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La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive
futureLa riscossione dopo Equitalia
L’armonizzazione dei sistemi contabili e la nuova disciplina
Avv. Roberto MastrofiniDott. Massimo Fieramonti
Dott. Patrizio Belli
1° PARTE:
LA IUC E LE SUE DIVERSE COMPONENTI (UN ANNO DI APPLICAZIONE E
PROSPETTIVE FUTURE)
1) Lineamenti generali della IUC: la struttura, la ripartizione in tre distinti tributi, il grado
di autonomia di ciascun tributo
2) La TARI, la TASI: soggetti passivi, l’oggetto dell’imposizione, la manovra sulle
aliquote e i rapporti con l’IMU
3) I principali interventi giurisprudenziali e i chiarimenti ministeriali
2
Indice generale 1
LA LEGGE DI STABILITA’ 147 DEL 2013:
IUC-TARI-TASICome eravamo rimasti –l’evoluzione continua
Ci ricordiamoImu-Trise-Tares-Tuc-Iuc,ecc…
Comma 639 La IUC
2 PRESUPPOSTI IMPOSITIVI:
•uno riferito al possesso e commisurato alla natura e al valore dell’immobile
e
•l’altro all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali
In base a questi presupposti la IUC si compone di
-una imposta di natura patrimoniale-IMU-dovuta dal possessore di
immobili(con esclusione delle abitazioni principali non di lusso);
-una componente riferita ai servizi che a sua volta si articola in :
TASI -relativa ai servizi indivisibili del Comune (pubblica illuminazione.
Vigilanza urbana, manutenzione delle strade e del verde) a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore
TARI -relativa al finanziamento del costo dei servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore
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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 640 La IUC
L'aliquota max IMU + TASI no > limiti prefissati per la sola IMU 2013-vedi comma 677
Comma 677
677. Il comune determina l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al
quale la somma aliquote TASI+IMU per ciascuna tipologia di immobile non può
essere superiore all'aliquota max legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata
al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione diverse tipologie di immobile.
Per il 2014, l'aliquota max TASI no > il 2,5 per mille.
Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere
superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse
equiparate detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico
di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento
all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili
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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
TARI
Comma 641 la TARI
IL PRESUPPOSTO DELLA TARI
Nel possesso o nella detenzione di locali, aree scoperte, indipendentemente dal loro effettivo uso, purchè si tratti di
immobili potenzialmente in grado di produrre rifiuti
Giurisprudenza costante
Mera attitudine degli immobili a produrre rifiuti indipendentemente dalla
circostanza che vi sia un effettivo utilizzo del servizio pubblico
Non viene ripreso all’interno della formulazione della nuova TARI
il concetto di Occupazione
Si dispone l’esclusione dal pagamento delle Aree scoperte o pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative e delle
aree comuni condominiali di cui all’art 1117 non detenute o occupate in via esclusiva
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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 641 la TARI
IL PRESUPPOSTO DELLA TARI
IL PROBLEMA DELLA CASE VUOTE
Cassazione (Ord 18022 del 24.07.2013) ha ritenuto legittima la pretese
del comune di Bologna di applicare la TARSU(il principio si estende di
fatto a TARES e TARI) ad UN APPARTAMENTO INUTILIZZATO
Il cambio di residenza del contribuente, la denuncia di cessazione
dell’occupazione dell’immobile e il mancato consumo dell’energia
elettrica non lo esonerano dal pagamento della Tassa rifiuti.
I comuni quasi mai hanno applicato questo principio
SONO SICURAMENTE ESCLUSI DALLA TASSAZIONE
IMMOBILI INAGIBILI, INABITABILI DIROCCATI
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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 641 la TARI
IL PRESUPPOSTO DELLA TARI
IL PROBLEMA DELLA CASE VUOTE
Linee guida MEF del 2013 sulla corretta applicazione della TARES ha
sostenuto(si veda art.8 proposto) che non sono soggette al tributo le
unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili
e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
Si rimarca in particolare che si prevede la non
imponibilità delle abitazioni che risultino
congiuntamente prive di mobili e suppellettili e altresì
sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete
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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 642 la TARI
IL SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO(come nella TARES)
Possessore o detentore dell’area o del fabbricato suscettibile di produrre rifiuti urbani (sparisce la figura dell’occupante)
In caso di pluralità di possessori o di detentori vi è una responsabilità solidale tra tutti coloro che possiedono o
detengono i locali e le aree soggette al pagamento del tributo
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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 643 la TARI
UTILIZZO TEMPORANEO(come nella Tares)
Responsabilità del tributo al Possessore nel caso di utilizzo temporaneo di un locale o di un’area inferiore a 6 mesi.
Nel caso di utilizzo inferiore a 6 mesi ma non riconducibili all’uso temporaneo come di un contratto di locazione
quadriennale che inizia a ottobresoggettività passiva in capo all’utilizzatore per tutta la durata della detenzione
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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 644 la TARI
CENTRI COMMERCIALI E MULTIPROPRIETA’
Soggetto passivo del tributoTitolare dei locali o delle aree ad uso esclusivo
Responsabilità del pagamento tributo e dell’obbligo della presentazione della dichiarazione sia per i locali comuni che per
quelli a uso esclusivo Amministratore
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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 645 la TARI
DETERMINAZIONE SUPERFICIE ASSOGGETTABILE A TARI
(come nella Tares)
La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel
catasto edilizio urbano è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio
successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle
disposizioni di cui al comma 647.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, legge n. 68 del 2014)
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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 646 la TARI
APPLICAZIONE TARI
Si considerano le superfici
dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
ACCERTAMENTO TARI
Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può
considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80
per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti
dal regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 647 la TARI
INTERSCAMBIO COMUNI-AGENZIA DELLE ENTRATE
DATI relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria,
iscritte in catasto e corredate di planimetria
. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando
le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge
27 luglio 2000, n. 212.
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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 648 la TARI
APPLICAZIONE TARI E SUPERFICIE
Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano
la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile
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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 649 la TARI
RIFIUTI SPECIALI E IL VALORE DEL REGOLAMENTO
non si tiene conto nella determinazione della superficie assoggettabile a TARI quella
parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui
smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione
che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Con regolamento il Comune disciplina le riduzioni della quota variabile del tributo
proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di
aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati e sempre con
regolamento individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i
magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati
all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di
assimilazione.
Il comune ha l’obbligo e lo deve fare con espresso riferimento alla quota variabile
La norma sembra estendere il divieto di assimilazione ai magazzini
“funzionalmente ed esclusivamente collegati” alla produzione stessa nozione
sulla quale il regolamento dovrà indicare i contorni17
IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 650-651 la TARI
CORRESPONSIONE E CRITERI
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 652 la TARI
LE ALTERNATIVE AI CRITERI DEL DPR 158- LE COMPLESSITA’
Il comune, in alternativa può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del
servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività
quantitativa e qualitativa di rifiuti.
CONSEGUENZE
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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 652 la TARI
LE ALTERNATIVE AI CRITERI DEL DPR 158- LE COMPLESSITA’
CONSEGUENZENelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27
aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe IL COMUNE PUÒ
1)prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento
di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento
2)può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 652 la TARI
LE ALTERNATIVE AI CRITERI DEL DPR 158- LE COMPLESSITA’
EFFETTILa norma assicura uno strumento transitorio che evita i repentini aumenti del prelievo nel passaggio
La transitorietà della norma suggerisce l’esigenza che i Comuni prevedano un percorso di avvicinamento alle variazione ammesse dal DR 158 nell’adozione dei coefficienti tariffari
Aumentare o ridurre del 50 per cento i coefficienti è finalizzata a permettere un’applicazione transitoria della TARI
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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 653-654 la TARI
DETERMINAZIONE COSTI E COPERTURA
Dal 2016, nella determinazione dei costi( comma 654) il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
Va assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Quindi Vanno ricompresi anche i costi per lo smaltimento in discarica (costi di realizzazione impianto, costi per la prestazione garanzia finanziaria e costi stimati di chiusura nonchè costi di gestione successiva alla chiusura)
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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 653-654 la TARI
RIFIUTI SPECIALI
Esclusi costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
Art.184 comma 2 Dlgs 152/2006 sono rifiuti speciali:
-rifiuti da attività agricole e agro industriali
-rifiuti derivanti da demolizioni, costruzioni e scavo
-rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, da attività commerciali, di servizio e sanitarie
-rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotto da potabilizzazione e da altre trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 655 la TARI
SCUOLE STATALI
Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle
istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del DL 248/2007 convertito dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31.
Le scuole non pagano poiché è il Ministero dell’Istruzione che corrisponde ai
Comuni la somma concordata in sede conferenza Stato-città autonomie locali.
L’importo è versato è un importo forfettario (determinato non in base ALLA
SUPERFICIE MA IN BASE NUMERO ALUNNI)
Problema-Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è
sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
Vuol dire che la quota relativa ai relativi oneri che non trova copertura erogata dal
Ministero sembra dover restare a carico del bilancio comunale e non traslata sulla
tariffa applicata alle altre categorie di contribuenti(posizione contrastata)
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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 656-657-658 la TARI
RIDUZIONI OBBLIGATORIE
-mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti,
-effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento
-interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
-nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, graduabile, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita
-a favore della raccolta differenziata delle utenze domestiche(tale obbligo appare incongruo in quanto la raccolta differenziata è in generale estensione e tende a coinvoglere tutte le utenze domestiche)
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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 659-660 la TARI
RIDUZIONI FACOLTATIVE(FINO ALL’ESENZIONE)
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad
uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di
sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
CON TARES FINO AL 30% ORA NESSUN LIMITE
-ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto lett. da a) a e) comma 659. La relativa
copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e
deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità
generale del comune (vista in relazione al comma 682 lett a n4 per ISEE).
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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 662-663 la TARI
TARIFFA GIORNALIERA E MISURA TARIFFARIA
Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera.
L'occupazione o la detenzione è temporanea
quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 662-663-664 la TARI
TARIFFA GIORNALIERA E MISURA TARIFFARIA
Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree
pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità
di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera.
L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi
inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI,
rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100
per cento.
L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento
della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di
occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche
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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 665-666 la TARI
TARIFFA ANNUALE E TRIBUTO PROVINCIALE
Per tutto quanto non previsto dai commi da 662 a 666 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.
È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 667-668 la TARI
TARIFFA PUNTUALE E COMMISURAZIONE
Con un regolamento ministeriale sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte
dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al
servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai
criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo
modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle
forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.
Quali saranno gli effetti?
I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di
rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo
52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una
tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.
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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
TASI
come siamo messi?Scaduti i termini(settembre)
Un ente locale su quattro non ha fissato le aliquote. I numeri-i comuni italiani 8057
2178 -maggio5.227 hanno messo online a settembre
652 tutto a dicembreora valanga di 13 mila delibere
e 8.600 regolamenti
TASIscadenzario
10 settembre- termine entro cui i comuni ritardatari avrebbero dovuto trasmettere al Mef le delibere TASI.
18 settembre-termine entro cui il MEF dovrà procedere alla pubblicazione on line delle delibere.
16 ottobre -termine per il pagamento dell’acconto TASI nei comuni che hanno rispettato la scadenza del 10 settembre
16 dicembre-termine per pagamento saldo IMU e nei comuni che hanno deliberato entro il 31 maggio o 10 settembre e trasmesso
le delibere al ministero anche del saldo TASI
Nei comuni che non hanno deliberato nulla la TASI si pagherà in rata unica 16 dicembre applicando l’aliquota base(1 per mille)
Il caso-caos MilanoLa Giunta del Comune di Milano ha approvato la normativa che definisce le
regole per il versamento della TASI, introducendo sgravi fiscali mirati . TASI
aliquota 2,5 per mille e Detrazioni TASI
che si riducono con l’aumentare del valore dell’immobile e che devono essere calcolate sulla base di un quoziente familiare relativo al numero dei figli,
mentre anche chi ha denunciato l’occupazione abusiva della propria abitazione può beneficiare di importi ridotti.
Inquilini in affitto devono versare il 10% della tassa.
IMU invariata e deve essere versata sulla base delle aliquote stabilite nel 2013.
TARIdeve essere calcolata valutando la superficie calpestabile e commisurata alla quantità di rifiuti prodotti (e attività commerciali che operano nelle vicinanze di
cantieri stradali usufruiscono di uno sconto pari al 25%)
Il caso-caos MilanoIl problema molti professionisti hanno inserito nel calcolo TASI
lo sconto di 20 euro per ciascun figlio convivente con meno di 26 anni anche a chi non ne ha diritto.
Tale detrazione per ciascun figlio con meno di 26 anni spetta per le abitazioni ubicate nel territorio del Comune di Milano, con valore catastale modesto, a patto che il figlio sia dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
La norma di Milano «La detrazione di base è maggiorata di 20 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni,
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale».
Detrazione non spetta indipendentemente dal reddito del contribuente ma solo se si rientra nei parametri delle detrazioni base( reddito inferiore a 21 mila €) Molti professionisti hanno applicato lo sconto indipendentemente dal reddito
conseguenzail Comune dovrà rettificare
Comma 669-(abrogazione 670)
IL PRESUPPOSTO DELLA TASI
è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa
l’abitazione principale e di aree edificabili come definiti ai sensi
dell’imposta municipale propria ad eccezione dei terreni agricoli.
L’intervento normativo dl 16 (art 2 lett.f)
Chiarisce definitivamente l’esclusione dei terreni dal pagamento TASI .
Viene evitato l’ambiguo riferimento alle “aree scoperte”
Le incertezze circa il regime TASI da riservare alle aree edificabili che in
regime IMU sono fiscalmente considerate come terreni agricoli in presenza di
requisiti soggettivi/oggettivi previsti per questi ultimi (art2. dl 504/92 ripreso a
fini IMU dal comma 2 art.13 dl 201/2011) sono risolte dalle FAQ di giugno N.9
(vedi dopo) nel senso della non imponibilità a fini TASI di tali fattispecie
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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 669-(abrogazione 670)
IL PRESUPPOSTO DELLA TASI-IL PROBLEMA DEI TERRENI INCOLTI
POSIZIONE DEL MEF
Il MEF dopo aver evidenziato che l’esenzione IMU per i terreni montani e di collina è prevista, ai
sensi della citata lett. h) del comma 1 dell’art. 7, dlgs 504/92 per quelli agricoli, ha precisato che: “I
terreni incolti ricadenti nelle aree montane e di collina, … in base ad un’interpretazione
strettamente letterale della normativa, non potrebbero rientrare nella disposizione di
esenzione, in quanto sfuggono alla definizione di «terreno agricolo» …”. Tuttavia la lettura
sistematica delle disposizioni induce ad affermare che: nell’ambito dell’applicazione
dell’esenzione, devono rientrare anche i terreni incolti aventi le caratteristiche di cui all’art. 7,
lettera h) ... A conferma di ciò … nel decreto del MEF del 30 ottobre 2012 … recante
l’approvazione del modello di dichiarazione IMU … vengono richiamate le fattispecie di esenzione
e, tra queste, viene fatto, in generale, riferimento ai terreni «ricadenti nelle aree montane e di
collina» e non più ai soli terreni agricoli, manifestando in tal modo l’intento di escludere
dall’assoggettamento al tributo … anche i terreni cosiddetti incolti”.
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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 669-(abrogazione 670)
IL PRESUPPOSTO DELLA TASI-IL PROBLEMA DEI TERRENI INCOLTI
POSIZIONE IFEL
Secondo l’IFEL la mancanza nelle istruzioni della dichiarazione IMU della specificazione che, ai fini della
fruizione dell’esenzione, si deve trattare di terreni agricoli ha ingenerato la falsa impressione che i
proprietari di tali immobili non siano soggetti alla dichiarazione e, neanche al pagamento dell’IMU.
È probabile che questa ambiguità vada ricercata nell’assenza, nel testo della legge, di un’espressa
definizione della base imponibile dei terreni «incolti»” Pertanto, le istruzioni della dichiarazione IMU
possono indurre a ritenere che vi sia una sostanziale identificazione tra i terreni agricoli e quelli incolti dal
punto di vista del regime impositivo applicabile. Secondo l’IFEL detta identificazione è irrilevante
qualora entrambi (sia i terreni agricoli che incolti) siano soggetti ad IMU (in quanto siti in territori
non montani) “mentre comporta non pochi problemi e rischi quando i terreni incolti sono ubicati in
terreni montani o semimontani, nei quali è prevista l’esenzione per i terreni agricoli”.
L’IFEL conclude :“si deve ritenere che i terreni c.d. incolti, in quanto non qualificabili come «agricoli»
né «fabbricabili» … siano imponibili ai fini dell’IMU sperimentale e che le esenzioni riservate ai
terreni agricoli non siano ad essi applicabili
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IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 670
NORMA ABROGATA
La lettera g dell’art.2del Dl 16/2014 abroga il comma 670
che escludeva dall’imposizione le arre scoperte o pertinenziali o accessorie ai locali imponibili, non operative e le aree comunali condominiali di cui all’art 1117 del cod.civ che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
L’abrogazione è coerente poiché rende più omogenea la base imponibile TASI con quella dell’IMU, anche alla luce dell’esclusione dei terreni dal campo di applicazione della TASI
38
IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 671
LA TASI
DA CHI E’ DOVUTA
-da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari
di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori,
essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione
tributaria.
La solidarietà opera autonomamente alle singole categorie “pluralità di
possessori” e pluralità di detentori” non potendo chiedersi al possessore
anche la quota non versata dal detentore (coerenza con comma 681)
39
IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
LA TASI
Comma 672-In caso di LOCAZIONE FINANZIARIA è dovuta dal locatario a decorrere
dalla stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione
finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di
riconsegna del bene al locatore,comprovata dal verbale di consegna
Comma 673-In caso di DETENZIONE TEMPORANEA di durata non superiore a sei
mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei
locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Comma 674-Nel caso di LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ E DI CENTRI COMMERCIALI
integrati il soggetto(amministratore) che gestisce i servizi comuni è responsabile
del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i
locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo
restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
BASE IMPONIBILEComma 675-è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria(IMU) di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
ALIQUOTAComma 676-L’aliquota DI BASE della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino
all’azzeramento.
Comma 677-Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 468, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il VINCOLO in base al quale la somma delle aliquote della TASI, al netto dell’aliquota di base, e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre aliquote minori in relazione alla diverse tipologie di immobili. Per il 2014, l’aliquota MASSIMA NO eccedere il 2,5 per mille.SEGUE
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SEGUE
ALIQUOTA
Comma 677Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere SUPERATI I LIMITI stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano FINANZIATE, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, DETRAZIONI D'IMPOSTA O ALTRE MISURE, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014)VEDERE SLIDES RIFERITE ALLA CIRCOLARE MEF N2/DF 29 LUGLIO 2014
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ALIQUOTA-FABBRICATI USO STRUMENTALEComma 678Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, da legge 22 dicembre 2011, n. 214, e smi, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui comma 676 presente articolo(1 per mille)
Tale limitazione va letta in coordinamento con l’abolizione dell’IMU sui fabbricati rurali strumentali(comma 708) che avrebbe consentito di adottare un’aliquota TASI su tale comparto fino al 2 per mille. Essa sembra valere anche nell’ipotesi di utilizzo dell’incremento dell’0,8 di aliquota previsti in quanto il limite appare “speciale” nel senso che sfugge ad ambedue le definizioni di cui al comma 677 ovvero è inferiore ed autonomo rispetto al limite generale del 2,5 per mille e non è rapportabile al limite-somma delle aliquote tasi+imu
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LE RIDUZIONI E LE ESENZIONIComma 679-Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:a) Abitazioni con unico occupante;b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;c) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;d) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;e) Fabbricati rurali ad uso abitativo.f) Superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa(lettera soppressa dall’art.2 comma 1 legge 68 del 2014). Quanto mai opportuna poiché la formulazione della lettera f) era stata ereditata da una precedente versione delle casistiche della TARI, incoerente con il carattere della componente TASI , tributo a base patrimoniale nel cui ambito appare incogruo introdurre distinzioni in base alle superfici degli immobili imponibili.
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MINI IMU E MAGGIORAZIONE TARES(24 gennaio)
Comma 680
Viene spostato al 24 gennaio il termine del pagamento del 40% dell’aumento
dell’aliquota 2013 rispetto alle aliquote di base delle fattispecie esentate
dall’IMU con il dl.133/2013(la cosidetta MINI IMU)
Alla stessa data del 24 gennaio viene posto il termine per il pagamento della
maggiorazione TARES se non pagata entro il 16 dicembre 2013
I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il
versamento della maggiorazione
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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
CHI PAGA-TITOLARE DIRITTO REALE E OCCUPANTE
Comma 681-. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e
l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.
L’OCCUPANTE versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare
complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676
e 677.
La restante parte è corrisposta dal TITOLARE DEL DIRITTO REALE sull’unità
immobiliare.
Rischio polverizzare una parte dell’ìmposta su un’ampia platea di affittuari e
richiedere somma minime (si ricordi limiti 12 euro per pagamenti spontanei e 30
euro per pagamenti richiesti con accertamento-vedi comma 736)
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CHI PAGA-TITOLARE DIRITTO REALE E OCCUPANTE
Calcolo TASI per inquilini
E veniamo al calcolo di quanto pagare.
La quota è decisa dal Comune e deve essere compresa fra 10 e 30%.
Se la delibera non specifica nulla, la quota carico dell’inquilino è pari al 10%.
La restante parte della TASI è a carico del proprietario.
Le modalità di calcolo sono identiche per proprietari e affittuari, cambia solo
la percentuale di imposta dovuta.
Va detto che anche se per l’inquilino l’abitazione in oggetto è la prima casa,
l’aliquota corretta da applicare è tuttavia quella stabilita dal Comune per
gli immobili concessi in affitto
Vedi esempio
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CHI PAGA-TITOLARE DIRITTO REALE E OCCUPANTE
esempio
Comune -aliquota TASI- appartamenti locati-0,25%:
Immobile-imponibile ( lo stesso dell’IMU), 60mila euro; la TASI sarà di 150 euro.
Se il Comune non ha deliberato una quota specifica, l’inquilino paga il 10% di 150
euro (15 euro). /Se c’è quota diversa prevista dalla delibera, va applicata quella.
L’imponibile TASI si calcola prendendo la rendita catastale rivalutata del 5% e
applicando il coefficiente relativo alla tipologia dell’immobile (vedi contratto d’affitto).
Per trovare la rendita catastale servizio gratuito online dell’Agenzia Entrate.
Cosa migliorerivolgersi al proprietario.
Va detto che sugli immobili concessi in affitto l’IMU è a carico del propeietario e
laddove il comune dispone aliquota TASi zero l’inquilino non paga nulla
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IUC: LE COMPONENTI (TARI, TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
CHI PAGA-TITOLARE DIRITTO REALE E OCCUPANTE
L’INQUILINO COME PAGA
Va detto che inquilino e proprietario sono autonomamente responsabili del
tributo di propria competenza. vuol dire che effettuano il
pagamento separatamente e senza responsabilità solidale l’un l’altro.
L’inquilino effettua il versamento se dovuto e, visto che non ci sono indicazioni
specifiche, bisogna supporre che gli strumenti e metodi di pagamento siano gli
stessi dei proprietari: bollettino postale o modello F24.
Attenzione: non esistono codici tributo per l’appartamento in affitto, quindi
bisogna segnare (nel modello F24) lo stesso codice che inserisce il proprietario
(nella maggior parte dei casi, sarà quello relativo agli immobili diversi dalla
prima casa, che è 3961).
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IUC: LE COMPONENTI (TARI, TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 682-Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
a) per quanto riguarda la TARI:1) i criteri di determinazione delle tariffe;2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresìdella capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle qualiapplicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
b) per quanto riguarda la TASI:1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
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APPROVAZIONE TARIFFE TARI E ALIQUOTE TASI
Comma 683-Il consiglio comunale DEVE APPROVARE, entro il termine
fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,
le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso
ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma
delle leggi vigenti in materia e
le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati, ai
sensi della lettera b), numero 2), del comma 480 e possono essere
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e
della destinazione degli immobili.
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IUC: LE COMPONENTI (TARI, TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
DICHIARAZIONE-QUANDO,COME,COSA
Comma 684-I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa
all’IUC entro il termine del 30 giugno successivo alla data di inizio del
possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione
può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
Comma 685-La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal
comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si
verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso
ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30
giugno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni.
Inoltre al fine di allineare le informazioni catastali con quelle della toponomastica e
la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione
ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero
civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
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SUPERFICI E DICHIARAZIONE
Comma 686-Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme
le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
(TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall’articolo 238 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi
Comma 687-Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le
disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU
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IL VERSAMENTO TASI e della TARI -COME-QUANDO
Comma 688-Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo il circuito F24 (disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241- adempimenti contribuenti dichiarazione dei redditi e IVA) OVVERO tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.(bollettino postale analogo al modello F24-come stabilito per l’IMU
Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo circuito F24 –(disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali
La differenziazione sembra riconducibile all’obiettivo della conoscenza tempestiva del dato di pagamento TASI che si sarebbe ugualmente raggiunto assegnando a banche e posta l’obbligo di rendicontazione omogenee al F24
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IL VERSAMENTO
Comma 688-
Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite LE MODALITÀ per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze (VEDI SLIDES RELATIVA)
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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
IL VERSAMENTO
Comma 688-
Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento
alla TASI.
Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'art. 9, comma 3,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23- ( I soggetti passivi effettuano il
versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari
importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni
caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16
giugno)
E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16
giugno di ciascun anno.
Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente56
IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
IL VERSAMENTO TASI
EFFETTI Comma 688(Modificato dal dl 66/2014 conv. l.89/2014)
ACCONTO dovrà essere calcolato in base misure dell’imposta in vigore per l’anno precedente
EFFICACIA ALIQUOTE- le deliberazioni obbligatoriamente comunicate al MEF entro il 21 ottobre, per la pubblicazione apposito sito entro il 28 ottobre. Solo le delibere pubblicate entro tale termine costituiscono obbligo per il calcolo dell’imposta a saldo e dell’acconto dell’anno successivo
Viene previsto un complesso dispositivo per l’anno 2014 a seconda dell’avvenuta delibera comunale entro il 23 maggio 2014
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IL VERSAMENTO TASI
EFFETTI Comma 688(Modificato dal comma 12 quater articolo 4 del Dl 66/2014 conv. l.89/2014)
Per i comuni SI-che hanno inviato le delibere entro il 23 maggio 2014 la scadenza della rata di acconto resta fissata la 16 giugno senza distinzione fra abitazione principale e altri immobili.
Per i comuni che NO-non hanno inviato la delibera entro maggio la nuova scadenza dell’acconto 2014 è fissata al 16 ottobre a condizione che le delibere siano inviate al MEF entro il 10 settembre
In caso di mancato invio entro tale data(10 settembre) il versamento è in unica soluzione entro 16 dicembre 2014 applicando aliquota di base dell’1 per mille a tutti gli oggetti imponibili fermo restando il limite secondo il quale somma aliquote IMU e TASU gravanti sul medesimo immobile non può superare aliquota massima prevista per IMU
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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
IL VERSAMENTO TASI
ULTERIORI EFFETTI Comma 688 (Modificato dal dl 66/2014 conv. l.89/2014)
Nel caso di mancato invio entro la data il detentore non possessore dell’immobile è obbligato al pagamento della misura del 10% della TASI complessivamente dovuta calcolata in base alle condizioni del titolare del diritto reale
Va detto che pur in presenza proroga approvazione bilancio (30 settembre) la comunicazione al MEF delle delibere e i regolamenti TASI entro il 10 settembre costituisce per l’anno 2014 condizione essenziale per l’efficacia delle decisioni comunali in materia di TASI
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IL VERSAMENTO TASI
Comma 688-cosa dice la norma
il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente
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MODALITA’ DI PAGAMENTO
Comma 689
Si prevede l’emanazione di decreti ministeriali riguardanti le modalità di pagamento TARI e TASI senza menzionare l’obbligo di contestualità di pagamento.
In ottemperanza a tale disposizione con decreto del 23 maggio è stato approvato il bollettino di conto corrente postale
(si veda slide relativa)
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LA RISCOSSIONE IUC E TARI
Comma 690-La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per
la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal
soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Comma 691-. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino al 31 dicembre 2014, la gestione
dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di
adozione della tariffa di cui al comma 468, ai soggetti ai quali, alla data
del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di
accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(viene esclusa a regime la possibilità di affidare la gestione del prelievo
al soggetto gestore del servizio rifiuti)
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IUC: LE COMPONENTI (TARI, TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
LA RISCOSSIONE TASI
Per quanto attiene alla TASI
viene esclusa ogni opzione in continuità con gli affidamenti relativi all’IMU.
Ciò costringe gli Enti locali che hanno esternalizzato la gestione dell’IMU a
intraprendere nuovi affidamenti nel caso volessero acquisire servizi analoghi
alla TASI nostra la contiguità fra le due
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IUC: LE COMPONENTI (TARI, TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Comma 692-. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono
attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al
tributo stesso.(deroga alla regola legge 88/2005 che affida la rappresentanza
in giudizio nel processo tributario al Sindaco o al dirigente o al P.O.)
Comma 693-Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi
tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al
contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di
gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre
l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale
debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
SANZIONIComma 694-In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
Comma 695 In caso di omesso o insufficiente versamento dell’IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471.(30% importo non versato)
Comma 696-. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
Comma 697-. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
Comma 698-. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4 dell’articolo 18, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
Comma 699. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi
Comma 700. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
EFFETTI NORMATIVI
Comma 701-Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Si tratta delle disposizioni di cui al c.d mini testo unico del tributi locali contenute nelle norme soprarichiamate che attengono all’accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso
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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
EFFETTI NORMATIVI
Comma 702 Resta ferma l’applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
(quindi ampia autonomia regolamentare nella determinazione delle aliquote, agevolazioni, modalità applicative)
Comma 703-. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.
(quindi disciplina IUC ingloba disciplina IMU)
Comma 704- . È abrogato l’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
(quindi abrogazione TARES)
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MAGGIORAZIONE TARES E IMPOSTA DI SCOPO
Comma 705-
Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi relativi
alla maggiorazione TARES il cui gettito è riservato allo STATO le relative
attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.
Comma 706-
Resta ferma la facoltà per i comuni di istituire l’imposta di scopo in base a
quanto disposto dall’articolo l, comma 145, della legge 26 dicembre 2001, n.
296, e dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
Essa è destinata esclusivamente alla copertura delle spese per la
realizzazione di opere pubbliche individuate dai Comuni nello stesso
regolamento
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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
APPLICAZIONE A REGIME DELL’IMU(renderla stabile)
Comma 707-All’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1, le parole “fino al 2014” sono eliminate, nel medesimo comma, è soppresso l’ultimo periodo;
Quindi l’IMU è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale
E’ cassata l’espressione l’applicazione a regime dell’IMU è fissata al 2015
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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
PRESUPPOSTO IMU E INAPPLICABILITA’Comma 707-All’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:b) al comma 2:1)al primo periodo sono soppresse le parole: “ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa”;Quindi l’IMU ha per presupposto il possesso di immobili
2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.” cioè aliquota 0,4% in aum o dim di 0,2% e detrazione euro 200 elevabile fino a concorrenza70
IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
AMPLIAMENTO NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALEComma 707 Infine sono aggiunti i seguenti periodi: « I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza…
nonché l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado prevedendo che
Prevedendo che AGEVOLAZIONE operio limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro
oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15000 euro
In caso di più unità immobiliari l’agevolazione sola una unità
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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
QUESTIONE ISEE Il tema dell’ISEE desta perplessità
Infatti la norma indicando soglie obbligatorie per l’ISEE e per la rendita catastale su scala nazionale non tiene conto del fatto che le condizioni socioeconomiche familiari e le classificazioni catastali sono caratterizzate da forti variabilità territoriali.
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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
INAPPLICABILITA’ Comma 707Imposta municipale propria non si applica altresì:a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;d) a un unico immobile…Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
INTRODUZIONE COERENTE con le numerose modificazioni normative precedentemente intervenute
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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
MODIFICA DEL CALCOLATORE TERRENI AGRICOLIComma 707 prosegueIl comma 5 dell’art.13 dl 201/2011 le parole 110 sono sostituite con 75 (per i terreni agricoli posseduti e condotto direttamente da agricoltore professionale iscritto alla previdenza agricola)
DETRAZIONIIl comma 10 dell’art.13 dl 201/2011 è modificatoDall'imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati IACP/ATER istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.Per rendere coerente con le numerose modificazioni normative intervenute
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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
ESENZIONE IMU FABBRICATI RURALI STRUMENTALIComma 708
A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
ESENZIONE IMU FABBRICATI RURALI STRUMENTALIComma 709-710
I Commi 709 e 710 provvedono alla copertura del minor gettito derivante dall’esclusione dei fabbricati rurali strumentale sia e alla riduzione dei moltiplicatori dei terreni agricoli condotti direttamente da agricoltori riscritti alla previdenza agricola
Perdita prevista di 116,5 mln di euro
Si provvede per 16,5 mln di euro con la riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economia e per 100 mln d euro con la rimodulazione di agevolazioni per il settore agricolo
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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 713-All’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole“a decorrere dall’anno 2014” sono soppresse; il comma 1 dice L'imposta municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.(quindi abolisce indicazione decorrenza IMU prevista nel 2014)
b) i commi da 3 a 7 sono abrogati.I commi si riferiscono alla base imponibili, interventi regolamentari comunali, aliquote di fatto superate con altri interventi normativi
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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
SLITTAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIAComma 714Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 7, comma 1, le parole “a decorrere dall’anno 2014” sono soppresse;
L’articolo 7 comma 1 dice1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale: a)una imposta municipale propria; b)una imposta municipale secondaria
In sostanza prevede lo slittamento al 2015 dell’imposta municipale secondaria
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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
SLITTAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIASegue Comma 714--Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) all’articolo 11, comma 1, le parole “a decorrere dall’anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno 2015”
L‘articolo 11 comma 1 diceL’imposta municipale secondaria e' introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e' abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articoloIn sostanza prevede lo slittamento al 2015 dell’imposta municipale secondaria
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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
DEDUCIBILITA’ E INDEDUCIBILITA’Comma 715
-Il comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:
“ L’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 20%.
La medesima imposta è indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.”
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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
DEDUCIBILITA’Comma 716
-La disposizione in materia di deducibilità dell’imposta municipale propria ai fini dell’imposta sui redditi, di cui al comma 5, ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, l’aliquota di cui al comma 509 è elevata al 30 per cento.
Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto per l’anno 2014 di 237,9 milioni di euro ed è incrementato per l’anno 2015 di 100,7 milioni di euro.
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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
IMMOBILI NON LOCATIComma 717Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono apportate le seguenti modificazionia) all’articolo 8, comma 1, dopo le parole “l’imposta comunale sugli immobili” sono inserite le seguenti; “fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo”;b).all’articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 50%”.
Comma 718-Le disposizioni del comma 717 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.
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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
DICHIARAZIONE ENTI NON COMMERCIALIComma 719Ai fini dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011……..gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del ministero dell’economia e delle finanze.La dichiarazione per l’anno 2012 finora impedita dall’assenza di disposizioni attuative deve essere presentata con gli stessi termini e modalità di quella per l’anno 2013.
Il termine di presentazione sarebbe fissato al 30 giugno 2014.Tuttavia il decreto del 26 giugno di approvazione del modello di dichiarazione dell’IMU e della TASI ha fissato per gli enti non commerciali al 30 settembre il termine di presentazione della dichiarazione relativa gli anni 2012-2013
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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
DICHIARAZIONE ALTRI SOGGETTI PASSIVI Comma 720Gli altri soggetti passivi dell’imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2012 del 2011 anche in via telematica seguendo le modalità previste al comma 8 bis
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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
IL VERSAMENTO ENTI NON COMMERCIALIComma 721-Il versamento dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge n.201 del 2011 è effettuato dagli non commerciali esclusivamente….in 3 rate di cui le prime 2, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all’articolo 9 comma 3 DLgs 23/2011 ( 16 giugno e la seconda il 16 dicembre) e l’ultima a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento
COMPENSAZIONE PER ENTI NON COMMERCIALIGli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultante dalle dichiarazioni presentate e successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono possibili compensazioni di eventuali crediti con il Comune
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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
ERRONEO VERSAMENTO A COMUNE DIVERSOComma 722A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente ha effettuato un versamento relativo all’imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta,
IL COMUNE che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite.
Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento
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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)
PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
COMUNICAZIONE ESITI RIVERSAMENTOComma 723Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti , gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1 al fine delle successive regolazioni in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)
PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
ERRONEO VERSAMENTO IMPORTO SUPERIORE(ISTANZA DI RIMBORSO)
Comma 724A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all’imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto l’istanza di rimborso va presentata al comune che, all’esito dell’istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l’eventuale quota a carico dell’erario che effettua il rimborso ai sensi dell’articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato approvate con decreto ministeriale del 29 maggio 2007.
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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)
PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
ERRONEO VERSAMENTO VERSO LO STATO PER SOMMA SPETTANTE AL COMUNE
Comma 725A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui è stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente dà notizia dell’esito dell’istruttoria al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione e, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, sul fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012.
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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)
PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
ERRONEO VERSAMENTO VERSO LO STATO PER SOMMA SPETTANTE AL COMUNE
E REGOLARIZZATA
Comma 726A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 518
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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)
PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 727ERRONEO VERSAMENTO AL COMUNE
SOMMA SPETTANTE ALLO STATOSempre a partire dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui, invece, è stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso un’istanza di rimborso o una comunicazione nell’ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L’ente locale impositore, all’esito dell’istruttoria, determina l’ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all’erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell’esito dell’istruttoria al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno al fine delle successive regolazioni in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012».
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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)
PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
ESTENSIONE MECCANISMI RIMBORSI IMU
Il comma 4 dell’articolo 1 del Dl 16 estende il meccanismo dei rimborsi IMU introdotto dai commi da 722 a 727 della legge di stabilità 2014 ATUTTI I TRIBUTI ivi incluse LA TARI E LA TASI, LA TARES in vigore per il solo 2103 che prevedeva il versamento della maggiorazione allo Stato e che aveva dato luogo a diversi errori di versamento da parte dei contribuenti e per il recupero dei quali non era prevista alcuna metodologia.
Le modalità applicative restano demandate ad un apposito decreto MEF/MININT
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IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)
PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 728INAPPLICABILITA’ SANZIONI E INTERESSI
Nel caso di insufficiente della seconda rata dell’imposta municipale propria dovuta per l’anno 2013
qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima relativa alla medesima imposta dovuta per l’anno 2014
93
IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU)
PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
LA TASI:L’evoluzione normativa,
gli interventi ministeriali e il caos decreti legge
Articolo 1
Interviene sulla legge di stabilità
Al Comma 677
Al comma 688
Al comma 691
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DECRETO LEGGE N.16 DEL 6 MARZO 2014
CONVERTITO IN LEGGE 68 DEL 2 MAGGIO
Apporta modifiche in tema di TARI e TASI e sulla legge di stabilità per 2014
Articolo 2Interviene sulla legge di stabilità
Al Comma 645
Al comma 649
Al comma 652
Al comma 660
Al comma 661
Al comma 670
Al comma 679
A decorrere dall’anno 2015,
i comuni assicurano
•massima semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti rendendo
disponibili i modelli di pagamento
preventivamente compilati su loro
richiesta, ovvero procedendo
autonomamente all’invio degli stessi
modelli.
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DECRETO LEGGE N.66 DEL 24 APRILE 2014
CONVERTITO IN LEGGE 89 DEL 23 GIUGNO
ART 4 COMMA 12 QUATER che modifica art 1 comma 688 legge stabilità per 2014
Per il solo anno 2014,
in deroga al settimo periodo del comma
688 , il versamento della prima rata TASI
è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla
base delle deliberazioni di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni
inviate dai Comuni, esclusivamente in via
telematica, entro il 23 maggio 2014,
mediante inserimento del testo delle
stesse nell’apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale
e pubblicate nel sito informatico di cui al
citato D.Lgs. n.360 del 1998 alla data del
31 maggio 2014
1°IPOTESI
Mancato invio delle deliberazioni entro il 23 maggio 2014,
il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014
sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei
regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. n.360 del
1998, alla data del 18 settembre 2014;
a tal fine i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni,
esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento
del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale.
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DECRETO LEGGE N.88 DEL 24 APRILE 2014
CONVERTITO IN LEGGE 89 DEL 23 GIUGNO
ART 4 COMMA 12 QUATER che modifica art 1 comma 688 legge stabilità per 2014
2°IPOTESI
Mancato invio delle deliberazioni entro il 10 settembre 2014,
il versamento della TASI è effettuato in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014
applicando l’aliquota di base dell’1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto
comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, (in base al
quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU previste per ciascuna tipologia di
immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,60 per mille e ad altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. )
La TASI dovuta dall’occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il
predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione
della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10% dell’ammontare complessivo del
tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.
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DECRETO LEGGE N.66 DEL 24 APRILE 2014
CONVERTITO IN LEGGE 89 DEL 23 GIUGNO
ART 4 COMMA 12 QUATER che modifica art 1 comma 688 legge stabilità per 2014
EFFETTI PER MINISTERO DELL’INTERNO E AGENZIE DELLE ENTRATE
Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23
maggio 2014, ai comuni,
il Ministero dell’Interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo
di solidarietà comunale corrispondente al 50% del gettito annuo della TASI, stimato
ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non
regolamentare del Mef, da emanarsi entro il 10 giugno 2014.
Il Ministero dell’Interno comunica all’Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014,
gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni
complessivamente erogate siano superiori all’importo spettante per l’anno 2014 a
titolo di Fondo di solidarietà comunale.
L’Agenzia delle Entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni
interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema di versamento
unificato
99
DECRETO LEGGE N.66 DEL 24 APRILE 2014
CONVERTITO IN LEGGE 89 DEL 23 GIUGNO
ART 4 COMMA 12 QUATER che modifica art 1 comma 688 legge stabilità per 2014
Dopo aver incontrato l’Anci, per venire incontro da un lato alle esigenze determinate
dal rinnovo dei consigli comunali, e dall’altro all’esigenza di garantire ai contribuenti
certezza sugli adempimenti fiscali, il Governo ha deciso che:
nei Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote la
scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi è prorogata da giugno a
settembre.
Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi
resta il 16 giugno.
100
COMUNICATO STAMPA 19 MAGGIO -MINISTERO FINANZE
PROROGA TASI
CARATTERISTICHE DEL
BOLLETTINO UNICO
•NUMERO DI CONTO 1017381649
valido per tutti i comuni del territorio
nazionale
•NON E’ POSSIBILE EFFETTUARE
BONIFICI SU TALE CONTO
•E’ OBBLIGATORIAMENTE INTESTATO
A «PAGAMENTO TASI»
101
DECRETO 23 MAGGIO 2014 –DIRETTORE DIPARTIMENTO FINANZE DI
CONCERTO CON DIRETTORE AGENZIE ENTRATE
TASI: MODALITA’ DI VERSAMENTO
CARATTERISTICHE DEL
BOLLETTINO UNICO
MOLTO SIMILE AL BOLLETTINO IMU
MANCA LA CASELLA TERRENI IN
QUANTO ESENTI
MANCA L’INDICAZIONE SE
PROPRIETARIO O OCCUPANTE
102
DECRETO 23 MAGGIO 2014 –DIRETTORE DIPARTIMENTO FINANZE DI
CONCERTO CON DIRETTORE AGENZIE ENTRATE
TASI: MODALITA’ DI VERSAMENTO
IL RIVERSAMENTO, RISCOSSIONE E TRASMISSIONE DATI(art 3.)
Poste Italiane S.p.A. riversa sulla contabilita' speciale n. 1777 «Agenzia delle Entrate -
Fondi della riscossione», aperta presso la Banca d'Italia, le somme incassate tramite i
bollettini .
I dati trasmessi devono comprendere
•il codice fiscale del soggetto che ha eseguito il versamento,
•il codice catastali del comune ove sono ubicati gli immobili,
•le informazioni e gli importi indicati in relazione alle varie tipologie di immobili
La Struttura di Gestione di cui al comma 1, sulla base dei dati rendicontati da Poste
Italiane S.p.A., accredita ai comuni le somme spettanti e trasmette con cadenza
settimanale e modalità telematiche, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei
versamenti eseguiti
COSA FA POSTE ITALIANE
Poste Italiane conserva
•le immagini dei bollettini di versamento
•e provvede a far stampare a proprie
spese i bollettini, con disponibilità gratuita
presso gli uffici postali
•
103
DECRETO 23 MAGGIO 2014 –DIRETTORE DIPARTIMENTO FINANZE DI
CONCERTO CON DIRETTORE AGENZIE ENTRATE
TASI: MODALITA’ DI VERSAMENTO
COSA PUO’ FARE IL COMUNE
Può inviare ai soggetti interessati i
bollettini di conto corrente postale,
prestampati negli spazi appositamente
previsti, sia nel corpo del bollettino che
nella zona di lettura ottica.
La stampa del bollettino da parte di
soggetti terzi rispetto a Poste Italiane
S.p.A., deve essere preventivamente
autorizzata da Poste Italiane S.p.A.
DAL 2015 OBBLIGO DEI COMUNI DI INVIARE I BOLLETTINI PRECOMPILATI
In prossimità della scadenza del decreto legge 66 a suo tempo (ci troviamo al 09
giugno) si era reso necessario un Decreto specifico (DL 88) essendo in prossimità
della scadenza del 16 giugno
Il decreto legge 66 è stato poi convertito il 23 giugno 2014
Si è ritenuto quindi non necessario la conversione del decreto legge in quanto le
sue previsioni sono state integralmente inserita del Decreto Legge 66-2014
convertito nei termini.
104
DECRETO LEGGE N.88 DEL 9 GIUGNO 2014
NON CONVERTITO IN LEGGE
LA STRUTTURA
Il modello è formato da 3 fogli con 2 facciate.
La prima facciata è riservata all’indicazione, oltre che del comune destinatario
della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e del rappresentante
firmatario della dichiarazione nonché dei dati relativi all’impegno alla presentazione
telematica;
La seconda facciata relativa alla descrizione degli immobili totalmente
imponibili,
La terza e la quarta dedicate agli immobili parzialmente imponibili o totalmente
esenti.
105
DECRETO 26 GIUGNO 2014 –MINISTRO FINANZE
MODELLO DI DICHIARAZIONE IMU E TASI
LA STRUTTURA
In particolare, per quanto riguarda gli immobili parzialmente imponibili, sono
indicati sulla base del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19
novembre 2012, n. 200, i criteri per determinare per ciascun immobile la
percentuale di imponibilità in ragione dello svolgimento nello stesso dell’attività con
modalità commerciali, ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria e del
tributo per i servizi indivisibili, con riferimento distintamente all’attività didattica e
alle altre attività di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504( La dichiarazione riguarda gli immobili per i quali è
prevista l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del Dlgs n. 504 del
1992-attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali,
ricreative, sportive etc, oltre a quelle di ricerca scientifica a partire dal 2014).
L’ultimo foglio contiene i dati relativi alla determinazione dell’imposta municipale
propria e del tributo per i servizi indivisibili nonché all’esposizione dei dati relativi a
compensazioni e rimborsi per entrambi i tributi. 106
DECRETO 26 GIUGNO 2014 –MINISTRO FINANZE
MODELLO DI DICHIARAZIONE IMU E TASI
LA PRESENTAZIONE E I TERMINI
I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari
abilitati devono trasmettere i dati secondo le specifiche tecniche(Decr.4 agosto) ed
è fatto obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-
bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) di rilasciare al contribuente la
dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni
rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche
per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
La dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30
settembre 2014.
107
DECRETO 26 GIUGNO 2014 –MINISTRO FINANZE
MODELLO DI DICHIARAZIONE IMU E TASI
PUNTO DI PARTENZA
Il comma 677 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014 prevede che il
comune può determinare l’aliquota della TASI rispettando in ogni caso il vincolo in
base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia
di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale
per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile.
Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille
108
CIRCOLARE N.2 DEL 29 LUGLIO 2014-DIRETTORE MINISTERO FINANZE
in ordine all’applicazione della maggiorazione dell’0,8 per mille
LA NOVITA’ DEL DECRETO SALVA ROMA
L’art. 1, comma 1, lett. a), del D. L. n. 16 del 2014, ha aggiunto al comma 677
comma, al fine di assicurare un maggior spazio finanziario, un’ulteriore
disposizione la quale stabilisce che, per lo stesso anno 2014, nella determinazione
delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti prima indicati,
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille,
a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle
unità immobiliari ad esse equiparate
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta
TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU
relativamente alla stessa tipologia di immobili
109
CIRCOLARE N.2 DEL 29 LUGLIO 2014-DIRETTORE MINISTERO FINANZE
in ordine all’applicazione della maggiorazione dell’0,8 per mille
IL C.D. PRIMO LIMITE
La somma aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare
l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Le altre minori aliquote devono essere riferite a
6 per mille fissato per l’abitazione principale - esclusa dall’IMU solo a partire dal 2014, ad
eccezione delle abitazioni categorie catastali A/1, A/8 e A/9 a
2 per mille relativo ai fabbricati rurali ad uso strumentale, per i quali va però precisato che
il limite in questione è in realtà pari all’1 per mille, poiché detti immobili, da un lato sono
esclusi dall’IMU, a norma del comma 708 e dall’altro sono assoggettati ad un’aliquota
TASI che, ai sensi del comma 678, non può comunque superare l’1 per mille. Quindi
secondo la formulazione di quest’ultima norma, la quale prevede che l’aliquota della
TASI non possa comunque superare l’1 per mille, porta a concludere che non possa
essere neppure applicata la maggiorazione dello 0,8 per mille;
110
CIRCOLARE N.2 DEL 29 LUGLIO 2014-DIRETTORE MINISTERO FINANZE
in ordine all’applicazione della maggiorazione dell’0,8 per mille
IL C.D. SECONDO LIMITE
L’aliquota massima TASI per il 2014 non può eccedere il 2,5 per
mille
111
CIRCOLARE N.2 DEL 29 LUGLIO 2014-DIRETTORE MINISTERO FINANZE
in ordine all’applicazione della maggiorazione dell’0,8 per mille
EFFETTI DEI 2 LIMITI
Pertanto, la maggiorazione deve essere riferita ai due limiti appena esposti e non deve superare
complessivamente la misura dello 0,8 per mille. In altre parole, il comune può decidere di
1° CASO-utilizzare l’intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti
2° CASO- distribuire lo 0,8 per mille tra i due limiti.
1°CASO-SI POSSONO VERIFICARE 2 IPOTESI
A) se il comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il primo limite e porta, quindi, la
somma IMU+TASI a 11,4 per mille per gli altri immobili e a 6,8 per mille l’abitazione principale, non
potrà fissare un’aliquota TASI superiore al 2,5 per mille;
B) se, invece, il comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il secondo limite, portando
quindi l’aliquota TASI al 3,3 per mille, la somma IMU+TASI non potrà superare il 10,6 per mille per
gli altri immobili e il 6 per mille l’abitazione principale.
112
CIRCOLARE N.2 DEL 29 LUGLIO 2014-DIRETTORE MINISTERO FINANZE
in ordine all’applicazione della maggiorazione dell’0,8 per mille
EFFETTI DEI 2 LIMITI
Pertanto, la maggiorazione deve essere riferita ai due limiti appena esposti e non deve
superare complessivamente la misura dello 0,8 per mille. In altre parole, il comune può
decidere di
1° CASO-utilizzare l’intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti
2° CASO- distribuire lo 0,8 per mille tra i due limiti.
2°CASO-SI PUO’IPOTIZZARE CHE IL COMUNE AUMENTI
A) dello 0,4 per mille, il primo limite del 10,6 per mille, portando quindi la somma IMU+TASI
all’11 per mille per gli altri immobili e al 6,4 per mille per l’abitazione principale;
B) del restante 0,4 per mille il secondo limite del 2,5 per mille, arrivando quindi ad aumentare
l’aliquota TASI al massimo al 2,9 per mille.
Va detto che il rispetto dei limiti va verificato
con riferimento a tutte le fattispecie oggetto della deliberazione comunale
113
CIRCOLARE N.2 DEL 29 LUGLIO 2014-DIRETTORE MINISTERO FINANZE
in ordine all’applicazione della maggiorazione dell’0,8 per mille
1-ESEMPIO
ALIQUOTA ORD 10,6 0 10,6
IMMOBILI LOCATI 9,0 1 10,0
FABBR.MERCE 0 3,3 (2,5+0,8) 3,3
AB PRINC DIV.A1,A8,A9 0 3,3 (2,5+0,8) 3,3
AB PRINC A1,A8,A9 6 0 6
In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione solo per aumentare il
secondo limite (vedi aliquota TASI a 3,3 per mille)
e correttamente non ha effettuato alcun aumento del primo limite relativo alla
somma IMU+TASI che non supera il 10,6 per mille per gli immobili diversi
dall’abitazione principale e il 6 per l’abitazione principale.
114
CIRCOLARE N.2 DEL 29 LUGLIO 2014-DIRETTORE MINISTERO FINANZE
in ordine all’applicazione della maggiorazione dell’0,8 per mille
IMUIMU TASI2 LIMITE
TASI2 LIMITE
SOMMA1 LIMITESOMMA1 LIMITE
2-ESEMPIO
ALIQUOTA ORD 10,6 0,8 11,4(10,6+0,8)
AB PRINC DIV.A1,A8,A9 0 2,5 2,5
AB PRINC A1,A8,A9 6 0,8 6,8 (6+0,8)
In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione solo per aumentare il
primo limite
e correttamente ha lasciato invariato il secondo limite relativo all’aliquota TASI
115
CIRCOLARE N.2 DEL 29 LUGLIO 2014-DIRETTORE MINISTERO FINANZE
in ordine all’applicazione della maggiorazione dell’0,8 per mille
IMUIMU TASI2 LIMITE
TASI2 LIMITE
SOMMA1 LIMITESOMMA1 LIMITE
3-ESEMPIO
ALIQUOTA ORD 10,1 0,9 11,0(10,1+0,9)
AB PRINC DIV.A1,A8,A9 0 2,9(2,5+0,4) 2,9
AB PRINC A1,A8,A9 5 1,4 6,4 (6+ 0,4)
In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione per aumentare il primo
limite di 0,4 per mille e il secondo limite dell’0,4 per mille.
Ovviamente la maggiorazione può essere ripartita in misura non uguale fra i due
limiti e può essere anche non utilizzata per alcune fattispecie come è avvenuto
nell’esempio per l’Aliquota TASI fissata per l’abitazione principale classificata in
A1, A8,A9 e per l’aliquota ordinaria
116
CIRCOLARE N.2 DEL 29 LUGLIO 2014-DIRETTORE MINISTERO FINANZE
in ordine all’applicazione della maggiorazione dell’0,8 per mille
IMUIMU TASI2 LIMITE
TASI2 LIMITE
SOMMA1 LIMITESOMMA1 LIMITE
ART 2 TRASMISSIONE DATI
Ai fini della compensazione del minor gettito dei comuni nei quali ricadono terreni a
immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta
l’esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), prevista dall'art. 4, comma 5-bis,
del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, I DATI RELATIVI AI PREDETTI TERRENI VANNO INSERITI
NELL’APPOSITA SEZIONE DEL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE
QUALI DATI
•Cod fisc del possessore
•Qualifica proprietario (IAP/CD)
•Numero particella/e
•Reddito dominicale
•Aliquota IMU 2013 per i terreni oggetto del presente decreto
•Aliquota IMU 2014 per i terreni oggetto del presente decreto117
DECRETO 29 LUGLIO 2014 –DIRETTORE GENERALE FINANZE
TERRENI DESTINAZIONE AGRICOLA PROPRIETA’ COLLETIVA E INUSUCAPIBILE
NO ZONE MONTANE E COLLINA(vedi dopo slide 8 settembre)
ART 1 TRASMISSIONE
GLI UTENTI TRASMETTONO IN VIA TELEMATICA I DATI CONTENUTI NELLA
DICHIARAZIONE “IMU TASI ENC” APPROVATO CON DECRETO MIN FIN 26
GIUGNO 2014 SECONDO SPECIFICHE ALLEGATO A
ART 3 CORREZIONI ALLE SPECIFICHE TECNICHE
EVENTUALI CORREZIONI SARANNO PUBBLICATE NEL SITO INTERNET
WWW.FINANZE.IT
118
DECRETO 4 AGOSTO 2014 –DIRETTORE DIPARTIMENTO FINANZE DI
SPECIFICHE TECNICHE TRASMISSIONE TELEMATICA
ART 2 DATI DICHIARAZIONE IMU-TASI NEL FRONTESPIZIO VA INDICATO
DENOMINAZIONE COMUNE+CODICE CATASTALE COMUNE)
Nella compilazione del QUADRO A e QUADRO B nel caso in cui immobile risulta
accatastato in un comune diverso da quello destinatario della dichiarazione il
contribuente indica nello spazio “annotazioni” del QUADRO A la nota “L’immobile
di cui al n.ordine…..del quadro....risulta accatastato nel comune di……il cui codice
catastale è…..e riporta indicazione di detto codice nei campi previsti nei record
relativi ai quadri A e B
Nella compilazione del QUADRO B del modello di dichiarazione qualora la
percentuale di imponibilità dei righi d) e k) è uguale o superiore al valore del 100%
l’immobile è considerato totalmente imponibile e quindi deve essere dichiarato
nell’apposito quadro A dedicato agli immobili totalmente imponibili
119
DECRETO 4 AGOSTO 2014 –DIRETTORE DIPARTIMENTO FINANZE DI
SPECIFICHE TECNICHE TRASMISSIONE TELEMATICA
ART 1 MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI
INSERIMENTO NEL PORTALE
unica modalità di trasmissione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e
dei regolamenti concernenti la TASI.
Non saranno, pertanto, presi in considerazione atti trasmessi con modalità diverse,
quali, ad esempio, posta tradizionale, fax o posta elettronica anche certificata.
Per l’eventualità in cui il Comune non disponga ancora delle credenziali di accesso
al Portale, nonché per la soluzione di altre problematiche relative all’accesso
medesimo, si rinvia alle istruzioni operative contenute nella Guida all’accesso
disponibile al seguente indirizzo https:/www.portalederalismofiscale.gov
120
CIRCOLARE 2 SETTEMBRE 2014
TERMINE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA
ART 2 NATURA PUBBLICAZIONE ED EFFETTI DEL MANCATO INVIO DEGLI ATTI
INSERIMENTO PORTALE deve avvenire entro il 10 settembre 2014 affinché si proceda
entro il 18 settembre 2014, alla pubblicazione degli stessi sul sito internet
www.finanze.it.
IN CASO MANCATO INVIO 2 EFFETTI:
1. applicazione, per l’anno 2014, dell'aliquota di base pari all'1 per mille (o diversa
inferiore misura secondo quanto disposto dal tredicesimo periodo del comma 688 in
parola). Pertanto, anche nel caso particolare in cui il comune intenda stabilire
l'azzeramento della TASI per l'anno in corso, è necessario che lo stesso inserisca nel
Portale la relativa deliberazione entro il suddetto termine del 10 settembre 2014;
2. obbligo di versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione entro il 16 dicembre
2014.
121
CIRCOLARE 2 SETTEMBRE 2014
TERMINE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA
ART 3 ATTI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
NON SARANNO PUBBLICATI atti diversi dalle deliberazioni di determinazione delle
aliquote o di approvazione dei regolamenti, quali, ad esempio, prospetti riepilogativi
delle aliquote, comunicati degli uffici comunali e atti recanti mere proposte della Giunta
comunale, o di altro organo, da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio in
sede di deliberazione del bilancio di previsione.
In particolare, la circostanza che, per l’anno 2014, la data per l’approvazione del
bilancio degli enti locali sia stata prorogata al 30 settembre 2014 non incide sulla
vigenza del termine del 10 settembre 2014 fissato per la trasmissione delle deliberazioni
e dei regolamenti relativi alla TASI, con la conseguenza che entro tale ultima data i
comuni sono tenuti a trasmettere esclusivamente atti che costituiscano manifestazione
della volontà definitiva dell’Ente in materia di TASI.
122
CIRCOLARE 2 SETTEMBRE 2014
TERMINE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA
I COMUNI ENTRO IL 15 SETTEMBRE debbono inserire i dati relativi ai predetti
terreni ai fini della compensazione del minore gettito derivante dall’esenzione IMU
precisazioni nella sezione del portale del federalismo fiscale
RICHIAMO: Va detto che tale adempimento anche nel caso in cui i terreni agricoli
ricadono aree montana e collina e sono esenti (CIRC 9 del 14.06.93 Min Fin)
RICHIAMO : L'inserimento dei dati è, altresì, pregiudiziale alla compensazione del
minor gettito dei Comuni nei quali ricadono i terreni in questione non situati in zone
montane o di collina
essendo collegato art 4 comma 5 bis del DL 16/2012 in base al quale “solo “ai terreni a
immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di
collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU”.
RICHIAMO : il mancato inserimento entro il 15 settembre nel portale del federalismo
fiscale sarà considerato come inesistenza dei terreni con tali caratteristiche123
CIRCOLARE 8 SETTEMBRE 2014
TERRENI DESTINAZIONE AGRICOLA PROPRIETA’ COLLETTIVA E
INUSUCAPIBILE- NON ZONE MONTANE
LE CRITICITA’
1) L’adempimento chiesto con il provvedimento del 29 luglio oltre a non essere previsto
d a norma primaria non è cooordinato con il disposto del DL 66/2014 in quanto la
compensazione del gettito è prevista per i soli terreni a proprietà collettiva che non
ricadono in zone montane così come saranno definite con apposito decreto non
ancora emanato
2) In vigenza di ICI non sussisteva l’obbligo di presentare la dichiarazione per i terreni
esenti ex art 7 Dlgs 504/92(carenza di informazioni)
3) Il termine del 15 settembre non può considerarsi perentorio poiché lo strumento
attuativo previsto dal 66 è individuato dalla legge in un decreto ministeriale cui è affidato
il compito di stabilire la compensazione del minor gettito IMU
4) Non esiste una classificazione ufficiale dei terreni a proprietà collettiva
5) Conflitto giurisprudenziale Cass 15552/2009 e Cass 20533/2010
124
CIRCOLARE 8 SETTEMBRE 2014
TERRENI DESTINAZIONE AGRICOLA PROPRIETA’ COLLETTIVA E
INUSUCAPIBILE- NON ZONE MONTANE
«Metteremo un limite alla tassazione, ci sarà una tassa sola e si saprà
quanto costa»: con questa frase, riferita alle tasse sugli immobili, il premier
Matteo Renzi riapre il dibattitto sul possibile accorpamento fra TASI e IMU.
Si tratta di un’ipotesi che era già stata formulata in precedenza, ma che fino
ad ora era un’indiscrezione, mentre a questo punto diventa un impegno preso
dal governo.
Non ci sono indicazioni precise sui tempi, ma l’impressione è che il tutto
possa rientrare nella Legge di Stabilità 2015.
Sarebbe la norma ideale per far scattare le nuove regole dal primo gennaio,
evitando complicazioni relative all’avvicendarsi di diverse norme nel corso
dello stato anno d’imposta
125
DICHIARAZIONE DI RENZI 9 SETTEMBRE 2014
DOMANDA Il proprietario paga solo l’IMU o anche la TASI?
Risposta:
L’IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è stata abolita solo per le
abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9).
Quindi, il proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite
secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna
tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla legge
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
Per il solo anno 2014 il comune può deliberare una maggiorazione di aliquota
TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l’abitazione principale
e gli altri immobili.
126
LE FAQ DEL MINISTERO
DOMANDA Nel silenzio della norma, la TASI va calcolata sui giorni di possesso o
sui mesi, applicando, in quest’ultimo caso, le regole dell’IMU (ossia conteggiando
per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per
almeno 15 giorni)?
Risposta:
Si ritiene che si possano applicare, in questo caso, le regole dell’IMU.
DOMANDA E’ legittimo ritenere che la rata d’acconto TASI debba essere calcolata
seguendo le stesse regole dell’IMU e non sia, quindi, rapportata al periodo di
riferimento (es. trimestre, semestre, ecc)?
Risposta:
Si ritiene che si possano applicare, anche in questo caso, le regole dell’IMU.
Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata
deve essere calcolata in ragione del 50% dell’imposta dovuta su otto dodicesimi.
127
LE FAQ DEL MINISTERO
DOMANDA L’art. 22 c. 2 del D.L. n. 66 del 24/4/2014 ha sostituito il c. 5 bis dell’art. 4 del
D.L. n. 16/2012 prevedendo un decreto con il quale sono individuati i comuni nei quali, a
decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione per i terreni agricoli sulla base
della loro altitudine, diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori
diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri ed in
maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni
di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Si chiede:
visto l’approssimarsi della scadenza dell’acconto IMU, è possibile sapere se il decreto
previsto dalla nuova disposizione è in fase di emanazione?
nel caso in cui il suddetto decreto non venga emanato in tempo utile per il pagamento
dell’acconto IMU, è possibile continuare a riferirsi all’elenco allegato alla Circolare n. 9 del
14/6/1993, così come previsto dalla circolare del MEF n. 3/2012.
RISPOSTA: Se il decreto non viene emanato in tempi utili per il versamento della
prima rata dell’IMU, i contribuenti applicano le norme attualmente in vigore e,
quindi, ci si deve continuare a riferire all’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14
giugno 1993, così come previsto dalla circolare del MEF n. 3 del 2012.
128
LE FAQ DEL MINISTERO
DOMANDA Qual è l’aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali strumentali?
Può essere aumentata per il 2014 fino al 2,5 per mille?
RISPOSTA:
L’aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari
all’1 per mille e non è possibile in alcun caso aumentarla, né applicare la
maggiorazione dello 0,8 per mille, in quanto il comma 678 dell’art. 1 della legge
n. 147 del 2013, stabilisce che l’aliquota non può comunque superare l’1 per mille.
Si ricorda che per questi fabbricati l’IMU non è dovuta, a norma del successivo
comma 708.
129
LE FAQ DEL MINISTERO
DOMANDA Considerando che l’art. 1, comma 675, della legge di stabilità per
l’anno 2014 dispone che la base imponibile della TASI è quella prevista per l’IMU,
si chiede se trovino automatica applicazione le riduzioni al 50% del valore
imponibile di cui all’art. 13, comma 3, del D.L. n. 3 201 del 2011, concernenti gli
immobili inagibili o inabitabili e i fabbricati di interesse storico e artistico.
RISPOSTA:
Il comma 675 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che la base
imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU; pertanto, si
ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la
determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli
immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili.
130
LE FAQ DEL MINISTERO
DOMANDA Nella riformulazione del comma 669, dell’art. 1 della legge di stabilità
per l’anno 2014, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ivi compresa l’abitazione principale e le
aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni
agricoli. Si chiede se il rinvio alla disciplina IMU, per la definizione degli immobili
da assoggettare al tributo, comporta l’applicazione del comma 2 dell’art. 13, D.L. n
201/2011, secondo cui per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali
di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, trova
applicazione la c.d. “fictio iuris” (ex art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 504/92), per
effetto della quale non si considerano fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai
predetti soggetti e sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole. Si chiede,
cioè, se per tali beni, dal momento che vengono considerati terreni agricoli,
vale l’esclusione ai fini TASI.
RISPOSTA: Al quesito si deve dare risposta positiva.
Pertanto, sono esclusi dalla TASI i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti
alla previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste
l’esercizio delle attività agricole. 131
LE FAQ DEL MINISTERO
DOMANDA L’art. 1, comma 671, della legge di stabilità per il 2014 stabilisce che
la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità
immobiliari di cui al comma 669 della stessa legge.
Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e
da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004,
iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano
l’area edificabile, la TASI è dovuta? In caso di risposta positiva, si chiede se
l’eventuale detentore o utilizzatore del terreno (affittuario o comodatario) è
tenuto a pagare la quota di sua spettanza, a norma dall’art. 1, comma 681, L. n.
147/2013.
RISPOSTA:
La TASI è dovuta, poiché il terreno resta area edificabile.
L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni
del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il
comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
132
LE FAQ DEL MINISTERO-LE AREE EDIFICABILI
DOMANDAPosto che l’art. 1, comma 671, della legge di stabilità per l’anno 2014
dispone che i possessori sono coobbligati in solido al pagamento della TASI, a
prescindere quindi dalla quota di possesso, qualora un fabbricato sia posseduto
da due soggetti con percentuali di proprietà diverse (es. comproprietario A 70%
e comproprietario B 30%) e solo per uno dei due (ad es. il soggetto B)
quell’immobile sia adibito ad abitazione principale, come devono pagare i
due soggetti nel caso in cui il Comune abbia fissato un’aliquota del 3 per mille per
l’abitazione principale e dello zero per mille per gli altri immobili?
RISPOSTA: Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica
l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. Pertanto, se uno solo
dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l’immobile, detto
soggetto applicherà l’aliquota, pari al 3 per mille, e l’eventuale detrazione
deliberate dal comune. La disposizione di cui al comma 671 richiamata nel
quesito consente al comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro
soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario. La
solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo.
133
LE FAQ DEL MINISTERO- I COMPROPRIETARI
DOMANDA
Si chiede se per un appartamento in multiproprietà facente parte di un immobile
nel quale è presente una sala condominiale autonomamente accatastata:
il proprietario paga per la quota di possesso dell’appartamento;
l’amministratore versa per la sala condominiale rivalendosi sui singoli.
RISPOSTA:
L’amministratore è tenuto al versamento sia dei locali di uso comune sia di
quelli utilizzati in regime di multiproprietà, seguendo un’interpretazione
anche in linea con l’esigenza di semplificazione degli adempimenti tributari.
L’amministratore si rivarrà nei confronti dei singoli proprietari in ragione
delle quote di possesso.
134
LE FAQ DEL MINISTERO-LA MULTIPROPRIETA’
DOMANDA Come si ripartisce la TASI nel caso in cui l’immobile è locato?
RISPOSTA: Il comma 681 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che il titolare
del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria;
l’occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento
dell’ammontare complessivo dell’imposta, in base alla percentuale stabilita dal comune
nel proprio regolamento, calcolata applicando l’aliquota determinata dal comune. La
norma prevede, infine, che la restante parte dell’imposta sia corrisposta dal titolare
del diritto reale. Le disposizioni appena richiamate portano a concludere che l’imposta
complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare
del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla
base delle percentuali stabilite dal comune.
ESEMPIO: Comune ha fissato all’1 per mille l’aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per
mille l’aliquota per l’abitazione principale. In tal caso, nell’ipotesi di un immobile locato,
l’imposta è determinata applicando l’aliquota dell’1 per mille prevista dal comune, senza
tenere conto dell’eventuale utilizzazione dell’immobile da parte dell’inquilino a titolo di
abitazione principale. L’imposta così determinata deve essere ripartita tra
proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal comune. Va detto
che resta nella facoltà del comune prevedere particolari detrazioni a favore
dell’occupante. 135
LE FAQ DEL MINISTERO-L’IMMOBILE LOCATO(TITOLARE DIRITTO REALE E OCCUPANTE
DOMANDA
Se il comune nella delibera non ha indicato la percentuale per il riparto
dell’imposta tra proprietario e inquilino, come si paga la TASI?
RISPOSTA:
L’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in
quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore
debba essere espressamente deliberata dal comune stesso.
136
LE FAQ DEL MINISTERO-MANCATO RIPARTO TASI TRA PROPRIETARIO E
INQUILINO
DOMANDA Nel caso in cui i fabbricati posseduti da ex IACP siano
assoggettati a IMU, poiché non hanno i requisiti dell’alloggio sociale, per
l’IMU è prevista la sola applicazione della detrazione per abitazione
principale.
Come deve essere calcolata la TASI?
RISPOSTA:
In questo caso, l’immobile non è equiparato ai fini IMU all’abitazione principale.
La TASI deve, quindi, essere calcolata sul valore complessivo dell’immobile con
l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale,
sottraendo, poi, per intero l’eventuale detrazione prevista dal Comune.
L’importo così ottenuto deve essere versato in parte dal proprietario (IACP) e
in parte dall’assegnatario “occupante” secondo le quote deliberate dal
Comune.
137
LE FAQ DEL MINISTERO- EX IACP
DOMANDA
In caso di mancato versamento della propria quota TASI da parte dell’inquilino, il
proprietario è responsabile del mancato pagamento?
RISPOSTA:
No, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. La
responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell’art. 1 della legge di stabilità
2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore
138
LE FAQ DEL MINISTERO-MANCATO VERSAMENTO INQUILINO
DOMANDA
Ai fini TASI, in caso di abitazione principale parzialmente locata (es. viene
locata una camera) come deve essere considerato il locatario (occupante)?
RISPOSTA:
L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle
condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra
quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
In questo caso, ovviamente, si applicherà l’aliquota dell’abitazione
principale.
139
LE FAQ DEL MINISTERO-PARZIALE LOCAZIONE
DOMANDA
In caso di proprietari di un immobile, per quote diverse, la detrazione TASI
eventualmente deliberata dal Comune deve essere ripartita in parti uguali tra i
proprietari che utilizzano l’immobile come abitazione principale?
RISPOSTA:
Si. La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere
ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano
l’immobile come abitazione principale.
Si vedano esempi slide successiva
140
LE FAQ DEL MINISTERO-PROPRIETARI IMMOBILE PER QUOTE DIVERSE
Esempio, un immobile il cui valore ai fini TASI è di € 84.000 (rendita catastale base = 500, rivaluta del
5% = 525 x coefficiente 160 = 84.000 IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari A e B.
A è proprietario del 30% e B è proprietario del 70%.
Il Comune ha deliberato x abitazione principale aliquota TASI del 2,8 per mille e detrazione di € 200
Nel caso in cui A e B hanno entrambi adibito ad abitazione principale l’immobile: 6
A calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 30% = 25.200
Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (25.200 : 1.000
x 2,8 = 70,56) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (70,56 – 100).
A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all’imposta;
B calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 70% = 58.800
Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (58.800 : 1.000
x 2,8 = 164,64) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (164,64 – 100).
B paga la TASI per € 64,64.
141
LE FAQ DEL MINISTERO
DOMANDA I soci delle cooperative a proprietà indivisa e gli assegnatari di “alloggi
sociali devono essere considerati “occupanti” ai fini TASI?
RISPOSTA: Occorre premettere che nel caso in cui l’immobile è occupato da un soggetto
diverso dal proprietario o dal possessore a diverso titolo, questi soggetti sono titolari di
un’autonoma obbligazione tributaria; pertanto che l’occupante versa la TASI nella misura,
stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo dell’imposta;
il proprietario o il possessore a diverso titolo versa la restante parte.
Si deve anche precisare che la TASI si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione
principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l’IMU. Ai fini TASI, quindi, per la
definizione di abitazione principale, si deve richiamare l’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011
in cui è racchiuso il regime applicativo dell’abitazione principale, nel quale rientrano
anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale.
Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di
versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante.
CONSEGUENZA
142
LE FAQ DEL MINISTERO-SOCI COOP INDIVISA E ALLOGGI SOCIALI
CONSEGUENZA
Ad esempio, l’imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve
essere calcolata applicando:
l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale;
la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l’abitazione principale.
Nulla è dovuto dal socio.
143
LE FAQ DEL MINISTERO
DOMANDA
Quali sono i requisiti di alloggio sociale per poter beneficiare delle agevolazioni
IMU e TASI?
RISPOSTA:
Si deve, innanzitutto, ricordare che sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di
civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture del 22 aprile 2008. Pertanto, l’esenzione IMU si applica solo quando gli
immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto. Ai fini TASI,
l’equiparazione di tali alloggi all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le
agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune. A tale proposito, si fa
presente che, l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi
immobili deve essere presentata la dichiarazione. Pertanto, nel modello di
“Dichiarazione IMU” il proprietario dell’alloggio sociale deve anche barrare il campo 15
relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente
frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2,
dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”. La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
144
LE FAQ DEL MINISTERO-ALLOGGIO SOCIALE
DOMANDA Nel caso di un militare che ha la casa a Palermo, in comproprietà con la
moglie, ma che, per motivi di lavoro, ha fissato la residenza a Roma, dove risiede
anche la moglie, l’equiparazione ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 13, comma
2, lett. d), del D. L. n. 201 del 2011 vale solo per lui?
RISPOSTA: SI. La disposizione di equiparazione all’abitazione principale prevista per
l’IMU vale solo per i soggetti indicati nella norma e cioè per: il personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile; il personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il personale appartenente alla carriera prefettizia.
Solo per essi si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale,
indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della
residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso
in locazione. Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende
applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
145
LE FAQ DEL MINISTERO-MILITARE PROBLEMA RESIDENZA
DOMANDA
Nel caso di unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione, il coniuge
assegnatario è considerato ai fini IMU come titolare di un diritto di abitazione;
pertanto, in quanto titolare di un diritto reale, è soggetto passivo del tributo. La stessa
conclusione vale anche per la TASI?
RISPOSTA: Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI.
In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla
quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione,
eventualmente prevista, per l’abitazione principale.
Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai
coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di
essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal
Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo ottenuto verrà
pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate
dal Comune.
146
LE FAQ DEL MINISTERO-CONIUGE ASSEGNATARIO E CASA ASSEGNATA IN LOCAZIONE
DOMANDA Ai fini IMU, in caso di assimilazione dell’unità immobiliare concessa in
comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado che la abita, con
riferimento alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500, tale
limite è da riferirsi solo all’abitazione o anche alle pertinenze?
Come si applica la TASI?
Risposta:
Trattandosi in sostanza di un’equiparazione all’abitazione principale, si ritiene che in tali
ipotesi le disposizioni si estendano anche alle pertinenze, nei limiti previsti per l’abitazione
principale dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 per l’IMU.
Ciò vale sia per l’IMU sia per la TASI.
Si deve, inoltre, precisare che l’assimilazione effettuata dal comune nel caso prospettato
opera come una franchigia; per cui si deve prima di tutto sommare la rendita
dell’abitazione principale e quella delle pertinenze e poi:
SEGUE
147
LE FAQ DEL MINISTERO
IMU per le abitazioni diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9:
•esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale;
•versamento dell’IMU con aliquota ordinaria per la quota eccedente il valore di 500 euro.
IMU per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) il
contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
•fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione
principale;
•per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
TASI il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
•fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista dal
comune, per l’abitazione principale;
•per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
148
LE FAQ DEL MINISTERO
Come si ripartisce la detrazione a fini IMU o TASI ?
La detrazione si applica in parti uguali tra i proprietari dell’immobile indipendentemente
dalle rispettive quote di proprietà
149
LE FAQ DEL MINISTERO
-UNITA’ IMMOBILIARE COMODATO GRATUITO PROPRIETA’ DI PIU’ SOGGETTI
Dal 1 ottobre non si potrà più utilizzare il modello F24 cartaceo per importi superiori a
mille euro o in caso di compensazione:
Chi intende compensare la nuova tassa con un credito fiscale dovrà farlo
esclusivamente online se effettuerà il versamento a ridosso della scadenza ( Fino al 30
settembre, è invece possibile presentare l’F24 cartaceo, anche per pagare la TASI in
compensazione)
Occorre eseguirli attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle
Entrate e dagli intermediari autorizzati.
Il caso dei contribuente impossibilitato a detenere un conto corrente
Nel caso debbano effettuare versamenti superiori ai mille euro, oppure effettuare delle
compensazioni, possono rivolgersi a un intermediario abilitato oppure rivolgersi a
intermediari della riscossione che prevedono il pagamento con altri mezzi, come le carte
prepagate.
«in via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere utilizzato
anche il modello F24 cartaceo».
150
CIRCOLARE 19 SETTEMBRE AGENZIE DELLE ENTRATE
applicabile per la TASi
2° PARTE:
LA RISCOSSIONE DOPO EQUITALIA
COME COSTRUIRE UNA BEST PRACTICE
CARTELLE DI PAGAMENTO E MEZZI DI RISCOSSIONE COATTIVA
151
Indice generale 2
LA RISCOSSIONE ED EQUITALIAscenari futuri!?
Le best practices
L’AGENZIA DELLE ENTRATECartelle di pagamento
e mezzi di riscossione coattiva
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ART 52 DGLS 446/1997
I comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
EFFETTI
•Si riconosce il potere di regolamentare e disciplinare le proprie entrate
•Attraverso il regolamento il comune può scegliere per ciascuna entrata comunale
tra le modalità di gestione delle entrate ritenute più idonee
Larga autonomia nelle gestione elle entrate
•I comuni possono deliberare l’affidamento a terzi, anche disgiuntamente le attività
di accertamento, riscossione dei tributi e delle altre entrate di loro spettanza
153
IL PREVIGENTE QUADRO NORMATIVO-poi è intervenuta la legge di stabilità per
il 2014
Art. 7, comma 2 lettera gg-ter) del D.L. n.70/2011 convertito dalla legge 106 del 12
luglio 2011 (Decreto Sviluppo) stabiliva che a decorrere dal 1°gennaio 2012, la
società Equitalia Spa cessava di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e
riscossione delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi
partecipate.
Poi tale termine è stato posticipato al 31 dicembre 2012 ai sensi dell’art. 10, comma
13–octies del D.L. n.201/2011 (Decreto Salva Italia) convertito nella L.214del 22
dicembre 2011.
Un ulteriore rinvio, questa volta al 30 giugno 2013, della data di entrata a regime della
riforma della riscossione dei tributi locali, era stato stabilito invece dall’art. 9, comma 4,
del D.L. 10 ottobre 2012 n.174 (c.d. Decreto Salva Enti)
154
Pagina 155ROMA 10/07/2013
LA NORMA del decreto pagamentiArt. 10 DECRETO PAGAMENTI comma 2-ter.
(modificato dall’art 53 comma 1 L.98 / 2013 c.d. Decreto del fare)
“[Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione],
[i termini di cui all‘all’articolo 7, comma 2, lettera gg‐ter), del decreto‐legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ]
[e all’art.3 commi 24, 25 e 25 bis convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n.248]
[sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013”
Pagina 156ROMA 10/07/2013
ANALIZZIAMO IL DISPOSTO NORMATIVOArt. 10 DECRETO PAGAMENTI [“I termini di cui di cui all’articolo 7, comma 2, lettera gg‐ter), del decreto‐legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e all’art.3 commi 24, 25 e 25 bis convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n.248 sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013]
GLI EFFETTI I Comuni possono continuare ad avvalersi di Equitalia fino al 31 dicembre 2013. Tale norma consente di superare la scadenza del 30 giugno a decorrere dalla quale la società Equitalia avrebbe dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei Comuni e delle società da questi ultimi partecipate. La proroga però, che ha la scadenza fissata per il 31 dicembre, non sarà vincolante. Quei comuni pronti a gestire in modo autonomo il servizio di riscossione, saranno infatti liberi di iniziare la gestione in proprio, dal 1 luglio
Pagina 157ROMA 10/07/2013
ANALIZZIAMO IL DISPOSTO NORMATIVOArt. 10 DECRETO PAGAMENTI [“I termini di cui di cui all’articolo 7, comma 2, lettera gg‐ter), del decreto‐legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e all’art.3 commi 24, 25 e 25 bis convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n.248 sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013]
Il nuovo provvedimento dice di considerare «inderogabile» la scadenza:
Insomma, la promessa è che non ci sarà una quinta proroga dell'addio di Equitalia ai Comuni, messo in calendario la prima volta per il 31 dicembre 2011 ?
Vero addio? NO!!!!!!!!!
Pagina 158ROMA 10/07/2013
ANALIZZIAMO IL DISPOSTO NORMATIVOL’IPOTESI ALL’ORIZZONTEArt. 10 DECRETO PAGAMENTI [“Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione]
•Si ipotizza la formazione di un Consorzio fra i Comuni, che potrà rivolgersi a Equitalia per lo svolgimento delle «attività di supporto» alla riscossione. •Riunione dei Comuni in un Consorzio è un’opzione, di cui vanno definite le linee operative (il tema può essere legato al reimpiego degli esuberi che si determinano in Equitalia con l'abbandono della riscossione locale).
Il Consorzio non può comunque essere l'unica alternativa alla gestione diretta, dal momento che gli affidamenti dovranno seguire le regole della gara a evidenza pubblica
Pagina 159ROMA 10/07/2013
LA NORMA PIU’ RECENTE-L’IPOTESI ALL’ORIZZONTEArt. 10 DECRETO PAGAMENTI [“Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione]
L’impegno del legislatore è fare chiarezza nel mondo della riscossione delle entrate locali non limitandosi ad un intervento che disciplini concretamente le modalità e gli istituti del ruolo alla ingiunzione e la corretta e concreta equiparazione o l’ accesso alla Anagrafe Tributaria, ma anche nella corretta definizione dei rapporti operativi ed economici tra l’Agente della Riscossione uscente ed i Comuni. Dovrà chiarirsi il destino dei ruoli in precedenza consegnati dai Comuni agli Agenti della Riscossione e definire se essi continueranno a curarne la riscossione sino alle dichiarazioni di inesigibilità o se essi saranno e in che modalità restituiti agli enti titolari delle entrate e chiudere i conti economici afferenti alla determinazione delle quote inesigibili
Pagina 160ROMA 10/07/2013
LA SVISTA La prima scrittura della norma“I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui di cui all’articolo 7, comma 2, lettera gg‐ter), del decreto‐legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 anche oltre alla scadenza del 30 giugno e non oltre 31 dicembre 2013”Si riferivaAlle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipateEffettoRimaneva fuori la riscossione di multe stradali e di entrate extratributarie( es sanzioni per chi viola i regolamenti comunali)
Pagina 161ROMA 10/07/2013
IL RECUPERO ALLA SVISTA La seconda scrittura della norma:quella definitiva Il richiamo non solo all’articolo 7, comma 2, lettera gg‐ter), del decreto‐legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ma anche all’art.3 commi 24, 25 e 25 bis convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n.248 sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013
Il recupero è stato fatto con l’art.53 del DECRETO DEL FARE n.69 del 21 giugno 2013La disposizione in esame è stata introdotta allo scopo di evitare che le entrate di natura diversa restino ingiustificatamente escluse da tale differimento ed al fine di favorire la complessiva rivisitazione del quadro normativo afferente alla gestione e riscossione delle entrate degli stessi comuni.
Possiamo aspettarci ulteriori modifiche ?
Pagina 162ROMA 10/07/2013
LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL DECRETO DEL FARE PER LA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO(ART.52)
DILAZIONE DI PAGAMENTO: da 72 a 120 rate mensili (comprovata e grave situazione di difficoltà)BENEFICIO DI RATEIZZAZIONE: prima si perdeva dopo aver mancato il pagamento di 2 rate, ora è prolungato fino a 8 rate saltateAVVISO DI VENDITA: Il debitore ha facoltà di procedere, in costanza di procedura mobiliare o immobiliare, alla vendita del bene al valore determinato dalla legge per il primo incanto. In base alla nuova norma, la cessione deve avvenire nei cinque giorni antecedenti il primo incanto e qualora ciò non abbia luogo e Equitalia, attivatasi per la vendita coattiva abbia necessità di procedere al secondo incanto, il debitore può comunque esercitare la facoltà di vendita diretta entro il giorno antecedente la data stabilita per il secondo incanto
Pagina 163ROMA 10/07/2013
LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL DECRETO DEL FARE PER LA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO(ART.52)
PIGNORAMENTO: da 120 a 200 giorni (il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi 200 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto)PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI: Si stabilisce che l'ordine rivolto al terzo pignorato di pagare il credito direttamente all'agente della riscossione debba essere ottemperato nel termine di 60 giorni, anziché 15. Ciò al fine di consentire al debitore che abbia fondate ragioni da opporre all'iniziativa di riscossione avviata, di attivare, in tempi consoni, le tutele del caso, tentando così evitare che, nel frattempo, il terzo disponga l'accredito delle somme pignorate
Pagina 164ROMA 10/07/2013
LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL DECRETO DEL FARE PER LA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO(ART.52)ESPROPRIAZIONE IMMOBILIAREa)non si dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente; b)nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se e' stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto
Pagina 165ROMA 10/07/2013
A partire dal 1 gennaio 2015
I COMUNI procedono alla riscossione spontanea e alla coattiva
Alla riscossione coattiva procedono mediante
• INGIUNZIONE FISCALE EX R.D. 639/1910
ovvero
•ALTRE FORME DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE PREVISTA DALL’ART 52 DLGS 446/1997
Pagina 166ROMA 10/07/2013
A partire dal 1 gennaio 2014
Il ritorno di EQUITALIA Con il comma 610 della legge di stabilità
Al comma 2-ter dell’articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»
Pagina 167ROMA 10/07/2013
A partire dal 1 gennaio 2015Con i commi da 424 a 428 – Definizione di situazioni debitorie pregresseLe norme, introdotte nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, prevedono, relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, e affidati agli agenti della riscossione del gruppo Equitalia fino al 31 ottobre 2013, la possibilità per i debitori di estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento di una somma pari all’importo originariamente iscritto a ruolo ovvero di quello residuo e delle somme dovute a titolo di remunerazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112. Si prevede, inoltre, che, entro il 30 giugno 2014, i debitori, a seguito di informativa da parte degli agenti della riscossione, possono aderire al pagamento delle somme come sopra indicato sottoscrivendo apposito atto, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme medesime. Il residuo importo è versato entro il 16 settembre 2014.Nella prevista definizione dei carichi dei ruoli non rientrano le somme relative ai dazi e ai tributi costituenti risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione europea e quelle dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti.
Pagina 168ROMA 10/07/2013
A partire dal 1 gennaio 2015• INGIUNZIONE FISCALE EX R.D. 639/1910-atto recettizio non produce effetto se non è portato a conoscenza del suo destinatario e la legge prevede una particolare forma ovvero la notifica a mezzo ufficiale giudiziario addetto del tribunale o messo di conciliazione del giudice-atto propulsivo in quanto mira a promuovere e stimolare l’attività di altro soggetto pubblico o privato (per l’adempimento di obblighi ingiungendo al debitore di ottemperare, mettendolo in mora, fissando un termine per adempiere, informandolo sulle sanzioni e conseguenze in caso di inadempimento)-atto unilaterale poiché formato dall’amministrazione senza alcun soggetto e in assenza di contraddittorio-atto avente duplice natura e funzione di titolo esecutivo e di atto prodromico all’inizio dell’esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile ordinario è l’atto di precetto
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LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE: LA DIRETTIVA n.2.del 11 gennaio 2013 La legge di Stabilità 2013( LEGGE 228 /2012) prevede la possibilità di sospendere la riscossione dietro presentazione di una dichiarazione del debitore.In particolareDICHIARAZIONE del debitore attesta che la pretesa dell’ente creditore è interessata da prescrizione o decadenza, da un provvedimento di sgravio, da una sospensione amministrativa, da una sospensione giudiziale o da una sentenza di annullamento(ampia portata).Va presentata anche modalità telematiche entro 90 giorni dalla notifica. PROCEDURA vedi slides successive
La gestione del processoDICHIARAZIONE protocollataVerifica(conformità modello, presenza documentazione, allegati documenti)ISTANZE incompletecontatto con il Debitore(eventuali integrazioni)*L’esame della fondatezza di quanto dichiarato e documentato dal debitore iscritto è riservata all’ente creditore che in presenza di documenti falsi procede all’invio all’autorità giudiziaria
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LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE: LA CIRCOLARE del 14 gennaio 2013
Si confermano le casistiche e le procedureLe condizioni per la sospensione:Dichiarazione con la quale si attesta• prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;•provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;•sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;•sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;•un pagamento effettuato, prima della formazione del ruolo;•qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.
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LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE: LA CIRCOLARE del 14 gennaio 2013Fasi e tempistiche del procedimento:Debitore:presentazione della dichiarazione all’Agente della riscossione entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutivaAgente della riscossione:invio della documentazione all’Ente Creditore entro 10 giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui al punto precedente.Ente creditore:comunicazione dell’accettazione o del diniego della dichiarazione sia al soggetto debitore sia all’Agente della riscossione entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al punto precedente.Agente della riscossione:annullamento del debito e conseguente discarico automatico dei ruoli in caso di mancata ricezione della comunicazione di cui al punto precedente entro 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1
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LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE: LA CIRCOLARE del 14 gennaio 2013
LA PORTATA RETROATTIVASi evidenzia che la procedura è applicabile anche alle dichiarazioni presentate all’Agente della Riscossione prima del 1°gennaio 2013 e non ancora evase.
Per tali casistiche l’Ente creditore dovrà provvedere agli adempimenti a suo carico
Trascorsi inutilmente 220 gg le dichiarazioni saranno annullate di diritto e l’agente della riscossione sarà considerato automaticamente discaricato
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LE RICHIESTE DI RIMBORSO PROVENIENTI DA EQUITALIAMolti Comuni hanno ricevute richieste di rimborso delle spese sostenute per le procedure cautelari ed esecutive “infruttuose”, cioè svolte nei confronti di contribuenti che non hanno pagato, o il cui debito è stato sgravato dall’ente impositoreIl fondamento Art. 17, comma 6-bis del d.lgs. n. 112 del 1999, come modificato per effetto dl n. 98 del 2011 la norma prevede che:“Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno”.
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LE RICHIESTE DI RIMBORSO PROVENIENTI DA EQUITALIA
Il comma 6, lettera a) dello stesso articolo 17, richiamato dalla norma sopra riportata, disciplina il rimborso degli oneri “connessi allo svolgimento delle singole procedure”, a favore del riscossore, prevedendo alla lettera a) che essi siano posti a carico “dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità”.
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LE RICHIESTE DI RIMBORSO PROVENIENTI DA EQUITALIA
INDICAZIONE IFELI Comuni che hanno ricevuto le richieste chiedano immediatamente con lettera raccomandata agli agenti della riscossione il dettaglio delle quote interessate all’anticipo del rimborso degli oneri per procedura infruttuosa: il contribuente, la cartella di pagamento, il ruolo e gli articoli oggetto della richiesta, gli estremi dell’eventuale comunicazione di inesigibilità o dello sgravio, oltre alla quantificazione delle spese per singola procedura, con l’evidenziazione delle cartelle per le quali viene richiesto il rimborso in misura proporzionale all’ammontare complessivo del carico, in concorrenza con altri creditori. Solo sulla base di tali elementi sarà possibile controllare la legittimità delle richieste a norma dell’articolo 17, comma 6, lett. a) del d.lgs. n. 112 del 1999
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Il caso della gara unica :ANCI EMILIA ROMAGNA
Anci Emilia-Romagna ha sollecitato l'effettuazione di una gara unica regionale per la fornitura di servizi di supporto alla riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali e per la gestione ordinaria dei principali tributi comunali (Tares ed IMU).
Piattaforma informatica utilizzata: Intercenter
11 lotti per 9 province
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Il caso della gara unica :ANCI EMILIA ROMAGNA
I lotti1.Gestione ordinaria TARSU/TIA/TARES2.Servizi di supporto riscossione TARSU/TARES3.Gestione recupero evasioneTARSU/TARES 4.Gestione ordinaria IMU5.Gestione recupero evasione ICI/IMU 6.Riscossione coattiva7.Censimento delle UIU e dei numeri Civici8.Gestione ordinaria e ricerca evasione IMPOSTA DI SOGGIORNO 9.Gestione servizi di supporto ricerca evasione entrate erariali e comunali10.Numerazione civica interna 11.Numerazione civica esterna
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Il CAOSAnnullata procedura di gara per partner Anci Riscossioni 24.06.2013Il fattoL’ANCI, attraverso la propria partecipata Anci Riscossioni, ha bandito la selezione di un partner con il quale definire una partnership per partecipare alle gare dei Comuni in vista della cessazione delle attività di Equitalia.La gara ha visto la partecipazione di soggetti che si sono candidati con una propria proposta tecnica ed economica e che sono stati valutati con la stesura di una graduatoria provvisoria.Tuttavia l’ANCI non ha proceduto ad aggiudicare la gara.Le ragioniL’incertezza normativa sulla riscossione degli Enti locali e il ripetersi di proroghe del termine di cessazione delle attività di Equitalia hanno invece indotto l’ANCI ad annullare la procedura di gara per procedere, anche in collaborazione con i soggetti privati che hanno avanzato le proprie candidature, ad ipotesi operative di supporto ai Comuni piu’ flessibili e adeguate alle evoluzioni normative ormai non piu’ rinviabili.
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L’AGGIO
L’aggio sulla riscossione riconosciuto ad Equitalia è fissato dalla legge (art. 17 del D.Lgs. 112/1999) ed era pari al 9% , di cui 4,65% a carico del debitore e 4,35% a carico del Comune, ma solo se cartella è pagata nei 60 giorni dalla notifica. Oltre questa data l’aggio è interamente a carico del contribuente.
Per i ruoli emessi dal 1 gennaio 2013 l'articolo 5 del Dl 95/2012 prevede la riduzione dell'aggio all'8%, con la prospettiva di un ulteriore ribasso fino al 4%, in caso di riduzione dei costi di riscossione a seguito dei processi di efficientamento e riorganizzazione di Equitalia, da accertarsi con decreto del ministero dell'Economia.
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L’AGGIO
Nel caso di riscossione coattiva affidata a soggetto diverso dal concessionario pubblico , la normativa non individua alcuna misura dell'aggio ma si limita a precisare, all'articolo 52, comma 5 del Dlgs 446/1997, che l'affidamento «non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente», senza però esplicitare rispetto a quale parametro deve essere fatto il confronto.
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L’AGGIO:la posizione del Consiglio di StatoCon sentenza n.3413 del 12 giugno 2012 afferma che le norme sull'aggio del concessionario della riscossione sono applicabili solo al concessionario pubblico; il divieto di aggravio economico è riferito non «alla concorrente procedura di riscossione mediante ruolo ed ai suoi costi, ma alla procedura di ingiunzione fiscale gestita direttamente dall'amministrazione».
Con questa norma, ad avviso del Consiglio di Stato, il legislatore ha voluto cioè chiarire che l'affidare il servizio a terzi, ovvero a propria società in house, non deve determinare un aumento degli oneri per il debitore rispetto a quanto deriverebbe dalla diretta gestione della procedura da parte degli uffici comunali
LA RISCOSSIONEcome costruire una best practice
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A partire dal 1 gennaio 2015LA SCELTA DELLA GESTIONE DIRETTA o ASSOCIATA
LA RATIO
•Mantenimento di un controllo diretto e costante
•Disponibilità di professionalità presenti nell’Ente,
•Dotazione di risorse e strumenti tecnologici adeguati
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A partire dal 1 gennaio 2015LA SCELTA DELLA GESTIONE DIRETTA o ASSOCIATA
GLI SVANTAGGI•Dover disporre di personale necessario non sempre reperibile per la molteplicità delle funzioni svolte e destinato tendenzialmente a queste attività
•Dover disporre di attrezzature tecniche necessarie destinate allo scopo evitando usi promiscui
•Spese di spedizione postale e acquisto di beni di consumo
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A partire dal 1 gennaio 2014
LA SCELTA DELL’AFFIDAMENTO ALL’ESTERNO
•Soggetti privati iscritti all’albo
•Operatori degli stati membri UE
•Società interamente pubbliche
•Società miste
LA RATIOMotivazioni legate a scelte tecnico-organizzative con ricadute economico-finanziarie
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A partire dal 1 gennaio 2015
QUANDO SI FA LA SCELTA comportaRIFLESSI E CONSEGUENZE
•L’IMPATTO DI NATURA ORGANIZZATIVA•IL VAGLIO DELLE IPOTESI E OPZIONI CHE SI PROSPETTANO•IL RIFLESSO FINANZIARIO
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A partire dal 1 gennaio 2015
•L’IMPATTO DI NATURA ORGANIZZATIVA comportaAnalisi della scelta ottimale delle modalità di gestione ottimale:quindiVerifica delle risorse umane disponibili, Verifica delle risorse strumentali e tecnologiche presentiDefinizione procedimentale di atti, provvedimenti e disposizioni
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A partire dal 1 gennaio 2015
IL VAGLIO DELLE IPOTESI E OPZIONI CHE SI PROSPETTANO che comportaPonderazione delle diversità connaturate alla Differenza fra riscossione ordinaria e riscossione coattiva
Differenza fra le svariate formule di gestione
Differenza fra ruolo e ingiunzione.
Valutazione dell’incidenzadelle procedure da adottare (interna o esternalizzazione)dei processi di selezioni se esterni (amministrativo, contabile, contrattuale)delle determinazioni politiche
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A partire dal 1 gennaio 2015
•IL RIFLESSO FINANZIARIOLe scelte che verranno assunte comporteranno un riflesso di natura finanziaria tale da richiedere
Valutazione dello strumento in grado di assicurare una maggiore capacità di gestione degli incassi
Valutazione della problematica del riversamento
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GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO
RIFLESSIONI su ANTICIPO PREDETERMINATO DI DENARO a fronte del variabile andamento temporale degli incassi o del minimo garantito
Valutazione duplice:
vantaggi immediati
perdita di controllo sull’andamento della gestione delle entrate
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GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO
•Definizione puntuale delle attività ( accertamento, liquidazione, riscossione volontaria e/o coattiva - auspicio “pacchetto completo”)
•Definizione della durata della concessione ( termine non troppo lungo e soprattutto calibrato alla tipologia delle entrate)
•Definizione di modelli procedimentali chiari e univoci ( dalla modulistica alle formule di garanzia)
•Dettaglio degli obblighi da capitolato (attività in capo al concessionario, corrispettivo del servizio, riversamenti,ecc)
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GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO
Chiara e definita modalità di gestione del servizio
-Esatta definizione di modalità di utilizzo delle banche dati del comune e del soggetto concessionari
-Definita modulistica da utilizzare,
-Efficace forme di comunicazione e rapporti con l’utenza.
-Attività del personale impiegato
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GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO
•Evitare ogni dispositivo contrattuale che preveda la gestione diretta da parte del soggetto terzo incaricato dei canali d’incasso
•Il valore del CASH POOLING consiste nell’accentrare in capo ad un unico soggetto giuridico la gestione delle disponibilità finanziarie.EFFETTI CASH POOLING-Si evita sul nascere un possibile utilizzo improprio dei tempi e delle dimensioni dei riversamenti periodici da parte del concessionario
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GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO
Rapidità ed efficacia del servizio
L’ente, attraverso il soggetto gestore, esplica il rapporto con l’utenza secondo metodiche con le quali può avere immediati riscontri.
Quindi
adeguati mezzi di comunicazione e trasparenza nelle attività di gestione
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GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO
Programma di formazione e aggiornamento del personale
Si tratta di improntare delle azioni che consentano l’aggiornamento e la riqualificazione professionale delle persone preposte al settore(tributi, finanze, patrimonio)
L’obiettivo è generare occasioni di affiancamento per pervenire ad una graduale gestione interna delle entrate da parte dell’ente
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GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO
La dotazione di servizi aggiuntivi
In considerazione dell’affidamento di natura esterna, l’Amministrazione Comunale può richiedere servizi migliorativi sotto un profilo qualitativo rispetto a quelli previsti nel capitolato
Ciò deve avvenire senza oneri ulteriori nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge
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GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO
Iniziative mirate al recupero dell’evasione
Vanno considerate quelle metodiche che consentono di implementare il recupero dell’evasione(fermo restando l’attività medesima insita nel bando) abbinandole a strumenti che divengono di monitoraggio.
Si prendono nella dovuta considerazione le attività che consentono di intercettare comportamenti sintomatici in grado di allargare la platea dei contribuenti
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GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO
Il ricorso a forme di pagamento elettronico
Si consideri strumenti di pagamento elettronico attraverso internet senza oneri a carico dei contribuenti e dell’amministrazione comunale.
AccorgimentiVanno determinate le condizioni per una strutturazione che consente da un lato immediatezza e sicurezza contabile e dall’altro un servizio funzionale generando un nuovo modo di approccio ente-utente
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GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO
Efficace organizzazione nel ricevimento dell’utenza
EffettiPrevenzione potenziali conflitti e contraddittori,Riduzione contenziosi,Creazione sedi operative distinte dagli uffici comunali,Maggior numero di ore aperte al pubblico, Dotazione strumentali e allestimento funzionale, Carta dei servizi per i contribuenti
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I VANTAGGI DELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO
TECNICO-ORGANIZZATIVI•Recupero delle risorse professionali interne all’Ente �potenzialmente utilizzabili per lespletamento di attività �istituzionali diverse e/o non delegabili;•Flessibilità e rapidità dei processi di lavorazione, nella gestione ordinaria e straordinaria;•Attività capillare di verifica ed aggiornamento delle banche dati, mediante impiego di personale specializzato nelle attività di gestione delle entrate;•Piena tracciabilità delle attività;•Utilizzo della tecnologia informatica del partner privato, senza dover sostenere ulteriori oneri di acquisto software, licenze, assistenze
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I VANTAGGI DELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO
ECONOMICO-FINANZIARI•Recupero degli importi evasi/elusi, anche attraverso azioni di sensibilizzazione ed informazione dei contribuenti;•Incremento dei gettiti ordinari per le annualità successive a quella di attivazione dei servizi;•Eliminazione dei gravosi costi connessi al controllo e di quelli operativi attinenti la bonifica dei dati;•Ottimizzazione dei tempi di riscossione e delle attività propedeutiche;•Riduzione dei costi di gestione per attività di stampa e postalizzazione di informative ed atti, grazie al service di stampa professionale, personalizzato per ogni singolo step dell'attività di riscossione
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I RISVOLTI DELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO
L’affidamento a terzi si configura come “affidamento di una funzione pubblica con delega di poteri autoritativi” dal quale affidamento la delega dei poteri pubblici necessari per adempiere alla funzione esternalizzata costituisce elemento essenziale
Pertanto si delinea il concetto di funzione pubblica come l’esercizio autoritativo di una potestà giuridica da parte dello Stato o di altro ente pubblico (che in questo caso è delegato ad un soggetto terzo) e si distingue dal concetto di servizio pubblico inteso come l’attività svolta dai medesimi soggetti in campo prevalentemente economico e produttivo senza manifestazione di potere sovrano
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I RISVOLTI DELL’ AFFIDAMENTO ESTERNOCass. Civile sez trib 4 novembre 2009 n.23382 ha stabilito quanto segue: Omissis…la legittimazione processuale del concessionario del servizio di riscossione dei tributi sussiste soltanto se l’impugnazione concerne vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, mentre deve essere esclusa qualora i motivi del ricorso attengono alla debenza del tributo (Cass., sent.n.6450/2002, n.3247/2007,n.933/2009) è parzialmente derogata, in materia di tosap anche mediante affissioni(D.lgs 507/1993), dagli articoli 52,32, 25 del citato D.lgs., in quanto il comune impositore, ove lo ritenga più economico e funzionale, può affidare il servizio di accertamento e di riscossione della tassa ai soggetti iscritti in apposito albo nazionale. In tal caso, il concessionario del servizio “subentra al comune in tutti i diritti e obblighi inerenti alla gestione del servizio” e conseguentemente, anche nelle contestazioni relative agli accertamenti da esso operati (Cass.sent.n.18250/2003) spettando il potere di accertamento al concessionario e non al Comune(Cass. Sent. n.15079/2004)
Le segnalazioni qualificate
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L’EVOLUZIONE NORMATIVA
LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI NELLE ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE
D.L. 118/2008Conv
LEGGE 133/2008Manovra
Finanziaria
D.M. ECON.FIN23/03/2011
Modalità e
procedure
MANOVRA BISDI FERRAGOSTO
2011
D.M. ECON.FIN14/03/2011Federalismo
fiscale municipale
DECRETODir. Gen.Fin e Rag. Stato15/07/2011
Criteri
DECRETO SALVA ITALIA
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DA DOVE SI E’ PARTITI D.L.203/2005 conv L248/2005
LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI NELLE ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE
COMUNIPartecipano
ACCERTAMENTO FISCALE
Ricevono 30 per cento
maggiori somme relative a tributi statali riscossi
a titolo definitivo
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NODO CENTRALE: LA MANOVRA DI FERRAGOSTO 2011
LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI NELLE ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE
COMUNIPartecipano
ACCERTAMENTO FISCALE
E CONTRIBUTIVO
Ricevono 100 per cento
maggiori somme relative a tributi statali
riscossi a titolo definitivo
PREVISIONI
RAFFORZAMENTOCONSIGLIO TRIBUTARIO
disposizioni si applicano sec’è istituzione
consiglio tributario 31.12.2011
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L’EVOLUZIONE NORMATIVA: IL DECRETO SALVA ITALIA
LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI NELLE ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE
MANTENIMENTOPARTECIPAZIONE COMUNI
ACCERTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO
PREVISIONIModifica art 18 DL 78/2010CONSIGLIO TRIBUTARIO
ABROGATO
Modifica art 44 DPR 600/73ELIMINAZIONE RIFERIMENTO
CONSIGLIO TRIBUTARIO
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I SISTEMI DI INTERSCAMBIO E IL VALORE DELLE BANCHE DATI
LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI NELLE ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE
Atti registrati dal 1986
Banche dati anagrafiche
Banche dati reddituali
Informazioni denunce
di successione immobili
Banche dati Contratti
di locazione immobili
Banche dati Contratti
luce, gas, acqua
Banche datiBonifici
Bancari/postalix ristrutturazioni
edilizie
AGENZIA ENTRATE
mette a disposizione
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LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE
VITERBO 04/11/2010
DEFINIZIONE E IPOTESI
GLI AMBITI DI INTERVENTO E LE SEGNALAZIONI PECULIARI
DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE E MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI
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LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE-DEFINIZIONE E IPOTESI
VITERBO 04/11/2010
DEFINIZIONE E IPOTESI
I Comuni partecipano all’attività di accertamento fiscale fornendo informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento dei tributi erariali, diretti ed indiretti.Le segnalazioni dei Comuni sono primariamente riferite: -alle annualità d’imposta 2004 e 2005 oggetto di programmazione operativa dei controlli fiscali sostanziali da effettuarsi a cura dell’AdE a partire dall’anno 2007; -a situazioni sintomatiche di fenomeni evasivi, con particolare riguardo all’economia sommersa ed all’utilizzo del patrimonio immobiliare in evasione delle relative imposte.
Le informazioni sono strutturate in termini di SEGNALAZIONI QUALIFICATE, intendendosi per tali le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi e sono costituite da archivi strutturati, con preminente riferimento ai cespiti immobiliari già oggetto di accertamento definitivo ai fini dei tributi locali.
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LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE-GLI AMBITI DI INTERVENTO E LE SEGNALAZIONI PECULIARI
VITERBO 04/11/2010
IL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’ENTRATE DEL 3 DICEMBRE 2007
Questi sono gli ambiti d’intervento rilevanti per le attività istituzionali dei Comuni e per quelle di controllo fiscale dell’AdE
a) commercio e professioni;b) urbanistica e territorio;c) proprietà edilizie e patrimonio immobiliare;d) residenze fittizie all’estero;e) disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva
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LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE -GLI AMBITI DI INTERVENTO E LE SEGNALAZIONI PECULIARI
VITERBO 04/11/2010
In merito al commercio e professioni le segnalazioni qualificate hanno riguardo a coloro che
-pur svolgendo un’attività di impresa, sono privi di partita IVA;
-nelle dichiarazioni fiscali hanno dichiarato di svolgere un’attività diversa da quella rilevata in loco;
-sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive, in qualità di imprese utilizzatrici e di soggetti che gestiscono gli impianti pubblicitari abusivi;
-pur qualificandosi enti non commerciali, presentano circostanze sintomatiche di attività lucrative.
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LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE -GLI AMBITI DI INTERVENTO E LE SEGNALAZIONI PECULIARI
VITERBO 04/11/2010
In merito all’ urbanistica e territorio le segnalazioni qualificate hanno riguardo a coloro che
-hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in funzione strumentale alla cessione di terreni ed in assenza di correlati redditi dichiarati;
-hanno partecipato, anche in qualità di professionisti od imprenditori, ad operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati ed insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale.
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LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE-GLI AMBITI DI INTERVENTO E LE SEGNALAZIONI PECULIARI
VITERBO 04/11/2010
In merito alle proprietà edilizie e patrimonio immobiliare le segnalazioni qualificate hanno riguardo a coloro nei cui confronti risulta: -la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari diverse da abitazioni principali, non indicate nelle dichiarazioni dei redditi; -la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari abitate, in assenza di contratti registrati, da residenti diversi dai proprietari o dai titolari dei diritti reali di godimento ovvero da soggetti non residenti nelle stesse; -la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione ICI, in assenza di dichiarazione dei connessi redditi fondiari ai fini dell’imposizione diretta; -la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazioneTaRSU o TIAi in qualità di occupante dell’immobile diverso dal titolare del diritto reale, in assenza di contratti di locazione registrati ovvero di redditi fabbricati dichiarati dal titolare del diritto reale ai fini dell’imposizione diretta; -revisione di rendita catastale a seguito di procedura ex articolo 1, comma 336, della L.311/2004 per unità immobiliari diverse dall’abitazione principale
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LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE -GLI AMBITI DI INTERVENTO E LE SEGNALAZIONI PECULIARI
VITERBO 04/11/2010
In merito alle residenze fittizie all’estero qualificate hanno riguardo a coloro che
-pur risultando formalmente residenti all’estero, hanno di fatto nel comune il domicilio ovvero la residenza ai sensi dell’articolo 43, commi 1 e 2, del codice civile
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LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE -GLI AMBITI DI INTERVENTO E LE SEGNALAZIONI PECULIARI
VITERBO 04/11/2010
In merito alle disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva le segnalazioni qualificate hanno riguardo a coloro che
-risultano avere la disponibilità, anche di fatto, di beni e servizi di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992, come sostituita dal decreto ministeriale 19 novembre 1992, ovvero altri beni e servizi di rilevante valore economico, in assenza di redditi dichiarati con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto
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LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE -DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE E MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI
VITERBO 04/11/2010
DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE ALL’AdE sono: il nome e cognome, il codice fiscale o la partita IVA dei soggetti in relazione ai quali sono rilevati e segnalati i fatti, atti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi.
MODALITA’ DI TRASMISSIONE Le segnalazioni qualificate sono trasmesse all’Agenzia tramite il sistema S.I.A.T.E.L. in modalità web, nell’ambito del quale sarà resa disponibile apposita funzionalità di trasmissione secondo le specifiche tecniche definite con successivo provvedimento del Direttore dell’AdE.Il flusso delle informazioni è assicurato tramite supporto cartaceo in presenza di segnalazioni di contenuto particolarmente complesso non riconducibile alle specifiche tecniche definite, ovvero nelle more di attuazione della previsione di cui al precedente punto
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LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE -DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE E MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI
VITERBO 04/11/2010
Nella TRASMISSIONE IL TRATTAMENTO DEI DATI avviene nell’osservanza del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed essi sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla medesima normativa.
il trattamento dei dati da parte dell’AdE è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui transazioni sono compiutamente tracciate.
Nella TRASMISSIONE dei dati la SICUREZZA è garantita dal sistema telematico S.I.A.T.E.L., già utilizzato per lo scambio di informazioni tra Comuni e Anagrafe Tributaria
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I SISTEMI DI INTERSCAMBIO E IL VALORE DELLE BANCHE DATI
VITERBO 04/11/2010
IL SISTEMA ANAGRAFE TRIBUTARIA-SIATEL
L’ATTIVITA’ DELLE AGENZIE DELLE ENTRATE
PROTOCOLLO D’INTESA ANCI-IFEL-AdE
BANCHE DATI
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I SISTEMI DI INTERSCAMBIO E IL VALORE DELLE BANCHE DATIIL SISTEMA ANAGRAFE TRIBUTARIA-SIATEL
VITERBO 04/11/2010
Il servizio è rivolto a Regioni e ad Enti locali per l'accesso in via telematica ad alcune informazioni dell'Anagrafe Tributaria.Per accedere al servizio è necessario:- presentare una preventiva domanda di abilitazione all‘AdE che fornirà a ciascun richiedente una password di accesso al servizio e le istruzioni per l'attivazione del servizio stesso.
Ad ogni utente del collegamento SIATEL viene attribuito un profilo, in base al quale l'applicazione rende o meno disponibile la visualizzazione di determinate funzioni del menu.
Anche l'appartenenza ad uno specifico ente può attuare una forma di filtro sulle funzioni o sulle informazioni messe a disposizione;
Gli utenti 'Regione' possono visualizzare i dati reddituali di dettaglio, i versamenti alle Regioni, i dati relativi ai mandati di pagamento, i dati di accertamento, i ruoli e i rimborsi.
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I SISTEMI DI INTERSCAMBIO E IL VALORE DELLE BANCHE DATIIL SISTEMA ANAGRAFE TRIBUTARIA-SIATEL
VITERBO 04/11/2010
Gli utenti ‘Comune' hanno a disposizione tutte le operazioni relative ai codici fiscali, che sono strettamente legate alla gestione delle informazioni anagrafiche
I principali servizi disponibili sono:
-attribuzione del codice fiscale ai neonati (solo per i Comuni): invio dei dati anagrafici e di residenza; entro quindici giorni dalla data di attribuzione verrà inviato il relativo tesserino plastificato al domicilio del neonato; -comunicazione delle variazioni anagrafiche (solo per i Comuni): invio telematico, sulla base dei dati in possesso dei Comuni, delle variazioni anagrafiche intervenute sulla popolazione residente -interrogazione dei dati anagrafici e di residenza dei contribuenti: accesso alle informazioni di natura anagrafica di persone fisiche, società ed enti non commerciali; in particolare indicando il codice fiscale ovvero i dati anagrafici conosciuti (anche parziali); -interrogazione dei dati reddituali dei contribuenti: accesso alle informazioni di natura reddituale afferenti alle dichiarazioni IVA, IRPEF, IRPEG e IRAP; per ogni anno d'imposta vengono forniti i dati di riepilogo (per Comuni e Regioni) e analitici (solo per Regioni e provincie autonome) riferiti a persone fisiche, società ed enti non commerciali con riferimento all'intero territorio nazionale
Cartelle di pagamento e riscossione coattiva
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L’Agenzia delle Entrate svolge l’attività di riscossione “coattiva” dei tributi - in mancanza del pagamento spontaneo del contribuente - tramite la società per azioni “Equitalia”, presente su tutto il territorio nazionale (tranne in Sicilia) con 3 “Agenti della riscossione”: Equitalia Nord, Equitalia Centro, Equitalia Sud.
Quali sono gli aggiornamenti più recenti
rateizzazione delle cartelle di pagamento
compensazione tra somme iscritte a ruolo e crediti d’imposta o crediti verso PA
modifica dell’importo minimo per l’iscrizione a ruolo
La riscossione mediante cartella:Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli, di qualsiasi tipo, e degli accertamenti effettuati dall’Amministrazione finanziaria vengono iscritte a ruolo.
COS’Eè un elenco,
DA CHIformato dall’ente impositore,
COSAcontenente i debitori e le somme da essi dovute.
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CARTELLE DI PAGAMENTO
IL RUOLO IL RUOLO
La riscossione mediante cartella:Il ruolo viene trasmesso agli Agenti della riscossione che provvedono alle seguenti operazioni: • predisposizione e notifica delle cartelle
• riscossione delle somme e riversamento nelle casse dello Stato e degli altri enti impositori
• avvio dell’esecuzione forzata, in caso di mancato pagamento.
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CARTELLE DI PAGAMENTO
I limiti economici: Il DL n. 16/2012 ha aumentato l’importo minimo previsto dal Dpr 129/1999 (16,53 euro) per procedere all’iscrizione a ruolo. Dal 1° luglio 2012 non si procede più all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, quando la somma dovuta, comprensiva di sanzioni e interessi, non è superiore, per ciascun credito e con riferimento a un singolo periodo d’imposta, a 30 euro. Questa disposizione non si applica se il credito deriva da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo.
I limiti economici: Il DL n. 16/2012 ha aumentato l’importo minimo previsto dal Dpr 129/1999 (16,53 euro) per procedere all’iscrizione a ruolo. Dal 1° luglio 2012 non si procede più all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, quando la somma dovuta, comprensiva di sanzioni e interessi, non è superiore, per ciascun credito e con riferimento a un singolo periodo d’imposta, a 30 euro. Questa disposizione non si applica se il credito deriva da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo.
La riscossione mediante cartella:
Iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento non sono più previste per le somme
contenute negli avvisi di accertamento emessi - ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali,
dell’Irap, dell’Iva, delle ritenute e delle imposte sostitutive - dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° ottobre 2011, relativamente ai periodi d’imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi (i cosiddetti “accertamenti esecutivi”).
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CARTELLE DI PAGAMENTO
La riscossione mediante cartella:Gli Agenti della riscossione attivano le procedure per il recupero del credito inviando ai contribuenti, come primo atto, la CARTELLA DI PAGAMENTO.
è effettuata dal personale dell’Agente della riscossione o da altri soggetti abilitati dallo stesso Agente. Può essere eseguita anche per raccomandata con avviso di ricevimento o – per le società con sede in alcune regioni - per “PEC”.
descrizione degli addebiti le istruzioni sulle modalità di pagamento intimazione a pagare entro 60 giorni le somme descritte indicazioni per l’eventuale proposizione del ricorso nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella. 228
CARTELLE DI PAGAMENTO
NOTIFICANOTIFICA
CONTENUTOCONTENUTO
La riscossione mediante cartella:
MANCATO ADEMPIMENTO
entro 60 giorni dalla data di notifica, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo, nonché l’intero compenso dovuto all’Agente della riscossione (calcolato sul capitale e sugli interessi di mora) e tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o intempestivo) pagamento della cartella.
Trascorso questo termine, l’Agente della riscossione può avviare azioni cautelari e conservative e le procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi coobbligati (come, per esempio, il fermo amministrativo di beni mobili registrati e il pignoramento dei beni).
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CARTELLE DI PAGAMENTO
Art. 2740 c.c.Il debitore risponde
dell’adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni
presenti e futuri
ATTENZIONE ALL’ENTE IMPOSITORE Non tutte le cartelle di pagamento riguardano tributi erariali di competenza dell’Agenzia delle Entrate. Anzi, molte contengono inviti a pagare somme risultanti da contravvenzioni stradali, sanzioni amministrative di vario tipo, tasse comunali, contributi per iscrizione ad albi, eccetera.
Il contribuente deve quindi fare attenzione a rivolgersi, per ottenere informazioni e avanzare eventuali contestazioni, all’ente effettivamente responsabile dell’addebito indicato nella cartella.
Gli Agenti della riscossione non forniscono informazioni nel merito della cartella, in quanto non conoscono i motivi per cui è stata addebitata la somma richiesta. Se il tributo dovuto è dell’Agenzia delle Entrate, ci si può rivolgere a qualsiasi ufficio dell’Agenzia e ai Centri di assistenza multicanale (telefonando al n. 848.800.444).
All’Agente della riscossione il contribuente si può rivolgere per avere informazioni riguardanti la situazione dei pagamenti e la notifica delle cartelle.
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CARTELLE DI PAGAMENTO
il servizio on line “Estratto conto”, offerto da Equitalia grazie al quale si può conoscere la propria situazione debitoria senza dover andare allo sportello dell’Agente della riscossione.
Per l’accesso al servizio, è necessario disporre delle credenziali fornite dall’Agenzia delle Entrate per utilizzare il “Cassetto fiscale” (www.agenziaentrate.gov.it) o delle credenziali rilasciate dall’Inps per utilizzare i servizi sul sito www.inps.it.
Effettuato l’accesso all’estratto conto, è possibile prendere visione della propria posizione debitoria a partire dall’anno 2000. Per informazioni relative a documenti anteriori a tale anno e per ogni ulteriore informazione è necessario rivolgersi direttamente all’Agente della riscossione di competenza.
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ESTRATTO CONTO
La riscossione mediante cartella:
SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DI EQUITALIA Dal 1° gennaio 2013, le società di riscossione incaricate devono sospendere immediatamente ogni iniziativa, finalizzata all’incasso delle somme iscritte a ruolo o affidate, se il debitore presenta una dichiarazione con la quale documenta che l’atto emesso dall’ente creditore è interessato da: • PRESCRIZIONE O DECADENZA DEL CREDITO (intervenuta prima della data in cui il ruolo è reso esecutivo)
• PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO EMESSO DALL’ENTE CREDITORE
• SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA O GIUDIZIALE
• SENTENZA DI ANNULLAMENTO, TOTALE O PARZIALE, EMESSA IN UN GIUDIZIO AL QUALE L’AGENTE DELLA RISCOSSIONE NON HA PRESO PARTE
• PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ENTE CREDITORE, EFFETTUATO PRIMA DELLA FORMAZIONE DEL RUOLO
• QUALSIASI ALTRA CAUSA DI NON ESIGIBILITÀ DEL CREDITO. 232
CARTELLE DI PAGAMENTO
La riscossione mediante cartella:SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DI EQUITALIA
entro 90 giorni dalla notifica da parte dell’agente, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dallo stesso agente. Essa deve essere accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta (per esempio, la ricevuta di pagamento, il provvedimento di sgravio, la sentenza) e da documento di riconoscimento
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CARTELLE DI PAGAMENTO
DICHIARAZIONEDICHIARAZIONE
ATTENZIONE:Ferma restando la responsabilità penale, il contribuente che produce documentazione falsa è chiamato al pagamento di una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
ATTENZIONE:Ferma restando la responsabilità penale, il contribuente che produce documentazione falsa è chiamato al pagamento di una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
La riscossione mediante cartella:
SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DI EQUITALIA
Entro 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore
l’agente della riscossione trasmette all’ente creditore la dichiarazione e la relativa documentazione allegata, per avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore e ottenere, in caso affermativo, la trasmissione del provvedimento di sospensione, sgravio o annullamento del debito.
L’ente creditore è tenuto, comunque, a comunicare sia al debitore che all’agente della riscossione l’esito, positivo o negativo, della verifica sulla regolarità della documentazione prodotta.
In caso contrario, trascorsi 220 giorni dalla presentazione della domanda, le somme contestate vengono annullate di diritto!!!
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CARTELLE DI PAGAMENTO
ESITO RICHIESTA DI SOSPENSIONE
ESITO RICHIESTA DI SOSPENSIONE
La riscossione mediante cartella:I TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE
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CARTELLE DI PAGAMENTO
La riscossione mediante cartella:
IL PAGAMENTO DELLE CARTELLE
La cartella di pagamento notificata al contribuente contiene uno o più bollettini di versamento precompilati, denominati Rav , che possono essere utilizzati solo se il pagamento avviene entro la scadenza del termine indicato. I pagamenti con i bollettini Rav possono essere effettuati presso: • gli sportelli dell’Agente della riscossione che li ha emessi, senza alcuna commissione aggiuntiva • qualsiasi sportello bancario • gli uffici postali • i tabaccai abilitati.
I soggetti diversi dall’Agente della riscossione possono applicare una commissione d’incasso.
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CARTELLE DI PAGAMENTO
La riscossione mediante cartella:
IL PAGAMENTO A RATE DELLE CARTELLE
E’ possibile richiedere, alternativamente: • un piano di rateazione ordinario fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni), in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà • un piano di rateazione straordinario fino ad un massimo di 120 rate mensili (10 anni), in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.
L’importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro.
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CARTELLE DI PAGAMENTO
La riscossione mediante cartella:
IL PAGAMENTO A RATE DELLE CARTELLE
Può essere richiesto quando il debitore si trova nell’impossibilità di pagare in un’unica soluzione il debito iscritto a ruolo, ma è in grado di far fronte all’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali. Per debiti fino a 50 mila euro si può ottenere la rateizzazione con domanda semplice, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica. Per debiti oltre 50 mila euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica .
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CARTELLE DI PAGAMENTO
PIANO DI RATEAZIONE ORDINARIO
La riscossione mediante cartella:
IL PAGAMENTO A RATE DELLE CARTELLE
Può essere richiesto quando il debitore versa in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica legata alla congiuntura economia, per ragioni estranee alla propria responsabilità. Pertanto, possono richiedere una dilazione straordinaria i contribuenti non in grado di pagare il debito secondo la rateazione ordinaria, ma che, comunque, risultano solvibili in relazione alla rateazione concedibile.
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CARTELLE DI PAGAMENTO
PIANO DI RATEAZIONE STRAORDINARIO
La riscossione mediante cartella:
IL PAGAMENTO A RATE DELLE CARTELLE
CONDIZIONI D’ACCESSO:• per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali privilegiati, quando l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, risultante dall’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) indicato nel modello Isee; • per gli altri soggetti, quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione mensile. Inoltre l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio, deve essere compreso tra 0,5 e 1.
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CARTELLE DI PAGAMENTO
PIANO DI RATEAZIONE STRAORDINARIO
La riscossione mediante cartella:IL PAGAMENTO A RATE DELLE CARTELLE
1)PROROGA DELLA RATEAZIONE
In caso di peggioramento della propria situazione di difficoltà che non consente più di sostenere il piano di dilazione in corso, sia ordinario sia straordinario, il contribuente può chiedere a Equitalia una proroga della rateazione a condizione che non sia intervenuta decadenza. 2)RATEAZIONI SUCCESSIVE
E’ possibile chiedere la dilazione di pagamento per nuove somme iscritte a ruolo anche quando si hanno già rateazioni in corso.
3)DECADENZA DALLA RATEAZIONE
Il contribuente decade dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive (decadenza che, in precedenza, era invece conseguente al mancato pagamento di due rate consecutive).
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CARTELLE DI PAGAMENTO
Se la rateazione viene accordata, Equitalia notifica un atto che indica la ripartizione del debito secondo il numero di rate concesse. Le rate mensili scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. Al contrario, in caso di diniego Equitalia notifica il relativo provvedimento motivato
Se la rateazione viene accordata, Equitalia notifica un atto che indica la ripartizione del debito secondo il numero di rate concesse. Le rate mensili scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. Al contrario, in caso di diniego Equitalia notifica il relativo provvedimento motivato
La riscossione mediante cartella:
LA COMPENSAZIONE FRA LE CARTELLE E I CREDITI D’IMPOSTAE’ prevista la possibilità di estinguere le cartelle di pagamento, relativamente a tributi erariali (imposte sui redditi e addizionali, Iva, Registro e altri tributi indiretti, Irap, ecc.) e relativi oneri accessori (compresi gli aggi e le spese a favore dell’agente della riscossione) mediante compensazione con crediti relativi alle imposte erariali stesse tramite
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CARTELLE DI PAGAMENTO
MODELLO F24 ACCISE (CODICE TRIBUTO RUOL) MODELLO F24 ACCISE (CODICE TRIBUTO RUOL)
La riscossione mediante cartella:
LA COMPENSAZIONE FRA LE CARTELLE E I CREDITI D’IMPOSTA
Se il pagamento riguarda solo una parte delle somme dovute, il contribuente può presentare a Equitalia un modulo specifico , con cui dichiara l’avvenuto pagamento in compensazione tramite F24 Accise e indica eventualmente a quale parte del debito erariale imputare il pagamento. In quest’ultimo caso, la scelta dei debiti da compensare va effettuata: • ENTRO 3 GIORNI DAL CONFERIMENTO DELLA DELEGA DI PAGAMENTO, SE IL CONTRIBUENTE PRESENTA IL MODELLO F24 ACCISE TRAMITE BANCHE, POSTE ED ENTRATEL • CONTESTUALMENTE, SE IL CONTRIBUENTE PRESENTA L’F24 ACCISE AGLI SPORTELLI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
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CARTELLE DI PAGAMENTO
La riscossione mediante cartella:
LA COMPENSAZIONE FRA LE CARTELLE E I CREDITI D’IMPOSTA
Dal 1° gennaio 2011 non si possono utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24 quando sono presenti debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, di importo superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento. In tali casi, è necessario estinguere prima i debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti. Dopo di che, si potranno utilizzare in compensazione i crediti disponibili. Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di cosiddetta “compensazione orizzontale” (cioè, fra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24). Resta, quindi, esclusa dal divieto la cosiddetta compensazione “verticale”,
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CARTELLE DI PAGAMENTO
Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti
La riscossione mediante cartella:
LA COMPENSAZIONE FRA LE CARTELLE E I CREDITI D’IMPOSTA
SANZIONE IN CASO DI INOSSERVANZA pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. la sanzione è commisurata sull’intero importo del debito, ma trova un limite nell’ammontare compensato. Per esempio, in presenza di un debito di 25.000 euro e di una compensazione di pari importo, la sanzione sarà di 12.500 euro, il 50 per cento del debito. Nel caso di compensazione pari a 18.000 euro la sanzione sarà sempre di 12.500 euro. Nel caso di importo compensato inferiore alla metà del debito, invece, la sanzione corrisponderà all’ammontare compensato: quindi, in presenza di un debito per 70.000 euro e di compensazione per 25.000 euro, la sanzione è pari a 25.000 euro.
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CARTELLE DI PAGAMENTO
Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti
L’ANNULLAMENTO, IL RICORSO E LA SOSPENSIONE DI UNA CARTELLA
•Se il contribuente ritiene infondato l’addebito delle somme indicate nella cartella, può presentare le sue contestazioni all’ufficio impositore, chiedendone l’annullamento totale o parziale.• Se l’ufficio riscontra che l’atto è effettivamente illegittimo, è tenuto ad annullarlo in base alle norme sull’autotutela e ad effettuare lo “sgravio” degli importi iscritti a ruolo. L’ente impositore comunica quindi il provvedimento di annullamento a Equitalia, che interrompe le procedure di riscossione. Se il contribuente ha già pagato, sarà rimborsato dallo stesso Agente della riscossione.
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CARTELLE DI PAGAMENTO
SGRAVIO A SEGUITO DI AUTOTUTELA DELL’UFFICIO SGRAVIO A SEGUITO DI AUTOTUTELA DELL’UFFICIO
L’ANNULLAMENTO, IL RICORSO E LA SOSPENSIONE DI UNA CARTELLA
Il contribuente può impugnare la cartella per chiederne l’annullamento totale o parziale. Il debitore che intende impugnare un atto della riscossione: •deve ricorrere contro l’ente impositore (l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, per i tributi erariali) se contesta la legittimità della pretesa;• deve ricorrere contro l’Agente della riscossione se contesta vizi dell’attività dello stesso, cioè motivi di ricorso che riguardano l’attività svolta successivamente alla consegna del ruolo. Chi ha presentato ricorso contro una cartella di pagamento, se ritiene che può subire un danno grave e irreparabile dal pagamento della cartella, può produrre ISTANZA DI SOSPENSIONE alla Commissione tributaria (sospensione giudiziale) oppure, anche contestualmente, all’ufficio dell’Agenzia che ha emesso il ruolo.
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CARTELLE DI PAGAMENTO
RICORSO E SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE RICORSO E SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE
L’ANNULLAMENTO, IL RICORSO E LA SOSPENSIONE DI UNA CARTELLA
Quando una cartella di pagamento è stata dichiarata illegittima da una Commissione tributaria, il contribuente ha diritto a ottenere lo sgravio dall’ente entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Contestualmente allo sgravio, l’ufficio deve disporre anche il rimborso delle somme iscritte a ruolo eventualmente pagate dal contribuente prima della decisione. Il rimborso viene erogato presso l’Agente della riscossione. Se l’ufficio competente non dispone in modo tempestivo lo sgravio, le norme del contenzioso tributario consentono al contribuente di ricorrere al “giudizio di ottemperanza” per ottenere l’esecuzione della decisione della Commissione tributaria. Questo strumento è attivabile solo nei confronti delle sentenze divenute definitive.
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CARTELLE DI PAGAMENTO
SGRAVIO A SEGUITO DI DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
Se il contribuente non paga nei termini previsti una cartella e non presenta ricorso, e non interviene un provvedimento di sospensione o
annullamento da parte dell’ente impositore o della Commissione tributaria, l’Agente della riscossione deve procedere al
a seconda dei casi: • iscrivere fermo amministrativo sui beni mobili registrati;• iscrivere ipoteca sui beni immobili; • procedere al pignoramento mobiliare o presso terzi; • procedere all’espropriazione forzata dei beni immobili; • effettuare ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l’ordinamento attribuisce in genere al creditore.
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LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI
RECUPERO FORZATO
RECUPERO FORZATO
RISCOSSIONE DI DEBITI MINORI:Dal 1° gennaio 2013, nei casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1.000 euro, non si può procedere alle azioni cautelari ed esecutive prima che siano trascorsi 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. La disposizione non riguarda però i casi in cui l’ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione da egli presentata.CALCOLO DEGLI INTERESSI:Decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso, sulle somme richieste si applicano giornalmente, a partire dalla data della notifica dell'avviso e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora. L'Agente della riscossione riversa interamente gli interessi mora all'ente creditore. Dal 13 luglio 2011, gli interessi moratori dovuti a seguito del mancato pagamento di una cartella si calcolano solo sulle imposte e non più sull’intero debito iscritto a ruolo, comprendente sanzioni e interessi.
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LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI
E’ una misura cautelare attivata dall’Agente della riscossione attraverso l’iscrizione del fermo del bene mobile registrato.La procedura è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore (o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri) di una comunicazione preventiva, contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriori comunicazioni, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari. Questo, a meno che il debitore o i coobbligati, sempre nel termine di 30 giorni non dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione). Dal 13 luglio 2011, per la cancellazione del fermo amministrativo su beni mobili registrati, il debitore non è più tenuto a pagare le relative spese né all’Agente della riscossione, né al Pubblico registro automobilistico, né ai gestori degli altri Pubblici registri .
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PROCEDURE CAUTELARI: IL FERMO AMMINISTRATIVO E L’ISCRIZIONE DI IPOTECA
IL FERMO AMMINISTRATIVO IL FERMO AMMINISTRATIVO
E’ una misura cautelare che garantisce il credito, attribuendo all’ente creditore il diritto di essere soddisfatto con preferenza nel caso di espropriazione. L’ipoteca può riguardare beni del debitore o del coobbligato (ipoteca legale) o di un terzo (ipoteca volontaria). Si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. Prima di iscrivere ipoteca, Equitalia è tenuta a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avvertimento che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, si procederà all’iscrizione d’ipoteca. Il preavviso deve essere notificato esclusivamente al proprietario dell’immobile e non a persone diverse, anche se le stesse vantano sull’immobile diritti di altra natura (per esempio, l’usufrutto). .
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PROCEDURE CAUTELARI: IL FERMO AMMINISTRATIVO E L’ISCRIZIONE DI IPOTECA
L’ISCRIZIONE DI IPOTECA L’ISCRIZIONE DI IPOTECA
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PROCEDURE CAUTELARI: IL FERMO AMMINISTRATIVO E L’ISCRIZIONE DI IPOTECA
L’Agente della riscossione può iscrivere la garanzia ipotecaria solo se l’importo complessivo del credito per cui si procede non è inferiore, complessivamente, a 20.000 euro.
Se anche dopo l’iscrizione di ipoteca il contribuente non paga il proprio debito, Equitalia potrà procedere alla vendita dell’immobile, ma soltanto in presenza delle condizioni previste dalla legge.
L’ISCRIZIONE DI IPOTECA L’ISCRIZIONE DI IPOTECA
L’Agente della riscossione può pignorare beni mobili di proprietà del debitore, disponibili presso l’abitazione o nei locali dove il debitore svolge l’attività professionale, commerciale o artigianale. I beni mobili, in caso di mancato pagamento, sono in seguito messi all’asta. I beni mobili indispensabili per l’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione, anche se svolta in forma societaria, e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di 1/5, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.
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PROCEDURE ESECUTIVE: IL PIGNORAMENTO
PIGNORAMENTO MOBILARE
Successivamente all’iscrizione d’ipoteca, se il contribuente continua a non pagare il debito, l’Agente della riscossione può procedere al pignoramento immobiliare, ossia l’atto esecutivo con cui ha inizio la procedura di vendita all’asta dell’immobile. Questa procedura esecutiva è comunque possibile solo per i debiti più rilevanti e in presenza delle condizioni stabilite dalla legge. In particolare, il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l’immobile ha tutte le seguenti caratteristiche: • è destinato a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente
• è l’unico immobile di proprietà del debitore
•non è di lusso ovvero una villa.
Negli altri casi si può procedere al pignoramento dell’immobile solo se:
• l’importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro
• sono passati sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato
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PROCEDURE ESECUTIVE: IL PIGNORAMENTO
PIGNORAMENTO IMMOBILARE
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PROCEDURE ESECUTIVE: IL PIGNORAMENTO
PIGNORAMENTO DEI CREDITI
Se il debitore vanta un credito nei confronto di un terzo, Equitalia può recuperare direttamente da quest’ultimo la somma entro i limiti dell’importo dovuto. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’Agente della riscossione in misura pari a: • 1/10 per importi fino a 2.500 euro • 1/7 per importi superiori a 2.500 e fino a 5.000 euro • 1/5 per importi oltre i 5.000 euro. Il pignoramento non può includere l’ultimo stipendio/pensione affluito sul conto corrente del debitore, che resta quindi nella sua piena disponibilità.
…………………………………
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RISCOSSIONE COATTIVA
Relatore:Nicola CinosiCultore della materia “Economia delle Amministrazioni Pubbliche” c/o l’Università degli Studi “Roma TRE”Già membro della Commissione Revisione negli Enti Pubblici del CNDCECCoordinatore della Commissione Enti “non profit” e rapporti con la Pubblica Amministrazione dell’ODCEC di Rieti
Armonizzazione dei “sistemi contabili”Armonizzazione dei “sistemi contabili”((impostazione metodologica ed applicativaimpostazione metodologica ed applicativa))
Armonizzazione dei “sistemi contabili”
Gli incontri propongono un percorso volto ad identificare e qualificare i punti cardine su cui ruota la riforma, le criticità applicative e le soluzioni ipotizzate.
Occorrerà familiarizzare con alcuni nuovi “oggetti”:
• disciplina “normativa”;• principi contabili;• schemi di bilancio comuni;• piano dei conti integrato;• principio della competenza “potenziata”;• fondo crediti di dubbia esigibilità;• fondo pluriennale vincolato;• sperimentazione e prima applicazione.
La cornice della “riforma”
La riforma nasce dall’esigenza di adeguare le regole che presiedono al governo della finanza pubblica e alla gestione del bilancio alla:
Adesione all’Unione Monetaria
Evoluzione del “sistema
economico”
Nuovo assetto istituzionale dei
rapporti tra Stato ed “enti
decentrati” Esigenza di consolidamento dei conti pubblici degli stati nazionali per la definizione di efficaci politiche di salvaguardia della moneta unica
Esigenza di disporre di informazioni contabili sulla spendita di risorse pubbliche che siano rapidamente reperibili, al fine di rendere tempestive le politiche “anticicliche” rispetto a fenomeni di crisi macroeconomica
Esigenza di giustapporre sistemi omogenei di contabilizzazione alle legittime opportunità di autonomia dettate dalle riforme del federalismo fiscale
I destinatari
La legge n. 468 del 1978:
• ha tentato, senza successo, di affermare il principio di uniformità del trattamento delle informazioni contabili.
• non corretta identificazione dell’autonomia contabile con quella finanziaria; ampio uso della potestà legislativa e regolamentare in materia contabile che ha determinato insormontabili difficoltà di aggregazione “consolidata” delle risultanze dei bilanci.
La riforma del DLgs. n. 118/2011:
• è destinata ai soggetti che compongono l’aggregato delle amministrazioni pubbliche, definito dall’ISAT, secondo le regole di contabilità nazionale.
• contempla un significativo ampliamento dei soggetti destinatari, rispetto alla legge n. 468 del 1978 (oggi abrogata); si sono aggiunti nel novero degli enti coinvolti nuovi comparti, tra cui le Università.
Le finalità
Si è reso così necessario un governo unitario della finanza pubblica,
da attuare attraverso:
la raccolta e disponibilità tempestiva di informazioni confrontabili
L’intervento di allineamento ha riguardato:
• gli schemi all’interno dei quali devono essere registrate le grandezze finanziarie dell’ente;
• i sistemi e le regole con cui tali grandezze devono essere determinate ai fini della loro registrazione.
Disposizioni “normative”
Le disposizioni di delega al Governo sono contenute in:
• Legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione”
• Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”
Legge 5 maggio 2009, n. 42Art. 2, commi 1 e 2 lett. h)
Emanazione di uno o più decreti aventi ad oggetto l’attuazione dell’art. 119 Cost.
in particolare, art. 2, comma 2, lett. h): … individuazione dei principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurarne la redazione in base a criteri predefiniti e uniformi, coerenti con quelli che disciplinano la redazione di quello dello Stato … omissis … criteri di registrazione delle poste di entrata e spesa rilevanti per l’osservanza del patto di stabilità e crescita … omissis … principi fondamentali per la redazione dei bilanci consolidati per assicurare la rilevazione delle informazioni relative ai servizi esternalizzati
in particolare, art. 2, comma 2, lett. m): … omissis … superamento del criterio della spesa storica in favore del “fabbisogno standard” per il finanziamento dei livelli essenziali dei servizi inerenti le funzioni fondamentali … omissis … perequazione della capacità fiscale
Disposizioni “normative”
L’originaria stesura dell’art. 2, comma 2, lettera h) della Legge n. 42/2009 è stata sostituita dalla nuova formulazione contenuta nella Legge n. 196/2009:
• la Legge n. 196/2009 non ha ad oggetto i sistemi contabili di regioni ed enti locali e tuttavia interviene a modificare il testo di riferimento per questi comparti del settore pubblico, allo scopo evidentemente di includerli nei nuovi assetti;
• appaiono così nel testo definitivo maggiori qualificazioni e più dettagliati “strumenti dell’armonizzazione”, non presenti nella prima stesura e che estendono “erga omnes” la loro efficacia.
Legge 31 dicembre 2009, n. 196Art. 2, commi 1 e 6, lett. b)
Armonizzazione dei sistemi contabili ad esclusione di regioni ed EELL in particolare, il comma 6, lett. b) sostituisce il comma 2, lett. h) della Legge n. 42/2009, come segue:
adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; …
Legge 31 dicembre 2009, n. 196Art. 2, commi 1 e 6, lett. b)
Armonizzazione dei sistemi contabili ad esclusione di regioni ed EELLin particolare, il comma 6, lett. b) sostituisce il comma 2, lett. h) della Legge n. 42/2009, come segue:
…… raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo … omissis …; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; … omissis …, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine.
Disposizioni “normative”Il quadro che ne risulta è il seguente:
Settore Pubblico Normativa di riferimento
Stato Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Titolo VI)
Enti Territoriali Legge 5 maggio 2009, n. 42 (art. 2) D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Titolo I)DPCM 28 dicembre 2011 (sperimentazione)
Sanità D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Titolo II)
Università Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Altre Amministrazioni Pubbliche Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (art. 2)D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91
Con l’art. 9 del D.L. n. 102/2013 la sperimentazione può essere estesa agli enti che presentano la domanda entro il 30 settembre 2013.
Nel corso del terzo esercizio di sperimentazione sono applicate le disposizioni previste dal DPCM 28 dicembre 2011 per l’esercizio 2013, UNITAMENTE:a) al principio applicato della programmazione;b) alla sperimentazione di un bilancio di previsione finanziario almeno triennale;c) alla trasmissione al tesoriere in caso di ex.provvisorio delle previsioni relative all’ex.2014 del bilancio pluriennale 2013-2015 riclassificate secondo lo schema previsto per l’ex.2014;d) alla ridenominazione del Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità;e) all’abrogazione dell’art. 12 del DPCM 28 dicembre 2011;f) al riaccertamento straordinario dei residui per gli enti che iniziano la sperimentazione nel 2014, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2013, con riferimento alla data del 1° gennaio 2014;g) alla possibilità, con riferimento all’esercizio 2013, di procedere alla verifica del limite riguardante la spesa del personale di cui all’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni con riferimento all’esercizio 2011;h) agli incentivi sul patto di stabilità interno e sulle spese di personale.
Disposizioni “normative”
L’uscita del D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, nella sua versione definitiva, scioglie ogni dubbio sulle ipotesi di rinvio dell’armonizzazione dei sistemi contabili.Ancorché con approccio graduale, la riforma dal 1° gennaio prossimo farà il proprio ingresso formale e definitivo in tutte le amministrazioni locali. Come noto il testo del decreto n. 126, varato dal Governo dopo l’esame delle commissioni parlamentari competenti, interviene sul D.Lgs. n. 118/2011 apportandovi le modifiche ultimative che ne cristallizzano i contenuti e danno alla riforma del Sistema Contabile una fisionomia definitiva.Adotta inoltre tutte le necessarie modifiche al TUEL.Dal 2015 la disciplina della contabilità degli enti locali sarà frutto del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.Lgs. n. 267/2000, entrambi così come modificati ed integrati dal D.Lgs. n. 126/2014.
D.Lgs. n. 126/2014
Quanto alla prima applicazione che prenderà avvio dal 1° gennaio prossimo, il decreto n. 126 non contiene un’unica norma di riferimento che sia esaustiva sugli adempimenti.Occorre pertanto ricostruire dalle specifiche disposizioni il quadro complessivo delle azioni da porre in essere che, essenzialmente, abbracciano i seguenti temi:• Schemi di bilancio (art. 11, commi 12 – 17 e art. 3 comma 5 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificati dal D.Lgs. n. 126/2014).• Riaccertamento straordinario dei residui (art. 3, commi 7 – 9 - 13 - 17 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificati dal D.Lgs. n. 126/2014).• Applicazione del “principio della competenza finanziaria potenziata” (art. 3, commi 11 e 12 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificati dal D.Lgs. n. 126/2014).• Applicazione del “principio della programmazione” (art. 170 del TUEL, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014).
D.Lgs. n. 126/2014
Schemi di bilancioL’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 è rubricato “Schemi di bilancio”. Gi schemi di bilancio e di rendiconto da adottare nel 2015 sono quelli ad oggi vigenti.Si tratta dunque di applicare ancora quelli del D.P.R. n. 194/1996 che conservano valore giuridico a tutti gli effetti, ivi compresa la funzione “autorizzatoria”.Gli schemi devono essere integrati con la voce, da collocare sia in Entrata che in Spesa, relativa al “fondo pluriennale vincolato”. Precisamente:- per le Entrate una voce pertinente la quota di FPV di parte corrente ed una pertinente la quota di FPV del conto capitale;- per le Spese il FPV è incluso nei singoli stanziamenti del bilancioannuale e pluriennale, ovviamente scritture di bilancio che riguardano i Titoli I e II.Tali voci, in sede approvazione del documento di programmazione finanziaria, saranno da prevedere in bilancio con stanziamento pari a zero. Gli importi saranno poi ivi stanziati solo a seguito della propedeutica attività di “riaccertamento straordinario dei residui”.
D.Lgs. n. 126/2014
Schemi di bilancioI nuovi schemi di bilancio, quelli della Riforma e che sono allegati dal D.Lgs. n. 118/2011, saranno in vigore a tutti gli effetti giuridici ed autorizzatori a partire dal 2016.Nel corso del 2015 sarà necessario e sufficiente affiancare al bilancio elaborato in base alla codifica “tradizionale” (D.P.R. n. 194/1996), una elaborazione fatta con la nuova codifica, a soli fini conoscitivi.Questa dilazione nell’applicazione dei nuovi schemi offre l’opportunità di mettere a punto, con le dovute verifiche ed approfondimenti, la corretta e completa riclassificazione di bilancio e peg, ivi compresa l’assegnazione delle voci del “piano dei conti integrato”.
D.Lgs. n. 126/2014
Schemi di bilancioGli enti che sono entrati in sperimentazione adottano i nuovi schemi a tutti gli effetti giuridici ed autorizzatori; tali enti continuano ad affiancare, a soli fini conoscitivi, il bilancio redatto in base alla vecchia disciplina.La disciplina della gestione o esercizio provvisorio per tutti gli altri enti, nell’anno 2015, continuerà ad essere quella vigente oggi, nel 2014 (art. 163 del TUEL, non prendendo in considerazione le modifiche apportate a tale istituto dall’armonizzazione); solo gli enti che sono già oggi in sperimentazione dovranno applicare l’esercizio provvisorio, così come normato dal principio “applicato della competenza finanziaria” (allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011).Eventuali gestione o esercizio provvisorio nel 2016 saranno gestiti dagli enti sulla base della nuova disciplina, adottando i nuovi schemi di bilancio e prendendo a riferimento gli stanziamenti di spesa previsti nel pluriennale 2015 – 2017, per l’annualità 2016.
D.Lgs. n. 126/2014
Riaccertamento straordinario dei residuiL’art. 3 è rubricato “Principi contabili generali e applicati”.Il comma 7 contiene la disciplina cardine dell’operazione più importante e più complessa nel passaggio al nuovo sistema contabile: il riaccertamento straordinario dei residui.Tale attività va posta in essere nel nuovo anno 2015 ed è finalizzata ad adeguare le scritture pertinenti i residui attivi e passivi al “principio della competenza finanziaria”.
D.Lgs. n. 126/2014
Riaccertamento straordinario dei residuiLe operazioni vengono suddivise nei seguenti punti:Cancellazione dei residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015; per ciascun residuo (attivo e passivo) eliminato dalle scritture perché non scaduto, vengono indicati gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile; i residui passivi non provenienti da partite correlate (art. 183, comma 5 del TUEL) che venissero cancellati devono essere accompagnati dall’informazione relativa alla fonte di copertura (somme libere di entrata).Dall’attività di cancellazione dei residui discende la determinazione del “fondo pluriennale vincolato”; l’iscrizione andrà effettuata valorizzando con i relativi importi le allocazioni fatte in bilancio e sopra descritte con riferimento agli schemi di bilancio 2015.Variazione al bilancio del 2015, 2016 e 2017 al fine di adeguare le relative scritture con la reimputazione dei residui cancellati e la collocazione delle somme sul “fondo pluriennale vincolato”.Reimputazione delle entrate e delle spese cancellate, agli esercizi ove le obbligazioni si manifesteranno esigibili.Accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 per la successiva costituzione del “fondo dei crediti di dubbia esigibilità”.
D.Lgs. n. 126/2014
Riaccertamento straordinario dei residuiLe operazioni sono particolarmente onerose e complesse.Dalla corretta esecuzione di tali passaggi dipende, in larga parte, la soluzione delle maggiori criticità prevedibili per la prima annualità di applicazione della riforma.Alcune informazioni aggiuntive:Il riaccertamento straordinario deve essere approvato mediante deliberazione di Giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-contabile.Il provvedimento di riaccertamento accompagna l’approvazione del “rendiconto dell’esercizio 2014”.Il comma 8 del medesimo art. 3 dichiara applicabile la sanzione di cui all’art. 141, comma 2 del TUEL, ovvero il “commissariamento ad acta”, in caso di mancata realizzazione del riaccertamento straordinario entro i termini per l’approvazione del rendiconto 2014.Il comma 9 precisa che tale attività potrà/dovrà essere posta in essere anche ove, ad inizio 2015, ci si trovasse in regime di gestione o esercizio provvisorio.La quota libera dell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 NON può essere applicata al bilancio di previsione 2015, fin quando non siano state completate le attività di riaccertamento straordinario (comma 10).
D.Lgs. n. 126/2014
Riaccertamento straordinario dei residuiDisavanzo tecnicoUna trattazione separata merita la disciplina che il legislatore ha inteso applicare ad uno dei casi critici che si possono presentare quale conseguenza dell’applicazione del riaccertamento straordinario dei residui, fatto applicando il “principio della competenza finanziaria potenziata”.Dall’applicazione di tale nuova “regola contabile” può derivare la cancellazione di residui attivi di parte corrente per i quali, pure in presenza della obbligazione (attiva) giuridicamente perfezionata, non si sia manifestata la scadenza di entrata (esigibilità).La cancellazione di tali poste, originariamente sorte sulla scorta della sola obbligazione giuridica, unitamente all’applicazione del “fondo dei crediti di dubbia esigiblità”, possono determinare un risultato di amministrazione in “disavanzo”.Il disavanzo determinatosi per effetto di tali innovazioni nelle norme contabili non è da confondere con l’eventuale disavanzo che si potrebbe manifestare per semplice inesigibilità di entrate, in base alle norme anche oggi in vigore.La norma lo chiama “disavanzo tecnico” (comma 13 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011) e prevede che il manifestarsi di tale evenienza verrà disciplinato da un apposito “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri” (DPCM).In ogni caso il comma 16 fissa quale regola generale che tale “disavanzo tecnico” venga ripianato entro dieci anni ( … è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l’anno … ).
D.Lgs. n. 126/2014
Applicazione del “principio della competenza finanziaria potenziata”.Nella soluzione mediana e graduale che il legislatore ha scelto per l’entrata in vigore della Riforma trova immediata applicazione il nuovo “principio della competenza finanziaria”.Il comma 11 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che il principio n. 16 venga “applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio nel 2015”, sia pure con l’uso degli schemi di bilancio di cui al D.P.R. n. 194/1996.Iniziare il 2015 con l’applicazione del “principio della competenza finanziaria” e senza gli ulteriori oneri dovuti alla nuova classificazione del bilancio e del peg, consente un avvicinamento per gradi, con “messa a fuoco” delle nuove regole di contabilizzazione.La Riforma ha carattere pervasivo e profondo su molti degli aspetti che caratterizzano il sistema nel suo complesso. Quello delle regole di contabilizzazione è il cardine su cui si intende fare leva per conseguire la finalità di ottenere scritture per debiti e crediti maturati, certi nel loro ammontare, perché effettivamente esigibli.Le esperienze di sperimentazione hanno già evidenziato come questo rappresenti lo snodo critico maggiormente significativo e più difficile da affrontare.
D.Lgs. n. 126/2014
Applicazione del “principio della competenza finanziaria potenziata”.Le principali accortezze nell’applicazione del “principio di competenza finanziaria potenziata” possono essere così riassunte:Raccogliere, in fase di gestione degli atti con rilevanza finanziaria, le informazioni pertinenti le “scadenze” di crediti e debiti che si intende contabilizzare.Verificare l’attività contrattuale dell’amministrazione, fissando norme certe e inequivocabili sulla esigibilità dei crediti che i soggetti contraenti vanteranno nei confronti dell’ente; fare in modo che tale approccio abbia, ove possibile, carattere “standard”, onde beneficiare di modalità di gestione condivise e risolutive della maggior parte delle operazioni da compiere.Censire e, se necessario, modificare i regolamenti dell’ente ove sono presenti norme che disciplinano le esigibilità di crediti (tributi, canoni ed altre entrate) e debiti (contributi, trasferimenti, canoni e fitti passivi).Verificare le soluzioni informative/informatiche presenti nell’ente e da attivare nell’ambito degli applicativi per gli atti amministrativi (determinazioni) e per la gestione contabile in uso presso l’amministrazione; la raccolta di informazioni pertinenti le “scadenze” e le dinamiche di funzionamento dei nuovi “fondo crediti di dubbia esigibilità” e, soprattutto, del “fondo pluriennale vincolato” è attività strategica per dotarsi delle soluzioni operative necessarie ad applicare la Riforma.
D.Lgs. n. 126/2014
Applicazione del “principio della programmazione”.
Si legge nell’ambito del D.Lgs. n. 126/2014 che l’art. 170 del TUEL al comma 1 prevede l’applicazione del DUP (documento unico della programmazione) a partire dal 2016 e successivi anni del pluriennale.Il “principio della programmazione” allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 rappresenta una fondamentale fase di elaborazione dei programmi delle amministrazioni locali e presenta numerose criticità che si auspica vengano tenute nella dovuta considerazione prima di vederle applicate.Per ora, nel 2015, le amministrazioni potranno redigere la consueta “relazione previsionale e programmatica”.
D.Lgs. n. 126/2014
Regole Contabili UniformiArt. 3 del D.Lgs. n. 118/2011:
“Le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 ed ai principi contabili applicati, definiti con le modalità di cui all’art. 36 comma 5”
Art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 118/2011:
“In considerazione degli esiti della sperimentazione, con decreti legislativi … omissis … sono definiti i contenuti specifici del principio di competenza finanziaria di cui al punto 16 dell’allegato 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati di cui all’art. 3; il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato … omissis … gli schemi di bilancio … omissis … costruzione di un sistema di indicatori di risultato … omissis … modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi …”
Principi contabili Principi di bilancio
Art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000:
“Gli enti deliberano annualmente il bilancio di previsione redatto in termini di competenza finanziaria, per l’anno successivo, osservando i principi di:”
UnitàAnnualità
UniversalitàIntegritàVeridicità
Pareggio finanziarioPubblicità
Principi contabili generali
Allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011 contiene 18 principi:
annualitàannualitàunitàunità
universalitàuniversalitàintegritàintegrità
veridicitàveridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità
significatività e rilevanzaflessibilitàcongruitàprudenza
Principi contabili generali
Allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011 contiene 18 principi:
coerenzacontinuità e costanza
comparabilità e verificabilitàneutralitàpubblicitàpubblicità
equilibrio di bilancioequilibrio di bilancio (pareggio finanziario)competenza finanziaria (rinvio)
competenza economicaprevalenza della sostanza sulla forma
Principi contabili applicati
Art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011:
“I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione Europea e l’adozioni di sistemi informativi omogenei e interoperabili”
Principi contabili applicati
Art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 118/2011:
“In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all’art. 2 ,comma 7 della legge n. 42/2009, … sono definiti i principi contabili applicati …”
Schemi di bilancio comuni
Bilancio Armonizzato e Vecchio bilancio:
Bilancio “vecchio”:
• è redatto sulla base delle norme, ancora oggi in vigore e sugli schemi approvati con D.P.R. n. 194 del 1996
Bilancio “armonizzato”:
• è redatto sulla base della nuova normativa e sugli schemi allegati al DPCM del 28 dicembre 2011, che disciplina gli adempimenti della sperimentazione
Schemi di bilancio comuni
Bilancio Armonizzato:
• è composto da un bilancio annuale e un bilancio pluriennale
• è completo dei quadri: “generale riassuntivo delle spese per missioni” e “generale riassuntivo dei risultati differenziali”
• bilancio annuale e pluriennale hanno carattere autorizzatorio
• sono previsti gli stanziamenti di “cassa” (solo nella prima annualità)
Schemi di bilancio comuni
Art. 11, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 118/2011:
“Le amministrazioni pubbliche … adottano comuni schemi di bilancio finanziari (annuali e pluriennali con la consueta funzione autorizzatoria – art. 10, comma 1) economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato …”
“Gli schemi di bilancio di cui al comma 1 … sono definiti con le modalità di cui all’art. 36, comma 5”
Schemi di bilancio comuni
Art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 118/2011:
Le Entrate … sono classificate secondo i successivi livelli di dettaglio:
a) Titoli, secondo la fonte di provenienzab) Tipologie, in base alla natura delle entrate,
nell’ambito di ciascuna fonte di provenienzac) Categorie, in base all’oggetto dell’entrata,
nell’ambito della tipologia di appartenenza
I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione
Schemi di bilancio comuni
Art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 118/2011:
Le entrate non ricorrenti sono appositamente contraddistinte anche per la quota di particolari proventi ritenuti non ripetitivi
I capitoli possono essere suddivisi in articoli
Schemi di bilancio comuni
Classificazione e fonte
normativaD.Lgs. 118/2011
D.P.R. 194/1996
Classificazione Titoli Titoli
Tipologie Categorie
Categorie Risorse
Capitoli(eventuali articoli)
Capitoli
Schemi di bilancio comuni
Entrate Correnticorrispondenze schemi di bilancio
Bilancio “armonizzato”
“Vecchio” bilancio
Titolo IEntrate correnti di natura tributaria e contributiva
Titolo IEntrate tributarie
Titolo IITrasferimenti correnti
Titolo IIEntrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti da Stato, Regione e altri enti
Titolo IIIEntrate extratributarie
Titolo IIIEntrate extratributarie
Schemi di bilancio comuni
Entrate in Conto Capitalecorrispondenze schemi di bilancio
Bilancio “armonizzato”
“Vecchio” bilancio
Titolo IVEntrate in conto capitale
Titolo IVEntrate derivanti da alienazioni trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti
Titolo VEntrate da riduzione di attività finanziarie
Titolo VIAccensione di prestiti
Titolo VEntrate derivanti da accensione di prestitiTitolo VII
Anticipazioni da Istituto Tesoriere
Schemi di bilancio comuni
Entrate Servizi c/terzicorrispondenze schemi di bilancio
Bilancio “armonizzato”
“Vecchio” bilancio
Titolo IXEntrate per conto di terzi e partite di giro
Titolo VIEntrate per conto di terzi
Schemi di bilancio comuni
TitoliTipologieCategorie
Denominazione TotalePrevisione
Di cui NONricorrenti
Titolo I Entrate correnti tributarie e contributive
101 Tipologia 01: tributi indiretti
101.01 Addizionali comunali 0,00 0,00
101.16 Tassa smaltimento RSU 0,00 0,00
102 Tipologia 02: tributi diretti
102.01 Addizionale comunale IRPEF 0,00 0,00
102.06 Imposta municipale propria 0,00 0,00
Schemi di bilancio comuni
Approvazione e Variazioni Entrata
Consiglio Giunta(ipotesi)
Dirigenti(ipotesi)
Approvazione e Variazioni
su
TitoliTipologie
Approvazione e Variazioni
compensative fra Categorie all’interno
della medesima Tipologia
Variazionirelative agli stanziamenti
di Cassa
Approvazione e Variazioni
su Capitoli di entrata interni alla medesima
Categorie
Schemi di bilancio comuni
Art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011:
I documenti di bilancio … ripartiscono le spese in:
• Missioni, individuano le funzioni e gli obiettivi strategici della spesa e consentono il collegamento tra flussi finanziari e politiche pubbliche settoriali; sono definite in relazione al riparto delle competenze di cui agli articoli 117 e 118 Cost. e tenendo conto di quelle del Bilancio dello Stato
• Programmi, individuano aggregati omogenei di attività diretti al conseguimento degli obiettivi strategici; il programma è raccordato alla codifica COFOG; la realizzazione dei programmi è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa
Schemi di bilancio comuni
Art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011:
I documenti di bilancio … ripartiscono le spese in:
• Titoli, selezionati in ragione dei principali aggregati economici della spesa e sulla base dei nuovi schemi
• Macroaggregati, secondo la natura economica della spesa. Sono rappresentati in appositi allegati e costituiscono il primo raccordo tra la classificazione funzionale del bilancio decisionale ed il piano dei conti integrato
Ai fini della gestione, i macroaggregati sono ripartiti in capitoli, che possono essere suddivisi in articoli.
I capitoli e gli articoli si raccordano al livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato
Schemi di bilancio comuni
Classificazione e fonte
normativaD.Lgs. 118/2011
D.P.R. 194/1996
Classificazione Missioni Titoli
Programmi Funzioni
Titoli Servizi
Macroaggregati Interventi
Capitoli (eventuali articoli)
Capitoli
Schemi di bilancio comuni
Spesa Corrente e in Conto Capitalecorrispondenze schemi di bilancio
Bilancio “armonizzato”
“Vecchio” bilancio
Titolo ISpesa corrente
Titolo ISpesa corrente
Titolo IISpesa in conto capitale
Titolo IISpesa in conto capitale
Titolo IIISpesa per incremento attività finanziarie
Schemi di bilancio comuni
Spesa per rimborso prestiticorrispondenze schemi di bilancio
Bilancio “armonizzato”
“Vecchio” bilancio
Titolo IVRimborso prestiti
Titolo IIIRimborso prestiti
Titolo VChiusura anticipazioni da Istituto Tesoriere
Schemi di bilancio comuni
Spese Servizi c/terzicorrispondenze schemi di bilancio
Bilancio “armonizzato”
“Vecchio” bilancio
Titolo VIISpese per conto di terzi e partite di giro
Titolo IVSpese per conto di terzi
Schemi di bilancio comuni
Approvazione e Variazioni Spesa
Consiglio Giunta(ipotesi)
Dirigenti(ipotesi)
Approvazione e Variazioni
su
MissioniProgrammi
Approvazione e Variazioni
• compensative fra macroaggregati
all’interno del medesimo Programma• relative agli
stanziamenti di Cassa• al Fondo di Riserva• compensative fra le
missioni limitatamente a spese di personale per
trasferimenti interni
• al Fondo Pluriennale Vincolato
Approvazione e Variazioni
su Capitoli di spesa interni al medesimo macroaggregato
Schemi di bilancio comuniSchema Bilancio “Armonizzato”
Titolo IEntrate correnti di natura tributaria e contributiva
Titolo ISpesa corrente
Titolo IITrasferimenti correnti
Titolo IIIEntrate extratributarie
Titolo IVEntrate in conto capitale
Titolo IISpesa in conto capitale
Titolo VEntrate da riduzione di attività finanziarie
Titolo IIISpesa per incremento attività finanziarie
Titolo VIAccensione di prestiti
Titolo IVRimborso prestiti
Titolo VIIAnticipazioni da Istituto Tesoriere
Titolo VChiusura anticipazioni da Istituto Tesoriere
Titolo IXEntrate per conto di terzi e partite di giro
Titolo VIIEntrate per conto di terzi e partite di giro
Schemi di bilancio comuni
Missione, Programma, Titolo
Denominazione
Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e controllo
importo
0101
Programma 01 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti – previsione di competenza
0,00
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
Spese correnti - previsione di cassa 0,00
Titolo 2 Spese c/capitale – previsione di competenza
0,00
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
Spese c/capitale – previsione di cassa 0,00
Totale programma
01 Organi istituzionali 0,00
Schemi di bilancio comuniRaffronto Macroaggregati Codici Intervento Spesa
Corrente01 – Redditi da lavoro dipendente
01 – Spese di personale
02 – Imposte e tasse a carico ente
07 – Imposte e tasse
03 – Acquisto di beni e servizi 02 – Acquisto di beni di consumo
03 – Prestazioni di servizio
04 – Utilizzo di beni di terzi
04 – Trasferimenti correnti 05 – Trasferimenti correnti
05 – Trasferimenti per tributi
06 – Fondi perequativi
07 – Interessi passivi 06 – Interessi passivi e oneri finanziari diversi
08 – Altre spese per redditi da capitale -----------------------------------------
----------------------------------------- 08 – Oneri straordinari della gestione corrente
09 – Altre spese correnti 09 – Ammortamenti di esercizio
10 – Fondo svalutazione crediti
11 – Fondo di riserva
Schemi di bilancio comuniRaffronto Macroaggregati Codici Intervento spesa
c/capitale01 – Tributi in c/capitale carico ente -----------------------------------------
02 – Investimenti fissi lordi 01 – Acquisizione di beni immobili
02 – Espropri e servitù onerose
05 – Acquisto di beni mobili …
06 – Incarichi professionali esterni
03 – Contributi agli investimenti -----------------------------------------
04 – Trasferimenti in c/capitale 07 – Trasferimenti di capitale
05 – Altre spese in c/capitale 03 – Acquisto di beni per realizzazioni in economia
04 – Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
Titolo III Macroaggregato 01 08 – Partecipazioni azionarie
Titolo III Macroaggregato 01 09 – Conferimenti di capitale
Titolo III Macroaggregato 02 10 – Cessione di crediti e anticipazioni
Schemi di bilancio comuni
Equilibrio Economico - Finanziario Segno Importo
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 0,00
Entrate Titoli I, II e III (+) 0,00
Spese Correnti (-) 0,00
di cui Fondo pluriennale vincolato 0,00
di cui Fondo svalutazione crediti 0,00
Quota capitale restituzione mutui e prestiti obbligazionari
(-) 0,00
Quadratura di parte corrente >=0
Schemi di bilancio comuni
Equilibrio Conto Capitale Segno Importo
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
(+) 0,00
Entrate Titoli IV, V e VI (+) 0,00
Spese in conto capitale Titolo II (-) 0,00
di cui Fondo pluriennale vincolato 0,00
Spese Titolo III (-) 0,00
Quadratura Conto Capitale <=0
Schemi di bilancio comuniPiano dei Conti Integrato
Progressivo
Macro
Livelli
Voce
1 E I Entrate correnti di natura tributaria e contributiva
2 E II Tributi
3 E III Tributi indiretti
4 E IV Addizionali comunali
28 E IV Imposta di soggiorno
29 E V Imp. di sogg. riscossa attraverso altre forme
30 E V Imp. di sogg. riscossa attraverso ruoli
987 U I Spese Correnti
1042 U II Acquisto di beni e servizi
1043 U III Acquisto di beni non sanitari
1044 U IV Giornali riviste e pubblicazioni
1045 U V Giornali e riviste
1046 U V Pubblicazioni
Principio contabile della competenza finanziaria
Allegati al D.Lgs. n. 118/2011 n. 18 principi
DPCM 28 dic. 2011 (allegato n. 16):
• Allegato 1, Principio della competenza finanziaria
• Allegato 2, Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
Principio della competenza finanziaria
(allegato 1 al DPCM 28 dic 2011)• La competenza finanziaria costituisce il criterio
di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni)
• Il bilancio di previsione annuale e quello pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa
• La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti
Principio della competenza finanziaria
(allegato 1 al DPCM 28 dic 2011)• tutte le obbligazioni giuridicamente
perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è quando l’obbligazione è perfezionataperfezionata
• … con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenzascadenza
• è in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)• La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni,
attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi
• Per transazione si intende ogni evento o azione che determina la creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si origina dall’interazione tra differenti soggetti (pubbliche amministrazioni, società, famiglie, ecc)
• … e avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale dell’amministrazione pubblica
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)• La rilevazione delle transazioni da cui non
derivano flussi di cassa è effettuata al fine di attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione
• La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell’amministrazione stessa
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Le transazioni possono essere:
Monetarie, nel caso di scambio di mezzi di pagamenti o altre attività o passività finanziarie
Non monetarie, nel casi di trasferimenti o conferimenti di beni, permute, etc…
Non sono considerate transazioni le calamità naturali, Non sono considerate transazioni le calamità naturali, il furto, ecc.il furto, ecc.
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Il principio della competenza finanziaria
prescrive:
• il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
• il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione.
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Il concetto di scadenzascadenza:
• le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazionenascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenzascadenza
• la scadenzascadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione obbligazione diventa esigibilediventa esigibile
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)… ancora sul concetto di scadenza:
• la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un creditoesigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l’adempimento.
• non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilitàesigibilità e possibilità di esercitare il diritto possibilità di esercitare il diritto di creditodi credito
Principio della competenza finanziaria
(allegato 1 al DPCM 28 dic 2011)Entrata
• L’accertamento costituisce la fase dell’entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare
• … e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenzascadenza
• L’accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati, dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, alcuni requisiti
Principio della competenza finanziaria
(allegato 1 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – requisiti accertamento:
1. la ragione del credito che da luogo a obbligazione attiva
2. il titolo giuridico che supporta il credito
3. l’individuazione del soggetto debitore
4. l’ammontare del credito5. la relativa scadenza
Principio della competenza finanziaria
(allegato 1 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – requisiti accertamento:
Vengono riproposti i requisiti previsti dall’art. 179 D.lgs. 267/2000:
l’accertamento e` obbligatoriol’accertamento e` obbligatorio ogni qual volta sia sorto, per l’ente, un diritto a riscuotere una determinata somma di danaro in virtu` di leggi, decreti, regolamenti, o altri titoli
(Principio n. 2, Punto n. 13 - OSS. FINANZ. EELL – Min. Interno)
Principio della competenza finanziaria
(allegato 1 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – requisiti accertamento:
Vengono riproposti i requisiti previsti dall’art. 179 D.lgs. 267/2000:
L’accertamento avviene sulla base del principio della
competenza finanziariacompetenza finanziaria secondo il quale un’entrata e` accertabile, nell’esercizio finanziario in cui e` sorto il diritto di credito e quest’ultimo sia connotato dei requisiti di certezzacertezza, liquiditàliquidità ed esigibilitàesigibilità
(Principio n. 2 punto n. 16)
Principio della competenza finanziaria
(allegato 1 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – requisiti accertamento:
Certezza - un credito è certo in presenza di un idoneo titolo giuridico in cui esso trova fondamento
Liquidità - è liquido un credito se è determinato l’ammontare
Esigibilità - è esigibile un credito se è venuto in scadenza nell’esercizio il diritto
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata
• non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito
• è esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future in quanto ciò darebbe luogo ad un’anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell’effettivo maturare della scadenza
del titolo giuridico dell’entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell’esercizio finanziario
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata
• sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.
• per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo dei crediti di fondo dei crediti di dubbia esigibilitàdubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata
• non è più possibile “accertare per cassa”; la prassi di prudenza che consisteva nel considerare accertate alcune tipologie di entrata, solo quando si manifestava il materiale introito, non sarà più praticabile
• occorre dunque, al fine di dare completa manifestazione dei crediti vantati dall’amministrazione, procedere al pieno accertamento delle entrate, ogni qual volta se ne manifestino i requisiti
• ne risulteranno accertate anche entrate di “dubbia e/o difficile esazione”
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – Fondo crediti di dubbia esigibilità –
caratteristiche:
• è una posta di spesa
• stanziata per ogni entrata con caratteristiche di dubbia e/o difficile esazione
• calcolata sull’andamento del rapporto tra accertamenti e riscossioni degli ultimi cinque esercizi precedenti (ricavare il rapporto medio)
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – Fondo crediti di dubbia esigibilità –
caratteristiche:
• l’accantonamento non può essere oggetto di impegno
• genera economia di spesa che alimenta l’avanzo di amministrazione, quale quota vincolata al successivo “riaccertamento negativo” di entrate dichiarate, da ultimo, non esigibili
• a fronte dell’eventuale incasso di somme eccedenti la quota accantonata sul versante spesa nel fondo svalutazione crediti, il fondo stesso può essere ridotto, anche in corso di esercizio
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – Fondo crediti di dubbia esigibilità –
caratteristiche:
• il calcolo per la determinazione dell’entità del fondo creditifondo crediti di dubbia esigibilità di dubbia esigibilità sui residui va fatto applicando all’ammontare dei residui attivi la media dell’incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi, negli ultimi cinque esercizi
• viene articolato distintamente in ragione della differente natura dei crediti (tracciabilità dell’ammontare del “fondo”)
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – Fondo crediti di dubbia esigibilità –
caratteristiche:
Non sono oggetto di svalutazione :
i crediti derivanti da trasferimentitrasferimenti da altre amministrazioni pubbliche
i crediti assistiti da fidejussione
le entrate tributarie che sono accertate per accertate per cassacassa
(entrate tributarie riscosse in autoliquidazione, tassa automobilistica, l’imposta provinciale di trascrizione - Ipt e l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori – RC AUTO)
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – Fondo crediti di dubbia esigibilità –
caratteristiche:
• Occorre individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione
• La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, si può fare riferimento alle tipologietipologie o a maggiori livelli di analisi: categoriecategorie o capitolicapitoli
Per le entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione e per le quali non si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – Fondo crediti di dubbia esigibilità
Modalità di calcolo
o calcolarecalcolare, per ciascuna entrata la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi , con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui)
o per le entrate che erano state accertate per cassa, il fondo è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – Fondo crediti di dubbia esigibilità
Modalità di calcolo La media può essere calcolata secondo le seguenti
modalità:
a) media semplice
b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesiciascun anno ponderati con i seguenti pesi:
0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente
0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – Fondo crediti di dubbia esigibilità
Modalità di calcolo
La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:
c) media ponderatamedia ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi:
0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente
0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – Fondo crediti di dubbia esigibilità –
caratteristiche:
• Al fine di adeguare l’importo del fondo svalutazione crediti si procede:
in sede di assestamentoin sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al fondo svalutazione crediti
in sede di rendicontoin sede di rendiconto, vincolando o vincolando o svincolando svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – Fondo crediti di dubbia esigibilità –
caratteristiche:
• quando un credito è dichiarato definitivamente e assolutamente inesigibile lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nell’avanzo di amministrazione a titolo di fondo svalutazione crediti
• a seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell’avanzo di amministrazione vincolata al fondo svalutazione crediti
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – Fondo crediti di dubbia esigibilità – prima
applicazione:
• nel primo esercizio di applicazione è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50%50% dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il f.C.D.E. f.C.D.E. allegato al bilancio di previsione
• nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il f.C.D.E. f.C.D.E. è pari almeno al 75%75% dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il f. C. D.E. allegato al bilancio di previsione
• dal terzo esercizio l’accantonamento al fondo è effettuato per l’intero importointero importo
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)
Entrata – fondo crediti di dubbia esigibilità – prima applicazione:
• in sede di rendicontorendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del principio, l’ente vincolavincola nell’avanzo di avanzo di amministrazione amministrazione l’intero importo intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio
Le disposizioni del D.L. n. 95/2012
Art. 6 “Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici”:
Il comma 17 ha disposto già la costituzione del fondo svalutazione dei crediti di cui a Titoli I e III:
• Il Fondo Svalutazione Crediti deve essere pari al 25% della consistenza dei Residui Attivi delle entrate proprie (Titoli I e III)
• La disposizione è transitoria, in vista dell’applicazione della riforma di “armonizzazione” dei principi dei sistemi contabili
Le disposizioni del D.L. n. 95/2012
Art. 6 comma 17 “Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici”:
alcune specifiche:
• variazione da apportare al Bilancio entro il 30 novembre 2012;
• potevano essere escluse dal calcolo quelle somme per le quali la sussistenza del credito fosse stata analiticamente e prudentemente certificata;
• non era (è) consentito finanziare il fondo con l’Avanzo di Amministrazione di cui al Conto di Bilancio 2011.
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata: Rateizzazione
• nel caso di rateizzazione di entrate proprie l’accertamento dell’entrata è effettuato ed imputato all’esercizio in cui l’obbligazione nasce a condizione che la rateizzazione risponda a principi di ragionevolezza, e che non superi i 12 mesi dell’anno successivo
• … l’accertamento di entrate rateizzate oltre tali termini è effettuato nell’esercizio in cui l’obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui scadono con imputazione agli esercizi in cui scadono le ratele rate
• gli interessi attivi relativi alla rateizzazione devono essere imputati distintamente rispetto alle entrate cui si riferiscono
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata : Scadenza del Credito
Per l’entrate tributarie ed extratributarie
coincide con l’esigibilità del credito l’esigibilità del credito
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata : Scadenza del Credito
• nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche, la scadenza del credito coincide con l’esercizio finanziario in cui è adottato l’atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, con particolare riferimento alle modalità temporali ed alle scadenze in cui il trasferimento è erogato
• l’espressione sembra volutamente ellittica ai l’espressione sembra volutamente ellittica ai limiti dell’ambiguo …limiti dell’ambiguo …
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – altre tipologie:
In caso di trasferimenti “a rendicontazione” eroganti da un’amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziato, l’amministrazione beneficiaria del contributo accerta l’entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l’amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. L’atto con cui un ente decide di erogare contributi “a rendicontazione” a favore di altri enti costituisce un’obbligazione giuridicamente perfezionata, anche se condizionata alla realizzazione della spesa, a seguito della quale:
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – altre tipologie:
• l’ente erogante è tenuto ad impegnare l’intera spesa con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell’ente beneficiario (crono programma); l’individuazione degli esercizi cui imputare la spesa per trasferimenti è effettuata sulla base dei programmi presentati dagli enti finanziati per ottenere il contributo
• l’ente beneficiario ha titolo di accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – altre tipologie:
• Nel corso della gestione, l’attuazione della spesa potrebbe avere un andamento differente rispetto al crono programma iniziale
• L’ente beneficiario provvede a dare tempestiva comunicazione all’Ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il crono programma della spesa
• A seguito di tali aggiornamenti, entrambi gli enti provvedono alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla re -imputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – altre tipologie:
Permesso a Costruire
La scadenza del credito coincide con i termini di pagamento previsti nel permesso di costruire
la registrazione contabile registrazione contabile dell’operazione è effettuata al momento del rilascio del permessorilascio del permesso
in particolare:
L’obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote:
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – altre tipologie:
Permesso a Costruire
la prima è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso, salva la possibilità di rateizzazione (eventualmente garantita da fidejussione) - è è accertata nell’esercizio in cui avviene il rilascio accertata nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permessodel permesso
la seconda è esigibile nel corso dell’opera ed, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell’opera - è è accertata imputandola nell’esercizio in cuiaccertata imputandola nell’esercizio in cui, in considerazione dei regolamenti dell’ente, si si prevede sia riscossaprevede sia riscossa. In caso di incertezza, è accertata nell’esercizio in cui scade il permesso di costruire
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)ENTRATE TRIBUTARIE e RUOLI COATTIVI
Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari sono accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui è emesso il ruolo
L’emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l’accertamento di nuove entrate
Le Le sanzionisanzioni e gli e gli interessiinteressi correlati ai ruoli coattivi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassasono accertati per cassa
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)ENTRATE TRIBUTARIE in AUTOLIQUIDAZIONE
Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del
rendicontorendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto o, nell’esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale
La componente dell’avanzo costituita da residui attivi accertati sulla base di tale stima è evidenziata nella rappresentazione dell’avanzo di amministrazione
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)ENTRATE derivanti da GESTIONE di SERVIZI PUBBLICI
Sono accertate sulla base dell’idonea documentazione che predispone l’ente creditore …
… imputate all’esercizio in cui il servizio è reso all’utenza. Tale principio si applica anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi
INTERESSI ATTIVI
Sono accertati imputandoli all’esercizio in cui l’obbligazione giuridica attiva risulta esigibile
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)AVVISI di ACCERTAMENTO
Nel caso di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non era stato effettuato l’accertamento contabile, si procede a tale registrazione quando l’avviso diventa definitivo (sempre se il contribuente non abbia già effettuato il pagamento del tributo)
In tal caso l’entrata è imputata alla voce del piano dei conti relativa al tributo considerato “riscosso a seguito di attività di verifica e controllo”
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)INTERESSI di MORA
Le entrate per interessi di mora (ad esempio per ritardato pagamento canoni affitto) sono accertate al momento dell’incasso
ENTRATE derivanti dalla GESTIONE di BENI ISCRITTI nelle IMMOBILIZZAZIONI (locazioni e concessioni)
Sono accertate sulla base dell’idonea documentazione predisposta dall’ente creditore ed imputate all’esercizio in cui l’entrata è esigibile
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)ENTRATE UE
Le entrate UE sono accertate a seguito dell’approvazione, da parte della Commissione europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l’Ente ha programmato di eseguire la spesa. (l’esigibilità del credito dipende dall’esecuzione della spesa finanziata)
L’eventuale erogazione di acconti è accertata nell’esercizio in cui è incassato l’acconto
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)
CESSIONE di IMMOBILI
L’entrata deve essere accertata al momento del rogito, quando nasce l’obbligazione giuridica attiva (e non al momento dell’aggiudicazione definitiva della gara)
Imputazione all’esercizio previsto nel contratto di esecuzione dell’obbligazione pecuniaria (scadenze indicate):
l’accertamento è registrato anticipatamente nel caso in cui l’entrata sia incassata prima del rogito, salve le garanzie di legge
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)CESSIONE di IMMOBILI
Imputazione all’esercizio previsto nel contratto di esecuzione dell’obbligazione pecuniaria (scadenze indicate):
nel caso in cui il contratto di compravendita preveda il pagamento differito, è consentito l’accertamento delle entrate nel primo esercizio se il pagamento non è stabilito oltre i 12 mesi dell’anno successivo
l’importo è registrato senza distinguere il l’importo è registrato senza distinguere il plusvalore, in quanto tale fenomeno non è plusvalore, in quanto tale fenomeno non è rilevabile dalla contabilità finanziariarilevabile dalla contabilità finanziaria
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)SANZIONI per VIOLAZIONI del CODICE della STRADA
L’accertamento avviene:
alla data di notifica del verbale (non quindi alla
data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l’obbligazione esigibile;
per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l’accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata).
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)SANZIONI per VIOLAZIONI del CODICE della STRADA
è’ possibile accertare per cassaaccertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioniinteressi e sanzioni per il ritardato pagamento
per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell’accertamento originario
in caso di pagamento immediato pagamento immediato (ossia in
assenza di notifica), l’accertamento avviene per per cassacassa
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)SANZIONI per VIOLAZIONI del CODICE della STRADA
in sede di previsione iniziale
Per quanto riguarda il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione vigente, la somma da sottoporre a vincolo è rappresentata dal totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia fondo crediti di dubbia esigibilitàesigibilità previsto e le spese previste per compenso al concessionario.
Su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall’art. 208 del Codice della Strada
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – altre tipologie - Mutui- Mutui
• Un’entrata derivante dall’assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito o, se disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito
• L’accertamento è imputato all’esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile
• Generalmente, nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto o dell’emanazione del provvedimento
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – altre tipologie - APERTURA di CREDITOAPERTURA di CREDITO:
l’accertamento viene disposto, dal responsabile del contratto di prestito, sulla base degli effettivi utilizzi dell’apertura di credito (erogato)
l’utilizzo dell’apertura di credito è effettuato sulla base delle necessità finanziarie dei correlati impegni di spesa nell’esercizio
gli importi dei singoli accertamenti ed i relativi esercizi di imputazione dell’entrata corrispondono a quelli degli impegni effettuati per la corrispondente spesa di investimento, sulla base del crono programma di spesa
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – altre tipologie - APERTURA di CREDITOAPERTURA di CREDITO:
è un contratto con cui un istituto di credito si impegna a tenere a disposizione dell’ente localetenere a disposizione dell’ente locale una somma di denaro per un certo periodo di tempo in cambio di una provvigione
la corresponsione dell’intero importo previsto dal contratto deve avvenire entro il termine massimo di entro il termine massimo di tre annitre anni dal momento della stipula salvo condizioni che prevedono un utilizzo parziale
l’istituto di credito deve operare erogazioni totali o erogazioni totali o parzialiparziali delle somme stabilite sulla base delle richieste ricevute dall’ente locale
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – riscossione e versamento:
• nel rispetto dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, è vietata la temporanea contabilizzazione degli incassi tra le partite di giro/servizi per conto terzi
• nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali non è prevista un’apposita “tipologia di entrata” e non è possibile procedere alla variazione del bilancio essendo scaduti i termini di legge, l’operazione è registrata istituendo, in sede di gestione, apposita voce, con stanziamento pari a zero
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – Tabella «scadenze» esempio:
TIPOLOGIA ENTRATA
ATTO DI RIFERIMENTO
SCADENZA/IMPUTAZIONE
CONTABILE
entrate tributarie tramite ruoli ordinari
(tares/tari)
ruolo formato dall’ente anno emissione ruolo
entrate tributarie riscosse attraverso stato o altra p.a.
atto amministrativo di impegno (bilancio stato
o altra p.a.)
esercizio in cui è emesso l’atto di riferimento (da parte dello stato o p.a.)
entrate tributarie in autoliquidazione (es.
imu)
stima dip. finanze – portale federalismo
entro chiusura rendiconto oppure entro la scadenza approvazione dello stesso
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – Tabella «scadenze» esempio:
TIPOLOGIA ENTRATA
ATTO DI RIFERIMENTO
SCADENZA/IMPUTAZIONE
CONTABILE
gestione servizi pubblici (es. mense
scolastiche, scuolabus)
idonea documentazione
liste di carico predisposte dall’ente
esercizio in cui il servizio è reso
all’utenza
entrate di patrimoniali pubbliche (es. cosap) atto amministrativo
concessorio
scadenza/e di pagamento indicata/e nell’atto concessorio
entrate patrimoniali di diritto privato (canoni
di locazione)contratto di locazione
scadenza/scadenze di pagamento indicata/enel contratto di locazione
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata – Tabella «scadenze» esempio:
TIPOLOGIA ENTRATA ATTO DI RIFERIMENTO
SCADENZA/IMPUTAZIONE CONTABILE
Interessi di mora (ritardo pag. canoni di
affitto)
Atto amministrativo/atto di
natura privatistica
Al momento dell’incasso
Interessi bancari Documentazione bancaria
In caso di interessi esigibili al 31/12 l’imputazione avviene nell’anno precedente
Entrate UE Piano economico- finanziario approvato dalla Commissione
Europea
Negli esercizi in cui l’ente beneficiario ha programmato di eseguire la spesaEventuali acconti sono imputati nell’esercizio in cui sono stati incassati
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Spesa
• Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili del relativo esercizio
• L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata …
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Spesa – requisiti impegno (elementi
costitutivi):
1. la ragione del debito2. indicazione della somma da
pagare3. il soggetto creditore4. la scadenza dell’obbligazionescadenza dell’obbligazione5. la specificazione del vincolo
costituito sullo stanziamento di bilancio (?)
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Spesa – tipologie - Personale
• nell’esercizio di riferimento, automaticamente all’inizio dell’esercizio, per l’intero importo risultante dai “così detti tabellari”
• nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti da eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto …
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Spesa – tipologie – Acquisto di beni e
servizi
• nell’esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione
• negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale, per la quota annuale della fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di affitto e di somministrazione periodica ultrannuale
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Spesa – tipologie – Trasferimenti correnti
• nell’esercizio in cui viene adottato l’atto amministrativo di attribuzione del contributo (prevalenza della sostanza sulla forma ?)
• nel caso in cui l’atto preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l’impegno è imputato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza (vedi regolamento ex art. 12, Legge n. 241/1990)
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Spesa – tipologie – Investimento
• sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto, sulla base del cronoprogramma
• … ne può derivare, in ragione della tipologia della fonte (esigibilità, in entrata), uno scostamento tra esercizio di imputazione delle entrate e delle spese
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Spesa – conseguenze operative del
principio
• necessità dell’impiego del bilancio pluriennale autorizzatorio, quanto più puntuale e diffuso, ogni volta che la “scadenza” lo richiede e non sia necessario operare diversamente per effetto di speciali disposizioni (vedi correlazioni con entrate)
• la spesa relativa all’acquisizione di beni e servizi va contabilizzata nell’esercizio in cui si perfeziona l’obbligazione e tenendo conto della “scadenza” dell’obbligazione medesima, con riferimento al manifestarsi dell’esigibilità delle somme da parte del contraente
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Spesa – conseguenze operative del
principio
• per i trasferimenti occorre prendere a riferimento le norme di legge o regolamentari che disciplinano l’assegnazione, per il momento (l’esercizio) in cui effettuare la scrittura e quelle che disciplinano l’erogazione per individuare la relativa “scadenza” e selezionare l’esercizio in cui imputare la spesa
• nulla si osserva per l’utilizzo di beni di terzi e per gli interessi passivi: l’onere dell’obbligazione è imputato nell’esercizio in cui si manifesta la scadenza
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Spesa – Fondo Pluriennale Vincolato
Quando la fonte di finanziamento presenta:
• vincolo di destinazione a determinate tipologie di spesa
• disallineamento di esigibilità rispetto al manifestarsi delle scadenze del debito che ne consegue
Si ricorre al nuovo istituto del Fondo Pluriennale Vincolato
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Fondo Pluriennale Vincolato -
caratteristiche
• viene istituito in bilancio
• è costituito da risorse accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni (passive) giuridicamente perfezionate
• le obbligazioni sono esigibili, in tutto o in parte, in esercizi successivi a quello in cui sono sorte
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Fondo Pluriennale Vincolato –
caratteristiche
• “a regime” costituisce quel “contenitore” di poste finanziarie che mettono in evidenza la differenza, sempre positiva, tra il momento di acquisizione delle fonti di finanziamento con specifica destinazione ed il momento di utilizzo (quando questo viene posticipato nell’esercizio e/o negli esercizi successivi)
• in sede di elaborazione del bilancio pluriennale si deve inserire la previsione, in entrata ed in spesa, delle poste “verso/da” FPV
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Fondo Pluriennale Vincolato –
caratteristiche
• in sede di prima applicazione occorre rivedere tutti i Residui Passivi, impegno per impegno, per alimentare il FPV
• in entrata il FPV è tutto finanziato ed è articolato in:
•quota che non viene impiegata
•quota che viene impiegata
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Fondo Pluriennale Vincolato – un
esempio
Dati:
• Determinazione di aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata
• Servizio biennale di manutenzione dei ponti radio
• Data di inizio del contratto dicembre 2012
• Data di fine del contratto novembre 2014
• Importo totale € 219.857,00
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Imputazione contabile Individuazione delle scadenze
Fonte Importo Anno Anno Importo Totali per anno di scadenza
Sanzioni CDS
28.357,00 2011 2013 28.357,00 2013 28.357,00
Sanzioni CDS
151.500,00 2012 2013 61.571,50 2013 61.571,50
2014 89.928,50 2013 20.000,00
E. libere 20.000,00 2013 2013 20.000,00 Tot. 2013 109.928,50
E. libere 20.000,00 2014 2014 20.000,00 2014 89.928,50
2014 20.000,00
Tot. 2014 109.928,50
T. Impegno
219.857,00 T. Impegno
219.857,00
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)
Cosa va “a fondo pluriennale vincolato”?Imputazione contabile Individuazione delle scadenze
Fonte Importo Anno Anno Importo
Sanzioni CDS
28.357,00 2011 2013 28.357,00
Sanzioni CDS
151.500,00 2012 2013 61.571,50
2014 89.928,50
a FPV 179.857,00
179.857,00
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)
Situazione degli esercizio 2013 e 2014Anno Capitolo Correlazione Fonte Importo
2013 MANIMP Entrate libere 20.000,00
MANIMP Fondo Pluriennale Vincolato
89.928,50
Totale in “scadenza” e dunque imputato al 2013
109.928,50
2014 MANIMP Entrate libere 20.000,00
MANIMP Fondo Pluriennale Vincolato
89.928,50
Totale in “scadenza” e dunque imputato al 2014
109.928,50
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Fondo Pluriennale Vincolato – esempio
titolo II
Dati:
• ipotizziamo un investimento previsto nel 2012 per 1000
• la fonte di finanziamento è tipica fonte a destinazione vincolata: debito
• di questi 1000, andranno in scadenza solo 200 nel medesimo 2012
• in base al cronoprogramma dell’opera i rimanenti 800 sono distribuiti in scadenze del 2013 per 500 e 2014 per 300
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Entrata Spesa
Anno Importo
Fonte Anno Importo Capitolo Fonte
2012 1000 Mutuo 2012 200 XXX Mutuo
800 XXX FPV
2013 800 FPV 2013 500 XXX FPV
300 XXX FPV
-----
2014 300 FPV 2014 300 XXX FPV
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Fondo Pluriennale Vincolato – prima
applicazione
• Riaccertare tutti i Residui Passivi redigendo il cronoprogramma con la manifestazione delle scadenze di tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate negli esercizi precedenti
• Si costituisce così il FPV che potremmo chiamare “fondo finanziato” (inerente cioè tutte le somme “cancellate” dai Residui per essere “trascinate” agli esercizi successivi, in ragione della relativa scadenza)
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Fondo Pluriennale Vincolato – prima
applicazione
• parte di questo “fondo finanziato” rimane non impiegato (trattasi di tutte quelle somme che, da crono programma, non trovano collocazione nel bilancio pluriennale, poiché nel triennio non si manifesta la scadenza)
• parte del “fondo finanziato” diventa “fondo impiegato” della prima annualità del pluriennale (esercizio di competenza, nel quale è necessaria una quadratura tra “fondo finanziato” applicato in entrata e “fondo impiegato” in spesa)
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)
Fondo Pluriennale Vincolato – prima applicazione
• parte del “fondo finanziato” diventa “fondo impiegato” delle successive annualità del pluriennale
•
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)
Ricollocazione di quanto viene da ResiduoEntrata
FPV Fonte Missione Impiego Non impiego
2013 2014 2015
1000 Mutuo Ambiente 500 200 300 -----
1000 Regione Viabilità 200 200 200 400
1000 Ministero Edilizia 300 --- 200 500
Totali 1000 400 700 900
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Fondo Pluriennale Vincolato – prima
applicazione
• in sede di “prima applicazione”: i Residui (2012 e precedenti) e le somme che rinvengono dalla competenza 2013 (quelle che non scadono nel 2013) vanno a “FPV”; ovviamente la medesima operazione occorre per il 2014 sul 2015
• a “regime”: le somme NON impiegate rimaste a FPV (che non scadevano in esercizi precedenti) e le somme che rinvengono dalla competenza 2013 (quelle che non scadono nella prima annualità) vanno a “FPV”; ovviamente la medesima operazione occorre per il 2014 sul 2015
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Articolazione delle previsioni pluriennaliTipologia Previsione 2013 2014 2015
Nuova competenza 1000 1000 1000
Di cui quota di competenza NON in scadenza
-200 -200 -200
FPV da RP 500 200 300
FPV da esercizio 2013 - 100 100
FPV da esercizio 2014 - - 100
Totale previsioni pluriennali 1500 1300 1500
Quota NON in scadenza -200 -200 -200
Spese effettive “in scadenza” 1300 1100 1300
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Fondo Pluriennale Vincolato – criticità
• nello schema di previsione MEF non trova evidenza la quota di competenza che non andrà in scadenza
• gli applicativi informatici vanno ristrutturati e non tutte le software house hanno la possibilità di affrontare implementazioni così complesse
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Fondo Pluriennale Vincolato – gestione
Cap
Descrizione/Settore
Tipologia previsione
Importo Somma Impegnabile
X Opere per l’Ambiente
Nuova Competenza
1000 800
di cui quota NON in scadenza
200
FPV da RP
500
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Fondo Pluriennale Vincolato – gestione
• Possibili impegni solo per la quota “in scadenza”
• Sulla quota da mandare “a FPV” NON potranno essere assunti impegni (si ipotizzano delle prenotazioni, da NON trasformare in impegni)
• Valutare anche l’ipotesi in cui il rapporto tra somme “in scadenza” e “non in scadenza” dovesse risultare differente rispetto alla previsione
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Fondo Pluriennale Vincolato – gestione
• Ne potrebbe derivare una variazione al Bilancio per incremento o decremento della somma che va a FPV (impiegato negli esercizi del pluriennale o NON impiegato)
• Tale ultima evenienza dovrebbe essere gestita sia in sede di predisposizione del successivo bilancio, sia in sede di rendiconto
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Fondo Pluriennale Vincolato – Variazioni
Possono verificarsi necessità di apportare vere e proprie variazioni agli stanziamenti di FPV:
• La consistenza del totale del FPV è nota; ciò che può essere oggetto di variazione è la quantità di impiego e la distribuzione dell’impiego sul pluriennale
• Si elencano alcune ipotesi di variazione della consistenza dei fondi impiegati e di quelli non impiegati
Principio della competenza finanziaria
Variazioni per gestione Fondo Pluriennale Vincolato
Evento Variazione - note
Valutazioni approssimative in sede di programmazione delle previsioni di competenza che, in fase di gestione, si manifestano con differenze tali da richiedere lo spostamento su esercizio/i differente/i delle scadenze e delle relative allocazioni contabili.Ipotesi in cui le modifiche riguardano solo la 2° e 3° annualità del pluriennale.
Variazioni di Bilancio – Competenza della Giunta
La variazione, qualora non comporti ridefinizione degli importi, potrebbe rendersi necessaria sul solo pluriennale, nel caso in cui le quote di distribuzione delle scadenze variassero.Occorrerebbe pertanto una variazione che riposizioni gli stanziamenti, non di competenza in corso, bensì dei due esercizi successivi.
Principio della competenza finanziaria
Variazioni per gestione Fondo Pluriennale Vincolato
Evento Variazione - note
Stime non corrette della quota di FPV (fondo finanziato) da riallocare negli esercizi del nuovo bilancio.Necessità di incrementare le previsioni di uno o più esercizi del pluriennale, per incremento della quota in scadenza.Ipotesi in cui il FPV “NON impiegato” debba invece essere impiegato.
Variazioni di Bilancio – Competenza della Giunta
La variazione va nel primo anno di competenza o in quelli successivi, con appostazione delle somme in entrata (tratte dal FPV non impiegato) e corrispondente appostazione in spesa per soddisfare la/e nuova/e scadenza/e programmata/e.
Principio della competenza finanziaria
Variazioni per gestione Fondo Pluriennale Vincolato
Evento Variazione - note
Anticipo delle scadenze originariamente non previste su spese in competenza
Cambio delle condizioni di un contratto da stipulare che originariamente prevedeva determinate scadenze, non confermate, bensì anticipate, in sede di realizzazione
Non appare necessaria la variazione di bilancio in competenza nel caso in cui la scadenza debba essere anticipata, poiché rispetto a detta anticipazione, le previsioni dovrebbero presentare la dovuta disponibilità.Le variazioni dovrebbero essere necessarie solo sul pluriennale, per rideterminare, in diminuzione, la quota che andrà in scadenza in quegli esercizi.Variazioni di Bilancio - Competenza della Giunta.La quota che andrà accantonata (come fondo finanziato) a FPV sarà minore delle originarie previsioni.L’accantonamento avverrà in sede di rendiconto.
Principio della competenza finanziariaVariazioni per gestione Fondo Pluriennale
VincolatoEvento Variazione - note
Anticipo delle scadenze originariamente previste su spese già provenienti da FPV
Cambio delle condizioni di un contratto in essere in cui, per effetto della facoltà delle parti di modificare termini e condizioni, le scadenze della maturazione dei crediti del soggetto venissero ad incidere sull’esercizio di imputazione, che dunque andrebbe cambiato
Possiamo considerare sempre necessaria la variazione di bilancio nel caso in cui la scadenza debba essere anticipata e, rispetto a detta anticipazione, le previsioni non presentino la dovuta disponibilità.In tal caso dovrebbero essere ridotte le previsioni di impiego (entrata e spesa) sulle annualità del pluriennale e, corrispondentemente, incrementate quelle degli anni precedenti.Se fosse scaduto il termine per le variazioni di bilancio, si presume che la scadenza non possa essere anticipata, per mancanza di disponibilità, cioè mancanza di copertura finanziaria. Le previsioni sono già state appostate nel pluriennale e non possono più essere oggetto di variazione.
Principio della competenza finanziariaVariazioni per gestione Fondo Pluriennale
VincolatoEvento Variazione - note
Posticipo delle scadenze originariamente previste su spese in competenza
Cambio delle condizioni di un contratto da stipulare che originariamente prevedeva determinate scadenze, non confermate, bensì posticipate, in sede di realizzazione
Non appare necessaria la variazione di bilancio di competenza nel caso in cui la scadenza debba essere posticipata, poiché rispetto a detta posticipazione, le previsioni dovrebbero presentare la dovuta disponibilità.
Le variazioni dovrebbero essere necessarie solo sul pluriennale, per rideterminare, in aumento, la quota che andrà in scadenza in quegli esercizi.
La quota che andrà accantonata (come fondo finanziato) a FPV sarà maggiore delle originarie previsioni.L’accantonamento avverrà in sede di rendiconto.
Principio della competenza finanziariaVariazioni per gestione Fondo Pluriennale
VincolatoEvento Variazione - note
Posticipo delle scadenze originariamente previste su spese già provenienti da FPV
Cambio delle condizioni di un contratto in essere in cui, per effetto della facoltà delle parti di modificare termini e condizioni, le scadenze della maturazione dei crediti del soggetto venissero ad incidere sull’esercizio di imputazione, che dunque andrebbe cambiato
In tal caso dovrebbero essere ridotte le previsioni di impiego (entrata e spesa), ad esempio, sulla prima annualità del pluriennale e, corrispondentemente, incrementate quelle degli anni successivi
Se fosse scaduto il termine per le variazioni di bilancio, non si verificherebbero difficoltà sull’esercizio in corso che presenterebbe una disponibilità maggiore rispetto alle reali esigenze di imputazione determinata dalla scadenza e le maggiori allocazioni potrebbero essere distribuite sugli anni successivi, in sede di aggiornamento della programmazione con il nuovo pluriennale.
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Fondo Pluriennale Vincolato – Variazioni
Altre considerazioni:
Più in generale riportare “in competenza” quanto “giaceva” “a residuo” per farne una solo parziale distribuzione sul bilancio pluriennale comporterà sicuramente un incremento delle “variazioni”.
Tra queste avremo inoltre probabilmente più livelli di competenze che si stratificano: consiglio, giunta (salve ovviamente le riflessioni in tema di “nuove province” e “città metropolitane” in cui la giunta non figura) e dirigenti
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Fondo Pluriennale Vincolato – Variazioni
Criticità:
• incremento del numero di variazioni (da valutare quali di competenza del Consiglio e quali di Giunta ed eventuali competenze dei Dirigenti)
• minore flessibilità nella gestione operativa delle attività; (lo spostamento di fasi di realizzazione delle attività potrebbe impattare sulla necessità di apportare preventive variazioni alle previsioni)
• l’ipotizzato incremento del numero dei capitoli di PEG comporterebbe incremento del numero di variazioni
Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)Fondo Pluriennale Vincolato – Variazioni
Criticità:
• i fondi che provengono da esercizi precedenti e che vengono applicati al nuovo bilancio, sono frutto di più scritture; di queste andrebbe conservata notizia
• per conservare notizia delle originarie scritture occorre stratificare informazioni gestionali “sotto” la previsione
Armonizzazione dei “sistemi contabili”
Considerazioni finali
In positivo:
• l’univocità degli schemi di bilancio per tutto il sistema pubblico, con conseguente “consolidabilità” delle informazioni contabili
• il consolidamento con i bilanci degli enti e soggetti partecipati, che tanti problemi ha evidenziato in questi ultimi anni
• la classificazione del bilancio per “missioni e programmi” che consente una lettura funzionale sino ad oggi sconosciuta
Armonizzazione dei “sistemi contabili”
Considerazioni finali
In positivo:
• il livello di dettaglio conseguibile nelle informazioni contabili agganciate ad un piano dei conti univoco per tutte le pubbliche amministrazioni
• l’introduzione di strumenti fino a ieri facoltativi come il “fondo svalutazione crediti” che potrebbe indurre a comportamenti maggiormente virtuosi in materia di gestione delle entrate
Armonizzazione dei “sistemi contabili”
Considerazioni finali
In positivo:
• l’obbligo di approvazione e gestione del “bilancio di cassa”, oggi sempre più necessario per effetto del Patto di Stabilità e per gli obblighi introdotti dal DL n. 78/2009 sulla compatibilità degli impegni di spesa con il programma dei pagamenti
• si auspica altresì che il bilancio di cassa non sia limitato al primo esercizio del pluriennale, ma venga esteso all’intero bilancio triennale, con conseguenti vantaggi informativi e vincoli di sostenibilità sui relativi flussi
Armonizzazione dei “sistemi contabili”
Considerazioni finali
In positivo:
• alcune interessanti semplificazioni inerenti la classificazione di bilancio per acquisti di beni e servizi
• l’impossibilità, d’ora in avanti, di contabilizzare impegni per spese finanziate con fondi liberi, ove la manifestazione dei debiti fosse da collocare in esercizi futuri
Armonizzazione dei “sistemi contabili”
Considerazioni finali
Criticità da riesaminare:
• Si valuti con maggiore attenzione il rapporto tra oneri e benefici della formulazione del “principio contabile della competenza finanziaria potenziata”, oggi allegato al DPCM del 28 dicembre 2011, prima della sua stesura definitiva e dei cascami che comporta sulle norme
• Con l’introduzione di queste nuove regole di contabilizzazione ed in particolare con lo strumento del “fondo pluriennale vincolato” si corre il rischio di vanificare una parte significativa delle utilità e dei progressi in corso di realizzazione
Armonizzazione dei “sistemi contabili”
Considerazioni finali
Criticità da riesaminare:
• Si ritiene che l’informazione inerente la “scadenza” delle obbligazioni rappresenti un imprescindibile elemento di conoscenza, utile all’ottimizzazione delle scelte di programmazione ed alle operazioni di gestione
• Tuttavia non si ritiene opportuno che questa (il presidio della scadenza) arrivi a torcere, se non addirittura distorcere, il funzionamento della contabilità finanziaria, solo allo scopo di un artificioso “nascondimento dei residui”
Armonizzazione dei “sistemi contabili”
Considerazioni finali
Criticità da riesaminare:
• Il “fondo pluriennale vincolato” consente di ricollocare solo parte degli impegni giuridici in essere, poiché la manifestazione delle scadenze ha una proiezione temporale che talvolta va ben oltre il bilancio pluriennale
• In alternativa si provi ad accompagnare il bilancio di previsione, quello consuntivo e la gestione con una certificazione, obbligatoria, di tutte le scadenze