IPOTESI di CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA di ISTITUTO · La contrattazione non può prevedere impegni...

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CONTRATTO INTEGRATIVO I.C. “Piazza Sicilia”, Milano, a.s. 2017/18 – IPOTESI SOTTOSCRITTA – 30.11.17 Pagina 1 di 22 Unione Europea Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Piazza Sicilia, 2 – 20146 Milano Scuola Primaria “A.S. Novaro – C.F. Ferrucci”, Piazza Sicilia, 2 - 20146 MILANO Centralino 02/88441406-fax 02/88441408 e-mail: [email protected] Scuola Secondaria di I grado “C. Monteverdi”, Via V. Colonna, 42 - 20149 MILANO Centralino 02/88444590 – fax 02/88444594 e-mail: [email protected] sito web: www.icspiazzasicilia.gov.it codice fiscale n. 97666830159 – c.m. MIIC8FZ00D a.s. 2017/2018 IPOTESI di CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA di ISTITUTO

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Unione Europea Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca Piazza Sicilia, 2 – 20146 Milano

Scuola Primaria “A.S. Novaro – C.F. Ferrucci”, Piazza Sicilia, 2 - 20146 MILANO

Centralino 02/88441406-fax 02/88441408 e-mail: [email protected] Scuola Secondaria di I grado “C. Monteverdi”, Via V. Colonna, 42 - 20149 MILANO

Centralino 02/88444590 – fax 02/88444594 e-mail: [email protected] sito web: www.icspiazzasicilia.gov.it

codice fiscale n. 97666830159 – c.m. MIIC8FZ00D

a.s. 2017/2018

IPOTESI di

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

di ISTITUTO

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Le relazioni sindacali sono improntate al rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente Scolastico e della Rappresentanza Sindacale Unitaria (di seguito, RSU) con l’obiettivo di incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte, contemperando l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività; correttezza e trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali, costituendo quindi impegno reciproco delle Parti Contraenti. Tra il Dirigente Scolastico, Dr.ssa Maria Giaele Infantino, rappresentante dell’Istituto Comprensivo Statale “Piazza Sicilia”, Milano (C.M.: MIIC8FZ00D), e i Delegati delle Organizzazioni Sindacali accreditate (RSU SNALS, Gerarda Mileto; RSA FLC-CGIL, Salvatore Speranza; RSA SNALS-CONFSAL, Roberta Glavina), a conclusione della contrattazione svoltasi presso la direzione situata in Piazza Sicilia 2, nei giorni 13.09.2017 (ore 14:35-15:40), 26.10.2017 (ore 16:45-18:20), e 30.11.2017 (ore 16:45-17:30), è sottoscritta l’ipotesi di Contratto Integrativo 2017/2018 dell’I.C. “Piazza Sicilia”, così articolato:

CONTRATTAZIONE

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI A LI VELLO D’ISTITUTO SCOLASTICO

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

TITOLO QUARTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

CAPO II – ATTIVITA’ FINALIZZATE

CAPO III - UTILIZZAZIONE DEL FIS

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

TITOLO SESTO – NORME TRANSITORIE E FINALI

APPENDICE: INFORMAZIONE SUI CRITERI DI ASSEGNAZIONE, ORGANIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL LAVORO

TITOLO I – PERSONALE DOCENTE

TITOLO II – PERSONALE ATA

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TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata 1. Il presente Contratto Integrativo è sottoscritto tra il Dirigente Scolastico e i delegati delle Organizzazioni Sindacali accreditate e si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’Istituto Comprensivo Statale “Piazza Sicilia”, Milano. 2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto Integrativo s’intende tacitamente abrogato qualora incompatibile con atti normativi e/o contrattuali successivi. 3. Il presente contratto resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. 4. Modifiche e integrazioni saranno apportate per adeguamento del presente Contratto Integrativo alla normativa vigente. 5. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alla normativa primaria e contrattuale vigente. 6. Entro 5 giorni dalla sottoscrizione il Dirigente Scolastico (di seguito, DS) provvede all’affissione di copia del presente contratto all’Albo della scuola e sul sito web: www.icspiazzasicilia.gov.it Art. 2 – Interpretazione autentica 1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario interpretare. 2. Le parti si incontrano entro i 5 giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro 15 giorni. 3. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza contrattuale. 4. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per 30 giorni dalla formale trasmissione della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

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TITOLO SECONDO

RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI A LIVELLO D’ISTITUTO SCOLASTICO

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti 1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:

a. Contrattazione integrativa b. Informazione preventiva c. Informazione successiva d. Interpretazione autentica, come da art. 2.

2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l’Amministrazione.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico 1. Entro 15 giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al DS le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. 2. Il DS indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno 5 giorni di anticipo. 3. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso. La lettera ufficiale di convocazione può essere allegata a una comunicazione inviata alle OOSS, alla RSU e alla RSA tramite email. 4. Agli incontri che vertono su materia contabile e organizzazione del lavoro del personale ATA può partecipare il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (di seguito, DSGA), che in ogni caso viene sempre coinvolto preventivamente dal DS al fine di acquisirne proposte e pareri. 5. Al termine degli incontri è redatto sintetico verbale, steso dalla componente datoriale e sottoscritto dalle parti. Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa 1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative. 2. La contrattazione non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 48, c. 3 del d.lgs. 165/2001. 3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:

a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, c. 2, lett. j); b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, c. 2, lett. k); c. criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo dell’Istituzione Scolastica (di seguito, FIS) e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, c. 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, c. 2, lett. l); d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9, c. 4); e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al PTOF (art. 33, c. 2); f. compenso per i docenti individuati dal DS quali suoi collaboratori (art. 34, c. 1);

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g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l’orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal DS (art. 51, c. 4); h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).

Art. 6 – Informazione preventiva Premesso che il DS, pur nel pieno rispetto delle prerogative dettate dal d.lgs. 165/2001 e successive integrazioni, è disponibile ad arrivare a un esame congiunto fondato sulla dialettica anche in merito alle materie non esplicitamente oggetto di contrattazione, si precisa quanto segue: 1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:

a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale; c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; d. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; e. utilizzazione dei servizi sociali; f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; g. tutte le materie oggetto di contrattazione.

2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie: a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani; c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il FIS.

Art. 7 – Informazione successiva 1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:

a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il FIS; b. verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.

Art. 8 – Documentazione e trasparenza 1. Il DS fornisce alla controparte la documentazione relativa a contrattazione e informazione almeno 48 ore prima dell’incontro. 2. Ferma restando la prassi di indire incontri sia per la contrattazione sia per l’informazione (art. 4), previo accordo con RSU e RSA le documentazioni relative all’informazione preventiva e successiva (complete del prospetto delle economie, anche in prospetti allegati all’accordo) possono essere inviate dal DS via email e, se la controparte non fa richiesta di esame congiunto, la questione dell’informazione può ritenersi così esaurita. 3. La RSU e RSA e i sindacati territoriali, su delega degli interessati, hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e successiva. 4. Il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e, di norma, entro 2 giorni dalla richiesta.

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5. I prospetti riepilogativi del FIS e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale o a cui il personale acceda, comprensivi di nominativi, attività svolte, impegni orari e relativi compensi, vengono messi a disposizione delle OOSS firmatarie del CCNL, della RSU e RSA. 6. Il personale interessato può chiedere accesso alla documentazione ai sensi della L. 241/1990.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale 1. La RSU e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali (di seguito, OOSS) rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in Piazza Sicilia 2, e sono responsabili dell’affissione in essa dei documenti relativi all’attività sindacale. 2. La RSU e la RSA hanno diritto di affiggere, nella suddetta bacheca e in quelle dei plessi, materiale d’interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del DS; stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalle OOSS, provinciali e/o nazionali. 3. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale. 4. Il DS assicura la tempestiva trasmissione alla RSU e RSA del materiale a loro indirizzato ed inviato per posta, fax o email. 5. Alla RSU e RSA è consentito comunicare per motivi di carattere sindacale con il personale senza incidere sull’erogazione del servizio: è permesso l’uso di telefono, fax e fotocopiatrice, nonché l’uso di computer con accesso al web e di tutti gli strumenti idonei presenti nella scuola. 6. Alla RSU e RSA viene assegnato uno spazio adatto per riunioni ed incontri. Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro 1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’art. 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente. 2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OOSS rappresentative) deve essere inoltrata al DS con almeno 6 giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il DS informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro 2 giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data ed ora. 3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale intervento di persone esterne alla scuola. 4. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa con almeno 2 giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il normale orario di lavoro. 5. Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza. 6. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali è effettuata dal DSGA secondo i criteri esposti nell’art. 11, c. 3. Art. 11 – Contingenti minimi di personale in caso di sciopero e assemblee sindacali 1. Ai sensi del CCNL Scuola 29/11/2007 i contingenti minimi di personale ATA sono oggetto di contrattazione di Istituto. Al riguardo si conviene che in caso di sciopero del personale ATA il servizio deve essere garantito in occasione di presenza delle situazioni:

� esami/scrutini finali: 1 assistente amministrativo e 2 collaboratori scolastici per ogni plesso coinvolto;

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� pagamento degli stipendi a personale con contratto a tempo determinato: DSGA, 1 assistente amministrativo e 1 collaboratore scolastico;

� per garantire la sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale docente, verificate le esigenze, i docenti in servizio garantiranno innanzitutto la sorveglianza dei minori presenti in istituto e, in secondo luogo, se la situazione lo permette provvederanno al corretto svolgimento delle lezioni anche mediante modifica al normale orario di servizio.

2. I dipendenti ATA individuati per l’espletamento dei servizi minimi sono computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma sono esclusi dalle trattenute stipendiali. 3. Il DS comunica al personale interessato ed espone all’albo della scuola l’ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi. Il DS in primo luogo indica i nominativi dei lavoratori che abbiano espresso il proprio consenso (da acquisire comunque in forma scritta); successivamente effettua un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti. Art. 12 – Permessi retribuiti e non retribuiti 1. Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli incontri necessari all’espletamento delle relazioni sindacali a livello di Unità Scolastica, la RSU e RSA si avvalgono di permessi sindacali, nei limiti complessivi, individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente. 2. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All’inizio dell’anno scolastico, il DS provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU. 3. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al DS con almeno 2 giorni di anticipo. 4. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di 8 giorni l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, 3 giorni prima dall’OS al DS. 5. Le sedute per le trattative si svolgono normalmente fuori dell’orario di lavoro; se in orario di lavoro i componenti della RSU e RSA possono fruire dei permessi previsti per l’esercizio della funzione; non incidono sul monte ore permessi gli incontri convocati in orario di servizio che non comportino spese a carico dell’amministrazione. Art. 13 – Referendum 1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica. 2. Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il DS assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

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TITOLO TERZO

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente 1. Il DS può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del vigente CCNL. 2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell’istituzione scolastica che conferisce l’incarico. Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA 1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il DS può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l’orario d’obbligo, sentito il DSGA. 2. Nell’individuazione dell’unità di personale il DS tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:

a. specifica professionalità; b. sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva; c. disponibilità espressa dal personale.

3. Il DS può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse. 4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. 5. Per particolari attività il DS - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’art. 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il FIS dell’istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

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TITOLO QUARTO

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 16 - Limiti e durata dell’accordo 1. Il presente accordo, valido per l’anno scolastico 2017/2018, riguarda le materie oggetto di contrattazione decentrata di Istituto relativamente all’impiego delle risorse finanziarie riferite al FIS e ad ogni altra risorsa a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità dell’Istituto che venga parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere compensi, indennità o quant’altro al personale in servizio presso l’Istituto stesso. Art. 17 – Risorse 1. Il MOF (fondo per il miglioramento dell’offerta formativa) a.s. 2017/2018 è stato assegnato dal MIUR con Nota del 28 settembre 2017. 2. Le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

a. stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa; b. stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA; c. stanziamenti del FIS annualmente stabiliti dal MIUR; d. eventuali residui del FIS non utilizzati negli anni scolastici precedenti; e. altre risorse provenienti dall’Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro; f. eventuali contributi dei genitori.

Art. 18 – Fondo per la contrattazione integrativa di istituto Come disposto dal DSGA, decreto Prot. N. 3285/B15 del 9.10.2017, il fondo per la Contrattazione Integrativa d’Istituto per l’a.s. 2017/2018 è così costituito: RISORSE Lordo Stato Lordo Dipendente

(ossia Lordo Stato/1,327) Economie ee.ff. precedenti - FIS € 185,98 € 140,15 FIS ex Artt. 84, 85 e 88 vigente CCNL comparto scuola a.s. 2017/2018

€ 53.632,99 € 40.416,72

INDENNITA’ di direzione DSGA - € 6.648,27 - € 5.010,00

Quota derivante dall’Art. 33, comma 2 del vigente CCNL comparto scuola (funzioni strumentali)

€ 7.762,33 € 5.849,53

Quota derivante dall’ Art. 47, comma 2 del vigente CCNL comparto scuola (incarichi specifici ATA)

€ 4.044,25 € 3.047,66

TOTALE disponibile per la contrattazione € 58.977,28 € 44.444,06 di cui docenti 70% di cui ATA 30%

€ 31.110,84 € 13.333,22

Quota retribuzione ore eccedenti € 4.184,98 € 3.153,71

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CAPO II – ATTIVITA’ FINALIZZATE

Art. 19 – Fondi finalizzati 1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 2. Per il presente anno scolastico tali fondi (lordo dipendente) sono pari a:

a. Funzioni strumentali al PTOF: € 5.849,53; b. Incarichi specifici del personale ATA: € 3.047,66.

3. La quota retribuzione ore eccedenti, € 3.153,71, se non sarà sufficiente a coprire tutte le ore eccedenti svolte con la tariffa standard di € 35,00 ad personam per ogni ora di straordinario svolta (salvo casi specifici di completamento cattedra, in cui le ore saranno calcolate proporzionalmente allo stipendio), verrà distribuita decurtando in maniera proporzionale le quote spettanti ai singoli. 4. Le quote in ingresso accreditate dai genitori sono relative al compenso docenti interni per i corsi extracurricolari e facoltativi di latino e di potenziamento di inglese; a questi si applica la tariffa di 35,00 € orari lordo dipendente, quota utilizzata anche per compensare i docenti impegnati in attività di alfabetizzazione destinate ad alunni di recente immigrazione o in attività aggiuntive di educazione fisica (qualora venissero accreditati alla scuola fondi area a forte processo immigratorio e/o fondi finalizzati ad attività complementari di educazione fisica), così come altre attività didattiche extracurricolari retribuite per esempio con fondi finalizzati del Comune. 5. Per finanziare i formatori, anche qualora coincidenti con docenti interni in possesso di titoli/competenze adeguate, si utilizzerà il criterio previsto del D.I 326/1995: 41,32 € orari lordo dipendente, attingendo a voci di capitolo specifiche del bilancio, estranee al MOF. 6. Nel caso di ingaggio di docenti interni come esperti nei corsi PON/FSE, finanziati con fondi europei finalizzati, si applicherà il criterio previsto nei PON/FSE stessi: 70,00 € lordo Stato per i formatori e 30,00 € lordo Stato per i tutor. In caso di supporto organizzativo/gestionale ai PON/FSE da parte di docenti e/o ATA, si compenserà a consuntivo il lavoro svolto, applicando la quota oraria standard (docenti 17,50 € e ATA 14,50 € orari lordo dipendente).

Art. 20 – Funzioni Strumentali all’offerta formativ a 1. Nell’anno scolastico 2017/2018 le Funzioni strumentali (€ 5.849,53 lordo dipendente) saranno assegnate secondo la seguente tabella:

Area d’Intervento N° Docenti Importo totale

PTOF/Qualità 1 € 1.462,38

Raccordo 4 € 1.462,38

ICT 2 € 1.462,38

Inclusione 2 € 1.462,38

2. La distribuzione degli importi tra i docenti FS all’interno di ogni area (docenti già individuati dal DS con determina Prot. N. 2855/A19 del 14 settembre 2017) potrà variare in base all’effettivo impegno documentato a consuntivo. Art. 21 - Incarichi specifici personale ATA 1. Acquisita la proposta del DSGA (Prot. N. 3391/B15 del 16 ottobre 2017), il DS determina il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da

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attivare nell’istituzione scolastica per lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, in coerenza con le attività del PTOF e sulla base delle competenze del personale ATA disponibile. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

INCARICO SVOLGIMENTO DELL’ ATTIVITA’ IMPORTO LORDO

Adempimenti relativi alla sicurezza

Contatti con RSPP per l’aggiornamento annuo del documento programmatico sulla sicurezza, documento di valutazione rischi, atti amministrativi relativi alle prove di evacuazione, controllo e distribuzione assegnazioni relative al piano di primo soccorso ed anti incendio sia per la scuola primaria che secondaria di primo grado, atti amm.vi per svolgimento prove INVALSI.

€ 683,83

Adempimenti relativi agli acquisti di sussidi - MEPA

Supporto amministrativo per i vari acquisti; controllo delle richieste dei docenti, richiesta e comparazione dei preventivi delle ditte, accertamento convenzioni ed utilizzo del MEPA, controllo di regolarità delle fatture, controllo amministrativo sui pagamenti effettuati dalle famiglie che aderiscono alle varie iniziative. Incarico PNSD.

€ 683,83

Coordinamento del servizio del personale ATA – Scuola Secondaria di I grado Monteverdi

Supporto al controllo presenza del personale ed organizzazione del servizio per le eventuali assenze del personale; supporto al controllo che il servizio di pulizia, dei collaboratori scolastici della scuola secondaria “Monteverdi”, venga svolto in modo corretto ed adeguato. Comunicazione alla società incaricata degli orari necessari al servizio di vigilanza. Incarico PNSD.

€ 400,00

Adempimenti connessi all’espletamento dell’offerta formativa

Informazione alle famiglie delle varie attività deliberate nell’ambito del PTOF per la Scuola secondaria di I grado Monteverdi, Organizzazione e controllo circolari, gestione albi, controllo amministrativo sui pagamenti effettuati dalle famiglie che aderiscono alle varie iniziative.

€ 400,00

COLLABORATORI SCOLASTICI

INCARICO SVOLGIMENTO DELL’ ATTIVITA’

Supporto generale alla direzione e segreteria, organizzazione e comunicazioni interne ed esterne

Organizzazione e controllo circolari, gestione albi, servizi esterni (Banca, Uff. Postale, RTS, USR/UST, INPS e quant’altro), organizzazione presenze mensa.

€ 440,00

Reperibilità Supporto alle comunicazioni

Disponibilità alla reperibilità 24/24 in caso di intrusione nella scuola secondaria di I grado Monteverdi. Servizi esterni per raccordo scuola primaria e secondaria. Supporto tecnico e informatico scuola secondaria.

€ 440,00

2. L’importo lordo dipendente (€ 2.167,66) attribuito agli assistenti amministrativi è rapportato alle dimensioni dell’istituto scolastico considerato sotto il profilo della popolazione scolastica (36 classi scuola primaria, 21 classi scuola secondaria). 3. Con decreto successivo alla stipula della Contrattazione d’Istituto il DS formalizzerà l’assegnazione di tali incarichi al personale ATA in possesso dei requisiti stabiliti.

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CAPO III – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 22 – Finalizzazione delle risorse del FIS 1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti. Art. 23 – Criteri per la suddivisione del FIS 1. Le risorse del FIS sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. TOTALE FIS contrattabile per docenti (al netto da quote per funzioni strumentali)

€ 25.261,31 (pari a 1.443 ore non frontali o 721 ore frontali)

TOTA LE FIS contrattabile per ATA (al netto da quote per incarichi specifici)

€ 10.285,56

Art. 24 – Eventuali economie 1. Eventuali economie (quote impegnate ma non utilizzate) confluiranno nella dotazione finanziaria dell’anno successivo, salvo determinate situazioni sotto specificate. Art. 25 – Stanziamenti 1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’art. 22, tenuto conto del PTOF, degli indirizzi del DS, delle commissioni, dei gruppi di lavoro del Collegio Docenti, delle proposte del personale ATA e delle esigenze organizzative, precisato che per ogni commissione sarà compilata specifica scheda per la predisposizione del programma annuale, accedono al FIS per il miglioramento dell’offerta formativa i docenti che hanno comunicato la propria disponibilità ad assumere impegni nell’ambito dei gruppi proposti dal Collegio Docenti e il personale ATA che presta attività per esigenze organizzative non necessariamente oltre il proprio orario di lavoro. Art. 26 – Stanziamenti personale docente 1. Il FIS destinato al personale docente è ripartito tra le aree di attività frontali e non frontali, con una ripartizione tematica. 2. La distribuzione degli importi sarà subordinata all’effettivo impegno documentato e proporzionale all’effettiva presenza in servizio. Le ore pro-capite previste all’interno della stessa area tematica sono infatti indicative: a consuntivo, all’interno della stessa area, sono possibili attribuzioni diverse ai singoli in base all’impegno effettivo. Inoltre, successivamente alla verifica della realizzazione dei progetti e dello svolgimento delle attività previste, si può procedere ad un ulteriore assestamento delle risorse e ad una differente distribuzione delle ore già assegnate anche ad aree differenti: le somme del FIS assegnate e non liquidate confluiranno nel FIS per compensare eventuali attività svolte e documentate con un impegno superiore alle previsioni, e comunque non oltre il 30%. La priorità verrà data alle attività legate all’inclusione degli alunni e alle ICT. 3. L’eventuale impegno extra dei collaboratori del DS verrà bilanciato con il bonus del merito. 4. Le FS che coordinano le commissioni non sono indicate nel prospetto, dato che il compenso per la loro funzione specifica è inclusiva di tutto. Anche nel loro caso, l’eventuale impegno extra verrà bilanciato con il bonus del merito. 5. Per evitare sforamenti, i docenti di strumento compenseranno le ore eccedenti prestate con l’interruzione dell’attività l’ultimo giorno dell’a.s. e il mercoledì precedente le vacanze di Pasqua.

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ATTIVITA’ – ore non frontali - A N° Unità

O.F.

Ore pro-

capite Ore assegnate

quote 17,5/h

Primo collaboratore vicario del DS (già semiesonero 12 ore; plesso con 36 classi)

1 110 110 1925,00

Secondo collaboratore del DS (già semiesonero 12 ore; plesso con 21 classi) 1 60 60 1050,00 Presidenti Consiglio di Interclasse 5 15 75 1312,50 Coordinatori Consiglio di Classe 21 10 210 3675,00 Tutor per docenti neoimmessi in ruolo 2 10 20 350,00 Animatore Digitale 1 20 20 350,00 Presidio di pronto soccorso tecnico 1 25 25 437,50 Team Digitale 3 15 45 787,50 Supporto tecnologico Monteverdi 1 15 15 262,50 GLI 5 4 20 350,00 Commissione inclusione BES-DSA-NAI-DVA 4 15 60 1050,00 Commissione PTOF/Curricolo Verticale 6 15 90 1575,00 Commissione RAV/PdM 4 10 40 700,00 Commissione biblioteca Novaro-Ferrucci 3 10 30 525,00 Commissione scienze Novaro-Ferrucci 1 10 10 175,00 Commissione continuità e formazione classi prime Novaro-Ferrucci 2 20 40 700,00 Referente INVALSI 1 5 5 87,50 Referente Bullismo 1 15 15 262,50 Referente CONI Novaro-Ferrucci 1 15 15 262,50 Referenti nuoto Novaro-Ferrucci 2 10 20 350,00 Referente arte Novaro-Ferrucci 1 15 15 262,50 Referente zainetto Novaro-Ferrucci 1 15 15 262,50 Referente orto Novaro-Ferrucci 1 15 15 262,50 Referente pedibus e Siamo nati per camminare Novaro-Ferrucci 1 15 15 262,50 Coordinamento attività di laboratorio Novaro-Ferrucci 3 20 60 1050,00 Progettazione attività di laboratorio Novaro-Ferrucci 5 15 75 1312,50 Referente eventi Monteverdi 1 5 5 87,50 Commissione eventi Monteverdi 4 4 16 280,00 Referente salute Monteverdi 1 10 10 175,00 Commissione salute Monteverdi 8 4 32 560,00 Referente musica/strumento Monteverdi 1 12 12 210,00 Commissione musica/strumento Monteverdi 4 8 32 560,00 Commissione orario Monteverdi 2 25 50 875,00

TOTALE 1277 22347,50

ATTIVITA’ – ore frontali (solo Monteverdi) - B N° Unità

O.F.

Ore pro-

capite Ore assegnate

quote 35/h

ConsigliaMI 3 5 15 525,00 Bullismo 1 6 6 210,00 Kangourou matematica 2 3 6 210,00 Eventi e musica 13 4 52 1820,00 Teatro 1 4 4 140,00 TOTALE 83 2905,00

TOTALE A + B = 25252,50

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Art. 27 – Stanziamenti personale ATA 1. Per il personale ATA sono individuate le seguenti attività, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

COMPENSI PER ASSISTENTI AMMINISTRATIVI COMPENSO

ORARIO

LORDO

ORE IMPORTO DIP.

Ore straordinarie per evenienze varie 80 1.160,00€ 14,50€ Intensificazione per sostituzione colleghi assenti 36 522,00€ (6 ore x 6 ass.ti amm.vi)Supporto amministrativoal PTOF per adempimenti amm.vi relativi forfait 500,00€ all'organizzazione delle gite scolastiche della scuola primaria e secondariaAddetta al magazzino del materiale di igienico-sanitario , gestione informatica forfait 500,00€

dei contratti, adempimenti amm.vi per stato giuridico del personale TOTALE 116 2.682,00€

COMPENSI PER COLLABORATORI SCOLASTICI COMPENSO

ORARIO

LORDO

ORE IMPORTO DIP.

Ore straordinarie per evenienze varie 195 2.437,50€ 12,50€ Intensificazione per sostituzione colleghi assenti 360 4.500,00€ ( 20 ore x 18 Collab. Scolastici)Supporto nel coordinamento servizio dei collaboratori forfait 500,00€ e nell'organizzazione del servizio di puliziaSupporto alla didattica, distribuzione sussidi didattici forfait 166,06€

TOTALE 555 7.603,56€ 2. Le ore di intensificazione per la sostituzione dei colleghi assenti verranno rapportate alla presenza in servizio e decurtate in proporzione per assenze superiori a 15 giorni. 3. A causa dell’esiguità dei fondi, le ore straordinarie eccedenti rispetto alle somme stanziate sono recuperate durante le chiusure prefestive o con i riposi compensativi. 4. Una eventuale (anche se altamente improbabile) economia delle ore straordinarie andrà ad implementare l’intensificazione per la sostituzione dei colleghi assenti. Art. 28 – Conferimento degli incarichi 1. Dopo la stipula del contratto d’Istituto, il DS conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 2. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento. 3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. Art. 29 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA 1. Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi. 2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

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TITOLO QUINTO

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 30 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o viene scelto tra il personale dell’istituto disponibile in possesso delle necessarie competenze. Una volta designato, il RLS può restare in carica 3 anni e deve essere appositamente formato. 2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto. 3. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito, anche alla luce dei risultati dell’indagine periodica SLC (stress da lavoro correlato). 4. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. Art. 31 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 1. Il RSPP è designato dal DS tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all’assunzione della funzione, ovvero all’esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale. Art. 32 – Figure sensibili e ASPP 1. Tra il personale interno alla scuola sono individuate le figure sensibili di “addetto al primo soccorso” e “addetto al primo intervento sulla fiamma”, formate attraverso specifico corso. 2. Coordinano i rapporti tra RSPP, dirigenza e scuola due figure ASPP nominate e appositamente formate: una per ogni plesso. 3. Le ASPP, con la supervisione di DS e RSPP, hanno redatto il piano d’emergenza e di evacuazione dei plessi da loro presidiati; tale piano di evacuazione è esposto ad ogni piano. Art. 33 – Formazione obbligatoria lavoratori 1. La formazione base di 12 ore è obbligatoria per tutti i lavoratori, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 81/2008 (procedure descritte nell’Accordo Stato-Regioni in vigore dal 26.01.2012), e deve essere richiamata ogni 5 anni.

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TITOLO SESTO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 – Variazione delle situazioni e clausola di salvaguardia finanziaria 1. Nel caso in cui pervengano nella disponibilità dell’istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli oggetto della stipula del presente accordo, ne sarà data immediata comunicazione e su di essi sarà effettuata contrattazione. 2. Nel caso in cui si renda necessario, per comprovati motivi, effettuare attività oltre quelle previste, e senza che vi sia copertura finanziaria per la corresponsione di quanto dovuto, si procederà alla revisione del piano delle attività reperendo le risorse finanziarie necessarie attraverso la diminuzione degli impegni di spesa già previsti. 3. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il DS può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa. Art. 35 – Natura premiale della retribuzione accessoria 1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica. 2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 3. L’informazione successiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il FIS e con le altre risorse pervenute nella disponibilità dell’Istituto sarà fornita nel mese di giugno 2018. Milano, 30.11.2017 Letto, approvato e sottoscritto

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico, Dr.ssa Maria Giaele Infantino ……………………………………………………

PARTE SINDACALE RSU SNALS Gerarda Mileto …………………………………………………… RSA FLC-CGIL Salvatore Speranza …………………………………………………… RSA SNALS-CONFSAL Roberta Glavina ……………………………………………………

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APPENDICE

INFORMAZIONE SUI CRITERI DI ASSEGNAZIONE, ORGANIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL LAVORO

L’Istituto comprensivo “Piazza Sicilia”, Milano, comprende due ordini di scuola (primaria e secondaria di I grado), con due punti di erogazione del servizio (scuola primaria “Novaro-Ferrucci”, piazza Sicilia 2, che è anche sede legale dell’istituto comprensivo, con la presenza degli uffici; scuola secondaria di I grado “Monteverdi”, via Vittoria Colonna 42). La popolazione scolastica è di circa 1400 alunni distribuiti su 57 classi (circa 870 scuola primaria, 36 classi; circa 530 scuola secondaria di I grado, 21 classi). In organico di diritto i posti personale docente sono 117 e quelli personale ATA sono 25 (18 CS e 7 AA). A questi numeri in organico di fatto si aggiungono 6 posti di sostegno personale docente e uno spezzone 18 ore di collaboratore scolastico.

TITOLO I PERSONALE DOCENTE

Art. 1 – Assegnazione personale docente alle classi 1. L’assegnazione dei docenti alle classi è prerogativa del DS, informata la RSU e tenuto conto dei criteri di massima formulati dal Collegio Docenti. 2. In caso di contrazione di posti si utilizzerà la graduatoria di Istituto per i docenti interessati. 3. La continuità didattica è il criterio prioritario per l’assegnazione dei docenti di ruolo alle classi, salvo situazioni di verificata incompatibilità e salvo sopravvenute esigenze organizzative non altrimenti risolvibili. 4. Sulle classi prime della scuola primaria, laddove possibile, si cercherà di assegnare ad ogni sezione almeno un insegnante di ruolo con un monte-ore significativo. 5. Per l’assegnazione di un docente a un gruppo classe si terrà conto delle specifiche competenze certificate, delle esperienze professionali accertate e delle capacità di gestione e relazionali.

Art. 2 - Orario di lavoro Scuola Primaria: 22 ore settimanali di lezione;

2 ore settimanali di programmazione educativo-didattica; fino a 40 ore annuali per programmazione, verifica, distribuzione delle schede di valutazione, Collegi docenti; fino a 40 ore annuali per Consigli di Interclasse.

Scuola Secondaria: 18 ore settimanali di lezione fino a 40 ore annuali massime per programmazione, verifica, distribuzione delle schede di valutazione, Collegi docenti; fino a 40 ore annuali per Consigli di Classe.

1. Nella scuola secondaria le lezioni hanno durata effettiva di 55 minuti. Il residuo è calcolato ad

personam e, mediante una “banca-ore”, viene utilizzato dai docenti per svolgere attività di recupero e potenziamento (o altro, come partecipazione a open-day, feste, ecc., in base a criteri definiti dal collegio docenti), secondo il principio della riqualificazione dell’orario.

2. La durata massima dell’orario di lavoro giornaliero è fissata in ore 6 di effettiva docenza curricolare per la scuola primaria e 5 ore di effettiva docenza curricolare per la scuola secondaria; normalmente l’impegno orario quotidiano (docenza e attività funzionali all’insegnamento) non deve superare le 8 ore giornaliere, salvo che nel caso di programmazione prolungata per la scuola primaria, dove si può arrivare fino a 9 ore. In casi di necessità, e

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comunque soltanto in accordo col docente disponibile, si può derogare alla norma delle 5 o 6 ore di docenza curricolare, per consentire il funzionamento delle attività didattiche.

3. L’eventuale articolazione flessibile dell’orario su base pluri-settimanale e nell’arco dell’anno scolastico non comporta il superamento delle 8 ore giornaliere ed è disposta su richiesta del personale interessato. Eventuali variazioni all’orario di servizio e/o di insegnamento sono autorizzate dal DS o dai Collaboratori del DS delegati.

4. I docenti di scuola secondaria che, lavorando su molte classi, rischiano di eccedere sistematicamente le 40 ore di Consigli di Classe, sono tenuti e organizzarsi a turno per evitare lo sforamento, che, qualora avvenisse, visti i termini di questo accordo, è da intendersi su base volontaria.

5. I docenti che lavorano part-time (o che hanno una cattedra a scavalco con altra scuola) partecipano alle riunioni in maniera proporzionale al loro monte-ore interno, presentando al DS ad inizio a.s. un piano organizzativo.

6. I docenti della primaria che, partecipando a varie uscite didattiche, accumulano ore eccedenti, le recuperano nei momenti indicati nel piano annuale delle attività fino a un massimo di 14 ore.

Art. 3 - Orario delle lezioni 1. Ferme restando le competenze in materia di redazione dell’orario delle lezioni, si terrà conto

delle richieste presentate dai docenti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 104/1992 e dalla legge 1204/1971.

2. L’orario settimanale delle lezioni è articolato in 5 giorni: ciascun docente dispone del sabato quale giorno libero settimanale.

3. Il personale docente per particolari esigenze può fruire di articolazione flessibile dell’orario di insegnamento (per esempio la turnazione al venerdì nella scuola primaria) e di cambi di orario concordati con i colleghi, previo assenso del DS o dei Collaboratori del DS delegati.

Art. 4 - Orario delle riunioni 1. Le riunioni previste nel piano delle attività si svolgono nei giorni e secondo le modalità indicate

dal piano annuale delle attività disposto con determina dirigenziale dal DS sentito il Collegio Unitario Docenti (Prot. N. 3067/B17 del 25 settembre 2017).

2. Le riunioni ordinarie, che durante il periodo di sospensione delle lezioni potranno tenersi anche in orario antimeridiano con inizio non precedente alle ore 8.00, normalmente iniziano non prima delle ore 14.30 per la scuola secondaria e non prima delle ore 16.30 per la scuola primaria, terminando non oltre le ore 20.00. La durata massima di una riunione, salvo eccezionali esigenze, è fissata in ore 3.

3. Normalmente il sabato non hanno luogo riunioni, salvo eventuali attività connesse a scrutini e/o esami.

4. Le riunioni settimanali di programmazione dei docenti di scuola primaria sono gestite in maniera flessibile su pianificazione plurisettimanale: hanno durata di due o tre ore (16.45/18.45 o 16.45/19.45), come da calendario, e si svolgono di norma il lunedì. In caso di necessità di altre riunioni collegiali per il lunedì, la programmazione è spostata al martedì o in altro giorno utile.

5. Eventuali variazioni al calendario delle attività collegiali definito all’inizio dell’anno scolastico dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 3 giorni rispetto alla data stabilita per la riunione per la quale si intende variare la data di effettuazione. Analogamente dovrà essere comunicato con almeno 5 giorni di preavviso lo svolgimento di una riunione non prevista nel calendario, salvo ovviamente motivi eccezionali.

Art. 5 - Attività con famiglie 1. I tempi e i modi del ricevimento individuale delle famiglie da parte degli insegnanti sono definiti

dal Collegio Docenti. Generalmente i colloqui hanno cadenza periodica, previo appuntamento, con prassi specifiche per scuola primaria e scuola secondaria.

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2. Al termine degli appuntamenti, o in mancanza di colloqui fissati, non sussiste obbligo per gli insegnanti di fermarsi ulteriormente a scuola.

Art. 6 - Casi particolari di utilizzazione 1. In caso di sospensione della lezione nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche, profilassi,

eventi eccezionali, i docenti potranno essere utilizzati per sostituire i colleghi assenti nel rispetto del proprio orario di lavoro settimanale, per vigilanza e per attività diverse dall’insegnamento (purché precedentemente deliberate). Previo accordo, è consentito modificare l’orario.

2. Nel periodo intercorrente tra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti potranno essere utilizzati solo per attività diverse dall’insegnamento precedentemente deliberate dal Collegio Unitario Docenti.

Art. 7 - Vigilanza Come da CCNL, tutti i docenti della prima ora sono tenuti a essere in aula ad accogliere gli alunni cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, garantendo così la vigilanza sull’ingresso. Questi cinque minuti fanno parte delle attività funzionali e quindi sono dovute. L’emanazione di altre indicazioni specifiche tramite circolare è prerogativa del DS. Art. 8 - Sostituzione dei docenti assenti Premessa: è possibile chiamare un supplente dalle graduatorie di istituto nei seguenti casi:

• primaria: su assenze di almeno due giorni, anche per un solo giorno, escludendo il primo; • secondaria: per un’assenza di almeno 15 giorni, escludendo il primo giorno.

Se non si verificano le suddette condizioni, il docente assente è sostituito nella propria classe secondo questo ordine di priorità:

1) da docenti tenuti al recupero di ore di permesso breve (o, nel caso della scuola secondaria, docenti che hanno a disposizione moduli orari residui), prioritariamente sulla propria classe, ma anche su altre classi qualora necessario nell’interesse generale della scuola; 2) tramite cambi orari proposti dagli insegnanti stessi, organizzati con chiarezza, documentati e autorizzati dalla direzione; 3) da docenti già presenti in orario per attività didattiche (compresenze/contemporaneità; docenti di sostegno sulla stessa classe di titolarità; docenti di sostegno su classi diverse da quelle di titolarità solo se assente alunno DVA); 4) da docenti disponibili a effettuare ore eccedenti il proprio orario di servizio secondo i seguenti criteri:

a) docenti di classe che abbiano dichiarato la propria disponibilità; b) altri docenti che abbiano dichiarato la propria disponibilità;

5) solo in casi eccezionali, come previsto dalla normativa (Nota Ministeriale Prot. N. 9839, 8.11.2010), da docenti di sostegno compresenti e comunque operanti su casi non gravi, effettuando eventualmente anche opportuni cambi/adattamenti di orario, specie se tali insegnanti sono contitolari di due o più classi; 6) solo in casi eccezionali, da docenti di classe compresenti con l’insegnante di sostegno (l’insegnante di sostegno resta in classe e il docente di classe sostituisce l’assente in altra classe).

N.B.: Per i primi giorni di scuola, quando ancora il personale non è al completo, si adatta momentaneamente l’orario per tamponare le emergenze. Art. 9 - Aggiornamento 1. Anche alla luce del Piano nazionale per la formazione dei docenti 2016-2019 si segnala che è

prioritaria la partecipazione a iniziative di formazione e aggiornamento promosse dalla scuola, da Enti autorizzati, Ambito territoriale 22, INDIRE, Università, associazioni professionali attinenti al proprio profilo professionale ambito di insegnamento. Nel PTOF dell’IC “Piazza Sicilia” sono indicate 20 ore come quota minima annuale di partecipazione alla formazione, di cui si sottolinea l’importanza imprescindibile.

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2. Ci sono varie occasioni di formazione in orario compatibile con il servizio scolastico. In ogni caso, qualora il personale docente debba/intenda fruire dei 5 giorni di permesso per aggiornamento e formazione, è sostituito con supplenze brevi ai sensi della vigente normativa. In caso di numerose richieste di permessi per formazione nello stesso giorno, di norma non verranno autorizzati più di tre docenti dello stesso plesso in contemporanea e la concessione seguirà i seguenti criteri: a) corsi approvati dal MIUR e/o Università, e agenzie accreditate; b) docente che sia titolare di funzione strumentale corrispondente; c) docente referente per l’attività cui è rivolta la formazione; d) eventuali accordi di sostituzione tra i docenti e) minor numero di giorni fruiti nel corso dell’anno.

Art. 10 – Permessi e ferie 1. Per i permessi (richiesta, sempre motivata; fruizione) vale quanto previsto dal CCNL vigente,

compatibilmente con le esigenze di funzionamento della scuola e di sicurezza degli alunni. 2. La concessione di ferie durante il periodo delle lezioni (6 giorni) è a discrezionalità del DS, come

previsto dal CCNL. Solitamente non verranno concesse ferie per periodi prolungati in concomitanza di ponti, festività o accumulandole ad altri permessi ottenuti, salvo casi eccezionali opportunamente documentati. Si ricorda che la fruizione di ferie non può comportare oneri per lo Stato. Ciò implica un’opportuna organizzazione interna di cui chi chiede ferie è tenuto a farsi carico.

3. Per questioni organizzative, è opportuno che la fruizione delle ferie per chi ha il contratto al 30 giugno avvenga soprattutto tra il termine delle lezioni e il 30 giugno. Invece il personale a tempo determinato con contratto fino al termine delle lezioni potrà fruire di tutti i giorni di ferie maturati nell’a.s. entro la risoluzione del contratto, previa richiesta al DS per consentire l’organizzazione delle sostituzioni.

TITOLO II PERSONALE ATA

Art. 11 - Criteri generali Il personale ATA, ai fini della piena realizzazione del PTOF e per garantire all'utenza il massimo accesso possibile ai servizi amministrativi, sarà utilizzato, per tutto l'arco della giornata, dalle 7:30 alle 19.00, facendo uso degli strumenti della flessibilità oraria e del servizio organizzato su cinque giorni settimanali. L’orario di lavoro viene di norma stabilito per l’intero anno scolastico. Nella definizione dell'orario si tiene conto delle necessità di servizio e, sempre che siano compatibili, delle esigenze dei lavoratori. L'orario normale deve assicurare, per quanto possibile, la copertura di tutte le attività didattiche previste dal curricolo obbligatorio, dei servizi organizzati dal Comune e di tutte le riunioni degli OOCC. Art. 12 - Settori di lavoro 1. I settori/compiti/responsabilità sono definiti in modo tale da assicurare un'equa ripartizione del

lavoro tra le diverse unità di personale della stessa qualifica. 2. L'assegnazione ai settori/compiti vale di norma per l'intero anno scolastico. 3. Nell'assegnare i settori/compiti, si tiene conto delle diverse professionalità. Art. 13 - Chiusura prefestivi 1. Nei periodi di interruzione dell'attività didattica, tenuto conto del PTOF e nel rispetto delle

attività didattiche programmate dagli OOCC, è consentita la chiusura prefestiva dell'istituzione

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scolastica. Detta chiusura non è attuabile durante i periodi in cui siano previste attività programmate dagli OOCC, nonché in concomitanza con gli esami.

2. La chiusura della scuola è disposta dal DS, visto il PTOF e sentito il DSGA, ed è oggetto di deliberazione da parte del Consiglio d’Istituto.

3. Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate entro luglio mediante uscita posticipata o anticipata (1-2 ore in più al giorno) e/o rientri pomeridiani;

4. A richiesta e previa autorizzazione del DS, sentito il DSGA, il personale interessato può estinguere il debito di lavoro dovuto alla chiusura prefestiva, anche con giorni di ferie o festività soppresse, qualora non avesse un monte ore sufficiente a coprire tali giorni di recupero.

5. Nel mese di luglio, così come nei periodi di sospensione dell’attività didattica, l’orario di servizio sarà solo antimeridiano e limitato alla fascia oraria 7.30 - 14.30; nel mese di agosto l’orario di servizio sarà solo antimeridiano e limitato alla fascia oraria 8.00 - 14.00.

Art. 14 - Permessi brevi 1. Ad integrazione ed a conferma di quanto previsto in merito all'art. 19 del CCNL 27.11.2007, le

parti concordano che detti permessi sono autorizzati dal DS, su parere del DSGA, purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio in rapporto alle attività programmate.

2. Salvo motivi imprevedibili ed improvvisi, i permessi brevi devono essere richiesti almeno il giorno prima. In caso di più richieste, al fine di salvaguardare il numero minimo di personale, i permessi saranno concessi secondo l'ordine di presentazione delle relative richieste, salvo casi di assoluta motivata urgenza e necessità.

Art. 15 - Ferie 1. I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL e spettanti per ogni anno scolastico

possono essere goduti anche in modo frazionato, in più periodi, purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio.

2. Le ferie spettanti per il personale a tempo determinato per ogni a.s. devono essere godute entro il 31 agosto, e, per motivi organizzativi, devono essere suddivisi nell'arco dell'anno a cui si riferiscono. Per il personale a tempo indeterminato le ferie non godute possono essere usufruite entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo.

3. La richiesta per usufruire di giorni di ferie deve essere presentata al DS almeno 5 giorni prima. I giorni di ferie sono concessi dal DS, sentito il DSGA, compatibilmente con le esigenze di servizio e salvaguardando il numero minimo di persone in servizio.

4. Le ferie estive, della durata di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, possono essere usufruite nel periodo dal 1.7 al 31.8 di ciascun anno. La relativa richiesta dovrà essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno e il DS avrà cura di rispondere entro 30 giorni dal termine di presentazione della richiesta. Al personale che non presenterà domanda entro il termine stabilito, le ferie verranno assegnate d'ufficio. La richiesta di ferie relative al periodo natalizio dovrà essere presentata entro il 20 novembre e il DS avrà cura di rispondere entro 15 giorni dal termine di presentazione della richiesta. La richiesta di ferie relativa al periodo pasquale dovrà essere presentata 30 giorni prima del periodo richiesto e il DS avrà cura di rispondere entro 15 giorni dal termine di presentazione della richiesta.

5. Il mese di agosto il plesso Monteverdi verrà chiuso ed il relativo personale ATA presterà servizio presso il plesso Novaro-Ferrucci.

6. Il numero di presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi nel periodo dal 15 luglio al 31 agosto sarà di 2 AA e 3 CS. In particolare, durante la settimana di Ferragosto i servizi minimi saranno garantiti con la presenza di 1 AA e 1 CS. I servizi nel periodo Natalizio e Pasquale dovranno essere salvaguardati da un adeguato numero di presenze.

7. Nel caso in cui le richieste di ferie e festività DSGA sentirà la disponibilità del personale interessato, per ogni profilo, a modificare volontariamente le richieste. Se la situazione di impossibilità continuerà a permanere, si utilizzerà un criterio di rotazione tenendo conto delle ferie fruite negli anni scolastici precedenti ed in ultimo, in caso di impossibilità ad evadere tutte

CONTRATTO INTEGRATIVO I.C. “Piazza Sicilia”, Milano, a.s. 2017/18 – IPOTESI SOTTOSCRITTA – 30.11.17 Pagina 22 di 22

le richieste, si ricorrerà al sorteggio; prioritariamente sarà adottato il sistema della distribuzione a ciascuno dei 15 giorni previsti dal CCNL. In caso di ulteriore impossibilità sarà adottato il sistema della rotazione annuale. Successivamente il DSGA renderà noto il piano delle ferie entro 15 giorni.

8. Il DSGA, su richiesta degli interessati, previa autorizzazione del DS, può rendere possibile lo scambio del turno di ferie tra il personale dello stesso profilo e qualifica e/o anche il periodo concordato. Il DS, su richiesta del DSGA, può variare d'ufficio il piano delle ferie per motivate esigenze di servizio. L'eventuale rifiuto del DS alla concessione delle ferie richieste deve risultare da provvedimento adeguatamente motivato entro i termini stabiliti. La mancata risposta negativa entro i termini sopra indicati equivale all'accoglimento dell'istanza.

Art. 16 - Permessi per motivi familiari e personali I permessi per motivi personali o familiari, previsti dal CCNL 27.11.2007, devono di norma essere richiesti almeno 3 giorni prima. Per casi imprevisti il DS vaglierà caso per caso. Art. 17 - Aggiornamento professionale Va favorito in ogni modo l'aggiornamento professionale del personale, salvo imprescindibili esigenze di servizio. Le prestazioni aggiuntive al di fuori di quelle previste dai progetti devono essere oggetto di formale incarico. Art. 18 - Utilizzazione del personale in attività che implicano la flessibilità del servizio Per la realizzazione di attività che implicano la flessibilità dell'orario, il DS sentirà la disponibilità del personale interessato. Nel caso in cui non sia possibile trovare una soluzione alternativa e ciò sia oggettivamente comprovato, il DS potrà ricorrere all'obbligo di adozione di un orario flessibile; in tal caso il DS è tenuto a fornire il preavviso con anticipo pari a giorni 2. Art. 19 – Sostituzione colleghi assenti 1. In merito alle assenze brevi, la legge 107/2015 impedisce la sostituzione di un AA assente, salvo

una riduzione estrema del personale. 2. Il CS assente, invece, compatibilmente con le risorse disponibili, è così sostituito:

• assenza di N. 1 collaboratore scolastico: sostituzione con personale supplente solo a partire dall’ottavo giorno di assenza, come previsto dalla legge 107/2015;

• assenza contemporanea di almeno N. 2 collaboratori scolastici nello stesso plesso: sostituzione con personale supplente non solo a partire dall’ottavo giorno di assenza, come previsto dalla legge 107/2015, ma anche a partire dal primo giorno di assenza, in deroga eccezionale a quanto disposto dalla legge. E’ stato valutato da DS e RSU/RSA che altrimenti si correrebbe il rischio di “interruzione di pubblico servizio” (reato punibile ai sensi nell’articolo 340 del Codice Penale), non riuscendo a garantire l’apertura e la sorveglianza adeguata nei plessi.

Per altri aspetti inerenti il mansionario e tutto quanto riguarda il personale ATA si rimanda infine al “Piano di lavoro del personale ATA” a.s. 2017/2018 presentato dal DSGA (Prot. N. 2798/B10 del 12 settembre 2017). Milano, 30.11.2017

PARTE PUBBLICA Il Dirigente Scolastico, Dr.ssa Maria Giaele Infantino ……………………………………………………

PARTE SINDACALE RSU SNALS Gerarda Mileto …………………………………………………… RSA FLC-CGIL Salvatore Speranza …………………………………………………… RSA SNALS-CONFSAL Roberta Glavina ……………………………………………………