INTEGRATORI: Le normative Italiane ed Europee ed i regolamenti applicativi.
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INTEGRATORI:INTEGRATORI: Le normative Italiane ed Europee ed i Le normative Italiane ed Europee ed i regolamenti applicativi. regolamenti applicativi.
Tipologia delle richieste pervenute al Tipologia delle richieste pervenute al
Numero Verde Numero Verde
Dott. G. SavinoMedico Specialista in Farmacologia Clinica
D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 109
D.L.vo 27 gennaio 1992, n.111
Circolare 7 giugno 1999, n.8
Direttiva 2002/46/CE
PROVVEDIMENTO del Ministero della Salute 19 novembre 2002
Linee guida sugli integratori alimentari (Ministero della Salute - dicembre 2002)
D.L.vo 21 maggio 2004, n.169
Direttiva 2004/27/CE
Circolare 25 novembre 2004, n.2
D.L.vo 17 febbraio 2005
Normativa
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 109 Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari.
Decreto sui prodotti alimentari in genere
DECRETO LEGISLATIVO N° 111 DEL 27 GENNAIO 1992
G. U. Suppl. Ordin. n. 39 del 17 febbraio 1992 Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione
particolare
Classificazione
Produzione, autorizzazzione all’immissione in commercio
Etichettatura
Art. 1. Campo di applicazione.
1. I prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare sono prodotti alimentari che, per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione, presentano le seguenti caratteristiche:
a) si distinguono nettamente dagli alimenti di consumo corrente;
b) sono adatti all'obiettivo nutrizionale indicato;c) vengono commercializzati in modo da indicare che sono
conformi a tale obiettivo.
Art. 1. Campo di applicazione.
2. I prodotti alimentari di cui al comma 1 devono rispondere alle esigenze nutrizionali particolari delle seguenti categorie di persone:
a) le persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo è perturbato;
b) le persone che si trovano in condizioni fisiologiche particolari per cui possono trarre benefici particolari dall'assunzione controllata di talune sostanze negli alimenti;
c) i lattanti o i bambini nella prima infanzia, in buona salute.
Indicazioni generiche
ALLEGATO I - GRUPPI DI PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE PER I QUALI SONO PREVISTE DISPOSIZIONI PARTICOLARI CHE SARANNO OGGETTO DI SPECIFICI DECRETI MINISTERIALI
1) Formule per lattanti. 2) Formule di proseguimento ed altri alimenti per lo svezzamento. 3) Altri alimenti per la prima infanzia. 4) Alimenti con valore energetico scarso o ridotto destinati al controllo del peso. 5) Alimenti destinati a fini medici speciali. 6) Alimenti con scarso tenore di sodio compresi i sali dietetici, iposodici, asodici. 7) Alimenti senza glutine. 8) Alimenti adattati ad un intenso sforzo muscolare soprattutto per gli sportivi. 9) Alimenti destinati ad individui affetti da turbe del metabolismo glucidico (diabete).
Circolare 7 giugno 1999, n.8Circolare 7 giugno 1999, n.8Linee guida sugli alimenti adatti ad un intenso Linee guida sugli alimenti adatti ad un intenso sforzo muscolare soprattutto per gli sportivisforzo muscolare soprattutto per gli sportivi
Classificazione meno genericaClassificazione meno generica
Norme sull’etichettaturaNorme sull’etichettatura
(punto n.8, allegato 1, D.L.vo 27 gennaio 1992, n.111)
“…nell'attesa di una emananda direttiva comunitaria specifica”
Circolare 7 giugno 1999, n.8Circolare 7 giugno 1999, n.8Linee guida sugli alimenti adatti ad un intenso Linee guida sugli alimenti adatti ad un intenso sforzo muscolare soprattutto per gli sportivisforzo muscolare soprattutto per gli sportivi
a) Integrazione energeticab) Con minerali destinati a reintegrare le
perdite idrosalinec) Integrazione di proteined) Integrazione di aminoacidi e derivatie) Altri prodotti con valenza nutrizionale
adatti ad un intenso sforzo muscolaref) Combinazioni di suddetti prodotti
Circolare 7 giugno 1999, n.8Circolare 7 giugno 1999, n.8Linee guida sugli alimenti adatti ad un intenso Linee guida sugli alimenti adatti ad un intenso sforzo muscolare soprattutto per gli sportivisforzo muscolare soprattutto per gli sportivi
d)d) Integratori di aminoacidi e derivati Integratori di aminoacidi e derivatiCREATINACREATINA
Uso correlato a particolari esigenze quali aumentato fabbisogno o ridotta sintesi
Per dose di 4-6 g/die periodo di assunzione massimo 30 giorni
Avvertenze da riportare in etichetta IIn caso di n caso di uso prolungato (oltre le 6-8 settimane) è necessario il parere del uso prolungato (oltre le 6-8 settimane) è necessario il parere del medico. Il prodotto è controindicato nei casi di patologia renale, in medico. Il prodotto è controindicato nei casi di patologia renale, in gravidanza e al di sotto dei 12 annigravidanza e al di sotto dei 12 anni
Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno
2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
agli integratori alimentari
considerando quanto segue:
…sono commercializzati in numero crescente nella Comunità prodotti alimentari contenenti fonti concentrate di sostanze nutritive, proposti quali supplementi delle sostanze nutritive assunte con la normale alimentazione.
… In circostanze normali, una dieta adeguata ed equilibrata è in grado di fornire, nelle proporzioni considerate idonee e raccomandate da studi scientifici generalmente riconosciuti, tutti gli elementi necessari al normale sviluppo e al mantenimento in buona salute dell'organismo.
…I consumatori, in ragione di un particolare stile di vita o per motivi diversi, possono decidere di integrare l'apporto di determinati nutrienti della loro dieta mediante integratori alimentari.
Per garantire ai consumatori un elevato livello di tutela e una maggior facilità di scelta, è necessario che i prodotti commercializzati siano sicuri e rechino opportuna e corretta etichettatura.
"integratori alimentari"
prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, in forme di dosaggio, vale a dire in forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari
DEFINIZIONE
La direttiva in questione avrebbe dovuto regolare con norme specifiche la composizione dei vari prodotti proposti in commercio come “integratori” stabilendo i dosaggi minimi e massimi di tutti gli eventuali ingredienti…
In una prima fase, la presente direttiva stabilisce norme specifiche per le vitamine e i minerali usati come integratori alimentari.
È necessario che gli integratori alimentari che contengono vitamine o minerali e i propri ingredienti siano conformi alle norme specifiche relative alle vitamine e ai minerali stabilite dalla presente direttiva.
In una seconda fase, quando saranno resi disponibili dati scientifici sufficienti e appropriati, occorrerà definire norme specifiche relative ai nutrienti diversi dalle vitamine o dai minerali o alle altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico utilizzati come ingredienti di integratori alimentari. Fino all'adozione di tali norme comunitarie specifiche … possono essere applicate le norme nazionali relative ai nutrienti e alle altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico utilizzati come ingredienti degli integratori alimentari per i quali non siano state adottate norme comunitarie specifiche.
MINISTERO DELLA SALUTE PROVVEDIMENTO 19 novembre 2002
Elenco dei prodotti autorizzati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, come alimenti adattati ad un intenso sforzo muscolare
soprattutto per gli sportivi.
IL MINISTRO DELLA SALUTEVisto il decreto legislativo 27 gennaio 1992…etc
Viste le risultanze agli atti;Decreta:
• Art. 1.In attuazione delle norme citate in premessa, e' approvatol'allegato elenco relativo alle etichette dei prodotti autorizzati aisensi dell'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111,alla data del 30 settembre 2002, come alimenti adattati ad un intensosforzo muscolare soprattutto per gli sportivi.
• Art. 2.Per prodotti autorizzati, non inseriti nell'elenco, le impreseinteressate possono presentare, entro novanta giorni dalla data dipubblicazione del presente decreto e corredata da idoneadocumentazione, istanza di integrazione e/o rettifica al presenteelenco.Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana.Roma, 19 novembre 2002Il Ministro: SIRCHIA
Linee Guida su integratori alimentari, alimenti arricchiti e funzionali
Criteri di composizione e di etichettatura (Revisione dicembre 2002)
a) Integratori di vitamine e/o di minerali b) Alimenti arricchiti e funzionali c) Integratori di altri "fattori nutrizionali" d) Integratori di aminoacidi e) Derivati di aminoacidi f) Integratori di proteine e/o energetici g) Integratori di acidi grassi h) Integratori a base di probiotici i) Integratori di fibra j) Integratori o complementi alimentari a base di ingredienti
costituiti da piante o derivati k) Disposizioni specifiche per prodotti contenenti come
ingredienti piante o derivati
e) Derivati di aminoacidi
….
CREATINAApporto massimo giornaliero: 3000 mgIndicazioni:La creatina è un derivato degli aminoacidi naturalmente prodotto dall'organismo e contenuto in vari alimenti. Trasformata nella sua forma fosforilata, è coinvolta nel mantenimento delle riserve energetiche cellulari.Avvertenze:in caso di uso prolungato (oltre le 6-8 settimane) è necessario il parere del medico.Il prodotto è controindicato nei casi di patologia renale, in gravidanza e al di sotto dei 12 anni.
Benzi G, Ceci A.J Sports Med Phys Fitness 2001 Mar;41(1):1-10 Creatine as nutritional supplementation and medicinal product
“Sono raccomandati regimi differenti di creatina per differenti tipi di atleti: soggetti in buona salute, che seguano una dieta ricca in grassi e povera in proteine e carboidrati dediti ad attività sportiva saltuaria ricreazionale, 70 kg di peso = 2.5 – 3 g/die per non più di 2 settimane.Atleti semi-professionisti o professionisti, attività sportiva intensa quotidiana, 70 kg di peso = fino a 6 g/die per 2 settimane
L’utilizzo di regimi prolungati di assunzione oltre i 6 g/die sono riservati a casi particolari di deficienza nutrizionale o congenita”.
Roma, 17 luglio 2003 Egregio Dottore, L’enfasi eccessiva sul valore della magrezza e sul ricorso generalizzato a prodotti e pratiche dimagranti, cui si assiste in questi ultimi tempi, è da considerare un fattore di rischio per lo sviluppo di disturbi del comportamento alimentare e di quadri di squilibrio nutrizionale, passibili di evolvere in gravi danni alla salute. Nell’attesa che si arrivi ad emanare più adeguati provvedimenti riguardanti l’uso e la pubblicità degli integratori alimentari, considerando la forte tendenza della popolazione a praticare diete “fai da te”, La invito a collaborare con questo Ministero ai fini di educare i cittadini ad un corretto utilizzo di tali prodotti, che non devono essere usati al posto di una salutare alimentazione, ma eventualmente integrarla, quando realmente necessario. Come sapete, non esistono integratori alimentari ad attività dimagrante o “pillole magiche” in grado di determinare rapidi cali di peso senza compromettere la salute di chi le utilizza. Solo il ricorso ad una corretta dieta e ad un adeguato movimento muscolare permettono di dimagrire, in sicurezza e con risultati stabili nel tempo. Conto sul Suo appoggio per aiutare la popolazione a comprendere che attribuire attività dimagranti a prodotti che non possono averla è sbagliato e pericoloso. Abbiamo inviato ai produttori di integratori l’allegata Raccomandazione, invitandoli a sostenere il nostro messaggio. Le sarei grato se Ella volesse aiutarci a diffonderlo, consigliando per il meglio le persone che a Lei si rivolgono.La ringrazio in anticipo per quanto vorrà fare e Le invio i miei saluti più cordiali.
Prof. Girolamo Sirchia
Decreto Ministeriale 9 aprile 2004 (G.U. n.100 del 20.4.2004) Elenco degli stabilimenti autorizzati alla data del 20 febbraio 2004, alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare.
DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli
integratori alimentari. Consiglio dei Ministri: 21/05/2004
Art. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto si applica agli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali.2. I prodotti di cui al comma 1 sono commercializzati in forma preconfezionata.Art. 2 (Definizione) 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: “integratori alimentari” i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate.2. I termini: ”complemento alimentare” o: “supplemento alimentare” sono da intendersi come sinonimi di: “integratore alimentare”.
… … …
… … …
Art. 5 (Apporto di vitamine, minerali e altre sostanze) 1. In attesa dell’adozione di specifiche disposizioni comunitarie, i livelli ammessi di vitamine, minerali ed altre sostanze sono definiti nelle linee guida sugli integratori alimentari pubblicate dal Ministero della salute.
……Art. 6 (Etichettatura) …
Pubblicità
Art. 7 (Pubblicità) 1. Nel caso di integratori propagandati in qualunque modo come coadiuvanti di regimi dietetici ipocalorici volti alla riduzione del peso, non è consentito alcun riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti al loro impiego.
Art. 7…
2. Per gli integratori di cui al comma 1 i messaggi pubblicitari devono richiamare la necessità di seguire comunque una dieta ipocalorica adeguata e di rimuovere stili di vita troppo sedentari.3. Ove si tratti di prodotti per i quali sono previste delle avvertenze, il messaggio pubblicitario deve contenere un invito esplicito a leggerle con attenzione.4. La pubblicità dei prodotti contenenti come ingredienti piante o altre sostanze comunque naturali non deve indurre a far credere che solo per effetto di tale derivazione non vi sia il rischio di incorrere in effetti collaterali indesiderati. … …
Art. 8 (Determinazione dei valori dichiarati) Art. 9 (Produzione e confezionamento) Art. 10 (Immissione in commercio) Art. 11 (Commissione consultiva) Art. 12 (Rinvii normativi per gli aspetti concernenti la qualità e la sicurezza d’uso) Art. 13 (Vigilanza) Art. 14 (Tariffe) Art. 15 (Sanzioni) Art. 16 (Abrogazioni) Art. 17 (Norme tecniche) Art. 18 (Clausola di cedevolezza)
Art. 19 (Norme transitorie) 1. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 1° agosto 2005, non conformi al presente decreto ma conformi alle disposizioni preesistenti, possono continuare ad essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte.
l'etichettatura degli integratori alimentari deve contenere:
•il termine "integratore", la categoria degli integratori alimentari e/o il nome dell'alimento e la quantità di ogni alimento (in forma numerica o di percentuale rispetto alla dose giornaliera raccomandata dal produttore); •la dose giornaliera consigliata per il prodotto e un'avvertenza sui rischi per la salute in caso di dose eccessiva; •una dichiarazione dalla quale risulti che l'integratore non si sostituisce ad un'alimentazione variata; •l'indicazione: "non è un medicinale", allorché la presentazione del prodotto è simile a quella di un medicinale; •un avvertimento indicante che i prodotti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini piccoli.•Inoltre, sull'etichetta degli integratori alimentari non devono figurare: indicazioni attribuenti al prodotto proprietà di prevenzione, di trattamento o di guarigione di una malattia dell'uomo; indicazioni affermanti o suggerenti che un regime alimentare equilibrato e vario non costituisce una fonte sufficiente di elementi nutritivi in generale.
EtichettaturaEtichettatura
La nuova direttiva europea 2004/27/CE(marzo 2004)
Articolo 1, comma 2, della 2004/27/CE 2) medicinale: a) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane; o b) ogni sostanza o associazione di sostanze che possa essere utilizzata sull’uomo o somministrata all’uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero stabilire una diagnosi medica;
Dunque, la funzione di favorire il mantenimento delle funzioni fisiologiche dell’organismo attribuita
agli integratori alimentari potrebbe, per esempio, essere interpretata (alla luce della definizione b)
come un’attività profilattica rientrante nella definizione “a” di medicinale;
inoltre, la rivendicazione, come spesso avviene, della capacità di un integratore alimentare di potenziare le difese immunitarie potrebbe far
transitare questo tipo di prodotto nella categoria dei farmaci.
Inoltre, nell’Articolo 2 della direttiva in questione si legge: 2. In caso di dubbio, se un prodotto, tenuto conto dell’insieme delle sue caratteristiche, può rientrare contemporaneamente nella definizione di “medicinale” e nella definizione di un prodotto disciplinato da un’altra normativa comunitaria, si applicano le disposizioni della presente direttiva. Vale a dire, se un prodotto contenesse una sostanza vegetale cui è documentatamente attribuito un valore terapeutico (es.: estratti di iperico, valeriana, ecc.), dovrebbe cadere sotto la regolamentazione farmaceutica anche se disciplinato come alimento.
MINISTERO DELLA SALUTE CIRCOLARE 25 novembre 2004, n.2
Prodotti a base di piante e derivati aventi finalita' salutistiche.
Considerando che…e' stata recentemente approvata la direttiva 2004/27/CE che, all'art. 1, modifica la definizione di medicinale
… e' importante sottolineare che, ai sensi dell'art. 2, della direttiva 2004/27/CE, in caso di dubbio, se un prodotto, tenuto conto dell'insieme delle sue caratteristiche, puo' rientrare contemporaneamente nella definizione di medicinale e nella definizione di un prodotto disciplinato da un'altra normativa comunitaria, si applica la direttiva 2004/27/CE, cioe' quella farmaceutica.
La complessa situazione normativa ... richiede,ovviamente, un processo di chiarificazione interpretativa, dacondursi a livello della Unione europea, che consenta un'agevoledeterminazione di quale normativa sia applicabile ai prodottivegetali che per loro natura non appartengono con chiarezza ad un determinato settore (cosiddetti prodotti borderline) per evitareintralci al mercato interno e prevenire lo sviluppo di aspetticontenziosi con il possibile coinvolgimento della Corte europea digiustizia.La Commissione europea, consapevole di tale necessita', ha gia'avviato gli opportuni approfondimenti. Alcuni meccanismi dichiarificazione sono previsti nel prossimo futuro …
la Commissione europea e' tenuta aprodurre entro il 12 luglio 2007 un rapporto sull'opportunita' di
stabilire specifiche regole…
Il Ministero della salute, (intanto…n.d.a.) essendo attualmente il settore degli integratori alimentari di competenza normativa
comunitaria, haavviato, in conformita' alle vigenti regole, una procedura comunitaria
per pervenire all'adozione di una lista di vegetali ilcui uso deliberato negli integratori alimentari dovrebbe essere
escluso. Un primo elenco alla base di questa proposta e' accessibile sul sito
web del Ministero della salute «www.ministerosalute.it».
http://www.ministerosalute.it/alimenti/dietetica/dietetica.jsp
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 17 febbraio 2005
Elenco dei minerali e delle fonti vitaminico-minerali ammessi negli integratori, in deroga alle previsioni degli allegati I e II del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 169, in applicazione del disposto dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo medesimo.
“Il concetto di integrare dà l’impressione di completezza, di un rimedio possibile all’idea che gli alimenti siano insufficienti ad assicurare la nostra efficienza e quindi la nostra salute.
Pregiudizio comune è che il cibo che mangiamo non sia in grado di sopperire al fabbisogno quotidiano di nutrienti e che quindi vada integrato…
Mai come in questi ultimi decenni, nei Paesi industrializzati, vi è stata abbondanza di cibo; un cibo iperproteico ed ipercalorico che spesso è alla base dell’obesità che si sta diffondendo in modo pauroso e preoccupante. Perchè allora la necessità di integratori alimentari ?”.
S. Garattini, Negri News, 2003
“Sarebbe opportuno consentire il totale utilizzo dei mezzi medicamentosi per il cittadino-atleta non-sano, mentre, in carenza di alterazioni patologiche o fisiopatologiche, l'utilizzo di qualsiasi sostanza esogena dovrebbe configurarsi come doping”.
Prof. G. Benzi
Nonostante direttive comunitarie, decreti e circolari, la vendita di integratori segue
spesso canali poco controllati e poco controllabili come gli “internet stores”
Nonostante gli autorevoli pareri il mercato degli integratori è in continua espansione
Nel 1998 gli investigatori della FDA (Food and Drugs Administration) in California hanno scoperto che un terzo dei circa 260 prodotti erboristici importati dall'Asia erano contaminati con farmaci non elencati in etichetta, o contenevano piombo, arsenico o mercurio. Nel mese di febbraio 2000 funzionari statali hanno scoperto che cinque prodotti erboristici cinesi contenevano sostanze ad azione ipoglicemizzante”
Washington Post, 19 marzo 2000
In Italia fino al mese di aprile 2002 tra i prodotti indicati per una integrazione alimentare dell’atleta presenti sul mercato, circa 170 sono risultati positivi per la presenza di sostanze potenzialmente dopanti dichiarate o meno nella composizione del prodotto. Addirittura alcune partite di aminoacidi ramificati sono risultate positive per la presenza assolutamente inspiegabile di tracce di nandrolone …
Doping: progetto integratori, ecco un bollino anti-rischio(ANSA) - ROMA, 29/04/2005
Il CONI ha lanciato un progetto per marchiare con un bollino speciale gli integratori che non sono a rischio doping. Il progetto e' condotto insieme con l'Inran, Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, e prevede un protocollo per lo studio, l'analisi degli integratori alimentari e l'informazione sui contenuti degli stessi. In alcuni casi, infatti, i prodotti sono risultati non conformi alle regole antidoping, portando alla positivita' di atleti.
Le confezioni dei medicinali autorizzati che contengono sostanze con possibile effetto di doping, dovranno avere un
bollino (pittogramma) riconoscibile immediatamente all'esterno della confezione :
la scritta DOPING all'interno di un cartello rosso (tipo segnaletica stradale) di divieto .
Decreto del Ministero della Salute 24/09/03Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376,
recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping".
Molta confusione
TALLONE D'ACHILLECOME PARTECIPARE SENZA FARSI MALE
Realizzato con il contributo della:
Commissione Europea Direzione Generale per l'Educazione e la Cultura
Hanno contribuito alla realizzazione del progetto:Unione Europea, Provincia di Modena, Comune di Modena, Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, Azienda USL Modena, Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, Piano per la Salute della provincia di
Modena, Casa di cura Villa Igea, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna - Direzione Generale - Centro Servizi Amministrativi di Modena,
CONI, CSI - Centro Sportivo Italiano, UISP, Volley Modena
800-170001Cos’è?
E’ una linea dedicata con numero verde (telefonata gratuita da tutta Italia) attraverso la quale si possono avere informazioni sulle sostanze dopanti o sospette tali, sui loro effetti
sulla prestazione sportiva, sugli effetti collaterali, sui rischi relativi al loro uso, sulle interazioni con altri farmaci, sostanze, cibi e bevande. E’ possibile avere informazioni
anche su integratori e prodotti di erboristeria, sui farmaci in generale relativamente al loro impiego, alle indicazioni d’uso ed alla loro eventuale pericolosità nella pratica sportiva.
Quando funziona ?La linea è attiva dal 18 marzo 2002 ed è a disposizione degli utenti tutti i giorni dal lunedì
al venerdì dalle ore 14:00 alle ore 16:00, le risposte ai quesiti vengono fornite al momento della telefonata oppure via fax o via e-mail entro 24 ore dalla formulazione della
domanda.
Chi Risponde ?In linea rispondono i MEDICI delle Scuole di Specializzazione in Tossicologia Medica e
Farmacologia Clinica della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Modena.
Utenze Telefono Pulito
TOTALE contatti dal 18/03/2002 al 11/01/2005
2812
Utenze Telefono Pulito
Dati calcolati al mese di gennaio 2005
Atleti non professionisti PrivatiAtleti professionistiMedici o Esperti
78,2 %16 %5,8 %0
Utenze Telefono PulitoEmilia RomagnaLazioVenetoLombardiaCampaniaSiciliaPiemontePugliaFriuli V.G. ToscanaAbruzzoCalabriaBasilicataLiguria
20 %12 %11%8,1%8,9%7,2%7%6,8%6%5%4%2%1,2%0,8%
Utenze Telefono Pulito
82%
18%
Sport praticati dagli utentio per cui è stato posto il quesito
CiclismoPodismoBody BuildingCalcioArti Marziali
62%20%12%5%1%
Argomento dei quesiti
Integratori e FarmaciInformazioni Legislative*Richiesta materiale informativoSegnalazione casi di doping
91%7%2%5
* Codice Antidoping Movimento Olimpico
Sostanze per cui è stato posto il quesito
Creatina, Aminoacidi a catena ramificata (BCAA), integratori (61%)Anabolizzanti (nandrolone e testosterone) (16%)
THG ( 10% )Darbepoietina (NESP) e Modulatori Allosterici-Hb/O2 (6%)
Amfetamine e termogenici (4%)Diuretici (3%)
Sempre più di frequente si riscontrano, soprattutto tra i giovani, condotte di abuso o uso improprio di supplementi dietetici finalizzate ad ottenere prima possibile ed al meglio una particolare ed ideale condizione psico-fisica.
Questionario 320 ragazzi 9 domande
Mirandola, 17/05/2005
Domanda n° 3
Si parla tanto di doping nello sport, di atleti che hanno utilizzato ed utilizzano farmaci e sostanze varie per ottenere una
prestazione sempre migliore nella pratica sportiva cosa ne pensi ?
Risposte:1) Un farmaco, se è davvero innocuo, può
essere utilizzato se proprio non ce la fai a vincere
2) Non è necessario usare veri e propri farmaci, puoi migliorare le tue prestazioni anche utilizzando integratori e supplementi dietetici che puoi comprare al supermercato invece di ricorrere alla farmacia.
3) Non sei convinto/a che valga la pena ricorrere a sostanze (di ogni tipo, farmaci o integratori che siano) per ottenere un risultato, ma a volte ci hai pensato pur non avendolo mai fatto.
4) Non sei informato/a abbastanza sugli effetti ed i rischi relativi all’uso di sostanze nella pratica sportiva, avresti bisogno di saperne di più per esprimere un’opinione
5) Hai una precisa e chiara conoscenza sui rischi e gli effetti relativi all’uso delle sostanze nella pratica sportiva quindi sai e sapresti quali sostanze usare e come e quando usarle.
6) Non ti interessa alcun tipo di sostanza, l’importante è divertirsi, anche a costo di perdere.
la disinformazione è uno dei principali fattori che predispongono all’uso improprio ed all’abuso di supplementi dietetici, soprattutto in ambito amatoriale.
Le normative ed i controlli sono indispensabili, ma fondamentale è promuovere un corretto stile di vita ed un adeguato regime alimentare.
L’integrazione alimentare è indispensabile solo in casi specifici e particolari, è praticabile per scelta individuale, ma tale scelta non può prescindere da una adeguata conoscenza dei reali benefici e dagli effetti collaterali che da essa possono derivare, tanto meno dalla capacità di distinguere e scegliere il prodotto realmente valido tra i numerosi ed evidenti tentativi di confondere le idee.
Io per la mia salute farei qualunque cosa tranne la dieta e il moto.
(O. Wilde)