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La nuova legge regionale sul sistema integrato di servizi sociali a tutela della persona e della famiglia (legge 1 dicembre 2014 n. 32) Ancona, 17 febbraio 2015

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La nuova legge regionale sul sistema integrato di servizi sociali a tutela della persona e

della famiglia

(legge 1 dicembre 2014 n. 32)

Ancona, 17 febbraio 2015

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Il percorso Dalla legge regionale n. 43 del 1988 al Piano socio sanitario 2012-2014

Il contesto nazionaleDalla logica dei Piani “a cascata” alla riforma del Titolo V della Costituzione

La strategia regionale Dare attuazione alla legge 328/2000 con atti normativi “leggeri”

Una breve introduzione

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Il percorso

Legge regionale 5 novembre 1988 n. 43 (Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione)

Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000 – 2002 (Deliberazione del Consiglio regionale n. 306 del 1 marzo 2000)

Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003 (DPR 3 maggio 2001)

Piano sociale regionale 2008 – 2010 (Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 98 il 29 luglio 2008)

Piano socio sanitario 2012-2014 (Deliberazione del Consiglio regionale n. 38 del 16 dicembre 2011)

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Il contesto

Legge 328 del 2000: regola i rapporti tra i livelli istituzionali con la logica della programmazione triennale “a cascata” (Nazionale, Regionale, di Zona)

Riforma del titolo V della Costituzione, che attribuisce l’assistenza sociale alla competenza esclusiva regionale (art. 117 comma 4) e amministrativa dei Comuni (art. 118)

Resta ferma la competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117 comma 2 e art. 9 legge 328 del 2000)

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La strategia

Attuare la legge 328 con gradualità e attraverso atti normativi “leggeri”

• Numero degli Ambiti sociali (24) • Ruolo e funzioni dell’organo politico dell’Ambito (CDSindaci)• Funzioni del Coordinatore dell’Ambito • Elaborazione dei Piani di Ambito (linee guida) • Rafforzamento istituzionale degli Ambiti (Dgr 551/2006) • Sistema informativo e Osservatorio politiche sociali (Dgr 1758 del 2000 e

1276/06))• Integrazione socio sanitaria (Dgr 720/07) • Trasferimento fondo regionale agli Ats (Dgr 1373/2012)

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Il contesto

Legge 328 del 2000: regola i rapporti tra i livelli istituzionali con la logica della programmazione triennale “a cascata” (Nazionale, Regionale, di Zona)

Riforma del titolo V della Costituzione, che attribuisce l’assistenza sociale alla competenza esclusiva regionale (art. 117 comma 4) e amministrativa dei Comuni (art. 118)

Resta ferma la competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117 comma 2 e art. 9 legge 328 del 2000)

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Iter normativo lungo e “faticoso”

PDL 125 del 10 luglio 2011

PDL “Testo unico” marzo 2012

PDL 280 del 14 dicembre 2012

Analisi in Commissione (aprile 2013)

PDL 280 ottobre 2014

Approvazione in Assemblea il 25 novembre 2014

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Tipologie di servizi sociali (art. 2)

• Servizi sociali professionali e segretariato sociale• Pronto intervento sociale• Servizi domiciliari• Servizi residenziali e semiresidenziale• Inclusione sociale e sostegno al reddito

Legge 328/00 (art. 22 comma 4): le leggi regionali prevedono l’erogazione di queste prestazioni

Art. 2 comma 3: La Giunta regionale stabilisce per ogni servizio le figure professionali e i livelli minimi da garantire in ogni ATS, nel rispetto delle disponibilità di bilancio

Livelli essenziali delle prestazioni sociali?

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Destinatari e compartecipazione (art. 3 e 20 )

Cittadini italiani, di altri Stati membri UE stranieri, rifugiati, richiedenti asilo e apolidi

I destinatari concorrono al costo delle prestazioni in relazione alle proprie condizioni economiche individuali o del nucleo familiare a cui appartengono

UNIVERSALISMO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI

L’assistito partecipa al costo delle prestazioni secondo la normativa statale in materia di ISEE

Giunta regionale: fissa la soglia minima per l’esenzione totale dalla compartecipazione

Ambito territoriale sociale: stabilisce le quote di compartecipazione per singolo servizio (anche con modalità lineare) e la soglia massima oltre la quale si paga la tariffa massima

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Integrazione socio sanitaria (art. 4)

1. Definizione di prestazioni socio sanitarie (Dlgs 229/1999). Quale finalità? Tutela complessiva e benessere della persona, piuttosto di continuità tra azioni di cura e di riabilitazione.

2. Gestione delle prestazioni socio sanitarie: riferimento alla legge regionale 13/2003 per entrambe le tipologie previste dal Dlgs 229/99 (e dai DPCM 14/2 e 29/11 2001):

• sanitarie a rilevanza sociale e ad elevata integrazione sanitaria (Distretti)• sociali a rilevanza sanitaria (Comuni attraverso gli ATS). Riferimento: Dlg 112/98 che

rimanda ad una legge regionale che conferisce le funzioni amministrative ai Comuni.

3. Manca l’indicazione degli strumenti operativi e di programmazione per attuarla sul territorio (Bozza DGR su Unità Operativa Sociale e Sanitaria e Piani integrati dei servizi alla persona)

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Gestione associata (art. 6)

I Comuni compresi negli ATS gestiscono in forma associata i servizi sociali

Strumenti: Convenzioni, Consorzi, Unioni di Comuni (Dlgs 267/2000), Aziende pubbliche e Unioni Montane (comma 4 art. 6)

Ruolo del Comitato dei Sindaci: stabilisce le forme gestionali e individua le tipologie di servizi sociali da realizzare nell’ATS e le modalità di accesso

La Giunta regionale deve individuare gli ATS tenendo conto di (legge 13/2003): • coincidenza ATS Distretto• possibilità di più ATS in un Distretto

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Gestione associata : altre normative

Legge regionale 35/2013: trasforma le Comunità Montane in Unioni di Comuni

Legge regionale 46/2013 e Dgr 809/14: i contributi erogati dalla Regione a favore dei Comuni sono ripartiti in modo da favorire i Comuni risultanti da fusione e le forme associative (Unioni e Convenzioni);

Proposta di Atto Amministrativo 83/2014: Programma di Riordino Territoriale elaborata dalla Giunta Regionale ed ora all'esame dell'Assemblea Legislativa (23 DTO per l’esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni)

Legge n. 56 del 7 aprile 2014: obbligo gestione associata funzioni fondamentali i Comuni con meno di 10.000 abitanti (Marche: 5.000) salvo Comuni montani (3.000) purché si associno almeno 3 Comuni. Strumenti: Unioni o Convenzioni. Soglie non applicabili alle Unioni già in essere. Termine: 31/12/14, prorogato di un anno.

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Partecipazione (art. 11)Soggetti sociali: organizzazioni sindacali, organizzazioni di categoria, soggetti del terzo settore (enti di patronato)

Organizzazioni sindacali: informazione e consultazione sugli atti di natura programmatoria e regolamentare previsti dalla legge

Organizzazioni di categoria e terzo settore: confronto sui temi generali della programmazione

Istituzione di due nuove Consulte (dipendenze patologiche e povertà estrema/disagio sociale)

Critiche : • differenziare consultazione e concertazione (rappresentanza) e coprogettazione • valorizzare gli enti di patronato • Istituire una Consulta sul welfare

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Programmazione (art. 13)

Livello REGIONALE Livello TERRITORIALE

Piano sociale regionale (triennale)

Piano socio sanitario regionale (triennale)

Piano di ATS (triennale)

Programma attuativo (annuale)

La programmazione socio sanitaria trova spazio nel Piano socio sanitario, che individua le modalità di raccordo tra la programmazione distrettuale e la programmazione di ATS (art. 13 comma 3)

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Storia della programmazione socio sanitaria nelle Marche

Piani sociali Piani sanitari

Piano sociale regionale 2000-2002

Piano sociale regionale 2008-2010

Piano sanitario 1998-2000

Piano sanitario 2003-2006Piano sanitario 2007-2009

Piano socio sanitario 2012-2014

Piano sociale regionale 2008-2010 (consolidamento e innovazione dell’integrazione socio sanitaria): “l’impegno del piano è predisporre un unico strumento di programmazione sociale e sanitaria a livello regionale […] nella prospettiva di un "Piano regolatore" dei servizi integrati alla persona regionale e soprattutto locale”

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Gestione dei servizi (art. 17)

I servizi sociali possono essere progettati, organizzati e gestiti sia da enti pubblici che da soggetti privati

La Giunta regionale disciplina modalità e criteri per l’affidamento assicurando:

• l’applicazione dei CCNL e degli accordi decentrati firmati dalle OOSS comparativamente più rappresentative

• il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro

Il criterio degli affidamenti è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (escluso il massimo ribasso)

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Titoli per l’acquisizione dei servizi (art. 19)

I Comuni possono assicurare le prestazioni sociali mediante l’assegnazione di titoli validi per l’acquisizione di servizi presso le strutture e i servizi sociali accreditati

Proposta di legge sull’unificazione delle:• legge 20/00 (autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie e socio sanitarie)• legge 20/02 (autorizzazione e accreditamento strutture e servizi sociali

Autorizzazione: necessaria per la realizzazione di strutture e l’esercizio di attività

Accreditamento istituzionale: riconosce alle strutture autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni per conto del sistema pubblico

Accordo contrattuale: definisce tipologia e quantità delle prestazioni erogabili agli utenti e remunerate dal servizio pubblico

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Fondo per le politiche sociali (art. 27)

E’ istituito il Fondo per le politiche sociali, nel quale confluiscono :

• i Fondi regionali di settore (famiglia, infanzia adolescenza, disabilità, non autosufficienza, disagio sociale, gestione dei servizi di ATS, associazioni di volontariato, di promozione sociale e cooperazione sociale, servizio civile ecc.)

• I Fondi nazionali e comunitari per le politiche sociali

Articolazione del FONDO UNICO (Area 5 del bilancio regionale – Servizi alla persona

Gestione servizi di ATS – Interventi a sostegno della famiglia – intervento a sostegno delle persone in condizioni di disabilità – Fondo per gli anziani non autosufficienti – Fondo per il disagio e l’inclusione sociale – Fondo per le associazioni e altri interventi con finalità sociali – Fondo per lo sviluppo della rete delle strutture socio assistenziali

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Fondo per le politiche sociali (alcune domande)

I fondi di settore mantengono il vincolo di destinazione?

Art 5 comma 2 (Funzioni della Regione): la Giunta regionale determina le modalità per il finanziamento degli interventi di cui all’art. 27, nel caso in cui dette modalità non siano altrimenti individuate dalla normativa vigente o da questa legge.

Le risorse del Fondo unico vanno ai Comuni o agli ATS?

Art. 8 comma 3 lett. B): Il Comitato dei Sindaci destina l’impiego degli stanziamenti del Fondo di cui all’art. 27

Dgr 1373 del 2012 prevede la destinazione del Fondo regionale agli ATS, che lo utilizzano secondo le modalità stabilite dal Comitato dei Sindaci

Progetti sperimentali servizi educativi? Finanziati col Fondo o con risorse aggiuntive?