Introduzione al bilancio d’esercizio - 1 - strutture di... · La valutazione del capitale...

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Introduzione al bilancio d’esercizio

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Introduzione al bilancio d’esercizio

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I valori contabili si dividono in: •  fonti; •  impieghi.

Essi vengono convenzionalmente separati fra: •  valori consumati, imputati al conto economico; •  valori in essere o in rimanenza, imputati a stato

patrimoniale.

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•  La valutazione delle voci di bilancio consiste nel definire quali valori sono stati consumati e quali valori sono ancora in essere.

•  Questa divisione non rispecchia "perfettamente" la realtà aziendale, ma è comunque necessaria per poter definire i risultati dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Definizione di reddito: l'incremento che il capitale subisce per effetto della gestione.

Pertanto: capitale t0 + reddito = capitale t1

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Se il reddito è riferito all'intera vita dell'azienda, si definisce "reddito globale" o "reddito totale".

Il calcolo del "reddito globale" si effettua con due diversi procedimenti: •  il procedimento sintetico, dato dalla differenza fra capitale

finale e capitale iniziale; •  procedimento analitico, dato dalla differenza fra i ricavi e i

costi di ciascun esercizio.

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La determinazione analitica del reddito di ciascun esercizio è: •  astratta, perché per la sua determinazione la gestione dell'azienda,

unitaria nel tempo, viene suddivisa fra più esercizi. Si spezzano così i legami fra le operazioni di ciascun esercizio, solo per determinare il risultato di ciascun singolo periodo;

•  ipotetica, perché dipende dalle ipotesi assunte dal redattore di bilancio circa la gestione futura;

•  convenzionale perché si basa su convenzioni, cioè su ipotesi largamente accettate dagli operatori (ad esempio, l'ipotesi della costanza del valore economico della moneta);

•  nominale, perché derivando da astrazioni, ipotesi e convenzioni, la misura monetaria non è mai un dato effettivo, ma nominale.

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Esempio della volatilità dei presupposti su cui si basa la determinazione del reddito: il passaggio dalle valutazioni basate sul costo storico alle valutazioni fondate sul fair value, che abbandonano il concetto tendenzialmente di "reddito distribuibile" a favore di quello di "reddito prodotto". Il reddito dell'esercizio è intuitivamente un valore unico ma, a seconda delle convenzioni adottate, viene espresso da due importi fra loro profondamente diversi.

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In base alle convenzioni adottate nelle valutazioni di bilancio si identificano tre figure di capitale: •  il capitale di funzionamento o di esercizio o di

bilancio; •  il capitale economico; •  il capitale di liquidazione.

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Il capitale di funzionamento è una figura convenzionale del patrimonio, perché si basa sulle convenzioni che regolanbo la determinazione del reddito di ciascun esercizio. Pregi: è facilmente determinabile, senza necessità di valutazioni peritali, sulla base delle stime previste per la redazione del bilancio. Difetti: non tiene conto di elementi fondamentali, quali l'avviamento originario [avviamento frutto di valutazione e non acquisito a titolo oneroso], l'organizzazione dell'impresa nonché i plusvalori latenti nelle voci del passivo [per esempio fondi correttamente accantonati con prudenza]. Tali elementi non possono essere iscritti in bilancio poiché la determinazione del reddito è limitata dal principio di prudenza.

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Il capitale economico è generalmente determinato in occasione di operazioni d'azienda straordinarie (fusioni, scissioni, cessioni, conferimenti, ecc...), vedi programma del corso su operazioni straordinarie. Pregi: è un valore unico e univoco, determinato in funzione delle prospettive di redditività futura, nonché dalle alternative di investimento con pari gradi di rischio (che influiscono sul tasso di capitalizzazione impiegato per la valutazione). Esprime l'effettivo valore dell'azienda, anche ai fini della sua cessione. Difetti: la sua determinazione è troppo onerosa perché questo valore possa essere calcolato ad ogni chiusura di bilancio d'esercizio. La valutazione del capitale economico comunque è posta in atto soltanto in occasioni straordinarie che giustifichino l'impiego dei mezzi necessari. INCLUDE VALORI PIÙ SOGGETTIVI DI QUELLI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO , IN PARTICOLARE ACCETTA DI INSERIRE UTILI RAGIONAVOLMENTE STIMATI, MA NON ANCORA REALIZZATI (si allenta quindi il PRIN. DI PRUDENZA) Inoltre, il capitale economico non è comunque in grado di esprimere il valore "finale" della cessione d'azienda, ma solo un valore teorico: infatti il valore effettivo e definitivo di cessione dell'azienda dipende in effetti dalla trattativa fra le parti contraenti.

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Il capitale di liquidazione: è il valore del patrimonio aziendale nell'ipotesi che si preveda la cessazione dell'attività tipica e che si ipotizzi il realizzo per stralcio delle singole attività e l'estinzione conseguente delle passività. La liquidazione "per stralcio" è il presupposto essenziale alla base del capitale di liquidazione: infatti, se l'azienda fosse ceduta come "bene unitario in funzionamento" bisognerebbe fare riferimento al valore del capitale economico (come sopra definito). Il capitale di liquidazione non ha alcun legame con il reddito d'esercizio poiché si basa sul presupposto della dissoluzione dell'azienda.

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Capitale economico ≥ capitale di funzionamento ≥ capitale di liquidazione

NB: attualmente si può vedere il caso molto

particolare e allarmante di società quotate con un valore di borsa largamente inferiore al capitale

netto di bilancio

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La dottrina aziendale e la prassi nazionale e internazionale hanno studiato molteplici forme e strutture di bilancio. Le voci di bilancio devono essere rappresentate secondo una struttura organica al fine di fornire una migliore informazione circa le condizioni aziendali. Infatti, se ciascuna voce di stato patrimoniale o di conto economico fosse esposta in ordine casuale e disordinato rispetto alle altre, i lettori di bilancio non sarebbero in grado di cogliere le informazioni in modo organico e di rielaborarle al fine di essere in grado di esprimere un giudizio: si violerebbe così il principio di chiarezza

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L'esposizione organica delle voci di bilancio consente non solo di valutare meglio le condizioni aziendali ma anche di effettuare due tipi di comparazioni: •  comparazione spaziale: i dati di bilancio riferiti ad un'impresa

e ad un determinato esercizio vengono confrontati con i dati di bilancio di altre imprese, anch'essi riferiti al medesimo esercizio;

•  comparazione temporale: i dati di bilancio riferiti ad un'impresa e ad un determinato esercizio vengono confrontati con i dati di bilancio della stessa impresa, riferiti agli esercizi precedenti.

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Lo stato patrimoniale deve esporre la situazione patrimoniale e la situazione finanziaria dell'azienda, con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio. Può presentarsi in due forme: - a sezioni divise e contrapposte; - scalare.

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Con la forma a sezioni divise e contrapposte si evidenziano distintamente gli impieghi (attività) e le fonti (passività) in essere in un determinato istante (ad esempio, se il bilancio è annuale, alla data di chiusura dell'esercizio). Con la forma scalare si evidenziano alcuni risultati di sintesi (ad esempio, il capitale circolante netto) che si formano progressivamente nell'esposizione progressiva delle voci di bilancio. Normalmente è preferita la forma a sezioni divise e contrapposte poiché rappresenta la contrapposizione fra fonti e impieghi; al contrario, la forma scalare perde di vista tale importante contrapposizione, senza fornire in alternativa informazioni altrettanto rilevanti.

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La struttura dello stato patrimoniale rappresenta invece la modalità e l’ordine di presentazione delle voci contabili. La dottrina ha elaborato tre tipi di struttura: •  contabile; •  economica; •  finanziaria.

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Nella struttura di tipo contabile, le eventuali poste rettificativa dell’attivo sono evidenziate in voci distinte del passivo. Nella struttura di tipo economico e nella struttura di tipo finanziario le poste rettificative dell’attivo sono portate in diretta diminuzione delle corrispondenti voci da rettificare.

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La struttura economica si differenzia da quella finanziaria per il diverso modo di distinguere le fonti e gli impieghi. FONTI La struttura economica distingue le fonti con esclusivo riferimento alla provenienza (fonti interne ed esterne; fonti proprie e di terzi) La struttura finanziaria tiene conto della durata delle fonti stesse, ossia del tempo della loro esigibilità.

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IMPIEGHI La struttura economica distingue gli impieghi in relazione alla loro destinazione. La struttura finanziaria tiene conto della durata degli impieghi stessi, ossia del grado di liquidità.

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ATTIVO  Valori  economici  a,vi  (immobilizzazioni  lorde,  scorte,  riscon5  a,vi)  Valori  numerari  e  finanziari  (liquidità,  credi5  di  funzionamento  e  di  finanziamento,  ratei  a,vi)  (perdita  di  esercizio)      PASSIVO  Capitale  ne>o  (capitale,  riserve  e  u5le)  Valori  numerari  e  finanziari  (debi5  di  funzionamento  di  finanziamento,  ratei  passivi)  Valori  economici  (riscon5  passivi)  Poste  re,fica5ve  dell'a,vo  (fondi  ammortamento  e  fondi  svalutazione)  

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ATTIVO  (criterio  della  des4nazione,  considerato  per  masse)  Immobilizzazioni  ne>e  Capitale  circolante  lordo  o  disponibilità    (scorte,  credi5,  liquidità,  al  ne>o  delle  poste  re,fica5ve)      PASSIVO  (criterio  della  provenienza)  Fon5  proprie  esterne  (capitale  conferito  e  riserve  di  capitale)  Fon5  proprie  interne  (autofinanziamento:  u5li  e  riserve  di  u5li)  

Fon5  di  terzi  (debi5  di  funzionamento  e  di  finanziamento,  a  breve,  a  medio  e  a  lungo  termine)  

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ATTIVO  (criterio  della  liquidità,  considerato  per  singoli  elemen4)  Inves5men5  fissi  ne,  Capitale  circolante  lordo  (scorte,  credi5,  liquidità,  al  ne>o  delle  poste  re,fica5ve)      PASSIVO  (criterio  dell’esigibilità)  Fon5  proprie  (esterne  e  interne)  Passività  consolidate  (debi5  a  medio  e  lungo  termine  e  accantonamen5  per  spese  future  a  medio-­‐lungo  termine)  Passività  corren5  (debi5  scaden5  entro  l’anno)  

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Il bilancio previsto dalla IV Direttiva CEE, tradotto poi con varie opzioni nel codice civile nazionale, ha scelto una struttura ibrida economico-finanziaria. Tale struttura non riflette lo schema ottimale elaborato dalla Dottrina ragionieristica. NB: si ricorda che ciò non vale per le società che debbono adottare gli IAS: quotate, banche, assicurazioni,…

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il conto economico è caratterizzato da molteplici schemi sviluppati dalla Dottrina. Le diverse impostazioni devono tenere conto di: •  forma; •  contenuti; • aggregazioni di voci.

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Il conto economico può presentare due forme: •  a sezioni divise e contrapposte; •  progressiva o scalare.

La forma a sezioni divise separa nettamente i costi dei ricavi, mentre la forma progressiva o scalare aggrega i componenti positivi e negativi di reddito ed evidenzia la formazione progressiva dei risultati reddituali parziali.

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Al contrario di quanto osservato per lo stato patrimoniale, nella redazione del conto economico è preferibile usare la forma progressiva o scalare: si evidenziano infatti alcune figure intermedie nella formazione progressiva del reddito che sono fondamentali per una corretta comprensione dell’attività economica dell’impresa.

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A seconda di come i costi sono esposti nel conto economico, si possono avere due strutture: • causale o per natura; • per destinazione o funzionale.

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L’impostazione causale o per natura si ha quando i costi dei fattori della produzione sono indicati secondo la causa che ha determinato la correlata variazione finanziaria passiva: ad esempio, acquisti, costi del personale, costi dei servizi, ecc... L’impostazione per destinazione o funzionale si ha quando i costi sono raggruppati per grandi funzioni aziendali (costo del venduto, costi commerciali, costi amministrativi, ecc...)

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Le voci di conto economico possono essere esposte secondo diverse aggregazioni, fra cui si ricordano le seguenti: • a costi, ricavi e rimanenze; • a risultati lordi; • a risultati integrali; • a risultati differenziali; • a costi e ricavi.

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Componenti negativi del reddito  

Componenti positivi del reddito  

Esistenze iniziali attive   Ricavi di vendita dei prodotti  

Costi di acquisizione dei fattori produttivi non durevoli (beni e servizi)  

Ricavi accessori  

Ammortamento dei costi dei fattori durevoli  

Rimanenze finali attive  

Utile di esercizio (saldo)   Perdita di esercizio (saldo)  

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Componenti negativi   Componenti positivi  

Costi generali   Utile lordo  

Utile di esercizio (saldo)      

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La voce «utile lordo» è il risultato di un conto esercizio dove vengono aggregati tutti i componenti di costo e di ricavo strettamente inerenti all’attività tipica aziendale (esistenze iniziali, costi di acquisto delle materie, ammortamenti, ricavi di vendita dei prodotti, rimanenze finali, ecc...). Con l’introduzione [nel 1973] del conto economico previsto dall’articolo 2425 del codice civile, lo schema qui indicato non può più essere impiegato per la redazione del bilancio d’esercizio delle società di capitali

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Esistono diverse soluzioni per esporre il conto economico «a costi e ricavi». Fra questi si esaminano di seguito: •  conto a costo del venduto e ricavi; •  conto a costo della produzione ottenuta e ricavi (a costi e

valore della produzione); •  conto economico a valore aggiunto.

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  Ricavi di vendita +   Ricavi accessori  =   Totale ricavi  -   Costo del venduto (costo complessivo industriale dei prodotti ottenuti e

venduti)  =   Utile lordo sulle vendite  -   Costi di carattere commerciale e amministrativo  =   utile operativo (RO o EBIT o MON)  

+/-   saldo fra costi e proventi finanziari  Vedi  modifica  su  redd.  Op.  cara>eris5co  e  globale  

=   Utile ordinario prima delle imposte  -   Imposte sull'utile ordinario  =   Utile netto ordinario dell'esercizio  

+/-   Proventi o perdite straordinarie  +/-   Imposte sui proventi o perdite straordinari  =   Utile di esercizio  

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REDDITO  OPERATIVO  DELLA  GESTIONE  CARATTERISTICA  (legato  ad  inves5men5  nella  ges5one  5pica  aziendale)    

+   PROVENTI  DELLA  GESTIONE  ACCESSORIA  

-­‐   ONERI  DELLA  GESTIONE  ACCESSORIA  

+   PROVENTI  FINANZIARI  

+   DIVIDENDI  E  SIMILI  

=   REDDITO  OPERATIVO  GLOBALE  [«plus»  nel  testo  Facchine,  su  indici]  

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    Esistenze iniziali di materie +   Acquisti materie  -   Rimanenze finali materie  =   costo delle materie impiegate nella produzione  +   costo manodopera diretta  +   altri costi diretti o speciali industriali  =   costo primo industriale della produzione ottenuta  +   ammortamenti industriali  +   costi generali industriali  =   costo complessivo industriale della produzione ottenuta  +   esistenze iniziali semilavorati e prodotti in corso di produzione  -   rimanenze finali semilavorati e prodotti in corso di produzione  =   costo complessivo industriale dei prodotti ottenuti  +   esistenze iniziali prodotti  -   rimanenze finali prodotti  =   costo complessivo industriale dei prodotti ottenuti e venduti  

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    Ricavi di vendita  +   rimanenze finali di prodotti semilavorati  -   esistenze iniziali di prodotti e semilavorati  +   ricavi accessori  =   valore della produzione ottenuta  -   costo complessivo industriale della produzione ottenuta  =   utile lordo sulle vendite  -   costi di carattere commerciale e amministrativo  

=   utile operativo [si ricorda la suddivisione del RO nella parte sugli indici]  +/-   saldo fra costi e proventi finanziari  =   utile ordinario prima delle imposte  -   imposte sull'utile ordinario  =   utile netto ordinario dell'esercizio  

+/-   proventi e perdite straordinari  +/-   imposta sui proventi e perdite straordinarie  =   utile di esercizio  

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A) Prospetto di determinazione del valore aggiunto

Ricavi di vendita  - costi dei consumi dei fattori esterni non durevoli (beni e servizi, industriali, commerciali e amministrativi)  

= Valore Aggiunto (VA)     

Prospetto di riparto del valore aggiunto  

  Valore

Aggiunto  

Ammortamenti  stipendi, salari, contributi  oneri finanziari  imposte sull'utile  utile netto dell'esercizio  

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Gestione ordinaria  

    Gestione operativa  

  Gestione Operativa Tipica o Caratteristica      Gestione Operativa Atipica o Accessoria    

  Gestione Finanziaria [che quando studieremo gli indici considererà solo gli oneri , includendo i proventi (interessi, dividendi, ecc.) nella gestione accessoria]    

  Gestione straordinaria    

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•  A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata. •  B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: •  I) Immobilizzazioni immateriali: •  1) costi di impianto e di ampliamento; •  2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; •  3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; •  4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; •  5) avviamento; •  6) immobilizzazioni in corso e acconti; •  7) altre. •  Totale. •  II) Immobilizzazioni materiali: •  1) terreni e fabbricati; •  2) impianti e macchinario; •  3) attrezzature industriali e commerciali; •  4) altri beni; •  5) immobilizzazioni in corso e acconti. •  Totale.

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•  A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata. •  B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: •  I) Immobilizzazioni immateriali: •  1) costi di impianto e di ampliamento; •  2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; •  3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; •  4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; •  5) avviamento; •  6) immobilizzazioni in corso e acconti; •  7) altre. •  Totale. •  II) Immobilizzazioni materiali: •  1) terreni e fabbricati; •  2) impianti e macchinario; •  3) attrezzature industriali e commerciali; •  4) altri beni; •  5) immobilizzazioni in corso e acconti. •  Totale.

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•  III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

•  1) partecipazioni in: •  a) imprese controllate; •  b) imprese collegate; •  c) imprese controllanti; •  d) altre imprese; •  2) crediti: •  a) verso imprese controllate; •  b) verso imprese collegate; •  c) verso controllanti; •  d) verso altri; •  3) altri titoli; •  4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. •  Totale. •  Totale immobilizzazioni (B)

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•  C) Attivo circolante: •  I) Rimanenze: •  1) materie prime, sussidiarie e di consumo; •  2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; •  3) lavori in corso su ordinazione; •  4) prodotti finiti e merci; •  5) acconti. •  Totale. •  II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio

successivo: •  1) verso clienti; •  2) verso imprese controllate; •  3) verso imprese collegate; •  4) verso controllanti; •  4-bis) crediti tributari; •  4-ter) imposte anticipate; •  5) verso altri. •  Totale.

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•  III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: •  1) partecipazioni in imprese controllate; •  2) partecipazioni in imprese collegate; •  3) partecipazioni in imprese controllanti; •  4) altre partecipazioni; •  5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo; •  6) altri titoli. •  Totale. •  IV) Disponibilità liquide: •  1) depositi bancari e postali; •  2) assegni; •  3) danaro e valori in cassa. •  Totale. •  Totale attivo circolante (C). •  D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

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•  A) Patrimonio netto •  I - Capitale. •  II - Riserva da soprapprezzo delle azioni •  III - Riserve di rivalutazione. •  IV - Riserva legale. •  V - Riserve statutarie. •  VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio •  VII - Altre riserve, distintamente indicate •  VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. •  IX - Utile (perdita) dell'esercizio. •  Totale. •  B) Fondi per rischi e oneri: •  1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; •  2) per imposte, anche differite; •  3) altri.

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•  C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. •  D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio

successivo: •  1) obbligazioni; •  2) obbligazioni convertibili; •  3) debiti verso soci per finanziamenti; •  4) debiti verso banche; •  5) debiti verso altri finanziatori; •  6) acconti; •  7) debiti verso fornitori; •  8) debiti rappresentati da titoli di credito; •  9) debiti verso imprese controllate; •  10) debiti verso imprese collegate; •  11) debiti verso controllanti; •  12) debiti tributari; •  13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; •  14) altri debiti. •  Totale. •  E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

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•  Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

•  In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.

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•  Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscr i t t i tra le immobilizzazioni. •  Si presumono immobilizzazioni le partecipazioni in

altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell' articolo 2359, cioè: • quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato

almeno un quinto dei voti; • quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato

almeno un decimo dei voti, se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

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•  Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti: •  di natura determinata, •  di esistenza certa o probabile, •  dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o

l'ammontare o la data di sopravvenienza.

•  Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.

•  NB: le perdite possibili possono essere evidenziate in molti casi nei conti d’ordine

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•  Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti: •  i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi; •  i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi

successivi.

•  Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti: •  i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi; •  i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di

esercizi successivi.

•  Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo.

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•  Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

•  A) Valore della produzione: •  1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; •  2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,

semilavorati e finiti; •  3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; •  4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; •  5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in

conto esercizio. •  Totale.

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•  B) Costi della produzione: •  6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; •  7) per servizi; •  8) per godimento di beni di terzi; •  9) per il personale:

•  a) salari e stipendi; •  b) oneri sociali; •  c) trattamento di fine rapporto; •  d) trattamento di quiescenza e simili; •  e) altri costi;

•  10) ammortamenti e svalutazioni: •  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; •  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; •  c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; •  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;

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•  11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

•  12) accantonamenti per rischi; •  13) altri accantonamenti; •  14) oneri diversi di gestione. •  Totale. •  Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

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•  C) Proventi e oneri finanziari: •  15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad

imprese controllate e collegate; •  16) altri proventi finanziari:

•  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

•  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; •  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; •  d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese

controllate e collegate e di quelli da controllanti;

•  17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;

•  17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis). •  Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).

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•  D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: •  18) rivalutazioni: •  a) di partecipazioni; •  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; •  c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

•  19) svalutazioni: •  a) di partecipazioni; •  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; •  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Totale delle rettifiche (18 - 19).

•  Totale delle rettifiche (18 - 19).

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•  E) Proventi e oneri straordinari: •  20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da

alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); •  21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da

alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21).

•  Totale delle partite straordinarie (20-21). •  Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E); •  22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e

anticipate; •  23) utile (perdite) dell'esercizio.

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•  I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

•  I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

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•  I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.

•  Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione

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La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; 3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e: "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento; 3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio;

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4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni; 5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito; 6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche; 6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;

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6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine; 7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve"; 7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi; 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

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9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche; 11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell' articolo 2425 , numero 15), diversi dai dividendi; 12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell' articolo 2425 , n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri; 13) la composizione delle voci: "proventi straordinari" e: "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

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14) un apposito prospetto contenente:a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni; b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione; 15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria; 16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;

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16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile; 17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio; 18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono; 19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;

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19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori; 20) i dati richiesti dal terzo comma dell' articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell' articolo 2447-bis ; 21) i dati richiesti dall' articolo 2447-decies , ottavo comma; 22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio. RISPETTO DEL PRINCIPIO NUOVO DI PRIVILEGIO DELLA SOSTANZA ECONOMICA SULLA FORMA NEL CONTRATTO DI LEASING CON PIENO DIRITTO DI RISCATTO NB: questo punto è essenziale per determinare l’imponibile ai fini IRAP, come vedrete con il prof. Montani

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22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società; 22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società. Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428 , terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea

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Vi sono poi numerose altre norme previste dal codice civile in tema di nota integrativa, le cui disposizioni si aggiungono a quelle già esaminate nell’articolo 2427. Ad solo titolo di esempio, non esaustivo: •  Le motivazioni circa le eventuali modifiche dei criteri di ammortamento delle

immobilizzazioni (articolo 2426, n. 2); •  le ragioni dell’iscrizione in bilancio delle partecipazioni in imprese controllate e

collegate al costo di acquisto, in presenza di un minor valore del corrispondente patrimonio netto della partecipata (articolo 2426, nn. 3 e 4);

•  le motivazioni relative all’ampliamento temporale del processo di ammortamento dell’avviamento oltre i cinque anni consentiti (articolo 2426, n. 6);

•  precisazione sulle eventuali deroghe adottate in casi eccezionali e sugli eventuali cambiamenti intervenuti nell’applicazione dei criteri di valutazione (articolo 2423)

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Vi sono poi numerose altre norme previste dal codice civile in tema di nota integrativa, le cui disposizioni si aggiungono a quelle già esaminate nell’articolo 2427. Ad solo titolo di esempio, non esaustivo: •  Le motivazioni circa le eventuali modifiche dei criteri di ammortamento delle

immobilizzazioni (articolo 2426, n. 2); •  le ragioni dell’iscrizione in bilancio delle partecipazioni in imprese controllate e

collegate al costo di acquisto, in presenza di un minor valore del corrispondente patrimonio netto della partecipata (articolo 2426, nn. 3 e 4);

•  le motivazioni relative all’ampliamento temporale del processo di ammortamento dell’avviamento oltre cinque anni consentiti (articolo 2426, n. 6);

•  precisazione sulle eventuali deroghe adottate in casi eccezionali e sugli eventuali cambiamenti intervenuti nell’applicazione dei criteri di valutazione (articolo 2423)

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La nota integrativa non è una relazione sulla gestione. Infatti: •  è parte integrante del bilancio, insieme a stato patrimoniale e

conto economico; •  non spiega gli accadimenti della gestione, bensì fornisce

informazioni in prosa su quanto lo stato patrimoniale e il conto economico riportano in forma numerica;

•  si limita esclusivamente a commentare gli aspetti contabili. •  Rende intelligibile il bilancio d’esercizio

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L'art. 2428 c.c. impone agli amministratori l'obbligo di redigere un ulteriore documento informativo: la relazione sulla gestione. A differenza della nota integrativa, che costituisce parte integrante del bilancio (art. 2423 c.c.), la relazione sulla gestione integra il bilancio. Inoltre, essa si differenzia dal primo documento per la natura gestionale e qualitativa del suo contenuto (mentre la nota integrativa è di natura contabile)

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Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonchè una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

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L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

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Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 1) le attività di ricerca e di sviluppo; 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

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5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 6) l'evoluzione prevedibile della gestione. 6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio: a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari. Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.

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Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

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Lo stato patrimoniale: •  comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con

lettere maiuscole e con numeri romani; •  le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; •  dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma

esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; •  la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; •  nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere

separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

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Nel conto economico redatto in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate: •  voci A2 e A3 •  voci B9(c), B9(d), B9(e) •  voci B10(a), B10(b),B10(c) •  voci C16(b) e C16(c) •  voci D18(a), D18(b), D18(c) •  voci D19(a), D19(b), D19(c).

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Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.

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Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell' articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell' articolo 2427 e dal numero 1) del comma 1 dell' articolo 2427-bis [5] ; le indicazioni richieste dal numero 6) dell' articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio. Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell' articolo 2427 , primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell' articolo 2427 , primo comma, numero 22-ter

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Le società che ricorrono al bilancio abbreviato possono essere dispensate dalla redazione della relazione sulla gestione. Condizioni: si devono fornire nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell' articolo 2428, che normalmente sono inserite nella relazione sulla gestione.

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•  Principi fondamentali – articolo 2423 c.c. •  Principi generali – regole di redazione del

bilancio – articolo 2423 – bis del codice civile •  Principi applicati: • regole formali: articoli da 2423 – ter a 2425 – bis del codice civile; • regole sostanziali di valutazione: articolo 2426 del codice civile.

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DPR 917/86 e successive modifiche cosiddetto TUIR

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Codice civile à veritiera e corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, in un’ottica di prudenza. TUIR à determinazione dell’imponibile fiscale, quale base per le imposte dovute. Tale determinazione è incompatibile con il principio di prudenza. Diversamente, il principio di prudenza potrebbe essere costantemente invocato per ridurre arbitrariamente la base imponibile sulla quale determinare le imposte dell’esercizio. Il Fisco del resto non potrebbe dare volta ogni luogo ad un’impugnativa del principio di prudenza come è applicato nel bilancio civilistico da una determinata azienda.

Page 93: Introduzione al bilancio d’esercizio - 1 - strutture di... · La valutazione del capitale economico comunque è posta in atto soltanto in occasioni straordinarie che giustifichino

Ne con segue c he l a de te r m i naz i o ne dell’imponibile fiscale non può avvenire con le stesse regole che sovrintendono le valutazioni per il bilancio d’esercizio. PERTANTO: nel presente corso tutte le valutazioni dovranno essere sempre esaminate nella doppia (e incompatibile) ottica CIVILE e FISCALE.