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PIERLUIGI MASTROGIUSEPPE [email protected] ROSARIO SOLOPERTO [email protected] La contrattazione collettiva nel lavoro pubblico Contrattazione collettiva nazionale ed integrativa dopo la Riforma “Brunetta” (D. Lgs. n. 150/2009) A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 2 Nuovo assetto delle fonti Frontiera mobile tra diritto pubblico e diritto privato La norma fondamentale che ridisegna l’assetto delle fonti di disciplina del lavoro pubblico è l’art.1 della legge delega 4 marzo 2009, n.15, che ha sostituito il precedente art.2, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001 nei seguenti termini: Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla leggeTale nuova disciplina si applica a tutte le disposizioni emanate o adottate successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 15/2009

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PIERLUIGI [email protected]

ROSARIO [email protected]

La contrattazione collettivanel lavoro pubblico

Contrattazione collettiva nazionale ed integrativa dopo la Riforma “Brunetta”

(D. Lgs. n. 150/2009)

A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 2

Nuovo assetto delle fonti

■ Frontiera mobile tra diritto pubblico e diritto privato

■ La norma fondamentale che ridisegna l’assetto delle fonti di disciplina del lavoro pubblico è l’art.1 della legge delega 4 marzo 2009, n.15, che ha sostituito il precedente art.2, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001 nei seguenti termini:

“Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge”

■ Tale nuova disciplina si applica a tutte le disposizioni emanate o adottate successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 15/2009

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Nuovo assetto delle fonti

■ Completo ribaltamento di prospettiva: da logica di generale derogabilità della legge ad opera della contrattazione collettiva, salvo diverse prescrizioni di questa, si passa ad una diversa relazione di gerarchia in cui è solo la legge a stabilire i margini di possibile intervento della contrattazione collettiva

■ La nuova disciplina non riguarda invece le leggi concernenti gliaspetti retributivi

“Le disposizioni di legge, regolamento o atto amministrativo che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piùfavorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi ed i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva”

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Nuovo assetto delle fonti

■ Nel precedente assetto la competenza primaria in materia di disciplina del lavoro pubblico spettava alla contrattazione collettiva mentre la fonte legale aveva solo una funzione meramente residuale. La nuova disciplina non riguarda invece le leggi concernenti gli aspetti retributivi

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Lo spazio della contrattazione collettiva

■ Nel precedente assetto:“La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali” (art. 40, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001)Dizione generale e generica che, interpretata in senso estensivo, era intesa nel senso della negoziabilità di tutte le materie e di tutti gli istituti comunque connessi al rapporto di lavoro, anche se solo indirettamente

■ Nel precedente assetto, la competenza della contrattazione collettiva era, comunque, esclusa nelle materie previste dall’art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001:linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuazione degli uffici di maggiore rilevanza, modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinazione delle dotazioni organiche complessive

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Lo spazio della contrattazione collettiva

■ In alcuni casi, altre norme del D. Lgs. n. 165/2001 hanno posto ulteriori limiti alla contrattazione collettivaPer esempio, l’art. 19, ai sensi del quale la disciplina degli incarichi dirigenziale non può essere derogata dai contratti collettivi

■ Nel precedente assetto, escluse dalla contrattazione anche le materie riservate alla legge ed agli atti pubblicistici dall’art. 2, comma 1, lett. c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (tesi noncondivisa unanimemente)Responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell’espletamento di procedure amministrative; organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi; principi fondamentali di organizzazione degli uffici; procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; ruoli e dotazioni organiche; garanzia della libertà di insegnamento e autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca; responsabilità ed incompatibilità tra impiego pubblico ed altri incarichi

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Lo spazio della contrattazione collettiva

■ Nel nuovo assetto dopo l’emanazione del d. lgs. n. 150/2009:“La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono in particolare escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’art.9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all’art.1, comma 2, lett.c) della legge 23 ottobre 1992, n.421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva èconsentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”

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Lo spazio della contrattazione collettiva

La nuova definizione degli spazi negoziali

• Contrattazione solo su diritti ed obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro

• Materie inibite alla contrattazione

• Materie parzialmente inibite (“negli esclusivi limiti delle norme di legge”)

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Lo spazio della contrattazione collettiva

■ Una indicazione di carattere positivo: solo materie strettamente e direttamente connesse al rapporto di lavoro (che trovano il proprio fondamento nel contratto individuale) e materie relativealle relazioni sindacali (contrattazione, partecipazione, diritti e prerogative)

■ Una indicazione di carattere negativo (divieto di contrattare):■ Materie di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 421/1992

(si fa chiarezza su un punto controverso)

■ Organizzazione degli uffici

■ Materie oggetto di partecipazione sindacale

■ Prerogative dirigenziali (art. 5, comma 2, art. 16, art. 17)

■ Una indicazione di carattere parzialmente positivo (contrattabilità negli esclusivi limiti della legge):■ Sanzioni disciplinari

■ Valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio

■ Mobilità

■ Progressioni economiche

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Lo spazio della contrattazione collettiva

■ Resta fermo il divieto di contrattazione nelle materie oggetto delle espresse e diverse disposizioni dell’art. 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n.165/2001, definite in modo espresso come “imperative”

■ Monitoraggio dell’Aran su effettività e congruenza del riparto tra le fonti (art. 46, comma 4 del d. lgs. n. 165/2001)

■ Apparato sanzionatorio: nullità parziale delle clausole contrattuali in contrasto con norme imperative di legge o che abbiano superato i limiti prescritti all’attività negoziale, con la contestuale attivazione del meccanismo della sostituzione automatica delle stesse con le norme legali, secondo la disciplina degli artt. 1339 e 1419, comma 2, del codice civile

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Lo spazio della contrattazione collettiva

■ Possibili materie oggi in contrattazione che il nuovo assetto sembrerebbe escludere: criteri generali dei sistemi di valutazione, politiche generali orario di lavoro; orario di lavoro.

■ Rilegificazione di alcune materie prima dominio esclusivo della contrattazione collettiva: p. esempio, premialità (nuova formulazione art. 45)

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Struttura, livelli e durata della contrattazione

■ Struttura contrattuale, rapporti tra i diversi livelli e durata disciplinati dalla contrattazione collettiva in coerenza con il settore privato ed in modo che vi sia coincidenza tra vigenza della disciplina giuridica e vigenza della disciplina economica (art. 40, comma 3)

■ Accordo per la riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio2009

■ Intesa per l’applicazione dell’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 ai comparti contrattuali del settore pubblico (firmata il 30 aprile 2009)

■ Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa all’interno di limiti e vincoli precisamente stabiliti (e rafforzati dal d. lgs. n. 150/2009) (art. 40, commi 3-bis e 3-quinquies)

■ Accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a più comparti: accordi quadro (art. 41, comma 5)

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Struttura, livelli e durata della contrattazione

■ Il CCNL garantisce la certezza di trattamenti economici comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale; garantisce l’adeguamento dei salari all’inflazione

■ Il CCI assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance

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Comparti e aree

■ Anche nel nuovo assetto: comparti e aree

■ Li stabilisce sempre un accordo quadro

■ Ma all’interno di vincoli che limitano fortemente l’autonomia negoziale (art. 40, c. 2 e art. 41, commi 2 e 3):“fino ad un massimo di quattro comparti, cui corrispondono non più di quattro aree per la dirigenza”“un’apposita sezione di un’area per la dirigenza del SSN”“nell’ambito dei comparti, apposite sezioni per specifiche professionalità”“è costituito un comitato di settore nell’ambito della Conferenza delle regioni per regioni, enti regionali ed enti del SSN che esercita le competenze proprie dei comitati di settori per uno dei comparti”“costituito un comitato di settore nell’ambito di ANCI, UPI ed UNIONCAMERE che esercita le competenze per uno dei comparti”ricondotti ai comparti anche gli enti di cui all’art. 70, c. 4

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I soggetti del CCNL

■ ARAN: continuità con alcune innovazioni (nuovi organi, nomine e incompatibilità – anche per i dirigenti, monitoraggio, presenza rafforzata dei comitati di settore all’interno dell’Agenzia)

■ SOGGETTI SINDACALI: confermate le previsioni dell’art. 43 in materia di accertamento della rappresentatività sindacale (norma transitoria art. 65, comma 3, d. lgs. n. 150/2009)

■ COMITATI DI SETTORE: previsione di tre comitati (art. 41, commi 2 e 3)

■ Conferenza delle Regioni

■ ANCI-UPI-UNIONCAMERE

■ Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per lapubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (quest’ultimo, al fine di salvaguardare le specificità sente preventivamente …)

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La procedura del CCNL

■ Definizione delle risorse finanziarie complessive

■ Atti di indirizzo all’Aran (gli atti di indirizzo di Conferenza delle Regioni e di ANCI-UPI-UNIONCAMERE sono sottoposti preventivamente al Governo che, nel termine di venti giorni, esprime la propria valutazione in ordine alla compatibilità con le linee generali di politica economica e finanziaria nazionale)

■ Ricevuto l’atto di indirizzo, l’ARAN avvia la trattativa negoziale, convocando le confederazioni e le organizzazioni sindacali riconosciute rappresentative nel comparto o nell’area dirigenziale, informando costantemente i Comitati di settore ed il Governo sull’andamento del negoziato; la trattativa si conclude con la sottoscrizione di una ipotesi d’accordo

■ ARAN trasmette ipotesi di accordo (con relazione tecnica e quantificazione oneri), nel termine di dieci a Comitato di settore e al Governo (anche al Governo solo per Conferenza Regioni e ANCI-UPI-UNIONCAMERE)

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La procedura del CCNL

■ Parere sull’ipotesi di accordo da parte del comitato di settore

■ Per Conferenza regioni e ANCI-UPI-UNIONCAMERE il parere è sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari, diretti e indiretti, che ne derivano sui rispettivi bilanci; sopravvive transitoriamente, fino all’attuazione del federalismo fiscale, la possibilità del Governo di effettuare osservazioni entro 20 giorni dall’invio del contratto sulla compatibilità dei costi contrattuali con le linee generali di politica economico-finanziaria

■ Acquisito il parere favorevole dei Comitati di settore (ed intervenute le osservazioni del Consiglio dei Ministri – o scaduto il termine massimo di 20 giorni stabilito per esse – per i contratti collettivi per i quali sono previste), il giorno successivo l’ARAN trasmette alla Corte dei Conti l’ipotesi di accordo, con la quantificazione dei costi contrattuali, ai fini della certificazione di compatibilità

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La procedura del CCNL

■ Certificazione della Corte dei conti entro quindici giorni, decorsi i quali si intende positiva: la corte si esprime su attendibilità, compatibilità finanziaria, compatibilità economica; può avvalersi di tre esperti

■ La certificazione non positiva è ora bloccante. Essa può inoltre riguardare singole clausole

■ Pubblicazione CCNL sottoscritto per finalità informative: Gazzetta ufficiale, sito web Aran, sito web amministrazioni interessate

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Contrattazione integrativa

• ART. 40, C. 3-BIS, D. LGS. N. 165/2001

• Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione

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Contrattazione integrativa

■ Autonoma, nell’ambito di limiti, vincoli, controlli, monitoraggi e obblighi di pubblicità (art. 40, comma 3-bis).

■ Limiti, vincoli, controlli, monitoraggi e obblighi di pubblicità sono previsti per assicurarne la compatibilità economico-finanziaria e la finalizzazione all’efficienza ed ai guadagni di produttività.

Dalla previsione legislativa emerge:

■ La funzionalizzazione della contrattazione integrativa all’efficienza ed alla produttività

■ La persistente gerarchia tra CCNL e CCI

■ La previsione della contrattazione a termine

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Contrattazione integrativa

■ Vincoli e limiti

■ Rispetto art. 7, comma 5, (le pubbliche amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondono alle prestazioni effettivamente rese)

■ Vincoli di bilancio

■ Funzionalizzazione all’efficienza ed alla produttività, mediante incentivazione impegno e qualità performance. A tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato

■ Materie delegate dal CCNL (divieto di trattarne altre)

■ Vincoli e limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono

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Contrattazione integrativa

■ Segue: vincoli e limiti

■ Il CCNL stabilisce modalità di utilizzo e limiti finanziari rafforzati per le PA che fanno capo al Governo come comitato di settore

■ Regioni ed enti locali (no enti del SSN ed altri) possono destinare risorse aggiuntive, ma nei limiti del CCNL, nei limiti dei parametri di virtuosità per la spesa di personale, nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti. Inoltre, subordinatamente all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance

■ Divieto espresso di sottoscrivere CCI in contrasto con limiti e vincoli del CCNL (con norme di legge), che disciplinano materie non espressamente delegate, che comportano oneri non previsti in bilancio

■ In caso di inosservanza del divieto: le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite (o dalla legge o dal CCNL) ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile

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Contrattazione integrativa

■ Segue: vincoli e limiti

■ In caso di accertato superamento (da parte di corte dei conti e ispettori MEF e DFP) dei vincoli finanziari: è fatto altresì obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva (sanzione aggiuntiva e specifica per il caso di difformità che implichino una maggiore spesa).

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Contrattazione integrativa

■ Controlli

■ Controllo del collegio dei revisori dei conti, del collegio sindacale, degli uffici centrali di bilancio o degli altri analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti: ha per oggetto la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione di norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (controllo rafforzato rispetto al passato, anche su aspetti di merito)

■ Controllo DFP e RGS su contratti integrativi di amministrazioni statali, enti pubblici non economici, enti e istituzioni di ricerca con organico superiore a 200 unità (controllo originariamente previsto dall’art. 39, della legge n. 449/1997)

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Contrattazione integrativa

■ Monitoraggi

■ Monitoraggio RGS (d’intesa con Corte Conti e DFP): trasmissione su modelli predefiniti di informazioni sui costi al fine di verificare il rispetto dei limiti finanziari, l’evoluzione della consistenza dei fondi e la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell’impegno e della qualità della performance individuale (con particolare riferimento a istituti economici e progressioni economiche). Informazioni trasmesse alla Corte dei conti, la quale ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili…

■ Monitoraggio ARAN sull’applicazione dei CCNL e sulla contrattazione integrativa, per verificare l’effettività e la congruità del riparto di materie tra legge, CCNL e CCI e le principali criticità emerse

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Contrattazione integrativa

■ Obblighi di pubblicità

■ OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RENDICONTAZIONE SUL SITO: Tutte le PA devono pubblicare sul proprio sito istituzionale i contrattiintegrativi stipulati, con la relazione tecnico–finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo interno, nonché le “specifiche informazioni” annualmente trasmesse al Ministero dell’Economia e Finanze, secondo le modalità sopra descritte; la relazione illustrativa deve evidenziare gli effetti positivi attesi dall’amministrazione sotto il profilo della crescita della produttività e dell’efficienza delle attività svolte e dei servizi erogati, valutati in relazione alle richieste ed alle attese della collettività; pubblicazione permanente e con modalità che garantiscano la piena accessibilità e visibilità; sarà predisposto da parte del DFP (d’intesa con MEF e Conferenza unificata) un modello per valutare il contratto

■ OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEL CCI: ad Aran (per via telematica) ed al CNEL

■ Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi (anche connessi con il monitoraggio): divieto di adeguamento delle risorse e blocco trasferimenti

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Contrattazione integrativa

■ Rafforzamento del potere di azione unilaterale“I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.” (art. 40, comma 3-bis, penultimo ed ultimo periodo)

■ “Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall’art.40-bis”. (art. 40, comma 3-ter)

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Contrattazione integrativa

■ Segue: rafforzamento del potere unilaterale del datore di lavoro:

� Possibilità di azione unilaterale in caso di mancato accordo

� Anche su materie implicanti l’erogazione di trattamenti economici

Alle due previsioni legislative si connettono due possibili interpretazioni

■ Regolano due fattispecie diverse di azione unilaterale (definitiva la

prima, provvisoria e temporanea la seconda). Per entrambe, azione unilaterale possibile anche sul trattamento economico

■ La prima regola generale (sugli istituti normativi) (come ora lacontrattazione a termine), la seconda regola speciale (sugli istituti economici)

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Relazioni sindacali

■ No contrattazione nazionale ed a maggior ragione integrativa su materie appartenenti alla sfera della organizzazione e della micro-organizzazione, su quelle oggetto di partecipazione sindacale e su quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (articolo 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001); in particolare, su organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane

■ In tali materie – esclusa la contrattazione - la partecipazione sindacale potrà svilupparsi esclusivamente nelle forme dell’informazione, qualora prevista nei contratti collettivi nazionali

■ Consultazione su organizzazione e disciplina uffici e dotazioni organiche (art. 6).

ART. 5, C. 2, D. LGS. N. 165/2001Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici

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Relazioni sindacali

■ Il d.lgs. n. 150/2009 inibisce alla contrattazione ed alla concertazione materie per le quali i contratti in vigore (vigenti anche nel triennio 2010-2012) prevedono contrattazione o concertazione

■ Inoltre, prevede potere di azione unilaterale in caso di mancatoaccordo

■ Infine, prevede nuove norme in materia di premialità

■ Le nuove norme si impongono da subito ai contratti collettivi nazionali vigenti oppure occorre attendere la stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali?

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Relazioni sindacali

CIRCOLARE DFP N. 7/2010Il decreto legislativo n. 150 del 2009 prevede un sistema graduale diapplicazione delle disposizioni in materia di contrattazione integrativa.In particolare, dalla lettura delle norme si evince che:- alcune disposizioni sono di diretta ed immediata applicazione;

- per altre è previsto un “adeguamento” entro termini prefissati;- per altre ancora è necessario attendere la stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali.E’ l’articolo 65 del d.lgs. n. 150 del 2009 che porta a tali conclusioni, in quanto

stabilisce, che i contratti integrativi vigenti dovranno essere adeguati ad alcune delle nuove disposizioni entro i termini ivi previsti. Nello specifico, il comma 1prevede l’adeguamento dei contratti integrativi alle disposizioni relative alla definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione ed alla legge, nonché a quelle del Titolo III del nuovo decreto (Merito e Premi).

Ragionando per converso, tutte le altre disposizioni in materia, non menzionate cioè dal comma 1 dell’articolo 65 del decreto citato, devono intendersi applicabili dall’entrata in vigore del medesimo, purché non vincolate alla stipulazione di clausole di competenza della nuova contrattazione nazionale.

A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 32

Relazioni sindacali

CIRCOLARE DFP N. 7/2010

NORME DI DIRETTA ED IMMEDIATA APPLICAZIONE

■Relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa■Sistema dei controlli■Sanzioni relative alla contrattazione integrativa■Disposizioni relative alle nuove materie di contrattazione nazionale ed integrativa

Queste disposizioni, non essendo previsto dalla legge un termine di adeguamento, operano dal 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009. Nei confronti dei contratti collettivi

che dispongano in modo diverso vengono applicati i meccanismi di eterointegrazione contrattuale previsti

dagli articoli 1339 e 1414, secondo comma, codice civile, ai sensi dell’articolo 2, comma 3-bis, del d.lgs.

n. 165 del 2001 (come modificato dall’art. 33 del d. lgs. n. 150 del 2009). In queste ipotesi la norma

contrattuale difforme viene automaticamente sostituita da quella primaria contenuta nell’articolo 5,

comma 2 (come modificato dall’art. 34 del d. lgs. n. 150 del 2009), che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2,

del d.lgs. n. 165 del 2001, ha carattere imperativo ed è quindi inderogabile, al pari di tutte le norme del

d.lgs. n. 165 del 2001. Per cui, nelle predette materie, le forme di partecipazione sindacale, se giàpreviste dai contratti nazionali, “regrediscono” all’informazione.A maggior ragione, per dettato testuale ed esegesi sistematica, nelle materie oggetto di macro-

organizzazione, nei cui margini è contenuta l’attività di micro-organizzazione ai sensi dell’articolo 5,

comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, non possono attivarsi forme di partecipazione sindacale diverse

dall’informazione.

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Relazioni sindacali

CIRCOLARE DFP N. 7/2010

DISPOSIZIONI PER LE QUALI SI PREVEDE ADEGUAMENTO ENTRO TERMINI PREFISSATI

■Adeguamento contratti integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2009 alle disposizioni concernenti il riparto delle materie tra contrattazione collettiva e legge ed alle disposizioni del titolo III in materia di premialità■Adeguamento leggi regionali e regolamenti enti locali■Limiti e modalità di applicazione per talune categorie (personale docente Scuola e Afam, ricercatori e tecnologi, personale PCM e MEF)

A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 34

Relazioni sindacali

CIRCOLARE DFP N. 7/2010

DISPOSIZIONI LA CUI APPLICAZIONE PRESUPPONE L’ESISTENZA DEI NUOVI SISTEMI DI VALUTAZIONE

Fino al 30 settembre 2010, quindi, le Amministrazioni non potranno procedere all’applicazione puntuale

delle disposizioni contenute nel Titolo III.

Si fa riferimento, in particolare, all’articolo 19 (criteri per la differenziazione delle valutazioni), all’articolo

25 (attribuzione di incarichi di responsabilità), nonché all’articolo 27 (premio di efficienza).

Tuttavia, non è pensabile che tale tempistica determini di fatto l’impossibilità per le amministrazioni di

predisporre nuovi contratti integrativi.

Conseguentemente, dal combinato disposto dell’articolo 65, del Titolo III, e dell’articolo 30 del decreto

legislativo, i nuovi contratti integrativi, anche in attesa della “definizione” dei sistemi di valutazione, e

quindi non oltre il 30 settembre 2010, potranno comunque essere stipulati, riferendosi in ogni caso ai

principi enunciati dalle singole disposizioni del Titolo III, che l’articolo 17 del d.lgs. n. 150 del 2009,

sinteticamente, identifica nei principi di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e

differenziazione nel riconoscimento degli incentivi.

A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 35

Relazioni sindacali

CIRCOLARE DFP N. 7/2010

DISPOSIZIONI LA CUI APPLICAZIONE PRESUPPONE L’ESISTENZA DEI NUOVI CCNL

■Norma che impone di destinare alla produttività individuale la quota prevalente della retribuzione accessoria, la quale presuppone un intervento sulla struttura della retribuzione che può essere attuata solo con i successivi contratti collettivi (comma 3-bis dell’art 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo)■Disposizioni relative al trattamento accessorio dei dirigenti collegato ai risultati di cui all’articolo 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’articolo 45 del d.lgs. n. 150 del 2009■Bonus annuale delle eccellenze e del premio annuale per l’innovazione, che richiedono comunque l’intervento del contratto nazionale per la determinazione dell’ammontare (articoli 21 e 22 del d.lgs. n. 150 del 2009)■Disposizioni che prevedono la possibilità di distribuire le risorse della contrattazione decentrata sulla base della “graduatoria di performance” di cui all’articolo 40, comma 3-quater

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•Parere F.P. n.40123 del 7.9.2010 su articolazione dell’orario di lavoro e di servizio.

• In materia: “occorre tenere conto dei mutamenti intervenuti in tema di relazioi sindacali a seguito della modifica del D.Lgs.n.165/2001 operata dal D.Lgs.n.150/2009. In particolare con la novella dell’art.5 del D.Lgs.n.165 del 2001 sono stati particolarmente valorizzati i poteri e le prerogative del dirigente ed è stato stabilito che ….”

•“Con la riforma è stata eliminata la possibilità di attivare la concertazione nelle materie dell’organizzazione del lavoro ed è stata eccezionalmente mantenuta la consultazione preventiva nella materia dell’organizzazione degli uffici (art.6 del D.Lgs.n.165/2001)”.

•“…l’art.54 ha novellato il testo dell’art.40 ed ha delimitato l’ambito della contrattazione collettiva stabilendo in particolare che sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie “afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17….”

•“Gli artt.40. comma 3, quinquies e 2, comma 3, del D.Lgs.n.165/2001come novellati disciplinano poi la sanzione della nullità ed il meccanismo di sostituzione automatica delle clausole invalide”

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Segue Parere F.P. n.40123 del 7.9.2010

“Quindi il modello di relazioni sindacali applicabile dovrà essere individuato in base alla nuova normativa ed alle indicazioni fornite con la predetta circolare (n.7/2010)”

“Ad avviso dello scrivente, ne consegue che, poiché le materie in questione afferiscono a prerogative dirigenziali, rientrando nell’organizzazione del lavoro, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs.n.150/2009, non è più possibile attivare la contrattazione e la concertazione, dovendosi comunque assolvere alle relazioni sindacali mediante informazione”.

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■ Vanno segnalate alcune pronunce di giudici del lavoro che hanno interpretato in modo diverso il d. lgs. n. 150/2009 per ciò che concerne la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni

■ Tribunale Torino 2/4/2010: le nuove norme, in virtù del richiamo all’art. 11 preleggi, ai principi costituzionali di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, in assenza di espressadisposizione circa la immediata caducazione di tutti gli accordi negoziati sulle premesse normative precedenti (ipotesi che oltre a sollevare problemi di costituzionalità precipiterebbe in un caos normativo certamente non voluto dal legislatore le pubbliche amministrazioni, travolgendo patti raggiunti dalle parti nel legittimo esercizio delle rispettive prerogative, senza tuttavia prevedere alcuna disposizione sostitutiva …) ma, per contro, con l’espressa previsione di un iter progressivo temporalmente scandito per l’adeguamento dei contratti collettivi vigenti, a chiare lettere dispone l’efficacia di tali contratti quantomeno al 31/12/2010. Tutto ciò del resto, in accordo con i contenuti della legge delega n. 15/2009 che, nell’enunciare all’art. 3 “i principi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa e funzionalità delle amministrazioni pubbliche” non può non riferirsi alle future contrattazioni

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■ Tribunale Salerno 18/7/2010 : affinché l’amministrazione possa procedere unilateralmente occorre che i precedenti contratti integrativi abbiano esaurito la loro efficacia. Evidente quindi che l’amministrazione convenuta giammai avrebbe potuto dare applicazione all’art. 54 del d. lgs. n. 150/2009. In ragione di quanto esposto, l’amministrazione era tenuta ad osservare le disposizioni contrattuali vigenti in particolare le procedure da osservare per il raggiungimento dell’accordo sulla base del fondo salario accessorio.

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■ Tribunale Lamezia Terme 7/9/2010: in definitiva, da un lato il legislatore ha innovato la materia, escludendo la partecipazione sindacale su alcuni aspetti della gestione dei rapporti di lavoro, anche mediante inserzione automatica delle norme imperative nei CCNL che dispongono in modo difforme, ma dall’altro ha confermato la validità ed efficacia dei CCNL fino al successivo rinnovo e di quelli integrativi fino al 31/12/2010 (ove non adeguati medio-tempore). Si tratta di un evidente difetto di coordinamento che può essere risolto solo mediante una lettura di salvaguardia delle pattuizioni in corso e con applicazione del meccanismo di inserzione automatica di norme imperative di legge solo ai contratti collettivi futuri, che non tengano conto delle rinnovate disposizioni del decreto Brunetta, espressamente qualificate come norme imperative dallo stesso decreto

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■ Tribunale Trieste 5/10/2010: è indiscutibile che, in base alle nuove disposizioni legislative, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione, salva la sola informazione ai sindacati, con esclusione di obblighi di concertazione e contrattazione sindacale. Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa comunale, non si ritiene che le previsioni degli artt. 34 e 54 del d. lgs. n. 150/2009 siano di immediata efficacia, con conseguente immediata caducazione delle discipline contrattuali contrastanti con disposizioni di legge. Come correttamente rilevato in dottrina, occorre mettere in relazione l’applicabilità delle nuove disposizioni con il meccanismo dell’efficacia temporale delle fonti contrattuali in essere che hanno una durata prestabilita nel tempo e sono soggette a periodici rinnovi, sicché occorre verificare se l’applicabilitàimmediata delle nuove disposizioni travolga le difformi previsioni contrattuali a prescindere dalla loro predeterminata efficacia nel tempo. Il legislatore del 2009 si èposto il problema, tanto è vero che in un’apposita norma ha previsto un regime transitorio. Il testo dell’articolo, nei primi due commi, riguarda sicuramente i soli contratti integrativi. La disposizione dell’art. 65, comma 5, va allora intesa in modo tale da armonizzarsi sistematicamente con le disposizioni dei commi precedenti, ovvero nel senso che le norme del decreto che riguardano la contrattazione collettiva nazionale trovano applicazione solo in riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dopo l’entrata in vigore della riforma e non a quelli stipulali anteriormente. Né, evidentemente, può avere rilievo la diversa previsione della circolare DFP n. 7/2010 cui il Comune di è adeguato, dal momento che, come è noto, le circolari, e tra queste quelle interpretative, hanno la sola funzione di esprimere un parere finalizzato a disciplinare l’attività degli organi amministrativi inferiori, ma, non costituendo fonti del diritto, non sono in alcun modo vincolanti per il giudice.

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• Le controdeduzioni

L’attenzione è posta solo sulle disposizioni concernenti la contrattazione collettiva ed in particolare sul punto dell’art.65, comma 5, del D.Lgs.n.150/2009: “Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso”.

In realtà la norma fondamentale è quella del nuovo testo dell’art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001che esclude dalla contrattazione e dagli istituti di partecipazione sindacale l’organizzazione degli uffici, l’organizzazione del lavoro e più in generale tutti gli aspetti riconducibili alle cosiddette prerogative manageriali.

Si tratta di una previsione strettamente collegata al rafforzamento dei poteri e delle responsabilità (e delle sanzioni) del dirigente.

Proprio per i suoi contenuti, questa norma si colloca a monte della stessa contrattazione collettiva, costituendone un limite insuperabile e di carattere imperativo (nuovo art.2 del D.Lgs.n.165/2001).

In quanto tale e in mancanza di una previsione espressa di senso contrario, essa èentrata in vigore in data 15.11.2009

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Conseguentemente, deve ragionevolmente ritenersi che nelle materie considerate nell’art.5, comma 2, tutte le forme di partecipazione sindacale (contrattazione e concertazione) previste dai CCNL siano arretrate alla sola informazione.

Non sembra perciò sostenibile la tesi che demanda il “passaggio” ai futuri CCNL, sulla base del citato art.65, comma 2, del D.lgs.n.150/2009.

Accettando tale tesi, si finirebbe per demandare l’applicazione della legge alle mutevoli considerazioni della contrattazione collettiva, dato che è questa ad essere oggetto dell’intervento legislativo sotto il profilo della limitazione dell’oggetto.

Infatti, ciò si tradurrebbe nell’ammissione della possibilità della contrattazione di porre limiti alle esclusioni per essa previste dalla legge o comunque di rinviare, sine die, l’applicazione di questa, in contrasto con i principi dell’art.97 della Costituzione.

Del resto, pure ad ammettere il necessario intervento della contrattazione futura, la stessa avrebbe solo una efficacia meramente dichiarativa, limitandosi alla constatazione dell’avvenuta sottrazione di tutta una serie di materie dalla contrattazione e dagli istituti della partecipazione sindacale. Data l’entrata in vigore in data 15.11.2009 del nuovo testo dell’art.5, comma 2.

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Occorre poi anche considerare la portata delle norme sull’adeguamento dei contratti integrativi, di cui all’art.65, commi 1 e 4, del D.Lgs.n.150/2009.

Infatti, se per i contratti integrativi sono previsti termini temporali entro i quali gli stessi devono adeguarsi alle nuove regole in materia di ambiti riservati alla contrattazione e alla legge nonché a quelle concernenti i sistemi premiali, ciò vuol dire, indirettamente ma chiaramente, che le stesse sono già entrate in vigore dal 15.11.2009. Il legislatore evidentemente ne ha solo differito l’applicazione per evitare un impatto repentino sulle regole dei contratti integrativi in essere (si tratta del livello più vicino ai datori di lavoro ed ai dipendenti).

Questa disciplina evidenzia il paradosso che si verrebbe a creare ritenendo ancora vigenti ed efficaci le clausole dei CCNL non conformi alle nuove disposizioni del D.Lgs.n.150/2009.

Infatti, ove si ritenessero ancora efficaci i precedenti CCNL non conformi, ove i contratti integrativi invece si adeguassero al D.Lgs.n.150/2001 entro i termini prestabili, in attesa dei futuri CCNL, questi finirebbero per porsi in contrasto con i primi, con la conseguente possibile applicazione della sanzione della nullità. Il che evidentemente è assurdo!!!

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L’inversione di tendenza: Tribunale di Pesaro, 417/2010

Il caso:

Un ente locale stabilisce l’impiego di alcune lavoratrici in alcune particolari mansioni, senza attivare in via preventiva la procedura di concertazione, fornendo ai soggetti sindacali legittimato la sola informazione.

Una OO.SS. denuncia tale comportamento datoriale come antisindacale adducendo la violazione dell’art.8, comma 2, del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali dell’1.4.1999, come sostituito dall’art.6 del CCNL del 22.1.2004.

Con decreto del 2.8.2010, il Tribunale di Pesaro accoglie il ricorso dichiarando l’antisindacalità della condotta dell’ente.

Contro tale decreto, il datore di lavoro pubblico propone opposizione

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L’inversione di tendenza: Tribunale di Pesaro, 417/2010

A sostegno dell’opposizione, l’ente adduce l’immediata operatività delle previsioni dell’art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, come sostituito dall’art.34, comma 1, lett.a) del D.Lgs.n.150/2009, che, in materia di organizzazione del lavoro, prevede la sola informazione sindacale.

Essendo entrato in vigore il D.Lgs.n.150/2009 in data 15.11.2009, da questo momento doveva escludersi, in materia di organizzazione del lavoro, la applicazione di modelli di relazioni sindacali diversi dalla mera informazione, anche se precedentemente previsti dalla vigente contrattazione collettiva di comparto.

Proprio alla luce di tale innovazione legislativa, pertanto, doveva essere valutato il comportamento datoriale, con la conseguente esclusione della antisindacalità dello stesso.

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Relazioni sindacali

L’inversione di tendenza: Tribunale di Pesaro, 417/2010

Il giudice nell’udienza del 27.10.2010 ha ritenuta fondata l’opposizione.

Alla base di tale decisione, che capovolge radicalmente il primo giudizio, il giudice adduce la immediata operatività ed efficacia, con decorrenza dal 15.11.2009, delle previsioni dell’art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, come sostituito dall’art.34, comma 1, lett.a) del D.Lgs.n.150/2009.

Avendo disposto l’utilizzo delle lavoratrici informando le OO.SS, l’ente ha quindi formalmente rispettato le nuove previsioni legislative.

Sul punto della incidenza delle nuove disposizioni legislative sulle clausole dei contratti collettivi vigenti, con particolare riferimento alla attuale valenza delle stesse che in materia prevedevano la concertazione, viene affermato che:

1. in base alla gerarchia delle fonti delineata dall’art.1 delle disposizioni sulla legge in generale, questa prevale sulle previsioni della contrattazione collettiva;

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Relazioni sindacali

L’inversione di tendenza: Tribunale di Pesaro, 417/2010

2. in applicazione degli artt.1339 e 1419, comma 2, c.c., espressamente richiamati dall’art.3, comma 3-bis del D.Lgs.n.165/2001, introdotto dall’art.34, comma 1.lett.b) del D.Lgs.n.150/2009, nonché dall’art.54 del medesimo decreto che ha modificato il testo del precedente art.40 del D.Lgs.n.165/2001, in materia di contrattazione, le clausole contrattuali in contrasto con la legge sono nulle e sono sostituite di diritto dalle norme di legge violate;

3. conseguentemente, la clausola del CCNL che in materia di organizzazione del lavoro prevede la concertazione deve ritenersi sostituita dalla previsione dell’art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, nuovo testo, che per tale fattispecie stabilisce la sola informazione sindacale.

In proposito, a sostegno della decisione, il giudice richiama anche le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n.7/2010.

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Relazioni sindacali

L’inversione di tendenza: Tribunale di Pesaro, 417/2010

E’ importante sottolineare che il giudice ha escluso che possa essere richiamata la previsione dell’art.65 del D.Lgs.n.150/2009 per sostener che l’applicazione della normativa dell’art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001 è rimandata al momento in cui interverranno i futuri contratti collettivi nazionali, come pure sostenuto in altre pronunce giurisdizionali di segno opposto intervenute in materia.

In proposito, viene evidenziato che:

a) l’art.65, commi 1-4, del D.Lgs.n.150/2009 prende in considerazione espressamente i soli contratti collettivi integrativi, ai fini dell’adeguamento alle nuove previsioni, per cui esso non può essere esteso anche ai contratti collettivi nazionali;

b) l’art.65, comma 5, invece richiama i CCNL stabilendo che le norme del D.Lgs.n.150/2009 riguardanti la contrattazione collettiva si applicano dalla tornata successiva;

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Relazioni sindacali

c) tale ultima norma, data la sua collocazione sistematica a chiusura del Capo IV, Titolo IV, del D.Lgs.n.150/2009, rubricato “contrattazione collettiva nazionale ed integrativa” (art.53 e ss. del medesimo decreto) non può che riferirsi solo a tali disposizioni legislative, attinenti alle modalità di esplicazione ed all’ambito dell’incidenza ed efficacia della contrattazione collettiva.

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Contrattazione collettiva e trattamento economico

■ Riserva di contrattazione in materia di trattamenti economici

■ L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire solo mediantecontratto (salvo alcuni casi) (art. 2, c. 3, terzo periodo)

■ Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dalla entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale (art. 2, c. 3, quarto periodo)

■ Ambito della contrattazione collettiva in materia di trattamentoeconomico

■ La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro (il trattamento economico è tra questi) (art. 40, c. 1)

■ Il trattamento economico fondamentale ed accessorio (fatte salvealcune fattispecie) è definito dai contratti collettivi (art. 45, c. 1, art. 40 c. 3 ter, art. 47-bis)

■ I contratti collettivi definiscono, in coerenza con la legge, trattamenti economici accessori … (art. 45, comma 3)

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Contrattazione collettiva e risorse economiche

■ Risorse della contrattazione collettiva

■ Il MEF quantifica l’onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa a carico del bilancio dello stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria (art. 48, comma 1)

■ Per i comparti non statali (regioni, enti locali, sanità, camere di commercio, università, enti pubblici non economici, enti pubblici di ricerca) gli oneri sono determinati a carico dei rispettivi bilanci. Le risorse per gli incrementi contrattuali sono definite dal Governo (per regioni, enti locali, sanità previa consultazione delle rispettive rappresentanze) (art. 48, comma 2)

■ Ancora sull’accordo quadro di riforma degli assetti contrattuali e sulla specifica intesa per il settore pubblico, in materia di definizione delle risorse da destinare agli incrementi retributivi…

■ I limiti finanziari per la contrattazione integrativa sono definiti dalla contrattazione nazionale (art. 40, comma 3 quinquies)

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Contrattazione collettiva e risorse economiche

■ Finalizzazione delle risorse della contrattazione collettiva

■ Il CCNL garantisce la certezza di trattamenti economici comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale; garantisce l’adeguamento dei salari all’inflazione (accordo quadro assetti contrattuali e specifica intesa settore pubblico)

■ Il CCI assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance (art. 40, comma 3-bis)

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Finalizzazione delle risorse a merito e premi

■ PRINCIPI GENERALI: merito, selettività, differenziazione retributiva, superamento automatismi

• Finalità di valorizzazione del merito, di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi

• Utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche

• Riconoscimento del merito attraverso incentivi economici e carriera

• Divieto di distribuire incentivi in modo indifferenziato o sullabase di automatismi estranei al processo di valutazione

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Riparto delle fonti su merito e premi

PREMIOANNUALE

INDIVIDUALE

PREMIOANNUALE

INDIVIDUALE

PREMIO DIEFFICIENZA

PREMIO DIEFFICIENZA

BONUSANNUALE DELLE

ECCELLENZE

BONUSANNUALE DELLE

ECCELLENZE

PROGRESSIONI ECONOMICHE

PROGRESSIONI ECONOMICHE

PROGRESSIONI DI CARRIERA

PROGRESSIONI DI CARRIERA

ACCESSO APERCORSI DI

ALTA FORMAZIONE

ACCESSO APERCORSI DI

ALTA FORMAZIONE

EVENTUALIPREMI

COLLETTIVI

EVENTUALIPREMI

COLLETTIVI

ALTRE VOCI ACCESSORIE(ES. TURNI, REPERIBILITA’

DISAGIO)

ALTRE VOCI ACCESSORIE(ES. TURNI, REPERIBILITA’

DISAGIO)

REGOLATI DALLA LEGGECON RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE

COLLETTIVASU ALCUNI ASPETTI

REGOLATI IN VIA ESCLUSIVA DALLA LEGGE ED EVENTUALMENTE SULLA BASE DI QUESTA DA

REGOLAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI

REGOLATI DAI CONTRATTI COLLETTIVI NELL’AMBITO DI LIMITI E VINCOLI DI LEGGE

PREMIO ANNUALE PER L’INNOVAZIONE

PREMIO ANNUALE PER L’INNOVAZIONE

INCARICHI ERESPONSABILITA’

INCARICHI ERESPONSABILITA’

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Merito e premi: risorse

CONTRATTO NAZIONALE

CONTRATTO INTEGRATIVO

Destina al trattamento economico collegato performance individuale quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque

denominato (art. 40, c 3 bis )

Per premiare il merito e il miglioramento della performance

dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono

destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite

risorse nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del CCNL

(art. 45, c 3 bis)

La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di

merito secondo la graduatoria delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali predisposta da

Civit (art. 45, c 3 bis)

PREMIOANNUALE

INDIVIDUALE

PREMIOANNUALE

INDIVIDUALE

BONUSANNUALE DELLE

ECCELLENZE

BONUSANNUALE DELLE

ECCELLENZE

PROGRESSIONI ECONOMICHE

PROGRESSIONI ECONOMICHE

EVENTUALIPREMI

COLLETTIVI

EVENTUALIPREMI

COLLETTIVI

ALTRE VOCI ACCESSORIE(ES. TURNI, REPERIBILITA’

DISAGIO)

ALTRE VOCI ACCESSORIE(ES. TURNI, REPERIBILITA’

DISAGIO)

PREMIO ANNUALE PER L’INNOVAZIONE

PREMIO ANNUALE PER L’INNOVAZIONE

INCARICHI ERESPONSABILITA’

INCARICHI ERESPONSABILITA’

Nei limiti delle risorse disponibili la contrattazione nazionale determina

l’ammontare del bonus delle eccellenze (art. 21, c. 2, d. lgs. 150)

Una quota fino al 30% dei risparmi sui costi derivanti da processi di

ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione (art. 27 d .lgs. n.

150/2009)

PREMIO DI EFFICIENZA

PREMIO DI EFFICIENZA

Risorse aggiuntive per regioni ed enti locali (art. 40 comma 3

quinquies)

Vincoli generali su risorse CCNL (art. 48, regole accordo riforma assetti contrattuali gennaio 2009 e specifica

intesa su pubblico impiego aprile 2009

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Merito e premi: risorse

BILANCIO RISPARMI CERTIFICATI

PROGRESSIONI DI CARRIERA

PROGRESSIONI DI CARRIERA

ACCESSO APERCORSI DI

ALTA FORMAZIONE

ACCESSO APERCORSI DI

ALTA FORMAZIONE

PREMIO DIEFFICIENZA

PREMIO DIEFFICIENZA

CONTRATTO INTEGRATIVO

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Merito e premi: collegamento con valutazione

PREMIOANNUALE

INDIVIDUALE

PREMIOANNUALE

INDIVIDUALE

BONUSANNUALE DELLE

ECCELLENZE

BONUSANNUALE DELLE

ECCELLENZE

PROGRESSIONI ECONOMICHE

PROGRESSIONI ECONOMICHE

PROGRESSIONI DI CARRIERA

PROGRESSIONI DI CARRIERA

INCARICHI ERESPONSABILITA’

INCARICHI ERESPONSABILITA’

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

INDIVIDUALE

ACCESSO APERCORSI DI

ALTA FORMAZIONE

ACCESSO APERCORSI DI

ALTA FORMAZIONE

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Merito e premi: collegamento con valutazione

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

PREMIO DIEFFICIENZA

PREMIO DIEFFICIENZA

EVENTUALIPREMI

COLLETTIVI

EVENTUALIPREMI

COLLETTIVI

PREMIO ANNUALE PER L’INNOVAZIONE

PREMIO ANNUALE PER L’INNOVAZIONE

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Distribuzione forzata delle valutazioni

FASCIAALTA

FASCIAMEDIA

50%

25%

FASCIABASSA

25%

0%

50%50%

Soldi

Persone

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Deroghe contrattazione integrativa

FASCIAALTA

FASCIAMEDIA

50%

30%

FASCIABASSA

20%

10%

40%

50%

Soldi

Persone

+/-5%

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Deroghe enti di minori dimensioni

• Deroga per i dirigenti se il numero dei dirigenti è 5 o meno

• Deroga per restante personale se il numero è 8 o meno

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Fasce per regioni ed enti locali

• Quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale attribuita alla fascia di merito alta

• Fasce non inferiori a tre

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Esempio di fasce per regioni ed enti locali

FASCIAALTA

FASCIAMEDIA

39%

30%

FASCIABASSA

31%

21%

39%40%

Soldi

Persone

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Analisi tipologie previste dalla legge

■ Bonus annuale delle eccellenze

■ riservato a max il 5% di coloro–dirigenti e non- si sono collocati nella fascia alta di valutazione

■ non cumulabile con gli altri istituti di seguito richiamati

■ da assegnarsi entro aprile

■ Premio annuale per l’innovazione

■ di valore pari al bonus di eccellenza

■ destinato al miglior progetto realizzato nell’anno, che produca significativo cambiamento dei servizi o dei processi

■ l’assegnazione compete all’Organismo Indipendente, previa valutazione comparativa dei progetti individuali o di gruppi

■ il progetto premiato può essere candidato al premio nazionale per l’innovazione

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Analisi tipologie previste dalla legge

■ Progressioni economiche

■ la collocazione nella fascia di merito alta per 3 anni anche nonconsecutivi costituisce titolo prioritario

■ Progressioni di carriera

■ la collocazione nella fascia di merito alta per 3 anni consecutivi o 5 non consecutivi costituisce titolo prioritario

■ Attribuzione di incarichi e responsabilità

■ Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, nazionali e internazionali

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Analisi tipologie previste dalla legge

■ Premio di efficienza

■ una quota fino al 30% dei risparmi sui costi di funzionamento derivante da ristrutturazioni riorganizzazioni e innovazioni è destinata, secondo criteri definiti nella contrattazione integrativa:

■ fino ai 2/3, al personale direttamente coinvolto

■ per la quota restante ad incrementare le risorse per la contrattazione integrativa

■ i risparmi devono essere documentati nel Rapporto sulla Performance, validati dall’Organismo di valutazione e verificati dalla RGS (per regioni, SSN ed enti locali no verifica RGS)

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Conseguenze derivanti dalla applicazione di clausole nulle

• I maggiori oneri sostenuti a carico del bilancio, potrebbero essere causa di responsabilitàamministrativa

• Vizi rilevabili dagli ispettori della Ragioneria generale dello Stato e dalla Corte dei conti

• Sarebbero soggetti responsabili sia i componenti della delegazione trattante che i dirigenti che hanno disposto la erogazione della spesa

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Parere Avvocatura Generale dello Stato 2003

Soggetti responsabili per danno derivante dalla sottoscrizione ed esecuzione di un CCDI difforme …

“sembra corretto ritenere che, innanzitutto, possano essere chiamati a rispondere i soggetti che direttamente per conto dell’amministrazione hanno condotto la trattativa e stipulato il relativo contratto …” compreso “l’organo di governo che ha autorizzato la sottoscrizione definitiva”.

“all’eventuale giudizio di responsabilità potrebbero essere chiamati anche tutti gli altri soggetti che, comunque, a vario titolo … abbiano partecipato alla procedura negoziale”

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Parere Avvocatura Generale dello Stato 2003

Gli interessati potrebbero “ai fini se non dell’esonero almeno della riduzione della propria responsabilità, far valere eventuali rimostranze o il dissenso formalmente espressi …”

Il divieto di applicazione coinvolge anche i dirigenti con particolare riferimento a quelli preposti alla amministrazione e gestione del personale.

Per gli altri dirigenti occorre verificare caso per caso

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Gli ulteriori sviluppi

• L’andamento della giurisprudenza

• L’intesa Governo – OO.SS del 4 febbraio 2011

• Il decreto legislativo 1° agosto 2011 n.141

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La giurisprudenza

Sul punto dell’immediata operatività delle norme sui poteri datoriali si registra un andamento altalenante:

favorevoli 11 sentenze

Trib. Pesaro, 2 dicembre 2010; Trib. Cosenza 20 settembre 2010; Trib. Venezia 11 marzo 2011; Trib. Frosinone 14 marzo 2011; Trib. Catanzaro 18 marzo 2011; Trib. Verona 21 marzo 2011; Trib. Messina 10 maggio 2011; Trib. Genova 6 giugno 2011; Trib. Cagliari 15 giugno 2011; Trib. Roma 1 luglio 2011; Trib. Tivoli, 11 agosto 2011;

contrarie 9 sentenze

Trib. Torino 2 aprile 2010 e 28 giugno 2010; Trib. Salerno 18 luglio 2010; Trib. Pesaro 19 luglio 2010; Trib. Lamezia Terme 7 settembre 2010; Trib. Trieste 5 ottobre 2010; Trib. Bologna 21 marzo 2011;Trib. Oristano 10 maggio 2011; Trib. Nuoro 1 giugno 2011

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L’Intesa Governo – 00.SS del 4 febbraio 2011

Stante il rinvio disposto dall’art.9, comma 17, della legge n.122 e poi dall’art.16 della legge 111/2011, fino al 31.12.2014, dei rinnovi contrattuali per il lavoro pubblico, al fine di garantire comunque un sistema di relazioni sindacali idoneo a perseguire condizioni di produttività ed efficienza del lavoro pubblico, viene previsto che:

a) “…. le retribuzioni complessive, comprensive della parte accessoria, non devono diminuire per effetto dell’applicazione dell’art.19 del D.Lgs.n.150/2009”….;

b) “A tale scopo per l’applicazione dell’art.19, comma 2, del D.Lgs.n.150/2009 potranno essere utilizzate esclusivamente le risorse derivanti dall’applicazione del comma 17 dell’art.61 del D.L.n.112, convertito con modificazioni, dalla legge n.133/2008 (c.d. dividendo dell’efficienza).”;

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L’Intesa Governo – 00.SS del 4 febbraio 2011

c) “Il Governo si impegna a definire entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 165/2001, un atto di indirizzo all’ARAN per la stipulazione di un accordo quadro che regoli il sistema di relazioni sindacali previsto dal decreto legislativo 165/2001, alla luce della riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009, firmata il 30 aprile 2009 per i comparti del pubblico impiego e del decreto legislativo 150/2009”.

Si tratta di un accordo di carattere “politico”, che necessitava di successivi strumenti per la concreta attuazione.

Quale strumento contratto collettivo o legge?

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L’Intesa Governo – 00.SS del 4 febbraio 2011

Lo strumento

Poiché per l’art. 19, comma 1, del D.Lgs.n.150/2009 non è previsto nella disciplina legale alcun regime transitorio o rinvio alla contrattazione collettiva per un possibile, eventuale differimento della sua efficacia, l’applicazione dell’Intesa non poteva essere demandata all’autonomia negoziale.

Un eventuale contratto collettivo in materia avrebbe potuto essere ritenuto nullo per contrasto con norme imperative (il D.Lgs.n.150/2009), con conseguente applicazione del sistema sanzionatorio della etero-integrazione contrattuale (sostituzione di diritto delle clausole nulle con quelle legali violate, ai sensi degli artt.1339 e 1419, comma 2, del codice civile).

Tale sanzione è ora espressamente prevista anche per i contratti collettivi nazionali di lavoro dall’art.2, comma 3-bis, del D.lgs.n.165/2001, per garantire il rispetto degli ambiti di competenza per essi fissati dal legislatore.

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L’Intesa Governo – 00.SS del 4 febbraio 2011

Per il secondo punto rilevante dell’Intesa, la definizione del sistema di relazioni sindacali, alla luce dell’Accordo quadro sui nuovi assetti contrattuali del 22.1.2009 e della Intesa applicativa dello stesso al settore pubblico del 30 aprile 2009, non si è posto il medesimo problema.

Trattandosi di materia sicuramente negoziale, essa viene demandata ad uno specifico accordo quadro negoziato dall’ARAN e dalle Confederazioni sindacali rappresentative.

Tuttavia anche il futuro accordo quadro dovrà, comunque, muoversi nell’ambito dei vincoli imperativi stabiliti in materia di relazioni sindacali direttamente dal D.Lgs.n.165/2001 (ad esempio, art.5, comma 2, relativamente ai poteri organizzativi e gestionali della dirigenza), dovendosi escludere ogni facoltà derogatoria, pena anche in questo caso la sanzione della nullità.

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Il D.Lgs. 1° agosto 2011 n.141

Articolo 6, comma 1

Viene recepito il punto fondamentale dell’accordo del 4 febbraio 2011 tra Governo e organizzazioni sindacali, concernente il differimento dell’applicazione piena, a regime, della disciplina dell’art.19, comma 2, del D.Lgs.n.150/2009 (la distribuzione forzata delle valutazione).

La norma prevede che:

a) la differenziazione per fasce retributive prevista dalla riforma trova applicazione a regime solo a partire dalla tornata contrattuale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009 (quindi solo con i futuri contratti triennali stipulati sulla base del D.Lgs.n.150/2009, dopo la fine del blocco attualmente fissato dalla manovra finanziaria fino al 31.12.2014);

b) nel periodo di moratoria contrattuale, ai fini dell’applicazione dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. 150 del 2009, verranno utilizzate solo le eventuali economie aggiuntive - conseguenti ai processi di riorganizzazione della pubblica amministrazione - destinate all’erogazione dei premi dall’art. 16, comma 5, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111

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Il D.Lgs. 1° agosto 2011 n.141

Articolo 6, comma 1

La nuova disciplina, quindi, ha carattere solo transitorio.

Le disposizioni dell’art.19, comma 2, del D.Lgs.n.150/2009 potranno trovare applicazione solo ove sussistano, effettivamente, presso ciascuna PA, risorse aggiuntive conseguenti alla attuazione dell’art. 16, comma 5, della L. 15 luglio 2011, n. 111.

Nei termini in cui è formulata, essa non incide in alcun modo sulla operatività ed attuabilità di tutti gli altri strumenti finalizzati a premiare il merito e la professionalità nonché sulle altre disposizioni in materia del D.Lgs.n.150/2009.

Pertanto, ben potrà accadere, anche nel regime transitorio, che un dipendente sia comunque escluso dai compensi incentivanti la produttività “ordinari”, in presenza di una valutazione assolutamente negativa delle attività svolte e dei risultati conseguiti dallo stesso.

Infatti, i nuovi contratti integrativi devono comunque attenersi, relativamente ai vari istituti del trattamento economico accessorio (progressioni economiche orizzontali, incentivi alla produttività, ecc.) ai principi di necessaria selettivitàe valorizzazione del merito sanciti dal D.Lgs.n.150/2009 (FP circ.n.7/2010).

A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 79

Il D.Lgs. 1° agosto 2011 n.141

art.5, comma 1

Al fine di superare un equivoco interpretativo insorto in sede di prima applicazione delle previsioni dell’art.65 (commi 1,2 e 4) del D.Lgs.n.150/2009, viene chiarito che:

a) l’ultrattività dei contratti collettivi integrativi ivi prevista opera solo nei confronti di quelli già “vigenti” al 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del d.lgs 150 del 2009;

b) conseguentemente, i contratti collettivi integrativi successivi alla predetta data devono essere stipulati nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo, immediatamente efficaci, incluse le norme che prevedono la sostituzione automatica delle clausole contrattuali nulle, nonché quelle di azione che attribuiscono poteri alla pubblica amministrazione e quelle che impongono ai medesimi contratti collettivi un contenuto obbligatorio

A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 80

Il D.Lgs. 1° agosto 2011 n.141

art.5, comma 2

Al fine di chiarire definitivamente la portata e gli effetti dell’art.65, comma 5, del D.Lgs.n.150/2009, stante l’andamento altalenante della giurisprudenza in materia, viene data l’interpretazione autentica di tale norma, secondo la quale:

a) le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale che si applicano dalla prossima tornata contrattuale, sono solo quelle concernenti il procedimento di approvazione dei contratti collettivi nazionali

b) tutte le altre disposizioni del decreto sono, invece, immediatamente applicabili sin dalla sua entrata in vigore (comprese quelle sui poteri del datore di lavoro pubblico che sostituiscono alla vecchia concertazione dei provvedimenti organizzatori la mera informazione ai sindacati)

A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 81

Il D.Lgs. 1° agosto 2011 n.141

A seguito di tale chiarimento interpretativo, viene definitivamente evidenziato che devono ritenersi conseguentemente pienamente efficaci, e quindi applicabili, sin dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009, le norme di cui:

� art. 33, modificativo dell’art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 (natura imperativa delle previsioni del D.Lgs.n.165/2001; deroghe alla riserva di contrattazione in materia di trattamento economico; sistema di etero –integrazione delle clausole contrattuali nulle);

� art. 34, modificativo dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (nuovo ambito dei poteri unilaterali organizzativi e gestionali delle PA)

� art. 54, comma 1, modificativo dell’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 (disposizioni in materia di competenza regolativa della contrattazione collettiva)

� disposizioni di cui al Capo IV del Titolo IV in materia di contrattazione collettiva nazionale e integrativa

Tale principio di successione delle norme nel tempo vale anche per regioni, sanità e autonomie locali