Inadempimento del Tour Operator e risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata...
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Inadempimento del Tour Operator e risarcimento del danno non patrimoniale da
vacanza rovinata
Tribunale di Roma, Cassazione Civile, Sez.III, 11 maggio 2012, n° 7256
A cura di:Samanta Baroni
Annamaria CataliniMattia Pagnoncelli
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Massima
La prova del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”, inteso come disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione, in
tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore mediante
dimostrazione dell’inadempimento del contratto di pacchetto turistico, non potendo
formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell’autore, desumibili, dalla mancata realizzazione della “finalità turistica”.
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Massima/2
Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto previsto in attuazione della
Direttiva n. 314 del 1990 CEE, costituisce uno dei “casi previsti dalla legge” nei quali, ai sensi
dell’art. 2059 C.C., il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile.
Non ogni disagio patito dal turista legittima la domanda di risarcimento, ma solo quelli che superano una soglia minima di tolleranza, da
valutarsi caso per caso.
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Coniugi Z.
T.O.K.srl
Soggetti
AdvE.srl
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Due sposini citano in giudizio il T.O. e l’Adv chiedendo il risarcimento del danno subito durante
il viaggio di nozze programmato (luglio 2003)
Il fatto
Servizi non goduti Ulteriori somme sborsate durante il soggiorno
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Appello di 1° gradoIl Giudice di Roma condanna il T.O. al pagamento di 738€ + spese accessorie e processuali
Parziale riforma sentenza
Appello di 2° gradoIl Tribunale di Roma condanna in solido sia il T.O. che la Adv al pagamento di 697€ + spese accessorie (sentenza 2009)
Svolgimento del processo/1
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I coniugi propongono un ricorso T.O. propone un controricorso Adv non svolge difese
Svolgimento del processo/2
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I coniugi Z. chiedono un importo maggiore per il danno patrimoniale per: voucher corretto a penna dalla Adv; somma aggiuntiva per bungalow overwater,
situato su un isolotto sperduto e non sull’atollo scelto, luogo programmato per il soggiorno;
Spese dovute ad un pernottamento aggiuntivo a Los Angeles (90€)
Motivi del ricorso in cassazione
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Il T.O. dichiara:il danno da vacanza rovinata non rientra
nella tutela assicuratail danno deve essere allegato alla
documentazione e, quindi, provato
Controricorso del T.O.
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La Cassazione ha deliberato la condanna del T.O. a favore dei coniugi, rigettando le motivazioni del T.O.
Decisione della Cassazione
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Il danno da vacanza rovinata deriva dal mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni
dell’organizzatore di viaggio e dall’impossibilità di usufruire del periodo della vacanza come
occasione di svago e di relax.
DANNO PATRIMONIALE
DANNO MORALE
Giudizio
Diritto al risarcimento
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Direttiva n. 90/314 CEE (Art. 5) D. Lgs. 17 marzo 1995 n.111 (Art. 13 – 14) D. Lgs. 23 maggio 2011 n.79 (Art. 47) Art. 1455 del Codice Civile
Norme applicate al caso
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I VIAGGI, LE VACANZE E I CIRCUITI TUTTO COMPRESO
Per quanto riguarda i danni arrecati al consumatore dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del
contratto, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l'organizzatore e/o il venditore
siano considerati responsabili, a meno che l'inadempimento o la cattiva esecuzione non siano
imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore di servizi.
Direttiva n.90/314 CEE (Art. 5)
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ART. 13 DIRITTI DEL CONSUMATORE IN CASO DI RECESSO O DI ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO
Quando il consumatore recede dal contratto o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi
motivo, questi ha diritto di usufruire di un'altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza
supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della
differenza del prezzo, oppure gli e' rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.
Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n.111 (Artt. 13 e 14)
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ART. 14 MANCATO O INESATTO ADEMPIMENTO
In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del
pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno,
secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto
adempimento e' stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da
causa a loro non imputabile.
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DANNO DA VACANZA ROVINATA Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta
esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa
importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre e
indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di
vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità' dell'occasione perduta.
Decreto Legislativo 23 marzo 2011 n. 79 (Art. 47)
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IMPORTANZA DELL’INADEMPIMENTO
Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha
scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
Articolo 1455 del Codice Civile
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Nell’ipotesi di inesatta esecuzione del contratto, la lesione dell’interesse alla vacanza pattuita deve avere il carattere della gravità, nel senso che l’offesa dell’interesse deve superare una soglia minima di “tolleranza”.
Limite di risarcimento del danno da «vacanza rovinata» e onere della
prova
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È stato affermato che interessi di natura non patrimoniale possano assumere rilevanza nell’ambito delle obbligazioni contrattuali; ciò è confermato dalla previsione dell’art. 1174 C.C., secondo cui la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.
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Nella fattispecie in questione non occorrono ulteriori prove per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale: la raggiunta prova dell’inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, assodato che gli stati d’animo dei turisti non possono formare oggetto di prova diretta, ma sono desumibili dalla mancata realizzazione della finalità turistica
Conclusioni
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Il VIAGGIO DI NOZZE assume una portata che va oltre la semplice «vacanza»Costituisce un momento significativo nella vita di una coppia appena formatasi.