La protezione della Denominazione d'Origine Protetta Parmigiano Reggiano

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© 2007 Giorgio Bocedi GB Avvocati Reggio Emilia (Italia) La protezione della Denominazione d’Origine Protetta Parmigiano Reggiano Tracciabilità e Sviluppo responsabile del territorio come garanzia di genuinità, trasparenza, metodologia e serietà delle aziende produttrici Comune di Traversetolo Traversetolo, 24 novembre 2011 © 2011 Giorgio Bocedi per GB Avvocati Reggio Emilia

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Page 1: La protezione della Denominazione d'Origine Protetta Parmigiano Reggiano

© 2007 Giorgio Bocedi

GB Avvocati

Reggio Emilia (Italia)

La protezione della

Denominazione d’Origine Protetta

Parmigiano Reggiano

Tracciabilità e Sviluppo responsabile del territorio come garanzia di genuinità, trasparenza, metodologia e serietà

delle aziende produttrici

Comune di Traversetolo Traversetolo, 24 novembre 2011

© 2011 Giorgio Bocedi per GB Avvocati

Reggio Emilia

Page 2: La protezione della Denominazione d'Origine Protetta Parmigiano Reggiano

I. La protezione della Denominazione d’Origine Protetta Parmigiano Reggiano in ambito internazionale.

II. Regolamento (CE) 510/06: art. 13.

III. Le modifiche rilevanti del disciplinare dell’agosto 2011.

SOMMARIO

Page 3: La protezione della Denominazione d'Origine Protetta Parmigiano Reggiano

(i) Convenzione internazionale (Convenzione di Stresa) sull’uso delle designazioni

d’origine e delle denominazioni dei formaggi del 1 giugno 1951

- 4 Paesi contraenti: Italia, Svizzera, Francia e Paesi Bassi

(ii) Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 sulla protezione delle denominazioni d’origine e sulla loro registrazione internazionale- Parmigiano Reggiano registrata il 23 dicembre 1969- 27 Paesi contraenti (Italia, Israele, Messico, Perù, ecc.)

(iii) Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994- articolo 1.2: Indicazioni Geografiche quale «proprietà intellettuale»- Parte II, Sezione 3: Indicazioni Geografiche- art. 22

I. La protezione della Denominazione d’Origine Protetta

Parmigiano Reggiano in ambito internazionale.

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I. La protezione della Denominazione d’Origine Protetta

Parmigiano Reggiano in ambito internazionale.

(iv) Regolamento (CE) 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari [ex Regolamento (CEE) 2081/92)]

Regolamento (CE) 1107/96 (entrato in vigore il 21 giugno 1996) relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine nel quadro delle procedura ex art. 17 del Regolamento (CEE) 2081/92

- Unione europea

(v) Accordi bilaterali o di Libero Scambio

Accordo bilaterale Ue-Svizzera in vigore dal 1°dicembre 2011

(vi) Deposito per la registrazione della Denominazione d’Origine Parmigiano Reggiano nei singoli Stati: Cile, Brasile, India, ecc.

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II. Regolamento (CE) 510/06: art. 13.

(i) Protezione nell’Unione europea [articolo 13.1. Regolamento (CE) 510/06].

Le denominazioni registrate sono tutelate contro:

• a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta;

• b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali « genere », « tipo », « metodo », «alla maniera », « imitazione » o simili;

• c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull’origine;

• d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti.

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II. Regolamento (CE) 510/06: art. 13.

(ii) Protezione nell’Unione europea [articolo 13 Regolamento (CE) 510/06].

• Se una denominazione registrata contiene il nome di un prodotto agricolo o alimentare che è considerato generico, l'uso di questo nome generico sui corrispondenti prodotti agricoli o alimentari non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b).

• Le denominazioni protette non possono diventare generiche!

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II. Regolamento (CE) 510/06: art. 13.

(iv) Un principio consolidato nell’Unione europea: una tutela ampia!

• CGE, caso ‘Gorgonzola’ (causa C-87/97, Sentenza del 4 marzo 1999, paragrafi da 25 a 29)

• CGE, caso ‘Feta II’ (cause riunite C-465/02 y C-466/02, Conclusioni dell’Avvocato Generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer del 10 maggio 2005, paragrafi da 26 a 28)

• CGE, caso ‘Parmesan II’ (causa C-132/05, Conclusioni dell’Avvocato Generale Ján Mazàk del 28 giugno 2007, paragrafi 33 e 34)

• TPG, caso ‘Grana Padano’ (causa T 291/03, Sentenza del 12 settembre 2007, paragrafo 56)

• CGE (causa C-285/06, Conclusioni dell’Avvocato Generale Verica Trstenjak del 25 ottobre 2007, paragrafo 74)

• CGE, caso ‘Parmesan II’ (causa C-132/05, Sentenza del 26 febbraio 2008, paragrafi 44 e 45)

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II. Regolamento (CE) 510/06: art. 13.

(iv) Un principio consolidato nell’Unione europea: una tutela ampia.

• CGE, caso “Gorgonzola” (causa C-87/97, Sentenza del 4 marzo 1999)

DOP ‘GORGONZOLA’ v marchio ‘CAMBOZOLA’

- “la nozione di evocazione si riferisce all’ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione” (paragrafo 25) 

- “In particolare, può esservi l’evocazione di una denominazione protetta in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui è causa, pur non applicandosi nessuna tutela comunitaria agli elementi della denominazione di riferimento che riprende la terminologia controversa” (paragrafo 26)

- “l’eventuale indicazione della vera origine del prodotto sull’imballaggio o in altro modo non ha alcuna incidenza” (paragrafo 29)

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II. Regolamento (CE) 510/06: art. 13.

(iv) Un principio consolidato nell’Unione europea: una tutela ampia.

• CGE, caso ‘Parmesan II’ (causa C-132/05, Sentenza del 26 febbraio 2008, paragrafi 48 e 49)“Tale somiglianza (i.e. concettuale), come già le somiglianze fonetiche e ottiche rilevate al punto 46 della presente sentenza, è idonea ad indurre il consumatore a prendere come immagine di riferimento il formaggio recante la DOP «Parmigiano Reggiano» quando si trova dinanzi ad un formaggio a pasta duro, grattugiato o da grattugiare, recante la denominazione «Parmesan».In tale contesto, l’uso della denominazione «Parmesan» dev’essere considerato un’evocazione della DOP «Parmigiano Reggiano» ai sensi dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92”.

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II. Regolamento (CE) 510/06: art. 13.

(v) La tutela della DOP Parmigiano Reggiano

GERMANIA• Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano vs ……

Tribunale di Berlino (LG), Sez. Commerciale, 22 aprile 2008: “Il convenuto è condannato ad astenersi dal produrre, vendere, mettere sul mercato un formaggio con i nomi ‘Parmesan’ o ‘Parmigiano’ se tale formaggio non è in conformità con il disciplinare di produzione del Parmigiano Reggiano”

Corte d’Appello di Berlino, 15 giugno 2010“Il ricorso in appello del convenuto contro la sentenza indicata al precedente punto 1 è rigettato”.

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II. Regolamento (CE) 510/06.

(v) La tutela della DOP Parmigiano Reggiano• Tribunale di Berlino, 8 maggio 2008

Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano vs ….

“Il resistente è inibito dal promuovere o vendere un formaggio “Rigatello” sotto il nome eBay ‘Parmesan’ se tale formaggio non rispetta il disciplinare del Parmigiano Reggiano”

• Tribunale di Colonia, 14 ottobre 2009

Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano vs …..

Il Tribunale dispone il sequestro di formaggio esibito

ad Anuga, recante le denominazioni

‘Parmesano’ e ‘Reggianito’, prodotto in Argentina

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II. Regolamento (CE) 510/06: art. 13.

(v) La tutela della DOP Parmigiano Reggiano

• Tribunale di Colonia, 8 giugno 2010

Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano vs ….

Il Tribunale conferma l’ordinanza emessa a suo tempo

e inibisce la vendita e la promozione di un prodotto

a base di formaggio denominato ‘Parmetta’ in quanto

evocazione della DOP Parmigiano Reggiano

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II. Regolamento (CE) 510/06: art. 13.

(v) La tutela della DOP Parmigiano Reggiano

•Tribunale Commerciale di Oviedo,12 gennaio 2010Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano vs ….Il Tribunale inibisce la vendita di un formaggio grattugiato

denominato ‘PARMESO’, non conforme al disciplinare della DOP ‘Parmigiano Reggiano’, in quanto evocazione della DOP.

Il Tribunale condanna, poi, il convenuto al pagamento dei danni patrimoniali e morali causati al Consorzio che

può agire non solo per la difesa della DOP ma altresìper conto dei suoi associati, che difficilmenteinizierebbero azioni individuali in un paese stranieroper la difesa dei loro diritti.

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II. Regolamento (CE) 510/06: art. 13.

(v) La tutela della DOP Parmigiano Reggiano•Tribunale di Colonia, 12 ottobre 2011

Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano vs ….

Il Tribunale dispone il sequestro di formaggi esibiti

ad Anuga, recanti la denominazioni ‘Parmesan’

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II. Regolamento (CE) 510/06: art. 13.

(v) La tutela della DOP Parmigiano Reggiano

•Tribunale di Saragoza

Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano vs……

Transazione giudiziale del 27 ottobre 2011

La società spagnola si impegna a non distribuire formaggio non conforme al disciplinare della DOP Parmigiano Reggiano con il nome ‘Sabor Parma’.

Risarcimento danni al Consorzio.

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II. Regolamento (CE) 510/06: art. 13.

(vi) Ambito di protezione.Limitazioni del diritto.

• Marchi (anche collettivi o di garanzia): limitazioni del diritto di marchio- uso da parte di terzi del marchio in funzione descrittiva (indicazioni relative alla specie, qualità, quantità, destinazione, valore, provenienza geografica, epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio od altre caratteristiche del prodotto o del servizio), purché l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale;

• DOP/IGP: non previste limitazioni!

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II. Regolamento (CE) 510/06: art. 13.

• TAR Sicilia, Sez. distaccata Catania, 28 giugno 2007

L’uso della denominazione generica ‘pecorino’ unitamente all’indicazione ‘prodotto caseario di sicilia’, per formaggio prodotto in Sicilia, costituisce violazione della DOP Pecorino Siciliano

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III. Le modifiche rilevanti del disciplinare dell’agosto 2011.

• Regolamento (CE) 794/2011 dell’8 agosto 2011 recante approvazione delle modifiche del disciplinare della DOP Parmigiano Reggiano, entrato in vigore il 29 agosto 2011

• Almeno il 50% della sostanza secca dei foraggi deve essere prodotta su terreni aziendali, purché ubicati nella zona d’origine

• Negli allevamenti delle vitelle, delle manze fino al 6° mese di gravidanza e delle bovine da latte, sono vietati l’uso e la detenzione di insilati di ogni tipo. E’, comunque, vietata anche la semplice detenzione in azienda di insilati di erba e di sottoprodotti

• Obbligo del taglio e confezionamento nella zona d’origine del Parmigiano Reggiano (periodo transitorio di 1 anno per determinati operatori stabiliti fuori zona)

GRAZIE