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Federazione Autonoma Bancari Italiani via Tevere, 46 00198 ROMA www.fabi.it Centro Studi Sociali Pietro Desiderato (Prezzo al pubblico 15,00) L’ABC DELLA PREVIDENZA SOCIALE a cura di Giovanni Tiraboschi

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Federazione Autonoma Bancari Italianivia Tevere, 4600198 ROMAwww.fabi.it

Centro Studi Sociali Pietro Desiderato

(Prezzo al pubblico € 15,00)

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a cura di Giovanni Tiraboschi

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a cura di Giovanni Tiraboschi

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Il Centro Studi “Pietro Desiderato” ha dato corpo all’idea del Coordinamento Nazionale deiPensionati ed Esodati di predisporre una pubblicazione sulla previdenza.Negli ultimi anni gli interventi del legislatore, effettuati a più riprese, hanno modificato in pro-fondità tutta la materia.È stata, pertanto, molto avvertita la necessità di mettere a disposizione dei Dirigenti sindacaliuno strumento aggiornato, completo e ordinato che consenta una visione d’insieme dell’attualequadro normativo di riferimento.L’opera è di indubbio interesse per le lavoratrici ed i lavoratori in servizio, spesso in difficoltà adistricarsi in una giungla di norme,ma si rivolge anche ai pensionati ed esodati.Il linguaggio è alla portata di tutti ed il testo è corredato da tabelle ed esempi, cosicché chiunquepotrà comprendere con chiarezza i trattamenti previdenziali ed i meccanismi che li regolano.Particolare attenzione è stata rivolta anche ai trattamenti assistenziali, a favore di persone svan-taggiate o diversamente abili.Lo sforzo compiuto dalla nostra Organizzazione - indubbiamente - è stato notevole,ma la fa-tica è sempre ben ripagata quando offre un valido supporto al lavoro di quanti si adoperano - atutti i livelli - per offrire consulenza ed aiuto agli iscritti ed a tutti quei lavoratori che ne hannobisogno.Fare qualcosa per gli altri, per i più deboli, senz’alcun tornaconto che non sia il piacere di dare edi spendersi gratuitamente e senza risparmio di energie.Il valore del “fare sindacato” è anche questo.Un particolare e caloroso ringraziamento vogliamo rivolgere all’autore dei testi, Giovanni Tira-boschi, già Direttore Nazionale del Patronato ACLI ed esperto di chiara fama, la cui professio-nalità ed esperienza assicurano alla presente pubblicazione autorevolezza e rigore scientifico.

Il Centro Studi Sociali LA SEGRETERIA NAZIONALE“PIETRO DESIDERATO” F.A.B.I.

PREFAZIONE

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Supervisione editoriale: Lodovico AntoniniEditing: Mariapaola DiversiDisegni: Roberto MangosiFinito di stampare nel mese di Marzo 2009presso Essetre Roma srlVia Giulia di Colloredo 10, 00152 - RomaGrafica: alexiamasi studiograficowww.studiomasi.com

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Le assicurazioni sociali, come comune-mente è denominato il complesso dellanormativa che forma il sistema previ-denziale, sorsero alla fine del 1800, nelpieno fervore delle dispute che si eranoaccese attorno alla “questione sociale”.Esse nacquero più come concessionedelle classi dirigenti anziché come con-quista dei lavoratori,ed è per questo chei rappresentanti dei lavoratori non vide-ro di buon occhio la loro nascita, poi-

ché a loro appariva tale da attenuare lacombattività dei lavoratori nella lotta in-gaggiata per conseguire sostanziali e noneffimeri miglioramenti delle condizio-ni di lavoro.La giustificazione delle assicurazioni so-ciali sta nei rischi che gravano sul “lavo-ro” che, com’è noto, assieme al “capita-le”è un fattore della produzione.Tali ri-schi sono la perdita totale o parziale del-la capacità lavorativa derivante da infor-

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tunio sul lavoro, o dalla vecchiaia, o an-cora dall’invalidità.Il costo dell’assicura-zione contro gli infortuni sul lavoro èinteramente a carico del datore di lavo-ro, atteso che questo rischio è comple-tamente legato all’attività lavorativa.Perl’assicurazione vecchiaia e invalidità lalegge,invece,suddivide l’onere assicura-tivo tra datore di lavoro e lavoratore, inragione del fatto che trattasi di eventil’uno naturale, quello della vecchiaia, el’altro, quello dell’invalidità, dipendentesolo in parte dall’attività lavorativa,men-tre per l’altra parte è connesso alla co-stituzione fisica del lavoratore, alla suacondotta, alle sue abitudini, ecc.Il primo intervento in campo pensioni-stico fu la Legge 17 luglio 1898,n. 350,che creava la Cassa nazionale di previ-denza per l’invalidità e la vecchiaia de-gli operai, trasformata poi in Cassa na-zionale per le assicurazioni sociali e,suc-cessivamente, in Istituto nazionale dellaprevidenza sociale (Inps). La legge sud-detta istituiva l’assicurazione per la vec-chiaia e l’invalidità; per incentivarne l’i-scrizione,che era facoltativa,lo Stato con-cedeva agli iscritti un contributo.L’iscrizione alla predetta assicurazionepensionistica fu gradualmente resa ob-bligatoria per alcune categorie di lavo-

ratori quali, ad esempio, gli agenti deipubblici servizi di trasporto. In seguito,considerati gli scarsi risultati ottenuti dalregime facoltativo, con il Decreto Leg-ge 21 aprile 1919, n. 603, venne istitui-ta l’assicurazione generale obbligatoria perl’invalidità e la vecchiaia.Nello stesso anno, al fine di porre unqualche rimedio alle conseguenze dellagrave crisi occupazionale apertasi subi-to dopo il primo conflitto mondiale,conil Decreto Legge 19 ottobre 1919, n.2214,venne istituita l’assicurazione obbli-gatoria contro la disoccupazione involontaria,la cui gestione venne affidata alla Cassache già gestiva l’assicurazione invaliditàe vecchiaia. Qualche anno dopo, nel1927,venne creata l’assicurazione obbliga-toria contro la tubercolosi e si completa co-sì il quadro delle assicurazioni gestite dal-l’allora Cassa nazionale per le assicura-zioni sociali.Le tre predette assicurazioni, pur essen-do gestite da un unico ente, soggiaceva-no a legislazioni diverse emanate in epo-che successive e ciò non era privo di in-convenienti.Urgeva porvi rimedio e ciòvenne fatto con il Decreto Legge 4 ot-tobre 1935, n. 1827, il quale riunì inun’unica legge le varie norme sulla pre-videnza,modificandole e coordinando-

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le. Questa legge abrogò l’intera legisla-zione precedente; lasciò in vigore solo iregolamenti, in attesa dell’emanazionedi un nuovo regolamento unico per l’ap-plicazione dello stesso Decreto n.1827.L’unificazione in un testo unico dellanormativa previdenziale creò indubbivantaggi di praticità e semplicità non so-lo per i lavoratori e i datori di lavoro,maanche per lo stesso Istituto che gestiva leassicurazioni previdenziali.Il testo unico del 1935,se da un lato co-ordinava e semplificava le norme pree-sistenti, dall’altro manteneva quasi deltutto immutata la sostanza delle singoleassicurazioni. Immutate rimanevano letabelle delle contribuzioni e, di conse-guenza, invariate restavano pure le pre-stazioni;la misura delle pensioni,assegnie indennità, essendo rimaste ferme allebasi finanziarie del 1919,risultavano sem-pre meno adeguate alle reali necessità deilavoratori. Solo nel 1939 fu varata unariforma che era divenuta oramai indila-zionabile; la legge di riforma (D.L. 14aprile 1939, n. 636, entrato in vigore il1° maggio dello stesso anno), varata al-la vigilia del secondo conflitto mondia-le,non esplicò significativi ed apprezza-bili effetti a favore dei lavoratori.Le no-vità essenziali della riforma furono:

• l’istituzione della pensione di reversi-bilità a favore delle vedove e degli or-fani degli assicurati;

• la soppressione dell’assicurazione ma-ternità e l’istituzione dell’assicurazio-ne obbligatoria per la nuzialità e la na-talità;

• la riduzione dei limiti di età, sia ai finidell’obbligo assicurativo che del dirit-to alla pensione, a 60 anni per gli uo-mini e 55 per le donne;

• l’aumento della misura dei contributie la conseguente elevazione dell’im-porto delle prestazioni, con modificadel metodo di calcolo delle pensioni.

Le vicende economiche connesse allaguerra non solo resero in breve tempodel tutto irrisorie le migliorie introdot-te dal Decreto del 1939, ma peggiora-rono il rapporto, peraltro già sfavorevo-le, tra importo delle prestazioni previ-denziali e costo della vita.Un primo in-tervento tampone venne attuato con ilD.L. 18 marzo 1943, n. 126, che con-cesse un aumento del 25% delle pen-sioni, al quale si affiancò l’aumento deicontributi per l’assicurazione invaliditàe vecchiaia. Ulteriori provvedimenti diemergenza per far fronte al rapidissimoaumento del costo della vita, che testi-

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moniava un veloce processo di svaluta-zione della moneta, furono emanati nel1945,1947 e 1949;questi provvedimenti,concedendo aumenti pressoché ugualiper tutti,determinò un livellamento deitrattamenti pensionistici che, se era ac-cettabile in un breve periodo, nel qualela necessità preminente era quella di so-pravvivere, non poteva costituire per-manente assetto di un sistema pensioni-stico, il cui fine era di garantire un im-porto delle prestazioni pensionisticheproporzionato alla contribuzione versa-ta ed adeguato alle esigenze di vita.

Un riassetto qualitativo dell’assicurazio-ne obbligatoria per l’invalidità, la vec-chiaia e i superstiti si ebbe con la Legge4 aprile 1952,n. 218, la quale riportò lepensioni ad importi strettamente pro-porzionali alla contribuzione versata,ri-pristinando un criterio di giustizia di-stributiva fra i pensionati: a maggiorecontribuzione, maggiore pensione.Talecriterio fu temperato dall’istituzione deiminimi di pensione,aventi la finalità di da-re un aiuto a coloro che, in relazione adesigui versamenti contributivi,avrebbe-ro avuto diritto a pensioni di importotroppo basso. Per il finanziamento del-l’integrazione al minimo, fu creato il

“Fondo adeguamento pensioni”, alimenta-to da speciali contributi,distinti da quel-li ordinari versati con le cosiddette mar-che, il cui importo era determinato inpercentuale sulla retribuzione.Altri interventi legislativi del 1958,1962e 1965 non apportarono sostanziali in-novazioni al sistema pensionistico, mafurono principalmente finalizzati ad au-mentare le pensioni ed i minimi di pen-sione.In particolare,la Legge 903 del 21luglio 1965 istituì, accanto al Fondo diadeguamento,il Fondo sociale, al quale fuposto a carico il trattamento pensioni-stico di base, quantificato in 12.000 liremensili per 13 mensilità.Profonde e nuove innovazioni furonoapportate al sistema pensionistico dalleleggi emanate nel 1968 e 1969.La Leg-ge 18 marzo 1968, n. 238, ed il relativoDecreto Presidenziale Delegato 27 apri-le 1968,n.488,introdussero il sistema re-tributivo di calcolo della pensione,che fupoi confermato e migliorato dalla Leg-ge 30 aprile 1969, n. 153, la quale, tral’altro:a) istituì la pensione sociale, non legata aversamenti assicurativi e destinata ai cit-tadini ultra sessantacinquenni privi ditrattamenti pensionistici e con redditiesigui;

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b) riunì,a decorrere dal 1°gennaio 1970,la vecchia assicurazione obbligatoria perl’invalidità, la vecchiaia e i superstiti edil Fondo adeguamento pensioni in ununico fondo denominato “Fondo pensio-ni dei lavoratori dipendenti”.Il Fondo sociale è stato mantenuto in vi-ta dalle leggi del 1968 e 1969,con le me-desime funzioni originariamente attri-buitegli, mutando però il sistema di fi-nanziamento.Tranne un breve periodoiniziale, terminato il 31 dicembre 1975,durante il quale è stato alimentato da uncontributo del Fondo pensioni dei la-voratori dipendenti, il Fondo sociale vie-ne finanziato unicamente dallo Stato, ilquale si è assunto, indiscriminatamenteper tutti i pensionati, l’onere delle pri-me 12.000 lire di pensione mensile.Tra il 1957 ed il 1966,l’assicurazione ob-bligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e isuperstiti è stata estesa a tre grandi cate-gorie di lavoratori autonomi, e cioè:• ai coltivatori diretti, mezzadri e colo-

ni con la Legge 27 ottobre 1957, n.1047;

• agli artigiani con la Legge 4 luglio 1959,n. 463;

• ai commercianti con la Legge 22 lu-glio 1966, n. 613.

La Legge 5 novembre 1968,n.1115,ha

esteso ai lavoratori le prestazioni dellaCassa integrazioni guadagni ed ha con-ferito una particolare flessibilità alle vi-genti istituzioni previdenziali, che con-sente appropriati interventi a favore diaziende e lavoratori, nell’ipotesi di crisiaziendali o di settori della produzioneindustriale.

Gli anni ‘70 e ‘80 sono costellati da di-versi provvedimenti legislativi che nonpossono dirsi riformatori del sistema pen-sionistico; in effetti, le varie leggi hannoavuto come fine primario la riduzionedella spesa pensionistica. Di questo pe-riodo meritano di essere menzionati idue seguenti provvedimenti:• la Legge 9 dicembre 1977, n. 903, dal

titolo “parità di trattamento tra uomi-ni e donne in materia di lavoro”, chevieta qualsiasi discriminazione tra i duesessi e che estende il diritto alla pen-sione superstiti anche al marito, poi-ché fino ad allora,alla morte della mo-glie lavoratrice o pensionata, al maritonon spettava alcuna pensione;

• a Legge 12 giugno 1984, n. 222, cheriforma il pensionamento per invali-dità; sostituisce la pensione di invalidi-tà con due prestazioni:“l’assegno di in-validità” e la “pensione di inabilità”.

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Come si vedrà in seguito, l’assegno diinvalidità spetta a chi ha una parzialeriduzione della capacità di lavoro,men-tre la pensione di inabilità è riservata achi si trova nell’assoluta e permanenteimpossibilità a svolgere qualsiasi attivi-tà lavorativa.

I provvedimenti finalizzati alla riduzio-ne della spesa pensionistica continuanoanche negli anni ‘90.Ad esempio,la Leg-ge 14 novembre 1992, n. 438, sospendeper più di un anno (dall’ottobre 1992 aldicembre 1993) la concessione della pen-sione di anzianità, ed il Decreto Legis-lativo 30 dicembre 1992,n.503,e la suc-cessiva Legge 23 dicembre 1994,n.724,elevano gradualmente sia l’età pensio-nabile, che dai 55 e 60 anni passa a 60 e65 anni rispettivamente per le donne eper gli uomini, sia i requisiti minimi dicontribuzione, che vengono portati da15 a 20 anni. L’anno successivo, dopoanni di dibattiti ed accese discussioni,viene varata, con il Decreto Legislativo21 aprile 1993, n. 124, la “previdenzacomplementare”.Si arriva, quindi, alla cosiddetta riformaDini,che si avrà modo di vedere nei det-tagli trattando dei singoli trattamenti pen-

sionistici.Ora si sottolinea semplicementeche la Legge 8 agosto 1995. n. 335, hainciso sostanzialmente sul sistema pen-sionistico con l’introduzione del meto-do “contributivo” di calcolo delle pen-sioni; un metodo che ridurrà di moltol’importo dei trattamenti pensionistici.Infatti, mentre il metodo “retributivo”determina la misura della pensione sul-la base della media delle retribuzioni de-gli ultimi anni della vita lavorativa,quel-lo “contributivo”prende a base del cal-colo della pensione la contribuzione del-l’intera vita lavorativa.Il prevedibile con-sistente abbassamento degli importi deitrattamenti pensionistici, che consegueal metodo di calcolo “contributivo”,ren-de necessario assicurarsi una secondapensione e,quindi,la Legge 335 del 1995ha anche apportato parecchie e sostan-ziali modifiche alla legislazione sulla “pre-videnza complementare”,al fine di ren-derla più conveniente e,pertanto,più ap-petibile.I provvedimenti legislativi successivi al-la riforma Dini sono per buona partetuttora vigenti e, quindi, se ne parlerànell’esaminare le singole prestazioni delsistema pensionistico.

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I sistemi di calcolo delle pensioni at-tualmente in vigore sono due: il “con-tributivo”, che è entrato in vigore il 1°gennaio 1996,ed il “retributivo”che,co-me si è già visto nel paragrafo prece-dente, è stato introdotto dal DPR 27aprile 1968, n. 488; a questo se ne ag-giunge un terzo,che è denominato “mi-sto”. Le pensioni vengono liquidate:a) interamente con il sistema contribu-

tivo per coloro che al 31 dicembre 1995erano privi di anzianità contributiva;in altri termini, il sistema contributivoopera per i lavoratori che si sono iscrit-ti a forme pensionistiche obbligatoriesuccessivamente alla predetta data;b) interamente con il sistema retributi-vo per gli assicurati che al 31 dicembre1995 avevano un’anzianità contributi-va non inferiore a 18 anni, ossia 936

METODI DI CALCOLO DELLE PENSIONI

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contributi settimanali;c) con entrambi i sistemi per coloroche al 31 dicembre 1995 avevano me-no di 18 anni di contribuzione; si ap-plica il sistema retributivo per l’anziani-tà contributiva maturata fino al 31 di-cembre 1995 e quello contributivo perla contribuzione relativa a periodi diattività successivi al 31 dicembre 1995.

POSSIBILITÀ DI OPZIONE PERIL CALCOLO CONTRIBUTIVOLa Legge 335 del 1995 dava la possi-bilità di optare per la liquidazione del-la pensione con il sistema contributivo,anziché con quello retributivo o misto;questa possibilità era riservata a colo-ro che al 31 dicembre 1995 erano ti-tolari di una posizione contributiva diqualsiasi entità: superiore o anche in-feriore ai 18 anni. L’opzione era eser-citabile dopo aver maturato un’anzia-nità contributiva di almeno 15 anni,dicui 5 nel sistema contributivo, ossia suc-cessivi al 31 dicembre 1995;quindi l’op-zione, che era consentita anche ai su-perstiti,non poteva essere esercitata pri-ma del 1° gennaio 2001, atteso che ilsistema contributivo è entrato in vigoreil 1° gennaio 1996.L’art. 69 della Legge n. 388 del 23 di-

cembre 2000 aveva posticipato la de-correnza dell’applicazione della pre-detta possibilità di opzione al 1° gen-naio 2003; il D.L. n. 158 del 2001 hariportato la decorrenza dell’applica-zione dell’opzione per il sistema con-tributivo al 1° gennaio 2001, apportan-do però alcune modifiche che pena-lizzano l’importo della pensione.Il D.L. 355 del 28 settembre 2001 haulteriormente modificato la possibili-tà di opzione di cui si sta parlando, li-mitandola a coloro che al 31 dicembre1995 avevano un’anzianità contributi-va inferiore ai 18 anni;ha disposto,inol-tre, la non utilizzabilità, per la deter-minazione dei 18 anni di contribuzio-ne al 31 dicembre 1995, della contri-buzione versata presso altri enti previ-denziali e non trasferita o ricongiuntaall’Inps.La valutazione dell’opportunità di av-valersi dell’opzione per il sistema di cal-colo contributivo deve, ovviamente, es-sere fatta per ogni singolo caso; i Pa-tronati possono aiutare in tale valuta-zione facendo il confronto fra i duecalcoli, quello misto e quello intera-mente contributivo. La convenienza adavvalersi dell’opzione è sempre stata al-quanto scarsa ed oggi lo è ancor di più,

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poiché, come si vedrà, l’età pensiona-bile, stabilita in origine a 57 anni siaper le donne sia per gli uomini,dal 2008è stata elevata a 60 anni per le donnee a 65 anni per gli uomini.

IL SISTEMA DI CALCOLOCONTRIBUTIVOGli elementi del calcolo contributivodel-la pensione sono il montante indivi-duale e il coefficiente di trasformazio-ne. L’importo della pensione annua sidetermina moltiplicando il montanteindividuale maturato dal lavoratore peril coefficiente di trasformazione rela-tivo all’età dell’assicurato alla data didecorrenza della pensione o alla datadi morte nel caso di pensione ai su-perstiti dell’assicurato.Nel caso di mor-te di pensionato, l’importo della pen-sione è già stato determinato, ed ai su-perstiti spetta una quota percentualedell’ammontare della pensione matu-rato alla data di morte.La determinazione del montante richiede di:• individuare la base imponibile annua,

che è data per i lavoratori dipenden-ti dalla retribuzione e per i lavorato-ri autonomi dal reddito;

• calcolare l’ammontare dei contribu-ti di ciascun anno moltiplicando la

base imponibile annua, ossia la retri-buzione per i lavoratori dipendentied il reddito per gli autonomi,per l’a-liquota di computo, che è del 33 percento per i lavoratori dipendenti edel 20 per cento per i lavoratori au-tonomi;

• determinare il montante dei contri-buti sommando l’ammontare dei con-tributi di ciascun anno,rivalutato an-nualmente sulla base del tasso annuodi capitalizzazione,risultante dalla va-riazione media quinquennale del pro-dotto interno lordo nominale (Pil),appositamente calcolata dall’Istat conriferimento al quinquennio prece-dente l’anno da rivalutare.Ai fini del-la determinazione del montante con-tributivo individuale, la contribuzio-ne annuale si rivaluta, in ragione delpredetto tasso annuo di capitalizza-zione, su base composta al 31 dicem-bre di ciascun anno, con esclusionedella contribuzione dell’anno in cuiviene effettuata la rivalutazione.

Il coefficiente di trasformazione:

• è stabilito in relazione all’età dell’as-sicurato al momento di decorrenzadella pensione o della morte, a parti-re dall’età di 57 anni;

METODI DI CALCOLO DELLE PENSIONI

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• ai trattamenti di pensione liquidati asoggetti di età inferiore ai 57 anni (as-segno di invalidità, pensione di ina-bilità,pensione ai superstiti di assicu-rato), si applica il coefficiente di tra-sformazione previsto per i soggetticon 57 anni di età;

• per tener conto delle frazioni di an-no rispetto all’età dell’assicurato alladecorrenza della pensione o alla da-ta di morte, il coefficiente di trasfor-mazione deve essere incrementato ditanti dodicesimi della differenza tra ilcoefficiente previsto per l’età imme-diatamente superiore a quella dell’as-sicurato e il coefficiente previsto perl’età inferiore, per quanti sono i me-si interi trascorsi tra la data di com-pimento dell’età e la decorrenza del-la pensione o la data di morte (veda-si tabella 1). Ipotizzando, ad esempio,un assicurato di età pari a 58 anni e6 mesi alla data di decorrenza dellapensione, il coefficiente di trasfor-mazione relativo all’età di 58 anni de-ve essere incrementato di 6 dodice-simi della differenza tra il coefficien-te dei 59 anni (5,006 per cento) equello dei 58 anni (4,860 per cento),che è pari a 0,876, ossia 0,146 per 6mesi; il coefficiente di trasformazio-

ne da applicare sarà pertanto pari a5,736, in pratica il coefficiente dei 58anni di età che è 4,860, maggioratodella predetta differenza che è 0,876.

IL SISTEMA DI CALCOLORETRIBUTIVOIl calcolo retributivo commisura l’im-porto del trattamento pensionistico al-l’anzianità contributiva posseduta alladata della sua decorrenza ed alle retri-buzioni degli ultimi anni di lavoro. Èstato introdotto dal DPR n. 488 del1968 ed inizialmente agganciava la pen-sione al 65 per cento delle ultime re-tribuzioni;con interventi legislativi suc-cessivi,tale aggancio è stato portato pri-ma al 74 per cento ed infine, dal 1976,all’80 per cento.Si è già precisato che il sistema di cal-colo retributivo si applica parzialmente,ossia solo in rapporto alla contribuzio-ne antecedente al 1996, per coloro cheal 31 dicembre 1995 avevano un’anzia-nità contributiva inferiore ai 18 anni,mentre per la contribuzione accredita-ta dal 1° gennaio 1996 in poi, opera ilsistema contributivo; viene, invece, inte-ramente liquidata con il metodo retri-butivo la pensione di coloro che nel di-cembre 1995 avevano un’anzianità con-

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tributiva pari o superiore a 18 anni.L’Inps ha precisato che ai fini del rag-giungimento dei 18 anni di contribu-zione vanno computati, oltre a tutta lacontribuzione (obbligatoria, figurati-va, volontaria, da riscatto, da ricon-giunzione), anche:• i contributi versati nelle gestioni spe-

ciali dei lavoratori autonomi, ancor-ché non utilizzabili in sede di primaliquidazione della pensione (circ.180/96);

• i contributi versati all’estero (circ. n.123/96).Conserva il diritto al calco-lo retributivo pure il lavoratore che al31 dicembre 1995 ha esclusivamen-te contribuzione estera pari o supe-riore a 18 anni e la contribuzione inItalia è relativa a periodi successivi atale data;

• i contributi figurativi riconosciuti aisordomuti ed agli invalidi per qual-siasi causa, con un riconoscimento diinvalidità superiore al 74 per cento(msg. n. 127/2003).A queste catego-rie vengono accreditati, a loro richie-sta, 2 mesi di contribuzione figurati-va, fino ad un massimo di 5 anni dicontribuzione, per ogni anno di la-voro effettivamente svolto presso am-ministrazioni pubbliche o aziende pri-

vate, o anche presso cooperative.Attualmente,ai sensi dell’art.13 del De-creto Legislativo n. 503/92, l’importodella pensione risulta composto di duequote:• quota A, commisurata alla contribu-

zione maturata al 31 dicembre 1992e calcolata sulla media delle ultimeretribuzioni antecedenti la decorren-za della pensione.La retribuzione pen-sionabile è data dalla media degli ul-timi 5 anni di retribuzione per i la-voratori dipendenti e da quella degliultimi 10 anni di reddito per i lavo-ratori autonomi.L’importo di questaquota si ottiene rivalutando le retri-buzioni pensionabili in base ai coef-ficienti indicati nella tabella 2 e mol-tiplicando la retribuzione media set-timanale per il numero dei contribu-ti maturati al 31 dicembre 1992 e perl’aliquota di rendimento. Questa ali-quota è del 2 per cento per ogni an-no di anzianità contributiva per laquota di retribuzione pensionabileche non eccede il tetto, il cui impor-to è indicato nella tabella 3;per la par-te di retribuzione eccedente il tettopensionabile,si hanno aliquote di ren-dimento inferiori, che sono riporta-te nella tabella 4.

METODI DI CALCOLO DELLE PENSIONI

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• quota B, rapportata alla contribuzio-ne acquisita dal 1° gennaio 1993 inpoi. La retribuzione pensionabile èdata dalla media della somma delleseguenti retribuzioni:a) retribuzione relativa alla contribu-zione delle ultime 260 settimane (5anni); si prendono in considerazionele ultime 260 settimane retribuite e,pertanto, queste non necessariamen-te coincidono con i 5 anni di calen-dario antecedenti la decorrenza del-la pensione,ma possono essere collo-cate in un arco di tempo più lungo;b) retribuzione relativa a metà dellacontribuzione esistente nel periodo dal1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995;c) 66,6 per cento della retribuzionerelativa alla contribuzione accredita-

ta nel periodo che va dal 1° gennaio1996 alla decorrenza della pensione.

L’importo di questa quota si ottiene ri-valutando le retribuzioni pensionabiliin base ai coefficienti indicati nella ta-bella 2 e moltiplicando la retribuzionemedia settimanale per il numero deicontributi maturati al 31 dicembre 1992e per l’aliquota di rendimento, che èdel 2 per cento fino al tetto pensiona-bile, il cui importo è indicato nella ta-bella 3;per la quota di retribuzione ec-cedente il tetto pensionabile, si hannoaliquote di rendimento inferiori, chesono riportate nella tabella 4.L’importo complessivo lordo annuodella pensione è dato dalla somma del-le due quote; dividendo per 13 l’im-porto annuo si ha l’importo mensile.

CAPITOLO 2

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METODI DI CALCOLO DELLE PENSIONI

SINTESI SCHEMATICA

METODI DI CALCOLO DELLE PENSIONI

Per i lavoratori dipendenti e autonomi sono in vigore i seguenti sistemi di calcolo delle pensioni:

Opzione per il contributivoConsentita a coloro che hanno un’anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui 5 dopo il31/12/1995, ossia nel sistema contributivo

Calcolo contributivoL’importo della pensione viene determinato sulla base della contribuzione dell’intera vita la-vorativa

Calcolo retributivoL’importo della pensione viene calcolato sulle retribuzioni degli ultimi anni della vita lavora-tiva

Calcolo mistoL’importo della pensione viene calcolato con il sistema retributivo in relazione ai contributiversati fino alla data del 31/12/1995, e con il sistema contributivo in rapporto ai contributiversati dall’1/1/1996 in poi

SISTEMA DI CALCOLOContributivo nessun contributo al 31/12/95; inizio lavoro e assicurazione dall’1/1/1996

in poiRetributivo almeno 18 anni di contribuzione al 31/12/1995; 936 settimane di contribu-

ti da lavoro dipendente e autonomoMisto anzianità contributiva inferiore a 18 anni (ossia, meno di 936 settimane) al

31/12/1995

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CAPITOLO 3

Il Decreto Legislativo 503 del 30 di-cembre 1992 può essere considerato ilprovvedimento legislativo che ha avvia-to la riforma delle pensioni, partendoproprio da quella di vecchiaia,per la qua-le ha elevato gradualmente sia l’età pen-sionabile, sia il requisito contributivo.L’età pensionabile, che fino al 31 di-cembre 1992 era per i lavoratori dipen-denti di 55 anni per le donne e 60 anniper gli uomini,è stata portata,con un’e-

levazione graduale dal gennaio 1994 araggiungere, con effetto dal 1° gennaio2000, quella già in vigore per i lavora-tori autonomi,ossia 60 anni per le don-ne e 65 anni per gli uomini. Il requisitoassicurativo e contributivo,che era di 15anni, partendo dal gennaio 1993 e conuna gradualità di 1 anno ogni biennio,è stato elevato a 20 anni a decorrere dal1° gennaio 2001.La Legge 335 dell’8 agosto 1995 ha in-

PENSIONE DI VECCHIAIA

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PENSIONE DI VECCHIAIA

trodotto il sistema contributivo; con l’in-troduzione di questo nuovo sistema dicalcolo, l’importo delle pensioni vienedeterminato, in relazione alla posizionecontributiva posseduta dall’assicurato al31 dicembre 1995, con le seguenti me-todologie:a) sistema retributivo – continuerannoa ricevere la pensione interamente cal-colata col precedente sistema di calcolo,ossia quello retributivo, coloro che al 31dicembre 1995 avevano maturato un’an-zianità contributiva di almeno 18 anni(936 contributi settimanali);b) sistema misto – avranno una pen-sione calcolata con il sistema retributivorelativamente ai contributi temporal-mente antecedenti il 1° gennaio 1996,e calcolata invece con il sistema contri-butivo in relazione ai contributi tempo-ralmente collocati da quest’ultima datain poi;c) sistema contributivo – riceverannola pensione interamente calcolata colnuovo sistema di calcolo,ossia quello con-tributivo, coloro che hanno iniziato l’at-tività, e di conseguenza si sono iscrittiall’assicurazione pensionistica, successi-vamente al 31 dicembre 1995.

Ulteriori modifiche alla normativa ri-

guardante la pensione di vecchiaia,maanche a quella di anzianità, sono stateapportate dalla Legge 247 del 24 di-cembre 2007, recante norme di attua-zione del Protocollo del 23 luglio 2007concordato dal Governo con le partisociali.

3.1 LA PENSIONE DI VECCHIAIANEL SISTEMA RETRIBUTIVOI requisiti richiesti per il diritto alla pen-sione di vecchiaia sono, a seguito dellemodifiche introdotte dai vari interven-ti riformatori, sia per i lavoratori dipen-denti sia per i lavoratori autonomi, i se-guenti:a) età pensionabile:60 anni per le don-ne e 65 per gli uomini;b) anzianità assicurativa e contributiva:20 anni di assicurazione e 20 anni di con-tribuzione (1.040 contributi settimana-li).L’anzianità di assicurazione è data dalperiodo di calendario, anche non co-perto da contribuzione, intercorrentedalla data del primo contributo assicu-rativo versato e la data in cui si misural’anzianità assicurativa;c) cessazione dell’attività lavorativa sub-ordinata:la cessazione del rapporto di la-voro dipendente è richiesta anche percoloro che prestano attività lavorativa

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CAPITOLO 3

subordinata all’estero, sia in paesi lega-ti all’Italia da accordi o convenzioni inmateria di sicurezza sociale, sia in pae-si che non hanno stipulato alcun ac-cordo con l’Italia. L’attività di lavoroautonomo può continuare.

Lavoratrici che continuano a

lavorare dopo i 60 anni di età

Le lavoratrici che continuano a lavora-re dopo i 60 anni di età hanno diritto adun aumento della percentuale di rendi-mento della pensione pari a mezzo pun-to per ogni anno di lavoro fino al com-pimento dei 65 anni (il rendimento èdel 2% ogni anno; sale, quindi al 2,5%).L’incremento della percentuale di ren-dimento viene concesso fino al rag-giungimento dei 40 anni di contributi.La lavoratrice che intende proseguirel’attività lavorativa dopo il raggiungi-mento dell’età pensionabile, deve:• se ha già 40 anni di contributi,co-

municare tale intenzione alla propriaazienda e all’Inps almeno 6 mesi pri-ma del compimento dell’età pensio-nabile e non deve essere già titolare dipensione di vecchiaia;

• se non ha ancora 40 anni di con-tributi, comunicare l’intenzione diproseguire il lavoro solo alla propria

azienda almeno 6 mesi prima di com-piere l’età pensionabile e non deveessere già titolare di pensione di vec-chiaia, né deve aver presentato do-manda di pensione.

Deroghe ai requisiti generali

Non vedenti

Per i lavoratori non vedenti, la Legge218 del 1952 fissa.• l’età per la pensione di vecchiaia per

i lavoratori dipendenti a 50 anni perle donne e a 55 per gli uomini, e peri lavoratori autonomi a 55 per le don-ne e 60 per gli uomini;

• il requisito contributivo a 10 anni,siaper i lavoratori dipendenti sia per gliautonomi.

Possono beneficiare di questi requisiti ri-dotti i lavoratori ciechi dalla nascita o di-venuti tali prima dell’inizio del rappor-to assicurativo; ne possono beneficiareanche quelli che sono divenuti ciechidopo l’inizio dell’assicurazione, a con-dizione che facciano valere almeno 10anni di contribuzione per lavoro svoltodopo l’insorgenza della cecità.Per i lavoratori non vedenti – affetti dacecità assoluta o con un residuo visivonon superiore a un decimo in entram-bi gli occhi, con eventuali correzioni –

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PENSIONE DI VECCHIAIA

che non si trovino nelle anzidette con-dizioni,restano fermi i requisiti in vigo-re al 31 dicembre 1992:• età per i lavoratori dipendenti di 55

anni per le donne e 60 per gli uo-mini, e per i lavoratori autonomi di60 anni per le donne e 65 per gliuomini;

• almeno 15 anni di contributi.

Lavoratori invalidi in misura non

inferiore all’80%

Si tratta di una deroga riservata solo ailavoratori dipendenti riconosciuti dal-l’Inps invalidi in misura non inferioreall’80 per cento. Per questi lavoratoridipendenti, l’età pensionabile resta fis-sata ai livelli del 31 dicembre 1992,cioè55 anni per le donne e 60 anni per gliuomini.

Mobilità lunga

Il requisito dei 55 e 60 anni di età, ri-spettivamente per le donne e per gli uo-mini, resta fermo anche per i lavoratoriposti in mobilità lunga.

Lavori usuranti

L’età pensionabile viene anticipata di 2mesi per ogni anno di occupazione inlavori usuranti, svolti dopo il 23 settem-

bre 1993 per almeno un anno conti-nuativo; l’anticipazione può raggiunge-re il massimo di 60 mesi. Sono irrile-vanti i periodi di lavoro usurante effet-tuati prima del 23 settembre 1993.Il requisito contributivo di 20 anni vie-ne ridotto di 1 anno ogni 10 anni dioccupazione in attività usuranti; la ri-duzione può raggiungere il massimo di24 mesi.

Deroghe al requisito di

assicurazione e di contribuzione

Si precisa,anzitutto,che queste deroghetrovano applicazione, per quanto ri-guarda i bancari, anche nei fondi so-stitutivi e per l’assegno straordinario disostegno al reddito finalizzato alla pen-sione di vecchiaia.Conservano il requisito dei 15 an-ni di assicurazione e di contribu-zione (780 contributi settimanali):1) i lavoratori dipendenti o auto-nomi che al 31 dicembre 1992a) avevano già maturato il requisitodi 15 anni di contributi obbligatori,figurativi,volontari,nonché quelli dariscatto e da ricongiunzione riferititemporalmente a periodi anteriori al1° gennaio 1993, anche se la doman-da di riscatto o di ricongiunzione è

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CAPITOLO 3

stata presentata dopo il 1992;b) avevano già raggiunto l’età pen-sionabile;c) coloro che sono stati autorizzati adeffettuare versamenti volontari,anchese poi non hanno versato alcun con-tributo volontario;d) i lavoratori dipendenti che aveva-no maturato alla suddetta data del 31dicembre 1992 un’anzianità assicura-tiva e contributiva tale che, anche seincrementata dai periodi intercorrentitra la predetta data e quella riferita al-l’età richiesta per il pensionamento divecchiaia, non consentirebbe di rag-giungere i nuovi requisiti assicurativie contributivi;questi ultimi sono cor-rispondentemente ridotti fino al li-mite di 780 settimane.

(Esempio:lavoratore che ha iniziato a la-vorare il 1° luglio 1990 e compie l’etàpensionabile,65 anni,nel dicembre 2008.Al 31 dicembre 1992 poteva far valere130 contributi settimanali;il periodo dal1° gennaio 1993 al dicembre 2008,me-se in cui il lavoratore compie l’età pen-sionabile,ha 832 settimane,che sommatealle 130 settimane coperte da contribu-zione risultanti a fine 1992, portano altotale di 962 settimane.Non si raggiun-ge comunque il requisito vigente, che è

di 20 anni, ossia 1.040 settimane. Il re-quisito assicurativo e contributivo ri-chiesto a questo lavoratore sarà pertan-to di 962 settimane).

2) i lavoratori dipendenti che pos-sono far valere 25 anni di assicura-zione e almeno 10 anni in cui sia-no stati occupati per meno di 52settimane all’anno.Oltre ai lavoratori precari e stagionali,usufruiscono di questa deroga anche ilavoratori agricoli a tempo determina-to. Si ricorda che il requisito di 25 annidi assicurazione si raggiunge dopo chesono trascorsi 25 anni dalla data di ver-samento del primo contributo. Inoltre,si sottolinea che, ai fini del requisito di10 anni con occupazione ridotta, nonentrano nel conto quegli anni in cui, adesempio, le settimane coperte da con-tribuzione siano inferiori a 52 solo pereffetto della riduzione determinata dal-le retribuzioni inferiori al minimale,op-pure, per le lavoratrici domestiche, per-ché le ore lavorative sono state inferio-ri alle 24 ore settimanali. In altri termi-ni, ai fini del requisito dei 10 anni conoccupazione parziale,è necessario pren-dere in considerazione solo quegli anniin cui l’attività lavorativa è stata effetti-

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PENSIONE DI VECCHIAIA

vamente inferiore alle 52 settimane, aprescindere dalla circostanza che l’annosolare risulti interamente coperto da con-tribuzione,poiché vi è stato accredito dicontribuzione volontaria o figurativa (adesempio, per disoccupazione).

3.2 LA PENSIONE DI VECCHIAIANEL SISTEMA CONTRIBUTIVOLa Legge 335 dell’8 agosto 1995, intro-ducendo il sistema contributivo, ha rego-lato ex novo la pensione di vecchiaia, equesta nuova pensione di vecchiaia so-stituirà, per tutti i trattamenti liquidatisolo ed interamente con il sistema con-tributivo, sia la pensione di vecchiaia re-golata dalla precedente normativa, sia lapensione di anzianità.Ciò non significa, però, che le prece-denti pensioni di vecchiaia e di anziani-tà non esistono più.Infatti,come si è giàvisto, la pensione di vecchiaia calcolatacon il sistema retributivo o misto rimarràin vigore per tutti quei lavoratori che al31 dicembre 1995 avevano già una po-sizione contributiva. Così pure conti-nueranno a poter godere della pensionedi anzianità coloro che al 31 dicembre1995 avevano già versato dei contribu-ti assicurativi.Coloro che hanno iniziato l’attività la-

vorativa successivamente al 31 gennaio1995,invece,potranno avere solo la nuo-va pensione di vecchiaia,quella contribu-tiva, che ha in comune con quella retri-butiva solo il nome.La pensione di vecchiaia nel sistema con-tributivo spetta ai lavoratori che:• non abbiano alcun contributo accre-

ditato prima del 1° gennaio 1996;• pur avendo contribuzione relativa a

periodi antecedenti il 1°gennaio 1996esercitino l’opzione per il sistema con-tributivo, di cui si è parlato nel para-grafo 2.

Il trattamento minimo

Alle pensioni liquidate esclusivamentecon il sistema contributivo non si applicala normativa sull’integrazione al tratta-mento minimo,la quale,però,rimane invigore per le pensioni liquidate con il si-stema retributivo.

Requisiti per il diritto in vigore

fino al 31 dicembre 2007

Fino al 31 dicembre 2007, i requisiti ri-chiesti per il diritto alla pensione di vec-chiaia erano 57 anni di età, per le don-ne e per gli uomini,ed un’anzianità con-tributiva di almeno 5 anni (260 contri-buti settimanali). La concessione della

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CAPITOLO 3

pensione di vecchiaia era subordinata alraggiungimento di un importo minimo,pari almeno a 1,2 volte l’importo del-l’assegno sociale (in merito,si veda la ta-bella 16);non raggiungendo questo im-porto minimo, la pensione non venivaconcessa.Si prescindeva dal requisito del-l’importo minimo per le pensioni liqui-date nei confronti di lavoratori che aves-sero compiuto i 65 anni di età.Coloro che hanno maturato il dirittoa pensione con i suddetti requisiti en-tro il 31 dicembre 2007, continuano apoter conseguire la pensione in base aquella normativa, anche se presentanola domanda successivamente alla pre-detta data.

Requisiti per il diritto in vigore dal

1° gennaio 2008

I lavoratori dipendenti o autonomi, lacui pensione è liquidata esclusivamentecon il sistema di calcolo contributivo, dal1° gennaio 2008 possono accedere allapensione di vecchiaia a condizione che,oltre ad aver cessato l’attività lavorativa di-pendente,possano far valere i seguenti re-quisiti:• 60 anni di età se donne, 65 anni se

uomini, con un’anzianità contri-butiva di almeno 5 anni;

• oppure,con un’anzianità contribu-tiva pari o superiore a 40 anni, a pre-scindere dal requisito dell’età;sono uti-li al raggiungimento dei 40 anni di an-zianità contributiva tutti i contributi,ad eccezione della contribuzione vo-lontaria. Inoltre, i contributi relativi aperiodi di lavoro precedenti il compi-mento del 18° anno di età, sempre aifini del requisito dei 40 anni di con-tribuzione, sono moltiplicati per 1,5;

• o ancora, nel periodo dal 1° gennaio2008 al 30 giugno 2009, al raggiun-gimento di un’anzianità contributivaminima di 35 anni e con almeno 58anni di età per i lavoratori dipendentie 59 anni per i lavoratori autonomi.

Dal 1° luglio 2009, si applica il cosid-detto “sistema delle quote”, in base alquale il diritto alla pensione si conseguecon il raggiungimento di una quota da-ta dalla somma dell’anzianità contribu-tiva e dell’età anagrafica;ad esempio,quo-ta 95 può essere raggiunta con 35 annidi contributi e 60 anni di età,oppure 36anni di contributi e 59 anni di età.Le quote che si devono raggiungere,pur-ché vi sia un’anzianità contributiva di al-meno 35 anni, sono le seguenti:a) per i lavoratori dipendenti• nel periodo dal 1° luglio 2009 al 31

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PENSIONE DI VECCHIAIA

dicembre 2010 quota 95, con un’e-tà minima di 59 anni; il diritto si puòperfezionare, quindi, con 35 anni dicontribuzione e 60 anni di età, op-pure con 36 anni di contributi e 59anni di età;

• nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31dicembre 2012 quota 96, con un’etàminima di 60 anni;quindi,si può con-seguire il diritto con 35 anni di con-tributi e 61 anni di età,oppure con 36anni di contributi e 60 anni di età;

• a decorrere dal 1° gennaio 2013 quo-ta 97, con un’età minima di 61 an-ni; si raggiunge il diritto facendo va-lere 35 anni di contributi e 62 annidi età, oppure 36 anni di contributie 61 anni di età.

b) per i lavoratori autonomi• dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010quota 96, con un’età minima di 60anni; quindi, si può conseguire il di-ritto con 35 anni di contributi e 61 an-ni di età, oppure con 36 anni di con-tributi e 60 anni di età;

• dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre2012 quota 97,con un’età minima di61 anni; si raggiunge il diritto facen-do valere 35 anni di contributi e 62anni di età, oppure 36 anni di contri-buti e 61 anni di età;

• a decorrere dal 1° gennaio 2013 quo-ta 98, con un’età minima di 62 anni;il diritto si può perfezionare, quindi,con 35 anni di contributi e 63 anni dietà, oppure con 36 anni di contributie 62 anni di età.

Si tenga presente che l’accesso al pen-sionamento prima del compimento del65° anno di età è soggetto alla condi-zione che l’importo della pensione nonsia inferiore a 1,2 volte l’importo del-l’assegno sociale (in merito vedasi la ta-bella 16),e che per aver diritto alla pen-sione è necessario cessare l’attività lavo-rativa dipendente. Si sottolinea, inoltre,che sono utili per il raggiungimento dei35 anni di anzianità contributiva tutti icontributi,ad eccezione della contribu-zione volontaria.

3.3 DECORRENZA DELLAPENSIONE DI VECCHIAIALe norme che regolano la decorrenzadella pensione operano in tutti e tre i si-stemi di calcolo; valgono, pertanto, siaper il sistema di calcolo retributivo,sia perquello misto, sia per quello contributivo.Coloro che hanno maturato i requisitiper il diritto alla pensione entro il 31 di-cembre 2007,continuano ad ottenere la

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CAPITOLO 3

pensione di vecchiaia con decorrenzadal mese successivo a quello in cui sonostati perfezionati tutti e tre i requisiti:etàpensionabile,anzianità contributiva e ces-sazione dell’attività di lavoro dipenden-te.Permane,per questi soggetti,anche lafacoltà – da esercitare con esplicita ri-chiesta sul modulo di domanda di pen-sione – di far decorrere la pensione divecchiaia dal mese successivo a quello dipresentazione della relativa domanda.La Legge 247 del 24 dicembre 2007,cheha attuato il protocollo sul welfare con-cordato dal Governo con le parti socia-li, ha introdotto anche per la pensionedi vecchiaia le cosiddette “finestre”.Per-tanto, a partite dal 1° gennaio 2008, ladecorrenza della pensione è fissata in re-lazione al trimestre solare in cui vengo-no perfezionati i requisiti di età e di con-tribuzione, come di seguito si precisa.Per i lavoratori dipendenti, qualorai requisiti di età e di contribuzione ven-gano perfezionati nel:• 1° trimestre, la decorrenza è fissata

dal 1° luglio dello stesso anno;• 2° trimestre, la decorrenza è fissata

dal 1° ottobre dello stesso anno;• 3° trimestre, la decorrenza è fissata

dal 1° gennaio dell’anno successivo;

• 4° trimestre, la decorrenza è fissatadal 1° aprile dell’anno successivo.

Per i lavoratori autonomi, qualora irequisiti di età e di contribuzione ven-gano perfezionati nel:• 1° trimestre, la decorrenza è fissata

dal 1° ottobre dello stesso anno;• 2° trimestre, la decorrenza è fissata

dal 1° gennaio dell’anno successivo;• 3° trimestre, la decorrenza è fissata

dal 1° aprile dell’anno successivo;• 4° trimestre, la decorrenza è fissata

dal 1° luglio dell’anno successivo.Il terzo requisito,ossia la cessazione del-l’attività lavorativa dipendente,deve sus-sistere nel momento in cui ha decor-renza la pensione.Ad esempio, un lavo-ratore dipendente che perfeziona il re-quisito di età e di contribuzione nel 1°trimestre e che, quindi, otterrà la pen-sione con decorrenza dal successivo me-se di luglio, dovrà cessare l’attività di la-voro dipendente entro il 30 giugno.Il lavoratore non è, comunque, obbli-gato ad andare in pensione all’apertu-ra della finestra; vi può andare succes-sivamente in qualsiasi mese,poiché l’a-pertura della finestra è solo la primadata da cui può decorrere il trattamentopensionistico.

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PENSIONE DI VECCHIAIA

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SINTESI SCHEMATICA

PENSIONE DI VECCHIAIA

Elevazione età pensionabile1) fino al 31/12/1992 • lavoratori dipendenti: donne 55 anni, uomini 60 anni• lavoratori autonomi: donne 60 anni, uomini 65 anni2) per i lavoratori dipendenti: dal gennaio 1994, elevazione graduale fino a parificarla dal2000 con quella degli autonomi; donne 60 anni, uomini 65 anni

Elevazione requisito contributivo per lavoratori dipendenti e autonomi• fino al 31/12/1992: 15 anni di contributi• dal 1993 elevazione graduale, fino a raggiungere nel 2001 i 20 anni di contributi

Finestre per decorrenza pensione di vecchiaiaMATURAZIONE REQUISITI1° trimestre2° trimestre3° trimestre4° trimestre

DIPENDENTIluglio stesso annoottobre stesso annogennaio anno successivoaprile anno successivo

AUTONOMIottobre stesso annogennaio anno successivoaprile anno successivoluglio anno successivo

• se si posticipa il pensionamento di anzianità fino al raggiungimento dell’età prevista perla pensione di vecchiaia, non vi sono finestre; la pensione decorre dal mese successi-vo al compimento dell’età pensionabile

• se per il diritto alla pensione è necessario anche un solo contributo di lavoro autono-mo, si applicano le finestre degli autonomi

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CAPITOLO 3

SISTEMA CONTRIBUTIVO

Elevazione età pensionabile1) fino al 31/12/1992 • lavoratori dipendenti: donne 55 anni, uomini 60 anni• lavoratori autonomi: donne 60 anni, uomini 65 anni2) per i lavoratori dipendenti: dal gennaio 1994, elevazione graduale fino a parificarla dal2000 con quella degli autonomi; donne 60 anni, uomini 65 anni

Elevazione requisito contributivo per lavoratori dipendenti e autonomi• fino al 31/12/1992: 15 anni di contributi• dal 1993 elevazione graduale, fino a raggiungere nel 2001 i 20 anni di contributi

SISTEMA RETRIBUTIVO

Permane nel retributivo l’integrazione al minimo

ECCEZIONI ALL’ETÀ PENSIONABILE

Lavoratrici madri• anticipo dell’età pensionabile di 4 mesi per ogni figlio, fino al massimo di 12 mesi• in alternativa, possono optare per la maggiorazione del coefficiente di rendimento> di 1 anno per 1 o 2 figli > di 2 anni per 3 o più figli

REQUISITIcessazione lavoro solo lavoro dipendente

si può continuare lavoro autonomoetà pensionabile donne 60 anni; uomini 65 annicontribuzione 5 anni di contributi; esclusa contribuzione figurativa• non viene liquidata la pensione, se l’importo è inferiore all’importo dell’assegno sociale,

maggiorato del 20%• non c’è integrazione al minimo

REQUISITIcessazione lavoro solo lavoro dipendente

si può continuare il lavoro autonomoetà pensionabile donne 60 anni; uomini 65 annicontribuzione 20 anni (1040 settimane)

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PENSIONE DI VECCHIAIA

ECCEZIONI ALL’ETÀ PENSIONABILE

Non vedenti• età pensionabile: donne 55 anni; uomini 60 anni• riduzione età a 50 anni donne e 55 anni uomini, se> la cecità è anteriore all’inizio dell’assicurazione> oppure 10 anni di contributi dopo l’insorgenza

della cecità

Invalidità non inferiore all’80%• età pensionabile: donne 55 anni; uomini 60 anni

Donne• se rimandano il pensionamento fino a 65 anni, hanno l’aumento del rendimento di mezzo

punto per ogni anno (5 anni proroga = 2,5 punti di aumento)

PERMANE REQUISITO DI 15 ANNI CONTRIBUTI

per i lavoratori che al 31/12/1992:> avevano raggiunto i 15 anni di contributi> avevano compiuto l’età pensionabile> erano autorizzati ai VV

solo per i lavoratori dipendenti:> totale di 25 anni di contributi > occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52

settimane

requisito contributivo ridotto (non inferiore a 15 anni): se l’anzianità contributivamaturata al 31/12/1992, più il periodo di calendario tra l’1/1/1993 e l’età pensionabile,NON consente di raggiungere i 20 anni

maggiorazione contributiva vale su diritto e misura per:a) non vedenti totali o con residuo visivo non superiore a 1 decimo in entrambi gli occhi

con correzioneb) invalidità superiore al 74%

SISTEMA MISTO

Calcolo retributivo fino al 1995, contributivo dal 1996• opzione per contributivo: almeno 15 anni di contributi, di cui 5 nel contributivo (suc-

cessivi al 1995)

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La pensione di anzianità, che per i di-pendenti pubblici esiste quale pensio-namento anticipato fin dalle origini delsistema pensionistico, è stata introdot-

ta per i lavoratori del settore privatodalla Legge 903 del 1965,ed è stata poimodificata dalla Legge 153 del 1969 eda altri successivi provvedimenti legis-

CAPITOLO 4

PENSIONE DI ANZIANITÀ

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lativi. La Legge 335 del 1995 ha intro-dotto la nuova pensione di vecchiaia acalcolo contributivo che, per coloro chesi iscrivono all’assicurazione previden-ziale dal 1° gennaio 1996 in poi, e percoloro che eserciteranno l’opzione peril sistema contributivo – di cui si è par-lato nel paragrafo 2,“Metodi di calco-lo delle pensioni” – sostituirà l’attualepensione di anzianità. Questa rimanein vigore,però,per coloro che al 31 di-cembre 1995 avevano già una posizio-ne assicurativa.

Requisiti per il diritto in vigore

fino al 1995

Fino alla riforma operata dalla Legge335, che è entrata in vigore il 17 ago-sto 1995, il diritto alla pensione di an-zianità era soggetto, per i lavoratori di-pendenti ed autonomi, a due requisiti:35 anni di assicurazione e di contribu-zione (1.820 contributi settimanali) ecessazione dell’attività lavorativa sub-ordinata. Non esisteva, e tuttora nonesiste,alcuna incompatibilità con la pro-secuzione del lavoro autonomo dei col-tivatori diretti, mezzadri e coloni, de-gli artigiani, dei commercianti, deico.co.pro.e quello libero professionale.La decorrenza della pensione di anzia-

nità era fissata al mese successivo a quel-lo di presentazione della domanda o almese successivo a quello di perfezio-namento dei due predetti requisiti, seciò avveniva successivamente.

Requisiti per il diritto in vigore

dal 1° gennaio 1996

Sono i requisiti introdotti dalla Legge335 del 1995,la quale ha aggiunto un’e-tà minima al requisito dei 35 anni dianzianità contributiva. Inoltre, la pen-sione non decorre più dal mese suc-cessivo al perfezionamento dei requi-siti, ma è fissata in relazione al trime-stre in cui si perfezionano i requisiti; inaltri termini sono state introdotte lecosiddette “finestre”.In particolare, dal 1° gennaio 1995 lapensione di anzianità spetta:a) al raggiungimento di 35 anni dicontributi e dell’età anagrafica di57 anni, per i lavoratori dipendenti, edi 58 anni, per i lavoratori autonomi;b) oppure a qualunque età,ma al rag-giungimento di 40 anni di contri-buti;c) è sempre richiesta, sia nella primasia nella seconda ipotesi, la cessazio-ne dell’attività lavorativa subordi-nata.

PENSIONE DI ANZIANITÀ

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Requisiti per il diritto in vigore dal

1° gennaio 2008

La Legge 247 del 2007 ha sostituito lo“scalone”previsto dalla precedente Leg-ge 243 del 2004 (la cosiddetta LeggeMaroni) con un’elevazione più gradua-le dei requisiti. Questa nuova normati-va richiede, per il diritto alla pensionedi anzianità, i seguenti requisiti:a) per i lavoratori dipendenti• dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno

2009, la pensione di anzianità si con-segue al raggiungimento dei 58 an-ni di età e con almeno 35 anni dicontributi;

• dal 1° luglio 2009 è stato introdottoil cosiddetto sistema delle quote,in ba-se al quale – come già detto in meri-to alla pensione di vecchiaia – il di-ritto alla pensione si consegue con ilraggiungimento di una quota data dal-la somma dell’anzianità contributiva edell’età anagrafica.

Le quote che si devono raggiungere,purché vi sia un’anzianità contribu-tivadi almeno 35 anni,sono le seguenti:• nel periodo dal 1° luglio 2009 al 31

dicembre 2010,quota 95 con un’e-tà minima di 59 anni; il diritto si puòperfezionare, quindi, con 35 anni dicontribuzione e 60 anni di età, op-

pure con 36 anni di contributi e 59anni di età;

• nel periodo dal 1° gennaio 2011 al31 dicembre 2012, quota 96 conun’età minima di 60 anni; quindi, sipuò conseguire il diritto con 35 an-ni di contributi e 61 anni di età, op-pure con 36 anni di contributi e 60anni di età;

• a decorrere dal 1° gennaio 2013,quo-ta 97 con un’età minima di 61 an-ni; si raggiunge il diritto facendo va-lere 35 anni di contributi e 62 annidi età, oppure 36 anni di contributie 61 anni di età.

Resta confermato il diritto alla pensio-ne di anzianità, a prescindere dall’etàanagrafica,al raggiungimento di 40 an-ni di contribuzione.

b) per i lavoratori autonomi• dal 1°gennaio 2008 al 30 giugno 2009,

almeno 59 anni di età e 35 anni dicontributi;

• dal 1° luglio 2009, le quote che si de-vono raggiungere,sempre fermo il re-quisito di almeno 35 anni di con-tributi, sono le seguenti:

• dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010,quota 96 con un’età minima di 60anni; il diritto si può perfezionare,

CAPITOLO 4

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quindi,con 35 anni di contributi e 61anni età, oppure con 36 anni di con-tributi e 60 anni di età;

• dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre2012, quota 97 con un’età minimadi 61 anni; quindi, si può conseguireil diritto con 35 anni di contributi e62 anni di età, oppure con 36 anni dicontributi e 61 anni di età;

• a decorrere dal 1° gennaio 2013,quo-ta 98 con un’età minima di 62 an-ni; si raggiunge il diritto facendo va-lere 35 anni di contributi e 63 annidi età, oppure 36 anni di contributie 62 anni età.

Anche per i lavoratori autonomi restaconfermato il diritto alla pensione dianzianità, a qualunque età, al raggiun-gimento di 40 di contribuzione.Si ritiene opportuno completare l’ar-gomento riguardante i requisiti con al-cune precisazioni che scaturiscono dal-l’interpretazione della normativa e dal-la sua pratica applicazione.

Contribuzione utile per il

raggiungimento dell’anzianità

contributiva di 35 anni

È quella obbligatoria,volontaria,da ri-scatto e figurativa; in relazione a que-st’ultima fanno eccezione – e pertan-

to non sono utili al raggiungimentodei 35 anni – i contributi figurativi:• per disoccupazione,salvo quelli re-

lativi al trattamento speciale di di-soccupazione, all’integrazione sala-riale per il settore agricolo;dal 2001,è utile anche la contribuzione figu-rativa per la disoccupazione specialedel settore edile;

• per malattia, infortunio sul lavo-ro e malattia professionale; ov-viamente, se vi è integrazione sala-riale da parte del datore di lavoro inconcomitanza con la contribuzionefigurativa, vi è anche contribuzioneobbligatoria e quest’ultima vale peril raggiungimento dell’anzianità con-tributiva, a nulla rilevando la circo-stanza che questa contribuzione ob-bligatoria è relativa ad una retribu-zione ridotta.

I contributi validi per il raggiungimentodel requisito dei 35 anni sopra elenca-ti sono utili anche per la determina-zione dell’importo della pensione.

Contribuzione utile per il

raggiungimento dell’anzianità

contributiva di 40 anni

Ai fini del perfezionamento del requi-sito dei 40 anni di anzianità contribu-

PENSIONE DI ANZIANITÀ

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tiva, che consente l’accesso alla pen-sione di anzianità in alternativa al re-quisito dei 35 anni di contribuzione,in concomitanza con il requisito del-l’età,è valida tutta la contribuzione,an-che quella non utile per il diritto allapensione; in pratica, dopo aver rag-giunto i 35 anni di anzianità contri-butiva con la contribuzione precisataal punto precedente, per il raggiungi-mento dei 40 anni di contribuzionesono utili anche quei contributi che,come precisato al punto precedente,non solo utili per il raggiungimentodei 35 anni di anzianità contributiva.

Cessazione dell’attività

lavorativa subordinata

Si sottolinea che è sufficiente non svol-gere lavoro dipendente nella settima-na in cui ha decorrenza la pensione dianzianità. Se, successivamente, l’attivi-tà subordinata viene ripresa, non cessala titolarità del trattamento pensioni-stico: si incorre unicamente nella nor-mativa relativa al cumulo della pensio-ne con il reddito di lavoro.La cessazione dell’attività lavorativa di-pendente è richiesta, dal 1° gennaio1995, anche ai lavoratori agricoli di-pendenti, ad eccezione di quelli che

hanno maturato il requisito dei 35 an-ni di anzianità contributiva entro il 31dicembre 1994.

Aspettativa

L’Inps nega la concessione della pen-sione di anzianità anche nei casi di aspet-tativa, poiché in tale situazione perdu-ra il rapporto di lavoro.

Indennità sostitutiva del

preavviso

La corresponsione dell’indennità sosti-tutiva del preavviso non sposta la de-correnza della pensione,in quanto la re-lativa contribuzione si colloca tempo-ralmente nel periodo successivo sia alladata di risoluzione del rapporto di la-voro, sia alla decorrenza della pensione.Di conseguenza, tale contribuzione,non essendo stata presa in considera-zione per la determinazione dell’im-porto della pensione,è utile ai fini del-la successiva domanda di supplementodella pensione.

Contribuzione mista, da lavoro

dipendente e da lavoro

autonomo

Qualora si raggiunga l’anzianità con-tributiva minima cumulando i contri-

CAPITOLO 4

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buti dell’assicurazione generale obbli-gatoria dei lavoratori dipendenti conquelli di una o più gestioni speciali deilavoratori autonomi,la pensione di an-zianità viene concessa in base ai requi-siti previsti per i lavoratori autonomi,e pure la decorrenza segue la norma-tiva che regola il pensionamento di an-zianità degli autonomi.

Requisiti di età

I requisiti di età anagrafica, previsti inaggiunta al requisito dei 35 anni di an-zianità contributiva,deve sussistere con-testualmente a quello contributivo, enon nel mese precedente quello di de-correnza della pensione,poiché il dirit-to alla pensione si perfeziona con il rag-giungimento di entrambi i requisiti.Al contrario, i requisiti di età anagra-fica riferiti alle finestre devono sussi-stere nel mese precedente a quello incui si apre la finestra, poiché si riferi-scono al momento di decorrenza del-la pensione.

Deroghe ai requisiti entrati in

vigore dal 2008

Possono ottenere la pensione di anzia-nità anche dal 1° gennaio 2008 in poi,con i requisiti che erano in vigore fi-

no al 31 dicembre 2007:• coloro che hanno maturato entro il

31 dicembre 2007 i requisiti di età edi anzianità contributiva vigenti finoa tale data;

• coloro che hanno ottenuto l’autoriz-zazione ad effettuare i versamenti vo-lontari con decorrenza anteriore al20 luglio 2007;

• un numero massimo di 10.000 lavo-ratori

• appartenenti ad aziende del Sud,col-locati in mobilità sulla base di accor-di stipulati prima del 1° marzo 2004e che maturino, durante la fruizionedell’indennità di mobilità, i requisitidi età e di anzianità contributiva invigore fino al 2007;

• destinatari di fondi di solidarietà disettore (bancari, esattoriali, ecc.), peri quali risultino intervenuti i previstiaccordi sindacali anteriormente al 1°marzo 2004;

• un numero massimo di 5.000 lavora-tori appartenenti ad aziende del Sud,collocati in mobilità sulla base di ac-cordi sindacali stipulati prima del 15luglio 2007 e che maturino, durantela fruizione dell’indennità di mobili-tà, i requisiti di età e di anzianità con-tributiva in vigore fino al 2007.

PENSIONE DI ANZIANITÀ

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4.1 DECORRENZA DELLAPENSIONE DI ANZIANITÀLa decorrenza della pensione di anzia-nità è regolata da due diverse normati-ve, a seconda che il diritto venga ma-turato in base:• ai requisiti vigenti anteriormen-te al 2008.Attualmente, infatti,vi so-no ancora degli assicurati che posso-no ottenere la pensione di anzianitàin base ai requisiti che sono stati in vi-gore fino al dicembre 2007 (vedasi nelparagrafo precedente le “deroghe airequisiti entrati in vigore dal 2008);

• ai requisiti in vigore dal 1° gen-naio 2008.

In entrambe le predette ipotesi, inoltre,occorre distinguere tra lavoratori di-pendenti e lavoratori autonomi.

Diritto maturato in base ai

requisiti in vigore fino al 31

dicembre 2007

a) I lavoratori dipendenti che ac-quisiscono il diritto alla pensione di an-zianità in base ai requisiti vigenti pri-ma del 2008, otterranno la pensionealle seguenti decorrenze:• 1° luglio del medesimo anno, a

condizione che raggiungano 35 an-ni di contributi e 57 anni di età

entro il 1° trimestre dell’anno; op-pure che maturino,sempre entro il 1°trimestre dell’anno,39 anni di con-tribuzione e compiano i 57 anni dietà entro il 30 giugno, ossia il meseprecedente la decorrenza;

• 1° ottobre del medesimo anno, acondizione che raggiungano 35 an-ni di contributi e 57 anni di etàentro il 2° trimestre dell’anno; op-pure che maturino,sempre entro il 2°trimestredell’anno, 39 anni di con-tribuzione e compiano i 57 anni dietà entro il 30 settembre,che è il me-se antecedente la decorrenza.

Coloro che maturano nel 1° e nel 2°trimestre dell’anno il diritto a pensio-ne con 39 anni di anzianità contribu-tiva e non compiono i 57 anni di etàné entro giugno né entro settembre,possono andare in pensione con la fi-nestra del mese di gennaio dell’annosuccessivo:

• 1° gennaio dell’anno successivo,a condizione che raggiungano 35 an-ni di contributi e 57 anni di etàentro il 3° trimestre dell’anno; op-pure, a prescindere dall’età, maturino39 anni di contribuzione entro il

CAPITOLO 4

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3° trimestre dell’anno;• 1° aprile dell’anno successivo, a

condizione che raggiungano 35 an-ni di contributi e 57 anni di etàentro il 4° trimestre dell’anno; op-pure, a prescindere dall’età, maturino39 anni di contribuzione entro il4° trimestre dell’anno.

b) I lavoratori autonomi che acqui-siscono il diritto alla pensione di an-zianità in base ai requisiti vigenti pri-ma del 2008, otterranno la pensionealle seguenti decorrenze:

• 1° ottobre del medesimo anno, acondizione che raggiungano 35 an-ni di contributi e 58 anni di etàentro il 1° trimestre dell’anno; op-pure,a prescindere dall’età,maturino,sempre entro il 1° trimestre dell’an-no, 40 anni di contribuzione;

• 1° gennaio dell’anno successivo,a condizione che raggiungano 35 an-ni di contributi e 58 anni di etàentro il 2° trimestre dell’anno; op-pure,a prescindere dall’età,maturino,sempre entro il 2° trimestre dell’an-no, 40 anni di contribuzione;

• 1° aprile dell’anno successivo, acondizione che raggiungano 35 an-

ni di contributi e 58 anni di etàentro il 3° trimestre dell’anno; op-pure, a prescindere dall’età, maturino40 anni di contribuzione entro il3° trimestre dell’anno;

• 1° luglio dell’anno successivo, acondizione che raggiungano 35 an-ni di contributi e 58 anni di etàentro il 4° trimestre dell’anno; op-pure, a prescindere dall’età, maturino40 anni di contribuzione entro il4° trimestre dell’anno.

Diritto maturato in base ai requisiti

in vigore dal 1° gennaio 2008

a) I lavoratori dipendenti che ac-quisiscono il diritto alla pensione di an-zianità con meno di 40 anni di con-tributi, otterranno la pensione alle se-guenti decorrenze:• perfezionamento dei requisiti entro il30 giugno, la decorrenza è fissata al1° gennaio dell’anno successivo;

• perfezionamento dei requisiti entro il31 dicembre, la decorrenza è fissataal 1° luglio dell’anno successivo.

b) I lavoratori dipendenti che ac-quisiscono il diritto alla pensione di an-zianità con 40 anni o più di contri-butiotterranno la pensione alle seguenti

PENSIONE DI ANZIANITÀ

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decorrenze:• perfezionamento dei requisiti entro il1° trimestre, la decorrenza è fissataal 1° luglio dello stesso anno, a con-dizione che si compiano i 57 anni dietà entro il 30 giugno, che è il me-se antecedente quello in cui ha de-correnza la pensione;

• perfezionamento dei requisiti entro il2° trimestre, la decorrenza è fissataal 1° ottobre dello stesso anno,a con-dizione che si compiano i 57 anni dietà entro il 30 settembre, che è ilmese antecedente quello di decor-renza della pensione.

Coloro che maturano nel 1° e nel 2°trimestre dell’anno il diritto a pensio-ne con 40 anni o più di anzianità con-tributiva e non compiono i 57 anni dietà né entro giugno né entro settem-bre, possono andare in pensione con lafinestra del mese di gennaio dell’annosuccessivo:• perfezionamento dei requisiti entro il3° trimestre, la decorrenza è fissataal 1° gennaio dell’anno successivo;

• perfezionamento dei requisiti entro il4° trimestre, la decorrenza è fissataal 1° aprile dell’anno successivo.

c) I lavoratori autonomi che acqui-siscono il diritto alla pensione di an-zianità con meno di 40 anni di con-tributi otterranno la pensione alle se-guenti decorrenze:• perfezionamento dei requisiti entro

il 30 giugno, la decorrenza è fissataal 1° luglio dell’anno successivo;

• perfezionamento dei requisiti entroil 31 dicembre, la decorrenza è fis-sata al 1° gennaio del secondo an-no successivo.

d) I lavoratori autonomi che ac-quisiscono il diritto alla pensione di an-zianità con 40 anni o più di contri-buti otterranno la pensione alle se-guenti decorrenze:• perfezionamento dei requisiti entro

il 1° trimestre, la decorrenza è fis-sata al 1° ottobre dello stesso anno;

• perfezionamento dei requisiti entroil 2° trimestre, la decorrenza è fis-sata al 1° gennaio dell’anno succes-sivo;

• perfezionamento dei requisiti entro il3° trimestre, la decorrenza è fissataal 1° aprile dell’anno successivo;

• perfezionamento dei requisiti entro il4° trimestre, la decorrenza è fissataal 1° luglio dell’anno successivo.

CAPITOLO 4

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PENSIONE DI ANZIANITÀ

SINTESI SCHEMATICA

LA PENSIONE DI ANZIANITÀ

Elevazione età pensionabile1) fino al 31/12/1992 • lavoratori dipendenti: donne 55 anni, uomini 60 anni• lavoratori autonomi: donne 60 anni, uomini 65 anni2) per i lavoratori dipendenti: dal gennaio 1994, elevazione graduale fino a parificarla dal2000 con quella degli autonomi; donne 60 anni, uomini 65 anni

Elevazione requisito contributivo per lavoratori dipendenti e autonomi• fino al 31/12/1992: 15 anni di contributi• dal 1993 elevazione graduale, fino a raggiungere nel 2001 i 20 anni di contributi

REQUISITIcessazione lavoro - solo lavoro dipendente

- si può continuare lavoro autonomocontribuzione e età - con 40 anni di contributi a qualsiasi età

- con meno di 40 anni di contributi:

PERIODO

2008/giugno 2009luglio 2009/2010

2011 / 2012

da gennaio 2013

CONTRI-BUTI35363536353635

DIPENDENTIQUOTA

95

96

97

QUOTA

96

97

98

ETÀ58596060616152

ETÀ59606161626263

AUTONOMI

MATURAZIONE REQUISITI1° trimestre2° trimestre

3° trimestre4° trimestre

LAV. DIPENDENTIluglio stesso anno57 anni di età a giugnoottobre stesso anno57 anni di età a settembregennaio anno successivoaprile anno successivo

LAV. AUTONOMIottobre stesso annogennaio anno successivo

aprile anno successivoluglio anno successivo

con 40 anni di contribuzione

Finestre per decorrenza

MATURAZIONE REQUISITI1° TRIMESTRE2° TRIMESTRE

LAV. DIPENDENTIgennaio anno successivoluglio anno successivo

LAV. AUTONOMIluglio anno successivogennaio 2° anno successivo

con meno di 40 anni di contributi

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CAPITOLO 4

ECCEZIONI

rimane in vigore la vecchia normativa• per coloro che hanno maturato i requisiti di età e di contribuzione entro il 31/12/2007• per gli autorizzati ai versamenti volontari prima del 20 luglio 2007

vecchi requisiti• dipendenti: 35 anni di contributi - 57 anni di età• autonomi: 35 anni di contributi - 58 anni di età

a qualsiasi età• dipendenti: con 39 anni di contributi• autonomi: con 40 anni di contributi

Finestre per decorrenza MATURAZIONE REQUISITI1° trimestre2° trimestre

3° trimestre4° trimestre

LAV. DIPENDENTIluglio stesso anno57 anni di età a giugnoottobre stesso anno57 anni di età a settembregennaio anno successivoaprile anno successivo

LAV. AUTONOMIottobre stesso annogennaio anno successivo

aprile anno successivoluglio anno successivo

NB. Per cumulo della pensione di anzianità con redditi di lavoro, vedasi paragrafo 13.1

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L’assicurazione per l’invalidità, la cuiprima forma assicurativa risale al 1898,è stata resa obbligatoria con il D.Lgs.603 del 21 aprile 1919 ed erogava lapensione di invalidità al lavoratore la cuicapacità di guadagno, in occupazioniconfacenti alle sue attitudini, fosse ri-dotta in modo permanente a meno diun terzo del suo guadagno normale.Lapensione di invalidità è rimasta in vi-gore fino al 1984.

La Legge 222 del 12 giugno 1984 harevisionato l’intera materia dell’invali-dità pensionabile ed ha istituito, in so-stituzione della predetta pensione di in-validità,con decorrenza dall’agosto 1984,per gli iscritti all’assicurazione genera-le dei lavoratori dipendenti ed alle ge-stioni speciali dei lavoratori autonomi,le seguenti tre prestazioni:• l’assegno ordinario di invalidità;• la pensione ordinaria di inabilità;

TRATTAMENTI PREVIDENZIALI PER INVALIDITÀ

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• l’assegno privilegiato di invalidità e lapensione privilegiata di inabilità;

• l’assegno per l’assistenza personalecontinuativa.

Le prime tre delle prestazioni sopra elen-cate non possono essere concesse a co-loro che presentino la relativa doman-da dopo il compimento dell’età previ-sta per il pensionamento di vecchiaia,ossia i 60 e i 65 anni rispettivamenteper le donne e per gli uomini.Sia gli assegni di invalidità, sia le pen-sioni di inabilità non sono cumulabilicon la rendita Inail per infortunio sullavoro o per malattia professionale quan-do entrambe le prestazioni, quella del-l’Inps e quella dell’Inail, traggono ori-gine dal medesimo evento invalidante;ovviamente, l’incumulabilità opera fi-no a concorrenza della rendita Inail e,pertanto,viene corrisposta dall’Inps l’e-ventuale quota dell’assegno o della pen-sione eccedente l’importo della rendi-ta corrisposta dall’Inail.

Requisiti assicurativi e

contributivi

Il diritto,sia all’assegno ordinario di in-validità sia alla pensione ordinaria diinabilità, si matura con un’anzianità as-sicurativa e contributiva non inferiore

a 5 anni, di cui almeno 3 anni colloca-ti nei cinque anni antecedenti la do-manda di pensione.In merito al requisito dei 3 anni di con-tribuzione nel quinquennio antecedentela domanda di concessione del tratta-mento, che molte volte è difficile daperfezionare,si precisa che sono da con-siderare periodi neutri:• l’assenza facoltativa dal lavoro dopo il

parto;• l’iscrizione a fondi di previdenza so-

stitutivi, esclusivi o esonerativi del-l’assicurazione generale obbligatoria,nel caso in cui non si raggiunga il di-ritto a pensione a carico dei fondi me-desimi;

• il lavoro prestato all’estero in paesi chenon hanno accordi e convenzioni conl’Italia in materia di sicurezza sociale;

• periodi di fruizione della pensione diinvalidità, poi revocata;

• periodi di malattia eccedenti l’anno,poiché per questi non è previsto ac-credito di contribuzione figurativa.

Questi periodi neutri allungano il perio-do in cui devono collocarsi i 3 anni dicontributi, poiché al quinquennio dicalendario antecedente la data di pre-sentazione della domanda, si aggiun-gono i periodi da considerare neutri.

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A questi requisiti si aggiunge il requi-sito sanitario, che è di invalidità parzia-le per l’assegno e di invalidità totale perla pensione, come si vedrà nelle defini-zioni di legge che si riporteranno trat-tando delle singole prestazioni.

Revisione dell’assegno di

invalidità e della pensione di

inabilità.

L’Inps può disporre in qualsiasi mo-mento accertamenti sanitari per la re-visione dello stato di invalidità o di ina-bilità.Anche il pensionato, quando ri-tenga di aver subito un aggravamento,può chiedere la revisione.A seguito della revisione, i trattamentiin atto possono essere confermati, op-pure l’assegno di invalidità può diven-tare pensione di inabilità e quest’ulti-ma,in caso di miglioramento delle con-dizioni di salute,può essere commuta-ta in assegno di invalidità,oppure il trat-tamento pensionistico può essere re-vocato.Qualora risultino mutate le condizio-ni che hanno dato luogo alla conces-sione del trattamento in atto, il provve-dimento che consegue alla revisione haeffetto:• dal mese successivo a quello in cui è

stato eseguito l’accertamento,nel ca-so in cui la revisione sia stata dispostadall’Inps;

• dal mese successivo a quello di pre-sentazione della domanda di revisio-ne, quando questa è stata chiesta dalpensionato.

Se il pensionato rifiuta senza giustifi-cato motivo di sottoporsi agli accerta-menti disposti dall’Inps, il pagamentodelle rate dell’assegno o della pensioneresta sospeso per tutto il periodo in cuinon è possibile procedere agli accerta-menti.

5.1 ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀL’assegno ordinario di invalidità com-pete quando,oltre alla maturazione deipredetti requisiti assicurativi e contri-butivi, la capacità di lavoro dell’assicu-rato (non più la capacita di guadagno,come prevedeva la normativa rimastain vigore fino al luglio 1984) in occu-pazioni confacenti alle sue attitudini,sia ridotta in modo permanente a cau-sa di infermità o difetto fisico o men-tale a meno di un terzo. In altri termi-ni, l’invalidità deve ridurre la capacitàdi lavoro in misura non inferiore al 66per cento.

TRATTAMENTI PREVIDENZIALI PER INVALIDITÀ

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Qualora lo stato invalidante, con ridu-zione della capacità di lavoro a menodi un terzo, sia insorto prima dell’ini-zio dell’attività lavorativa – quindi, an-tecedentemente all’instaurazione delrapporto assicurativo – l’assegno ordi-nario di invalidità può essere concessoa condizione che vi sia stato un suc-cessivo aggravamento o siano soprag-giunte nuove infermità.L’assegno ordinario di invalidità:• non è reversibile ai superstiti.A que-

sti spetta la pensione di reversibilità inbase alle norme che regolano dettapensione in favore dei superstiti di as-sicurato ed i periodi di fruizione del-l’assegno sono considerati utili per ilperfezionamento del prescritto re-quisito contributivo;

• la contribuzione relativa a periodi suc-cessivi alla decorrenza dell’assegno or-dinario di invalidità dà luogo alla li-quidazione, su domanda dell’interes-sato, dei supplementi di pensione deiquali si parla nel paragrafo 9.1.

Domanda e decorrenza

dell’assegno ordinario di

invalidità

La domanda dell’assegno ordinario diinvalidità deve essere presentata all’Inps

su apposito modulo, al quale va allega-to il certificato medico redatto dal me-dico curante sul modulo predispostodall’Inps e altra eventuale certificazio-ne medica specialistica e di diagnosticadi laboratorio e strumentale.Qualora la domanda di assegno ordi-nario di invalidità venga respinta,si puòpresentare ricorso al Comitato provin-ciale dell’Inps entro 90 giorni dalla da-ta di ricevimento della lettera con laquale l’Inps ha comunicato la reiezio-ne; al ricorso, per il quale è opportunorivolgersi ad un Patronato, vanno alle-gati tutti i documenti che si ritengonoutili a dimostrare le ragioni del ricor-so stesso.L’assegno ordinario di invalidità decor-re dal mese successivo alla data di pre-sentazione della domanda, oppure dalmese successivo al perfezionamento deirequisiti, quando tale perfezionamentoè successivo alla data di presentazionedella domanda.

Durata dell’assegno ordinario di

invalidità

L’assegno ordinario di invalidità è con-cesso per 3 anni;è confermabile per ul-teriori periodi triennali, qualora per-mangano le condizioni sanitarie che

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hanno dato luogo alla sua concessione.L’interessato deve presentare appositadomanda per ottenere la conferma, laquale decorrerà dalla data di scadenzadella precedente concessione, se la do-manda è stata presentata nel semestreantecedente la detta scadenza;decorre-rà, invece, dal mese successivo a quellodi presentazione della domanda,nel ca-so in cui la stessa venga presentata en-tro i centoventi giorni successivi allapredetta scadenza.L’assegno ordinario di invalidità divie-ne definitivo dopo tre riconferme con-secutive; resta ovviamente ferma la fa-coltà di revisione, di cui si è parlato inpremessa, anche per l’assegno divenu-to definitivo. Non è equiparabile a ri-conferma,ma è considerata nuova con-cessione,quella che interviene dopo unperiodo di non godimento dell’assegnoperché non confermato alla scadenzadel triennio, oppure perché revocato aseguito di revisione.

Importo dell’assegno e

integrazione al minimo

L’importo dell’assegno ordinario di in-validità è determinato con i sistemi dicalcolo che si sono visti nel paragrafo2, quindi con le stesse modalità di cal-

colo previste per le altre pensioni.In al-tri termini, l’assegno sarà liquidato conil sistema retributivo per chi aveva al 31dicembre 1995 18 o più anni di anzia-nità contributiva; sarà liquidato con ilsistema misto per coloro che, alla pre-detta data, avevano un’anzianità con-tributiva inferiore ai 18 anni; sarà, in-vece, liquidato con il sistema contributi-voper quelli che hanno instaurato il rap-porto assicurativo dopo il 1995.Qualora l’importo spettante sia infe-riore al minimo,di cui si parla nel para-grafo 7, l’assegno ordinario di invalidi-tà viene integrato, nel limite massimodel trattamento minimo, da un impor-to pari a quello dell’assegno sociale (ve-dasi tabella 16), del quale pure si parlanel paragrafo 16.1.L’integrazione al minimo non compe-te se vengono superati i seguenti limi-ti di reddito, i cui importi sono indica-ti nella tabella 16:• redditi ai fini Irpef del titolare dell’as-

segno non superiori a due volte l’am-montare annuo dell’assegno sociale;

• redditi ai fini Irpef del titolare dell’as-segno e del coniuge non superiori a trevolte l’importo annuo dell’assegno so-ciale.

L’integrazione al minimo non spetta

TRATTAMENTI PREVIDENZIALI PER INVALIDITÀ

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qualora l’importo dell’assegno ordina-rio di invalidità sia determinato intera-mente con il sistema contributivo,poiché in questo sistema non vi è il trat-tamento minimo.L’integrazione al minimo, nel caso dipensione liquidata con il sistema retri-butivo, non spetta se il titolare dell’as-segno supera con i suoi redditi il limi-te suddetto, anche se il reddito cumu-lato con quello del coniuge è inferio-re al limite di tre volte l’importo annuodell’assegno sociale.Ai fini dei limiti di reddito in discor-so, si deve tener conto dei seguentiredditi:• redditi soggetti ad Irpef, vale a dire

stipendi, pensioni, redditi dei fabbri-cati e dei terreni, redditi da impresa eda lavoro autonomo,assegno di man-tenimento pagato al coniuge separa-to o divorziato, ecc.;

• il trattamento di fine rapporto (TFR)e sue eventuali anticipazioni.

Non hanno, invece, alcuna rilevanza –sempre per i limiti di reddito di cui sista trattando, e non se ne deve quinditener conto – i seguenti redditi:• reddito della casa di abitazione;• redditi esenti da Irpef, vale a dire, as-

segni e pensioni corrisposte agli in-

validi civili, ciechi e sordomuti, non-ché sussidi e prestazioni assistenzialipagati dallo Stato e da enti pubblici;

• redditi soggetti a ritenuta alla fonte oad imposta sostituiva, come interessisu depositi bancari e postali,Bot,CCT,vincite e premi, ecc.;

• pensioni di guerra e pensione privi-legiata percepita dai militari che han-no contratto l’infermità durante il pe-riodo della leva obbligatoria;

• l’importo dell’assegno ordinario di in-validità.

Riduzione dell’assegno di

invalidità per redditi di lavoro

L’attività lavorativa è compatibile conla fruizione dell’assegno di invalidità.Tuttavia, in presenza di attività lavora-tiva, l’importo degli assegni con decor-renza successiva all’agosto 1995 vengo-no ridotti delle seguenti percentuali:• 25% in presenza di un reddito di la-

voro dipendente, autonomo o di im-presa superiore, al netto dei contri-buti previdenziali e assistenziali,a quat-tro volte l’importo minimo annuoprevisto per il Fondo pensioni dei la-voratori dipendenti,indicato nella ta-bella 6;

• 50% in presenza del reddito specifi-

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cato al punto precedente superiore acinque volte il predetto minimo.

I redditi da considerare sono quelli del-l’anno nel quale viene operata la ridu-zione e sono compresi tra i redditi chedeterminano la riduzione dell’assegnodi invalidità anche quelli derivanti dalavoro dipendente, autonomo o d’im-presa prodotto all’estero.La riduzione opera anche se l’assegnoè liquidato con 40 o più anni di anzia-nità contributiva.Gli assegni di invalidità sono soggettianche alla normativa sul cumulo pen-sione-lavoro; tale normativa è applica-bile anche per gli assegni che, dopo lariduzione, continuano ad avere un im-porto superiore al minimo.

Trasformazione in pensione di

vecchiaia dell’assegno ordinario

di invalidità

L’assegno ordinario di invalidità si tra-sforma in pensione di vecchiaia al com-pimento dell’età prevista per questa pre-stazione.Va da sé che la trasformazioneviene effettuata a condizione che sus-sistano i requisiti assicurativi e contri-butivi richiesti per la pensione di vec-chiaia.A tale scopo, i periodi di godi-mento dell’assegno nei quali non vi sia

stata attività lavorativa si consideranoutili ai fini del diritto alla pensione divecchiaia;non sono,invece,utili per de-terminare la misura della stessa.

5.2 PENSIONE ORDINARIA DI INABILITÀTrattasi di una prestazione introdottanel sistema pensionistico dall’articolo 2della Legge 222 del 12 giugno 1984,che viene concessa a chi è totalmenteinvalido.La dottrina e la giurispruden-za hanno chiarito che la “assoluta e per-manente impossibilità di svolgere qual-siasi attività lavorativa”, posta dalla leg-ge a condizione per il diritto alla pen-sione di inabilità, non significa “totaleinettitudine, bensì inabilità a proficuolavoro”. In altre parole, si ha inabilitàquando non si è più in grado di esple-tare un lavoro remunerativo e confa-cente alle proprie attitudini, tale da as-sicurare un’esistenza libera e dignitosa.In questo senso,deve essere interpreta-ta la definizione di inabilità che dà laLegge 222/1984, la quale sancisce chesi considera inabile l’assicurato,o il tito-lare dell’assegno di invalidità,che “a cau-sa di infermità o difetto fisico o mentale, sitrovi nell’assoluta e permanente impossibi-lità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.

TRATTAMENTI PREVIDENZIALI PER INVALIDITÀ

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Requisiti, decorrenza

e incompatibilità

In premessa sono stati specificati i re-quisiti assicurativi e contributivi, con-sistenti in 5 anni di contributi di cui 3collocati nel quinquennio antecedentela data di presentazione della doman-da. A questi, si aggiunge il riconosci-mento da parte dell’Inps dello stato diinabilità a seguito di domanda che l’in-teressato deve presentare, corredata –tra l’altro – dal certificato medico re-datto dal medico curante su appositomodulo predisposto dall’Inps, nonchéda eventuale altra certificazione medi-ca specialistica o di diagnostica di la-boratorio e strumentale.La pensione di inabilità decorre dal me-se successivo a quello in cui viene pre-sentata la domanda o,nel caso in cui l’i-nabilità non sussista alla data di presen-tazione della domanda, dal mese suc-cessivo a quello in cui è insorto lo sta-to di inabilità.La concessione della pensione è subor-dinata, oltre che alla cessazione dell’at-tività lavorativa dipendente,alla cancel-lazione dagli elenchi anagrafici deglioperai agricoli, dagli elenchi nomina-tivi dei lavoratori autonomi e dagli al-bi professionali, alla rinuncia ai tratta-

menti a carico dell’assicurazione obbli-gatoria contro la disoccupazione e adogni altro trattamento sostitutivo o in-tegrativo della retribuzione.Nel caso incui la rinuncia o la cancellazione av-vengano successivamente alla presenta-zione della domanda,la pensione è cor-risposta dal mese successivo a quellodella rinuncia o della cancellazione.La pensione di inabilità è incompatibi-le con:• i compensi per attività di lavoro di-

pendente e autonomo, svolta in Ita-lia o all’estero;

• l’iscrizione negli elenchi nominatividei lavoratori autonomi e in albi pro-fessionali;

• i trattamenti a carico dell’assicurazio-ne obbligatoria contro la disoccupa-zione;

• qualsiasi trattamento sostitutivo o in-tegrativo della retribuzione.

Qualora si verifichi una delle predettecause di incompatibilità, il pensionatoè tenuto a darne comunicazione al-l’Inps, il quale revocherà la pensione diinabilità e la sostituirà – sempre che sus-sistano le condizioni – con l’assegno diinvalidità. Inoltre, l’Inps provvederà alrecupero delle somme indebitamentepercepite.

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La pensione di inabilità, al contrariodell’assegno di invalidità,è reversibile aisuperstiti.

Misura della pensione di inabilità

La pensione di inabilità viene liquida-ta con il sistema di calcolo derivantedall’anzianità contributiva al 31 dicembre1995, vale a dire, con il sistema retribu-tivo in presenza di anzianità contribu-tiva pari o superiore ai 18 anni; con ilsistema misto se l’anzianità contributi-va è inferiore a 18 anni; con il sistemacontributivo qualora alla predetta data nonvi sia posizione contributiva.Per la determinazione dell’importo nelsistema retributivo si aggiunge, all’anzia-nità contributiva maturata dall’assicu-rato alla data di decorrenza del tratta-mento, il periodo compreso tra la datadi decorrenza della pensione di inabi-lità e la data di compimento dell’etàprevista per il diritto alla pensione divecchiaia. In merito, si tenga presenteche per le pensioni ordinarie di inabi-lità, liquidate o da liquidare ai lavora-tori dipendenti, l’età pensionabile ri-mane quella in vigore fino al 1992, va-le a dire 55 anni per le donne e 60 an-ni per gli uomini, poiché – come si èvisto nel paragrafo 3.1 – i lavoratori in-

validi in misura non inferiore all’80%sono esclusi dall’elevazione dell’età pen-sionabile.Nel sistema contributivo si aggiunge almontante maturato alla data di decor-renza della pensione una quota com-putata in relazione alla media delle ba-si annue pensionabili degli ultimi 5 an-ni e rivalutata al costo della vita conl’aumento di 1 punto percentuale.L’anzianità contributiva non può supe-rare, comunque, i 40 anni.

5.3 ASSEGNO PRIVILEGIATO DIINVALIDITÀ E PENSIONE PRIVI-LEGIATA DI INVALIDITÀI lavoratori dipendenti hanno di-

ritto all’assegno di invalidità o alla pen-sione di inabilità anche nel caso in cuinon raggiungano il prescritto requisitocontributivo, ossia i 5 anni di contri-buti di cui almeno 3 nel quinquennioantecedente la presentazione della do-manda, ma a condizione:• che l’invalidità o l’inabilità risulti in

rapporto causale diretto con finalitàdi servizio;

• che dall’evento invalidante non deri-vi il diritto a rendita a carico dell’I-nail, o a trattamenti a carattere con-tinuativo di natura previdenziale o as-

TRATTAMENTI PREVIDENZIALI PER INVALIDITÀ

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sistenziale a carico dello Stato o di al-tri enti pubblici.

Si sottolinea che, inopinatamente, sonostati esclusi dai trattamenti privilegiati ilavoratori autonomi. Si precisa, inoltre,che basta un solo contributo per averdiritto alle prestazioni privilegiate.

5.4 ASSEGNO PERL’ASSISTENZA PERSONALECONTINUATIVAQuesto assegno,che comunemente vie-ne denominato assegno di accompa-gnamento, non è reversibile ai super-stiti e spetta ai titolari di pensione diinabilità, anche privilegiata, che si tro-vino in una delle seguenti condizioni:impossibilità di deambulare;non in grado di compiere gli atti quo-tidiani della vita e, quindi, bisognosi diassistenza continua.L’assegno per l’assistenza personale con-tinuativa:• non è cumulabile con l’analogo asse-

gno di accompagnamento erogato dal-l’Inail;

• la misura è pari all’assegno di accom-

pagnamento dell’Inail;• viene corrisposto per 12 mensilità;• in caso di ricovero non è dovuto se

la retta è a totale carico della pubbli-ca amministrazione.Tuttavia, se vi èpartecipazione al pagamento della ret-ta da parte dell’interessato, l’assegnospetta in misura intera indipendente-mente dall’entità del concorso;

• dal 1° giugno 2005, l’assegno spettaanche se il beneficiario è residente inuno stato dell’Unione Europea.

Da ultimo si sottolinea che, per otte-nere l’assegno per l’assistenza persona-le continuativa, non è sufficiente pre-sentare la domanda di pensione di ina-bilità: è necessario presentare una spe-cifica domanda,la quale determina,pe-raltro, la decorrenza dell’assegno stesso.Questa prestazione non ha riscosso gran-de interesse, in quanto è di importo in-feriore all’indennità di accompagna-mento prevista per gli invalidi civili, laquale spetta anche se non sussiste – co-me nel caso di titolarità di pensione diinabilità Inps – il trattamento pensio-nistico di invalidità civile.

CAPITOLO 5

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TRATTAMENTI PREVIDENZIALI PER INVALIDITÀ

SINTESI SCHEMATICATRATTAMENTI PREVIDENZIALI PER INVALIDITÀ

Requisiti per la pensione di inabilità e l’assegno di invalidità:• accertamento da parte dell’Istituto previdenziale del grado di riduzione della capacità di

lavoro• almeno 5 anni di contributi, di cui 3 nel quinquennio antecedente la presentazione della

domanda

LA PENSIONE DI INABILITÀA chi spetta:• ai lavoratori dipendenti ed autonomi colpiti da un’infermità fisica o mentale che provoca

una permanente ed assoluta impossibilità a svolgere qualsiasi lavoroDomanda:• deve essere presentata all’Inps con certificato medico compilato dal medico curante su

apposito moduloIncompatibilità con:• attività lavorativa dipendente• iscrizione nelle liste degli operai agricoli• iscrizione negli elenchi dei lavoratori autonomi• iscrizione ad albi professionali• dall’1/9/1995 è incompatibile con la rendita Inail dovuta alle medesime infermità (se la

rendita Inail è inferiore alla pensione di inabilità, l’Inps corrisponde la differenza)Decorrenza: • dal mese successivo alla presentazione della domanda o della cessazione dell’attività la-

vorativa o della cancellazione dagli albi professionali o dalle liste dei lavoratori autonomi• può essere soggetta a revisione, alla quale può conseguire la revoca, la conferma o la

trasformazione in assegno di invalidità• non viene trasformata in pensione di vecchiaiaCalcolo• l’importo viene determinato con i sistemi di calcolo visti nel paragrafo 2• si considera coperto da contribuzione il periodo tra la data di decorrenza della pensione

ed il compimento dell’età pensionabile, che per gli inabili è di 55 anni per le donne e di60 anni per gli uomini

• la somma della contribuzione versata con quella del suindicato periodo non può comun-que superare i 40 anni

Assegno per assistenza personale e continuativa(assegno di accompagnamento)Spetta• a chi si trova nell’impossibilità di camminare senza l’aiuto di un accompagnatore• oppure ha bisogno di assistenza continua per gli atti della vita quotidiana

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CAPITOLO 5

Non spetta• durante i ricoveri in istituti pubblici o privati, se la spesa è a carico della pubblica ammi-

nistrazione• a coloro che percepiscono analogo assegno dall’Inail

L’ASSEGNO DI INVALIDITÀA chi spetta:• ai lavoratori dipendenti ed autonomi che hanno una riduzione permanente di due terzi

(67%) della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudiniDomanda:• deve essere presentata all’Inps con certificato medico compilato dal medico curante su

apposito moduloDurata:• 3 anni, ed è rinnovabile• dopo tre conferme diviene definitivoCompatibilità ed incompatibilità:• viene concesso anche se si continua a lavorare; in tal caso il pensionato viene sottopo-

sto a revisione ogni annoDall’1/9/1995 è incompatibile con la rendita Inail dovuta alle medesime infermità (se la ren-dita Inail è inferiore all’assegno di invalidità, l’Inps corrisponde la differenza)ImportoL’importo viene determinato con i sistemi di calcolo visti nel paragrafo 2• se l’importo è inferiore al minimo, l’assegno di invalidità viene integrato da un importo pa-

ri a quello dell’assegno sociale• l’integrazione non può superare l’importo del trattamento minimo di pensioneLimiti di redditoL’integrazione al minimo non compete se si superano i seguenti limiti di reddito:• reddito personale non superiore a due volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale• reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a tre volte l’ammontare annuo del-

l’assegno socialeNon costituiscono reddito:• la casa di abitazione• i redditi esenti da Irpef (pensioni invalidi civili, ciechi e sordomuti)• i redditi soggetti a ritenuta alla fonte e ad imposta sostitutiva (interessi bancari)• le pensioni di guerra• l’importo dell’assegno d’invalidità senza integrazioneTrasformazione in VOAl compimento dell’età pensionabile, l’assegno di invalidità viene trasformato in pensionedi vecchiaiaTrattamenti privilegiati di inabilità ed invaliditàSpettano a coloro che, pur non possedendo i prescritti requisiti contributivi, hanno infer-mità collegate al lavoro e non abbiano diritto alla rendita Inail

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La pensione ai superstiti è stata intro-dotta nel sistema pensionistico italianodal RDL 636 del 1939.Inizialmente nongarantiva parità tra i coniugi; infatti,nelcaso in cui superstite fosse il marito,que-sti aveva diritto alla pensione solo se in-valido, mentre per la moglie superstitetale condizione non era richiesta.La di-sparità di trattamento è stata eliminataretroattivamente dalla Corte Costitu-zionale con la sentenza n. 6 del 1980.

Questa pensione spetta ai superstiti diqualsiasi nazionalità ed è definita di “re-versibilità” quando il congiunto è giàpensionato alla data del decesso, e “in-diretta” se deriva da assicurato. La di-stinzione è puramente teorica, poichéin pratica entrambi i trattamenti sonoidentici, sia nell’importo sia nella nor-mativa che ne regola il conseguimento;l’unica differenza sta nel fatto che per lareversibilità non sono previsti requisiti

PENSIONE AI SUPERSTITI

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contributivi, atteso che è già stata con-cessa una pensione di vecchiaia o di an-zianità oppure di inabilità,mentre la pen-sione indirettacompete a condizione chel’assicurato abbia al momento del de-cesso:• 15 anni di anzianità contributiva;• oppure 5 anni di contributi, di cui al-

meno 3 anni versati nel quinquennioantecedente la data della morte.

Beneficiari

La pensione indiretta o di reversibilitàspetta ai seguenti superstiti:a) il coniuge• anche se separato; se la separazione è

dovuta a colpa del coniuge supersti-te, la pensione spetta solo se il Tribu-nale ha stabilito la concessione deglialimenti;

• divorziato, a condizione che il coniu-ge deceduto sia stato iscritto all’Inpsprima della sentenza di scioglimentoo della cessazione degli effetti civili delmatrimonio; il coniuge superstite de-ve essere titolare di assegno di divor-zio e non deve essere risposato;

• il coniuge divorziato ha diritto allapensione anche se il coniuge decedu-to si è risposato dopo il divorzio e ilsecondo coniuge è ancora vivente; in

questo caso,l’Inps corrisponde la pen-sione solo a seguito di sentenza con laquale il Tribunale stabilisce le quote dipensione spettanti all’uno e all’altroconiuge.

Nuove nozze: in caso di nuove noz-ze, la pensione superstiti è revocata, e alconiuge superstite viene liquidata unadoppia annualità corrispondente a 26volte l’importo mensile della pensionerevocata; la doppia annualità spetta an-che se vi sono figli contitolari della pen-sione, la quale continuerà ad essere cor-risposta ai figli.Questi hanno diritto adun aumento, non essendo più contito-lare il genitore.La concessione della dop-pia annualità al coniuge e dell’aumen-to per i figli è subordinata alla presen-tazione all’Inps di apposita domanda.b) i figli legittimi, legittimati, adotti-vi, naturali, legalmente riconosciuti ogiudizialmente dichiarati, nati da pre-cedente matrimonio dell’altro coniu-ge, che alla data di morte del genitoresiano• minori di 18 anni, anche se non era-

no a carico del genitore deceduto eanche se, al momento del decesso delgenitore o successivamente, prestanoattività lavorativa subordinata o auto-noma;

CAPITOLO 6

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• studenti:dai 18 ai 21 anni, se studentidi scuola media superiore; se trattasiinvece di studenti universitari,per tut-ta la durata del corso di studi e, co-munque,non oltre il 26° anno di età.In entrambi i casi,è richiesto che sia-no a carico del genitore deceduto enon svolgano alcuna attività lavora-tiva;

• inabili di qualunque età, purché a ca-rico del genitore.

I nipoti minori, a carico del nonno odella nonna deceduti,sono equiparati aifigli legittimi e legittimati, quindi in-clusi tra i destinatari della pensione su-perstiti, a condizione che siano stati acarico dell’assicurato o pensionato de-ceduto e non siano economicamenteautosufficienti. La presenza dei genito-ri del minore non preclude il diritto al-la pensione superstiti, nel caso in cui sidimostri che i genitori non sono in con-dizione di mantenere il figlio.Sono considerati a carico i figli ei nipoti:• maggiorenni studenti,con reddito non

superiore all’importo del trattamentominimo maggiorato del 30% (per l’im-porto del trattamento minimo vedasila tabella 8);

• maggiorenni inabili, che abbiano un

reddito non superiore a quello richiestoper il diritto alla pensione di invalidocivile totale (vedasi tabella 18); quan-do i maggiorenni inabili sono anchetitolari dell’indennità di accompagna-mento, non devono avere redditi su-periori al predetto importo, maggio-rato dell’ammontare dell’indennità diaccompagnamento.

c) i genitori; in mancanza del coniu-ge,dei figli e dei nipoti, anche i genito-ri possono usufruire della pensione su-perstiti, a condizione che alla data del-la morte del figlio assicurato o pensio-nato• abbiano almeno 65 anni di età;• non siano titolari di pensione;• risultino a carico del deceduto e non

abbiano redditi superiori all’importodel trattamento minimo maggioratodel 30% (per l’importo del trattamentominimo vedasi tabella 8).

d) i fratelli e le sorelle; in mancan-za del coniuge,dei figli,dei nipoti e deigenitori, possono usufruire della pen-sione superstiti anche i fratelli celibi ele sorelle nubili che alla data di mortedel congiunto assicurato o pensionatosiano• inabili al lavoro, anche se minori;• non siano titolari di pensione;

PENSIONE AI SUPERSTITI

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• risultino a carico del congiunto de-ceduto e non abbiano redditi supe-riori all’importo del trattamento mi-nimo maggiorato del 30% (per l’im-porto del trattamento minimo vedasitabella 8).

Le quote di pensione spettanti ai

superstiti

Ai superstiti spettano le percentuali del-la pensione, che sarebbe spettata all’as-sicurato deceduto o che percepiva il pen-sionato alla data di morte,di seguito in-dicate:

Le quote dovute ai superstiti non pos-sono,comunque, superare il 100% del-la pensione in godimento o che sareb-be spettata al deceduto.

Riduzione della pensione in

presenza di altri redditi

Qualora il titolare di pensione supersti-ti possieda altri redditi, superiori ai li-miti indicati nella tabella 7 (limiti di red-

dito per la riduzione della pensione su-perstiti), la pensione viene ridotta del:• 25% se oltre alla pensione superstiti vi

è un reddito annuo superiore a tre vol-te l’importo del trattamento minimo;

• 40% se oltre alla pensione superstiti viè un reddito annuo superiore a quat-tro volte l’importo del trattamento mi-nimo;

• 50% se oltre alla pensione superstiti viè un reddito annuo superiore a cin-que volte l’importo del trattamentominimo.

Non viene operata alcuna riduzione,quando fra i beneficiari della pensionesuperstiti vi sono figli minori, studentio inabili.I redditi da considerare sono quelli as-soggettabili all’Irpef, al netto dei con-tributi previdenziali ed assistenziali, adeccezione dei seguenti:• il reddito della casa di abitazione;• i trattamenti di fine rapporto e loro

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CAPITOLO 6

coniuge con figli60% al coniuge80% al coniuge con un figlio100% al coniuge con due o

più figli

solo figli e nipoti70% un figlio80% due figli100% tre o più figli

genitori15% un genitore30% due genitori

fratelli e sorelle15% un collaterale30% due collaterali45% tre collaterali60% quattro collaterali75% cinque collaterali90% sei collaterali

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eventuali anticipazioni;• le competenze arretrate soggette a tas-

sazione separata;• la stessa pensione superstiti e qualun-

que altra pensione superstiti di cui l’in-teressato sia titolare.

Domanda, decorrenza, ricorso

La domanda deve essere corredata dal-la certificazione indicata sul modulo pre-disposto dall’Inps e la pensione decor-re dal mese successivo alla morte del-l’assicurato o del pensionato, indipen-dentemente dalla data di presentazionedella domanda.Qualora la domanda venga respinta, èpossibile presentare ricorso al Comita-to provinciale dell’Inps entro 90 giornidal ricevimento della lettera con la qua-le l’Inps comunica il diniego della pre-stazione richiesta. Per la stesura del ri-corso, è opportuno avvalersi della con-sulenza di un Patronato, il quale è te-nuto ad assistere gratuitamente.

6.1 INDENNITÀ UNA TANTUMNell’ipotesi in cui i superstiti non ab-biano diritto alla pensione per mancanzadi requisiti,viene liquidata, sia nel siste-ma retributivo sia in quello contributi-vo, un’indennità una tantum.

Nel sistema retributivo

L’indennità è liquidata in proporzioneall’entità dei contributi versati, purchénel quinquennio precedente la morterisulti versato almeno un anno di con-tributi.L’importo dell’indennità è pari a 45 vol-te l’importo dei contributi base accre-ditati e non può essere inferiore a €

22,31 né superiore a € 66,93.La domanda deve essere presentata en-tro un anno dal decesso, a pena di deca-denza; in mancanza del coniuge, l’in-dennità può essere chiesta dai figli chesi trovino nelle stesse condizioni previ-ste per il diritto alla pensione superstiti.

Nel sistema contributivo

L’importo dell’indennità è pari a quel-lo dell’assegno sociale, indicato nella ta-bella 16,moltiplicato per gli anni di con-tribuzione versata dall’assicurato dece-duto.Spetta alle seguenti condizioni:• mancanza dei requisiti per la pensio-

ne superstiti,ossia 5 anni di contribu-ti di cui 3 anni nel quinquennio an-tecedente la data del decesso;

• non aver diritto alla rendita Inail in con-seguenza della morte del lavoratore;

• presenza dei requisiti reddituali previ-

PENSIONE AI SUPERSTITI

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sti per il diritto all’assegno sociale, in-dicati nella tabella 16.

6.2 PENSIONE SUPERSTITIPRIVILEGIATALa pensione superstiti spetta ai lavora-tori dipendenti anche in carenza dei re-quisiti contributivi,ossia i 5 anni di con-tributi di cui 3 nel quinquennio ante-cedente la data del decesso, quando:• la morte dell’assicurato risulti in rap-

porto diretto con finalità di servizio;• non derivi ai superstiti, dalla morte

dell’assicurato, il diritto alla renditaInail, ovvero a trattamenti a caratterecontinuativo di natura previdenziale oassistenziale a carico dello Stato o dialtri enti pubblici.

La pensione privilegiata spetta anche nelcaso in cui il decesso sia avvenuto suc-cessivamente al compimento dell’etàpensionabile.

CAPITOLO 6

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PENSIONE AI SUPERSTITI

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LA PENSIONE AI SUPERSTITI

PUÒ ESSERE• reversibilità deriva da pensionato• indiretta deriva da assicurato

BENEFICIARI

• coniuge 60%

• figliinabili a qualsiasi etàminori fino a 18 anni di etàstudenti fino a:- 21 anni se iscritti a scuole superiori- 26 anni se iscritti all’università

• genitori - in mancanza di coniuge, figli e nipoti- pur essendoci non abbiano diritto a pensione aisuperstiti

• fratelli-sorelle- in mancanza di coniuge, figli, nipoti e genitori- o, pur essendoci, non abbiano diritto a pensioneai superstiti

MISURA

• coniuge60%

• figli

• genitori/fratelli

se separato: che non si sia risposato e siatitolare di assegno di mantenimento

- legittimi, legittimati, adottivi- naturali riconosciuti legalmente o giudi-zialmente dichiarati

- nati da precedente matrimonio- anche i nipoti minorenni che vivevano a ca-rico del nonno

- compiuti 65 anni di età- siano a carico del deceduto- non pensionati (irrilevante pensione so-

ciale, di guerra o assistenziale)

- non coniugati - non pensionati (come per genitori)- siano inabili anche se minori

- compatibile con pensione diretta

- 20% se ha diritto anche il coniuge- 40% se hanno diritto solo i figli- non meno del 60% - non più del 100%- 70% se titolare un solo figlio

15% a ciascuno - massimo 100%

SINTESI SCHEMATICA

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CUMULO PENSIONE-REDDITI

limite di reddito riduzione pensione3 volte minimo 25%4 volte minimo 40%5 volte minimo 50%se titolari della pensione ai superstiti sono anche i figli nessuna riduzione

Non costituiscono reddito:- TFR e sue anticipazioni- la casa di abitazione del superstite- competenze arretrate soggette a tassazione separata- la pensione ai superstiti e qualsiasi altra pensione ai superstiti

CAPITOLO 6

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L’integrazione al minimo viene corri-sposta dallo Stato, tramite l’Inps,quan-do l’importo della pensione derivantedal calcolo dei contributi versati è in-feriore a quello che viene consideratoil “minimo vitale”.Questo importo mi-nimo viene aggiornato ogni anno, co-me si può vedere nella tabella 8.

Niente minimo nel sistema

contributivo

La Legge 335 del 1995, come già ri-cordato nel paragrafo 3.2 riguardante

la pensione di vecchiaia nel sistema con-tributivo,esclude dal beneficio dell’in-tegrazione al minimo coloro che ot-tengono una pensione liquidata soloed esclusivamente con il sistema di cal-colo contributivo; quindi, a coloro chehanno iniziato a lavorare dopo il 31 di-cembre 1995 viene liquidata una pen-sione il cui importo è rapportato aicontributi versati.

Limiti di reddito

Il diritto al trattamento di pensione mi-

L’INTEGRAZIONE AL MINIMO

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nimo è subordinato alla condizione dinon possedere redditi superiori a de-terminati limiti.La normativa ha subi-to nel tempo modifiche e integrazio-ni: in particolare, per le pensioni condecorrenza:• anteriore al 1994, si tiene conto sol-

tanto dei redditi del pensionato;• nell’anno 1994, si tiene conto sia dei

redditi del titolare della pensione, siadei redditi cumulati con quelli delconiuge;

• dal 1995 in poi, il limite del redditocumulato con quello del coniuge èpari a quattro volte l’importo annuodel trattamento minimo.

In base alle norme attualmente vigen-ti, l’integrazione al minimo delle pen-sioni a carico dell’assicurazione gene-rale obbligatoria dei lavoratori dipen-denti e delle gestioni speciali dei lavo-ratori autonomi, entrambe gestite dal-l’Inps, nonché delle gestioni sostituti-ve ed esclusive della predetta assicura-zione generale, della gestione specialeminatori e dell’Enasarco, spetta:• alle persone non coniugate, oppure

legalmente ed effettivamente separa-te,che posseggano redditi propri nonsuperiori al doppio del trattamento

minimo annuo,i cui importi sono in-dicati nella tabella 9;

• alle persone coniugate e non legal-mente ed effettivamente separate cheposseggano

• redditi propri non superiori al dop-pio dell’importo annuo del tratta-mento minimo, i cui importi sonoindicati nella tabella 9;

• redditi cumulati con quelli del co-niuge non superiori a quattro voltel’ammontare annuo del trattamentominimo; gli importi di questo limi-te sono riportati nella predetta ta-bella 9.

Si ha diritto all’integrazione completanelle seguenti ipotesi:• reddito personale: quando i reddi-

ti non superano l’importo annuo deltrattamento minimo;

• reddito cumulato: quando i reddi-ti non superano il triplo dell’impor-to annuo del trattamento minimo.

Si ha invece diritto ad un’integrazio-ne parziale nei seguenti casi:• reddito personale: quando i reddi-

ti sono compresi tra l’importo deltrattamento minimo ed il doppio delmedesimo importo;

• reddito cumulato: quando i reddi-

CAPITOLO 7

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ti sono compresi tra il triplo del trat-tamento minimo ed il quadruplo delmedesimo trattamento.

La misura dell’integrazione parzialedeve essere tale che, sommata all’am-montare della pensione che deriva dalcalcolo effettuato in base ai contribu-ti accreditati,non superi l’importo deltrattamento minimo.Ad esempio: nel2008 il limite di reddito per la perso-na sola è fissato in € 11.521,52 e l’im-porto mensile della pensione minimaè di € 5.760,56;nel caso in cui il pen-sionato abbia un reddito annuo di €8.000, l’integrazione massima sarebbedi € 3.521,52. Qualora la pensione acalcolo sia di € 4.500,00 l’integra-zione non potrà essere superiore a €1.260,56, ossia la differenza mancan-te al raggiungimento dell’importomensile del trattamento minimo; alcontrario, se la pensione a calcolo fos-se di €1.500,00, verrebbe corrispostal’integrazione massima possibile, cioè€ 3.521, 52, ma l’importo della pen-sione salirebbe da € 1.500,00 all’im-porto di € 5.021,52, che è inferioreal minimo.

Non si tiene conto, ai fini del supera-

mento dei limiti di reddito:• dei redditi esenti da Irpef (pensioni

di guerra, rendite Inail, pensioni de-gli invalidi civili, ecc.);

• dei trattamenti di fine rapporto e re-lative anticipazioni;

• del reddito della casa di abitazione erelative pertinenze;

• degli arretrati sottoposti a tassazioneseparata;

• dell’importo della pensione da inte-grare al minimo.

Si sottolinea che, per le persone co-niugate, l’integrazione al minimo nonspetta se i redditi personali superano ilimiti di reddito,anche se il reddito cu-mulato con quello del coniuge è infe-riore al limite; non spetta, ovviamen-te, neanche nel caso in cui sia supera-to il limite del reddito complessivo,os-sia quello cumulato.

Titolari di più pensioni

In caso di titolarità di due o più pen-sioni, per stabilire su quale pensionespetta l’integrazione, si seguono i se-guenti criteri:a) pensioni in gestioni diverse: l’inte-grazione deve essere applicata sulla pen-sione con il minimo più elevato; nel

L’INTEGRAZIONE AL MINIMO

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caso di parità di importo, il minimospetta sulla pensione con la decorren-za più remota;b) pensioni nella stessa gestione: in ca-so di pensione diretta e pensione ai su-perstiti, l’integrazione spetta sulla pen-sione diretta; qualora una delle pen-

sioni sia stata acquisita con un nume-ro di contributi settimanali obbligato-ri e figurativi (sono esclusi i contribu-ti volontari e quelli successivi alla de-correnza della pensione) non inferio-re a 781,l’integrazione al minimo spet-ta su quest’ultima pensione.

CAPITOLO 7

SINTESI SCHEMATICA

L’INTEGRAZIONE AL MINIMO

L’integrazione al minimo vige solo nel sistema retributivo; non c’è per coloro che ottengo-no la pensione calcolata col sistema contributivo

Viene concessa:• quando l’importo della pensione derivante dai contributi accreditati è inferiore al tratta-

mento minimo, che viene aggiornata ogni anno, ed i cui importi sono indicati nella tabel-la 8

• qualora il pensionato non superi determinati limiti di reddito sia personali, sia cumulati conquelli dell’eventuale coniuge, indicati nella tabella 9

Non spetta:• anche se si supera solo il reddito personale o solo quello cumulato con il coniuge

Non si tiene conto dei seguenti redditi:• esenti da Irpef (pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni degli invalidi civili, ecc.)• trattamenti di fine rapporto di lavoro e relative anticipazioni• casa di abitazione e relative pertinenze• arretrati soggetti a tassazione separata• importo della pensione da integrare al minimo

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Sono sempre più frequenti i casi in cuisi hanno accrediti contributivi in di-verse gestioni previdenziali.Altrettan-to frequente è l’impossibilità di per-fezionare in alcune, o anche in tuttele gestioni, il requisito minimo fissa-to per il diritto alla pensione; situa-zione che penalizza soprattutto chinon ha un lavoro stabile.Vi sono duevie per non perdere le frazioni di con-

tribuzione sparse in più gestioni pre-videnziali: la “ricongiunzione” e la “to-talizzazione”.

Ricongiunzione

La ricongiunzione è stata istituita dal-la Legge 29 del 7 febbraio 1979 e con-sente di unificare in una sola gestionele diverse posizioni contributive, al fi-ne di ottenere un’unica pensione cal-

RICONGIUNZIONE E TOTALIZZAZIONE

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colata su tutti i contributi versati.La domanda deve essere presentata• all’Inps,presso il fondo di previdenza

dei lavoratori dipendenti per:- periodi contributivi versati in altre

gestioni obbligatorie, quali l’Inpdap,che è l’Istituto previdenziale dei di-pendenti pubblici, o i Fondi specia-li, ai quali sono iscritti alcune cate-gorie di lavoratori;

- periodi contributivi relativi a lavoroautonomo (coltivatori diretti, colonie mezzadri, artigiani e commercian-ti), a condizione che il richiedente laricongiunzione abbia almeno 5 annidi contributi derivanti da lavoro di-pendente, versati immediatamenteprima della domanda di ricongiun-zione;

- periodi contributivi accreditati pres-so le Casse dei liberi professionisti(avvocati, medici, ingegneri, ecc.);

• ad altro Istituto o Cassa per i con-tributi versati alle forme previden-ziali gestite dall’Inps.

La ricongiunzione è gratuita, quandosi trasferiscono presso l’Inps contribu-ti relativi a lavoro dipendente versati adaltre gestioni. Al contrario, è a paga-mento con onere a carico del richie-

dente, nel caso di ricongiunzione:• all’Inps,presso la gestione dei lavora-

tori dipendenti, nel caso di ricon-giunzione di contribuzione da lavo-ro autonomo;

• ad altra Cassa o Istituto previdenzia-le (Inpdap,Casse dei liberi professio-nisti, Fondi speciali).

Il costo della ricongiunzione è tantomaggiore,quanto più è prossimo il pen-sionamento; il pagamento può essereeffettuato in unica rata o ratealmentesu domanda dell’interessato. Nel casoin cui l’assicurato muoia durante il pa-gamento della ricongiunzione, si han-no le seguenti due ipotesi:• l’Inps effettua a carico degli eredi il

recupero del residuo debito, qualorasussista il diritto alla pensione ai su-perstiti e l’onere della ricongiunzio-ne sia determinante ai fini del calco-lo della pensione;

• l’Inps non effettua il recupero del re-siduo debito nel caso in cui gli ere-di non abbiano diritto alla pensionesuperstiti, oppure i contributi dellaricongiunzione non siano determi-nanti per il calcolo della pensione.

Gli oneri sostenuti per la ricongiun-zione sono fiscalmente detraibili: finoal 31 dicembre 2000 era possibile de-

CAPITOLO 8

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trarre al massimo 2.500.000 lire (€1.291,14); dal 1° gennaio 2001 dettioneri sono integralmente deducibili dalreddito complessivo.La ricongiunzione può essere chiesta,dinorma, una sola volta. Può, però, esserechiesta una seconda volta in due casi:• al momento del pensionamento e

presso la gestione nella quale è stataeffettuata la prima ricongiunzione;

• qualora il lavoratore possa far valere,successivamente alla prima ricon-giunzione, 10 anni di contributi, dicui almeno 5 relativi ad effettiva at-tività lavorativa.

La ricongiunzione può essere chiestaanche dai superstiti, qualora abbianodiritto alla pensione indiretta.Il fine della ricongiunzione è quello diottenere una pensione unica;pertanto,non vi è possibilità di accentrare soloparzialmente i contributi versati in unagestione, né – nel caso di iscrizione indue o più gestioni – di escludere dallaricongiunzione una o più gestioni.

Totalizzazione

La legislazione in materia di totalizza-zione è più recente di quella sulla ri-congiunzione ed è contenuta per lamaggior parte in due Decreti Legisla-

tivi: il 184 del 1997 e il 42 del 2006.La totalizzazione è completamente gra-tuita e può essere chiesta da tutti i la-voratori: dipendenti, autonomi, colla-boratori coordinati e continuativi, la-voratori a progetto, liberi professioni-sti.Consente di ottenere un’unica pen-sione, sommando i periodi contribu-tivi accreditati in diverse gestioni pre-videnziali; la condizione è che i variperiodi non siano temporalmente co-incidenti e che il lavoratore non sia giàtitolare di pensione in nessuna delle ge-stioni alle quali è iscritto. Possono ot-tenere, invece, la totalizzazione, anchese hanno maturato il diritto alla pen-sione in una delle gestioni previden-ziali in cui hanno versato contribuzio-ne, coloro che rientrano nel sistemacontributivo,vale a dire coloro che han-no iniziato l’attività lavorativa dopo il31 dicembre 1995.Il richiedente la totalizzazione deveavere:• almeno 3 anni di contribuzione ver-

sati in ogni gestione assicurativa;• 20 anni di contribuzione, somman-

do i contributi accreditati in tutte legestioni, e 65 anni di età, oppure 40anni di contribuzione complessiva aprescindere dall’età.

RICONGIUNZIONE E TOTALIZZAZIONE

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Particolari norme regolano il dirittoalla pensione di inabilità e quella ai su-perstiti. In entrambi i casi, si prendonoin considerazione nel determinare l’im-porto della pensione tutti i contributiversati nelle diverse gestioni, però, peril diritto:• alla pensione di inabilità, devono es-

sere raggiunti i requisiti di assicura-zione e di contribuzione richiesti dal-la gestione pensionistica nella qualel’assicurato risulta iscritto nel mo-mento in cui si è verificato l’eventoche determina lo stato invalidante;

• alla pensione ai superstiti, per i lavo-ratori deceduti dopo il 3 marzo 2006,devono risultare perfezionati i requi-siti previsti dalla gestione in cui il la-voratore era iscritto al momento del-la morte.

La domanda va presentata all’Istituto

previdenziale presso il quale risultanoversati gli ultimi contributi. Ogni ge-stione alla quale il lavoratore è statoiscritto calcola la quota di pensione dipropria competenza in proporzione al-l’anzianità contributiva maturata.Il pa-gamento della pensione, nell’importorisultante dalla somma delle varie quo-te, viene effettuato dall’Inps.Alle regole generali sopra esposte si ag-giungono norme specifiche riguardantiparticolari fattispecie; è, quindi, op-portuno che gli interessati alla ricon-giunzione o alla totalizzazione si ri-volgano al Patronato, il quale, vagliatala specifica posizione previdenziale, sa-prà consigliare al meglio. Si tratta, ol-tretutto, di una legislazione che meri-ta di essere integrata e migliorata, atte-so che il lavoro precario è in aumen-to. Auguriamoci che ciò avvenga

CAPITOLO 8

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RICONGIUNZIONE E TOTALIZZAZIONE

SINTESI SCHEMATICA

RICONGIUNZIONE E TOTALIZZAZIONE

La ricongiunzione e la totalizzazione consentono di rendere utili ai fini pensionistici le con-tribuzioni sparse in diverse gestioni previdenziali che, se considerate separatamente, nondarebbero alcun diritto

RicongiunzioneConsente di unificare in una sola gestione le contribuzioni versate in diverse forme assicu-rative, al fine di ottenere un unico trattamento pensionistico

La ricongiunzione è gratuita, quando si trasferiscono all’Inps le contribuzioni versate in al-tre gestioni obbligatorie. È onerosa la ricongiunzione all’Inps, nel fondo pensione dei lavo-ratori dipendenti, dei contributi relativi a lavoro autonomo

È pure oneroso – e il pagamento è a carico del richiedente la ricongiunzione – il trasferi-mento dall’Inps ad altre forme pensionistiche obbligatorie

TotalizzazioneConsente di ottenere un’unica pensione, sommando i contributi versati in più gestioni pre-videnziali

• che i periodi da totalizzare non si sovrappongano temporalmente• che il richiedente non sia già titolare di pensione in una delle gestioni previdenziali da to-

talizzare• avere almeno 3 anni di contribuzione in ogni gestione assicurativa• totalizzare almeno 20 anni di contribuzione ed avere 65 anni di età, oppure 40 anni di con-

tributi indipendentemente dall’età

Particolari condizioni regolano la totalizzazione ai fini del diritto alla pensione di inabilità eda quella ai superstiti

Inoltre, alle regole generali sopra sintetizzate si aggiungono specifiche norme riguardantiparticolari fattispecie.

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CAPITOLO 9

Il supplemento di pensione ha luogoin relazione alla contribuzione versatasuccessivamente alla liquidazione di unapensione nell’assicurazione generaleobbligatoria dei lavoratori dipendentio nelle gestioni speciali dei lavoratoriautonomi (artigiani,commercianti,col-tivatori diretti, mezzadri e coloni).La pensione supplementare spetta, in-vece, a chi ha contribuzione nell’assi-

curazione generale dei lavoratori di-pendenti o nelle gestioni dei lavorato-ri autonomi non sufficiente per il di-ritto ad una pensione dall’Inps, ma ètitolare di un trattamento pensionisti-co a carico di altra forma di previden-za obbligatoria: fondi sostitutivi, eso-nerativi o esclusivi dell’assicurazionegenerale obbligatoria Inps o altre for-me previdenziali obbligatorie.

SUPPLEMENTI DI PENSIONE E PENSIONI SUPPLEMENTARI

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SUPPLEMENTI DI PENSIONE E PENSIONI SUPPLEMENTARI

9.1 SUPPLEMENTODI PENSIONEI contributi versati successivamente al-la decorrenza della pensione danno di-ritto ad un supplemento, ossia ad unaquota aggiuntiva che si somma alla pen-sione già liquidata sia nella gestione deilavoratori dipendenti, sia in quelle deilavoratori autonomi.Il supplemento decorre dal mese suc-cessivo a quello di presentazione del-la domanda, la quale può essere pre-sentata:• dopo che siano trascorsi almeno 5 an-

ni dalla data di decorrenza della pen-sione o del precedente supplemento;

• per una volta sola si può chiedere ilsupplemento dopo che siano trascorsi2 anni dalla data di decorrenza dellapensione o del precedente supple-mento,a condizione però che sia sta-ta raggiunta l’età pensionabile previ-sta nella gestione a carico della qua-le si pone il supplemento.

Quando vi è contribuzione in più ge-stioni, si possono verificare i seguen-ti casi:a) il titolare di pensione a carico del-l’assicurazione generale dei lavoratoridipendenti può chiedere il supplementoper contributi versati nelle gestioni dei

lavoratori autonomi per periodi ante-cedenti e successivi alla decorrenza del-la pensione, a condizione che sia stataraggiunta l’età pensionabile previstanella gestione dei lavoratori autonomi(attualmente,l’età pensionabile è iden-tica in tutte le gestioni) e che siano tra-scorsi almeno 5 anni dalla data di de-correnza della pensione o del prece-dente supplemento;b) analoga facoltà è concessa al titola-re di pensione a carico di una delle ge-stioni per i lavoratori autonomi e chepuò far valere anche contribuzione dalavoro dipendente, oppure in più ge-stioni speciali dei lavoratori autonomi.Il supplemento per contributi versatisuccessivamente alla decorrenza dellapensione spetta anche se per la liqui-dazione della pensione è già stato fat-to valere il massimo dei 40 anni di con-tribuzione.In occasione del primo pen-sionamento, invece, i contributi ecce-denti i 40 anni nella gestione in cui vie-ne liquidata la pensione vanno persi.Il calcolo del supplemento è identicoa quello della pensione originaria: re-tributivo se al 31 dicembre 1995 l’an-zianità contributiva era di almeno 18anni; contributivo se alla predetta datasussisteva un’anzianità contributiva in-

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CAPITOLO 9

feriore ai 18 anni.Qualora la pensione originaria fosseintegrata al minimo,il supplemento as-sorbe l’integrazione; quindi, il supple-mento darà aumento del trattamentopensionistico se il suo importo è supe-riore a quello dell’integrazione.

9.2 PENSIONE SUPPLEMENTARELa pensione supplementare spetta a co-loro che sono titolari di pensione a ca-rico di forme obbligatorie di previ-denza sostitutive, esonerative o esclu-sive dell’assicurazione generale obbli-gatoria gestita dall’Inps, e che possonofar valere un numero di contributi in-feriore al requisito richiesto per il di-ritto a pensione in una gestione del-l’Inps, sia dei lavoratori dipendenti siadei lavoratori autonomi.Non spetta la pensione supplementa-re al titolare di pensione a carico di unadelle gestioni speciali dei lavoratori au-tonomi, che può far valere contribu-

zione anche nell’assicurazione genera-le dei lavoratori dipendenti. In questocaso, come si è visto, ha diritto al sup-plemento di pensione.La pensione supplementare decorredal mese successivo a quello di pre-sentazione della domanda. Dal gen-naio del 1993, anche per la pensionesupplementare di vecchiaia è richie-sta la cessazione dell’attività lavorati-va subordinata. È reversibile ai super-stiti; spetta anche per contribuzioneversata nelle gestioni speciali dei la-voratori autonomi.L’importo della pensione supplemen-tare è determinato con i sistemi vigentiper le altre pensioni dell’Inps; non viè, però, nemmeno nel sistema retribu-tivo, l’integrazione al minimo. I con-tributi versati successivamente alla de-correnza della pensione supplementa-re danno diritto, con le modalità e lecondizioni presentate nel precedenteparagrafo, ai supplementi di pensione.

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SUPPLEMENTI DI PENSIONE E PENSIONI SUPPLEMENTARI

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SINTESI SCHEMATICA

PENSIONE SUPPLEMENTARE E SUPPLEMENTI

Supplemento di pensioneI contributi versati per periodi successivi alla decorrenza della pensione danno diritto adun supplemento di pensione a condizione: • che siano trascorsi almeno 5 anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente sup-

plemento• una sola volta si può chiedere il supplemento dopo 2 anni dalla decorrenza o dal prece-

dente supplemento, qualora si sia raggiunta l’età pensionabile• anche se i contributi del supplemento, sommati a quelli della pensione, superano i 40 an-

ni di contribuzione

La pensione supplementareSpetta:• se nell’assicurazione generale Inps i contributi sono insufficienti per il diritto alla pensio-

ne di vecchiaia o di invalidità• se si è già ottenuta una pensione in un’altra gestione previdenziale• se si è compiuta l’età pensionabile di 60 e 65 anni• se si è cessato ogni rapporto di lavoro dipendente

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Sono stati disposti,a più riprese,dei be-nefici a sostegno dei pensionati e de-gli anziani con bassi redditi e con pre-stazioni pensionistiche o assistenziali diimporti ridotti, quali:• la maggiorazione sociale della pen-

sione;• l’incremento della maggiorazione so-

ciale fino a € 516,46,più noto come“aumento al milione”;

• l’importo aggiuntivo alla 13ª mensi-lità;

• la somma aggiuntiva,che giornalisti-camente è stata indicata come 14ªmensilità.

Nei successivi paragrafi, si presentanole norme che regolano la concessionedi questi benefici e le condizioni ri-chieste per poterli ottenere.

CAPITOLO 10

LE MAGGIORAZIONI

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10.1 LA MAGGIORAZIONESOCIALEQuesta prestazione assistenziale non èreversibile ai superstiti e non è pere-quabile;ciò significa che eventuali au-menti del suo importo non scattanoper effetto di un meccanismo di pe-requazione automatica, bensì devonoessere determinati per legge. È natanel 1985 ed è concessa in base allecondizioni di reddito indicate nella ta-bella 10.La maggiorazione sociale era inizial-mente riservata agli ultrasessantacin-quenni e poneva requisiti reddituali di-versi tra ultra 65enni e ultra 75enni; inseguito, è stata estesa anche agli ultra-sessantenni.I limiti di reddito sono per-tanto diversificati su tre livelli, che ri-guardano – per l’appunto – coloro chehanno raggiunto e superato il traguar-do dei 60, 65 o 75 anni di età.La Legge 544 del 1988 ha dato allamaggiorazione sociale l’attuale assettonormativo, al quale sono state appor-tate alcune integrazioni dalla Legge Fi-nanziaria n. 388 del 2000.Gli importi ed i limiti di reddito da nonsuperare per avere diritto alla maggio-razione sociale,sono quelli indicati nel-la tabella 10.

10.2 INCREMENTO DELLAMAGGIORAZIONE SOCIALEFINO A € 516,46 (AUMENTO AL MILIONE)In alcuni casi, la “maggiorazione so-ciale”,di cui si è trattato nel precedenteparagrafo, viene aumentata fino a farraggiungere alla pensione l’importocomplessivo di € 516,46, cioè l’im-porto di 1 milione di vecchie lire.Questo beneficio, che ha avuto iniziodal 1° gennaio 2002 ed il cui importoè stato elevato dal Decreto Legge n.81del 2007 da € 516,46 a€ 580,00 a de-correre dal 1° gennaio 2008, spetta:• ai pensionati dell’assicurazione gene-

rale obbligatoria dei lavoratori di-pendenti e delle gestioni speciali deilavoratori autonomi (artigiani, com-mercianti, coltivatori diretti, mezza-dri e coloni);

• ai titolari di pensione della gestionespeciale per i lavoratori delle minie-re, cave e torbiere;

• ai titolari di pensione a carico deifondi sostitutivi dell’assicurazione ge-nerale obbligatoria gestita dall’Inps;

• ai titolari di pensione sociale e di as-segno sociale;

• ai titolari di prestazioni assistenziali (in-validi civili, ciechi civili, sordomuti).

LE MAGGIORAZIONI

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I pensionati sopra elencati possono ot-tenere l’incremento della maggiora-zione sociale,qualora perfezionino i se-guenti due requisiti:

a) Età anagraficaLa concessione dell’integrazione dellamaggiorazione sociale è subordinata adaver raggiunto i 70 anni di età. Per ildiritto all’incremento della maggiora-zione sociale sono, invece, sufficientisolo 60 anni di età per i titolari di pen-sione di inabilità, per gli invalidi civilitotali, i ciechi civili assoluti e i sordo-muti. Per tutti gli altri, l’età può essereridotta fino a 65 anni, in ragione di 1anno ogni 5 anni di contributi. Si puòottenere la riduzione di 1 anno di etàse si è in possesso di un’anzianità con-tributiva pari o superiore alla metà delquinquennio, ossia almeno 2 anni emezzo di contributi.

b) Limiti di redditoIl diritto all’incremento della maggio-razione sociale è subordinato alla con-dizione di non possedere redditi supe-riori ai seguenti limiti:• redditi personali superiori agli im-

porti indicati nella tabella 11;• se coniugato e non effettivamente e

legalmente separato, redditi proprinon superiori a quelli di cui al pun-to precedente,né redditi cumulati conquelli del coniuge superiori al limi-te personale incrementato dell’im-porto annuo dell’assegno sociale (ve-dasi tabella 11).

Il limite di reddito personale viene au-mentato annualmente, in misura pariall’incremento dell’importo del trat-tamento minimo delle pensioni a ca-rico dell’assicurazione generale obbli-gatoria dei lavoratori dipendenti ge-stita dall’Inps.Per determinare il reddito personale ocumulato con quello del coniuge,si de-ve fare riferimento non solo ai reddi-ti soggetti all’Irpef, ma anche a quelliesenti (pensione di invalidità civile,ren-dita Inail,ecc.) e a quelli tassati alla fon-te (interessi bancari e postali, renditeda titoli di Stato, ecc.).Non si tiene conto,invece,dei seguentiredditi:• della casa di abitazione e relative per-

tinenze;• delle pensioni di guerra;• dell’indennizzo in favore di persone

danneggiate da complicanze di tipoirreversibile a causa di vaccinazioniobbligatorie, trasfusioni e sommini-

CAPITOLO 10

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strazione di emoderivati;• dell’indennità di accompagnamento;• dell’importo aggiuntivo di € 154,94,

di cui si parlerà nel successivo para-grafo 10.3;

• dei trattamenti di famiglia;• dei sussidi assistenziali continuativi

erogati da enti pubblici.

Si può avere diritto anche ad un in-cremento parziale,ossia di importo in-feriore ai 580,00 euro in vigore dal 1°gennaio 2008,poiché complessivamentenon si possono superare i prescritti li-miti di reddito.

10.3 IMPORTO AGGIUNTIVOALLA 13ª MENSILITÀI titolari di una o più pensioni, il cuiimporto complessivo annuo – com-preso l’eventuale pro-rata di pensionea carico di un organismo estero – nonsupera l’importo del trattamento mi-nimo indicato nella tabella 8,hanno di-ritto ad un importo aggiuntivo di €154,94. Questo importo viene corri-sposto congiuntamente alla tredicesi-ma mensilità o con l’ultima mensilitàdi pensione corrisposta e spetta, sussi-stendone i requisiti, ai titolari di pen-sione a carico dell’assicurazione gene-

rale obbligatoria dei lavoratori dipen-denti e delle gestioni speciali dei lavo-ratori autonomi, o ai fondi sostitutivi,esclusivi ed esonerativi della predettaassicurazione.L’importo aggiuntivo, che è esente datasse, spetta a condizione che il pen-sionato:• non coniugato, non possegga red-

diti superiori ad una volta e mezza iltrattamento minimo annuo (vedasitabella 12);

• coniugato, oltre a non avere redditipropri superiori al limite di cui al pun-to precedente, non possegga un red-dito che,cumulato con quello del co-niuge, superi il triplo dell’ammontareannuo del trattamento minimo, il cuiammontare è riportato nella tabella 12.

Nel caso in cui l’ammontare dei red-diti superi il limite, ma in misura infe-riore all’importo aggiuntivo, cioè a €154,94, il trattamento aggiuntivo alla13ª mensilità sarà corrisposto nella mi-sura pari alla differenza tra i 154,94 eu-ro e la quota di reddito eccedente il li-mite in vigore.I redditi da prendere in considerazio-ne sono gli stessi previsti per l’integra-zione al minimo, della quale si è trat-tato nel paragrafo 7.

LE MAGGIORAZIONI

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Qualora anche uno solo dei limiti direddito sopra indicati venga superato,non verrà concesso l’importo aggiun-tivo alla 13ª mensilità.

10.4 SOMMA AGGIUNTIVA(QUATTORDICESIMA)Il D.L. n. 81 del 2 luglio 2007 ha con-cesso, a sostegno dei titolari di pensio-ni basse, una somma aggiuntiva esenteda tasse,che viene corrisposta una vol-ta all’anno nel mese di luglio e che,perquesto motivo, viene comunementechiamata “quattordicesima mensilità”.L’importo di questo sostegno ai titola-ri di pensioni basse è variabile in rela-zione all’anzianità contributiva ed allagestione che ha liquidato il trattamen-to pensionistico.

La somma aggiuntiva spetta ai titolaridi una o più pensioni a carico dell’as-sicurazione generale obbligatoria dei la-voratori dipendenti e delle gestioni spe-ciali dei lavoratori autonomi gestite dal-l’Inps,del fondo clero e delle forme so-stitutive, esclusive ed esonerative dellapredetta assicurazione dei lavoratori di-pendenti, a condizione che abbiano:• un’età pari o superiore a 64 anni;• un reddito personale annuo non

superiore ad una volta e mezza l’am-montare del trattamento minimo an-nuo, il cui importo è riportato nellatabella 13.

Ai fini della determinazione dei red-diti del pensionato, devono essere te-nuti in conto tutti i redditi, compresiquelli esenti da imposte, soggetti a ri-tenuta alla fonte o ad imposta sostitu-tiva, oppure conseguiti all’estero.

Per il calcolo del reddito personale nonsi tiene conto:• dei redditi derivanti da assegno per il

nucleo familiare e da altri trattamen-ti di famiglia;

• dell’indennità di accompagnamentoe di altre prestazioni assistenziali;

• del reddito della casa di abitazione erelative pertinenze;

• del trattamento di fine rapporto e re-lative anticipazioni;

• delle competenze arretrate soggettea tassazione separata.

L’importo della somma aggiuntiva va-ria tra lavoratori dipendenti ed auto-nomi, oltre che in relazione all’anzia-nità contributiva. Detti importi sonoriepilogati nella tabella 13 e, comun-

CAPITOLO 10

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que, si riportano qui di seguito:a) lavoratori dipendenti• € 336,00 fino a 15 anni di anzianità

contributiva;• € 420,00 da 15 a 20 anni di anziani-

tà contributiva;• € 594,00 con un’anzianità contri-

butiva superiore ai 25 anni.

b) lavoratori autonomi• € 336,00 fino a 18 anni di anzianità

contributiva;• € 420,00 da 18 a 28 anni di anziani-

tà contributiva;• € 504,00 con un’anzianità contri-

butiva superiore a 28 anni.

Per le pensioni ai superstiti, l’importodella somma aggiuntiva sarà determi-nato tenendo conto dell’anzianità con-tributiva sulla quale è stata calcolata la

pensione diretta;detto importo sarà poicorrisposto nelle percentuali spettantiai superstiti e delle quali si è parlato nelparagrafo 6,relativo alla pensione ai su-perstiti.Se il reddito personale supera il limitesopra indicato, la somma aggiuntiva sa-rà adeguatamente ridotta.Ad esempio:con un reddito di 9.000,00 euro ed un’an-zianità contributiva di 15 anni, la som-ma aggiuntiva spettante sarà di €270,90,ossia € 8.934,90, che è l’ammontare diuna volta e mezza il trattamento mini-mo in vigore nel 2009,maggiorato di €336,00,cioè l’importo spettante con 15anni di anzianità contributiva; da talesomma si sottrarrà l’importo del reddi-to posseduto dal pensionato. che è di €9.000,00 e, quindi, il risultato di questeoperazioni è € 270,90, che costituiscela “somma aggiuntiva” spettante.

LE MAGGIORAZIONI

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CAPITOLO 10

SINTESI SCHEMATICA

LE MAGGIORAZIONISono benefici a favore degli anziani con pensioni ridotte e bassi redditi

Maggiorazione socialeSpetta a chi ha compiuto i 60, 65 o 75 anniGli importi e limiti di reddito da non superare sono diversificati in relazione all’età, come in-dicato nelle tabella 10

Maggiorazione sociale fino € 516,46Spetta ai pensionati delle gestioni previdenziali:• lavoratori dipendenti e autonomi, e delle miniere• fondi esclusivi e sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria Inps (stato, enti locali)• ai titolari di- assegno sociale e pensione sociale- prestazioni invalidi civili, ciechi e sordomuti- a condizione che abbiano compiuto i 70 anni di età e non superino i redditi indicati nel-

la tabella 11

Importo aggiuntivo alla 13ª mensilitàViene corrisposto in aggiunta alla 13ª mensilità l’importo di € 154,94 ai titolari:• di una o più pensioni, il cui importo totale non superi il trattamento minimo, di cui alla ta-

bella 8• che abbiano redditi non superiori a quelli indicati nella tabella 12

Somma aggiuntiva - 14ª mensilitàRequisiti• 64 anni compiuti o da compiere entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione• reddito personale di 1 volta e mezza l’importo annuo del trattamento minimo (vedasi ta-

bella 13)

Redditi esclusi• trattamenti di famiglia (assegni famigliari, ecc.)• indennità di accompagnamento• reddito della casa di abitazione • TFR e relative anticipazioni • redditi soggetti a tassazione separata

Gli importi sono indicati nella tabella 13La somma aggiuntiva è esente da tasse

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Con Decreto n.158 del 28 aprile 2000del Ministro del Lavoro, di concertocon quello del Tesoro, è stato emanatoil “Regolamento relativo all’istituzio-ne del Fondo di solidarietà per il so-stegno del reddito, dell’occupazione edella riconversione e riqualificazioneprofessionale del personale dipenden-te dalle imprese di credito”. Il “Fondodi solidarietà” ha lo scopo di attuare,

nel periodo intercorrente dalla data dientrata in vigore del suddetto Regola-mento al 30 giugno 2020, interventinei confronti dei lavoratori delle azien-de a cui si applicano i contratti collet-tivi del credito e i relativi contratti com-plementari che, nell’ambito dei pro-cessi di ristrutturazione o di situazionidi crisi, o di riorganizzazione azienda-le, o di riduzione o trasformazione di

BANCARI: ESODI INCENTIVATI

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CAPITOLO 11

attività o di lavoro:a) favoriscano il mutamento ed il rin-novamento delle professionalità;b) realizzino politiche attive di soste-gno del reddito e dell’occupazione.Le prestazioni ordinarie erogate dal Fon-do riguardano la concessione di con-tributi per il finanziamento di programmiformativi e di specifici trattamenti a fa-vore dei lavoratori interessati da ridu-zioni dell’orario di lavoro o da sospen-sione temporanea dell’attività.Le prestazioni straordinarie, che sonoquelle di cui ci si occuperà in questenote, prevedono la concessione di unassegno straordinario per il sostegno del red-dito ed il versamento della relativa con-tribuzione, ai dipendenti delle aziendedi credito inseriti in un processo di ri-strutturazione o in una situazione dicrisi aziendale, che determina una ri-duzione di personale.L’accesso a queste prestazioni è subor-dinato all’espletamento delle procedu-re contrattuali preventive e di legge pre-viste per i processi che determinano lariduzione di personale,nonché alla con-dizione che queste procedure sindaca-li si concludano con un accordo azien-dale, che abbia individuato una plura-lità di strumenti, secondo quanto indi-

cato dalle normative vigenti in mate-ria di processi che modificano le con-dizioni di lavoro del personale, ovverodeterminano la riduzione dei livelli oc-cupazionali.Esperite le predette procedure, si deveprocedere all’individuazione dei lavora-tori in esubero. In merito agli esuberi, ilD.M. 158 fornisce i seguenti criteri:• anzitutto,i lavoratori che,alla data sta-

bilita per la risoluzione del rapportodi lavoro siano in possesso dei requi-siti di legge per il diritto alla pensio-ne di anzianità o vecchiaia, anche sehanno diritto al mantenimento in ser-vizio;

• per l’individuazione degli ulterioriesuberi, si deve adottare in via prio-ritaria il criterio della maggiore pros-simità al perfezionamento del dirit-to a pensione a carico dell’assicura-zione previdenziale di appartenenza,ovvero della maggiore età.

Le caratteristiche dell’assegno straordi-nario per il sostegno del reddito sonodiverse.Anzitutto, si precisa che esso hala finalità di incentivare l’esodo dal ser-vizio e viene concesso per 60 mesi.Quindi, vi sono interessati coloro cheperfezionano entro tale periodo di 60

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mesi, il diritto alla pensione di anzia-nità o di vecchiaia. In merito, è op-portuno tener presente che,attualmente,la maturazione del diritto e la decor-renza del trattamento pensionistico noncoincidono più; infatti, sono state in-trodotte le cosiddette finestre, che po-sticipano di alcuni mesi rispetto alla da-ta di maturazione del diritto, la decor-renza della pensione.Gli interessati han-no interesse – se non vogliono rima-nere per qualche mese senza stipendioe senza pensione – a far cessare l’atti-vità lavorativa non prima dei 60 mesiantecedenti la decorrenza della pen-sione, ossia anteriori all’apertura dellafinestra.Si tenga presente che per il diritto al-la pensione è utile, oltre alla contribu-zione relativa al lavoro svolto in ban-ca, anche quella relativa ad altri rap-porti di lavoro. In particolare, si sotto-linea che è utile al predetto fine anche:• la contribuzione versata in paesi del-

l’Unione Europea,o in paesi che han-no stipulato con l’Italia una conven-zione in materia di sicurezza sociale;in merito, è opportuno consultare,per maggior sicurezza, un istituto dipatronato;

• i contributi versati nelle gestioni spe-

ciali dei lavoratori autonomi; però,nel caso in cui il diritto a pensionevenga perfezionato con il concorsodei contributi di lavoro autonomo, ildiritto alla pensione viene acquisitocon la normativa relativa alle predet-te gestioni speciali;

• i benefici contributivi riservati agliinvalidi civili con oltre il 74% di in-validità, che consistono nel ricono-scimento, per ogni anno di effettivolavoro dipendente o in cooperativa,di due mesi di contribuzione figura-tiva utile ai soli fini della pensione edell’anzianità contributiva.

L’importo dell’assegno straordinario perl’esodo incentivato è calcolato con lenorme dell’assicurazione generale ob-bligatoria dei lavoratori dipendenti ge-stita dall’Inps e viene corrisposto per13 mensilità.La misura dell’assegno vie-ne determinata aggiungendo all’anzia-nità contributiva maturata il numerodi settimane mancanti al perfeziona-mento del requisito contributivo per ildiritto alla pensione di anzianità o aquella di vecchiaia. Più precisamente,si aggiungeranno all’anzianità contri-butiva maturata le settimane mancan-ti alla maturazione del diritto a quelladelle due pensioni che si può acquisi-

BANCARI: ESODI INCENTIVATI

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CAPITOLO 11

re per prima. L’importo dell’assegnodeterminato alla decorrenza non è pe-requabile e,quindi,rimane invariato fi-no alla cessazione della corresponsio-ne; sul medesimo non spettano tratta-menti di famiglia.Su richiesta dell’interessato, l’assegnopuò anche essere erogato in unica so-luzione; in tal caso, la contribuzionecorrelata non verrà versata.L’assegno decorre dal mese successivoa quello di cessazione dell’attività la-vorativa e cessa alla fine del mese pre-cedente a quello in cui ha decorrenzala pensione di anzianità o di vecchiaia.Il periodo di percezione dell’assegnostraordinario è coperto da contribu-zione figurativa, utile per il diritto siaalla pensione di vecchiaia, sia a quelladi anzianità.Inoltre, l’assegno è parzialmente cu-mulabile con attività lavorative nonconcorrenziali con l’istituto di credi-to. L’Inps ha precisato che, in caso disvolgimento di attività concorrenzialicon il proprio ex datore di lavoro, lacorresponsione dell’assegno straordi-nario per l’esodo incentivato deve es-sere sospesa. L’Istituto previdenzialeammette, invece, la possibilità di “ope-

rare nell’ambito creditizio e/o finan-ziario a favore di società controllate ocollegate con l’ex datore di lavoro, ol-tre che direttamente con lo stesso exdatore di lavoro”.I superstiti non hanno diritto alla re-versibilità dell’assegno; nel caso di de-cesso del beneficiario dell’assegno,l’Inpsliquida ai superstiti la pensione indi-retta,tenendo conto dell’anzianità con-tributiva maturata e della contribuzio-ne figurativa relativa al periodo di frui-zione dell’assegno straordinario per l’e-sodo incentivato.Da ultimo, si sintetizzano le norme fi-scali attinenti alla percezione dell’asse-gno straordinario per il sostegno delreddito. L’Agenzia delle entrate, con lacircolare n.10/E/2007,ha chiarito chesono ricompresi nella tassazione sepa-rata anche gli impegni a carattere col-lettivo assunti dal datore di lavoro coni sindacati, purché sia indicato un ter-mine entro il quale deve avvenire l’a-desione al piano.Ha,poi, aggiunto chela tassazione separata interessa anche gliassegni di sostegno al reddito ricono-sciuti ai bancari e ad altre categorie dilavoratori, sebbene corrisposte in for-ma rateale.

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BANCARI: ESODI INCENTIVATI

SINTESI SCHEMATICA

BANCARI: ESODI INCENTIVATI

Fondo di garanziaÈ istituito un fondo di garanzia che, tra l’altro, ha lo scopo:

• di erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito ai dipendenti delle azien-de di credito

• di versare in rapporto al suddetto assegno, la relativa contribuzione previdenziale

Accesso alle prestazioniL’accesso alle prestazioni del fondo è subordinato:• all’espletamento delle procedure contrattuali e di legge previste nei casi di riduzione di

personale• all’individuazione, a seguito delle predette procedure, di una pluralità di strumenti con-

formi alla normativa riguardante la riduzione dei livelli occupazionali• all’individuazione dei lavoratori in esubero

Durata dell’erogazioneL’assegno straordinario viene concesso per 60 mesi, quindi interessa coloro che entro ta-le periodo maturano il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità; decorre dal mese suc-cessivo a quello della cessazione dell’attività lavorativa e cessa alla fine del mese antece-dente quello da cui ha decorrenza la pensione

Importo• è determinato con le norme dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipen-

denti gestita dall’Inps• nella determinazione dell’importo, viene maggiorata l’anzianità contributiva maturata del-

le settimane mancanti al raggiungimento del diritto ad una pensione

Corresponsione• viene corrisposto per 13 mensilità• a richiesta dell’interessato, può essere erogato in unica soluzione; in tal caso, non viene

versata la contribuzione previdenziale

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La perequazione automatica, più co-munemente conosciuta come scala mo-bile, ha subito nel tempo varie trasfor-mazioni. I provvedimenti riformatoridelle pensioni, succedutisi negli ultimianni,hanno cancellato nel meccanismodi adeguamento l’aggancio alla dina-mica salariale.La Legge 449 del 1997,con il comma 4dell’art.59,ha esteso a tutti i regimi pen-sionistici il meccanismo di perequazio-

ne attualmente vigente, che prevede:• l’adeguamento dell’importo delle pen-

sioni solo in base alle variazioni delcosto della vita; tali variazioni ven-gono determinate rapportando il va-lore medio dell’indice Istat dei prez-zi al consumo per famiglie di operaie impiegati,registrato negli ultimi dueanni precedenti la decorrenza dellaperequazione;

• cadenza annuale dell’adeguamento,

CAPITOLO 12

LA PEREQUAZIONE AUTOMATICA

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con effetto dal 1° gennaio di cia-scun anno.

Per poter applicare da gennaio l’ali-quota di perequazione, non è possibi-le attendere di conoscere anche le va-riazioni degli ultimi due o tre mesi del-l’anno precedente la perequazione;quin-di, la perequazione stessa viene deter-minata in via revisionale, e si provve-derà al conguaglio, positivo o negati-vo, con il primo rateo dell’anno suc-cessivo.La perequazione automatica determi-nata con il meccanismo sopra indica-to si applica, oltre che a tutti i regimipensionistici – come prima detto – an-che alle prestazioni assistenziali eroga-te agli invalidi civili, ciechi civili e sor-domuti,nonché ad altre prestazioni as-sistenziali, quale la pensione sociale el’assegno sociale.Per le pensioni di importo superioreal minimo, la percentuale di aumentonon viene applicata nella misura com-pleta su tutto l’importo, ma viene co-sì modulata:• 100% dell’aumento della perequa-

zione automatica sulla quota di pen-sione pari al triplo dell’importo deltrattamento minimo dell’assicurazio-

ne generale obbligatoria dei lavora-tori dipendenti;

• 90% del predetto aumento sulla quo-ta di pensione compresa tra 3 e 5 vol-te il trattamento minimo;

• 75% dell’aumento di scala mobilesulla quota di pensione superiore a5 volte l’importo del trattamentominimo.

Gli importi della perequazione auto-matica dal 2002 al 2008 sono riporta-ti nella tabella 14.La Legge 127 del 2007 ha disposto che,per il triennio 2008-2010, per le fascedi importo delle pensioni comprese trail triplo ed il quintuplo dell’importodel trattamento minimo, il coefficien-te di perequazione automatica vengaapplicato al 100 per cento, anziché al90 per cento.Per contro, la Legge 247 del 2007 haprevisto la non applicazione, per l’an-no 2008, dell’aumento di scala mobi-le alle pensioni di importo superioread otto volte l’importo del trattamen-to minimo,che è di 3.544,96 euro men-sili. Però, qualora l’importo della pen-sione sia superiore al predetto impor-to,ma inferiore al predetto importo in-crementato della rivalutazione di pe-

LA PEREQUAZIONE AUTOMATICA

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SINTESI SCHEMATICA

PEREQUAZIONE AUTOMATICAIl meccanismo di perequazione automatica vigente, che è stato esteso dalla Legge 447 del1997 a tutti i regimi pensionistici, prevede:

• l’adeguamento dell’importo delle pensioni solo in base alle variazioni del costo della vita• la cadenza annuale dell’adeguamento, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno

Questo meccanismo di perequazione si applica anche ai trattamenti assistenziali previstiper gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti

A decorrere dal 1° gennaio 1999, la perequazione automatica, in caso di titolarità di piùpensioni, si applica sull’importo complessivo delle pensioni

Per le pensioni di importo superiore al minimo, la perequazione si applica:• al 100% sulla quota di pensione pari al triplo del trattamento minimo• al 90% sulla quota di pensione tra il triplo ed il quintuplo del trattamento minimo• al 75% sulla quota di pensione superiore al quintuplo del trattamento minimo

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requazione automatica, quest’ultimaviene applicata fino a concorrenza del-l’importo maggiorato.Da ultimo, si segnala che la Legge 448del 1998 ha disposto che, a decorreredal 1° gennaio 1999, per i titolari didue o più pensioni,la perequazione au-

tomatica sia applicata su tutti i tratta-menti pensionistici di cui uno è tito-lare; ovviamente, l’adeguamento perperequazione viene applicato su cia-scun trattamento pensionistico in mi-sura proporzionale rispetto all’am-montare complessivo.

CAPITOLO 12

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Un breve excursus retrospettivo eviden-zierà la stratificazione di norme che neltempo si è creata nella legislazione re-golante il cumulo della pensione conredditi da attività lavorativa.Il primo intervento legislativo risale al1952: la Legge 218 di quell’anno in-trodusse una trattenuta del 25% sullepensioni di vecchiaia, invalidità e ai su-perstiti per coloro che,contestualmen-te alla fruizione della pensione, svolge-

vano attività lavorativa dipendente;era-no previste deroghe per i lavoratori di-pendenti dell’agricoltura e per i tratta-menti minimi, che erano stati istituitiproprio con quella legge.In seguito, con la Legge 903 del 1965,venne istituita la pensione di anzianità,la quale era totalmente incumulabilecon redditi da retribuzione.Subito do-po fu varato il DPR 488 del 1968, alquale fece subito seguito la Legge 153

CUMULO PENSIONE CON REDDITI DA LAVORO

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del 1969.Integrazioni e modifiche ven-nero apportate dalle Leggi 485 del 1972e 160 del 1975. Come se non bastasse,negli ultimi vent’anni la proliferazionelegislativa in materia è stata incessantee frenetica ed introdusse per la primavolta,con il Decreto Legislativo 503 del1992, il divieto di cumulo con il red-dito da lavoro autonomo.Da ultimo, l’art. 72 della Legge 388 del2000 ha disposto – tra l’altro – che, adecorrere dal 1° gennaio 2001, le pen-sioni liquidate con oltre 40 anni dicontributi a carico dell’assicurazionegenerale obbligatoria e delle forme so-stitutive, esclusive ed esonerative dellamedesima, anche se liquidate anterior-mente alla data di entrata in vigore del-la Legge 388, sono interamente cu-mulabili con i redditi da lavoro au-tonomo e dipendente.Riportata questa disposizione riguar-dante tutte le pensioni, si passa alla pre-sentazione della normativa attualmen-te vigente in tema di cumulo delle sin-gole pensioni con i redditi da lavoro.

13.1 PENSIONI DI VECCHIAIA E DI ANZIANITÀSi ritiene opportuno presentare, anzi-tutto, la normativa in vigore fino

al 31 dicembre 2008, trattando se-paratamente, per motivi di chiarezza,le pensioni di vecchiaia e quelle di an-zianità.

a) Pensione di vecchiaiaL’art. 72 della Legge 388 del 2000 hadisposto che, dal 1° gennaio 2001, lepensioni di vecchiaia – anche se han-no avuto decorrenza anteriore al 2001– sono interamente cumulabili con iredditi da lavoro dipendente ed auto-nomo.Questa disposizione si applica anche al-le pensioni di anzianità a decorrere dalmese successivo a quello in cui il tito-lare compie l’età prevista per il dirittoalla pensione di vecchiaia, poiché daquel momento le pensioni di anziani-tà sono equiparate – ai fini del cumu-lo della pensione con il reddito da la-voro – alle pensioni di vecchiaia.Un discorso a parte deve, invece, esse-re fatto per le pensioni di vecchiaia li-quidate con il sistema contributi-vo. Per queste devono essere applica-te, per il cumulo con i redditi da lavo-ro, le disposizioni della Legge 335 del1995, la quale prevede • per i pensionati di età inferiore ai

63 anni:

CAPITOLO 13

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- l’incumulabilità totale con i redditi dalavoro dipendente;

- l’incumulabilità con i redditi da lavo-ro autonomo nella misura del 50%della parte eccedente il trattamentominimo fino a concorrenza con i red-diti da lavoro autonomi;

• per i pensionati con età pari o su-periore ai 63 anni, la pensione divecchiaia non è cumulabile con i red-diti da lavoro dipendente ed autono-mo per il 50% della parte eccedenteil trattamento minimo fino a con-correnza dei redditi da lavoro.

b) Pensione di anzianitàL’art.44 della Legge 289 del 2002 trac-cia,dal 1° gennaio 2003,la seguente si-tuazione:• cumulabilità completa con redditi da

lavoro dipendente ed autonomo per• i titolari di pensione di anzianità li-

quidata in base ad almeno 40 anni dicontribuzione.Per il computo dei 40anni di contribuzione, si tiene contoanche della contribuzione utilizzataper la liquidazione di supplementi;

• i titolari di pensione liquidata sulla ba-se di 37 anni di contributi ed alme-no 58 anni di età. I 37 anni di con-tributi devono sussistere alla decor-

renza della pensione e si fa riferimentoall’anzianità contributiva più favore-vole tra quella utile ai fini del dirittoe quella utilizzata per determinarel’importo del trattamento pensioni-stico. Non si tiene conto dei contri-buti relativi a supplementi di pensio-ne, né di quelli relativi a lavoro auto-nomo, se la pensione è liquidata nel-la gestione dei lavoratori dipendenti;

• i titolari di pensione di anzianità li-quidata con un’anzianità contributi-va inferiore ai 37 anni ed età anagra-fica inferiore ai 58 anni, con i requi-siti contributivi utili per il diritto,os-sia i 35 anni, maturati entro il 31 di-cembre 1994, anche se la decorren-za è successiva a questa data:

• se svolgono lavoro dipendente, han-no una trattenuta pari all’intera pen-sione,ma fino a concorrenza della re-tribuzione percepita;

• se svolgono attività di lavoro autono-mo o professionale,non sono sogget-ti ad alcuna riduzione della pensione;

• i titolari di pensione di anzianità li-quidata su un’anzianità contributivainferiore a 37 anni e con età anagra-fica inferiore a 58 anni, con decor-renza dal 1° gennaio 1995 e matura-zione del requisito contributivo mi-

CUMULO PENSIONE CON REDDITI DA LAVORO

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nimo dei 35 anni dopo il 31 dicem-bre 1994:

• se svolgono lavoro dipendente, sonosoggetti ad una trattenuta pari all’in-tera pensione,fino a concorrenza del-la retribuzione percepita;

• se svolgono attività autonoma o pro-fessionale, sono soggetti ad una trat-tenuta del 30% della quota di pen-sione eccedente il minimo, e la trat-tenuta non può comunque superareil 30% del reddito prodotto.

Sono esclusi dalla possibilità di cumu-lare totalmente la pensione con reddi-ti da lavoro, coloro che hanno ottenu-to la pensione di anzianità con decor-renza dal 1° gennaio 2003 in poi e che,al momento della decorrenza,non ave-vano ancora 58 anni di età.

Le novità dal 2009

L’articolo 19 del Decreto Legge 112del 25 giugno 2008, convertito con laLegge 133 del 6 agosto 2008, ha in-trodotto – con effetto dal 1° gennaio2009 – sostanziali innovazioni, in me-rito al cumulo della pensione di anzia-nità e della pensione di vecchiaia li-quidata con il sistema contributivo.Queste innovazioni riguardano gli as-

sicurati all’Inps, sia per lavoro dipen-dente sia per lavoro autonomo, non-ché gli iscritti a fondi sostitutivi o esclu-sivi dell’assicurazione generale obbli-gatoria gestita dall’Inps.Il predetto art.19 sancisce in primo luo-go che,“a decorrere dal 1°gennaio 2009,le pensioni dirette di anzianità a caricodell’assicurazione generale obbligatoriae delle forme sostitutive ed esonerativedella medesima,sono totalmente cu-mulabili con i redditi da lavoro au-tonomo e dipendente”.La disposizione sopra riportata ricalcaquella dell’art. 72 della Legge 388 del2000, il quale – come si è visto più so-pra – ha disposto, con effetto dal 1°gennaio 2001, l’analoga totale cumu-labilità della pensione di vecchiaia coni redditi da lavoro autonomo e dipen-dente. Di fronte a queste due disposi-zioni, viene da chiedersi se ha ancorasenso continuare a subordinare il di-ritto alla pensione di vecchiaia e di an-zianità alla cessazione dell’attività lavo-rativa subordinata. In pratica, la condi-zione di cessazione dell’attività lavora-tiva deve sussistere nella settimana incui ha decorrenza il trattamento pen-sionistico, ma subito dopo si può ri-prendere a lavorare.

CAPITOLO 13

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L’art. 19 del D.L. 112 sancisce, inoltre,la totale cumulabilità con i redditi da la-voro dipendente ed autonomo, semprea decorrere dal 1° gennaio 2009, dellepensioni dirette, a carico dell’assicu-razione generale obbligatoria e delle for-me sostitutive ed esclusive della mede-sima,nonché della gestione separata (re-lativa ai co.co.co., ecc.), conseguite nelsistema contributivo in via antici-pata rispetto ai 65 e 60 anni, rispet-tivamente per gli uomini e per le don-ne.La disposizione aggiunge che resta-no ferme le disposizioni della Legge 243del 2004,relative alle cosiddette finestredi decorrenza delle pensioni.Sono pure,sempre per disposizione delcitato art. 19 e con effetto dal 1° gen-naio 2009, totalmente cumulabili coni redditi da lavoro autonomo e dipen-dente, le pensioni di vecchiaia anti-cipate liquidate interamente conil sistema contributivo con un’an-zianità contributiva pari o superiore ai40 anni,nonché quelle liquidate a sog-getti di età pari o superiore a 60 annise donne, e a 65 anni se uomini.

13.2 TRATTAMENTI DI INVALIDITÀSi sgombra subito il campo in meritoalla pensione di inabilità: questa, come

si è specificato nel paragrafo 5.2, non ècumulabile con i redditi derivanti daqualsiasi attività.In effetti, la concessio-ne della pensione di inabilità è subor-dinata, oltre che alla cessazione dell’at-tività di lavoro autonomo e dipenden-te, alla cancellazione dagli elenchi de-gli operai agricoli e dei lavoratori au-tonomi, e dagli albi professionali, non-ché alla rinuncia a trattamenti a caricodell’assicurazione obbligatoria contro ladisoccupazione e ad ogni altro tratta-mento sostitutivo o integrativo della re-tribuzione.Per quanto attiene alla vecchia pensio-ne di invalidità ed all’assegno di inva-lidità, la normativa vigente, in meritoal cumulo del trattamento previden-ziale con redditi da attività lavorativa,prevedea) per lavoro autonomo:la cumulabilità, a decorrere dal 1° gen-naio 2001, delle quote delle pensionidirette e degli assegni diretti di invali-dità eccedenti il minimo con i redditida lavoro autonomo, nella misura del70%;la relativa trattenuta sul trattamentopensionistico non può, comunque, su-perare il 30% dei predetti redditi. Lanorma si applica alle pensioni a caricodi qualsiasi forma assicurativa e liqui-

CUMULO PENSIONE CON REDDITI DA LAVORO

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date sulla base di un’anzianità contri-butiva inferiore ai 40 anni.Per le pensioni che hanno avuto de-correnza anteriore al 2001, si applica,sulle rate spettanti dal 1° gennaio 2001in poi, la normativa che era in vigoreprecedentemente, in quanto più favo-revole: in pratica si tratta delle pensio-ni di invalidità e degli assegni di inva-lidità che hanno avuto decorrenza pri-ma del 1° gennaio 1994, poiché perquesti trattamenti opera il regime dicumulabilità totale con i redditi di la-voro autonomo.L’incumulabilità con i redditi da lavo-ro autonomo non si applica alla tredi-cesima mensilità.b) da lavoro dipendente:le vecchie pensioni di invalidità e gliassegni di invalidità non sono cumula-bili con i redditi da lavoro dipendentenella misura del 50% della quota di pen-sione eccedente il trattamento mini-mo,ovviamente fino a concorrenza delreddito da lavoro, se questo è inferio-re alla predetta misura;c) 40 anni di contributi:come ricordato all’inizio di questo para-grafo 13, tutte le pensioni – compre-se, quindi, anche quelle di invalidità egli assegni di invalidità – liquidate sul-

la base di un’anzianità contributiva pa-ri o superiore ai 40 anni, sono intera-mente cumulabili,dal 1° gennaio 2001,con i redditi da lavoro autonomo e di-pendente.

Delle riduzioni dell’assegno di invali-dità in presenza di redditi di lavoro si ègià trattato nel paragrafo 5.1; ci si limi-ta, quindi, a ricordare che la riduzioneè del 25% in presenza di redditi supe-riori a 4 volte l’importo annuo del trat-tamento minimo, e del 50% se i reddi-ti sono superiori a 5 volte il predettoimporto minimo.

13.3 PENSIONE AI SUPERSTITINon è prevista alcuna incumulabilitàcon i redditi da lavoro autonomo e lepoche eccezioni che riguardano il la-voro dipendente operano solo se vi èun unico titolare della pensione.Le riduzioni della pensione ai super-stiti sono state trattate nel paragrafo 6,al quale si rimanda. Ci si limita a ri-cordare che vi sono le seguenti ridu-zioni in presenza di redditi di qualsia-si natura superiori ai limiti indicati nel-la tabella 7:• 25% se, oltre alla pensione superstiti,

vi è un reddito annuo superiore a 3

CAPITOLO 13

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volte l’importo annuo del trattamen-to minimo;

• 40% se i redditi superano 4 volte ilminimo annuo;

• 50% in presenza di un reddito annuosuperiore a 5 volte l’importo annuo

del trattamento minimo.Non viene effettuata alcuna riduzione,indipendentemente dai redditi posse-duti, quando fra i titolari della pensio-ne superstiti vi sono figli minori, stu-denti o inabili.

CUMULO PENSIONE CON REDDITI DA LAVORO

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CUMULO PENSIONE CON REDDITI DA LAVORO

Pensione di vecchiaia nel sistema retributivo • dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia, anche se hanno avuto decorrenza anterio-

re al 2001, sono interamente cumulabili con i redditi di lavoro dipendente e autonomo• questa cumulabilità si applica anche alle pensioni di anzianità, quando il pensionato rag-

giunge l’età pensionabile; da quel momento, infatti, le pensioni di anzianità sono equipa-rate, ai fini del cumulo con redditi da lavoro, alle pensioni di vecchiaia

Fino al 31/12/2008 la cumulabilità è così regolata:a) pensionati di età inferiore a 63 anni• incumulabilità totale con redditi da lavoro dipendente• incumulabilità del 50% con i redditi da lavoro autonomo, limitatamente alla parte ecce-

dente il trattamento minimob) pensionati con età pari o superiore a 63 anni• incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente e autonomo per il 50% della parte ec-

cedente il trattamento minimo

Dal 1° gennaio 2009, totale cumulabilità con redditi da lavoro dipendente ed autonomo del-le pensioni dirette liquidate nel sistema contributivo in via anticipata rispetto ai 60 anni perle donne e ai 65 per gli uomini

Le pensioni di vecchiaia con decorrenza anteriore al gennaio 2009, liquidate in via antici-pata nel sistema contributivo, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dipenden-te ed autonomo

Pensioni di anzianitàFino al 31/12/2008, la situazione è la seguente:a) cumulabilità totale con redditi da lavoro dipendente ed autonomo delle pensioni di an-

zianità liquidate sulla base di• 40 anni di contribuzione• 37 anni di contributi e almeno 58anni di etàb) pensioni di anzianità liquidate su meno di 37 anni di contributi ed età inferiore ai 58 an-

ni, ma con i 35 anni di contributi raggiunti entro il 31/12/1994• incumulabilità con redditi di lavoro dipendente fino a concorrenza delle retribuzioni per-

cepite• cumulabilità totale con redditi da lavoro autonomo o professionale

CAPITOLO 13

SINTESI SCHEMATICA

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c) pensioni di anzianità liquidate su meno di 37 anni di contributi ed età inferiore ai 58 an-ni, con i 35 anni di contributi raggiunti dopo il 31/12/1994, e con decorrenza dal 1° gen-naio 1995 in poi

• incumulabilità con redditi di lavoro dipendente fino a concorrenza delle retribuzioni per-cepite

• incumulabilità con redditi da lavoro autonomo o professionale del 30% della quota di pen-sione eccedente il trattamento minimo; la trattenuta non può comunque superare il 30%del reddito prodotto

Trattamenti di invaliditàLa pensione di inabilità è totalmente incumulabile con qualsiasi reddito da lavoro

Per l’assegno di invalidità è previstoa) per il lavoro autonomo: • dal 1° gennaio 2001, la cumulabilità del 70% della quota eccedente il trattamento mini-

mo; la trattenuta non può comunque superare il 30% dei redditi prodotti• per le pensioni con decorrenza anteriore al gennaio 2001, si applica la vecchia normati-

va, che prevedeva la cumulabilità totale con i redditi da lavoro autonomob) per lavoro dipendente:• incumulabilità del 50% della quota eccedente il trattamento minimoc) 40 anni di contributi:• dal 1° gennaio 2001 sono interamente cumulabili con redditi da lavoro dipendente e au-

tonomo

Pensione ai superstitiCumulabilità totale con redditi da lavoro autonomo; le poche eccezioni riguardano il lavorodipendente e operano solamente se vi è un unico titolare della pensione

In presenza di redditi di qualsiasi natura superiori ai limiti indicati nella tabella 7, la pensio-ne viene ridotta del:• 25% con reddito superiore al triplo del trattamento minimo• 40% con reddito superiore al quadruplo del minimo• 50% con reddito superiore al quintuplo del minimo

Non viene effettuata alcuna riduzione se sono contitolari della pensione figli minori, studentio inabili

CUMULO PENSIONE CON REDDITI DA LAVORO

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Già nei precedenti paragrafi sono statipresentati alcuni benefici riservati ai la-voratori non vedenti. In questo para-grafo, si cercherà di presentare in modopiù organico le provvidenze riservate aquesta categoria di lavoratori.

Aumento dell’anzianità

contributiva

La Legge 120 del 1991 concede ai la-

voratori dipendenti non vedenti unamaggiorazione dell’anzianità contribu-tiva di quattro mesi ogni anno di lavo-ro, consentendo loro, quindi, di rag-giungere in minor tempo i requisiti peril diritto a pensione.Infatti, la suddetta maggiorazione è uti-le sia per il diritto, sia per la misura del-la pensione e si applica proporzional-mente anche ai periodi di lavoro infe-

CAPITOLO 14

LAVORATORI NON VEDENTI

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riori all’anno; in pratica, si aumentanodi un terzo i contributi settimanali ma-turati.Inoltre,la maggiorazione aumen-ta anche l’anzianità assicurativa e, per-tanto, la data di inizio dell’assicurazionedeve essere retrodatata di un numero disettimane pari a quelle della maggiora-zione dell’anzianità contributiva.Il beneficio è concesso su domanda delnon vedente o dei suoi superstiti. Nonsono, però,maggiorati i periodi copertida contribuzione volontaria,figurativa oda riscatto,né quelli relativi ai periodi dilavoro in cui l’assicurato non aveva an-cora raggiunto i requisiti sanitari richie-sti dalla legge.Hanno diritto a questo beneficio “co-loro che risultano colpiti da cecità as-soluta o hanno un residuo visivo nonsuperiore ad un decimo in entrambi gliocchi con eventuale correzione”.Le ca-tegorie interessate sono i ciechi civili, iciechi di guerra,i ciechi invalidi per ser-vizio ed i ciechi invalidi del lavoro. LaLegge 113 del 1985 prevedeva analo-go beneficio, tuttavia limitato solo allamaturazione del requisito per il dirittoe non per la misura, nei confronti deicentralinisti ciechi. La Legge 120 del1991 ha dato un’interpretazione esten-siva delle norme del 1985; quindi, an-

che nei loro confronti, la maggiorazio-ne è utile sia per l’anzianità contribu-tiva, sia per quella assicurativa.La maggiorazione di un terzo della con-tribuzione vale per tutti i tipi di pen-sione: vecchiaia, anzianità, invalidità,pensione supplementare.Vale anche perla pensione ai superstiti. Non è, però,utile per la pensione di reversibilità de-rivante da pensione diretta con decor-renza anteriore al 26 aprile 1991, datadi entrata in vigore della Legge 120.Anche per i supplementi di pensionevale il beneficio della maggiorazionedi cui si sta trattando,ma limitatamen-te ai supplementi che hanno decor-renza successiva all’entrata in vigoredella Legge 120 del 1991.La Corte di Cassazione, con sentenzan. 13019 del 2004, ha chiarito che ilbeneficio della maggiorazione di unterzo dell’anzianità assicurativa e con-tributiva spetta anche a coloro che era-no già titolari di trattamento pensio-nistico alla data di entrata in vigore del-la Legge 120 del 1991.

Pensione di vecchiaia

Si è già trattato nel paragrafo 3.1 delleagevolazioni previste per i non vedenti,in merito ai requisiti relativi alla pensio-

LAVORATORI NON VEDENTI

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ne di vecchiaia. Per comodità del let-tore, si riepilogano anche in questoparagrafo.Tali agevolazioni traggono origine dal-la Legge 218 del 1952, la quale riduce– per i lavoratori dipendenti e auto-nomi – a 10 anni il requisito contri-butivo,e abbassa l’età pensionabile,peri lavoratori dipendenti, a 50 anni e a60 anni rispettivamente per le donnee per gli uomini, mentre per i lavora-tori autonomi fissa l’età pensionabile a55 anni per le donne e a 60 anni pergli uomini.Questi requisiti ridotti sono riservati ailavoratori ciechi dalla nascita o divenu-ti tali prima dell’inizio del rapporto as-sicurativo;quelli che sono divenuti cie-chi dopo l’inizio del rapporto assicura-tivo, possono avvalersi dei requisiti ri-dotti qualora facciano valere almeno 10anni di contribuzione per lavoro svol-to dopo l’insorgenza della cecità.I lavoratori non vedenti che non si tro-vano nelle anzidette condizioni, han-no diritto alla pensione di vecchiaiacon i requisiti in vigore al 31 dicem-bre 1992, e cioè: 15 anni di contribu-zione, 55 o 60 anni di età per i lavora-tori dipendenti e 60 o 65 anni di etàper i lavoratori autonomi (ovviamen-

te, l’età più bassa è quella delle donnee quella più alta è per gli uomini).

Non vedenti e limiti di reddito

La Legge 638 del 1983, che ha con-vertito in legge il D.L. n. 463 del 12settembre 1983, prevede la sospensio-ne delle vecchie pensioni di invalidità– e non dell’assegno di invalidità chedal 1984 ha sostituito la predetta pen-sione – qualora il titolare percepisca unreddito da lavoro di qualsiasi natura su-periore al triplo del trattamento mini-mo di pensione.Questa disposizione non si applica aipensionati di invalidità ciechi assoluti,o che abbiano un residuo visivo nonsuperiore ad un ventesimo in entram-bi gli occhi. Si applicano, però, anchea chi si trova nelle predette condizio-ni di cecità, i limiti di reddito previstiper il diritto all’integrazione al tratta-mento minimo di pensione.

Assunzione obbligatoria

La materia è regolata da più di un in-tervento legislativo e, per quanto attie-ne ai non vedenti, prescrive l’assunzio-ne obbligatoria per le categorie profes-sionali di seguito elencate.a) Centralinisti non vedenti

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Le aziende che dispongono di centra-lini telefonici con almeno cinque lineeurbane,per i quali sia previsto l’impie-go di uno o più operatori, sono tenu-te ad assumere centralinisti non vedenti,iscritti nell’apposito albo,in misura noninferiore al 51% degli addetti al cen-tralino.Il Ministero del Lavoro,attuando la de-lega conferitagli dalla Legge 144 del1999,con proprio Decreto del 10 gen-naio 2000 ha riconosciuto come qua-lifiche equipollenti a quella di centra-linista telefonico, gli operatori telefo-nici non vedenti addetti:• alle informazioni alla clientela ed agli

uffici relazioni con il pubblico;• alla gestione ed all’utilizzazione di

banche dati;• ai servizi di telemarketing e di telesoc-

corso.

b) Massaggiatori e massofisiote-rapisti non vedenti

Sono obbligati ad assumere in ruolo unmassaggiatore o massofisioterapista non

vedente diplomato e iscritto all’alboprofessionale gli ospedali:• che abbiano posti letto eccedenti i

200, ovvero una unità ogni 300 po-sti letto eccedenti i 700;

• gli ospedali specializzati per cure or-topediche. di riabilitazione, ecc. perogni 50 posti letto.

Indipendentemente dal ruolo,sono te-nuti ad assumere una unità:• le case di cura con almeno 200 posti

letto;• indipendentemente dal numero dei

posti letto, gli istituti e cliniche spe-cializzate dove si praticano cure or-topediche e cinetiche o massoterapi-che, appartenenti a persone o entiprivati o, comunque, da essi gestiti.

c) Terapisti della riabilitazione nonvedenti

Analogo obbligo dell’assunzione di nonvedenti terapisti della riabilitazione vi-ge per le case di cura, gli istituti ed icentri di riabilitazione, anche privati,che hanno oltre 35 dipendenti.

LAVORATORI NON VEDENTI

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LAVORATORI NON VEDENTI

Benefici previdenziali• aumento dell’anzianità contributiva:- di quattro mesi ogni hanno di lavoro- spetta ai colpiti da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un decimo in en-

trambi gli occhi con eventuale correzione- è riservato ai ciechi civili e di guerra, ai ciechi invalidi per servizio ed invalidi del lavoro- l’aumento di un terzo è utile per il diritto e la misura di tutti i tipi di pensione• pensione di vecchiaia:- riduzione a 10 anni del requisito contributivo- abbassamento dell’età pensionabile a 50 anni per le donne ed a 55 per gli uomini

Questi benefici sono riservati:- ai ciechi dalla nascita- ai ciechi divenuti tali prima dell’inizio del rapporto assicurativo- se la cecità è insorta dopo l’inizio del rapporto assicurativo, si ha diritto se vi sono alme-

no 10 anni di contribuzione dopo l’insorgenza della cecità

• vecchie pensioni di invalidità:- non si applica ai non vedenti la sospensione della pensione di invalidità, in presenza di un

reddito di qualsiasi natura superiore al triplo del trattamento minimo di pensione

• assunzione obbligatoria- centralinisti non vedenti:

obbligo di assumere i centralinisti non vedenti per le aziende che dispongono di centra-lini telefonici con almeno 5 linee urbane e per i quali è previsto l’impiego di più operato-ri; le assunzioni devono essere effettuate in misura non inferiore al 51% degli addetti alcentralino

- massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti: obbligo di assunzione di un operatore non vedente per gli ospedali e case di cura con al-meno 200 posti letto e cliniche che praticano cure ortopediche, cinetiche o massotera-piche

- terapisti della riabilitazione non vedenti:obbligo di assunzione di terapisti non vedenti per le case di cura, istituti e centri di riabi-litazione che hanno oltre 35 dipendenti

CAPITOLO 14

SINTESI SCHEMATICA

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Nel sistema previdenziale vi sono quat-tro tipi di contribuzione: obbligatoria,figurativa,da riscatto e volontaria.L’or-dine di elencazione non è casuale, marisponde all’ordine di priorità previstodalla normativa vigente. In presenza –nella stessa settimana – di contribuzio-ne obbligatoria e figurativa, ad esem-pio,per inizio del servizio militare o delperiodo di maternità,prevale quella ob-

bligatoria su quella figurativa per servi-zio militare o maternità; così pure, incaso di contestualità degli studi univer-sitari e del servizio militare, ha prece-denza la contribuzione figurativa suquella da riscatto del corso di laurea.Vada sé che la contribuzione che vienedopo nell’ordine di priorità non vienescartata tutta, ma solo quella parte cheè cronologicamente contestuale a quel-

LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

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la che ha priorità; verrà accreditata laparte di contribuzione figurativa o dariscatto che si colloca oltre il periododella contribuzione prioritaria.Prima di passare ai singoli tipi di con-tribuzione, si sottolineano alcune par-ticolarità.La contribuzione versata nel-la gestione dei lavoratori dipendentipuò coesistere con quella versata nellegestioni speciali dei lavoratori autono-mi, purché vi siano oggettive condi-zioni di compatibilità tra i lavori svol-ti nel medesimo periodo.Non è, invece, ammessa la contempo-raneità di contribuzione in più gestio-ni dei lavoratori autonomi, che sonotre: quella degli “artigianiî, dei “com-mercianti” e dei “coltivatori diretti, colonie mezzadri ”.

15.1 LA CONTRIBUZIONEOBBLIGATORIAOccorre distinguere tra lavoratori di-pendenti, lavoratori autonomi e colla-boratori domestici.a) Lavoratori dipendentiLa contribuzione obbligatoria conse-gue ad un rapporto di lavoro dipen-dente e viene calcolata in percentualesulla retribuzione: una quota è a cari-co del lavoratore ed un’altra fa capo al

datore di lavoro. L’obbligo del versa-mento grava sul datore di lavoro,il qua-le è tenuto a versare la sua parte e quel-la del lavoratore,trattenendola dalla re-tribuzione.Nei periodi in cui non c’è retribuzio-ne, non vi è nemmeno contribuzioneprevidenziale. Ad esempio, in caso diaccordo tra lavoratore e datore di la-voro per una consensuale sospensionetemporanea dell’attività lavorativa,conconseguente cessazione dell’obbliga-zione di prestare lavoro e di corri-spondere la retribuzione, non è dovu-ta alcuna contribuzione previdenziale;così, durante l’assenza per malattia, viè contribuzione obbligatoria solo nelcaso in cui il datore di lavoro corri-sponda – in aggiunta alla prestazioneeconomica erogata dall’Inps – la retri-buzione, seppur ridotta.Quindi, la contribuzione previdenzia-le obbligatoria generalmente corri-sponde ai periodi di occupazione.Tut-tavia, sono previste – come si è già ac-cennato nei precedenti paragrafi – leseguenti maggiorazioni:• lavoratori che hanno svolto attività la-

vorativa con esposizione all’amianto;• lavoratori non vedenti;• lavoratori sordomuti o lavoratori in-

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validi con riconoscimento di un gra-do di invalidità superiore al 74% oascritti alle prime quattro categoriedelle pensioni di guerra;

• prolungamento dei periodi lavorati-vi per i lavoratori marittimi;

• lavoratori che hanno svolto lavoro disottosuolo in miniere,cave e torbiere.

La Legge 112 del 1935 ha introdottola possibilità di intrattenere più rap-porti di lavoro. Ciò, però, a condizio-ne che non sussistano specifici motividi incompatibilità, non sia compro-messa la collaborazione nelle singoleditte e non rimangano violati gli ob-blighi di diligenza e fedeltà ai quali ètenuto il lavoratore, in forza dell’art.2105 del Codice Civile.

b) Lavoratori autonomiSono state costituite per i lavoratori au-tonomi tre gestioni speciali dell’assi-curazione generale obbligatoria, a de-correre:• dal 1° gennaio 1957, per coltivatori

diretti, mezzadri e coloni;• dal 1° gennaio 1959, per gli artigiani;• dal 1° gennaio 1965, per i commer-

cianti.La contribuzione da versare alle ge-

stioni speciali dei lavoratori autonomiè calcolata in percentuale sul redditodi impresa, ed è soggetta ad un mini-male e ad un massimale. I contributidovuti sul minimale sono dovuti per imesi in cui viene svolta l’attività lavo-rativa. Per gli iscritti alle gestioni spe-ciali dei lavoratori autonomi dal 1° gen-naio 1996 in poi, il massimale contri-butivo non è frazionabile a mesi.I lavoratori autonomi che hanno otte-nuto una pensione Inps ed hanno com-piuto i 65 anni di età, dal 1° gennaio1998 possono chiedere di pagare il 50%dei contributi previdenziali relativi al-le pensioni;rimangono invariate le quo-te per l’assicurazione di maternità e perquella contro gli infortuni sul lavoro ele malattie professionali.Sono assicurabili, oltre al titolare del-l’impresa, i coadiuvanti che presenta-no i seguenti requisiti:• età minima: 14 anni per i coltivatori

diretti,mezzadri e coloni,15 anni pergli artigiani ed i commercianti;

• parentela con il titolare:parenti ed af-fini fino al quarto grado per i colti-vatori diretti, mezzadri e coloni; pa-renti entro il terzo grado ed affini en-tro il secondo grado per gli artigia-ni;parenti ed affini entro il terzo gra-

LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

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do per i commercianti;• attività nell’impresa: deve essere abi-

tuale e prevalente rispetto ad altre at-tività.

d) Collaboratori domestici (colf ebadanti)L’assicurazione previdenziale per i la-voratori domestici dà diritto alle se-guenti prestazioni: la pensione di vec-chiaia, di anzianità, di inabilità, di in-validità ed ai superstiti; l’indennità dimaternità; gli assegni familiari, l’in-dennità di disoccupazione e quella perla tubercolosi; le cure termali; le ren-dite per infortunio sul lavoro e per lemalattie professionali; l’assistenza sani-taria. Un unico versamento inglobatutte le coperture assicurative primaelencate.I contributi previdenziali per colf e ba-danti devono essere versati all’Inps en-tro i primi dieci giorni del mese im-mediatamente successivo a ciascun tri-mestre solare.Quindi, i versamenti de-vono essere effettuati nei primi 10 gior-ni di aprile, per i contributi relativi allavoro effettuato nel 1° trimestre sola-re;di luglio,per il periodo di lavoro del2° trimestre; di ottobre, per il 3° tri-mestre;di gennaio dell’anno solare suc-

cessivo, per l’ultimo trimestre dell’an-no. Quando cessa il rapporto di lavo-ro, il versamento va effettuato entro 10giorni dalla data di risoluzione del rap-porto di lavoro.Il datore di lavoro è tenuto a versare icontributi mediante i bollettini di con-to corrente postale che l’Inps gli invia;il primo invio viene fatto dall’Istitutoprevidenziale a seguito della denunciadi assunzione, mentre i successivi inviivengono effettuati su richiesta del da-tore di lavoro, la quale può essere fattatelefonicamente o utilizzando l’appo-sito servizio on line sul sito Internet del-l’Inps.Il versamento non può essere effet-tuato né prima né dopo i termini so-praindicati,ed il ritardo nel pagamentocomporta l’applicazione di multe. Ilbollettino di versamento è unico perogni trimestre; qualora nel trimestrevi siano alcune settimane con più di24 ore di lavoro ed altre che non su-perano le 24 ore, si deve effettuare ilversamento con due distinti bolletti-ni: uno per le settimane con l’orariodi lavoro contenuto nelle 24 ore, edun altro per le settimane con 25 o piùore di lavoro.Gli importi dei contributi sono ripor-

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tati nella tabella 21, la quale indica sial’importo totale da pagare, ossia l’im-porto contributivo da pagare com-prensivo della quota del lavoratore edel datore di lavoro,sia la quota di con-tributo da trattenere in busta paga allavoratore.La quota contributiva relativa agli as-segni familiari non deve essere versa-ta,quando il lavoratore è il coniuge deldatore di lavoro,oppure è legato al me-desimo da parentela o affinità entro ilterzo grado ed è con lui convivente.Questa ipotesi si verifica, ad esempio,per coloro che hanno ottenuto l’asse-gno di accompagnamento e sono assi-stiti da un familiare; in tal caso, qualo-ra il familiare non sia assicurato in rap-porto ad altra attività lavorativa, deveessere iscritto per l’assicurazione pre-videnziale nella categoria dei lavorato-ri domestici.

15.2 LA CONTRIBUZIONEFIGURATIVALa contribuzione figurativa è una con-tribuzione che non pone oneri a cari-co né del datore di lavoro né del lavo-ratore.Viene riconosciuta a quest’ulti-mo durante i periodi nei quali non hapotuto lavorare per cause ritenute me-

ritevoli di tutela sociale.Attualmente, la contribuzione figura-tiva viene accreditata per i periodi diassenza dal lavoro per servizio milita-re, per malattia comune o infortunio emalattia professionale, per maternità,per disoccupazione involontaria, perassistenza antitubercolare, per godi-mento dell’indennità di mobilità o in-tegrazione salariale,per contratti di so-lidarietà, per licenziamento per rap-presaglia, per persecuzione politica eper deportazione, per aspettativa elet-tiva o sindacale, per calamità naturali,per donazione di sangue, per assisten-za ai figli.

Servizio militare

Sono coperti da contribuzione figura-tiva i periodi di servizio militare, ob-bligatorio o volontario, nelle forze ar-mate italiane, compresso quello svoltonell’Arma dei Carabinieri, sia in tem-po di guerra che di pace; è accredita-bile la contribuzione figurativa ancheper la prestazione di servizi equipara-bili al servizio militare.Le condizioni per l’accredito sono di-verse, in relazione a due periodi:• dall’inizio della prima guerra mon-

diale (per l’Italia,dal 24 maggio 1915),

LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

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l’accredito di contribuzione figura-tiva era limitato al periodo di leva esolo nel caso in cui questa avesse avu-to luogo dopo l’inizio dell’iscrizio-ne all’assicurazione previdenziale;

• la Legge 153 del 1969 ha esteso l’ac-creditabilità della contribuzione fi-gurativa dall’istituzione dell’assicu-razione generale obbligatoria, cioèdal 1° luglio 1920; condizione po-sta da questa legge, è l’esistenza dialmeno un contributo assicurativo,versato o dovuto purché non cadu-to in prescrizione al momento del-la domanda di accredito. Sono co-pribili da contribuzione figurativatutti i periodi di servizio militare oequiparati, indipendentemente chesiano anteriori o posteriori all’ini-zio del rapporto assicurativo previ-denziale.

Sono esclusi dalla copertura con con-tribuzione figurativa:• i periodi trascorsi in stato di diser-

zione o di assenza arbitraria;• i periodi concessi per motivi priva-

ti come, ad esempio, per la raccoltadi prodotti agricoli nella propria fa-miglia;

• i periodi di licenza illimitata o straor-

dinaria senza assegni seguita da con-gedo;

• i periodi di detenzione dei militariin attesa di giudizio, seguiti da sen-tenza di condanna; sono accredita-bili, quindi, i periodi di detenzioneseguiti da sentenza di assoluzione;

• i periodi di servizio militare presta-ti dopo l’8 settembre 1943 nella “Re-pubblica sociale italiana”, la cosid-detta Repubblica di Salò;

• i periodi già utilizzati in altre formeprevidenziali esclusive o sostitutivedell’assicurazione generale obbliga-toria Inps.

Ecco alcuni dei periodi che sono equi-parati al servizio militare:• il servizio sostitutivo civile;• il servizio non armato;• il servizio nella Croce Rossa Italia-

na e nel Sovrano Ordine di Malta,prestato dal personale maschile e dal-le infermiere, chiamati in servizio aseguito di precetto;

• la partecipazione alle formazioni par-tigiane successive all’8 settembre1943 in qualità di partigiano o par-tigiana combattente;

• il servizio prestato nelle guardie dipubblica sicurezza;

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• il servizio prestato nella “Milizia Vo-lontaria” per la sicurezza nazionale;

• il servizio prestato nel “Corpo di Po-lizia” dell’Africa italiana;

• il servizio prestato nel corpo dei “Vi-gili del Fuoco” con la qualifica di“Vigile ausiliario”;

• il servizio prestato come militariz-zati da parte di lavoratori pubblici oprivati nel periodo tra il 10 giugno1940 e il 15 ottobre 1946;

• la prigionia subita da militare o damilitarizzato per periodi fino alla da-ta del rimpatrio, anche se successi-va al 15 ottobre 1946;

• l’internamento da civile nei lager na-zisti prima del 15 ottobre 1946.

Per ottenere l’accredito della contri-buzione figurativa per servizio mili-tare, è necessario presentare all’Inpsapposita domanda; questa può esserepresentata anche contestualmente al-la domanda di pensione, ma è oppor-tuno presentarla prima, poiché a vol-te la contribuzione figurativa è deter-minante per il diritto alla pensione.La contribuzione figurativa per servi-zio militare è utile sia per il diritto, siaper la misura della pensione, compre-sa la pensione di anzianità.

Malattia, infortunio sul lavoro e

malattia professionale

L’accredito di contribuzione figurati-va è possibile, fin dall’inizio dell’assi-curazione generale obbligatoria (1° lu-glio 1920), per i periodi di inabilitàtemporanea al lavoro per:• malattia indennizzata o, se non in-

dennizzata, tempestivamente accer-tata; dal 2007 l’accreditabilità è rico-nosciuta anche agli apprendisti;

• malattia professionale,compresi i pe-riodi in cui l’Inail corrisponde la “ren-dita di passaggio”;

infortunio sul lavoro.

Per ottenere l’accredito per i periodidi malattia non indennizzati,perché ve-rificatisi fuori dal rapporto di lavoro,oppure pur essendosi verificati in pe-riodi lavorativi non danno diritto al-l’indennità economica di malattia, oc-corre certificarli per tempo, inviandoall’Inps:• denuncia entro 60 giorni dall’inizio

della malattia; in caso contrario, l’ac-credito di contribuzione figurativa hainizio solo dal 60° giorno antece-dente la data della denuncia;

• un ulteriore certificato medico en-tro 15 giorni dal termine della ma-

LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

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lattia; in caso contrario, si ha accre-dito solo per il periodo documen-tato con la certificazione allegata al-la denuncia.

Non può essere accreditata contribu-zione figurativa per i periodi di malat-tia inferiori ai 7 giorni e,durante la vi-ta lavorativa, sono accreditabili al mas-simo:• fino al 31 dicembre 1996, 52 setti-

mane, ossia un anno;• dal 1° gennaio 1997, il periodo mas-

simo accreditabile ha cominciato asalire di due mesi ogni triennio; siraggiungerà nel 2009 il tetto massi-mo di 22 mesi nell’arco della vita la-vorativa; l’accredito di contribuzio-ne figurativa oltre le 52 settimane èpossibile solo per i periodi successi-vi al 31 dicembre 1996.

Qualora le assenze dal lavoro per ma-lattia superino il periodo massimo ac-creditabile, è possibile scegliere qualidelle settimane di assenza dal lavoro farvalere ai fini della pensione. In merito,è opportuno consultare un Patronatoper effettuare la scelta più convenien-te ai fini del calcolo della pensione, at-teso che è possibile anche chiedere la

neutralizzazione dei periodi di malat-tia ed infortunio di durata complessi-va superiore al tetto massimo, che ca-dono nel periodo utile per il calcolodella pensione.Si ricorda che i periodi di malattia peri quali il datore di lavoro ha corrispo-sto una retribuzione ridotta, sono uti-li anche per acquisire il diritto alla pen-sione di anzianità,poiché anche in pre-senza di retribuzione ridotta si ha con-tribuzione obbligatoria.Per aver diritto all’accredito di contri-buzione figurativa per le assenze sopraspecificate,è necessario avere almeno uncontributo settimanale obbligatorio,an-che in una delle gestioni speciali dei la-voratori autonomi, prima del perio-do di malattia; il contributo obbliga-torio è valido anche se non è stato ef-fettivamente versato, purché risulti do-vuto e non sia caduto in prescrizione.I contributi per malattia, infortunio sullavoro e malattia professionale sono uti-li per il diritto e la misura della pen-sione, ad eccezione della pensione dianzianità, per la quale sono utili per lamisura, ma non per il diritto. Non so-no utili, inoltre, per il requisito contri-butivo richiesto per l’autorizzazione aiversamenti volontari.

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Maternità

Si può chiedere l’accredito per l’assen-za dal lavoro per gravidanza e puerpe-rio per i seguenti periodi:• astensione obbligatoria dal lavoro nei

due mesi antecedenti la data pre-sunta del parto; l’astensione dal la-voro può essere anticipata nel casodi rischio per la madre o il nascitu-ro,o prolungata dopo il parto in pre-senza di lavori gravosi; l’anticipa-zione e il prolungamento devono es-sere disposti dalla Direzione Pro-vinciale del lavoro;

• astensione facoltativa dal lavoro perqualsiasi motivo entro il primo annodi vita del bambino o entro il primoanno di ingresso nella famiglia, nelcaso di adozione o affidamento; l’a-stensione facoltativa non può durarepiù di sei mesi;

• permesso per malattia del bambino;questi permessi possono essere con-cessi fino al raggiungimento dei 3 an-ni di età del bambino.

I periodi di astensione facoltativa e dipermessi per malattia del bambino so-no fruibili,in alternativa alla madre,an-che dal padre lavoratore; in tal caso,perottenere l’indennizzo e l’accredito dicontribuzione figurativa per i periodi

di astensione facoltativa di sei mesi frui-ti dal padre in alternativa alla madre, èd’obbligo la rinuncia della madre ai ri-posi per allattamento.Il Decreto Legislativo 151 del 2001 hadisposto che i periodi corrispondentiall’astensione obbligatoria per mater-nità,verificatasi in qualsiasi epoca fuo-ri da un rapporto di lavoro, sonoutili ai fini pensionistici, a condizioneche l’interessata possa far valere, all’at-to della presentazione della domandadi accredito, almeno cinque anni dicontribuzione in costanza di rapportodi lavoro.Tali periodi sono così fissati:fino al 3 gennaio 1951, sei settimaneprima del parto e sei settimane dopo ilparto per le operaie; tre mesi prima etre mesi dopo per le impiegate;dal 4 gennaio 1951 al 16 gennaio 1972,per le addette all’industria,tre mesi pri-ma del parto e otto settimane dopo ilparto; per le addette ai lavori agricoli,otto settimane prima e otto settimanedopo il parto;per le addette ad altri la-vori subordinati, con esclusione dellelavoratrici a domicilio e delle colf, seisettimane antecedenti la data del par-to e otto settimane successive al parto;dal 1972, la Legge 1204 del 1971 hafissato un periodo unico per tutti i set-

LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

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tori: 2 mesi prima del parto e 3 mesidopo il parto.Ha esteso le norme con-cernenti l’astensione obbligatoria permaternità alle lavoratrici a domicilio.Per le addette ai servizi domestici (colf),la possibilità di accredito della contri-buzione figurativa per maternità è sta-ta concessa a decorrere dal 1° luglio1972 dal DPR 1403 del 1971.

Si precisa che l’interruzione della gra-vidanza dopo il 180° giorno di gesta-zione è considerata come parto, ai finidell’accredito della contribuzione fi-gurativa.L’accredito di contribuzione figurati-va per maternità avviene a domandadei soggetti interessati e non richiedepiù alcuna anzianità contributiva ante-cedente i periodi soggetti all’accreditodi contribuzione figurativa. Questa èutile sia per il diritto, sia per la misuradella pensione, compresa quella di an-zianità.La casistica concernente la materia èparecchia e complessa, perciò si consi-glia di rivolgersi ad un Patronato perle richieste di accredito.

Disoccupazione

L’accredito di contribuzione figurati-

va è possibile per i periodi in cui sipercepisce:• l’indennità ordinaria di disoccupa-

zione;• l’indennità speciale di disoccupazio-

ne per eventi calamitosi;• il trattamento ordinario di disoccu-

pazione per i lavoratori a tempo in-determinato dell’agricoltura;

• il trattamento speciale di disoccupa-zione. In questo trattamento sonocompresi: il trattamento speciale nelsettore edile,i trattamenti speciali peri lavoratori agricoli a tempo deter-minato, il trattamento speciale di di-soccupazione per i lavoratori fron-talieri italiani in Svizzera rimasti di-soccupati per cessazione del rappor-to di lavoro.

I contributi figurativi relativi ai pre-detti periodi sono utili sia per il dirit-to, sia per la misura della pensione;perla pensione di anzianità sono utili perla misura, ma non per il diritto.Al contrario,è utile sia per il diritto siaper la misura – per tutte le pensioni,compresa quella di anzianità – la con-tribuzione figurativa relativa ai perio-di di percezione:• dei trattamenti speciali spettanti ai

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lavoratori agricoli a tempo determi-nato;

• della disoccupazione speciale con-cessa ai lavoratori del settore edile aisensi dell’art. 3, comma 4, della Leg-ge. 451 del 1994;

• dell’indennità di disoccupazione con-cessa, dal 1° gennaio 2001, ai lavo-ratori licenziati da imprese edili e af-fini.

La durata temporale dei periodi che èpossibile coprire con contribuzione fi-gurativa, varia in relazione al settorelavorativo, al periodo temporale in cuisi collocano i periodi ed all’età del la-voratore.La legge,per il diritto all’accredito del-la contribuzione figurativa per disoc-cupazione, pone due condizioni: chesia stato versato, o sia dovuto, un con-tributo settimanale obbligatorio pri-ma del periodo di disoccupazione peril quale si chiede l’accredito e che siastata corrisposta l’indennità di disoc-cupazione.Pertanto,poiché l’accredi-to della contribuzione figurativa è sub-ordinato alla percezione della presta-zione, in pratica il requisito contribu-tivo per aver diritto all’accredito dicontribuzione figurativa è lo stesso

previsto per il diritto alle diverse pre-stazioni dell’assicurazione di disoccu-pazione.In merito, si precisa che sono cumu-labili con i trattamenti di disoccupa-zione di ogni genere le pensioni ai su-perstiti, le pensioni facoltative, le pen-sioni di guerra e gli altri trattamenti acarattere risarcitorio, quale la renditaInail e le pensioni privilegiate per in-fermità contratte a causa di servizio;sono, inoltre, cumulabili con i tratta-menti di disoccupazione, le pensioni acarico di stati esteri con i quali nonesistono convenzioni internazionali disicurezza sociale.I trattamenti di disoccupazione,rispettoalle pensioni dirette, sono stati total-mente cumulabili fino al 31 dicembre1984; compatibili, ma non cumulabi-li, dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre1988; dal 1° gennaio 1989, erano in-compatibili con le pensioni dirette per-cepite dopo il compimento dell’etàpensionabile; dal 15 dicembre 1992,sono incompatibili ed incumulabili conogni pensione diretta.Per l’accredito della contribuzione fi-gurativa per disoccupazione, non c’èbisogno di presentare domanda: vieneaccreditata d’ufficio.

LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

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Assistenza antitubercolare

L’accredito di contribuzione figurati-va per l’assistenza antitubercolare vie-ne effettuato qualunque sia l’ente cheha prestato l’assistenza,e spetta sia a chiha fruito dell’assistenza quale assicura-to, sia a coloro che l’hanno ottenutaquali familiari di assicurato.Sono soggetti a contribuzione figura-tiva i periodi di assistenza Tbc:• di degenza in regime sanatoriale;• di percezione dell’indennità post-sa-

natoriale a carico dell’Inps o di qual-siasi altro ente;

• di cura ambulatoriale o domiciliare;• di percezione dell’assegno di cura o

di sostentamento;• di frequenza di corsi di addestramento

per assistiti o ex assistiti per Tbc,non-ché i periodi di intervallo fra due cor-si, durante i quali sia stata percepital’indennità giornaliera.

Requisito per l’accredito della contri-buzione figurativa, è che risultino ver-sate, in qualsiasi periodo (antecedenteo successivo ai periodi di assistenza an-titubercolare), almeno 52 settimane dicontribuzione obbligatoria,oppure vo-lontaria o da riscatto; è esclusa la con-tribuzione figurativa, ad eccezione di

quella per Cassa Integrazione Guada-gni,aspettativa,persecuzione politica erappresaglia.L’accredito della contribuzione figura-tiva spetta – come detto prima – an-che per i familiari, a condizione, però,che abbiano percepito le indennità perassistenza antitubercolare in età lavo-rativa.I contributi figurativi per Tbc sono uti-li sia per il diritto, sia per la misura ditutte le pensioni, compresa la pensio-ne di anzianità, e di qualsiasi altra pre-stazione previdenziale; sono utili an-che per ottenere l’autorizzazione ad ef-fettuare i versamenti volontari.L’accredito avviene d’ufficio se le pre-stazioni economiche per Tbc sono sta-te erogate dall’Inps,mentre occorre pre-sentare domanda quando le predetteprestazioni sono state erogate da altrienti. I periodi di fruizione di presta-zioni antitubercolari vengono copertida contribuzione figurativa senza limi-ti di tempo.

Aspettativa elettiva o sindacale

La normativa sull’accredito di contri-buzione figurativa per aspettativa elet-tiva o sindacale è conseguenza dellanorma dello Statuto dei lavoratori,che

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ha sancito il diritto alla conservazionedel posto per i lavoratori dipendentichiamati a svolgere funzioni pubblicheelettive o a ricoprire cariche sindaca-li. È logico, infatti, che alla conserva-zione del posto di lavoro si affianchianche il proseguimento dell’assicura-zione previdenziale,ed a questi fini so-no riconoscibili• i periodi durante i quali viene effet-

tivamente esercitata la funzione dicomponente:

• di consiglio circoscrizionale;• di consiglio comunale e provinciale;• di assemblea regionale;• del Parlamento nazionale ed euro-

peo:• altre funzioni pubbliche, quali, ad

esempio, presidente o vicepresiden-te di ospedali, di aziende municipa-lizzate, di comitati di gestione delleASL e di altre strutture per le qualila nomina vada sottoposta al voto del-le assemblee elettive;

• i periodi durante i quali viene effet-tivamente ricoperta la carica di diri-gente provinciale o nazionale di:

• associazione sindacale di lavoratoridipendenti, di datori di lavoro o dilavoratori autonomi aderente alle con-federazioni maggiormente rappre-

sentative sul piano nazionale; l’aspet-tativa è riconosciuta anche se i lavo-ratori chiamati a ricoprire dette ca-riche risultano designati dalle asso-ciazioni stesse a rappresentarle in en-ti ed organizzazioni pubbliche;

• altre associazioni sindacali che sianofirmatarie di contratti collettivi di la-voro,nazionali o provinciali,applica-ti nell’unità operativa da cui provie-ne il lavoratore;

• i periodi di nomina a membri dellegiurie nei procedimenti giudiziariavanti le Corti d’Assise.

L’accreditamento di contribuzione fi-gurativa è possibile, senza limiti di nu-mero di mandati e di durata,solo a par-tire dal 12 giugno 1970;condizione es-senziale è che l’aspettativa determinil’interruzione del rapporto con l’assi-curazione generale obbligatoria e chel’attività svolta in dipendenza della ca-rica elettiva o sindacale non comportil’obbligo d’iscrizione all’assicurazionegenerale obbligatoria o ad altre formeassicurative.La Legge 816 del 1985 ha previsto, inrelazione agli eletti negli organismi de-gli enti locali, a decorrere dal 25 gen-naio 1986, il versamento di contribu-

LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

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zione previdenziale obbligatoria da par-te dell’ente presso il quale il mandatoviene esercitato per i lavoratori dipen-denti da aziende private o lavoratori au-tonomi.Per i dipendenti pubblici,il ver-samento dei contributi assicurativi re-sta, invece,a carico dell’amministrazio-ne dalla quale proviene il lavoratore po-sto in aspettativa, la quale può chieder-ne, però, il rimborso all’ente locale.Dal 1° gennaio 2008, ai sensi dell’art.2,comma secondo,della Legge 244 del2007,l’aspettativa è circoscritta alle ca-riche locali di:• sindaci;• presidenti delle province, presidenti

dei consigli comunali e provinciali;• presidenti dei consigli circoscrizio-

nali dei nove comuni metropolitani;• presidenti delle comunità montane e

delle unioni di comuni;• membri delle giunte di comuni e pro-

vince.La suddetta legge sancisce, inoltre, chei consiglieridi comuni,province e co-munità montane collocati in aspettati-va non retribuita per il periodo di esple-tamento del mandato,assumono a pro-prio carico l’intero pagamento deglioneri previdenziali, assistenziali e diogni altra natura.

Quindi, l’obbligo di accredito di con-tribuzione figurativa ai sensi della Leg-ge 300 del 1970 (Statuto dei lavorato-ri) rimane per:• tutte le cariche non esplicitamente

indicate dalla Legge 816 del 1985;• le persone poste in aspettativa sinda-

cale,di partiti politici,associazioni edaltri organismi similari;

• gli eletti al Parlamento nazionale edeuropeo.

Si è già detto che l’accredito di con-tribuzione figurativa non ha limiti dinumero di mandati e di durata; si ag-giunge che è necessario far valere al-meno un contributo settimanale ob-bligatorio prima della data del collo-camento in aspettativa.Dal 15 novembre 1996 in poi, il De-creto Legislativo 564 del 1996 ha sta-bilito,al fine di evitare abusi,escludendole aspettative già iniziate, che il lavora-tore sia stato assunto con atto scritto e,in caso di incarico sindacale,abbia svol-to attività lavorativa per la durata delperiodo di prova, e comunque per unperiodo non inferiore a sei mesi.L’accredito viene effettuato su doman-da dell’interessato, la quale deve esserepresentata, a pena di decadenza, ogni

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anno entro il 30 settembre dell’annosuccessivo a quello in cui ha avuto ini-zio o si sia protratta l’aspettativa. L’art.15 della Legge 229 del 2003 ha stabi-lito che la domanda si intende tacita-mente rinnovata ogni anno,salvo espres-sa manifestazione di volontà in sensocontrario.I contributi figurativi ex art. 31 delloStatuto dei lavoratori sono considera-ti,a tutti gli effetti,come contributi ver-sati in costanza di rapporto di lavoro e,pertanto, sono validi ai fini del dirittoe della misura di tutte le pensioni,com-presa quella di anzianità, nonché per ilperfezionamento dei requisiti per l’au-torizzazione alla prosecuzione volon-taria e alle prestazioni per Tbc.

Indennità di mobilità

Sono accreditabili i contributi figura-tivi per i periodi:• nei quali si è percepita l’indennità di

mobilità;• nei periodi di percezione dello spe-

ciale assegno integrativo previsto per ilavoratori che trovano una nuova oc-cupazione, con una retribuzione in-feriore di non più del 10% rispetto aquella percepita quando sono statimessi in mobilità.

Non è, invece, prevista la contribu-zione figurativa per i periodi in cuil’indennità è stata corrisposta in mi-sura ridotta ai lavoratori che si rioc-cupano durante il periodo di prolun-gamento della mobilità. È prevista perquesti periodi la possibilità di far va-lere, in luogo della nuda contribuzio-ne obbligatoria, quella figurativamen-te spettante, come se non ci fosse sta-ta rioccupazione;si avvarranno di que-sta possibilità, ovviamente, coloro chene hanno interesse ai fini della misuradella pensione.Non può esservi accredito di contri-buzione figurativa, quando l’indennitàdi mobilità è stata anticipata in unicasoluzione.L’accredito viene effettuato d’ufficio ei contributi figurativi per l’indennità dimobilità sono utili anche per il dirittoalla pensione di anzianità. Il DecretoLegislativo 503 del 1992 ha disposto larivalutazione della contribuzione figu-rativa in base alla variazione percen-tuale dell’indice delle retribuzioni con-trattuali del settore di appartenenza.

Integrazione salariale

La contribuzione figurativa è accredi-tabile per tutti i periodi di sospensio-

LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

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ne dal lavoro o di riduzione dell’ora-rio che danno luogo all’intervento del-la Cassa Integrazione Guadagni (Cig)o della Cassa Integrazione Salari per gliOperai dell’Agricoltura (Cisoa).L’intervento della Cassa IntegrazioneGuadagni (Cig) può essere:• ordinario, se determinato da eventi

transitori non imputabili né al datoredi lavoro né al lavoratore.Dall’11 ago-sto 1991, l’intervento ordinario puòinteressare tutti i lavoratori (operai,im-piegati, quadri di imprese industriali,esclusa l’edilizia); prima di tale datal’intervento ordinario della Cig era ri-servato ai soli operai, con esclusionedegli impiegati e dei quadri;

• speciale, se deriva da eventi transi-tori non imputabili né al datore di la-voro né al lavoratore, per tutti i lavo-ratori delle imprese artigiane ed in-dustriali del settore edile, affini e diescavazione e lavorazione di mate-riali lapidei;prima dell’11 agosto 1991,era riservato solo agli operai;

• straordinario, a causa di ristruttu-razione, riconversione o crisi azien-dale; fino al 21 maggio 1988, anchese derivava da crisi economica setto-riale o locale.

L’intervento della Cassa Integrazione

Salari per gli Operai dell’Agricoltura(Cisoa) è causato da sospensione del la-voro per intemperie stagionali, oppu-re da altre cause non imputabili né aldatore di lavoro né al lavoratore e,dall’11agosto 1991, anche per riconversionee ristrutturazione di imprese con al-meno 4-6 lavoratori fissi e per ecce-zionali calamità atmosferiche.Tale in-tervento riguarda gli operai con con-tratto di lavoro a tempo indetermina-to e, dall’11 agosto 1991, riguarda an-che gli impiegati ed i quadri di azien-de agricole.L’accredito avviene d’ufficio e i con-tributi figurativi per integrazione sala-riale sono utili per tutte le pensioni,nonché per l’acquisizione dei requisi-ti per l’autorizzazione ai versamenti vo-lontari.

Contratti di solidarietà

Per contratti di solidarietà si intendo-no i contratti collettivi aziendali chestabiliscono una riduzione dell’orariodi lavoro al fine di evitare, totalmenteo parzialmente, la riduzione o la di-chiarazione di esubero di personale; aseguito di questi contratti è previsto untrattamento di integrazione salariale.Si ha diritto all’accredito di contribu-

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zione figurativa, che viene fatto d’uf-ficio, per tutta la durata del contrattodi solidarietà, che non può però supe-rare i 24 mesi. Questa contribuzionefigurativa è utile ai fini del diritto e del-la misura di tutte le pensioni e delle al-tre prestazioni già citate in relazione aitrattamenti della Cassa IntegrazioneGuadagni.

Donazione di sangue

Il diritto ad astenersi dal lavoro per tut-ta la giornata in cui si effettua la do-nazione di sangue è stato introdottodalla Legge 584 del 1967. La legge hastabilito anche il diritto a percepire pertale giornata la normale retribuzione,utile ai fini della 13ª mensilità,delle fe-rie, delle festività, del trattamento dimalattia, infortunio e maternità. Que-sta retribuzione, nel silenzio della leg-ge,non veniva,però,assoggettata a con-tribuzione e ciò danneggiava il lavora-tore, qualora le donazioni di sangue sicollocassero nel periodo determinan-te la retribuzione pensionabile, vale adire negli ultimi anni di lavoro primadel pensionamento.Per porre rimedio all’anomalia sopracitata, la Legge 107 del 1990 ha stabi-lito che i contributi relativi alla retri-

buzione delle giornate di donazionedel sangue devono essere accreditati fi-gurativamente. L’Inps aveva dispostol’applicazione di questa disposizionedalla data di entrata in vigore della leg-ge, ma la Corte Costituzionale, con lasentenza n.52 del 1992,ha chiarito cheil diritto all’accredito di contribuzio-ne figurativa deve essere riconosciutoanche per i periodi precedenti.Poiché si tratta di un accredito figura-tivo che interviene ad integrazione diuna retribuzione settimanale,è evidenteche assume rilievo solo ai fini della re-tribuzione media settimanale che ca-de nel periodo di riferimento del cal-colo della pensione.

Assistenza ai figli

Le lavoratrici che hanno diritto allapensione calcolata interamente con ilsistema contributivo hanno diritto,in ba-se al comma 40 dell’art. 1 della Legge335 del 1995, ai seguenti benefici:• accredito di contribuzione figurativa,

per il massimo di 170 giorni (circa 5mesi e mezzo) per ciascun figlio, perle assenze dal lavoro dovute all’educa-zione dei figli fino al sesto anno di età;

• se l’assenza dal lavoro è dovuta, inve-ce,all’assistenza di figli che hanno più

LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

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di 6 anni di età, oppure di genitore oconiuge conviventi e inabili, la con-tribuzione figurativa è di 25 giornil’anno,per un massimo di 2 anni nel-l’arco della vita lavorativa;

• indipendentemente dall’assenza o me-no dal lavoro,sarà riconosciuto,al ve-rificarsi della maternità, un anticiporispetto all’età minima per l’accessoal pensionamento pari a 4 mesi perogni figlio e fino al massimo di 1 an-no.In alternativa all’anticipo del pen-sionamento,la lavoratrice potrà chie-dere di aumentare la pensione,che lesarà liquidata con il sistema contribu-tivo, mediante l’applicazione del co-efficiente di trasformazione del mon-tante maggiorato di un anno, nel ca-so di 1 o 2 figli, o di due anni, qua-lora vi siano tre o più figli.

Si omette la trattazione di altre quattroo cinque possibilità di accredito di con-tribuzione figurativa, in quanto di scar-sa attualità o di interesse marginale.

15.3 LA CONTRIBUZIONE DA RISCATTOIl riscatto, a differenza della coperturafigurativa che è gratuita,è sempre one-roso: comporta, infatti, il pagamentodella cosiddetta “riserva matematica”.

Le possibilità di riscatto riguardano icontributi non versati e caduti in pre-scrizione, il corso degli studi universi-tari che si sono conclusi con il conse-guimento della laurea, i periodi di la-voro all’estero, i periodi di assistenza aifamiliari inabili, i periodi di assenza fa-coltativa per maternità intervenuta fuo-ri dal rapporto di lavoro.La domanda di riscatto può essere pre-sentata in qualsiasi momento, poichénon esiste termine di decadenza.È op-portuno, comunque, operare il riscat-to il prima possibile, in quanto più èvicina l’età pensionabile, più gravoso èl’onere del riscatto,poiché questo è le-gato ad una serie di fattori, quali l’età,il sesso, l’anzianità contributiva posse-duta al momento della domanda, l’en-tità della retribuzione percepita e, na-turalmente, il numero degli anni da ri-scattare.In merito,è buona regola con-sultare un Patronato per fare le debitevalutazioni di convenienza ad effettua-re o meno il riscatto. Si precisa, co-munque, che la domanda di riscattonon è impegnativa, poiché, al ricevi-mento della comunicazione da partedell’Inps dell’onere da pagare, l’inte-ressato ha facoltà di dare corso al ri-scatto o di rinunciarvi; è questo il mo-

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mento per fare le debite valutazioni inmerito alla convenienza o meno ad ef-fettuare il riscatto.Il pagamento del riscatto può esserefatto anche ratealmente.Dal 1° gennaio 2008,il pagamento del-l’onere del riscatto, per periodi in cuitrova applicazione sia il sistema retri-butivo sia quello contributivo, può es-sere versato in 120 rate mensili, ossia10 anni, senza interessi.Per le domande di riscatto presentateentro il 31 dicembre 2007,occorre se-guire le seguenti modalità:• la dilazione del pagamento non può

superare le 60 mensilità, ossia 5 anni;• la somma dovuta per il riscatto deve

essere maggiorata degli interessi di di-lazione, calcolati al tasso legale;

• l’importo complessivo, capitale piùinteressi, deve essere suddiviso in ra-te di uguale importo;

• il pagamento di ciascuna rata ha va-lore irrevocabile;

• qualora venga presentata domanda dipensione nel corso della dilazione, laquota ancora dovuta deve essere ver-sata in unica soluzione.

I contributi da riscatto sono equipara-ti a tutti gli effetti ai contributi obbli-

gatori versati in costanza di rapportodi lavoro; si collocano temporalmentenel periodo di riferimento e,pertanto,come ha sancito la Corte di Cassazio-ne a sezioni unite con la sentenza 3667del 1995, esplicano i loro effetti giuri-dici ed economici come se fossero sta-ti acquisiti fin dall’origine.

Contributi caduti in prescrizione

Nel caso di omissione del versamentodei contributi assicurativi, l’art.13 del-la Legge 1338 del 1962 consente al da-tore di lavoro responsabile dell’evasio-ne dei contributi oramai caduti in pre-scrizione (dei termini prescrizionali siparlerà più avanti) di costituire, a favo-re del lavoratore,una rendita vitalizia acopertura della pensione o della quo-ta di pensione commisurata alla con-tribuzione evasa.Qualora il datore di lavoro non prov-veda alla costituzione di detta renditavitalizia, il lavoratore o i suoi supersti-ti possono sostituirsi al datore di lavo-ro, presentando la richiesta di costitu-zione della rendita vitalizia e provve-dendo al pagamento. Il lavoratore hadiritto di rivalersi sul datore di lavororesponsabile dell’omissione contribu-tiva, citandolo in giudizio per la resti-

LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

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tuzione di quanto pagato all’Inps. Sitenga presente che l’azione di rivalsanei confronti del datore di lavoro si pre-scrive nel termine di dieci anni,ma ta-le termine inizia a decorrere dal mo-mento in cui il lavoratore viene a co-noscenza dell’omissione contributiva;generalmente, il lavoratore ne viene aconoscenza quando presenta la do-manda di pensione o richiede all’Inpsun estratto contributivo.La domanda deve essere corredata dadocumentazione di “data certa”, dallaquale si possa rilevare l’effettiva sussi-stenza del rapporto di lavoro.Non han-no alcun valore,a questo fine,gli atti no-tori o le dichiarazioni ora per allora,an-che se rilasciate dallo stesso datore di la-voro.Sono,al contrario,considerate pro-ve idonee e di data certa, ad esempio, ledichiarazioni rilasciate all’epoca del rap-porto di lavoro o subito dopo,come let-tere di assunzione o di licenziamento,libretto di lavoro,buste paga,estratti deilibri paga e matricola. La Corte Costi-tuzionale, con sentenza 568 del 1989,ha chiarito che la prova con documen-ti di data certa è necessaria solo per di-mostrare l’esistenza del rapporto di la-voro;la sua durata e la retribuzione per-cepita possono essere dimostrate con

ogni mezzo di prova, comprese quindianche le prove testimoniali.

Laurea

La possibilità di riscattare i periodi distudi universitari risale al 1974; è stata,infatti, introdotta nel nostro ordina-mento giuridico dal Decreto Legge n.30 del 2 marzo 1974.La Legge 247 deldicembre 2007 ha apportato a quellanormativa, con effetto dal 2008, alcu-ne innovazioni, tra le quali le più si-gnificative riguardano l’estensione del-la facoltà del riscatto anche a coloroche non hanno ancora intrapreso un’at-tività lavorativa e l’abolizione del pa-gamento degli interessi sul pagamentorateale, estendendolo fino a 120 ratemensili, ossia dieci anni.Sono riscattabili i seguenti periodi:• il corso legale di studi, a condizione

che sia stata conseguito il diploma dilaurea; non sono riscattabili i perio-di di fuori corso;

• i periodi dei corsi di specializzazio-ne e dei dottorati di ricerca;

• i periodi degli studi universitari al-l’estero, qualora il titolo conseguitosia riconosciuto dalle Università ita-liane o abbia valore legale in Italia.

Occorre precisare nella domanda i pe-

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riodi che si intendono riscattare, poi-ché il riscatto può essere anche parzia-le e, quindi, non deve necessariamen-te riguardare l’intero periodo di studi.Non sono,comunque, riscattabili i pe-riodi già coperti da contribuzione pre-videnziale.La domanda di riscatto deve essere in-dirizzata alla gestione previdenziale nel-la quale il lavoratore è iscritto. Le for-me previdenziali per le quali è ammessoil riscatto sono:• l’assicurazione generale obbligatoria

dei lavoratori dipendenti gestita dal-l’Inps;

• le gestioni speciali,sempre gestite dal-l’Inps, dei coltivatori diretti, mezza-dri e coloni,degli artigiani e dei com-mercianti;

• i fondi sostitutivi,esonerativi ed esclu-sivi della predetta assicurazione ge-nerale obbligatoria dei lavoratori di-pendenti.In tali fondi rientrano l’Inp-dap, che è l’Istituto previdenziale deidipendenti statali e degli enti locali,alcune Casse autonome del pubbli-co impiego ed alcuni fondi specialiche fanno capo all’Inps;

• la gestione separata istituita presso l’Inpsalla quale sono iscritti i collaboratoricoordinati continuativi (cosiddetti

co.co.co.) e coloro che esercitano unaprofessione autonoma e non hannouna loro Cassa previdenziale.

Le Casse previdenziali dei liberi pro-fessionisti non rientrano fra le gestio-ni destinatarie del riscatto degli studiuniversitari istituito dal Decreto Leg-ge n. 30 del 1974.A chi deve presentare la domanda diriscatto chi non è ancora iscritto ad al-cuna gestione previdenziale? La Legge247 del 2007 consente il riscatto deglistudi universitari sopra elencati anchea coloro che non sono iscritti ad alcu-na gestione previdenziale, in quantonon hanno ancora iniziato un’attivitàlavorativa; questi devono presentare ladomanda di riscatto all’Inps.Il contributo di riscatto sarà tenuto dal-l’Inps in evidenza contabile separata everrà rivalutato secondo le regole delsistema pensionistico contributivo,pren-dendo a riferimento per la periodicitàdelle rivalutazioni la data di presenta-zione della domanda di riscatto.Il mon-tante maturato verrà trasferito, su ri-chiesta dell’interessato,alla gestione pre-videnziale alla quale il medesimo ver-rà iscritto a seguito dell’inizio dell’at-tività lavorativa.I contributi assicurativi derivanti dal ri-

LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

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scatto si collocano temporalmente nelperiodo in cui gli studi sono stati ef-fettuati, tenendo presente che l’annoaccademico va dal 1° novembre al 31ottobre dell’anno successivo.Per i periodi anteriori al 1996, il cal-colo dell’onere del riscatto è alquantocomplesso, poiché segue la normativarelativa al sistema pensionistico “retri-butivo”, e parte dall’applicazione deicoefficienti contenuti in tabelle attua-riali, che sono state recentemente ri-toccate con Decreto Ministeriale del31 agosto 2007.L’importo determina-to viene definito “riserva matematica”.Il calcolo si basa su elementi variabili,quali – come detto in premessa – l’e-tà dell’interessato, la retribuzione per-cepita ed il sesso.Al contrario, il calcolo con il sistema“contributivo”, che si ha per i periodidi studio posteriori al 1995, è menocomplicato; alla retribuzione di riferi-mento,che è quella assoggettata a con-tribuzione nei dodici mesi anteceden-ti la domanda, si applicano le aliquotecontributive vigenti nella gestione pre-videnziale che riceve il riscatto.La retribuzione di riferimento per co-loro che non sono ancora iscritti ad al-cuna forma di previdenza, è l’imponi-

bile contributivo minimo previsto perla gestione dei commercianti, e l’ali-quota contributiva è del 33 per cento.L’onere del riscatto è deducibile dal-l’imponibile fiscale. La deduzione dal-l’imponibile fiscale è concessa al ri-chiedente il riscatto, mentre nel casoin cui questo non lavori e quindi sia fi-scalmente a carico – ad esempio – deigenitori, questi possono detrarre, dal-l’Irpef che devono pagare,il 19 per cen-to del contributo di riscatto.La valutazione da fare riguarda il rap-porto costi / benefici: di quanto con-sente di anticipare il pensionamento ri-spetto all’età prevista per la pensionedi vecchiaia? Il riscatto fa scattare il di-ritto a pensione con il sistema “retri-butivo”,che è più vantaggioso di quel-lo “contributivo”?Per coloro che sono appena entrati nelmondo del lavoro,la valutazione di con-venienza pone il dilemma: riscattare glistudi universitari,oppure iscriversi ad unfondo pensionistico complementare?

Lavoro all’estero

Sono riscattabili i periodi di lavoro di-pendente posteriori al 1° luglio 1920,qualunque sia la loro durata, svolti inpaesi che non hanno stipulato con l’I-

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talia accordi o convenzioni in materiadi sicurezza sociale. Il riscatto è am-messo anche per i periodi svolti neipaesi convenzionati con l’Italia,qualo-ra detti periodi siano scoperti di con-tribuzione.Possono riscattare questi periodi i la-voratori che al momento della presen-tazione della domanda di riscatto han-no la cittadinanza italiana; è, pertanto,irrilevante la cittadinanza posseduta almomento dello svolgimento dell’atti-vità lavorativa all’estero. Anche i su-perstiti, qualunque sia la loro cittadi-nanza, possono esercitare il riscatto insostituzione del congiunto deceduto.Non sono riscattabili i periodi svoltianteriormente al compimento del 15°anno di età, se effettuati nel periodoche va dal 1° luglio 1920 al 30 aprile1952, o anteriormente al compimen-to del 14° anno di età, se svolti dopo il1°maggio 1939 e fino al 30 aprile 1952,oppure quelli posteriori al compimentodell’età pensionabile, che era di 60 an-ni dal 1° luglio 1920 al 30 aprile 1939,60 e 55 anni, rispettivamente per gliuomini e per le donne, dal 1° maggio1939 al 30 aprile 1952.Anche i lavoratori autonomi possonoriscattare i periodi di lavoro all’estero,

a condizione che si tratti di lavoro di-pendente.I contributi derivanti dal riscatto di pe-riodi di lavoro svolti all’estero sonoequiparati ai contributi obbligatori e sicollocano temporalmente nel periodoin cui è stata in atto l’attività lavorati-va; quindi, sono utili per la pensione,anche se la domanda di riscatto vienepresentata successivamente alla decor-renza della pensione.La richiesta di riscatto deve essere cor-redata da idonea documentazione com-provante l’esistenza e la durata del rap-porto di lavoro. Non è essenziale pro-vare l’importo della retribuzione per-cepita.Costituiscono prova i documentioriginali di lavoro: contratto di ingag-gio, lettera di assunzione o di licenzia-mento, buste paga, ecc.; in mancanza,sono utili anche le dichiarazioni delleautorità consolari italiane o di pubbli-che amministrazioni straniere che con-trollano l’immigrazione. Sono valideanche le dichiarazioni rese ora per al-lora dai datori di lavoro, purché con-validate dalle autorità consolari italia-ne per quanto riguarda l’effettiva esi-stenza e la durata del rapporto di lavo-ro e corredate da documenti circa ledate di espatrio e rimpatrio.

LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

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Periodi di assistenza ai familiari

I lavoratori dipendenti che chiedonoed ottengono di astenersi dal lavoro permotivi familiari riguardanti l’assisten-za e la cura di disabili con grado di in-validità non inferiore all’80% possonochiedere, in base all’art. 14 del D. Lgs.503 del 1992, il riscatto a pagamentodei periodi di astensione dal lavoro, al-le seguenti condizioni:• il lavoratore deve far valere almeno 5

anni di contributi obbligatori;• i periodi di astensione dal lavoro de-

vono essere successivi al 1° gennaio1994 e non devono essere già copertida contribuzione;

• il riscatto è possibile fino ad un mas-simo di 5 anni;

• questo riscatto non è compatibile conil riscatto della laurea.

Maternità fuori da rapporto

di lavoro

Si è visto, nel paragrafo sulla contribu-zione figurativa, che i periodi di asten-sione obbligatoria dal lavoro per ma-ternità vengono coperti da contribu-zione figurativa, anche se l’evento è av-venuto in assenza di rapporto di lavoro.Anche i periodi di assenza facoltativapossono essere coperti da contribuzio-

ne tramite riscatto oneroso per un mas-simo di 5 anni, a condizione di averealmeno 5 anni di contribuzione obbli-gatoria relativa ad effettivo svolgimen-to di attività lavorativa in Italia, coniscrizione all’assicurazione generale ob-bligatoria gestita dall’Inps o a forme diprevidenza sostitutive o esonerative del-la predetta assicurazione.Questo riscatto è alternativo al riscattodella laurea e la domanda può essere pre-sentata anche dai superstiti; questi con-tributi sono utili per il diritto e la mi-sura di tutte le pensioni e, a questi ef-fetti, si computano come se fossero sta-ti versati in corrispondenza dei periodidi astensione facoltativa dal lavoro.

15.4 LA CONTRIBUZIONEVOLONTARIALa prosecuzione volontaria dell’assicu-razione generale obbligatoria dei lavo-ratori dipendenti o delle gestioni spe-ciali dei lavoratori autonomi ha la fi-nalità di consentire, a coloro che ces-sano o interrompono l’attività lavora-tiva,di perfezionare i requisiti per il di-ritto a pensione o,molto più raramen-te, per incrementare l’importo dellapensione.L’autorizzazione viene concessa a chi

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può far valere una delle seguenti duecondizioni:a) cinque anni complessivi di contri-buti a qualunque epoca riferiti;b) tre anni di contributi nel quin-quennio antecedente la domanda diautorizzazione alla prosecuzione vo-lontaria.Per la determinazione del quinquen-nio in cui devono trovarsi i tre anni dicontribuzione, si devono escludere icosiddetti “periodi neutri”, ossia i pe-riodi in cui il lavoratore si trova in si-tuazioni che non gli consentono di ver-sare contribuzione previdenziale.Que-ste situazioni sono parecchie e moltocomplesse,e variegate sono pure le con-dizioni che le qualificano come “pe-riodi neutri”. In alcuni casi, il requisi-to di tre anni si riduce ad un anno nelquinquennio. Da quanto detto emer-ge l’opportunità di avvalersi della con-sulenza dello stesso Inps o di un istitu-to di Patronato nel presentare la do-manda di autorizzazione alla prosecu-zione volontaria.L’importo della contribuzione volon-taria è alquanto elevato: corrispondeall’importo del contributo obbligato-rio che si verserebbe in costanza di rap-porto di lavoro, percependo una retri-

buzione pari alla media delle retribu-zioni settimanali percepite nell’ultimoanno di assicurazione. Il lavoratore de-ve versare l’intero importo del contri-buto, cioè sia la sua quota, sia quellache, durante il rapporto di lavoro, è acarico del datore di lavoro.L’autorizzazione alla prosecuzione vo-lontaria ha decorrenza dal primo sa-bato successivo alla data di presenta-zione della domanda di autorizzazio-ne; per gli artigiani, i commercianti edi parasubordinati, invece, l’autorizza-zione decorre dal primo giorno delmese in cui viene presentata la relati-va domanda.Qualora la domanda ven-ga presentata in costanza di rapportodi lavoro, l’autorizzazione decorre dalprimo sabato successivo alla cessazio-ne dell’attività lavorativa.L’autorizzazione ai versamenti volon-tari ha durata illimitata: una volta ot-tenuta,permane anche se vengono in-terrotti i versamenti. Cambia, invece,l’importo da versare, poiché:• le retribuzioni sulle quali è stato de-

terminato inizialmente l’importo delcontributo volontario sono rivaluta-te annualmente, in base alle variazio-ni del costo della vita;

• l’importo del contributo volontario

LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

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deve essere rideterminato per il la-voratore che, dopo un periodo di ri-presa dell’attività lavorativa, successi-va alla decorrenza dell’autorizzazio-ne,riprende ad effettuare i versamentivolontari.

L’Inps invia, per il pagamento dei con-tributi volontari, un bollettino di con-to corrente postale prestampato. I ter-mini per il pagamento sono i seguenti:• l’Inps invia all’interessato, con lette-

ra raccomandata,il provvedimento diautorizzazione ai versamenti volon-tari con allegato il bollettino predi-sposto per il primo versamento, chedovrà essere effettuato entro e nonoltre la fine del trimestre successivoa quello nel quale è pervenuta la pre-detta raccomandata;

• gli ulteriori pagamenti devono esse-re effettuati entro il trimestre solaresuccessivo a quello a cui i contribu-ti si riferiscono.

•Si sottolinea che il ritardato pagamentorende inefficaci i contributi, che ver-ranno dall’Inps rimborsati senza inte-ressi. L’Istituto assicuratore invia pe-riodicamente i bollettini prestampati;tuttavia, si deve tener presente che ilmancato invio dei bollettini non giu-

stifica, secondo la prevalente giuri-sprudenza, il ritardato pagamento, sal-vo che non si dimostri di averne sol-lecitato l’invio.I contributi volontari sono utili per tut-ti i tipi di pensione.

15.5 LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTII diritti si estinguono per prescrizione,quando il titolare non li eserciti nel ter-mine stabilito dalla legge: lo sanciscel’articolo 2934 del Codice Civile. Pe-rò, ogniqualvolta il titolare del dirittomanifesti la volontà di far valere il di-ritto stesso, o vi sia un riconoscimen-to del diritto o promessa di adempier-vi da parte di colui che è tenuto a far-lo, interviene l’interruzione della pre-scrizione;all’interruzione segue un nuo-vo periodo prescrizionale, di duratauguale al precedente, durante il qualel’interessato può far valere il diritto.L’atto interruttivo non deve essere ge-nerico, ma deve fornire tutti gli ele-menti idonei ad identificare e quanti-ficare il diritto preteso.Fatta questa succinta premessa, si pas-sa ad esaminare i termini prescriziona-li che la legge fissa in merito alla con-tribuzione previdenziale.

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Il Regio Decreto Legge 1827 del 1935aveva fissato in 5 anni il termine pre-scrizionale per il versamento dei con-tributi previdenziali.L’art.41 della Leg-ge 153 del 1969 ha poi elevato a 10 an-ni, dal giorno in cui avrebbero dovu-to essere versati, il termine prescrizio-nale della contribuzione relativa alle as-sicurazioni obbligatorie; la Legge 33del 1980 ha esteso, a decorrere dal 5marzo 1980, la prescrizione decenna-le ai contributi dovuti per l’assistenzadi malattia e di maternità,mentre è ri-masto il termine quinquennale per ilversamento dei contributi dovuti allaCassa unica per gli assegni familiari(Cuaf).La Legge 335 del 1995,con l’art.3 com-mi 9 e 10, riporta a cinque anni la pre-scrizione della contribuzione di cui sista trattando; questi contributi si pre-scrivono e,quindi,non possono più es-sere versati, trascorsi cinque anni dalladata in cui dovevano essere versati.Que-sta riduzione è entrata in vigore dal 17agosto 1995; è, invece, entrata in vigo-re dal 1° gennaio 1996, per le contri-buzioni dovute al fondo pensione deilavoratori dipendenti ed alle altre ge-stioni pensionistiche obbligatorie.Il precedente termine prescrizionale

non viene, però, cancellato del tutto;dalla predetta data del 1° gennaio 1996,nel caso di denuncia del lavorato-re o dei suoi superstiti, permane il ter-mine decennale per il recupero da par-te dell’Inps della contribuzione omes-sa.La ormai consolidata giurispruden-za della Corte di Cassazione afferma,però,che la denuncia di omissione con-tributiva deve essere presentata entro icinque anni dalla data in cui i contri-buti dovevano essere versati, vale a di-re, nel rispetto del termine di prescri-zione quinquennale.La prescrizione della contribuzione do-vuta all’Inps decorre dalla scadenza deltermine fissato per il versamento, e ladenuncia del lavoratore non deve es-sere notificata al datore di lavoro:è suf-ficiente presentarla all’istituto assicura-tore.La denuncia del lavoratore all’Inpsè generalmente l’atto che induce l’isti-tuto assicuratore a porre in essere attiinterruttivi dei termini prescrizionali.La possibilità di recuperare la contri-buzione evasa – o, comunque, omessa– varia in relazione ai termini prescri-zionali in vigore nei periodi in cui icontributi dovevano essere versati. Inbase a quanto detto, si ha la seguentesituazione:

LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

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• se l’atto interruttivo è stato posto inessere prima del 17 agosto 1995,pos-sono essere recuperati i contributipensionistici relativi ai 13 anni ante-cedenti detta data, poiché la Legge638 del 1983 aveva sospeso per treanni i termini prescrizionali;

• se, invece, l’atto interruttivo è statocompiuto tra il 17 agosto 1996 ed il31 dicembre 1995, il recupero potràessere attuato solo per i contributi deldecennio precedente.

Per i contributi che si riferiscono a pe-riodi successivi al 1° gennaio 1996, ladenuncia del lavoratore – che non è daintendersi come denuncia giudiziaria,bensì come semplice segnalazione do-cumentata all’Inps – consente di recu-perare i contributi omessi e che dove-vano essere versati nel decennio. Per icontributi omessi e per i quali è inter-venuta la prescrizione,si rimanda a quan-to detto nel precedente paragrafo 15.3,relativo alla contribuzione da riscatto.

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LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

SINTESI SCHEMATICA

LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

Vi sono quattro tipi di contribuzione: obbligatoria, figurativa, da riscatto e volontariaLa contribuzione nella gestione dei lavoratori dipendenti può coesistere con quella versata nel-le gestioni speciali dei lavoratori autonomiAl contrario, non è ammessa la contemporaneità di contribuzioni in più gestioni dei lavoratori au-tonomi, che sono tre: coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e commercianti

Contribuzione obbligatoriaÈ quella versata a seguito di attività lavorativa• dipendente: calcolata in percentuale sulla retribuzione lorda; una quota è a carico del lavora-

tore ed un’altra quota è a carico del datore di lavoro. L’obbligo del versamento per entrambele quote incombe sul datore di lavoro

• autonoma: è calcolata sul reddito d’impresa; il lavoratore autonomo titolare di pensione Inpsche ha compiuto i 65 anni di età, può chiedere la riduzione del 50% della contribuzione rela-tiva alle pensioni; non è riducibile la contribuzione per maternità e per infortuni

• domestica (colf e badanti): è calcolata su retribuzioni convenzionali, indicate nella tabella 21Deve essere versata, a cura del datore lavoro, nei primi dieci giorni del mese successivo a cia-scun trimestre solare

Contribuzione figurativaViene versata per determinati periodi di assenza dal lavoro e non comporta alcun onere né a ca-rico del datore di lavoro, né a carico del lavoratoreEcco i principali periodi per i quali è prevista la copertura con contribuzione figurativa:• servizio militare: è richiesto l’accredito di un contributo assicurativo, anche se relativo a pe-

riodo successivo al servizio militare; è utile per il diritto e la misura di tutte le pensioni• malattia, infortuni sul lavoro e malattie professionali: viene accreditata per i periodi di im-

possibilità temporanea a svolgere l’attività lavorativa, a causa degli eventi in epigrafe; il requi-sito richiesto è l’accredito di un contributo assicurativo; non è utile per il diritto alla pensionedi anzianità, ma è utile per la misura

• maternità: viene accreditata contribuzione figurativa per i periodi di assenza obbligatoria e fa-coltativa dal lavoro per maternità e puerperio; i periodi di assenza dal lavoro per malattia delbambino sono fruibili, in alternativa alla madre, anche dal padre; per le maternità verificatesi inperiodi non lavorativi è possibile ottenere l’accredito di contribuzione figurativa per i periodicorrispondenti all’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, a condizione che l’interes-sata possa far valere, alla data di presentazione della domanda, almeno 5 anni di contribuzio-ne obbligatoria; è utile per il diritto e per la misura di tutte le pensioni

• assistenza antitubercolare: l’accredito di contribuzione figurativa avviene qualunque sia l’en-te che ha prestato l’assistenza antitubercolare e spetta sia all’assicurato, sia a coloro che han-

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no ottenuto tale assistenza quali familiari di assicurato; il requisito è che vi siano, prima o do-po il periodo di assistenza antitubercolare, almeno 52 contributi settimanali per contribuzioneobbligatoria, volontaria o da riscatto; è utile per il diritto e per la misura di tutte le pensioni e diqualsiasi altra prestazione previdenziale, compresa l’autorizzazione ai versamenti volontari

• aspettativa elettiva o sindacale: non ha limiti di numero di mandati e di durata; al fine di evi-tare abusi, è necessario che il rapporto di lavoro sia stato instaurato con atto scritto e, in ca-so di aspettativa sindacale, che il lavoratore abbia svolto attività lavorativa per la durata del pe-riodo di prova e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi; l’accredito avviene a se-guito di domanda dell’interessato, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il30 settembre dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio o si sia protratta; l’art. 15 del-la 229/2003 ha stabilito il tacito rinnovo della domanda, salvo espressa manifestazione di vo-lontà contraria; i contributi figurativi per aspettativa elettiva e sindacale sono considerati, a tut-ti gli effetti, come contributi obbligatori e, pertanto, sono utili per il diritto e la misura di tutte lepensioni ed altre prestazioni previdenziali

• contratti di solidarietà: l’accredito di contribuzione figurativa viene effettuato d’ufficio per iperiodi di Cassa integrazione conseguenti a patti di solidarietà; il periodo non può superare i24 mesi; è utile per tutte le pensioni ed altre prestazioni previdenziali

• donazione di sangue: il lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro per tutta la giornata in cuieffettua la donazione di sangue; ha diritto a percepire dal datore di lavoro la retribuzione perdetta giornata, ma non vi è l’obbligo del versamento della contribuzione obbligatoria per taleretribuzione; pertanto, i contributi relativi alle giornate di donazione di sangue vengono accre-ditati figurativamente; questa contribuzione assume rilievo solo se cade nel periodo le cui re-tribuzioni vengono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensiona-bile; infatti, senza la contribuzione figurativa, quelle settimane avrebbero una giornata in menodi retribuzione

• assistenza ai figli: le lavoratrici che hanno diritto alla pensione calcolata interamente con il si-stema contributivo (ossia, con inizio dell’assicurazione dopo il 31/12/1995 o opzione per il si-stema contributivo), hanno diritto all’accredito di contributi figurativi- per il massimo di 170 giorni, per le assenze dal lavoro per l’educazione dei figli fino al sestoanno

- solo per 25 giorni l’anno per il massimo di 2 anni, se i figli superano i 6 anni, oppure si deveprestare assistenza ai genitori o al coniuge conviventi ed inabili

- altri benefici, posti in alternativa l’uno all’altro, sono previsti per la maternità, indipendente-mente dall’assenza o no dal lavoro

Contribuzione da riscattoIl riscatto, a differenza della contribuzione figurativa, è oneroso: si deve pagare la “riserva ma-tematica”, che è determinata sulla base di calcoli attuarialiIl pagamento può essere anche rateizzato:• dal 1° gennaio 2008, si può pagare in 120 rate mensili (10 anni) senza interessi• per le domande di riscatto anteriori al 31/12/2007, sono concesse al massimo 60 rate men-

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sili (5 anni) e si pagano gli interessi in base al tasso legale; il pagamento di ciascuna rata havalore irrevocabile e, qualora venga presentata domanda di pensione nel corso della ratea-zione, la quota ancora dovuta deve essere versata in unica soluzione

I contributi da riscatto sono equiparati a tutti gli effetti a quelli obbligatori

Contributi caduti in prescrizioneIl datore di lavoro può chiedere di coprire il periodo di omissione contributiva, pagando l’impor-to necessario a costituire una rendita vitalizia a copertura della quota di pensione commisurataai contributi omessi e caduti in prescrizione; qualora non provveda il datore di lavoro, la richie-sta può essere presentata dal lavoratore, il quale dovrà provvedere al pagamento all’Inps; in se-guito, può citare in giudizio il datore di lavoro per rivalersi dell’importo pagato per il riscatto; al-la domanda si devono allegare documenti di data certa

LaureaIl riscatto del corso di studi universitari, esclusi i periodi di fuori corso, è possibile a condizioneche sia stato conseguito il diploma di laurea; occorre precisare i periodi che si intendono ri-scattare, poiché è possibile riscattare anche una sola parte del corso di studi; la domanda de-ve essere presentata alla gestione previdenziale in cui il richiedente è iscrittoDal 2008, possono presentare la domanda di riscatto anche coloro che non hanno ancora in-trapreso un’attività lavorativa e, quindi, non sono ancora iscritti ad alcuna gestione previdenzia-le; in questo caso, la domanda deve essere presentata all’Inps, salva la possibilità di trasferirlain seguito alla gestione di iscrizione

Lavoro all’esteroSono riscattabili i periodi di lavoro dipendente svolti in paesi che non hanno stipulato con l’Italiaaccordi in materia di sicurezza sociale; sono riscattabili anche i periodi di lavoro dipendente inpaesi convenzionati con l’Italia, qualora non siano coperti da contribuzione previdenziale; il ri-scatto è ammesso anche per i lavoratori autonomi, a condizione che il lavoro svolto all’estero sialavoro dipendente; alla data della domanda si deve avere la cittadinanza italiana

Assistenza ai familiariI lavoratori dipendenti possono riscattare i periodi di assenza dal lavoro per assistere i familiaricon grado di invalidità non inferiore all’80%, a condizione che abbiano almeno 5 anni di contri-buti obbligatori, e che i periodi da riscattare siano successivi all’1/1/1994Il periodo massimo riscattabile è di 5 anni e non è compatibile con il riscatto della laurea

Maternità fuori da rapporto di lavoroPer le maternità avvenute in periodi di non lavoro è prevista – come si è visto – la contribuzionefigurativa per i periodi corrispondenti a quelli dell’astensione obbligatoria dal lavoro; il riscatto èprevisto per i periodi corrispondenti a quelli di astensione facoltativa ed è alternativo al riscattodella laurea

LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

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Contribuzione volontariaConsente ai lavoratori dipendenti ed autonomi, che cessano o interrompono l’attività lavorativa,di perfezionare i requisiti per il diritto a pensioneI requisiti per ottenere l’autorizzazione sono:• 5 anni di contributi accreditati in qualsiasi periodo, oppure• 3 anni di contributi nel quinquennio antecedente la domanda di autorizzazione ad effettuare

versamenti volontari

La prescrizione dei contributiI contributi per le pensioni si prescrivono nel termine di 5 anni dalla data in cui dovevano esse-re versatiSe intervengono atti interruttivi, quale – ad esempio – la segnalazione all’Inps dell’omissione oevasione contributiva, il termine prescrizionale ricomincia da capo

CAPITOLO 15

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Sono due prestazioni assistenziali, il cuidiritto non è legato al versamento dicontribuzione assicurativa, ma all’avercompiuto i 65 anni di età – sia per le

donne, sia per gli uomini – e al nonpossedere redditi superiori a determi-nati limiti fissati dalla legge e che ven-gono aggiornati annualmente.

L’ASSEGNO SOCIALE E LA PENSIONE SOCIALE

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Si tratta di prestazioni che hanno fina-lità prevalentemente solidaristiche e che,pertanto, non sono assoggettate ad im-posizione fiscale.Non sono nemmeno esportabili e,quin-di, qualora il titolare della pensione so-ciale o dell’assegno sociale si trasferiscaall’estero, cessa la corresponsione dellaprestazione.

16.1 L’ASSEGNO SOCIALEL’assegno sociale è una prestazione as-sistenziale che dal 1° gennaio 1996 hasostituito la pensione sociale, che erain vigore dal 1969.L’assegno sociale, alpari della pensione sociale, è destinatoai cittadini che hanno compiuto 65 an-ni di età e possiedono redditi non su-periori a determinati limiti, che ven-gono aggiornati ogni anno.Dal 1° gennaio 2009,è richiesto un ul-teriore requisito oltre a quello dell’etàe del reddito: aver soggiornato legal-mente nel territorio nazionale, in viacontinuativa, per almeno dieci anni.Questo ulteriore requisito è stato in-trodotto da una norma inserita nel De-creto Legge 112 del 2008, convertitoin legge prima dell’estate 2008, ed èchiaramente finalizzato ad escludere daldiritto all’assegno sociale i cittadini stra-

nieri residenti da pochi anni in Italia.Si tratta, come detto all’inizio, di unaprestazione assistenziale,il cui diritto nonè vincolato all’aver versato contributiassicurativi, ma ai seguenti requisiti:• aver compiuto il 65° anno di età, sia

per le donne sia per gli uomini;• avere la cittadinanza italiana.Vengono

equiparati ai cittadini italiani i cittadi-ni dell’Unione Europea, gli extraco-munitari in possesso della carta di sog-giorno,i rifugiati politici, i cittadini diSan Marino residenti abitualmente inItalia, i detenuti, indipendentementedalla durata della pena;

• avere l’effettiva residenza in Italia edimostrare di aver soggiornato in viacontinuativa per almeno dieci anninel territorio italiano;

non avere redditi superiori ai limiti in-dicati nella tabella 16.

In particolare, l’assegno sociale com-pete:a) al soggetto non coniugato o se-parato legalmente o divorziato:• in misura intera, se non possiede al-

cun reddito;• in misura ridotta, se possiede redditi

inferiori all’ammontare annuo del-l’assegno sociale, i cui importi sono

CAPITOLO 16

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indicati nella tabella 16;• non compete se il reddito è superio-

re all’importo annuo dell’assegno so-ciale.

b) al soggetto coniugato:• non importa se il reddito personale

supera il limite dell’importo annuodell’assegno sociale;

• il reddito cumulato con quello delconiuge non deve, però, superare ildoppio dell’importo annuo dell’as-segno sociale, il cui importo è ripor-tato nella tabella 16;

• qualora il reddito cumulato superi ilpredetto importo, l’assegno socialenon compete.

L’importo mensile dell’assegno socia-le viene corrisposto per tredici mensi-lità, è esente da imposte, non è rever-sibile ai superstiti e,inoltre,non è espor-tabile, perciò si perde se l’interessato sitrasferisce all’estero.In presenza di redditi inferiori al limi-te in vigore, l’assegno viene corrispo-sto in misura ridotta, pari alla differen-za fra il limite annuo fissato dalla leggeed il reddito posseduto dal richiedentel’assegno e dall’eventuale coniuge.I redditi da prendere in considerazio-ne ai fini del diritto all’assegno socia-le sono:

• i redditi soggetti all’Irpef,al netto del-le imposizioni sia fiscali sia previ-denziali;

• i redditi esenti da imposte (pensionidi invalidità civile, di guerra, renditeper infortuni sul lavoro o malattie pro-fessionali);

• i redditi soggetti a ritenuta alla fonte oad imposta sostitutiva (interessi banca-ri e postali,interessi su Bot e Cct,ecc.);

• redditi soggetti a ritenuta alla fonte atitolo d’imposta o ad imposta sostitu-tiva;

• gli assegni alimentari percepiti a nor-ma del Codice Civile.

Non si deve tener conto,invece,tra l’al-tro, sempre ai fini del diritto all’assegnosociale, dei seguenti redditi:• gli assegni familiari e qualsiasi altro

trattamento di famiglia comunque de-nominato;

• i trattamenti di fine rapporto di lavo-ro (TFR) e relative anticipazioni;

• le competenze arretrate soggette a tas-sazione separata;

• il reddito della casa di abitazione e re-lative pertinenze;

• l’importo della pensione liquidata conil solo sistema contributivo;

• l’indennizzo previsto per danni pro-vocati da trasfusioni o vaccinazioni;

L’ASSEGNO SOCIALE E LA PENSIONE SOCIALE

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• le indennità di accompagnamento diogni tipo;

• l’importo dell’assegno sociale spet-tante al richiedente.

Si sottolinea che ai titolari dell’assegnosociale spettano, a determinate condi-zioni, anche la “maggiorazione socia-le” e il cosiddetto “incremento al mi-lione”, ovviamente di vecchie lire.In caso di ricovero, sono previste le se-guenti riduzioni dell’assegno sociale:• 50% quando il titolare dell’assegno è

ricoverato in istituto o comunità conretta a totale carico di enti pubblici;

• 25% quando la retta di ricovero è acarico del titolare dell’assegno socia-le o dei suoi familiari in misura in-feriore al 50% dell’assegno socialestesso.

L’assegno sociale non subisce alcuna ri-duzione, quindi viene pagato per inte-ro,quando la retta a carico dell’interes-sato o dei suoi familiari è superiore al50% dell’importo dell’assegno sociale.La domanda deve essere presentata tra-mite il modulo predisposto dall’Inps, el’assegno sociale decorre dal mese suc-cessivo a quello di presentazione delladomanda medesima.

Invalidi civili

Gli invalidi civili perdono, al compi-mento del 65° anno di età, l’assegno ola pensione di invalidità civile e fino al1995 acquisivano automaticamente lapensione sociale.Dal 1996 acquisisco-no, al compimento della predetta età,l’assegno sociale.Per entrambe le prestazioni si tiene con-to,nella trasformazione in pensione so-ciale o in assegno sociale, dei limiti direddito previsti per l’invalidità civile.Tali limiti di reddito vengono indicatinella tabella 17.

16.2 LA PENSIONE SOCIALEÈ stata istituita dalla Legge 153 del1969 ed è rimasta in vigore fino al1995. Dal 1° gennaio 1996 è stata so-stituita dall’assegno sociale.La pensio-ne sociale continua ad essere erogata acoloro che, avendone i requisiti, nehanno fatto domanda entro il 31 di-cembre 1995; quindi, le ultime pen-sioni sociali sono state liquidate condecorrenza dal 1° gennaio 1996, ossiadal mese successivo a quello di com-pimento dei 65 anni di età.I requisiti che davano diritto alla pen-sione sociale erano pressappoco identi-ci a quelli previsti per l’assegno sociale,

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di cui si è parlato nel precedente para-grafo:65 anni di età, cittadinanza italia-na, residenza in Italia e possesso di red-dito personale o cumulato con quellodel coniuge inferiori ai limiti di legge.Si ha diritto a percepire, in aggiunta al-la pensione sociale, anche l’integrazio-ne a € 516,94,del quale si è parlato nel

paragrafo 10 (precisamente al 10.2) re-lativo alle maggiorazioni.Considerato che vi sono ancora dellepersone che percepiscono questa pen-sione, si riportano, nella tabella 15, gliimporti dei trattamenti pensionistici edi limiti di reddito che bisogna non su-perare per continuare a poterne fruire.

L’ASSEGNO SOCIALE E LA PENSIONE SOCIALE

SINTESI SCHEMATICA

L’ASSEGNO SOCIALE E LA PENSIONE SOCIALE Si tratta di prestazioni assistenziali, il cui diritto non è legato al versamento di contribuzio-ne assicurativa; entrambi i trattamenti sono esenti da tasse

Assegno socialeSpetta ai cittadini italiani:• che hanno compiuto i 65 anni di età• che soggiornano legalmente nel territorio italiano da almeno 10 anni•che posseggono redditi inferiori a determinati limiti che vengono aggiornati annualmente

L’importo ed i limiti di reddito, sia personali che cumulati con quelli del coniuge, sono ri-portati nella tabella 16

Pensione socialeÈ stata istituita nel 1969 ed è rimasta in vigore fino al 31 dicembre 1995; dal 1° gennaio1996, è stata sostituita dall’assegno sociale

Continuano tuttora a percepirla coloro che l’hanno ottenuta entro il 1995; la pensione vie-ne revocata nel caso in cui il titolare possegga redditi superiori ai limiti indicati nella tabel-la 16

L’importo è riportato nella tabella 15; in aggiunta alla pensione sociale si può percepire,sussistendone i requisiti, anche l’integrazione al milione, di cui si è parlato nel paragrafo10.2

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Le persone disabili sono in continuoaumento: un problema che angustiamolte famiglie. I disabili in Europa so-no circa 37 milioni, di cui quasi 3 mi-lioni vivono in Italia. L’anno 2003 è

stato dedicato a loro dall’Unione Eu-ropea, che lo ha dichiarato Anno Eu-ropeo del Disabile. Obiettivo dell’ini-ziativa è stato di far prendere coscien-za e conoscenza dei problemi che af-

CAPITOLO 17

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fliggono queste persone. In quell’an-no, è stata svolta anche un’azione disensibilizzazione delle istituzioni e del-la società civile verso le problematichelegate al mondo della disabilità, met-tendo in rilievo – in particolare – ledifficoltà ed i disagi che la società e lestesse istituzioni creano a queste per-sone ed ai loro familiari.L’Organizzazione Mondiale della Sa-nità ha capovolto la filosofia di approccioal mondo della disabilità, proponendouna nuova metodologia di lavoro: nonpartire più dal concetto di handicap,madal grado di salute delle persone.Que-sto metodo, denominato InternationalClassification of Functioning,Disability andHealth (ICF), permette di valutare nonl’incapacità in sé, bensì quanto la per-sona è in grado di fare; quindi, si mirasoprattutto a recuperare il disabile allafunzionalità ed alla salute, ad indivi-duare gli ostacoli da rimuovere e gli in-terventi da attuare per consentire al di-sabile di raggiungere il massimo dellasua realizzazione. Questa nuova meto-dologia di lavoro è stata accettata da 191paesi, tra cui l’Italia.Tuttavia, per raggiungere questi risul-tati, non sono sufficienti le leggi: oc-corre la partecipazione diretta dei cit-

tadini, delle comunità e delle associa-zioni, secondo i principi della sussidia-rietà e della solidarietà.Questa “parte-cipazione”, per diventare elemento dipromozione e di trasformazione civi-le, richiede la conoscenza e la facilitàdi accesso alle informazioni, le qualinon possono e non devono essere la-sciate gestire solo dagli apparati buro-cratico-assistenziali.La partecipazione e la solidarietà pro-ducono promozione e trasformazionecivile, a condizione che si abbia ri-guardo,anzitutto,della dignità delle per-sone,e l’attenzione alla dignità esige diintervenire con giusti diritti e di mira-re all’eliminazione non solo degli ef-fetti, ma anche delle cause, attuandocioè il capovolgimento metodologicoindicato dall’Organizzazione Mondia-le della Sanità.Si tratta,peraltro,di un imperativo con-tenuto anche nella nostra Costituzione,che all’articolo 3 afferma che “tutti i cit-tadini hanno pari dignità sociale e sono egua-li davanti alla legge”, e che prosegue di-chiarando che “è compito della Repubbli-ca rimuovere gli ostacoli di ordine economicoe sociale che, limitando di fatto la libertà el’eguaglianza dei cittadini, impediscono ilpieno sviluppo della persona umana”.

DISABILITÀ E HANDICAP

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È, dunque, in questa logica di promo-zione della “partecipazione”– che, co-me si è detto,richiede conoscenza e fa-cilità di accesso alle informazioni – chesi presenta in questo paragrafo la legis-lazione emanata in attuazione dell’ar-ticolo 38 della Costituzione; tale arti-colo sancisce, tra l’altro, che “ogni citta-dino inabile al lavoro e sprovvisto dei mez-zi necessari per vivere, ha diritto al mante-nimento e all’assistenza sociale”.La legislazione riguardante il mondodelle disabilità, dopo un primo inter-vento organico attuato con la Legge118 del 1971, è stata caratterizzata daun susseguirsi disarmonico di aggiusta-menti, integrazioni e modifiche.Fa ec-cezione la Legge Quadro sull’assisten-za, la 104 del 1992.Prima di passare in rassegna le tre cate-gorie di disabili di cui si occupa la vi-gente legislazione, si sottolinea che laLegge 326 del 2003 ha abolito il ricor-so amministrativo. Pertanto, in tema diinvalidità civile, di cecità civile, di sor-domutismo,nonché per quanto riguardal’handicap e la disabilità ai fini del col-locamento obbligatorio al lavoro, nonc’è altra via, in presenza di un provve-dimento di respinta della domanda am-ministrativa, che quella di adire le vie

legali. La domanda giudiziale deve es-sere proposta, a pena di decadenza,en-tro sei mesi dalla data di comunica-zione all’interessato del provvedimen-to emanato al termine della proceduraamministrativa.

17.1 INVALIDI CIVILISi precisa anzitutto che, tra gli invalidicivili di cui si intende parlare, non ri-entrano i mutilati civili e militari diguerra, gli invalidi e mutilati del lavo-ro, e gli invalidi e mutilati per servizio.La legislazione che si prende in consi-derazione in questo paragrafo, è quellariguardante i soggetti che non sono di-venuti invalidi per una delle cause so-pra elencate e che non hanno diritto atrattamenti pensionistici derivanti dal-la prestazione di attività lavorativa pri-vata o pubblica.La legislazione vigente in materia pre-vede alcuni benefici riservati ai minoridi età ed altri che riguardano gli adulti.

I minorenni disabili

Il minore, che per la legge è colui chenon ha ancora compiuto i 18 anni dietà, è titolare – al pari di tutti gli altricittadini – dei diritti fondamentali cheriguardano la sua crescita armonica.

CAPITOLO 17

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Quindi, è titolare dei diritti alla salute,allo studio, al lavoro, ecc., di tutti queidiritti,cioè,genericamente indicati co-me di “cittadinanza”, che le conven-zioni internazionali e le leggi naziona-li gli riconoscono in quanto persona ecittadino.Il minore, tuttavia,è sottopo-sto alla potestà dei genitori o del lega-le rappresentante, per cui le domandee le dichiarazioni che deve fare, anchein ambito di assistenza sociale, passanoattraverso i genitori o il tutore. Questisono tenuti a presentare le domande perl’accertamento dell’invalidità civile e peril riconoscimento dell’handicap,domandeche vanno presentate alla Commissio-ne medica per l’invalidità civile pressol’ASL competente per territorio,la qua-le deve fissare la data della visita medi-ca entro tre mesi dal ricevimento del-la richiesta di riconoscimento.I modulidi domanda possono essere ritirati pres-so l’ASL o un Patronato.Quali sono le cause più frequenti dimenomazioni e disabilità? I progressidella medicina hanno fatto scomparireparecchie malattie infantili.Non poche, però, sono ancora presen-ti, quali le malattie genetiche, come lasindrome di Down: in questi bambini,lo sviluppo intellettivo può essere nor-

male o quasi, ma è necessaria un’ade-guata assistenza durante l’età dello svi-luppo, che assicuri il miglior livello diapprendimento e di socializzazione pos-sibile. Un’assistenza continua è neces-saria pure per le malattie neurologicheche causano difficoltà nei movimenti,o per patologie come l’epilessia che,so-lo se ben curata ed assistita, permetteuno sviluppo normale.Vi sono, poi, le malattie metaboliche,delle quali la più frequente è il diabe-te infantile,che richiede particolari at-tenzioni igieniche e dietetiche, non-ché la somministrazione quotidiana difarmaci; le malattie del sangue di tipoleucemico, che guariscono nella mag-gior parte dei casi grazie a cure pro-lungate che impegnano il bambino edi genitori; i ritardi mentali, che richie-dono di essere seguiti con molta at-tenzione dal punto di vista psicologi-co e pedagogico. Infine, non si devo-no dimenticare i postumi dei troppi in-cidenti domestici e di gioco che, conuna migliore prevenzione, potrebberosicuramente diminuire e lasciare con-seguenze meno gravi.I minori disabili nel sistema delle inva-lidità civili,cecità civili e sordomutismohanno diritto a prestazioni economi-

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che dirette ed indirette. Si parlerà, neiprossimi paragrafi,delle prestazioni con-nesse alla cecità ed al sordomutismo; inquesto paragrafo si tratteranno solo leprestazioni previste per i minori rico-nosciuti invalidi civili e portatori di han-dicap,che – per quanto attiene alle pre-stazioni economiche dirette – so-no: la “indennità mensile di frequenza” ela “indennità di accompagnamento”.L’indennità di frequenza spetta ai mino-ri in possesso dei prescritti requisiti sa-nitari e amministrativi.Il requisito sanitario si concretizza nelriconoscimento, da parte della Com-missione medica dell’ASL,di essere “mi-nore con difficoltà persistenti a svolge-re i compiti e le funzioni della propriaetà”, oppure di essere affetto da “ipoa-cusia con perdita uditiva superiore ai60 decibel nell’orecchio migliore nel-le frequenze di 500,1000,1500 Hertz”.I requisiti amministrativi sono:a) frequenza continua o periodica dicentri ambulatoriali o di centri diurni,anche di tipo semiresidenziale pubbli-ci o privati, compresi i trattamenti diday hospital, purché operanti in regimeconvenzionale, specializzati nel tratta-mento terapeutico o nella riabilitazio-ne e nel recupero di persone handi-

cappate, oppure in alternativa,• frequenza di scuole pubbliche o pri-

vate, d’ogni genere e grado, dall’asilonido e dalla scuola materna,alla scuo-la dell’obbligo;

• frequenza di centri di formazione oaddestramento professionale finaliz-zati al reinserimento sociale e lavora-tivo dei soggetti;

b) stato di bisogno economico; il mi-nore non deve avere redditi personali su-periori ai limiti indicati nella tabella 18;c) cittadinanza italiana o, in alternativa,di uno stato appartenente all’UnioneEuropea, oppure, cittadinanza stranieradi soggetti con carta di soggiorno;d) residenza nel territorio nazionale.

La misura dell’indennità di frequenza èuguale a quella della pensione per gliinvalidi civili, i cui importi sono ripor-tati nella tabella 18. L’erogazione de-corre dal primo giorno del mese suc-cessivo all’inizio del trattamento tera-peutico o della frequenza scolastica,pur-ché a tale data sia già presente il rico-noscimento d’invalidità da parte del-l’ASL.La corresponsione dell’indenni-tà di frequenza, che viene effettuatamensilmente,è limitata all’effettiva du-rata del trattamento terapeutico o del

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corso scolastico,ed ha termine dal me-se successivo a quello di cessazione del-la frequenza. L’indennità di frequenzanon è compatibile con qualsiasi formadi ricovero e non può essere erogata acoloro che percepiscono l’indennità diaccompagnamento.L’indennità di accompagnamento spetta al-le seguenti condizioni:a) aver ottenuto il riconoscimento, daparte della Commissione dell’ASL, diessere• “minore impossibilitato a deambula-

re senza l’aiuto permanente di un ac-compagnatore”, oppure

• “minore necessitante d’assistenza con-tinua, non essendo in grado di com-piere gli atti quotidiani della vita”;

b) avere la cittadinanza italiana o quel-la di uno stato appartenente all’Unio-ne Europea, oppure, in caso di cittadi-nanza straniera, avere la carta di sog-giorno;c) avere la residenza nel territorio na-zionale.L’indennità di accompagnamento nonspetta a coloro che sono ricoverati gra-tuitamente a tempo pieno; gli impor-ti di questa indennità sono riportatinella tabella 18.A queste prestazioni economiche di-

rette, si aggiungono delle prestazioniindirette. L’assegno al nucleo familia-re, che ha sostituito per i lavoratori di-pendenti gli assegni familiari, è mag-giorato in presenza di un invalido civi-le o di un portatore di handicap. La for-nitura di protesi con finalità di preven-zione,cura e riabilitazione della disabi-lità permanente, spetta indipendente-mente dal riconoscimento delle “diffi-coltà persistenti” o del diritto alla “in-dennità di accompagnamento”.Il minore disabile ha necessità di esserericonosciuto anche persona handicap-pata ai sensi della Legge 104 del 1992;tale riconoscimento serve per la scuolae la formazione professionale, per mol-te agevolazioni fiscali e per l’acquisto diautovetture e materiale informatico,perlavori di abbattimento delle barriere ar-chitettoniche e per altro ancora.La Legge 104 prevede, inoltre, il rico-noscimento dell’handicap in situazione digravità, il che apre le porte alle agevo-lazioni lavorative previste per i genito-ri,dei quali si parlerà trattando dei con-gedi parentali. La domanda deve esserepresentata sullo stesso modulo della do-manda di riconoscimento di invaliditàcivile alla Commissione medica inte-grata dell’ASL.

DISABILITÀ E HANDICAP

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I maggiorenni disabili

Molti dei diritti dei cittadini disabili siconcretizzano mediante il riconosci-mento di requisiti medico-legali, qualil’invalidità,la non autosufficienza,la di-sabilità, l’handicap. L’accertamento diquesti requisiti è demandato alle Re-gioni,le quali lo attuano tramite le Com-missioni mediche,integrate con opera-tori sociali, presenti in tutte le ASL.Si riportano sinteticamente le defini-zioni che le leggi danno delle varie si-tuazioni di disabilità.

Invalidità civile• per i cittadini di età compresa tra i 18 e i

65 anni, l’invalidità civile è intesa co-me perdita permanente parziale o to-tale della capacità generica di lavoro,a causa di menomazioni fisico/psi-chiche o di malattie croniche. L’ag-gettivo permanente è da intendersi co-me sinonimo di duraturo,piuttosto chedi irrecuperabile e definitivo;

• per i cittadini con più di 65 anni di età,la valutazione dell’invalidità civile sirifà a quella dei minori, in quanto perlegge sono incollocabili al lavoro e,dunque, non più valutabili in termi-ni di “capacità lavorativa parziale o to-tale”. Quindi, per loro, l’invalidità è

espressa in termini di “difficoltà per-sistenti a svolgere i compiti e le fun-zioni proprie dell’età”.

Non autosufficienzaPer la legge, vi è non autosufficienza inpresenza di una di queste due situa-zioni:• impossibilità di deambulare senza l’aiu-

to permanente di un accompagnatore;• necessità di assistenza continua per gli

atti quotidiani della vita.

HandicapLa Legge Quadro 104 del 1992 per l’as-sistenza, l’integrazione sociale ed i di-ritti delle persone handicappate, defi-nisce persona handicappata “colui chepresenta una minorazione fisica, psi-chica o sensoriale, stabilizzata o pro-gressiva, che è causa di difficoltà di ap-prendimento,di relazione o di integra-zione lavorativa e tale da determinareun processo di svantaggio sociale o diemarginazione”. La definizione evi-denzia una duplice valenza:la prima at-tiene alla sfera sanitaria e la seconda aquella sociale.

I disabili hanno,anzitutto,diritto all’as-sistenza sanitaria, che prevede le pre-

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stazioni di prevenzione, cura, riabilita-zione e le cosiddette prestazioni inte-grate dei servizi sociali e di quelli sani-tari; queste ultime fanno fatica a de-collare e, pertanto, la loro attuazione èancora oggi carente.I disabili hanno, inoltre, diritto• alla fornitura di protesi ed ausili: spetta

con un’invalidità di almeno il 34%,oppure quando sussistono difficoltàpersistenti a svolgere le funzioni pro-prie dell’età;

• al bonus di 2 mesi per ogni anno di lavo-ro:dal 2002,a coloro che hanno un’in-validità superiore al 74% sono rico-nosciuti,a domanda,due mesi di con-tribuzione figurativa per ogni anno diattività lavorativa;la contribuzione fi-gurativa,che può raggiungere al mas-simo cinque anni,è utile ai fini del ri-conoscimento del diritto alla pensio-ne e per la sua liquidazione;

• all’esenzione dal pagamento dei ticket:spetta con un’invalidità non inferio-re al 67%;

• al collocamento obbligatorio: con l’inva-lidità non inferiore al 46% e l’età com-presa tra i 18 e i 55 anni, si ha dirittoad essere iscritti nelle liste speciali dicollocamento;

• al congedo per cure: spetta,per un massi-

mo di 30 giorni all’anno,a coloro chehanno un’invalidità superiore al 50%e l’età compresa tra i 18 e 65 anni.

Sono previste anche prestazioni eco-nomiche, il cui diritto è subordinato,oltre che a requisiti sanitari, a requisitireddituali, indicati nella tabella 18 edaggiornati ogni anno. Non è soggettoad alcun requisito reddituale solo l’as-segno di accompagnamento.Vediamo,nei dettagli, ciascuna prestazione.

La pensione di inabilità spetta a co-loro che:• sono stati riconosciuti invalidi al 100%;• hanno un’età compresa tra i 18 e i 65

anni.Al compimento dei 65 anni, lapensione di inabilità viene sostituitadall’assegno sociale a carico dell’Inps;

• possiedono redditi personali non su-periori al limite fissato dalla legge,i cuiimporti sono indicati nella tabella 18.

La pensione di inabilità, che è compa-tibile con altri trattamenti pensionisti-ci, il cui importo è adeguato ogni an-no come indicato nella tabella 18, vie-ne corrisposta per 13 mensilità.

L’assegno mensile per invaliditàparziale spetta a coloro che:

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• hanno una riduzione della capacitàlavorativa pari o superiore al 74%;

• hanno un’età compresa tra i 18 e i 65anni;

• possiedono redditi personali non su-periori al limite fissato dalla legge; ilimiti reddituali sono indicati nella ta-bella 18.

L’importo mensile dell’assegno,indica-to nella tabella 18, viene pagato per 13mensilità dall’Inps.L’invalido civile par-ziale, per poter conseguire l’assegnomensile, deve trovarsi nella situazionedi “incollocato al lavoro”, cioè di nonessere disoccupato per aver rifiutato unposto di lavoro al quale sia stato chia-mato in base alle disposizioni sul col-locamento obbligatorio.

L’indennità di accompagnamentospetta a coloro che:• hanno la riduzione della capacità la-

vorativa del 100%;• siano non autosufficienti, ossia si tro-

vino nell’impossibilità di camminaresenza l’aiuto permanente di un ac-compagnatore, oppure abbiano la ne-cessità di un’assistenza continua percompiere gli atti quotidiani della vita.

Per l’indennità di accompagnamentonon sono previsti limiti di reddito e di

età. Non spetta, però, a coloro che so-no ricoverati gratuitamente nelle strut-ture pubbliche, ed è incompatibile conanaloghe indennità, quale – ad esem-pio – l’assegno di accompagnamentocorrisposto dall’Istituto Infortuni.Concludendo, si precisa che hanno di-ritto alle suddette prestazioni economi-che,oltre ai cittadini italiani,anche i cit-tadini degli stati membri dell’UnioneEuropea regolarmente residenti in Ita-lia e che abbiano svolto un lavoro di-pendente o autonomo in uno degli sta-ti dell’Unione Europea.Il diritto alle pre-stazioni economiche è esteso ai cittadi-ni degli stati extracomunitari titolari dicarta di soggiorno, nonché ai minoriiscritti nella loro carta di soggiorno.

17.2 CIECHI CIVILITra le varie categorie di disabili, i ciechisono stati i primi ad avere un interven-to legislativo di tutela. Il primo inter-vento risale al 1948; a questo, seguironola Legge 632 del 1954, la Legge 66 del1962 e la Legge 382 del 1970,che è quel-la che ancor oggi disciplina la materia.Si considerano ciechi civili, i cittadi-ni la cui cecità, sia essa congenita o so-pravvenuta, non derivi da causa diguerra, di infortunio sul lavoro o da

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causa di servizio. Le categorie rico-nosciute sono:a) i ciechi assoluti, ossia con nessunresiduo visivo in entrambi gli occhi coneventuali correzioni;b) i ciechi parziali:• con residuo visivo superiore a 1/20

in entrambi gli occhi con eventualecorrezione, i cosiddetti ventesimisti;

• con residuo visivo superiore a 1/20,ma non superiore a 1/10 in entram-bi gli occhi con eventuale correzio-ne; si tratta dei cosiddetti decimisti, aiquali oggi è concessa solo la facoltàdi iscriversi alle liste del collocamen-to obbligatorio.La Legge 632 del 1954li aveva inclusi fra gli assistiti, ma fu-rono poi esclusi dall’assistenza con lasuccessiva Legge 66 del 1962; è statofatto salvo,però, l’assegno a vita se giàconcesso, salvo revoca per il supera-mento dei limiti di reddito.

Le provvidenze economiche attual-mente previste riguardano i ciechi as-soluti e quelli parziali detti ventesimi-sti, e sono:• per i ciechi assoluti, la pensione non

reversibile e l’indennità di accompa-gnamento;

• per i ciechi parziali, la pensione nonreversibile e l’indennità speciale.

Ciechi assoluti

La pensione non reversibileper i cie-chi assoluti è stata istituita dall’art.8 del-la Legge 66 del 1962, che ha trasfor-mato in pensione l’originario assegnoprevisto fin dal 1948.Questa provvidenza economica spettaai ciechi totali,purché maggiorenni,cheabbiano la cittadinanza italiana, sianoresidenti in Italia e non abbiano reddi-ti superiori ai limiti riportati nella ta-bella 19. Per gli apolidi o cittadini distati extracomunitari,vi è una situazio-ne particolare, attualmente oggetto diesame di legittimità costituzionale: ineffetti, per ottenere il riconoscimentodel requisito sanitario,è sufficiente ave-re il permesso di soggiorno,mentre perla concessione del trattamento econo-mico è necessario essere in possesso del-la carta di soggiorno.Norme particolari riguardano• i minori: inizialmente non era previ-

sta la concessione della pensione; fuestesa anche ai minori dalla Legge 33del 1980,ma successivamente la Leg-ge 508 del 1988 ha escluso i minoridal diritto alla pensione non reversi-bile, attribuendo loro il diritto all’in-dennità di accompagnamento previ-sta per ciechi assoluti;

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• gli ultrasessantacinquenni: la pensionenon reversibile continua ad essere ero-gata anche dopo il compimento dei65 anni di età.

La pensione non reversibile è corri-sposta per 13 mensilità ed il relativoimporto, riportato nella tabella 19, èdifferenziato in relazione alla circo-stanza che il cieco assoluto sia o nonsia ricoverato.Questo trattamento eco-nomico è cumulabile con analoghe pre-stazioni pensionistiche.L’indennità di accompagnamentospetta, indipendentemente dai redditiposseduti, ai ciechi assoluti che ab-biano la cittadinanza italiana e la resi-denza in Italia. Il beneficio si estendeanche ai cittadini dell’Unione Europeache risiedono stabilmente in Italia.Pergli apolidi ed i cittadini extracomuni-tari vale quanto detto in merito allapensione non reversibile.Gli importi dell’indennità di accom-pagnamento, che vengono aggiornatiannualmente, sono riportati nella ta-bella 19.Si sottolinea che la Legge 289del 2000 ha disposto la riduzione di €93 al mese dell’importo dell’indenni-tà di accompagnamento nei periodi incui il cieco assoluto usufruisce dell’ac-compagnamento di un obiettore di co-

scienza o di un volontario del serviziocivile.L’indennità di accompagnamento vie-ne corrisposta per 12 mensilità ed ècompatibile con lo svolgimento di at-tività lavorativa. Dal 1° gennaio 1991,è cumulabile con l’indennità di co-municazione per sordomuti e con l’in-dennità di accompagnamento per in-validi civili,mentre è incompatibile conanaloghe indennità per causa di guer-ra, di lavoro o di servizio.

Ciechi parziali

La pensione non reversibile spettaai ciechi parziali, ventesimisti, che ri-siedono in Italia ed hanno la cittadi-nanza italiana o di uno stato dell’U-nione Europea; in questo caso devonorisiedere stabilmente in Italia. Per gliapolidi ed i cittadini di paesi extraco-munitari vale quanto detto trattandodei ciechi assoluti. È richiesto, inoltre,di non possedere redditi superiori ai li-miti indicati nella tabella 19.L’importo della pensione reversibiledovuta ai ventesimisti è identico a quel-lo fissato per i ciechi civili totali chesono ricoverati,e che è riportato nel-la predetta tabella 19. Dal 1° gennaio1991, questo trattamento economico

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è cumulabile con analoghe prestazio-ni pensionistiche.L’indennità speciale, il cui importoè riportato nella tabella 19,spetta ai cie-chi parziali, ventesimisti, con gli stessirequisiti di nazionalità e residenza chesono stati indicati sopra per la pensio-ne non reversibile.È cumulabile con lapensione non reversibile ed è corri-sposta senza alcuna riduzione anche nelcaso di ricovero gratuito dell’ipove-dente a spese dello stato o di altro en-te pubblico.Questa prestazione spetta indipenden-temente sia dai redditi posseduti, siadall’età; spetta, quindi, anche ai mino-ri.Anche l’indennità speciale è sottopo-sta alla riduzione di € 93 al mese neiperiodi in cui l’ipovedente è accom-pagnato da un obiettore di coscienza oda un volontario del servizio civile, edè corrisposta per 12 mensilità.La Legge 62 del 9 agosto 1954 avevaistituito “l’assegno a vita” per i cie-chi decimisti, ma la successiva Legge66 del 10 febbraio 1962 lo ha soppres-so. Continuano a percepirlo coloro aiquali era stato concesso in vigenza del-la legge del 1954; si riportano, pertan-to,gli importi ed i limiti di reddito nel-

la tabella 19-A.Coloro che tuttora go-dono di questo assegno, possono per-derlo qualora posseggano redditi supe-riori ai limiti fissati dalla legge.

17.3 SORDOMUTISono considerati sordomuti coloro che:mancano dell’udito fin dalla nascita;• hanno perso la funzione uditiva nel-

l’età evolutiva, ossia entro il 12° an-no di età;

• per un’ipoacusia grave, insorta primadel 12° anno di età,hanno subito unasensibile difficoltà di apprendimentodel linguaggio parlato.

Sono considerati ipoacusici gravi co-loro il cui deficit uditivo è pari o su-periore a 75 decibel HTL di media trale frequenze 500, 1000, 2000 Hertz inentrambe le orecchie o nell’orecchiomigliore.Le prestazioni economiche previste peri sordomuti sono:• la pensione non reversibile;• l’indennità di comunicazione.

Pensione non reversibile

La pensione non reversibile spetta aisordomuti tra il 18° e il 65° anno dietà, a condizione che abbiano la citta-

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dinanza italiana e risiedano in Italia; ilbeneficio è esteso anche ai cittadini del-l’Unione Europea che risiedono in Ita-lia. Per gli apolidi ed i cittadini extra-comunitari, vi è la stessa situazione il-lustrata nel paragrafo precedente ri-guardante i ciechi civili.Per il diritto alla pensione, è richiestol’ulteriore requisito di non possedereredditi superiori ai limiti indicati nel-la tabella 20 che, attualmente, sonouguali a quelli previsti per gli invalidicivili totali.La pensione reversibile viene corri-sposta per 13 mensilità ed è cumulabi-le con analoghe prestazioni pensioni-stiche; il suo importo, che è indicatonella predetta tabella 20, è uguale aquello della pensione non reversibiledovuta ai ciechi civili non ricoverati.

Indennità di comunicazione

L’indennità di comunicazione, il cuiimporto è riportato nella tabella 20,spetta con gli stessi requisiti di cittadi-nanza e residenza previsti per la pen-sione non reversibile, indipendente-mente dai redditi posseduti.Viene ri-conosciuta anche ai minori ed agli ul-trasessantacinquenni,e spetta anche du-rante i periodi di ricovero in istituti.

17.4 I CONGEDI PARENTALII congedi parentali, ossia le possibilitàdi astenersi dal lavoro per assistere ibambini ed i portatori di handicap, in-tegrano gli aiuti previsti per le situa-zioni di disabilità.I congedi previsti dal-l’attuale legislazione riguardano la ma-ternità e l’handicap.

Maternità

La legislazione in materia di tutela del-la maternità e della paternità,dopo averdisposto il divieto di far lavorare le don-ne, escluse le lavoratrici autonome,neidue mesi antecedenti il parto e nei tremesi successivi alla nascita del bambi-no, accorda ad entrambi i genitori lapossibilità di astenersi dal lavoro per glieventi e le situazioni che di seguito sipresentano.

Congedo parentale standardÈ riconoscibile fino agli 8 anni di età delbambino ed è utilizzabile come segue:• 6 mesi, continuativi o frazionati, per

la madre;• 6 mesi,elevabili a 7,continuativi o fra-

zionati, per il padre;• 10 mesi, continuativi o frazionati,

qualora sia un solo genitore a pren-dersi cura del bambino. La condi-

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zione di genitore solo viene ricono-sciuta nel caso in cui l’altro coniu-ge sia morto, abbia abbandonato lafamiglia o non abbia riconosciuto ilfiglio.L’affidamento ad un unico ge-nitore deve risultare da un provve-dimento formale.

Anche i genitori adottivi o affidataripossono usufruire del congedo paren-tale, ed i limiti di età del bambino so-no superiori a quelli previsti per i figlibiologici.Il congedo parentale spetta per ciascunfiglio e, quindi, in caso di parto ge-mellare o plurigemellare, ciascun ge-nitore ha diritto di fruire, per ogni na-to,del numero di mesi di congedo cheabbiamo indicato qui sopra.Hanno diritto al congedo parentale ilavoratori dipendenti, con esclusionedegli addetti ai servizi domestici, deilavoratori a domicilio e dei titolari dirapporto di collaborazione iscritti allagestione separata dell’Inps. Le lavora-trici autonome possono godere del con-gedo parentale per un massimo di tremesi entro il primo anno di vita delbambino.L’indennità di congedo parentale stan-dard è pari al 30% della retribuzionemedia giornaliera.

Congedo per la malattia del bambinoEntrambi i genitori, alternativamen-te, hanno diritto ad astenersi dal lavo-ro in caso di malattia dei propri figli;in particolare, in relazione all’età delbambino:• fino a tre anni di età, l’astensione

può effettuarsi senza alcun limite;• dai tre agli otto anni di età, l’asten-

sione è possibile nel limite di cin-que giorni lavorativi all’anno per cia-scun genitore.

In caso di adozione o affidamento, l’a-stensione dei genitori per malattia delfiglio è così disciplinata:• fino a sei anni di età del bambino,

l’astensione non ha limiti di tempo;• dai sei agli otto anni di età del bam-

bino,l’astensione è consentita nel li-mite di cinque giorni lavorativi al-l’anno per ciascun genitore.

Le malattie del bambino devono es-sere documentate con certificato me-dico ed i periodi di assenza dei geni-tori non vengono retribuiti, ma ven-gono calcolati nell’anzianità di servi-zio, esclusi gli effetti relativi alle ferie,alla tredicesima mensilità ed alla gra-tifica natalizia.

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Handicap

Occorre distinguere tra i figli mino-renni e quelli maggiorenni.

Genitori di figli minoriI genitori – compresi gli adottivi e gliaffidatari – di minori con handicap insituazione di gravità, possono usufruiredi permessi per l’assistenza e la cura deldisabile.L’handicap in situazione di gravità può es-sere certificato:• dalla Commissione medica integrata

dell’ASL di residenza;• dal medico specialista dell’ASL, con

validità semestrale;• per i portatori di sindrome di Down

anche dal proprio medico di base,concertificato rilasciato in seguito a pre-sentazione del cariotipo.

Per i figli fino a tre anni di età, i permes-si possono consistere nel prolungamentodel congedo parentale standard (o asten-sione facoltativa) che, nella generalitàdei casi, è di sei mesi e dà diritto al-l’indennità pari al 30% della media re-tributiva giornaliera; nel caso di figlicon handicap in situazione di gravità, lamadre o il padre ha diritto al congedoparentale standard fino al compimentodei tre anni di età del bambino. In al-

ternativa all’astensione facoltativa, lamadre o il padre ha diritto ad una odue ore (a seconda dell’orario di lavo-ro) di permesso giornaliero retribuito.Per i figli da tre a diciotto anni di età, ipermessi – nella misura massima di tregiorni al mese – possono essere usu-fruiti alternativamente dai due genito-ri; ad esempio:madre 2 giorni, padre 1giorno,anche coincidente con uno deidue giorni della madre.

Genitori di figli maggiorenni e familiari di persone handicappateI genitori ed i familiari lavoratori pos-sono usufruire dei giorni di permessomensili, anche se il maggiorenne por-tatore di handicap non è convivente,soddisfacendo ovviamente a determi-nate condizioni. L’assistenza, che pri-ma doveva essere continua ed esclusiva,ora deve assumere i caratteri della si-stematicità e dell’adeguatezza.È lasciata alla persona con handicap insituazione di gravità – o al suo ammini-stratore di sostegno, oppure al suo tu-tore legale – la facoltà di scegliere chi,all’interno della famiglia e nell’ambitoparentale, debba prestargli l’assistenza.Pertanto, non è più rilevante, come loera in precedenza, che all’interno del-

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la famiglia si trovino dei familiari con-viventi non lavoratori, idonei a forni-re l’assistenza necessaria. Similmente,anche l’assistenza non deve essere ne-cessariamente quotidiana, ma è suffi-ciente che risponda con sistematicità edadeguatezza alle necessità della perso-na con handicap.Quindi, il requisito dell’esclusività nonsignifica esclusione di qualsiasi altra for-ma di assistenza pubblica o privata. In-fatti, sia l’assistenza delle strutture pub-bliche, sia quella di badanti, sia quelladel volontariato, non impediscono alfamiliare convivente lavoratore di usu-fruire dei permessi mensili di astensio-ne dal lavoro per assistere il congiuntocon handicap. Solo il ricovero a tempopieno, cioè per tutte le 24 ore, inibiscela fruizione dei permessi.Tuttavia, fan-no eccezione i ricoveri a tempo pieno:• del bambino di età inferiore ai tre an-

ni, con handicap in situazione di gravi-tà,per il quale i sanitari ospedalieri at-testino il bisogno di assistenza da par-te di un genitore o di un familiare;

• della persona con handicap in situa-zione di gravità in coma vigile e/o insituazione terminale, su valutazionedel dirigente responsabile del centromedico legale dell’Inps.

Coloro ai quali è stato negato, in for-za della maggiore rigidità delle condi-zioni precedentemente vigenti, il per-messo di astensione dal lavoro per as-sistere il congiunto portatore di handi-cap, possono ora ripresentare la richie-sta, avvalendosi – se lo ritengono op-portuno – dell’assistenza di un Patro-nato.

Congedi straordinari per figli o fratelli con handicap in situazione di gravitàLa lavoratrice madre o, in alternativa,il lavoratore padre o,dopo la loro scom-parsa, uno dei fratelli o sorelle convi-venti col soggetto portatore di handi-cap in situazione di gravità, hanno dirit-to a fruire di un congedo di due anni nel-la vita assicurativa previdenziale. Coluiche usufruisce del congedo ha dirittoad un’indennità corrispondente all’ul-tima retribuzione percepita,con un im-porto massimo stabilito e rivalutato an-nualmente. Il periodo è coperto, a ri-chiesta dell’interessato, da contribu-zione figurativa.La fruizione, durante la vita lavorativa,di eventuali ulteriori periodi di asten-sione dal lavoro non dà diritto a retri-buzione,ma solo alla conservazione del

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posto di lavoro per due anni.Queste disposizioni,come si vede,con-cedono il diritto a fruire del congedodi due anni ai genitori, ai fratelli ed al-le sorelle; non lo concedono al coniu-ge. Ma la Corte Costituzionale, consentenza n.158 dell’8 maggio 2007,hadichiarato illegittima questa norma nel-la parte in cui non consente di fruiredel predetto congedo anche al coniugeconvivente con soggetto portatore dihandicap in situazione di gravità. Pertan-to, ora, a seguito del pronunciamentodella Corte Costituzionale, il coniugeche ha la moglie o il marito portatoredi handicap in situazione di gravità (rico-nosciuta con le modalità prima ricor-date), può fruire del congedo retribui-to di due anni. Gli interessati possonorivolgersi ad un Patronato, che cureràl’istruttoria e la presentazione delle re-lative domande.

17.5 L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNOLa Legge 6 del 9 gennaio 2004 ha af-fiancato alla figura del tutore e del cura-tore, quella dell’amministratore di soste-gno. Per meglio comprendere questonuovo strumento giuridico, è oppor-tuno fare un confronto con quelli del-

l’interdizione e dell’inabilitazione che so-no già in vigore.Il tutore assiste la persona che, con sen-tenza emessa a seguito di un appositoprocedimento giudiziale,viene dichia-rato interdetto,in quanto si trova in con-dizioni di abituale infermità mentaleche la rende incapace di provvedere aipropri interessi.Sempre con provvedi-mento giudiziale, il curatore è chiama-to ad occuparsi degli interessi della per-sona che viene dichiarata inabilitata,per-ché è in condizioni di incapacità men-tale in misura meno grave di quelle del-l’interdetto. L’amministratore di sostegno èstato, invece, istituito per dare assisten-za alla “persona che, per effetto di un’in-fermità, ovvero di una menomazione fisicao psichica, si trova nella impossibilità, an-che parziale o temporanea, di provvedere aipropri interessi”.Quanto sopra evidenzia che il tutore edil curatore sono chiamati ad intervenirein situazioni che, pur con gradi diver-si di gravità, sono connesse all’incapa-cità mentale di intendere e di volere,mentre l’amministratore di sostegno ha ilcompito di assistere e tutelare le per-sone che, pur conservando la capacitàdi intendere e di volere, hanno diffi-coltà nell’espletamento delle funzioni

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della vita quotidiana.Quindi, l’amministratore di sostegno, al

contrario di quanto avviene nel casodell’interdizione e dell’inabilitazione,nonsi sostituisce totalmente all’interessato,ma semplicemente lo aiuta nei casi incui, pur avendo la capacità di intende-re e di volere, è in difficoltà a provve-dere a se stesso. È una figura pensataper dare aiuto a coloro che faticano afar fronte ai propri impegni ed a cura-re i propri diritti ed interessi: gli an-ziani,dunque,magari ricoverati per lun-ghe degenze,ma anche i malati termi-nali, i ciechi, gli handicappati, gli alco-listi,i tossicodipendenti,i detenuti,ecc.C’è un secondo aspetto da evidenzia-re: la snellezza della procedura e la suaflessibilità. La nomina dell’amministra-tore di sostegno è affidata al giudice tu-telare, che deve provvedervi entro 60giorni dalla richiesta. La domanda, perla cui presentazione non c’è bisognodell’assistenza dell’avvocato, può esse-re presentata dallo stesso beneficiario,il quale ha la facoltà di chiederne la re-voca in qualsiasi momento.La doman-da di nomina dell’amministratore di so-stegno può essere presentata anche dal

coniuge o da altri parenti,da amici,dairesponsabili dei servizi sanitari o so-ciali.Comunque,è sempre lo stesso in-teressato che ha il potere di indicare algiudice il nome della persona da no-minare quale suo amministratore di so-stegno.Il decreto di nomina deve indicare, tral’altro, gli atti che l’amministratore di so-stegno ha il potere di compiere in no-me e per conto del beneficiario, la du-rata dell’incarico,i limiti delle spese chel’amministratore può effettuare utiliz-zando le risorse del beneficiario, la pe-riodicità con cui l’amministratore di so-stegno deve riferire al giudice circa l’at-tività svolta e le condizioni di vita per-sonale e sociale del beneficiario, ecc.Si può ben dire che i promotori dellalegge hanno voluto privilegiare l’im-pegno a valorizzare l’interessato, a nonmortificare la sua autonomia, a contri-buire alla sua realizzazione personale.L’amministratore di sostegno sappia, dun-que,anche riempire l’eventuale solitu-dine della persona di cui deve pren-dersi cura,sia in grado di asciugare qual-che lacrima, operi con il sorriso e ri-esca a far sorridere.

DISABILITÀ E HANDICAP

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DISABILITÀ E HANDICAP

INVALIDI CIVILIOccorre distinguere tra:

a) i minorenni disabiliL’indennità di frequenza spetta ai minori di 18 anni di età:• che abbiano persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, op-pure siano affetti da ipoacusia con perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio mi-gliore, alle frequenze di 500, 1000, 1500 Hertz

• frequentino corsi di studio, in scuole pubbliche o private, di qualunque ordine e grado,compresi i corsi di formazione o addestramento professionale; oppure si avvalgano dicentri specializzati ambulatoriali o diurni, anche semiresidenziali, pubblici o privati con-venzionati, per trattamenti terapeutici, riabilitativi o di recupero

• posseggano redditi non superiori a quelli della tab. 18• abbiano la cittadinanza italiana o di paesi dell’UE o, se cittadini extracomunitari, abbiano

la carta di soggiornoÈ incompatibile con l’indennità di accompagnamento, con l’indennità dei ciechi parziali equella di comunicazione dei sordomutiL’indennità di accompagnamento viene concessa alle stesse condizioni degli adulti, tratta-te più avanti

b) i maggiorenni disabiliSono i disabili di età compresa fra 18 e 65 anni, ed hanno diritto, con un grado di invalidi-tà del:• 34%, alla fornitura di protesi ed ausili• 46%, al collocamento obbligatorio• 67%, all’esenzione parziale del ticket sanitario• 75%, all’accredito di contribuzione figurativa per pensione• 80%, alla riduzione dell’età pensionabile

Hanno diritto anche alle seguenti prestazioni economiche:

a) all’assegno mensile (importo indicato nella tabella 18)• con grado di invalidità del 74%• con redditi non superiori a quelli indicati nella tabella 18• con cittadinanza italiana o estera, come per i minori• con situazione di “non collocato” al lavoro

CAPITOLO 17

SINTESI SCHEMATICA

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DISABILITÀ E HANDICAP

b) alla pensione di inabilità (importo indicato nella tabella 18)• con grado di invalidità del 100%• con redditi non superiori ai limiti indicati nella tabella 18• con cittadinanza italiana o estera come per i minori

c) all’indennità di accompagnamento• per minori e maggiorenni senza alcun limite di età • nessun limite di reddito• cittadinanza come detto sopra• incompatibile con ricoveri a carico pubblico e con prestazioni analoghe

CIECHI CIVILILa legge contempla i ciechi assoluti ed i ciechi parziali

CIECHI ASSOLUTIHanno diritto:

a) alla pensione non reversibile• dopo il compimento del 18° anno di età• con la cecità assoluta• con reddito personale non superiore ai limiti indicati nella tabella 19; è irrilevante l’attivi-

tà lavorativa• cittadinanza italiana, o della UE o di altri stati, se c’è possesso della carta di soggiorno• è cumulabile con l’indennità di comunicazione per sordomuti e con la pensione e l’in-

dennità di accompagnamento degli invalidi civili per altra menomazione• è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per cause di lavoro, di guerra e di

servizio; vi è la facoltà di scegliere il trattamento più favorevole

b) all’indennità di accompagnamento• non ci sono limiti di età• è richiesta la cecità assoluta• sono irrilevanti i redditi e la condizione lavorativa• cittadinanza come detto per la pensione non reversibile• è cumulabile con l’indennità di comunicazione per i sordomuti, con pensioni e indennità

d’accompagnamento per invalidi civili concesse per altra menomazione• è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per cause di lavoro, di guerra e di

servizio; vi è la facoltà di scegliere il trattamento più favorevole

L’importo di entrambe le prestazioni è indicato nella tabella 19

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CAPITOLO 17

CIECHI PARZIALII ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhio nell’occhio migliore, con eventuale correzione, hanno diritto, senza alcun limite di età:

a) alla pensione non reversibile, a condizione che• non superino i limiti di reddito indicati nella tabella 19; è irrilevante la condizione lavorati-

va• abbiano la cittadinanza come detto per i non vedenti assolutiLa pensione è cumulabile con analoghe pensioni concesse per cause di guerra, di lavoroo di servizio, nonché con altri trattamenti pensionistici diretti concessi per invalidità

b) all’indennità speciale, che• non prevede limiti di età e di reddito• richiede la cittadinanza italiana come detto sopra• è cumulabile con la pensione di cui al punto a) e con il ricovero a spese dello stato o di

enti pubblici

La tab. 19 riporta l’importo di entrambe le prestazioniTra i ciechi parziali vi sono anche i decimisti, che sono coloro che hanno un residuo visivosuperiore a 1/20, ma non a 1/10 in entrambi gli occhi con correzioneAnche questi avevano diritto all’assegno, ma ne furono in seguito esclusi; lo mantengonoancora, però, coloro ai quali era stato a suo tempo concesso, salvo perderlo se superanoi limiti di reddito, che sono riportati assieme agli importi dell’assegno nella tabella 19-A

SORDOMUTIHanno diritto alla pensione ed all’indennità di comunicazione

Pensione non reversibile:• compete tra i 18 e i 65 anni• con redditi non superiori ai limiti indicati nella tabella 20; l’attività lavorativa è irrilevante• cittadinanza italiana o della UE o, per altri stati, con possesso della carta di soggiorno• è cumulabile con analoghe prestazioni concesse per cause di guerra, di lavoro o di ser-

vizio, e con pensioni dirette di invalidità

Indennità di comunicazione:• nessun limite di età e di reddito• è irrilevante l’attività lavorativa ed il ricovero a spese dello stato o di altri enti pubblici• cittadinanza come detto per la pensione• è cumulabile con la pensione di reversibilità per i sordomuti e con l’indennità di accom-

pagnamento per invalidi civili e per ciechi civiliGli importi di entrambe le prestazioni sono riportati nella tabella 20

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DISABILITÀ E HANDICAP

CONGEDI PARENTALI

Maternità Entrambi i genitori hanno la possibilità di astenersi dal lavoro per le seguenti situazioni

a) Congedo parentale standardÈ usufruibile fino al compimento degli 8 anni del bambino, ed è utilizzabile come segue:• 6 mesi, continuativi o frazionati, per la madre• 6 mesi, elevabili a 7, continuativi o frazionati, per il padre• 10 mesi, continuativi o frazionati, qualora sia un solo genitore ad occuparsi del bambino

(è uno solo quando l’altro è morto o non ha riconosciuto il figlio, o quando il figlio è sta-to affidato dal giudice ad un solo genitore)

Il congedo parentale spetta per ciascun figlioNe hanno diritto i lavoratori dipendenti (esclusi gli addetti ai servizi domestici, i lavoratori adomicilio ed i co.co.co.)L’indennità è pari al 30% della retribuzione media giornaliera

b) Congedo per la malattia del bambinoEntrambi i genitori, in alternativa, hanno diritto ad astenersi dal lavoro:• fino a 3 anni di età del bambino, astensioni senza limite• da 3 a 8 anni, 5 giorni all’anno per ciascun genitoreIn caso di adozione o affidamento:• fino a 6 anni, senza limite• da 6 a 8 anni, 5 giorni all’anno per ciascun genitore

HANDICAPOccorre distinguere tra

a) minoricon handicap in situazione di gravità, certificato dall’Asl, per i portatori da sindrome di Down,dal medico di base:• fino a 3 anni, i permessi possono consistere nel prolungamento del congedo standard o,

in alternativa, a 1 o 2 ore di permesso giornaliero retribuito• da 3 a 18 anni, 3 giorni al mese, usufruibili in alternativa da madre e padre

b) maggiorenniè possibile usufruire dei giorni di permesso mensili anche se il portatore di handicap non èconvivente, e l’assistenza deve avere il carattere della sistematicità e dell’adeguatezza; nonsi può usufruire dei permessi se il portatore di handicap è ricoverato per le 24 ore; non èpreclusa la fruizione dei permessi:• per i minori di 3 anni con handicap in situazione di gravità, se i sanitari reputano neces-

saria l’assistenza di un familiare

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• per la persona con handicap in situazione di gravità in coma vigile e/o in situazione ter-minale, su valutazione dell’Inps

Congedi straordinari per figli o fratelli con handicap in situazione di gravitàLa madre o il padre o, dopo la loro scomparsa, fratelli e sorelle conviventi col soggetto por-tatore di handicap in situazione di gravità, se lavoratori dipendenti, hanno diritto:• a fruire di 2 anni di congedo durante la vita assicurativa previdenziale; spetta un’indenni-

tà e l’accredito di contribuzione figurativa• ulteriori periodi di astensione dal lavoro non danno diritto all’indennità, ma alla conserva-

zione del posto

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNODeve dare assistenza alla persona che, pur conservando la capacità di intendere e di vo-lere, ha difficoltà ad espletare le funzioni della vita quotidiana (pagare canoni o bollette, fa-re la spesa, ecc.)

L’amministratore di sostegno è scelto dall’interessato ed è nominato dal giudice tutelare,che deve indicare:• la durata dell’incarico• gli atti che l’amministratore può fare a nome e per conto del beneficiario• i limiti delle spese che può effettuare utilizzando le risorse del beneficiario• la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice

La domanda di nomina dell’amministratore di sostegno può essere presentata:• dallo stesso interessato• dal coniuge• da altri parenti o amici• dai responsabili dei servizi sociali

Per la presentazione della domanda non c’è bisogno dell’assistenza di un avvocato

CAPITOLO 17

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Anzianità assicurativaIl periodo di calendario intercorrentetra la data di accreditamento del pri-mo contributo assicurativo e la data didecorrenza della pensione.

Anzianità contributivaLa somma di tutti i contributi, mensi-li o settimanali, accreditati e accredita-bili sulla posizione assicurativa del la-voratore.

Calcolo pensioneLa determinazione dell’importo dellapensione.Retributivo:è il sistema di calcolo chesi applica agli assicurati che, al 31 di-cembre 1995,avevano maturato un’an-zianità contributiva di almeno 18 an-ni.L’importo della pensione viene de-terminato sulla media delle retribuzio-ni degli ultimi anni ed in proporzioneall’anzianità contributiva maturata.Contributivo: viene applicato a co-loro che hanno iniziato a lavorare do-po il 31 dicembre 1995 e che, quindi,non hanno alcun contributo assicura-

tivo prima del 1° gennaio 1996. L’im-porto è determinato sulla base dellacontribuzione relativa all’intera vita la-vorativa.Misto: riguarda coloro che, al 31 di-cembre 1995,avevano maturato un’an-zianità contributiva inferiore ai 18 an-ni. L’importo viene calcolato con il si-stema retributivo relativamente alla con-tribuzione anteriore al 1996 e con ilsistema contributivo in rapporto allacontribuzione successiva al 1995.

Coefficiente di trasformazione È il perno del sistema contributivo,poi-ché sono i coefficienti (determinati sul-la base di calcoli attuariali) che ricava-no dal montante contributivo l’importodella pensione.

Decorrenza della pensione o finestraÈ la data dalla quale ha inizio il dirit-to a percepire la pensione; l’acquisi-zione del diritto è subordinata alla pre-sentazione della domanda, la quale de-ve essere presentata entro il mese pre-

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cedente a quello in cui ha decorrenza lapensione o le si vuole dare decorrenza.Attualmente,per la pensione di vecchiaiae di anzianità, la decorrenza è posticipa-ta rispetto alla data di perfezionamentodei requisiti (contributivi e di età), poi-ché è soggetta alle cosiddette finestre.Per le altre pensioni, la decorrenza è le-gata a due elementi: la data di presenta-zione della domanda e la data di insor-genza dell’evento dal quale deriva il di-ritto a pensione (stato invalidante o da-ta di decesso del congiunto, rispettiva-mente per la pensione di inabilità o l’as-segno di invalidità, e per la pensione aisuperstiti).

Età pensionabileL’età prevista per il diritto alla pensio-ne di vecchiaia

Montante contributivoÈ l’ammontare contributivo maturato erivalutato annualmente in base al tassoannuo di capitalizzazione risultante dal-la media quinquennale del prodotto in-terno lordo (Pil) calcolato dall’Istat.

Retribuzione pensionabileÈ la retribuzione che viene presa a ba-se con il sistema di calcolo retributivodella pensione.

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TABELLE

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SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN PENSIONE DEL MONTANTE

SISTEMA DI CALCOLO RETRIBUTIVOCOEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI PENSIONABILI

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SISTEMA DI CALCOLO RETRIBUTIVO IL TETTO PENSIONABILE

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LIMITI DI REDDITO PER L’INTEGRAZIONE AL MINIMO DELL’ASSEGNO DI INVALIDITÀ

4

SISTEMA DI CALCOLO RETRIBUTIVO ALIQUOTE DI RENDIMENTO

LIMITI DI REDDITO PER LA RIDUZIONE DELL’ASSEGNO DI INVALIDITÀ

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7LIMITI DI REDDITO PER LA RIDUZIONE DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI

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IMPORTI DEL TRATTAMENTO MINIMO DI PENSIONE

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LIMITI DI REDDITO ANNUO PE RIL DIRITTO ALL’INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO

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MAGGIORAZIONE SOCIALE DELLE PENSIONI BASSEIMPORTI E LIMITI DI REDDITO

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INTEGRAZIONE A € 516,46 (AL MILIONE) LIMITI DI REDDITO

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AGGIUNTA DI € 154,94 SULLA 13ª MENSILITÀLIMITI DI REDDITO

13

SOMMA AGGIUNTVA (14ª MENSILITÀ)IMPORTI E LIMITI DI REDDITO

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14PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI

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PENSIONE SOCIALE IMPORTI E LIMITI DI REDDITO

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ASSEGNO SOCIALEIMPORTI E LIMITI DI REDDITO

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INVALIDI CIVILI PARZIALI TRASFORMAZIONE AL 65° ANNOIN PENSIONE SOCIALE O ASSEGNO SOCIALE

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18

19

CIECHI CIVILILIMITI DI REDDITO E IMPORTI DEI TRATTAMENTI ECONOMICI

19A

ASSEGNO A VITA PER CIECHI DECIMISTI

PRESTAZIONI ECONOMICHE PER GLI INVALIDI CIVILIIMPORTI E LIMITI DI REDDITO

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21CONTRIBUTI OBBLIGATORI DEI LAVORATORI DOMESTICI

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SORDOMUTILIMITI DI REDDITO E IMPORTI DELLA PENSIONE E DELL’INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE

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Prefazione1 Origini e principali tappe del sistema pensionistico 2 Metodi di calcolo delle pensioni3 Pensione di vecchiaia

3.1 La pensione di vecchiaia nel sistema retributivo3.2 La pensione di vecchiaia nel sistema contributivo3.3 Decorrenza della pensione di vecchiaia

4 Pensione di anzianità4.1 Decorrenza della pensione di anzianità

5 Trattamenti previdenziali per invalidità5.1 Assegno ordinario di invalidità5.2 Pensione ordinaria di inabilità5.3 Assegno privilegiato di invalidità

e pensione privilegiata di inabilità5.4 Assegno per l’assistenza personale continuativa

(indennità di accompagnamento)6 Pensione ai superstiti

6.1 Indennità una tantum6.2 Pensione superstiti privilegiata

7 L’integrazione al minimo8 Ricongiunzione e totalizzazione9 Supplementi di pensione e pensioni supplementari

9.1 Supplemento di pensione9.2 Pensione supplementare

10 Le maggiorazioni10.1 La maggiorazione sociale10.2 Incremento della maggiorazione sociale fino

a € 516,46 (aumento al milione)

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1118192325303641434749

50

5357586165707172747575

INDICE

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10.3 Importo aggiuntivo alla 13ª mensilità10.4 Somma aggiuntiva (quattordicesima)

11 Bancari: esodi incentivati12 La perequazione automatica13 Cumulo pensione con redditi da lavoro

13.1 Pensione di vecchiaia e di anzianità13.2 Trattamenti di invalidità13.3 Pensione ai superstiti

14 Lavoratori non vedenti15 La contribuzione previdenziale

15.1 La contribuzione obbligatoria15.2 La contribuzione figurativa15.3 La contribuzione da riscatto15.4 La contribuzione volontaria15.5 La prescrizione dei contributi

16 L’assegno sociale e la pensione sociale 16.1 L’assegno sociale16.2 La pensione sociale

17 Disabilità e handicap17.1 Invalidi civili17.2 Ciechi civili17.3 Sordomuti17.4 I congedi parentali17.5 L’amministratore di sostegno

Glossario Tabelle

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TABELLE

1 Sistema di calcolo contributivoCoefficienti di trasformazione in pensione del montante

2 Sistema di calcolo retributivoCoefficienti di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili

3 Sistema di calcolo retributivoIl tetto pensionabile

4 Sistema di calcolo retributivoAliquote di rendimento

5 Limiti di reddito per l’integrazione al minimo dell’assegno di invalidità6 Limiti di reddito per la riduzione dell’assegno di invalidità7 Limiti di reddito per la riduzione della pensione ai superstiti8 Importi del trattamento minimo di pensione9 Limiti di reddito annuo per il diritto all’integrazione

al trattamento minimo10 Maggiorazione sociale delle pensioni basse

Importi e limiti di reddito11 Integrazione a € 516, 46 (al milione)

Limiti di reddito12 Aggiunta di € 154,94 sulla 13ª mensilità

Limiti di reddito13 Somma aggiuntiva (14ª mensilità)

Importi e limiti di reddito14 Perequazione automatica delle pensioni15 Pensione sociale

Importi e limiti di reddito16 Assegno sociale

Importi e limiti di reddito17 Invalidi civili parziali

Trasformazione al 65° anno in pensione sociale o assegno socialeLimiti di reddito personale

18 Prestazioni economiche per gli invalidi civiliImporti e limiti di reddito

19 Ciechi civiliLimiti di reddito e importi dei trattamenti economici

19A Assegno a vita per ciechi decimisti20 Sordomuti

Limiti di reddito e importi della pensione e dell’indennità di comunicazione21 Contributi obbligatori dei lavoratori domestici

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