La responsabilità civile del Professionista Parte II Avv. Alberto Manzella

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La responsabilità civile del Professionista Parte II Avv. Alberto Manzella. Premessa. - PowerPoint PPT Presentation

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Premessa

Giurisprudenza e dottrina sono consolidate nell’affermare che la distinzione tra

obbligazioni di mezzo ed obbligazioni di risultato svolge solo una funzione

descrittiva e non ha alcun rilievo sotto il profilo della ripartizione dell’onere della

prova

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La natura della prestazione

In ogni obbligazione si richiede:- sia il comportamento (diligente) del debitore;- sia (sebbene in misura variabile) il risultato.

Ne deriva che in ciascuna obbligazione assumono rilievo sia il risultato pratico da raggiungere, sia

l’impegno che il debitore deve porre in essere per ottenerlo

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L’onere della prova

Di fondamentale importanza ai fini della soluzione di qualunque controversia,

è la questione relativa alla ripartizione dell’onere della prova.

A chi spetta dimostrare il mancato o inesatto adempimento in ipotesi di obbligazioni contrattuali?

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L’onere della prova

Le Sezioni Unite con la sent. 13533/2001, hanno precisato che il creditore che

agisce in giudizio, sia per l’adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la

prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare

l’inadempimento della controparte.

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L’onere della prova

Inoltre le Sezioni Unite hanno chiarito che la distinzione tra obbligazione di mezzi di

risultato non ha alcuna incidenza sul regime di responsabilità, ove è richiesto al professionista di attenersi a parametri molto rigidi di professionalità, in quanto

lo standard di diligenza del professionista è cresciuto sensibilmente (Cass. Civ.

Sez. Un. 15781/2005)

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L’onere della prova

Aggiungendo in seguito che (Cass. Civ. III sez. 8826/07) la distinzione tra

"obbligazione di mezzi" e "obbligazione di risultato“, infatti, costituisce il frutto di

una risalente elaborazione dogmatica accolta dalla tradizionale interpretazione

e tralatiziamente tramandatasi, priva invero di riscontro normativo e di dubbio

fondamento

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L’onere della prova

Con la sentenza 577/2008, le Sezioni Unite hanno poi ribadito che in tema di responsabilità professionale

ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza

del contratto ed allegare l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il

danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è

stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.

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L’onere della prova

Una diversa regola probatoria non potrebbe essere introdotta in base alla superata

distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi. Tale distinzione, infatti,

non è immune da profili problematici, specialmente se applicata proprio alle ipotesi

di prestazione d'opera intellettuale, in considerazione della struttura stessa del

rapporto obbligatorio e tenendo conto, altresì, che un risultato è dovuto in tutte le

obbligazioni.

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L’onere della prova

Oggi, dunque, la distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato non ha alcuna

incidenza sul regime di responsabilità del professionista poiché la responsabilità

per inadempimento è disciplinata in modo unitario dall’articolo 1218 c.c.

Dunque il professionista risponde in base ai medesimi criteri valevoli per le altre

obbligazioni.

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L’onere della prova

Il cliente dovrà pertanto solo allegare l’inesatto adempimento, mentre il professionista avrà l’onere di dimostrare il fatto estintivo o l’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

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Il contenuto della prestazione

Per identificare l’esatto adempimento, il professionista, dovrà realizzare un’attività efficiente, tesa a conseguire il buon esito richiesto dal cliente e dovrà essere in grado di fornire la prova di ciò in un ipotetico contenzioso

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Il contenuto della prestazione

A tal fine, il mancato od inesatto risultato potranno rappresentare una forma di manifestazione dell’inadempimento, ma di per sé, tranne in ipotesi ove ciò sia evidente per le caratteristiche del caso concreto, il mancato risultato non rappresenterà il necessario presupposto dell’inadempimento.

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Il contenuto della prestazione

Il professionista debitore, per andare esente da responsabilità, dovrà però provare che la sua condotta è stata conforme alle regole dell’arte che devono essere seguite nelle circostanze in cui si è verificato il fatto e la sua mancanza di colpa

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Il contenuto della prestazione

La colpa si articola in:

• Negligenza

• Imprudenza

• Imperizia

• Inosservanza di leggi e regolamenti ordini o discipline

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Il contenuto della prestazione

La negligenza richiede che siano stati compiuti una serie di comportamenti negativi che hanno caratterizzato l’operato del professionista:

dimenticanzasvogliatezza disattenzione

mancanza di sollecitudine

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Il contenuto della prestazione

L’imprudenza si ravvisa ogni quando il professionista mette in atto comportamenti che possono rivelarsi incompatibili con il risultato prefissato dal cliente.

Dovrà quindi adottare i normali criteri di soluzione ricorrendo all’utilizzo di procedure innovative solo laddove questo non aggravi eccessivamente il rischio per il cliente

In altri termini, potendo scegliere, occorrerà adottare il comportamento che presenti il maggior numero di probabilità di successo

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Il contenuto della prestazione

L’imperizia è mancanza di competenza da parte del soggetto incaricato.

In tal senso si inquadra il dovere di aggiornamento costante del professionista.

Dunque, laddove il professionista sia consapevole di non possedere i requisiti necessari nello svolgimento dell’incarico, dovrà rifiutarlo al fine di non incorrere in azioni di responsabilità

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Il contenuto della prestazione

• Al fine di valutare correttamente l’adempimento del professionista, occorre inoltre tenere presente il dovere di informare il cliente sui rischi derivanti dall’attività che andrà svolgere e sulle modalità con le quali la stessa verrà esercitata.

• Il professionista dovrà accertarsi che il cliente abbia una visione reale della situazione e che ne sia consapevole.

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Gli “strumenti di cautela”

• Per andare esente da responsabilità, non basta quindi l’esatto adempimento, ma occorre anche fornire la prova di tale esatto adempimento.

• Questo significa che è opportuno predisporre idonei “strumenti di cautela” nella fase esecutiva del mandato.

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Gli “strumenti di cautela”

• Tracciatura dei documenti

• Sessioni con i clienti in presenza di assistenti / collaboratori estranei alla prestazione professionale in senso stretto

• Delega dello svolgimento degli incarichi a soggetti qualificati

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Gli “strumenti di cautela”

• Informazione del cliente e verifica della sua consapevolezza con conseguente predisposizione di strumenti idonei a dimostrare tale condizione

• Aggiornamento del cliente in relazione agli sviluppi della pratica

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Gli “strumenti di cautela”

• Informazione del cliente sugli eventuali rischi derivanti dall’attività che il professionista andrà svolgere.

• Accordo sulla strategia da adottare• Accertarsi che il cliente abbia una

visione reale della situazione e che ne sia consapevole.