La Legge Regionale n. 17 del 25 febbraio 2016 - in vigore ... · Dare attuazione al trasferimento...

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FINALITA’ (1) Dare attuazione al trasferimento delle funzioni provinciali di cui alla L.R. 22/2015 (2) Adeguare la disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) alle modifiche successivamente intervenute al D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) La Legge Regionale n. 17 del 25 febbraio 2016 – in vigore dal 5 marzo 2016 – modifica la Legge Regionale 10/2010 (norme in materia di A.I.A. – A.U.A. – V.I.A. – V.A.S.)

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FINALITA’(1)

Dare attuazione al trasferimento delle funzioni provinciali di cui alla L.R. 22/2015

(2)Adeguare la disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) edi valutazione di impatto ambientale (VIA) alle modifiche successivamente intervenuteal D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente)

La Legge Regionale n. 17 del 25 febbraio 2016 – in vigore dal 5 marzo 2016 –

modifica la Legge Regionale 10/2010 (norme in materia di A.I.A. – A.U.A. – V.I.A. – V.A.S.)

A) Per la VIA (agli art. 45, 45 bis e 45 ter L.R. 10/2010) si fa diretto riferimento agli allegati alla parte seconda delD.Lgs. 152/2006, con conseguente abrogazione dei corrispondenti allegati della L.R. 10/2010.

B) Per quanto l’AIA e l’AUA, in attuazione della L.R. 22/2015, si individua la Regione quale autorità competente perentrambe le procedure e si modifica il titolo IV bis della L.R. 10/2010 (disposizioni in materia di AIA) e introduce iltitolo IV ter contenente disposizioni in materia di AUA. In ottemperanza all’art. 76 bis della L.R. 10/2010(introdotto con la L.R. 17/2016) viene approvato, D.P.G.R.T. n. 13/R del 29.03.2017, il Regolamento perdisciplinare le modalità d’attuazione delle procedure di cui ai Titoli IV bis (AIA) e IV ter (AUA) e perdisciplinare le modalità organizzative per lo svolgimento delle proprie funzioni regionali

(1)

TRASFERIMENTO ALLA REGIONE, AI COMUNI E AGLI ENTI PARCO DELLE COMPETENZE

Si provvede al trasferimento alla Regione, ai Comuni e agli Enti Parco delle competenze finora esercitate dalleprovince, al fine di accentrare in un medesimo ente le competenze rispettivamente autorizzative (AIA – AUA) e quellein materia di VIA, secondo principi di semplificazione, snellimento e riduzione degli oneri amministrativi

(2)

Adeguamento della disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) alle modifiche intervenute al D.Lgs. 152/2006

(2.2)RIMANDO AL D.LGS. 152/2006

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO IN RELAZIONEALLA PROCEDURA DI VIA

(ad es. art. 39 L.R. 10/2010)

(2.1)ATTUAZIONE, INTEGRAZIONE E SPECIFICAZIONE

DEL D.LGS. 152/2006 COSI’ COME MODIFICATO A MARZO DEL 2016in particolare con l’art. 15 del D.L. 91/2014 convertito con L. 116/2014

(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento e del Consiglio europeo, del 13 dicembre 2011, in materia di V.I.A.)

NECESSITA’ DI ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE ALLE MODIFICHE INTERVENUTE AL D. LGS 152/2006

SUCCESSIVAMENTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R. 17/2016

Art. 23 del D.Lgs. 114/2017

Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti esercitando lepotestà normative di cui all’art. 7 bis, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, come introdotto dall’art. 5 del presentedecreto, entro il termine perentorio di 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Decorsoinutilmente il suddetto termine, in assenza di disposizioni regionali o provinciali vigenti idoneii allo scopo, siapplicano i poteri sostitutivi di cui all’art. 117 quinto comma della Costituzione, secondo quanto previsto dagliarticoli 41 e 43 della legge 24 dicembre 2012 n. 234.

DIRETTIVA LEGGE DELEGA D.Lgs n. 104 del2014/52/UE n. 114 del 09.07.2015 (art. 14) 16/06/2017 (decreto delegato)

Modifiche alla Direttiva 2011/92/UE concernente la V.I.A. di determinati progetti

pubblici e privati.Entrata in vigore il 16 maggio 2014 doveva essere recepita dagli S.M. entro il 16 maggio

2017

Detta i principi e i criteri direttivi a cui si deve attenere il Governo nell’emanazione del Decreto per l’attuazione della Direttiva 2014/52/UE. Entrata

in vigore dal 15.08.2015

Decreto attuativo della Direttiva 2014/52/UE concernente la V.I.A. di determinati progetti pubblici e

privati.Entrato in vigore il 21 luglio 2017

NECESSITA’ DI ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE ALLE MODIFICHE INTERVENUTE AL D. LGS 152/2006 SUCCESSIVAMENTE

ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R. 17/2016

LA DIRETTIVA 2014/52/UE – LE FINALITA’

• Rafforzare la qualità della procedura di VIA, allineare tale procedura ai principi della regolamentazioneintelligente (smart regulation) e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative ed altre politichedell’Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenzanazionale.

• Maggior attenzione a questioni ambientali emerse negli ultimi anni, come l’efficienza delle risorse e lasostenibilità, la tutela della biodiversità, i cambiamenti climatici e i rischi di incidenti e calamità.

• Attenzione al paesaggio: per meglio preservare il patrimonio storico e culturale e il paesaggio, è importantetener conto, nelle valutazioni d’impatto ambientale, dell’impatto visivo dei progetti ossia del cambiamentodi aspetto o di visuale del paesaggio edificato o naturale e delle zone urbane.

LA DIRETTIVA 2014/52/UE - PUNTI CHIAVE

• Qualità dei rapporti di valutazione dell’impatto ambientale (SIA): competenza sia degli esperti che li elaborano sia delle autorità competenti che li esaminano.

• Trasparenza e responsabilità, motivazione di tutte le decisioni con informazioni da fornire «tempestivamente» al pubblico – accessibilità anche tramite portaleelettronico.

• Prevenzione dei «conflitti d’interesse».

• Progetti transfrontalieri.

• Introduzione di nuovi fattori ambientali: territorio, popolazione e salute umana, biodiversità (flora e fauna) e paesaggio.

• Considerazione di nuovi temi di valutazione: demolizioni, sensibilità ambientale delle aree, gravi incidenti e calamità naturali dovuti a cambiamenti climatici,contaminazione dell’acqua in rapporto al rischio per la salute umana, ambiente marino, previsioni dell’insorgenza dell’impatto, rischio per il patrimonio culturale,vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico, sottrazione di territorio e suolo.

• Evitare duplicazioni di valutazione mediante l’integrazione di procedure diverse (rif. alle Direttive «habitatat», «uccelli», «acque», «rifiuti», «emissioni industriali»).

• Elenco di riferimenti che specifichi le fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni incluse nel rapporto.

• Procedura di screening (precisazioni su soglie di assoggettabilità con diminuzione della discrezionalità degli S.M.).

• Alternative da «sommarie» diventano «ragionevoli» aggiungendo che devono essere adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche e che, per lamotivazione della scelta, bisogna fornire «un raffronto degli effetti ambientali».

• Monitoraggio.

• Tempistiche (per la procedura di screening si stabilisce in 90 giorni il termine ultimo per l’adozione da parte dell’Autorità competente della propria determinazione; itempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di VIA non possono essere inferiori a 30 giorni; gli S.M. devono fornire alla Commissione i dati inmerito all’applicazione della direttiva, con una «scadenza di sei anni a decorrere dal 16.05.2017».

• Sanzioni che devono essere «effettive, proporzionate e dissuasive»

LA LEGGE DELEGA n.114/2015 (art. 14) PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI

a) Semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di VIA anche in relazione al coordinamento eall’integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale (smart regulation).

b) Rafforzamento della qualità della procedura di VIA, allineando di tale procedura ai principi della regolamentazioneintelligente (smart regulation) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali.

c) Revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della Direttiva 2014/52/UE, al fine di definiresanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni.

d) Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività divigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti ocalamità naturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL D. LGS. 104/2017 – PRINCIPALI ELEMENTI DI NOVITA’ (1)

L’introduzione, per i progetti a VIA statale, della facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento diVIA ordinario, il rilascio di un «provvedimento unico ambientale», che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi oautorizzativi riconducibili a fattori ambientali (art. 27 Codice).

La riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, cui è abbinata la qualificazione di tutti i terminicome «perentori» (artt. 19, 25, 27 e 27 bis Codice) ai sensi e agli effetti della disciplina generale sulla responsabilitàdisciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti, nonché sulla sostituzione amministrativa in caso d’inadempienza:viene però prevista la possibilità per il proponente di chiedere la sospensione del procedimento.

Una norma transitoria che, in virtù delle semplificazioni procedimentali introdotte, consenta al proponente di richiederel’applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti pendenti (art. 23 Codice).

Una nuova definizione di «impatti ambientali», modulata in aderenza alle prescrizioni della Direttiva 2014/52/ UE checomprende anche gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sulla popolazione, la salute umana, ilpatrimonio culturale e il paesaggio (art. 5 lett. c Codice).

IL D. LGS. 104/2017 – PRINCIPALI ELEMENTI DI NOVITA’ (2)

La possibilità di presentare nel procedimento di VIA elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglioequivalente a quello del progetto di fattibilità (preliminare) o comunque a un livello tale da consentire la compiutavalutazione degli impatti (art. 5 lett. g Codice), con la possibilità di aprire con l’autorità in qualsiasi momento unconfronto per condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali (art. 20 Codice).

L’eliminazione per il proponente dell’obbligo, nella verifica di assoggettabilità a VIA, di presentare gli elaboratiprogettuali: per la fase dello «screening» sarà sufficiente uno studio preliminare ambientale, come previsto dallanormativa europea (art. 19 Codice). Inoltre in fase di verifica di assoggettabilità a VIA l’Autorità competente potràimpartire specifiche prescrizioni solo se specificatamente richiesto dal Proponente.

Nel caso di modifiche o estensioni di opere esistenti, la possibilità di richiedere all’autorità competente un«prescreening» ovvero una valutazione preliminare del progetto per individuare l’eventuale procedura da avviare(art. 6 comma 9 Codice).

IL D. LGS. 104/2017 – PRINCIPALI ELEMENTI DI NOVITA’ (3)

razionalizzazione del riparto delle competenze amministrative tra Stato e Regioni, con attrazione al livello statale delle procedure di VIA per i progetti relativi alle infrastrutture e agli impianti energetici, considerata la loro rilevanza per l’economia nazionale, salvo limitate e puntuali eccezioni concernenti i progetti di interesse esclusivamente locale (allegati II e II bis alla parte II del Codice).

completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti (eliminazione integrale degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa).

Viene rivisto il sistema sanzionatorio ed introdotta una sanzione amministrativa compresa tra 35.000 e 100.000 euro,in caso di realizzazione di un progetto senza l’effettuazione delle procedure di VIA, e tra 20.000 euro e 80.000 in casodi violazione delle prescrizioni impartite nel provvedimento conclusivo (art. 29 Codice).

IL D. LGS. 104/2017 – PRINCIPALI ELEMENTI DI NOVITA’ (4)

Riorganizzazione delle modalità di funzionamento della Commissione VIA per migliorare le performances di taleorganismo e per assicurare l’integrale copertura dei relativi costi di funzionamento a valere esclusivamente suiproventi tariffari versati dai proponenti. La proposta normativa prevede anche la costituzione di un Comitato tecnicoa supporto della Commissione per l’accelerazione e l’efficientamento delle istruttorie (art. 8 Codice).

Introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA di competenza regionale su tutto il territorio nazionalecon l’obbligo di richiedere il Provvedimento autorizzatorio unico regionale previsto dall’art. 27 bis del Codice, checonsentirà il rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensocomunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto (art. 27 bis del Codice), e conseguenterimodulazione delle competenze normative delle Regioni, alle quali viene attribuito esclusivamente il potere didisciplinare l’organizzazione e le modalità di esercizio delle proprie funzioni amministrative, con la facoltà di delegarleagli enti territoriali sub-regionali e di prevedere forme e modalità ulteriori di semplificazione e coordinamento (art. 7bis del Codice).

IL D. LGS. 104/2017 – PRINCIPALI ELEMENTI DI NOVITA’ (5)

ART. 27 BIS D.LGS. 152/2006

(Provvedimento autorizzatorio unico regionale)FASI PRINCIPALI:

1) Presentazione del Proponente dell’istanza ex art. 23 comma 1 D.Lgs 152/2006 con allegata tutta la documentazionenecessaria all’istruttoria di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l’esercizio del progetto.

2) Comunicazione dell’Autorità competente a tutti gli Enti interessati (entro 15 gg) della pubblicazione sul proprio sitoweb della documentazione presentata dal Proponente.

3) Entro 30 gg dalla pubblicazione, l’Autorità competente e tutti gli Enti interessati verificano adeguatezza ecompletezza della documentazione, con assegnazione al Proponente di un termine di 30 gg per eventualeintegrazione.

4) Pubblicazione dell’Autorità competente dell’Avviso al pubblico di cui è data informazione nell’Albo pretorio deiComuni interessati. Entro 60 gg dalla pubblicazione dell’Avviso, il pubblico interessato può presentare osservazioni.

IL D. LGS. 104/2017 – PRINCIPALI ELEMENTI DI NOVITA’ (6)

ART. 27 BIS D.LGS. 152/2006

(Provvedimento autorizzatorio unico regionale)FASI PRINCIPALI:

5) Entro i successivi 30 gg l’Autorità competente, se ritenuto necessario, può chiedere al Proponente ulterioriintegrazioni da produrre entro il termine di 30 gg che può essere sospeso, per una sola vola e per non più di 180 gg, serichiesto dal Proponente.

6) Se l’Autorità ritiene le integrazioni e/o le modifiche sostanziali viene disposta la pubblicazione di un ulteriore Avvisoal pubblico sul sito web della medesima Autorità e sull’Albo pretorio dei Comuni interessati con dimezzamento deitermini precedentemente previsti per la consultazione del pubblico.

7) L’Autorità competente, conclusa la consultazione, convoca una Conferenza di Servizi in modalità sincrona ai sensidell’art. 14 ter della L.241/90 che si deve concludere entro 120 gg.

LA DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI COSTITUISCE IL «PROVVEDIMENTOAUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE» E COMPRENDE IL PROVVEDIMENTO DI VIA E I TITOLI NECESARI PER LAREALIZZAZIONE E L’ESERCIZIO DEL PROGETTO.

IL D. LGS. 104/2017 – PRINCIPALI ELEMENTI DI NOVITA’ (7)

ART. 7 BIS D.LGS. 152/2006 – comma 7

(Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA)

Il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalita' di cui all'articolo 27-bis.

IL D. LGS. 104/2017 – PRINCIPALI ELEMENTI DI NOVITA’ (8)

ART. 7 BIS D.LGS. 152/2006 – comma 8

(Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA)

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazionee le modalita' di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonche' l'eventualeconferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potesta' normativa di cui alpresente comma e' esercitata in conformita' alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presentedecreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per lemodalita' della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per ilcoordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonche' per la destinazionealle finalita' di cui all'articolo 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrativepecuniarie. In ogni caso non sono derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis.

IL D. LGS. 104/2017 – CAMPO D’APPLICAZIONE TEMPORALE (art. 23)

Il D. Lgs. n. 104/2017, all’articolo 23, prevede una sua efficacia retroattiva in quanto stabilisce l’applicazione delle nuove disposizioni ai

procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16/05/2017 (termine ultimo per il recepimento della

Direttiva 2014/52/UE), facendo salvi gli effetti degli atti già compiuti alla data di entrata in vigore del Decreto (21/07/2017) con la possibilità

per il proponente, entro un termine congruo assegnato dall’autorità competente, di effettuare eventuali integrazioni documentali o

adempimenti resi necessari dalle disposizioni recate dal Decreto medesimo. L’articolo 23 contiene inoltre una norma transitoria che, in

ragione delle numerose agevolazioni e semplificazioni procedimentali introdotte e ferma restando la regola generale sull’applicazione della

normativa previgente per la conclusione dei procedimenti in corso, consente al proponente di richiedere all’autorità competente

l’applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti pendenti alla data del 16/05/2017.

Inoltre le Regioni hanno 120 giorni di tempo, a far data dal 21.07.2017, per adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni del D.Lgs.

104/2017 (comma 4 art. 23 D.Lgs. 104/2017).

PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE DALLA L.R. n. 17 del 25.02.2016ALLA L.R. 10/2010

L’art. 48 della L.R. 10/2010 detta disposizioni specifiche in materia di verifica di assoggettabilità a VIA: non è piùnecessaria la pubblicazione dell’avviso sul BURT ed all’albo pretorio comunale, ma è sufficiente la pubblicazione sul sitoweb dell’Autorità competente la quale, peraltro, non è più tenuta a richiedere il parere dei soggetti competenti inmateria ambientale ma può chiederne il contributo istruttorio;

L’art. 50 della L.R. 10/2010 nel definire i contenuti dello Studio d’Impatto Ambientale (SIA) deve prendere in esameanche le ricadute socio economiche del progetto sul territorio.

L’art. 52 della L.R. 10/2010 detta disposizioni in merito alla procedura di VIA; in particolare si segnala che, ai sensi delcomma 2, gli atti ed i provvedimenti in materia ambientale necessari alla realizzazione dell’opera, sono acquisitinell'ambito di una conferenza di servizi appositamente indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della leggeregionale 23 luglio 2009, n. 40. In recepimento della normativa nazionale, non è più necessaria l'effettuazione, da partedel proponente, della presentazione pubblica del progetto e del SIA

gli artt. 48 comma 3 e 52 comma 1 stabiliscono che i Comuni, assieme all'Autorità competente, garantiscono la possibilitàda parte del pubblico di consultare la documentazione relativa alle procedure di verifica di assoggettabilità e di VIA;

PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE DALLA L.R. n. 17 del 25.02.2016 ALLA L.R. 10/2010

negli artt. da 53 a 58, nel rispetto della normativa nazionale:

• sono stati dettati, al fine di favorire la partecipazione del pubblico, sono stati dettati i criteri per lo svolgimentodell'inchiesta pubblica (art. 53) e del contraddittorio (art. 54), nell'ambito della procedura di VIA;

• vengono previste alcune modalità per l'effettuazione del controllo e della verifica di ottemperanza alle prescrizioni formulate nel provvedimento conclusivo dei procedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA (art. 55);

• sono state individuate le modalità con cui il soggetto proponente di un progetto può chiedere all'Autorità competenteper la VIA: la modifica di alcune prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo del procedimento (art. 56); laproroga del termine entro cui il progetto deve essere realizzato, termine contenuto nel provvedimento conclusivo deiprocedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA (art.57);

PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE DALLA L.R. n. 17 del 25.02.2016 ALLA L.R. 10/2010

l'art. 61 disciplina i poteri sostitutivi in caso di inadempienza dell'Autorità competente;

l'art. 62 disciplina le procedure interregionali (che sono svolte d'intesa tra le Autorità competenti delle due o più regioni coinvolte), l'espressione di un parere alla Regione confinante e l'acquisizione di un parere dalla Regione confinante;

l'art. 63 prende in esame l'espressione del parere regionale nelle procedure di competenza statale;

gli artt. 73-bis e 73-quater disciplinano i rapporti tra VIA ed AIA e tra VIA e valutazione di incidenza;

RAPPORTI VIA/AIA

VIA

profili localizzativi

AIA

aspetti gestionali

Ne consegue che, se anche l’esito positivo della VIA costituisca il presupposto dell’AIA, quest’ultimanon può essere configurata come atto strettamente conseguenziale rispetto alla prima, ma anzi, inquanto produttiva di specifici effetti, può essere autonomamente impugnata a prescindere dalla VIA.

RAPPORTI VIA/AIA – NORME DI CORDINAMENTO

Art. 10 D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. 104/2017)

Nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorizzazione integrataambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della suddetta procedura di verifica, l’Autorità competenteabbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA.

Art. 27 BIS D.Lgs. 152/2006 (Provvedimento autorizzatorio unico regionale)

Art. 27 D.Lgs. 152/2006(Provvedimento unico in materia ambientale)

RAPPORTI VIA/AIA – NORME DI CORDINAMENTO

Art. 73 bis L.R. 10/2010 – Raccordo tra AIA e VIA

(come modificato dalla L.R. 17/2016 e dalla L.R. 25 del 30.05.2017)

1. Nel caso di installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), la procedura per il rilascio dell’AIA è coordinata nell’ambito delprocedimento di VIA secondo le modalità di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 152/2006.

2. Se l’autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell’AIA, il provvedimento di VIA comprende anche l’AIA, neicasi in cui il proponente richieda l’avvio contestuale delle due procedure.

3. Nei casi di cui al comma 2, il procedimento coordinato di VIA ed AIA si conclude con un provvedimento unico. L’istanza presentata all’autoritàcompetente deve contenere sia gli elementi previsti dalla normativa in materia di VIA, sia quelli previsti dalla normativa in materia di AIA.

4. L’istruttoria interdisciplinare è condotta consultando i soggetti competenti in materia ambientale e tenendo conto delle eventuali osservazionipervenute da parte del pubblico.

5. I termini per la conclusione del procedimento coordinato sono quelli indicati agli articoli 24 e 26 del D.Lgs. 152/2006. Nel provvedimentoconclusivo viene espressa la pronuncia di compatibilità ambientale e, in caso di pronuncia positiva, viene rilasciata l’autorizzazione integrataambientale.

RAPPORTI VIA/AIA – NORME DI CORDINAMENTO

Art. 73 bis L.R. 10/2010 – Raccordo tra AIA e VIA

(come modificato dalla L.R. 17/2016 e dalla L.R. 25 del 30.05.2017)

6. Se l’autorità competente in materia di VIA non coincide con quella competente al rilascio dell’AIA, il coordinamento tra le due procedure èassicurato mediante la partecipazione del soggetto competente per il rilascio dell’AIA al procedimento di VIA. A tal fine l’autorità competente inmateria di VIA:

a) nel caso in cui la procedura di AIA non sia stata avviata dal proponente, svolge l’istruttoria interdisciplinare consultando anche l’autoritàcompetente per l’AIA, la quale si esprime in merito ai profili ambientali propri della valutazione di impatto ambientale; sono fatte salve ulteriorispecifiche valutazioni che possono emergere nel successivo procedimento per il rilascio dell’AIA;

b) in caso di avvio contestuale di entrambe le procedure da parte del proponente, l’AIA è acquisita nell’ambito della Conferenza di VIA, secondoquanto previsto all’art. 52, comma 2.