Incontro delegati FP 23 maggio 2014 Appunti sulla Riforma Monti
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Incontro delegati FP
23 maggio 2014
Appunti sulla Riforma Monti
Christian PeriniResponsabile Regionale INAS CISL
Pro rata dal 2012
quota di pensione per anzianità contributive dal 2012 in poi è calcolata con il sistema contributivo. Quindi dal 2012 le pensioni
saranno calcolate soltanto con il sistema misto o con quello contributivo
….. dal 2012
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Decorrenza della pensione
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Soppressione regime delle decorrenze mobili
per chi matura requisiti dal 2012 in poi
….. dal 2012
Per chi matura i requisiti dall’1.1.2012 in poi, sia nel sistema misto che nel sistema contributivo ci
saranno solo due tipi di pensione:
….. dal 2012
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Pensione di
vecchiaia Pensione anticipata
La legge di riforma introduce il meccanismo dell’adeguamento dei requisiti pensionistici, sia
per Pensione di Vecchiaia sia per la Pensione Anticipata, in relazione alla modifica della
speranza di vita degli italiani
….. dal 2012
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Adeguamento relativo all’incremento della speranza di vita dall’1.1.2013 (L.122/11) si
applica:
A) ai requisiti anagrafici di tutti i trattamenti pensionistici
B) al requisito contributivo per la pensione anticipata
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….. dal 2012
Adeguamento con cadenza triennale fino all’anno 2021
Adeguamento con cadenza biennale dall’anno 2021
….. dal 2012
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2013 2016 2019 2021
….. dal 2012
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2013 2016 2019 2021
+ 3 mesi
+ 4 mesi
+ 4 mesi
+ 4 mesi
Uomini e Donne Pubblico Impiego (iscritte INPDAP)
Per i requisiti anagrafici: a partire dal 2016 è previsto un adeguamento triennale di
ulteriori 4 mesi dal 2019 è previsto un adeguamento biennale di ulteriori 4 mesi dal 2021 è previsto un adeguamento di 3 mesi
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Data maturazione requisiti Requisiti anagrafici e contributivi
Dall’1.1.2012 66 anni – 20 anni ctbDall’1.1.2013 al 31.12.2015 66 anni e 3 mesi età – 20 anni
ctb
Pensione Vecchiaia
Pensione di vecchiaiaUomini e donne in pensione con decorrenza dal
2021: almeno 67 anni di età
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Se tale età non sarà raggiunta con l’adeguamento alla speranza di vita, la stessa
sarà comunque stabilita, per effetto di un decreto direttoriale
da emanarsi entro il 31.12.2019 Il suddetto incremento continua ad operare
anche successivamente
Pensione Vecchiaia dal 2021
Ulteriore requisito per i soli assicurati dall’1.1.1996 in poi
(sistema contributivo puro)
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IMPORTO DELLA PENSIONE non inferiore ad 1,5 volte assegno sociale per l’anno 2012. Si prescinde da tale requisito al compimento dei 70 anni di età, con almeno 5 anni di ctb effettivi (anche per i 70 anni occorre tener conto degli adeguamenti alla speranza di vita).Tale importo è rivalutato annualmente sulla base della variazione media quinquennale del PIL: non può mai essere inferiore all’1,5.
Pensione Vecchiaia
Data maturazione
requisitiRequisiti donne Requisiti uomini
2012 41 anni ctb + 1 mese
42 anni di ctb + 1 mese
201341 anni ctb + 5 mesi 41 anni ctb + 2 mesi + 3
mesi
42 anni ctb + 5 mesi
42 anni ctb + 2 mesi + 3 mesi
201441 anni ctb + 6 mesi 41 anni ctb + 3 mesi + 3
mesi
42 anni ctb + 6 mesi 42 anni ctb + 3 mesi + 3
mesi
2015 41 anni ctb + 6 mesi 42 anni ctb + 6 mesi
201641 anni ctb + 10
mesi41 anni ctb + 6 mesi + 4
mesi
42 anni ctb + 10 mesi42 anni ctb + 6 mesi + 4
mesi
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Pensione Anticipata
Pensione anticipata nel sistema contributivo puro (soltanto per chi ha il primo contributo dal 1996
in poi)
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Ai requisiti anagrafici si sommano gli adeguamenti rispetto all’incremento della speranza di vita (più 3 mesi dal 2013)
Pensione Anticipata
Data maturazione requisiti Requisiti
Dal 1.1.2012
Almeno 20 anni di contributi
Almeno 63 anni di età Importo non inferiore a
2,8 volte A.S.
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Penalizzazioni sull’importo della Pensione Anticipata
• Almeno 62 anni di età = NO RIDUZIONE
• Prima del 62° anno di età = sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate ante 1° gennaio 2012 per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni si applica una RIDUZIONE:
• dell’1% (con età compresa tra i 60 e i 62 anni)• del 2% (con età inferiore ai 60 anni)
La riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi effettivi, se l’anticipo è inferiore all’anno
Penalizzazioni
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Penalizzazioni
57 anni
58 anni
59 anni
60 anni
61 anni
62 anni
2% 2% 2% 1% 1%
10%
I periodi di lavoro per i quali non vi è stato svolgimetno dell’attività lavorativa influiscono sulla determinazione
della penalizzazione.I periodi assimilabili al lavoro dipendente, per i quali
non si applica la penalizzazione , sono:
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Penalizzazioni
CASSA INTEGRAZIONE
MALATTIA
SERVIZIO MILITARE
CONGEDO DI MATERNITA’ E PARENTALE
CONGEDI AI SENSI DELLA LEGGE 104/92
ASSENZE PER DONAZIONE SANGUE
Alcuni esempi di assenze che determinano l’applicazione delle penalizzazioni:
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Penalizzazioni
CONGEDO MATRIMONIALE
PERMESSI PER LUTTO
CONGEDO STUDIO
ASSENZE CONTRATTUALI PER MOTIVI VARI
MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE
Al fine di NON applicare le penalizzazione è necessario lavorare, oltre il requisito contributivo, pari al numero
di giorni delle assenze utili alla penalizzazione
- Esempio -
Accesso Pensione Anticipata all’età di 58 anni al 1° marzo 2014
Usufruito nella carriera lavorativa di 15 giorni di congedo matrimoniale
Accedendo a pensione con la data del 16 marzo 2014 l’INPS (ex INPDAP) non applicherà la decuratazione %18
Penalizzazioni
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Soggetti derogati dalla nuova disciplina:
A) Coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31.12.11: norma di salvaguardia – possibilità
di certificazione del diritto
B) Donne optanti ex L.243/04
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Deroghe
Possono optare per laliquidazione della
Pensione con il Sistema Contributivo,tutte le donne che maturano la finestra di
pensioneentro e non oltre il 31 dicembre 2015
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Donne optanti ex L.243/04
In caso di Opzione al sistema Contributivo si applicano:
A) Le finestre mobili
B) Incremento dell’età anagrafica in relazione all’aspettativa di vita
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Donne optanti ex L.243/04
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Donne optanti ex L.243/04
+ 12 mesi di finestra mobile
57 anni e 3 mesi di età (dal 2013)e 35 anni di contributi
57 anni età e 35 di contributi
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Donne optanti ex L.243/04
- Esempio -
DONNA nata il 12.09.1957 e35 anni di contributi alla data del 31 luglio 2014
57 anni e 3 mesi al 12.12.2014 + 12 mesi di finestra
= 12 dicembre 2015
DECORRENZA PENSIONE 13 dicembre 2015(ante 31/12/2015)
Dal 1° gennaio 2012
Abolito il requisito minimo di durata (tre anni di iscrizione in ciascuna gestione)
PENSIONI IN TOTALIZZAZIONEDAL 2012 (art.24, c.19)
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{Nel Pubblico Impiego
I TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO
TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO27
indennità di buonuscita (TFS)
indennità premio di fine servizio (TFS)
indennità di anzianità (TFS)
trattamento di fine rapporto (TFR)
Termini di pagamento del trattamento di fine servizio L. 122/10
Un unico importo annuale
Prestazione pari o inferiore a 90.000 €
Il trattamento di fine servizio o di TFR per i pubblici dipendenti (indennità di buonuscita, indennità premio di fine servizio, trattamento di fine rapporto) e ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum, che si consegue a seguito di cessazione dal servizio per qualsiasi motivo, è erogato a decorrere dal 1° dicembre 2010:
N.B.: l’ammontare complessivo della prestazione deve essere considerato al lordo delle relative trattenute fiscali
Due importi annuali
Prestazione superiore a 90.000 € ma inferiore a
150.000 €
Primo importo annuale pari a 90.000 € - secondo importo
annuale pari al residuo
Tre importi annuali
Prestazione pari o superiore a 150.000 €
Primo importo annuale pari a 90.000 € - secondo importo annuale pari a 60.000 € - terzo importo annuale pari al residuo
Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente, in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni:primo importo annualesecondo importo dopo dodici mesi terzo importo dopo ventiquattro mesi dal
riconoscimento del primo importoQueste disposizioni non si applicano a:
coloro che sono collocati a riposo d’ufficio per limiti di età entro la data del 30 novembre 2010;
coloro che cessano dal servizio sempre entro la data del 30 novembre 2010, ma a seguito di domande presentate e "prese d’atto" prima della data di entrata in vigore del decreto.
Termini di pagamento del trattamento di fine servizio L. 122/10
Termini di pagamento del trattamento di fine servizio (art. 12, commi 8 - 9)
A decorrere dal 1° gennaio 2011, per i pubblici dipendenti in regime di TFS il trattamento di fine servizio si calcola secondo le norme previste per il TFR
A decorrere dal 1° gennaio 2011, i dipendenti pubblici attualmente in regime di TFS, all’atto della cessazione dal servizio, avranno diritto ad un unico trattamento formato da due quote (calcolo pro-rata)
Anzianità maturata fino al
31/12/2010 calcolata secondo le
regole del TFS
Anzianità maturata dal
01/01/2011 fino alla cessazione
dal servizio calcolata secondo le
regole del TFR
Passaggio da TFS a TFR in relazione alle modalità di calcolo
La disposizione non cambia la natura delle prestazioni, che rimangono trattamenti di fine servizio.
Le voci retributive utilizzate per il calcolo della seconda quota, restano le stesse utilizzate per il calcolo del TFS.
Anche per la seconda quota, rimangono confermati i contributi di finanziamento a carico del lavoratore e
del datore di lavoro.
L’importo lordo complessivo delle due quote sarà soggetto al trattamento fiscale previsto per il TFS
Passaggio da TFS a TFR in relazione alle modalità di calcolo
Nuove modalità di pagamento per il riconoscimento della prestazione di fine servizio
fino al 31/12/2011. Rimane invariata la rateizzazione per i trattamenti superiori a
90.000€
Trattamenti di fine servizio D.L. 138/11
VECCHIE DISPOSIZIONI
NUOVE DISPOSIZIONI
(D.L. 138/2011 e L. 214/11)
PENSIONE DI VECCHIAIA 105 giorni
(15 giorni + 90 giorni)
9 mesi(6 mesi + 3 mesi)
PENSIONE DI ANZIANITA’ 9 mesi(6 mesi + 3 mesi)
27 mesi(24 mesi + 3 mesi)
PENSIONE PER LIMITI DI SERVIZIO 105 giorni
(15 giorni + 90 giorni)
9 mesi(6 mesi + 3 mesi)
PER RAGGIUNGIMENTO DELLA MASSIMA ANZIANITA’
105 giorni(15 giorni + 90
giorni)9 mesi
(6 mesi + 3 mesi)
PENSIONE INABILITA’105 giorni
(15 giorni + 90 giorni)
105 giorni(15 giorni + 90
giorni)
PENSIONE REVERSIBILITA’/INDIRETTA105 giorni
(15 giorni + 90 giorni)
105 giorni(15 giorni + 90
giorni)Per chi matura i requisiti dal 13/08/2011.
Scuola: non si applica a chi matura i requisiti entro il 31/12/2011
Nuove modalità di pagamento per il riconoscimento della prestazione di fine servizio
dal 01/01/2012. Rimane invariata la rateizzazione per i trattamenti superiori a 90.000€
Trattamenti di fine servizio D.L. 138/11
NUOVE DISPOSIZIONI(L. 214/11)
PENSIONE DI VECCHIAIA 9 mesi(6 mesi + 3 mesi)
PENSIONE DI ANZIANITA’ / ANTICIPATA 27 mesi(24 mesi + 3 mesi)
PENSIONE PER LIMITI DI SERVIZIO (40 anni) 27 mesi(24 mesi + 3 mesi)
PENSIONE INABILITA’ 105 giorni(15 giorni + 90 giorni)
PENSIONE REVERSIBILITA’/INDIRETTA 105 giorni(15 giorni + 90 giorni)
Per chi matura i requisiti dal 01/01/2012 in quanto viene meno la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 40 anni di servizio.
{Nel Pubblico Impiego
CAUSA DI SERVIZIO, EQUO INDENNIZZO E PENSIONE PRIVILEGIATA
A decorrere dal 1 gennaio 2009, per i dipendenti ai quali viene riconosciuta una malattia dipendente da causa di servizio, ascrivibile ad una delle categorie della Tabella A annessa al DPR n.834/1981, sarà erogato esclusivamente l’equo indennizzo.
Vengono aboliti tutti i benefici economici aggiuntivi previsti dalle norme previgenti.
2,50% per infermità ascritte alle prime 6 categorie
1,25% per le infermità ascritte alla 7° e 8° categoria
Causa di servizio DPR 29.10.2001, n. 461 e L. 133/08
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Sono abrogati gli istituti relativi all’accertamento: della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo, della pensione privilegiata.
ESCLUSIONII predetti istituti rimangono in vigore esclusivamente per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, pubblico soccorso e vigili del fuoco.
Causa di servizio L. 214/11
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La disposizione che prevede l’abrogazione degli istituti per l’accertamento della causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione
privilegiata non si applica
ai procedimenti in corso alla data del 6 dicembre 2011, nonché ai procedimenti per i quali, alla stessa data, non sia ancora scaduto il termine per la presentazione della domanda.
Causa di servizio L. 214/11
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Se l’evento che ha determinato l’insorgenza dell’infermità o l’avvenuta conoscenza della stessa si è verificato entro il 5 dicembre 2011, i sei mesi decorrono dalla data dell’evento (causa di servizio/equo indennizzo).
Sono tutelati i fatti di servizio occorsi entro i sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto purché la relativa domanda venga presentata nel rispetto del termine di decadenza dal verificarsi dall’evento o dalla sua conoscenza.
Causa di servizio
Lo stesso vale anche per la pensione privilegiata il cui termine massimo per la presentazione della relativa domanda è di cinque anni (nessuno per lo Stato se è già avvenuto un precedente riconoscimento di causa di servizio) dalla cessazione dal servizio.
L’istituto della pensione privilegiata rimane in vigore in tutti i casi per i quali, alla data del 5 dicembre 2011, non sia scaduto il termine quinquennale per la presentazione delle domande.
Pensione privilegiata
Causa di servizio L. 214/11
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