La rottamazione dei ruoli e delle cartelle di pagamento formativi...* Lomardia Legge 35/2016 giunta...
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La rottamazione dei ruoli e
delle cartelle di pagamento
A cura di:
Roberto Bianchi dottore commercialista, professore a contratto di Diritto Tributario
presso le Università La Sapienza di Roma, LUISS di Roma, Luigi Bocconi di Milano,
Università degli Studi di Padova, SUPSI di Lugano e la Scuola di Polizia Tributaria
dell’Accademia della Guardia di Finanza. Pubblicista ed esperto de “Il Sole 24 Ore”
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – ASPETTI GENERALI
AMBITO TEMPORALE CARICHI AFFIDATI AD AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 2000 AL 2016
AMBITO OGGETTIVO SI POSSONO ROTTAMARE I «CARICHI AFFIDATI» DALL’ENTE IMPOSITORE (AGENZIA ENTRATE, INPS, ECC.) A EQUITALIA (TRIBUTI LOCALI?)
AMBITO DI VERIFICA
NON RILEVA LA DATA DI NOTIFICA CARTELLA MA LA DATA DI CONSEGNA (AFFIDAMENTO), CON O SENZA FORMAZIONE DEI RUOLI, ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE (D.Lgs. 46/1999*)
REGOLE GENERALI
*Ruoli affidati dal 16/12/X al 31/12/X per legge si considerano affidati alla data del giorno 10/01/X+1
Attenzione però nella rottamazione dei ruoli con i condoni del 2002 (L. 289/2002) la circolare 22/E/2003 AE sottolineò che era necessario fare riferimento alla trasmissione dei carichi nei confronti dell’Agente
della Riscossione
Comunicazione del 28/02/2017 (ruoli mai notificati)
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – ASPETTI GENERALI
SOMME ROTTAMATE
ESTINZIONE DEBITO SENZA CORRISPONDERE: SANZIONI INCLUSE INTERESSI DI MORA (art. 30 co. 1 DPR 602/1973)
SANZIONI E SOMME AGGIUNTIVE INPS AGGIO RIDETERMINATO E RIDOTTO (art.
17 D.Lgs. 112/1999)
[atto di CONTESTAZIONE (art. 16 D.Lgs. 472/1997) il più conveniente]
PAGAMENTO PAGAMENTO INTEGRALE DILAZIONATO IN RATE DOVUTI INTERESSI A DECORRERE DAL 01/08/2017
REGOLE GENERALI
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – ASPETTI GENERALI
COLLABORAZIONE CON EQUITALIA
AMMESSA SELEZIONE
AGENTE DELLA RISCOSSIONE FORNISCE DATI NECESSARI PER INDIVIDUARE CARICHI DEFINIBILI: A. PRESSO I PROPRI SPORTELLI B. SU AREA RISERVATA DEL PROPRIO SITO INTERNET
ISTITUZIONALE (credenziali ex Entratel)
DEFINIZIONE AGEVOLATA → SINGOLO CARICO A RUOLO O AFFIDATO (NEL CASO DI SCELTA ALL’INTERNO DI UN PIANO, RECARSI IN EQUITALIA –RISPOSTA TELEFISCO) SCELTA DA PONDERARE* IN RELAZIONE A DISPONIBILITÀ DEL DEBITORE E CONNESSI OBBLIGHI DI PAGAMENTO
INDIVIDUAZIONE DELLE PENDENZE
*Rischio: perdita rateizzazione nei confronti di Equitalia
Nessuna tolleranza per il micro inadempimento exart. 15 ter DPR 602/1973
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – ASPETTI GENERALI
In caso di definizione solo parziale dei carichi oggetto di dilazione precedente, come viene rimodulata la dilazione in corso?
NECESSARIO RECARSI C/O EQUITALIA OTTENIMENTO RIMODULAZIONE AL RIBASSO
DELL’AMMONTARE DELLE RATE LE RATE IN SCADENZA DAL 01-01-2017
RESTANO SOSPESE SINO ALLA SCADENZA DI PAGAMENTO DELLA PRIMA O UNICA RATA
ROTTAMAZIONE PARZIALE - TELEFISCO
conseguentemente non sono più sospese a decorrere dal quel momento e, al fine di rispettare le originarie scadenze, sarà necessario ottenere le indicazioni precise. Si spera che eventuali versamenti in eccesso siano imputati a scomputo del totale debito residuo dovuto
segue
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – ASPETTI GENERALI
Un contribuente ha in essere una rateazione che interessa 20 cartelle esattoriali
il cliente decide di rottamare 8 cartelle
ROTTAMAZIONE PARZIALE - ESEMPIO
tuttavia il contribuente dispone di un piano rateale con i vecchi debiti e ogni mese scade una rata
il cliente decide di non rottamare12 cartelle (INPS) e prosegue la rateazione
Equitalia afferma «recati allo sportello che ti verrà ricalcolato il debito»
a maggio 2017 il contribuente dovrà recarsi presso Equitalia e sperare che il concessionario gli predisponga immediatamente il nuovo calcolo
segue
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – ASPETTI GENERALI
Equitalia potrebbe rispondere «la rottamazione non è perfezionata»
ROTTAMAZIONE PARZIALE - ESEMPIO
La prima rata la paghi a luglio 2017, poi pagherai a rate fino a settembre 2018, quindi io fino ad allora non ricalcolo nulla
giunto al termine della rottamazione scomputerò tutto quanto hai versato in più
posizione del funzionario di Equitalia difficile in quanto a di fronte un soggetto che ha manifestato la volontà di voler rottamare ma non lo ha
ancora fatto
Improbabile che se la senta di sgravare delle rate che operativamente sarebbero ancora dovute sebbene sospese per effetto della rottamazione?
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – OGGETTO
COSA È OGGETTO DI ROTTAMAZIONE
Sono oggetto di definizione agevolata i carichi affidati alla riscossione risultanti da:
CARTELLE DI PAGAMENTO ACCERTAMENTI ESECUTIVI (D.L.78/2010) AVVISI DI ADDEBITO (contributi) INGIUNZIONE FISCALE DEGLI ENTI LOCALI*
*procedura più leggera (ingiunzione fiscale e non ruolo) per evitare gli aggi della riscossione ma anch’essi possono essere oggetto di definizione anche se affidate a società private iscritte all’albo tenuto dalle finanze ai sensi dell’art 53 del D.Lgs. 446/1997 per effetto dell’art. 6 ter
del D.L. 193/2016
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – OGGETTO
CARTELLE DI PAGAMENTO
La cartella di pagamento è l’atto che l’Agente della riscossione (Equitalia) invia ai contribuenti per la riscossione dei crediti vantati dagli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.).
Nella cartella è indicato l’importo totale da saldare e gli enti che ne hanno fatto richiesta, il dettaglio degli importi a
debito, nonché l’aggio e le spese di notifica che spettano a Equitalia.
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – OGGETTO
ACCERTAMENTO ESECUTIVO
Atto emesso dall’AE per le richieste di pagamento conseguenti a controlli sostanziali e inerenti a: imposte sui redditi IRAP IVA L’accertamento diventa esecutivo decorsi 60 gg dalla notifica. Dopo ulteriori 30 gg. è affidato all’agente di riscossione senza necessità di emettere il ruolo e la cartella (viene inviata raccomandata o pec al contribuente).
Attenzione: • L’agente di riscossione dovrà comunicare entro il 28.02.2017 gli accertamenti
esecutivi già affidati ma non ancora comunicati al contribuente al 31.12.2016 (raccomandata o pec).
• Se al 31.12.2016 non sono ancora scaduti i termini per presentare ricorso, l’affidamento all’agente di riscossione non è avvenuto e pertanto, si ritiene, non si può accedere alla rottamazione.
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – OGGETTO
AVVISO DI ADDEBITO
È l’atto di accertamento per riscuotere i contributi Inps. L’atto, trascorsi 60 giorni previsti per il pagamento, e in assenza di opposizione entro 40 giorni dalla notifica, diventa titolo esecutivo che consente all’agente della riscossione di procedere all’esecuzione forzosa senza la necessità di passare dal ruolo e dalla cartella.
Rientrano nella rottamazione gli avvisi di addebito affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016. L’agente della riscossione entro il 28.02.2017, dovrà informare con lettera ordinaria il contribuente, degli avvisi di addebito che gli sono stati affidati per i quali ancora non ha provveduto a eseguire la notifica, per consentire al contribuente di richiedere la rottamazione.
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – OGGETTO
INGIUNZIONE ENTI LOCALI
L’ingiunzione fiscale è una modalità alternativa al ruolo (tramite agente di riscossione) concessa agli enti locali per la riscossione dei propri tributi (è solitamente preferita al ruolo perché non prevede gli aggi).
Attenzione: Affinché l’ingiunzione fiscale possa beneficiare della rottamazione: • l’ente locale doveva emanare entro il 01.02.2017 un provvedimento di
adesione (delibera comunale)* alla definizione agevolata (regolamento comunale), da pubblicare nel proprio sito istituzionale entro 30 gg. (modulo)
• Non vi è comunque lo stralcio degli interessi di mora, ma solo delle sanzioni.
* Lombardia Legge 35/2016 giunta in chiusura d’anno che definisce le modalità di gestione della rottamazione degli importo degli enti locali
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – OGGETTO
DEBITI NON ROTTAMABILI
• RISORSE PROPRIE TRADIZIONALI DEI TRATTATI (DAZI E ACCISE) E IVA RISCOSSA ALL'IMPORTAZIONE
• SOMME DOVUTE PER RECUPERO DI AIUTI DI STATO EX ART. 14 REGOLAMENTO CE 659/1999 e UE 1589/2015 (elencazione specifica)
• CREDITI DERIVANTI DA PRONUNCE DI CONDANNA DELLA CORTE DEI CONTI • MULTE, AMMENDE E SANZIONI DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI E
SENTENZE PENALI DI CONDANNA • ALTRE SANZIONI DIVERSE DA QUELLE IRROGATE PER VIOLAZIONI TRIBUTARIE O
VIOLAZIONE DI OBBLIGHI RELATIVI AI CONTRIBUTI E A PREMI DOVUTI DA ENTI PREVIDENZIALI
VERIFICA INTERNA E RISCONTRO CON EQUITALIA
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – OGGETTO
DEBITI ROTTAMABILI PARZIALMENTE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA D.LGS. 285/1992
MULTE CODICE DELLA STRADA
APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LIMITATAMENTE A INTERESSI
COMPRESI INTERESSI EX ART. 27 C. 6 L. 689/1981
TELEFISCO 2017
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE - IL PERFEZIONAMENTO
1) Quando si considera perfezionato l’accesso alla definizione agevolata, alla data di presentazione della domanda oppure con il pagamento della prima o unica rata?
Né la semplice presentazione della dichiarazione, né il versamento della sola prima rata delle somme dovute sono sufficienti a perfezionare la definizione. La definizione agevolata, pertanto, è efficace esclusivamente se tutte le somme dovute - e non soltanto quelle comprese nell’eventuale prima rata - sono tempestivamente versate.
PROBLEMI IRRISOLTI:
1. Validità del DURC prima della definizione 2. Compensazione di crediti eccedenti con sospesi erariali > 1.500 euro
INCONTRO ODCEC ROMA - EQUITALIA
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE - IL PERFEZIONAMENTO
13. Un titolare di partita Iva che ha iscritti a ruolo contributi Inps vuole aderire alla rottamazione. Dopo quanto tempo avrà il DURC con esito positivo?
Per quanto concerne gli effetti conseguenti alla presentazione della dichiarazione di adesione per carichi previdenziali, si precisa che la decisione in ordine al rilascio o meno del DURC resta di esclusiva competenza degli uffici dell’INPS. A seguito di istanza di un contribuente, l’Inps ha comunicato di aver interessato il Ministero del Lavoro al fine di ottenere i necessari chiarimenti sulla corretta interpretazione della previsione in esame. Pertanto, in presenza di notifica di invito a regolarizzare, per il quale il contribuente non ha attivato nessuna forma di regolarizzazione prevista dalla normativa (pagamento oppure dilazione), il DURC sarà irregolare.
INPS – CONSULENTI DEL LAVORO 2 FEBBRAIO 2017
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE - IL PERFEZIONAMENTO
Il contribuente che presenta la dichiarazione di adesione finalizzata alla definizione agevolata (rottamazione) di cartelle esattoriali contenenti debiti con l’Inps, per tutto il tempo necessario al perfezionamento della sanatoria, resta un soggetto non regolare nei riguardi dell’Istituto. Il suo status non rende possibile il rilascio del Durc e tale situazione perdura sino a che non interviene la conclusione della procedura di accoglimento dell’istanza.
secondo quanto si legge nella lettera trasmessa ai Consulenti, chi non ha pagato i contributi continua a essere un soggetto inadempiente anche per tutto il periodo che va dalla presentazione della domanda sino alla risposta dell’agente della riscossione (AdR) che, per espressa previsione del comma 3, dell’articolo 6, del D.L. 193/16 (Legge 225/16), può giungere anche diversi mesi dopo. In questo arco temporale, il Durc positivo non è ottenibile.
«D’altra parte sin dal pagamento della prima rata sarà possibile per l’Inps e l’Inail attestare la regolarità contributiva», cosi come previsto nei casi di rateazione.
INCONTRO ODCEC ROMA - EQUITALIA
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – L’ACCESSO
1. Può accedere alla rottamazione chi è decaduto da precedente rateizzazione?
Rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata i carichi già interessati da provvedimenti di rateizzazione in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 193/2016 a condizione che, entro il 31 marzo 2017, risulti saldato l’importo delle rate scadenti a tutto il 31/12/ 2016.
Pertanto, il contribuente decaduto prima di tale data (24/10/2016) può aderire senza vincoli alla definizione agevolata.
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – ROTTAMAZIONE E PROCEDURE
AMMESSO SOVRAINDEBITAMENTO
AMMESSA ROTTAMAZIONE
IMPORTI ABBUONATI
POSSIBILE FALCIDIA
INCLUSI NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA I CARICHI AFFIDATI AD AGENTI DELLA RISCOSSIONE CHE RIENTRANO NEI PROCEDIMENTI DA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (L. 3/2012)
PROPOSTA DI ACCORDO/PIANO DEL CONSUMATORE → ESTINZIONE DEBITO SENZA CORRISPONDERE: SANZIONI INTERESSI DI MORA SANZIONI E SOMME AGGIUNTIVE INPS
CON PAGAMENTO DEL DEBITO NELLE MODALITÀ E TEMPI PREVISTI NEL DECRETO DI OMOLOGA DELL’ACCORDO/PIANO DEL CONSUMATORE
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – ROTTAMAZIONE E PROCEDURE
PROCEDURE CONCORSUALI
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE NEGOZIALE CRISI D’IMPRESA
APPLICAZIONE DISCIPLINA DEI CREDITI PREDEDUCIBILI ALLE SOMME OCCORRENTI PER ADERIRE ALLA DEFINIZIONE
ART. 111 E 111-BIS R.D. 267/1942
Indicazioni ODCE: richiesta presentata sempre da parte del curatore fallimentare
Accordi di ristrutturazione: necessario che il soggetto vada a colloquiare con gli enti con i quali aveva raggiunto un accordo di ristrutturazione per verificare se gli accordi raggiunti debbano essere o meno
rivisti
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – LA RINUNCIA AL CONTENZIOSO
ATTENZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA
VALUTARE LA SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO*
VALUTARE IL POSSIBILE DESTINO DEL CONTENZIOSO
SICURAMENTE DA ROTTAMARE ATTI DI CONTESTAZIONE (art. 16 D.Lgs. 472/1997 «SOLE SANZIONI»)
Atrenzione: si tratta di una definizione dei ruoli e non delle liti pendenti
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – LA RINUNCIA AL CONTENZIOSO
Gli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate dal 1 ottobre 2011, relativi ai periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi,
divengono esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica. Il ricorso alla Commissione Tributaria competente non sospende l’esecuzione
dell’atto. Le imposte, i contributi e i premi, nonché i relativi interessi, accertati dall'ufficio
ma non ancora definitivi sono iscritti nei ruoli a titolo provvisorio, nella misura di 1/3 dell’accertato (art.15, D.P.R. n.602/1973).
Per evitare l’esecuzione frazionata il ricorrente può richiedere la sospensione dell’atto impugnato alla stessa autorità giudiziaria adita (art. 47, D.Lgs. n.
546/1992).
Requisiti per la sospensione: • Fumus boni iuris
• Periculum in mora La sospensione ha effetto sino alla data di pubblicazione della sentenza di primo
grado
RISCOSSIONE FRAZIONATA IN PRIMO GRADO
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – LA RINUNCIA AL CONTENZIOSO
Dopo il giudizio di primo grado il contribuente deve versare in via frazionata gli importi accertati nell’atto impugnato come disposto dall’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992: • Per i 2/3 dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che
respinge il ricorso; • Per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria
provinciale e comunque non oltre i 2/3, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
• Per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.
È prevista la possibilità di richiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto anche nei successivi gradi di giudizio
RISCOSSIONE FRAZIONATA NEI SUCCESSIVI GRADI
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – LA RINUNCIA AL CONTENZIOSO
LA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA
L’art.6 c.2 D.L. 193/2016 pur non prevedendo alcuna forma di sospensione del processo né alcuna disciplina di raccordo tra contenziosi pendenti e
definizione, si limita ad affermare che «l’istante nella domanda si deve impegnare a rinunciare ai giudizi in corso»
La presenza di un CONTENZIOSO IN CORSO non osta alla sanatoria
Se la sanatoria non si perfeziona, viene meno la ragione che ha dato luogo all’impegno, e il processo non può che proseguire.
Se la sanatoria si perfeziona, cessa la materia stessa del contendere (?)
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – LA RINUNCIA AL CONTENZIOSO
RINUNCIA AL CONTENZIOSO IMPEGNA AGENTE ED ENTE
LA MATERIA DEL CONTENDERE CESSA SE IL CARICO DEFINITO RIGUARDA L’INTERA PRETESA OGGETTO DELLA CONTROVERSIA
CHIARIMENTI TELEFISCO
NEL CASO DI RUOLI PARZIALI (COME PER I 2/3 A SEGUITO DI GIUDIZIO NEGATIVO IN PROVINCIALE) IL GIUDIZIO PROSEGUE LIMITATAMENTE AGLI IMPORTI NON OGGETTO DI DEFINIZIONE (IN PRATICA, PER 1/3
RISPETTO AL QUALE NON VI E’ STATO RUOLO)
E per la eventuale condanna alle spese? Si applica:
Art. 44 D.P.R. 546/1992 (estinzione del processo per rinuncia al ricorso)? Art. 46 D.P.R. 546/1992 (estinzione del giudizio per cessata materia del contendere)*?
* Compensazione ope legis art. 46 co. 3 D.P.R. 546/1992
Definizione parziale: Manca norma di cessazione materia del contendere come la chiusura liti pendenti o potenziali contenute nel condono della L. 289/2002
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – ESITO DEL GIUDIZIO
CHIARIMENTI TELEFISCO
44) Qualora si definisca il carico affidato dei 2/3 e relative sanzioni amministrative dopo la soccombenza del ricorrente in primo grado, la rinuncia al giudizio tributario riguarda l’intera pretesa in contestazione o la controversia sull’avviso di accertamento prosegue per la parte non definibile?
nell’ipotesi esposta nel quesito prosegue il giudizio avente a oggetto l’avviso di accertamento in esecuzione del quale è stata avviata a titolo provvisorio la riscossione frazionata in pendenza di impugnazione.
L’interesse delle parti alla prosecuzione e alla decisione nel merito della controversia riguarda la frazione della pretesa che non è stata definita
qualora l’esito definitivo del giudizio sia favorevole al contribuente, non vi sarà alcuna ulteriore riscossione né, al contempo, alcuna restituzione di quanto versato in sede di definizione agevolata, i cui effetti sono intangibili
Qualora invece l’esito del giudizio sia sfavorevole al contribuente, vi sarà la riscossione del residuo terzo di tributi e correlati interessi e sanzioni amministrative, atteso che il debito relativo alle sanzioni comprese nel carico dei 2/3 è stato estinto mediante definizione agevolata.
Qualora il contribuente intenda aderire alla definizione, la rinuncia al giudizio deve riguardare l’intero atto (e quindi dovrà corrispondere l’intera imposta e 1/3 delle sanzioni ancora non affidate) o potrà proseguire nel contenzioso per tali importi?
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – SOCCOMBENZA PARZIALE
CHIARIMENTI TELEFISCO
45) Nella soccombenza parziale, la definizione e quindi la rinuncia al giudizio comporta che lo stesso prosegua solo per la parte non definita o invece occorre corrispondere anche tale parte?
controversia pendente in Cassazione a seguito di impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di parziale annullamento dell’avviso di accertamento (ad esempio, riduzione decisa nella misura del 30% della maggiore imposta accertata e contestata dal contribuente), pronuncia impugnata sia dall’Agenzia delle entrate sia dal contribuente
la riscossione provvisoria dopo la pronuncia di secondo grado riguarda l’importo di tributi, sanzioni e interessi determinati nella sentenza, pari - in riferimento a questo esempio - al 70% dei tributi e correlati accessori in contestazione.
il perfezionamento della definizione agevolata produce l’effetto di estinguere integralmente il complessivo debito recato dai carichi affidati, senza possibilità di restituzione, mentre la controversia prosegue in quanto i carichi definiti sono inferiori alla pretesa in contestazione
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – LA RINUNCIA AL CONTENZIOSO
IN PRESENZA DI CONTENZIOSO A RISCHIO
ALTERNATIVA VALIDA
ATTENZIONE
RICORRERE ALLA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE IN SECONDO GRADO POST ROTTAMAZIONE
ABBATTIMENTO DELLE SANZIONI ALLA METÀ (50%)
Pago in otto rate trimestrali Possibilità di ravvedimento
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – EFFETTI
EFFETTI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
SOSPENSIONE
• TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA PER RECUPERO DEI CARICHI
• OBBLIGHI DI PAGAMENTO DERIVANTI DA PRECEDENTI DILAZIONI IN ESSERE PER RATE IN SCADENZA IN DATA SUCCESSIVA AL 31.12.2016 FINO A SCADENZA PRIMA/UNICA RATA
BLOCCO
IMPOSSIBILITÀ PER AGENTE DELLA RISCOSSIONE DI: • AVVIARE NUOVE AZIONI ESECUTIVE • ISCRIVERE NUOVI FERMI AMMINISTRATIVI E IPOTECHE, FATTI
SALVI SE GIÀ ISCRITTI • PROSEGUIRE PROCEDURE DI RECUPERO COATTIVO
PRECEDENTEMENTE AVVIATE A CONDIZIONE CHE NON: 1. SI SIA ANCORA TENUTO IL PRIMO INCANTO CON ESITO
POSITIVO 2. SIA PRESENTATA ISTANZA DI ASSEGNAZIONE 3. SIA GIÀ EMESSO PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI
CREDITI PIGNORATI*
* Telefisco: pignoramento 1/5 dello stipendio non si interrompe (imposte sanzioni e interessi)
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – EFFETTI
SOGGETTI GIÀ IN RATEAZIONE
RATEAZIONI IN CORSO
AMMESSE A DEFINIZIONE SE: • EFFETTUATI PAGAMENTI PARZIALI • REGOLARITÀ DEI VERSAMENTI PERIODO DAL 01.10.2016
AL 31.12.2016 (SOLO PER RATEAZIONI IN ESSERE AL 24/10/2016 – TELEFISCO)
SCOMPUTANO
SOLO SOMME VERSATE A TITOLO DI: • CAPITALE E INTERESSI INCLUSI NEI CARICHI • AGGIO • RIMBORSO EVENTUALI SPESE DI ESECUZIONE E NOTIFICA
RESTANO ACQUISITI E NON SONO RIMBORSABILI: SANZIONI INTERESSI DI DILAZIONE INTERESSI DI MORA
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – EFFETTI
SOGGETTI GIÀ IN RATEAZIONE
RATEAZIONI IN CORSO
AMMESSE A DEFINIZIONE SE: • EFFETTUATI PAGAMENTI PARZIALI • REGOLARITÀ DEI VERSAMENTI DEL PERIODO DAL
01.10.2016 AL 31.12.2016
EFFETTI
REVOCA AUTOMATICA RATEAZIONE IN CORSO CON PAGAMENTO DELLA PRIMA O UNICA RATA
DEVE COMUNQUE ESSERE PRESENTATA ISTANZA NO DISCARICO AUTOMATICO
NEL CASO DI RESIDUO ZERO*
* Residuo debito solo sanzioni
INCONTRO ODCEC ROMA – EQUITALIA
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE - IL PERFEZIONAMENTO
10. Per un contribuente con una rateazione in corso, è sufficiente, per accedere alla rottamazione, pagare le sole 3 rate di ottobre-dicembre 2016 oppure l’intero debito scaduto?
No, devono essere pagate tutte le rate al 31 dicembre 2016 per effetto del co. 3 dell’art. 31 del D.P.R.602/1973
INTERPRETAZIONE NON CONDIVISIBILE
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – TEMPISTICA
CALENDARIO
ENTRO 28/02/2017 EQUITALIA COMUNICA
RUOLI CON CARTELLA NON NOTIFICATA AL 31.12.2016 • AVVISI ESECUTIVI SENZA INFORMATIVA DI
AFFIDAMENTO • AVVISI DI ADDEBITO NON NOTIFICATI
ENTRO 31/03/2017 DEBITORE ADERISCE
(perentorio)
DEBITORI PRESENTANO DICHIARAZIONE (ANCHE INTEGRATIVA DI PRECEDENTE) PER: • CHIEDERE AGEVOLAZIONE • CHIEDERE NUMERO DI RATE PRESCELTO • INDICARE EVENTUALI GIUDIZI PENDENTI
IMPEGNANDOSI A RINUNCIARE ALLA PROSECUZIONE
ENTRO 31/05/2017 EQUITALIA COMUNICA
(ordinatorio?)
EQUITALIA COMUNICA: • SOMME DOVUTE IN TOTALE E PER RATA • GIORNO E MESE DI SCADENZA
* ODCEC Roma vs. Equitalia fine gennaio 2017 – possibile rinunciare all’istanza
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – TEMPISTICA
LA COMUNICAZIONE DI EQUITALIA
Con posta ordinaria Equitalia informa il debitore Dei carichi affidati al 31.12.2016 ma per i quali NON è
ancora stata notificata al debitore: a) Cartella di pagamento b) Avvisi accertamento esecutivi (art. 29 c.1 lett. b D.L.
78/2010) c) Avviso di addebito INPS (art. 30 c. 1 D.L. 78/2010)
Comma 3 ter: Entro 28 febbraio 2016
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – TEMPISTICA
LA COMUNICAZIONE DI EQUITALIA
E’ QUINDI UTILE PROCEDERE CON UN CONROLLO IN DATA ANTECEDENTE ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI
ROTTAMAZIONE
EQUITALIA NON COMUNICA TUTTO, MA SOLO LE SOMME ISCRITTE A RUOLO PER LE QUALI ALLA DATA DEL 31/12/2016 NON HA ANCORA RICEVUTO LA CARTELLA DI PAGAMENTO
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – TEMPISTICA
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Introdotta la possibilità di integrare una dichiarazione integrativa
“Entro la stessa data del 31.3.2017 il debitore può integrare... la dichiarazione presentata anteriormente a
tale data”
dichiarazione già presentata entro il 31 marzo 2017
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – TEMPISTICA
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
NON E’ AMMESSO IL RITIRO DELL’ISTANZA?
Si parla di dichiarazione integrativa
Se letta in combinato con comma 13 bis indica che si possono aggiungere ulteriori carichi (rispetto a quelli
della dichiarazione originaria) iscritti a ruolo o affidati si comprende la ratio.
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – TEMPISTICA
PROBLEMA CLIENTI IN RATEAZIONE
se non si paga si perdono i benefici
se rottamano perdono il beneficio della rateizzazione
rischi
quando si presenta l’istanza decade il beneficio della rateazione
rischi
sulle somme pendenti non può più essere concesso
che
se non paga la prima rata della rottamazione il contribuente rientra
nella sua vecchia rateazione?
ma
ma le rate che scadono da gennaio a maggio 2017 possono portare a
superare la soglia delle 8/5 rate non pagate
se il contribuente decide revocare la domanda di rottamazione la sospensione non vale più dal 01/01/2017 con conseguente
decadenza dalla rateazione
ma
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – TEMPISTICA
2. Contribuente che presenta l’istanza e in un momento successivo decide di non aderire al pagamento proposto da Equitalia ma proseguire nel rateizzo a suo tempo concordato?
Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017, un’apposita dichiarazione; decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata. A seguito del mancato pagamento della prima o dell’unica rata della definizione sarà revocata la sospensione e il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa.
INCONTRO ODCEC ROMA - EQUITALIA
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – PAGAMENTO
IL PAGAMENTO
PAGAMENTO EFFETTUATO IN RATE DI PARI AMMONTARE COSÌ SUDDIVISE:
NEL 2017: ALMENO IL 70% DEGLI IMPORTI DOVUTI IN 3 RATE SCADENTI: • LUGLIO • SETTEMBRE • NOVEMBRE
NEL 2018: PER IL RESTANTE 30% IN 2 RATE SCADENTI: • APRILE • SETTEMBRE
SOMME DOVUTE COMPOSTE DA: • CAPITALE • INTERESSI • AGGI (RAPPORTATI A
CAPITALE E INTERESSI, NON A SANZIONI -TELEFISCO)
• SPESE ESECUTIVE • SPESE NOTIFICA
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – PAGAMENTO
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI
PAGAMENTO* DELLE SOMME DOVUTE PER DEFINIZIONE PUÒ ESSERE EFFETTUATO:
1. MEDIANTE DOMICILIAZIONE SUL C/C INDICATO DAL DEBITORE NELLA DICHIARAZIONE
2. MEDIANTE BOLLETTINI PRECOMPILATI CHE AGENTE DELLA RISCOSSIONE DEVE ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE AL
DEBITORE SE NON HA RICHIESTO DI ESEGUIRE VERSAMENTO MEDIANTE DOMICILIAZIONE
3. PRESSO SPORTELLI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE * Non è possibile effettuare alcuna compensazione (NO Mod. F24)
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – PAGAMENTO
IL MANCATO PAGAMENTO
• MANCATO PAGAMENTO • PAGAMENTO INSUFFICIENTE • TARDIVO VERSAMENTO
DELL’UNICA RATA OVVERO DI UNA RATA
1. DEFINIZIONE NON PRODUCE EFFETTI 2. RIPRENDONO A DECORRERE TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA 3. VERSAMENTI EFFETTUATI ACQUISITI A TITOLO DI ACCONTO DELL'IMPORTO DOVUTO
(NON DETERMINANO ESTINZIONE DEL DEBITO RESIDUO) 4. AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROSEGUE ATTIVITÀ DI RECUPERO 5. PAGAMENTO NON PUÒ ESSERE RATEIZZATO EX ART. 19
POSSIBILI PATOLOGIE
EFFETTI
* Non trova applicazione l’istituto del lieve inadempimento ex art. 15 ter DPR 602/1973 (ritardi non superiori a sette giorni)in quanto non richiamato dalla norma
ERRATA ROTTAMAZIONE E DIVIETO DI RATEAZIONE
DIVIETO RATEAZIONE
LIMITATAMENTE A CARICHI NON INCLUSI IN PIANI DI DILAZIONE IN ESSERE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA L. DI CONVERSIONE DEL DECRETO
ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE ERANO TRASCORSI MENO DI 60 GIORNI DALLA NOTIFICA: 1. DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO 2. DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO 3. DELL’AVVISO DI ADDEBITO
NON OPERA
SE
03/12/2016
ERRATA ROTTAMAZIONE E DIVIETO DI RATEAZIONE
CADUCAZIONE rottamazione per mancato/tardivo
pagamento
SE cartella era già stata rateizzata
SE cartella NON era già stata rateizzata
non si può riattivare la rateizzazione
è possibile rateizzare
NON erano già passati 60 gg dalla notifica*
erano già passati 60 gg dalla notifica
03/12/2016
*quando si presenta l’istanza
a) La norma dice “… trascorsi meno di 60 giorni dalla data della notifica … ”
b) Il riferimento è alla “notifica”
c) Possibilità dovrebbe valere anche nel caso di carichi solo affidati per i quali i 60 giorni non possono decorrere per mancanza di qualsivoglia notifica
DUBBIO
ERRATA ROTTAMAZIONE E DIVIETO DI RATEAZIONE
a) Già trascorsi i 60 giorni
b) Non ancora trascorsi 60 giorni
c) Sono ancora pendenti per la mancanza del termine
iniziale di notifica
03/12/2016
60 gg
60 gg 60 gg
A
B C
ERRATA ROTTAMAZIONE E DIVIETO DI RATEAZIONE
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – LA DOMANDA
La domanda va compilata tramite il Modello DA1 da scaricare dal sito di Equitalia.
Nella domanda vanno indicate le seguenti informazioni: • Dati anagrafici • Il luogo di domiciliazione per la procedura (o in alternativa indirizzo PEC) • Dettaglio cartelle/avvisi da definire e dettaglio dei carichi per definizioni parziali • Modalità di pagamento: versamento unico o rateale (2 –5) • L’impegno a rinunciare a eventuali giudizi pendenti
per crisi da sovraindebitamento modulistica a parte
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – LA PROCEDURA
Il modello da utilizzare va scaricato dal sito di Equitalia (www.gruppoequitalia.it)
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – LA PROCEDURA
LA DOMANDA
• Fisicamente presso gli sportelli Equitalia oppure via PEC agli indirizzi delle direzioni regionali dell’A.E. indicati;
• Personalmente o tramite intermediario delegato.
La domanda già presentata con vecchio modello può essere integrata entro il 31.03.2017 SOLO per aggiungere i nuovi affidamenti 2016 (?)
VA PRESENTATA
ENTRO IL 31/03/2017
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – LA PROCEDURA
2. Dettaglio cartelle/avvisi da definire
Ok rinvio domanda per il 2016
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – LA PROCEDURA
2. Dettaglio cartelle/avvisi da definire
NUMERO CARTELLA DI PAGAMENTO
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – LA PROCEDURA
2. Dettaglio cartelle/avvisi da definire
NUMERO DI RIFERIMENTO INTERNO PER
AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – LA PROCEDURA
2. Dettaglio cartelle/avvisi da definire
NUMERO DELL’ATTO
PER GLI AVVISI DI DEBITO
ASPETTI PARTICOLARI DELLA PROCEDURA
3. Dettaglio singoli carichi (da compilare solo in caso di definizioni PARZIALI)
Riferimento a n. rigo cartella tabella precedente
Ruolo 2015/8888
3. Dettaglio singoli carichi (da compilare solo in caso di definizioni PARZIALI)
Devo indicare il
numero di ruolo
(che si trova nella
sezione «dettaglio
importi dovuti»)
ASPETTI PARTICOLARI DELLA PROCEDURA
Caso A: Definisco solo alcuni RUOLI indicati nelle cartelle
3. Dettaglio singoli carichi (da compilare solo in caso di definizioni PARZIALI)
Devo indicare
l’«estremo dell’atto»
(che si trova nella
sezione «dati
identificativi cartella»)
Caso B: Definisco solo alcuni CARICHI dei RUOLI indicati nelle cartelle
ASPETTI PARTICOLARI DELLA PROCEDURA
Se si vuole pagare in 2, 3, 4 rate è necessario indicare uno dei codici della tabella che trova di sopra e che corrisponde alla soluzione scelta
LA RIPARTIZIONE DEI PAGAMENTI
ASPETTI PARTICOLARI DELLA PROCEDURA
RATEIZZAZIONE ORDINARIA – NOVITA’
NUOVA RATEAZIONE ORDINARIA
DPR 602/1973 – ARTICOLO 19
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO
1. L’Agente della riscossione, su
richiesta del contribuente, può
concedere, nelle ipotesi di
temporanea situazione di obiettiva
difficoltà dello stesso, la ripartizione
del pagamento delle somme iscritte
a ruolo fino ad un massimo di 72
rate mensili
1. L’Agente della riscossione, su
richiesta del contribuente che
dichiara di versare in temporanea
situazione di obiettiva difficoltà,
concede la ripartizione del
pagamento delle somme iscritte a
ruolo, con esclusione dei diritti di
notifica, fino ad un massimo di 72
rate mensili. Nel caso in cui le
somme iscritte a ruolo sono di
importo superiore a 60.000 euro, la
dilazione può essere concessa se il
contribuente documenta la
temporanea situazione di obiettiva
difficoltà.
RATEIZZAZIONE ORDINARIA – NOVITA’
LA NUOVA RATEAZIONE ORDINARIA
Fino a 60.000
euro
LA CONCESSIONE E’ UN OBBLIGO NON PIU’ UNA
FACOLTA’
Oltre i 60.000
euro
Contribuente dichiara,
Agente concede
Contribuente documenta,
Agente concede
RATEIZZAZIONE ORDINARIA – NOVITA’
NUOVA RATEAZIONE ORDINARIA
DPR 602/1973 – ARTICOLO 19
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO
1-bis. In caso di comprovato
peggioramento della situazione di cui
al comma 1, la dilazione concessa può
essere prorogata una sola volta, per
un ulteriore periodo e fono a 72 mesi,
a condizione che non sia intervenuta
decadenza.
INVARIATO
PROROGA 72 MESI
Comprovato peggioramento
della situazione
1-ter. Il debitore può chiedere che il
piano di rateazione di cui ai commi 1 e
1-bis preveda, in luogo di rate costanti,
rate variabili di importo crescente per
ciascun anno
INVARIATO
PIANO VARIABILE
RATEIZZAZIONE ORDINARIA – NOVITA’
NUOVA RATEAZIONE ORDINARIA
DPR 602/1973 – ARTICOLO 19
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO
1-quater. Ricevuta la richiesta di
rateazione, l’Agente della riscossione
può iscrivere l’ipoteca di cui all’articolo
77 solo nel caso di mancato
accoglimento della richiesta, ovvero di
decadenza ai sensi del comma 3.
sono fatte comunque salve le
ipoteche già iscritte alla data di
concessione della rateazione.
1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l’Agente della
riscossione può iscrivere l’ipoteca di cui all’articolo 77 o il
fermo di cui all’articolo 86, solo nel caso di mancato
accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi
del comma 3. Sono fatti salvi i fermi e le ipoteche già iscritti
alla data di concessione della rateazione. A seguito della
presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le
somme oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 48-bis, per
le quali non può essere concessa la dilazione, non
possono essere avviate nuove azioni esecutive sino
all’eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo
accoglimento, il pagamento della prima rata determina
l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero
coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si
sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia
stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo
non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già
emesso provvedimento di assegnazione dei crediti
pignorati.
BLOCCO NUOVE AZIONI
RATEIZZAZIONE ORDINARIA – NOVITA’
NUOVA RATEAZIONE ORDINARIA
DPR 602/1973 – ARTICOLO 19
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO
3. In caso di mancato pagamento, nel
corso del periodo di
rateazione, di otto rate, anche non
consecutive:
a) il debitore decade
automaticamente dal beneficio
della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo
ancora dovuto è immediatamente
ed automaticamente riscuotibile in
unica soluzione;
c) il carico non può più essere
rateizzato.
3. In caso di mancato pagamento, nel corso del
periodo di rateazione, di cinque rate, anche non
consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal
beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è
immediatamente ed automaticamente
riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico può essere rateizzato se, all’atto
della presentazione della richiesta, le rate
scadute alla stessa data sono integralmente
saldate. In tal caso, il nuovo piano di
dilazione può essere ripartito nel numero
massimo di rate non ancora scadute alla
medesima data. Resta comunque fermo
quanto disposto dal comma 1-quater.
• Decadenza non preclude nuova rateazione
• Obbligo pagamento scaduti
• Durata residua pari a quella originaria
RATEIZZAZIONE ORDINARIA – NOVITA’
RITARDO PAGAMENTO PRIMA RATA
TEMPESTIVITA’ DEL VERSAMENTO LIEVE
INADEMPIMENTO SE IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA E’
EFFETTUATO CON RITARDO NON SUPERIORE A 7 GIORNI
RISPETTO AL TERMINE DI SCADENZA DEL PAGAMENTO
REGOLE DI COMPUTO DEL RITARDO
Circolare 17/e/2016 per decorrenza e conteggio dei 7 giorni:
• Versamenti e adempimenti che scadono il sabato o in un giorno
festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo
• Se termine di scadenza del pagamento ricade nel periodo tra il 1° e il
20 agosto il pagamento può essere effettuato entro il giorno 20 dello
stesso mese, senza alcuna maggiorazione (cd. Proroga di ferragosto)
7 giorni
RATEIZZAZIONE ORDINARIA – NOVITA’
ERRORE SU SOMMA VERSATA
LIEVE INADEMPIMENTO contribuente effettua il pagamento
della prima rata in misura carente per una frazione tuttavia:
• Non superiore al 3%
• E comunque per un importo non superiore a 10.000 euro
Circolare 17/e/2016 lieve inadempimento può riguardare, sia
nella tempestività che nell’entità del versamento, anche il
pagamento delle somme dovute in unica soluzione.
IMPORTO
SI EVITA DISPARITA’ TRA SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL
PAGAMENTO FRAZIONATO E COLORO CHE, INVECE,
ADEMPIONO IN UNICA SOLUZIONE
LA DOCUMENTAZIONE
PUNTI NODALI DELLA RATEAZIONE
1 CONDIZIONI PER ACCOGLIMENTO
ISTANZA
2 ULTERIORI DEBITI DOPO AVVIO
RATEAZIONE
3 SITUAZIONI CHE PERMETTONO LA
PROROGA
4 SITUAZIONI CHE DETERMINANO
DECADENZA
LA DOCUMENTAZIONE
NUOVA RATEAZIONE ORDINARIA
OBBLIGO A RICHIESTA DEL
CONTRIBUENTE
Rate di importo non
inferiore a € 50
MASSIMO N. 72 RATE
ATTENZIONE AI
DOCUMENTI DA
PRESENTARE
LA DOCUMENTAZIONE
NUOVA RATEAZIONE ORDINARIA
DOCUMENTAZIONE
PERSONE FISICHE SOCIETA’
DOCUMENTO
DI IDENTIA’
DELEGA +
DOC.
DELEGATO E
DELEGANTE
VISURA
CAMERALE
PER
IMPORTI
SUPERIORI
AD € 60.000
ANCHE LE
72 RATE
INDICI DI
LIQUIDITA’
DELEGA +
DOCUMENT
O IDENTITA’
RAPP. E
DELEGATO
LA DOCUMENTAZIONE
NUOVA RATEAZIONE ORDINARIA
GLI INDICI DI RIFERIMENTO
(liq. Differita + liq. Corrente)
Passivo Corrente
debito complessivo cartella
valore della Produzione Rettificato x 100
INDICE DI
LIQUIDITA’ =
INDICE
ALFA =
LA DOCUMENTAZIONE
IMPORTO SUPERIORE A 60.000 EURO
PER I SOGGETTI IN CONTABILITA’ ORDINARIA
NUMERO
RATE
(liq. Differita + liq. Corrente)
Passivo Corrente
debito complessivo cartella
valore della Produzione Rettificato x 100
INDICE
ALFA =
INDICE DI
LIQUIDITA’ = < 1 CONDIZIONE
per cui se l'impresa ha:
indice ALFA fino a 2 numero massimo di rate è 18;
Indice ALFA tra 2,1 e 4 numero massimo di rate è 36;
Indice Alfa tra 4,1 a 6 numero massimo di rate è 38;
Indice Alfa tra 6,1 a 8 numero massimo di rate è 60.
Indice alfa superiore a 8,1 al massimo 72 rate.
LA RATEAZIONE STRAORDINARIA
DPR 602/1973 – ARTICOLO 19
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO
1-quinquies. La rateazione prevista dai
commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per
ragioni estranee alla propria responsabilità,
in una comprovata e grave situazione di
difficoltà legata alla congiuntura economica,
può essere aumentata fino a 120 rate
mensili. Ai fini della concessione di tale
maggiore rateazione, si intende per
comprovata e grave situazione di difficoltà
quella in cui ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni:
a) Accertata impossibilità per il contribuente
di eseguire il pagamento del credito
tributario secondo un piano di rateazione
ordinario;
b) Solvibilità del contribuente, valutata in
relazione al piano di rateazione
concedibile ai sensi del presente comma
INVARIATO
120 RATE
Comprovata e grave situazione di
difficoltà legata alla congiuntura,
estranea alla propria responsabilità
(quindi «subita»)
LA RATEAZIONE STRAORDINARIA
DOCUMENTAZIONE
PERSONE FISICHE SOCIETA’
CERTIFICATO ISEE
INDICI DI
LIQUIDITA’ E
ALFA
ALTRI
DOCUMENTI
LA RATEAZIONE STRAORDINARIA
IMPORTO SUPERIORE A 60.000 EURO PREFERENDO LA STRAORDINARIA
TIPOLOGIA DI DEBITORE IMPORTO DELLA RATA
Persone fisiche e ditte
individuali con regimi
fiscali semplificati
Si accede alla rateazione straordinaria se l’importo
della rata è superiore al 20% del reddito mensile del
nucleo familiare del richiedente.
Il dato si desume dall’indicatore della Situazione
Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione
dell’indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, che va
allegato all’istanza
Soggetti diversi (con dati
desunti dalla situazione
contabile aggiornata)
Condizione
1
Rata superiore al 10% del valore della
produzione, rapportato su base
mensile ed enucleato ai sensi dell’art.
2425, numeri 1), 3) e 5), del codice
civile
Condizione
2
L’indice di liquidità compreso tra 0,50
e 1, ove indice di liquidità è:
(liquidità differita + liquidità corrente)
passivo corrente
LA RATEAZIONE STRAORDINARIA
SI CONSIDERANO PER EVITARE DECADENZA
RATEAZIONE IN
CORSO
TIPO DI
PROROGA CONDIZIONI
ORDINARIA
Ordinaria, con
durata massima
di 72 mesi
Comprovato peggioramento della
temporanea situazione di obiettiva
difficoltà, mediante confronto del modello
RED
Straordinaria, con
durata massima
di 120 mesi
Comprovata e grave situazione di difficoltà
legata alla congiuntura economica, per
ragioni estranee alla propria responsabilità
STRAORDINARIA
Ordinaria, con
durata massima
di 72 mesi
Comprovato peggioramento della
temporanea situazione di obiettiva difficoltà
Straordinaria, con
durata massima
di 120 mesi
Comprovata e grave situazione di difficoltà
legata alla congiuntura economica, per
ragioni estranee alla propria responsabilità
LA RATEAZIONE STRAORDINARIA
RATEAZIONE DIRITTO DEL CONTRIBUENTE
DINIEGO DI RATEAZIONE IMPUGNABILE
IN COMMISSIONE TRIBUTARIA
Corte di Cassazione, ord. N. 7612 del 20/3/2010
Corte di Cassazione, ord. N. 15647 del 1/7/2010
Corte di Cassazione, ord. N. 20778 del 7/10/2010
Sussistendo i requisiti previsti dalla legge, l’agente per la
riscossione non può negare il beneficio
I DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE
DOCUMENTAZIONE
SOCIETA’
INDICI DI
LIQUIDITA’ E ALFA
ALTRI
DOCUMENTI
I DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE
Oltre alla documentazione «classica per la richiesta di rateazione
(prospetto di determinazione dell’indice alfa e dell’indice di
liquidità), l’impresa in liquidazione è tenuta a produrre una
relazione attestante:
1. I motivi che determinano l’impossibilità di far fronte in unica soluzione al
debito iscritto a ruolo;
2. La presenza di elementi nell’attivo patrimoniale idonei ad assicurare l’integrale
soddisfacimento dei creditori sociali, quindi l’esistenza di mezzi necessari per
far fronte al debito iscritto a ruolo nonché di flussi finanziari tali da assicurare
la regolarità del pagamento;
3. In assenza di dimostrazione dei requisiti di cui al punto precedente, la
disponibilità da parte di terzi a garantire il pagamento rateale mediante
fideiussione bancaria, polizza fideiussoria o ipoteca di primo grado su beni
il cui valore, determinato ai sensi dell’articolo 79 D.P.R. n. 602/1973, sia
superiore all’ammontare del debito iscritto a ruolo maggiorato degli interessi di
dilazione.
I DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE
NUOVA RATEAZIONE ORDINARIA
Rateazione per
IMPRESE IN
LIQUIDAZIONE
USCITE
ENTRATE
È necessario
comprovare la
fattibilità della
RATEAZIONE
FLUSSI DI
CASSA
ATTESTAZIONE DA
PARTE DI UN
SOGGETTO ABILITATO
SOSPENDERE LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE
LE TIPOLOGIE DI SOSPENSIONE
AMMINISTRATIVA LEGALE GIUDIZIALE
AGENZIA DELLE
ENTRATE / ENTE
IMPOSITORE
AGENTE
PER LA
RISCOSSI
ONE
COMMISSIONE
TRIBUTARIA
SOSPENDERE LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE
SOSPENSIONE LEGALE
VECCHIO NUOVO
• Comunicazione entro 90 gg
• Possibilità di invocare
l’ipotesi «qualsiasi altra
causa di non esigibilità»
• Possibile reiterazione
• 220 giorni di silenzio
comportano annullamento
del ruolo
• Comunicazione entro 60 gg
• Eliminata possibilità di
invocare l’ipotesi «qualsiasi
altra causa di non
esigibilità»
• Eliminata la reiterazione
• 220 giorni di silenzio
comportano annullamento
del ruolo solo per motivi
citati
SOSPENDERE LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE
METODO PER BLOCCARE ESECUZIONE
AGENTE DELLA RISCOSSIONE
RICEVE APPOSITA
ISTANZA DAL
CONTRIBUENTE
BLOCCA OGNI AZIONE
FINALIZZATA ALLA
RISCOSSIONE
ATTENZIONE
AGLI ABUSI
SOSPENDERE LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE
QUANDO E COME SI AGISCE
1. Cartacea (manuale, posta, mail)
2. Telematica (procedura sito Equitalia)
2 modalità
Se non si provvede in questo lasso
temporale, la domanda è da
considerarsi inammissibile
RICEZIONE
ATTO
TERMINE
ULTIMO + 60 GG
SOSPENDERE LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE
CONTENUTO ISTANZA
• Prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso,
intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è
reso esecutivo
• Provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore
• Sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente
creditore
• Sospensione giudiziale, oppure sentenza che abbia
annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore,
emesse in un giudizio al quale il concessionario per la
riscossione non ha preso parte
• Pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in
data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in
favore dell’ente creditore
Consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 d.p.r.
445/2000 (in caso di dichiarazioni mendati, di
formazione o uso di atti falsi) e per gli effetti dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica, sotto la
propria responsabilità
DOCUMENTI IN PDF
A SOSTEGNO
RICHIESTA
AUTOCERTIFICAZIONE
MOTIVAZIONE
SOSPENDERE LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE
EFFETTI IN CAPO AGLI ENTI
220 GIORNI In caso di mancata comunicazione entro il termine di
220 giorni la partita viene stornata e l’ente creditore
perde diritto di recuperare somme
10 GIORNI
Analisi e prima
istruttoria su
mere formalità
RICEZIONE
ISTANZA
ESTINZIONE
DEBITO
INVIO
ENTE COMUNICAZIONE
ESITO
60 GIORNI
- Verifica e
risposta con
analisi nel
merito
- Comunica
esito
SOSPENDERE LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE
QUANDO SI PUO’ UTILIZZARE UTILMENTE
1) ATTIVATA RATEAZIONE SU AVVISO BONARIO
2) COMMESSE IRREGOLARITA’ SENZA AVVEDERSI
DELLA DECADENZA, CONTINUANDO A PAGARE LE
RATE
3) VIENE ISCRITTA A RUOLO LA SOMMA, SENZA
TENERE CONTO DI PAGAMENTI EFFETTUATI MEDIO
TEMPORE
4) BISOGNEREBBE RECARSI ALL’UFFICIO E CHIEDERE
LO SGRAVIO
5) MOLTO PIU’ SEMPLICE INVIARE COMUNICAZIONE
SOSPENDERE LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE
ATTENZIONE SANZIONI
FALSA
ATTESTAZIONE FALSI DOCUMENTI
DA CODICE PENALE,
CON OBBLIGO DI
COMUNICAZIONE DI
NOTIZIA DI REATO
SANZIONE
AMMINISTRATIVA DA
100% A 200% SOMME
DOVUTE, CON
MINIMO DI 258 EURO
NATURA E REQUISITI DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
LA DISTINZIONE TRA RUOLO E CARTELLA
RUOLO CARTELLA DI
PAGAMENTO
• Elenco dei debitori con
somme dovute per
ciascun creditore
• Termini di iscrizione o
affidamento
• Atto che non viene
autonomamente
notificato
• Titolo esecutivo tributario
per eccellenza, cui oggi
si affianca l’avviso di
accertamento
• Termini perentori di
notifica al contribuente
• Contenuto essenziale e
vincolato
NATURA E REQUISITI DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
RUOLI ORDINARI E STRAORDINARI
Art. 11 D.P.R. 602/1973 – oggetto e specie dei ruoli
1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e
gli interessi
2. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari
3. I ruoli straordinari sono formati quando vi è
fondato pericolo per la riscossione
NATURA E REQUISITI DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
FORMAZIONE DEI RUOLI
L’ufficio competente forma ruoli distinti per
ciascuno degli ambiti territoriali in cui i
concessionari operano
In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme
dovute dai contribuenti che hanno il domicilio
fiscale in comuni compresi nell’ambito
territoriale cui il ruolo si riferisce
NATURA E REQUISITI DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
CONTENUTO DEI RUOLI
Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice
fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo
diviene esecutivo e il riferimento all’eventuale precedente atto di
accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche
sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi
luogo l’iscrizione
Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica,
dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato.
Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo
NATURA E REQUISITI DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
LA SOTTOSCRIZIONE DEL RUOLO
Le disposizioni contenute nell’art. 12, comma 1 e 4, del d.p.r. n. 602 del 1973
devono interpretarsi nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono
formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi
contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo
dell’amministrazione creditrice. Di talchè, mediante la cd. «validazione», è stata
prevista una procedura informatica che conferisce garanzia di autenticità del
ruolo formato dall’ufficio impositore, al termine della quale esso assume le
caratteristiche di atto di provenienza certa dal titolare dell’ufficio o da un suo
delegato.
Il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell’ufficio non incide in
alcun modo sulla validità dell’iscrizione a ruolo del tributo, giacchè si tratta di
atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da
notificare al contribuente.
Cass., ord. 19761 del
3 ottobre 2016
NATURA E REQUISITI DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
ISCRIZIONI A RUOLO DEFINITIVE
a) Le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli
articoli 36-bis e 36-ter del d.p.r. 600/73, n. 600, al netto dei
versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle
dichiarazioni;
b) Le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte
liquidate in base ad accertamenti definitivi;
c) I redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati
dall’ufficio in base alle risultanze catastali;
d) I relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie
SONO ISCRITTE A TITOLO
DEFINITIVO NEI RUOLI
NATURA E REQUISITI DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
ISCRIZIONI A RUOLO PROVVISORIE
IMPOSTE
CONTRIBUTI
PREMI
RITENUTE ALLA FONTE
Corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio, ma non ancora
definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo
provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per
1/3 degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori
imponibili accertati
NATURA E REQUISITI DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
ISCRIZIONI A RUOLO STRAORDINARIE
In deroga all’art. 15, nei ruoli straordinari le imposte, gli
interessi e le sanzioni sono iscritti per l’intero importo
risultante dall’avviso di accertamento, anche se non
definitivo.
Art. 15 bis D.P.R. 602/73
Obbligo di adeguata motivazione?
Si CTP Milano, sez. II, sentenza n. 76 del 7/03/2012 (in termini
CTP Bari n. 28/2009, Reggio Emilia n. 65/1/10, Ancona 263/3/11)
No CTR Venezia, sez. IV, sentenza n. 1053 del 10/10/2016
NATURA E REQUISITI DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
ISCRIZIONI A RUOLO STRAORDINARIE
La dichiarazione di fallimento del contribuente integra di per sé il
requisito del periculum in mora per l’iscrizione delle imposte nel
ruolo straordinario, configurandosi in proposito un fondato pericolo
per la riscossione ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 602/1973. la
dichiarazione di fallimento – è stato osservato – non può da sola
rappresentare una piena garanzia della pretesa tributaria, posto
che la relativa procedura dà luogo al concorso del credito vantato
dall’Amministrazione finanziaria con gli altri crediti nei confronti del
fallito, e che il ruolo straordinario costituisce un utile strumento per
incidere immediatamente sulla formazione dello stato passivo e
dei relativi privilegi.
IL CASO DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
Corte di Cassazione, Sentenza n. 12887 del 1° giugno 2007
NATURA E REQUISITI DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
PAGAMENTO DURANTE IL PROCESSO
Per i 2/3 nel caso in cui la sentenza della Commissione
Provinciale adita respinga il ricorso;
Per l’ammontare risultante dalla sentenza della Commissione
Provinciale e comunque non oltre i due terzi, se essa accoglie
parzialmente il ricorso;
Per il residuo ammontare determinato nella sentenza della
Commissione Regionale sfavorevole al contribuente.
GLI IMPORTI VANNO IN OGNI CASO DIMINUITI DI QUANTO
VERSATO
Il tributo, con i relativi interessi, deve essere pagato:
(art. 68 DPR 546/92)
NATURA E REQUISITI DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
PAGAMENTO DURANTE IL PROCESSO
Qualora il ricorso venga accolto, il tributo pagato
in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla
sentenza della CTP dovrà essere rimborsato
d’ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della
sentenza.
Le imposte suppletive andranno corrisposte
solo dopo l’ultima sentenza non impugnata o
impugnabile solo per Cassazione
NATURA E REQUISITI DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
ESTRATTO DI RUOLO
Costituisce un elaborato informatico formato
dall’esattore, sostanzialmente contenente gli
elementi della cartella, quindi anche gli
«elementi» del ruolo afferente quella cartella.
(così consiglio di Stato, 4, n. 4209 del 2014).
Atto non codificato formato e consegnato
soltanto su richiesta del debitore
NATURA E REQUISITI DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
ESTRATTO DI RUOLO: ATTO IMPUGNABILE?
Il contribuente può impugnare la cartella di
pagamento della quale – a causa dell’invalidità
della relativa notifica – sia venuto a conoscenza
solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato
su sua richiesta dal concessionario della
riscossione; a ciò non osta l’ultima parte del
comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. N. 546 del 1992, in
quanto una lettura costituzionalmente orientata…
Cassazione Civile, SS.UU. Sent. n. 19704 del 2.10.2015
segue
NATURA E REQUISITI DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
ESTRATTO DI RUOLO: ATTO IMPUGNABILE?
…impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente
non notificato unitamente all’atto successivo notificato non
costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della
notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque
venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda
la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima,
giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non
può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso,
ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o
interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto
problema di reciproca limitazione
Cassazione Civile, SS.UU. Sent. n. 19704 del 2.10.2015
L’ IMPUGNABILITA’ DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
ELENCO DEI VIZI DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
• il vizio di notifica;
• il mancato rispetto dei termini di decadenza;
• l’omessa notifica dell’avviso di accertamento;
• il vizio di motivazione;
• l’omessa indicazione del responsabile del procedimento;
• l’omessa sottoscrizione;
• l’illegittimità della pretesa avanzata tramite le attività di
liquidazione delle dichiarazioni, ivi compresa l’omissione della
c.d. “comunicazione bonaria”;
• il mancato rispetto della normativa in tema di riscossione
frazionata;
• l’illecita iscrizione delle somme nei ruoli straordinari;
• l’illiceità nell’utilizzo del potere di “autotutela sostitutiva”;
• la non conformità al ruolo;
• l’avvenuto annullamento dell’avviso di accertamento.
L’ IMPUGNABILITA’ DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
TEMPISTICA
• per le somme dovute a seguito dei controlli automatici delle
dichiarazioni (articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-
bis del D.P.R n. 633/1972), la notifica deve avvenire entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del
versamento dell’unica o ultima rata se il termine di versamento
delle somme scade oltre il 31 dicembre);
• per le somme dovute a seguito del controllo formale delle
dichiarazioni (articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) il termine
di notifica è fissato entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
SI RICORDA
CHE:
L’ IMPUGNABILITA’ DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
ESISTENZA AVVISI DI ACCERTAMENTO
Con riferimento, invece, all’omessa notifica dell’avviso di
accertamento, si ricorda che nel sistema attuale, la cartella di
pagamento deve essere preceduta dalla rituale notifica dell’avviso di
accertamento (ove necessario); in mancanza di ciò, in base alla chiara
posizione delle Sezioni Unite, la cartella di pagamento è, di per
se, nulla (orientamento pacifico a partire da Cass. SS.UU. n.
16412/2007. Sul punto si vedano a titolo esemplificativo anche la CTR
Milano n. 132 del 28.3.2008 e la CTP di Treviso n. 110 del 22.9.2010,
secondo le quali, nel caso degli eredi, va comunque garantito
il diritto alla difesa, di cui all’articolo 24 della Costituzione, in
quanto “se è vero infatti che il de cuius ha ricevuto la notifica non è
altrettanto pacifico che della stessa siano a conoscenza anche gli eredi,
vuoi perché abitano altrove, vuoi perché non sono mai entrati in
possesso delle carte del de cuius”.
L’ IMPUGNABILITA’ DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
CONTENUTO
Rispetto alla motivazione della cartella di pagamento è utile
richiamare l’articolo 7 comma 1 della L. n. 212/2000 (c.d. “Statuto
dei diritti del contribuente”), il quale prevede che tutti gli atti
tributari debbano essere adeguatamente motivati. A tal
proposito, la giurisprudenza ha più volte sancito che l’obbligo
motivazionale vale anche per le cartelle di pagamento, siccome:
• a motivazione non è un requisito riservato ai soli avvisi di
accertamento (Cass. 16.5.2007 n. 11251);
• la legittimità di un atto amministrativo privo di
motivazione contrasterebbe, oltre che con la L. 241/90 e con
la L. 212/2000, con gli artt. 3 e 24 della Costituzione (Cass.
11.2.2005 n. 2819).
L’ IMPUGNABILITA’ DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
NOTIFICHE A MEZZO PEC
«la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo
risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.
Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria,
nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene
esclusivamente con tali modalità, all’indirizzo risultante dall’indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
All’Agente della riscossione è consentita la consultazione
telematica e l’estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi.
Non si applica l’articolo 149-bis del codice di procedura civile.
INTEGRAZIONE ART.
26 C.2 DPR 602/1973
L’ IMPUGNABILITA’ DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
NOTIFICHE A MEZZO PEC
Se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta
valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito
dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente
per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito
informatico della medesima, dandone notizia allo stesso
destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza
ulteriori adempimenti a carico dell’Agente della riscossione.
Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica
risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da
effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio.
INTEGRAZIONE ART.
26 C.2 DPR 602/1973
L’ IMPUGNABILITA’ DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
NOTIFICHE A MEZZO PEC
Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta
elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la
notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all’indirizzo
dichiarato all’atto della richiesta stessa, ovvero a quello
successivamente comunicato all’agente della riscossione
all’indirizzo di posta elettronica risultante dall’indice degli indirizzi
delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell’articolo 57-bis
del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82»
INTEGRAZIONE ART.
26 C.2 DPR 602/1973
RISCOSSIONE FRAZIONATA IN PENDENZA DI GIUDIZIO
RISCOSSIONE FRAZIONATA IN PRIMO GRADO
Gli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate dal 1 ottobre 2011,
relativi ai periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi,
divengono esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica.
Il ricorso alla Commissione tributaria competente non sospende l’esecuzione
dell’atto.
Le imposte, i contributi ed i premi, nonche i relativi interessi, accertati dall’ufficio ma
non ancora definitivi sono iscritti nei ruoli a titolo provvisorio, nella misura di 1/3
dell’accertato (art.15, dpr n. 602/1973).
Per evitare l’esecuzione frazionata il ricorrente può richiedere la sospensione dell’atto
impugnato alla stessa autorità giudiziaria adita (art. 47, d.lgs. N. 546/1992).
Requisiti per la sospensione:
Fumus boni iuris
Periculum in mora
La sospensione ha effetto sino alla data di pubblicazione della sentenza di primo
grado.
RISCOSSIONE FRAZIONATA IN PENDENZA DI GIUDIZIO
RISCOSSIONE FRAZIONATA IN PRIMO GRADO
FISSI:
30 gg per l’affidamento in
carico all’Agente della
riscossione
180 gg per la sospensione
legale dell’esecuzione
Decorso il termine di 60 gg utile ai fini della presentazione del
ricorso le somme divenute esigibili vengono poste
provvisoriamente in riscossione.
Sulla riscossione incidono una serie di termini di sospensione
EVENTUALI:
31 gg per la sospensione feriale per
l’impugnazione
90 gg per la procedura di
accertamento con adesione
90 gg per il procedimento di
reclamo/mediazione per i
procedimenti di valore non superiore
a 20.000 euro
RISCOSSIONE FRAZIONATA IN PENDENZA DI GIUDIZIO
RISCOSSIONE FRAZIONATA NEI SUCCESSIVI GRADI
Dopo il giudizio di primo grado il contribuente deve versare in via
frazionata gli importi accertati nell’atto impugnato come disposto
dall’art.68 del d.lgs. N. 546/1992:
Per i 2/3 dopo la sentenza della commissione tributaria
provinciale che respinge il ricorso;
Per l’ammontare risultante dalla sentenza della commissione
tributaria provinciale, e comunque non oltre i 2/3, se la stessa
accoglie parzialmente il ricorso;
Per il residuo ammontare determinato nella sentenza della
commissione tributaria regionale.
LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELL’ATTO NEI SUCCESSIVI
GRADI DI GIUDIZIO NON E’ ESPRESSAMENTE PREVISTA NEL PROCESSO
TRIBUTARIO.
RISCOSSIONE FRAZIONATA IN PENDENZA DI GIUDIZIO
RISCOSSIONE FRAZIONATA NEI SUCCESSIVI GRADI
La Corte Costituzionale nella sentenza 217/2010, con una lettura
costituzionalmente orientata dell’art. 49 del d.lgs. N. 546/1992, ha
ammesso la possibilità di ricorrere al rimedio cautelare ai sensi degli
articoli 283 e 373 c.p.c.
Successivamente anche la Corte di Cassazione ha riconosciuto che «il
giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di
parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile
danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia
sospesa o che sia prestata congrua garanzia. La specialità della materia
tributaria e l’esigenza che sia garantito il regolare pagamento delle
imposte impone una rigorosa valutazione dei requisiti del fumus boni
juris dell’istanza cautelare e del periculum in mora» (cass. Se. Trib. N.
2845 del 24/02/2012).
RISCOSSIONE FRAZIONATA IN PENDENZA DI GIUDIZIO
RISCOSSIONE E RICHIESTA DI RATEAZIONE
L’agente della riscossione procede al recupero coattivo limitatamente alle
somme divenute esigibili e maggiorate degli ulteriori importi dovuti a titolo di:
Interessi legali, calcolati sulle imposte dal giorno successivo a quello di
scadenza del pagamento e fino alla notifica dell’atto ex art. 20 del d.p.r. n.
602/1973;
Interessi di mora, nella misura indicata dall’art. 30 del d.p.r. n. 602/1973,
calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli avvisi di
accertamento e fino alla data di effettivo pagamento;
Aggio spettante all’agente della riscossione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. N.
112/1999;
Rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.
Sugli importi divenuti esecutivi il contribuente può richiedere direttamente
all’Agente della riscossione la rateazione del pagamento ex art. 19 del d.p.r. n.
602/1973.
RISCOSSIONE FRAZIONATA IN PENDENZA DI GIUDIZIO
RISCOSSIONE NELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO
A seguito di un accertamento irritualmente notificato, l’ente impositore in pendenza di
giudizio emette provvedimento di sgravio integrale del ruolo impugnato dal
contribuente. La commissione adita nel dichiarare la cessazione della materia del
contendere condanna per lite temeraria, al risarcimento delle spese patite dal
contribuente, l’ente impositore e il concessionario della riscossione.
Ctp Bari, sent. n. 14
Del 20/02/2013
Ctp Brindisi, sent.
n. 216 del 20/08/2013
Equitalia notifica intimazione di pagamento per importi non dovuti nonostante
l’accoglimento del ricorso già proposto dal contribuente. Il giudice afferma che: «l’agente
della riscossione ha l’obbligo di controllare la regolarità formale e sostanziale dei ruoli e
di verificare la sussistenza del credito presupposto, ricorrendo anche al potere di
autotutela, in caso di prescrizione o decadenza del titolo. In caso contrario si rende
responsabile di omessa diligenza e controllo, violando i principi di trasparenza,
coscienza e conoscenza inerenti alla funzione pubblica che esercita».
RISCOSSIONE FRAZIONATA IN PENDENZA DI GIUDIZIO
RISCOSSIONE NELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO
«il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente
la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore
interessato: in mancanza, risponde delle conseguenze della lite».
Ctr Reggio Calabria, sent.
n. 406 del 03/02/2014
Ctp Lecce, sent.
n. 522 del 27/02/2014
Il concessionario della riscossione iscrive il fermo sul veicolo nonostante sia venuto
tempestivamente a conoscenza della sospensione della esecutorietà della presupposta
cartella di pagamento. Il giudice nell’accogliere il ricorso del contribuente avverso il
fermo precisa: «nel caso in cui il provvedimento di annullamento in autotutela sia
intervenuto ex post, quindi, dopo aver costretto il contribuente ad attivare un
procedimento giudiziale e a sopportarne i relativi costi, nel caso in cui l’uso della
normale diligenza avrebbe potuto evitarlo con sicure economie di tempo, di atti e
finanziare per tutte le parti processuali sono dovute le spese di lite processuali nei
confronti del contribuente stesso».