LA RIFORMA FORNERO OBBLIGHI ED OPPORTUNITA’ PER … · contrattuali flessibili (partita Iva -...
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LINEE GENERALI E FINALITÀ:più FLESSIBILITÀ in USCITA
meno FLESSIBILITÀ in ENTRATA creazione di occupazione (quantità e qualità) crescita sociale ed
economica e riduzione permanente del tasso di disoccupazione instaurazione di rapporti di lavoro più stabili lavoro subordinato a tempo indeterminato (contratto dominante)
diventa la forma comune del rapporto di lavoro valorizzazione dell'apprendistato come modalità prevalente di
ingresso dei giovani nel mondo del lavoro contrasto dell'uso improprio e strumentale delle tipologie
contrattuali flessibili (partita Iva - collaborazioni a progetto -contratti a termine - contratti a chiamata - buoni lavoro-somministrazione - contratti di inserimento - ptime - tirocini -associazione in partecipazione)
CONTRIBUTO ADDIZIONALE dal 2013 ai rapporti di lavoro subordinato non a
tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4%. Il contributo verrà restituito (per un massimo di 6 mensilità) in caso di trasformazione a tempo indeterminato o di riassunzione entro 6 mesi dalla fine del contratto a termine.
tale contributo non si applica: ai contratti a termine in sostituzione di maternità; ai contratti a termine per attività stagionali; agli apprendisti; ai dipendenti pubblici
CONTRIBUTO PER INTERRUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o di apprendistato (per causa diversa dalledimissioni) intervenuti a decorrere dal 01.01.2013, è dovuto, acarico del datore di lavoro, un contributo pari al 50% deltrattamento mensile iniziale di Aspi, per ogni dodici mesi dianzianità aziendale negli ultimi tre anni
CASI DI ESCLUSIONE TRANSITORIA: per il periodo 2013 -2015 il contributo non è dovuto in caso di: licenziamento per cambio di appalto; interruzione di lavoro nei cantieri edili per completamento attività
CONTRIBUZIONE APPRENDISTATO
Dal 1° gennaio 2013 è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non
artigiani un contributo pari all’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Non opera l'esenzione contributiva per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti
ASSUNZIONI INCENTIVATE: DONNE E ULTRA 50 ENNI
per le assunzioni effettuate con contratto di lavoro dipendente con lavoratori di età non inferiore a 50 anni - disoccupati da
12 mesi-e con donne di qualsiasi età-prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a caricodel datore di lavoro per un periodo di 12 mesi
a tempo indeterminato o in caso di trasformazione a datempo determinato a tempo indeterminato: riduzione deicontributi a carico del datore di lavoro per un periodo di 18mesi dalla data di assunzione
INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE (L.407/90 – L. 223/91)
NEGATI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI
PRECEDENZA NELLE RIASSUNZIONI
CONTRATTI A TERMINEAPPOSIZIONE DEL TERMINE
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminatocostituisce la forma comune di rapporto di lavoro. (Legge n.92/2012)
E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contrattodi lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico,produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili allaordinaria attività del datore di lavoro
CONTRATTO ACAUSALENon è richiesto nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato,
di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore dilavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento diqualunque tipo di mansione.
CONTRATTI A TERMINEACAUSALE
La deroga al causalone trova applicazione una e una sola volta tradue medesimi soggetti stipulanti il contratto a tempo determinato.L’introduzione del primo contratto a tempo determinato “acausale”è infatti anche finalizzata ad una miglior verifica delle attitudini ecapacità professionali del lavoratore in relazione all’inserimentonello specifico contesto lavorativo; pertanto non appare coerentecon la ratio normativa estendere il regime semplificato a rapporti inqualche modo già “sperimentati”. Ciò a maggior ragione vale per lastipula di contratti a tempo determinato con lo stesso datore dilavoro con cui si è intrattenuto un precedente rapporto a tempoindeterminato.Il primo rapporto a termine “acausale” non è in nessun casoprorogabile, nemmeno qualora lo stesso abbia avuto una duratainferiore a 12 mesi.
CONTRATTI A TERMINESCADENZA DEL TERMINE E SANZIONI
SUCCESSIONE DEI CONTRATTISe il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termineinizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro e'tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione dellaretribuzione pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, alquaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso dicontratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimogiorno, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenzadei predetti termini.
CONTRATTI A TERMINESUCCESSIONE DI CONTRATTI
Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, entro un periodo di sessantagiorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovveronovanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai seimesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.Qualora per effetto di successione di contratti a termine il rapporto di lavoro fralo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamentesuperato i trentasei mesi, il rapporto di lavoro si considera a tempoindeterminato.In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un
ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può esserestipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso ladirezione provinciale del lavoro competente per territorio.
CONTRATTI A TERMINEESCLUSIONE E DISCIPLINE SPECIFICHE
Sono esclusi dalla disciplina dei contratti atermine, in quanto già disciplinati daspecifiche normative:
i rapporti di apprendistato; i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro
dell'agricoltura e gli operai a tempodeterminato.