La condizionalità in agricoltura
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LA CONDIZIONALITÀ IN AGRICOLTURA
Criteri di gestione obbligatoria e di mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali
ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009
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LA CONDIZIONALITÀ IN AGRICOLTURACriteri di gestione obbligatoria e di mantenimento delle buone condizioni
agronomiche e ambientali ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009
Il regime di condizionalità introdotto per la prima volta con la riforma della Politica Agricola Comune (PAC) del
2003, si potrebbe defi nire in modo estremamente sintetico come l’insieme delle regole e dei criteri che gli agricoltori
europei devono rispettare per garantire standard elevati di difesa del territorio, sicurezza alimentare, benessere degli
animali e salute pubblica.
La continua evoluzione della Politica agricola comunitaria impone un costante aggiornamento di tutti gli operatori
del settore siano essi agricoltori o meno. Priorità di questa continua evoluzione è quello di migliorare l’effi cienza e
l’effi cacia delle norme di condizionalità, conseguendo concreti risultati anche in materia di semplifi cazione burocra-
tica del sistema.
La condizionalità è un argomento estremamente ampio e complesso, cercheremo di semplifi carne il contenuto
senza tralasciare gli aspetti pratici fondamentali.
In sostanza le modifi che e le integrazioni di seguito riportate si applicano:
1) A tutti i benefi ciari del Regime di Pagamento Unico
2) A tutti i benefi ciari delle Misure “a superfi cie” dell’Asse 2 del Programma di Sviluppo Rurale
3) A tutti i benefi ciari delle azioni ambientali previste nei programmi operativi del settore ortofrutticolo nonché alle
azioni di estirpazione e ristrutturazione dei vigneti e “vendemmia verde”
La condizionalità all’atto pratico si compone del rispetto delle norme dettate da due grandi comparti di applicazione:
1) Gli impegni relativi ai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO)2) Gli impegni relativi alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)
CONTROLLI E SANZIONI IN CASO DI INADEMPIENZA
Il rispetto delle norme della condizionalità è sottoposto ad un sistema di controllo che coinvolge più soggetti:
• Gli Organismi Pagatori che annualmente eff ettuano le verifi che su un campione estratto tra le aziende che
presentano domande di aiuto
• Servizi Sanitari dell’ASL, Corpo Forestale dello Stato, ARPA ed altri soggetti che hanno compiti di sorveglianza
sulle attività produttive
In caso di inadempienza viene eff ettuata una valutazione in base a parametri prestabiliti che devono tenere conto
della portata, della gravità e della durata dell’infrazione; viene altresì valutato se le infrazioni sono state commesse
per negligenza o intenzionalmente.
Le sanzioni consistono in una riduzione dei premi richiesti con percentuali dal 1% al 20%, in caso di reiterazione è
possibile l’esclusione dell’intero pagamento annuale.
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Atto A1 >>> conservazione degli uccelli selvatici: aziende che coltivano terreni all’inter-no della “Rete natura 2000” in particolare nelle ZPS (es. risaie della lomellina)
Atto A5 >>> conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della fl ora e della fau-na selvatiche all’interno della “Rete natura 2000”
In caso di nuove costruzioni e miglioramenti fondiari è obbligatorio richiedere la Valutazione di Incidenza Ambien-
tale; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a
risaia;
È vietata l’eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario
Divieto di conversione della superfi cie a pascolo permanente
Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie ad eccezione dell superfi ci investite a riso e salvo diversa prescrizione
della competente autorità di gestione
Obbligo di mantenere in buone condizioni agronomiche e ambientali le superfi ci ritirate dalla produzione
ZPS in risaie:
• è vietata l’irrorazione aerea
• è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidifi cazione
• il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere eff ettuato solo su una delle due sponde in
modo alternato nel tempo e nello spazio, al fi ne di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali
e animali
Atto A2 >>> protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose
È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo
Divieto di scarico indiretto sul suolo o negli strati superfi ciali del sottosuolo di sostanze inquinanti
Bisogna evitare fenomeni di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrifi canti usati, fi ltri e
batterie esauste che possano diff ondere di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo.
Tale dispersione può essere evitata stoccando le predette sostanze in un locale, o in un contenitore chiuso o protetto,
posto su un pavimento impermeabilizzato, a perfetta tenuta
• Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ad eccezione delle acque refl ue domestiche, sono
assimilabili a questa categoria le acque refl ue provenienti da imprese:
• dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura
• dedite ad allevamento di bestiame
• che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con ca-
rattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavo-
rata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo
disponibilità.
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Atto A3 >>> protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
Usare fanghi provenienti da un Centro di trattamento e stabilizzazione autorizzato e accertare che lo spandimento
sia eff ettuato da un soggetto autorizzato
Usare/verifi care l’uso di fanghi con caratteristiche chimico-fi siche stabilizzate e compatibili con le attitudini/condi-
zioni tecniche dei suoli agricoli sui quali sono utilizzati e osservare i divieti di spandimento vigenti su:
• Terreni allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni, gelati o coperte da coltre nevosa
• Terreni con pendii maggiori del 15%
• Terreni con pH inferiore a 5
• Terreni destinati a pascolo o a foraggere nelle 5 settimane precedenti lo sfalcio e il pascolamento
• Terreni destinati all’orticoltura e alla frutticoltura nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante lo stesso
• Terreni con colture in atto (escluse le colture arboree)
Atto A4 >>> Direttiva 91/676/CEE concernente la protezione delle acque dall’inquina-mento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
Le aziende che producono e/o utilizzano fertilizzanti azotati devono rispettare i vincoli e gli adempimenti ammini-
strativi previsti dalla Direttiva Nitrati
Divieto di utilizzo:
• in prossimità di corsi d’acqua e di pozzi e sorgenti
• su terreni gelati, innevati e con falda acquifera affi orante
• nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi
• in prossimità di strade o di centri abitati
• in tutte le situazione di ordine igienico-sanitario
• nei periodi invernali stabiliti dalla Regione
Dosi di applicazione:
• rispettare il fabbisogno reale di azoto della coltura indipendentemente dai limiti massi delle dosi applicative
consentite
• rispettare le dosi massime di azoto da effl uente (170 kgN/ha/a in zona vulnerabile – 340 kgN/ha/a in zona non
vulnerabile)
Caratteristiche delle strutture di stoccaggio che devono essere dimensionate in base a:
• consistenza dell’allevamento e al periodo in cui il bestiame non è al pascolo
• tipologia e volume di materiale stoccato
• ordinamento colturale
• condizioni climatiche locali
• periodo di divieto allo spandimento
Atto A6 >>> identifi cazione e alla registrazione dei suini
Atto A7 >>> identifi cazione e registrazione dei bovini ed etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine
Atto A8 >>> identifi cazione e registrazione degli ovini e dei caprini
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• Ogni azienda deve essere in possesso di un codice di stalla rilasciato dall’ASL
• Gli animali allevati delle specie bovina, bufalina, suina e ovicaprina devono essere registrati presso l’Anagrafe
Zootecnica
• È obbligatorio notifi care entro i termini le nascite, le morti e le movimentazioni in entrata e in uscita dei capi
• L’allevatore deve detenere ed aggiornare il registro di stalla
• Marcatura (allevamenti bovini e bufalini) e identifi cazione corretta degli animali (tutti gli allevamenti)
Atto B10 >>> divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali
Atto B11 >>> principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituzione dell’autorità europea per la sicurezza alimentare, procedure nel campo della sicurezza alimentare
Atto B12 >>> disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune en-cefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modifi che e integrazioni
Atto B13 >>> misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica
Atto B14 >>> misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misu-re specifi che per la malattia vescicolare dei suini.
Atto B15 >>> disposizioni specifi che relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
• Divieto di somministrazione di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e sostanze beta-agoniste, divieto di
commercializzazione degli animali e dei prodotti da essi derivati ai quali sono stati somministrati tali sostanze.
• Rintracciabilità della documentazione di origine degli alimenti.
• Immagazzinare e manipolare i mangimi medicati separatamente da quelli non medicati.
• Acquisire la certifi cazione sanitaria per gli animali introdotti in allevamento
• Possedere e aggiornare il registro dei trattamenti veterinari
• Non utilizzare sostanze vietate o non autorizzate, rispettare il periodo di sospensione prescritto.
• Obbligo di denuncia alle autorità competenti in caso di sospetta infezione.
• Divieto di somministrare alimenti a base di proteine animali trasformate, gelatina ricavata dai ruminanti, pro-
dotti a base di sangue, e di proteine idrolizzate, fosfato di calcio e fosfato tricalcico di origine animale
• Obbligo di denuncia alle autorità competenti in caso di sospetta infezione da TSE
• Obbligo di denuncia di decesso degli animali alle autorità competenti
• Obbligo di notifi ca immediata dei casi di febbre catarrale degli ovini
Atto C16 >>> norme minime per la protezione dei vitelli
Atto C17 >>> le norme minime per la protezione dei suini
Atto C18 >>> protezione degli animali negli allevamenti
Vitelli: garantire suffi ciente spazio, il contatto tattile e visivo con gli altri vitelli, non rinchiudere i capi di età inferiore
alle 8 settimane in recinti individuali, non legare gli animali ne usare la museruola, isolare gli animali malati preveden-
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do le opportune cure. Le strutture di allevamento devono avere caratteristiche costruttive adeguate per garantire il
benessere animale.
Suini: devono poter disporre di adeguata superfi cie, i locali devono avere caratteristiche costruttive per garantire il
benessere animale;
Per tutte le tipologie di animali allevati: garantire la libertà di movimento, una adeguata alimentazione e la dispo-
nibilità di acqua, le pratiche di allevamento devono garantire condizioni di benessere evitando soff erenze e lesioni
Dimensioni e caratteristiche della stabulazione adeguati alla specie allevata con particolare riguardo alla pavimenta-
zione. Regolare nutrimento e approvvigionamento dell’acqua. Regolare rimozione degli escrementi e illuminazione
dei locali, circolazione dell’aria adeguata alla specie allevata (tutti gli allevamenti), gli animali non devono essere
legati e le eventuali mutilazioni devono essere autorizzate (allevamenti bovini)
Le eventuali castrazioni dei suini eseguite da personale qualifi cato (allevamento suini).
Atto B9 >>> utilizzo ed immissione in commercio dei prodotti fi tosanitari
Gli agricoltori che sono acquirenti o utilizzatori di prodotti fi tosanitari devono:
• Mantenere il registro dei trattamenti conforme e aggiornato inserendo l’elenco dei trattamenti eseguiti sulle
diverse colture, i prodotti utilizzati, le quantità, la superfi cie trattata, le avversità, le date di semina, di tratta-
mento e di raccolta dei prodotti
• Conservare le fatture di acquisto dei prodotti e degli eventuali trattamenti eff ettuati da contoterzisti
• Rispettare le prescrizioni in etichetta dei prodotti fi tosanitari
• Utilizzare i dispositivi di protezione individuale
• Conservare correttamente i prodotti fi tosanitari in locali idonei
• Disporre dell’autorizzazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti (patentino valido)
• Nel caso in cui l’azienda aderisca alle Misure Agroambientali è richiesta la verifi ca dell’attrezzatura (botti, ato-
mizzatori, ecc.) ogni cinque anni
I PRINCIPALI IMPEGNI RELATIVI ALLE BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHEE AMBIENTALI (BCAA)
• Realizzare solchi acquai temporanei sui terreni a seminativo che manifestano fenomeni di erosione
• Divieto di eff ettuare livellamenti non autorizzati. sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e
per la sistemazione dei terreni a risaia
• Mantenere effi ciente la rete idraulica aziendale
• Per i terreni a seminativo ritirati dalla produzione che manifestano fenomeni erosivi: assicurare una copertura
vegetale naturale o seminata durante l’anno
• Per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi con l’esclusione delle superfi ci ritirate dalla produzione:
assicurare una copertura per almeno 90 giorni consecutivi tra il 15/9 e il 15/5 o in alternativa adottare tecniche
di agricoltura conservativa. Divieto di lavorazioni di affi namento del terreno per 90 giorni dopo il 15/11
• Divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti
• Divieto di bruciare le stoppie e le paglie (aziende con seminativo, deroga per le superfi ci a riso)
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• Divieto di monosuccessione di cereali superiore a 5 anni a partire dal 2008 (aziende con seminativo, deroga per
le superfi ci a riso)
• Eseguire lavorazioni in condizioni di umidità appropriate e con macchinari adatti ad evitare deterioramento
del suolo
• Utilizzo delle acque irrigue con regolare autorizzazioni (concessione, licenza di attingi mento, pagamento ca-
none, ecc.)
• Mantenimento degli elementi tipici del paesaggio quali muretti a secco, stagni, siepi e fi lari ove previsto dai
provvedimenti nazionali o regionali per la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio
• Divieto di riduzione della superfi cie a pascolo permanente e di conversione della superfi cie a pascolo perma-
nente ad altri usi nelle aree Natura 2000.
• Attuazione di almeno uno sfalcio o altre operazioni equivalenti (escluse tutte le superfi ci ordinariamente col-
tivate e gestite)
• Rispetto della densità minima e massima di bestiame per le sole superfi ci a pascolo (0,2 -0,4 UBA/ha). Per le
superfi ci a prato permanente o a prato pascolo in alternativa al pascolamento è considerata regime adeguato
la pratica di almeno uno sfalcio all’anno (tutte le aziende escluse aziende con vigneti uliveti e pascolo perma-
nente)
• Vigneti: eseguire la potatura invernale entro il 30 maggio di ogni anno eliminare i rovi e altra vegetazione plu-
riennale infestante almeno ogni 3 anni (aziende con vigneto).
Attività di informazione misura 111/B che è stata oggetto di richiesta di fi nanziamento sulla misura 111 del Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lombardia; cofi nanziato dell’Unione Europea attraverso il FEASR
SEDE PROVINCIALEPiazza Guicciardi 7, 27100 Pavia
Tel. 0382 376811
U.O.L DI BRONI - STRADELLAViale Libertà 19 Stradella (PV)
Tel. 0385 48939/48350
U.O.L. DI CASTEGGIOVia Torino 3, Casteggio (PV)
Tel. 0383 890632
U.O.L. DI CORTEOLONAPiazza Verdi 10, Corteolona (PV)
Tel. 0382 70042
U.O.L. DI MEDECorso Italia 74, Mede (PV)
Tel. 0384 820122
U.O.L. DI MORTARAPiazza Trieste 3, Mortara (PV)
Tel. 0384 98343
U.O.L. DI PAVIAPiazza Guicciardi 7, Pavia
Tel. 0382 3768227/3768256
U.O.L. DI VARZIVia P.Mazza 11, Varzi (PV)
Tel. 0383 52170
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Tel. 0381 83740
U.O.L DI VOGHERAVia dal Verme 3/5/7, Voghera (PV)
Tel. 0383 41276
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