LA COMPOSIZIONE CONCORDATA DELLA CRISI DI IMPRESA Lorenzo Benatti Parma, 25 marzo 2014.

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LA COMPOSIZIONE CONCORDATA DELLA CRISI DI IMPRESA

Lorenzo Benatti

Parma, 25 marzo 2014

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Ipotesi previste dalla l.f.

Concordato preventivo (è un accordo giudiziale).

Accordi di ristrutturazione dei debiti omologati dal tribunale (è una soluzione ibrida).

Piani di composizione stragiudiziale della crisi attestati.

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Finalità

Risanamento. Generalmente, anche quando è possibile salvare l’azienda, è difficile che si possa salvare l’imprenditore.

Liquidazione, se non possibile salvataggio azienda.

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Per raggiungere accordo Occorre Individuare (senza esitazioni) le

cause crisi. Evitare espedienti di dissimulazione.

Bisogna affidarsi ad un professionista specializzato.

Elaborare un piano di risanamento, cessione o liquidazione. Nei primi due casi si può parlare di concordato in continuità.

È necessario raggiungere qualche forma di accordo con la banche (e i creditori più forti).

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Accordo con banche

Il testo parla di centralità della convenzione bancaria:pactum de non petendo (postergazione dei

crediti passati rispetto alla nuova finanza),riduzione o azzeramento degli interessi sui

crediti consolidati,riduzione concordate dei crediti,conversione dei crediti in capitale.

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Piani attestati Art. 67, 3° co., lett. d), l.f.: non sono soggetti a

revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e che sia:avvocato o commercialista;studio professionale associato o società tra professionisti,

sempre che i soci siano avvocati o commercialisti.

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Quando funziona un accordo stragiudiziale? Quando è fatto per tempo. Quando è fatto bene:

preparato da un buon professionista,basato su un valido piano di risanamento e

riorganizzazione; il che presuppone che sia proposto per tempo, quando vi siano ancora risorse sufficienti per concluderlo;

concluso in tempi abbastanza rapidi.

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Concordato preventivo: Presupposto oggettivo Stato di crisi (art. 160, 1° co., l.f.). Vi

rientrano:lo stato di insolvenza,la temporanea difficoltà ad adempiere,il rischio di insolvenza,lo sbilancio patrimoniale o sovra-indebitamento,la riduzione del patrimonio netto al di sotto del

minimo legale. Non si ritiene che costituisca stato di crisi la

sola perdita economica.

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Proposta di concordato

La proposta si deve basare su di un piano di regolazione della crisi (art. 160,

l.f.). Il piano può mirare la risanamento dell’impresa, alla conservazione del

complesso produttivo o alla liquidazione atomistica. Il contenuto non è

precisato dalla legge: può prevedere la cessione dei beni ai creditori (classico concordato liquidatorio, che

può includere una cessione d’azienda);

può prevedere la cessione dei beni ad un assuntore, che può essere anche una

società da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano da attribuire

ai creditori per effetto del concordato;

può consistere nell’attribuzione di obbligazioni o azioni, in una riduzione concordata

dei crediti, ecc.;

può prevedere la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed

interessi economici omogenei; e di trattamenti differenziati fra creditori

appartenenti a classi diverse. Differenziati non solo nella misura della

soddisfazione, ma anche nella forma. In tal caso però, il trattamento stabilito

per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause di

prelazione (art. 160, 2° co., l.f.).

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Suddivisione creditori in classi

Nel concordato preventivo è possibile la suddivisione di creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei ed il trattamento differenziato fra creditori appartenenti a classi diverse. La diversità di trattamento può riguardare non solo la misura o il tempo della soddisfazione, ma anche la forma.

Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause di prelazione (art. 160, 2° co., l.f.). I creditori privilegiati possono essere soddisfatti non integralmente purché in misura non inferiore a quello realizzabile dalla liquidazione del bene oggetto della prelazione attestato da un professionista.

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Transazione fiscale (182-ter)

L’art. art. 182 ter, l.f. prevede la possibilità di proporre il pagamento,

anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei

relativi accessori, ad eccezione di quelli costituenti risorse proprie

dell’U.E. e dell’IVA. La proposta di concordato sui crediti di questa natura va presentata al

tribunale e, contestualmente, al competente concessionario, che deve

procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla

notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione

attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché

non definitivi.

In caso di mancata adesione alla proposta, secondo la giurisprudenza,

trovano applicazione le regole previste per ogni creditore dissenziente.

L’amministrazione finanziaria subirà comunque la decisione della

maggioranza, salvo potersi opporre all’omologazione.

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Presentazione proposta

La proposta di concordato va presentata con ricorso al tribunale unitamente a una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e

finanziaria dell'impresa; uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei

creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in

possesso del debitore; il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente

responsabili; un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di

adempimento della proposta; una relazione di un professionista che attesti, sotto la propria responsabilità

(per dolo o colpa), la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Il professionista deve essere un avvocato, un

commercialista o uno studio professionale associato o società tra queste tipologie di professionisti .

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Veridicità dati aziendali

Non si tratta solo di attestare la conformità dei dati alle risultanze delle scritture contabili, ma che i dati sono reali. Occorre in sostanza una vera e propria due diligence.

L’attestatore deve essere indipendente dal debitore.

L’attestatore risponde di “falso in attestazione” ai sensi dell’art. 236-bis L.F.

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Fattibilità del piano

Deve essere valutata la concreta possibilità di esecuzione del piano proposto ai creditori.

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Integrabilità piano

Il tribunale può concedere un termine di non oltre 15 giorni “per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti”.

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Concordato in continuità (186-bis) Possibili strade:

1. Prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore;

2. Cessione dell’azienda in esercizio;3. Conferimento dell’azienda in esercizio in una

o più società, anche di nuova costituzione. Disciplina speciale:

moratoria crediti, pagamento creditori strategici, accesso ad appalti pubblici.

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Condizioni

La proposta deve contenere un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa e delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;

La relazione del professionista deve attestare anche che la prosecuzione dell’attività d’impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

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Concordato in continuità: Moratoria (186-bis, co. 2, lett. c) Il piano può prevedere una moratoria sino

ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

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Proposta in bianco (art. 161, 6° co., L.F.) Può essere proposta una domanda di concordato

riservandosi di presentare in seguito il piano di regolazione della crisi ed i documenti allegati.

Il tribunale: fissa un termine per l’integrazione della domanda da 60 a 120

giorni, prorogabile di altri 30-60; potrebbe trattarsi di una proposta di concordato preventivo, ma anche di un accordo di ristrutturazione dei debiti; quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine per il deposito del piano è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

può richiedere ulteriori informazioni, può contestualmente nominare un commissario giudiziale (v.

portale fallimenti).

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Contenuto domanda in bianco

La domanda concordataria in bianco deve contenere:

1. delibera di un organo amministrativo della società (salvo l’atto costitutivo o lo statuto dispongano diversamente)

2. sottoscrizione del legale rappresentante

3. autocertificazione dell’imprenditore di non aver fatto ricorso al medesimo procedimento, infruttuosamente, nel precedente biennio (La domanda «in bianco» è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda dello stesso tipo alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti).

A tali elementi va aggiunto un minimum di documentazione da allegare e, in particolare:

i bilanci degli ultimi tre esercizi (o documentazione sostitutiva), situazione patrimoniale aggiornata (o un bilancio infrannuale), elenco nominativo dei creditori, certificato del registro delle imprese.

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Effetti presentazione domanda in bianco

Dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda si verifica:l’interruzione/sospensione delle azioni esecutive

dei singoli creditori,l’interruzione/sospensione delle azioni cautelari in

corso e non.

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Modifiche 2013 Il commissario giudiziale in generale nel concordato preventivo, quando accerta che il debitore ha occultato

o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale che verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza. Nel caso del concordato in bianco il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte descritte, deve riferirne immediatamente al tribunale che, verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.

Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di apertura del Concordato Preventivo (vero e proprio) il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Il debitore può, da solo, compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 L.F..

Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tale obbligo, il Tribunale dichiara inammissibile il concordato e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti dichiara il fallimento del debitore.

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Scadenza termine

Alla scadenza del termine assegnato dal Tribunale, occorre depositare:depositare in cancelleria il piano

concordatario vero e proprio;iscrivere nel Registro delle Imprese un

Accordi di ristrutturazione dei debiti.

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Controllo Tribunale su proposta

Depositato il piano concordatario, il Tribunale può ammettere o non ammettere il CP verificato che il piano

preveda la ristrutturazione dei debiti ed il soddisfacimento dei creditori.

Si ritiene che la verifica del tribunale includa necessariamente anche quella completezza e regolarità della

documentazione richiesta, in quanto implicita nella verifica che il piano preveda la ristrutturazione dei debiti

ed il soddisfacimento dei creditori: aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;

stato analitico ed estimativo delle attività;

elenco dei creditori con l’indicazione delle cause di prelazione;

elenco titolari diritti reali e personali su beni;

relazione del professionista.

È incerta la sindacabilità della correttezza dei criteri di formazione delle classi.

Si discute se il tribunale possa anche valutare la fattibilità del piano. La suprema corte in un primo tempo lo

aveva escluso. Le S.U. (cass. 23 gennaio 2013, n. 1521) hanno però chiarito che il controllo giudiziale deve

avere ad oggetto la fattibilità giuridica del piano economico, è pacifico che la sua alea ricade sui creditori –

che perciò devono godere della più ampia informazione da parte del professionista attestatore e del

commissario –; tuttavia , anche questo aspetto può essere oggetto di indagine giudiziale, avendo riguardo al

contenuto concreto della proposta, sicché il tribunale dovrà svolgere una delibazione in ordine alla

correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del

formulato giudizio di fattibilità del piano e sulla coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate, se

del caso rilevando l’impossibilità giuridica di dare esecuzione alla proposta o – se emerge con evidenza –

l’inidoneità della proposta a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati, nel rispetto dei termini

di adempimento previsti.

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Decreto ammissione concordato Con il decreto di ammissione, il tribunale

nomina gli organi della procedura (G.D. e commissario giudiziale),

convoca l’adunanza dei creditori,dispone il versamento nel termine di 15 giorni di

una somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per la procedura ovvero la minor somma, non inferiore al 20%, determinata dal giudice.

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Effetti ammissione Dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (art. 168, 3° co):

Non possono essere avviate o portate avanti azioni esecutive e cautelari; Non possono essere acquistati diritti di prelazione.

Sono inefficaci le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 gg. anteriori alla iscrizione del

ricorso nel registro delle imprese. Questo divieto non copre però i patrimoni dei soci illimitatamente responsabili. Durante la procedura (ossia dal decreto di ammissione) si attua lo

spossessamento attenuato (art. 167, l.f.): l’amministrazione del patrimonio del

debitore e l’esercizio dell’impresa sono sottoposti alla vigilanza del commissario

giudiziale. Per il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione

(superiori ad una somma stabilita dal tribunale) occorre l’autorizzazione del

giudice delegato. Gli atti compiuti senza autorizzazione (quando richiesta) sono

inefficaci. Nel periodo che intercorre tra la presentazione del ricorso e

l’ammissione del concordato, il ricorrente può compiere atti eccedenti l’ordinaria

amministrazione , se urgenti, solo con l’autorizzazione del Tribunale e previo

parere del Commissario Giudiziale, se già nominato.

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Concordato in continuità: Creditori strategici Solo nel caso di concordato in continuità il

Tribunale può concedere la facoltà di pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi se un professionista con i requisiti di cui all’art. 67, 3° c., lett. d) attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori (art. 182-quinques L.F., 4° c.).

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Inammissibilità e fallimento

Il tribunale se all’esito del procedimento verifica che non ricorrono le condizioni di cui al 1° e 2° co. dell’art. 160, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato.

Dalla dichiarazione di inammissibilità del concordato non deriva necessariamente la dichiarazione di fallimento, poiché:diversi sono i presupposti (insolvenza uno e stato di crisi

l’altro); il soggetto non è detto che sia fallibile; il tribunale non può dichiarare il fallimento d’ufficio.

Il pubblico ministero è tuttavia al corrente del procedimento (v. comunicazione proposta concordato art. 161, 4° co., l.f.).

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Contratti in corso (art. 169-bis L.F.) Il debitore può chiedere al Tribunale:

di essere autorizzato a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso;

la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta (art. 169-bis, 1° comma, L.F.).

In tali casi, la controparte ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento, che sarà soddisfatto come credito anteriore al concordato (art. 169-bis, 2° co., L.F.).

Non possono essere interrotti o sospesi:a. rapporti di lavoro subordinato

b. contratti preliminari di compravendita trascritti a norma dell’art.2645-bis c.c

c. contratti di finanziamento destinati ad uno specifico affare ex art. 72-ter L.F.

d. contratti di locazione immobiliare, ogni qual volta la procedura concordataria venga instaurata dal locatore dell’immobile.

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Contratti che non possono essere interrotti/sospesia. rapporti di lavoro subordinato

b. contratti preliminari di compravendita trascritti a norma dell’art.2645bis c.c

c. contratti di finanziamento destinati ad uno specifico affare ex art. 72ter L.F.

d. contratti di locazione immobiliare, ogni qual volta la procedura concordataria venga instaurata dal locatore dell’immobile.

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Concordato in continuità: Appalti pubblici

Solo se il concordato è in continuità: In riferimento ai contratti pubblici in corso di esecuzione (art. 186-

bis, 3° c.), la riforma amplia il ruolo e le verifiche affidate al

professionista attentatore (ragionevolmente, il medesimo

professionista incaricato della relazione ex art. 161, II co, L.F.), che

dovrà attestare che la continuazione del contratto pubblico è

conforme al piano nonché la ragionevole capacità del debito

concordatario di adempiervi. È oggi previsto (art. 186-bis, IV co, L.F.) che l’ammissione al

concordato preventivo non impedisca la partecipazione a procedure

di assegnazione di contratti pubblici. Si tratta di contratti nuovi, ossia

di contratti non in corso di esecuzione al momento del deposito

della domanda di ammissione al concordato con continuità.

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Commissario giudiziale Il commissario giudiziale ha il compito di informare i creditori sia al fine

di esprimere il voto, sia per valutare l’opportunità di opporsi all’omologazione.

Egli dovrà predisporre una relazione da depositare prima dell’adunanza dei creditori contenente queste informazioni acquisite nell’attività di vigilanza sulla gestione, la redazione dell’inventario, la verifica dell’elenco dei creditori, ecc.

Fino all’adunanza i creditori non dispongono di mezzi per interloquire od intervenire nella procedura.

Il C.G. ha la funzione di sollecitare l’intervento dell’autorità giudiziaria quando si rilevi il compimento da parte del debitore di atti fraudolenti o di malagestio. L’intervento del Tribunale conduce all’interruzione della procedura, cui presumibilmente conseguirà la dichiarazione di fallimento, su istanza di un creditore o del P.M.

Il Tribunale può inoltre disporre la cessazione della procedura, quando risulta che mancano le condizioni prescritte per l’ammissione.

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Adunanza dei creditori Art. 175, 1° co., l.f.: nell’adunanza dei creditori il

commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore. La proposta ed il piano possono essere modificati fino all’apertura delle operazioni di voto.

Legittimati al voto sono i creditori chirografari antecedenti alla presentazione del ricorso, tra i quali saranno compresi anche i privilegiati per la parte di credito che non si prevede di pagare in prelazione.

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Voto della proposta

Il voto va espresso personalmente o per delega nell’adunanza o nei venti giorni successivi (art.178 l.f.).

Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.

Vige il principio del silenzio assenso. Il mancato esercizio del diritto di voto equivale ad un assenso.

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Omologazione (1) Se la proposta è stata approvata, il proponente ne deve chiedere

l’omologazione. Ai creditori dissenzienti viene fissato un termine per proporre eventuali opposizioni: se non vengono proposte opposizioni il tribunale omologa il

concordato, se vengono proposte opposizioni, il tribunale, assunti i mezzi

istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, provvede con decreto impugnabile con reclamo. Nei concordati senza suddivisione in classi, i creditori dissenzienti che rappresentino il 20% dei crediti ammessi al voto sono legittimati ad invocare, a sostegno dell’opposizione, la convenienza della proposta (art. 180 LF). Nei concordati con suddivisione in classi la convenienza può essere invocata solo dai creditori appartenenti a classi dissenzienti. CRITICHE – INTERPRETAZIONI ESTENSIVE.

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Omologazione (2) Quali sono i limiti del controllo del Tribunale? Deve

verificare solo la regolarità della procedura? O anche indagare sulla fattibilità?

L’omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso per ammissione al concordato preventivo (art. 181 l.f.).

Se il concordato non viene omologato, deve essere dichiarato contestualmente il fallimento, ma non d’ufficio, bensì su richiesta di un creditore o del P.M.

Se il concordato viene omologato la procedura di concordato preventivo si chiude.

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Omologazione (3) Contro il decreto di omologazione o di non

omologazione del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio. Con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa (art. 183 l.f.).

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Esecuzione concordato (1)

Con il decreto di omologazione si chiude il concordato Preventivo e si apre la fase di esecuzione.

Se il concordato è liquidatorio si applica la disciplina dettata dall’art. 182, che prevede la nomina

del/i liquidatore/i da parte del Tribunale con il decreto di omologazione e rinvia a numerose

disposizioni relative al fallimento. Tale disciplina ha però carattere suppletivo ed è probabile che

la nomina del liquidatore, le modalità delle liquidazione, la nomina del comitato dei creditori ed il

ruolo ad esso affidato, siano disciplinati nel piano concordatario. La giurisprudenza della Suprema

corte in materia non è pienamente omogenea: Cass. 20 gennaio 2011, n. 1345 afferma che se “nella proposta di concordato preventivo approvata dai creditori ed

omologata sia stato attribuito direttamente al debitore un ampio potere discrezionale sulle modalità esecutive da

adottare, senza nomina del liquidatore giudiziario e senza imposizione di regole alle quali è necessario conformarsi,

il tribunale non può stabilire ulteriori modalità ad integrazione di quanto previsto e, in particolare, quelle concernenti

l’autorizzazione del giudice delegato degli atti di straordinaria amministrazione e la nomina da parte di quest’ultimo

organo di coadiutori, professionisti e difensori, nonché il potere di liquidare i compensi”;

Cass. 15 luglio 2011, n. 15699 afferma che “il tribunale è sempre dotato del potere ei integrare la proposta di

concordato, quando ciò appaia necessario al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di legge. In applicazione

di questo principio, al tribuanele deve essere riconosciuto il potere di nominare un liquidatore diverso rispetto a

quello individuato nelle proposta, quando quest’ultimo sia privo dei requisiti previsti dall’art. 28 l. fall. (cui è fatto

rinvio dall’art. 182 l. fall.)”. Inoltre “il potere di procedere alla liquidazione dei beni nell’ambito del concordato

preventivo con cessione non può essere attribuito al debitore, perché spetta esclusivamente al liquidatore”.

Appare da escludere (in tal senso cass. 18 gennaio 2013, n. 1237) che al commissario giudiziale

venga attribuito anche l’ufficio di liquidatore.

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Esecuzione concordato (2)

Art. 185, l.f.: il C.G. sorveglia l’adempimento secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologa e riferisce al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Ma la vigilanza ha lo scopo di poter informare i creditori.

La risoluzione può essere infatti richiesta solo da uno o più creditori e presuppone l’inadempimento. Ma è logico ritenere che si abbia anche quando il piano si riveli non fattibile. Tuttavia il concordato preventivo non può essere risolto se l’inadempienza è di poco conto. Nel concordato con cessione dei beni dovrebbe essere esclusa la risolubilità salvo nel caso di mancata soddisfazione dei creditori per i quali fosse stata prevista l’integrale soddisfazione e che, pertanto, non hanno votato il concordato.

Ci si chiede se la risoluzione possa essere chiesta anche a causa della non fattibilità del piano derivante da circostanze sopravvenute non imputabili al proponente.

La risoluzione del concordato ha efficacia retroattiva e fa venir meno l’effetto dell’esdebitazione. Restano tuttavia irripetibili i pagamenti effettuati in esecuzione del concordato.

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Annullamento del concordato Il concordato può essere annullato se sia

stato esagerato dolosamente il passivo o dissimulata una parte rilevante dell’attivo.

L’annullamento può essere pronunciato su istanza di uno o più creditori od anche del curatore.

L’annullamento deve essere richiesto nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e in ogni caso non oltre due anni dalla scadenza dell’ultimo pagamento stabilito nel concordato.

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Consecuzione di fallimento

Qualsiasi incidente di percorso avvenga in occasione del concordato preventivo, occorre segnalarlo al

P.M. affinché chieda la dichiarazione di fallimento.

Non sono revocabili gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore in esecuzione di un

concordato preventivo.

Nel caso il fallimento consegua al concordato preventivo, il periodo sospetto decorre, ai sensi dell’art. 69,

2° c., dalla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.

Sono prededucibili: I finanziamenti alla ristrutturazione, ossia quelli in qualsiasi forma effettuati in esecuzione del concordato e,

quindi, in conformità al piano concordatario, ma non nel corso delle procedura, bensì nella successiva fase

di esecuzione del concordato.

I finanziamenti ponte, ossia quelli contratti NON nel corso della procedura, ma prima della presentazione

del ricorso per ammissione in funzione delle presentazione della domanda di ammissione alla procedura di

concordato preventivo purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il

tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato.

Nella misura dell’80% i finanziamenti sostitutivi di aumenti di capitale (v. art. 2467 e 2497 quinquies c.c.), se

effettuati in esecuzione di un concordato (altrimenti postergati), ma forse prima dell’approvazione (il 5° co.

dell’art. 182 quater, l.f., esclude il credito relativo dal voto e dal computo delle maggioranze).

I finanziamenti interinali, ossia quelli autorizzati dal tribunale quando un professionista, nominato dal

debitore ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, 3° c., lett. D), “verificato il complessivo fabbisogno

finanziario dell’impresa sino all’omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali al miglior

soddisfacimento dei creditori”.

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Accordi di Ristrutturazione del Debito Sono accordi sostanzialmente

stragiudiziali, ai quali possono essere attribuiti determinati effetti qualora ne sia ottenuta l’omologazione del tribunale.

Presupposto, come per il concordato preventivo, è lo stato di crisi non quello di insolvenza (art. 182-bis, 1° co., l.f.).

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Caratteristiche A.R.D. Non richiede il rispetto della par condicio. Potranno

essere raggiunti accordi con condizioni differenziate per soggetti con lo stesso grado di privilegio o gli stessi interessi.

L’accordo deve essere raggiunto con la maggioranza (60%), ma non a maggioranza. Esso perciò vincola solo i creditori che vi hanno aderito. Gli altri dovranno essere soddisfatti integralmente, ma la scadenza dei loro crediti è rinviata a 120 gg. dal il decreto di omologazione degli accordi o dalla scadenza originaria se successiva. Nel calcolo della maggioranza tutti i creditori sono equiparati indipendentemente dal grado di prelazione.

Non vi è una votazione dell’accordo.

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Iter A.R.D. L'imprenditore domanda al tribunale l'omologazione di un accordo di ristrutturazione

dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti (l’accordo è già stato raggiunto stragiudizialmente), e deve depositare: una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria

dell'impresa; uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con

l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del

debitore; il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente

responsabili; una relazione redatta da un professionista designato dal debitore (iscritto nel registro

dei revisori legali dei conti e che sia avvocato, commercialista o uno studio professionale associato o società tra queste tipologie di professionisti) sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei (art. 182-bis, 1° co., l.f.):

○ entro 120 gg. Dall’omologazione, in caso di crediti scaduti a quella data;○ entro 120 gg. Dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti ala data

dell’omologazione. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno

della sua pubblicazione (art. 182 bis, 2° co., l.f.).

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Azioni individuali É stato previsto il divieto per i creditori anteriori di iniziare e proseguire, dopo la pubblicazione

dell’accordo nel registro delle imprese, azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio del debitore né di acquistare titoli di prelazione se non concordati, per un periodo di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese (art. 182 bis, 3° co., l.f.).

L’imprenditore può richiedere al tribunale, anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell’accordo, un divieto per i creditori antecedenti di iniziare e proseguire azioni cautelari ed esecutive. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione prevista dall’art. 161, 1° e 2° comma, lett. a), b), c), d), da una proposta di accordo, da una dichiarazione dell’imprenditore attestante che sulla proposta di accordo sono in corso trattative con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e da una dichiarazione di un professionista circa l’idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei. Pubblicata l’istanza nel registro delle imprese, il tribunale dispone la comunicazione ai creditori della documentazione dalla quale l’istanza è stata corredata e fissa l’udienza in esito alla quale può disporre la sospensione assegnando un termine di non oltre 60 gg. Per il deposito dell’accordo (art. 182-bis, 7° c.). L’effetto di sospensione di produce dal deposito dell’istanza nel registro delle imprese. Il divieto si estende all’acquisto d titoli di prelazione. Il debitore nel termine accordato può, in alternativa, depositare un ricorso per concordato preventivo.

I creditori non aderenti potranno agire (esecutivamente o cautelarmente) solo decorsa la scadenza rideterminata ai sensi dell’art. 182-bis, 1° c.

Ma soprattutto è possibile depositare, in previsione di un ARD, una domanda di concordato in bianco, che consente il blocco delle esecuzioni e dei cautelari per il periodo assegnato entro il quale va depositato l’accordo.

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Finanziamenti accordo I debiti derivanti da finanziamento degli A.R.D.

omologati (sia finanziamenti ponte che finanziamenti alla ristrutturazione) sono prededucibili in caso fallimento consecutivo (art. 182-quater l.f.). Sono inoltre prededucibili fino al concorrere dell’80% i finanziamenti sostitutivi di aumenti di capitale (v. art. 2467 e 2497 quinquies c.c.), se effettuati in esecuzione di un ARD (altrimenti postergati).

Eventuali pagamenti di tali debiti sono esenti da revocatoria in caso di fallimento consecutivo (art. 67, 3° co., lett. e), l.f.).

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Opposizione Le opposizioni possono essere proposte entro

trenta giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese.

Legittimati:creditori estranei all’accordo,creditori che hanno aderito (diversamente da C.P.),ogni interessato.

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Omologazione

Da parte del tribunale con decreto motivato, decise le opposizioni.

In mancanza di opposizioni provvede senza udienza.

Il tribunale non deve valutare l’attuabilità dell’A.R.D.. Deve verificare che sia stata presentata la documentazione richiesta e che la domanda sia stata pubblicata nel registro delle imprese. Probabilmente deve verificare che sia stata raggiunta la percentuale del 60% dei crediti.

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Esecuzione A.R.D. Dopo l’omologazione si possono verificare due situazioni

negative: Inadempimento delle obbligazioni assunte con l’accordo nei

confronti dei creditori aderenti. Non dovrebbe applicarsi la disciplina della risoluzione del concordato preventivo, ma quella generale della risoluzione per inadempimento prevista dall’art. 2453 c.c.

Mancato pagamento regolare dei creditori estranei all’A.R.D. Essi conservano la possibilità di avvalersi degli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione per la tutela dei loro crediti: azioni esecutive e cautelari, istanza di fallimento, ecc.

L’accordo potrà essere impugnato con un’azione di annullamento. In tal caso non troverà applicazione la disciplina speciale prevista per il concordato preventivo, ma quella generale prevista dal c.c.

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