IX I DIRITTI E LA POVERTÀ · Le persone che vivono in strada Œ ... Si ringraziano per il sostegno...

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I QUADERNI EDIZIONI SIGEM I DIRITTI E LA POVERT Lesperienza di Avvocato di Strada

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�Chi opera nel sociale, a stretto contatto con situazioni didisagio, ha più volte denunciato un irrigidimentoingiustificato sia delle istituzioni che dei cittadini neiconfronti di tutto ciò che non rientra nella �normalità�.Le persone che vivono in strada � e più in generale isoggetti deboli e meno tutelati - subiscono ogni giornosoprusi e prevaricazioni di ogni genere, senza potersidifendere.Rispetto alla povertà, assistiamo ad atteggiamenti lontanidai principi di solidarietà: come se l�essere poveripotesse considerarsi una colpa e non una condizione incui ognuno di noi può trovarsi.Il progetto Avvocato di Strada nasce per fornire a tutte lepersone senza fissa dimora una tutela giuridicaorganizzata, qualificata e gratuita.Non per solidarismo né per carità, ma per riaffermare ladignità e la cittadinanza di persone oggettivamenteprivate dei loro diritti fondamentali�.

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Il progetto Avvocato di Strada è sostenuto da:

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FondazioneDI BOLOGNA E RAVENNAdel Monte

I DIRITTI E LA POVERTÀL’esperienza diAvvocato di Strada

I QUADERNI

EDIZIONI SIGEM

Si ringraziano per il sostegno ed il contributo offerto al progetto:

OAK FoundationUnidea-UniCredit FoundationFondazione del Monte di Bologna e Ravenna Levi Strauss Foundation Advised Funds At Caf C.G.I.L. di Bologna Fondazione Italiana per il Volontariato Fondazione IBM Italia

Questo libro è stato realizzato con il contributo di:

Regione Emilia Romagna – Assessorato alle Politiche SocialiAssociazione Nuovamente di Bologna

Coloro che sono interessati a partecipare ed a contribuire alla iniziativa,possono rivolgersi ad "Avvocato di Strada", Associazione Amici di PiazzaGrande O.N.L.U.S., Via Libia 69, 40138 - BolognaTel. 051 397971 – Fax 051 3370670www.piazzagrande.ite-mail: [email protected]

Responsabile e Coordinatore del Progetto: Avv. Antonio MumoloDirettore del Progetto: Dott. Alberto BenchimolResponsabile Segreteria: Antonio Dercenno

Per sostenere il progetto Avvocato di Strada è possibile effettuare unversamento utilizzando le seguenti coordinate bancarie:Banca Popolare Etica, c/c n° 112875, intestato a Amici di PiazzaGrande Onlus – Progetto Avvocato di Strada, ABI 05018, CAB02400, CIN Y

Il quaderno è stato curato da:Alberto Benchimol, Diego Benecchi, Antonio Dercenno, DanielaMinardi, Franco Motta, Antonio Mumolo

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INDICE

5 Prefazionedi Diego Benecchi, Presidente Associazione Nuovamente

7 Il progetto Avvocato di Strada: risultati ottenuti e prospettivedi Antonio Mumolo, Avvocato e Coordinatore del ProgettoAvvocato di Strada

14 L’assistenza legale alle persone senza fissa dimoradi Myriam Menna, Alessandro Murru e Silvia Savigni, Avvocatidel Foro di Bologna

31 Diritto alla tutela della salute dei senza fissa dimoradi Anna Marcella Arduini, Avvocato e volontaria del ProgettoAvvocato di Strada

42 La misura del rimpatrio con foglio di via obbligatoriodi Alessandro Murru, Avvocato del Foro di Bologna

48 La tutela del “diritto al lavoro”di Silvia Savigni, Avvocato del Foro di Bologna

60 Il diritto alla residenza: la prima causa degli avvocati di stradadi Antonio Mumolo e Paola Pizzi, Avvocati del Foro di Bologna

71 La potestà genitoriale dei senza fissa dimora e l’intervento delTribunale per i Minorenni: lo stato di abbandono dei minori e ildecreto di adottabilitàdi Maria Elena Guarini, Avvocato del Foro di Bologna

79 Un confronto con gli Stati Unitidi Andrea Shemberg, Avvocato statunitense

Appendice

97 Il progetto Avvocato di Strada

99 Schema riassuntivo dei casi affrontati dallo sportello dal

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gennaio 2001 al settembre 2004

115 Richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato neigiudizi civili ed amministrativi

117 Richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato neigiudizi penali

119 Schema di memoria scritta difensiva nel procedimentoamministrativo artt. 7 e 8 L. 241/90

121 Legge n. 77/2003 di conversione della Convenzione Europea diStrasburgo 25.1.1996

131 D.P.R. 30.05.1989 n. 223 - Normativa sulla residenza

155 Rassegna stampa

161 Piazza Grande - L’Associazione e i suoi progettidi Maria Assunta Serenari, Socio fondatore dell'AssociazioneAmici di Piazza Grande

167 Nuovamente. Persone e progetti per la città

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PREFAZIONEdi Diego Benecchi, Presidente dell’Associazione Nuovamente

Quando ci è stata chiesta ospitalità nella collana dei «Quaderni diNuovamente» per un volume destinato a raccogliere e descriverel’esperienza di Avvocato di Strada, è stato spontaneo per noiaccogliere immediatamente e senza indugio la proposta. E, vorreispecificarlo, non tanto per il valore di un percorso che ha saputo farsiesperienza di riferimento nel panorama nazionale del volontariato, néper il desiderio di offrire ad esso uno spazio di comunicazione e diriflessione sul cammino intrapreso, ma prima ancora per laconsonanza “genetica” fra l’idea che sta alla base di Avvocato diStrada e i princìpi che hanno ispirato la nascita dell’associazioneNuovamente.Non a caso uno fra i primi itinerari in cui Nuovamente si è impegnata,pochi mesi dopo la fondazione, è stata la collaborazione con PiazzaGrande nella presentazione pubblica del progetto Avvocato di Strada,nel dicembre di quattro anni fa. L’impulso che correva fra noi, e che ciaveva spinti a cercare nella forma associativa una risposta alla crisidi rappresentanza dei partiti del centrosinistra, era quello di aprirenuovi spazi alla partecipazione attiva dei cittadini alle scelte digoverno della collettività. Spazi che ci apparivano, e ancora ciappaiono troppo spesso posti in secondo piano rispetto a modalità digestione della cosa pubblica centrate su un concetto esclusivo dirappresentanza politica. Spazi che appaiono a maggior ragionenegati nel caso delle fasce relegate ai margini dello scambio sociale,tutt’al più consegnate al solidarismo e alla cultura dell’assistenza: isenza fissa dimora, gli ex detenuti, i borderline di qualsiasi ordine egrado.È un problema prima di tutto politico: lo è perché un’idea realmenteprogressista di comunità politica, oggi, non può evitare di porsi laquestione dell’inclusione come appuntamento centrale nell’agendad’intervento degli attori pubblici. Rinunciare a questo, in un momentostorico dominato dalla mobilità a tutto campo degli individui e delleculture, significherebbe rinunciare a governare il cambiamento, edunque restarne vittime. Nuovamente sta spendendo da tempo, suquesto tema, una parte importante delle proprie energie e dellapropria elaborazione, con l’obiettivo di contribuire alla discussionecollettiva sui nuovi confini della cittadinanza al crepuscolo del

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paradigma degli Stati nazionali e della centralità dell’appartenenzaetnica come criterio di inclusione nella comunità.Purtroppo, come ha modo di sottolineare Antonio Mumolo nella suaintroduzione a questo volume, spesso le istituzioni e i cittadini stessiimprontano a rigidità e ad atteggiamento difensivo la propriarelazione con il soggetto che esula dal modello corrente di normalità,privilegiando la colpevolizzazione alla comprensione, il rigoreburocratico-giuridico all’elasticità richiesta da bisogni sociali semprepiù complessi e poliedrici - soprattutto in questo periodo di crescenteimpoverimento di categorie che vedono erodersi i margini disicurezza del proprio tradizionale standard di vita.Accanto all’azione continua e coerente per la riforma della praticapolitico-amministrativa delle istituzioni, allora, è necessario oggiimpegnarsi per fornire ai soggetti deboli gli strumenti perché possano“agire” la cittadinanza, perché cioè siano realmente consapevoli deipropri diritti e della propria dignità: non c’è diritto, infatti, laddove lasua conoscenza è negata a colui che ne è portatore. Oltre a questo,occorre alimentare i circuiti alternativi di scambio e di interrelazionefra marginalità e impegno civile. Penso alle associazioni, come lastessa Piazza Grande, che si giocano nello sforzo di costituireesperienze di inclusione, di auto-aiuto, di sostegno diverse dalsemplice rapporto verticale fra individuo e istituzione. Penso allecooperative sociali, che si sono ampiamente dimostrate in grado digestire il disagio e favorire processi di reinserimento professionaledegli homeless come dei carcerati in regime di semilibertà e degli exdetenuti. È a tutti questi soggetti collettivi che Nuovamente dedica lapropria attenzione - come testimoniato, fra l’altro, dal precedentevolume di questa collana, dedicato alla tutela delle garanzie nelsistema penale - con l’obiettivo di contribuire alla crescita degli istitutipartecipativi e della cittadinanza diffusa. Avvocato di Stradarappresenta, in questo senso, un’esperienza di primo piano cheNuovamente è orgogliosa di avere incrociato sulla propria strada, econ cui si augura di potere collaborare ancora a lungo: nellaconvinzione che sia anche questo, assieme ad altri, il percorso chesiamo chiamati a compiere insieme.

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AVVOCATO DI STRADA: RISULTATI OTTENUTI E PROSPETTIVEIntroduzione di Antonio Mumolo, Socio fondatore dell’AssociazioneAmici di Piazza Grande Onlus e coordinatore del progetto Avvocatodi Strada

Il progetto “Avvocato di Strada” è stato pensato e realizzato all'internodell’associazione “Amici di Piazza Grande - Onlus”, sorta ed afferma-tasi come esperimento di sistema integrato di interventi in ambito so-ciale. L’Associazione “Amici di Piazza Grande” nasce nella primavera del1994, su iniziativa della Camera del Lavoro di Bologna, con l’intentodi dar voce e visibilità a persone con forte svantaggio sociale, perso-ne ignorate, a volte disprezzate, comunque emarginate dal tessutodelle relazioni sociali e dal mercato produttivo. L’Associazione produce un giornale, denominato “Piazza Grande”che rimane il primo esempio in Europa di pubblicazione di stradascritta, redatta e distribuita in prima persona dalle persone cosiddette“senza fissa dimora”. Corpo e fondamento dell’Associazione sono le persone senza fissadimora. Cittadini invisibili, ai quali viene spesso riconosciuta qualeunica fonte di diritto la possibilità di avanzare richieste di sostegnoeconomico (i cosiddetti “sussidi”) che non costituiscono una rispostané una soluzione al disagio, ma improntano di assistenzialismo la re-lazione tra le istituzioni e i cittadini limitando, in questi ultimi, la possi-bilità di sviluppo di ogni forma di autonomia personale e sociale.L’Associazione “Amici di Piazza Grande” è il luogo in cui cittadinisvantaggiati si organizzano per confrontarsi su idee e modalità di in-tervento rispetto alle problematiche legate all’emarginazione. Sonoloro i protagonisti di azioni volte a promuovere, organizzare e gestireiniziative di rappresentanza, tutela e superamento del disagio deisenza fissa dimora e degli emarginati in genere, a partire dalla riven-dicazione del riconoscimento dei diritti alla residenza, alla salute, allacasa, al lavoro, al reinserimento sociale.Principio guida che permea di sé tutte le iniziative dell’Associazione èla convinzione che solo attraverso l’autorganizzazione e la ricerca dinuove strategie di intervento sociale volte a superare la propria con-dizione di utenti-oggetti, le persone possono diventare soggetti attivi,propositivi e capaci di gestire risposte innovative di superamento delproprio disagio socio-economico.

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Su questa base l’Associazione ha elaborato nel corso degli anni stra-tegie progettuali legate all’autoimprenditoria (come le due Cooperati-ve sociali “La Strada” di Piazza Grande e "Fare Mondi" e l'Associa-zione di Promozione sociale "Fraternal Compagnia"), le attività labo-ratoriali di transizione al lavoro (officina di riparazione e custodia dibiciclette, sartoria, mercato di recupero di oggetti riciclabili, centro diintercultura sociale dove viene redatto il giornale di strada "PiazzaGrande") oltre alla gestione di servizi di accoglienza a bassa soglia(Servizio Mobile di Sostegno), creando e promuovendo nel contempoopportunità di sviluppo del reddito per i propri soci e iniziative di pro-gettazione sociale in rete con altri partners pubblici e privati.Nell’ambito della sua attività l’associazione ha più volte denunciatoun irrigidimento ingiustificato, sia delle istituzioni che dei cittadini, neiconfronti di tutto ciò che non rientra nella “normalità”; tale irrigidimen-to ha generato atteggiamenti - dell’amministrazione ma anche di cit-tadini – lontani da ogni principio di solidarietà: essere poveri è oggiconsiderata una colpa e non più uno status-condizione.Le stesse persone che vivono in strada – e più in generale i soggettideboli e meno tutelati – hanno lamentato di dover subire ogni giornosoprusi e prevaricazioni di ogni genere, senza potersi difendere.In tale ambito, si è avvertita la necessità di fornire a queste persone unsostegno, qualificato ed organizzato, per la tutela giuridica dei loro diritti. Così è nato “Avvocato di Strada”; il progetto è stato presentato pub-blicamente a Bologna, il 21 dicembre 2000, ottenendo immediata-mente adesione da parte di altre associazioni e il consenso di singolicittadini. Il progetto è stato da subito sostenuto dall’associazione bolognese“Nuovamente – persone e progetti per la città”, che ne ha anche or-ganizzato concretamente la pubblica presentazione, utilizzando tuttele sinergie possibili per la sua promozione ed attuazione. In questi anni i volontari si sono impegnati a promuovere e organizza-re iniziative per la tutela dei cittadini senza fissa dimora a partire daidiritti fondamentali alla salute, a nutrirsi, ad una dimora, al lavoro e alreinserimento sociale. Il progetto Avvocato di Strada rappresenta sotto questo profilo unanovità, in quanto affronta il tema della povertà e della esclusione daun punto di vista socio-giuridico con l'obiettivo di contribuire a svilup-pare un sistema che assicuri l’effettivo riconoscimento dei diritti del-l’individuo.

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Obiettivi e risultati

Il progetto, oltre alla sua funzione principale di tutela dei diritti dellepersone senza fissa dimora, si prefigge lo scopo di raccogliere tuttala normativa e la giurisprudenza in materia di esclusione sociale, distilare una carta dei diritti e di costruire in centro dei diritti della pover-tà e del disagio. Il raggiungimento di questi obiettivi prevede alcuneazioni immediate, fra cui:

1. la costituzione di una rete che coinvolga i sindacati unitari, laConsulta Cittadina contro l’esclusione sociale, le realtà “noprofit” e dei centri dei diritti presenti nel territorio cittadino, ol-tre alla coinvolgimento dell’Università;

2. la costituzione di un archivio dei casi trattati e la produzionedi materiale informativo per gli operatori;

3. la raccolta della normativa e della giurisprudenza che riguar-dano il problema dell’esclusione sociale;

4. la costituzione di un gruppo di avvocati civilisti, amministrati-vi e penalisti disponibili ad assistere le persone senza fissadimora, anche attraverso l’utilizzo del gratuito patrocinio;

5. l’istituzione di campagne informative rivolte alla cittadinanzae agli utenti del servizio;

6. la redazione di una Carta dei Diritti e la costituzione di uncentro diritti per la povertà e il disagio.

La tutela legale viene prestata presso un ufficio, il cosiddetto “sportel-lo”, organizzato come un vero e proprio studio legale nell’acco-glien-za, nella consulenza e nella apertura delle pratiche.Attualmente l’Associazione sta traslocando i proprio uffici e, pertanto,provvisoriamente il ricevimento viene effettuato presso la sede dellaCooperativa La Strada di Piazza Grande in Via Antonio Di Vincenzo,26/F, Bologna. Lo sportello dispone di una segreteria aperta tutti igiorni dalle ore 9,30 alle 13,30, contattabile per appuntamenti al nu-mero 051 397971.Il ricevimento degli utenti avviene due pomeriggi alla settimana, ilmercoledì e il venerdì dalle ore 15,00 alle 17,00, di cui uno è dedicatoal diritto civile e l’altro al diritto penale. Inoltre, il servizio ha deciso di “scendere in strada” assicurando lapropria presenza direttamente presso i centri di accoglienza e i dor-

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mitori pubblici ove dimorano, di notte, le persone che sono prive di al-loggio.

Le strutture interessate al servizio sono il dormitorio di Via de’ Car-racci, il secondo e il quarto giovedì del mese dalle ore 19,00 alle20,00 e quello di Viale Lenin, il quarto giovedì del mese dalle ore19,30 alle ore 20,30.Il servizio è garantito da una presenza media di 30 avvocati del Forodi Bologna, o laureati in giurisprudenza, che prestano gratuitamentea turno la propria opera. Inoltre, all’incirca 30 avvocati dello stessoForo hanno dato la loro disponibilità, pur non partecipando in primapersona all’attività dello sportello, a patrocinare gratuitamente uno odue casi all’anno.Avvocato di Strada ha redatto e pubblicato, nel 2002, un opuscolo,(Lascia che la giustizia scorra come l’acqua) dove viene effettuatauna presentazione del progetto e vengono illustrate le finalità e gliobiettivi del servizio che viene offerto.L'opuscolo è stato stampato in 5000 copie ed è stato inviato a tutti glioperatori del settore bolognesi ed a tutti gli assessorati alle politichesociali delle Regioni e delle Province in Italia, con l'intento di far cono-scere questa esperienza al di fuori delle nostre mura e di riproporla inaltri territori. Nel 2003 è stato pubblicato un libretto tascabile, denominato “Doveandare per…”, che costituisce una guida di rapida e facile consulta-zione per tutti coloro che si trovano e si troveranno in stato di neces-sità sul territorio bolognese. Il libretto, realizzato insieme all'associazione "Nuovamente", che neha curato anche la parte grafica, fornisce indicazioni utili su dove an-dare per nutrirsi, vestirsi, lavarsi, dormire, curarsi, trovare un lavoro e,naturalmente, per avere consulenza ed assistenza legale. Il tascabile viene distribuito in stazione, in strada durante gli interventisul territorio, nei luoghi di ritrovo e in tutte le strutture che operanonell’ambito dell’assistenza e il recupero delle persone in stato di diffi-coltà; composto da 24 pagine, si è rivelato di grande utilità pratica edha avuto un grande successo proprio grazie alla sua semplicità di uti-lizzo ed alla completezza delle informazioni fornite. La prima edizione, stampata in 2000 copie, si è esaurita in due mesie, nel mese di marzo 2004, è stata pubblicata la prima ristampa rive-duta ed ampliata a 42 pagine.

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I casi trattati

Lo sportello, attivo da gennaio 2001, ha affrontato, al settembre del2004, 473 casi: 196 pratiche hanno riguardato il Diritto Civile, 157 ilDiritto Penale e 120 il Diritto Amministrativo. In totale, il servizio ha assistito 341 uomini e 132 donne.Il numero di consulenze effettuate è difficile da calcolare, ma è di rile-vante consistenza. Tra i casi affrontati, uno in particolare ha assunto notevole importan-za per la realizzazione degli obiettivi del progetto. Il gruppo dell’Avvocato di Strada ha dovuto radicare una causa pilotacontro il Comune di Bologna, per la tutela del diritto alla residenza. L’azione giudiziale si è resa necessaria a causa del comportamentoillegittimo tenuto dall’amministrazione comunale che aveva, fino aquel momento, negato ad una persona senza fissa dimora un dirittosoggettivo, quello alla residenza, già riconosciuto dalla Costituzione.La causa si è conclusa con il riconoscimento del diritto alla residenzadel richiedente e con la condanna del Comune di Bologna al paga-mento delle spese legali. Tale provvedimento, unico in Italia, costituisce un precedente giuri-sprudenziale fondamentale. A seguito della pronuncia del giudice tutte le persone senza fissa di-mora, in tutto il territorio nazionale, oggi possono richiedere e ottene-re la residenza anagrafica presso i dormitori, i centri di accoglienza,le associazioni. Il risultato è ancora più importante se si pensa che l’iscrizione nei re-gistri anagrafici è il presupposto imprescindibile per beneficiare del-l’assistenza sanitaria nazionale, per esercitare il diritto di voto, periscriversi alle liste di collocamento, per aprire la partita IVA e, in ge-nerale, per godere dei diritti riconosciuti dallo stato sociale.Un altro problema che è stato affrontato con frequenza è quello dellasituazione in cui versano i figli minori delle persone che vivono instrada.Questi bambini vengono inesorabilmente dati in adozione ad altrepersone, su consiglio degli assistenti sociali e con decisione del Tri-bunale dei Minori.Gli assistenti sociali ed il Tribunale dei Minori dimenticano però,spesso, che la persona che vive in strada e che si trova in situazione

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di grave disagio (alcoolisti, tossicodipendenti o semplicemente pove-ri) ha normalmente una famiglia e che sarebbe più giusto affidare iminori temporaneamente a quella famiglia, consentendo ai genitori diintraprendere un percorso di recupero, alla fine del quale potrannotornare a vivere con i propri figli. Questa strada, tra l'altro, non solo consente ai genitori "senza fissadimora" di non perdere i figli, ma offre l'ulteriore vantaggio di dare lorouno stimolo in più per uscire dalla situazione in cui si trovano.In due casi è stata fatta opposizione all'adottabilità di due bimbi ed inambedue i casi il Tribunale ha deciso che i minori venissero affidati afamiliari dei genitori (in un caso ai nonni e nell'altro alla sorella dellamadre). Nel frattempo i genitori sono entrati in comunità, per affrontare unpercorso che consentirà loro di ritornare a vivere con i propri figli.

Gli sviluppi futuri

Le persone senza fissa dimora, presenti sul nostro territorio, spessoarrivano a Bologna dopo avere girovagato per tutto il paese. Pertan-to, in molti casi, la competenza territoriale relativa alle questioni chedi debbono affrontare appartiene ad un altro foro.Per queste ragioni lo sportello si avvale di legali di altre città d’Italia,presso di cui gli avvocati di strada bolognesi eleggono domicilio, eche di volta in volta sono individuati anche con l’aiuto di altre organiz-zazioni e associazioni presenti sul territorio di riferimento. Avvocato di Strada riesce quindi ad esercitare la propria azione sututto il territorio nazionale, fermo restando che la vertenza giuridicaviene attivata dal territorio bolognese. Come già anticipato, tra le prospettive del progetto vi è quella di apri-re sportelli di “Avvocato di Strada” nelle principali città italiane.Sin dall'inizio dell'attività, sono stati organizzati una serie di incontricon avvocati di altre città italiane, interessati a replicare questa espe-rienza, al fine di fornire loro tutto l'appoggio possibile. Nel marzo del 2004 è stato aperto, a Verona, uno sportello di Avvo-cato di Strada, che offre consulenza ed assistenza giuridica alle per-sone senza fissa dimora; allo sportello di Verona ruotano circa 20 av-vocati. Lo sportello, situato presso il centro diurno della comunità deigiovani, in Regaste S. Zeno 7b, riceve tutti i giovedì su appuntamen-to, e risponde al numero 045/8036739.Dal mese di Ottobre del 2004 il servizio è attivo anche a Padova.

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Parallelamente, è in fase avanzata l’apertura di sportelli a Milano, To-rino, Roma, Napoli, Bari, Reggio Emilia, Reggio Calabria, Catania eSassari. Nel Luglio del 2004 si è tenuta a Bologna la prima riunione nazionaledelle realtà che hanno costituito o intendono costituire lo sportello diAvvocato di Strada.L'incontro, promosso dallo sportello Avvocato di Strada di Bologna, èstato il primo momento di confronto e di scambio di idee sul tema,con l'obiettivo di confrontare le diverse esperienze e di gettare le basidi un futuro coordinamento fra le varie sedi italiane.Oltre ai legali dello sportello bolognese, hanno partecipato all'incontroi promotori dei progetti delle città di Roma, Milano, Padova, Napoli Vi-cenza, Verona, Reggio Emilia e Firenze. Il progetto Avvocato di Strada di Bologna è stato premiato dalla Fon-dazione Italiana per il Volontariato quale miglior progetto per l’anno2001 dedicato alle persone senza fissa dimora.La premiazione è avvenuta il 4 aprile 2002 a Roma, alla presenza delsindaco Walter Veltroni e del sottosegretario al Ministero del Lavoro.Sono ormai numerosissime le associazioni e le organizzazioni chehanno aderito fattivamente all’iniziativa.

Tra le altre hanno aderito CGIL – CISL- UIL di Bologna, Consultacontro l’esclusione sociale di Bologna, Cile-CGIL di Bologna, Asso-ciazione Nuovamente, Coop. La Strada di Piazza Grande, Auser, Fe-derconsumatori Provinciale e Regionale, Lega Consumatori ACLI,Gruppo Abele, Giuristi Democratici, A.S.G.I., A.S.P.H.I. di Bologna.Ovviamente c’è ancora molto da fare e c’è bisogno dell’aiuto di tutti.Il lavoro svolto sino ad oggi è stato possibile solo grazie all’apportospontaneo, disinteressato, generoso ed entusiasta dei volontari, chehanno dedicato il loro tempo e le loro energie alla realizzazione diquesta iniziativa. Il merito, se un merito c’è in quello che stiamo facendo, è solo loro.

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L’ASSISTENZA LEGALE ALLE PERSONE SENZA FISSA DIMORAdi Myriam Menna, Alessandro Murru e Silvia Savigni

L’esperienza del progetto Avvocato di Strada

La giustizia ha, quasi sempre, costi elevati che non tutti, ed in partico-lare le persone senza fissa dimora, sono in grado di sostenere. L’in-tensa attività dello sportello Avvocato di Strada ha dimostrato chel’assistenza legale gratuita è una necessità fondamentale delle per-sone senza fissa dimora. Onorari degli avvocati, spese vive necessarie per agire o difendersi ingiudizio (bolli, diritti di cancelleria, tasse di registrazione degli atti),ma anche semplici costi da affrontare per prevenire una controversiaoppure per risolverla in via stragiudiziale - ad esempio con una letterao con una trattativa tra legali - rappresentano infatti, per tali soggetti,un’insormontabile barriera che nega la possibilità di avere reale ac-cesso al mondo del diritto.Nei primi anni di vita del progetto, è emersa l’esistenza di altri impor-tanti fattori che impediscono alle persone senza fissa dimora di usu-fruire di assistenza legale. Gli ostacoli all’esercizio di tale fondamen-tale diritto non sono, infatti, solamente di carattere economico, mavanno ricercate in difficoltà di natura prima di tutto culturale. Le esperienze di altri paesi, Stati Uniti ed Inghilterra in particolare, di-mostrano come il problema della difesa dei non abbienti non possaessere risolto e vinto cercando di porre esclusivamente rimedio alprofilo dei costi di giustizia che, seppure prioritario, non è dunque daconsiderarsi ostacolo esclusivo. L’attività svolta allo sportello ha dato conto di come i nostri utenti sia-no spesso cittadini senza cognizione dei propri diritti, degli strumentia loro disposizione, delle strutture e delle persone cui rivolgersi per ri-chiedere una tutela giuridica. A questa carenza d’informazione e dicoscienza della propria condizione di cittadini con pari dignità, spessosi accompagna, nei nostri utenti, il non meno difficile ostacolo della

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diffidenza verso le strutture ed i legali che si pongono a disposizioneper prestare gratuitamente la propria attività di tutela1.Già nei primi mesi di attività dello sportello, infatti, oltre a verificare lareale utilità del nostro servizio, abbiamo anche capito che dovevamoevitare il rischio del mancato incontro “domanda/offerta”, sfida deter-minante per giungere ad una piena effettività del servizio che stava-mo offrendo.Sin dall’inizio, quindi, ci siamo impegnati affinché Avvocato di Stradapotesse essere conosciuto dagli utenti che avevano bisogno di assi-stenza legale. Tramite volantini, inserti ed articoli sui giornali, abbia-mo cercato di divulgare l’avvio della nostra attività, l’indirizzo del no-stro sportello, il tipo di servizio che intendevamo prestare. In questo percorso un ruolo fondamentale è stato svolto dalla fine del2001 alla fine del 2003 da un volontario senza fissa dimora. AlbertoM. ha permesso alla struttura di costituire un legame diretto con lepersone da tutelare, aiutandoci ad abbattere la barriera della diffiden-za. Egli è stato, nei primi tempi, il tramite tra noi e gli utenti; colui chesi è occupato di prendere contatto le persone direttamente in strada,nelle stazioni, nei dormitori, che ha parlato con la gente, ascoltando-ne i problemi e le necessità in vista dell’appuntamento con i volontaridel progetto. Il suo ruolo non si è esaurito tuttavia nel solo primocontatto. Alberto M. ha seguito costantemente l’evoluzione delle pra-tiche, intrattenendo con il soggetto da tutelare quel continuo rapportoumano che costituisce un momento fondamentale della nostra attivi-tà. Egli è stato insomma la persona che ha permesso alla nostrastruttura di costituire un legame diretto con le persone da tutelare aiu-tandoci ad abbattere le barriere della diffidenza.In Italia, la normativa a tutela del diritto all’assistenza giudiziaria deinon abbienti è stata a lungo carente e, comunque, non idonea a ga-rantirne la reale effettività. Per quanto riguarda la giustizia civile ed amministrativa in particolare,sino al luglio 2002 la normativa di riferimento è stato il R.D. 3282 del1923, che definisce il gratuito patrocinio quale “ufficio onorifico degli

1 N. Trocker, Patrocino gratuito, Dig. Dis. Priv., sez. comm. XIII, Torino 1995,289 ss. ; N. Trocker, Assistenza legale e giustizia civile, Giuffrè 1979, 36 ss.

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avvocati”. Presso lo sportello di Avvocato di Strada gli utenti possonotrovare persone realmente disposte a rispettare questa normativa.Per molti anni, infatti, non essendo stata disciplinata in modo adegua-to una forma di patrocinio a spese dello Stato, al problema della gra-tuità degli onorari si aggiungeva, per le cause civili ed amministrative,l’ulteriore annosa questione dell’anticipo delle spese legali. Guardan-do all’attività concretamente svolta dagli avvocati del progetto, si puòriferire come questo sia stato il problema che si è presentato, pertrarre un esempio, nel caso del sig. D.A.D.A. è una persona senza fissa dimora alla quale il gruppo Avvocatodi Strada ha dato la possibilità, con ricorso d’urgenza ex art. 700c.p.c., di intentare una causa contro il Comune di Bologna per la tute-la del proprio diritto di residenza.Secondo la normativa all’epoca vigente, infatti, il sig. D.A. avrebbecomunque dovuto anticipare da sé i costi per le spese vive da soste-nere in giudizio. Solo grazie ad Avvocato di Strada, che ha anticipatole spese necessarie, il sig. D.A. ha potuto quindi tutelare tramite unprocesso le proprie ragioni. La causa è stata vinta e il Comune è sta-to condannato al pagamento delle spese legali. Gli avvocati hannocosì potuto recuperare quanto personalmente anticipato e, con lasomma loro restante, costituire un apposito fondo per fare fronte allespese da anticiparsi in altri eventuali giudizi; ma senza l’anticipo deci-so eccezionalmente dai membri dell’associazione, il diritto del sig.D.A. non avrebbe mai avuto accesso alla sede processuale.Dando uno sguardo d’insieme all’attività di tutela posta in essere dal-l’Avvocato di Strada in materia civile e amministrativa nel corso del2001, è possibile verificare che, sui molti casi affrontati, più dellametà sono risolti con la sola prestazione di consulenze legali gratuite.A volte è bastato individuare il problema sottoposto allo sportello e in-dirizzare nel modo corretto gli utenti verso le strutture competenti perla sua risoluzione (camera del lavoro, uffici anagrafici, patronati); altrevolte Avvocato di Strada ha posto in essere un’attività stragiudizialeche consentisse di risolvere la controversia in tempi rapidi ed evitan-do il giudizio. Esempio di tale seconda fattispecie si è avuto in mate-ria di divisione d’eredità. Nel caso specifico il sig. C.G. aveva eredita-

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to assieme alle due sorelle la casa di famiglia. Tuttavia, mentre ledue sorelle usufruivano del bene percependone anche i frutti, il sig.C.G. veniva completamente escluso dal godimento della proprietà.Avvocato di Strada ha dapprima provveduto con una formale richie-sta scritta, alla quale è seguita una trattativa condotta con il legaledella controparte. Poiché la trattativa non ha portato ai risultati speratialcuni avvocati dello sportello hanno dovuto promuovere una causanei confronti dei coeredi con il patrocinio della Caritas di Bologna.

Il gratuito patrocinio

Con l’espressione gratuito patrocinio si fa riferimento ad un beneficioche consiste nel riconoscimento dell’assistenza legale gratuita allepersone che non sono in grado di sostenerne i costi e le spese.Le origini di questo istituto sono molto antiche e risalgono all’epocadell’impero romano. Nel corso dei secoli gli ordinamenti giuridici han-no sviluppato sistemi differenti per realizzare tale beneficio. Il diritto algratuito patrocinio è stato, infatti, tradizionalmente realizzato secondodue modelli. Uno fondato sull’istituzione di uffici legali pubblici e ca-ratterizzato dall’intervento dello Stato per il pagamento delle speselegali. L’altro, al contrario, costituito quasi esclusivamente dalle pre-stazioni della classe forense, sulla quale si pone l’onere di assisteregratuitamente le persone aventi diritto. Oggi, nel nostro ordinamento, il diritto al gratuito patrocinio viene rico-nosciuto tanto come diritto fondamentale della persona quanto comediritto sociale il cui esercizio garantisce la partecipazione effettiva al-l’organizzazione politica, economica e sociale dello Stato, in osser-vanza dell’art. 3, comma 2, Cost. La garanzia di un’effettiva assisten-za legale per i non abbienti rappresenta, dunque, uno degli obblighidello Stato diretti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e so-ciale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, im-pediscono il pieno sviluppo della persona umana2.2 Così G. Cascini, L’assistenza legale dei meno abbienti: una riforma che nonpuò più attendere, in Q. Giustizia, 1998, 668.

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L’art. 24 della Costituzione, in tale ottica, definisce il diritto alla difesacome diritto inviolabile dell’individuo ed afferma che “sono assicuratiai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi da-vanti ad ogni giurisdizione”.Il diritto al gratuito patrocinio come diritto fondamentale dell’individuoè, inoltre, riconosciuto ed affermato da numerose norme internazio-nali: l’art. 6, comma 3, lett. c) della Convenzione Europea per la sal-vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 4novembre 1950), il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politicidi New York del 19 dicembre 1966, art. 14, 3 comma, lett. d). Di particolare interesse per i cittadini dell’Unione Europea è poi quan-to stabilito nella parte conclusiva dell’art. 47 della Carta dei diritti fon-damentali dell’Unione: “Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà ga-rantiti dal diritto dell’unione siano stati violati ha diritto a un ricorso ef-fettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nelpresente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esa-minata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole,da un giudice indipendente ed imparziale, precostituito per legge.Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappre-sentare.A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patro-cinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare unaccesso effettivo alla giustizia”.Seppure, dunque, il diritto al gratuito patrocinio abbia ormai da moltianni guadagnato lo status di diritto fondamentale dell’individuo, i ritar-di del legislatore italiano e le carenze del nostro sistema di diritto nelsuo riconoscimento e nella sua attuazione sono stati molti e profondi.Ancora in tempi recenti, nel 1980 in particolare, la Corte Europea deidiritti dell’uomo, ha condannato l’Italia al risarcimento dei danni deri-vanti ad un cittadino italiano dal mancato godimento dell’assistenzagiudiziaria gratuita. La sentenza resa il 13 maggio 1980 nel c.d. casoArtico affermava : “È contrario all’art. 6, comma 3, lett. c), della Con-venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-bertà fondamentali il comportamento tenuto dagli organi dello Statoitaliano nei confronti del ricorrente, cui non hanno assicurato l’assi-

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stenza giudiziaria gratuita in relazione ad un ricorso per cassazionein materia penale, dopo che l’avvocato cui tale compito era stato affi-dato in relazione a precedenti fasi processuali aveva dichiarato dinon poter assolvere il mandato”3.Per capire le motivazioni di tale condanna e le carenze dei sistemiscelti dal nostro legislatore nella formalizzazione dell’istituto che ven-gono lamentati dal passo ora citato, è necessario ripercorrere breve-mente l’evoluzione del gratuito patrocinio nel nostro sistema legale.Con l’unificazione d’Italia del 1861 venne esteso a tutti i territori delneonato Regno, l’istituto dell’Avvocatura dei Poveri, che affidava ladifesa dei non abbienti ad uffici statali formati da giuristi nominati estipendiati dallo Stato. Tuttavia, tale sistema di origine sabaudo pie-montese ebbe, nello stato unitario, vita assai breve. Già con la leggeCortese n. 2626 del 1865, il governo del tempo, infatti, adducendo ra-gioni di riduzione della spesa pubblica, aboliva gli uffici pubblici di as-sistenza ai poveri. Solo con il R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282 l’assistenza giudiziaria deinon abbienti venne disciplinata in modo organico4. L’art. 1 del R.D.prevedeva che “Il patrocinio gratuito dei poveri è un ufficio onorificoed obbligatorio degli avvocati e dei procuratori”; sancendo così il pas-saggio da un sistema ispirato ai principi dell’assistenza pubblica, aduno basato esclusivamente sulle prestazioni gratuite dei liberi profes-sionisti.Nonostante numerosi tentativi e proposte di legge, la disciplina delR.D. del 1923 è rimasta in vigore per moltissimi anni. Le prime modi-fiche sono state introdotte nel 1973 con la legge n. 533/1973, che ha

3 Nella specie il danno derivante al ricorrente dal mancato godimento dell’assi-stenza giudiziaria gratuita è stato determinato in via equitativa in tre milioni dilire. Sentenza 13 maggio 1980, Corte Europea dei diritti dell’uomo, in Foro it.1980, IV, 141 ss., con nota di A. Pizzorusso.4 Il Regio Decreto fascista del 1923 nacque come legge finanziaria dello Statoe fu emanato come legge delegata, in attuazione della legge 3 dicembre 1922n. 1601 che aveva affidato al governo il compito di riordinare il sistema tributa-rio. Con riferimento a quest’epoca gli studiosi (Cappelletti) parlano infatti diconcezione fiscale del gratuito patrocinio, in contrapposizione alla concezionesociale che nasce con la Costituzione Repubblicana.

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istituito il patrocinio a spese dello Stato nelle controversie di lavoro edi previdenza sociale. La legge n. 184/1983 ha introdotto poi una disciplina analoga nei pro-cessi relativi all’adozione e all’affidamento dei minori. Solo nel 1990,con la legge 217 ed a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codicedi procedura penale, veniva infine introdotto il patrocinio a spese del-lo Stato nel processo penale e nei procedimenti civili per il risarci-mento dei danni derivanti da reato.Sino ad oggi, quindi, gli interventi del legislatore in attuazione all’art.24 Cost. non hanno fornito una disciplina unitaria del gratuito patroci-nio, ma si sono limitati a previsioni specifiche nell’ambito delle singolegiurisdizioni. A tale panorama d’insieme è da aggiungersi il dato per cui, fino allarecente legge 29 marzo 2001 n. 134, che ha riformato l’intero istitutocon introduzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbientinei giudizi penali, civili, amministrativi, nonché negli affari di volonta-ria giurisdizione, il R.D. del 1923 ha rappresentato l’unica normativadi riferimento in tema di assistenza giudiziaria dei non abbienti nelgiudizi civili ed amministrativi5.

Diritto al gratuito patrocinio e giustizia civile

Per quanto riguarda tali giudizi si è infatti dovuto attendere il 2001perché una legge prevedesse e disciplinasse in modo organico il pa-trocinio dei non abbienti. In base al R.D. del 1923 i presupposti per laconcessione del patrocinio gratuito erano: lo stato di povertà e la pro-babilità di esito favorevole della causa6. Inoltre, per quanto riguarda igiudizi civili, la decisione sull’ammissione al gratuito patrocinio era af-fidata ad una commissione mista, a carattere amministrativo e nongiudiziario. A seguito dell’entrata in vigore della Costituzione Repub-

5 In questo senso la proposta di legge presentata il 20/05/1999, htttp://www.democraticidisinistra.it/partito/autonomie/aequa/news/gratuito_patrocinio.htm 6 Per una approfondita analisi della disciplina dettata dal R.D. 3282/1923,Grandine, Gratutito patrocinio, 732 ss.

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blicana, tale previsione è stata poi aspramente criticata in quanto fa-ceva dipendere l’esercizio del diritto dalla valutazione di un organoamministrativo, violando così tanto il principio contenuto nell’art. 24, 1comma, Cost., quanto il principio del giudice naturale di cui all’art. 25Cost.7.L’istituto del gratuito patrocinio, così concepito, si era dimostrato infi-ne assolutamente inidoneo a garantire una effettiva attuazione del di-ritto previsto dall’art. 24, comma 3, Cost.8.Anche il sopraggiungere delle leggi 533/1973 e 184/1983, che hannoistituito il patrocinio a spese dello Stato rispettivamente nel processodel lavoro e nei procedimenti di adozione e affidamento, non apporta-va modifiche rilevanti nella disciplina del diritto all’assistenza giudizia-ria gratuita dei non abbienti9. Così, sino all’entrata in vigore della L. 134/2001, il disposto dell’art.24 Cost. nel processo civile è rimasto praticamente lettera morta del-la nostra Costituzione.La L. 134/2001, riformando la L. 217/1990, ha istituito il patrocinio aspese dello Stato nei giudizi civili ed amministrativi ed ha fornito perla prima volta in Italia una disciplina unificata dell’istituto10.L’art. 15-bis della nuova L. 217/1990 disciplina, infatti, l’ambito e ipresupposti dell’istituzione del patrocinio a spese dello Stato. L’artico-lo citato prevede che sia assicurato il patrocinio a spese dello Stato

7 In questi termini si esprime E. Gallo, Assistenza giudiziaria ai non abbienti(diritto costituzionale), Enc. Giur. Treccani, III, Roma 1991, 4.8 “L’istituto si esauriva nell’evitare oneri di spese vive, quali diritti di cancelle-ria, spese di bollo, di notifica e di registrazione, ma addossava al difensore tut-to il peso economico dell’attività, oltre a prevedere una complessa proceduraburocratica”, così E. Sacchettini, Guida al Diritto, n. 17 del 5 maggio 2001,110 ss. 9 “Anzi, il patrocinio a spese dello Stato nel processo del lavoro si è rivelato unfallimento”. Così F. Cipriani, Il patrocinio dei non abbienti, in Foro it., 1994, 84ss.

10 Infatti, successivamente, la L. 437/2001 ha modificato l’art. 23, 2 comma, L.134/2001, disponendo che “Il testo della legge sul gratuito patrocinio, appro-vato con R.D. 3282/1923 e gli articoli da 11 a 16 della legge 11 agosto 1973n. 533 sono abrogati dal 1 luglio 2002”.

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nei giudizi civili o amministrativi, nonché negli affari di volontaria giuri-sdizione quando le ragioni del non abbiente risultino non manifesta-mente infondate. La nuova normativa abbandona, quindi, il criterioche imponeva l’obbligo all’avvocato di prestare gratuitamente la pro-pria opera e garantisce alla parte bisognosa la libertà di scelta del di-fensore e del consulente tecnico di cui avvalersi. I due presupposti oggi principali per l’ammissione al gratuito patroci-nio sono dunque: a) la non manifesta infondatezza delle pretese fattevalere dall’interessato; b) lo stato di non abbiente, riconosciuto a coluiche rientra nel limite di reddito previsto.Come già in precedenza riferito, il limite di reddito per l’ammissione alpatrocinio a spese dello Stato è stato individuato in € 9.296,22 (£18.000.000); “Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Statochi dispone di un reddito non superiore a £ 18.000.000”11, art. 15-ter,L. 217/90. In caso di convivenza il limite di reddito è costituito dalla somma deiredditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nu-cleo stabilmente convivente A tale regola fanno eccezione i casi incui la causa ha ad oggetto diritti della personalità, ovvero le ipotesi incui gli interessi del richiedente appaiano in conflitto con quelli degli al-tri componenti il nucleo stesso. In queste ultime due eventualità, in-fatti, stante la natura del bene oggetto di conflitto, si tiene conto delsolo reddito dell’interessato.È da sottolineare, inoltre, come la disciplina sopra descritta prevedal’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, oltre che per il cittadi-

11 Anche la L. 134/2001, così come le normative precedenti, individua la cate-goria degli aventi diritto con un criterio oggettivo fisso costituito dal limite direddito. Tale scelta è oggi molto criticata poiché si è già dimostrata inefficace.Alcuni giuristi suggeriscono criteri che consentano una valutazione più sogget-tiva, legata al caso concreto, che consenta di ammettere al beneficio chi real-mente non può sostenere i costi di un processo. In questo senso N. Trocker,Patrocinio gratuito, cit., 306, secondo il quale non si tratta di stabilire chi è nonabbiente in senso assoluto, ma chi è tale ai sensi dell’art. 24 Cost., ossia in re-lazione alla libertà di accedere alla tutela giudiziaria dei propri diritti. In questo senso si potrebbero anche introdurre forme di ammissione parzialeal patrocinio statale, così come ad esempio è avvenuto in Inghilterra, in Fran-cia (L. 91-647 del 10/07/1991), in Svezia e in Germania.

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no italiano, anche per lo straniero regolarmente soggiornante sul ter-ritorio nazionale al momento dell’ insorgere del rapporto o del fattooggetto del giudizio. Tale regola si estende anche all’apolide, nonchéagli enti ed alle associazioni che non perseguano scopo di lucro enon esercitino attività economica.In sintesi, i soggetti che possono essere ammessi al patrocinio a spe-se dello Stato sono:

1. i cittadini italiani;2. i cittadini stranieri con permesso di soggiorno valido;3. gli apolidi;4. le associazioni che non perseguano scopo di lucro e non

esercitino attività economica. Per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato devono, inoltre,sussistere i seguenti presupposti:1. il giudizio civile o giudizio amministrativo o volontaria giurisdizio-

ne (secondo l’art. 15-bis, comma 3, L.217/90, sono escluse lecause per cessione di crediti e ragioni altrui, salvo che la cessio-ne appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragionipreesistenti);

2. le ragioni di colui che chiede l’ammissione devono risultare nonmanifestamente infondate;

3. reddito non superiore ad € 9.296,22 (come già detto, in caso diconvivenza si sommano i redditi).

Al sussistere delle condizioni suddette la parte interessata può chie-dere di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato in ogni sta-to e grado del procedimento.Anche la procedura per l’ammissione al beneficio è stata riformata,con ciò divenendo più semplice e veloce rispetto alla normativa pre-cedente.In base agli artt. 15–quater e 15-quinquies L. 217/90, l’istanza redattain carta semplice deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre allarichiesta di ammissione, l’indicazione delle generalità dell’interessato,un’autocertificazione attestante le condizioni di reddito, l’impegno acomunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito, le enunciazioni

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in fatto e in diritto utili a valutare la fondatezza delle pretese, l’indica-zione delle prove di cui si intende chiedere l’ammissione. Se l’istante è straniero, l’istanza deve essere accompagnata da unacertificazione dell’autorità consolare competente che attesti la veridi-cità di quanto in essa indicato.La domanda andrà ovviamente sottoscritta dall’interessato e la sotto-scrizione dovrà essere autenticata dal difensore designato ovvero dalfunzionario che la riceve.L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetto per tutti igradi di giudizio, salvo che sia rimasta soccombente la parte che l’haottenuta. In tal caso, infatti, l’interessato non potrà giovarsi dell’am-missione per proporre impugnazione; considerandosi la soccomben-za quale ipotesi di manifesta infondatezza.La disciplina della procedura di ammissione anticipata prevede chel’istanza venga presentata o inviata a mezzo raccomandata al Consi-glio dell’Ordine degli Avvocati, presso il giudice competente a decide-re il merito o presso il giudice davanti al quale penda il procedimento,ovvero presso colui che ha emesso il provvedimento impugnato se aprocedere è la Corte di Cassazione.Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata l’istanza,il Consiglio dell’Ordine, verificata l’ammissibilità dell’istanza e le con-dizioni di reddito, ed ove le ragioni del richiedente non appaiono ma-nifestamente infondate ammette, in via anticipata e provvisoria, il ri-chiedente al patrocinio a spese dello Stato.Il Consiglio dell’Ordine trasmette copia dell’atto con cui accoglie, re-spinge o dichiara inammissibile l’istanza all’interessato, tanto al giudi-ce competente quanto al direttore regionale delle entrate.La decisione definitiva sull’ammissione spetta in ogni caso all’autoritàgiudiziaria. Infatti, procedendo ancora ai sensi dell’art. 15–undeciesL. 217/90, se il Consiglio dell’Ordine respinge o dichiara inammissibi-le l’istanza, questa può essere proposta al giudice che deciderà sul-l’ammissione unitamente al merito della causa. Il giudice, inoltre, hasempre il potere di modificare o revocare il provvedimento di ammis-sione qualora, ad esempio, sopraggiungano modifiche alle condizionidi reddito dell’interessato.

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Al termine del giudizio è ancora il giudice, con il provvedimento chedefinisce il merito, a confermare, modificare o revocare l’ammissioneal patrocinio disposta in via anticipata dal Consiglio dell’Ordine.L’istante che sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, hadiritto di nominare un difensore di fiducia scelto tra gli avvocati iscrittiagli albi professionali ed un consulente tecnico, ove ciò sia previstocome facoltà di legge. Lo Stato si fa carico di ogni spesa, diritto ed onere che sia relativoalla causa, nonché dell’onorario e delle indennità dovute al difensore,al consulente tecnico ed ai pubblici ufficiali, ad esempio il notaio (L.217/90 artt. 15 – sexies e ss.).La normativa descritta è entrata in vigore il 1° luglio 2002. Da quelladata, è altresì istituito presso ogni Consiglio dell’Ordine, l’elenco degliavvocati per il patrocinio a spese dello Stato12; in tale elenco vengonoinseriti gli avvocati che presentano la relativa domanda avendo i se-guenti requisiti:- attitudine ed esperienza professionale;- assenza di sanzioni disciplinari;- anzianità professionale non inferiore a sei anni.Di particolare interesse, inoltre, sono le disposizioni della nuova leg-ge contenute nel Capo III – Disposizioni transitorie e finali. L’art. 20 della L. 134/2001 prevede infatti l’istituzione, presso ogniConsiglio dell’Ordine degli Avvocati, di un servizio di informazione econsulenza per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato e per la di-fesa d’ufficio. Il servizio in questione nasce per fornire al pubblico idati necessari per conoscere i requisiti e le modalità per l’ammissioneal patrocinio a spese dello Stato. Parimenti il servizio informa sui pre-supposti, le modalità e gli obblighi da osservare per la nomina del di-fensore d’ufficio. Il servizio di informazione e consulenza per l’accesoal patrocinio a spese dello Stato, inoltre, potrà fornire, sempre su ri-chiesta dell’interessato, la necessaria informazione in ordine al pro-blema giuridico prospettato; ciò al fine di consentire al richiedente

12 La parte è libera di scegliere il proprio difensore di fiducia e non deve ne-cessariamente rivolgersi ad un avvocato iscritto in questo elenco. Così E.Pacchettini, in Guida al Diritto, cit, 113.

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una valutazione dell’opportunità dell’instaurazione, o della prosecu-zione, di un giudizio o, ad esempio, della sperimentazione di un me-todo di risoluzione alternativa del conflitto.Quest’ultima previsione appare di notevole importanza.Come è emerso anche dall’esperienza quotidiana di Avvocato diStrada, e come ampiamente riferito nelle pagine che precedono, iltema della difesa dei non abbienti non può e non deve essere circo-scritto ad un profilo meramente economico.Sulla base dell’esperienza fatta allo sportello, riteniamo di estremaimportanza riflettere sulla possibilità di istituire servizi che, tramiteuna efficace attività di informazione, aumentino la consapevolezzadei diritti delle persone senza fissa dimora. Appare parimenti auspi-cabile sviluppare una profonda riflessione sulla possibilità di dare vitaad un servizio qualificato di consulenza legale stragiudiziale. Taleservizio permetterebbe, infatti, agli utenti di rivolgersi a professionistiancor prima del sorgere di un contenzioso e consentirebbe loro di ri-cevere assistenza per definire stragiudizialmente, in tempi rapidi, leeventuali controversie.Riteniamo dunque che previsioni di questo tipo, unite a servizi comequello fornito da Avvocato di Strada, costituiscano la strada maestrada percorrere per garantire finalmente la piena attuazione del dirittoal gratuito patrocinio e la reale assistenza legale alle persone senzafissa dimora.

Il gratuito patrocinio nel processo penale

Il processo penale al pari di quello civile, amministrativo, tributario edi volontaria giurisdizione vede applicabile il ricorso all’istituto del gra-tuito patrocinio a spese dello Stato.Ciò nel pieno rispetto del dettato costituzionale che all’art. 24 sanci-sce “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed in-teressi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e gradodel procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istitu-

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ti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La leg-ge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giu-diziari”.Preliminarmente occorre precisare che la possibilità di farsi assistereda un avvocato e/o da un consulente tecnico gratuitamente è ricono-sciuta nel procedimento di esecuzione, nei processi di revisione, re-vocazione, opposizione di terzi, nei processi di applicazione di misuredi sicurezza o di prevenzione in cui, quindi, sia prevista l’assistenzadel difensore e/o del consulente tecnico.L’ammissione al gratuito patrocinio vale per ogni stato, grado e fasedel processo e per tutte le procedure, derivate ed accidentali, comun-que connesse.Pertanto, la domanda di gratuito patrocinio è ammessa davanti ai tri-bunali monocratici e collegiali, alla corte di appello, alla corte di cas-sazione, al tribunale di sorveglianza.La possibilità di usufruire del gratuito patrocinio è riconosciuta, nel di-ritto penale, a tutti quei soggetti (con cittadinanza italiana o straniera)che, rivestendo la qualifica di indagato, imputato, condannato, perso-na offesa dal reato, danneggiato che intende costituirsi parte civile,responsabile civile e civilmente obbligato alla pena pecuniaria, nonsuperino con il proprio reddito una particolare soglia, come di seguitospecificato.Se l’interessato vive solo, la somma dei propri redditi non deve supe-rare l’importo di € 9.296,22. Si precisa che il limite di reddito vieneaggiornato ogni due anni.Vanno pertanto a confluire nella somma sopra indicata tutti i redditiimponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IR-PEF) percepite nell’ultimo anno quali, a titolo esemplificativo, lo sti-pendio di lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autono-mo.Inoltre, devono essere considerati anche i redditi esenti da IRPEFcome, ad esempio, pensione di guerra, indennità di accompagna-mento ecc., o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o adimposta sostitutiva.

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Se l’interessato vive con la famiglia, la soglia di reddito di € 9.296,22sarà aumentata di € 1.032,91 per ogni familiare convivente.Così, ad esempio, se la famiglia è composta da due persone, il reddi-to complessivo non deve superare la somma di € 10.329,13; se la fa-miglia è composta da tre persone, il reddito totale non deve superare€ 11,362,14 e così via.Ovviamente, le condizioni del non abbiente devono sussistere al mo-mento della presentazione della domanda di ammissione al gratuitopatrocinio e devono permanere per tutta la durata del processo.Si fa presente che vi sono delle eccezioni a quanto suddetto.Infatti, non è ammissibile all’istituto in esame, nonostante la ricorren-za del reddito quale sopra indicato, l’indagato, l’imputato, il condan-nato per reati di evasione fiscale. Non è inoltre ammesso a tale bene-ficio chi è difeso da più di un avvocato.Esaminate negli aspetti essenziali le condizioni soggettive di ammis-sibilità all’istituto del gratuito patrocinio, si procederà ad indicarecome e cosa fare per usufruire del beneficio in argomento e precisa-mente le modalità di redazione della relativa domanda di ammissio-ne.La domanda può essere presentata dall’interessato o dal suo difen-sore, a mezzo raccomandata o a mano, presso la cancelleria del giu-dice oppure direttamente in udienza. L’interessato, qualora sia detenuto, ha inoltre facoltà di presentare ladomanda al direttore del carcere o, qualora in stato di detenzione do-miciliare o in luogo di cura, all’ufficiale di Polizia Giudiziaria.Non essendo ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in sededi udienza, è assolutamente necessario, a pena di inammissibilità,che la domanda venga sottoscritta esclusivamente dall’interessato ela firma autenticata dal difensore o dal funzionario che la riceve.Si precisa che la domanda può essere presentata prima dell’inizio delgiudizio o durante il giudizio stesso, ma gli effetti decorrono dalla pre-sentazione della domanda stessa.La domanda deve contenere la richiesta espressa di ammissione alpatrocinio a spese dello Stato; l’indicazione del processo cui si riferi-sce; le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residen-

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za) e il codice fiscale del richiedente e, se presenti, dei familiari con-viventi.Dovrà inoltre dichiararsi, sotto la propria responsabilità, che si è nellecondizioni di reddito richieste dalla legge e specificare il reddito tota-le.Il richiedente dovrà impegnarsi a comunicare le variazioni di redditosuccessive alla presentazione della domanda.Quanto sopra è richiesto a pena di inammissibilità della domanda.I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, inoltre, devo-no indicare quali redditi possiedono all’estero.In riferimento alla documentazione da allegare alla domanda, si fapresente che, a differenza dei cittadini italiani che possono autocerti-ficare l’esistenza dei requisiti di legge, i cittadini di Stati non apparte-nenti all’Unione Europea devono allegare una certificazione del con-solato del Paese di origine che confermi la veridicità del reddito di-chiarato, salvo il ricorso all’autocertificazione qualora si provi l’impos-sibilità di documentarlo.I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea sottoposti aprovvedimenti restrittivi della libertà personale possono produrre lacertificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite ildifensore o un familiare.Successivamente alla presentazione della domanda, il giudice o ilconsiglio dell’ordine possono richiedere di provare la veridicità delledichiarazioni con documenti scritti o, nel caso di impossibilità, con ul-teriore autocertificazione.Sull’istanza di ammissione, se presentata in udienza, decide il giudi-ce immediatamente; negli altri casi ci sarà il rigetto o l’accoglimentoentro 10 giorni dalla presentazione della domanda. L’eventuale ritar-do nella decisione o la mancata pronuncia comporta la nullità assolu-ta degli atti successivi.Come sopra accennato, ai fini del gratuito patrocinio, può nominarsiun solo difensore che deve essere iscritto all’albo degli avvocati dellaregione in cui si tiene il processo nonché inserito in un elenco specia-le degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, che si può con-sultare presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

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Con l’ammissione al gratuito patrocinio, le spese da sostenersi sononulle in quanto sarà lo Stato a corrispondere quanto dovuto all’avvo-cato e, se presente, al consulente tecnico.Si precisa che sono soggetti a grave sanzione disciplinare l’avvocatoed i consulenti tecnici che chiedono all’assistito l’anticipazione dei ri-spettivi compensi.Qualora si dovesse essere ammessi per errore al beneficio in esame,l’assistito si vedrà costretto a pagare tutte le spese sostenute.Un’ultima e doverosa precisazione va fatta in riferimento alla facoltàdella Guardia di Finanza di sottoporre al controllo le persone ammes-se al patrocinio, anche tramite indagini presso banche ed agenzie difinanziamento.Le dichiarazioni false od omissive e la mancata comunicazione degliaumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione in carcereda 1 a 6 anni e 8 mesi di reclusione in carcere e con la multa da309,87 a 1.549,37 €, oltre al pagamento di tutte le somme fino a quelmomento corrisposte dallo Stato.In ogni caso, per proporre correttamente la domanda e non incorrerein sanzioni, è sempre bene rivolgersi al proprio avvocato o, in man-canza, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della propria città.

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DIRITTO ALLA TUTELA DELLA SALUTE DEI SENZA FISSA DIMORAdi Anna Marcella Arduini

Un caso affrontato

Nel mese di maggio del 2001 si è presentata allo sportello Avvocato diStrada una persona di 81 anni, che per comodità chiamerò Signor X. Il Si-gnor X, senza fissa dimora, soffriva da anni di una grave malattia all’appa-rato respiratorio; patologia che si è aggravata col tempo, per la non piùgiovane età e per le durissime condizioni di vita alle quali è costretto ognigiorno chi abita la strada. Ricordo quell’incontro, nonostante siano passatioramai alcuni anni, con immagini nitide e chiare, proprie di quelle situazio-ni che non si dimenticano, data la carica umana ed emotiva che ti lascia-no dentro. Questo è quanto accaduto. Un giorno, a seguito di una crisi respiratoria acuta e ad un generale peg-gioramento delle sue condizioni di salute, il Signor X si precipita al ProntoSoccorso dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna. Il medico che lo visita ri-conosce immediatamente il grave stato di salute del Signor X e ne dispo-ne il ricovero urgente. È necessario un tempestivo intervento chirurgico.Giunto al reparto competente, tuttavia, il primario si rifiutava di procedereal ricovero. La spiegazione? A chi non ha residenza, e copertura sanitaria, nessun ri-covero e intervento.Nonostante l’età, e dato il grave stato di salute, il Signor X inizia abussare a tutte le porte amiche (AUSL, Servizi Sociali, il Vescovo),per trovare un aiuto ad ottenere il tesserino sanitario. Ma anche l’otte-nimento del tesserino non si dimostrava sufficiente. Tornato all’ospe-dale, infatti, al Signor X veniva per la seconda volta rifiutato il ricove-ro. La spiegazione? Non c’erano posti liberi.Il Signor X non è più tornato allo sportello Avvocato di Strada; proba-bilmente se ne è andato da Bologna o, forse, la malattia ha avuto ilsopravvento sulla sua voglia di vivere.

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Quella del Signor X è soltanto una delle innumerevoli storie di nega-zione del diritto alla salute per chi versa in condizioni di disagio e po-vertà. Per le persone senza fissa dimora poi, la tutela di questo diritto, ènella maggior parte dei casi, il problema principale. Chi vive in condi-zioni di estrema precarietà, chi fa della strada, dei portici e delle sta-zioni, le stanze della propria casa, espone il proprio fisico a situazionialtamente rischiose nelle quali tutto suona amplificato; una ferita, unraffreddore, un’infezione possono generare delle conseguenze gravinon verificabili in altre condizioni di vita.

Contenuto e significato del diritto previsto e disciplinato all’articolo 32della Carta Costituzionale

Il diritto alla salute consiste nel diritto, assoluto e primario, di preten-dere una condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale.Si tratta di un diritto fondamentale, in quanto così qualificato dall’arti-colo 32 della nostra Costituzione: “La Repubblica tutela la salutecome fondamentale diritto dell’individuo”1.Come diritto tipicamente sociale per lungo tempo la dottrina, sul pre-supposto che la tutela della salute si fondasse sul principio di egua-glianza anziché sul principio di libertà2, ha contestato al diritto alla sa-lute la legittimità di un inserimento nel “catalogo” dei diritti fondamen-

1 Cfr. Seduta 24 aprile 1947, in Atti dell’Assemblea Costituente, 3295. In taleoccasione i Costituenti al fine di rafforzare ed elevare la garanzia data dallaCarta Costituzionale alla salute, aggiunsero il riferimento alla fondamentalitàdel diritto non presente nel progetto originario.2 Cfr. M. Luciani, Salute (diritto alla-dir.cost) (ad vocem), In Enciclopedia Giuri-dica Treccani, XXVIII, Roma, 1991.

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tali dell’uomo3, tradizionalmente composto da diritti declinati in terminisolamente individuali, quali i diritti di libertà civile e di proprietà.Tale situazione è stata superata e la salute, come diritto assoluto, èoggi considerata strettamente legata al principio di libertà.Ricomposto ormai da alcuni decenni il rapporto eguaglianza - libertà,si è infatti da tempo riconosciuto anche ai diritti sociali (e con essi allasalute) lo status di diritti soggettivi; come tali meritevoli di protezioneda parte dell’ordinamento giuridico tanto nella loro dimensione collet-tiva, quanto in quella individuale.Inoltre, l'indirizzo che negava ontologicamente ai diritti sociali la quali-fica di diritti fondamentali, si poneva in contrasto con il canone inter-pretativo in base al quale la Costituzione deve essere intesa "in tuttele sue parti magis ut valeat, perché così vogliono la sua natura e lasua funzione…".La salute è, dunque, oggi pacificamente qualificata come diritto indivi-duale e sociale insieme, come tra l’altro confermato da quella “fonda-mentalità” che, aggiunta in sede di lavori preparatori all’originariabozza del testo costituzionale, ne sottolinea il carattere multi-dimen-sionale di tutela.Nella sua dimensione di diritto sociale, l’attuazione del diritto alla sa-lute pretende così un’attività positiva da parte dello Stato che inter-venga nella regolazione dei rapporti sociali per garantire a tutti, "sen-za distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni po-litiche, di condizioni personali e sociali" il progresso materiale e mora-le (articolo 3, primo comma del dettato costituzionale). Considerato nel suo declinato di diritto fondamentale, invece, il dirittoalla salute si presenta come diritto inviolabile, inalienabile, intrasmis-

3 Cfr. S. Galeotti, La libertà personale, Milano, 1953; G. Vassalli, Il diritto allalibertà morale, in Scritti giuridici in memoria di F. Vassalli, Torino, 1960; P. Bi-scaretti Di Ruffia, Diritto costituzionale, 14° edizione, Napoli, 1986. Tali autorisostengono l’asocialità dei diritti fondamentali, in quanto questi ultimi vengonoidentificati con i diritti naturali, pertinenti in quanto tali all’uomo nella suaastratta ed isolata individualità. Cfr. M. Luciani, Salute (diritto alla-dir.cost) (ad vocem), In Enciclopedia Giuri-dica Treccani, XXVIII, Roma, 1991.

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sibile, indisponibile, irrinunciabile, imprescrittibile oltre che, ovviamen-te, uguale per tutti (cives e stranieri possiedono pari titolarità: cfr.Corte Cost. 1965, n.104), e territorialmente uniforme (cfr. Corte Cost.1991, n. 49).È proprio questo presupposto d’uguaglianza ad essere consideratoquale necessaria condizione e migliore specifica dei diritti di libertà4.Nessun diritto fondamentale, una volta abbandonate le suggestionigiusnaturalistiche e quindi i collegamenti al diritto naturale, è stato daiCostituenti ancorato al diritto di natura, evitando l’adozione di formuletroppo impegnative dal punto di vista del sostegno metapositivo5. L’o-rigine storica del diritto alla salute che si è adesso narrata, se da unlato spiega le difficoltà che tale diritto ha incontrato per inserirsi a pie-no titolo nella categoria delle libertà fondamentali, nulla dice né sulsuo contenuto, né sulla natura giuridica delle situazioni soggettiveche vi si ricollegano. Tema di centrale rilevanza diventa, quindi, quello della definizione deicontenuti interni alla nozione di diritto alla tutela della salute.L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), facendo proprie le di-rettive fondamentali stabilite dalla Conferenza Internazionale dellaSanità (New York, 1946), da più di quarant’anni afferma che: "La sa-nità è uno stato di completo benessere fisico, mentale, sociale e nonconsiste soltanto nell'assenza di malattie o infermità. Il possesso delmigliore stato di sanità che si possa raggiungere costituisce uno deidiritti fondamentali di ciascun essere umano, qualunque sia la suarazza, la sua religione, le sue opinioni politiche, la sua condizioneeconomica e sociale. I Governi hanno la responsabilità della sanitàdei loro popoli: essi per farvi parte devono prendere le misure sanita-rie e sociali appropriate." La sanità consiste, dunque, nell'efficienza

4 Cfr. I. Berlin, In Quattro saggi sulla libertà, Milano, 1989; P. Haberle, in DieWesensgealtgarantie des art 19 Abs. 2 Grundgesetz, Karlsruehe, 1962.5 Cfr. C. Mortati, Concetto, Limiti, procedimento della revisione costituzionale,in Raccolta di scritti, II, Milano, 1972, p.3; F. Felicetti, I diritti garantiti dall’arti-colo 2 della Costituzione nei lavori della Costituente e nella giurisprudenza co-stituzionale, in Giurisprudenza italiana, 1985, IV, p. 182; M. Luciani, 5La libertà di informazione nella giurisprudenza costituzionale italiana, in Poli-tica del diritto, 1989, p. 605.

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psicofisica dell'individuo quale presupposto indispensabile per unacompleta espressione della sua personalità e socialità e la "tutela del-la salute" si esprime nell'azione dello Stato diretta a prevenire e repri-mere quelle situazioni che, causando la malattia, impediscono al sog-getto una vita piena e dignitosa. A conferma di queste affermazioni,la più attuale dottrina6, sostiene che tutela del diritto alla salute signifi-ca non solo assenza di malattia e di infermità ma bensì “condizione dicompleto benessere fisico, mentale e sociale”. La Comunità Europea ha previsto, all'articolo 35 della Carta dei DirittiFondamentali dell’Unione, che: "Ogni individuo ha diritto di accederealla prevenzione sanitaria e di ottenere cura mediche alle condizionistabilite dalle legislazioni e dalle prassi nazionali". Nella definizione enell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è dunque ga-rantito un elevato livello di protezione della salute umana.In maniera sintetica, ma sicuramente incisiva, anche la CostituzioneItaliana ha recepito i principi della Conferenza Internazionale dellaSanità collocando la salute nel dettato costituzionale (art. 32), doveviene definita come "fondamentale diritto dell'individuo" e come "inte-resse della collettività". In tale connotazione diritto ed interesse nonsono contrapposti ma, come esposto, vanno letti come reciproca-mente integrati: lo stato di salute non riguarda solo il singolo individuoma si riflette sulla collettività stessa. Da questa configurazione di-scende una duplicità di piani di tutela: difesa della persona dalla ma-lattia e difesa della collettività da tutti gli elementi, ambientali o indivi-duali, che possono ostacolare un pieno godimento del diritto7. Nem-meno le condizioni economiche del singolo possono, in tale direzio-ne, costituire un ostacolo alla realizzazione di una piena tutela. Difat-

6 Cfr. F. Nuti, Introduzione all’economia sanitaria e alla valutazione economicadelle dimissioni sanitarie, Torino, 1998; C. Bottari, Il diritto alla tutela della sa-lute, in I Diritti Costituzionali (a cura di R. Nania e P. Ridola), p. 763, VolumeII, Torino, 2001.7 Cfr. Sentenza Corte Costituzionale n. 399 del 1996, in Giurisprudenza Costi-tuzionale, p. 3646 1996. In tale occasione la Suprema corte ha statuito che:“La tutela della salute riguarda la generale e comune pretesa dell’individuo acondizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non pongano a rischio questosuo bene essenziale”.

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ti, la seconda parte del primo comma dell'art. 32, prevede, in forzadei principi di solidarietà e di partecipazione, la gratuità delle presta-zioni sanitarie a favore di chi versi in stato di indigenza.Il secondo comma dell'art. 32 contiene, poi, due rilevanti disposizioniche, poste a difesa della dignità umana, garantiscono il fondamentalediritto di libertà individuale sotto l'aspetto della salute: "nessuno puòessere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non perdisposizioni di legge", legge che "non può in nessun caso violare i li-miti imposti dal rispetto della persona umana". La prima parte della disposizione, stabilendo una riserva, pone unpreciso vincolo alla Pubblica Amministrazione nel consentire determi-nati trattamenti in vista di superiori interessi pubblici che, soli, posso-no giustificare la compressione del diritto di libertà individuale; mentrela seconda disposizione normativa è diretta allo stesso legislatore,imponendogli, in ogni caso, di agire nel pieno rispetto della dignitàdella persona.La tutela della salute, nelle sue implicazioni costituzionali, non siesaurisce in questi soli profili. Il diritto alla salute, si è detto, non si ri-duce unicamente alla difesa dello stato biopsichico ma abbraccia l'in-dividuo nel suo bisogno di personalità e socialità. L'art. 32 letto in rap-porto agli articoli n. 2 e n. 3 della Costituzione si specifica, così, inuna serie di principi ulteriore:

a. il diritto alla salute come fondamentale diritto erga omnes8:si tratta dunque di una situazione soggettiva assoluta il cuicontenuto è dato dalla protezione contro ogni aggressionead opera di terzi;

b. la salute come fondamentale diritto verso lo Stato, che èchiamato dal testo costituzionale non solo a predisporrestrutture e mezzi idonei ad assicurare una condizione otti-male di sanità individuale, ma anche ad attuare una politicaefficace di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di inter-vento sulle possibili cause di turbativa dell'equilibrio psicofi-

8 Cfr. Sentenza Corte Costituzionale n. 88 del 1979, in Giurisprudenza Costi-tuzionale, p. 656, 1979.

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sico della popolazione. In tal modo il diritto alla salute si de-clina quale "diritto sociale" che attua nel settore sanitario ilprincipio di eguaglianza fra i cittadini9;

c. la tutela della salute è, alla luce dell'art. 3, secondo comma,della Carta Costituzionale, uno strumento di elevazione del-la dignità sociale dell'individuo e pertanto costituisce interes-se della collettività;

d. la tutela della salute, per il richiamo dell'art. 3 della Costitu-zione al "rispetto della persona umana", assume un caratte-re personalistico talché il mancato riconoscimento di mezzidi tutela per singoli aspetti specifici di protezione viola il va-lore costituzionale della persona.

La tutela della salute dei senza fissa dimora nel Servizio SanitarioNazionale e Regionale

La povertà in Italia è un fenomeno di estrema rilevanza sociale e lepersone senza fissa dimora sono coloro che, in tale panorama, vivo-no una condizione estrema. Deprivati di tutte le risorse, a partire daquelle basilari come il cibo, la casa ed il vestiario, queste personesono sottoposte ad un forte disagio psicofisico al quale si accompa-gna la perdita, pressoché totale, di protezione giuridica e sociale.Il numero dei senza dimora in Italia, esclusi coloro che abitano incondizioni precarie presso case di conoscenti, abitazioni abusive,centri di seconda accoglienza, è stato stimato10 in circa 17.000 perso-

9 Cfr. Sentenza Corte Costituzionale n. 184 del 1986, in Giurisprudenza Costi-tuzionale, 1986, p. 1430; Sentenza Corte Costituzionale n. 559 del 1987, inGiurisprudenza Costituzionale, 1987, p. 3505,; Sentenza Corte Costituzionalen. 1011 del 1988, in Giurisprudenza Costituzionale, 1988, p. 4830; SentenzaCorte Costituzionale n.4673 del 1990, in Giurisprudenza Costituzionale, 1990,p. 1874. 10 Cfr. Rapporto Annuale sulle politiche contro la povertà e l’esclusione socialedella Commissione di indagine sull’esclusione sociale, anno 2001. Dove si af-ferma che la presenza dei senza fissa dimora è fortemente concentrata neicomuni di dimensioni più grandi. Si tratta per lo più di maschi, relativamente

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ne; numero da prendersi evidentemente come indicazione di massi-ma e non come stima puntuale di un fenomeno11che appare agli ope-ratori sensibilmente più vasto.A causa delle abitudini di vita, i senza casa hanno spesso una saluteassai precaria e presentano malattie che possono ritenersi tipiche delloro stato di vita. Pur avendo nella maggior parte dei casi diritto all’as-sistenza sanitaria gratuita attraverso il Servizio Sanitario Nazionale,buona parte di queste persone risulta non avere il medico di fiduciaper vari motivi: la persona può ad esempio non avere la residenza equindi non risultare censita e meritevole di copertura sanitaria.Esiste una quantità di studi12 che documentano l'associazione tra unambiente fisico e materiale povero ed alti livelli di mortalità e morbosi-tà. È partendo da questo dato che il Piano Sanitario Nazionale1998-2000 affermava: "nel nostro Paese si osservano disuguaglianzerilevanti relativamente alle condizioni di salute: le persone, i gruppisociali e le aree geografiche meno avvantaggiati presentano un mag-gior rischio di morire, di ammalarsi, di subire una disabilità, di pratica-re stili di vita rischiosi. Le cause sono complesse e risiedono nellecondizioni di vita e di lavoro della popolazione, nella dotazione di ri-sorse materiali, nelle relazioni sociali, negli stili di vita e nell'accessoai sistemi di cura. Le politiche per la salute devono contrastare le di-suguaglianze irrobustendo le capacità delle persone e delle comunitàdi adottare comportamenti migliorando l'accesso ai servizi e incorag-giando il cambiamento culturale ed economico".Universalismo, Solidarietà ed Uguaglianza sono i principi fondamen-tali del Sistema Sanitario Nazionale, secondo il quale tutti i cittadinihanno diritto, in rapporto ai loro bisogni e non alla disponibilità econo-mica, di usufruire di tutti i servizi compresi nei livelli essenziali di assi-

giovani (quasi il 70% ha meno di 48 anni), quasi in eguale misura italiani estranieri.11 La conoscenza del numero di persone senza fissa dimora in Italia è un ope-razione estremamente complessa, sia perché dipende dalla definizione disenza dimora adottata, sia perché si tratta di una popolazione mobile e spes-so poco disponibile ad essere contattata. 12 Cfr. G. Costa e F. Faggiano, L'equità nella salute in Italia. Rapporto sulle di-suguaglianze sociali in Sanità, Fondazione Smith Kline, Milano, 1994.

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stenza stabiliti a livello nazionale (Universalismo). A tutti deve essereinoltre garantita la pari opportunità di accesso ai servizi (Uguaglian-za). Al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) tutti i cit-tadini devono infine concorrere in misura proporzionale al reddito per-sonalmente percepito (Solidarietà).Il Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 - "Un patto di solidarietà perla salute" - e il Piano Sanitario Regionale 1999-2001 - "Il patto di soli-darietà per la salute in Emilia Romagna" - ribadiscono con forza que-sti principi, assumendoli come base del proprio intervento. Il Piano Sanitario Nazionale indica nel numero di cinque, le priorità daperseguire per la promozione ed il recupero della salute:- promuovere comportamenti e stili di vita salutari nel campo del-

l’alimentazione, dell’abitudine al fumo, del consumo di alcool edell’attività fisica;

- contrastare le principali patologie, e cioè le malattie cardiovasco-lari e cerebrovascolari, i tumori, le malattie infettive, gli incidenti ele malattie correlate al lavoro;

- migliorare il contesto ambientale intervenendo sull’aria, sull’ac-qua, sugli alimenti, sulle radiazioni e sui rifiuti;

- rafforzare la tutela dei soggetti deboli, con particolare riguardoagli immigrati, ai tossicodipendenti, alla salute mentale e alle fasidella vita in cui maggiore è il rischio di perdere la salute;

- migliorare la situazione relativa ai trapianti, alla riabilitazione, al-l’innovazione tecnologica, alle patologie rare, al sangue e agliemoderivati, alla sanità pubblica veterinaria e al sistema informa-tivo sanitario, in modo da "portare la sanità italiana in Europa".

Il Piano Sanitario di regione si propone inoltre di realizzare un siste-ma sanitario regionale orientato alla promozione della salute, e nonsolo alla erogazione di servizi sanitari.Questa scelta attribuisce un valore prioritario ai programmi di inter-vento che agiscono sulle cause sociali e strutturali della salute e ri-chiede una stretta cooperazione fra Servizio Sanitario Regionale, EntiLocali e le diverse forme di organizzazione che esistono nella societàcivile.

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Le prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale devono ave-re le seguenti caratteristiche: - essere efficaci sia in teoria che in pratica, cioè aver dato prova in

modo scientifico di migliorare la salute; - essere appropriate, cioè indicate per i bisogni dei pazienti e rese

nel luogo, nel momento e nella quantità giusta; - essere essenziali, cioè assicurare niente di più e niente di meno

di ciò che è necessario alle persone, secondo criteri clinici, eticie sociali;

- essere efficienti, cioè fornite senza sprechi;- soddisfare primari bisogni di salute (Il Piano Sanitario Nazionale

indica i principi e i criteri generali, rinviando alla elaborazione dispecifiche linee di indirizzo le definizioni operative relative ai di-versi settori di attività).

Nell’ambito di un processo di riorganizzazione teso a riaffermare unadimensione universalistica del sistema di protezione sociale, a miglio-rare il rapporto fra Stato e cittadini ed a costruire nuove forme di reci-procità sociale, la ridefinizione delle reti dei servizi e degli interventisociali è una priorità necessaria sia per mantenere i livelli di assisten-za raggiunti, sia per garantire l’equità sociale degli interventi, sia persviluppare nuovi ambiti di azione per soddisfare una domanda socia-le che si caratterizza per una marcata differenziazione e per l’emer-gere di nuove categorie di bisogni e inedite priorità, ovvero: - i bisogni di una popolazione anziana in crescita;- i nuovi bisogni legati all’accoglienza e all’integrazione di fasce

svantaggiate di popolazione, che spesso vengono a configurarsicome vere e proprie emergenze (nuove povertà, immigrazione,nomadi);

- i bisogni e i disagi delle famiglie, in particolare a basso reddito,nell'accudimento e nell'educazione dei figli e nella cura quotidia-na dei bambini, ma in particolare delle persone anziane non au-tosufficienti e delle persone disabili;

- i nuovi modelli di intervento richiesti per contrastare le dipenden-ze patologiche che si manifestano sempre più in forme differen-ziate fra individui e gruppi sociali.

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Migliorare la qualità della vita nei soggetti a rischio di emarginazionerichiede, sia il rafforzamento delle capacità di assunzione di respon-sabilità ed autonomia, sia il miglioramento delle condizioni di benes-sere sociale ed ambientale degli stessi. In tale contesto si inseriscono gli interventi efficaci di promozione del-la salute che richiedono obiettivi condivisi ed una progettualità la qua-le, pur facendo capo a soggetti diversi (tra cui Enti Locali ed AziendeUsl in particolare), preveda modalità di coordinamento e di comunica-zione tali da consentire l’effettiva messa in rete delle risorse e dellediverse competenze, istituzionali e professionali.

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LA MISURA DEL RIMPATRIO CON FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIOdi Alessandro Murru

Ho ritenuto necessario provare a descrivere, in forma semplice e di-scorsiva, la misura di prevenzione del “Rimpatrio con Foglio di ViaObbligatorio” prevista dal nostro Ordinamento; in quanto l’emissionedel foglio di via nei confronti di un considerevole gruppo di “senza fis-sa dimora” ha richiesto l’intervento dell’Avvocato di Strada, costrin-gendo gli avvocati del gruppo ad un approfondimento nel merito ditale questione. In particolare, nel mese di settembre del 2001, a Bologna, forse acausa delle lamentele dei commercianti del centro, le Autorità di Pub-blica Sicurezza iniziarono a svolgere una intensa attività di prevenzio-ne nelle strade, operando su espresso ordine del Questore.Ferma l’opportunità dell’intervento di Polizia ove sussistessero ob-biettive ragioni di sicurezza, in occasione dei controlli venivano avvia-ti numerosi procedimenti amministrativi ex artt. 7 e 8 L. 241/90; desti-natari alcuni “senza fissa dimora”, in particolare “punkabestia”, nuovipoveri che usano stazionare nelle vie del centro con i loro cani perchiedere l’elemosina (scollettare, fare colletta, come dicono in gergo).Il dato più interessante della questione “Foglio di Via Obbligatorio”appare il seguente: qualora la persona nei confronti della quale è av-viato il procedimento non fornisca con il deposito di proprie “memoriedifensive”, elementi dai quali desumere una condotta comunque posi-tiva del soggetto e l’assenza di sue tendenze o capacità a delinquere,il procedimento si conclude con l’emissione del provvedimento checomporta l’allontanamento dal territorio comunale; il Foglio di Via, ap-punto.Tornando a quel periodo del 2001, un gruppo di ragazzi si è presen-tato allo sportello degli avvocati di strada mostrando le comunicazionidi avvio dei menzionati procedimenti amministrativi, dandomi cosìl’opportunità di approfondire un argomento, quello delle misure diprevenzione ante o praeter delictum, che avevo trattato con superfi-

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cialità da studente di Giurisprudenza e che nell’esercizio della profes-sione non avevo mai avuto l’opportunità di sperimentare in concreto.Mettendomi al lavoro sul loro caso, con l’ausilio delle leggi n. 773del 1931, n. 1423 del 1956 e n. 327 del 1988, mi sono fatto un qua-dro piuttosto dettagliato della questione; quadro che ora espongo.Dalle mie ricerche ho potuto innanzitutto verificare che i fogli di via,nella maggior parte dei casi, sono emessi nei confronti di soggetticon un’alta capacità delinquenziale relazionata alla commissione direati collegati a territori e contesti sociali molto precisi. Il riferimento èa persone appartenenti od in connessione con la criminalità organiz-zata del nostro paese (Mafia, Camorra, ‘Ndrangheta), o aventi co-munque forti legami criminali nei territori di influenza.In ogni caso, il presupposto della pericolosità del soggetto è, per leg-ge, condizione necessaria per l’applicazione di tutte le misure di pre-venzione, la cui adozione si basa su un giudizio di probabilità che ilsoggetto possa compiere in futuro atti criminosi.Avendo però le misure di prevenzione “natura formalmente ammini-strativa” (è la Polizia che avvia i procedimenti amministrativi ex artt. 7e 8 L. 241/90), ed essendo le stesse caratterizzate da un’appli-cazio-ne indipendente dalla commissione di un precedente reato (il che ledistingue dalle misure di sicurezza), la loro legittimità e l’opportunitàdel loro utilizzo è rimasta, negli anni, argomento di un dibattito conti-nuo.Prima del 1988 (ma qualcuno sembra oggi averlo dimenticato), di-ventavano fattispecie di pericolosità rilevante, il semplice “vagabon-daggio e l’oziosità”.Con le modifiche apportate dalla legge 3 agosto 1988 n. 327, in cuiscompare la menzione degli oziosi e dei vagabondi quali soggetti na-turali del provvedimento, la normativa passa a riferirisi unicamente asoggetti “abitualmente dediti a traffici delittuosi”, o “viventi abitual-mente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”, ovvero acoloro che siano “dediti alla commissione di reati che offendono omettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità,la sicurezza e la tranquillità pubblica”.

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Come ricordato dal Fiandaca, la dottrina è concorde nell’affermareche nonostante l’intento “preventivo”, tali misure non abbiano mairaggiunto un effetto preventivo/rieducativo, venendo di fatto utilizzatecome strumento di controllo sociale di tipo sostanzialmente repressi-vo.Inoltre, mancando dei chiari riferimenti legislativi alle fattispecie con-crete di pericolosità, è lasciato alle Autorità di Pubblica Sicurezza unampio spazio operativo rispetto al quale, il difensore e la parte, pos-siedono strumenti di difesa alquanto limitati.Partendo da un caso occorsomi personalmente, vorrei provare aspiegare come viene avviato il procedimento amministrativo ex artt 7e 8 L. 241/90 che, in questi casi, normalmente si conclude con il rim-patrio e con l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio.Prima di procedere in tal senso, ritengo tuttavia necessario individua-re i soggetti destinatari delle misure di prevenzione e descrivere lestesse nella previsione che ne viene fatta dal legislatore.L’art. 1, L. 1423/56, così come modificato dall’art. 2, L. 327/88, preve-de tre tipologie di soggetti suscettibili di vedersi applicata tale misuradi prevenzione:

1. coloro i quali debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto,vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivitàdelittuose;

2. coloro i quali, per la condotta ed il tenore di vita debba rite-nersi, sulla base di elementi di fatto, vivano abitualmente,anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

3. coloro i quali per il loro comportamento debba ritenersi,sulla base di elementi di fatto, siano dediti alla commissionedi reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisicao morale dei minorenni, la società, la sicurezza o la tranquil-lità pubblica.

Le misure preventive previste dal legislatore sono invece le seguenti:1. Avviso Orale;2. il rimpatrio con Foglio di Via Obbligatorio;3. la sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza.

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Poiché, per ovvie ragioni di spazio, questo scritto è limitato alla solamisura del rimpatrio con Foglio di Via Obbligatorio, è opportuno pas-sare ad indicare le conseguenze che è dato riscontrare nell’ipotesi diemissione di un simile provvedimento.Il Foglio di Via Obbligatorio è previsto dall’art. 2 della legge n.1423del 1956, il quale stabilisce che “qualora le persone indicate nell’art. 1(che ho prima descritto) siano pericolose per la sicurezza pubblica oper la pubblica moralità e si trovino “fuori dai luoghi di residenza”, ilQuestore può rimandarvele con provvedimento motivato e con “fogliodi via obbligatorio”, inibendo loro di ritornare, senza preventiva auto-rizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comu-ne dal quale sono allontanate”. E per quanto riguarda i senza fissa dimora? Teoricamente, qualora la prassi adottata dalla Questura di Bolognavenisse fatta propria da tutte le Questure d’Italia, si arriverebbe al pa-radosso per cui, un cittadino italiano senza fissa dimora, non avrebbediritto di stazionare in nessun Comune del proprio Paese.Il paradosso non sembri così estremo, esistono già casi segnalati dipersone nei confronti delle quali è stato emesso il foglio di via da piùComuni. Nell’epoca della libera circolazione dei cittadini nell’UnioneEconomica Europea, dunque, non rimane che prendere atto di comevi siano tuttora persone alle quali è interdetto senza motivo circolarein alcuni territori del loro Stato di appartenenza.

Esposizione del caso pratico

Tizio, mentre beveva una birra in compagnia di amici, seduto su unapanchina nei pressi di via Zamboni a Bologna, viene fermato dallaPolizia per un normale controllo. Quando gli agenti verificano che Ti-zio ha la residenza in un Comune diverso da Bologna, gli consegna-no un foglio, nel quale gli comunicano che da quel momento in poi èavviato un procedimento amministrativo ex art. 7 e 8 L.241/90, e cheha 30 giorni di tempo per presentare memorie o scritti difensivi, pres-so gli uffici della Questura.

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Dalle parole degli agenti, Tizio apprende che il procedimento così av-viato potrà concludersi con l’emissione di un Foglio di Via.Ecco; pensate ad un “senza fissa dimora” che vive una quotidianeitàmolto precaria, in una realtà molto lontana da quella che noi intendia-mo come “normalità”, che si vede avviare il procedimento su descrit-to, e provate ad immaginare quello che farà in quella situazione? Eglidifficilmente presenterà memorie e scritti difensivi ed il procedimentosi concluderà con una probabile emissione del Foglio di Via Obbliga-torio.Tizio potrebbe poi essere veramente un senza fissa dimora e, pertan-to, il foglio di via, illegittimo per l’assenza dei presupposti indicati dal-la legge n. 327 del 1988, non verrebbe lui notificato personalmente,poiché privo di recapito. Così come previsto dalla legge, allora, l’attoverrebbe notificato con la procedura prevista per gli “irreperibili” ed ilnostro Tizio, ancora all’oscuro di tutto, ad un successivo controllo del-la Polizia risulterebbe con sua sorpresa “contravventore” di un fogliodi via e, come tale, verrebbe sottoposto al relativo procedimento pe-nale per non aver ottemperato all’ordine di rimpatrio. Esito naturaledella vicenda, procedendo secondo l’art. 163 del T.U.L.P.S., sarebbel’arresto da uno a sei mesi.Presso le Procure della Repubblica di mezza Italia, giacciono proce-dimenti penali avviati sulla base dell’emissione di fogli di via chemancano di quei presupposti oggettivi di “pericolosità sociale”, dellaquale ho parlato all’inizio di questo articolo e che in questo caso horaccontato.Non a caso la lesione del diritto alla difesa e del contraddittorio, as-sieme alla violazione del diritto alla libertà di circolazione, sono i moti-vi che nel corso degli anni, hanno sempre caratterizzato le misure diprevenzione come fortemente sospette di illegittimità costituzionale.Il problema reale di queste misure, dunque, è che se la legge richie-de una valutazione in concreto della pericolosità sociale, la prassi siaccontenta invece dell’emissione di misure preventive fondate su unaattività meramente discrezionale. È per questo che un tale strumen-to, così pericoloso se usato indiscriminatamente, andrebbe tecnica-

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mente e normalmente applicato ai soggetti di cui sia comprovata unaeffettiva capacità delinquenziale.Per concludere la narrazione del caso che ho sopra descritto, Tizio siè poi rivolto allo sportello di Avvocato di Strada, i cui volontari hannodepositato memorie difensive e certificazioni attestanti la concessio-ne in uso di un appartamento a Bologna e l’avvenuta iscrizione ad uncorso di formazione professionale.L’assenza di precedenti penali o di carichi pendenti, ed una assenzadi condotte delittuose in genere, dovevano essere sufficienti a mioavviso, per archiviare il procedimento. Secondo il mio parere, argo-mentando in altre parole, per il dettato della legge 327/88 non era ne-cessario offrire quelle certificazioni, ma, per ovvie ragioni, le stessesono state ad ogni modo prodotte.Inoltre, dovrebbe essere oramai a tutti chiaro che, per il solo fatto diessere dei cittadini “oziosi e vagabondi, anche abili al lavoro”, non sipuò certo essere destinatari di alcun Foglio di Via Obbligatorio, inquanto così è oggi correttamente previsto dalla legge n. 327 del1988.In tempi come quelli attuali, nei quali la diversità è vista con sempremaggiore diffidenza, ed i ritmi lavorativi, l’ambizione e l’egoismo dan-no poco spazio “all’attenzione all’altro”, è necessario ripartire dalla di-fesa dei diritti fondamentali del cittadino ancora protetti dalla nostraCarta Costituzionale; ciò almeno sino a quando si voglia continuare avivere in un mondo nel quale sia protetto il diritto delle persone “di-verse” ad essere diverse, e nel quale una collettività, per definirsitale, si dimostri capace di sostenere le persone che versano in diffi-coltà, che sono state più sfortunate e che noi troppo spesso chiamia-mo ultimi .“L’homme qui vive sans un peu de folie, n’est pas si sage qu’il croid”,La Rochefoucod.

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LA TUTELA DEL “DIRITTO AL LAVORO”di Silvia Savigni

Le richieste degli utenti

Nei primi tre anni di attività lo sportello Avvocato di Strada ha affron-tato numerose questioni riguardanti il diritto al lavoro.Come emerge anche dalla disciplina costituzionale, il lavoro, oltre aconsentire ad ogni persona di assicurarsi l’indipendenza economica,costituisce lo strumento fondamentale tramite il quale avviare il pro-prio percorso di inserimento e di integrazione nella società1. Assisten-do le persone senza fissa dimora, ho potuto verificare l’impor-tanza dientrambi questi profili.In particolare, le questioni attinenti il diritto del lavoro affrontate daAvvocato di Strada, possono essere suddivise in due categorie prin-cipali: da un lato, quelle inerenti problematiche connesse alla man-canza di lavoro e, dunque, alle difficoltà nella fase di ricerca e di inse-rimento lavorativo: dall’altro, controversie insorte una volta avviato ilrapporto di lavoro stesso.Nell’ambito della prima categoria, rientrano i casi delle persone chehanno richiesto assistenza legale affermando di “non poter lavorarein quanto prive di residenza”. Chi non risulta residente e, dunque,non iscritto nei registri anagrafici di un Comune, non può richiedere il

1 Nel rapporto “Mercato del lavoro ed esclusione sociale in Emilia-Romagna”per l’anno 2002, presentato dall’Assessorato al Lavoro e alla Formazione Pro-fessionale della Regione Emilia-Romagna, si afferma che “le politiche attivedel lavoro, sono sempre più presenti nei programmi e nelle intenzioni. È infatti unanimemente riconosciuto che disporre di un lavoro stabile, o alme-no dell’opportunità di poterlo ottenere, rappresenti un requisito fondamentaleper l’inserimento sociale. Per aumentare l’efficacia di questa strategia vieneperò riconosciuta la necessità di potenziare una gamma piuttosto ampia difunzioni, come l’accesso all’istruzione e alla formazione professionale; il dirittoad un alloggio decoroso, a livelli ragionevoli di assistenza sanitaria e ai princi-pali servizi sociali. In tutti gli Stati, i Governi si dicono impegnati a lottare con-tro l’esclusione e ad aumentare gli sforzi per agevolare la ricerca di un postodi lavoro, migliorando l’occupabilità e le opportunità di autoimpiego”.

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libretto di lavoro, non può essere iscritto nelle liste di collocamento enon può essere titolare di partita iva. In sintesi, non può svolgere re-golarmente né un’attività che comporti un rapporto di lavoro subordi-nato, né un lavoro autonomo.A titolo esemplificativo, questo è quanto accaduto al sig. D.A. il quale,pur essendo in possesso del titolo professionale e della formazionenecessaria, non ha potuto, per ben due anni, svolgere alcuna attivitàlavorativa poiché privo di residenza. Solo a seguito dell’iscrizione neiregistri anagrafici del Comune di Bologna, il sig. D.A. ha potuto otte-nere l’attribuzione della partita iva ed adempiere a tutte le formalità fi-scali e burocratiche necessarie per l’avvio di una attività di lavoro au-tonomo. In un secondo caso, la signora Z.L. si è rivolta allo sportello di Avvo-cato di Strada affermando che il Comune, non avendole rilasciato il li-bretto di lavoro, le aveva procurato la perdita di una opportunità di la-voro interinale. La signora era priva di residenza, poiché era stata co-stretta ad abbandonare il suo domicilio a seguito di un periodo tra-scorso in carcere. L’assenza della signora Z.L. era stata accertata dalComune che, dopo alcuni mesi, aveva provveduto alla cancellazionedai registri anagrafici.Numerose sono le questioni attinenti lo svolgimento e l’interruzione dirapporti di lavoro e molte persone si sono rivolte al nostro sportellochiedendo di verificare se il loro licenziamento fosse avvenuto in con-formità a quanto prescritto dalla legge. In un caso che abbiamo af-frontato una persona era stata assunta da una cooperativa sociale e,successivamente, licenziata dal datore di lavoro durante il periodo diprova senza alcuna motivazione. Un secondo esempio è quello di unutente in cerca di occupazione che si era rivolto ad un’agenzia di la-voro interinale e che, dopo avere svolto periodi di lavoro a tempo de-terminato presso due differenti imprese, una volta dislocato dall’agen-zia di lavoro presso una terza, veniva licenziato senza alcuna giustacausa o giustificato motivo. A volte, in casi come questi, abbiamo potuto verificare immediata-mente la legalità o meno del licenziamento; in altre situazioni, come,ad esempio, quella del lavoratore interinale, è stato consigliato all’u-

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tente di rivolgersi prima al sindacato specifico per effettuare tutti gliaccertamenti preliminari.In un’altra vicenda il lavoratore tutelato da Avvocato di Strada, dopoaver lavorato a tempo determinato per una azienda portando a termi-ne regolarmente il rapporto di lavoro, non aveva ricevuto le sommecorrispondenti alle due ultime buste paga. A fronte di tale inadempi-mento del datore di lavoro è stato necessario l’intervento legale di unavvocato che ha predisposto una lettera di diffida ad adempiere indi-rizzata al datore di lavoro, azione che ha permesso di risolvere bona-riamente la questione.Infine, alcune questioni hanno riguardato anche il tema degli infortunie delle malattie professionali. Un esempio particolare è quello di unutente che aveva ottenuto una borsa lavoro nell’ambito di un progettodi reinserimento lavorativo. L’attività svolta da questa persona nel pe-riodo di borsa lavoro si era rivelata non idonea alle condizioni di salu-te dell’interessato che, a seguito del lavoro svolto, aveva avuto unnotevole peggioramento delle proprie condizioni fisiche. Dal punto divista giuridico è stato necessario, innanzitutto, effettuare alcune veri-fiche sull’esistenza del nesso di causalità tra l’attività lavorativa e ildanno riportato. Inoltre, nel caso di specie, poiché la borsa lavoronon fa sorgere un rapporto di lavoro subordinato, si è reso necessa-rio verificare, altresì, le coperture assicurative e l’imputazione dellaresponsabilità.

Il diritto al lavoro nella Costituzione

Per “lavoro” si intende ogni tipo di attività di impiego di energie fisichee intellettuali dell’uomo per la produzione o lo scambio di beni e/o diservizi. Sotto un profilo economico, pertanto, il lavoro si identifica conqualsiasi attività psicofisica che comporti impiego di energie e che siaidonea a soddisfare un bisogno individuale o collettivo. Da un puntodi vista giuridico, inoltre, il lavoro rappresenta il rapporto giuridico tradue soggetti: il lavoratore che presta la propria attività e il datore dilavoro che usufruisce di tale prestazione per la soddisfazione di pro-

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pri interessi. Ciò vale per tutte le forme di lavoro, poiché a prescinde-re dalle diverse configurazioni che il rapporto assume, si è sempre inpresenza di un rapporto giuridico qualificato e tutelato come rapportodi lavoro.Al lavoro è dedicato uno spazio rilevante nella nostra Costituzione:l’art. 1, comma 1, Cost. afferma infatti che “L’Italia è una Repubblicademocratica fondata sul lavoro” e, nella parte dedicata ai PrincipiFondamentali, l’art. 4 sancisce che “La Repubblica riconosce a tutti icittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effet-tivo questo diritto”. L’effettività del diritto al lavoro si esplica in una ar-ticolata serie di leggi che disciplinano l’accesso al lavoro, lo svolgi-mento del rapporto di lavoro, i diritti e gli obblighi connessi, la suacessazione.In particolare, lo Statuto dei Lavoratori, L. 300/1970 vieta al datore dilavoro di attuare trattamenti discriminatori tra i lavoratori, tutela la li-bertà di opinione e di associazione in sindacati, vieta di adibire il lavo-ratore a mansioni inferiori a quelle per le quali sia stato assunto, e,inoltre, pone una serie di garanzie per evitare licenziamenti illegittimi,fino alla reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente ingiustifica-tamente licenziato.L’art. 4, comma 2, Cost. sancisce, altresì, che “Ogni cittadino ha ildovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spiri-tuale della società”. Il riconoscimento del lavoro oltre che come dirittodel singolo, anche come dovere, sottolinea la dimensione sociale del-l’attività lavorativa e la sua connotazione, non solo privatistica, maanche pubblicistica. La previsione di un simile dovere è attuazionedel principio di solidarietà che impone a coloro che ne abbiano lepossibilità o i mezzi di adoperarsi per dare il loro contributo alla collet-tività. Questa norma, quindi, sottolinea l’importanza attribuita al lavo-ro nell’ambito dello Stato Sociale. Il lavoro non è solo mezzo di sussi-stenza, ma anche strumento necessario per affermare le proprie ca-pacità e, quindi, la propria personalità.La previsione dell’art 4 Cost. deve essere anche collegata al principiodi uguaglianza sostanziale disposto dall’art. 3, comma 2, Cost. che

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assegna alla Repubblica il compito di eliminare gli ostacoli alla libertàe all’uguaglianza, che impediscono l’effettiva partecipazione di tutti ilavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.Le altre norme costituzionali che disciplinano il lavoro sono contenutenel Titolo III “Rapporti economici” della Costituzione. Gli artt. 35-40Cost. disciplinano le condizioni di lavoro al fine di garantire l’integritàfisica dei lavoratori ed il rispetto della loro dignità. Tali norme costitu-zionali si riferiscono al lavoratore subordinato e dettano i principi chedevono essere recepiti dalle leggi ordinarie che disciplinano il rappor-to di lavoro in tutte le fasi, dalla costituzione alla cessazione. Per que-sto motivo tutti i diritti riconosciuti dalla Costituzione al lavoratoresono irrinunciabili e indisponibili.L’art. 35 Cost., in esecuzione del principio di uguaglianza, riguarda latutela del lavoro, in tutte le sue forme ed applicazioni, la formazione el’elevazione professionale dei lavoratori. Inoltre, il secondo commadel medesimo articolo, riconosce e tutela anche la dimensione inter-nazionale del diritto al lavoro laddove afferma che la Repubblica pro-muove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali cheregolano il diritto al lavoro, riconosce la libertà di emigrazione e tutelail lavoro italiano all’estero.Altre importanti disposizioni sono contenute nell’art. 36 Cost. secon-do il quale la retribuzione deve essere proporzionata alla qualità equantità di lavoro prestato e, in ogni caso, sufficiente ad assicurareal lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La

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proporzionalità2 e la sufficienza3 sono i due requisiti della retribuzioneche devono essere inderogabilmente rispettati sia dalla legge sia daicontratti, individuali e collettivi.Nel nostro ordinamento, nonostante la previsione programmatica del-l’art. 36 Cost., è sempre mancato un intervento del legislatore in ma-teria e, pertanto, in assenza di una legislazione che fissasse i minimisalariali la giurisprudenza ha provveduto a colmare il vuoto. In parti-colare, i giudici, in caso di mancanza di pattuizione della retribuzioneo, a fronte di una pattuizione della retribuzione in misura insufficiente,hanno ritenuto che debba essere corrisposto dal datore di lavoro unasomma equivalente alla retribuzione minima prevista dal contrattocollettivo della categoria4.L’art. 37 Cost. garantisce alla donna lavoratrice e al minore gli stessidiritti e, a parità di lavoro, la stessa retribuzione che spetta al lavora-tore.

2 Proporzione però non significa parità di trattamento nei rapporti di lavoro, in-fatti, come affermato da Cass. 16/06/1979 n. 4149 “Tale principio, in particola-re, non può evincersi dall’art. 36 Cost. che fissa il criterio della proporzionalitàed adeguatezza della retribuzione, con esclusivo riferimento al singolo rappor-to di lavoro e a prescindere quindi da ogni comparazione intersoggettiva”. L’i-nesistenza di un principio generale di parità di trattamento economico e nor-mativo è stata anche recentemente affermata dalla Corte di Cassazione:Cass. Sez. un. 29/05/1993 n. 6030 e Cass. Sez. un. 17/05/1996 n. 4570). Bi-sogna precisare tuttavia che l’art. 16 dello Statuto dei Lavoratori vieta espres-samente la concessione di trattamenti economici di maggior favore che abbia-no carattere discriminatorio perché determinati esclusivamente da ragioni poli-tiche, sindacali, religiose, di sesso o di razza.3 La contrattazione collettiva e, in rari casi, il potere legislativo, fissano una re-tribuzione minima per ogni categoria. Il trattamento economico previsto per illavoratore subordinato dalla contrattazione collettiva deve presumersi corri-spondente ai criteri di adeguatezza e sufficienza previsti dall’art. 36. Tale pre-sunzione è, tuttavia, relativa e può essere vinta dal lavoratore che dimostri l’in-sufficienza del proprio trattamento provando le caratteristiche peculiari dellasua prestazione, che la differenziano da quelle tipiche contemplate nella rego-lamentazione specifica di categoria (Cass. 27/04/1978 n 1986; Cass.18/05/1984 n. 3086).4 Cass. 13/10/1987 n. 7563; Cass. 29/08/1987 nn. 7131 e 7132; Cass.14/05/1997 n. 4224.

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Il successivo art. 38 Cost. sancisce il diritto del lavoratore ad adegua-te forme di previdenza ed assistenza sociale. Questa norma costitu-zionale tutela l’individuo in quanto tale, a prescindere dalla sua attitu-dine a produrre ricchezza. All’assistenza e previdenza sociale prov-vedono organi o istituti pubblici tra i quali in particolare l’INPS, chegestisce la tutela previdenziale dei lavoratori e l’INAIL, competente inmateria di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Alcuni profili di normativa speciale

Nel nostro ordinamento la disciplina specifica del rapporto di lavoro ècontenuta in numerose leggi ordinarie ed è diversificata a secondadella tipologia di rapporto instaurato. A partire dagli anni ’90 gli inter-venti legislativi in materia sono stati numerosi e, in molti casi, sonostati orientati a realizzare una politica attiva del lavoro. La maggiorparte degli utenti ricevuti allo sportello ha richiesto assistenza perquestioni attinenti un rapporto di lavoro speciale o atipico. Contratti atempo determinato, lavoro interinale, categorie aventi diritto al collo-camento obbligatorio, borsa lavoro, sono state le tipologie di rapportodi lavoro affrontate allo sportello.Per le persone senza fissa dimora il lavoro interinale, programmi diinserimento lavorativo tramite borsa lavoro, o ancora forme di lavoroatipico presso cooperative sociali di inserimento lavorativo, sono leforme di lavoro più frequenti.Per questo motivo può essere utile descrivere le linee essenziali deirapporti sopra citati.Il rapporto di lavoro subordinato è disciplinato dal Codice Civile, LibroV “Del Lavoro”, artt. 2060 ss. L’art. 2094 c.c. definisce “Prestatore dilavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborarenell’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle di-pendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. Il codice civile indivi-

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dua così, come caratteri costitutivi del rapporto di lavoro subordinato,la collaborazione e la subordinazione.A differenza del lavoro subordinato, nel rapporto di lavoro autonomola persona si obbliga a compiere, verso corrispettivo, un’opera o unservizio con lavoro proprio e senza subordinazione nei confronti di uncommittente. Il contratto d’opera che regolamenta questo rapporto èdisciplinato dagli artt. 2222 e seguenti, c.c. La recente legislazione, oltre a prevedere forme di lavoro differenti ri-spetto alle due tradizionali sopra citate, in risposta alle esigenze del-l’attuale mercato del lavoro, è anche intervenuta nella fase di costitu-zione del rapporto di lavoro. Verso la fine degli anni 90, infatti, il legi-slatore ha avviato con il D. Lgs 469/1997 la riforma dell’istituto delcollocamento al lavoro, demolendo il vecchio assetto legislativo basa-to sul modello monopolistico del collocamento pubblico5 e preveden-do un nuovo modello di gestione dei servizi per l’impiego e delle poli-tiche occupazionali. Con il Decreto Legislativo citato si è provveduto,in primo luogo, al decentramento delle funzioni in materia di politicaattiva del lavoro e di collocamento e, in secondo luogo, a riconoscerel’operatività di agenzie private di collocamento.La nuova organizzazione del collocamento pubblico è costituita daorgani pubblici statali (uffici presso il Ministero del Lavoro), organi re-

5 La Corte di Giustizia CE con sentenza 11/12/1997, C-55/96, pronunciandosisul tema dell’attività di collocamento ha affermato che “Gli uffici pubblici di col-locamento sono soggetti al divieto dell’art. 86 del Trattato nei limiti in cui l’ap-plicazione di tale disposizione non vanifichi il compito particolare loro conferi-to. Lo Stato membro che vieti qualunque attività di mediazione e interposizio-ne tra domanda e offerta di lavoro che non sia svolta da detti uffici trasgredi-sce l’art. 90 n. 1 Trattato CE se dà origine ad una situazione in cui gli ufficipubblici di collocamento saranno necessariamente indotti a contravvenire alledisposizioni dell’art. 86 del Trattato. Ciò si verifica quando: - gli uffici pubblicidi collocamento non sono palesemente in grado di soddisfare, per tutti i tipi diattività, la domanda esistente sul mercato del lavoro; - l’espletamento effettivodelle attività di collocamento da parte delle imprese private viene reso impos-sibile dal mantenimento in vigore di disposizioni di legge che vietano le detteattività comminando sanzioni penali e amministrative; - le attività di colloca-mento di cui trattasi possono estendersi a cittadini o territori di altri Stati mem-bri.

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gionali e organi a livello provinciale (Centri per l’Impiego, DirezioneProvinciale del Lavoro e Commissione Provinciale Unica).Inoltre, il D. Lgs 469/97 ha introdotto la c.d. mediazione privata pre-vedendo e disciplinando forme di collocamento privato affidate ad im-prese, società, cooperative aventi i requisiti richiesti6.Dopo i primi interventi legislativi degli anni ’90, l’intera materia dell’oc-cupazione e del mercato del lavoro è stata riformata dal recentissimoD. Lgs. 276/2003 (c.d. Riforma Biagi). La L. 68/99 ha disposto la nuova disciplina del collocamento obbliga-torio. Le persone che hanno diritto di usufruire del collocamento ob-bligatorio sono individuate dall’art. 1 della citata legge: persone in etàlavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, porta-tori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capa-cità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle commissioni compe-tenti; persone invalide del lavoro con una invalidità superiore al 35%,accertata dall’INAIL; persone non vedenti o sordomute; persone inva-lide di guerra, civili e per servizio con minorazioni ascritte dalla primaall’ottava categoria (secondo le tabelle annesse al Testo Unico dellenorme in materia di pensioni di guerra).A tali categorie sono riservate quote di assunzioni a carico dei datoridi lavoro pubblici e privati: 7% dei lavoratori occupati nel caso di da-tori con più di 50 dipendenti; 2 lavoratori per i datori che hanno da 36a 50 dipendenti; 1 lavoratore per i datori che hanno tra i 15 e i 35 di-pendenti. La legge 68/99 prevede che i datori di lavoro assumano ilavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti.Quindi, a differenza della precedente normativa che prevedeva esclu-sivamente il meccanismo della richiesta numerica, la L. 68/99 preve-de anche la richiesta nominativa. I lavoratori disabili che rientranonelle categoria individuate dall’art. 1 della L. 68/99 possono iscriversinegli elenchi tenuti presso i Centri per l’Impiego. I datori di lavoro de-vono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione non

6 In Italia la domanda e l’offerta di manodopera sono sempre state gestite dauffici pubblici di collocamento e regolate dalla L. 264/49 che vieta l’eserciziodella mediazione tra domanda e offerta di lavoro subordinato da parte di priva-ti, anche se gratuito.

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appena viene raggiunta la soglia dimensionale prescritta. Qualora l’a-zienda rifiuti l’assunzione del lavoratore invalido la Direzione Provin-ciale del Lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competentie all’autorità giudiziaria. Se, invece, il lavoratore rifiuta senza giustifi-cato motivo l’assunzione, la Direzione Provinciale dispone la deca-denza dal diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria e la cancel-lazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi.Per quanto riguarda lo svolgimento del rapporto di lavoro i lavoratoridisabili assunti tramite collocamento obbligatorio hanno diritto al nor-male trattamento economico e normativo previsto per la generalitàdei lavoratori dalla contrattazione collettiva. Inoltre, l’art. 10 della L.68/99, afferma che “il datore di lavoro non può chiedere al disabileuna prestazione non compatibile con le sue minorazioni”. Nel caso diaggravamento delle condizioni di salute o di significative variazionidell’organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga ac-certata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio statodi salute. Allo stesso modo, il datore di lavoro può richiedere che ven-gano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare sepossa continuare ad essere impiegato nell’azienda. In ogni caso,qualora venga accertata una condizione di salute incompatibile con laprosecuzione dell’attività lavorativa, il disabile ha diritto alla sospen-sione non retribuita del rapporto di lavoro fino a quando persista lostato di incompatibilità. Il rapporto di lavoro può essere risolto quandola commissione A.S.L. accerti la definitiva impossibilità di reinserire ildisabile nell’organizzazione lavorativa.Anche in questo rapporto di lavoro è ammissibile il patto di prova.Tuttavia, la Corte di Cassazione ritiene che l’esperimento del patto diprova deve essere effettuato (a pena di nullità dell’eventuale licenzia-mento) con mansioni compatibili con lo stato di salute dell’invalido etenuto conto della sua residua capacità lavorativa7.Nell’ambito degli interventi di politica attiva del lavoro nel corso deglianni ’90, numerosi sono stati gli strumenti attivati dal legislatore per

7 Così Cass. Sez. un. 27/03/1979 n. 1784 ; sez. Un. 1/03/1989 n. 1104 ; sultema si vedano anche Cass. Sez. lav. 2/08/1999 n. 8375; Cass. Sez. lav.12/03/1999 n. 2228; Cass. Sez. lav. 29/05/1999 n. 5290.

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favorire l’inserimento occupazionale dei giovani che hanno particola-re attenzione al profilo della formazione professionale, anche tramitela riformulazione dei contratti di formazione e lavoro e di apprendi-stato. In particolare, la legge 196/97 ha, per prima, riordinato tutta lamateria dell’inserimento lavorativo e del ricollocamento dei disoccu-pati, introducendo nel nostro ordinamento il lavoro interinale, consi-derato una delle massime forme di flessibilità nell’attuale sistema delmercato del lavoro. In tale ipotesi, un’agenzia di collocamento privataseleziona soggetti in cerca di occupazione indirizzandoli verso lavoritemporanei presso imprese che necessitano di manodopera. Il lavorointerinale è costituito dall’intrecciarsi di tre differenti rapporti: agenziadi lavoro e impresa richiedente; agenzia di lavoro e prestatore di la-voro; impresa richiedente e prestatore di lavoro. Il prestatore di lavoroè assunto dall’agenzia di lavoro interinale con un contratto per pre-stazioni di lavoro temporaneo che può essere a tempo determinato oa tempo indeterminato. Egli ha diritto a ricevere la retribuzione e icontributi previdenziali solo ed esclusivamente dall’impresa di lavorointerinale che lo ha assunto. L’impresa che utilizza il prestatore di la-voro è tenuta a rimborsare all’agenzia che ha fornito il prestatore dilavoro temporaneo gli importi corrisposti al lavoratore. Infatti, tra l’a-genzia di lavoro interinale e l’impresa che utilizza i lavoratori intercor-re un contratto di fornitura di lavoro temporaneo tramite il quale è re-golata la fornitura di prestatori di lavoro temporaneo. Con l’entrata in vigore del recente D. Lgs. 276/2003, sono state intro-dotte altre forme di lavoro estremamente flessibile quali, ad esempio,il lavoro intermittente, il lavoro ripartito (o job sharing) ed il lavoro aprogetto.Oltre a queste previsioni altre particolari misure sono rivolte alla pro-mozione dell’occupazione giovanile, in particolare: i tirocini formativi edi orientamento (stage) attraverso i quali il giovane acquisisce un’e-sperienza pratica della realtà lavorativa e completa la formazionescolastica o professionale. È importante sottolineare che, mentre conil contratto di formazione e lavoro e di quello di apprendistato sorgeun rapporto di lavoro subordinato, il tirocinio non fa sorgere un rap-porto di lavoro subordinato, con la conseguenza che, al tirocinante e

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all’impresa che se ne avvale, non sono applicabili le norme ed i prin-cipi tipici del lavoro subordinato.Ricordiamo, inoltre, le borse di lavoro che rappresentano l’interventocon maggiori possibilità di fornire immediate prospettive d’impiego.Esse mirano ad inserire prevalentemente giovani inoccupati median-te l’incentivo dell’azzeramento dei costi retributivi e contributivi perl’impresa. La retribuzione è, infatti, a totale carico del Governo che laeroga attraverso l’INPS oppure a carico delle amministrazioni locali.Essa è costituita da un compenso che corrisponde, nella maggiorparte dei casi, a circa € 500,00 mensili. La fascia d’età privilegiatanell’assegnazione di borse lavoro è quella dei giovani compresi tra i21 e i 32 anni. La durata della borsa lavoro non può essere superiorea 12 mesi e varia a seconda delle dimensioni dell’impresa. L’orario diimpiego presso le imprese è a tempo parziale per un totale di circa20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. L’impegno nel-l’attività prevista dalla borsa lavoro non determina l’instaurazione diun rapporto di lavoro subordinato.Un ruolo importante nell’inserimento lavorativo è svolto anche dallecooperative sociali di tipo B. Tali cooperative, infatti, promuovono l’in-tegrazione sociale di persone a rischio di emarginazione mediante lacreazione di effettive opportunità di inserimento lavorativo8.

8 Un esempio è la cooperativa La Strada di Piazza Grande, nata nel 1997, ilcui obiettivo principale consiste nell’inserimento lavorativo di persone in condi-zioni di forte disagio sociale, escluse dal normale circuito economico.

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IL DIRITTO ALLA RESIDENZA: LA PRIMA CAUSA DEGLI AVVOCA-TI DI STRADAdi Antonio Mumolo e Paola Pizzi

Uno dei problemi più sentiti dalle persone senza fissa dimora è, sen-za dubbio, quello della mancanza della residenza.Non essere iscritti in un registro anagrafico della popolazione, infatti,significa non poter godere di quei diritti fondamentali riconosciuti dallanostra Costituzione.Del resto è noto che la materia anagrafica è improntata non solo adesigenze di diritto pubblico collegate al servizio elettorale, al serviziodi leva, alla riscossione dei tributi, alle notificazioni, ecc…, ma attieneanche alla tutela di posizioni giuridiche private.La mancanza della residenza, pertanto, costituisce una grave limita-zione di quei diritti che la nostra Costituzione qualifica come dirittifondamentali, assoluti, incoercibili ed inviolabili dell’individuo. La rilevanza giuridica della iscrizione nei registri anagrafici della po-polazione residente, dunque, viene percepita proprio da quanti, comei senza fissa dimora, subiscono sulla propria pelle la negazione deidiritti che tale loro condizione li porta a vivere quotidianamente. Chi non risulta iscritto in nessuna delle liste anagrafiche della popola-zione residente di un Comune, non è iscritto nelle liste elettorali: diconseguenza è nella impossibilità di esercitare il diritto di voto.La compressione di tale diritto manifesta la sua rilevante lesività se siconsidera che il diritto al voto, secondo quanto previsto dalla Costitu-zione (art. 48), “non può essere limitato se non per incapacità civile oper effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità mo-rale indicati dalla legge”. Fuori dalle ipotesi espressamente previstedalla Carta Fondamentale, non è ammissibile alcuna forma di impedi-mento e/o limitazione all’esercizio di un diritto tanto importante qualequello di poter concorre al governo del proprio Stato.Vi è poi da evidenziare che l’attuale legge elettorale prevede che ognicittadino possa sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di co-loro che concorrono alla elezione nel proprio collegio elettorale. I can-

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didati, infatti, per poter competere, devono raccogliere un determina-to numero di sottoscrizioni di elettori del proprio collegio.È evidente, quindi la gravità della condizione di chi, essendo senzafissa dimora, non può esercitare un diritto che - per definizione costi-tuzionale - è assoluto, inviolabile, incoercibile.Non essere iscritto nel registro della popolazione residente in un de-terminato Comune significa non poter godere appieno della assisten-za sanitaria nazionale.Infatti, il cittadino che si trova privo della residenza, ha maggiore diffi-coltà ad usufruire delle strutture sanitarie pubbliche presenti nel terri-torio nazionale e può accedere ad esse solo tramite il servizio dipronto soccorso.Basti pensare che il cittadino privo di residenza non può usufruire diun proprio medico curante, con tutte le conseguenze che ciò compor-ta. Eppure anche il diritto alla salute è ampiamente riconosciuto e tu-telato dalla Costituzione e già la sola difficoltà ad accedere al serviziopubblico sanitario sarebbe di per sé sufficiente a considerare minatotale diritto fondamentale.La potenziale lesività di tale situazione è tanto evidente, nella suagravità, da non necessitare di ulteriori commenti.La mancanza della residenza comporta, di fatto, una maggiore diffi-coltà nel reperimento di un lavoro stabile che permetta una esistenzalibera e dignitosa.Lo status-condizione di anagraficamente irreperibile rende irrealizza-bile qualsiasi ipotesi lavorativa: non si può, infatti, regolarizzare laposizione burocratico-amministrativa nei confronti di qualsivoglia AlboProfessionale, la posizione fiscale, il rapporto con eventuali datori dilavoro, collaboratori e clienti. Tutto ciò si traduce, dunque, nell’impossibilità oggettiva di esercitareeffettivamente il diritto al lavoro, reperendo una occupazione di natu-ra subordinata o autonoma.Neppure l’esercizio autonomo di una professione è garantito: senzala residenza, infatti, non si può essere titolare di partita I.V.A. (richie-sta dalla legislazione fiscale), perché tra la documentazione necessa-ria per l’apertura della posizione I.V.A. vi è il certificato di residenza.

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Alla luce di tali brevi cenni, ben si comprende che non a caso, il pri-mo utente dello sportello dell’Avvocato di Strada è stato un cittadinosenza fissa dimora, che ha chiesto di poter ottenere la residenza nelComune di Bologna.La vicenda, sfociata poi in un ricorso d’urgenza dinanzi al Tribunaledi Bologna, ha avuto il suo inizio nel 1999, quando il sig. Mario (nomedi fantasia), aveva formulato da tempo la richiesta di ottenere la resi-denza. Lo stesso, precedentemente iscritto presso il registro anagrafico delComune di Pomigliano D’Arco (NA), risultava da tempo anagrafica-mente irreperibile; pertanto, sin dal 1997, egli provvedeva a richiede-re la residenza presso il Comune di Bologna. A seguito di tale richie-sta, gli veniva riferito che era stato inserito in una “lista di attesa” in-sieme ad altre persone che, come lui, avevano formulato medesimaistanza.Nell’ottobre del 2000 il sig. Mario, non avendo ancora ricevuto comu-nicazioni in relazione alla sua richiesta di residenza, chiedeva al Co-mune di Bologna notizie in merito alla lista d’attesa per la concessio-ne della residenza, al fine di ottenere informazioni rispetto alla propriaposizione in graduatoria.Un mese dopo, il Direttore del Settore Coordinamento Servizio Socia-le Adulti del Comune di Bologna, comunicava al sig. Mario l’impossi-bilità di “prendere visione della lista d’attesa per l’iscrizione nella con-vivenza anagrafica in via Sabatucci n. 2 per rispetto della privacy del-le altre persone iscritte”. Precisava, altresì, che il suo nominativo era“stato reinserito nella suddetta lista il 16/10/2000, quando è pervenu-ta al Servizio Sociale Adulti la dichiarazione di irreperibilità presso ilComune di Pomigliano D’Arco (NA)”. Il sig. Mario riscontrava la lettera del Direttore del Settore Coordina-mento, Servizio Sociale Adulti del Comune di Bologna, evidenziandoche non gli era stato fornito alcun utile parametro di valutazione inmerito alla sua posizione nella suddetta lista. Faceva altresì presente di aver chiesto alla responsabile della struttu-ra presso cui era domiciliato, di conoscere - almeno - il proprio nu-mero di posizione in tale lista; ciò non avrebbe leso in alcun modo il

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diritto alla privacy delle altre persone iscritte nella lista. Chiedeva,inoltre, di essere periodicamente informato sull’andamento della suaposizione nella lista di attesa. La richiesta rimaneva senza alcun ri-scontro.Nel gennaio del 2001, il sig. Mario si rivolgeva agli operatori dellosportello dell’Avvocato di Strada, chiedendo un aiuto per risolvere lasua situazione.Su suggerimento dei legali che prestano la propria attività in talestruttura, il sig. Mario inviava una lettera al Sindaco del Comune diBologna, chiedendo formalmente di ottenere la residenza in via Sa-batucci n. 2, luogo in cui egli era domiciliato sin dal marzo 1999 edove aveva la sua dimora; lo stesso chiedeva inoltre, ai sensi dellaLegge 241/90, di conoscere i criteri in uso a Bologna per ottenere laresidenza e quelli utilizzati per predisporre le “liste d’attesa”, di cono-scere il nome del funzionario incaricato ad occuparsi della suddettarichiesta e di ricevere risposta presso il domicilio eletto presso l’Asso-ciazione Amici di Piazza Grande, via A. Di Vincenzo 26/f, Bologna.In riscontro a tale richiesta, la Responsabile dell’Ufficio Atti Migratoridell’Anagrafe di Bologna, precisava che, in caso di convivenza, la do-manda per ottenere la residenza deve pervenire dal Responsabiledella convivenza e, inoltre, sottolineava che i criteri seguiti dal Comu-ne di Bologna in tale materia sono i medesimi attuati dagli altri Comu-ni, in quanto ogni Ufficio Anagrafico agisce in base alla stessa nor-mativa nazionale (sic). Comunicava inoltre che, secondo il Comune, il procedimento per ot-tenere la residenza, non era ancora iniziato e che, “all’atto dell’avviodel procedimento”, gli sarebbe stata consegnata “una ricevuta nellaquale saranno indicati i dati del responsabile del procedimento e del-l’Ufficiale d’Anagrafe addetto all’avvio del procedimento”.In sostanza, il sig. Mario, dopo aver richiesto la residenza sia tramiteil Responsabile della convivenza di via Sabatucci 2, sia personalmen-te con richiesta indirizzata al Sindaco di Bologna, apprendeva che ilrelativo procedimento non era nemmeno iniziato! Nel marzo del 2001 il sig. Mario inviava una lettera raccomandata,formulata ai sensi della L. 241/90, al Comune di Bologna in persona

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del Sindaco pro-tempore, al Servizio sociale adulti ed anche ai servi-zi demografici del Comune. In tale lettera specificava di aver già for-mulato domanda di residenza, di aver fatto richiesta di conoscere icriteri in uso a Bologna per ottenerla e di aver fatto istanza per cono-scere i criteri utilizzati per predisporre le “liste d’attesa”. Poiché la ri-sposta del Comune non appariva esaustiva in merito alle domandeformulate, il sig. Mario richiedeva i seguenti chiarimenti che testual-mente si riportano:- “se per i senza fissa dimora è possibile ottenere la residenza es-

sendo ospiti in una struttura pubblica come il centro G. Beltrame;- se per i senza fissa dimora è possibile ottenere la residenza

presso un’associazione;- se esiste un numero prefissato di residenze assegnate dal co-

mune di Bologna alle singole strutture come il centro G. Beltra-me;

- se tale numero esiste, come è possibile ottenere la residenza aBologna per coloro che sono effettivamente ospitati presso ilcentro G. Beltrame, quando tale numero sia stato raggiunto;

- se i richiedenti sono inseriti in liste di attesa;- quali sono i criteri di inserimento in tali liste;- se sono previsti criteri diversi in base ai motivi addotti per la ri-

chiesta, con particolare riferimento ad eventuali motivi di urgen-za”.

In riscontro a tale ultima raccomandata, la Responsabile dell’UfficioAtti Migratori precisava che per ottenere la residenza anagrafica èdeterminante unicamente la dimora abituale, indipendentemente dal-la natura dell’alloggio. Tuttavia, anche il contenuto di tale lettera nonchiariva definitivamente la questione, in quanto le affermazioni ivicontenute sembravano in contraddizione. Infatti, da un lato si precisa-va che, in caso di convivenza, secondo la normativa vigente (D.P.R.30/05/1989 n. 223), la richiesta della residenza era “di competenzadel responsabile della struttura”; dall’altro che la persona interessata(sig. Mario) poteva “sempre presentarsi direttamente presso un qual-siasi ufficio anagrafico di quartiere e fare istanza di iscrizione anagra-

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fica all’indirizzo della convivenza”. Infine, si affermava che l’UfficioAnagrafe non pone limiti alle richieste di residenza anche se “è altre-sì evidente che ogni struttura ha una sua capienza e quindi una suadisponibilità che può essere limitata solo ad un determinato numerodi persone”.Il sig. Mario aveva la qualifica professionale di Pranoterapeuta, manon poteva esercitare la sua professione né come lavoratore subordi-nato né come lavoratore autonomo, in quanto la mancanza di resi-denza non gli consentiva di ottenere le necessarie certificazioni e gliimpediva di essere titolare della partita I.V.A.La mancanza di residenza rendeva altresì impossibile al sig. Mario l’i-scrizione alle liste elettorali, con la conseguente impossibilità sia divotare, sia di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione del can-didato del suo collegio, che di sottoscrivere petizioni ai sensi dell’ art.50 della Costituzione. La mancanza di residenza gli rendeva oggettivamente difficile l’eser-cizio del diritto alla salute e ciò era ancor più grave, nel caso di spe-cie, in quanto il sig. Mario era invalido al 40%. La mancanza di residenza, inoltre, gli precludeva ogni possibilità diottenere un alloggio presso l'istituto autonomo case popolari. La condizione del sig. Mario, dunque, costituiva un esempio eclatantedi come la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, affermati e ricono-sciuti a livello costituzionale all’uomo in quanto tale, a prescinderedalla sua condizione, venisse di fatto negata a persone che vivono incondizioni di estrema precarietà solo perché privi della residenza. A questo punto il sig. Mario adiva il Tribunale di Bologna in via d’ur-genza, anche in considerazione del rischio, attuale ed evidente, digrave compressione dei suoi diritti politici: egli infatti, in mancanza diimmediata concessione della residenza, non avrebbe potuto sotto-scrivere le liste dei candidati delle all’epoca imminenti consultazionielettorali e non avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di voto nelle- all’epoca imminenti - elezioni politiche.A seguito della notifica del ricorso d’urgenza avvenuta in data13.04.2001, il Comune di Bologna provvedeva ad iscrivere il sig. Ma-rio nelle liste anagrafiche della popolazione residente.

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Dopo soli sette giorni dalla notifica del ricorso, dunque, il Comune gliriconosceva il diritto ad ottenere la residenza presso il dormitorio diBologna.All’udienza di discussione dinanzi al Tribunale Civile, il Comune diBologna, tuttavia, chiedeva non solo che venisse rigettata la richiestadel sig. Mario, ma che lo stesso venisse condannato al pagamentodelle spese processuali.Dopo ampia discussione ed il deposito di memorie, il Giudice del Tri-bunale di Bologna, riconoscendo fondate le richieste del ricorrentesig. Mario, accertava il suo diritto ad ottenere la residenza e condan-nava il Comune di Bologna al pagamento delle spese processuali.Questa pronuncia rappresenta il primo riferimento giurisprudenzialein materia.Come diretta conseguenza di questa decisione, che ha offerto unapiù corretta e interpretazione delle norme che regolano la iscrizionedei cittadini nei registri anagrafici della popolazione residente, tutte lepersone senza fissa dimora, possono richiedere ed ottenere la resi-denza nei dormitori pubblici, nelle sedi delle associazioni ed in ognialtro luogo ove effettivamente dimorino.Infatti, dopo la citata ordinanza, il Comune di Bologna ha dovuto con-cedere la residenza a tutti coloro che dormono nei dormitori pubblicio in stazione a Bologna.Oggi Bologna ha circa 300 cittadini in più, alcuni dei quali hanno giàtrovato un lavoro e stanno intraprendendo il faticoso percorso che liporterà fuori da una situazione di precarietà.

Il diritto alla residenza

Nel nostro ordinamento giuridico la nozione e la disciplina del dirittoalla residenza è contenuta, innanzitutto, nella Carta Costituzionale(artt. 2, 3, 14), nel codice civile (artt. 43 ss.) e nella legislazione spe-ciale (D.P.R. 30/05/1989 n. 223). In virtù del principio di gerarchiadelle fonti, è necessario partire dall’analisi delle norme costituzionali.

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Nel caso de quo il nucleo della questione giuridica concerne il ricono-scimento del diritto alla residenza come diritto soggettivo.Nell’ambito dei Principi Fondamentali, l’art. 2 riconosce e garantisce idiritti inviolabili dell’uomo. Questi ultimi sono i diritti fondamentali at-traverso i quali la persona umana può affermare la propria libertà edautonomia, appartengono alla sfera più intima e personale dell’uomoe, per tale motivo, sono inalienabili, intrasmissibili, irrinunciabili, indi-sponibili ed insopprimibili (il procedimento di revisione costituzionaledisciplinato dall’art. 138 Cost. non può portare alla soppressione dinessuno di tali diritti in quanto il sistema delle libertà costituisce il fon-damento dello Stato di diritto e una sua violazione costituirebbe unsovvertimento dell’ordinamento costituzionale). L’art. 2 Cost. connotail nostro sistema come Stato di Diritto. Tra i diritti inviolabili dell’uomorientrano tutti quelli riconosciuti dagli artt. 13 e ss., ma anche quelliche rappresentano i c.d. “nuovi valori”, costituendo l’art. 2 Cost. - or-mai per la dottrina dominante - una norma a fattispecie aperta. L’arti-colo in esame proclama altresì l’attuazione di un principio solidaristaladdove, oltre a riconoscere i diritti inviolabili, richiede l’adempimentodei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.Quest’ultimo profilo è strettamente connesso al dettato dell’art. 3Cost. e, dunque, al rispetto e all’attuazione del principio di uguaglian-za formale e sostanziale. Nella parte dedicata alle libertà fondamen-tali, la tutela garantita dall’art. 14 rappresenta una tra le principali for-me di manifestazione delle libertà personali. L’art. 14 Cost. riconoscela libertà di domicilio come inviolabile e ne disciplina la tutela, repri-mendo qualsiasi forma di limitazione o violazione non giustificabile exlege. La nozione di domicilio accolta dall’art. 14 Cost. è molto ampiacomprendendo ogni luogo chiuso ed isolato dall’ambiente esternodove il singolo intenda svolgere la propria vita privata e curare i propriinteressi. La nozione ricomprende, quindi, l’abitazione (residenza), illuogo di esercizio di un’attività, il luogo di dimora occasionale, ogniluogo, comunque, adibito allo svolgimento delle attività della vita. Insintesi, è il principale ambiente in cui il singolo esercita la sua libertàpersonale e per tale motivo è inviolabile e gode delle stesse garanziepreviste dall’art. 13 per la libertà personale.

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Tutto ciò è confermato dalle norme del codice civile che attuano la di-sciplina costituzionale e i suddetti principi al più ristretto ambito deldomicilio e della residenza. Ai sensi dell’art. 43 c.c. “Il domicilio diuna persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale deisuoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha ladimora abituale”. La giurisprudenza, soprattutto tra gli anni 70-80, hacontribuito ha chiarire entrambe le nozioni. Innanzitutto numerosesono le pronunce che sottolineano i due elementi costitutivi della resi-denza: un elemento oggettivo rappresentato dalla permanenza abi-tuale della persona in un determinato luogo, un elemento soggettivocostituito dalla volontarietà di tale permanenza, dall’intenzione di abi-tare stabilmente nella dimora indicata. In relazione a tale ultimo ele-mento la Cassazione ha avuto modo di rilevare che “l’intenzione è ri-velata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali re-lazioni sociali” (Cass. 14 marzo 1986 n. 1738 in Mass. Ciust. Civ.1986, fasc. 3, conforme anche Cass. 1972 n. 126). Secondo la Su-prema Corte inoltre “Per determinare il momento in cui può ritenersiacquistata la residenza non è necessario, peraltro, che la permanen-za in un determinato posto si sia già protratta per un tempo più omeno lungo, ma è sufficiente accertare che la persona abbia fissatoin quel posto la propria dimora con l’intenzione, desumibile da ognielemento di prova anche con giudizio ex post, di stabilirvisi in modonon temporaneo” (Cass. 6 luglio 1983 n. 4525 in Mass. Giust. civ.,fasc. 7). Del resto, sempre secondo quanto stabilito dalla Cassazione“La residenza è un fatto giuridico che incide in modo obiettivo su unasituazione giuridica, fonte di diritti e doveri in un determinato Comu-ne. L’interessato, pertanto, è legittimato a proporre in via autonomaazione di accertamento giudiziale sull’effettiva sua residenza in unComune” (Cass. 1081/68).In definitiva la giurisprudenza riconosce l’esistenza di un diritto allaresidenza, qualificandolo come diritto soggettivo e, rispetto a tale di-ritto, la legge non attribuisce all’autorità amministrativa alcuna sferadi discrezionalità, ma le commette compiti di mero accertamento. Ne consegue, che il cittadino che faccia richiesta di essere iscritto neiregistri della popolazione residente in un comune, essendo titolare di

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un diritto soggettivo, non deve far altro che manifestare all’ufficialed’anagrafe la intenzione di fissare la propria residenza nel territorio diquel comune e dare attuazione a tale volontà. È evidente che, trattandosi di situazioni di diritto soggettivo, la cogni-zione di tutte le controversie attinenti alla cancellazione o iscrizionenei registri della popolazione residente in un determinato territorio,deve essere devoluta al giudice ordinario. Per tutte, vale la pena di ricordare la più recente sentenza del T.A.R.Lazio sez. Latina, che nella sentenza n. 1102 del 9 dicembre 1992,ha espressamente stabilito che “L’iscrizione e la cancellazione dai re-gistri della popolazione residente di un comune sono il risultato di ac-certamenti circa la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettiviche integrano quella particolare relazione giuridica che è la residen-za; la relative controversie attengono, perciò a diritti soggettivi conconseguente devoluzione della cognizione all’autorità giudiziaria ordi-naria” (T.A.R. Lazio, sez. Latina, 9 dicembre 1992, n. 1102, in ForoAmm. 1993, f. 11-12; cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 gennaio1990, n. 14 in Con. Stato 1990, I, 18; T.A.R. Lombardia sez. Milano,18 dicembre 1982 n. 1358 in T.A.R. 1983, I, 528 ).Riguardo a tale materia, occorre specificare che il giudice ordinarioha la possibilità di emettere una sentenza di condanna ad un facere,nei confronti della P.A., oltre che di condanna al risarcimento del dan-no.Una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 17 novembre1984 n. 5834, infatti, ha stabilito che il giudice ordinario, munito digiurisdizione sulla domanda proposta dal privato cittadino per tutelarei propri diritti dai danni che possano derivare da un comportamentoomissivo della P.A., con riguardo ad azioni o omissioni della P.A. me-desima che non configurino espressione di attività amministrativa, mameri comportamenti materiali in contrasto con i precetti posti dallaprudenza o dalla tecnica a salvaguardia dei diritti altrui, “può non sol-tanto accertare gli obblighi della Amministrazione medesima, ma an-che pronunciare condanna di essa ad un “facere” specifico, ove detto“facere” non costituisca attività provvedimentale, o, comunque, riser-vata all’esclusiva apprezzamento delle competenti autorità ammini-

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strative” (Cass. civ. sez. un. 17 novembre 1984 n. 5835 in Mass. Giu-st. civ.1984 fasc. 11). L’iscrizione nei registri della popolazione anagrafica non rappresentaatto provvedimentale, ma atto vincolato da inquadrasi nella categoriadegli atti amministrativi non negoziali o meri atti amministrativi, i cuieffetti derivano direttamente dalla legge, senza che la P.A. abbia al-cuna facoltà di scelta dei mezzi per il raggiungimento del fine. Alla luce di tali argomentazioni, è apparso evidente come, nel casodel sig. Mario, sussistesse la competenza del giudice ordinario ademettere una sentenza di condanna nei confronti della P.A., conte-nente un facere, anche al fine di garantire una immediata e pronta tu-tela della posizione giuridica soggettiva attiva del cittadino.

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LA POTESTÀ GENITORIALE DELLE PERSONE SENZA FISSA DI-MORA E L’INTERVENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI: LOSTATO DI ABBANDONO DEI MINORI E IL DECRETO DI ADOTTA-BILITÀdi Maria Elena Guarini

Riferimenti generali

Fra i problemi primari che le persone senza fissa dimora patiscononella loro dimensione esistenziale, primeggia sicuramente il problemadel difficile esercizio della potestà genitoriale.Il disagio sociale, alla base di alcune scelte di allontanamento dallaordinaria quotidianità (tossicodipendenza, disturbi mentali, disoccu-pazione, ecc...) ovvero la consapevole decisione di coltivare uno stiledi vita a margine delle comuni famiglie regolari, espongono spesso isoggetti al controllo pubblico sulla loro genitorialità.I servizi sociali dovrebbero intervenire a sostegno della famiglia ma,spesso, sono mal tollerati per le loro ingerenze: la necessaria tuteladei minori viene subita dai soggetti marginali come forma di controllosociale, con una totale incomunicabilità ed il rifiuto ad ogni proficuacollaborazione, nell'interesse prioritario dei soggetti più deboli.In tale situazione di cronica carenza di strutture incisive di mediazio-ne socio-culturale, interviene a volte il Tribunale dei Minori per la veri-fica della sussistenza dello stato di abbandono dei minori, e la conse-guente apertura del procedimento di adottabilità.Allo sportello di Avvocato di Strada, si rivolgono soggetti con convo-cazioni da parte degli assistenti sociali, ed in taluni casi, più gravi, delGiudice dei Minorenni. Le prime informazioni di carattere generale ri-guardano solitamente la funzione del Tribunale per i Minorenni, e ilpotere dei Servizi Sociali di cui si deve sempre rimuovere un persi-stente pregiudizio.Nei casi più gravi, quando si è già aperto un procedimento di adotta-bilità per l' eventuale verifica sullo stato di abbandono del minore, ènecessario un serio lavoro di indagine al fine, non solo di salvaguar-

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dare il rispetto delle garanzie processuali (intervento tecnico), ma an-che per far comprendere agli adulti le ragioni del minore che deve go-dere del primario diritto a vivere dignitosamente, con un genitore ingrado di curarlo, mantenerlo, istruirlo. Trattasi di valutare la sussi-stenza di una genitorialità responsabile e matura: questo percorsodovrà essere rappresentato al Giudice per i Minorenni affinché possaelaborare un progetto di salvaguardia del minore.In tale intervento, spesso determinanti risultano le famiglie d'origineche possono supportare i figli nell'educazione e nella crescita dei mi-nori, assicurando ai bambini la possibilità di rimanere nel nucleo fami-gliare allargato, con potenzialità affettive di primario rilievo.Tali problemi sono emersi in tutta la loro rilevanza in due casi che ab-biano affrontato e che di seguito si illustreranno a scopo esemplifica-tivo.Si deve innanzitutto ricordare che il nostro ordinamento sancisce il di-ritto del minore a crescere ed essere educato nella famiglia di origine,tuttavia il legislatore spesso interviene con mere affermazioni manife-sto, suggestive ed eloquenti, ma in pratica difficilmente realizzabili.Si deve altresì riflettere su tutte quelle disposizioni in cui lo Stato, egli Enti Locali, si sono formalmente impegnati a sostenere economi-camente i nuclei familiari a rischio nei limiti delle risorse finanziarie di-sponibili. Anche in questo caso, la cultura della solidarietà appare ec-cessivamente ancorata a ragioni di bilancio, nonostante questa rap-presenti l'unico vero parametro valutativo della civiltà di un Paese.

La casistica

Giovanna si è rivolta al nostro sportello con un decreto di adottabilitàdel piccolo Amir di due anni. Giovanna era una ragazza di circa 30anni, di origini sarde, con un trascorso di tossicodipendenza e una fa-miglia all'origine (residente in Sardegna) che la poteva aiutare a fron-teggiare la situazione giudiziaria.La storia di Giovanna è singolare ma emblematica. La ragazza, dopoun'adolescenza ribelle e dopo varie battaglie familiari, convinse i ge-

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nitori a farla venire a Bologna per studiare presso il Dams, della Fa-coltà di Lettere e Filosofia.I genitori, prima contrari, accettarono tale trasferimento a fronte delleassicurazioni della figlia e della vicinanza a Bologna di uno zio pater-no che poteva essere un valido aiuto per l' inserimento della nipote incittà. Dopo un primo momento di vita pressoché regolare, Giovannacominciò a frequentare persone dedite all' uso massiccio di stupefa-centi, iniziò a cambiare varie case, e a svolgere precari lavoretti perintegrare le entrate provenienti dalla famiglia.La vita per Giovanna cambiò radicalmente quando incontrò un ragaz-zo extracomunitario con il quale diede inizio ad una relazione senti-mentale molto burrascosa ed intrapresa nel totale dissenso della fa-miglia. Nello stesso periodo Giovanna iniziò a fare uso di eroina, dis-simulando totalmente la sua condizione ai genitori; l'uso, infatti, eraregolare, ma mai devastante e la ragazza tornava a casa in Sarde-gna in buone condizioni psico-fisiche.Gli studi universitari proseguivano con molte difficoltà, ogni anno ve-niva superato qualche esame, e la famiglia veniva rassicurata. Inquesta condizione di isolamento affettivo e familiare, Giovanna rima-se incinta e decise di tenere il bambino nonostante la immediata spa-rizione del suo compagno. Ancora una volta Giovanna decise di tace-re con la famiglia rivolgendosi solo al Ser.T., per cercare aiuto medi-co e psicologico. Con parecchie settimane di anticipo nacque Amir;due giorni dopo i Carabinieri avvisarono i genitori di tale circostanza:la sorpresa fu enorme giacché in un solo colpo scoprirono che la fi-glia era tossicodipendente, e madre. Presi dagli impegni di lavoro edalla totale impreparazione al viaggio, i genitori di Giovanna manda-rono a Bologna il figlio maggiore al fine di organizzarsi a fronte dell’i-naspettata notizia. Il Tribunale per i Minorenni di Bologna, accertatele condizioni inadeguate di Giovanna a prendersi cura del bambino,ne sospendeva la potestà genitoriale fin dalla nascita, affidando ilbambino ad un istituto per la cura, dopo un primo periodo di ricoverodi Amir nel reparto di neonatologia in quanto prematuro.Da quel momento per Giovanna iniziarono i problemi giudiziari, a cuisi aggiungevano le concrete difficoltà nella cura del bambino. La ma-

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dre di Amir appariva infatti inaffidabile, piena di buone intenzioni mapoco strutturata, molto influenzabile ed instabile. I nonni, dopo un pri-mo momento di sbandamento, si offrirono senza resistenze a colla-borare trovando poca disponibilità dai Servizi Sociali. La distanza dal-la Sardegna a Bologna costituiva, infatti, un fortissimo ostacolo adun'immediata comunicazione e, pertanto, dopo una serie di relazionidegli psicologi e degli assistenti sociali, il Tribunale per i Minorenniaccertò con decreto lo stato di abbandono del minore, dichiarandoloadottabile. In tale situazione siamo intervenuti proponendo, nei 30giorni previsti dalla legge, l'opposizione affinché il Giudice per i Mino-renni (in diversa composizione) rivedesse l'accertamento in contrad-dittorio delle parti ed in processo dibattimentale.L'udienza durò circa 5 ore, fu lunga, estenuante e molto difficile; glioperatori confermarono le loro relazioni dai toni lapidari, e la nostradifesa si concentrò sulla disponibilità dei nonni a farsi carico dell'edu-cazione e cura del nipote, in attesa che il recupero di Giovanna (chenel frattempo aveva trovato un nuovo compagno, un nuovo lavoro,una nuova sistemazione) fosse completato per svolgere responsabil-mente le sue funzioni di genitore.Il Tribunale per i Minorenni, dopo una lunga Camera di Consiglio, di-spose che Amir fosse affidato ai nonni materni entro 30 giorni, accet-tando che se ne prendessero cura, con l'ausilio e la vigilanza dei Ser-vizi Sociali di Orosei (Sassari) che dovevano altresì curare il gradualeavvicinamento della madre naturale al bambino.Ora tutti gli atti sono passati alla Curia del Tribunale per i Minorennicompetente. Ora speriamo che Amir stia bene e che dopo un inizio divita davvero difficile, sia un bambino sereno, con l' amore della suafamiglia, e le protezioni adeguate per il suo sviluppo psico-fisico.Francesca, nel gennaio del 2002, si è presentata allo sportello degliavvocati di strada con decreto del Tribunale per i Minorenni del13.9.2001 che disponeva l’apertura del procedimento di adottabilitànei confronti della figlia India. Nel decreto si leggeva: "i genitori sonoentrambi tossicodipendenti e la madre è nota al Tribunale in quantole altre due figlie nate da un precedente matrimonio vivono presso iparenti paterni a causa dell'inadeguatezza genitoriale, ed ha alle

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spalle una lunga storia di tossicodipendenza mai risolta nonostantel'esperienza comunitaria che ha abbandonato per seguire il B. (con ilquale ha messo al mondo India) ed una famiglia problematica in cuiuna sorella è deceduta giovane per una patologia collegata all'abusodi sostanze stupefacenti; la bambina alla luce di vari elementi emersipare essere pesantemente trascurata se non addirittura maltrattatadai genitori; disponeva l'apertura del procedimento di verifica dellasussistenza dello stato di abbandono con sospensione della potestàper entrambi i genitori, con la nomina di un tutore per la minore, cheavrebbe dovuto collocare la bambina in un ambito protetto con la ma-dre di Francesca ovvero, in caso contrario (in assenza del consenso),in una comunità di tipo familiare regolando i suoi rapporti con la ma-dre affinché verificare la sussistenza di un'adeguata relazione madre-figlia".Nel decreto, il Tribunale per i Minorenni convocava le parti all'udienzadel 29.11.2001 avanti al Giudice Relatore dott. Magagnoli. Francescanel frattempo era stata male con ricoveri in ospedali per un'epatite Cmolto grave.Ovviamente, per tale motivo, Francesca non era potuta andare in Co-munità come prescritto e non si era potuta presentare all'udienza,mostrando peraltro un disinteresse al processo che il Tribunale per iMinorenni aveva apprezzato molto negativamente.Nel febbraio 2002 abbiamo convinto Francesca a difendersi per ri-prendere i rapporti con la figlia e cercare di salvaguardare la sua po-sizione di madre. In tale contesto, inoltre, erano intervenuti gli zii pa-terni di India che chiedevano l'affidamento della minore accusando igenitori di maltrattamenti. Gli stessi avevano accolto la minore dal no-vembre del 2001 in occasione del ricovero ospedaliero di Francesca.Il 16.4.2002, il Giudice per i Minorenni fissò la nuova udienza di audi-zione della madre che, nel frattempo, aveva iniziato un percorso per-sonale di recupero con l'ausilio delle strutture del Ser.T. In tale per-corso gli operatori sono riusciti a ricucire i rapporti fra la madre e glizii paterni di India, affidatari temporanei della bambina, così preser-vando la minore da allontanamenti dalla famiglia d'origine dispostid'autorità dal Tribunale per i Minorenni.

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Francesca ha accettato che la minore rimanesse presso gli zii paterni(che si sono mostrati attenti e tutelanti per la crescita della bambina)continuando il percorso riabilitativo e di ripresa costante dei rapporticon la figlia.Il Tribunale, a seguito del nostro intervento, con decreto del16.9.2002, ha infine dichiarato non doversi provvedere quanto all'a-dottabilità della minore disponendo che India rimanesse collocatapresso il nucleo della zia paterna, svolgendo in suo favore con l'ausi-lio dell' A.U.S.L. di Bologna Nord un'opera di vigilanza e sostegno evalutando l'opportunità della ripresa dei rapporti con la sola madre,restando sospesi quelli con il padre.Anche in questo secondo caso è stato evitato l'allontanamento dellaminore dal nucleo familiare, sventando lo stato di adottabilità con re-lativa rottura definitiva dei rapporti con i genitori naturali.

All'esito dei casi sommariamente esposti, una riflessione appare de-terminante, affinché si possano comprendere le caratteristiche delnostro intervento legale.Presupposto per la dichiarazione di adottabilità del minore è che egliversi in uno stato di abbandono. La nozione di abbandono, necessa-riamente correlata a quella di interesse del minore, costituisce pergiudizio unanime della dottrina e della giurisprudenza, il fulcro dell'in-tera disciplina e rappresenta l'aspetto più rilevante (ed anche sicura-mente il più discusso) di tutta la problematica dell'intervento istituzio-nale del Tribunale per i Minorenni.Abbandono nel linguaggio corrente è "atto di lasciare, gettare, trascu-rare" ma il legislatore non ne ha fatto suoi i contenuti. Egli, infatti, hapreferito non definire, in maniera precisa e circostanziata, in che cosaconsista la situazione di abbandono, ma ha utilizzato una clausolagenerale, con il preciso intento di consentire al Giudice ed all'interpre-te l'esame dei singoli casi sottoposti alle loro diverse realtà, condottosulla base di parametri che tengano conto non solo delle condizionipersonali, ma anche sociali ed ambientali del contesto di appartenen-za.

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Il ricorso ad una formula "flessibile", infatti, garantisce una lettura del-la norma conforme al rapido evolversi dei costumi e della società. Intale contesto è evidente come l'avvocato delle parti sia fondamentaleper valorizzare le condizioni dei singoli affinché il prudente apprezza-mento del Giudice sul singolo caso tenga conto delle specificità delleesperienze umane.I criteri attraverso i quali il Giudice deve operare si rinvengono nel si-stema costituzionale (e nei trattati internazionali di riferimento fra cuila convenzione di Strasburgo recentemente ratificata dall' Italia e ri-portata in appendice) ed in particolare degli art. 2, 3 comma 2°, 30 e31 Cost., dal quale risulta che la norma dell'art. 8 si riferisce principal-mente al diritto inviolabile ad uno sviluppo armonico ed equilibratodella personalità, finalizzato al raggiungimento di una "formazione in-tegrale" quale contenuto del rapporto educativo.Il preciso dovere di educare e di mantenere la prole, posto dall' art.147 c.c., si traduce così, per i genitori, nella creazione di un ambientefamiliare che consenta ai figli di poter sfruttare, nella misura più am-pia ed armoniosa possibile, le proprie facoltà, attitudini ed inclinazio-ni, onde affrontare nella migliore condizione possibile le esigenze fu-ture di persone adulte inserite nella società.L'accertamento della situazione di abbandono va fatto con apprezza-mento casistico diretto ad accertare le conseguenze che "i comporta-menti" (anche deviati) hanno sulla personalità dei figli: considerandonon la figura del minore in senso astratto, né quella di tutti i minori diquell'età o di quel determinato ambiente sociale, ma la figura di quelminore particolare, con la sua storia, il suo vissuto, le sue caratteristi-che fisiche e psicologiche, la sua età, il suo grado di sviluppo.Il modello di attenzione dei genitori verso i figli, può essere diverso aseconda delle culture sia di quel particolare nucleo familiare, sia delceto cui il nucleo appartiene: il Giudice deve tenere conto dei diversimodelli e non può imporre quello, magari anche generalizzato, che èspecifico di classi sociali integrate e più progredite.Diversamente si rischia di procedere in modo sommario, oltrechéprofondamente ingiusto.

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In tale contesto si devono sollecitare adeguati interventi di prevenzio-ne, rivolti a nuclei familiari a rischio, tesi ad evitare l'abbandono ed aconsentire al minore di continuare a vivere nell'ambito della propriafamiglia: le associazioni presenti sul territorio, con le loro specifichecompetenze, possono evitare che le lentezze burocratiche e la caren-za di attenzione delle strutture sociali, unitamente alla carenza di fon-di necessari, finiscano per attribuire alle norme in materia solo un va-lore di mere petizioni di principio.Gli avvocati di strada, nel ruolo assistenziale di loro competenza, conil valore aggiunto derivante da una motivata disponibilità "all'ascolto",possono agevolare una fruttuosa mediazione nei confronti delle isti-tuzioni affinché, nel rispetto delle garanzie dei cittadini adulti e minori,si realizzi un avvicinamento alle strutture di sostegno sociale supe-rando la prevenzione e l'avversione che spesso viene manifestatadal timore di interventi intrusivi e penalizzanti della marginalità econo-mica e sociale.

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UN CONFRONTO CON GLI STATI UNITIdi Andrea Shemberg

Il sistema di assistenza legale

Gli articoli che precedono aiutano a capire meglio il lavoro che svolge“Avvocato di Strada” a Bologna e mettono in evidenza le esigenze ditutela legale delle persone senza fissa dimora in Italia. A questo pun-to potrà apparire opportuno, dunque, confrontare il sistema di tuteladei diritti dei “senza fissa dimora” in Italia con quello esistente in unaltro paese. Un tale procedere può servire tanto per individuare leprospettive di sviluppo del progetto di Avvocato di Strada, o di altri si-mili, quanto per migliorare la tutela dei diritti dei senza fissa dimora inItalia. Negli Stati Uniti ho lavorato per più di cinque anni con diverse realtàche si occupano dell’assistenza legale ai poveri. In queste pagineproverò a descrivere quindi la mia esperienza ed il sistema america-no di assistenza legale per i non abbienti, sempre facendo riferimentoa quello che ho imparato in questi anni di sportello presso Avvocatodi Strada. L’America è un esempio molto particolare. La realtà delle personesenza fissa dimora negli Stati Uniti ha una storia relativamente lungaed evoluta; quella della povertà in America è infatti una questione cheriguarda ogni tipo di persona, di razza, di età; e che non di rado coin-volge interi nuclei familiari. Un sondaggio del 2001 ha rilevato che il40% dei senza fissa dimora degli Stati Uniti è costituito da famigliecon bambini.1 Oltreoceano, circa quarant’anni fa, è stato creato un si-stema di assistenza legale per i poveri (tipo Avvocato di Strada) ope-rante in ciascuno Stato dell’Unione. Oggi il sistema di assistenza “le-gale” (nel senso ampio della parola) per i poveri si presenta dunquein modo alquanto articolato rispetto all’esempio italiano. Un confronto

1Conference of Mayors 2000 Report pagina ii. A Status Report on Hunger andHomelessness in America’s Cities, a 25-city survey 2001.

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con tale realtà potrebbe dunque servire per esportare in Italia gliaspetti positivi di tale modello. Come in Italia, anche negli Stati Uniti, iservizi legali di assistenza ai poveri sono divisi in due macrocatego-rie: quella penale e quella civile. In questo articolo descriverò princi-palmente la tutela dei diritti civili; e questo per due ragioni. Innanzitutto, perché ho visto che in Italia, l’idea di fornire assistenzalegale ai non abbienti per le questioni di diritto civile, è nata (o rinatacome spiega l’Avv. Savigni) da poco, ed in ogni caso in un ambitopiuttosto limitato, con ciò dimostrando la mancanza di una profondaconoscenza della povertà. Inoltre, come ho menzionato, il sistemaamericano offre la possibilità di avere a disposizione un’esperienza ditutela civile dei non abbienti abbastanza lunga e con molte caratteri-stiche positive. Il confronto con il sistema americano del gratuito pa-trocinio per le questioni penali, invece, appare di minore rilievo giac-ché assume profili molto simili a quelli del sistema italiano. Solo peraccennare come sia strutturato il sistema americano nell’ambito pe-nale, posso dire che esiste un diritto costituzionale a ricevere assi-stenza legale quando una persona rischia di perdere la propria “liber-tà”, cioè quando, essendo accusati in un processo penale, si può es-sere sottoposti a misure restrittive che comportino la privazione dellalibertà personale (libertà vigilata, carcere, ecc…). In tal caso esiste ildiritto ad essere assistiti gratuitamente da un avvocato, senza pre-scindere dalla propria condizione di persona povera o senza fissa di-mora. La soglia di reddito in base alla quale si viene ammessi al gra-tuito patrocinio può cambiare a seconda dello Stato ed in base ad al-tre considerazioni. Il sistema forense fornisce avvocati (public defen-ders: impiegati pubblici o altri che difendono i poveri nei processi pe-nali) che sono spesso molto giovani e/o che hanno un numero eleva-

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to di incarichi2. Dell’assistenza legale nell’ambito civile3, descriverò in-vece i diversi tipi e le relative strutture4. In tale ambito le realtà di tute-la legale di maggior importanza appaiono essere le seguenti: 1) Le-gal Services Corporation (“LSC”), un ente istituito dal Congresso nel1974 con un finanziamento statale; 2) Legal Services e Legal Aid(“Legal Aid”), uffici di assistenza legale privati non-profit per i poverifinanziati da LSC; 3) altri enti privati non-profit che forniscono assi-stenza legale non finanziati da LSC; 4) enti privati non-profit che nonforniscono servizi diretti agli utenti, ma appoggiano le organizzazionidescritte nei punti 2 e 3 e fanno ricerca, proposte di leggi, e organiz-zano altre iniziative nell’interesse dei poveri; 5) associazioni profes-sionali di avvocati e paralegali; 6) istituzioni come le università e igruppi di studenti che fanno progetti per la tutela dei poveri.

Legal Services Corporation (LSC)5

2 Il sistema di assistenza legale tramite il “gratuito patrocinio” penale in Ameri-ca in tanti casi si è dimostrato inadeguato. Per esempio, il 4 giugno 2002, laCorte Suprema degli Stati Uniti ha accordato a una detenuta (che è stata con-dannata alla pena di morte) un nuovo processo perché il suo avvocato (desi-gnato dal tribunale, gratuito patrocinio) aveva dormito durante il dibattimento.Inmate Whose Lawyer Slept Gets New Trial, New York Times, June 4, 2002,Linda Greenhouse. 3 Non uso il termine “gratuito patrocinio” nell’ambito civile perché come giàdetto nel capitolo sull’assistenza legale il “gratuito patrocinio” è molto limitatocome idea. Invece, qualsiasi assistenza significativa deve essere molto piùampia.4 I servizi legali sono organizzati più che altro per i poveri (senza riferimentoalla mancanza di una fissa dimora), quindi quando parlo di assistenza per ipoveri ovviamente i senza fissa dimora sono inclusi. Specifico solo se un entefornisce un servizio esclusivamente per i senza fissa dimora.5 Una spinta importante per l’avvio del finanziamento della struttura statale diassistenza legale civile per i poveri e i senza fissa dimora in America è venutada un articolo scritto nel 1964 da Cahn Edgar S. and Jean C. Cahn: The Waron Poverty: a Civilian Perspective, The Yale Law Journal Volume 73, July1964 Number 8, page 1317 – 1352. Questo articolo esprime in modo moltochiaro come dovrebbe essere organizzata l’assistenza legale. Per questo mo-tivo in America l’articolo è molto conosciuto e molto studiato ed è diventato unpunto di riferimento, non solo in America, ma anche in tanti altri paesi dove

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Nel 1974 il Congresso degli Stati Uniti ha istituito la LSC (Corporazio-ne di Servizi Legali), un ente privato non-profit6, con lo scopo di “forni-re un accesso equo al sistema della giustizia per le persone che chie-dono un risarcimento delle lagnanze e per fornire un’assistenza lega-le di alta qualità alle persone che non potrebbero sostenere i costi diun servizio legale adeguati.7 Il budget per il 2003 per LSC corrispon-de a $ 329,300,000.00 (circa € 394.500.000,00).

Legal Services and Legal Aid

LSC ha il compito di distribuire i fondi stanziati dal Congresso alle or-ganizzazioni locali, allo scopo di fornire supporto finanziario per l’as-sistenza legale civile alle persone povere. LSC finanzia i servizi lega-li dei Legal Aid (uffici simili a quello di Avvocato di Strada) presenti intutta la nazione. Alcuni servizi speciali sono finanziati a favore di due

viene citato come fonte (si veda N. Trocker, Assistenza legale e giustizia civi-le, Giuffrè 1979).6 Il Congresso ha istituito LSC dopo aver accertato le seguenti esigenze: 1)esisteva la necessità di provvedere ad un accesso equo al sistema della giu-stizia negli Stati Uniti; 2) necessità di un’assistenza e di un programma di ser-vizi legali di alta qualità per coloro che non potevano permettersi di pagare unconsulente legale; 3) lo scopo era quello di fornire assistenza legale alle per-sone economicamente svantaggiate, per contribuire così al miglioramento del-le condizioni di vita delle persone con un reddito basso (low-income persons);4) l’esistenza di servizi legali pubblici ha aumentato la fiducia dei cittadini nelgoverno e nelle leggi; 5) l’efficacia del programma di servizi legali dipende dal-la sua libertà dalle influenze politiche; 6) gli avvocati che forniscono l’assisten-za legale devono avere la libertà totale di proteggere gli interessi dei loroclienti, come previsto dal Codice di Responsabilità Professionale, I Canoni diEtica, e l’alto standard della professione legale. L’Atto “Legal Services Corpo-ration Act”, 88 Stat. 378, 42 U.S.C. § 2996 et seq. Oggi LSC rappresenta il fi-nanziamento maggiore per i servizi legali per i poveri.7 “Legal Services Corporation Act”, 88 Stat. 378, 42 U.S.C. § 2996b(a) et seq.I regolamenti che disciplinano la materia prevedono che le strutture finanziateda LSC forniscano il servizio solo agli utenti che hanno un reddito sotto il125% del livello ufficiale di povertà determinato da FEDERAL POVERTY IN-COME GUIDELINES. Si veda http://www.lsc.gov/FOIA/frn/fr161101.htmed.

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gruppi sociali con bisogni particolari: americani indigeni e operai “mi-granti”8. Nel 1998 in tutti gli Stati Uniti (ed in altri territori) il finanziamento diLSC ha coperto i costi di 3.590 avvocati (full-time), 1.427 paralegali,3.210 soggetti inquadrati come personale amministrativo. Nel 1998c’erano 891 uffici locali di servizi legali aperti ad orario pieno e pagatida LSC.9 Questi uffici hanno anche altre fonti di finanziamento. Adesempio, nel 2000 Legal Aid ha ricevuto solo il 50,8% del suo budgetda LSC. Del restante 49,8 %, il 14,6% è venuto da sovvenzioni delloStato o di Enti locali, l’11,3% dallo IOLTA10, il 10,3% da Enti pubblici,il 7,9% da altri enti e il restante 5,1% da sovvenzioni private11. Nel1999 gli uffici locali che ricevevano fondi da LSC, hanno definito circa924.000 casi12. Legal Aid ha utilizzato anche il coinvolgimento di av-vocati privati disponibili a patrocinare gratuitamente controversie perl’ufficio locale, come accade nell’esperienza di Avvocato di Strada13.

8 Si tratta di lavoratori agricoli temporanei che vengono da altri paesi, come adesempio il Messico o l’Equador, impiegati per alcuni mesi per la raccolta deiprodotti agricoli. Terminato il periodo di lavoro queste persone rientrano nelpaese di origine o si spostano in altri stati ancora.9 I dati statistici ufficiali sono riportati sul sito web di LSC http://www.lsc.gov/pressr/pr_sl.htm. Nel 1998 il salario medio per gli avvocati impiegati inquesti uffici è stato di $ 39.706,00 (circa € 44.466,00).10 IOLTA (Interest On Lawyer’s Trust Accounts) è un programma che esiste intutti gli stati per finanziare i servizi legali per i poveri, facendo maturare gli inte-ressi delle somme guadagnate dagli avvocati. Quando un avvocato riceve daun suo cliente un pagamento anticipato, l’avvocato è obbligato (in qualche sta-to gli avvocati possono scegliere di non partecipare) a depositare questi soldiin un conto IOLTA. La legge prevede che gli interessi che maturano non pos-sono arricchire l’avvocato, ma vanno direttamente in un conto creato apposita-mente per Legal Aid. Nel 1999 IOLTA ha “generato” più di $139 milioni per Le-gal Aid. Si veda http://www.abanet.org/legalservices/ioltback.html.11 Legal Services Corporation Serving the Civil Legal Needs of Low-IncomeAmericans, A Special Report to Congress, 30 aprile 2000 pag. 9.12 Un “caso” significa che l’utente ha ricevuto un consiglio o un’altra forma diassistenza (una definizione molto ampia), 30 aprile 2000, pag. 5,6.13 Nel 1997 gli avvocati privati che hanno lavorato in queste strutture hannochiuso 160.300 casi. Sempre nel 1997 sono stati 47.638 gli avvocati che han-no dato la loro disponibilità per patrocinare gratuitamente alcune cause. Nel

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Con uno staff di persone che lavorano a tempo pieno, queste struttu-re riescono a sviluppare progetti interessanti per tutelare i diritti dellapovertà. A tali uffici si aggiunge sul territorio la presenza di diverseunità locali che non forniscono servizi direttamente agli utenti, occu-pandosi esclusivamente di fornire attività di supporto al lavoro dei Le-gal Aid. In Ohio è ad esempio presente l’Ohio State Legal ServicesAssociation (OSLSA). Gli avvocati di OSLSA, tutti esperti di settori ematerie specifiche (casa e locazione, tutela della salute, tutela di altribenefici pubblici, ecc…), hanno il compito di rispondere alle domandetecniche ed alla domanda di assistenza formulata dagli avvocati deiLegal Aid sul territorio.A titolo esemplificativo, ove si presenti una controversia di particolarecomplessità ed importanza, gli esperti aiutano i legali del caso nonsolo nella preparazione degli atti necessari ma costituiscono un’unitàdi supporto e formazione durante tuttto il decorso della vicenda pro-cessuale. Inoltre, l’OSLSA organizza e fornisce corsi di formazione ri-volti alla generalità degli avvocati dei Legal Aid in Ohio sui temi dellapovertà, curando altresì progetti rivolti al pubblico per educarne la co-noscenza dei propri diritti. Organizzazioni come OSLSA, grazie al fi-nanziamento in parte garantito dall’ LSC, rappresentano forti agenti dicambio per il miglioramento della situazione dei poveri. Tuttavia l’a-zione dei Legal Aid rimane ad oggi esperienza ancora eccessivamen-te isolata per apportare cambiamenti determinanti alla condizione dipovertà. Quando LSC finanzia un’organizzazione, inoltre, imponenumerosi ed importanti restrizioni su tutta l’attività della realtà finan-ziata14. In particolare, nel 1996, il Congresso degli Stati Uniti ha stabi-lito una serie di forti restrizioni, tra cui il divieto alle organizzazioni dipresentare proprie proposte di legge in materia. Per evitare tali vincolisono state create nuove strutture per l’assistenza legale non LSC.

1998, 138.937 casi sono stati chiusi grazie al lavoro di avvocati privati chehanno prestato la loro opera gratuitamente. Per tutti i dati completi si vedahttp://www.lsc.gov/pressr/pr_pai.htm.

14 Questi divieti valgono per tutte le organizzazioni che ricevono fondi da LSC.

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Assistenza Legale Non LSC

Esistono oggi dunque organizzazioni non-profit fondate allo scopoprecipuo di portare avanti le azioni proibite alle organizzazioni finan-ziate dal LSC. In Ohio, nel 1995 ho avuto l’opportunità di lavorare al-cuni mesi presso ABLE (Advocates for Basic Legal Equality: Avvocatiper Uguaglianza della Legge), nella sezione per le riforme.

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A quell’epoca, ABLE era ente finanziato dal LSC. L’obiettivo della se-zione riforma era quello di individuare situazioni comuni ad un largonumero di persone svantaggiate e cercare un utente (come esempio)modello sul quale promuovere una causa pilota che, ove vinta, avreb-be permesso di modificare la legge o l’interpretazione della stessa(come è accaduto ad Avvocato di Strada per la questione della “resi-denza”). ABLE ha vinto una causa contro la polizia di Toledo, Ohio, laquale assumeva personale tramite una procedura discriminatoria.Dopo la causa, ABLE è stata chiamata dalla polizia per approvaretutte le nuove classi di poliziotti assunti. ABLE aveva come scopo an-che l’individuazione di problemi comuni a tutte le categorie svantag-giate e la promozione di azioni per proteggere i diritti dei cittadini ver-santi in condizioni di povertà. Tuttavia, nel 1996 LSC ha vietato que-sta attività. La conseguenza è stata che il gruppo con cui lavoravo hadato vita ad un nuovo ente, Equal Justice Foundation (Fondazioneper Giustizia Equa), che adesso ha sede a Columbus, Ohio, e cheadotta come obiettivo quello di proteggere i diritti dei poveri, dei mino-ri, e delle altre categorie svantaggiate dell’Ohio tramite “class action”e cause pilota15. Esistono anche altre organizzazioni che fornisconoun supporto ai gruppi che svolgono un servizio diretto. È il caso dellaNational Law Center on Homelessness and Poverty (NLCHP: CentroNazionale di Legge per Senza Fissa Dimora e Povertà)16. La NLCHPesercita pressioni per ottenere leggi favorevoli agli interessi dei pove-ri o dei senza fissa dimora, promuove la ricerca, si occupa della for-mazione degli avvocati e del pubblico a livello nazionale. Gli avvocatie gli esperti di NLCHP sono diventati un punto di riferimento per il le-gislatore e per tutti coloro che si occupano di disegni e progetti di leg-ge in tema di povertà e senza fissa dimora L’NLCHP, infatti, vienechiamato a testimoniare davanti al legislatore o invitato dai mass-me-dia in merito ai problemi legali dei senza fissa dimora.

15 Si veda http://www.equaljusticefoundation.com/16 Si Veda http://www.nlchp.org/index.cfm

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Organizzazioni Professionali

Poiché è un obbligo per ogni avvocato ed ogni paralegale prestareservizio pro-bono, cioè patrocinare gratuitamente gli utenti che nonhanno la disponibilità economica sufficiente a sostenere gli onorari diuna prestazione professionale, spesso gli ordini degli avvocati e gliordini dei paralegali organizzano progetti per fornire servizi ai poverio alle persone senza fissa dimora. Al tempo in cui studiavo, a Colum-bus, l’ordine degli avvocati del luogo aveva dato così vita ad un pro-getto assai simile ad Avvocato di Strada. L’ordine, assieme al Colum-bus Legal Aid, provvedeva infatti alla formazione degli avvocati e de-gli studenti di legge illustrando i problemi legali più comuni fra le per-sone senza fissa dimora. Ad ogni avvocato era affiancato uno stu-dente e, ogni settimana in tutti i dormitori della città, c’era uno sportel-lo aperto per l’assistenza legale. Gli studenti aiutavano gli avvocatied erano responsabili delle informazioni sui servizi sociali. Lo studen-te, in più, era chiamato a tenere aggiornato un elenco completo deiservizi per i senza fissa dimora presenti nella città non dissimile daquello pubblicato recentemente da Avvocato di Strada. Gli avvocati fornivano in conclusione la consulenza legale mentre glistudenti si curavano di fornire le indicazioni relative a tutti gli altri ser-vizi. Potrebbe essere molto interessante riuscire ad inserire studentiallo sportello Avvocato di Strada. Quest’anno ad esempio, uno studente (Donato), ha effettuato lo sta-ge universitario presso il nostro sportello; esperienza molto positivaper noi e per lui che proseguita, magari coinvolgendo altri studenti,potrebbe dare un supporto importante al progetto e rappresentareanche un momento di crescita per i giovani coinvolti.

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Le Università – Scuole di Legge

Le scuole di legge in America affrontano la questione della giustiziasociale per i senza fissa dimora (e più in generale per i poveri) in varimodi. In base alla mia esperienza ritengo che in Italia le risorse del-l’Università - studenti, professori, strutture e materiali didattici - sianosottovalutate e poco utilizzate nella tutela delle persone svantaggiate.Tra i vari servizi che una scuola di legge (Università) può fare per tu-telare le persone senza fissa dimora, c’è sicuramente quello di porta-re a conoscenza degli studenti le problematiche legali di tali persone.Per esempio, se guardiamo ai problemi che hanno i senza fissa di-mora, capiamo come nella loro vita ci siano una serie di questioni irri-solte, diretta conseguenza dello stato di povertà o di disagio: proble-mi relativi all’affidamento dei figli, possibilità di lavorare, necessità diaiuti per ottenere i benefici statali (food stamps, SSI, SSDI)17, sanzio-ni dure ricevute per aver dormito in luoghi pubblici od aver mendica-to18 ed altri ancora.La formazione degli studenti, anche se non di beneficio diretto ed im-mediato per le persone senza fissa dimora, è certamente una fonda-mentale operazione culturale nell’assicurare maggiore giustizia allepersone svantaggiate nella nostra società, a prescindere dalla pro-fessione specifica che gli studenti svolgeranno in futuro.In America molte scuole di legge hanno nei loro programmi corsi diformazione e/o progetti per la tutela dei senza fissa dimora e dei po-veri19. In molte scuole sono stati istituiti degli sportelli per fornire un

17 “Food Stamps” sono buoni equivalenti ad una somma di denaro con la qua-le è possibile acquistare solo cibo e “SSI” Supplemental Security Income èuna somma di denaro per le persone che per ragioni di salute hanno una ri-dotta capacità lavorativa.18 Per una descrizione di questi argomenti si veda il paragrafo successivo Latutela degli homeless.19 Alcuni esempi di progetti delle scuole di legge si possono trovare ai seguen-ti indirizzi: Cardozo clinic for elderly and disabled, also in housing issues,http://www.cardozo.yu.edu/academic/specprog.html#clinics; Saint Louisschool of law clinic on homelessness prevention, http://law.slu.edu/ clinics/in-house.html. Rutgers urban law clinic, si occupa di problemi della casa e diritti

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servizio di consulenza a tale categoria di soggetti o a quelle in perico-lo di perdere la casa ed entrare in uno stato di povertà duratura. Glistudenti hanno così la possibilità di fare un’esperienza diretta pressoquesti sportelli e di aiutare concretamente quanti si trovano in difficol-tà. Le scuole di legge, inoltre, forniscono gratuitamente tanto ai LegalAid, quanto ad altre organizzazioni non-profit, l’aiuto degli studenti.Durante il corso di laurea, gli studenti di frequente seguono degli sta-ge, svolgono un lavoro part-time o prestano attività relazionate all’as-segnazione di una borsa di studio. Nel mio caso ho ricevuto una bor-sa di studio (pagata da una fondazione) per lavorare per due estatiper il Legal Aid. Prendendo ancora spunto dalla mia esperienza personale per narra-re esperienze di qualche utilità, di interesse particolare è il Pro BonoResearch Group (Gruppo di Ricerca per Pro Bono) dell’Ohio StateCollege of Law. Durante l’ultimo anno della scuola di legge un gruppodi studenti, tra cui io stessa, abbiamo fondato il PBRG; gruppo di ri-cerca che lavora direttamente con il Legal Aid e con l’OSLSA. Gli stu-denti del PBRG eseguono delle ricerche sulla base di richieste speci-fiche fatte dagli avvocati del Legal Aid e, in alcuni casi, partecipanoanche attivamente alle cause da questa promosse. Questo serviziorappresenta una risorsa molto importante per il Legal Aid anche per-ché gli studenti hanno accesso gratuito a tutte le banche dati elettro-niche e al materiale giuridico dell’Università20.Un altro progetto molto interessante, ancora realizzato in sede stu-dentesca, è V.I.T.A. (Volunteer Income Tax Assistance: assistenzavolontaria per le tasse). Questo programma, presente in tutti gli Stati

fondamentali delle persone senza fissa dimora, http://rutgers-newark.rut-gers.edu/law/clinics_urban.html; Hofstra University ha un dipartimento che sioccupa del settore dell’abitabilità e di casi che studiano riforme legislative perle abitazioni a favore delle persone povere, http://www.hofstra.edu/Acade-mics/Law/Law_clinic.cfm#housing; the University of Minnesota ha un diparti-mento per i problemi della casa, http://www.law. umn.edu/students/lawclinics/housing_law.php.20Per altre informazioni si veda http://www.acs.ohio-state.edu/units/law/PBRG/pbrgop.htm

89

Uniti, viene spesso gestito dalle scuole di legge ed offre servizi spe-ciali ai poveri per il pagamento delle tasse e la dichiarazione dei red-diti (tax filing season). In particolare, il servizio verifica che le personeusufruiscano di tutte le detrazioni cui hanno diritto e che i poveri configli a carico, ottengano il credito per loro previsto (Earned IncomeTax Credit, cioè un credito per coloro che hanno guadagnato anchesolo un dollaro e hanno figli, concesso anche se la persona ha unreddito che è esente da tassazione)21.

La tutela degli homeless

Quelle che ho così fugacemente descritte sono le forme più impor-tanti di servizi legali per i senza fissa dimora e per i poveri presentinegli Stati Uniti. Nonostante il sistema americano sia dunque piutto-sto articolato e costituito da numerosi programmi e strutture, solo il20% dei problemi legali civili dei poveri d’America viene risolto. Inquesto 20% ci sono alcune questioni molto frequenti e di particolareimportanza; proverò a disegnarne brevemente una panoramica, inmodo da poter fare un confronto fra la realtà dell’Italia e quella ameri-cana.Negli Stati Uniti i diritti delle persone senza fissa dimora sono previstie riconosciuti dalla Costituzione, da leggi statali e federali, da decisio-ni giuridiche, regole amministrative e da accordi internazionali22.Come accade in Italia, i diritti fondamentali sono diritti riconosciuti al-l’individuo in quanto tale e, pertanto, non ci sono differenze o discipli-ne particolari per le persone senza fissa dimora.

21 Per informazioni sul programma VITA (volunteer income tax assistance) siveda http://www.abanet.org/lsd/stulawyer/198vita.html, si veda anche http://mason.gmu.edu/~llederma/VITA.htm.

22

90

Il diritto alla residenzaIn America non esiste un concetto di residenza in senso formale; pa-rimenti assente è l’idea di “carta d’identità” per come la stessa è co-nosciuta in Italia. È dunque sufficiente avere un indirizzo dove la per-sona possa ricevere la corrispondenza per accedere al complessoelementare dei diritti di cittadinanza (non basta però una casella po-stale)23. Ciò è altresì sufficiente per poter esercitare il diritto di voto,anche ove l’indirizzo dichiarato non coincida con il luogo abituale didimora.

“Il diritto al lavoro”In America la mancanza di una residenza non impedisce di lavorareregolarmente, né crea alcun tipo di ostacolo giuridico rilevante. Lalegge richiede solo il numero di “social security” e un altro documentodi identità o un passaporto. Per ottenere questi documenti, comespecificato, è necessario e sufficiente dichiarare un indirizzo dove po-ter ricevere la corrispondenza.

Diritto all’assistenza sanitaria e all’assistenza finanziariaLe persone senza fissa dimora hanno il diritto all’assistenza sanitariapubblica (medicaid), che consiste in un’assicurazione medica pagatadallo Stato che copre i costi dei servizi sanitari e delle medicine. An-che in questo caso non è richiesto un indirizzo permanente. Gli ufficiche amministrano questi benefici avviano una procedura che permet-te alle persone senza fissa dimora di ottenere questi benefici, inmodo da garantire la tutela del diritto alla salute.Inoltre, queste persone, hanno anche il diritto di usufruire dei beneficistatali per il cibo attraverso i c.d. “Food Stamps” (buoni mensili concui la persona può comprare solo cibo) e “SSI” Supplemental Securi-ty Income (pensioni per le persone che per ragioni di salute hannouna ridotta capacità lavorativa). In caso di problemi o di benefici ne-gati, gli aventi diritto possono rivolgersi all’ufficio locale di Legal Aidper ricevere assistenza.

23 Non esistono i vigili che controllano dove abitano le persone e la legge nonprevede alcun tipo di accertamento.

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Il diritto allo studioNegli Stati Uniti sono molte le famiglie senza fissa dimora e, in questicasi, è molto difficile garantire ai minori l’educazione e la formazionescolastica. Questi minori hanno tuttavia il diritto di ricevere un’edu-ca-zione pubblica, equivalente a quella degli altri. Per iscriversi a scuolanon è necessario un indirizzo permanente e il diritto allo studio nonpuò essere negato nemmeno se lo studente si dimostri privo di docu-menti. Questi bambini, inoltre, hanno diritto di continuare a frequenta-re la stessa scuola che frequentavano prima di rimanere senza casa.Le scuole, a tal riguardo, sono dunque gravate dell’obbligo di rimuo-vere gli ostacoli che impediscono l’iscrizione e la frequenza di stu-denti senza casa. Esistono inoltre molti programmi e finanziamentistatali, regionali e locali, per assicurare a questi studenti pasti gratuiti.

Il diritto di votoPer esercitare il diritto voto non c’e bisogno di un indirizzo permanen-te; è sufficiente un qualsiasi indirizzo che la persona affermi di consi-derare come sua “base” (home base) tra cui, ad esempio, l’indirizzodi un dormitorio pubblico.

Il diritto di essere senza fissa dimoraNel 77% delle 50 città più grandi d’America ci sono leggi che vietanodi mendicare24. Inoltre, in molte città è proibito dormire, sedersi osdraiarsi in pubblico. Secondo la NLCHP negli Stati Uniti di oggi c’èuna forte tendenza a criminalizzare lo status di senza fissa dimora.La NLCHP, ed altre organizzazioni che si occupano della tutela dellepersone senza fissa dimora, ritengono che tutte le regole o le leggiche: 1) hanno il proposito principalmente di allontanare le personesenza fissa dimora da una città; 2) criminalizzano comportamenti le-gati necessariamente alla sopravvivenza (come ad esempio dormirein pubblico se non ci sono abbastanza dormitori); 3) consentono unadiscriminazione o una applicazione arbitraria nei confronti delle per-

24 Illegal to be Homeless: The Criminalization of Homelessness in the UnitedStates, 2002 The National Law Center on Homelessness and Poverty.

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sone senza fissa dimora, siano da considerarsi illegali e/o incostitu-zionali. In alcuni Stati il diritto di dormire in un luogo pubblico è statoriconosciuto come diritto garantito dalla Costituzione Federale25.Negli ultimi anni, c’e stato uno sforzo diffuso in tutta la nazione pergarantire una serie di diritti e combattere alcune illegalità perpetrateai danni degli homeless. Non avendo una casa, infatti, spesso questepersone vengono sottoposte a perquisizioni illegali o vengono ferma-te dalla polizia. La NLCHP ed altri gruppi stanno lavorando per stabi-lire un diritto nazionale alla privacy per le persone senza fissa dimo-ra, in particolare per evitare gli abusi da parte della polizia.

Conclusione

Nel 2001 in Italia è finalmente entrata in vigore una nuova legge cheha disciplinato il gratuito patrocinio anche nel processo civile. Tutta-via, come già anticipato nel capitolo “L’Assistenza Legale”, l’istitutodel gratuito patrocinio non appare sufficiente in quanto la maggiorparte dei casi sottoposti allo sportello di Avvocato di Strada è esclusodal suo ambito di applicazione (consulenze o interventi legali stragiu-diziali). La stessa questione del “Foglio di Via Obbligatorio”, descrittadall’Avv. Murru, presenta una necessità di intervento legale non com-presa tra quelle per cui è previsto il gratuito patrocinio; in quanto noninerente una fase del procedimento giurisdizionale (penale).La previsione dell’istituto del gratuito patrocinio in Italia dunque, perquanto importante, mi pare tutt’ora insufficiente per fornire una realeed efficiente tutela legale alle persone senza fissa dimora. Rivolgen-do lo sguardo all’esperienza degli Stati Uniti ritengo centrale anche inItalia l’introduzione di organizzazioni e servizi istituzionalizzati, o co-munque finanziati e supportati dalle Istituzioni. In questo modo si po-trebbe formare una classe di avvocati e legali esperti nell’ambito spe-cifico dell’aiuto e della tutela delle sole persone svantaggiate. Le or-ganizzazioni e i gruppi di avvocati avrebbero inoltre un interesse di-

25 Questo argomento è simile a quello descritto dall’Avv. Murru in riferimentoal tema del Foglio di Via Obbligatorio.

93

retto nel superamento delle condizioni di povertà ed il servizio sareb-be fornito da professionisti esperti del settore. A mio avviso in Italia la struttura creata da Avvocato di Strada rappre-senta un buon esempio di assistenza legale qualificata per i senzafissa dimora. Tramite l’attività dello sportello siamo riusciti a sviluppa-re un contatto diretto con gli utenti, a fornire un servizio legale ai sen-za fissa dimora, ad effettuare la formazione degli avvocati volontari edegli altri operatori, a creare una rete di partner e sponsor pubblici eprivati sia in Italia che all’estero. Per molte persone di Bologna, Avvo-cato di Strada è stato sinora l’unico servizio di assistenza legale di-sponibile. Lo sviluppo del progetto Avvocato di Strada e l’attività dello sportellosono affidati alla volontà e all’impegno di tutti i volontari che impiega-no il loro tempo libero. Per l’anno 2002 Avvocato di Strada ha ottenu-to dei finanziamenti prevalentemente privati tramite i quali è statopossibile allestire l’ufficio, realizzare un opuscolo informativo sul pro-getto, produrre questa pubblicazione e organizzare la segreteria am-ministrativa dello sportello.Tuttavia, ritengo che per strutturare un servizio efficiente nella tutelalegale dei senza fissa dimora e per fornire una reale garanzia di giu-stizia, sia necessario che progetti come Avvocato di Strada abbianoun sostegno economico e tecnico da parte delle istituzioni. Bologna ele sue istituzioni assieme ad Avvocato di Strada potrebbero rappre-sentare un esempio importante per tutta l’Italia.

94

APPENDICE

95

96

IL PROGETTO “AVVOCATO DI STRADA”

Alla fine del 2000 nasce, a Bologna, il progetto Avvocato di Strada.Scopo principale dell’iniziativa è fornire una tutela giuridica qualificataed organizzata alle persone senza fissa dimora.Il progetto prevede anche la costituzione di una rete di associazioni eservizi, che dovrà essere:

1. uno strumento di tutela;2. un contenitore di scambio e raccolta degli episodi di preva-

ricazione;3. un luogo di produzione di materiale informativo e divulgati-

vo;4. un luogo di costruzione di iniziative pubbliche contro gli abu-

si e prevaricazioni che vengono commessi quotidianamentetra le persone che non hanno una dimora stabile e che vivo-no in condizioni di estrema precarietà.

Obiettivi del progetto:1. raccogliere tutta la normativa e la giurisprudenza rispetto ai

temi dell’esclusione;2. stilare una carta dei diritti;3. costruire un centro diritti della povertà e del disagio.

Azioni immediate:1) costituzione di una rete con coinvolgimento dei sindacati unitari,

della Consulta Cittadina contro l’Esclusione Sociale, delle realtàno profit, dei centri diritti presenti sul territorio cittadino, delle As-sociazioni di Volontariato e di altre realtà del territorio, dei Patro-nati, dell’Università degli Studi, con particolare riferimento alla fa-coltà di Giurisprudenza, di avvocati;

2) costruzione di un contenitore “laboratorio” di raccolta di “casi” ri-spetto a prevaricazioni, abusi, violenze che subiscono continua-mente le persone “indifese”, da sottoporre ad un “pool” di avvo-cati;

3) costituzione di un pool di avvocati civilisti, penalisti, amministrati-vi, che dovranno assistere le persone, anche attraverso l’utilizzodel gratuito patrocinio (avvocati di strada);

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4) sviluppo di iniziative di sensibilizzazione in alcuni luoghi dellacittà (es.: in stazione FF.SS.).

Azioni future:1) stesura di una “carta dei diritti” dei senza tetto da divulgare tra

chi vive in strada;2) creazione di una rete tra le diverse realtà che operano all’interno

di centri diritti;3) costruzione di momenti di iniziative pubbliche rispetto ai temi che

si andranno ad affrontare.

Il rapporto tra giuristi ed utenti avverrà per il tramite di associazioniche operano sul territorio per la tutela dei soggetti più deboli.L’Associazione Amici di Piazza Grande Onlus - che si occupa da annidelle persone senza fissa dimora - avrà, almeno nella fase iniziale delprogetto, una funzione di coordinamento; avrà altresì il compito difungere da ponte tra la strada ed il centro diritti, mettendo a disposi-zione i propri soci, e si attiverà per l’organizzazione delle iniziativepubbliche di discussione. Altri apporti, in termini umani e di risorse, verranno richiesti a sinda-cati, cooperative, associazioni e fondazioni che si occupano della tu-tela dei diritti dei meno abbienti.

Bologna, 1 dicembre 2000

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ASSOCIAZIONE AMICI DI PIAZZA GRANDE“Avvocato di Strada”

Via Libia, 69 40138 – Bologna

Attività di assistenza e consulenza legale svolta dal progetto “Avvocato di Strada” di Bologna da gennaio 2001 a settembre 2004

Pratiche di diritto civile U. D. Tot.

Diritto alla residenza 20 8 28Licenziamenti, crediti e altre problematiche relative aldiritto del lavoro

17 4 21

Pratiche relative a sinistri stradali e risarcimento danni 5 2 7Pratiche relative al diritto di mantenimento 2 2 4Problematiche connesse ad invalidità e pensioni 4 - 4Problematiche connesse allo smarrimento o mancanzadi documenti di identità

2 - 2

Problematiche legate alla patria potestà e ai figli minori 7 10 17Problematiche relative a situazioni debitorie nei con-fronti di privati

7 7 14

Problematiche relative alle successioni ereditarie 5 7 12Procedure esecutive per mancato pagamento di impo-ste e tasse

3 - 3

Ricerca di parenti in vita 1 3 4Richieste di interventi per mancata o inadeguata assi-stenza sociale

8 6 14

Separazioni e/o divorzi 16 14 30Sfratti e problematiche relative alle locazioni 15 12 27Problematiche relative a situazioni creditorie nei con-fronti di privati

6 3 9

Totale delle Pratiche di diritto civile42% del globale

118 78 196

99

60% 40% 100%

Pratiche di diritto penale U. D. Tot.

Istanze per l'ottenimento della riabilitazione 1 - 1Posizioni debitorie per spese di giustizia e di detenzio-ne

9 - 7

Possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere 1 - 1Pratiche relative a richieste di pene alternative alla de-tenzione

27 2 31

Procedimenti in qualità di persona offesa (aggressioni,minacce, molestie, ecc...)

12 5 20

Procedimenti penali per reati legati agli stupefacenti 22 3 25Procedimenti per diffamazione, offesa, resistenza apubblico ufficiale

3 2 5

Reati contro il patrimonio (rapina, furto, ricettazione,truffa, ecc...)

40 10 50

Reati contro la persona (minacce, violenza, diffamazio-ne, ecc...)

12 4 16

Vittime dello sfruttamento della prostituzione - 1 1Totale delle Pratiche di diritto penale33% del globale

127 30 157

81% 19% 100%

100

Pratiche di diritto amministrativo U. D. Tot.

Cartelle esattoriali per mancato pagamento di imposte,tasse e contributi

15 8 23

Fogli di via e decreti di espulsione 13 2 15Problematiche relative ai permessi di soggiorno 18 5 23Procedimenti amministrativi per reati legati agli stupe-facenti (ritiro patente, ecc...)

11 1 12

Procedure per illeciti amministrativi (assegni a vuoto,ecc…)

6 1 7

Sanzioni per mancanza di titolo di viaggio su mezzipubblici

7 4 11

Sanzioni per violazioni al Codice della Strada 25 4 29Totale delle Pratiche di diritto amministrativo25% del globale

96 24 120

80% 20% 100%

Totale delle pratiche dal 01/01/2001 al settembre2004 100% del globale

341 132 473

72% 28% 100%Di cui cittadini italiani84% del globale

285 113 398

Di cui cittadini comunitari4% del globale

14 4 18

Di cui cittadini extracomunitari12% del globale

43 14 57

101

Dettagli dell’attività di assistenza e consulenza legale svolta dal progetto “Avvocato di Strada” di Bologna nel solo anno 2001

Pratiche di diritto civile U. D. Tot.

Diritto alla residenza 6 - 6Licenziamenti, crediti e altre problematiche relative aldiritto del lavoro

3 1 4

Pratiche relative a sinistri stradali e risarcimento danni 1 1 2Pratiche relative al diritto di mantenimento - - -Problematiche connesse ad invalidità e pensioni 2 - 2Problematiche connesse allo smarrimento o mancanzadi documenti di identità

2 - 2

Problematiche legate alla patria potestà e ai figli minori - - -Problematiche relative a situazioni debitorie nei con-fronti di privati

1 - 1

Problematiche relative alle successioni ereditarie 1 1 2Procedure esecutive per mancato pagamento di impo-ste e tasse

- - -

Ricerca di parenti in vita - - -Richieste di interventi per mancata o inadeguata assi-stenza sociale

2 - 2

Separazioni e/o divorzi 4 1 5Sfratti e problematiche relative alle locazioni - 1 1Problematiche relative a situazioni creditorie nei con-fronti di privati

- - -

Totale delle Pratiche di diritto civile 48%delle pratiche 200114% del globale

22 5 27

81% 19% 100%

102

Pratiche di diritto penale U. D. Tot.

Istanze per l'ottenimento della riabilitazione - - -Posizioni debitorie per spese di giustizia e di detenzio-ne

- - -

Possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere - - -Pratiche relative a richieste di pene alternative alla de-tenzione

2 - 2

Procedimenti in qualità di persona offesa (aggressioni,minacce, molestie, ecc...)

3 1 4

Procedimenti penali per reati legati agli stupefacenti 2 - 2Procedimenti per diffamazione, offesa, resistenza apubblico ufficiale

1 - 1

Reati contro il patrimonio (rapina, furto, ricettazione,truffa, ecc...)

3 - 3

Reati contro la persona (minacce, violenza, diffamazio-ne, ecc...)

3 - 3

Vittime dello sfruttamento della prostituzione - - -Totale delle Pratiche di diritto penale 26%delle pratiche 200110% del globale

14 1 15

93% 7% 100%

103

Pratiche di diritto amministrativo

Cartelle esattoriali per mancato pagamento di imposte,tasse e contributi

1 - 1

Fogli di via e decreti di espulsione 9 1 10Problematiche relative ai permessi di soggiorno 2 - 2Procedimenti amministrativi per reati legati agli stupe-facenti (ritiro patente, ecc.)

- - -

Procedure per illeciti amministrativi (assegni a vuoto,ecc...)

- - -

Sanzioni per mancanza di titolo di viaggio su mezzipubblici

- - -

Sanzioni per violazioni al Codice della Strada 2 - 2Totale delle Pratiche di diritto amministrativo 26%delle pratiche 200113% del globale

14 1 15

93% 7% 100%

Totale delle pratiche nell’anno 200112% del globale

50 7 57

88% 12% 100%Di cui cittadini italiani 77%delle pratiche 2001

38 6 44

Di cui cittadini comunitari 5%delle pratiche 2001

3 - 3

Di cui cittadini extracomunitari 18%delle pratiche 2001

9 1 10

104

Dettagli dell’attività di assistenza e consulenza legale svolta dal progetto “Avvocato di Strada” di Bologna nel solo anno 2002

Pratiche di diritto civile U. D. Tot.

Diritto alla residenza 10 7 17Licenziamenti, crediti e altre problematiche relative aldiritto del lavoro

5 2 7

Pratiche relative a sinistri stradali e risarcimento danni 1 - 1Pratiche relative al diritto di mantenimento 1 - 1Problematiche connesse ad invalidità e pensioni - - -Problematiche connesse allo smarrimento o mancanzadi documenti di identità

- - -

Problematiche legate alla patria potestà e ai figli minori 4 5 9Problematiche relative a situazioni debitorie nei con-fronti di privati

- 2 2

Problematiche relative alle successioni ereditarie 1 3 4Procedure esecutive per mancato pagamento di impo-ste e tasse

- - -

Ricerca di parenti in vita - 2 2Richieste di interventi per mancata o inadeguata assi-stenza sociale

- 2 2

Separazioni e/o divorzi 5 1 6Sfratti e problematiche relative alle locazioni 3 1 4Problematiche relative a situazioni creditorie nei con-fronti di privati

4 3 7

Totale delle Pratiche di diritto civile 45%delle pratiche 200232% del globale

34 28 62

55% 45% 100%

105

Pratiche di diritto penale

Istanze per l’ottenimento della riabilitazione - - -Posizioni debitorie per spese di giustizia e di detenzio-ne

3 - 3

Possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere - - -Pratiche relative a richieste di pene alternative alla de-tenzione

8 - 8

Procedimenti in qualità di persona offesa (aggressioni,minacce, molestie, ecc...)

3 - 3

Procedimenti penali per reati legati agli stupefacenti 9 1 10Procedimenti per diffamazione, offesa, resistenza apubblico ufficiale

- - -

Reati contro il patrimonio (rapina, furto, ricettazione,truffa, ecc...)

20 5 25

Reati contro la persona (minacce, violenza, diffamazio-ne, ecc...)

5 1 6

Vittime dello sfruttamento della prostituzione - - -Totale delle Pratiche di diritto penale 40%delle pratiche 200235% del globale

48 7 55

87% 13% 100%

106

Pratiche di diritto amministrativo

Cartelle esattoriali per mancato pagamento di imposte,tasse e contributi

1 1 2

Fogli di via e decreti di espulsione 1 1 2Problematiche relative ai permessi di soggiorno 5 3 8Procedimenti amministrativi per reati legati agli stupe-facenti (ritiro patente, ecc...)

6 - 6

Procedure per illeciti amministrativi (assegni a vuoto,ecc...)

- - -

Sanzioni per mancanza di titolo di viaggio su mezzipubblici

1 - 1

Sanzioni per violazioni al Codice della Strada 1 1 2Totale delle Pratiche di diritto amministrativo 15%delle pratiche 200218% del globale

15 6 21

71% 29 100%

Totale delle pratiche nell’anno 2002 29%del globale

97 41 138

70 30% 100%Di cui cittadini italiani 83%delle pratiche 2002

83 32 115

Di cui cittadini comunitari 2%delle pratiche 2002

1 2 3

Di cui cittadini extracomunitari 15%delle pratiche 2002

13 7 20

107

Dettagli dell’attività di assistenza e consulenza legale svolta dal progetto “Avvocato di Strada” di Bologna nel solo anno 2003

Pratiche di diritto civile U. D. Tot.

Diritto alla residenza 3 - 3Licenziamenti, crediti e altre problematiche relative aldiritto del lavoro

4 - 4

Pratiche relative a sinistri stradali e risarcimento danni 1 1 2Pratiche relative al diritto di mantenimento 1 - 1Problematiche connesse ad invalidità e pensioni 2 - 2Problematiche connesse allo smarrimento o mancanzadi documenti di identità

- - -

Problematiche legate alla patria potestà e ai figli minori 1 1 2Problematiche relative a situazioni debitorie nei con-fronti di privati

4 3 7

Problematiche relative alle successioni ereditarie - 3 3Procedure esecutive per mancato pagamento di impo-ste e tasse

3 - 3

Ricerca di parenti in vita 1 1 2Richieste di interventi per mancata o inadeguata assi-stenza sociale

3 1 4

Separazioni e/o divorzi 2 8 10Sfratti e problematiche relative alle locazioni 7 3 10Problematiche relative a situazioni creditorie nei con-fronti di privati

1 - 1

Totale delle Pratiche di diritto civile 39%delle pratiche 200327% del globale

33 21 54

61% 39% 100%

108

Pratiche di diritto penale

Istanze per l’ottenimento della riabilitazione 1 - 1Posizioni debitorie per spese di giustizia e di detenzio-ne

2 - 2

Possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere 1 - 1Pratiche relative a richieste di pene alternative alla de-tenzione

10 1 11

Procedimenti in qualità di persona offesa (aggressioni,minacce, molestie, ecc...)

1 3 4

Procedimenti penali per reati legati agli stupefacenti 6 1 7Procedimenti per diffamazione, offesa, resistenza apubblico ufficiale

1 1 2

Reati contro il patrimonio (rapina, furto, ricettazione,truffa, ecc...)

12 3 15

Reati contro la persona (minacce, violenza, diffamazio-ne, ecc...)

2 1 3

Vittime dello sfruttamento della prostituzione - - -Totale delle Pratiche di diritto penale 33%delle pratiche 200329% del globale

36 10 46

100%

109

Pratiche di diritto amministrativo

Cartelle esattoriali per mancato pagamento di imposte,tasse e contributi

7 5 12

Fogli di via e decreti di espulsione 3 - 3Problematiche relative ai permessi di soggiorno 5 1 6Procedimenti amministrativi per reati legati agli stupe-facenti (ritiro patente, ecc...)

2 1 3

Procedure per illeciti amministrativi (assegni a vuoto,ecc…)

3 - 3

Sanzioni per mancanza di titolo di viaggio su mezzipubblici

4 1 5

Sanzioni per violazioni al Codice della Strada 6 1 7Totale delle Pratiche di diritto amministrativo 28%delle pratiche 200332% del globale

30 9 39

77% 23% 100%

Totale delle pratiche nell’anno 200329% del globale

99 40 139

71% 29% 100%Di cui cittadini italiani 94%delle pratiche 2003

91 39 130

Di cui cittadini comunitari 1%delle pratiche 2003

2 - 2

Di cui cittadini extracomunitari 5% delle pratiche 2003

6 1 7

110

Dettagli dell’attività di assistenza e consulenza legale svolta dal progetto “Avvocato di Strada” di Bologna nel solo anno 2004

Pratiche di diritto civile U. D. Tot.

Diritto alla residenza 1 1 2Licenziamenti, crediti e altre problematiche relative aldiritto del lavoro

5 1 6

Pratiche relative a sinistri stradali e risarcimento danni 2 - 2Pratiche relative al diritto di mantenimento - 2 2Problematiche connesse ad invalidità e pensioni - - -Problematiche connesse allo smarrimento o mancanzadi documenti di identità

- - -

Problematiche legate alla patria potestà e ai figli minori 2 4 6Problematiche relative a situazioni debitorie nei con-fronti di privati

2 2 4

Problematiche relative alle successioni ereditarie 3 - 3Procedure esecutive per mancato pagamento di impo-ste e tasse

- - -

Ricerca di parenti in vita - - -Richieste di interventi per mancata o inadeguata assi-stenza sociale

3 3 6

Separazioni e/o divorzi 5 4 9Sfratti e problematiche relative alle locazioni 5 7 12Problematiche relative a situazioni creditorie nei con-fronti di privati

1 - 1

Totale delle Pratiche di diritto civile 38%delle pratiche 200427% del globale

29 24 53

55% 45% 100%

111

Pratiche di diritto penale

Istanze per l'ottenimento della riabilitazione - - -Posizioni debitorie per spese di giustizia e di detenzio-ne

2 - 2

Possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere - - -Pratiche relative a richieste di pene alternative alla de-tenzione

9 1 10

Procedimenti in qualità di persona offesa (aggressioni,minacce, molestie, ecc...)

5 4 9

Procedimenti penali per reati legati agli stupefacenti 5 1 6Procedimenti per diffamazione, offesa, resistenza apubblico ufficiale

1 1 2

Reati contro il patrimonio (rapina, furto, ricettazione,truffa, ecc...)

5 2 7

Reati contro la persona (minacce, violenza, diffamazio-ne, ecc...)

3 2 4

Vittime dello sfruttamento della prostituzione - 1 1Totale delle Pratiche di diritto penale 30%delle pratiche 200426% del globale

30 11 41

73% 27% 100%

112

Pratiche di diritto amministrativo

Cartelle esattoriali per mancato pagamento di imposte,tasse e contributi

6 2 8

Fogli di via e decreti di espulsione - - -Problematiche relative ai permessi di soggiorno 6 1 7Procedimenti amministrativi per reati legati agli stupe-facenti (ritiro patente, ecc...)

3 - 3

Procedure per illeciti amministrativi (assegni a vuoto,ecc…)

3 1 4

Sanzioni per mancanza di titolo di viaggio su mezzipubblici

3 2 5

Sanzioni per violazioni al Codice della Strada 16 2 18Totale delle Pratiche di diritto amministrativo 32%delle pratiche 200437% del globale

37 8 45

72% 18% 100%

Totale delle pratiche nell’anno 2004 (da gennaio asettembre)30% del globale

96 43 139

69% 31% 100%

Di cui cittadini italiani 79%delle pratiche 2004

73 36 109

Di cui cittadini comunitari 7%delle pratiche 2004

8 2 10

Di cui cittadini extracomunitari 14%delle pratiche 2004

15 5 20

113

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RICHIESTA PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLOSTATO NEI GIUDIZI CIVILI ED AMMINISTRATIVI

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna

OGGETTO: richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Statoex L. 217/1990, così come modificata dalla L. 134/2001.

Autorità Giudiziaria:………………………

Udienza: ……………. R.G.:……….

Il/la sottoscritto/a ………………………………… nato/a a ……………il ……………………… e residente in ……………………………..……via ………………………………………… C.F. …………………………Parte in qualità di …………………. nel procedimento in epigrafe

CHIEDEdi essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, trovandosi nellecondizioni previste dalla legge (reddito complessivo inferiore ad €9.296,22, così come determinato dalla L. 134/2001).

A tal fine dichiara:1) che la propria famiglia anagrafica è composta da un solo mem-

brooppureche le generalità dei componenti il proprio nucleo familiare sono leseguenti:- …………………………… nato a …………………………………il ………………… C.F. ……………………………………………….…reddito da lavoro o redditi diversi da quelli di lavoro, beni immobili omobili registrati: …………………………………………………………2) che il proprio reddito consente l’ammissione al patrocinio a spese

dello Stato come risulta dall’autocertificazione allegata;3) che si impegna a comunicare entro 30 giorni dalla scadenza del

termine di un anno e fino a che il procedimento non sia definito,le eventuali variazioni dei limiti di reddito rilevanti ai fini della con-cessione del beneficio (art. 5, comma 1, sub. c));

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Dichiara inoltre che il procedimento per il quale si chiede l’ammissio-ne al patrocinio a spese dello Stato ha ad oggetto………………………………………………………….La pretesa del sottoscritto, quale attore/convenuto, si fonda sui se-guenti elementi in fatto e in diritto:- …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A sostegno della pretesa che il sottoscritto fa valere si intende chie-dere l’ammissione dei seguenti mezzi di prova:- …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dichiara di nominare quale proprio difensore di fiducia l’Avv.……………………….con studio in ………………………………………………presso il quale elegge domicilio ai fini del presente procedimento inci-dentale.

Dichiara inoltre di revocare ogni altro difensore che dovesse risultareessere stato nominato in precedenza.

Allegati:1) autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni sul

reddito (art. 5, comma 1, sub b)).

In caso di documentazione insufficiente, chiede termine ai sensi del-l’art. 5, comma 5.

Luogo, data Firma richiedente ………………….

Per Autentica Avv. …………..

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RICHIESTA PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DEL-LO STATO NEI GIUDIZI PENALI

AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Proc. pen. N. reg. a carico di

Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Il sottoscritto …………………., nato a ……………. il ………….., resi-dente a ………………………. in via ………………………. codice fi-scale ……………………………, elettivamente domiciliato ai fini dellapresente procedura in ………………………….., presso lo studio del-l’Avv. …………………., suo difensore di fiducia,ch iededi essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi della L.217/90 e a tale scopo:1)dichiara che la propria famiglia anagrafica è composta da un solomembro;2)attesta sotto la propria responsabilità che sussistono le condizionidi reddito previste dalla citata legge per l’ammissione al beneficio inquanto il sottoscritto non ha percepito reddito negli anni 2000/2001 edi non essere titolare di diritti reali in relazione a beni immobili e abeni mobili registrati;3)si impegna a comunicare, entro trenta giorni dalla scadenza del ter-mine di un anno dalla presentazione dell’istanza fino alla data di defi-nizione del procedimento, le eventuali variazioni rilevanti ai fini dellaconcessione del beneficio.

Luogo, Data Firma richiedente

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SCHEMA DI MEMORIA SCRITTA DIFENSIVA NEL PROCEDIMEN-TO AMMINISTRATIVO ARTT. 7 E 8 L. 241/90

QUESTURA DI ……………

Memorie scritte e deposito documenti ex art.10 L. 241.90 e art. 5D.M.I. 284.93OGGETTO: Procedimento amministrativo artt. 7 e 8 L.241/90 contro……………….., nato/a a ………………., il ………………….In riferimento alla comunicazione di avvio di procedimento ammini-strativo nei confronti del sig. ……………….., così come sopra genera-lizzato, avvenuta a ……………. in data ………………., con le presentimemorie, si comunica e si osserva quanto segue.- Il/la sig./sig.ra ……………. non è un soggetto socialmente peri-

coloso, né risulta avere precedenti penali o carichi pendenti chepossano fare anche solo ritenere che possa avere una qualchecapacità a delinquere;

- È attualmente alla ricerca di un’occupazione;- È alla ricerca di una casa nella quale possa vivere stabilmente.Si chiede pertanto all’Intestata Questura, nella persona del Respon-sabile Ufficio Misure di Prevenzione e Sicurezza, di voler provvederealla archiviazione del procedimento in epigrafe, poiché, in relazionealla condotta del/la sig./sig.ra ………………., non sembrano sussiste-re i presupposti per il proseguimento del procedimento. Si allega alla presente memoria scritta;- Procura speciale

Luogo, Data Con Osservanza Avv. ……………………

120

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LEGGE N° 77/2003 DI CONVERSIONE DELLA CONVENZIONE EU-ROPEA DI STRASBURGO 25.1.1996

Al fine di valorizzare le normative sui minori più attuali e più importan-ti, si allega la legge di conversione del 20.3.2003 n. 77 della Conven-zione Europea di Strasburgo 25.1.1996.

LEGGEArt. 11. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Conven-zione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il25 gennaio 1996.Art. 21. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'arti-colo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformi-tà a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 3, della Convenzionestessa.Art. 31. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in314.210 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corri-spondente riduzione dello stanziamento iscritto, a fini del bilanciotriennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di par-te corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministerodell'economia e delle finanze per l' anno 2003, allo scopo parzialmen-te utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari este-ri.2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.Art. 41. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello del-la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Traduzione non ufficiale

PreamboloGli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari dellapresente Convenzione, considerando che lo scopo del Consigliod'Europa è di realizzare una più stretta unione tra i suoi membri;

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in considerazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delfanciullo ed in particolare dell'articolo 4 che esige che gli Stati Partiadottino ogni misura legislativa, amministrativa e di altro genere, ne-cessaria per l' attuazione dai diritti riconosciuti in tale Convenzione;prendendo nota del contenuto della Raccomandata 1121 (1990) del-l'Assemblea Parlamentare relativa ai diritti dei fanciulli;convinti che i diritti e gli interessi superiori dei fanciulli debbano esse-re promossi e che a tal fine i fanciulli dovrebbero avere la possibilitàdi esercitare tali diritti, in particolare nelle procedure in materia fami-liare che li concernono;riconoscendo che i fanciulli dovrebbero ricevere informazioni perti-nenti affinchè i loro diritti ed interessi superiori possano essere pro-mossi, e le loro opinioni tenute in debito conto;riconoscendo il ruolo rilevante dei genitori per la protezione e la pro-mozione dei diritti e degli interessi superiori dei figli, e considerandoche anche gli Stati dovrebbero, se del caso, concorrervi;considerando tuttavia che in caso di conflitto, è opportuno che le fa-miglie si adoperino per raggiungere un accordo prima di deferire laquestione dinnanzi ad un'istanza giudiziaria,hanno convenuto quanto segue:Capitolo IPortata e oggetto della convenzione, e definizioniArticolo 1Portata ed oggetto della Convenzione1. La presente Convenzione si applica ai fanciulli che non hanno an-cora 18 anni.2. L'oggetto della presente Convenzione mira a promuovere, nell'inte-resse superiore dei fanciulli, diritti degli stessi, a concedere loro dirit-ti procedurali ed agevolarne l'esercizio, vigilando affinchè possano,direttamente o per il tramite di altre persone od organi, essere infor-mati ed autorizzati a partecipare alle procedure che li riguardano din-nanzi ad un'autorità giudiziaria.3. Ai fini della presente Convenzione, le procedure che concernono ifanciulli dinanzi ad un'autorità giudiziaria sono considerate procedurein materia familiare, in particolare quelle relative all'esercizio delle re-sponsabilità di genitore, soprattutto per quanto riguarda la residenzaed il diritto di visita riguardo ai figli.4. Ogni Stato, al momento della firma o del deposito del suo strumen-to di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, deve de-signare mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Genera-le del Consiglio d'Europa, almeno tre categorie di controversie fami-

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liari dinnanzi ad un'autorità giudiziaria cui la presente Convenzionepuò applicarsi.5. Ogni parte può con una dichiarazione addizionale completare l'e-lenco delle categorie di controversie familiari cui la presente Conven-zione può applicarsi, a fornire ogni informazione relativa all'applica-zione degli articoli 5 e 9 paragrafo 2, 10, paragrafo 2, e 11.6. La presente Convenzione non impedisce alle parti di applicare re-gole più favorevoli per la promozione e l'esercizio dei diritti dei fan-ciulli.Articolo 2DefinizioniAi fini della presente Convenzione, s'intende per:a) "autorità giudiziaria", un tribunale o un'autorità amministrativaavente una competenza equivalente;b) "detentore di responsabilità di genitore" i genitori ed altre personeod organi abilitati ad esercitare in tutto o in parte, responsabilità digenitore;c) "rappresentante" ogni persona come un avvocato o un organo de-signato ad agire dinnanzi un'autorità giudiziaria a nome di un fanciul-lo;d) "informazioni pertinenti" le informazioni appropriate in considera-zione dell'età e del discernimento del fanciullo, che saranno forniteallo stesso per consentirgli di esercitare pienamente i suoi diritti salvose la comunicazione di tali informazioni potrebbe nuocere al suo be-nessere.Capitolo IIMisure procedurali per promuovere l'esercizio dei diritti dei fanciulliA. Diritti procedurali di un fanciulloArticolo 3Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nelleprocedureAd un fanciullo che è considerato dal diritto interno come avente undiscernimento sufficiente, sono conferiti nelle procedure dinnanzi adun'autorità giudiziaria che lo concernono i seguenti diritti, di cui eglistesso può chiedere di beneficiare:a) ricevere ogni informazione pertinente;b) essere consultato ed esprimere la sua opinione;c) essere informato delle eventuali conseguenze dell'attuazione

della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni deci-sione.

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Articolo 4Diritto di chiedere la designazione di un rappresentante speciale1. Salvo quanto disposto dall' articolo 9, il fanciullo ha il diritto di chie-dere, personalmente o per il tramite di altre persone od organi, la de-signazione di un rappresentante speciale nelle procedure dinnanzi adun'autorità giudiziaria che lo concernono, qualora il diritto interno privicoloro che hanno responsabilità di genitore, della facoltà di rappre-sentare il fanciullo per via di un conflitto d'interesse con lo stesso.2. Gli Stati sono liberi di disporre che il diritto di cui al paragrafo 1 siapplichi unicamente ai fanciulli considerati dal diritto interno comeaventi un discernimento sufficiente.Articolo 5Altri eventuali diritti proceduraliLe Parti esaminano l'opportunità di concedere ai fanciulli diritti proce-durali supplementari nelle procedure che li concernono dinnanzi adun'autorità giudiziaria, in particolare:a) il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriatadi loro scelta per aiutarli ad esprimere la loro opinione;b) il diritto di chiedere, essi stessi o per il tramite di altre persone odorgani, la designazione di un rappresentante speciale, se del caso unavvocato;c) il diritto di designare un proprio rappresentante;d) il diritto di esercitare, in tutto o in parte, le prerogative di una partedi tali procedure.B. Ruolo delle autorità giudiziarieArticolo 6Processo decisionaleNelle procedure che interessano un fanciullo, l'autorità giudiziaria, pri-ma di adottare qualsiasi decisione deve:a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti in vista di prende-re una decisione nell'interesse superiore del fanciullo e se del casoottenere informazioni supplementari in particolare da parte di coloroche hanno responsabilità di genitore;b) quando il fanciullo è considerato dal diritto interno come avente undiscernimento sufficiente, l'autorità giudiziaria:- si accerta che il fanciullo abbia ricevuto ogni informazione perti-

nente;- consulta personalmente il fanciullo, se del caso, e se necessario

in privato, direttamente o attraverso altre persone od organi, nel-

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la forma che riterrà più appropriata tenendo conto del discerni-mento in contrasto con gli interessi superiori dello stesso;

- consente al fanciullo di esprimere la sua opinione; o tenere debi-tamente conto dell'opinione espressa da quest'ultimo.

Articolo 7Obbligo di agire con prontezzaNelle procedure che concernono un fanciullo, l'autorità giudiziariadeve procedere con prontezza evitando ogni inutile ritardo e deve po-tersi avvalere di procedure che assicurino una rapida esecuzione del-le sue decisioni. In caso di urgenza, l'autorità giudiziaria ha, se delcaso, facoltà di adottare decisioni immediatamente esecutive.Articolo 8Possibilità di procedere d'ufficioNelle procedure che interessano un fanciullo, l'autorità giudiziaria hafacoltà, nei casi di grave minaccia al benessere del fanciullo, secon-do quanto determinato dal diritto interno di procedere d' ufficio.Articolo 9Designazione di un rappresentante1. Nelle procedure che interessano un fanciullo, se, in virtù del dirittointerno, coloro che hanno responsabilità di genitore si vedono privatidella facoltà di rappresentare il fanciullo a causa di un conflitto d'inte-ressi con lo stesso, l'autorità giudiziaria può designare un rappresen-tante speciale per il fanciullo in tali procedure.2. Le Parti esaminano la possibilità di prevedere che, nelle procedureche interessano un fanciullo, l'autorità giudiziaria abbia facoltà di de-signare un rappresentante speciale, se del caso un avvocato, perrappresentare il fanciullo.C. Ruolo dei rappresentantiArticolo 101. Nel caso di procedure che interessano un fanciullo dinnanzi aduna autorità giudiziaria, il rappresentante deve, a meno che ciò nonsia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del fanciul-lo:a) fornire al fanciullo ogni informazione pertinente, se quest'ultimo èconsiderato dal diritto interno come avente un discernimento suffi-ciente;b) fornire spiegazioni al fanciullo, se quest'ultimo è considerato da di-ritto interno come avente un discernimento sufficiente, in merito alleeventuali conseguenze dell' attuazione pratica della sua opinione edelle eventuali conseguenze di ogni azione del rappresentante;

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c) determinare l'opinione del fanciullo ed informare l'autorità giudizia-ria.2. Le Parti esaminano la possibilità di estendere le norme del para-grafo 1 a coloro che hanno responsabilità di genitore.D. Estensione di talune disposizioniArticolo 11Le Parti esaminano la possibilità di estendere le disposizioni degli ar-ticoli 3,4 e 9 alle procedure che interessano i fanciulli e che sonopendenti presso altri organi nonchè alle questioni che li interessano,a prescindere da ogni procedura.E. Organi nazionaliArticolo 121. Le Parti incoraggiano, attraverso organi aventi, tra l'altro le funzionidi cui al paragrafo 2, la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli.2. Tali funzioni sono le seguenti:a) formulare proposte per rafforzare il dispositivo legislativo relativoall'esercizio dei diritti dei fanciulli;b) formulare pareri sui progetti legislativi relativi all'esercizio dei dirittidei fanciulli;c) fornire informazioni generali relative all'esercizio dei diritti dei fan-ciulli, ai mezzi di comunicazione, al pubblico ed alle persone o agli or-gani che si occupano di questioni relative ai fanciulli;d) ricercare l'opinione dei fanciulli e fornire loro ogni informazione ap-propriata.F. Altre misureArticolo 13Mediazione ed altri metodi di soluzione dei conflittiPer prevenire e risolvere i conflitti ed evitare procedure che coinvol-gono un fanciullo dinnanzi ad un'autorità giudiziaria, le Parti incorag-giano la mediazione od ogni altro metodo di soluzione dei conflitti,nonchè la loro utilizzazione per concludere un accordo nei casi ap-propriati determinati dalle Parti.Articolo 14Patrocinio legale gratuito e consulenza giuridicaSe il diritto interno prevede il patrocinio legale gratuito o la consulen-za giuridica per la rappresentanza dei fanciulli nelle procedure che liinteressano dinnanzi ad un'autorità giudiziaria, tali disposizioni si ap-plicano alle materie considerate dagli articoli 4 e 9.Articolo 15Relazioni con altri strumenti internazionali

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La presente Convenzione non ostacola l'applicazione di altri strumen-ti internazionali che trattano questioni specifiche inerenti alla prote-zione dei fanciulli e delle famiglie, ai quali una Parte della presenteConvenzione è Parte o lo diviene.Capitolo III - Comitato permanenteArticolo 16Istituzione e funzioni del Comitato permanente1. Ai fini della presente Convenzione, è istituito un Comitato perma-nente.2. Il Comitato permanente segue i problemi relativi alla presente Con-venzione, In particolare, ha facoltà di:a) esaminare ogni questione pertinente relativa all'interpretazione oall'attuazione della Convenzione. Le conclusioni del Comitato perma-nente relative all'attuazione della Convenzione possono essere for-mulate sotto forma di raccomandazione; le raccomandazioni sonoadottate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi;b) proporre emendamenti alla Convenzione ed esaminare quelli for-mulati secondo l'articolo 20;c) fornire consulenza ed assistenza agli organi nazionali che esercita-no le funzioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12, e promuovere lacooperazione internazionale tra gli stessi.Articolo 17Composizione1. Ogni Parte può farsi rappresentare in seno al Comitato permanen-te da uno o più delegati, Ciascuna Parte dispone di un voto.2. Ogni Stato di cui all'articolo 21 che non è Parte alla presente Con-venzione può essere rappresentato al Comitato permanente da unosservatore. Lo stesso si applica ad ogni altro Stato o alla Comunitàeuropea, dopo l'invito ad aderire alla Convenzione, in conformità conle disposizioni dell'articolo 22.3. A meno che una Parte, almeno un mese prima della riunione, nonabbia informato il Segretario generale della sua obiezione il Comitatopermanente può invitare a partecipare a titolo di osservatore a tutte leriunioni, o a tutta, o a parte di una riunione:- ogni Stato non previsto al paragrafo 2 di cui sopra;- il Comitato dei diritti del fanciullo delle Nazioni Unite;- la Comunità europea;- ogni organismo internazionale governativo;- ogni organismo internazionale non governativo che persegue una opiù delle funzioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12;

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- ogni organismo nazionale governativo o non governativo, che eser-cita una o più funzioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12.4. Il Comitato permanente può scambiare informazioni con le orga-nizzazioni appropriate che operano a favore dell'esercizio dei dirittidei fanciulli.Articolo 181. Alla fine del terzo anno successivo alla data di entrata in vigoredella presente Convenzione e, a sua iniziativa, in qualsiasi altro mo-mento dopo questa data, il Segretario generale del Consiglio d'Euro-pa inviterà il Comitato permanente a riunirsi.2. Il Comitato permanente può adottare decisioni solo a condizioneche almeno la metà delle Parti sia presente.3. Salvo quanto disposto dagli articoli 16 e 20, le decisioni del Comi-tato permanente,sono adottate a maggioranza dei membri presenti.4. Salvo quanto disposto dalle norme della presente Convenzione, ilComitato permanente stabilisce il proprio Regolamento interno ed ilregolamento interno di ogni gruppo di lavoro che ha istituito per svol-gere tutti i compiti appropriati nel quadro della Convenzione.Articolo 19Rapporti del Comitato permanenteDopo ciascuna riunione, il Comitato permanente trasmette alle Partied al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto relativoai suoi dibattiti ed alle decisioni adottate.Capitolo IV . Emendamenti alla ConvenzioneArticolo 201. Ogni proposta di emendamento agli articoli della presente Conven-zione, presentata da una Parte o dal Comitato permanente, è comu-nicata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmessa asua cura, almeno due mesi prima della successiva riunione del Comi-tato permanente, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni fir-matario, ad ogni Parte, ad ogni Stato invitato a firmare la presenteconvenzione secondo le disposizioni dell'articolo 21, e ad ogni Statoo alla Comunità europea, che è stato invitato ad aderire secondo ledisposizioni dell'articolo 22.2. Ogni proposta di emendamento presentata secondo le disposizionidel paragrafo precedente, è esaminata dal Comitato permanente,che sottopone il testo adottato a maggioranza di tre quarti dei votiespressi all'approvazione del comitato dei Ministri. Dopo tale appro-vazione, il testo è trasmesso alle Parti per accettazione.

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3. L'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese succes-sivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data alla quale leParti avranno informato il Segretario generale della loro accettazione.V - Clausole finaliArticolo 21Firma, ratifica ed entrata in vigore1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membridel Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipa-to alla sua elaborazione.2. La presente Convenzione sarà soggetta a ratifica, accettazione oapprovazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approva-zione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consigliod'Europa.3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno delmese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la dataalla quale tre Stati, compresi almeno due Stati membri del Consigliod'Europa, abbiano espresso il loro consenso ad essere parte dellaConvenzione, secondo le norme del paragrafo precedente.4. Per ogni Stato che esprima in seguito il suo consenso ad essereparte della Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore il primo giornodel mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo ladata di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approva-zione.Articolo 22Stati non membri e Comunità europea1. Dopo l' entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitatodei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, di sua iniziativa o su propo-sta del Comitato permanente, e previa consultazione delle Parti, invi-tare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa che non ha parte-cipato all'elaborazione della Convenzione, come pure la Comunitàeuropea, ad aderire alla presente Convenzione con una decisionepresa alla maggioranza prevista all'articolo 20, capoverso d) delloStatuto del Consiglio d'Europa, ed all'unanimità dei voti dei delegatidegli Stati contraenti aventi diritto ad essere rappresentati al Comita-to dei Ministri.2. Per ogni Stato aderente o per la Comunità europea, la Convenzio-ne entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scaderedi un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento diadesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.Articolo 23Applicazione territoriale

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1. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo stru-mento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, de-signare il territorio o i territori cui la presente Convenzione si appli-cherà.2. Ogni Parte può, in qualsiasi momento successivo, mediante unadichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Euro-pa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altroterritorio designato nella dichiarazione, per il quale tratta le relazioniinternazionali o è abilitata a stipulare. La Convenzione entrerà in vi-gore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese succes-sivo allo scadere di un periodo di tre anni dopo la data di ricevimentodella dichiarazione da parte del Segretario generale.3. Ogni dichiarazione resa ai sensi dei due paragrafi precedenti, po-trà essere ritirata per quanto riguarda il territorio (o i territori) indicato(i) in tale dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario Gene-rale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo sca-dere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifi-ca da parte del Segretario Generale.Articolo 24RiserveNon può essere formulata alcuna riserva alla presente Convenzione.Articolo 25Denuncia1. Ogni Parte può in qualunque momento denunciare la presenteConvenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale delConsiglio d'Europa.2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alloscadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento dellanotifica da parte del Segretario Generale.Articolo 26NotificheIl Segretario Generale del consiglio d'Europa notificherà agli Statimembri del Consiglio, ad ogni firmatario, ad ogni Parte e ad ogni altroStato a alla Comunità Europea, invitato ad aderire alla presente Con-venzione:a) ogni firma;b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approva-zione o di adesione;c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, secondoi suoi articoli 21 o 22;

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d) ogni emendamento adottato secondo l'articolo 20 e la data allaquale tale emendamento entra in vigore;e) ogni dichiarazione formulata ai sensi delle disposizioni degli articoli1 e 23;f) ogni denuncia formulata ai sensi delle disposizioni dell'articolo 25;g) ogni altro atto, notifica o comunicazione attinente alla presenteConvenzione.DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MAGGIO1989, N. 223 – NORMATIVA SULLA RESIDENZA

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazioneresidente.GU n. 132 del 8-6-1989in vigore dal: 23-6-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisto l'art. 87 della Costituzione;Visto l'3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n.136, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione dellalegge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi del-la popolazione residente;Ritenuta la necessità di procedere, sotto il profilo giuridico, economi-co, sociale ed organizzativo, all'aggiornamento della disciplina rego-lamentare in materia di servizi anagrafici;Udito il parere del Consiglio di Stato;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988,con il quale veniva approvato il regolamento anagrafico della popola-zione residente;Considerato che la Corte dei conti ha formulato osservazioni in meri-to ad alcune disposizioni del predetto regolamento;Ritenuta pertanto l'opportunità di sopprimere, in adesione ai rilievipredetti, gli articoli da 27 a 33 ed il comma 3 dell'art. 57, concernentila tenuta delle anagrafi degli italiani residenti all'estero, in quanto lamateria risulta disciplinata dalla sopravvenuta legge 27 ottobre 1988,n. 470;Ritenuto altresì di procedere alla modifica della rubrica del capo IV;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunio-ne del 12 maggio 1989;

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Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concertocon i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e del teso-ro;

EMANAil seguente decreto:Art. 11. È approvato l'unito regolamento, vistato dal proponente, sul nuovoordinamento anagrafico, in sostituzione dell'analogo regolamentoemanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio1958, n. 136.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nellaRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fattoobbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.Dato a Roma, addì 30 maggio 1989COSSIGADE MITA, Presidente del Consiglio dei MinistriGAVA, Ministro dell'internoVASSALLI, Ministro di grazia e giustiziaCOLOMBO, Ministro delle finanzeAMATO, Ministro del tesoroVisto, il Guardasigilli: VASSALLIRegistrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1989Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 27[...]Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 1.Anagrafe della popolazione residente1. L'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematicadell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglieed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, non-ché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che han-no stabilito nel comune il proprio domicilio.2. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convi-venza.3. Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagra-fiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamentid'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 2. Delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe

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1. Il sindaco può delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni diufficiale di anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o adimpiegati di ruolo del comune ritenuti idonei.2. In caso di assenza del sindaco, la funzione di ufficiale di anagrafepuò essere esercitata dall'assessore delegato o dall'assessore anzia-no ed, in mancanza degli assessori, dal consigliere anziano.3. Ogni delega o revoca deve essere approvata dal Prefetto comeprevisto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1954, n.1228.[...]Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 3.Popolazione residente1. Per persone residenti nel comune s'intendono quelle aventi la pro-pria dimora abituale nel comune.2. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le personetemporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'eserciziodi occupazioni stagionali o per causa di durata limitata.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 4.Famiglia anagrafica1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di personelegate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela oda vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stessocomune.2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 5.Convivenza anagrafica1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di perso-ne normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza,militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di la-voro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri dellaconvivenza, purché non costituiscano famiglie a se stanti.3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pen-sioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.

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Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 6.Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per lepersone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazionianagrafiche di cui all'art. 13. Ciascun componente può rendere inoltrele dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri com-ponenti della famiglia.2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo re-sponsabile da individuare nella persona che normalmente dirige laconvivenza stessa.3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbonocomprovare la propria identità mediante l'esibizione di un documentodi riconoscimento.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 7.Iscrizioni anagrafiche1. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effet-tuata:a) per nascita, nell'anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori onel comune ove è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti inanagrafi diverse, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell'anagrafeove è iscritta la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;b) per esistenza giudizialmente dichiarata;c) per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dichia-rato dall'interessato oppure accertato secondo quanto è disposto dal-l'art. 15, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto delle parti-colari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui al-l'art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonchéper mancata iscrizione nell'anagrafe di alcun comune.2. Per le persone già cancellate per irreperibilità successivamente ri-comparse devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica.3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare annual-mente all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nelcomune, corredata di permesso di soggiorno. L'ufficiale di anagrafeprocederà comunque agli opportuni accertamenti ed adotterà i con-seguenti richiesti provvedimenti dandone comunicazione al prefetto.4. Il registro di cui all'art. 2, comma quarto, della legge 24 dicembre1954, n. 1228, è tenuto dal Ministero dell'interno presso la prefettura

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di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i po-teri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.[...]Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 8.Posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica1. Non deve essere effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interes-sato, l'iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di residen-za, delle seguenti categorie di persone:a) militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di carriera(compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di fi-nanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) di-staccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di per-fezionamento;b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanen-za nel comune non superi i due anni; tale periodo di tempo decorredal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;c) detenuti in attesa di giudizio.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 9.Trasferimento di residenza della famiglia1. Il trasferimento di residenza della famiglia in altro comune compor-ta, di regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti del-la famiglia stessa eventualmente assenti perché appartenenti ad unadelle categorie indicate nell'art. 8.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 10.Mutazioni anagrafiche1. La registrazione nell'anagrafe della popolazione residente dellemutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effet-tuata:a) ad istanza dei responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamen-to;b) d'ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di statocivile e per movimenti nell'ambito del comune, non dichiarati dall'inte-ressato ed accertati secondo quanto è disposto dall'art. 4 della legge24 dicembre 1954, n. 1228, e dall'art. 15, comma 1, del presente re-golamento.

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[...]Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 11.Cancellazioni anagrafiche1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente vieneeffettuata:a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;b) per trasferimento della residenza in altro comune o all'estero, non-ché per trasferimento del domicilio in altro comune per le personesenza fissa dimora;c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazio-ni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a se-guito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la personasia risultata irreperibile.2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comu-nicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giornidall'avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devo-no essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 12.Comunicazioni dello stato civile1. Devono essere effettuate dall'ufficiale di stato civile le comunica-zioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio,nonché le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti re-lativi allo stato civile delle persone.2. Le comunicazioni relative alle nascite, alle morti ed alle celebrazio-ni di matrimonio devono essere effettuate mediante modelli conformiagli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica.3. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile è organicamente distintodall'ufficio di anagrafe, le comunicazioni a quest'ultimo ufficio devonoessere effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell'atto distato civile, ovvero dalla trascrizione di atti o verbali formati da altraautorità competente, ovvero dall'annotazione in atti già esistenti disentenze e provvedimenti emessi da altra autorità.4. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile non è organicamente distin-to da quello di anagrafe, la registrazione sugli atti anagrafici delle no-tizie relative agli eventi di cui al comma 1, deve essere effettuata neltermine stabilito all'art. 17 del presente regolamento.

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5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone nonresidenti nel comune devono essere effettuate al competente ufficiodel comune di residenza entro il termine di dieci giorni con l'osservan-za delle disposizioni sull'"ordinamento dello stato civile". Per le perso-ne residenti all'estero le comunicazioni devono essere effettuate conle stesse modalità al competente ufficio del comune nella cui AIREsono collocate le schede anagrafiche delle stesse persone.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 13.Dichiarazioni anagrafiche1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui al-l'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero tra-sferimento di residenza all'estero;b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero muta-menti intervenuti nella composizione della famiglia o della conviven-za;c) cambiamento di abitazione;d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del re-sponsabile della convivenza;e) cambiamento della qualifica professionale;f) cambiamento del titolo di studio.2. Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti devono essere resenel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Ledichiarazioni di cui alla lettera a) devono essere rese mediante mo-dello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centra-le di statistica; ai dichiaranti deve essere rilasciata ricevuta.3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), possono esse-re rese anche a mezzo di lettera raccomandata; le dichiarazioni di cuialle lettere e) ed f) devono essere corredate dalla necessaria docu-mentazione.4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o dirit-to.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 14.Documentazione per l'iscrizione di persone trasferitesi dall'estero1. Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'attodella dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), la propriaidentità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento

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equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esi-bire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciatidalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero oapolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano.2. Per ottenere l'iscrizione gli stranieri devono esibire anche il per-messo di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o risultareiscritti nello schedario della popolazione temporanea di uno stessocomune da almeno un anno. Se l'iscrizione è effettuata per questosecondo motivo, l'ufficiale di anagrafe deve darne comunicazione allacompetente autorità di polizia.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 15.Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti1. Qualora l'ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle indagini di cuiall'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che non siano staterese, per fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizionianagrafiche, le prescritte dichiarazioni di cui all'art. 13 del presenteregolamento, deve invitare gli interessati a renderle.2. Nel caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvedeai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro diecigiorni.[...]Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 16.Segnalazioni particolari1. Quando risulti che una persona o una famiglia iscritta nell'anagrafedel comune abbia trasferito la residenza in altro comune dal qualenon sia pervenuta la richiesta di cancellazione, l'ufficiale di anagrafedeve darne notizia all'ufficiale di anagrafe del comune nel quale lapersona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguentiprovvedimenti.2. Nel caso di persona che dichiari per sé e/o per i componenti dellafamiglia di provenire dall'estero, l'ufficiale di anagrafe del comune nelquale essa intende stabilire la residenza, prima di procedere all'iscri-zione, deve segnalare tale fatto, mediante l'inoltro di una regolarepratica migratoria, all'ufficiale di anagrafe del comune di eventualeprecedente iscrizione anagrafica affinché questo, qualora non sia sta-ta a suo tempo effettuata la cancellazione per l'estero, provveda allacancellazione per emigrazione nel comune che ha segnalato il fatto.

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L'iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza dal comune diprecedente iscrizione e non dall'estero; ove la cancellazione per l'e-stero sia stata invece a suo tempo effettuata, si procede ad una iscri-zione con provenienza dall'estero.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 17.Termine per le registrazioni anagrafiche1. L'ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell'anagrafeentro tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello statocivile o delle dichiarazioni rese dagli interessati, ovvero dagli accerta-menti da lui disposti.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 18.Decorrenza dell'iscrizione e cancellazione anagrafica1. Le dichiarazioni rese dagli interessati, di cui all'art. 13, comma 1,lettera a), del presente regolamento, relative ai trasferimenti di resi-denza da altro comune o i provvedimenti che le sostituiscono, devo-no essere trasmessi, entro venti giorni, dall'ufficiale di anagrafe che liha ricevuti o adottati al comune di precedente iscrizione anagraficaper la corrispondente cancellazione.Le notizie anagrafiche rese dagli interessati all'atto delle dichiarazionidi cui all'art. 13 devono essere controllate, ed eventualmente rettifica-te, dal comune di precedente iscrizione anagrafica, sulla base degliatti anagrafici in suo possesso. Lo stesso comune, ove lo ritenga ne-cessario, deve disporre gli opportuni accertamenti per appurare sesussistono i motivi per la cancellazione dall'anagrafe. I termini per laregistrazione anagrafica di cui all'art. 17 decorrono dal giorno di rice-zione della conferma di cancellazione.2. La cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizionee l'iscrizione nell'anagrafe di quello di nuova residenza devono averesempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiara-zione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova resi-denza.3. Il comune di precedente iscrizione, che per giustificati motivi nonsia in grado di ottemperare alla richiesta di cancellazione nel terminedi venti giorni, deve darne immediata comunicazione al comune ri-chiedente, precisando le ragioni e fissando il termine entro il qualeprovvederà agli adempimenti richiesti.

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4. Qualora, trascorso quest'ultimo termine, non si fosse fatto luogoagli adempimenti richiesti, il comune richiedente ne solleciterà l'attua-zione, dando nel contempo comunicazione alla prefettura dell'avve-nuta scadenza dei termini da parte del comune inadempiente.5. Quando, a seguito degli accertamenti, l'ufficiale di anagrafe ritienedi non accogliere la richiesta di iscrizione, deve darne immediata co-municazione all'interessato, specificandone i motivi.6. Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente di-moranti nel comune in base all'ultimo censimento della popolazione,l'iscrizione anagrafica decorre dalla data della dichiarazione resa dal-l'interessato di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), del presente regola-mento.7. Le vertenze che sorgono tra uffici anagrafici in materia di trasferi-mento di residenza sono risolte dal prefetto se esse interessano co-muni appartenenti alla stessa provincia e dal Ministero dell'Interno,sentito l'Istituto centrale di statistica, se esse interessano comuni ap-partenenti a province diverse.8. Le segnalazioni al Ministero dell'Interno vengono effettuate dallecompetenti prefetture, dopo aver disposto gli opportuni accertamentiil cui esito viene comunicato, corredato degli atti dei comuni interes-sati, con eventuale parere.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 19.Accertamenti richiestidall'ufficiale di anagrafe1. Gli uffici di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre1954, n. 1228, sono tenuti a fornire all'ufficiale di anagrafe le notizieda esso richieste per la regolare tenuta dell'anagrafe della popolazio-ne residente.2. L'ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requi-sito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione anagrafica. Gli ac-certamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpidi polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato for-malmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'appositoesemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica.3. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la di-chiarazione resa da chi richiede l'iscrizione anagrafica, l'ufficiale dianagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubbli-ca sicurezza.[...]

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Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 20.Schede individuali1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestatauna scheda individuale, conforme all'apposito esemplare predispostodall'Istituto centrale di statistica, sulla quale devono essere indicati ilsesso, la data e il comune di nascita, lo stato civile, la professione,arte o mestiere abitualmente esercitato o la condizione non profes-sionale, il titolo di studio, nonché l'indirizzo dell'abitazione.2. L'inserimento nelle schede individuali di altre notizie, oltre a quellegià previste nella scheda stessa, può essere effettuato soltanto pre-via autorizzazione da parte del Ministero dell'Interno, d'intesa con l'I-stituto centrale di statistica, a norma dell'art. 12 della legge 24 dicem-bre 1954, n. 1228.3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intesta-te al cognome da nubile.4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente ag-giornate e devono essere archiviate quando le persone alle qualisono intestate cessino di far parte della popolazione residente del co-mune.[...]Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 21.Schede di famiglia1. Per ciascuna famiglia residente nel comune deve essere compilatauna scheda di famiglia, conforme all'apposito esemplare predispostodall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate leposizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la co-stituiscono.2. La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicataall'atto della dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al com-ma 1 dell'art. 6 del presente regolamento. Il cambiamento dell'intesta-tario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento.3. In caso di mancata indicazione dell'intestatario o di disaccordo sul-la sua designazione, sia al momento della costituzione della famiglia,sia all'atto del cambiamento dell'intestatario stesso, l'ufficiale di ana-grafe provvederà d'ufficio intestando la scheda al componente più an-ziano e dandone comunicazione all'intestatario della scheda di fami-glia.

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4. Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione, de-vono essere iscritte le persone che entrano a far parte della famigliae cancellate le persone che cessino di farne parte; in essa devonoessere tempestivamente annotate altresì le mutazioni relative alle po-sizioni di cui al comma 1.5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia oper trasferimento di essa in altro comune o all'estero.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 22.Schede di convivenza1. Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere com-pilata una scheda di convivenza, conforme all'apposito esemplarepredisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono es-sere indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima, nonchéquelle dei conviventi residenti.2. Sul frontespizio della scheda devono essere indicati la specie e ladenominazione della convivenza ed il nominativo della persona chenormalmente la dirige.3. Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione,devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della convi-venza e cancellate le persone che cessano di farne parte.4. La scheda di convivenza deve essere tenuta al corrente delle mu-tazioni relative alla denominazione o specie della convivenza, al re-sponsabile di essa, alla sede della stessa ed alle posizioni anagrafi-che dei conviventi.5. La scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazionedella convivenza o per trasferimento di essa in altro comune o all'e-stero.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 23.Conservazione delle schede anagrafiche nelle anagrafi gestite conelaboratori elettronici1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essereconservate e costantemente aggiornate anche se le anagrafi sonogestite con elaboratori elettronici, salvo i casi in cui una diversa ge-stione sia stata, a richiesta, autorizzata da parte del Ministero dell'in-terno, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.2. Gli uffici anagrafici che utilizzano elaboratori elettronici devonoadottare tutte le misure di sicurezza atte a garantire nel tempo la per-

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fetta conservazione e la disponibilità dei supporti magnetici contenen-ti le posizioni anagrafiche dei cittadini.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 24.Ordinamento e collocazione delle schede individuali1. Le schede individuali devono essere collocate in ordine alfabeticodi cognome e nome dell'intestatario. È data facoltà all'ufficiale di ana-grafe di raccoglierle in schedari separati, per sesso.2. Le schede degli stranieri devono essere collocate in uno schedarioa parte.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 25.Ordinamento e collocazione delle schede di famiglia e di convivenza1. Le schede di famiglia e di convivenza devono essere collocate inordine alfabetico di area di circolazione e, per ciascun area di circola-zione, in ordine crescente di numero civico, scala, corte ed interno.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 26.Archiviazione degli atti1. Le schede individuali e le schede di famiglia e di convivenza archi-viate devono essere conservate a parte; le schede individuali devonoessere collocate secondo l'ordine alfabetico del cognome e nomedell'intestatario e quelle di famiglia e di convivenza secondo il numerod'ordine progressivo che sarà loro assegnato all'atto dell'archiviazio-ne; tale numero deve essere riportato sulle rispettive schede indivi-duali, anche se archiviate precedentemente.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 27.Anagrafe degli italiani e residenti all'estero (AIRE)1. La costituzione e la tenuta dell'anagrafe degli italiani residenti all'e-stero (AIRE) e' disciplinata dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dalrelativo regolamento di esecuzione.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 28.Uffici anagrafici periferici

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1. Per una migliore funzionalità dei servizi anagrafici è consentita aicomuni che gestiscono le anagrafi con l'impiego di elaboratori elettro-nici l'istituzione di uffici periferici collegati con l'anagrafe centrale me-diante mezzi tecnici idonei per la raccolta delle dichiarazioni anagrafi-che ed il rilascio delle certificazioni.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 29.Istituzione delle anagrafi separate1. L'istituzione delle anagrafi separate di cui all'art. 7 della legge 24dicembre 1954, n. 1228, può essere disposta dal prefetto qualora esi-sta un separato ufficio di stato civile.2. Delle istituzioni effettuate il prefetto dovrà dare notizia al Ministerodell'Interno ed all'Istituto centrale di statistica.[...]Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 30.Attribuzioni delle anagrafi separate1. Le anagrafi separate funzionano da organi periferici dell'anagrafecomunale. Esse ricevono le comunicazioni dello stato civile e le di-chiarazioni delle persone residenti o che intendono stabilire la resi-denza nelle circoscrizioni nelle quali sono istituite. Esse provvedonoaltresì al rilascio delle certificazioni anagrafiche.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 31.Corrispondenza delle anagrafi separate con l'anagrafe centrale1. L'originale delle schede di famiglia e di convivenza, nonché delleschede individuali che vengono formate presso le anagrafi separateviene trasmesso all'anagrafe centrale. Copia di dette schede vienecustodita presso l'anagrafe separata per gli adempimenti di cui all'art.30, con le modalità previste nel presente regolamento per l'ordina-mento e la collocazione delle schede anagrafiche.2. Ogni mutazione delle posizioni di cui all'art. 1, comma 3, del pre-sente regolamento deve essere riportata con la stessadecorrenza tanto nell'originale quanto nella copia.3. Qualora gli adempimenti di cui all'art. 29 possano essere più age-volmente assicurati con l'impiego di idonei mezzi tecnici, le anagrafiseparate vengono dispensate dalla tenuta delle copie delle schede.

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Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 32.Schedario della popolazione temporanea1. Lo schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini ita-liani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel comune da non menodi quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la re-sidenza per qualsiasi motivo. Gli stranieri dimoranti nel comune danon meno di quattro mesi sono comunque iscritti nello schedario del-la popolazione temporanea quando non siano in possesso del per-messo di soggiorno di durata non inferiore ad un anno di cui al com-ma 2 dell'art. 14.2. L'iscrizione viene effettuata a domanda dell'interessato o d'ufficioquando l'ufficiale di anagrafe venga a conoscenza della presenzadella persona nel comune da non meno di quattro mesi.3. L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea escludeil rilascio di certificazioni anagrafiche.4. La revisione dello schedario della popolazione temporanea deveessere effettuata periodicamente, almeno una volta l'anno, allo scopodi eliminare le schede relative a persone non più dimoranti tempora-neamente nel comune:a) perché se ne sono allontanate o sono decedute;b) perché vi hanno stabilito la dimora abituale.5. Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comu-nicata all'ufficiale di anagrafe dell'eventuale comune di residenza.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 33.Certificati anagrafici1. L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fattesalve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lostato di famiglia.2. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezionedelle posizioni previste dal comma 2 dell'art. 35, può essere attestatao certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pub-blico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco.3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data dirilascio.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 34.

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Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione resi-dente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca.1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta,per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, an-che periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popola-zione residente.2. Ove il comune disponga di idonee apparecchiature, l'ufficiale dianagrafe rilascia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli inte-ressati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca.3. Il comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il ma-teriale fornito.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 35.Contenuto dei certificati anagrafici1. I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del comune edella data di rilascio; l'oggetto della certificazione; le generalità dellepersone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizio-ni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064; la firma dell'ufficiale dianagrafe ed il timbro dell'ufficio.2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelleschede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere,la condizione non professionale, il titolo di studio e le altre notizie ilcui inserimento nelle schede individuali sia stato autorizzato ai sensidell'art. 20, comma 2, del presente regolamento.Se in conseguenza dei mezzi meccanici che il comune utilizza per ilrilascio dei certificati tali notizie risultino sui certificati stessi, essevanno annullate prima della consegna del documento.3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizionefamiliare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.4. Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati at-testanti situazioni anagrafiche pregresse.[...]Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 36.Ricorsi in materia di certificazioni anagrafiche1. Avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei cer-tificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, l'interessato puòprodurre ricorso al prefetto.

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Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 37.Divieto di consultazione delle schede anagrafiche1. È vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso al-l'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici.Sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dal-l'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Cor-po della Guardia di finanza. I nominativi delle persone autorizzate adeffettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurarein apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza; talerichiesta deve essere esibita all'ufficiale di anagrafe, unitamente adun documento di riconoscimento. Resta salvo altresì il disposto del-l'art. 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubbli-ca 29 settembre 1973, n. 600.2. È consentita agli stessi la possibilità di collegarsi tramite terminalicon le anagrafi dotate di elaboratori elettronici, ai soli fini di consulta-zione degli atti anagrafici.3. Le richieste per la realizzazione di tali collegamenti devono esseresottoposte all'approvazione del Ministero dell'Interno tramite le com-petenti prefetture.4. All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e gliestremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione, ilquale opererà secondo modalità tecniche adottate d'intesa tra gli uffi-ci anagrafici comunali e gli organi interessati.[...]Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 38.Adempimenti topografici1. La ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e ledelimitazioni delle località abitate (centri e nuclei abitati), stabilite inoccasione del censimento generale della popolazione sugli appositipiani topografici approvati dall'Istituto centrale di statistica, devono ri-manere invariate sino al successivo censimento salvo quanto previ-sto nel comma 3 dell'art. 39.2. La cartografia concernente le predette ripartizioni viene conservatapresso l'ufficio statistica, ove esista, ovvero presso l'ufficio topografi-co od ecografico; nei comuni nei quali non esistono tali uffici la pre-detta cartografia viene custodita a cura dell'ufficio anagrafe.

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3. Al fine di una migliore gestione dei dati topografici ed ecograficipossono essere utilizzate le più avanzate metodologie e tecnologiecartografiche.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 39.Aggiornamento del piano topografico1. A cura degli uffici di cui all'art. 38 deve essere formata una copiadel piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento.2. In detta copia, devono essere riportate le mutazioni dipendenti dal-lo sviluppo edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili.3. Nel periodo intercensuario l'Istituto centrale di statistica impartiscele opportune istruzioni affinché vengano aggiornate periodicamentele delimitazioni delle località abitate in base all'intervenuto sviluppoedilizio.4. Nello stesso periodo è fatto obbligo ai comuni di segnalare tempe-stivamente all'Istituto centrale di statistica, oltre che alle regioni com-petenti, l'insorgere di eventuali contestazioni territoriali.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 40.Formazione del piano topografico a seguito di variazioni territoriali1. I comuni costituiti dopo l'ultimo censimento generale della popola-zione devono provvedere alla formazione del proprio piano topografi-co. Del pari devono provvedere alla formazione di un nuovo piano to-pografico i comuni che, a decorrere dalla data di tale censimento,hanno avuto modifiche territoriali.2. La formazione di tali piani topografici deve essere effettuata al mo-mento stesso della variazione territoriale, ma facendo riferimento, perquanto concerne la delimitazione delle località abitate, alla situazionerilevata all'ultimo censimento ed agli eventuali successivi aggiorna-menti previsti dal comma 4 dell'art. 39.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 41.Adempimenti ecografici1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denomi-nazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via,viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubbli-co destinato alla viabilità.

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3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme dicui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dallalegge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, inquanto applicabili.4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazionedeve essere indicata anche la precedente denominazione.5. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita unastessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, an-che se comprese in frazioni amministrative diverse.[...]Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 42.Numerazione civica1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno deifabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi nu-meri da indicarsi su targhe di materiale resistente.2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fab-bricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti de-stinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essereeffettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di sta-tistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazionee alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 43.Obblighi dei proprietari di fabbricati1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appenaultimata la costruzione del fabbricato.2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possaessere occupato, il proprietario deve presentare al comune appositadomanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il per-messo di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ov-vero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricatodeve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri perl'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del pro-prietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna nonvenga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitando-gli la relativa spesa.

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4. La domanda deve essere presentata mediante modello conformeall'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. Inessa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, indi-viduati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 44.Comunicazioni da parte degli uffici topografico ed ecografico1. Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sonoesplicati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffi-ci predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i prov-vedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circo-lazione e la numerazione civica.2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stes-so mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimentipresi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione può aver luo-go nei primi sette giorni del mese successivo.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 45.Stradario 1. In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecograficideve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secon-do le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 46.Revisione delle anagrafi Stradario1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i comunidevono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare lacorrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze delcensimento.2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delleanagrafi è soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei daticensuari.3. La revisione viene effettuata secondo modalità tecniche stabilitenell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.4. Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere costante-mente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ognimomento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie,delle convivenze e delle persone residenti nel comune.

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Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 47.Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popo-lazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomasticadelle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di ade-guarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo aicambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuovecostruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc…2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentementedalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a pre-scindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova co-struzione.3. È fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilitenell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 48.Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione re-sidente1. Le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale dellapopolazione residente ed i trasferimenti di residenza vengono effet-tuate dall'ufficiale di anagrafe in conformità ai modelli predisposti edalle istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica.2. Ai fini predetti l'ufficiale di anagrafe deve riportare su registri con-formi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statisti-ca il numero delle iscrizioni e delle cancellazioni effettuate per fattiderivanti dal movimento naturale della popolazione residente e pertrasferimenti di residenza.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 49.Rilevazioni statistiche concernenti le abitazioni1. I competenti uffici comunali provvedono, nei termini e secondo leistruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica, alle varie rileva-zioni di carattere ecografico concernenti, in particolare, le abitazionidi nuova costruzione, gli ampliamenti e le demolizioni.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 50.

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Adempimenti dell'ufficio di statistica1. Nei comuni nei quali esista un ufficio di statistica organicamente di-stinto ai sensi della legge 16 novembre 1939, n. 1823, i modelli di ri-levazione, debitamente compilati in ogni loro parte, devono esseretrasmessi all'Istituto centrale di statistica tramite il predetto ufficio, ilquale deve curare altresì il controllo tecnico dei dati in essi riportati.[...]Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 51.Particolari compiti del sindaco1. Il sindaco è tenuto a provvedere alle attrezzature occorrenti per laconservazione e la sollecita consultazione degli atti anagrafici, tenen-do presenti le metodologie e le tecnologie più avanzate per la gestio-ne delle anagrafi.2. Inoltre il sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempi-menti topografici ed ecografici.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 52.Vigilanza del prefetto1. Il prefetto vigila affinché le anagrafi della popolazione residente egli ordinamenti topografici ed ecografici dei comuni della provinciasiano tenuti in conformità alle norme del presente regolamento e chesiano rigorosamente osservati le modalità ed i termini previsti per ilcostante e sistematico aggiornamento degli atti, ivi compresi gliadempimenti di carattere statistico.2. La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da effettuarsi, al-meno una volta all'anno in tutti i comuni, da funzionari della prefetturaappartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in mate-ria anagrafica e statistica.3. L'esito dell'ispezione deve essere comunicato all'Istituto centrale distatistica.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 53.Vigilanza nelle regioni a statuto speciale1. Le funzioni che in materia di ordinamento delle anagrafi della po-polazione residente sono demandate ai prefetti, vengono esercitate,nelle regioni a statuto speciale nelle quali manchi l'organo prefettizio,

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dagli organi cui siano state devolute le attribuzioni dei prefetti attinentia servizi statali svolti dai comuni.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 54.Vigilanza esercitata dal Ministero dell'Interno e dall'Istituto centrale distatistica1. L'alta vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi è esercitata dalMinistero dell'Interno e dall'Istituto centrale di statistica per mezzo dipropri funzionari ispettori.2. L'Istituto centrale di statistica vigila, tra l'altro, affinché da parte ditutti i comuni siano adottati modelli conformi agli appositi esemplaripredisposti dall'Istituto stesso e promuove da parte dei comuni l'ado-zione di sistemi organizzativi e funzionali dei servizi anagrafici rispon-denti ai progressi della tecnica amministrativa ed alle esigenze deiservizi stessi.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 55.Irregolarità ed inadempienze anagrafiche da parte dei comuni1. Qualora, a seguito delle ispezioni di cui agli articoli precedenti, ri-sultassero situazioni irregolari nella tenuta delle anagrafi e degli ordi-namenti topografici ed ecografici, il prefetto o, rispettivamente, il Mini-stero dell'Interno e l'Istituto centrale di statistica possono disporreispezioni di carattere straordinario, il cui onere viene posto a caricodei comuni inadempienti, salvo rivalsa nei confronti degli eventuali re-sponsabili.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 56.Procedura per l'applicazione delle sanzioni1. Le contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 dicembre 1954,n. 1228, ed a quelle del presente regolamento commesse dalle per-sone aventi obblighi anagrafici devono essere accertate, con apposi-to verbale, dall'ufficiale di anagrafe.2. Il verbale deve espressamente indicare se al contravventore siastata o meno personalmente contestata la contravvenzione.3. Al contravventore ammesso a pagare all'atto della contestazione lasomma stabilita dall'art. 11, comma terzo, della citata legge l'ufficialedi anagrafe e' tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento

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sull'apposito modulo, da staccare da un bollettario a madre e figlia,vidimato dal sindaco o da un suo delegato.[...]Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 57.Termine per l'adeguamento delle anagrafi al regolamento1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento i co-muni devono uniformare ad esso la tenuta delle anagrafi.Allegatoin vigore dal: 23-6-1989Art. 58.Abrogazione di precedenti norme in materia anagrafica1. Sono abrogati il "Regolamento di esecuzione della legge 24 dicem-bre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazioneresidente", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31gennaio 1958, n. 136, ed ogni altra disposizione regolamentare con-traria al presente regolamento.Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri De Mita

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RASSEGNA STAMPA

“Nasce a Bologna un progetto di tutela giuridica dei senza fissa dimo-ra, per difenderli dalle prevaricazioni che subiscono. Perché in stradanon ci sono regole.”Rivista del volontariato, Febbraio 2001

“Avvocato di Strada: un premio alla solidarietà”Rivista del volontariato, Marzo 2001

“ Gli avvocati di strada chiedono il certificato di residenza per chi nonha una fissa dimora. I legali affronteranno una causa pilota contro ilcomune per ottenere il documento”La Repubblica, 13 Aprile 2001

“Da due anni ospite del Beltrame, non riesce ad ottenere il riconosci-mento. In tribunale con gli Avvocati di Strada”.Il Domani, 13 Aprile 2001

“ La polemica: dare la residenza ai clochard? Il comune nicchia.”Il Resto del Carlino, 13 Aprile 2001

“Residenza a tutti i senza casa. Gli avvocati di strada hanno vinto il ri-corso per il caso Antonio de Fazio. Il tribunale civile ha accolto la ri-chiesta, ora chi non ha fissa dimora può chiedere e ottenere il docu-mento all’anagrafe.”Il Domani, 27 Aprile 2001

“Clochard e residente. Da due anni viveva al dormitorio.”

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Il Resto del Carlino, 27 Aprile 2001

“Dal collega Antonio Mumolo, socio fondatore dell’associazione Amicidi Piazza Grande e coordinatore del progetto Avvocato di Strada, ri-ceviamo questo contributo, che ci aggiorna su una interessante ini-ziativa nata all’interno della avvocatura bolognese: che realizza an-che il precetto dell’art. 1 RD 3282/1923, secondo il quale la difesa deipoveri è un ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvoca-ti”Bologna Forense, Maggio-Agosto 2001

“E il giudice sentenzia: alloggio al clochard che abita al dormitorio”La Repubblica, 23 giugno 2001

“Il senzatetto batte “Guazza”, comune costretto a pagare. Aveva fattocausa per la residenza e il giudice gli dà ragione.”Il Resto del Carlino 29 Giugno 2001

“Clochard vince, Comune perde. L’uomo, assistito dagli Avvocati diStrada, aveva fatto causa per la residenza. Il giudice definisce l’am-ministrazione ingiustificatamente inerte e la condanna a pagare lespese legali.”Il Domani, 29 Giugno 2001

“Avvocato di Strada, l’iniziativa tesa a dare una tutela giuridica ai cit-tadini più deboli e senza diritti, riceverà il premio della fondazione na-zionale italiana del volontariato, quale più significativa opera nel cam-po della solidarietà sociale per il 2001.L’Unità, 1 Marzo 2002

“È più di un anno che a Bologna gli Avvocati di Strada difendono lepersone senza fissa dimora. Un progetto realizzato all’interno dell’as-sociazione “Amici di Piazza Grande”, che ha già trattato circa 50casi.”Rivista del volontariato, Marzo 2002

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“L’avvocato dei senza fissa dimora. A Bologna l’associazione Amici diPiazza Grande” ha risolto già 50 casi”L’Unità, 13 Marzo 2002

“Avvocati di Strada. Un premio a Roma”L’Unità, 24 Marzo 2002

“Clochard in tribunale, ci pensano gli avvocati di strada. L’iniziativa ri-ceverà il premio nazionale della solidarietà Luciano Tavazza 2001della fondazione italiana per il volontariato.”Ansa, 3 Aprile 2002

“Avvocati di Strada, 2 anni in tribunale per i diseredati. Moderni pala-dini dei diritti negati al servizio dei senza dimora bolognesi.”City, 28 Maggio 2002

“Toghe di strada, boom di cause. Ieri avvocati provenienti da tutta Ita-lia si sono riuniti a Bologna realizzare l’ultima idea del pool bologne-se: dar vita ad un progetto di coordinamento nazionale, aprire cioèsportelli simili in altre città. Il Resto del Carlino, 11 Luglio 2002

“C’è un avvocato per la strada. Un associazione di legali nata a Bo-logna per difendere gratuitamente il popolo dei senza dimora. L’atten-zione ora va anche ai minori”Famiglia Cristiana, Aprile 2003

“Senza casa, ma con diritti. Un opuscolo aiuta ad orientarsi a Bolo-gna. Quattromila copie stampate grazie alla Provincia.” Il Domani, 17 Agosto 2003

“Piazza Grande celebra 10 anni.”Leggo, 17 Agosto 2003

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“Ventidue legali e un opuscolo per chi vive in strada. Il progetto “Av-vocato di Strada” ha compilato un vademecum per gli homeless diBologna. È dedicato a Massimo Zaccarelli, l’inventore di “PiazzaGrande” recentemente scomparso.”L’Unità, 17 Settembre 2003“Dagli avvocati di strada un opuscolo per i senza dimora, unico nelsuo genere, fornisce informazioni utili alle persone in stato di disagio,su dove andare a vestirsi, lavarsi, dormire, curarsi, trovare lavoro eavere assistenza legale.”La Repubblica, 17 Settembre 2003

“ Vivere in strada. Una guida per i senza tetto.”City, 17 Settembre 2003

“Un manuale di sopravvivenza per i mille senza fissa dimora. Un’ini-ziativa di Avvocati di Strada.”Il Resto del Carlino, 18 Settembre 2003

“Un opuscolo per i senza casa. Una cinquantina di pagine per aiutaresia i senza fissa dimora sia gli operatori del volontariato che cercanodi aiutarli ad uscire dalla loro situazione di precarietà. Frutto dell’atti-vità di provincia, di Avvocati di Strada e Nuovamente”Il Domani 12 Marzo 2004

“I senza fissa dimora voltano pagina. Un libretto per la sopravviven-za”Il Resto del Carlino, 12 Marzo 2004

“Avvocati di Strada a Bologna. Si occupano dei senza fissa dimora, liassistono per far avere loro una residenza, li sostengono nelle loronecessità, li vanno ad aiutare lì dove loro vivono.”Ristretti Orizzonti, Maggio-Giugno 2004

“Elezioni, a Bologna chiamati alle urne più di 300 senzatetto. Que-st’anno per la prima volta andranno alle urne 300 senzatetto ospiti

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dei dormitori cittadini, che hanno fatto richiesta di ottenere la residen-za al Comune di Bologna”Adnkronos 12 Giugno 2004

“Alle urne trecento senzatetto con residenza nei dormitori.”La Repubblica, 12 Giugno 2004

“L’avventura di un avvocato di strada. Antonio Mumolo 42 anni, neoe-letto in Comune per i Ds, racconta come è arrivato alla politica.”L’Unità 2 Luglio 2004

“Avvocato di Strada: Tutela giuridica, bene alla portata di tutti. Consu-lenza giuridica e difesa gratuite. E in più uno studio dei diritti della po-vertà. Storia del progetto dedicato ai soggetti deboli e senza fissa di-mora, nato a Bologna a fine 2000.”La Piazza, 7 Luglio 2004

“Bologna: legali volontari a confronto su tutela diritti senzatetto. In-contro nazionale promosso da associazione “avvocati di strada”Adnkronos, 10 Luglio 2004

“Dopo Bologna l’attività degli avvocati di strada viene estesa ad altre8 città: Milano, Padova, Vicenza, Firenze, Napoli, Roma, Reggio Ca-labria e Reggio Emilia. Primo incontro nazionale degli avvocati cheprestano gratuitamente assistenza legale alle persone senza fissa di-mora.”Redattore Sociale, 12 Luglio 2004

“Arriva l’avvocato di strada al servizio degli emarginati. Il Veneto ri-sponde all’espansione del progetto “Avvocati di Strada” un progettopilota nato quattro anni fa a Bologna. A ottobre aprirà un nuovo spor-tello a Padova”Corriere del Veneto 20 Agosto 2004

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“I difensori dei senza dimora. Il progetto Avvocati di Strada, nato aBologna alla fine del 2000, si estende ad altre città. Verso un coordi-namento nazionale degli operatori.”Famiglia Cristiana Agosto 2004

“Il cammino dell’Avvocato di Strada. L’esperienza bolognese di tutelalegale dei senza casa esportata in altre città. Del modello bologneseintendono ora avvalersi altri studi e associazioni no profit. Nato di re-cente uno sportello a Verona e verso iniziative analoghe anche Mila-no e Padova.”L’Unità 26 Agosto 2004

“Professioni coraggiose: Avvocati di Strada. A Bologna c’è una asso-ciazione che difende gratis i senza tetto. Li aiuta a trovare un allog-gio, a cercare un lavoro, a ottenere l’affidamento dei figli, ma soprat-tutto a voltare pagina.”Donna Moderna, 10 Ottobre 2004

“Quelli senza tetto ma con la legge. Si chiamano avvocati di strada edifendono gli homeless di Bologna. La solita consulenza da volonta-riato? Macché, discutono vere cause nelle aule dei tribunali, e vinco-no persino contro il Comune.”Il Venerdì di Repubblica, Ottobre 2004

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LE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DI PIAZZA GRANDENEL 2004di Maria Assunta Serenari

Attualmente all'interno dell'Associazione Amici di Piazza Grandesono attive le seguenti attività:

Il giornale "Piazza Grande", primo giornale di strada in Italia, scrittoe diffuso da senza tetto, unico nel suo genere in Europa, nato allafine del '93, esce da allora tutti i mesi ed è distribuito nelle strade del-la città di Bologna e in abbonamento postale per le destinazioni italia-ne o europee. In dieci anni di attività sono state vendute circa seicen-tomila copie del giornale e sono state coinvolte per la sua distribuzio-ne ed elaborazione circa 500 persone senza fissa dimora.

Servizio mobile di sostegno. Il Servizio Mobile di Sostegno è un’at-tività di mutuo-aiuto svolta la sera dalle 21 alle 24 a favore di chi viveper strada (16 sono le persone senza tetto impegnate mensilmente inquesta attività e 6091 sono le persone che sono state avvicinate esupportate per le strade di Bologna solo nel 2003).

Contatti del Servizio Mobile di Sostegno con persone che vivono instrada a Bologna (2003)

Gen. Febbr. Mar. Apr. Mag. Giug. Lug. Ott. Nov. Dic. Tot.Uomini italiani 192 148 188 193 198 118 115 296 312 321 2.081Donne italiane 93 51 75 71 80 44 41 84 88 91 718Uomini immigrati 248 253 357 368 377 178 176 183 230 244 2.614Donne immigrate 59 47 93 112 118 68 56 38 48 39 678Tossicodipendenti 102 78 77 81 87 85 82 96 154 158 1.000Totale contatti 592 499 713 744 773 408 388 601 678 695 6.091

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Grafico di monitoraggio sulla presenza di uomini e donne avvicinatiper le strade di Bologna dal Servizio Mobile nel 2003

28%

13%35%

9%

15%uomini italiani

donne italiane

uomini immigrati

donne immigrate

tossicodipendenti

Officine: 1) Centro raccolta differenziata, recupero e riutilizzo di legno, me-

talli, mobili, oggetti. 2) Mostra di mobili e oggetti riciclabili. 3) Bicicentro. Raccolta di biciclette dismesse, riparazione e perso-

nalizzazione di biciclette, corsi di formazione per operatori ad-detti alla riparazione di biciclette, noleggio e custodia parcheggi.

4) Sartoria. Raccolta indumenti e riutilizzo. Questo settore è gestitoe animato da donne senza fissa dimora e in condizione di svan-taggio sociale che forniscono attività di sartoria e riparazioni e“vintage” trasformando gli abiti usati in costumi per compagnieteatrali ed altre realtà.

L’origine delle Officine è da attribuire al buon risultato di un progettofinanziato nel 1995 dalla Commissione Europea, DGV Occupazione,relazioni industriali e affari sociali, all’interno della linea di intervento“Lotta all’esclusione sociale”. Il progetto si proponeva di legare ecolo-gia e lavoro di utilità sociale, creando un luogo dove i senza dimorapotessero sviluppare quella capacità, che alcuni avevano appreso vi-vendo in strada, di riutilizzo di beni che chi ha casa dismette. Clienti delle Officine sono soprattutto coloro che cercano oggetti e ar-redi a prezzi accessibili, in particolare giovani studenti universitari e

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persone immigrate, in questo senso esse offrono un servizio impor-tante per la città.

Laboratori di transizione e accompagnamento al lavoroLo spazio in cui è adibito l’insieme delle attività delle Officine è situatoin un capannone, sede di tutte le attività associative (attualmente ingran parte danneggiato da un incendio avvenuto il 23 luglio 2004 maugualmente in uso) dove la prerogativa dei grandi spazi interni edesterni permette a molte persone senza fissa dimora di esprimere lapropria creatività in nel settore del recupero ecologico, occupare par-te del loro tempo socializzando con altri e intraprendere un percorsodi transizione al lavoro. I “tutor” dei laboratori sono anch’essi senzatetto, persone che da tempo si sono impegnate a gestire e a mante-nere attiva l’Associazione. L’opportunità dei laboratori consente, perun buon numero di persone fortemente svantaggiate di Bologna –dalle 40 alle 70 ogni anno - di fruire di risorse integrate di sussistenzache, seppur minime, permettono un reinserimento dignitoso nel tes-suto sociale. Ciò che a tanti studiosi e osservatori appare evidente èche la rilevanza innovativa avviata dall’Associazione Amici di PiazzaGrande va colta nella capacità di coniugare intervento sociale e auto-imprenditorialità, dove l’assistenzialismo è sostituito dalla sempliceofferta di opportunità gestite dal basso verso l’alto. Scrive M. T. Ta-gliaventi1: “Piazza Grande non offre soluzioni, non è in grado di farlo,ma pur non proponendo alle persone di cambiare, fornisce due ele-menti fondamentali al processo di costruzione della propria identità:offre il contenitore per identificarsi e la possibilità di sperimentare, at-traverso i percorsi lavorativi o pseudo-lavorativi, o anche solo nei rap-porti tra soci, altri ruoli. In tal modo, con una serie di stimoli, promuo-ve disponibilità al cambiamento e apre spazi per non sentirsi total-mente identificati nell’immagine del deviante”.

Progetti in parternariato Molti sono i progetti sperimentali, formativi, di acquisizione di compe-tenze e di inserimento sociale e lavorativo avviati in questi anni inparternariato con Enti di formazione, Enti locali, realtà del Terzo set-tore. Piazza Grande trova spazio nella maggioranza degli studi socia-

1 Da Teresa Tagliaventi , p.38, in "I laboratori di Piazza Grande" tra lavoro eintervento sociale. a cura di Alessandro Martelli, Maria Teresa Tagliaventi,Paolo Zurla. Collana Sociologia del lavoro - Ed. Franco Angeli,1999.

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li come esempio di “Buona prassi” di intervento per l’inclusione socia-le. I progetti di parternariato sono il volano di Piazza Grande, luoghidove le idee prendono corpo, le relazioni con le altre realtà locali, na-zionali e europee si consolidano come stabili rapporti di rete, dovesenza fissa dimora, operatori, dirigenti si sperimentano nelle nuoveforme di welfare.

Cooperativa La Strada di Piazza Grande L’esperienza positiva delle Officine dà vita, nel 1998, alla prima Coo-perativa sociale di tipo b di Piazza Grande, denominata Cooperativasociale “La Strada”. Nel tempo, La Strada di Piazza Grande, ha svi-luppato competenze gestionali e progettuali tali da permetterle di di-venire un punto di riferimento nell’articolazione delle politiche socialiterritoriali e di ampliare il proprio settore di intervento alla gestione dicentri di accoglienza rivolti a cittadini stranieri e alle nuove marginali-tà. Contemporaneamente ha avviato un processo di diversificazionedelle attività, nei settori delle pulizie, delle piccole manutenzioni e del-l’alfabetizzazione informatica, al fine di permettere la promozione so-ciale di soggetti deboli e delle loro specifiche risorse e capacità. Laforte integrazione nel territorio e le sinergie sviluppate hanno contri-buito ad una più ampia ed efficace promozione del riconoscimentosociale delle persone senza dimora e dei loro diritti. La Cooperativa èoggi composta da 32 soci e la base occupazionale è costituita da 20soci lavoratori, 7 lavoratori dipendenti, 2 collaboratori a progetto, 2soggetti svantaggiati inseriti in stage in borsa lavoro a carico dellaAmministrazione locale e una socia volontaria. 10 lavoratori risultanoappartenere alla categoria di "persone svantaggiate" secondo la Leg-ge 381/91, mentre altri tredici lavoratori risultano in condizioni di disa-gio sociale pur non rientrando nelle categorie della L. 381. L’organiz-zazione complessiva del lavoro è caratterizzata da un’elevata flessi-bilità ed imperniata sui bisogni e sulle specifiche caratteristiche disoggetti che esprimono una capacità occupazionale spesso limitata.

Cooperativa sociale di tipo B “Fare Mondi” È la seconda esperienza di cooperativa sociale nata dallo sviluppodelle attività di Piazza Grande. Nasce il 23 luglio 2003 grazie al pro-getto “Riciclo e beni durevoli” finanziato dal FSE Ob.1 NOICON 2003- Sovvenzione Globale - Regione Emilia Romagna. La cooperativa sioccupa di produzione lavoro: recupero di computer usati, magazzi-naggio e relativo smaltimento; recupero di bancali in legno; attività di

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sgomberi; attività di pulizie, piccola manutenzione, imbiancatura, ecc.L’attivazione di tali attività ha permesso, da gennaio a luglio 2004,l’accoglienza di 7 persone svantaggiate in borse di formazione lavo-ro, inviate dai servizi pubblici tramite il “Centro servizi integrati Oltre laStrada” e l’avvio di due rapporti di lavoro alle dipendenze (co.co.co. eoccasionali). Dal mese di ottobre 2004 la cooperativa ha previsto eprogrammato l’assunzione di due dipendenti in collaborazione a pro-getto

Il teatro Il Direttivo dell'Associazione Amici di Piazza Grande a metà del 2003,alla luce del successo e dei positivi risultati ottenuti dalle attività delproprio laboratorio teatrale, decise di concorrere al bando Sovvenzio-ne Globale FSE Regione Emilia Romagna (NOICON 2003) per costi-tuire una cooperativa teatrale e sviluppare il concetto di impresa so-ciale in questo settore. Non risultando ammessi al finanziamento ri-chiesto, il Consiglio Direttivo, dopo una sua attenta valutazione dellanuova legge di istituzione delle associazioni di promozione sociale(legge 7 dicembre 2000, n. 383) ritenne rispondente tale nuova formagiudica all’ avvio di una specifica formulazione associativa per meglioproporsi come laboratorio e compagnia teatrale a favore dell'inclusio-ne sociale. Il primo ottrobre 2003 nasce l’Associazione culturale dipromozione sociale Fraternal Compagnia di Piazza Grande. Attual-mente le attività teatrali coinvolgono 12 persone di cui sei in condizio-ne di svantaggio. La Fraternal Compagnia di Piazza Grande nasce, nel 1999, da unprogetto di Intercultura Sociale finalizzato a costruire laboratori in cuipersone con problemi di esclusione sociale lavorassero gomito a go-mito con persone esterne interessate. Il progetto parte con un labora-torio teatrale e uno di giornalismo sociale. Dal Laboratorio teatrale siè formata la Fraternal Compagnia che in quattro anni ha prodottoquattro spettacoli: “la Fraternal Compagnia”, “Godot”, “Le Spacconatedi Capitan Fracassa”, “Ombre” e due video: “La Fraternal Compa-gnia” e “La Linea Sottile”. In entrambi i casi si tratta di documentari ri-guardanti i laboratori realizzati con persone senza fissa dimora.Fino ad oggi la compagnia ha tenuto quattro corsi i teatro comico e siè specializzata nella Commedia dell’Arte proponendo corsi intensivi.Il gruppo teatrale è partner del progetto “Prova e Riprova” realizzatoin parternariato con il Comune di Bologna e la Cooperativa socialeNuova Sanità dove attiva laboratori di costruzione maschere in cuoioe cartapesta e di teatro a favore di persone in condizione di forte

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svantaggio sociale. Da due anni porta i laboratori sul sociale nellescuole per sensibilizzare i ragazzi sul problema dell’esclusione. Il gruppo teatrale insieme ai laboratori delle officine, del bici centro edella sartoria nel partecipa a vari progetti in partnership.Avvocato di Strada Questo progetto è attivo dal 2000 e ha come obiettivo la tutela dei di-ritti dei senza fissa dimora. Il servizio è realizzato attraverso unosportello di consulenza fornita gratuitamente, a turno, da 30 avvocatidel foro di Bologna. Inoltre, circa 30 avvocati dello stesso Foro, purnon partecipando direttamente all’attività dello sportello, danno la lorodisponibilità a patrocinare gratuitamente uno o due casi l’anno riguar-danti uomini e donne senza fissa dimora. Lo Sportello fornisce assi-stenza legale gratuita alle donne e agli uomini che alloggiano nei dor-mitori pubblici o dormono nelle strade e che sono in ogni caso senzadimora.

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NUOVAMENTEPERSONE E PROGETTI PER LA CITTA’

Perché NuovamenteSiamo nati il 4 luglio del 2000 per dare vita, uomini e donne, al labo-ratorio di nuova educazione, per ricostruire il tessuto della coscienzacivica e sociale di Bologna.Abbiamo operato, nel corso di questi anni, per incrociare esperienzee capacità, doti umane e professionali, con il fine di realizzare con-cretamente progetti in grado di riformare le consuetudini culturali, lecondizioni sociali e le regole della democrazia. Ci siamo impegnati inun lungo percorso politico cercando e ricercando una politica rinnova-ta, «altra» rispetto a quella tradizionale.Abbiamo imparato, con l’esperienza, a misurarci con un nuovo con-cetto di cittadinanza, un concetto realistico e inclusivo, fondato sullaresponsabilizzazione di tutti coloro che abitano gli stessi luoghi, anzi-ché su pretese identità nazionali sempre più labili.È una casa comune, la nostra, dove c’è spazio per tutti i cittadini conle loro differenti identità e le loro relazioni, dove il diritto fondamentaleche viene esercitato è il diritto a capire e partecipare. È questo dirittoinalienabile a rappresentare il nord della nostra bussola e il bene dicui vogliamo tutti possano godere.

Il nostro percorsoLa nostra associazione vive oggi su una rete di più di mille e trecentocittadine e cittadini, oltre duecento dei quali svolgono funzioni di diri-genza all’interno di associazioni e cooperative. Abbiamo realizzato ol-tre quaranta progetti, coinvolgendo migliaia di cittadini bolognesi.Con Avvocato di Strada e con il forum Dei diritti e delle pene ab-biamo contribuito a rafforzare i diritti dei più deboli — dagli homelessai reclusi — rivestendo di concretezza il grande tema della solidarie-tà: un tragitto che sta proseguendo ora con l’introduzione a Bolognadella figura del Garante per i diritti delle persone private della libertà.

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Ci siamo confrontati sulle nuove professioni con il progetto Worklab,con la Casa dei produttori autonomi (CPA), con la Carta di Bolo-gna, promuovendo e favorendo l’aggregazione dei soggetti diretta-mente interessati per una loro maggiore tutela e valorizzazione. Cisiamo impegnati nel superamento di quell’atomizzazione dei giovanie più avanzati soggetti produttivi che è causa effettiva della loro de-bolezza.Con la Casa di vetro, il progetto sui rapporti fra i cittadini e l’Ammini-strazione, ci siamo impegnati a rafforzare l’uso di strumenti di demo-crazia diretta quali le Istruttorie pubbliche; figuriamo tra i promotoridell’istruttoria sulla multimedialità e siamo tra i sostenitori dell’introdu-zione del referendum abrogativo fra gli istituti previsti dal regolamentodel Comune di Bologna. I nostri progetti Fuori da soli… Dove? e Progetta il tuo spazio han-no visto più di duemila ragazzi delle scuole medie superiori ideare iluoghi della propria socialità e progettarli in prima persona, formando-si ai temi della bioarchitettura e dell’integrazione sociale e culturalefra le generazioni. Il risultato è stata la realizzazione di tre centri gio-vanili: a Bologna presso l’Istituto tecnico Crescenzi-Pacinotti, a Por-retta Terme al polo Montessori, a San Giovanni in Persiceto all’ISISArchimede. I centri sono gestiti da comitati composti ciascuno da trenostri rappresentanti, da delegati delle scuole e degli enti locali e dastudenti degli istituti interessati; gli studenti mantengono un ruolo pro-positivo centrale all’interno dei comitati, che con la nostra presenza digaranzia e di indirizzo hanno sviluppato interessanti forme di autoge-stione. Inoltre stiamo realizzando altri tre centri giovanili in spazi diproprietà dei Comuni di Bologna, Budrio e Marzabotto, con interventispecifici tesi a dare vita a laboratori specializzati nella produzione ar-tistica e culturale: in particolare, a Marzabotto procederemo a un in-tervento di specializzazione nel campo della ricerca e della creazionemusicale, con l’allestimento di strutture che consentono un ciclo com-pleto di produzione di audiovisivi; il centro che aprirà a Bologna avràinvece un prevalente indirizzo audiovisivo, e sarà dotato comunque distrutture per la registrazione musicale.L’edizione 2004 di Progetta il tuo spazio ha scelto di mutare i terminidella proposta per promuovere il confronto dei ragazzi con le tecni-che audiovisive e con la descrizione del paesaggio. Ai giovani parte-cipanti è stato richiesto di testimoniare il territorio in cui vivono attra-verso video di durata variabile sino ai cinque minuti, declinandoli nelgenere della fiction, del videoclip o del documentario. Gli oltre 600 ra-gazzi che hanno preso parte all’iniziativa hanno prodotto 156 audiovi-

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sivi di eccellente qualità, i migliori dei quali sono stati riprodotti in unavideocassetta pubblicata in mille copie e inviata alle scuole e agli EntiLocali.I ragazzi vincitori di questa edizione di Progetta il tuo spazio hannoaccettato poi di partecipare alla scrittura e alla produzione di un filmsulle produzioni agricole sperimentali nella Provincia di Bologna e sulrecupero dei boschi e degli edifici storici dell’Appennino. Il gruppo dilavoro, che inizierà l’attività dal mese di settembre ed è coordinato danostri rappresentanti, fruisce di un apposito finanziamento della So-cietà Produttori Sementi di Bologna.Cento fra associazioni e comitati di giovani si sono aggregati nelcoordinamento da noi proposto, Spazio al futuro. Una delle nostreprime iniziative è stata quella di pianificare l’assegnazione di conteni-tori industriali dismessi alle associazioni giovanili, con l’obiettivo delloro riutilizzo e della loro restituzione alla vita della città attraversol’inserimento di attività educative e ricreative.Paesi di donne. Scritti al femminile ha raccolto, dalle mura dome-stiche alle strade della città, i tragitti letterari di donne impegnate nel-la scrittura.Contro il nemico invisibile ha raccontato dell’esperienza dei comi-tati antismog. Il Forum sul verde pubblico e la partecipazione ha ricostruito i per-corsi di 85 associazioni che stanno curando oltre un milione di metriquadrati di verde a Bologna.Abbiamo iniziato a maggio 2003 un percorso di appuntamenti cultura-li con la Scuola di etica laica per l’azione civile «I lumi della ra-gione», un’occasione per tutti i cittadini di riflettere sui fondamenti eti-ci del vivere collettivo secondo le coordinate della tolleranza e dell’ac-cettazione del pluralismo. Abbiamo ragionato e discusso di filosofia,di bioetica e di scienza, di economia, di liberalismo e di socialismo,della storia del carattere degli italiani: lo abbiamo fatto assieme ad al-cuni nomi di alto profilo culturale, intrecciando con loro un dialogo im-prontato alla franchezza e all’informalità.Nel nostro percorso progettuale abbiamo fondato una collana edito-riale (otto titoli già pubblicati, altri due in preparazione) e il websitewww.nuovamente.org.Ci confrontiamo, ogni giorno, con il desiderio di realizzare l’utopiaconcreta di un nuovo modo di vivere la città.

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Partecipazione e reciprocità: il nostro modello di lavoroCon l’esistenza e il valore della costituzione materiale nella vita dellacittà ci siamo rapportati sin dal primo giorno della nostra attività asso-ciativa. Per costituzione materiale intendiamo quell’insieme di saperi,di pratiche e di relazioni che indirizza l’agire individuale e di gruppo eche non necessariamente coincide con il quadro giuridico e politicovigente, ma spesso se ne distacca e se ne rende autonomo.Questa costituzione materiale esprime spesso esigenze di reciproci-tà, di solidarietà, di pari dignità e pari ragioni fra i soggetti impegnati.Favorire e rispondere a tali esigenze «dal basso» è stata dall’inizio lanostra responsabilità più chiara. Ci siamo dati un obiettivo che fu faci-le definire ambizioso — rafforzare il diritto di cittadinanza, il suo rico-noscimento, la sua tutela, fornendo per quanto a noi possibile sup-porto ed evidenza alle istanze di comitati e associazioni. Siamo staticoerenti a questo obiettivo. Lo abbiamo dimostrato con i fatti nel no-stro impegno quotidiano.Ci siamo posti come traguardo quello di essere un atelier di linguag-gio e di pensiero democratico, un luogo di ricerca e di progettazionededicato a tutte le dimensioni della qualità della convivenza civica.Il nostro processo associativo nasce dalla consapevolezza — matu-rata già con la grande stagione dell’Illuminismo europeo — che unasocietà più giusta si raggiunge non con il solo progresso dei singoli,ma attraverso un percorso collettivo.Le esperienze costruite in questi anni dall’Associazione Nuovamentesul territorio cittadino sono parte di uno stesso reticolo di desideri e diprogetti, sono intimamente unite da un medesimo filo conduttore: lavolontà di allargare i consueti confini della progettualità urbana sinoad includervi i soggetti che di essa costituiscono, di norma, la contro-parte passiva.Nel nostro modello realizzativo i cittadini sono svincolati dalla condi-zione di meri destinatari di contenitori dispensati da una catena am-ministrativa remota e impermeabile, per divenire piuttosto attori delproprio bisogno sociale.Nel suo fare quotidiano Nuovamente incarna un modello di collabora-zione e di intervento partecipato che coinvolge i cittadini, le istituzioni,gli imprenditori e ogni componente della realtà cittadina con le funzio-ni di ideatori, progettisti, fruitori, finanziatori. Un modello di piena par-tecipazione di realtà diverse e di integrazione delle competenze pe-culiari dei singoli nella logica di un fine comune da realizzare.Tante sono le anime che compongono una comunità, che non si puòpensare di costruire qualcosa di realmente significativo per l’interesse

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pubblico se a tutte loro non viene assicurata la medesima voce. Statutta qui la ragione sociale di Nuovamente. Un intervento partecipatodi questo tipo, che all’inizio poteva sembrare una scommessa desti-nata a essere perduta, è invece riuscito a dare vita in breve a unaprassi progettuale e costruttiva dove pubblico e privato hanno con-corso in egual misura a definire un percorso alternativo di lavoro fattodi reciproco rispetto e di condivisione degli interessi. Il risultato è sta-to un modello di realizzazione di opere d’interesse pubblico larga-mente nuovo, più efficiente, e soprattutto conforme ai bisogni espres-si dai cittadini.La vera vittoria di Nuovamente, se possiamo parlare in questi termini,è quella di essere riuscita a concretizzare la sua progettualità e, con-testualmente, a coniugare rapidità ed efficacia dell’intervento e coin-volgimento della globalità dei soggetti impegnati in esso. La vera vit-toria è stata la dimostrazione che un superamento dei tradizionali iti-nerari dei lavori pubblici, che faccia leva sulla sensibilità etica, è pos-sibile.I soggetti che vi si sono impegnati sono cresciuti assieme, mettendoa disposizione l’uno dell’altro saperi, entusiasmo, ricerca. In questipercorsi partecipati il rapporto fra pubblico e privato è stato impronta-to al reciproco rispetto e alla condivisione degli interessi.Progettazione, corealizzazione, gestione: Nuovamente tesse una retedi rapporti di democrazia diretta in cui il soggetto è sempre tenuto alcentro. Vogliamo riuscire ad armonizzare le anime della città, nellaconvinzione che la nostra democrazia, oggi, debba fare un ulteriorepasso avanti, associando alla rappresentanza un carattere partecipa-tivo che costantemente diriga la progettazione e la realizzazione delleamministrazioni pubbliche.

Il nostro percorso- Fuori da soli… Dove? Un percorso di sei mesi con cento adole-

scenti per comprendere i loro desiderata e i loro progetti- Avvocato di Strada. Un’esperienza ora consolidata di assistenza

legale ad una delle fasce più deboli della nostra città: i «senzafissa dimora»

- Progetta il tuo spazio 2001-2002. Il laboratorio nel quale ragazzee ragazzi hanno progettato i loro spazi ideali

- Work LAB. Il primo convegno nel 2000 sui nuovi diritti e i nuovilavori

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- Spazio al futuro. La costituzione di un coordinamento di centoassociazioni per l’utilizzo di contenitori industriali dismessi da de-stinare alle nuove attività culturali e produttive

- Progetta il tuo spazio 2003-2003. Più di mille studenti hanno pro-gettato loro spazi in base a requisiti di bioarchitettura

- Censimento delle fabbriche dismesse a Bologna- Centro giovanile Crescenzi-Pacinotti a Bologna- Centro giovanile Polo Montessori a Porretta- Centro giovanile – area per manifestazioni ISIS Archimede a

San Giovanni in Persiceto- Convegno su Sicurezza e allarme sociale- Forum Dei diritti e delle pene- La casa di vetro. Diritti dei cittadini, trasparenza riforma ammini-

strativa- Censimento, a Bologna e in provincia, con gli studenti delle

scuole medie superiori degli spazi pubblici e privati abbandonati.Ne sono stati identificati 250

- Convegno sul verde pubblico- Indagine e raccolta di dati delle esperienze di 70 associazioni

che gestiscono il verde- Costituzione della Scuola di etica laica per l’azione civile «I lumi

della ragione»- Copromozione della Carta di Bologna in nuovi lavori e cultura- Proposta e progetto della istruttoria sul multimediale- Seminario su Laicità e coscienza morale - Seminario su Il governo della vita- Seminario su Metodo scientifico e dogma- Il meccanico a due ruote, in collaborazione con Associazione

Piazza Grande ed EnAIP Emilia Romagna, per la promozionedella mobilità alternativa e il reinserimento professionale di sog-getti a rischio attraverso la creazione di imprese artigianali e il re-cupero dell’antico mestiere del meccanico di biciclette. L’iniziati-va è alla seconda edizione

- Fondazione della collana di Nuovamente- Website www.nuovamente.org- Copromozione estate Bologna 2003 e 2004 di Paci-notti

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- Convegno su Democrazia e cultura del discorso pubblico: la pro-posta dei sondaggi deliberativi

- Documenta la tua città e il tuo Appennino: esperienza di ricercaaudiovisiva con gli studenti

- L’etica laica e lo spirito del capitalismo: impresa e finanza pubbli-ca davanti al bene comune

- Pubblicazione sulla progettazione con i requisiti di bioarchitetturadegli studenti

- Impresa, diritto ed economia: il caso Parmalat e non solo: collo-quio con Guido Rossi

- Convegno su Spazio pubblico e segno religioso, I, Laicità dellascuola e simboli religiosi; II, Coscienza, corpo, appartenenza.Autodeterminazione della donna e identità collettiva

- Presentazione del volume Dei diritti e delle pene e dibattito sulGarante dei diritti delle persone private della libertà personale,con Franco Corleone, Luigi Manconi, Massimo Pavarini, SandroMezzadra

- Indagine sul territorio nel quartiere Navile sulla fruizione del par-co Agucchi-Bertalia, tramite la distribuzione e la raccolta di unquestionario compilato da oltre 1200 cittadini

- Sull’uso della bicicletta, in collaborazione con Legambiente Emi-lia Romagna, Piazza Grande, EnAIP Emilia Romagna, per lapromozione della bicicletta come mezzo di mobilità alternativa edecocompatibile, volto al censimento delle piste ciclabili nel Co-mune e nella Provincia di Bologna e alla creazione di parcheggispecificamente destinati alle biciclette.

I Quaderni di Nuovamente- I, Persone e progetti per la città, 2001- II, Paesi di donne. Scritti al femminile, 2001- III, Contro il nemico invisibile. Comitati, inquinamento e salute a

Bologna, 2002- IV, Fuori da soli… Dove? Adolescenti, progetti e spazi, 2002- V, Bruno Giorgini, Fermoguerra. Da Oriente a Occidente in ogni

punto è divisione, 2003

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- VI, Per la tutela del verde urbano. Gestione, cura e progettazio-ne, 2003

- VII, Progetta il tuo spazio. Giovani, bioarchitettura e integrazionesociale, 2003

- VIII, Dei diritti e delle pene. I Garanti delle libertà, 2004

Progetti in corso e in fase di avviamento- Progetto «Pegaso» - Processi plurali di rete per l’inclusione dei

detenuti, in collaborazione con Provincia di Forlì-Cesena, Comu-ne di Ferrara, Comune di Bologna, Cefal Bologna, Téchne Forlì-Cesena, Dipartimento di Comunicazione dell’Università di Bolo-gna, EnAIP Emilia Romagna, EnAIP Ferrara, per la crescita dellacondizione di cittadinanza dei detenuti e delle opportunità di ac-cesso al lavoro e ai servizi e per la governance istituzionale e so-ciale delle reti dell’esecuzione penale.

- Percorso di cittadinanza attiva per gli adolescenti: un progettoteso al coinvolgimento degli studenti delle scuole medie superioridella Provincia di Bologna sul tema della cittadinanza e dellapartecipazione alle scelte collettive, strutturato sulla realizzazio-ne di un website e la produzione di un film, in sinergia con le atti-vità in funzione nei centri per giovani aperti da Nuovamente. Ilpercorso costituirà l’oggetto della IV edizione di Progetta il tuospazio.

- Produzione di un video sulle coltivazioni alternative e la valoriz-zazione del territorio, con valore educativo e di formazione all’u-so degli strumenti audiovisivi, insieme con i ragazzi vincitori del-l’edizione 2004 di Progetta il tuo spazio. In contemporanea, saràdocumentato l’intero percorso con la realizzazione di un “videosul video” che costituirà una testimonianza dell’esperienza e del-la maturazione artistica e tecnica dei regazzi

- Convegno sulla gestione partecipata del verde pubblico a Bolo-gna e sulle possibili sinergie con la cooperazione sociale, conpresentazione del progetto di miglioramento del parco Agucchi-Bertalia secondo i dati ricavati dall’indagine che ha coinvolto1200 cittadini secondo lo strumento della progettazione parteci-pata. Gli interventi saranno successivamente pubblicati in un vo-lume

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- Ripresa degli incontri della Scuola di etica laica «I lumi della ra-gione». Fra le questioni in programma, l’ambientalismo, i dirittidegli animali, le connotazioni psicologiche dell’etica, la responsa-bilità sociale dell’impresa, l’individuo secondo la filosofia contem-poranea

- Inaugurazione dei tre centri per giovani in corso di ultimazione aBologna, Budrio e Marzabotto, in cogestione con i relativi Comu-ni tramite apposita convenzione con la nostra associazione

- Allestimento di un centro di ricerca e di elaborazione musicalepresso il Comune di Marzabotto, in un locale di prossimità alcentro per giovani che si andrà ad aprire e che sarà messo a di-sposizione dei Comuni dell’Appennino

- Allestimento di un laboratorio per la produzione audiovisiva nelComune di Bologna

- Pubblicazione dei prossimi volumi della collana dei Quaderni diNuovamente: IX, I diritti e la povertà, l’esperienza di Avvocato diStrada. X, Verde pubblico, politiche sociali e partecipazione. XI, Ilumi della ragione: gli interventi alla Scuola di etica laica maggio2003-marzo 2004.

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In questa collana sono stati pubblicati:

I. Persone e progetti per la cittàII. Paesi di donne scritti al femminileIII. Contro il nemico invisibile. Comitati, inquinamento e

salute a BolognaIV. Fuori da soli… dove? Adolescenti progetti e spaziV. Fermoguerra. Da Oriente a Occidente in ogni punto

è divisioneVI. Per la tutela del verde urbano. Gestione, cura e

progettazioneVII. Progetta il tuo spazio. Giovani, bioarchitettura e in-

tegrazione socialeVIII. Dei diritti e delle pene. I Garanti delle libertà

Direttore responsabile: Diego Benecchi

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Coordinamento del Quaderno a cura di:Alberto Benchimol, Diego Benecchi, Antonio Dercenno, Daniela Minardi, Fran-co Motta, Antonio Mumolo

Grafica e impaginazione:Daniela Minardi

Associazione NuovamenteVia Borgo di S. Pietro, 52 - 40126 Bologna Tel. 051 42.22.046 - 051 24.79.89 - 051 24 88 74 Fax. 051 42.16.961 e-mail: [email protected] web: http://www.nuovamente.org

Finito di stampare nel mese di Gennaio 2005

Tipografia SIGEM

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�Chi opera nel sociale, a stretto contatto con situazioni didisagio, ha più volte denunciato un irrigidimentoingiustificato sia delle istituzioni che dei cittadini neiconfronti di tutto ciò che non rientra nella �normalità�.Le persone che vivono in strada � e più in generale isoggetti deboli e meno tutelati - subiscono ogni giornosoprusi e prevaricazioni di ogni genere, senza potersidifendere.Rispetto alla povertà, assistiamo ad atteggiamenti lontanidai principi di solidarietà: come se l�essere poveripotesse considerarsi una colpa e non una condizione incui ognuno di noi può trovarsi.Il progetto Avvocato di Strada nasce per fornire a tutte lepersone senza fissa dimora una tutela giuridicaorganizzata, qualificata e gratuita.Non per solidarismo né per carità, ma per riaffermare ladignità e la cittadinanza di persone oggettivamenteprivate dei loro diritti fondamentali�.

ee 10,00 IX

I QUADERNI I QUADERNI

EDIZIONI SIGEM

I DIRITTI

E LA POVERTÀL�esperienza di

Avvocato di Strada

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Il progetto Avvocato di Strada è sostenuto da:

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FondazioneDI BOLOGNA E RAVENNAdel Monte