima di effettuare l’esercitazione gli operatori devono averne chiaro lo scopo;b) le esercitazioni devono essere preparate e realizzate fuori tensione, simulando le condizioni reali di lavoro erispettando i diversi ruoli previsti;c) ciascun lavoratore, quali che siano state le fasi di esercitazione propedeutiche, deve avere effettuato durante ilcorso di formazione almeno una esercitazione che realizzi gli interventi completi per ciascuno dei lavori per i qualil’operatore sarà reso idoneo.2.5 Si considerano idonei ai fini del punto 2 i contenuti dei corsi previsti secondo quanto stabilito dalle normetecniche del CEI, quali in particolare le norme CEI EN 50110­1 e CEI 11­15.

3. Requisiti minimi dei soggetti formatori3.1 Il soggetto formatore per i lavori sotto tensione deve possedere le seguenti caratteristiche:a) disporre di uno o più campi scuola in grado di permettere la conduzione dell’addestramento in condizioni il piùpossibile uguali a quelle del lavoro reale;b) disporre di personale docente competente con almeno 5 anni di esperienza acquisita nella manutenzione degliimpianti elettrici con tensione superiore a 1000 V;c) disporre di programmi didattici dettagliati per ogni tipo di corso.

4. Modalità di autorizzazione dei soggetti formatori4.1 Presentazione della domanda4.1.1 L’istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 5 del decreto, deve essere indirizzata alMinistero del Lavoro e delle Politiche sociali ­ Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro ­ Div. VI.4.1.2 L’istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui sopra, sottoscritta dal legale rappresentante del soggettoformatore, deve essere prodotta in originale, corredata dell’imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. econtenere l’esplicita indicazione della tipologia dei corsi di formazione per i quali viene richiesta l’autorizzazione el’elenco della documentazione allegata.4.2 Documentazione richiesta per l’autorizzazione4.2.1 All’istanza di autorizzazione da inviarsi con le modalità di cui al punto 4.1, devono essere allegati i seguentidocumenti, datati, timbrati e firmati dal legale rappresentante, su supporto informatico:a) copia dell’atto costitutivo o statuto da cui risulti l’esercizio dell’attività oggetto di istanza;b) documentazione che evidenzi il possesso dei requisiti minimi di cui al suddetto punto 3, descritti in termini dipersonale docente, disponibilità di campi scuola, disponibilità di idonei programmi didattici ed organizzazione deicorsi di formazione;c) certificazione relativa al sistema di gestione della qualità redatto in conformità ai principi della norma UNI EN ISO9001:2000 rilasciata da organismo di certificazione di sistema accreditato da ente firmatario dell’accordo europeomultilaterale nell’ambito del coordinamento europeo degli organismi di accreditamento (EA);d) elenco dettagliato del personale docente con relative qualifiche, titolo di studio ed esperienza maturatanell’ambito della manutenzione degli impianti elettrici e certificato da organismo di certificazione accreditato daente firmatario dell’accordo europeo multilaterale nell’ambito del coordinamento europeo degli organismi diaccreditamento (EA) ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024;e) dichiarazione di possesso delle norme tecniche di riferimento.4.3 Condizioni e validità dell’autorizzazione4.3.1 L’autorizzazione ha validità triennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza da inoltrarsi secondole modalità di cui al punto 4.1. L’istanza deve contenere esplicita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentan­te del soggetto formatore secondo la legislazione vigente, relativa alla permanenza di tutte le condizioni che hannoconsentito il rilascio dell’autorizzazione.