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La riclassificazione del bilancio e le sue variazioni alla luce del nuovo sistema contabile Marco Castellani

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La riclassificazione del bilancioe le sue variazioni alla luce

del nuovo sistema contabileMarco Castellani

• Introduzione• La riclassificazione delle entrate e delle spese• Il piano integrato dei conti• Variazioni di bilancio• Principio generale di competenza finanziaria• Esempi• Documentazione• Domande dei partecipanti

Indice

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Schemi di bilancio comuni per gli enti territorialiL’articolo 11, comma 1, (Schemi di bilancio) del decreto legislativo n. 118/2011 prevede che: Gli enti territoriali adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.

Pertanto si prescrive agli enti territoriali e ai loro enti strumentali in contabilità finanziaria, l’adozione di un comune schema di: • bilancio finanziario (preventivo e consuntivo), • bilancio di esercizio (conto economico e stato patrimoniale), • bilancio consolidato (conto economico e stato patrimoniale).

Introduzione

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Schemi di bilancio comuni per gli enti territorialiGli schemi di bilancio finanziario sono articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazioneeconomica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale.

I comuni schemi di bilancio per missioni e programmi sono definiti dagli allegati n. 9 e n. 10 del D.Lgs118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs 126/2014:

• Nel 2016 il nuovo schema di bilancio svolge solo una funzione conoscitiva, affiancando il vecchio schema dibilancio che conserva natura autorizzatoria;

• Nel 2017 lo schema di bilancio per missioni e programmi assume valore autorizzatorio, e il vecchio schemadi bilancio è definitivamente abbandonato.

Introduzione

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La nuova classificazione in titoli

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La struttura del bilancio degli EELL, stabilita dal d. lgsl. 267/2000, che prevedeva la SPESA ripartita in funzionie servizi, viene modificata in analogia alla struttura del bilancio dello Stato secondo la classificazione perMissioni e programmi.

Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell’ente, utilizzando le risorsefinanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.

Le Missioni sono definite in base al riparto di competenze stabilito dagli artt. 117 e 118 della Costituzione,anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

I Programmi sono aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito dellemissioni. Essi costituiscono, per la spesa, l’unità di approvazione del bilancio (art. 13, c. 2 D.Lgs 118/2011).I Programmi sono individuati nel rispetto dei criteri stabiliti per il consolidamento della spesa pubblicaassociando ad essi anche il raccordo con la codifica COFOG di secondo livello.

La riclassificazione di entrate e spese

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I Macroaggregati sono un’articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa. Sonorappresentati nel PEG e nel rendiconto a consuntivo.

I Capitoli e articoli sono ripartizioni dei Macroaggregati ai fini della gestione. È a questo livello che avviene ilraccordo con il quarto livello di articolazione del PDC

Le ENTRATE sono ripartite in:

Titoli, secondo la fonte di provenienza delle entrate

Tipologie, in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza. È a questo livello, intermini di unità di voto, che viene approvato il bilancio (art. 15, c. 1 lett. b, DLgs 118/2011).

Categorie, in base all’oggetto dell’entrata nell’ambito della tipologia di appartenenza; nell’ambito dellecategorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente (Le categorie sonorappresentate nel PEG e nel rendiconto a consuntivo).

Capitoli e Articoli ai fini della gestione. È a questo livello che avviene il raccordo con il quarto livello del PDC.

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• La legge 42/2009, novellata dall’art.2 comma 2, lettera h), L.196/2009, prevede comuni schemi di bilancioarticolati in Missioni e Programmi “coerenti con la classificazione economica e funzionale individuatadagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite” (… e la)“raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati inambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi”;

• La legge 196/2009 prescrive le stesse attività per un ambito di riferimento complementare per descriverel’intero complesso delle amministrazioni pubbliche.

• Il DLgs118/2011 ha adottato il medesimo criterio di omogeneità delle spese per finalità definito nellalegge 196/2009 per il bilancio dello Stato al fine di garantire il processo di armonizzazione e dicoordinamento della finanza pubblica. Inoltre, una comune classificazione per finalità dovrebbeconsentire un migliore controllo della spesa.

La classificazione per missioni e programmi nell’armonizzazione dei sistemi contabili

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• Gli enti (art. 12) adottano il criterio della omogeneità delle spese: “allo scopo di assicurare maggioretrasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e ladestinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità deidati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenticomunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni pubbliche (…)adottano uno schema di bilancio articolato per Missioni e Programmi che evidenzi le finalità della spesa”.

• Il perimetro per la delimitazione delle Missioni degli enti è rappresentato dal riparto delle competenzestabilito agli articoli 117 e 118 della Costituzione, assumendo comunque come riferimento le 34 missioniindividuate per il bilancio dello Stato.

La classificazione per missioni e programmi nell’armonizzazione dei sistemi contabili

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La denominazione attribuita alle Missioni permette il collegamento immediato con le funzioni fondamentali svolte, che corrispondono a:• «servizi erogati direttamente: amministrazione generale, ordine pubblico e sicurezza, istruzione e servizi

di carattere sociale;• «servizi regolamentati attraverso la propria giurisdizione: commercio, trasporti, turismo;• «interventi di tipo infrastrutturale: Assetto del territorio, Viabilità ed edilizia abitativa e trasporti;• «attività svolte in tema di allocazione e redistribuzione delle risorse:

– verso il sistema economico e verso i cittadini: Politiche per il lavoro e la formazione professionale, Industrie e PMI, Politiche sociali;

– verso gli altri livelli di governo, in relazione all’¦attività di trasferimento che viene realizzata attraverso la Missione Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali.

Le Missioni per gli Enti Territoriali

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• La struttura di classificazione prevede alcune Missioni trasversali, presenti per tutti gli enti soggetti a sperimentazione, che sono, sostanzialmente, riconducibili all’impossibilità dell’attribuzione delle risorse a tutte le sottostanti finalità - in quanto si tratta di servizi forniti in maniera indivisibile o non ripartibili secondo parametri adeguati - o a fondi e accantonamenti il cui successivo riparto e utilizzo sarà qualificante per determinare l’attribuzione alla specifica finalità (destinati in questo senso a “svuotarsi” tra il bilancio di previsione e il consuntivo):‒ Servizi istituzionali, generali e di gestione‒ Anticipazioni finanziarie‒ Servizi per conto terzi‒ Fondi e accantonamenti

Le Missioni per gli Enti Territoriali

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• Il confronto tra le missioni individuate dalla riforma e le funzioni dello schema di bilancio degli enti locali previsto dal TUEL evidenzia la maggiore analiticità delle prime soprattutto con riferimento alle vigenti funzioni:‒ generali di amministrazione, di gestione e di controllo‒ quelle riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente,‒ quelle nel settore sociale,‒ oltre che a quelle relative al campo dello sviluppo economico.

• Per quanto concerne i programmi, la relazione con gli attuali servizi, che costituiscono articolazioni delle funzioni previste dal TUEL, è più complessa e non rappresentabile in forma altrettanto sintetica come invece è possibile per le missioni attraverso lo schema di riconciliazione successivo.

Le Missioni per gli Enti Territoriali

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Le Missioni

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Le Missioni per gli Enti Territoriali

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• Ogni Missione (23: 1-20, 50, 60, 99) si realizza concretamente attraverso più Programmi. • I Programmi, che nello schema di bilancio armonizzato sono 99, rappresentano aggregati omogenei di

attività svolte all'interno di ciascun ente, per perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni, ossia le finalità istituzionali, riconosciute all’ente stesso.

• La denominazione del Programma riflette le principali aree di intervento della Missione di riferimento, assicurando una rappresentazione di bilancio che individua cosa viene realizzato da ciascuna amministrazione con le risorse pubbliche.

• All’interno di ciascuna missione, fatte salve le missioni 20, 50, 60 e 99, compare uno specifico programma destinato ad accogliere le risorse destinate alla politica regionale unitaria valido soltanto per la spesa delle regioni.

I Programmi gli Enti Territoriali

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I Macroaggregati di spesa (ex interventi)

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I Macroaggregati di spesa (ex interventi)

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La lettura di bilancio - Parte spesa

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• I Macroaggregati “costituiscono un'articolazione dei Programmi, secondo la natura economica della spesa, rappresentati nel PEG.

• I Macroaggregati si raggruppano in Titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in capitoli ed in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato.

• In base alla struttura definita attraverso il piano dei conti sono individuati i Titoli della spesa, che corrispondono al primo livello del piano stesso, e i Macroaggregati, che corrispondono al secondo livello.

• Sono raggruppabili per titoli, come esposto nella tavola successiva.• Si tratta di 6 titoli di spesa validi per gli enti territoriali (1-5. 7), in quanto il titolo VI Scarti di emissione di

titoli emessi dall'amministrazione, non è attivo per gli enti territoriali.

I Macroaggregati gli Enti Territoriali

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• Articolo 14, comma 1, lettera b) d. Lgs 118/2011:‒ Ciascun Programma si raccorda alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi). Nel caso

di corrispondenza non univoca tra Programma e classificazione COFOG di secondo livello (Gruppi),vanno individuate le corrispondenti funzioni COFOG.

‒ La classificazione COFOG, utilizzata quale benchmark di riferimento per i programmi del bilancio,rappresenta una delle nomenclature usate dalla contabilità nazionale e costituisce una parteintegrante del SEC95 per classificare per funzione la spesa dei settori istituzionali.

‒ Anche con la prossima introduzione del SEC2010 (nuovo riferimento per i conti nazionali) la COFOGrimane il riferimento per la classificazione della spesa pubblica.

‒ La COFOG è relativa alla spesa delle amministrazioni pubbliche, e permette di fornire una chiave dilettura dell’attività dell’operatore pubblico, secondo le funzioni che tale spesa concorrecomplessivamente a soddisfare.

Classificazione della spesa pubblica per funzione COFOGhttp://www.istat.it/strumenti/definizioni/cofog.pdf

Raccordo con le classificazioni europee

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• I tre livelli della classificazione COFOG• Le Divisioni o funzioni di 1° livello, che rappresentano i fini primari perseguiti dalle Amministrazioni:

‒ Servizi generali delle pubbliche amministrazioni‒ Difesa‒ Ordine pubblico e sicurezza‒ Affari economici‒ Protezione dell’ambiente‒ Abitazioni e assetto territoriale‒ Sanità‒ Attività ricreative, culturali e di culto‒ Istruzione‒ Protezione sociale

Raccordo con le classificazioni europee

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• Ciascuna divisione prevede la presenza di due particolari gruppi relativi alle spese per la Ricerca e loSviluppo e per le spese di tipo residuale che non trovano una collocazione nei gruppi specifici.‒ i Gruppi o funzioni di 2° livello, che riguardano le specifiche aree di intervento delle politiche pubbliche;‒ le Classi o funzioni di 3° livello, che individuano singoli obiettivi in cui si articolano le aree di intervento.

• Al fine di fornire agli enti coinvolti nella riforma un supporto per rappresentare in maniera omogenea lafinalità della spesa e in attuazione delle disposizioni degli articoli 11, 12 e dell’art. 36, comma 2, deldecreto legislativo 118/2011, è stato definito uno strumento, simile a quello predisposto per il bilanciodello Stato.

• Il glossario delle missioni e dei programmi degli enti territoriali costituisce una guida per la classificazionedelle spese secondo la finalità della spesa stessa; inoltre, come avviene per il bilancio dello Stato, e comeprevisto per tutte le altre amministrazioni che compongono il settore delle amministrazioni pubbliche, checostituiscono l’ambito di riferimento della legge 196/2009, ai programmi di spesa viene associata lacodificazione COFOG di secondo livello, che può prevedere una corrispondenza uno a uno o unacorrispondenza uno a molti.

• Il Glossario è l’allegato n. 14 del “nuovo” DLgs n. 118/2011.

Raccordo con le classificazioni europee

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• NB: Ad integrazione della caratteristica autorizzatoria della competenza, nel bilancio di previsione è statoreintrodotto l’obbligo delle previsioni di cassa.

• Di conseguenza, il bilancio armonizzato prevede:‒ le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di

competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono ilbilancio di previsione finanziario annuale;

‒ l’esposizione dei valori di competenza e di cassa, insieme al riepilogo per le missioni, al quadrogenerale riassuntivo e ai risultati differenziali

Le previsioni di cassa

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• L’unità di voto del bilancio di previsione, ai sensi del D. lgsl. 118/2011, è costituita da:‒ Programmi per la spesa (art. 13, c. 2 d. lgsl. 118/2011)‒ Tipologie per le entrate (art. 15, c. 1, lett. b) d. lgsl. 118/2011)

• Questo livello di approvazione del bilancio, previsto dal nuovo sistema contabile, riconosce una maggioreflessibilità agli strumenti della programmazione.

• La nuova disciplina delle variazioni di bilancio si adotta a decorrere dal 2016, quando lo schema di bilancioper missioni e programmi assume natura autorizzatoria.

• Sono attribuite alla Giunta (art. 175, comma 5-bis, nuovo TUEL ):‒ le variazioni relative agli stanziamenti di cassa‒ le variazioni riguardanti l’utilizzo del fondo di riserva, il fondo di riserva di cassa e i fondi spese

potenziali;‒ le variazioni compensative in sede di gestione tra le dotazioni delle missioni e dei programmi,

limitatamente alle spese di personale legato alla mobilità interna all’amministrazione;‒ le variazioni riguardanti gli stanziamenti del FPV dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente (da

farsi entro l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente

Le variazioni di bilancio

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• …segue… Sono attribuite alla Giunta (art. 175, comma 5-bis, nuovo TUEL ):

‒ Le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l’utilizzo dirisorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento diassegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventiprevisti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, giàdeliberati dal Consiglio;

‒ variazioni riguardanti l’utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazionenel corso dell’esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivantida stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo lemodalità previste dall’articolo 187, comma 3-quinquies.

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• Sono attribuite ai dirigenti o al responsabile economico-finanziario dell’ente secondo le specifichediscipline del regolamento di contabilità (art. 175, comma 5-bis, nuovo TUEL ):‒ le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima

categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoliappartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e aitrasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta.

‒ le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e glistanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse attribuite alla competenza dellagiunta;

‒ le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazionederivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, intermini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall’articolo 187, comma 3-quinquies;

‒ le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente ei versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

‒ le variazioni necessarie per l’adeguamento delle previsioni, compresa l’istituzione di tipologie eprogrammi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.

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• A seguito della riforma le variazioni di bilancio sono più numerose;• La riforma attribuisce:

‒ alla giunta alcune competenze in materia di variazioni di bilancio che erano del Consiglio;‒ Ai dirigenti alcune competenze in materia di variazioni di PEG che erano della Giunta;‒ E’ esclusa la possibilità di variare il bilancio e il PEG con la stessa delibera;‒ Dal 2017 (anno in cui cessa il doppio binario) le variazioni di bilancio sono trasmesse al tesoriere

attraverso un apposito prospetto (allegato n. (e il tesoriere non e’ tenuto a verificare la competenzadi chi assume la variazione).

‒ N.B. per il 2016, anno del doppio binario, valgono le regole del vecchio ordinamento per levariazioni di bilancio!!!!!

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• Per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, il principio della competenza finanziaria, costituisce ilcriterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive epassive (accertamenti e impegni).

• Attualmente, nei bilanci degli enti locali, le obbligazioni sono imputate all’esercizio finanziario in cui leobbligazioni sorgono.

• L’applicazione del principio della competenza finanziaria vigente (e in particolare dell’art. 183, comma 5 delTUEL) comporta che il rendiconto degli enti locali non svolge pienamente la funzione conoscitiva checaratterizza la contabilità pubblica:‒ gli impegni ed i residui passivi comprendono gli accantonamenti e i debiti futuri e non è possibile

riconoscere i debiti effettivi nei confronti di terzi;‒ gli accertamenti comprendono crediti futuri e non è possibile riconoscere i crediti di dubbia esazione;‒ l’equilibrio finanziario non considera la scadenza delle obbligazioni e consente l’equilibrio tra

obbligazioni attive a lungo termine con obbligazioni passive a breve termine.

Principio generale di competenza finanziaria

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Il principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria, cd. potenziata, prevede che le obbligazionisiano registrate quando l’obbligazione sorge, con imputazione alle scritture contabili degli esercizi in cuil’obbligazione è esigibile.

La competenza finanziaria potenziata – vantaggi:

• RAFFORZARE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO;• CONOSCERE I DEBITI EFFETTIVI DELLE PA;• EVITARE L’IMPUTAZIONE CONTABILE DI ENTRATE FUTURE E DI IMPEGNI INESISTENTI;• FAVORIRE LA MODULAZIONE DEI DEBITI SECONDO GLI EFFETTIVI FABBISOGNI.

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Con la competenza potenziata il rendiconto degli enti locali riacquista la fondamentale funzione conoscitivache caratterizza i documenti contabili:• gli accertamenti, gli impegni ed i residui rappresentano solo crediti e debiti dell’ente “scaduti” (gli impegni

esigibili negli esercizi successivi sono rappresentati in un documento contabile dedicato);

• è imposto l’equilibrio tra debiti e crediti esigibili nel medesimo esercizio;

• le spese decise e non ancora attuate ed eseguite (che non hanno dato luogo ad obbligazioni ) sono oggettodi prenotazione e non sono rappresentate nel consuntivo

La competenza finanziaria potenziata

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• Con la competenza potenziata il rendiconto degli enti locali riacquista la fondamentale funzioneconoscitiva che caratterizza i documenti contabili:‒ gli accertamenti, gli impegni ed i residui rappresentano solo crediti e debiti dell’ente “scaduti” (gli

impegni esigibili negli esercizi successivi sono rappresentati in un documento contabile dedicato);‒ è imposto l’equilibrio tra debiti e crediti esigibili nel medesimo esercizio;‒ le spese decise e non ancora attuate ed eseguite (che non hanno dato luogo ad obbligazioni) sono

oggetto di prenotazione e non sono rappresentate nel consuntivo;‒ rilevanza contabile alla dimensione temporale (al fine di valorizzare la programmazione);‒ natura autorizzatoria del bilancio pluriennale, (il bilancio di previsione annuale e pluriennale sono

stati riuniti in un unico documento);‒ rilevanza agli equilibri di cassa (non è un bilancio di sola cassa);‒ obbligo della copertura finanziaria degli investimenti, a prescindere dall’esercizio di imputazione della

spesa.

La competenza finanziaria caratteristiche

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• La copertura finanziaria degli impegni riguardanti le spese di investimento, imputate agli esercizi futuri ècostituita da:

‒ risorse accertate imputate agli esercizi precedenti o all’esercizio in corso, confluite nel fondopluriennale vincolato;

‒ entrate accertate imputate all’esercizio in cui è impegnata la spesa, la cui esigibilità è nella pienadiscrezionalità dell’ente o di altra P.A.

RINVIO ALLA LEZIONE DEL 19/05/2015

La competenza finanziaria caratteristiche

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• L’art. 1 della legge n. 196/2009 - Princìpi di coordinamento e ambito di riferimento: “Le amministrazionipubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale incoerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguentiresponsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentalidell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica”.

• Sul tema dell’armonizzazione dei bilanci interviene la legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1 che identificatale materia tra quelle di legislazione esclusiva dello Stato.

• Art. 2 della legge n. 196/2009 - Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili: “I decretilegislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:‒ a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire

il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delleamministrazioni pubbliche;

Il piano integrato dei conti

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• Art. 2 della legge n. 196/2009 - Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili: “I decretilegislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:‒ b) definizione di una tassonomia ……………………..;‒ c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi ……….‒ d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di

contabilità economico- patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;‒ e) …….”

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• Art. 2 della legge n. 42/2009: “Il Governo è delegato ad adottare […] uno o più decreti legislativi aventi adoggetto l’attuazione dell’ articolo 119 della Costituzione, …. informati ai seguenti princìpi e criteri direttivigenerali:‒ h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni

schemi di bilancio articolati in missioni e programmi ……………… affiancamento, a fini conoscitivi, alsistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimonialeispirati a comuni criteri di contabilizzazione»;

• La L. 196/2009 e la L. 42/2009• L’introduzione del piano dei conti comporta:

‒ la revisione organica di tutte le strutture di bilancio delle amministrazioni ,‒ la predisposizione di un glossario e di una anagrafica unica per le voci di bilancio delle

amministrazioni ,‒ l’introduzione di una contabilità integrata atta a rilevare non solo gli aspetti finanziari ma anche quelli

economico patrimoniali ,‒ l’aggiornamento della codifica SIOPE,‒ la traduzione dei dati di contabilità pubblica secondo gli standard SEC95.

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• Il DLgs 91/2011• Art. 4, comma 1, DLgs 91/2011 - Piano dei conti integrato: “Al fine di perseguire la qualità e la trasparenza

dei dati di finanza pubblica, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazionipubbliche con il sistema europeo dei conti nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazionipubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria, sono tenute ad adottare un comune piano dei contiintegrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da contieconomico-patrimoniali redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione”.

• Art. 4, comma 5, DLgs 91/2011 – “Piano dei conti integrato”: Il piano dei conti di cui al comma 1,strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio, individua gli elementi di base secondo cuiarticolare le rilevazioni contabili assicurate dalle amministrazioni, ai fini del consolidamento e delmonitoraggio, nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazionipubbliche, ed in conformità con quanto stabilito dal comma 3”.

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• Art. 4, comma 7, DLgs 91/2011 - Piano dei conti integrato:‒ “Le amministrazioni pubbliche, in relazione alla specificità delle proprie attività istituzionali,

definiscono gli ulteriori livelli gerarchici utili alla rilevazione di ciascuna risorsa, ottimizzandone lastruttura in funzione delle proprie finalità, fermo restando la riconducibilità delle voci alleaggregazioni previste dal piano dei conti di cui ai commi 3 e 5”.

‒ In conformità a quanto disposto dall’art. 4, co. 3 del Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, è statoemanato:

‒ il DPR 4 ottobre 2013, n. 132 recante regolamento concernente le modalità di adozione del piano deiconti integrato della Amministrazioni pubbliche.

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• Art. 5, DLgs 91/2011 - Finalità del piano dei conti:‒ “a)l'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche, [..];‒ b)l'integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e quelle di natura

economica;‒ c)il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione delle entrate, delle spese, dei

costi e dei ricavi, nonché' il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti di finanza pubblica delleamministrazioni pubbliche, anche secondo l'articolazione nei sottosettori delle amministrazionicentrali, degli enti di previdenza e delle amministrazioni locali, in coordinamento con quanto previstoall'articolo 2, comma 2, lettera h), dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni;

‒ d)una maggiore tracciabilità delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione dellamanifestazione contabile in termini di competenza finanziaria, economica, cassa e patrimonio;

‒ e)una maggiore attendibilità e trasparenza dei dati contabili, valutabili anche in sede di gestione deibilanci pubblici, attraverso l'analisi delle scritturazioni contabili rilevate con le modalità di cuiall'articolo 4, comma 1”.

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• Art. 7, comma 2, DLgs 91/2011 - Piano dei conti e struttura dei documenti contabili: “Ciascuna voce delpiano dei conti deve corrispondere in maniera univoca ad una unità elementare di bilancio finanziario. Nelcaso in cui non sia corrispondente all'articolazione minima del piano, l'unità elementare di bilancio deveessere strutturata secondo l'articolazione che consenta la costruzione degli allegati e degli schemi di cui aicommi 3 e 4 del presente articolo, con il dettaglio richiesto per il monitoraggio ed il consolidamento deidati di finanza pubblica”.

• TALE OBBLIGO VINCOLA LE AMMINISTRAZIONI A NON POTER PIÙ PREDISPORRE I COSIDDETTI «CAPITOLICALDERONE»

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• Art. 4, DLgs 118/2011:‒ “1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il

miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeodei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le Regioni e gli enti locali e i loro entistrumentali, adottano un comune piano dei conti integrato […].

‒ 2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elencodelle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità diraccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonchéconsentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.

‒ 3.L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni diintegrazione, rettifica e ammortamento, […].

‒ 4.Il piano dei conti di ciascun comparto di enti può essere articolato in considerazione alla specificitàdell'attività svolta, fermo restando la riconducibilità delle predette voci alle aggregazioni previste dalpiano dei conti integrato comune di cui al comma 1”.

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• Art. 8, DLgs 118/2011 - Adeguamento SIOPE:‒ 1. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1

gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilitàfinanziaria sono sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato. Lecodifiche SIOPE degli enti in contabilità civilistica sono aggiornate in considerazione della strutturadel piano dei conti integrato degli enti in contabilità finanziaria.

‒ 2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazionipreviste dal piano dei conti integrati.

• PER LA SPESA MINIMO 4° LIVELLO MA IL LIVELLO GESTIONALE è IL 5°

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Il piano dei conti integrato: entrata

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Il piano dei conti integrato: spesa

51

MACRO Livelli Voce Codice Voce

E I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa E.1.00.00.00.000E II Tributi E.1.01.00.00.000E III Imposte, tasse e proventi assimilati E.1.01.01.00.000E IV Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) E.1.01.01.03.000

E V Imposta sosti tutiva del l 'IRPEF e del l 'imposta di regis tro e di bol lo sul le locazioni di immobi l i per fina l i tà abi tative (cedolare secca) ri scossa a segui to del l 'attivi tà ordinaria di gestione

E.1.01.01.03.001

E V Imposta sosti tutiva del l 'IRPEF e del l 'imposta di regis tro e di bol lo sul le locazioni di immobi l i per fina l i tà abi tative (cedolare secca) ri scossa a segui to di attivi tà di veri fi ca e control lo

E.1.01.01.03.002

E IV Imposta municipale propria E.1.01.01.06.000

E V Imposta municipa le propria ri scossa a segui to del l 'attivi tà ordinaria di gestione E.1.01.01.06.001

E V Imposte municipa le propria ri scosse a segui to di attivi tà di veri fi ca e control lo E.1.01.01.06.002

E IV Imposta comunale sugli immobili (ICI) E.1.01.01.08.000

E V Imposta comunale sugl i immobi l i (ICI) ri scossa a segui to del l 'attivi tà ordinaria di gestione E.1.01.01.08.001

E V Imposta comunale sugl i immobi l i (ICI) ri scossa a segui to di attivi tà di veri fi ca e control lo E.1.01.01.08.002

E IV Addizionale comunale IRPEF E.1.01.01.16.000

E V Addizionale comunale IRPEF ri scossa a segui to del l 'attivi tà ordinaria di gestione E.1.01.01.16.001

E V Addizionale comunale IRPEF ri scossa a segui to di attivi tà di veri fi ca e control lo E.1.01.01.16.002

E IV Addizionale regionale IRPEF non sanità E.1.01.01.17.000

E V Addizionale regionale IRPEF non sani tà ri scossa a segui to del l 'attivi tà ordinaria di gestione E.1.01.01.17.001

E V Addizionale regionale IRPEF non sani tà ri scossa a segui to di attivi tà di veri fi ca e control lo E.1.01.01.17.002

E IV Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità E.1.01.01.20.000

E V Imposta regionale sul le attivi tà produttive (IRAP) non Sani tà ri scossa a segui to del l 'attivi tà ordinaria di gestione E.1.01.01.20.001

Allegato n. 6/1

Piano finanziario

52

U III Acquisto di servizi U.1.03.02.00.000U IV Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione U.1.03.02.01.000

U V Organi i s ti tuzional i del l 'amminis trazione - Indennità U.1.03.02.01.001

U V Organi i s ti tuzional i del l 'amminis trazione - Rimbors i U.1.03.02.01.002

U V Commiss ioni elettora l i U.1.03.02.01.007

U V Compens i agl i organi i s ti tuzional i di revis ione, di control lo ed a l tri incarichi i s ti tuzional i del l 'amminis trazione U.1.03.02.01.008

U IV Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U.1.03.02.02.000

U V Rimborso per viaggio e tras loco U.1.03.02.02.001

U V Indennità di miss ione e di tras ferta U.1.03.02.02.002

U V Servizi per attivi tà di rappresentanza U.1.03.02.02.003

U V Pubbl ici tà U.1.03.02.02.004

U V Organizzazione mani festazioni e convegni U.1.03.02.02.005

U V Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbl iche, convegni e mostre, pubbl ici tà n.a .c U.1.03.02.02.999

U IV Aggi di riscossione U.1.03.02.03.000

U V Altri aggi di ri scoss ione n.a .c. U.1.03.02.03.999

53

1 Componenti positivi della gestione1.1 Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa

1.1.1 Proventi da tributi1.1.1.01 Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati

1.1.1.01.03 Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)

1.1.1.01.03.001 Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

A 11.1.1.01.03.002 Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative

(cedolare secca) riscossa a seguito di attività di verifica e controlloA 1

1.1.1.01.06 Imposta municipale propria1.1.1.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

A 11.1.1.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

A 11.1.1.01.08 Imposta comunale sugli immobili (ICI)

1.1.1.01.08.001 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestioneA 1

1.1.1.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controlloA 1

Piano dei conti economico Raccordo con Conto Economico

Allegato n.6/2

54

Allegato n.6/3

1 Attivo1.1 Crediti verso soci e partecipanti

1.1.1 Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti

1.1.1.01 Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti

1.1.1.01.01 Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti

1.1.1.01.01.01 Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti

1.1.1.01.01.01.001 Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti A A

1.1.2 Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuto

1.1.2.01 Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuto

1.1.2.01.01 Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuto

1.1.2.01.01.01 Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuto

1.1.2.01.01.01.001 Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuto

A A

Raccordo con Stato PatrimonialePiano dei conti patrimoniale

55

Dare(COSTI)

MACRO Livelli Voce Codice Campo note Codice voce Voce

E I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

E.1.00.00.00.000

E II Tributi E.1.01.00.00.000E III Imposte, tasse e proventi assimilati E.1.01.01.00.000E IV Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle

locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)E.1.01.01.03.000

E V Imposta sosti tutiva del l 'IRPEF e del l 'imposta di regis tro e di bol lo sul le locazioni di immobi l i per fina l i tà abi tative (cedolare secca) ri scossa a segui to del l 'attivi tà ordinaria di gestione

E.1.01.01.03.001

E V Imposta sosti tutiva del l 'IRPEF e del l 'imposta di regis tro e di bol lo sul le locazioni di immobi l i per fina l i tà abi tative (cedolare secca) ri scossa a segui to di attivi tà di veri fi ca e control lo

E.1.01.01.03.002

Piano finanziario

Cont Descrizione EVENTO

56

Tipologia di transazione elementare

57

• L’abolizione del prospetto di conciliazione e l’obbligo di redigere il conto economico e lo statopatrimoniale impone una riflessione sulla strada da percorrere.‒ Stabilire la relazione tra l’attuale piano dei capitoli e il piano dei conti integrato finanziario;‒ Individuare le informazioni da gestire alla luce del nuovo principio di competenza finanziaria e dei

nuovi schemi di bilancio;‒ Stabilire le relazioni tra piano dei conti integrato finanziario e piano dei conti integrato economico –

patrimoniale;‒ Individuare le causali contabili per le movimentazioni economico – patrimoniali da assegnare ad ogni

transazione elementare con contestuale rilevazione sia nel piano dei conti integrato finanziario che inquello economico- patrimoniale

Il piano dei conti integrato: soluzioni operative

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Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie –ENTRATE NON RICORRENTI

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati –SPESE NON RICCORENTI

Allegato n.12/7 al D.Lgs 118/2011

Nuovo Art. 179 – Accertamento -l'accertamento delle entrate avviene» sono

aggiunte leseguenti: «distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica dellatransazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,

e successive modificazioni, seguendo le seguenti disposizioni»

Nuovo Art. 183 - Impegno 9-bis.Gli impegni sono registrati distinguendo

le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di

cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive

modificazioni.»

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011

Distinzione entrate e spese ricorrenti e non

59