LA RESPONSABILIT À DEL GIORNALISTA :
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LA RESPONSABILITÀ DEL GIORNALISTA:
IL DIBATTITO ATTORNO ALLA PUBBLICAZIONE DELLE FOTO
DELLA DECAPITAZIONE DI NICK BERG
Relatore: Prof. Giampaolo Azzoni
Correlatore: Prof. Lorenzo Passerini
Tesi di Laurea di Luca Degrada
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIACorso di Laurea Interfacoltà in Comunicazione
Interculturale e Multimediale
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INDICEINDICE
I. Le responsabilità del giornalista
II. La riproduzione fotografica del dolore
III. Il caso delle foto della decapitazione di Nick Berg
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L’ETICA PROFESSIONALE DEL GIORNALISTAL’ETICA PROFESSIONALE DEL GIORNALISTA
Problema etico
aumento quantità informazioni Diminuzione qualità
Concetti etici: libertà, responsabilità, libertà, responsabilità, oggettività, verità, onestà, riservatezza, privacy, oggettività, verità, onestà, riservatezza, privacy, democrazia.democrazia.
Informazione di qualità = verità e oggettività
Responsabilità del giornalista verso la collettività
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L’ETICA PROFESSIONALE DEL GIORNALISTAL’ETICA PROFESSIONALE DEL GIORNALISTA
Libertà di stampa vantaggi
svantaggi
Necessità di un’autoregolamentazione
ETICA e DEONTOLOGIA
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I CODICI DEONTOLOGICI ITALIANI SULLA STAMPAI CODICI DEONTOLOGICI ITALIANI SULLA STAMPA
Storia dei codici recente.
DirittiDiritti ribaditi nelle Carte:
diritto alla libertà d’informazione
diritto di cronaca e critica
DoveriDoveri ribaditi nelle Carte:
verità
lealtà
rettifica di notizie inesatte o errori
rispetto del segreto professionale
tutela minori e soggetti deboli
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I CODICI DEONTOLOGICI ITALIANI SULLA STAMPAI CODICI DEONTOLOGICI ITALIANI SULLA STAMPA
1° Codice: LA CARTA DI TREVISO (1990)
Rapporto giornalismo – minori
Tutela del minore sia come protagonista attivo sia passivo.
LA CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEL GIORNALISTA (1993)
Analizza tutti gli aspetti della deontologia giornalistica.
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I CODICI DEONTOLOGICI ITALIANI SULLA STAMPAI CODICI DEONTOLOGICI ITALIANI SULLA STAMPA
CODICE INFORMAZIONI E SONDAGGI (1995)
VADEMECUM CARTA DI TREVISO (1995)
CODICE DEONTOLOGICO RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (1996)
Regola l’uso di banche dati e archivi personali dei giornalisti. Tutela di minori, soggetti deboli, malati, dignità delle persone.
Vieta pubblicazioni lesive della dignità della persona.
REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI SONDAGGI SUI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA (2002)
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GLI OBBLIGHI GIURIDICIGLI OBBLIGHI GIURIDICI
Non esiste il concetto giuridico di ‘giornalismo’.
Art.2 legge n.69/63: Giornalismo = informazione critica
Libertà di stampa Art. 2 e 21 Costituzione
Diritto di cronaca Art. 21 Costituzione
LIMITAZIONI:LIMITAZIONI:
divieto pubblicazioni contrarie al BUON COSTUME (Art. 2 Cost.)
tutela personalità altrui (Art. 2 legge 69/63)
dovere di rettifica (Art. 2 legge 69/63)
rispetto segreto professionale (Art. 2 legge 69/63)
divieto pubblicazione stampati raccapriccianti (Art. 15 legge 47/48)
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RIPRODUZIONE IMMAGINI RACCAPRICCIANTIRIPRODUZIONE IMMAGINI RACCAPRICCIANTI
Art. 21 Cost. sesto comma:
“sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume[…]”.
Art 15 legge 47/48:
sono penalmente perseguibili “stampati i quali illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune senso della morale e l’ordine familiare […]”.
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LA RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA DEL DOLORELA RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA DEL DOLORE
2 INTERROGATIVI:
Ci aiutano a entrare in contatto col dolore degli altri?
Ci aiutano a capire ciò che sta avvenendo?
2 IDEE:
Con le foto le guerre, le crisi, le catastrofi diventano “reali”.
In un mondo ipersaturo di tali immagini ne diventiamo insensibili.
RIPRODUZIONE DI IMMAGINI RACCAPRICCIANTI
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LA RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA DEL DOLORELA RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA DEL DOLORE
Con le fotografie un evento diventa più reale, ma finisce per diventarlo meno quando vi si è ripetutamente esposti.
MA COSA PROVA CHE LE FOTOGRAFIE ABBIANO UN IMPATTO DECRESCENTE, CHE LA NOSTRA CULTURA DELLO SPETTACOLO NEUTRALIZZI LA FORZA MORALE DELLE IMMAGINI DI ATROCITÀ?
Il flusso di immagini nei mass media è talmente grande che ci impedisce di privilegiarne una.
Risultato:
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IL CASO DELLE FOTO DELLA DECAPITAZIONE DI IL CASO DELLE FOTO DELLA DECAPITAZIONE DI NICK BERGNICK BERG
11 MAGGIO 2004: in internet compare il video della decapitazione del civile americano Nick Berg, assassinato da un gruppo di terroristi iracheni un mese prima.
13 MAGGIO 2004: “Libero” diretto da Vittorio Feltri, “il Foglio” diretto da Giuliano Ferrara e “Tgcom” diretto da Paolo Liguori, pubblicano i fotogrammi tratti dal video della decapitazione.
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IL CASO DELLE FOTO DELLA DECAPITAZIONE DI IL CASO DELLE FOTO DELLA DECAPITAZIONE DI NICK BERGNICK BERG
Libero 13/05/04Guai a chiudere gli occhi di Vittorio Feltri“Un documento che non ammette
discussioni”. “Non è con l’autocensura che si
fermano i terroristi”.“L’opinione pubblica deve sapere, ha
il diritto di sapere e noi abbiamo il dovere di informarla a costo di urtarne la sensibilità”.
“mai nascondere la verità per quanto mostruosa, raccapricciante”.
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IL CASO DELLE FOTO DELLA DECAPITAZIONE DI IL CASO DELLE FOTO DELLA DECAPITAZIONE DI NICK BERGNICK BERG
Il Foglio 13/05/04
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IL CASO DELLE FOTO DELLA DECAPITAZIONE DI IL CASO DELLE FOTO DELLA DECAPITAZIONE DI NICK BERGNICK BERG
Tgcom 13/04/05Scrive Paolo Liguori:“Questo documento è crudo e agghiacciante, ma necessario a testimoniare l’orrore e a muovere coscienze e memoria. Qualcuno 60 anni fa obiettò che non era necessario ripetere all’infinito le immagini dei campi di sterminio per capire cosa è stato l’Olocausto Non siamo d’accordo. Quel video ( per quanto monco), quella foto sono lì a dirci contro chi ènecessario mobilitarsi […]”.
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IL CASO DELLE FOTO DELLA DECAPITAZIONE DI IL CASO DELLE FOTO DELLA DECAPITAZIONE DI NICK BERGNICK BERG
Franco Abruzzo, presidente dell’ODG della Lombardia, denuncia Feltri, Ferrara e Liguori per la pubblicazione delle immagini della decapitazione.
MOTIVO:
La Costituzione e le leggi sulla professione giornalistica impongono la tutela della dignità umana e vietano espressamente pubblicazioni raccapriccianti contrarie al buon costume e che potrebbero turbare il comune senso della morale.
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IL CASO DELLE FOTO DELLA DECAPITAZIONE DI IL CASO DELLE FOTO DELLA DECAPITAZIONE DI NICK BERGNICK BERG
LA DIFESA DEI GIORNALISTI DENUNCIATI:
Da “Libero” del 14 maggio 2004 Feltri risponde:
“Le foto servono per non dimenticare. Per non dimenticare, occorre sapere. Ecco il perché della foto di quella testa mozzata tenuta per i capelli da un assassino. Fa comprendere in quale guerra siamo impegnati e contro chi[…]”.
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IL CASO DELLE FOTO DELLA DECAPITAZIONE DI IL CASO DELLE FOTO DELLA DECAPITAZIONE DI NICK BERGNICK BERG
Da “Il Foglio” del 15/05/05 Giuliano Ferrara risponde alle accuse dell’Ordine pubblicando le foto di celebri decapitazioni artistiche.
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IL CASO DELLE FOTO DELLA DECAPITAZIONE DI IL CASO DELLE FOTO DELLA DECAPITAZIONE DI NICK BERGNICK BERG
Articolo comparso su “tgcom” il 15/05/04:
Malafede e ignoranza di Paolo Liguori:
“A prescindere dalla opportunità di pubblicare, con mille cautele ( per rispetto prima di tutto dei lettori, che sono i nostri veri interlocutori, non di Abruzzo e il suo ordine), una testimonianza di valore storico, c’è proprio un errore pratico nel denunciare come diffusore chi ha visto, purgato, spiegato, titolato e motivato ciò che era già in Rete brutalmente alla portata di tutti, senza filtri […]”.
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CONCLUSIONICONCLUSIONI
Ai sensi di ciò che dice la Costituzione negli articoli 2 e 21 e nelle leggi 47/48 e 63/69, tali immagini non possono essere tutelate dal diritto di cronaca.
Visti i codici deontologici della professione le foto della decapitazione vanno contro l’etica giornalistica.
La pubblicazione delle foto era senza dubbio di carattere impressionante e raccapricciante.
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CONCLUSIONICONCLUSIONI
È sufficiente come giustificazione la volontà di denunciare l’orrore per renderne consapevoli gli altri?
Risponde Susan Sontag in “Davanti al dolore degli altri”:
“[…] le fotografie non ci aiutano a capire. La narrazione può farlo, le fotografie no; le fotografie ci ossessionano”.