La difesa della Costituzione
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ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL PROCESSO DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
Recentemente sono state apportate alcune rilevanti modifiche alla Costituzione, una delle quali già
vigente, il cosiddetto pareggio di bilancio, di cui abbiamo parlato diffusamente in altro articolo, e
che in pratica, riscrivendo l’art. 81, istituisce l’equilibrio di bilancio, ma comunque tenendo conto
delle fasi avverse del ciclo economico, è ancora possibile l’incremento del debito pubblico, anche se
non si prevede nulla circa la possibilità di indebitamento per le spese per investimento.
Altre modifiche, come quella dell’art. 57 sono passate in prima lettura al Senato. In pratica viene
istituito un Senato pseudofederale, con una complicazione delle sue modalità di funzionamento,
dato che vengono inclusi, nei casi in cui si vota per le materie di legislazione concorrente oppure
riguardanti gli Enti locali, cioè quasi tutte, ulteriori rappresentanti delle Regioni.
Per quanto riguarda l’art. 72 appare incongruo il modo in cui viene parzialmente superato il
bicameralismo, che si concreta, tra l’altro, con la previsione che i disegni di legge riguardanti
materie di cui al 3° comma dell’art. 117 siano assegnati al Senato, nella composizione di cui all’art.
57 e con la complicazione del passaggio in commissione paritaria.
Ma soprattutto appare lesivo della centralità del Parlamento, già di fatto svuotata in queste ultime
legislature, il forte ridimensionamento del bicameralismo, previsto in limitati casi di cui ai commi 7
e 8, vanificando l’intento dei padri Costituenti che avevano inteso affidare alla seconda lettura la
funzione di un secondo esame, data l’importanza e la centralità del documento legislativo nella vita
dei cittadini.
Anche il comma 10 comprime la capacità decisionale del Parlamento, quasi facendolo scadere al
rango di un ufficio, la previsione del silenzio assenso nei (moltissimi) casi in cui la funzione
legislativa non sia paritaria fra i due rami del parlamento, dopo appena 15 gg. dalla trasmissione,
ravvisabile più per un mero ufficio che per un ramo del Parlamento.
Il comma 9 dispone poi un vero diktat da parte del Governo, che può imporre al Parlamento un
disegno di legge ritenuto urgente, e che deve essere votato, senza modifiche, entro un certo termine.
Lo svuotamento della funzione legislativa appare, qui, netto e grave, e oltretutto costituzionalizzato,
un altro passo e si potrebbe arrivare alla previsione di disegni di legge governativi approvati dallo
stesso Governo, senza il fastidio del passaggio parlamentare.
Altra compressione delle funzioni del Parlamento è quella prevista dall’art. 94, se la mozione di
sfiducia deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei componenti delle Camere,
l’innalzamento del numero minimo di parlamentari per la presentazione da un decimo a un terzo
rappresenta una irragionevole limitazione di questo diritto a garanzia delle minoranze, aggravata dal
fatto che deve essere presentata da entrambe le Camere.
Non solo, non appare nemmeno giustificata la necessità che sia votata da entrambe le Camere, dato
che la fiducia deve essere votata da tutte e due le Camere, dovrebbe bastare che venga meno in una
Camera per avere le dimissioni del Governo.
Parimenti non appare giustificata la necessità che venga indicato il nuovo Presidente del Consiglio
nella presentazione della mozione di sfiducia, essendo tale indicazione rimessa ai successivi passi
da compiere, che comportano, in caso di proseguimento della legislatura, consultazioni da parte del
Presidente della Repubblica, e nel caso in cui la crisi sfoci nello scioglimento delle Camere, accordi
fra le varie forze politiche.
Riguardo alle modifiche della nostra Costituzione in senso semipresidenzialista, a parte la
strumentalità delle stesse, approvate in prima lettura al Senato più per ragioni di visibilità politica e
che difficilmente vedranno la luce, per quanto riguarda l’art. 82 si osserva che l’elezione diretta del
Capo dello Stato non si concilia con il carattere parlamentare della nostra Repubblica, già
gravemente leso da una prassi che vede il Parlamento solo come organo di ratifica delle decisioni
del Governo, e le cui funzioni sono ulteriormente svuotate dalle modifiche agli artt. 72 e 94 sopra
viste.
Con l’art. 84 viene lasciata alla previsione di legge ordinaria la regolamentazione della
presentazione delle candidature, unicamente prevedendo alcuni principi, ciò appare incongruo se si
pensa all’importanza e alla centralità di questa figura, che avrebbe comportato una regolazione di
questo aspetto per via pressochè interamente costituzionale.
La previsione della presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’art. 92, tra le competenze del
Presidente della Repubblica, crea incongruenze e sovrapposizioni con il Presidente del Consiglio
dei Ministri, pure presente, e tale funzione inerente il Governo, e quindi la maggioranza,
difficilmente si concilia con la sua funzione di garanzia, che pure continua ad essere prevista
nell’art. 83.
Insomma, forse alcune modifiche dovevano essere maggiormente meditate, anche se le pressioni
internazionali, in particolare dell’Unione Europea si sono fatte sempre più forti, non è comunque
possibile che l’assillo dello spread e dei mercati arrivi addirittura a condizionare la Carta
fondamentale dell’organizzazione dello Stato e della vita dei cittadini.
Alessandro Ranieri – [email protected]