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INFORMATICA GIURIDICA Protezione Dati Personali – Privacy e Sicurezza Modulo 1

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INFORMATICA GIURIDICAProtezione Dati Personali – Privacy e SicurezzaModulo 1

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Informatica Giuridica Modulo 1Protezione Dati PersonaliPrivacy e Sicurezza

Protezione dei dati personali e sicurezza

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Evoluzione della Privacy

La nascita del diritto alla privacy inizia a fine Ottocento e si sviluppa in maniera significativa nel Novecento, per poi esplodere all'inizio del XXI secolo.

L'aver isolato la privacy come istituto giuridico definito da un insieme di regole è un fenomeno recente, legato soprattutto allo sviluppo delle tecnologie.

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Evoluzione della Privacy

L'inizio della disciplina del diritto alla privacy è considerato l'articolo The Right to Privacy, apparso il 15 dicembre 1890 sulla Harvard Law Review (tuttora la più famosa rivista giuridica degli Stati Uniti), ad opera di due giovani avvocati bostoniani, Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis.

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Evoluzione della Privacy

L'articolo seppe distinguere tra il diritto ad informare e ad essere informati se l'oggetto dell'informazione è una persona pubblica, perché tale informazione ha una giustificazione democratica soprattutto se la persona in questione ha una carica che comporta responsabilità pubbliche e il diritto alla riservatezza se la persona è un normale privato cittadino, perché in tal caso manca l'interesse pubblico legittimo nel conoscerne i comportamenti.

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Evoluzione della Privacy

La privacy fu, quindi, definita come il diritto di essere lasciati soli, a non subire nella propria sferaprivata le interferenze provenienti dall’esterno soprattutto con l’avvento del progresso tecnologico (mezzi di informazione).

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Evoluzione della Privacy

La nascita e l’evoluzione della privacy sono strettamente connesse allo sviluppo tecnologico e all’utilizzo dei nuovi mezzi messi a disposizione all’interno della società e quindi tale evoluzione tecnologica impone un continuo aggiornamento dei principi e delle modalità di protezione dei dati personali.

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Evoluzione della Privacy

Obiettivi odierni in tema di

tutela della privacy

Interesse a non fare circolare informazioni

personali (senza consenso)

Interesse a controllare

l’utilizzazione delle informazioni

personali, quando sono state acquisite

da terziInteresse a fare

cessare l’utilizzazione dei

dati acquisiti

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Linee guida e riferimenti normativi

All’inizio degli anni ottanta si sviluppa una nuova concezione della privacy, quale diritto della persona ad avere dominio esclusivo sulle informazioni che la riguardano, anche quando vengono condivise da altre persone o raccolte in banche dati (Linee Guida OCSE del 1980 e Convenzione del Consiglio d’Europa del 28/01/1981 sulla protezione delle persone).

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Linee guida e riferimenti normativi

In Francia e in Germania si sviluppa il concetto di autodeterminazione informativa da intendersi come il diritto di un individuo di decidere liberamente circa la cessione e l’uso dei propri dati personali.

Su tali basi, negli anni novanta furono definite le attuali legislazioni a tutela del trattamento (anche automatizzato) dei dati personali.

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La Legge 675/96 di recepimento della Direttiva Europea 95/46, rappresenta il primo intervento legislativo in materia di privacy in Italia.

Questa legge, necessaria anche per rispettare gli accordi di Schengen, permise di istituire la figura del Garante per la protezione dei dati personali.

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Evoluzione della Privacy

La direttiva protegge i diritti e le libertà delle persone, attraverso i seguenti principi. Legittimazione al trattamento dati, ovvero trattamento

effettuato solo con il consenso esplicito dell’interessato; Informazione delle persone interessate dal trattamento dati

da parte del titolare; Diritto di accesso ai dati, ovvero diritto di ottenere da parte

del responsabile la conferma dell’esistenza o meno dei trattamenti oltre la rettifica, la cancellazione o il blocco dei dati per i quali il trattamento non è conforme alla direttiva;

Diritto di opposizione al trattamento, ovvero il diritto di opporsi per ragioni legittime, al trattamento dati.

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Normativa nazionale sulla Privacy

Dal 1 gennaio 2004 è in vigore il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003).

I principi fondamentali che caratterizzano il codice si riassumono in finalità, necessità, liceità, correttezza e proporzionalità del trattamento.

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Normativa nazionale sulla Privacy

Finalità

Il Codice garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà personali, nonché della dignitàdell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto alla protezione dei dati personali.

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Normativa nazionale sulla Privacy

Principio di necessità

I sistemi operativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, escludendo il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi o tramite opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

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Le principali definizioni

Si definisce trattamento qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati.

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Le principali definizioni

Si definisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Si definiscono dati identificativi i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato.

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Le tipologie di dati

Si definisce dato anonimo il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

Si definiscono dati sensibili i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

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Le tipologie di dati

Si definiscono dati giudiziari i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1 (lettere a-o e r-u), del DPR 313/2002 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

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Le tipologie di dati

Si definiscono dati quasi-sensibili i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari il cui trattamento può comportare rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinare.

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Ruoli e Figure previste

Si definisce Titolare del Trattamentola persona fisica o giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo, cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

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Ruoli e Figure previste

Si definisce Responsabile del Trattamento la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali. Non è una figura obbligatoria.

Affianca il titolare per compiti e responsabilità . È in grado di soddisfare esigenze tecnico-pratiche connesse al trattamento.

Risponde, nella stessa misura del titolare, alle manchevolezze del suo operato.

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Ruoli e Figure previste

Si definisce Incaricato del Trattamento la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.

È il soggetto che materialmente esegue le operazioni di trattamento.

L’incaricato non ha alcuna responsabilità di fronte alla legge e le conseguenze di un eventuale inadempimento ricadono sempre sui soggetti alla cui autorità è sottoposto, i quali in un secondo momento potranno rivalersi sull’incaricato in questione per dolo o colpa grave.

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Ruoli e Figure previste

Pertanto, è necessaria una seria opera di formazione e sensibilizzazione degli incaricati al trattamento, oltre che una nomina specifica.

La nomina, disciplinata dall’art. 30, comma 2, stabilisce che la designazione deve essere fatta per iscritto e deve individuare l’ambito del trattamentoconsentito per ciascun incaricato.

Si definisce Interessato del Trattamento la persona fisica cui si riferiscono i dati personali.

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L’informativa (Art. 13)

L’informativa costituisce lo strumento principale a disposizione dell’interessato per esercitare il controllo sul trattamento dei dati. Tra i suoi contenuti Finalità e modalità del trattamento; Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; Soggetti o categorie di soggetti a cui i dati sono comunicati o

che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati o l’ambito di diffusione degli stessi;

I diritti dell’interessato, indicati all’art. 7 del Codice; Denominazione, sede del titolare e di almeno un responsabile; Categorie di dati trattati, se questi sono raccolti presso terzi.

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Comunicazione e Diffusione

Si definisce comunicazione il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Non è considerata comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate al trattamento.

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Comunicazione e Diffusione

Si definisce diffusione il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

A differenza della comunicazione, l’ambito di diffusione è più vago in quanto i soggetti terzi non sono identificabili singolarmente.

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Il consenso

Il consenso è un altro elemento fondamentale introdotto a livello internazionale per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati è ammesso in via generale solo con il consenso espresso dell’interessato.

Ciò significa che deve essere manifestata una volontà chiara ed esplicita da parte dell’interessato.

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Il consenso

Il consenso può riferirsi all’intero trattamento o ad una o più operazioni dello stesso.

Pertanto i dati trattati dal titolare ma oggetto di comunicazione a terzi, necessitano della richiesta sia del consenso per la raccolta sia di quello per la comunicazione a terzi.

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Il consenso

Il consenso può considerarsi valido solo se espresso liberamente, in forma specifica e documentata e se è stata resa l’informativa.

Si conferma quindi il principio di sovranità dell’interessato.

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Il consenso

In alcuni casi di trattamento di dati sensibili, il titolare viene esonerato dal richiedere il consenso quando: è effettuato da associazioni, enti od organismi senza

scopo di lucro; è necessario per la salvaguardia della vita o

dell’incolumità fisica di un terzo; è necessario ai fini di svolgimento delle

investigazioni difensive; è necessario per adempiere a specifici obblighi o

compiti previsti dalla legge.

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I diritti degli interessati

Il codice ha riservato un intero articolo (Art. 7) per definire i diritti di cui l’interessato gode per poter controllare la correttezza e liceità del trattamenti relativo ai suoi dati da parte dei soggetti che li hanno direttamente o indirettamente raccolti.

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I diritti degli interessati

Diritto di accesso, ossia di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano e di conoscere l’origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata in caso di trattamento automatizzato (criterio di elaborazione), gli estremi identificativi del titolare e degli eventuali responsabili, i soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.

Diritto di aggiornamento, rettifica e integrazione dei dati.

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I diritti degli interessati

Diritto di inibizione, ovvero la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge.

Diritto di opposizione ai trattamenti leciti in presenza di motivi legittimi e nel caso di invio di materiale pubblicitario o vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

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L'Autorità Garante

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nasce in riferimento alla Direttiva Europea 95/46/CE.

È indipendente e autonoma nel giudizio e nella valutazione, in quanto dotata di propria soggettività giuridica e slegata da influenze politiche.

Esercita il suo potere di vigilanza e i suoi compiti di garanzia e controllo sull’attuazione della norma in materia di privacy agendo in piena libertà, autogovernandosi e decidendo autonomamente le proprie linee di condotta.

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Competenze dell'Autorità Garante

Controllare se il trattamento è effettuato nel rispetto della regole; Segnalare ai titolari le modifiche per ottemperare alla norma; Esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi

presentati; Adottare provvedimenti; Vietare, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei

dati o disporne il blocco; Segnalare al governo l’opportunità di provvedimenti; Predisporre annualmente la relazione sull’attività e stato di

applicazione delle norme; Esercitare il controllo sui trattamenti mediante visita ed ispezioni; Occuparsi delle autorizzazioni individuali e generali; Emettere pareri in tema di privacy.

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Principi applicabili al settore pubblico

L’art. 18, relativamente ai principi di trattamento applicabili ai soggetti pubblici, precisa che il trattamento dei dati personali è consentito solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionaliosservando i presupposti e limiti sanciti dal Codice.

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Principi applicabili al settore pubblico

Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito per quelle attività di minore impatto, anche in mancanza di una legge o regolamento.

Per il trattamento di dati sensibili è necessaria un’espressa disposizione di legge in cui siano specificati i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

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Le finalità di rilevante interesse pubblico

Accesso a documenti amministrativi al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.

Tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero, delle liste elettorali.

Rilascio e rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti di tipo sanitario per cittadinanza ed immigrazione, riconoscimento del diritto di asilo o dello status di rifugiato.

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Le finalità di rilevante interesse pubblico

Obblighi dei datori di lavoro o dei lavoratori e applicazione delle norme in materia di istruzione e alloggio.

Elettorato attivo e passivo, di esercizio di altri diritti politici e documentazione dell’attività istituzionale di organi pubblici.

Riconoscimento dei benefici economici, concessione di contributi e riconoscimento di esonero agevolazioni fiscali.

Rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.

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Il trattamento nel settore scuola

È riconosciuta alla finalità di istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, il fine di rilevante interesse pubblico.

Il trattamento è consentito solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Non è richiesto il consenso.

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Il trattamento nel settore scuola

La comunicazione e la diffusione sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

In quest’ultimo caso, deve essere data comunicazione al Garante e le operazioni possono iniziare decorsi 45 giorni dalla comunicazione.

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Il trattamento nel settore scuola

Per trattare i dati sensibili o giudiziari degli alunni, gli istituti scolastici devono adottare un regolamento che disciplina il trattamento di tali dati in conformità alle indicazioni del Garante (tale adempimento è cessato con l’emanazione del Regolamento del MIUR, con DM 305/2006).

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Il trasferimento dei dati all’estero

Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un Paese extra UE.

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Il trasferimento dei dati all’estero

Infatti, le disposizioni del Codice non si possono applicare al fine di restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli stati dell’Unione Europea.

Il trasferimento di dati verso un Paese non appartenente all’Unione Europea è vietato qualora l’ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato.

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Il trasferimento dei dati all’estero

Applicata ad Internet questa disposizione può portare a delle conseguenze paradossali.

Infatti la semplice immissione in rete di un dato equivale al suo trasferimento in tutto il mondo senza avere la possibilità a priori di conoscere neppure il percorso seguito e se i paesi nei quali il dato è transitato (o transiterà) sono dotati o meno di una normativa adeguata.

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Il trasferimento dei dati all’estero

L’Unione Europea ha emanato una decisione C(2001) 1539 per il trasferimento di dati verso Paesi terzi.

Vengono definite regole di comportamento, che assumono la formula di clausole contrattuali su base volontaria, che costituiscono una salvaguardia per i soggetti coinvolti (titolare, responsabile e interessato).

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La Sicurezza delle Informazioni

Gli Art. 33 e 34 del Codice si occupano di misure minime di sicurezza.

Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico nell’allegato B, le seguenti misure minime di sicurezza.

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Misure minime di sicurezza

Autenticazione informatica.

Procedure di gestione delle credenziali di autentificazione.

Sistema di autorizzazione.

Aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito di trattamento consentito ad incaricati e addetti alla gestione o manutenzione degli strumenti elettronici.

Protezione di dati rispetto a trattamenti illeciti e accessi non consentiti.

Procedure per la custodia di copie di sicurezza (backup) e ripristino della disponibilità dei dati.

Adozione di cifratura o codici identificativi per determinati trattamenti idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

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Il sistema di autenticazione

Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa ad uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.

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Il sistema di autenticazione

Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l’identificazione dell’incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell’incaricato, oppure in una caratteristica biometrica dell’incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.

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Il sistema di autenticazione

Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell’incaricato.

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Il sistema di autenticazione

La parola chiave è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito.

Essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato ed è modificata da quest’ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi oppure ogni tre mesi, in caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari.

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Il sistema di autenticazione

Il codice per l’identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.

Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.

Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all’incaricato l’accesso ai dati personali.

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Il sistema di autenticazione

Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.

Le disposizioni sul sistema di autenticazione non si applicano ai trattamenti di dati personali destinati alla diffusione.

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Il sistema di autorizzazione

Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.

Un sistema di autorizzazione è l’insieme degli strumenti e delle procedure che permettono di stabilire quali siano i dati e le operazioni di trattamento su di essi consentite agli incaricati che avranno accesso.

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Il sistema di autorizzazione

I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all’inizio del trattamento, in modo da limitare l’accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.

Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

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La sicurezza delle informazioni

I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dall’azione di programmi aventi per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico, mediante l’attivazione di idonei strumenti elettronici.

Per tale scopo si possono usare applicativi software come gli antivirus e anti-spywareoppure strumenti hardware e software come i firewall.

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La sicurezza delle informazioni

Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità degli strumenti elettronici e a correggerne difetti, sono effettuati almeno annualmente.

In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l’aggiornamento è almeno semestrale.

Ci si riferisce, in sintesi, agli antivirus e all’ installazione periodica degli ultimi aggiornamenti (patch, service pack) disponibili per il sistema operativo e le applicazioni.

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Copie di sicurezza e ripristino

Al fine di garantire l’integrità e la disponibilità dei dati sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la realizzazione e custodia di copie di sicurezza dei dati (che devono prevedere anche periodiche verifiche dei supporti utilizzati per le copie di sicurezza e prove di ripristino).

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Copie di sicurezza e ripristino

Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell’accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

Per soddisfare il requisito viene spesso elaborato un piano di emergenza (Disaster Recovery) che va inserito nel Documento Programmatico sulla Sicurezza.

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La gestione dei supporti rimovibili

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l’uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari, se non utilizzati, sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.

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La cifratura dei dati sensibili

I dati sensibili atti a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche dati, tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendano temporaneamente inintellegibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

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La cifratura dei dati sensibili

Sono conservati separatamente da altri dati personali.

I dati relativi all’identità genetica sono trattati esclusivamente all’interno di locali protetti e accessibili ai soli incaricati del trattamento ed ai soggetti specificatamente autorizzati.

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La cifratura dei dati sensibili

Il trasporto dei dati genetici all’esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti.

Il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato, mentre nel caso in cui i dati si trovino su documenti cartacei il servizio di spedizione postale più sicuro è l’assicurata.

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L’Amministratore di Sistema

La figura dell’Amministratore di Sistema, già disciplinata dal DPR 318/99, è stata reintrodotta dall’Autorità Garante, vista la rilevanza di tale figura, mediante apposito Provvedimento del novembre 2008.

La sua designazione deve avvenire previa valutazione dell’esperienza, capacità e affidabilità del soggetto, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento, compreso il profilo relativo alla sicurezza.

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L’Amministratore di Sistema

Le funzioni tipiche dell‘Amministratore di Sistema sono richiamate nell’Allegato B e comprendono la realizzazione di copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery dei dati), la custodia delle credenziali, la gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione.

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L’Amministratore di Sistema

Il Garante ha introdotto l’obbligo di verifiche periodiche dell’operato dell’amministratore di sistema, a carico del titolare o del responsabile.

A tal fine il Garante ha stabilito che debbano essere registrati tutti gli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema.

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L’Amministratore di Sistema

Le registrazioni (access log) devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell’evento che le ha generate (log-in, log-out, o una condizione di errore) e devono essere conservate per un periodo non inferiore a sei mesi.

Il provvedimento non chiede in alcun modo che vengano registrati dati sull’attività degli amministratori una volta ottenuto l’accesso al sistema informativo.

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L’Amministratore di Sistema

La norma richiede che gli access log abbiano caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità, adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste.

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Misure minime per il trattamento senza l’ausilio di strumenti elettronici

Il trattamento di dati personali effettuato senza l’ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate le seguenti misure minime (Allegato B). Aggiornamento periodico dell’individuazione

dell’ambito del trattamento consentito. Previsione di procedure per un’idonea custodia di

atti e documenti affidati agli incaricati. Previsione di procedure per la conservazione di

determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati.

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Misure minime per il trattamento senza l’ausilio di strumenti elettronici

Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo e alla custodia di atti e documenti contenenti dati personali, per l’intero ciclo delle operazioni di trattamento.

Quando i documenti contengono dati sensibili o giudiziari vengono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, sono restituiti al termine delle operazioni affidate e l’accesso agli archivi è controllato.

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Documento Programmatico sulla Sicurezza

Il titolare del trattamento di dati sensibili o giudiziari può redigere, anche attraverso il responsabile se designato, il Documento Programmatico sulla Sicurezza, ovvero un documento che ha lo scopo di ottemperare alle misure minime di sicurezza e gestire la politica aziendale in tema di sicurezza, partendo dall’analisi dei rischi propri del sistema informativo.

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza, con il Decreto Semplificazioni, emanato il 9 Febbraio 2012, non è più obbligatorio.

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Documento Programmatico sulla Sicurezza

Il DPS è, comunque, un’ utile strumento organizzativo per avere un quadro preciso sulla sicurezza posseduta e di quella programmata. Le informazioni in esso contenute riguardano:1. l’elenco dei trattamenti;2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità;3. l’analisi dei rischi che incombono sui dati;4. le misure da adottare per garantire l’integrità e la

disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, ai fini della loro custodia e accessibilità;

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Documento Programmatico sulla Sicurezza

5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento;

6. la previsione della formazione degli incaricati sui rischi e sulle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, sulla protezione dei dati, sulle responsabilità derivanti e sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell’ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti;

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Documento Programmatico sulla Sicurezza

7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all’esterno della struttura del titolare;

8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l’individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell’interessato.

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Tipologie rilevanti di trattamento

I datori di lavoro nel trattare i dati personali dei lavoratori devono sempre tenere presente i principi fondamentali della riservatezza e della protezionedei dati stabiliti dal Codice e quanto indicato dallo Statuto dei Lavoratori.

È necessaria l’adozione di un regolamento aziendaleche stabilisca il corretto utilizzo ai quali sono destinati i beni e gli strumenti aziendali e quali forme di controllo il datore di lavoro intende applicare per verificarne il giusto uso.

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La privacy nel mondo del lavoro

Il datore di lavoro è chiamato Ad adottare ogni misura in grado di prevenire il

rischio di utilizzi impropri, così da ridurre controlli successivi sui lavoratori.

Individuare preventivamente i siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa.

Utilizzare filtri che prevengano determinate operazioni, quali l’acceso a siti inseriti in una black listo il download di file musicali o multimediali.

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La privacy nel mondo del lavoro

Rendere disponibili indirizzi condivisi tra più lavoratori, rendendo chiara la natura non privata della corrispondenza.

Attribuire al lavoratore un altro indirizzo destinato ad uso personale.

Prevedere, in caso di assenza del lavoratore, messaggi di risposta automatica con le coordinate di altri lavoratori cui rivolgersi.

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Disposizioni sulla videosorveglianza

La videosorveglianza è possibile a condizione che le apparecchiature poste abbiano finalità di controllo e di sicurezza e che l’informativa, nella quale vanno esposte con chiarezza le finalità del trattamento, sia pubblicata in modo da garantire reperibilità, usabilità e accessibilità.

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Disposizioni sulla videosorveglianza

Prima di procedere all’installazione di sistemi di videosorveglianza, il titolare deve sottoporre a verifica preliminare del Garante i casi in cui tale sistema consenta: il riconoscimento della persona sulla base del

confronto di immagini; di indicizzare le immagini per ricerche

automatizzate; di rilevare automaticamente comportamenti o

eventi anomali, segnalarli e registrarli.

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Disposizioni sulla videosorveglianza

Deve essere escluso ogni impiego non necessario, superfluo o eccessivo ed è d’obbligo valutare se sia realmente proporzionata agli scopi prefissati e legittimamente perseguibili.

L’impiego di tali sistemi, quindi, può risultare eccedente qualora siano già adottati altri efficaci sistemi di controllo o vigilanza.

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Disposizioni sulla videosorveglianza

Presupposti rispetto Privacy

Principio di proporzionalità dei mezzi usati

Indicazione presenza di impianti di

videosorveglianza

Indicazione periodo di

conservazione dati (max 24h)

Riconoscimento diritto di accesso

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Disposizioni privacy sulla posta elettronica

In alcuni ordinamenti giuridici, tra cui l’Italia, è stata estesa anche alla posta elettronica, nonostante la minor riservatezza offerta dovuta al mezzo tecnico e alle soluzioni tecnologiche utilizzate, la rigorosa tutela prevista per la corrispondenza cartacea, secondo la quale la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

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Disposizioni privacy sulla posta elettronica

Limiti a libertà e segretezza della corrispondenzapossono essere disposti solo con atto motivato dall’autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge.

La segretezza della corrispondenza è oggetto di tutela anche in sede penale, dove per corrispondenza si intende quella epistolare, telegrafica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

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Disposizioni privacy sulla posta elettronica

Esistono tre ipotesi di reato specifiche per le comunicazioni telematiche:1. l’intercettazione di comunicazioni telematiche;2. l’installazione di apparecchiature atte ad

intercettare o interrompere comunicazioni telematiche;

3. la formazione falsa, ovvero l’alterazione o la soppressione in tutto o in parte del contenuto di una comunicazione telematica, anche se occasionalmente intercettata.

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La privacy digitale: informativa e consenso

L’informativa sul web deve avere gli stessi contenuti di quella normale.

L’informativa deve essere rilasciata al momento della raccolta e cioè preventivamente al conferimento dei dati da parte dell’interessato per permettergli una cosciente scelta in merito alla destinazione dei dati che lo riguardano.

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La privacy digitale: informativa e consenso

La forma con cui le informazioni sono rese all’interessato può essere scritta o orale (si pensi al caso in cui i dati siano raccolti per via telefonica), anche sul web (mediante una pagina ben visibile).

Quindi, per quanto riguarda l’informativa, essa può essere resa anche in forma elettronica (via Internet) e deve contenere tutte le finalità per le quali i dati personali vengono raccolti.

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La privacy digitale: informativa e consenso

Al momento della raccolta dei dati i siti Internet dovrebbero specificare se i dati raccolti saranno comunicati o resi disponibili a terzi e le relative motivazioni.

In questi casi è fondamentale che gli utenti Internet dispongano di un’effettiva possibilità di opporsi a detta comunicazione cliccando su di una casella di spunta ed esprimendo così il proprio favore alla comunicazione dei dati con finalità diverse dalla fornitura del servizio richiesto.

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La privacy digitale: informativa e consenso

Deve essere possibile esprimere il consenso separatamente per ogni trattamento, per ogni finalità e per ogni titolare.

I form su web, attraverso cui è possibile raccogliere il consenso, devono prevedere la certezza della volontà dell’interessato e ciò può avvenire mediante l’operazione di selezione di un’apposita casella in una pagina del sito (OPT-in, OPT-out).

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La privacy digitale: i file di log

Nell’attuale società si individuano due bisogni non disgiunti e contrapposti: il bisogno di identificabilità e il bisogno di anonimato.

Anche su Internet, pur se con modalità diverse, vi sono possibilità di anonimato, possibilità di identificazione e obblighi di identificazione.

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La privacy digitale: i file di log

Accanto alla scelta cosciente di un utente nel fornire dati identificativi, Internet offre la possibilità di raccogliere informazioni su un utente a sua insaputa.

Esistono particolari software che seguono e memorizzano il clickstream di ciascun utente, tra cui log e cookies, i quali forniscono una grande quantità di dati che possono essere elaborati per ottenere informazioni su abitudini e interessi degli utenti (identità sociale).

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La privacy digitale: i file di log

L’anonymous surfing permette all’utente di evitare che i server web possano raccogliere informazioni quali l’indirizzo IP, il browser per la navigazione o l’ultimo server visitato, scaricando la pagina web che si vuole visitare su un server, detto anonimizzatore, il quale scarica il documento e lo invia successivamente al computer dell’utente.

L’anonymous remailingpermette all’utente di inviare messaggi di posta elettronica senza rivelare la propria identità utilizzando uno o più server intermedi che assicurano l’anonimato cancellando dal messaggio le informazioni che identificano l’utente.

Esistono strumenti tecnologici per proteggersi dalla raccolta dei dati in Internet, che prendono il nome di PET’s (Privacy EnahancingTechnologies) e permettono di minimizzare o eliminare del tutto l’invio dei dati personali.

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La tutela della privacy nei social network

Le Autorità Garanti hanno impartito alcune precise raccomandazioni anche agli utenti, i quali devono valutare con attenzione se e in quale misura pubblicare dati personali in un profilo creato sui servizi di social network e sono comunque tenuti a rispettare la privacy altrui.

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Le sanzioni previste

Le sanzioni previste in caso di violazione delle norme contenute nel Codice si dividono in sanzioni amministrative e penali.Le sanzioni amministrative si riferiscono a: Omessa o inidonea informativa all’interessato; Mancata o incompleta notificazione; Omessa informazione o esibizione al Garante; Cessione illecita di dati; Violazione delle norme in materia di conservazione dei

dati di traffico telefonico e telematico; Violazione del diritto di opposizione.

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Le sanzioni previste

Le sanzioni penali si riferiscono a: Trattamento illecito di dati; Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante; Omissione delle misure minime di sicurezza; Inosservanza dei provvedimenti del Garante.Chiunque omette di adottare le misure minime di sicurezza è punito con l’arresto sino a due anni.

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Le disposizioni sui danni cagionati

L’art. 15 nell’ambito della sezione sul risarcimento dei danni provocati per effetto del trattamento dei dati, definisce tale attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c.

[Art. 2050 c.c.. Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose]. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa (nel nostro caso il trattamento di dati personali), per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

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Informatica Giuridica Modulo 1Protezione Dati PersonaliPrivacy e Sicurezza

Le comunicazioni elettroniche non sollecitate

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Le comunicazioni elettroniche non sollecitate

Direct marketing

Insieme delle attività che permettono di offrire prodotti e servizi e di trasmettere ogni altro messaggio pubblicitario a segmenti di popolazione mediante posta, telefono o altri mezzi diretti a scopo d’informazione o al fine di sollecitare una reazione da parte della persona interessata.

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Le comunicazioni elettroniche non sollecitate

Spamming

Tecnica di invio massivo e spesso indiscriminato di comunicazioni elettroniche non desiderate (messaggi di posta elettronica non richiesti), a fini commerciali.

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Le comunicazioni elettroniche non sollecitate

Aspetti nocivi per l’azienda ricevente

Costi a carico dell’azienda

Sottrazione di tempo utile

agli operatori

Intasamento dei canali di trasmissione

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Il quadro normativo sulle comunicazioni indesiderate

L’ art 130 del Codice, disciplinante le comunicazioni indesiderate, dispone che l’uso di sistemi automatizzati di chiamata per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta è consentito con il consenso dell’interessato (principio di opt-in).

Tale disposizione si applica anche alle disposizioni elettroniche, effettuate per suddette finalità mediante posta elettronica, sms, mms o altro.

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Il quadro normativo sulle comunicazioni indesiderate

Se il titolare del trattamento utilizza, ai fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell’interessato sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita.

Il destinatario dev’essere comunque informato della possibilità di opporsi ad ulteriori messaggi in qualsiasi momento e in modo semplice e gratuito (principio di opt-out).

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Il quadro normativo sulle comunicazioni indesiderate

E’ vietato in ogni caso l’invio di comunicazioni a scopo promozionale effettuato camuffando o celando l’identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l’interessato possa esercitare i diritti previsti dal Testo Unico.

Il Registro Pubblico delle Opposizioni è un nuovo servizio concepito a tutela del cittadino, il cui numero è presente negli elenchi telefonici pubblici, che decide di non voler più ricevere telefonate per scopi commerciali o di ricerche di mercato.

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Le disposizioni in materia di telemarketing

Le società che operano nel settore del telemarketing non potranno più contattare i numeri degli abbonati iscritti nel Registro delle opposizioni.

La singola azienda che abbia, invece, ricevuto in passato il consenso dell’abbonato a ricevere telefonate promozionali, potrà contattarlo anche se questi è iscritto nel Registro.

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Le disposizioni in materia di telemarketing

Gli operatori di telemarketing che intendono contattare gli abbonati presenti negli elenchi telefonici pubblici per attività commerciali, promozionali o per il compimento di ricerche di mercato tramite l’uso del telefono, sono tenuti a registrarsi al sistema gestito dal Gestore del registro pubblico delle opposizioni e a comunicare la lista dei numeri che intendono contattare.

Il Gestore, mettendo a confronto le informazioni contenute nel registro e la lista dei numeri fornita dall’operatore, cancellerà da essa tutti i numeri degli abbonati che hanno richiesto di non essere contattati.

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La riservatezza nelle comunicazioni indesiderate

Dal 2005 è stata modificata la gestione degli elenchi telefonici, in particolare: Il diritto, riconosciuto agli abbonati, di decidere

liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, se e come comparire nell’elenco;

la possibilità di inserire negli elenchi, sempre su libera scelta dell’abbonato, altri dati riguardanti la professione, il titolo di studio, l’indirizzo e-mail, ecc.

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La riservatezza nelle comunicazioni indesiderate

I dati relativi al traffico sono definiti come i dati sottoposti a trattamento "ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione".

L’art. 123 del Codice stabilisce in sei mesi il limite temporale per la conservazione dei dati di traffico telefonico.

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La riservatezza nelle comunicazioni indesiderate

L’obbligo di conservazione riguarda i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, nonché i dati inerenti al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni.

Allo scadere dei termini previsti per la conservazione, i dati di traffico sono resi non disponibili per le elaborazioni dei sistemi informativi e le relative consultazioni.

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La riservatezza nelle comunicazioni indesiderateL’art. 125 del Codice introduce, a garanzia della riservatezza degli utenti, alcune modalità di gestione della funzione di identificazione della linea chiamante. È riconosciuto gratuitamente il diritto di impedire la presentazione della linea chiamante; respingere le chiamate entranti se la presentazione

della linea chiamante è stata eliminata dall’utente; impedire la presentazione dell’identificazione della

linea collegata all’utente chiamante.

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INFORMATICA GIURIDICAProtezione Dati Personali – Privacy e SicurezzaModulo 1

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IL GDPRGENERAL DATA PROTECTION REGULATION

Protezione Dati Personali – Privacy e SicurezzaModulo 1

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IL GDPR

General Data Protection Regulation È il nuovo Regolamento UE 2016/679 del

Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

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COSA CAMBIA CON IL GDPR?

Il nuovo Regolamento è stato approvato ed è in vigore dal 25 maggio 2016 e stabilisce che ci sono due anni di tempo (fino al 25 maggio 2018) per le organizzazioni, per adeguarsi a ciò che di nuovo è stato introdotto.

Da quella data il regolamento sarà definitivamente operativo in tutti gli stati della UE.

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Cosa succede dopo il 25/05/2018?

Con il nuovo regolamento europeo l'Autorità di controllo interviene principalmente ex post, cioè la sua valutazione si colloca successivamente alle valutazioni del Titolare del trattamento.

ATTENZIONE! Continua a vigere il Dlgs196/03 con le prescrizioni puntuali che il Regolamento non specifica direttamente (es: le misure minime di sicurezza dell’ All. B al 196/03).

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A CHI SI RIVOLGE IL GDPR?

Praticamente …. a Tutti !!! Tutte le organizzazioni che operano come

realtà produttiva (imprese, comuni, ospedali) hanno giocoforza a che fare con le persone, siano esse clienti, fornitori o collaboratori.

E con queste persone si acquisiscono e si devono gestire le informazioni che si scambiano con esse.

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QUALI NOVITÀ INTRODUCE IL GDPR?

La privacy non è più considerato un semplice adempimento burocratico ma diventa un assetstrategico da proteggere all’interno di tutte le organizzazioni (Principio di Accountability).

Privacy da concezione formale ad un ruolo proattivo per i titolari delle imprese.

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PRINCIPALI CAMBIAMENTI

Perimetro• La rilevanza coinvolge tutti gli Stati della UE mantenendo le

singole legislazioni nazionali e chiunque tratti dati di cittadini europei a prescindere dalla localizzazione della sede del titolare del trattamento dei dati.

Responsabilità• Viene disciplinata in modo più dettagliato la responsabilità

del titolare che deve essere in grado di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate (e non più le misure minime dell’all.B del 196/03) per garantire la conformità al regolamento. (art. 24)

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PRINCIPALI CAMBIAMENTI

Informative chiare• Viene rafforzato l’obbligo di fornire informative chiare e

semplici al fine di rafforzare il controllo degli interessati rispetto al trattamento dei loro dati personali. Le informative sono estese anche ai minori di anni 16 con intervento prestato dal titolare della responsabilità genitoriale (art. 8).

Diritto all’oblio• Viene introdotto il diritto per l’interessato di ottenere dal

titolare del trattamento l’oblio dei propri dati personali al ricorrere di determinate specifiche ipotesi. (art. 17)

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PRINCIPALI CAMBIAMENTI

Portabilità dei dati• Viene introdotto il diritto della portabilità dei dati che

consente all’interessato di ricevere i propri dati in formato strutturato leggibile da sistema automatizzato e consente di farli trasferire da un titolare all’altro. (art. 20)

Privacy by design e by default• Il titolare deve implementare misure idonee a proteggere i

dati sia dal momento della determinazione dei servizi di trattamento (by design) e garantire solo il trattamento dei dati necessari per le finalità per cui sono trattati (bydefault). (art. 25)

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PRINCIPALI CAMBIAMENTI

Data Breach notification• Viene stabilito che le violazioni ai dati personali “Data

Breach” siano notificate all’autorità di controllo entro le 72h dal rilevamento dell’incidente, inoltre qualora ciò impatti sulla liberta e sui diritti dell’interessato anche quest’ultimo deve essere informato. (art. 33)

Privacy Impact Assessment• Viene introdotto l’obbligo per ciascun titolare di effettuare

un’autovalutazione del rischio derivante dai trattamenti effettuati e, sulla base degli esiti delle analisi, di effettuare una consultazione preventiva con l’autorità garante. (art. 35)

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PRINCIPALI CAMBIAMENTI

Data Protection Officer• Viene introdotta la figura del DPO per taluni titolari o per taluni

trattamenti che ricadono in specifiche condizioni (art. 37).• Autorità o Organismo Pubblico• Trattamenti che richiedono il monitoraggio sistematico e regolare

degli interessati su larga scala. • Le attività di trattamento interessano, su larga scala, dati di cui

all’art.9 ovvero i cosiddetti “sensibili” e art.10 ”giudiziari ”.

Registri del trattamento• Obbligo di tenuta, anche in formato elettronico, di un registro dei

trattamenti con specifici contenuti. (art. 30)

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SONO PREVISTE SANZIONI DAL GDPR?

Il GDPR introduce pesantemente un approccio sanzionatorio talmente elevato che non consente di pensare “me la cavo con poco”.

L’art. 83 cita esplicitamente che le sanzioni per inadempienza al regolamento ed ai diritti prima citati possono arrivare a

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GLI INCARICHI PREVISTI

Rappresentante del titolare del trattamento nella UE

Responsabile del trattamento (non obbligatoria)

Data Protection Officer(obbligatoria su condizione)

Incaricato esterno del trattamento (obbligatoria su condizione)

Incaricato interno al trattamento (obbligatoria)

Amministratore di sistema (obbligatoria)

GDPR D. Lgs.vo 196/2003