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PUNTO ENERGIA Panorama Legislativo: La direttiva europea, il decreto 192, la certificazione in Europa GIORGIO RAFFELLINI Dip. TAeD “P.L. Spadolini” - Università di Firenze 16 Giugno 2006 - Ancona LA CERTIFICAZIONE E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEL SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO ASPETTI INTERPRETATIVI, TECNICI E PROCEDURALI Ministero de lle Attività P roduttive Con il patrocinio del:

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PUNTO ENERGIA

Panorama Legislativo:La direttiva europea, il decreto 192, la certificazione in Europa

GIORGIO RAFFELLINIDip. TAeD “P.L. Spadolini” - Università di Firenze

16 Giugno 2006 - Ancona

LA CERTIFICAZIONE E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEL SISTEMAEDIFICIO-IMPIANTOASPETTI INTERPRETATIVI, TECNICI E PROCEDURALI

Ministero delle Attività P roduttive

Con il patrocinio del:

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Nome relatore

Obiettivi Comunitari

“Le sfide del 21° secolo nel settore dell’energia richiedono una risposta comune dell’UE. L’UE è un elemento essenziale per fornire energia sostenibile,

competitiva e sicura ai cittadini europei. Grazie a un approccio comune espresso con un’unica voce, l’Europa potrà guidare la ricerca di soluzioni nel settore

dell’energia” [Josè Manuel Barroso – Presidente della Comunità Europea]

L’8 marzo 2006 la Comunità Europea ha approvato il Libro Verde

“Una strategia Europea per un’energia sostenibile competitiva e sicura”

Scopi principali:

Completare il mercato interno dell’energia; Sicurezza dell’approvvigionamento nel mercato interno dell’energia, con l’obiettivo di

assicurare la solidarietà fra gli stati membri; Individuazione di un mix energetico più sostenibile, efficiente e diversificato; Misure per far fronte ai problemi del riscaldamento globale; Elaborazione di un piano strategico per le tecnologie energetiche; Necessità di una politica energetica esterna comune.

Giorgio Raffellini

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Obiettivi Comunitari

Queste considerazioni offrono motivi validi per economizzare l’uso dell’energia laddove possibile e principalmente nel settore residenziale e del terziario, dove, per : la climatizzazione invernale ed estiva, la produzione di acqua calda, l’illuminazione, il funzionamento delle apparecchiature elettriche si verifica il maggior consumo finale complessivo.

Nel 2005 la Comunità Europea ha diffuso il Libro Verde

“Fare più con meno”

Il libro verde si prefigge di ridurre il consumo energetico dell’unione europea del 20% rispetto le proiezioni per l’anno 2020, significa riportare il Fabbisogno energetico europeo entro il 2020, ai valori del 1990 di 1.520 Mtep contro i 1.900 Mtep previsti senza interventi.

N.B. 1 Mtep equiv. circa 7.300.000 barili petrolio, a circa 11650. 10 6 kWh

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Obiettivi Comunitari

Il consumo degli edifici (settori residenziale e terziario) ha assorbito nel 2002 circa il 40% del consumo finale totale. Secondo le previsioni del libro verde, l’applicazione efficace della direttiva sull’efficienza energetica degli edifici comporterà un risparmio di circa 40 Mtep entro il 2020 e sottolinea come il potenziale della direttiva sarebbe enorme se si applicasse a tutte le ristrutturazioni di edifici indipendentemente dalla loro superficie utile.

Con un campo di applicazione più esteso ed il potenziamento delle misure previste si potrebbero risparmiare 70 Mtep e creare 250.000 posti di lavoro a livello europeo, molti dei quali nel settore dell’edilizia e quindi sul territorio interessato dagli interventi.

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Programmi Energetici della Comunità Europea

I programmi della Comunità Europea sono volti a promuovere sul territorio l’uso corretto delle fonti energetiche, perseguendo i seguenti scopi:

Ridurre la dipendenza energetica nell’Unione Europea; Ridurre l’inquinamento atmosferico; Potenziare la competitività industriale europea; Promuovere l’esportazione di tecnologie di risparmio energetico; Rafforzare la coesione economica e sociale all’interno dell’Unione Europea.

I principali programmi in materia di energia sono i seguenti:

V PROGRAMMA QUADRO E SUCCESSIVI ALTENER SAVE THERMIE JOULE JOULE – THERMIE LIFE AMBIENTE

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Norme e Direttive Comunitarie

In ambito comunitario vengono emanate una serie di disposizioni tramite norme e direttive che tutti gli Stati membri devono recepire ed applicare, con lo scopo di raggiungere una Normativa Europea standardizzata.

Le principali direttive comunitarie per il settore dell’edilizia sono le seguenti:

La Direttiva “Prodotti da costruzione” (89/106/CEE), che stabilisce i requisiti essenziali per tutti i materiali, inclusi i requisiti per l’igiene, la salute, l’ambiente, il risparmio energetico e la conservazione del calore;

La Direttiva “Requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi” (92/42/CEE) che ha introdotto livelli minimi di rendimento per le caldaie che producono acqua per usi igienico sanitari nel settore residenziale, garantendo così che tutte le nuove caldaie presentino un rendimento accettabile;

La Direttiva 92/75/CEE concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici mediante l’etichettatura e la definizione di informazioni uniformi relative ai prodotti;

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Norme e Direttive Comunitarie

La Direttiva “SAVE” (93/76/CEE), intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio (CO2) migliorando l'efficienza energetica. Tale direttiva si articola in sei programmi specifici:

Certificazione energetica degli edifici; Ripartizioni dei costi di riscaldamento, climatizzazione e A.C.S. sulla base del consumo

effettivo; Finanziamento di interventi di efficienza energetica; Isolamento termico dei nuovi edifici; Controllo periodico delle caldaie di potenza superiore a 15 kW; Diagnosi Energetica in ogni impresa ad elevato consumo di energia.

La proposta di Direttiva COM(2000) 279 riguardante lo sviluppo delle Fonti energetiche rinnovabili per la produzione di energia elettrica. La proposta esamina i vantaggi specifici che deriverebbero dall’integrazione di impianti di questo tipo negli edifici, per produrre non solo elettricità ma anche calore;

Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.

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Norme e Direttive Comunitarie

L’11 Maggio 2001 è stata adottata la proposta di Direttiva COM(2001) 226 sul rendimento energetico degli edifici,

La Direttiva 2002/91/CE emanata dal Parlamento Europeo il 16 dicembre 2002 inerente al rendimento energetico nell’edilizia. La più importante e specifica nel settore dell’edilizia che l’Italia ha recepito con il decreto legislativo 192 del 2005.

Il 10 dicembre 2003 è stata proposta la Direttiva COM(2003) 739 sull’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici. Tale proposta ha l’obiettivo di aumentare l’efficienza negli usi finali dell’energia grazie a una serie di misure operative. Una di queste è lo sviluppo del mercato dei servizi energetici, in modo che l’efficienza energetica diventi parte integrante del mercato interno dell’energia. La proposta si propone di raggiungere l’obiettivo fornendo un complesso di regole atto a promuovere il mercato dei servizi energetici e il mercato delle misure per l’efficienza energetica in generale nei principali settori dell’uso finale dell’energia

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Direttiva 2002/91/CE

Finalità ed ambito della direttiva

“L'obbiettivo della direttiva è promuovere il miglioramento del rendimento (efficienza) energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi “

Le disposizioni in essa contenute riguardano:il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici; l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione; l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni;la certificazione energetica degli edificiedifici;l'ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni.”

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Direttiva 2002/91/CE

QUALI EDIFICI ?.. dal testo della relazione introduttiva:“Dato l'esiguo tasso di turnover degli edifici, (ciclo di vita che va da 50 a più

di 100 anni) è chiaro che se è dato di migliorare le loro prestazioni energetiche, nel breve e medio termine questo va fatto

sullo stock esistentesullo stock esistente “

L’intervento sull’esistenteesistente si attua secondo tre linee:“l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni”;

“la certificazione energetica degli edifici”;

“l'ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni”.

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Direttiva 2002/91/CE

Per la prima volta in un testo di tipo legislativo, all’art. 2, si da finalmente una definizione chiara di:

“«sistema di condizionamento d'aria»«sistema di condizionamento d'aria»: il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria in cui la temperatura è controllata o può

essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria”

All’art. 3 della direttiva si richiede un approccio integrato al problema del miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici:

“vale a dire un approccio che tiene conto, oltre che della qualità dell'isolamento termico dell'edificio, di fattori quali gli impianti di

riscaldamento e di raffreddamento, l'energia usata per la ventilazione, gli impianti di illuminazione, la posizione e

orientamento dell'edificio, il recupero di calore, l'apporto di calore dal sole e da altre fonti di energia rinnovabili.”

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Direttiva 2002/91/CE

Agli articoli 5 e 6, dopo aver dichiarato all’art. 4 che gli stati membri devono fissare dei requisiti minimi di efficienza energetica, sia per gli edifici nuovi che ristrutturati, la direttiva richiede il rispetto e la verifica di tali requisiti.

“Va notato che nell'applicare dette norme devono essere tenute in debita considerazione le condizioni termiche previste per gli

ambienti interni “

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“Uno dei principali ostacoli all'investimento nel rendimento energetico sul mercato della locazione di edifici, abitazioni o un uffici è il fatto che il proprietario e il locatario hanno interessi diversi: poiché generalmente è il locatario che paga le bollette energetiche, il proprietario è poco incentivato ad investire sul rendimento energetico. Il modo migliore per rendere più attraenti questi investimenti è fornire informazioni chiare ed affidabili ai potenziali locatari; queste potranno influenzare il canone preteso, incentivando i proprietari ad investire nel rendimento energetico di edifici e abitazioni. Per facilitare il passaggio di tali informazioni è necessario che all'atto della costruzione, compravendita o locazione di un edificio, di un'abitazione o di un ufficio sia messo a disposizione un attestato relativo al rendimento energetico. La certificazione, che deve risalire a non più di cinque anni prima, deve basarsi sullo stesso approccio integrato utilizzato per i limiti minimi applicabili agli edifici di nuova costruzione e deve contenere suggerimenti su come migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio.”

La certificazione energetica perché?

INFORMARE L’UTENTE SUL CONSUMO

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La certificazione energetica Quindi?

“L'attestato di certificazione energetica degli edifici comprende dati di riferimento, quali i valori vigenti a norma di legge e i valori riferimento, che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell'edificio.

LE RACCOMANDAZIONI PER MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA HANNO SIGNIFICATO SOLO PER

UN PARCO EDILIZIO PRE - ESISTENTE

I VALORI DI RIFERIMENTO HANNO SIGNIFICATO SOLO PER UN PARCO EDILIZIO PRE-ESISTENTE

L'attestato è corredato di raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici. “

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L’ispezione

Nel contesto degli art. 8 e art. 9, indica un’azione intrapresa da parte delle autorità competenti al fine di assicurare un’effettiva riduzione delle emissioni di biossido di carbonio, cioè il rispetto dei requisiti e vincoli imposti ai fini della riduzioni dei consumi di combustibili fossili

LA CONCLUSIONE

“... il maggior potenziale di risparmio energetico resta insito nella ristrutturazione degli edifici esistenti. Su questo versante l'intervento più opportuno sembra essere l'introduzione della certificazione energetica degli edifici, che ha il merito di sensibilizzare le utenze e al tempo stesso di correggere l'imperfezione di mercato per cui i proprietari non hanno interesse ad investire negli edifici affittati a terzi. A parte sostituire in modo efficiente gli impianti termici, sarebbe auspicabile che scattassero standard di rendimento energetico più severi ogni qualvolta un edificio è ristrutturato.”

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La Certificazione Energetica nei Paesi Europei

ITALIA:

sono quattro le esperienze di certificazione più significative sviluppate negli ultimi anni, prima del recepimento della Direttiva Europea:

Il progetto Casa Clima della Provincia Autonoma di Bolzano;Lo schema di certificazione “Sistema Edificio®” proposto da ICMQ;La Procedura operativa di certificazione degli edifici, proposta dalla Provincia di Milano;Il Protocollo ITACA;

mentre la procedura Casa Clima, è obbligatoria in quanto recepita dalla Provincia di Bolzano dal D.P.P. n. 34 del 29 settembre 2004, le altre procedure sono applicate su base volontaria.

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•La Certificazione Energetica a Livello MondialeI criteri contemplati sono raggruppati in sei categorie:

insediamenti sostenibili;consumo efficiente di acqua;energia e atmosfera;materiali e risorse;qualità degli ambienti indoor;progettazione e innovazione.

Ogni categoria prevede uno o più prerequisiti prescrittivi, che devono essere comunque soddisfatti ed un numero di requisiti di performance ambientale che attribuiscono un punteggio all’ edificio.

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La Certificazione Energetica nei Paesi Europei

I costi delle certificazioni variano in funzione del mercato:

6,53,5255 - 360 €Complesso con più di 10 appartamenti

4,52,5190 - 265 €Complesso con 2-10 appartamenti

3 - 42150 - 200 €Casa monofamiliare

Numero totale di ore

richieste

Numero di ore per sopralluogo

Costo medio della certificazioneTipologia di edificio

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Il Decreto Legislativo 192 del 2005

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

È stato pubblicato il 23 settembre 2005 sul supplemento ordinario n. 158 della G.U. n. 222 e ripubblicato il 15 ottobre 2005 con le note sul supplemento ordinario della G.U. n. 241

Consta di 3 Titoli e 10 Allegati;

Testo in vigore dal 8 ottobre 2005.

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TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – FinalitàArt. 2 – Definizioni Art. 3 – Ambito d’interventoArt. 4 – Adozione di criteri generali, di una metodologia di

calcolo e requisiti della prestazione energeticaArt. 5 – Meccanismi di cooperazioneArt. 6 – Certificazione energetica degli edifici di nuova

costruzioneArt. 7 – Esercizio e manutenzione degli impianti termici

per la climatizzazione invernale e estivaArt. 8 – Relazione tecnica, accertamenti e ispezioniArt. 9 – Funzioni delle regioni e degli enti localiArt.10 – Monitoraggio, analisi, valutazione e

adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale

Il Decreto Legislativo 192 del 2005

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Il Decreto Legislativo 192 del 2005ART. 3 – Ambito d’intervento

Il decreto si applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;

Non si applica agli edifici “storici” ;

Non si applica ai fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivoo utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili.

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TITOLO II – NORME TRANSITORIE

Art. 11 – Requisiti della prestazione energeticadegli edifici

Art. 12 – Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici

Il Decreto Legislativo 192 del 2005

Riguardano solo la climatizzazione invernale

(più precisamente il riscaldamento)

Sono strumentati dagli allegati

Vorrebbero semplificare la 10/91 e il DPR 412,

ma introducono solo false speranze ed incongruenze

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Il Decreto Legislativo 192 del 2005

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 – Misure di accompagnamento;Art. 14 – Copertura finanziaria;Art. 15 – Sanzioni;Art. 16 – Abrogazioni e disposizioni finali;Art. 17 – Clausola di cedevolezza.

Il Dlg si applica SOLO alle regioni che non hanno già recepito

autonomamente la direttiva

Ogni regione/provincia autonoma può recepire

direttamente la direttiva e legiferare “ma non in modo proprio e

autonomo” su tale tema .

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Il Decreto Legislativo 192 del 2005ART. 15 – Sanzioni

Sanzioni per:

Il progettista che rilascia relazione tecnica o certificazione energetica non conforme allo standard;

Il progettista che rilascia relazione tecnica o certificazione energetica non veritiere;

Il direttore dei lavori che omette di presentare l’asseverazione di conformità;

• Il direttore dei lavori che presenta falsa asseverazione di conformità.

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Il Decreto Legislativo 192 del 2005

ALLEGATI

A – Ulteriori definizioniB – Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edificiC – Requisiti della prestazione energetica degli edificiD – Predisposizioni per l'integrazione di impianti solari termici e fotovoltaici nelle coperture degli edifici e per l'allaccio alle reti di teleriscaldamentoE – Relazione tecnica di cui all'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edificiF – Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza maggiore o uguale 35 kW G – Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza inferiore a 35 kWH – Valore minimo del rendimento di combustione dei generatori di caloreI – Regime transitorio per la prestazione energetica degli edificiL - Regime transitorio per esercizio e manutenzione degli impianti termici

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ART. 17 – Clausola di cedevolezza

“le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi delle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma”.

A CHI SI APPLICA IL DECRETO?

non vi è alcuna legge regionale (se non la Regione Toscana) di recepimento della Direttiva europea;non vi è soprattutto alcuna normativa di attuazione specifica alla Direttiva

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Il Decreto Legislativo 192 del 2005

ART. 17 – Clausola di cedevolezza

La conseguenza:

Le leggi regionali e delle provincie autonome che fissano norme in contrasto con il D.Lgs. 192/05 e/o con riferimento agli articoli o commi abrogati della legge 10/91 e del DPR 421 non sono più operanti;

Occorre che le regioni e le province autonome emanino nuove norme attuative consistenti con il D.Lgs. 192/05.

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In Emilia Romagna

La L.R. 23/12/2004, n. 26, “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia” prevede azioni su tre diversi livelli:

il risparmio energeticola produzione di energia attraverso fonti rinnovabili o assimilatela costruzione di nuovi impianti di tipo convenzionale

L’art. 25 si riferisce esplicitamente al rendimento energetico per gli edifici, alla metodologia di calcolo ed alla certificazione energetica: dal gennaio 2006 avremmo dovuto aver disponibili i criteri generali

È oggetto di ricorso da parte dello Stato !

Il Decreto Legislativo 192 del 2005

Giorgio Raffellini

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Il Decreto Legislativo 192 del 2005ART. 9 – Funzioni delle Regioni e degli Enti locali

Possono imporre:

l’obbligo per i “conduttori” degli impianti di comunicare ai Comuni le principali caratteristiche del proprio impianto e le successive modifiche significative;l’obbligo per i distributori di combustibile di comunicare le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi;

• Per gli impianti con generatori termici con più di 15 anni l’ispezione d’autorità prevede la stima del rendimento medio stagionale di produzione e una consulenza su interventi migliorativi.

Giorgio Raffellini

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Il Decreto Legislativo 192 del 2005

Punto Critico

Il decreto di recepimento nazionale della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici può essere “cancellato” da un eventuale analogo recepimento da parte delle singole regioni.

Ogni Regione o Provincia autonoma, non solo può fissare valori di riferimento diversi, ma criteri di certificazione molto diversi tra loro:

potremmo arrivare all’assurdo di un modello certificativo diverso per ogni Regione e Provincia autonoma !

Giorgio Raffellini