La dematerializzazione dei contratti

22
La dematerializzazione dei contratti Giovanni Maria Riccio Università di Salerno e-Lex Belisario Scorza Riccio & Partners 1

description

Presentazione sulla dematerializzazione dei contratti alla luce del CAD, della riforma del Codice del consumo e del Provvedimento del Garante privacy sulla biometria

Transcript of La dematerializzazione dei contratti

Page 1: La dematerializzazione dei contratti

1

La dematerializzazione dei contratti

Giovanni Maria RiccioUniversità di Salerno

e-Lex Belisario Scorza Riccio & Partners

Page 2: La dematerializzazione dei contratti

2

Documento informatico

• La rappresentazione informatica di atti, fatti o documenti rilevanti

• Genus molto ampio: vi rientrano tutti i documenti informatici

Page 3: La dematerializzazione dei contratti

3

Funzioni della forma

• Principio di libertà della formaProbatoriaSerietà dell’intento

• Commercio elettronico e regole sovranazionali (es. common law)

Page 4: La dematerializzazione dei contratti

4

Dicotomia CAD/Codice del consumo

• Il CAD disciplina documento informatico e firme in maniera formalistica, per finalità che non sono precipuamente destinate ai rapporti tra privati

• Vendite a distanza/Commercio elettronicoDue pilastri fondamentali (asimmetrie informative)

Obblighi di informazione preliminariRecesso

Page 5: La dematerializzazione dei contratti

5

D. Lgs. D.lgs. 21/2014

• Recepimento della direttiva 2011/83/UE• Si applica a tutti i contratti BtoC, inclusi i

contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici

• Non copre, inter alia, attività d’azzardo, servizi finanziari, aventi ad oggetto beni immobili, viaggi e vacanze “tutto compreso”

Page 6: La dematerializzazione dei contratti

6

Obblighi di informazione (Art. 49 Cod. Cons.)

• caratteristiche principali dei beni o servizi• identità del professionista• indirizzo, telefono, fax, e-mail (ove disponibili)• prezzo totale (IVA inclusa) + spese aggiuntive• costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione

a distanza• modalità di pagamento, consegna, esecuzione• recesso + costo per la restituzione

Page 7: La dematerializzazione dei contratti

7

Informazioni ulteriori

• esistenza e condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore

• durata del contratto o modalità per il recesso• la funzionalità del contenuto digitale,

comprese le misure applicabili di protezione tecnica

• codici di condotta• meccanismi extra-giudiziali di reclamo

Page 8: La dematerializzazione dei contratti

8

E-commerce/Contratti a distanza

• Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si aggiungono agli obblighi di informazione contenuti nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, e non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi previsti in conformità a tali disposizioni

Page 9: La dematerializzazione dei contratti

9

Modalità di conclusione

• Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale e' vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto

• In tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

• Quale firma elettronica?

Page 10: La dematerializzazione dei contratti

10

Recesso• Entro 14 gg. (non più 10) dalla conclusione per i

contratti di servizi ovvero dall’acquisizione del bene

• Non è necessario motivare il recesso• In caso di omessa comunicazione al

consumatore dell’informazione sull’esistenza del diritto di recesso si passa dagli attuali 60 gg. dalla conclusione del contratto e da 90 gg. dalla consegna del bene a dodici mesi

Page 11: La dematerializzazione dei contratti

11

Esercizio del diritto di recesso

• utilizzare il modulo tipo di recesso • presentare una qualsiasi altra dichiarazione

esplicita della sua decisione di recedere dal contratto

• non è richiesta alcuna forma di sottoscrizione• libertà delle forme

Page 12: La dematerializzazione dei contratti

12

Sufficiente un click?

• Sì, per la conclusione del contratto• No, per approvazione ex art. 1341 c.c. – le clausole non

hanno effetto “se non sono specificatamente approvate per iscritto”

• Trib. Catanzaro, Sez. I, 30 aprile 2012: Ai fini della validità di una clausola vessatoria contenuta in un modulo contrattuale on line occorre la specifica sottoscrizione della stessa, da assolversi con l’impiego della firma digitale da parte dell’aderente

• Corte d’Appello Pau, 23 marzo 2012, Sébastien R. c. Facebook

Page 13: La dematerializzazione dei contratti

13

Forma e…

• Non è sufficiente un click, che non è riconducibile ad alcuna firma elettronica/digitale del CAD

• Firma elettronica avanzata/firma digitale sono equivalenti alla sottoscrizione autografa

• Il click non è firma elettronica semplice – insieme dei dati in forma elettronica che sono associati ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica

Page 14: La dematerializzazione dei contratti

14

…sostanza

• Obiettivo della sottoscrizione è rendere edotto/consapevole il contraente

• Il click potrebbe non garantire questo livello di consapevolezza

• Anche la semplice apposizione “tipografica” del proprio nome e cognome potrebbe assolvere a tale funzione

Page 16: La dematerializzazione dei contratti

16

Contratti bancari• Tribunale Reggio Emilia, sentenza 05.10.2011 n° 1503• Per poter operare su strumenti finanziari derivati e warrant è necessario

integrare il contratto di negoziazione con il contenuto di cui all’art. 30, comma 2, lett. e) del Regolamento Consob 11522/98, integrazione per la quale è richiesta la forma scritta ad substantiam

• art. 11 del D.P.R. 445/2000, il quale, nel prevedere testualmente che “i contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del presente testo unico sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge” non solo non è stato toccato dalla riforma di cui al D.Lgs. 10/2002, ma è stato poi successivamente modificato dall’art. 4 del D.P.R. 137/2003, che ha sostituito alle parole “firma digitale” quelle di “firma elettronica qualificata” (che costituisce un terzo tipo di firma, equiparabile senza dubbio, sul piano dell’efficacia giuridica, alla firma digitale) coordinando così il testo della norma con le modifiche in precedenza apportate dallo stesso D.Lgs. 10/2002.

Page 17: La dematerializzazione dei contratti

17

Grafometrie

• Due finalitàFini di autenticazione (parere del gen .2013 + provv.

sett. 2013 + provv. gen. 2014)Fini dichiarativi

Il soggetto che riceve la grafometria acquisisce il dato grafometrico originario il dato creatoIn caso di fini dichiarativi – accesso solo eventuale in

caso di contestazione

Page 18: La dematerializzazione dei contratti

18

Utilizzo di firme grafometriche

• la pressione della penna • la velocità con cui si esegue la firma • • l’accelerazione durante la fase di scrittura • • i tratti in cui la penna viene sollevata durante

l’apposizione della firma

Page 19: La dematerializzazione dei contratti

19

Garante privacy

• I dati acquisiti grazie al tablet vengono immediatamente cifrati mediante un certificato simmetrico (così da impedirne fin da subito la loro leggibilità in chiaro) e successivamente ulteriormente cifrati tramite una chiave pubblica relativa a un certificato digitale denominato "certificato di protezione".

• I dati cifrati e incorporati nel documento vengono poi "cancellati e sovrascritti dalla memoria (ram) del computer utilizzato” così da rendere inaccessibile il dato biometrico in chiaro.

• Conservazione dei dati raccolti

Page 20: La dematerializzazione dei contratti

20

Provvedimento 21 maggio 2014

• Working Group Article 29• Autenticazione informaticaRilevazione della vivezza dell’improntaCancellazione dei dati biometrici grezzi subito

dopo la loro raccoltaTecniche crittografiche robuste per dispositivi

Page 21: La dematerializzazione dei contratti

21

Applicazione legge privacy

• Analisi dei rischi per i soggetti interessati• Assecondare legittime esigenze organizzative delle

imprese• Rispetto degli obblighi normativi (es. notificazione,

informativa, consenso, misure di sicurezza)• Esonero dall’art. 17 – richiesta verifica preliminare e

relative sanzioni: da 10k a 120k (artt. 167, c. 2 + 162, c. 2)

Page 22: La dematerializzazione dei contratti

22

Grazie e arrivederci

Via dei Barbieri, 600186 Roma

Tel. +39-06.87750524Fax +39-0692931778

[email protected] www.e-lex.it