Imposta comunale sulla pubblicità Art. 10 d.lgs.507/92 1. Il comune, entro due anni della data in...
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Imposta comunale sulla pubblicità
Art. 10 d.lgs.507/92
1. Il comune, entro due anni della data in cui la dichiarazione e' stata o
avrebbe dovuto essere presentata (art. 8), procede a rettifica o ad
accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso
motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo
hanno determinato.
Denuncia ICP – art. 8
1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 e' tenuto, prima di iniziare la pubblicita', a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicita' e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicita' di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui e' stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.
Esempio ICP
Inizio pubblicità
30/09/2006
Obbligo presentazione
denuncia
Inizio pubblicità
In caso di omessa
denuncia
01/01/2006
articoli 12, 13 e 14, c. 1, 2 e 3,Termine
accertamento
30/09/2008
2 anni
Solo accertamento
TOSAPArt. 51 d.lgs.507/92
COMMA 3.
Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere
notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia e'
stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere
presentata (ART. 50)
Esempio Tosap
Rilascio
concessione
30/0
9/20
06
Obbligo presentazione
denuncia
e VERSAMENTO
Termine accertamento
31/12/2009
30/1
0/20
06
30/04/2007
Controllo
formale
6 mesi
Accertamento
TOSAP - Art. 51 d.lgs.507/92
COMMA 1
Il comune o la provincia controlla le denunce presentate, verifica i
versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente
desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori
materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei
mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di
effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma gia'
versata a titolo di tassa, determinata dai predetti enti e accettata dal
contribuente, e' effettuata dal contribuente medesimo mediante
versamento con le modalita' di cui all'art. 50, comma 4, entro sessanta
giorni dalla ricezione della comunicazione.
Art. 71 - TARSU
1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad
emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello
precedente per la parte di cui all'art. 64, comma 2, avviso di accertamento in
rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.
In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a
quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
ART. 11 – ICI - LIQUIDAZIONE1. Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi
dell'articolo 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonche' sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalita' indicate nel comma 2 al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale e' stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.
ART. 11 – ICI - ACCERTAMENTO
• 2. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedelta', incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale e' stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.
• Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale e' stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.
Esempio liquidazione ICI – con obbligo dichiarativo
Inizio possesso
o variazione
30/0
3/20
03
Obbligo presentazione
denuncia
Termine per la notifica
dell’avviso di liquidazione
31/12/2006
31/1
2/20
03
30/06/2004
Termine presentazione dichiarazione
redditi
31/1
2/20
04
31/1
2/20
05
Esempio liquidazione ICI – senza obbligo dichiarativo
Omesso o inesatto
versamento
30/0
6/20
03
Termine per la notifica
dell’avviso di liquidazione
31/12/2005
31/1
2/20
03
31/1
2/20
04
Esempio accertamento ICI – con obbligo dichiarativo
Inizio possesso
o variazione
30/0
3/20
01
Obbligo presentazione
denuncia
Termine per la notifica
dell’avviso accertamento
in rettifica
31/1
2/20
01
30/06/2002
Termine presentazione dichiarazione
redditi
31/1
2/20
02
31/1
2/20
03
31/1
2/20
04
31/1
2/20
05
31/1
2/20
06
31/1
2/20
07
Termine per la notifica
dell’avviso accertamento
d’ufficio
Esempio accertamento ICI – senza obbligo dichiarativo
Inizio possesso
o variazione
30/0
3/20
01
Obbligo presentazione
denuncia
Termine per la notifica
dell’avviso accertamento
in rettifica
31/1
2/20
01
30/06/2002
Termine presentazione dichiarazione
redditi
31/1
2/20
02
31/1
2/20
03
31/1
2/20
04
31/1
2/20
05
31/1
2/20
06
31/1
2/20
07
Termine per la notifica
dell’avviso accertamento
d’ufficio
Comma 161
Modalità e termini per l’emissione degli atti di accertamento
Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche' all'accertamento
d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a
mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi
di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o
avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le
sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
Art. 59 lett.l) d.lgs.446/97
l) semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attivita' di controllo sostanziale, secondo i seguenti criteri direttivi:
1) eliminazione delle operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati, con conseguente soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, ed introduzione dell'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente al comune competente, entro un termine prestabilito dal comune stesso, degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettivita' passiva, con la sola individuazione dell'unita' immobiliare interessata;
2) attribuzione alla giunta comunale del compito di decidere le azioni di controllo;3) determinazione di un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo postamediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi;
4) previsione di una sanzione, comunque non inferiore a lire 200.000 ne' superiore a lire 1.000.000 per ciascuna unita' immobiliare, per la omessa comunicazione di cui al numero 1);
5) potenziamento dell'attivita' di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione;
Decreto Legge 223 del 4 luglio 2006
Soppressione dell’obbligo di dichiarazione - comunicazione
Già prevista, entro il 30 giugno 2006,
dall’art. 59, comma 7 bis, del D.Lgs. 82/05
(come integrato dal d.lgs. 159/06)
Codice dell’Amministrazione digitale
dal 2007 ….???
Provvedimento Direttore Agenzia TerritorioCertificazione effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali
Abolizione dell’obbligo di:
• dichiarazione
• comunicazioneIn attesa
Comma53
Comma 54
Entro il 31/12/06
ART. 11 – ICI Liquidazione senza rendita
Se la dichiarazione e' relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'articolo 5, il comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo 14, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta e' maggiorata del 20 per cento.
Se la dichiarazione è relativa a fabbricati indicati nel comma 4 dell’art. 5, il comune trasmette copia della dichiarazione all’ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al Comune;
entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il Comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazioni di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 4 dell’art. 14, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento”
D.Lgs.504/92 – art.11 – Liquidazione ed accertamento (soppresso dal 1° gennaio 2007)
Art. 3 Legge.241/90
• 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni guiridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
• 2. La motivazione non e' richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
• 3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
• 4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere.
Statuto contribuente art. 7
• 1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
• 2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; b) l'organo o l'autorita' amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; c) le modalita', il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorita' amministrativa cui e' possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
• 3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
• 4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.
Novella d.lgs.32/01 – art. 6
……devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.
Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.".
Elementi dell’edificabilità di fatto
- Luogo di ubicazione dell’area
- L’accessibilità alla stessa
- Lo sviluppo della zona
- L’esistenza di servizi pubblici
- Qualsiasi ulteriore elemento fattuale che faccia presagire l’utilizzo edificatorio dell’immobile
Art. 68 Legge.488/99
• 1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonche' di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
• 2. A decorrere dal 1 gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997.
• 3. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, puo' essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d). del comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
• 4. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto e' fissato in centottanta giorni.
• 5. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 391 del 1999.
Legge Bassanini – art. 17
• 132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle societa' di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a cio' preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.
• 133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalita' di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.