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La legge delle unioni e delle fusioni di comuni nella regione FVG L.R. 26/2014 Come cambia e in quali tempi la geografia e l’architettura politico-istituzionale degli enti locali Federazione provinciale PD di Pordenone

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La legge delle unioni e delle fusioni di comuni nella regione FVG

L.R. 26/2014

Come cambia e in quali tempi la geografia e l’architettura politico-istituzionale degli enti locali

Federazione provinciale PD di Pordenone

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Due livelli di governo: Regione e Comuni(province destinate a svuotamento delle funzioni e futura cessazione)

Ente Regione legifera, pianifica e trasferisce risorse ai comuni

UTI1 UTI5UTI4UTI2 UTI3 UTInUTI7UTI6

Interazione e concertazione tra i due livelli di governo

Le UTI per la “valorizzazione di un sistema policentrico che favorisca la coesione tra le istituzioni del sistema Regione – Autonomie locali e l’uniformità, l’efficacia, e il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l’integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche”.

Art.1

programmano lo sviluppo dei territorio ed erogano servizi ai cittadini

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I principi costitutivi delle UTI

Sussidiarietà

Differenziazione

Adeguatezza

per

razionalizzare l’allocazione delle funzioni che

comporterà più efficienza ed efficacia

garantirà uniformità delle prestazioni

Concertando

E

collaborando lealmente

eliminerà sovrapposizioni e frammentazioni

favorirà la coesione tra i livelli istituzionali

Art.3

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Criteri per definizione delle UTI

1. Contiguità territoriale

2. Limite demografico minimo (40mila pianura e 30mila area montagna)

3. Omogeneità, complementarietà e integrazione (fattori geografici, ambientali, socio-culturali, infrastrutturali)

4. Compatibilità con il territorio delle Aziende per l’assistenza sanitaria

5. Integrazione istituzionale rappresentata anche da precedenti forme associative o convenzioni

Friuli Occidentale (ipotesi di 4-5 UTI)

Art.4

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L’ipotesi di base: UTI = Ambiti Distrettuali

Friuli Occidentale

5

Ambiti Distrettuali Sociosanitari

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La tempistica sulla costituzione e avvio UTI

Art.4

entro 45 giorniDall’entrata in vigore della L.R. 26 del 12.12.2014 la Giunta regionale adotta il Piano di riordino

entro 60 giorniI Comuni possono chiedere di aderire ad una Unione contermine diversa da quella designata

entro 45 giorniLa Giunta regionale approva il Piano con la mappa delle Unioni e dei Comuni non aderenti

entro 1/10/2015

entro 1/01/2016

Art.7Le Unioni approvate con il Piano di riordino devono essere costituite con Atto e Statuto

Le Unioni approvano il Piano triennale e avviano i primi 7 servizi associati.

Art.26

entro 1/01/2017Le Unioni esercitano tutte e 12 le funzioni associate previste per legge

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L’unione è forza per la comunità

“Le Unioni territoriali intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente legge per l’esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale”.

Art.5

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Obbligo e facoltà di adesione all’Unione

Art.6

Comuni < 5.000 ab.

Comuni < 3.000 ab. montagna

e Obbligo ad aderire all’Unione

Comuni > 5.000 ab.

eComuni > 3.000 ab. montagna

Possono NON aderire all’Unione, ma con

penalizzazione pari a - 30% dei trasferimenti finanziari

regionali (cfr. art.42)

L’adesione dei Comuni all’Unione vale irrevocabilmente per 10 ANNI

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Organi dell’Unione e loro funzioni

Art.12ASSEMBLEA DELL’UNIONE

PRESIDENTE DELL’UNIONE

COLLEGIO DEI REVISORI

Costituita dai tutti i sindaci dei comuni dell’Unione

Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’Unione Art.13

Viene eletto dall’Assemblea tra i suoi componentiE’ rappresentante legale dell’Unione (in carica per 3 anni)Nomina Vicepresidente ed eventuale ufficio di presidenza Convoca e presiede l’assemblea e l’ufficio di presidenzaNomina il Direttore e rappresentanti dell’Unione in altri entiSovraintende funzionamento uffici e nomina dirigenti e POIl Presidente può delegare attività al Vice e a componenti Assemblea

Art.14

E’ l’organo di revisione contabile che verifica/controlla i bilanci Art.15

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Competenze deliberative dell’Assemblea

ATTI DELIBERABILI (comma 10)a) Modifiche statutarieb) Regolamentic) Bilanci annuali e pluriennali, variazioni e consuntivid) Atti di programmazione e di pianificazionee) Organizzazione servizi, affidamenti mediante convenzionef) Disciplina generale tariffe di competenza dell’Unioneg) Piano triennale dell’Unioneh) Elezione ed eventuale sfiducia del presidente i) Indirizzi per nomina/revoca rappresentanti in altri entij) Modalità di esercizio delle forme di controllo internok) Acquisti, alienazioni, permute immobiliari dell’Unione, eccl) Contrazione di mutui e apertura di credito

RAPPORTO TRA ASSEMBLEA E CONSIGLI COMUNALI (comma 11)L’Assemblea vota le proposte di deliberazione inerenti a), b), c),d),e), f), g) ed l) sentiti i Consigli Comunali aderenti i quali hanno 30 ggdi tempo dal ricevimento.

Art.13

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Il voto in Assemblea è ponderale

PESO PONDERALE DEL VOTO (comma 2)

Art.13Qualora non diversamente stabilito dallo statuto, ciascun Sindaco esprime in Assemblea il seguente numero di voti:

1 VOTO fino a 3.000 abitanti

2 VOTI da 3.001 a 10.000 abitanti

4 VOTI da 10.001 a 15.000 abitanti

6 VOTI da 15.001 a 30.000 abitanti

9 VOTI da 30.001 a 50.000 abitanti

12 VOTI da 50.001 a 100.000 abitanti

15 VOTI superiore a 100.000 abitanti

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I Subambiti

Art.20All’interno di una Unione è possibile che lo statuto preveda una gestione decentrata dei servizi attraverso l’istituzione dei Subambiti.

Con apposito regolamento l’Unione disciplina il funzionamento dei Subambiti.

A ciascun Subambito è preposta una Conferenza dei Sindaci di Subambito con un ruolo propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell’Unione.

La Conferenza dei Sindaci di Subambito nomina un Sindaco che ne coordina l’attività, concorre assieme al Presidente dell’Unione a sovraindendere l’organizzazione del Subambito.

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Il Piano dell’Unione

Art.17Il Piano dell’Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che costituisce:

- l’atto di indirizzo generale delle politiche dell’Unione e dell’armonizzazione delle politiche tributarie

- l’atto di formazione e sviluppo del capitale sociale di un territorio per renderlo attrattivo da un punto di vista sociale ed economico

Il Piano assegna all’amministrazione dell’Unione per un triennio gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempi e modalità di realizzazione.

In sede di prima applicazione deve essere approvato entro 90 giorni dall’insediamento (entro 1/01/2016)

PIANO DELL’UNIONE

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Il Direttore dell’Unione

Art.18Lo statuto può prevedere che la gestione dell’Unione venga affidata a un Direttore nominato dal Presidente

Il direttore ha una responsabilità manageriale finalizzata all’attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi stabiliti dall’Assemblea dell’Unione.

L’incarico è a tempo determinato (3 anni) con contratto di lavoro di diritto privato.

Il direttore può essere selezionato tra:

- I segretari comunali o provinciali,

- I dirigente del comparto unico regionale,

- Manager esterni tramite procedura a evidenza pubblica

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Le 12 funzioni comunali esercitate dall’Unione

Art.261) Gestione del personale e organizzazione generale2) Servizi sociali3) Polizia locale e polizia amministrativa locale4) Attività produttive, ivi compreso il SUAP

5) Edilizia scolastica e servizi scolastici6) Servizi pubblici di interesse generale7) Catasto8) Progr. e pianificazione territoriale sovracomunale 9) Pianificazione protezione civile 10) Raccolta, smaltimento rifiuti urbani 11) Statistica12) Elaborazione e presentazione progetti europei

Entro 01/01/2016

TUTTE INSIEME

Entro 01/01/2016

ALMENO 3

Entro 01/01/2017

LE ALTRE 5

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Le funzioni gestite dai singoli Comuni avvalendosi dell’Unione

Art.27

1) Programmazione fabbisogni beni e servizi CUC2) Servizi finanziari e contabili, gestione tributi3) Controllo di gestione4) Pianificazione territoriale comunale

5) Opere pubbliche6) Procedure espropriative7) Edilizia privata8) Energia

Entro 01/01/2016

TUTTE INSIEME

Entro 01/01/2016

ALMENO 2

Entro 01/01/2017

LE ALTRE 2

I singoli Comuni conservano la competenza ad assumere le decisioni riguardanti le funzioni seguenti avvalendosi degli uffici dell’Unione

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Le fusioni di comuni – programmi annuali

Art.5La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente e previo parere dei consigli comunali interessati, approva annualmente il programma delle fusioni

Il programma delle fusioni viene stilato anche sulla base di proposte fatte da istituzioni e comitati espressione del territorio

I comuni interessati svolgono forme di consultazione popolare

Il fondo per le fusioni di comuni:

- assegnato per 5 anni dalla data di costituzione della fusione

- nei primi 3 anni con la seguente ripartizione:

300.000 € per il Comune risultante fino a 5.000 abitanti

400.000 € per il Comune risultante con abitanti tra 5.001 e 15.000

500.000 € per il Comune risultante superiore ai 15.000 abitanti

- per i successivi 2 anni il finanziamento è ridotto del 50%.

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Fasi di trasferimento delle funzioni provinciali

Art.32

UTIUTI

Regione Friuli Venezia Giulia

Provincia

Funzioni allegato B trasferite alla Regione

Dal 01/07/2016

Funzioni allegato C trasferite alle Unioni

Dal 01/07/2016

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Per riflettere

1) La legge pone dei VINCOLI da cogliere come OPPORTUNITA’ perché il mondo è cambiato e nulla sarà più come prima

2) La legge costringe gli amministratori a FARE delle SCELTE STRATEGICHE di lungo periodo superando i campanilismi

3) La legge cambia il modo di fare l’amministratore: UNITI IN RETE al servizio di una comunità più vasta per lo SVILUPPO COMUNE (non solo per ottimizzare)

Punti chiave

Attenzioni chiave1) Creare unioni fondate su intese politiche chiare e condivise frutto di analisi

obiettive su OMOGENEITA’, COMPLEMENTARIETA’ E INTEGRAZIONE territoriali

2) Focalizzare bene quali sono le DISTINTIVITA’ interne al territorio dell’Unione come leva di sviluppo dell’intero territorio

3) Rendere protagonisti i DIRIGENTI/PO/FUNZIONARI comunali nel processo di cambiamento organizzativo

4) Saper COMUNICARE con efficacia il CAMBIAMENTO al personale interno ai Comuni e ai cittadini.