Intervento viva deducibilità fiscale perdite su crediti 2015 11 04
La cessione pro soluto credito inesigibile: la deducibilità fiscale sulle perdite su crediti e...
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«La deducibilità fiscale delle perdite su crediti e il recupero dell’IVA»
DANIELE VITALI – A.D. DI VIVA S.P.A.
VERONA 16 NOVEMBRE 2016
1
CHI SIAMO
VIVA è una società finanziaria indipendente, operativa da oltre 40 anni, iscritta a Bankitalia
Iscrizione UIF nr. 29400 (in corso iscrizione al nuovo Albo unico 106) In data 10/05/2016 VIVA ha ricevuto da Bankitalia l’autorizzazione a proseguire
nell’attività fino al momento dell’iscrizione
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COSA FACCIAMO
Le tre aree di intervento di VIVA:
a. Acquisto di Non Performing Loans (NPL’s) da Banche e
Finanziarie
b. Acquisto di crediti fiscali (IVA, IRES, etc.), commerciali o
«litigiosi» da Procedure Concorsuali
c. Acquisto di crediti Non Performing da imprese in bonis ai fini
della pulizia di bilancio
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NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA (1 di 10)
L’art. 26 del DPR 633/72 (modificato dal Decreto Semplificazioni, D.Lgs. 175/2014) disciplina le tempistiche e le modalità per l’emissione delle Note di variazione ai fini del recupero dell’IVA :
Sopravvenuta modifica dell’accordo tra le parti, nullità o revoca, sconti e abbuoni o inesattezza della fatturazione (art. 26, comma 2)
Procedure concorsuali e para-concorsuali ovvero di procedure esecutive rimaste infruttuose (art. 26, comma 4)
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NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA (2 di 10)
Le procedure che permettono il recupero dell’IVA attraverso l’emissione della Nota di variazione sono: Procedure concorsuali
Fallimento
Concordato preventivo
Concordato fallimentare
Liquidazione coatta amministrativa
Procedure para-concors.
Accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis
Piani attestati di risanamento ex art. 67
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Procedure esecutive
Rimaste infruttuose (pignoramento negativo)
NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA (3 di 10)
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Conditio sine qua non
Invariata dalla precedente formulazione del DPR
633/72, è che il contribuente debba risultare insinuato
al passivo fallimentare, ovvero essere compreso
nell’elenco dei creditori per i concordati preventivi
NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA (4 di 10)
VECCHIA Normativa
• Applicabile alle Procedure concorsuali e para-concorsuali aperte prima del 31/12/2016
NUOVA Normativa
• Applicabile alle Procedure concorsuali e para-concorsuali aperte a partire dal 01/01/2017
• Applicabile fin da subito alle Procedure esecutive infruttuose (pignoramento negativo)
7
NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA (5 di 10)
Fallimento
VECCHIA Normativa
• Passato il termine per la presentazione delle osservazioni al piano di riparto finale
NUOVA Normativa
• Data sentenza di fallimento
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NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA (6 di 10)
C o n c o r d a t o p r e v e n t i v o
VECCHIA Normativa
• Passato il termine per la presentazione delle osservazioni al piano di riparto finale (non basta il decreto di omologa)
NUOVA Normativa
• Data di ammissione alla procedura di concordato preventivo (non decreto di omologa)
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NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA (7 di 10)
C o n c o r d a t o f a l l i m e n t a r e
VECCHIA Normativa
• Passata in giudicata la sentenza di omologazione del concordato fallimentare
NUOVA Normativa
• Data sentenza di fallimento, se dopo 31/12/2016 (non rileva l’omologazione del concordato!)
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NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA (8 di 10)
Liquidazione coatta amministrativa
VECCHIA Normativa
• Passato il termine per le opposizioni alla presentazione del piano di riparto finale
NUOVA Normativa
• Data del decreto del Ministero
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NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA (9 di 10)
Accordi ex 182 bis e Piani ex 67
VECCHIA Normativa
NUOVA Normativa
• Art. 182 bis L.F.
– Data di omologazione
• Art. 67 L.F.
– Data di pubblicazione nel registro imprese (attenzione: non sempre l’azienda in crisi lo vuole pubblicare)
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NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA (10 di 10)
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Requisiti formali della Nota di variazione
- Nr. e data documento - Generalità di cedente e cessionario del bene o prestatore e
committente del servizio - Indicazione della variazione della base imponibile IVA
(distinguendo se vi sono varie aliquote) - Importo del tributo - Riferimento alla fattura originaria
Data emissione: non dovrà essere emessa post 31/12 del secondo
anno successivo a quello in cui sorge il diritto in capo al creditore
PERDITE SU CREDITI (1 di 3):
Deducibilità fiscale: un labirinto in cui districarsi!
Ante 2012: Legge poco chiara e interpretazione molto restrittiva
da parte del controllore (A.d.E. + G.d.F.) e degli organi
giurisdizionali (Tribunali amministrativi)
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Dal 2012: A causa della crisi, il Legislatore ha dovuto adeguare la normativa fiscale e renderla più «aperta» ma soprattutto più corrispondente alle realtà aziendali
PERDITE SU CREDITI (2 di 3):
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Monti: D.L. 83 del 22/06/2012 art. 33, c.5 (Decreto Sviluppo)
↪ crediti di modesta entità (2.500€ o 5.000€) trascorsi 6 mesi
↪ crediti prescritti
↪ derecognition (cancellazione dal bilancio) per i soli IAS/IFRS adopters
Circolare 26/E (Agenzia delle Entrate – 01/08/2013)
↪Crediti di modesta entità --> ESEMPI
↪Crediti prescritti --> a prescindere dall’importo del credito
PERDITE SU CREDITI (3 di 3):
Letta: Legge di Stabilità 2014 (L. 147 del 27/12/2013)
↪ Elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di Derecognition
(cancellazione dal bilancio) anche per bilanci ITA-GAAP
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Circolare 14/E (Agenzia delle Entrate – 04/06/2014)
↪ parità di trattamento tra IAS/IFRS (principi contabili internazionali)
e ITA-GAAP (OIC, principi contabili nazionali)
↪ derecognition (tra le varie operazioni possibili, la «cessione pro-
soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito»)
LA CESSIONE PRO-SOLUTO DI CREDITI (1 di 2):
↪ la cessione dei crediti è un istituto giuridico previsto dagli artt.
1260 e seguenti del C.C.
↪ pro-solvendo e pro-soluto (l’unica formulazione accettata
dall’A.d.E. ai fini della deducibilità)
↪ data certa (PEC ovvero scrittura registrata)
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Opportunità o dovere ? FALSO IN BILANCIO!
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
Daniele Vitali
INFO:
www.vivaspa.it
nr. verde 800.94 51 52