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INNOVAZIONE E RICERCA CIRCOLARE N. 163 – 17.07.2015 ALLE IMPRESE ASSOCIATE LORO SEDI Oggetto: Nuove norme sull’efficienza energetica negli edifici (edifici ad energia quasi zero). Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio tre decreti, approvati lo scorso 26 giugno, che completano a livello nazionale il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici: il primo decreto, “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, si applica sia ai nuovi edifici che quelli sottoposti a ristrutturazione; il secondo decreto, “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”, adegua gli schemi di relazione tecnica di progetto al nuovo quadro normativo, in funzione delle diverse tipologie di opere; il terzo decreto, “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, aggiorna le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE). I tre provvedimenti, che introducono importanti novità, entreranno in vigore il 1 ottobre 2015. Il nuovo modello di Attestato di Prestazione Energetica sarà valido su tutto il territorio nazionale e avrà un volto completamente nuovo per fornire maggiori informazioni riguardo l’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendo così un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti. Sono inoltre previsti nuovi standard minimi di prestazione energetica che gli edifici di nuova costruzione e quelli ristrutturati dovranno raggiungere per rispettare le disposizioni della direttiva sugli edifici a energia quasi zero. Regione Lombardia pubblicherà a breve una Delibera che andrà a disciplinare le modalità per certificare gli edifici a valle dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. I testi completi dei decreti sono disponibili nella sezione “Legislazione – Innovazione e ricerca” de sito www.ancebergamo.it.

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CIRCOLARE N. 163 – 17.07.2015 ALLE IMPRESE ASSOCIATE LORO SEDI Oggetto: Nuove norme sull’efficienza energetica negli edifici (edifici ad energia quasi

zero). Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio tre decreti, approvati lo scorso 26 giugno, che completano a livello nazionale il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici: il primo decreto, “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni

energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, si applica sia ai nuovi edifici che quelli sottoposti a ristrutturazione;

il secondo decreto, “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”, adegua gli schemi di relazione tecnica di progetto al nuovo quadro normativo, in funzione delle diverse tipologie di opere;

il terzo decreto, “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, aggiorna le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE).

I tre provvedimenti, che introducono importanti novità, entreranno in vigore il 1 ottobre 2015. Il nuovo modello di Attestato di Prestazione Energetica sarà valido su tutto il territorio nazionale e avrà un volto completamente nuovo per fornire maggiori informazioni riguardo l’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendo così un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti. Sono inoltre previsti nuovi standard minimi di prestazione energetica che gli edifici di nuova costruzione e quelli ristrutturati dovranno raggiungere per rispettare le disposizioni della direttiva sugli edifici a energia quasi zero. Regione Lombardia pubblicherà a breve una Delibera che andrà a disciplinare le modalità per certificare gli edifici a valle dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. I testi completi dei decreti sono disponibili nella sezione “Legislazione – Innovazione e ricerca” de sito www.ancebergamo.it.

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A) Decreto ‘Requisiti minimi’ Le nuove regole, definite sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Direttiva 2010/31/UE, entreranno in vigore il 1° ottobre 2015 e sostituiranno quelle ad oggi fissate dal D.P.R. n. 59/2009. In Regione Lombardia andranno a sostituire gli attuali contenuti della DGR 8745/08 e s.m.i.. Il decreto legge n. 63/2013, recependo la Direttiva europea, aveva introdotto in Italia il concetto di “edificio a energia quasi zero”, ovvero un edificio ad altissima prestazione energetica, con un fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all’interno delle aree di pertinenza dell’edificio. Il medesimo provvedimento aveva altresì stabilito i seguenti obblighi: a partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da Pubbliche

Amministrazioni e di proprietà di queste ultime, tra cui gli edifici scolastici, dovranno essere edifici a energia quasi zero;

a partire dal 1° gennaio 2021, dovranno essere a energia quasi zero tutti gli edifici di nuova costruzione.

Il nuovo decreto ministeriale, che aggiorna anche la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili in edilizia, definisce i requisiti degli edifici a energia quasi zero, e fissa nuovi standard energetici minimi degli edifici già a partire dal prossimo ottobre, costituendo così uno “step” intermedio. Una delle principali novità introdotte è il cambiamento della metodologia di verifica del rispetto dei requisiti minimi richiesti dal decreto: per determinare il valore limite di prestazione energetica di un edificio, al posto dell’attuale tabella da cui estrapolare tale valore in funzione dei gradi giorno e del rapporto di forma S/V dell’edificio (vedi l’allegato C del decreto legislativo n. 192/2005), occorrerà effettuare il calcolo del fabbisogno di energia per il cosiddetto “edificio di riferimento”, ovvero un edificio identico a quello oggetto della progettazione per geometria, orientamento, ubicazione geografica, destinazione d’uso e tipologia di impianto, avente però le caratteristiche termiche ed energetiche (relative alla trasmittanza dell’involucro e al rendimento degli impianti) fissate dal decreto. Si evidenzia che l’approccio in questo caso è prestazionale e non prescrittivo. Non occorre infatti che l’edificio reale soddisfi ogni singolo requisito prescritto dal decreto per l’edificio di riferimento, ovvero che le trasmittanze di ogni elemento (parete, infissi, solai, ecc.) e che le efficienze degli impianti corrispondano a quelle dell’edificio di riferimento: ciò che occorre è che invece la combinazione delle caratteristiche energetiche di progetto porti a un

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fabbisogno di energia primaria totale inferiore a quello derivante dal calcolo per l’edificio di riferimento. Altra novità riguarda i nuovi servizi energetici da considerare ai fini del calcolo della prestazione energetica. Quest’ultima è infatti definita come la quantità di energia necessaria annualmente a soddisfare tutte le esigenze connesse a un uso standard dell’edificio e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, e, nel settore non residenziale, per l’illuminazione, gli impianti ascensore e le scale mobili. Nell’attuale disciplina, concorrono di fatto alla prestazione energetica globale dell’edificio soltanto il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Per quanto riguarda il raffrescamento, il quadro normativo permetteva la sola valutazione qualitativa della prestazione energetica dell’involucro, mentre servizi quali le scale mobili e gli ascensori non erano previsti. In merito agli interventi sugli edifici esistenti, sono state maggiormente dettagliate le varie casistiche. In particolare, le ristrutturazioni importanti, già definite dal decreto legislativo n. 192/2005 e s.m.i., vengono suddivise in primo e secondo livello a seconda dell’entità dell’intervento. Le disposizioni del decreto si applicano alle Regioni e alle Province autonome che non abbiano ancora adottato provvedimenti di recepimento della Direttiva 2010/31/UE. Le Regioni, le Province autonome e i Ministeri competenti collaboreranno per la definizione e l’aggiornamento dei requisiti minimi degli edifici, della classificazione energetica, nonché delle metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, per promuovere una applicazione omogenea del decreto in esame su tutto il territorio nazionale. Regione Lombardia farà decorrere l’entrata in vigore del Decreto direttamente con i parametri relativi ad edifici ad energia quasi zero dal prossimo 1 gennaio 2016. Si allega una nota di approfondimento approntata da Ance Nazionale. B) Modelli di relazione tecnica Sono previsti tre schemi della relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici, relativi alle diverse tipologie di lavori ovvero: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti ed interventi di riqualificazione energetica.

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Nella suddetta relazione tecnica il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal decreto legislativo 192/05. La relazione deve essere depositata dal proprietario dell'edificio, o da chi ne ha titolo, presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di titolo abilitativo. C) Le ‘Linee guida’ Il Decreto Requisiti Minimi si attua attraverso le nuove Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, che adeguano quelle di cui al D.M. 26 giugno 2009. Le linee Guida definiscono contenuti e format del nuovo Attestato di prestazione energetica (APE) degli edifici, nonché dell’attestato di qualificazione energetica e delle informazioni sulle prestazioni energetiche da inserire negli annunci commerciali di vendita o locazione degli immobili. Strettamente legato alle Linee guida è il decreto che stabilisce i nuovi requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici in un’ottica di efficacia rispetto ai costi, come previsto dalla Direttiva 2010/31/UE. Con i due provvedimenti la normativa italiana si conforma pertanto alla disciplina comunitaria la cui finalità è quella di meglio dettagliare e valorizzare le caratteristiche energetiche degli edifici attraverso la fissazione di requisiti ottimali e una più completa informazione rivolta agli utenti sui diversi aspetti che caratterizzano le performance energetiche in edilizia. Le Linee guida saranno direttamente operative nelle Regioni e nelle Province autonome che non avranno ancora provveduto ad adottare propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità alla direttiva 2010/31/UE. Tuttavia anche le Regioni e Province autonome che al 1° ottobre avranno già adottato propri strumenti in conformità alla direttiva 2010/31/UE dovranno entro due anni intraprendere misure per favorire l’adeguamento di tali strumenti alle Linee guida in esame. Resta comunque ferma, laddove non sia sopraggiunta la scadenza, la validità per ogni effetto di legge degli attestati di prestazione energetica (APE) redatti ai sensi delle Linee guida del 2009. Queste ultime Linee guida rimangono ancora applicabili per gli edifici in corso di costruzione la cui richiesta di titolo abilitativo sia antecedente il 1° ottobre 2015. In Regione Lombardia è prevista l’emanazione di un apposito Decreto.

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Il decreto 26 giugno 2015 definisce anche la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale (il cosiddetto SIAPE), che comprenda la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica, degli impianti termici e dei relativi controlli e ispezioni pubblici. Il SIAPE dovrà essere istituito dall’Enea entro la fine del 2015, ed essere alimentato entro marzo di ogni anno da parte delle Regioni e Province autonome con i dati relativi agli attestati dell’ultimo anno trascorso. A questo proposito Regione Lombardia ha già da anni attivato il catasto regionale CENED. Regioni e Province autonome sono inoltre chiamate a definire piani e procedure di controllo che consentano di analizzare almeno il 2% all’anno degli APE depositati territorialmente. I controlli dovranno essere prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti. Nella nota di approfondimento allegata, redatta da Ance nazionale, sono illustrati i principali contenuti delle nuove Linee guida. Promemoria - Gli obblighi in materia di APE Si ricorda che l’APE è previsto per gli edifici o le unità immobiliari di nuova costruzione e per quelli esistenti, venduti o locati ad un nuovo locatario. Alcune tipologie di edifici sono escluse dall’obbligo di dotazione dell’APE (ad esempio gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo; gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione; ecc; l’elenco completo dei casi di esclusione è riportato nell’Appendice A al decreto in esame). Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti devono essere dotati di un APE prima del rilascio del certificato di agibilità e, nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, l’attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, il proprietario deve rendere disponibile l’APE al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l’APE entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, deve inoltre essere inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell’edificio. Copia

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dell'APE deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali devono riportare gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. L’inosservanza dei diversi obblighi in materia di APE comporta sanzioni amministrative pecuniarie. L’APE ha validità temporale massima di dieci anni dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. MS [email protected] All./

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Nota di approfondimento

I nuovi requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici

Il decreto ministeriale 26 giugno 2015 reca “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”.

Le nuove regole, di cui di seguito è riportato un quadro sintetico dettagliato per le diverse tipologie di edifici/interventi, entrano in vigore il 1° ottobre 2015 e sostituiscono quelle ad oggi fissate dal D.P.R. n. 59/2009.

Edifici di nuova costruzione

Ai fini dell’applicazione delle nuove disposizioni, sono “edifici di nuova costruzione” gli edifici il cui titolo abilitativo sia stato richiesto a partire dal 1° ottobre 2015. Sono assimilati a tali edifici anche:

- gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il loro titolo abilitativo;

- l’ampliamento di edifici esistenti, ovvero i nuovi volumi edilizi, sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 metri cubi.

In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio o, per gli ampliamenti, solo alla nuova porzione di edificio.

Oltre al rispetto delle prescrizioni comuni per tutti gli edifici/interventi (capitolo 2 dell’Allegato 1, vedi anche paragrafo più sotto), gli edifici di nuova costruzione devono attenersi a requisiti e prescrizioni specifici (capitolo 3).

Tra questi, il progettista deve verificare che gli indici di prestazione energetica invernale, di prestazione termica per il raffrescamento e di prestazione energetica globale siano inferiori ai valori dei corrispondenti indici calcolati per l’edificio di riferimento (per il quale i parametri energetici quali le trasmittanze termiche, nonché le ulteriori caratteristiche termiche e di impianto sono dati nelle relative tabelle di cui al capitolo 1 dell’Appendice A).

Analogamente, il progettista deve verificare che le efficienze degli impianti di climatizzazione invernale, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria, risultino superiori ai valori delle corrispondenti efficienze indicate per l’edificio di riferimento (per il quale i parametri sono dati nelle tabelle 7 e 8 dell’Appendice A, relative ai sottosistemi di utilizzazione e generazione).

Per quanto riguarda l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, devono essere rispettati i principi e le prescrizioni stabilite dal decreto legislativo n. 28/2011, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili a servizio degli edifici, stabiliti dall’Allegato 3 dello stesso decreto.

Gli impianti di climatizzazione invernale devono essere dotati di sistemi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali, assistiti da compensazione climatica. Nel caso di impianti termici al servizio di più unità immobiliari, è obbligatoria l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore, del freddo e dell’acqua calda sanitaria. Inoltre, si deve provvedere all’installazione di sistemi di misurazione intelligente dell’energia consumata.

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Edifici a energia quasi zero

Il decreto legge n. 63/2013 definisce un edificio a energia quasi zero “un edificio ad altissima prestazione energetica, con un fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all’interno del confine del sistema”.

Il decreto in esame dettaglia le caratteristiche di tali edifici, stabilendo che sono “edifici a energia quasi zero” gli edifici, sia nuovi che esistenti, che hanno tutti i requisiti relativi a efficienze, parametri e indici di prestazione energetica, degli edifici di nuova costruzione, verificati rispetto a un edificio di riferimento caratterizzato dai valori vigenti al 2019/2021, e che rispettano gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3 del decreto legislativo n. 28/2011.

Ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche

- Ristrutturazioni importanti di primo livello

Sono “ristrutturazioni importanti di primo livello” le ristrutturazioni che, oltre a interessare l’involucro edilizio che delimita un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati con una incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.

In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla prestazione relativa al servizio o servizi energetici interessati (ad esempio, climatizzazione invernale, estiva, ecc.).

Oltre al rispetto delle prescrizioni comuni per tutti gli edifici/interventi, le ristrutturazioni importanti di primo livello devono attenersi agli stessi requisiti e prescrizioni specifici previsti per gli edifici di nuova costruzione (capitolo 3).

- Ristrutturazioni importanti di secondo livello

Sono “ristrutturazioni importanti di secondo livello” le ristrutturazioni importanti che interessano l’involucro edilizio che delimita un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati con una incidenza compresa tra il 25% e il 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, e possono interessare anche l’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva.

In tali casi i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell’involucro dell’edificio interessati dai lavori, nonché il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione determinato per l’intera parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti.

Oltre al rispetto delle prescrizioni comuni, le ristrutturazioni importanti di secondo livello devono attenersi a requisiti e prescrizioni specifici (capitolo 4).

Tra questi, occorre verificare che i valori dei parametri caratteristici della porzione di involucro su cui si è intervenuti, tra cui i valori delle trasmittanze e del fattore di trasmissione solare totale della componente finestrata, siano inferiori o uguali ai valori limite riportati nelle pertinenti tabelle dell’Appendice B. Inoltre, il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione, determinato per l’intera porzione dell’involucro oggetto dell’intervento, deve risultare inferiore al pertinente valore limite (quarta riga della tabella 10 dell’Appendice A).

Per gli impianti vanno rispettati i pertinenti requisiti (riportati nel paragrafo 5.3 per le diverse tipologie).

Qualora l’impianto termico non sia a servizio della singola unità immobiliare, in caso di riqualificazione energetica dell’involucro edilizio, coibentazione delle pareti, installazione di nuove chiusure tecniche trasparenti, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno o verso ambienti non climatizzati, occorre installare valvole termostatiche o altro sistema di termoregolazione, assistiti da compensazione climatica.

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- Riqualificazioni energetiche

Sono “riqualificazioni energetiche” gli interventi non riconducibili alle ristrutturazioni importanti e che hanno comunque un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio, ossia quelli che coinvolgono una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali.

In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.

Oltre al rispetto delle prescrizioni comuni, le riqualificazioni energetiche devono attenersi a requisiti e prescrizioni specifici (capitolo 5). Si sottolinea che tali prescrizioni coincidono con quelle per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, con l’eccezione del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione, che non deve essere verificato.

Per tutte e tre le tipologie di ristrutturazione/riqualificazione sopra riportate, si sottolinea che nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno, si può derogare alle altezze minime dei locali di abitazione fino a un massimo di 10 cm. Resta fermo che nei comuni montani situati ad altitudine maggiore di 1000 metri, l’altezza minima dei locali abitabili è 2,55 m.

Prescrizioni comuni a tutte le tipologie di intervento

Il decreto riporta una serie di prescrizioni comuni applicabili tanto agli edifici di nuova costruzione, quanto alle ristrutturazioni e alle riqualificazioni energetiche (capitolo 2 dell’Allegato 1).

Tra queste, si evidenzia che nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, occorre verificare l’assenza di condensazioni interstiziali e del rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione.

Per le coperture di edifici, al fine di limitare i fabbisogni energetici per il raffrescamento estivo, è prescritta la verifica, in termini di rapporto costi-benefici, dell’utilizzo di materiali a elevata riflettanza solare (ovvero la capacità di riflettere le radiazioni solari incidenti).

E’ altresì previsto, in relazione alla qualità dell’acqua negli impianti termici per la climatizzazione invernale, l’obbligo di un trattamento di condizionamento chimico, e in casi specifici di un trattamento di addolcimento dell’acqua di impianto.

Altri requisiti riguardano l’installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria prodotta da impianti per la climatizzazione invernale di nuova installazione, il rendimento energetico minimo delle unità di produzione nel caso di installazione di impianti di microcogenerazione, le caratteristiche dei motori elettrici degli impianti ascensore e scale mobili.

Deroghe

Restano esclusi dall’applicazione del decreto:

- gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (ad esempio le tinteggiature), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;

- gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.

In caso di interventi di riqualificazione energetica dell’involucro opaco che prevedano l’isolamento termico dall’interno o l’isolamento termico in intercapedine, indipendentemente dall’entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze (tabelle da 1 a 4 dell’Appendice B) sono incrementati del 30%.

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Nota di approfondimento

Il nuovo Attestato di prestazione energetica degli edifici Entrano in vigore il 1° ottobre 2015 le nuove Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, riportate in allegato al decreto ministeriale 26 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, Supplemento Ordinario n. 39.

Le Linee guida, che adeguano quelle di cui al D.M. 26 giugno 2009, definiscono contenuti e format del nuovo Attestato di prestazione energetica (APE) degli edifici, nonché dell’attestato di qualificazione energetica e delle informazioni sulle prestazioni energetiche da inserire negli annunci commerciali di vendita o locazione degli immobili.

Ai fini dell’attestazione, la prestazione energetica dell’immobile è espressa attraverso l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EPgl,nren.

Tale indice tiene conto del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale ed estiva (EPH,nren ed EPC,nren), per la produzione di acqua calda sanitaria (EPW,nren), per la ventilazione (EPV,nren) e, nel caso del settore non residenziale, per l’illuminazione artificiale (EPL,nren) e il trasporto di persone o cose (EPT,nren).

Esso si determina come somma dei singoli servizi energetici forniti nell’edificio in esame, ed è espresso in kWh/mq/anno in relazione alla superficie utile di riferimento.

Il calcolo della prestazione energetica si basa comunque sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria, che si considerano sempre presenti.

Nel caso di loro assenza, occorre simulare tali impianti in maniera virtuale, considerando che siano presenti gli impianti standard indicati nella Tabella 1 dell’Allegato 1 alle Linee guida.

Nelle Linee guida del 2009, concorrevano di fatto alla prestazione energetica globale dell’edificio soltanto il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Per quanto riguarda il raffrescamento, il quadro normativo permetteva la sola valutazione qualitativa della prestazione energetica dell’involucro, mentre servizi quali le scale mobili e gli ascensori non erano previsti.

La classe energetica dell’edificio è determinata sulla base del suddetto indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio EPgl,nren, per mezzo del confronto con una scala di classi prefissate, ognuna delle quali rappresenta un intervallo di prestazione energetica definito.

In analogia con l’attuale classificazione, la classe energetica è contrassegnata da un indicatore alfabetico in cui la lettera G rappresenta la classe caratterizzata dall’indice di prestazione più elevato (maggiori consumi energetici), mentre la lettera A rappresenta la classe con il miglior indice di prestazione (minori consumi energetici).

Novità consiste nel fatto che un indicatore numerico, affiancato alla lettera A, identifica i livelli di prestazione energetica in ordine crescente a partire da 1 (rappresentante del più basso livello di prestazione energetica della classe A) fino a 4. Un apposito spazio, se barrato, indica che si tratta di un “Edificio a energia quasi zero” come definito dal decreto 26 giugno 2015 sui requisiti minimi.

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Ai fini della determinazione della classe energetica complessiva dell’edificio, per la redazione dell’APE si procede come segue:

si determina il valore di EPgl,nren,rif,standard (2019/21), ovvero dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile per l'edificio di riferimento1 secondo quanto previsto dall’Allegato 1, Capitolo 3, del decreto requisiti minimi, dotandolo delle tecnologie standard riportate nelle Linee guida, in corrispondenza dei parametri vigenti per gli anni 2019/21;

si calcola il valore di EPgl,nren per l’immobile oggetto dell’attestazione e si individua la classe energetica da attribuire in base alla seguente tabella:

Nell’APE sono presenti, oltre alla classe energetica basata sull’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’immobile, anche indicatori qualitativi (in forma di “smile”) sulla prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro, ovvero del fabbricato al netto del rendimento degli impianti presenti. 1 L’ “edificio di riferimento” è un edificio identico a quello oggetto della progettazione per geometria, orientamento, ubicazione geografica, destinazione d’uso e tipologia di impianto, avente però le caratteristiche termiche ed energetiche (relative alla trasmittanza dell’involucro e al rendimento degli impianti) fissate dal decreto “requisiti minimi”.

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Similmente all’indice di prestazione energetica globale, tali indicatori qualitativi invernali ed estivi sono calcolati sulla base di quanto descritto dalle Linee Guida, facendo riferimento rispettivamente al valore dell’indice di prestazione termica utile per il riscaldamento dell’edificio di riferimento (dotato di elementi edilizi rispondenti ai requisiti fissati per il 2019/2021), ovvero alla trasmittanza termica periodica e all’area solare equivalente estiva per unità di superficie utile.

Nella seconda pagina dell’APE sono indicati gli indici di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile dell’immobile oggetto di attestazione. Sono altresì indicate le fonti utilizzate per il soddisfacimento del fabbisogno dell’immobile, sia rinnovabili che non rinnovabili, in relazione alle quali sono riportati i consumi annui stimati di energia secondo un uso standard dell’immobile stesso.

E’ inoltre riportata una sezione contenente le raccomandazioni di intervento e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione dell’insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell’edificio o dell’immobile.

Le pagine successive dell’APE contengono dati di maggiore dettaglio sul fabbricato e sugli impianti, nonché le informazioni sulle opportunità, anche in termini di strumenti incentivanti nazionali e locali disponibili al momento della redazione dell’attestato, legate all’esecuzione di diagnosi energetiche e di interventi di riqualificazione energetica. Infine sono riportati i dati del soggetto certificatore, le informazioni sui sopralluoghi effettuati e sul software utilizzato.

Le Linee guida riportano, in Appendice C, il seguente format da inserirsi negli annunci effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, tranne quelli via internet o a mezzo stampa, nel caso di offerta di vendita o di locazione dell’immobile.

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In Appendice D, infine, è riportato il format dell’attestato di qualificazione, che si differenzia dall’APE essenzialmente per i soggetti che sono chiamati a redigerlo e per l’assenza dell’attribuzione di una classe di efficienza energetica all’edificio in esame (che risulta solamente proposta dal tecnico che lo redige).

Al di fuori di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 192/2005 (che ne prevede il rilascio per i nuovi edifici, l’asseverazione ad opera del direttore dei lavori, nonché la presentazione al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori), l’attestato di qualificazione energetica è facoltativo e può essere predisposto dall’interessato al fine di semplificare il successivo rilascio dell’APE.

L’attestato di qualificazione energetica deve essere predisposto da un tecnico abilitato non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio.

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1

Modifiche alla disciplina per l’efficienza energetica in edilizia

3 luglio 2015

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2

Requisiti e verifiche prestazionali

Disposizioni normative in fase di aggiornamento

MODALITÀ DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE E DELL’UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI APPLICAZIONE DI PRESCRIZIONI E REQUISITI MINIMI

DM “REQUISITI MINIMI”

(sostituisce il DPR 59/2009)

LINEE GUIDA

(sostituisce il decreto 26/06/2009)

ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

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3

1° Ottobre 2015

Modifiche alla disciplina per l’efficienza energetica in edilizia Entrata in vigore

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4

SOGGETTO CERTIFICATORE E CORSI DI FORMAZIONE: Cosa cambierà

Il Soggetto certificatore continuerà ad essere solo una persona fisica ma è previsto l’adeguamento ai requisiti previsti dal DPR 75/2013:

Durata corso di formazione: 80 ore Riconoscimento dei corsi accreditati dal MISE

Tecnico abilitato : abilitazione professionale

iscrizione Ordine/Collegio titolo di studio

Tecnico titolo di studio

CORSO DI FORMAZIONE

certificatore

certificatore

Disciplina amministrativa - Soggetto certificatore

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5

ELIMINAZIONE MARCATURA TEMPORALE

Nel caso in cui l’APE sia sottoscritto con firma digitale e venga depositato su catasti o registri telematici appositamente creati dalle Pubbliche Amministrazioni o da loro enti o società in house non è necessaria la marcatura temporale ai fini del riconoscimento del suo valore legale per tutti gli usi previsti dalla legge. L’APE firmato digitalmente resta valido secondo quanto previsto al comma 3, a prescindere dall’eventuale successiva cessazione del contratto di autorizzazione del certificatore alla firma digitale.

Disciplina amministrativa – Marcatura Temporale

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6

TEMPISTICHE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

Art.3 Linee Guida Le regioni e le province autonome che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già adottato propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità alla direttiva 2010/31/UE, intraprendono misure atte a garantire, entro due anni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica degli edifici alle Linee guida

Adeguamento alla normativa nazionale

Legge Regionale 7/2012 Anticipo NZEB al 1° gennaio 2016

Bandi POR FESR «riqualificazione energetica edilizia pubblica ad uso pubblico»

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7

ROAD MAP

Adeguamento alla normativa nazionale

Pubblicazione SW CENED+2.0 “Beta”

Test SW Conclusione test

e release SW CENED+2.0

Entrata in vigore nuova procedura

(certificazione edifici esistenti)

Entrata in vigore nuova procedura

(progetto e certificazione)

Luglio 2015

2015 2016

Da Luglio 2015 a Settembre 2015

Settembre 2015 Ottobre 2015 Gennaio 2016

Gli edifici per i quali la domanda di titolo abilitativo risulta presentata prima dell’1.1.2016 potranno essere certificati con l’attuale norma di cui alla DGR 8745/2008

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8

-SERVIZI ENERGETICI CONSIDERATI NEL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE

-NUOVE DEFINIZIONI DI RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI

-ENERGIA PRIMARIA TOTALE

-EDIFICIO DI RIFERIMENTO

-CLASSIFICAZIONE ENERGETICA CON CLASSI VARIABILI

-EDIFICIO AD ENERGIA QUASI ZERO “NZEB”

-MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’ENERGIA AUTOPRODOTTA E DELL’ENERGIA ESPORTATA

-NUOVO ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)

Requisiti e verifiche prestazionali: novità

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9

SERVIZI ENERGETICI CONSIDERATI

Riscaldamento

ACS

Illuminazione

Riscaldamento

ACS

Illuminazione

Raffrescamento

Ascensori

Ventilazione

Ventilazione

Requisiti e verifiche prestazionali

La prestazione energetica è espressa in kWh/mq anno per qualunque destinazione d‘uso !

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10

NUOVE DEFINIZIONI PER LE RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI

Art.2 Definizioni «ristrutturazione importante»:

a) costo complessivo > 25 % valore dell’edificio oppure

b) ristrutturazione > 25 % della superficie dell’involucro dell’edificio; gli Stati membri possono scegliere una delle due opzioni

Ristrutturazioni importanti di primo livello: l’intervento interessa l’involucro edilizio ( > 50% della superficie disperdente) e comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico

Direttiva 2010/31/UE DM Requisiti - Allegato 1

Ristrutturazioni importanti di secondo livello: l’intervento interessa l’involucro edilizio ( > 25% della superficie disperdente) ma non necessariamente l’impianto termico

Requisiti e verifiche prestazionali

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11

ENERGIA PRIMARIA TOTALE

EP,tot = EP,nren + EP,ren fP,tot = fP,nren + fP,ren

dove: fP,nren : fattore di conversione in energia primaria non rinnovabile fP,ren : fattore di conversione in energia primaria rinnovabile fP,tot : fattore di conversione in energia primaria totale (rinnovabile + non rinnovabile)

EP,tot

EP,ren

EP,nren

Vettore energetico

Fattori di conversione in energia primaria

DM Requisiti - Allegato 1

Ad esempio : Vettore energetico fP,nren fP,ren fP,tot

Gas naturale 1,05 0,00 1,05 GPL 1,05 0,00 1,05 Gasolio e Olio combustibile 1,07 0,00 1,07 Carbone 1,10 0,00 1,10 Biomasse solide 0,20 0,80 1,00 Biomasse liquide e gassose 0,40 0,60 1,00 Energia elettrica da rete 1,95 0,47 2,42 Teleriscaldamento 1,50 0,00 1,50 Rifiuti solidi urbani 0,20 0,00 0,20 Teleraffrescamento 0,50 0,00 0,50 Energia termica da collettori solari 0,00 1,00 1,00 Energia elettrica prodotta da fotovoltaico, mini-eolico e mini-idraulico 0,00 1,00 1,00

Energia termica dall’ambiente esterno – free cooling 0,00 1,00 1,00

Energia termica dall’ambiente esterno – pompa di calore 0,00 1,00 1,00

Vettore energetico fP,nren fP,ren fP,tot

Gas naturale 1,05 0,00 1,05 GPL 1,05 0,00 1,05 Gasolio e Olio combustibile 1,07 0,00 1,07 Carbone 1,10 0,00 1,10 Biomasse solide 0,20 0,80 1,00 Biomasse liquide e gassose 0,40 0,60 1,00 Energia elettrica da rete 1,95 0,47 2,42 Teleriscaldamento 1,50 0,00 1,50 Rifiuti solidi urbani 0,20 0,00 0,20 Teleraffrescamento 0,50 0,00 0,50 Energia termica da collettori solari 0,00 1,00 1,00 Energia elettrica prodotta da fotovoltaico, mini-eolico e mini-idraulico 0,00 1,00 1,00

Energia termica dall’ambiente esterno – free cooling 0,00 1,00 1,00

Energia termica dall’ambiente esterno – pompa di calore 0,00 1,00 1,00

- Maggior consapevolezza nell‘utilizzo delle energie rinnovabili - Maggior importanza all‘efficientamento dell‘involucro

Requisiti e verifiche prestazionali

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12

ENERGIA PRIMARIA – Verifica progettuale e classificazione energetica

EP,tot

EP,ren

EP,nren

Vettore energetico

EP,ren

EP,nren

EP,nren

Verifica progettuale (L.10) – Energia primaria totale

Classificazione energetica (APE) – Energia primaria non rinnovabile

Requisiti e verifiche prestazionali

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13

Edificio di riferimento: - stessa geometria - stesso volume - stessa superficie - stesso orientamento - stessa destinazione d’uso - stessa situazione al contorno

-caratteristiche termofisiche predefinite

Edificio reale Edificio di riferimento

NUOVE DEFINIZIONI: L’EDIFICIO DI RIFERIMENTO

DM Requisiti - Appendice A

Edificio reale

Da DM requisiti

Involucro di riferimento: trasmittanze imposte da DM

requisiti

Impianto di riferimento: efficienze di generazione ed utilizzazione imposte da DM

requisiti

Requisiti e verifiche prestazionali

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14

Edificio reale

Edificio di riferimento (Fabbricato di riferimento + impianti di riferimento*)

(*) stessa tipologia dell’impianto reale ma con efficienze prefissate dal decreto requisiti minimi

EDIFICIO DI RIFERIMENTO - Verifica progettuale

Coefficiente di scambio termico reale

Area solare equivalente reale

Efficienze d’impianto reale

Fabbisogni d’involucro reale

Energia primaria totale reale

Coefficiente di scambio termico limite Area solare equivalente limite Efficienze d’impianto limite Fabbisogni d’involucro limite Energia primaria totale limite

<

<

>

<

<

Requisiti e verifiche prestazionali

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15

EPgl, nren

Edificio reale

Edificio di riferimento (Fabbricato di riferimento + impianti di riferimento “standard” *)

(*) tipologie impiantistiche “standard” (caldaia a gas, macchina frigorifera,…) ed efficienze prefissate dal decreto requisiti minimi

EPgl, nren, Lst

EDIFICIO DI RIFERIMENTO - Classificazione energetica

Requisiti e verifiche prestazionali

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16

Edificio di riferimento (Fabbricato di riferimento + impianti di riferimento “standard” )

EPgl, nren, Lst

Classe A4 ≤ 0,40 EPgl,nr,Lst(2019/21)

0,40 EPgl,nr,Lst (2019/21) < Classe A3 ≤ 0,60 EPgl,nr,Lst(2019/21)

0,60 EPgl,nr,Lst(2019/21) < Classe A2 ≤ 0,80 EPgl,nr,Lst(2019/21)

0,80 EPgl,nr,Lst(2019/21) < Classe A1 ≤ 1,00 EPgl,nr,Lst(2019/21)

1,00 EPgl,nr,Lst (2019/21) < Classe B ≤ 1,20 EPgl,nr,Lst(2019/21)

1,20 EPgl,nr,Lst(2019/21) < Classe C ≤ 1,50 EPgl,nr,Lst(2019/21)

1,50 EPgl,nr,Lst (2019/21) < Classe D ≤ 2,00 EPgl,nr,Lst(2019/21)

2,00 EPgl,nr,Lst (2019/21) < Classe E ≤ 2,60 EPgl,nr,Lst(2019/21)

2,60 EPgl,nr,Lst (2019/21) < Classe F ≤ 3,50 EPgl,nr,Lst(2019/21)

Classe G > 3,50 EPgl,nr,Lst(2019/21)

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA – Costruzione della scala di classificazione

Requisiti e verifiche prestazionali

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17

EPgl, nren

Edificio reale

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA – Attribuzione classe all’edificio reale

Requisiti e verifiche prestazionali

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18

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA – Esempio numerico

EPgl, nren = 65 kWh/mq a

Edificio reale

EPgl, nren,Lst = 100 kWh/mq a

Edificio di riferimento Classe A4 ≤ 0,40 x 100

0,40 x 100 < Classe A3 ≤ 0,60 x 100

0,60 x 100 < Classe A2 ≤ 0,80 x 100

0,80 x 100 < Classe A1 ≤ 1,00 x 100

1,00 x 100 < Classe B ≤ 1,20 x 100

1,20 x 100 < Classe C ≤ 1,50 x 100

1,50 x 100 < Classe D ≤ 2,00 x 100

2,00 x 100 < Classe E ≤ 2,60 x 100

2,60 x 100 < Classe F ≤ 3,50 x 100

Classe G > 3,50 x 100

Classe A4 ≤ 40

40 < Classe A3 ≤ 60

60 < Classe A2 ≤ 80

80 < Classe A1 ≤ 100

100 < Classe B ≤ 120

120 < Classe C ≤ 150

150 < Classe D ≤ 200

200 < Classe E ≤ 260

260 < Classe F ≤ 350

Classe G > 350

65 kWh/mq a

Requisiti e verifiche prestazionali

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Classe variabile: -Supera il problema della confrontabilità di edifici con diversi servizi -Fornisce informazioni sulla qualità energetica e sulle reali potenzialità di miglioramento -Deve essere associata all’indicatore di prestazione per dare informazioni numeriche sul fabbisogno, comparabili con quelle di altri edifici

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA – Classi fisse vs Classi variabili

vs

Requisiti e verifiche prestazionali

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Art.2 Definizioni «edificio a energia quasi zero»: Edificio con fabbisogno energetico molto basso e coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili

Edificio che rispetta tutti i requisiti previsti al 2019/21 e gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili

EDIFICIO AD ENERGIA QUASI ZERO “NZEB”

Edificio di riferimento con parametri al

2019/21 +

FER

DM Requisiti - Allegato 1

Direttiva 2010/31/UE

Requisiti e verifiche prestazionali

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EDIFICIO AD ENERGIA QUASI ZERO “NZEB”: FOCUS LOMBARDIA

-Parametri termofisici ed impiantistici al 2019/21 - 50% ACS da FER - 50% (ACS+Risc+Raffr) da FER - Pel = 1/50 “Impronta” dell’edificio

Requisiti e verifiche prestazionali

2016 2019/21

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È consentito tenere conto dell'energia da fonte rinnovabile o da cogenerazione nell’edificio: a) solo per contribuire ai fabbisogni del medesimo vettore energetico (elettricità con elettricità, energia termica con energia termica, ecc); b) fino a copertura totale del corrispondente fabbisogno L’eccedenza non concorre alla prestazione energetica dell’edificio.

BILANCIO ENERGETICO – Energia autoprodotta ed energia esportata

DM Requisiti - Allegato 1

Requisiti e verifiche prestazionali

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NUOVO ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Nuovo APE: -Quattro livelli di classe A (A1, A2, A3, A4) -Fornisce informazioni sulla quantità di energia esportata -Fornisce una stima dei consumi energetici annui (in condizioni standard) -Fornisce dati di dettaglio sugli impianti presenti (anno di installazione, potenza, codice catasto impianti termici,…) -Agli indicatori quantitativi (classe energetica e indice di prestazione globale) affianca indicatori qualitativi (“emoticons”)

Requisiti e verifiche prestazionali

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FORMAT OBBLIGATORIO PER GLI ANNUNCI COMMERCIALI

Il format verrà utilizzato per gli annunci commerciali esposti dalle agenzie immobiliari Gli annunci riportati su altri canali (web, stampa,…) dovranno solamente riportare i campi significativi indicati nella relativa DGR (indice di prestazione, classe energetica,…)

Requisiti e verifiche prestazionali