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POLIZIA STRADALE Sezione di Mantova IL TACHIGRAFO DIGITALE a cura di Salvatore Ripa Marco Bonfante Realizzato da CONFINDUSTRIA Mantova Immagini fornite da

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POLIZIA STRADALESezione di Mantova

IL TACHIGRAFO DIGITALE

a cura di

Salvatore RipaMarco Bonfante

Realizzato da CONFINDUSTRIA Mantova

Immagini fornite da

Opus. Tachigrafo 12-09-2007 18:07 Pagina 1

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AUTORI:

SALVATORE RIPASostituto Commissario – Vice Comandante Polizia Stradale di MantovaConsulente trasporto merci pericolose

MARCO BONFANTEFunzionario CONFINDUSTRIA MantovaArea Economia/Impresa

Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati ©La struttura ed il contenuto del presente volume non possono essere riprodotti,neppure parzialmente, salvo espressa autorizzazione degli autori.Benchè gli autori abbiano curato con la massima attenzionela preparazione della presente pubblicazione, declinano ogni responsabilità per possibili errori od omissioni,nonché per eventuali danni derivanti dall’uso delle informazioni ivi contenute.

Gli esempi e tutti i fac-simile contenutinel presente volume sono puramente indicativie servono al solo scopo di far comprendere meglio quanto riportato.

Immagine in copertina di Paola Longhini

Finito di stampare nel mese di settembre 2007

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Fra tutte le iniziative avviate da Associazione degli Industriali di Mantova nellequali è stata chiamata a collaborare la Polizia Stradale, quella attuale riguardan-te la realizzazione di una guida informativa sulla disciplina per l’utilizzo del nuovocronotachigrafo digitale assume per tutti gli addetti ai lavori un interesse partico-lare, in quanto introduce rilevanti novità destinate ad incidere significativamentesia sull’attività di coloro che operano nel settore del trasporto su strada che degliOrgani chiamati ad esercitare la funzione di vigilanza e controllo.

Mentre da una parte, infatti, le modifiche alla normativa comunitaria mirano adaccrescere legalità e sicurezza sulle strade, facilitando l’azione di controllo deglioperatori di Polizia ed approntando misure per una maggiore tutela dei condu-centi, dall’altra si sono fatte carico anche di introdurre sistemi e procedure perl’archiviazione e la consultazione dei dati dell’attività di trasporto che consento-no alle Ditte di ottimizzare la gestione dei veicoli e dei loro autisti.

L’adozione del nuovo apparecchio digitale e la normativa ad esso legata dovrà,in ogni caso, principalmente contribuire ad elevare i livelli di sicurezza sulle stra-de mediante la riduzione significativa degli incidenti con il coinvolgimento di vei-coli pesanti, nella determinazione dei quali, spesse volte assume rilievo il man-cato rispetto della normativa CEE in materia di tempi di guida, pause e riposi.

È ancora statisticamente troppo elevato il rischio di infortunio per chi usa il vei-colo come mezzo di lavoro, con danni sociali ed economici che si ripercuotonopesantemente anche sulle imprese.

Molto si è fatto in questi anni per ridurre le situazioni di esposizione a rischio sulposto di lavoro all’interno dell’azienda.

Ora con questo nuovo apparecchio, più sicuro ed affidabile, insieme al migliora-mento della sicurezza stradale in generale, si vuole anche rafforzare la tutela neiconfronti dei conducenti professionali allorché escono dai cancelli dell’impresaed affrontano il “rischio strada”.

Si tratta, com’è di tutta evidenza, di obiettivi importanti e di grande rilevanzasociale che meritano una approfondita e seria riflessione, poiché solo mediantecomportamenti coerenti e responsabili da parte di tutti i soggetti coinvolti, sipotranno raggiungere i risultati che l’intera Comunità Europea si attende.

POLIZIA STRADALE DI MANTOVAIl Dirigente

Dott. Aldo Occhiuzzi

POLIZIA STRADALESezione di Mantova

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CONFINDUSTRIA Mantova, attenta alle esigenze dei propri associati, ha volu-to contribuire, con questo opuscolo informativo, a rendere più chiaro l’utiliz-zo del nuovo strumento digitale di registrazione dati.

Ha inteso quindi illustrare il quadro normativo di riferimento, cercando di deli-neare ciò che gli autotrasportatori necessitano di sapere per poter viaggiarein modo sicuro e conforme alle nuove disposizioni.

Da quest’ultima importante esigenza è nata la collaborazione con la PoliziaStradale che ha fornito ottime e semplici indicazioni da tenere presente allaguida di un automezzo.

CONFINDUSTRIA intende proseguire il suo cammino di cooperazione con laPolizia Stradale per divulgare tra tutto il comparto degli autotrasportatori lacorretta informazione sulle novità legislative e sanzionatorie.

Ringrazio in questa sede il comandante della Polizia Stradale di Mantova, edi suoi Collaboratori. Spero che questa pubblicazione possa fornire un validoaiuto, rispondere alle concrete esigenze di chi, quotidianamente, è alla guidadi un automezzo e che possa servire per districare, almeno un po’, la volumi-nosa matassa di adempimenti che incombono sull’intero settore dell’autotra-sporto.

CONFINDUSTRIA MANTOVAIl PresidenteCarlo Zanetti

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L’introduzione del tachigrafo digitale, come apparecchio di controllo che indica eregistra i dati sulla marcia dei veicoli soggetti e sui tempi di lavoro dei loro condu-centi, è finalizzata a migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale.

Se da un lato si vuole giustamente puntare su una maggiore sicurezza del tra-sporto su strada, dall’altro ciò determina inevitabilmente una ricaduta in terminidi costi sulle imprese che non si vedono riconosciuti dal mercato i nuovi oneriaggiuntivi. Il futuro preoccupante di tutto il settore lo si può intravedere facendosolo un accenno ad alcuni problemi che la nuova normativa comporta.

L’utilizzo del tachigrafo digitale implica la frequenza a corsi di formazione, l’ac-quisto di appositi software, la predisposizione di una nuova gestione dell’ap-parecchio e dei suoi dati. Le nuove modalità di ripartizione dei tempi di riposoe la ridotta elasticità rispetto al precedente cronotachigrafo, obbligano la pre-senza di due autisti sullo stesso mezzo per percorsi oltre una certa tratta. A ciòsi aggiunga l’aumento della concorrenza per l’entrata nella Comunità di nuoviPaesi che non adottano ancora la normativa europea, il divieto di sorpasso inautostrada, le strisce rifrangenti.

Tanti obblighi, pochi controlli. Ciò favorisce la concorrenza sleale e la concor-renza straniera. La categoria degli autotrasportatori italiani è penalizzata datutta una serie di costi che, a catena, si generano per l’adeguamento alle nuovenormative senza avere un riconoscimento da parte del mercato per la maggio-re qualità e sicurezza offerta.

Si auspica che questa pubblicazione, scritta in collaborazione con la PoliziaStradale di Mantova, sia di aiuto agli autotrasportatori ed agli stessi agenti dicontrollo che devono operare con il nuovo apparecchio e che possa fornire unquadro completo e chiaro dei nuovi adempimenti.

CONFINDUSTRIA MANTOVAU.P.A.M. - ANITA

Unione Provinciale Autotrasportatori Mantovani

Il PresidenteDott. Mario Beschi

U.P.A.M. - ANITA Unione Provinciale Autotrasportatori Mantovani

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La normativa di riferimento 11

I soggetti interessati 13

I tempi di guida e di riposo previsti dal Reg. (CE) n. 561/2006 15

Il cronotachigrafo digitale 19

I fabbricanti di tachigrafi digitali 20

Montaggio e controllo 20

Le quattro carte tachigraficheCaratteristiche e rilascio 21

Come funziona il cronotachigrafoPanoramica dei pittogrammi 25

Registrazione, trasferimento e conservazione dati 31

Esempio: attività durante un turno 35

Esempio stampa giornaliera attività conducente 36

Riepilogo termini e scadenze 37

Procedure di controllo 39

Sanzioni 41

Allegati 47

Indice

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L'introduzione nell'Unione europea del cosiddetto tachigrafo digitale è statadisposta dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CE) n. 2135/98del Consiglio ed è stata fissata al 5 agosto 2004.Una moratoria della Commissione ha posticipato al 5 agosto 2005 l’entrata invigore del tachigrafo digitale, recepita dalla circolare del Ministero delleInfrastrutture e Trasporti n. 563/MOT del 20 luglio 2004.Successivamente, il Regolamento (CE) 561/2006 del Parlamento europeo edel consiglio, del 15 marzo 2006, sull’armonizzazione della normativa socialein materia di trasporto stradale, che emenda i Regolamenti (CEE) n. 3821/85e n. 2135/98 ed abroga il Regolamento (CEE) n. 3820/85, in vigore dall’11 apri-le 2007, ha reso obbligatoria l’introduzione del tachigrafo digitale suiveicoli immatricolati per la prima volta nell’Unione Europea dal 1°maggio 2006 (dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione). L’apparecchio di controllo deve essere conforme alle disposizioni dicui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85. Tale Regolamentodovrebbe applicarsi al trasporto stradale effettuato sia esclusivamente all'in-terno della Comunità che fra Comunità, Svizzera e Paesi dell'accordo sulloSpazio economico europeo.Ciò premesso, al fine di consentire l'adempimento dell'obbligo comunitario daparte degli operatori che hanno proceduto all'immatricolazione di veicoli dota-ti di tachigrafo digitale conforme alle disposizioni di cui all'allegato I B delRegolamento (CEE) n. 3821/85, fino al 31 dicembre 2006, in Italia, è stato con-cesso un periodo transitorio durante il quale un autista poteva guidare un vei-colo con il cronotachigrafo non calibrato annotando manualmente i tempi diguida e di riposo. Inoltre, allo scopo di creare una rete capillare di officine abilitate, il Ministeroper lo Sviluppo Economico ha emanato la circolare 3 agosto 2006, n. 2 con laquale, oltre a semplificare e snellire l’iter di autorizzazione dei Centri tecnici,introduceva misure transitorie (fino al 31 dicembre 2006) che estendevano peri Centri tecnici autorizzati la possibilità di operare la calibratura e la determi-nazione degli errori su tutti i marchi di tachigrafo digitale, indipendentementedalla marca per la quale era stata concessa l’autorizzazione. Con nota28.12.2006 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha chiarito che resteràvigente la disciplina introdotta con la sopra citata circolare 3.8.2006, n. 2 finoall’entrata in vigore della nuova disciplina organica della materia. Perciò, iCentri tecnici potranno continuare ad operare la taratura su tutti i marchi ditachigrafo digitale anche successivamente al 31.12.2006. Dal 1° gennaio 2007 la norma comunitaria trova invece piena appli-cazione prevedendo l’obbligo di calibrare il tachigrafo entro 2 setti-mane dall’immatricolazione del veicolo.

La normativa di riferimento

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I veicoli immessi in circolazione per la prima volta dovranno essere muniti diun apparecchio di controllo, conforme alle disposizioni di cui all’allegato IB delRegolamento (CEE) n. 3821/85, che dovrà essere calibrato entro 2 settimanedall’immatricolazione del veicolo.

La normativa si applica al trasporto su strada:

- di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresieventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate; oppure

- di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione ealla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compresoil conducente e destinati a tal fine.

I servizi regolari passeggeri, in ambito nazionale; i servizi regolari passeggeri,in ambito internazionale, i cui capolinea si trovano a non più di 50 km in linead'aria dalla frontiera fra due Stati membri e che effettuano complessivamenteun percorso non superiore a 100 km. nonché i veicoli che erano stati esone-rati dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 ma che nonlo sono più ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006, dispongono di un perio-do fino al 31 dicembre 2007 per conformarsi a tale requisito.

La normativa non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:

a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cuipercorso non supera i 50 chilometri;

b) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;

c) veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili delfuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico oda questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto vengaeffettuato nell'ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la lororesponsabilità;

d) veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commercialedi aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni disalvataggio;

e) veicoli speciali adibiti ad usi medici;

f) carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla pro-pria base operativa;

I soggetti interessati

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g) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, ripara-zione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi incircolazione;

h) veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non supe-riore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;

i) veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a normadella legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzatiper il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.

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Sono esclusi dall'obbligo del cronotachigrafo i complessi veicolari composti con unrimorchio nautico del tipo TATS: il TATS, infatti, non carica "merci" ma attrezzature (bar-che, alianti, etc.) che non vengono trasportate in qualità di merci oggetto di commercio.A conferma di questa interpretazione si nota che nella casistica dei veicoli esentati dalcronotachigrafo il legislatore europeo cita espressamente anche quelli "adibiti al traspor-to non commerciale dei beni per uso privato". Diverso è il caso di un rimorchio per "trasporto specifico" di imbarcazioni, cioè un veico-lo che ha una vocazione per il trasporto di cose intese come beni commerciali, cioè unadestinazione professionale. Si tratta di rimorchi assolutamente simili e, quindi, confondi-bili con i TATS (… fino a quando non si va a controllare la carta di circolazione): se que-sti rimorchi per "trasporto specifico" fossero trainati da autocarri e la somma dellemasse complessive fosse superiore a 3,5 tonnellate, allora davvero scatterebbe l'obbligodel cronotachigrafo.I veicoli cisterna di cui al punto b), sono corredati dal libretto MC 813 o dal libretto model-lo MC 452 e non anche dal Mod. DTT 306, fatti salvi gli altri documenti previsti dalla nor-mativa. Conseguentemente la circolazione di merci pericolose con veicoli-cisterna in regi-me nazionale si intende soddisfatta in presenza del solo libretto modello MC 813 o MC452. Appare utile segnalare che, in considerazione dell’entrata in vigore della nuova edi-zione della ADR, è in corso di preparazione un idoneo strumento normativo finalizzato adarmonizzare il trasporto delle merci pericolose in campo nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Dott.Ing. Amedeo FUMERO)

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Le imprese di trasporto organizzano l’attività dei conducenti in modo che essipossano rispettare le disposizioni del Regolamento (CEE) n. 3821/85 e del CapoII del Regolamento (CE) n. 561/2006.

Guida giornalieraIl periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore. Il periodo di guida gior-naliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell'arcodella settimana. A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e perpoter raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può superaretale periodo nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, delveicolo e del suo carico. Il conducente indica a mano sul foglio di registrazionedell’apparecchio di controllo, nel tabulato dell’apparecchio di controllo o nelregistro di servizio il MOTIVO della deroga al più tardi nel momento in cui rag-giunge il punto di sosta appropriato.

Guida settimanalePer quanto sopra detto, le ore di guida in una settimana possono essere almassimo:LUN 9 0RE, MAR 9 ORE, MERC 9 ORE, GIO 9 ORE, VEN 10 ORE, SAB 10 OREPER UN TOTALE DI (9+9+9+9+10+10) = 56 ORE

I tempi di guida e di riposoprevisti dal Reg. (CE) n. 561/2006

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Perciò, il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore. Il periodo diguida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecu-tive non deve superare 90 ore. Ne deriva che, se nella prima settimana le ore diguida sono state 56 (periodo di guida massimo), nella seconda settimana dovran-no essere effettuate non più di 34 ore di guida (56+34= 90 ore). I periodi di guidagiornalieri e settimanali comprendono tutti i periodi passati alla guida sia nellaComunità che nei Paesi terzi.

Interruzioni del periodo di guidaDopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'in-terruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo diriposo. Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzionisono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare comunque l'os-servanza dell’interruzione di 45 minuti complessivi.

Tempi di riposo giornalieroIl periodo di riposo giornaliero regolare è di almeno 11 ore consecutive. Il riposogiornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve esse-re di almeno 3 ore senza interruzione ed il secondo di almeno 9 ore senza inter-ruzione. In tale periodo il conducente può disporre liberamente del suo tempo ecomprende sia il periodo di riposo giornaliero regolare sia quello ridotto. I condu-centi devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è dialmeno 9 ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposogiornaliero ridotto. Non è comunque più possibile scendere al di sotto delle 9 oreconsecutive di riposo continuativo giornaliero e non è più previsto l’obbligo dicompensare le riduzioni del riposo giornaliero regolare. I conducenti non posso-no effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di ripo-so settimanale.

Tempi di riposo settimanaleIl periodo di riposo settimanale regolare è di almeno 45 ore consecutive. Per periodo di riposo settimanale ridotto si considera il tempo di riposo inferio-re a 45 ore che può essere ridotto ad una durata minima di 24 ore continuative,tenendo presente che, nel corso di due settimane consecutive, i conducentidevono effettuare almeno:

— due periodi di riposo settimanale regolare, oppure

— un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimana-le ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempodi riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva allasettimana in questione.

Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore daltermine del precedente periodo di riposo settimanale. Può quindi non coinciderecon la domenica. Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di ripo-so settimanale ridotto è attaccato ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.In sintesi, almeno una volta in due settimane deve esserci un riposo di 45 ore,

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l’altro riposo può essere ridotto ad un minimo di 24 ore, ma la riduzione (di 21ore) deve essere compensata entro la fine della terza settimana successivaattaccandola ad un altro riposo di almeno 9 ore.In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali RIDOTTI possonoessere effettuati sul veicolo, purché questo sia dotato di cuccetta e sia in sosta.Il tempo impiegato dal conducente per recarsi sul luogo ove prende in conse-gna il veicolo o per ritornare, se il veicolo non si trova nel luogo di residenza delconducente nè presso la sede di attività del datore di lavoro, viene considerato:

— “riposo o interruzione” se il conducente si trova su una nave traghetto o unconvoglio ferroviario e dispone di una branda o di una cuccetta;

— “altre mansioni” se il conducente utilizza un veicolo non rientrante nelcampo di applicazione del Regolamento 561/2006 (ad es. utilizza la pro-pria autovettura).

Durata massima del periodo lavorativo settimanale (78 ore):Per periodo lavorativo si intende il periodo di disponibilità del conducente (ilperiodo di guida massimo settimanale rimane di 56 ore)Una settimana è composta da 168 ore (24 ore x 7 giorni)Viene detratto dalle 168 ore della settimana il periodo di riposo settimanale ridot-to minimo di 24 ore: 168 ore – 24 ore = 144 oreVengono detratti dalle 144 ore rimaste i riposi giornalieri dei sei giorni lavorativi.In una settimana sono al massimo 3 i periodi di riposo giornaliero ridotto (9 ore)che si possono fare, quindi: 3 giorni x 9 ore + gli altri 3 giorni con riposo giorna-liero regolare di 11 ore: (3 giorni x 9 ore) + (3 giorni x 11 ore) = 60 ore144 ore – 60 ore di riposi giornalieri = 84 oreAi periodi di riposo giornaliero si devono aggiungere i riposi per i pasti previstidal CCNL (per trasferte inferiori a 15 ore: almeno un’ora; per trasferte superioria 15 ore: due ore). Se nel nostro caso la trasferta è inferiore a 15 ore, vengonodetratte dalle 84 ore le 6 ore per i pasti (1 ora x 6 giorni lavorativi)84 ore – 6 ore = 78 ore

Durata minima del periodo lavorativo settimanale (54 ore):Una settimana è composta da 168 ore (24 ore x 7 giorni)Viene detratto dalle 168 ore della settimana il periodo di riposo settimanale rego-lare di 45 ore + 21 ore (la settimana presa in considerazione è la terza settimanasuccessiva a quella in cui è stato effettuato un riposo settimanale ridotto di 24 oree la cui riduzione di 21 ore (45 ore – 24 ore = 21 ore) viene sommata, ai fini delcalcolo, al riposo settimanale regolare di 45 ore): 45 ore + 21 ore = 66 ore168 ore – 66 ore = 102 oreVengono detratti dalle 102 ore rimaste i riposi giornalieri regolari (11 ore) dei 4giorni lavorativi.4 giorni x 11 ore = 44102 ore – 44 ore di riposi giornalieri = 58 oreAi periodi di riposo giornaliero si devono aggiungere i riposi per i pasti previsti dalCCNL (per trasferte inferiori a 15 ore: almeno un’ora; per trasferte superiori a 15ore: due ore). Se nel nostro caso la trasferta è inferiore a 15 ore, vengono detrat-te dalle 58 ore le 4 ore per i pasti (1 ora x 4 giorni lavorativi)58 ore – 4 ore = 54 ore

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Il cronotachigrafo digitale è un apparecchio di controllo destinato ad esseremontato a bordo di veicoli stradali per indicare e registrare in modo automati-co o semiautomatico dati sulla marcia di questi veicoli e su certi tempi di lavo-ro dei loro conducenti.

Il cronotachigrafo ha le dimensioni di una comune autoradio ed è dotato di undisplay per la visualizzazione dei dati, due slot per l’inserimento delle schedetachigrafiche, diversi elementi di comando, uno sportello dietro il quale èdisposta l’interfaccia di download e di calibrazione ed una stampante termicacon la quale si possono produrre stampe su carta omologata di circa 8 metri.

L’apparecchio di controllo, collegato in maniera sicura ai sensori del veicolo,registra nella sua memoria i dati relativi all’uso del veicolo per il periodo di unanno e fornisce la registrazione dei seguenti elementi: l’identità del o dei con-ducenti, i tempi di guida, gli altri tempi di lavoro e tempo di disponibilità, leinterruzioni di lavoro e i tempi di riposo giornaliero, i dati identificativi del vei-colo, la distanza percorsa dal veicolo, le anomalie di funzionamento ed i gua-sti, la velocità tenuta nelle ultime 24 ore di utilizzo del veicolo.

Il tachigrafo digitale è protetto contro manipolazioni. La protezione vienegarantita tra l’altro dai sigilli applicati all’apparecchio di controllo e dalla tar-ghetta di identificazione che si trova all’interno del vano della stampante (indi-rizzo del costruttore, N° di immatricolazione del veicolo). Entro due anni vi è l’obbligo di predisporre una revisione dell’apparecchio dicontrollo presso un’officina autorizzata a riparare i tachigrafi ed è necessarioeffettuare inoltre il cambio della batteria.

Il cronotachigrafo digitale

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I fabbricanti di tachigrafi digitali

Sono tre i fabbricanti autorizzati di tachigrafi digitali:

- la casa costruttrice tedesca: Siemens VDO

- Stoneridge Electronics Ltd

- e la casa costruttrice francese: ACTIA SA

Montaggio e controlloSono autorizzati ad effettuare le operazioni di montaggio e di riparazione dell’ap-parecchio di controllo soltanto i montatori e le officine autorizzati a tal fine dalleautorità competenti. Il montatore o l’officina autorizzati appongono un marchioparticolare sui sigilli apposti.Il D.M. 11 marzo 2005 stabilisce le modalità e condizioni per il rilascio delle omo-logazioni dell’apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché delleautorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione, definendo unadiversificazione tra i Centri Tecnici che operano tutte le attività sul tachigrafodigitale e quelli che operano soltanto le attività di montaggio e attivazione del-l’apparecchio di controllo durante il processo di fabbricazione dei veicoli. Sideve tener conto di questa distinzione al momento di scegliere il Centro Tecnico.L’elenco dei Centri è reperibile all’indirizzo www.unioncamere.net

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Le modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del Registro deimarchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati e del Registro delle carte di offi-cina e montatore rilasciate ai soggetti autorizzati sono stabilite dal decreto delMinistero delle Attività Produttive 23 giugno 2005.I tachigrafi digitali memorizzano i dati nella memoria di massa e su speciali sche-de magnetiche di memoria. Sono quattro i tipi di schede.

1. Carta del conducente, di fondo bian-co, sulla quale vengono registrate le attivitàdel conducente. Questa scheda è persona-le. Il richiedente deve possedere i seguentirequisiti:

- titolarità di una patente di guida valida edi categoria appropriata al mezzo dacondurre;

- non essere titolare di altra carta tachigrafica;

- residenza nello stato italiano.

La carta ha una capacità di memoria che consente di conservare i dati relati-vi alla guida del conducente per un periodo pari a 28 giorni. La sua validitàamministrativa è di cinque anni. Per ottenerne il rinnovo il titolare deve inoltra-

Le quattro carte tachigraficheCaratteristiche e rilascio

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re la domanda alla Camera di commercio in cui il titolare ha la propria dimoraabituale, almeno 15 giorni prima della scadenza della carta originaria. In casodi furto, smarrimento o deterioramento della carta, il tempo massimo in cui ilconducente può guidare senza la carta è di 12 giorni ed in tali casi la Cameradi commercio ha un termine di 5 giorni lavorativi, dal momento in cui riceve larichiesta, per riemettere una carta sostitutiva. La richiesta deve essere fatta daltitolare della carta entro 7 giorni e quando quest’ultimo riceve la nuova sche-da di rimpiazzo, deve consegnare alla competente autorità la scheda difetto-sa o la scheda ritrovata.

2. Carta dell’officina con PIN, di fondorosso, usata dai tecnici autorizzati per lacalibrazione e la programmazione deltachigrafo. La carta dell’officina permette dirilevare i dati immessi nel tachigrafo e discaricarli ed è l’unica carta che consente dimodificare il funzionamento dei tachigrafidigitali. Conserva in memoria i dati relativialle ultime 88 calibrature.La carta dell’officina è rilasciata esclusivamente alle officine ed ai montatoriautorizzati dal Ministero delle Attività Produttive (MAP). L’istruttoria della doman-da di autorizzazione da sottoporre al MAP è curata dalla Camera di commerciodella provincia in cui l’officina ha la sua sede legale. La Camera di commercio rilascia l’autorizzazione entro 15 giorni lavorativi dallaricezione della domanda. Unitamente alla carta viene rilasciato al richiedente uncodice di accesso (PIN) con modalità che consentono di mantenerne la riserva-tezza. L’officina può richiedere più carte. Ogni carta viene attribuita ad un tecnico specializzato che potrà operare soltan-to se in possesso di uno specifico attestato di formazione, rilasciato dall’azien-da produttrice del tachigrafo. La carta dell’officina, in ragione della delicatezza della sua funzione, ha una vali-dità amministrativa di un anno ed è automaticamente rinnovabile, a scadenza,soltanto dietro richiesta dell’officina che abbia mantenuto i requisiti previsti perl’autorizzazione. In caso di furto, smarrimento o difetto di funzionamento della carta, l’officina nepuò chiedere la sostituzione alla Camera emittente e la carta sostitutiva avrà lamedesima scadenza della carta originaria. Qualora la validità residua sia inferio-re a tre mesi, alla carta sarà attribuita la validità per un altro anno.

3. Carta dell’azienda, di fondo giallo. Lacarta dell’azienda consente l’ispezione deidati di viaggio dei veicoli dell’azienda, faci-lita l’archiviazione dei dati permettendonelo scarico e permette di gestire i tempi diattività degli autisti. Conserva in memoria idati relativi alle ultime 230 attività eseguite. La carta è rilasciata dalla Camera di com-mercio della provincia in cui l’azienda ha la propria sede legale, dietro presenta-zione della domanda firmata dal legale rappresentante. La carta riporta stampa-

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ti la denominazione e l’indirizzo dell’impresa. Il rilascio avviene entro 15 giornilavorativi dal momento della ricezione della domanda e la sua validità ammini-strativa è di cinque anni. Alla scadenza il rinnovo avviene su nuova istanza dell’azienda da presentaresempre alla Camera di commercio. In caso di furto, smarrimento o malfunziona-mento, la carta viene sostituita, su richiesta dell’azienda, e rilasciata entro 5 gior-ni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda.Prima di impiegare per la prima volta un veicolo con tachigrafo digitale, l’azien-da deve essere registrata nel sistema del tachigrafo. Questa procedura, detta di“attivazione del blocco” (lock in) deve essere effettuata inserendo la carta del-l’azienda. Una scheda di azienda può accedere solo ai dati della propria azien-da e non a quelli del proprietario precedente. Quando un veicolo con apparec-chio di controllo digitale viene venduto o messo fuori servizio, il blocco del-l’azienda deve essere annullato (lock out).

4. Carta di controllo, di fondo azzurro. Lacarta viene usata dalle competenti autoritàdi controllo per i controlli in azienda e sustrada. I controllori hanno accesso a tutti idati della memoria di massa ed ai dati dellascheda del conducente inserita. La cartaconserva in memoria i dati delle ultime 230operazioni di controllo eseguite.Questa scheda consente l’ispezione dei dati della carta del conducente archi-viati negli ultimi otto giorni e della memoria del tachigrafo, nonché l’ispezione deidati archiviati dall’impresa nell’ultimo anno.

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Il modo di funzionamento del cronotachigrafo è regolamentato, in tutti i partico-lari, dalle leggi della Comunità Europea (in particolare dal decreto CEE 3821/85,Annesso 1 B), per cui tutti i tachigrafi digitali funzionano secondo lo stesso prin-cipio ed hanno la stessa struttura dei dati e gli stessi pittogrammi.

Come funzionail cronotachigrafoPanoramica dei pittogrammi

Modi operativi / persone

Azienda/Gestione flotte

Controllo/Autorità

Guida/Autista

Calibratura/Officina

Stato di produzione/Costruttore

Attività conducente

Tempo di disponibilità

Tempo di guida

Pausa e tempo di riposo

Altro tempo di lavoro

Interruzione valida

Tempo sconosciuto

Apparecchi / funzioni

Fessura introduzionecarta 1 - autista

Fessura introduzionecarta 2 – 2° autista

Carta tachigrafica

Orologio/ora

Stampante/stampa

Immissione

Visualizzazione

Scarico dati

Veicolo/Apparecchio di controllo

Dimensioni pneumatici

Interruzione di tensione

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Combinazione dei pittogrammi

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Varie

Evento

Anomalia

Istruzione per l’usoavviso tempo lavoro

Inizio giornata lavorativa

Fine giornata lavorativa

Luogo (località)

Sicurezza

Velocità

Totale/Riepilogo

Immissione manualeattività conducente

Strumento di controllo nonnecessario

Sosta su traghetto o treno

Giornaliero

Da oppure a

Settimanale

Due settimane

Ritardo

Carte tachigrafiche

Carta del conducente

Carta dell’azienda

Carta di controllo

Carta dell’officina

Nessuna carta

Guida

Operazione di equipaggio

Tempo di guida di una settimana

Tempo di guida di due settimane

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Stampe / Varie

Stampa attività giornaliera conducente dalla cartadel conducente

Stampa eventi e anomalie dalla carta del conducente

Stampa superamenti del limite di velocità

Stampa dei dati tecnici

Stampa attività giornaliera del conducente dal tachigrafo

Stampa di eventi e anomalie dal tachigrafo

Stampa profili di velocità

Stampa profili del numero di giri

Luogo di controllo

Ora di inizio

Ora di fine

Strumento di controllo non necessario – Inizio

Strumento di controllo non necessario – Fine

Luogo all‘inizio della giornata lavorativa (inizio turno)

Luogo alla fine della giornata lavorativa (fine turno)

Da autoveicolo

Stampa carta del conducente

Stampa del veicolo/strumento di controllo

Immissione veicolo/strumento di controllo

Visualizzazione della card-conducente

Visualizzazione del veicolo/strumento di controllo

Ora locale

Correzione UTC (tempo universale coordinato).Si tratta dell'ora standard, che corrisponde al fuso orario del meridiano Zero (che passa attraverso la località inglese Greenwich)

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L’immissione dell’ora UTC nel tachigrafo digitale viene effettuata in fabbrica e,qualora si rendessero necessarie delle correzioni, queste possono essere effet-tuate esclusivamente dai centri tecnici autorizzati.Per immettere l’ora esatta nell’apparecchio digitale di controllo si devono con-vertire le ore locali in ore UTC, ossia si deve detrarre dall’ora locale un numerodi ore corrispondente al fuso orario in cui ci si trova e si deve detrarre un’ulterio-re ora se ci si trova in una regione con ora legale. L’ora legale viene adottata intutti i paesi UE e in quasi tutti i paesi AETR. L’ora legale decorre dall’ultimadomenica di marzo fino all’ultima domenica di ottobre.Esempio: Ci si trova in Germania e sono le ore 14:00 del 20 maggio. Visto chela Germania si trova nella posizione del fuso orario +1, si desume che si dovràdetrarre un’ora dall’ora locale e, siccome vale l’ora legale, si dovrà detrarreun’altra ora.ORA LOCALE: 14:00ORA UTC: 14:00 – 2 ORE = 12:00

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Visualizzazione

Visualizzazione attività giornaliera del conducentedalla carta del conducente

Visualizzazione eventi e anomalie dalla cartadel conducente

Visualizzazione eventi e anomalie dall’autoveicolo / dal tachigrafo

Visualizzazione dei superamenti del limite di velocità

Visualizzazione attività giornaliera del conducente dal tachigrafo

Visualizzazione dati tecnici

Anomalie

Malfunzionamento carta in Slot 1

Malfunzionamento carta in Slot 2

Anomalia nella visualizzazione

Anomalia stampante

Errore interno strumento

Errore durante scarico dati

Anomalia sensore velocità

Eventi

Inserimento cartatachigrafica non valida

Sovrapposizione di tempi

Inserimento della carta del conducente durante la guida

Superamento limiti di velocità

Errore nella comunicazionecon il sensore

Impostazione ora esattadall'officina

Conflitto tra carte

Guida senza carta conducente valida

Ultima operazione carta incompleta

Interruzione di tensione

Violazione di sicurezza

Controllo superamento limite di velocità

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Avvertenze tempo di lavoro

Pausa

Istruzioni

Immissione errata

Impossibile accesso al Menu

Eseguire immissione

Stampa non possibile

Cassetto stampante aperto

Carta stampante esaurita

Stampa ritardata

Carta difettosa

Carta non corretta

La carta non può essere espulsa

Operazione ritardata

La registrazione non ha senso

Anomalia strumento

Immissioni manuali

Inserire inizio giornata lavorativa

Inserire fine giornata lavorativa

Inserire luogo inizio lavoro

Inserire luogo fine lavoro

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Le modalità di conservazione e trasferimento dei dati dal tachigrafo digitalesono stabilite dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 31marzo 2006. L’impresa conserva i fogli di registrazione dei tachigrafi analogici e i tabulati deitachigrafi digitali in ordine cronologico e in forma leggibile per un periodo dialmeno un anno dalla data di utilizzazione. L’impresa fornisce altresì copie deidati scaricati dalle carte del conducente ai conducenti interessati che le richie-dono e gli stampati di dette copie. I fogli, i tabulati ed i dati scaricati sono esibi-ti o consegnati a richiesta degli agenti incaricati del controllo.Si ricorda che in caso di tachigrafo analogico il conducente deve apportare sulfoglio di registrazione le seguenti indicazioni:a) cognome e nome all'inizio dell'utilizzazione del foglio;

b) data e luogo all'inizio e alla fine dell'utilizzazione del foglio;

c) numero della targa del veicolo al quale è assegnato prima del primo viaggioregistrato sul foglio e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nelcorso dell'utilizzazione del foglio;

d) la lettura del contachilometri:- prima del primo viaggio registrato sul foglio,- alla fine dell'ultimo viaggio registrato sul foglio,- in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio (contatore del

veicolo al quale è stato assegnato e contatore del veicolo al quale saràassegnato);

e) se del caso, l'ora del cambio di veicolo.

I conducenti non utilizzano fogli di registrazione sporchi o deteriorati. I foglidevono essere adeguatamente protetti in tal senso. Nel caso di deterioramentodi un foglio contenente registrazioni, i conducenti debbono accludere il fogliodeteriorato al foglio di riserva utilizzato per sostituirlo.I conducenti utilizzano i fogli di registrazione per ciascun giorno in cui guidano,a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registra-zione è ritirato solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il suoritiro sia autorizzato diversamente. Il foglio di registrazione accompagna il conducente. Nel caso in cui cambi veico-lo (sia che sia dotato di tachigrafo analogico sia di tachigrafo digitale), il condu-cente deve portare con sé il proprio foglio di registrazione, la carta del conducen-te di cui è titolare e deve conservare, a bordo del veicolo che prende in conse-gna, i fogli di registrazione della settimana in corso e quelli utilizzati nei quindicigiorni precedenti.

Registrazione, trasferimento e conservazione dati

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Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2008, tali periodi di tempo comprenderanno la gior-nata in corso e i ventotto giorni precedenti.Per quanto riguarda i fogli di registrazione del cronotachigrafo analogico, laCommissione europea con decisione del 12 aprile 2007 ha elaborato un moduloda utilizzare in caso di assenza per malattia o ferie annuali del conducente oppu-re quando il conducente stesso abbia guidato un veicolo escluso dal campo diapplicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006.Detto stampato dovrà essere compilato a macchina e firmato prima dell’inizio delviaggio e va custodito insieme alle registrazioni originali del cronotachigrafo, conl’avvertenza che le dichiarazioni false costituiscono reato.Al pari dei fogli di registrazione si ritiene che anche detto modulo debba essereesibito agli organi di Polizia Stradale in sede di controllo; la relativa mancanza,ove il conducente adduca a giustificazione della mancanza dei fogli di registra-zioni previsti, proprio l’essere stato in ferie o in malattia o l’aver guidato un veico-lo non rientrante nelle previsioni di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006, dovràessere sanzionata ai sensi dell’art. 19 L. 727/1978.La violazione formerà oggetto di segnalazione all’ufficio provincialedell’Ispettorato del lavoro, del luogo ove ha sede la ditta di appartenenza del con-ducente, per le competenti valutazioni.In caso di tachigrafo digitale il conducente deve inserire la sua scheda all’iniziodel viaggio (dopo aver azionato l’accensione, ma con veicolo ancora fermo) e –se non sussiste nessuna particolare necessità – estrarrà di nuovo la scheda sol-tanto alla fine dell’orario di lavoro giornaliero. Ove la carta del conducente sia danneggiata, non funzioni correttamente onon sia in possesso del conducente, quest'ultimo deve:

a) all'inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato dal condu-cente, inserendo su tale tabulato:- informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero

della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma;- i periodi di tempo;

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b) al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di temporegistrati dall'apparecchio di controllo, registrare i periodi di altre mansio-ni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all'inizio del viag-gio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento gli ele-menti che consentano di identificare il conducente (nome, numero dellacarta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del con-ducente.

PERIODI DI TEMPO:

a. sotto il simbolo : il tempo di guida,

b. sotto il simbolo : “altre mansioni”, ossia attività diverse dallaguida, ed anche altre attività per lo stesso o unaltro datore di lavoro, all’interno o al di fuori delsettore dei trasporti,

c. sotto il simbolo : i tempi di disponibilità, ovvero:- il tempo d’attesa, ossia il periodo durante il

quale ai conducenti è richiesta la permanenzasul posto di lavoro soltanto per rispondere adeventuali chiamate al fine di iniziare o riprende-re la guida o di eseguire altri lavori;

- il tempo trascorso a fianco di un conducentedurante la marcia del veicolo;

- il tempo trascorso in cuccetta durante la mar-cia del veicolo,

d. sotto il simbolo : le interruzioni di guida e i periodi di riposo gior-naliero.

In caso di guasto o di funzionamento difettoso dell'apparecchio, il datore di lavo-ro deve farlo riparare da un installatore o in un'officina autorizzati, appena le cir-costanze lo consentono. Se il ritorno alla sede può essere effettuato solo dopoun periodo superiore ad una settimana a decorrere dal giorno del guasto o dellaconstatazione del funzionamento difettoso, la riparazione deve essere effettuatadurante il percorso. Durante il periodo del guasto o del funzionamento difettosodell'apparecchio, i conducenti devono riportare le indicazioni relative ai gruppi ditempi, nella misura in cui non sono più correttamente registrati dall'apparecchio,sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure su un foglio ad hoc da accludere alfoglio di registrazione.Le imprese di trasporto sono tenute a custodire i dischi tachigrafici per il periodoprevisto dalla vigente normativa al fine di consentire al personale ispettivo di effet-tuare i relativi controlli. L'operazione di trasferimento dei dati dai tachigrafi digita-li e dalle carte conducente, secondo le modalita' previste dall'allegato 1B delregolamento (CE) n. 1360/2002, deve essere eseguita dalle imprese di trasportoal fine di consentire al personale ispettivo di effettuare i relativi controlli. I titolaridelle imprese di trasporto sono responsabili, anche per gli automezzi che hanno

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preso in locazione, del trasferimento e della conservazione in sicurezza dei dati,su un supporto dati esterno che ne garantisca l'inalterabilita' e la conservazionenel tempo, avendo cura di predisporre almeno un'ulteriore copia di salvataggio.I dati devono essere conservati in un luogo sicuro, accessibile solo alle personeautorizzate e devono essere resi disponibili, presso la sede dell'impresa, all'auto-rita' di controllo. I dati trasferiti devono essere provvisti di firma elettronica, comeprevisto dall'allegato 1/B del regolamento (CE ) n. 1360/2002.In particolare, i dati giornalieri provenienti dall'apparecchio di controllo digitaledevono essere trasferiti entro e non oltre tre mesi; quelli relativi alle carte dei con-ducenti devono essere trasferiti entro e non oltre tre settimane (21 giorni). I datipiù recenti sostituiscono i dati più vecchi.

Le suddette operazioni devono essere eseguite anche nei seguenti casi:

1) dal tachigrafo digitale immediatamente prima della cessione del veicolo adaltra impresa, in caso di sostituzione di apparecchio non perfettamente fun-zionante, ovvero su richiesta dell'autorita' di controllo;

2) dalla carta conducente immediatamente prima che il conducente lasci l'im-presa di trasporto, prima della scadenza della carta, ovvero su richiesta del-l'autorita' di controllo. L'impresa di trasporto deve conservare, per il periodoprevisto dalla normativa vigente, tutte le registrazioni relative ai suddetti dati.

La risoluzione n. 25 del 07.02.2007 del Ministero del Lavoro conferma che èpossibile, purchè nel rispetto della normativa sulla privacy, che i dati scaricatidai cronotachigrafi digitali possano essere conservati presso un soggettodiverso da chi abbia avuto nella disponibilità il veicolo cui i dati si riferisconoo abbia alle proprie dipendenze i conducenti cui vanno riferite le registrazioni.La cosa acquista un significato importante per quelle realtà – Consorzi o grup-pi di imprese collegate tra loro – in cui è la Direzione amministrativa del

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Consorzio o della capogruppo che di solito è dotata degli strumenti informa-tici necessari all’archiviazione dei dati scaricati o per chi intendesse affidare ilcompito della conservazione al proprio consulente del lavoro.Il Ministero fa presente che la conservazione dei dati da parte di terzi nondovrà costituire ostacolo alcuno alla possibilità, per gli ispettori del lavoro, diconsultare i dati stessi. Il Ministero precisa, infine, che chi intende avvalersidella possibilità di esternalizzare la conservazione dei dati, deve darne comu-nicazione alla Direzione Provinciale del Ministero del Lavoro.

Esempio: attività durante un turno

- Inizio del lavoro: il conducente entra nel veicolo ed aziona l’accensione,

- il conducente inserisce la scheda nello slot 1,

- il conducente esegue la procedura di registrazione (eventualmente registra-zione successiva di attività, impostazione di paese/regione), l’apparecchio dicontrollo indica il genere di attività attualmente impostata,

- il conducente avvia il veicolo, l’apparecchio di controllo passa automatica-mente in attività “Tempo di guida”,

- il conducente ferma il veicolo e lo carica. L’apparecchio di controllo passaautomaticamente in attività “Altro orario di lavoro”,

- il conducente avvia nuovamente il veicolo, l’apparecchio di controllo passaautomaticamente in attività “Tempo di guida”,

- il conducente fa la sua pausa di mezzogiorno e parcheggia il veicolo suun’area di sosta, imposta manualmente su “Pause e tempi di riposo”(altrimenti questo periodo di tempo verrebbe valutato come “Altro tempodi lavoro”),

- il conducente prosegue il viaggio, l’apparecchio di controllo passa automa-ticamente in attività “Tempo di guida”,

- fine del turno: il conducente imposta manualmente su “Pause e tempi diriposo”, preme il tasto di espulsione dello slot 1, esegue la pratica di notifi-ca di allontanamento (impostazione di località/regione, eventualmente ese-cuzione della stampa giornaliera) ed infine estrae la scheda.

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Esempio stampa giornaliera attività conducente

Data e ora esatta (UTC) della stampa

La linea con al centro un pittogramma indica unblocco di dati (in questo caso indica STAMPA)Stampa 24 ore scheda conducente

Dati scheda controllo inserita

Cognome controllore

Nome controllore

N° scheda controllore

Dati scheda conducente inserita

Cognome conducente

Nome conducente

N° scheda conducente

Periodo validità scheda

Dati del veicolo

N° identificazione veicolo

N° targa veicolo

Dati del tachigrafo digitale

Nome produttore

N° di riferimento

Dati ultima calibratura

Nome officina

N° scheda officina

Data ultima calibratura

Informazioni ultimo controllo

N° scheda di controllo – Sigla Stato

Data e ora del controllo

Attività conducente 1

Giorno di stampa? Periodo di tempo, carta non inseritaPittogramma, inizio, fine e durata di attività inseritamanualmente dopo l’inserimento della carta delconducenteOrari lavoro conducente 1

Stato membro immatricolante, targa automobilisti-ca, chilometraggio all’inserimento della carta

Attività con carta conducente inserita: inizio, fine,durata e stato della guida dell’autoveicolo:tempo di guidatempo di pausa (* di almeno un’ora)tempo di guidatempo di disponibilità – Viaggio traghetto/trenotempo di guidaaltro tempo di lavorotempo di pausachilometri dal momento in cui è stata inserita lascheda

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{

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Riassunto giornata

Inizio - ora esatta, Paese

Km all’inizio

Fine – ora esatta, Paese

Km alla fine

Valori totali delle attività della carta conducente:tempo totale di guida e km effettuatitempo totale di lavoro e di disponibilitàtempo totale di riposo e tempo sconosciutoeventuale tempo totale delle attività di squadraElenco degli ultimi cinque eventi o anomaliememorizzati sulla carta del conducenteErrore di funzionamento scheda 2, data, ora

Durata

N° targa veicolo

Inserimento carta autista durante la guida, data, ora

Durata

N° targa veicoloElenco degli ultimi cinque eventi/anomalie del tachigrafo digitale memorizzati o ancora attiviPittogramma dell’evento/anomalia (velocità troppoalta), codifica scopo record di dati (5), data e inizioNumero degli eventi simili in questo giorno, duratadell’eventoIdentificazione della carta/delle carte del conducen-te inserite all’inizio o alla fine dell’evento

Pittogramma dell’evento/anomalia (guida senzacarta del conducente valida), codifica scopo recorddi dati (1), data e inizioNumero degli eventi simili in questo giorno, duratadell’eventoNon è inserita una carta conducente

Firma del conducente

{

{{

Riepilogo termini e scadenzeL’unità veicolo ha una capacità di memoria che consente di conservare i dati perun periodo di 365 giorni. I dati giornalieri devono essere scaricati entro e nonoltre tre mesi.La carta conducente ha una capacità di memoria che consente di conservare idati per un periodo pari a 28 giorni. I dati giornalieri devono essere scaricatientro e non oltre tre settimane (21 giorni).Possibilità di viaggiare senza carta: massimo 12 giorni.Denuncia smarrimento carta: entro 7 giorni.Richiesta carta in scadenza: 15 giorni prima della scadenza.

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Il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio di controlloconforme all'allegato IB (tachigrafo digitale), deve essere in grado di presentare,su richiesta degli addetti ai controlli:

- la carta di conducente di cui è titolare,

- ogni registrazione manuale e tabulato (la stampa giornaliera del tabulato nonè obbligatoria salvo i casi ove è espressamente richiesta - ad es. nei 12 gior-ni di guida senza carta consentita per furto, smarrimento o deterioramento)fatti durante la settimana in corso e nei quindici giorni precedenti (dopo il 1°gennaio 2008, tali periodi di tempo comprenderanno la giornata in corso e iventotto giorni precedenti),

- i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al preceden-te punto nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di unapparecchio di controllo conforme all'allegato I (tachigrafo analogico).

Procedure di controllo

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L’autorità competente effettua un controllo visivo per accertare l’identità delconducente ed i termini e la validità della smart-cart, per controllare gli eventua-li superamenti della velocità massima, per controllare gli eventi, i guasti e leeventuali manomissioni dell’insieme DTCO. Un agente abilitato al controllo veri-fica anche il rispetto del Regolamento (CE) n. 561/2006 attraverso l'esame deifogli di registrazione, dei dati visualizzati o stampati che sono stati registrati dal-l'apparecchio di controllo o tramite la carta del conducente o, in assenza di essi,attraverso l'esame di qualsiasi altro documento probante che permetta di giusti-ficare l'inosservanza di una delle disposizioni vigenti.

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L’attività dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto dipersone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle cate-gorie C, C+E, D e D+E, è subordinata all’obbligo di qualificazione iniziale edall’obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualifi-cazione del conducente (patente professionale). La decurtazione del punteggiosi applica alla carta di qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commes-si alla guida dell’autoveicolo per cui è prevista la carta di qualificazione del con-ducente e nell’esercizio dell’attività professionale. In caso di perdita totale delpunteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento è revo-cato se il conducente non supera l’esame di revisione previsto. Le imprese ditrasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducen-ti, anche qualora l'infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Statomembro o di un Paese terzo. Ai sensi dell’art. 207 del Codice della Strada, quan-do il veicolo è immatricolato in Italia e guidato da conducente in possesso dipatente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell’Unione Europea,il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agen-te accertatore, il pagamento in misura ridotta. In caso contrario deve essere ver-sata, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzio-ne pecuniaria prevista per la violazione. In mancanza del versamento della cau-zione viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non siastato adempiuto al predetto onere e, comunque, per un periodo non superiorea 60 giorni. Restano esclusi dalle suddette disposizioni i conducenti di veicoliimmatricolati in Italia che sono titolari di patenti rilasciate da Paesi extracomu-nitari e che svolgono attività di lavoro alle dipendenze di società o di impreseitaliane aventi la propria sede su territorio nazionale: a tal fine è necessario cheil conducente sia in grado di documentare adeguatamente l’esistenza di un’ef-fettiva attività di lavoro dipendente attraverso la lettera di assunzione pressol’impresa o la società italiana o analoga documentazione retributiva o conta-bile. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 286/2005, nell’effettuazione dei servizi di tra-sporto di merci su strada risponde della violazione delle disposizioni legislati-ve e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale edella sicurezza sociale non solo il vettore, ma rispondono anche il committen-te, il caricatore ed il proprietario della merce. L’accertamento della responsabilità di tali soggetti può essere effettuata con-testualmente alla contestazione della violazione commessa dall’autore mate-riale, da parte delle autorità competenti, mediante esame del contratto di tra-sporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento prevista dallevigenti disposizioni. In mancanza di questi ultimi, l’autorità competente richie-de ai soggetti corresponsabili la presentazione, entro 30 giorni dalla notificadella richiesta, di copia del contratto e dell’eventuale documentazione di

Sanzioni

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accompagnamento. L’autorità competente, in base all’esame dei documentirichiesti, qualora da tale esame emerga la loro responsabilità, applica le rela-tive sanzioni. In caso di mancata presentazione, oltre ad incorrere nelle relati-ve sanzioni, il soggetto responsabile dovrà versare l’importo di euro 250,00.A tal fine, un’azienda di trasporto può conservare ed esibire all’occorrenza il ver-bale, sottoscritto da tutti i partecipanti, dal quale risulta che i suoi conducentihanno frequentato un corso di aggiornamento professionale sulle disposizionidel Regolamento 561/2006 e del Codice della Strada contenute nel D.Lgs.286/2005. Tale documentazione, unitamente ai relativi attestati di frequenza, puòcostituire documentazione idonea a considerare l’impresa non responsabile diuna eventuale violazione in cui è incorso un suo conducente. Ai fini dell’accer-tamento della responsabilità dei soggetti sopra richiamati, sono rilevanti le vio-lazioni delle seguenti disposizioni del Codice della Strada:

articolo 61 (sagoma limite)

articolo 62 (massa limite)

articolo 142 (limite di velocità)

articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli)

articolo 167 (trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi)

articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose).

Tutte le violazioni dei Regolamenti CEE n. 3821/85 e 561/2006 vengono segna-late agli Uffici Provinciali del Lavoro. Nei casi in cui siano state accertate le viola-zioni di cui agli articoli da 15 a 19 della Legge 13.11.1978, n. 727 e degli articoli174, commi 4 e 5, e 179, commi 2 e 3, del Codice della Strada, le imprese incor-rono in sanzioni disciplinari e le citate infrazioni vengono segnalate all’Ufficio dellaMotorizzazione Civile ove ha sede l’impresa di trasporto e alla Provincia (compe-tente per l’applicazione delle sanzioni di ordine disciplinare). Si illustrano di segui-to le sanzioni ai sensi dell’art. 142 e degli articoli 174 e 179 del Codice dellaStrada integrati, per quanto riguarda le violazioni al Regolamento CE 561/2006,dalla Legge 13.11.1978 n. 727. Gli importi indicati in misura ridotta sono quelliche vengono pagati entro 60 giorni dalla contestazione.

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ART. 12, L. 13.11.1978, N. 727

Metteva in vendita tachigrafi (o carta perstampa dei relativi dati) non conformi ai

modelli omologatiNon prevista€ 111,00

ART. 13, L. 13.11.1978, N. 727

Il titolare dell’officina effettuava ilmontaggio (o la riparazione) di tachigrafo:senza la prevista autorizzazione, oppure

regolarmente autorizzato senzal’osservanza delle prescrizioni

dell’autorizzazione, oppure con la card-officina scaduta di validità amministrativa

In caso di ripetuteinadempienze può esseredisposta la sospensione

dell’autorizzazione da 1 a 3mesi e, in caso di ulteriori

violazioni, la revoca

€ 45,00

ART. 14, L. 13.11.1978, N. 727

Il titolare dell’officina effettuava il controllo(o la verifica) di tachigrafo: senza la prevista

autorizzazione, oppure regolarmenteautorizzato senza attenersi alle prescrizioni

dell’autorizzazione, oppure con la card-officina scaduta di validità amministrativa

In caso di ripetuteinadempienze può esseredisposta la sospensione

dell’autorizzazione da 1 a 3mesi e, in caso di ulteriori

violazioni, la revoca

€ 111,00

ART. 17, L. 13.11.1978, N. 727

In qualità di datore di lavoro metteva incircolazione un veicolo senza che venisseriparato nei prescritti termini il tachigrafo di

cui era già stato accertato il mancatofunzionamento

Non prevista€ 88,00

ART. 18, L. 13.11.1978, N. 727

Omessa registrazione manuale dei dati Non prevista€ 45,00

ART. 19, L. 13.11.1978, N. 727

Circolava per più di 15 giorni senza la cartaconducente

Non prevista€ 45,00

ART. 19, L. 13.11.1978, N. 727

Circolava senza la carta conducente di cui ètitolare, oppure senza le registrazioni manuali e itabulati fatti durante la settimana in corso e nei15 giorni precedenti (dopo il 1° gennaio 2008, iperiodi di tempo comprenderanno la giornata incorso e i 28 giorni precedenti), oppure senza ifogli di registrazione corrispondenti allo stessoperiodo nel caso in cui in tale periodo abbiaguidato un veicolo munito di cronotachigrafo

analogico

Non prevista€ 45,00

ART. 19, L. 13.11.1978, N. 727

In qualità di impresa di trasporto nonconservava i dati provenienti dagli

apparecchi di controllo per il periodoprevisto dalla normativa vigente

Non prevista€ 45,00

ART. 19, L. 13.11.1978, N. 727

Circolava con tachigrafo digitale con stampantemunita di carta in quantità insufficiente per la

corretta stampa dei dati di controllo, oppure constampante con carta non omologata, oppurecon carta conducente difettosa o scaduta di

validità, oppure non richiedeva, entro 7 giorni dicalendario, la sostituzione della carta

conducente in caso di suo danneggiamento,cattivo funzionamento, smarrimento o furto,oppure non inseriva su carta conducente i

periodi di riposo, di interruzione e disvolgimento di altre mansioni, oppure non

ritirava dall’apparecchio la carta conducente allafine del periodo di lavoro giornaliero, oppure

non introduceva nell’apparecchio di controllo ilsimbolo del paese in cui inizia il periodo di

lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lotermina, oppure falsificava, cancellava o

distruggeva i dati registrati nell’apparecchio dicontrollo, o sulla carta conducente

Non prevista€ 45,00

RIFERIMENTO NORMATIVO

VIOLAZIONEPAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

SANZIONE ACCESSORIADECURTAZIONE

PUNTI

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ART. 142, COMMI 7 E 11,

CODICE DELLA STRADA

Superava i limiti massimi di velocità di nonoltre 10 km/h con un veicolo dotato di

tachigrafo digitaleNon prevista

€ 36,00€ 72,00*

ART. 142, COMMI 8 E 11,

CODICE DELLA STRADA

Superava i limiti massimi di velocità di oltre10 km/h e di non oltre 40 km/h con un

veicolo dotato di tachigrafo digitaleNon prevista -2

€ 148,00€ 296,00*

ART. 142, COMMI 9 E 11,

CODICE DELLA STRADA

Superava i limiti massimi di velocità di oltre40 km/h con un veicolo dotato di

tachigrafo digitale

Sospensione della patente diguida da 1 a 3 mesi. Se la

violazione è commessa da unconducente in possesso dellapatente di guida da meno ditre anni, la sospensione della

stessa è da 3 a 6 mesi

-10€ 370,00€ 740,00*

ART. 174, COMMA 4,CODICE

DELLA STRADA

Il conducente di veicolo superava i periodidi guida prescritti

Non prevista -2€ 143,00

RIFERIMENTO NORMATIVO

VIOLAZIONEPAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

SANZIONE ACCESSORIADECURTAZIONE

PUNTI

ART. 174, COMMA 4,CODICE

DELLA STRADA

Il conducente di veicolo non osservava iperiodi di pausa prescritti

Non prevista -2€ 143,00

ART. 174, COMMA 5,CODICE

DELLA STRADA

Il conducente di veicolo non osservava iperiodi di riposo prescritti (riposo

giornaliero e/o settimanale)Non prevista -2€ 143,00

ART. 174, COMMA 6,CODICE

DELLA STRADA

In qualità di membro dell’equipaggio delveicolo non osservava i periodi di riposo

prescritti (riposo giornaliero e/osettimanale)

Non prevista -1€ 22,00

ART. 174, COMMA 7 BIS,

CODICE DELLA STRADA

Circolava durante il periodo in cui è statointimato di non proseguire il viaggio acausa del superamento dei periodi di

guida o di mancata osservanza dei periodidi pausa o di riposo

Ritiro immediato della carta di circolazione e della patente

di guida€ 1.626,00

ART. 174, COMMA 9,CODICE

DELLA STRADA

Impresa che, nell’esecuzione dei trasporti,non osservava le disposizioni contenute

nel Regolamento (CEE) n. 561/2006,organizzando l’attività dei conducenti in

modo tale da non consentire il rispetto deiperiodi di guida o di pausa oppure da non

consentire l’osservanza dei periodi diriposo (giornaliero e/o settimanale)

In caso di ripetuteinadempienze e dopo diffida,

l’impresa incorre nellasospensione, da 1 a 3 mesi,

del titolo abilitativo altrasporto. In caso di recidività

nel commettere infrazioni,l’impresa incorre nella

decadenza o revoca delprovvedimento che l’abilita al

trasporto

€ 74,00(tale sanzione si

applica per ciascundipendente cui laviolazione si riferi-

sce, salva l’applica-zione delle sanzionipreviste dalla leggepenale, ove il fattocostituisca reato)

ART. 179, COMMA 2,CODICE

DELLA STRADA

Circolava con autoveicolo munito ditachigrafo non funzionante

Sospensione patente da 15giorni a 3 mesi

-10€ 742,00

ART. 179, COMMA 2,CODICE

DELLA STRADA

Circolava con autoveicolo non munito ditachigrafo o con tachigrafo non omologato

Sospensione patenteda 15 giorni a 3 mesi

-10

€ 742,00(diffida a regolariz-

zare entro 10 giorni,pena il fermo ammi-nistrativo del veicolo

per 1 mese)

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ART. 179, COMMA 2,CODICE

DELLA STRADA

Circolava con autoveicolo munito ditachigrafo alterato

Sospensione patente da 15giorni a 3 mesi

-10

€ 1.432,00(diffida a regolariz-

zare entro 10 giorni,pena il fermo ammi-nistrativo del veicolo

per 1 mese)

ART. 179, COMMA 2,CODICE

DELLA STRADA

Circolava con autoveicolo munito ditachigrafo con i sigilli manomessi

Sospensione patente da 15giorni a 3 mesi

-10

€ 1.432,00(diffida a regolariz-

zare entro 10 giorni,pena il fermo ammi-nistrativo del veicolo

per 1 mese)

ART. 179, COMMA 2,CODICE

DELLA STRADA

Circolava con autoveicolo munito ditachigrafo digitale senza inserire la card-

conducente; inserendo una card-conducente di cui l’autista non risulta

titolare; inserendo una card-conducenteottenuta sulla base di false dichiarazioni

e/o di documenti falsificati

Sospensione patente da 15giorni a 3 mesi

-10€ 742,00

RIFERIMENTO NORMATIVO

VIOLAZIONEPAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

SANZIONE ACCESSORIADECURTAZIONE

PUNTI

ART. 179, COMMA 3,CODICE

DELLA STRADA

In qualità di titolare della licenza odell’autorizzazione al trasporto di cose o

persone metteva in circolazione un veicolosprovvisto di tachigrafo; con tachigrafo

non omologato; con tachigrafo nonfunzionante; con tachigrafo manomesso

Qualora siano accertate nelcorso di 1 anno 3 violazioni,

l’ufficio competente delDipartimento per i trasporti

terrestri applica la sospensio-ne della licenza o autorizza-

zione del veicolo per la duratadi 1 anno

€ 713,00(se il conducente

del veicolo o il dato-re di lavoro e il tito-lare della licenza odell’autorizzazioneal trasporto di cosesu strada sono lastessa persona, lesanzioni previstedall’art. 179 CdS

sono applicate unasola volta nella

misura stabilita perla sanzione più

grave

ART. 179, COMMA 8,CODICE

DELLA STRADA

Circolava decorso inutilmente il termine di10 giorni dalla diffida di installare (o

regolarizzare) il tachigrafo risultato in unprecedente controllo mancante, non

omologato, non funzionante o manomesso

Sospensione patente da 15giorni a 3 mesi e fermo ammi-

nistrativo del veicolo per 1mese

€ 742,00 (nuovamente, in

caso di tachigrafomancante, non

omologato o nonfunzionante)

€ 1.432,00 (nuovamente, in

caso di tachigrafoalterato o mano-

messo)

(*) La sanzione è raddoppiata se l’infrazione è commessa alla guida di:- autotreni, autoarticolati, autosnodati; mezzi d’opera;- veicoli che trasportano merci pericolose;- autobus e filobus di massa superiore a 8 t;- autocarri autorizzati al trasporto di persone di massa superiore a 5 t;- autoveicoli per il trasporto di cose di massa complessiva superiore a 3,5 t.

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47

• Regolamento (CE) n. 2135/98 49

• Decreto del Ministero delle Attività Produttive 31 ottobre 2003 n. 361 71

• Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 563/MOT del 20 luglio 2004 77

• Decreto del Ministero delle Attività Produttive 23 giugno 2005 79

• Decreto del Ministero delle Attività Produttive 29 luglio 2005 85

• Regolamento (CE) n. 561/2006 89

• Decreto del Ministero delle Attività Produttive 21 febbraio 2006 103

• Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 marzo 2006 105

• Lettera del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 7 febbraio 2007 109

• Decisione della Commissione del 12 aprile 2007 111

Allegati

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L 274/1IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee9.10.98

I

(Atti per i quali la pubblicazione e una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2135/98 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nelsettore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE concernente l’applicazione dei

regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, inparticolare l’articolo 75, paragrafo 1, lettere c) e d),

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all’arti-colo 189 C del trattato (3),

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 3821/85del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativoall’apparecchio di controllo nel settore dei trasportisu strada (4), stabilisce disposizioni in materia dicostruzione, montaggio, uso e verifica degli appa-recchi di controllo nel settore dei trasporti sustrada;

(2) considerando che l’esperienza ha mostrato che lepressioni economiche e della concorrenza nel set-tore dei trasporti stradali hanno indotto taluniconducenti dipendenti, di imprese di trasporto, anon rispettare talune norme, in particolare quelle

(1) GU C 243 del 31.8.1994, pag. 8, e GU C 370 del31.12.1985, pag. 1.

(2) GU C 110 del 21.4.1995, pag. 19.(3) Parere del Parlamento europeo del 13 luglio 1995 (GU C

249 del 25.9.1995, pag. 128), posizione comune dell’11dicembre 1997 (GU C 43 del 9.2.1998, pag. 6) e decisionedel Parlamento europeo del 31 marzo 1998 (GU C 138 del4.5.1998, pag. 26).

(4) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8. Regolamento modificatoda ultimo dal regolamento (CE) n. 1056/97 della Commis-sione (GU L 154 del 12.6.1997, pag. 21).

relative ai tempi di lavoro e di riposo stabilite dalregolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del20 dicembre 1985, relativo all’armonizzazione dialcune disposizioni in materia sociale nel settoredei trasporti su strada (5);

(3) considerando che le infrazioni e le frodi vere eproprie rappresentano un rischio per la sicurezzastradale e per ragioni di concorrenza sono inaccet-tabili per il singolo conducente che si attiene allenorme;

(4) considerando che la sicurezza stradale aumente-rebbe in seguito alla registrazione automatica e alcontrollo regolare, da parte sia dell’impresa siadelle autorità competenti, di dati sulle prestazioni esul comportamento del conducente nonche di datisul viaggio effettuato dal veicolo, quali la velocità ela distanza percorsa;

(5) considerando che la legislazione sociale comunita-ria contiene requisiti relativi alla limitazione delperiodo giornaliero di guida e ai periodi di riposo,nonche al periodo totale di guida e di riposonell’arco di due settimane; che e difficile control-lare il rispetto di tali disposizioni dato che i dativengono attualmente registrati su vari fogli giorna-lieri e che quelli relativi alla settimana in corso eall’ultimo giorno della settimana precedente sonoconservati nella cabina del veicolo;

(6) considerando pertanto che, per porre fine agliabusi che più di frequente si verificano nell’attualesistema, e necessario introdurre nuovi dispositiviavanzati, quali un apparecchio di controllo dotatodi un dispositivo elettronico di memorizzazionedelle informazioni pertinenti e una carta personaledel conducente, volti a garantire che i dati regi-strati siano disponibili, chiari, facilmente compren-sibili, stampabili e affidabili, e in grado di fornire

(5) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1.

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una registrazione incontestabile dell’attività svolta,da un lato, dal conducente negli ultimi giorni, e,dall’altro lato, dal veicolo in un periodo di parec-chi mesi;

(7) considerando che la sicurezza globale del sistema edei suoi componenti e un elemento essenzialedell’efficacia di un apparecchio di controllo;

(8) considerando l’opportunità di prevedere disposi-zioni concernenti le condizioni di rilascio e diutilizzo delle carte con memoria previste dall’alle-gato I B;

(9) considerando che i dati relativi all’attività dei con-ducenti devono poter essere verificati dai condu-centi, dalle imprese da cui dipendono e dalle auto-rità competenti degli Stati membri; che tuttavia ilconducente e l’impresa devono poter accedere sol-tanto ai dati pertinenti ai fini dell’esercizio dellerispettive attività;

(10) considerando che l’apparecchio di controllo previ-sto dal presente regolamento deve essere installatosui veicoli immessi in circolazione per la primavolta dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficialedelle Comunità europee delle specifiche tecniche,alcune delle quali sono stabilite dalla Commissionesecondo la procedura del comitato di cui all’arti-colo 18 del regolamento (CEE) n. 3821/85; che enecessario un periodo transitorio per garantire chei nuovi apparecchi di controllo siano fabbricati inconformità di dette specifiche tecniche ed otten-gano l’omologazione CE;

(11) considerando che e opportuno che gli apparecchidi controllo conformi all’allegato IB offrano altresìla possibilità di ampliare, ad un costo ragionevole,le funzioni di gestione del parco veicoli;

(12) considerando che, in base al principio della sussi-diarietà, l’azione comunitaria e necessaria permodificare il regolamento (CEE) n. 3821/85 al finedi garantire da un lato, la compatibilità degliapparecchi di controllo conformi all’allegato I Bcon le carte con memoria e, dall’altro, la coerenzadei dati forniti dagli apparecchi di controllo con-formi agli allegati I e I B;

(13) considerando che i progressi della tecnica richie-dono un adeguamento rapido dei requisiti tecnicidefiniti dagli allegati del presente regolamento; che,onde agevolare l’applicazione delle misure necessa-rie a tal fine, occorre prevedere che gli adegua-menti tecnici degli allegati siano approvati dallaCommissione, secondo la procedura del comitato,conformemente alla decisione 87/373/CEE del

Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce lemodalità per l’esercizio delle competenze di esecu-zione conferite alla Commissione (1);

(14) considerando che l’introduzione di un nuovo appa-recchio di controllo implica la modifica di talunedisposizioni della direttiva 88/599/CEE (2) relativaall’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85e (CEE) n. 3821/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio e modifi-cato come segue:

1) All’articolo 1, la frase «compresi gli allegati I e II» esostituita da «compresi gli allegati I o I B e II».

2) Agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 11 il riferimento ai foglidi registrazione e ogni volta accompagnato dai ter-mini «o (della) carta con memoria».

3) All’articolo 4 e aggiunto, prima del primo comma, ilseguente nuovo comma:

«Agli effetti del presente capitolo, i termini “appa-recchio di controllo” si intendono come “apparec-chio di controllo o i suoi componenti”.»

4) All’articolo 5, il primo comma e sostituito daicomma seguenti:

«Ogni Stato membro rilascia l’omologazione CE aqualsiasi modello di apparecchio di controllo, oqualsiasi modello di foglio di registrazione o di cartacon memoria se essi sono conformi alle prescrizionidegli allegati I oppure I B e se lo Stato membro e ingrado di sorvegliare la conformità della produzioneal modello omologato.

La sicurezza del sistema deve essere conforme airequisiti tecnici previsti all’allegato IB. La Commis-sione, secondo la procedura di cui all’articolo 18,vigila affinche detto allegato preveda che l’omologa-zione CE possa essere rilasciata all’apparecchio dicontrollo solo se l’insieme del sistema (apparecchiodi controllo, carta con memoria e collegamenti elet-trici alla scatola del cambio) ha dimostrato di poterresistere ai tentativi di manipolazione o di falsifica-zione dei dati relativi alle ore di guida. Le provenecessarie al riguardo sono effettuate da esperti alcorrente delle tecniche più recenti in materia dimanipolazione.»

(1) GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.(2) GU L 325 del 29.11.1988, pag. 55.

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5) All’articolo 12:

a) Al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:

«La durata di validità amministrativa delle cartedi officina e di montatore autorizzati non puòsuperare un anno.

In caso di rinnovo, di danneggiamento, di cattivofunzionamento, di smarrimento o di furto dellacarta rilasciata alle officine e ai montatori auto-rizzati, l’autorità fornisce una carta sostitutivaentro cinque giorni lavorativi dal momento in cuiriceve una domanda circostanziata a tale scopo.

Quando viene rilasciata una nuova carta in sosti-tuzione della precedente, la nuova carta reca lostesso numero d’informazione “officina” ma l’in-dice e aumentato di un’unità. L’autorità cherilascia la carta tiene un registro delle cartesmarrite, rubate o difettose.

Gli Stati membri prendono tutte le misure neces-sarie per evitare qualsiasi rischio di falsificazionedelle carte distribuite ai montatori e alle officineautorizzati.»

b) Il paragrafo 2 e sostituito dal testo seguente:

«2. Il montatore o l’officina autorizzata apponeun marchio particolare sui sigilli apposti, e, inol-tre, per gli apparecchi di controllo conformiall’allegato I B, inserisce i dati elettronici disicurezza che consentono in particolare i con-trolli di autenticazione. Le autorità competenti diciascuno Stato membro tengono un registro deimarchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzatinonche delle carte di officina e di montatoreautorizzati rilasciate.»

c) Il paragrafo 3 e sostituito dal testo seguente:

«3. Le autorità competenti degli Stati membritrasmettono alla Commissione la lista dei monta-tori e delle officine autorizzati, delle carte lororilasciate, e le comunicano copia dei marchi edelle informazioni necessari relativi ai dati elet-tronici di sicurezza utilizzati.»

d) Al paragrafo 4, i termini «all’allegato I» sonosostituiti da «agli allegati I e I B».

e) Al paragrafo 5, dopo i termini «paragrafo 4»sono aggiunti i termini «o all’allegato I B, capi-tolo VI, lettera c)».

6) L’articolo 13 e sostituito dal testo seguente:

«Articolo 13

Il datore di lavoro ed i conducenti provvedono albuon funzionamento e al buon uso, da una parte,dell’apparecchio di controllo e, dall’altra, della cartadel conducente ove il conducente sia incaricato diguidare un veicolo dotato di un apparecchio dicontrollo conforme all’allegato I B.»

7) All’articolo 14:

a) Il paragrafo 1 e sostituito dal testo seguente:

«1. Il datore di lavoro rilascia ai conducenti diveicoli dotati di un apparecchio di controlloconforme all’allegato I un numero sufficiente difogli di registrazione, tenuto conto del carattereindividuale di tali fogli, della durata del servizio edell’obbligo di sostituire eventualmente i foglidanneggiati o quelli ritirati da un agente incari-cato del controllo. Il datore di lavoro consegna aiconducenti soltanto fogli di un modello omolo-gato atti ad essere utilizzati nell’apparecchiomontato a bordo del veicolo.

Qualora il veicolo sia dotato di un apparecchiodi controllo conforme all’allegato I B, il datore dilavoro ed il conducente provvedono affinche,tenuto conto della durata del servizio, la stampasu richiesta di cui all’allegato I B possa effettuarsicorrettamente in caso di controllo.»

b) Sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. La carta del conducente di cui all’allegato IB viene rilasciata, su richiesta del conducente,dall’autorità competente dello Stato membro nelquale il conducente ha la sua residenza nor-male.

Uno Stato membro può pretendere che ogniconducente soggetto alle disposizioni del regola-mento (CEE) n. 3820/85 che abbia la sua resi-denza normale nel suo territorio sia in possessodella carta di conducente.

a) Ai fini del presente regolamento, per “resi-denza normale” si intende il luogo in cui unapersona dimora abitualmente, ossia durantealmeno 185 giorni all’anno, per interessi per-sonali e professionali o, nel caso di unapersona che non abbia interessi professionali,per interessi personali che rivelino strettilegami tra la persona in questione e il luogoin cui essa abita.

Tuttavia, per residenza normale di una per-sona i cui interessi professionali sono situatiin un luogo diverso da quello degli interessipersonali e che pertanto deve soggiornarealternativamente in luoghi diversi che si tro-

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vino in due o più Stati membri, si intende illuogo in cui tale persona ha i propri interessipersonali, a condizione che vi ritorni regolar-mente. Quest’ultima condizione non e neces-saria se la persona effettua un soggiorno inuno Stato membro per l’esecuzione di unamissione a tempo determinato.

b) I conducenti forniscono le prove del luogodella loro residenza normale con tutti i mezzi,in particolare con la carta d’identità, omediante qualsiasi altro documento valido.

c) Qualora le autorità competenti dello Statomembro che rilascia la carta del conducenteabbiano dubbi circa la validità della dichiara-zione relativa alla residenza normale effet-tuata in conformità della lettera b), o ancheai fini di taluni controlli specifici, dette auto-rità possono chiedere informazioni o provesupplementari.

d) Le autorità competenti dello Stato membro dirilascio si assicurano, per quanto possibile,che il richiedente non sia già titolare di unacarta di conducente in corso di validità.

4. a) L’autorità competente dello Stato mem-bro personalizza la carta del conducenteconformemente alle disposizioni di cuiall’allegato I B.

La durata di validità amministrativa dellacarta del conducente non può essere supe-riore a cinque anni.

Il conducente può essere titolare di unasola carta valida del conducente alla voltaed e autorizzato ad usare solo la propriacarta personalizzata. È vietato l’uso dicarte difettose o il cui periodo di validitàsia scaduto.

Quando al conducente viene rilasciatauna nuova carta in sostituzione di quellaprecedente, la nuova carta contiene lostesso numero d’ordine della carta delconducente, ma l’indice e aumentato diun’unità. L’autorità che rilascia la cartaregistra le carte rilasciate, rubate, smarriteo difettose per un periodo corrispondentealmeno alla durata di validità.

In caso di danneggiamento, di cattivofunzionamento, di smarrimento o di furtodella carta del conducente, l’autorità for-nisce una carta sostitutiva entro cinquegiorni lavorativi dal momento in cuiriceve una domanda circostanziata a talescopo.

In caso di richiesta di rinnovo di unacarta il cui periodo di validità giunge ascadenza, l’autorità fornisce una nuovacarta prima della data di scadenza, acondizione che la richiesta le sia statainoltrata entro i termini previsti all’arti-colo 15, paragrafo 1, secondo comma.

b) Le carte del conducente sono rilasciatesolo ai richiedenti soggetti alle disposi-zioni del regolamento (CEE) n. 3820/85.

c) La carta del conducente e personale. Essanon può formare oggetto, durante ladurata di validità amministrativa, di unritiro o di una sospensione per qualsiasimotivo, a meno che l’autorità competentedi uno Stato membro non constati che lacarta e stata falsificata, che il conducenteutilizza una carta di cui non e titolare oche la carta sia stata ottenuta sulla basedi false dichiarazioni e/o di documentifalsificati. Qualora le misure di sospen-sione o di ritiro di cui sopra siano preseda uno Stato membro diverso da quelloche ha rilasciato la carta, tale Stato mem-bro rinvia la carta alle autorità dello Statomembro che l’hanno rilasciata indicando imotivi di tale restituzione.

d) Le carte del conducente rilasciate dagliStati membri formano oggetto di ricono-scimento reciproco.

Quando il titolare di una carta del condu-cente in corso di validità rilasciata da unoStato membro ha fissato la sua residenzanormale in un altro Stato membro, eglipuò chiedere che la sua carta sia scam-biata contro una carta del conducenteequivalente; spetta allo Stato membro cheeffettua lo scambio verificare, ove neces-sario, se la carta presentata e effettiva-mente ancora valida.

Gli Stati membri che effettuano lo scam-bio restituiscono la vecchia carta alleautorità dello Stato membro che l’hannorilasciata, indicando le ragioni di talerestituzione.

e) Quando uno Stato membro restituisce oscambia una carta del conducente, talesostituzione o scambio nonche ogni sosti-tuzione o rinnovo ulteriore sono registratiin questo Stato membro.

f) Gli Stati membri adottano tutte le misurenecessarie per evitare rischi di falsifica-zione delle carte del conducente.

5. Gli Stati membri provvedono affinche i datinecessari al controllo del rispetto del regola-mento (CEE) n. 3820/85 e della direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, con-cernente il montaggio e l’impiego di limitatori divelocità per talune categorie di autoveicoli nellaComunità (*), registrati e conservati in memoriadagli apparecchi di controllo conformementeall’allegato I B del presente regolamento, siano

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memorizzati per almeno 365 giorni dopo la datadella loro registrazione e possano essere residisponibili in condizioni che garantiscano la sicu-rezza e l’esattezza di tali dati.

Gli Stati membri adottano tutte le misure neces-sarie per assicurarsi che le operazioni di rivenditao di messa fuori servizio degli apparecchi dicontrollo non possano nuocere in particolare allabuona applicazione del presente paragrafo.

(*) GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27.»

8) All’articolo 15:

a) Al paragrafo 1 e al paragrafo 2, primo comma, ilriferimento ai fogli di registrazione e ogni voltaaccompagnato dai termini «o (della) carta delconducente».

b) Al paragrafo 1:

— il comma seguente e inserito dopo il primocomma:

«Allorche il conducente desidera rinnovare lasua carta del conducente, questi deve presen-tare domanda presso le autorità competentidello Stato membro nel quale ha la suaresidenza normale al più tardi entro i quin-dici giorni lavorativi precedenti la data discadenza della carta.»,

— il comma seguente e inserito dopo il terzocomma:

«In caso di danneggiamento, cattivo funzio-namento, smarrimento o furto della carta delconducente, il conducente deve chiederne,entro sette giorni di calendario, la sostitu-zione presso le autorità competenti delloStato membro nel quale ha la sua residenzanormale.».

c) Il paragrafo seguente e aggiunto dopo il para-grafo 5:

«5 bis. Il conducente introduce nell’apparecchiodi controllo conforme all’allegato I B il simbolodel paese in cui inizia il suo periodo di lavorogiornaliero e il simbolo del paese in cui lotermina. Uno Stato membro può tuttaviaimporre ai conducenti di veicoli che effettuanoun trasporto interno nel suo territorio di aggiun-gere al simbolo del paese una specifica geograficapiù particolareggiata, a condizione di averla noti-ficata alla Commissione anteriormente al 1o

aprile 1998 e che il numero di tali specifiche nonsia superiore a venti.

L’inserimento dei dati suddetti e attivato dalconducente; esso può essere interamente manualeoppure automatico quando l’apparecchio di con-trollo e collegato ad un sistema di posiziona-mento via satellite.»

d) Al paragrafo 6, primo comma, si aggiungono,all’inizio della frase, dopo il termine «apparec-chio», i termini «di controllo definito all’alle-gato I».

e) Il paragrafo 7 e sostituito dal testo seguente:

«7. Il conducente, quando guida un veicolomunito di un apparecchio di controllo conformeall’allegato I, deve essere in grado di presentare,su richiesta degli agenti di controllo:

— i fogli di registrazione della settimana incorso e, in ogni caso, il foglio relativo all’ul-timo giorno della settimana precedente nelcorso del quale ha guidato,

— la carta del conducente se e titolare di unasiffatta carta e

— i documenti di stampa prodotti dall’apparec-chio di controllo di cui all’allegato I B, erelativi ai gruppi di tempo indicati al para-grafo 3, secondo trattino, punti a), b), c) e d),nel caso in cui il conducente abbia guidato unveicolo munito di tale apparecchio di con-trollo durante il periodo di cui al primotrattino del presente paragrafo.

Il conducente, quando guida un veicolo munitodi un apparecchio di controllo conforme all’alle-gato I B, deve essere in grado di presentare, surichiesta degli agenti di controllo:

— la carta di conducente di cui e titolare e

— i fogli di registrazione corrispondenti allostesso periodo di cui al primo comma, primotrattino, nel caso in cui in tale periodo abbiaguidato un veicolo munito di un apparecchiodi controllo conforme all’allegato I.

Un agente abilitato può verificare il rispetto delregolamento (CEE) n. 3820/85 attraverso l’esamedei fogli di registrazione, dei dati visualizzati ostampati che sono stati registrati dall’apparecchiodi controllo o tramite la carta del conducente e,in assenza di essi, attraverso l’esame di qualsiasialtro documento probante che permetta di giusti-ficare l’inosservanza di una disposizione qualequelle di cui all’articolo 16, paragrafi 2 e 3.»

f) Viene aggiunto il seguente paragrafo:

«8. È vietato falsificare, cancellare o distruggerei dati registrati sul foglio di registrazione, oltreche i dati registrati nell’apparecchio di controllo,o sulla carta del conducente, nonche i documentistampati prodotti dall’apparecchio di controllo,definito all’allegato I B. Lo stesso dicasi per lemanomissioni dell’apparecchio di controllo, del

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foglio di registrazione o della carta del condu-cente atte a falsificare i dati e/o i documentistampati o a renderli inaccessibili o a distrug-gerli. Nel veicolo non deve essere presente alcundispositivo che possa essere all’uopo utilizzato.»

9) All’articolo 16:

a) Il paragrafo 2 e sostituito dal testo seguente:

«2. Durante il periodo del guasto o del cattivofunzionamento dell’apparecchio di controllo, ilconducente riporta le indicazioni relative aigruppi di tempi, nella misura in cui essi non sonopiù correttamente registrati o stampati dall’appa-recchio di controllo, sul foglio o sui fogli diregistrazione, oppure su un foglio ad hoc daaccludere al foglio di registrazione o alla cartadel conducente e su cui riporta gli elementi checonsentono di identificarlo (nome e numero dellapatente di guida o nome e numero della carta delconducente), ivi compresa la firma.

In caso di smarrimento, furto, deterioramento ocattivo funzionamento della carta del condu-cente, il conducente stampa, al termine del suoviaggio, le indicazioni relative ai gruppi di tempiregistrati dall’apparecchio di controllo, riporta sutale documento di stampa gli elementi che con-sentono di identificarlo (nome e numero dellapatente di guida o nome e numero della carta delconducente), e lo firma.»

b) Viene aggiunto il seguente paragrafo:

«3. In caso di deterioramento o di cattivo fun-zionamento della carta del conducente questi larestituisce all’autorità competente dello Statomembro nel quale egli ha la residenza normale. Ilfurto della carta del conducente deve formareoggetto di una dichiarazione in buona e debitaforma presso le autorità competenti dello Statoin cui si e verificato il furto.

Lo smarrimento della carta del conducente deveformare oggetto di una dichiarazione in buona edebita forma presso le autorità competenti delloStato che l’ha rilasciata e presso quelle delloStato membro nel quale il conducente ha laresidenza normale, qualora esse siano diverse.

Il conducente può continuare a guidare senza lacarta personale per un massimo di quindicigiorni di calendario, o per un periodo più lungo,se ciò fosse indispensabile per riportare il veicoloalla sede dell’impresa, a condizione che possadimostrare l’impossibilità di esibire o di utilizzarela carta personale durante tale periodo.

Se le autorità dello Stato membro nel quale ilconducente ha la residenza normale sono diverseda quelle che hanno rilasciato la sua carta e aquest’ultime viene richiesto di procedere al rin-novo, alla sostituzione o allo scambio della cartadel conducente, esse informano le autorità chehanno rilasciato la vecchia carta dei motivi esattidel rinnovo, della sostituzione o dello scambiodella medesima.»

10) L’articolo 17 e sostituito dal testo seguente:

«Articolo 17

1. Le modifiche necessarie per adeguare gli allegatial progresso tecnico sono adottate conformementealla procedura prevista all’articolo 18.

2. Le specifiche tecniche relative ai seguenti puntidell’allegato I B sono adottate quanto prima e, sepossibile, anteriormente al 1o luglio 1998, secondo lastessa procedura:

a) capitolo II:

— punto d), 17:

visualizzazione e stampa dei guasti dell’appa-recchio di controllo,

— punto d), 18:

visualizzazione e stampa dei guasti della cartadel conducente,

— punto d), 21:

visualizzazione e stampa di rapporti di sin-tesi;

b) capitolo III:

— punto a), 6.3:

norme applicabili per la protezione delleapparecchiature elettroniche dei veicoli con-tro le interferenze elettriche e i campi magne-tici,

— punto a), 6.5:

protezione (sicurezza) dell’intero sistema,

— punto c), 1:

segnali di avviso di cattivo funzionamentointerno dell’apparecchio di controllo,

— punto c), 5:

formato dei segnali di avviso,

— punto f):

tolleranze massime;

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c) capitolo IV, punto a):

— punto 4:

norme,

— punto 5:

sicurezza, compresa la protezione dei dati,

— punto 6:

campo di temperatura,

— punto 8:

caratteristiche elettriche,

— punto 9:

struttura logica della carta del conducente,

— punto 10:

funzioni e comandi,

— punto 11:

schedari elementari;

e capitolo IV, punto b);

d) capitolo V:

stampante e tabulati standard.»

11) L’articolo 18 e sostituito dal testo seguente:

«Articolo 18

1. Quando viene fatto riferimento alla proceduradefinita nel presente articolo, la Commissione eassistita da un comitato composto di rappresentantidegli Stati membri e presieduto dal rappresentantedella Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione presenta alcomitato un progetto delle misure da adottare. Ilcomitato formula il suo parere in merito a taleprogetto nel termine che il presidente può stabilire infunzione dell’urgenza del problema in questione. Ilparere e formulato alla maggioranza prevista dall’ar-ticolo 148, paragrafo 2 del trattato per l’adozionedelle decisioni che il Consiglio deve prendere suproposta della Commissione. Nelle votazioni in senoal comitato, ai voti dei rappresentanti degli Statimembri e attribuita la ponderazione fissata nell’arti-colo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previstequalora siano conformi al parere del comi-tato.

b) Se le misure previste non sono conformi alparere del comitato, o in mancanza di parere,la Commissione sottopone senza indugio alConsiglio una proposta in merito alle misureda prendere. Il Consiglio delibera a maggio-ranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tremesi a decorrere dalla data in cui gli e statasottoposta la proposta, la Commissioneadotta le misure proposte.»

12) Viene aggiunto l’allegato I B, riportato in allegato alpresente regolamento.

Articolo 2

1. a) I veicoli immessi in circolazione per la prima voltadopo ventiquattro mesi a decorrere dalla data dipubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comu-nità europee dell’atto da adottare in virtù dell’arti-colo 17, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n.3821/85, quale modificato dal presente regola-mento, dovranno essere muniti di un apparecchiodi controllo conforme alle disposizioni di cuiall’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85.

b) A decorrere dall’entrata in vigore delle disposi-zioni della lettera a), i veicoli adibiti al trasportodi passeggeri ed il cui numero di posti a sedere,escluso quello del conducente, e superiore a 8 eche hanno un peso massimo superiore a 10 ton-nellate, nonche i veicoli adibiti al trasporto dimerci che hanno un peso massimo superiore a 12tonnellate, immatricolati per la prima volta adecorrere dal 1o gennaio 1996 sono soggetti, nellamisura in cui la trasmissione dei segnali vieneeffettuata esclusivamente in modo elettrico versol’apparecchio di controllo di cui sono muniti, alledisposizioni dell’allegato I B del regolamento(CEE) n. 3821/85, allorche si procede alla sostitu-zione di tale apparecchio.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie perpoter rilasciare le carte del conducente entro ventunomesi dalla data di pubblicazione dell’atto di cui al para-grafo 1, lettera a).

3. Qualora, dopo dodici mesi dalla data di pubblica-zione dell’atto di cui al paragrafo 1, non sia statarilasciata nessuna omologazione CE per un apparecchiodi controllo conforme alle prescrizioni dell’allegato I Bdel regolamento (CEE) n. 3821/85, la Commissione pre-senterà al Consiglio una proposta intesa a prorogare itermini previsti ai paragrafi 1 e 2.

4. I conducenti che prima della data prevista al para-grafo 2 guidano un veicolo munito di un apparecchio dicontrollo conforme alle prescrizioni dell’allegato I B delregolamento (CEE) n. 3821/85 e ai quali le autoritàcompetenti non hanno ancora potuto rilasciare una cartadel conducente stampano, alla fine del loro periodogiornaliero di lavoro, le indicazioni relative ai gruppi ditempi registrati dall’apparecchio di controllo, riportanosul documento stampato gli elementi che consentano diidentificarli (nome e numero di patente di guida) e lofirmano.

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Articolo 3

La direttiva 88/599/CEE e così modificata:

1) All’articolo 3, il paragrafo 2 e sostituito dal testoseguente:

«2. I controlli su strada comprendono gli elementiseguenti:

— periodi di guida giornalieri, interruzioni di lavoroe periodi di riposo giornalieri nonche, in caso diirregolarità evidenti, i fogli di registrazione deigiorni precedenti che devono trovarsi a bordo delveicolo, conformemente all’articolo 15, paragrafo7 del regolamento (CEE) n. 3821/85, quale modi-ficato dal regolamento (CE) n. 2135/98(*) e/o idati memorizzati per lo stesso periodo nella cartadel conducente e/o nella memoria dell’apparecchiodi controllo conforme/conformi all’allegato I B,

— all’occorrenza, per il periodo di cui all’articolo 15,paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3821/85, glieventuali superamenti della velocità autorizzatadel veicolo, definiti come ogni periodo di duratasuperiore ad un minuto durante il quale la velocitàdel veicolo supera i 90 km orari per i veicoli dellacategoria N3 o 105 km orari per i veicoli dellacategoria M3; per categorie N3 e M3 si intendonole categorie definite all’allegato I della direttiva70/156/CEE (**),

— all’occorrenza, le velocità istantanee del veicoloquali registrate dall’apparecchio di controllodurante, al massimo, le ultime ventiquattro ore diuso del veicolo,

— se del caso l’ultimo periodo di riposo settima-nale,

— il corretto funzionamento dell’apparecchio di con-trollo (verifica di eventuali manipolazioni dell’ap-parecchio e/o della carta del conducente e/o deifogli di registrazione) oppure, se del caso, lapresenza dei documenti indicati all’articolo 14,paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3820/85.

(*) Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio, del24 settembre 1998, che modifica il regolamento(CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di con-trollo nel settore dei trasporti su strada e ladirettiva 88/599/CEE concernente l’applicazionedei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85(GU L 274 del 9.10.1998, pag.1).

(**) Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 feb-braio 1970, concernente il ravvicinamento dellelegislazioni degli Stati membri relative all’omolo-gazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1). Direttivamodificata da ultimo dalla direttiva 97/27/CE(GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1).».

2) All’articolo 4, il paragrafo 3 e sostituito dal testoseguente:

«3. Ai fini del presente articolo, i controlli che leautorità competenti effettuano nei propri locali inbase ai documenti e/o ai dati pertinenti presentatiloro, su loro richiesta, dalle imprese hanno lo stessovalore dei controlli effettuati nei locali delleimprese.»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes-sivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficialedelle Comunità europee.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile inciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. FARNLEITNER

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L 274/9IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee9.10.98

ALLEGATO

«ALLEGATO I B

REQUISITI PER LA COSTRUZIONE, LA PROVA, IL MONTAGGIO E IL CONTROLLO

I. DEFINIZIONI

Ai sensi del presente allegato, s’intende per:

a) Apparecchio di controllo:

l’insieme delle apparecchiature destinate ad essere montate a bordo di veicoli stradali per indicare,registrare e memorizzare in modo automatico o semiautomatico i dati sulla marcia di questi veicoli e sucerti tempi di lavoro dei loro conducenti. Tale insieme comprende cavi, sensori, un dispositivoelettronico di memoria di dati relativi al conducente, uno (due) lettore(i) di carte per l’introduzione diuna o due carte (con memoria) del conducente, una stampante integrata o indipendente, strumentiindicatori, un dispositivo per trasferire la memoria di dati, un dispositivo per visualizzare e stamparel’informazione su richiesta e un dispositivo per l’inserimento dei luoghi di inizio e fine del tempo dilavoro giornaliero.

b) Memoria di dati:

un sistema di memorizzazione elettronica, inserito nell’apparecchio di controllo, in grado di memorizzarealmeno 365 giorni di calendario. La memoria deve essere protetta in modo tale da non consentirel’accesso non autorizzato e la manipolazione dei dati e da individuare eventuali tentativi di tale tipo.

c) Carta (con memoria) del conducente:

un dispositivo amovibile di trasferimento e di memorizzazione dei dati, assegnato dalle autorità degliStati membri a ciascun conducente per consentirne l’identificazione e registrarne i dati essenziali. Ilformato e le caratteristiche tecniche della carta (con memoria) del conducente devono corrispondere airequisiti stabiliti nel capitolo IV del presente allegato.

d) Costante dell’apparecchio di controllo:

la caratteristica numerica che esprime il valore del segnale di entrata necessario per ottenere l’indicazionee la registrazione della distanza percorsa di 1 km; questa costante deve essere espressa in giri perchilometro (k = . . . giri/km) o in impulsi per chilometro (k = . . . imp/km).

e) Coefficiente caratteristico del veicolo:

la caratteristica numerica che esprime il valore del segnale d’uscita emesso dalla parte del veicolocollegata all’apparecchio di controllo (albero del cambio o asse), quando il veicolo percorre la distanzadi un chilometro in condizioni normali di prova [cfr. capitolo VII, lettera e)]. Il coefficiente caratteristicoviene espresso in giri per chilometro (w = . . . giri/km) o impulsi per chilometro (w = . . . imp/km).

f) Circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote:

la media delle distanze percorse da ciascuna delle ruote che imprimono il movimento al veicolo (ruotemotrici) durante una rotazione completa. La misurazione di queste distanze deve essere effettuata incondizioni normali di prova [cfr. capitolo VII, lettera e)] e viene espressa con: “l = . . . mm”; lamisurazione di queste distanze può, se del caso, basarsi su un calcolo teorico che tiene conto dellaripartizione del peso massimo autorizzato sugli assi.

g) Carta (con memoria) del centro di prova:

un dispositivo amovibile di trasferimento e memorizzazione di dati da utilizzare nel dispositivo di letturadell’apparecchio di controllo, attribuito dalle autorità degli Stati membri agli organismi da essiautorizzati. La carta con memoria identifica l’organismo e consente la prova, la calibratura e laprogrammazione dell’apparecchio di controllo.

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L 274/10 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9.10.98

h) Carta (con memoria) di controllo:

un dispositivo amovibile di trasferimento e memorizzazione dei dati da utilizzare nel dispositivo dilettura dell’apparecchio di controllo, attribuito dalle autorità degli Stati membri alle autorità competentiper avere accesso ai dati memorizzati nella memoria o nelle carte del conducente ai fini della lettura,della stampa e/o del trasferimento.

i) Carta (con memoria) dell’azienda:

un dispositivo amovibile per il trasferimento e la memorizzazione dei dati rilasciato dalle autorità degliStati membri al proprietario di veicoli nei quali sono installati gli apparecchi di controllo.

La carta con memoria dell’azienda consente la visualizzazione, il trasferimento e la stampa dei datimemorizzati nel o negli apparecchi di controllo installati nel o nei veicoli appartenenti all’azienda.

j) Giorno di calendario:

una giornata che va dalle ore 0.00 alle ore 24.00. Tutti i giorni di calendario si riferiscono al tempoUTC (Tempo universale coordinato).

k) Trasferimento:

copia di una parte o di tutti i dati registrati nella memoria di dati del veicolo o nella memoria della cartadel conducente.

Il trasferimento non deve alterare o cancellare alcun dato memorizzato.

I dati trasferiti sono protetti in modo tale da rendere individuabili i tentativi di manipolazione dei dati;deve poter essere provata l’autenticità dell’origine dei dati trasferiti.

I dati trasferiti sono conservati in un formato che può essere utilizzato da qualsiasi personaautorizzata.

l) Identificazione del veicolo

Numero(i) che consente (consentono) di identificare il veicolo in base al numero di identificazione“VIN” e/o al numero di immatricolazione “VRN”.

II. CARATTERISTICHE GENERALI E FUNZIONI DELL’APPARECCHIO DI CONTROLLO

L’apparecchio deve essere in grado di registrare, memorizzare, visualizzare e stampare i seguenti elementi:

a) Registrazione e memorizzazione nella memoria di dati

1. Distanza percorsa dal veicolo con una precisione di 1 km.

2. Velocità del veicolo:

2.1. la velocità istantanea del veicolo con una frequenza di misurazione di 1 secondo per le ultime 24ore di utilizzo del veicolo,

2.2. il superamento della velocità autorizzata del veicolo definito come qualsiasi periodo superiore ad 1minuto in cui la velocità ha superato 90 km/h per i veicoli N3 o 105 km/h per i veicoli M3 (con ora,data, velocità massima e velocità media durante tale periodo).

3. Periodi di guida (ore e date) con una precisione di 1 minuto.

4. Altri tempi di lavoro o di disponibilità (ore e date) con una precisione di 1 minuto.

5. Interruzioni del lavoro e periodi di riposo giornalieri (ore e date) con una precisione di 1 minuto.

6. Per gli apparecchi di controllo elettronici, vale a dire apparecchi che funzionano per mezzo disegnali trasmessi elettricamente dal sensore di distanza e velocità di marcia, qualsiasi interruzione,di durata superiore a 100 millisecondi, dell’alimentazione dell’apparecchio (ad eccezione dell’illumi-nazione) e dell’alimentazione del sensore di distanza e velocità di marcia, nonche le interruzioni delsegnale inviato a detto sensore, con la data, l’ora, la durata e il numero d’ordine della carta delconducente.

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L 274/11IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee9.10.98

7. Numero d’ordine della carta del conducente con le ore e le date di inserimento e di estrazione.

8. Per ogni carta del conducente inserita per la prima volta dopo essere stata utilizzata in un altroapparecchio di controllo:

— il tempo di guida dall’ultima interruzione o periodo di riposo,

— il tempo di guida relativo al giorno dopo l’ultimo periodo di riposo di almeno 8 ore,

— i tempi di guida relativi a ciascuna giornata lavorativa tra due periodi di riposo di almeno 8 oreper i 27 giorni di calendario precedenti con data, ora e durata,

— i tempi di guida complessivi per la settimana in corso e quella precedente e i tempi di guidacomplessivi delle due settimane precedenti complete,

— i periodi di riposo di almeno 8 ore relativi a un giorno e ai 27 giorni di calendario precedenti,sempre con la data, l’ora e la durata,

— l’identificazione (VRN) dei veicoli guidati.

9. Data, ore e durata della guida senza l’inserimento o il funzionamento della carta del conducente.

10. Dati relativi ai luoghi di inizio e fine del tempo di lavoro giornaliero che sono stati registrati.

11. Guasti di sistema, identificabili automaticamente, dell’apparecchio di controllo con la data, l’ora e ilnumero d’ordine della carta del conducente.

12. Guasti nella carta del conducente con la data, l’ora e il numero d’ordine della carta delconducente.

13. Numero di carta con memoria del montatore o dell’officina autorizzata con almeno la datadell’ultima ispezione d’installazione e/o dell’ultima ispezione periodica dell’apparecchio di controlloai sensi del capitolo VII, lettere c) e d).

14. Numero della carta di controllo con la data del suo inserimento e il tipo di controllo (visualizza-zione, stampa, trasferimento). In caso di trasferimento, il periodo trasferito deve essere registrato.

15. Regolazione dell’ora con indicazione della data, dell’ora e del numero d’ordine della carta.

16. Condizioni di guida (guida effettuata da un singolo conducente/equipaggio — conducente/secondoconducente).

b) Memorizzazione sulla carta del conducente

1. I dati essenziali dei periodi di cui alla lettera a), punti 3, 4 e 5, per un periodo che comprendaalmeno gli ultimi 28 giorni di calendario insieme all’identificazione “VRN” del veicolo guidato e aidati di cui alla lettera a), punti 10, 14 e 16.

2. Casi e guasti di cui alla lettera a), punti 6, 11 e 15, con l’identificazione “VRN” del veicologuidato.

2.1. Data e ora in cui la carta del conducente e stata inserita ed estratta e distanza percorsa nel periodocorrispondente.

2.2. Data e ora in cui e stata inserita ed estratta la carta del secondo conducente e numero d’ordine diquest’ultima.

3. La registrazione e memorizzazione sulla carta del conducente devono avvenire in modo che i datinon possano essere manomessi.

c) Registrazione e memorizzazione se vi sono due conducenti

Per i veicoli utilizzati da due conducenti, il tempo di guida di cui alla lettera a), punto 3, deve essereregistrato e memorizzato sulla carta del conducente che sta guidando il veicolo. L’apparecchio deveregistrare e memorizzare nella memoria di dati e sulle carte dei due conducenti, simultaneamente e inmodo differenziato, le informazioni di cui alla lettera a), punti 4 e 5.

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d) Visualizzazione o stampa su richiesta per l’utente autorizzato

1. Numero d’ordine della carta del conducente, data di scadenza della carta.

2. Cognome e nome del conducente titolare della carta.

3. Tempo di guida dall’ultima pausa o periodo di riposo.

4. Tempo di guida relativo al giorno dopo l’ultima pausa o l’ultimo periodo di riposo di almeno 8ore.

5. Tempi di guida di ciascuna giornata lavorativa tra due periodi di riposo di almeno 8 ore per i 27giorni di calendario precedenti in cui il conducente ha lavorato, con data, ora e durata.

6. Tempo di guida complessivo per la settimana in corso e quella precedente e tempi di guidacomplessivi delle due settimane precedenti complete.

7. Altri tempi di lavoro e di disponibilità.

8. Periodi di riposo di almeno 8 ore relativi al giorno e ai 27 giorni precedenti, sempre con la data,l’ora e la durata.

9. Identificazione “VRN” dei veicoli guidati dal conducente per almeno gli ultimi 28 giorni dicalendario, con l’indicazione della distanza percorsa per veicolo e al giorno, dell’ora in cui la cartadel conducente e stata inserita per la prima volta ed estratta per l’ultima volta e dell’ora del cambiodel veicolo.

10. Regolazione dell’ora con indicazione della data, dell’ora e del numero d’ordine della carta delconducente.

11. Interruzione dell’alimentazione all’apparecchio di controllo con data, ora, durata e numero d’ordinedella carta del conducente, ai sensi della lettera a), punto 6.

12. Interruzione del collegamento tra sensore e veicolo con data, ora, durata e numero d’ordine dellacarta del conducente, ai sensi della lettera a), punto 6.

13. Identificazione “VIN” e/o “VRN” del veicolo guidato.

14. Tempo di guida senza la carta del conducente, secondo la definizione di cui alla lettera a), punto 9per gli ultimi 28 giorni di calendario.

15. Dettagli delle informazioni memorizzate relative al conducente, secondo la definizione di cui allalettera c).

16. Dati relativi ai luoghi di inizio e fine del tempo di lavoro giornaliero che sono stati registrati.

17. Guasti, identificabili automaticamente, dell’apparecchio di controllo, con la data, l’ora e il numerod’ordine della carta del conducente.

18. Guasti nella carta del conducente con la data, l’ora e il numero d’ordine della carta delconducente.

19. Numero della carta di controllo con la data di inserimento della medesima e tipo di controllo(visualizzazione, stampa, trasferimento). In caso di trasferimento, il periodo trasferito deve essereregistrato.

20. Superamento della velocità, quale definito alla lettera a), punto 2.2, con la data, l’ora e il numerod’ordine della carta del conducente per il periodo della settimana in corso, compreso, in ogni caso,l’ultimo giorno della settimana precedente.

21. Relazioni di sintesi che consentono segnatamente il controllo dell’osservanza dei regolamenti (CEE)n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 nonche della direttiva 88/599/CEE.

III. REQUISITI PER LA COSTRUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL’APPARECCHIO DICONTROLLO

a) Prescrizioni generali

1.1. L’eventuale presenza nell’apparecchio di controllo o collegamento ad esso di altri dispositivi,omologati o meno, non deve compromettere direttamente o indirettamente il buon funzionamentodell’apparecchio di controllo. L’apparecchio di controllo deve essere presentato per l’omologazionemunito degli eventuali dispositivi inseriti.

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L 274/13IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee9.10.98

1.2. L’apparecchio di controllo deve essere in grado di funzionare correttamente in tutte le condizioniclimatiche abituali nel territorio della Comunità.

2. Materiali

2.1. Tutti gli elementi costitutivi dell’apparecchio di controllo devono essere realizzati con materialidotati di stabilità e di resistenza meccanica sufficienti e di caratteristiche elettriche e magneticheinvariabili.

2.2. Ogni cambiamento di un elemento dell’apparecchio di controllo o della natura dei materialiimpiegati per la sua fabbricazione deve essere approvato, prima dell’uso, dall’autorità che haomologato l’apparecchio.

3. Misurazione della distanza percorsa

Le distanze percorse possono essere misurate e registrate:

— a marcia avanti e a marcia indietro, oppure

— unicamente a marcia avanti.

L’eventuale registrazione delle manovre di marcia indietro non deve assolutamente influire sullachiarezza e la precisione delle altre registrazioni.

4. Misurazione della velocità

4.1. Il campo di misurazione della velocità e stabilito dal certificato di omologazione del modello.

4.2. La frequenza propria e il dispositivo di smorzamento del meccanismo di misurazione devono esseretali che i dispositivi indicatore e registratore della velocità possano, nell’ambito del campo dimisurazione, seguire le variazioni di accelerazione fino a 2 m/s2, entro i limiti delle tolleranzeammesse.

5. Misurazione del tempo (orologio)

L’indicazione del tempo e digitale. La regolazione e effettuata, ove necessario, presso l’officinaautorizzata. L’ora inserita nell’orologio corrisponde al tempo universale coordinato (UTC). Ilconducente può cambiare la visualizzazione dell’ora che compare sul visualizzatore.

5.1. Il tempo e misurato automaticamente nell’apparecchio di controllo.

5.2. Nella memoria l’ora può essere regolata solo quando e inserita la carta di un’officina autorizzata.

6. Illuminazione e protezione

6.1. I dispositivi indicatori dell’apparecchio devono essere muniti di un’illuminazione adeguata antiabba-gliante.

6.2. Per le normali condizioni di utilizzazione, tutte le parti interne dell’apparecchio devono essereprotette contro l’umidità e la polvere. Esse devono inoltre essere protette contro le manomissionimediante involucri che devono poter essere sigillati.

6.3. La protezione contro le interferenze elettriche e i campi magnetici deve essere assicurata inconformità delle norme sulle apparecchiature elettroniche dei veicoli.

6.4. I cavi che collegano l’apparecchio di controllo al trasmettitore devono essere protetti con un sistemadi controllo elettronico, ad esempio la codifica del segnale, in grado di rilevare la presenza in quellaparte dell’impianto di qualsiasi dispositivo che non risulta necessario al corretto funzionamentodell’apparecchio di controllo o che, al momento di essere collegato ed avviato, può impedirnel’esatta operatività provocando un corto circuito, interruzioni o la modifica dei dati elettroniciinviati dal sensore di velocità e distanza, oppure duplicando dispositivi omologati diversamente.

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L 274/14 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9.10.98

6.5. L’intero sistema, compresi i collegamenti al sensore di velocità e distanza, deve essere protettocontro le manipolazioni.

6.6. L’apparecchio di controllo deve essere in grado di rilevare gli eventuali guasti.

b) Dispositivi indicatori

Le indicazioni devono essere visibili dall’esterno dell’apparecchio di controllo e la lettura deve esseresicura, facile e non ambigua, anche nel caso di due conducenti.

Il visualizzatore deve consentire di indicare su richiesta le informazioni di cui al capitolo II, lettera d). Larichiesta può essere selettiva o sequenziale.

c) Segnali di avviso

1. Segnale della durata di almeno 30 secondi che avverte il conducente se il veicolo viene utilizzato:

— senza che la carta del conducente sia inserita,

— con una carta difettosa,

— con la carta del conducente inserita nel lettore sbagliato,

— quando l’apparecchio di controllo ha rilevato uno o più cattivi funzionamenti interni, inparticolare quelli indicati al capitolo II, lettera d), punti 17 e 18,

— ad una velocità superiore alla velocità autorizzata ai sensi del capitolo II, lettera a), punto 2.2.

2. Segnale che avverte il conducente prima che siano superate le quattro ore e mezza di guida perperiodo di guida massimo e le nove ore di tempo di guida giornaliero, 15 minuti prima delsuperamento del limite e al momento in cui il limite viene superato.

3. Segnale che avverte il conducente, 15 minuti prima e al momento in cui non viene rispettato ilperiodo di otto ore di riposo giornaliero nell’arco delle ultime ventiquattro ore.

4. Su richiesta del proprietario del veicolo possono essere inseriti altri segnali di avviso.

5. Formato dei segnali d’avviso

I segnali d’avviso possono essere acustici, visivi o una combinazione dei due, ma devono esserechiaramente riconoscibili dall’utente.

d) Memoria

1. I periodi di tempo di cui al capitolo II, lettera a), punti 3, 4 e 5, devono essere memorizzati ad ognicambiamento di attività e di stato.

2. Il periodo di guida deve essere sempre memorizzato automaticamente quando il veicolo e inmarcia.

3. Gli altri periodi di tempo di cui all’articolo 15, paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d), delregolamento devono essere sempre memorizzati separatamente, eventualmente attraverso l’aziona-mento di un selettore di attività.

e) Iscrizioni

1. Sul quadrante dell’apparecchio di controllo devono figurare le seguenti iscrizioni:

— in prossimità del numero che indica la distanza, l’unità di misura della distanza espressa dalsimbolo “km”,

— in prossimità del numero che indica la velocità, l’indicazione “km/h”.

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L 274/15IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee9.10.98

2. La targa segnaletica deve essere visibile sull’apparecchio di controllo e deve riportare le seguentiindicazioni:

— nome ed indirizzo del fabbricante dell’apparecchio di controllo,

— numero del fabbricante ed anno di fabbricazione dell’apparecchio,

— marchio di omologazione del modello dell’apparecchio di controllo,

— costante dell’apparecchio di controllo, sotto la forma “k = . . . giri/km” o “k = . . . imp/km”,

— facoltativamente, campo di misurazione della velocità sotto la forma indicata al punto 1.

Tali informazioni possono anche figurare, su richiesta, sull’apparecchio di controllo.

f) Tolleranze massime (dispositivi indicatori e registratori)

1. Le tolleranze massime riguardano la distanza percorsa, la velocità ed il tempo e sono misurate albanco di prova prima del montaggio nonche, nelle condizioni di cui al capitolo VII, all’atto delmontaggio, nel corso dell’ispezione periodica e durante l’uso.

2. Le tolleranze massime elencate al punto 1 sono valide per temperature estreme corrispondenti allecondizioni climatiche abituali nel territorio della Comunità.

IV. CARTE CON MEMORIA

A. CARTA (CON MEMORIA) DEL CONDUCENTE

1. Inserimento/estrazione

L’apparecchio di controllo deve essere tale che la carta (con memoria) del conducente vengabloccata in posizione quando viene inserita correttamente nel lettore e che i relativi dati della cartavengano registrati automaticamente nella memoria di dati dell’apparecchio di controllo. La cartadeve poter essere estratta solo a veicolo fermo e dopo la memorizzazione dei dati pertinenti nellacarta stessa.

2. Capacità di memoria della carta

La carta del conducente deve avere una capacità sufficiente per memorizzare i dati di cui al capitoloII, lettera c), relativi al conducente alla guida, per almeno 28 giorni di calendario. Se la carta ecompleta, i nuovi dati sostituiscono quelli meno recenti.

3. Dati visibili

La pagina 1 contiene:

a) i termini “carta del conducente” stampati in carattere largo nella lingua o nelle lingue ufficialidello Stato membro che rilascia la carta;

i termini “carta del conducente” nelle altre lingue ufficiali della Comunità, come stampa difondo della patente di guida:

es: TARJETA DEL CONDUCTOR

da: FØRERKORT

de: FAHRERKARTE

gr: ΚΑΡΤΑ �∆ΗΓ�Υ,

en: DRIVER CARD

fr: CARTE DE CONDUCTEUR

ga: CÁRTA TIOMÁNAÍ

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it: CARTA DEL CONDUCENTE

nl: BESTUURDERSKAART

pt: CARTÃO DE CONDUCTOR

fi: KULJETTAJAKORTTI

sv: FÖRARKORT;

b) il nome dello Stato membro che rilascia la carta (facoltativo);

c) il segno distintivo dello Stato membro che rilascia la carta, stampato in negativo in unrettangolo azzurro e circondato da dodici stelle gialle; i segni distintivi sono i seguenti:

B Belgio

DK Danimarca

D Germania

GR Grecia

E Spagna

F Francia

IRL Irlanda

I Italia

L Lussemburgo

NL Paesi Bassi

A Austria

P Portogallo

FIN Finlandia

S Svezia

UK Regno Unito;

d) le informazioni specifiche della carta rilasciata, nell’ordine seguente:

1. cognome del titolare;

2. nome/i del titolare;

3. data e luogo di nascita del titolare;

4. a) data di rilascio della carta;

b) data di scadenza della carta;

c) indicazione dell’autorità che ha rilasciato la carta (può essere stampato a pagina 2);

d) numero, diverso da quello di cui al punto 5, da utilizzare per fini amministrativi(facoltativo);

5. a) numero della patente di guida, compreso il numero del documento sostitutivo;

b) numero d’ordine della carta del conducente, compreso il numero indice del documentosostitutivo;

6. fotografia del titolare;

7. firma del titolare;

8. luogo di residenza normale o indirizzo postale del titolare (facoltativo).

I dati di cui ai punti 1, 2, 3, 4 b), 5 a) e 5 b) sono memorizzati anche nella memoria della cartadel conducente.

La pagina 2 contiene:

a) la spiegazione delle voci numerate che appaiono a pagina 1 e 2 della carta;

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b) se del caso e con l’assenso specifico scritto del titolare, anche altre informazioni che non siriferiscono alla gestione della carta del conducente; tale aggiunta non deve modificare in alcunmodo l’utilizzazione del modello come carta del conducente.

MODELLO COMUNITARIO DI CARTA DEL CONDUCENTE

ESEMPIO DI CARTA DEL CONDUCENTE SECONDO IL MODELLO COMUNITARIO: CARTA BELGA(A titolo indicativo)

MS

6.

CARTA DEL CONDUCENTE STATO MEMBRO1.2.3.4a. 4c.4b. (4d.)5a.5b.7.

(8.)

B

6. FOTO

BESTUURDERSKAART KONINKRIJK BELGIË1. Ruyter2. Georges3. 01.04.73 4c. Milano4a. 01.07.98 4c. B-9000 Gent4b. 30.06.035a. DA 003 3605b. 11 ABC 3344557.

1. Cognome 2. Nome 3. Data e luogo di nascita4a. Patente rilasciata il4b. Valevole fino al4c. Rilasciata dal(4d.) Numero per ragioni amministrative nazionali5a. Patente numero 5b. Numero della scheda del conducente6. Fotografia7. Firma (8.) Indirizzo

NOME DELL’ AUTORITÀ E INDIRIZZO

Per favore consegnare a:

B

6. PHOTO

CARTE DE CONDUCTEUR ROYAUME DE BELGIQUE1. Jeanneaux2. Herald3. 01.03.74 4c. B-7000 Mons4a. 01.09.98 4c. B-1180 Uccle4b. 30.08.035a. DB 004 3805b. 11 ABD 2233447.

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4. Norme

La carta del conducente e l’apparecchio di controllo devono essere conformi alle seguenti norme:

— ISO 7810,

— ISO 7816-1,

— ISO 7816-2,

— ISO 7816-3,

— progetto ISO 7816-4,

— progetto ISO 10373,

— le specifiche funzionali dettagliate definite nell’ambito di sistemi di carte di identificazionedestinate alle applicazioni nei trasporti in superficie.

5. Sicurezza, compresa la protezione dei dati

I diversi elementi costitutivi della carta del conducente sono volti ad evitare qualsiasi falsificazione omanipolazione e a rilevare qualsiasi tentativo in tal senso.

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L 274/18 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9.10.98

6. Campo di temperatura

La carta del conducente deve essere in grado di funzionare correttamente in tutte le condizioniclimatiche abituali nel territorio della Comunità.

7. Durata di funzionamento

La carta deve poter funzionare correttamente per 5 anni se utilizzata secondo le specificheambientali ed elettriche.

8. Caratteristiche elettriche

Le caratteristiche elettriche della carta corrispondono alle specifiche applicabili alle apparecchiatureelettroniche dei veicoli.

9. Struttura logica della carta del conducente

La struttura logica della carta e definita in modo da garantirne il corretto funzionamento e lacompatibilità con qualsiasi apparecchio di controllo conforme al presente allegato.

10. Funzioni e comandi

Le funzioni e i comandi della carta contemplano l’insieme delle funzioni di cui al capitolo I, letterac) e al capitolo II, lettera b).

11. Schedari elementari

Gli schedari elementari sono specificati nel quadro delle norme di cui al punto 4.

12. Disposizioni particolari

Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono aggiungere colori o iscrizioniquali simboli nazionali e caratteristiche di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del presenteallegato.

B. CARTA (CON MEMORIA) DEL CENTRO DI PROVA, CARTA (CON MEMORIA) DICONTROLLO E CARTA (CON MEMORIA) DELL’AZIENDA

In base alle specifiche delle carte (con memoria) rispettivamente del centro di prova, di controllo edell’azienda, esse devono funzionare correttamente nell’ambito dell’applicazione prevista al capitolo I,rispettivamente alle lettere g), h) e i), ed essere compatibili con qualsiasi apparecchio di controlloconforme al presente allegato. La struttura delle carte e tale da dare accesso unicamente all’utenteautorizzato, rigorosamente nell’ambito delle funzioni che ciascuna carta e destinata ad assolvere.

V. STAMPANTE E TABULATI STANDARD

1. Le stampanti sono progettate in modo da fornire i documenti di stampa di cui al capitolo II, lettera d),con un livello di definizione atto ad evitare qualsiasi ambiguità nella lettura. I documenti di stampadevono restare chiaramente leggibili e identificabili in condizioni normali di conservazione, per almenoun anno.

Essi devono conservare le loro dimensioni e le loro registrazioni in condizioni normali di igrometria e ditemperatura.

Deve inoltre essere possibile apportare su questi documenti iscrizioni manuali supplementari come lafirma del conducente.

2. La capacità minima dei documenti di stampa, indipendentemente dalla loro forma, deve consentire lastampa delle informazioni di cui al capitolo II, lettera d).

Se vari documenti di stampa devono essere riuniti tra loro per aumentarne la capacità di stampa, lecongiunzioni tra i diversi documenti devono essere effettuate in modo che i dati nei punti dicongiunzione non presentino interruzioni che possano nuocere alla loro interpretazione.

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VI. MONTAGGIO DELL’APPARECCHIO DI CONTROLLO

a) Montaggio

1. L’apparecchio di controllo deve essere protetto contro deterioramenti fortuiti.

2. La costante dell’apparecchio di controllo deve poter essere adattata da agenti autorizzati alcoefficiente caratteristico del veicolo mediante un adeguato dispositivo denominato adattatore.

I veicoli con più rapporti al ponte devono essere muniti di un dispositivo di commutazione medianteil quale questi diversi rapporti saranno riportati automaticamente al rapporto per cui l’apparecchio estato adattato al veicolo.

b) Targhetta di montaggio

Una targhetta di montaggio chiaramente visibile viene apposta sull’apparecchio, al suo interno o inprossimità di esso dopo la verifica in sede di primo montaggio. Dopo ogni intervento da parte di unmontatore o di un’officina autorizzata, che richiede una modifica della calibratura dell’apparecchio, deveessere apposta una nuova targhetta in sostituzione della precedente.

Sulla targhetta devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:

— nome, indirizzo o marchio del montatore o dell’officina autorizzata,

— coefficiente caratteristico del veicolo sotto la forma “w = . . . giri/km” o “w = . . . imp/km”,

— circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote sotto la forma “l = . . . mm”,

— data del rilevamento del coefficiente caratteristico del veicolo e della misurazione della circonferenzaeffettiva dei pneumatici delle ruote,

— le ultime otto cifre del numero di telaio del veicolo.

c) Sigilli

1. I seguenti elementi devono essere sigillati:

a) qualsiasi raccordo che, se fosse disinserito, causerebbe modifiche non rilevabili o la perdita didati;

b) eventuali coperture che diano accesso ai circuiti o ai meccanismi la cui modifica inciderebbe sulbuon funzionamento dell’apparecchio di controllo o permetterebbe una modificazione nonautorizzata delle caratteristiche dell’apparecchio di controllo;

c) la targhetta di montaggio, a meno che sia apposta in modo da non poter essere tolta senzadistruggere le indicazioni.

2. In ogni caso sulla scheda di omologazione deve essere menzionata la posizione dei sigilli e la loroefficacia dovrà far parte delle procedure di omologazione.

3. I sigilli di cui al punto 1, lettera b), possono essere tolti:

— in casi d’emergenza, oppure

— per installare, regolare o riparare un limitatore di velocità o qualsiasi altro dispositivo inteso amigliorare la sicurezza stradale, a condizione che l’apparecchio di controllo continui a funzionarein modo affidabile e corretto e sia risigillato da un montatore autorizzato o da un’officinaautorizzata (conformemente al capitolo VII) immediatamente dopo l’installazione del limitatoredi velocità o di un altro dispositivo inteso a migliorare la sicurezza stradale, oppure entro settegiorni negli altri casi.

L’eventuale rimozione di questi sigilli deve essere l’oggetto di una giustificazione scritta, tenuta adisposizione dell’autorità competente.

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L 274/20 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9.10.98

VII. VERIFICHE E CONTROLLI

a) Approvazione delle stazioni di controllo (officine e montatori)

Gli Stati membri designano gli organismi che devono effettuare i controlli e le verifiche.

b) Certificazione degli strumenti nuovi o riparati

Di ogni singolo apparecchio, nuovo o riparato, vengono certificati il corretto funzionamento e l’esattezzadelle indicazioni e registrazioni, nei limiti fissati al capitolo III, mediante il sigillo di cui al capitolo VI,lettera c), punto 1, o le informazioni digitali equivalenti contenute nella memoria di dati dell’apparecchiodi controllo.

c) Controllo al montaggio e programmazione

1. All’atto del montaggio sul veicolo, l’apparecchio di controllo e l’installazione nel suo complessodevono essere conformi alle disposizioni relative alle tolleranze massime di cui al capitolo III, letteraf), punto 2.

2. Sull’apparecchio di controllo devono essere programmati i seguenti dati:

— data della prova di montaggio,

— tempo universale coordinato (UTC),

— identificazione “VIN” e “VRN” del veicolo,

— numero della carta del montatore autorizzato o dell’officina autorizzata.

d) Controlli periodici

1. I controlli periodici degli apparecchi montati sui veicoli hanno luogo dopo ogni riparazione degliapparecchi stessi, dopo ogni modifica del coefficiente caratteristico del veicolo o della circonferenzaeffettiva dei pneumatici e comunque almeno ogni due anni a partire dall’ultimo controllo e possonoessere effettuati in occasione delle ispezioni tecniche dei veicoli.

Saranno in particolare controllati almeno:

— lo stato di buon funzionamento dell’apparecchio di controllo, compreso il trasferimento di datisulla e dalla carta dell’officina;

— la conformità con le disposizioni del capitolo III, lettera f), punto 2 sulle tolleranze massime insede di montaggio;

— la presenza del marchio di omologazione sull’apparecchio di controllo;

— la presenza della targhetta di montaggio;

— l’integrità dei sigilli dell’apparecchio e degli elementi dell’impianto;

— la circonferenza effettiva dei pneumatici.

2. Sull’apparecchio di controllo devono essere programmati i seguenti dati:

— data del controllo periodico,

— tempo universale coordinato (UTC),

— identificazione “VIN” e “VRN” del veicolo,

— numero della carta dell’officina autorizzata.

3. Questi controlli comportano obbligatoriamente la sostituzione della targhetta di montaggio o delleinformazioni digitali equivalenti contenute nella memoria di dati dell’apparecchio di controllo.

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L 274/21IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee9.10.98

e) Determinazione degli errori

La determinazione degli errori all’atto del montaggio e durante l’uso si effettua alle seguenti condizioni,che devono essere considerate normali condizioni di prova:

— veicolo a vuoto, in normali condizioni di marcia,

— pressione dei pneumatici conforme alle indicazioni fornite dal fabbricante,

— usura dei pneumatici nei limiti ammessi dalla normativa nazionale in vigore,

— movimento del veicolo: questo deve spostarsi mosso dal proprio motore, in linea retta, su un’areapiana, ad una velocità di 50 � 5 km/h. La misurazione deve essere effettuata su una distanza dialmeno 1 000 m,

— a condizione che venga garantita una precisione analoga, la prova può essere effettuata anche su unbanco di prova.»

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I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) n. 561/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2006

relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti sustrada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il

regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONEEUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, inparticolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 deltrattato (3) alla luce del testo comune approvato dal comitatodi conciliazione l'8 dicembre 2005,

considerando quanto segue:

(1) Nel settore dei trasporti su strada, il regolamento (CEE)n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativoall'armonizzazione di alcune disposizioni in materiasociale nel settore dei trasporti su strada (4) intendearmonizzare le condizioni di concorrenza fra diversimodi di trasporto terrestre, con particolare riguardo altrasporto su strada e al miglioramento delle condizioni dilavoro e della sicurezza stradale. I progressi compiuti intale settore dovrebbero essere consolidati ed incremen-tati.

(2) La direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, dell'11 marzo 2002, concernente organizza-zione dell'orario di lavoro delle persone che effettuanooperazioni mobili di autotrasporto (5) prevede che gliStati membri adottino le misure che limitino il tempo dilavoro settimanale massimo dei lavoratori mobili.

(3) Determinate disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 relative ai periodi di guida, interruzioni e riposo deiconducenti dei veicoli addetti ai trasporti comunitarinazionali e internazionali su strada si sono dimostrate didifficile uniforme interpretazione, applicazione e con-trollo in tutti gli Stati membri, data la loro formulazionealquanto generica.

(4) Per conseguire gli obiettivi prefissi ed evitare che le regolevigenti vengano disattese è auspicabile che le suddettedisposizioni vengano fatte osservare rigorosamente euniformemente. Occorre a tal fine dettare un complessodi regole più semplici e chiare, di immediata compren-sione, che possano essere facilmente interpretate eapplicate tanto dalle imprese del settore quanto dalleautorità che devono farle osservare.

11.4.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 102/1

(1) GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 234.(2) GU C 221 del 17.9.2002, pag. 19.(3) Parere del Parlamento europeo del 14 gennaio 2003 (GU

C 38 E del 12.2.2004, pag. 152), posizione comune delConsiglio del 9 dicembre 2004 (GU C 63 E del 15.3.2005,pag. 11) e posizione del Parlamento europeo del 13 aprile 2005(GU C 33 E del 9.2.2006, pag. 425). Risoluzione legislativa delParlamento europeo del 2 febbraio 2006 e decisione delConsiglio del 2 febbraio 2006.

(4) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1. Regolamento modificato dalladirettiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

(5) GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35.

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(5) Occorre che le disposizioni contenute nel presenteregolamento non ostino a che datori di lavoro elavoratori possano concordare, tramite contrattazionecollettiva o in altro modo, condizioni più favorevoli per ilavoratori.

(6) È opportuno definire con maggiore chiarezza l'ambito diapplicazione del regolamento, precisando le principalicategorie di veicoli che vi rientrano.

(7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi al trasportostradale effettuato sia esclusivamente all'interno dellaComunità che fra Comunità, Svizzera e paesi dell'accordosullo Spazio economico europeo.

(8) Le disposizioni dell'accordo europeo relativo alle pre-stazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti aitrasporti internazionali su strada del 1o luglio 1970(AETR), e successive modificazioni, dovrebbero conti-nuare ad applicarsi ai trasporti su strada di merci epasseggeri effettuati da veicoli immatricolati negli Statimembri o in altri paesi parti dell'AETR per tutto ilpercorso effettuato, se tale percorso è compiuto da, per oattraverso il territorio della Comunità e quello di unpaese al di fuori della Comunità, della Svizzera e dei paesiparte dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Èimportante modificare l'AETR entro due anni dall'entratain vigore del presente regolamento per conformarlo alledisposizioni del medesimo.

(9) Nel caso di trasporto su strada effettuato impiegando unveicolo immatricolato in un paese terzo che non è partedell'AETR, le disposizioni di detto accordo dovrebberoapplicarsi alla parte di tragitto compiuta nel territoriodella Comunità o di Stati che sono parte dell'AETR.

(10) Poiché l'AETR rientra fra le materie disciplinate dalpresente regolamento, la competenza per negoziare econcludere l'accordo spetta alla Comunità.

(11) Se una modifica delle regole interne comunitarie inmateria richiede una corrispondente modifica dell'AETR,gli Stati membri dovrebbero procedere di comuneaccordo affinché tale modifica sia apportata quantoprima all'accordo, e secondo le procedure ivi previste.

(12) L'elenco delle deroghe dovrebbe essere aggiornato pertenere conto degli sviluppi registrati dal settore deltrasporto su strada nel corso degli ultimi diciannove anni.

(13) Occorre definire esaurientemente tutti i termini chiave edassicurare che il presente regolamento sia applicatouniformemente. Inoltre, bisogna mirare a un’interpreta-zione e un’applicazione uniformi del presente regola-mento da parte delle autorità nazionali preposte alcontrollo. La definizione di «settimana» fornita dalpresente regolamento non dovrebbe impedire ai condu-centi di iniziare la propria settimana di lavoro inqualunque giorno della settimana.

(14) Per garantire un'attuazione efficace è essenziale che, dopoun periodo transitorio, le autorità competenti siano ingrado di verificare, nel corso dei controlli stradali, ladebita osservanza dei periodi di guida e di riposo nelgiorno in cui è effettuato il controllo e nei 28 giorniprecedenti.

(15) Le regole fondamentali in materia di periodi di guidadevono essere rese più chiare e semplici per permetterneun'applicazione più efficace ed uniforme, grazie all'im-piego del tachigrafo digitale, come stabilito nel regola-mento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore deltrasporto su strada (1) e nel presente regolamento.Inoltre, mediante il comitato permanente, le autoritàdegli Stati membri preposte all'applicazione si adoperanoper raggiungere un'intesa comune sull'applicazione delpresente regolamento.

(16) Il fatto che le disposizioni del regolamento (CEE)n. 3820/85 abbiano permesso di programmare l'attivitàdi guida giornaliera in modo da effettuare lunghissimiperiodi al volante non intercalati dalle opportune pausedi riposo, ha avuto ripercussioni negative sulla sicurezzastradale e ha peggiorato le condizioni di lavoro deiconducenti. Occorre pertanto assicurare che le interru-zioni frazionate siano organizzate in modo da evitare gliabusi.

(17) Il presente regolamento mira a migliorare le condizionisociali dei lavoratori dipendenti cui si applica, nonché lasicurezza stradale in generale. A tal fine prevededisposizioni relative al tempo di guida massimo pergiornata, per settimana e per periodo di due settimaneconsecutive, nonché una disposizione che obbliga ilconducente a effettuare almeno un periodo di ripososettimanale regolare per periodo di due settimaneconsecutive e disposizioni in base alle quali un periododi riposo giornaliero non può in nessun caso essereinferiore a un periodo ininterrotto di 9 ore. Dato che talidisposizioni garantiscono un riposo adeguato, e tenutoconto anche dell'esperienza acquisita negli ultimi anni inmateria di applicazione, un sistema di compensazioneper i periodi di riposo giornalieri ridotti non è piùnecessario.

(18) In molti casi le operazioni di trasporto all'interno dellaComunità comportano una tratta in traghetto o perferrovia. Per tali attività occorre stabilire regole chiare eprecise in materia di periodi di riposo giornaliero e diinterruzione.

(19) Nell'interesse della sicurezza stradale e per una miglioreosservanza delle disposizioni in materia, tenuto contodell'aumento del volume di traffico transfrontaliero neltrasporto sia di persone che di cose, è opportuno che nelcorso dei controlli stradali e dei controlli nei locali delleimprese si considerino anche i periodi di guida, i periodidi riposo e le interruzioni effettuati in altri Stati membrio in paesi terzi e si accerti se le pertinenti disposizionisiano state adeguatamente e completamente osservate.

L 102/2 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 11.4.2006

(1) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8. Regolamento modificato daultimo dal regolamento (CE) n. 432/2004 della Commissione(GU L 71 del 10.3.2004, pag. 3).

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(20) La responsabilità del trasportatore dovrebbe estendersiall'impresa di trasporto, sia essa persona fisica o giuridica,senza peraltro escludere la possibilità di agire contro lepersone fisiche che hanno commesso l'infrazione o chehanno istigato o in altro modo contribuito a violare ledisposizioni del presente regolamento.

(21) È necessario che i conducenti che lavorano per impresedi trasporto diverse forniscano a ciascuna di queste leinformazioni necessarie per permettere loro di ottempe-rare agli obblighi previsti dal presente regolamento.

(22) Per incentivare il progresso sociale ed accrescere lasicurezza stradale, ogni Stato membro dovrebbe potercontinuare ad adottare determinate misure che ritieneopportune.

(23) Le deroghe nazionali dovrebbero riflettere l'evoluzionenel settore del trasporto su strada e limitarsi a queglielementi che attualmente non sono soggetti a dinamicheconcorrenziali.

(24) Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole opportuneper i veicoli impiegati nei servizi regolari di trasportopasseggeri operanti entro un raggio di 50 km. Tali regoledovrebbero garantire un livello di tutela adeguato perquanto attiene a tempi di guida, interruzioni e periodi diriposo disciplinati.

(25) Per garantire che il presente regolamento sia applicato inmodo efficace è auspicabile che per il controllo di tutti iservizi regolari passeggeri, siano essi effettuati a livellonazionale o internazionale, sia adottato lo strumento diregistrazione standard.

(26) Gli Stati membri dovrebbero stabilire il regime dellesanzioni applicabili in caso di violazione del presenteregolamento ed assicurare che esse siano effettivamenteapplicate. Tali sanzioni devono essere efficaci, propor-zionate, dissuasive e non discriminatorie. Nell'insiemecomune di misure a disposizione degli Stati membridovrebbe essere prevista anche la possibilità di applicareil fermo al veicolo in caso di infrazione grave. Ledisposizioni del presente regolamento relative a sanzionio procedimenti non dovrebbero pregiudicare le normenazionali in materia di onere della prova.

(27) Ai fini di un'applicazione chiara ed efficace è auspicabilegarantire regole comuni in materia di responsabilità delleimprese di trasporto e dei conducenti in caso diviolazione del presente regolamento. Tale responsabilitàpuò tradursi in sanzioni penali, civili o amministrativenegli Stati membri.

(28) Poiché l'obiettivo dell'azione prospettata, cioè la defini-zione di regole comuni chiare in materia di periodi diguida, interruzioni e periodi di riposo, non può essererealizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e puòdunque, vista la necessità di un'azione coordinata, essererealizzato meglio a livello comunitario, la Comunità puòintervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito

dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento silimita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivoin ottemperanza al principio di proporzionalità enun-ciato nello stesso articolo.

(29) Le misure necessarie per l'attuazione del presenteregolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, che fissa lemodalità di esercizio delle competenze d'esecuzioneconferite alla Commissione (1).

(30) Poiché le disposizioni in materia di età minima deiconducenti sono incluse nella direttiva 2003/59/CE (2) edovranno essere trasposte entro il 2009, il presenteregolamento richiede unicamente disposizioni transitorieriguardanti l'età minima del personale viaggiante.

(31) Il regolamento (CEE) n. 3821/85 dovrebbe esseremodificato allo scopo di precisare talune disposizionispecifiche relative alle imprese di trasporto e aiconducenti, accrescere la certezza delle regole e agevolarele verifiche sull'osservanza delle norme in materia diperiodi di guida e di riposo ai punti di controllo stradali.

(32) Ai fini della certezza del diritto, occorre altresì modificareil regolamento (CEE) n. 3821/85 per quanto riguarda lenuove date fissate per l'introduzione del tachigrafodigitale e la disponibilità della carta del conducente.

(33) Con l’introduzione di un dispositivo di registrazioneconformemente al regolamento (CE) n. 2135/98 epertanto con la registrazione elettronica delle attivitàdel conducente sulla sua scheda per un periodo diventotto giorni e del veicolo per un periodo di 365giorni, si consentirà in futuro un controllo più rapido eampio su strada.

(34) La direttiva 88/599/CEE (3) prescrive per i controlli sustrada unicamente il controllo dei tempi di guidagiornalieri, dei periodi di riposo giornalieri e delleinterruzioni. Con l’introduzione di un sistema diregistrazione digitale, i dati del conducente e del veicolovengono memorizzati elettronicamente e potrannoessere valutati elettronicamente in loco. Ciò dovrebbe,nel tempo, consentire un controllo semplice dei periodidi riposo giornalieri, regolari e ridotti, dei periodi diriposo settimanali, regolari e ridotti, nonché dei riposiottenuti quale compensazione.

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(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.(2) Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazioneperiodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti altrasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento(CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE delConsiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio(GU L 226 del 10.9.2003, p. 4). Direttiva modificata dalladirettiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell'1.5.2004,pag. 35).

(3) Direttiva 88/599/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1988,sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del rego-lamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcunedisposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su stradae del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio dicontrollo nel settore dei trasporti su strada (GU L 325 del29.11.1988, pag. 55).

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(35) L’esperienza indica che l’osservanza delle disposizioni delpresente regolamento, e in particolare del tempo di guidamassimo prescritto su un lasso di tempo di duesettimane, può essere garantita solo se vengono eseguiticontrolli stradali efficaci ed effettivi in relazione all’interolasso di tempo.

(36) L'applicazione delle disposizioni giuridiche relative altachigrafo digitale dovrebbe essere coerente con ilpresente regolamento al fine di garantire un'efficaciaottimale in materia di monitoraggio e di applicazione ditalune disposizioni in materia sociale relative ai trasportistradali.

(37) Per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, è opportunoabrogare il regolamento (CEE) n. 3820/85 e sostituirlocon il presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina periodi di guida, interru-zioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano iltrasporto di persone e di merci su strada, al fine diarmonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modidi trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto sustrada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e lasicurezza stradale. Il presente regolamento mira inoltre adottimizzare il controllo e l'applicazione da parte degli Statimembri nonché a promuovere migliori pratiche nel settore deitrasporti su strada.

Articolo 2

1. Il presente regolamento si applica al trasporto su strada:

a) di merci, effettuato da veicoli di massa massimaammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimor-chi, superiore a 3,5 tonnellate; oppure

b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipodi costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti atrasportare più di nove persone compreso il conducentee destinati a tal fine.

2. Il presente regolamento si applica, a prescindere dal paesein cui il veicolo è immatricolato, al trasporto su stradaeffettuato:

a) esclusivamente all'interno della Comunità; o

b) fra la Comunità, la Svizzera e i paesi che sono partedell'accordo sullo Spazio economico europeo.

3. L'AETR si applica, in luogo del presente regolamento, alleoperazioni di trasporto internazionale su strada che sisvolgono in parte al di fuori delle zone di cui al precedenteparagrafo 2, ai:

a) veicoli immatricolati nella Comunità o in Stati che sonoparte dell'AETR, per la totalità del tragitto;

b) veicoli immatricolati in un paese terzo che non hasottoscritto l'AETR, unicamente per la parte del tragittoeffettuato sul territorio della Comunità o di paesi chesono parte dell'AETR;

Le disposizioni dell'AETR dovrebbero essere allineate conquelle del presente regolamento, affinché le disposizioniprincipali del presente regolamento si applichino, attraversol'AETR, a tali veicoli per la parte di tragitto compiuta nelterritorio della Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradalieffettuati a mezzo di:

a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizioregolare di linea, il cui percorso non supera i 50chilometri;

b) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i40 chilometri orari;

c) veicoli di proprietà delle forze armate, della protezionecivile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili delmantenimento dell'ordine pubblico o da questi noleggiatisenza conducente, nel caso in cui il trasporto vengaeffettuato nell'ambito delle funzioni proprie di questiservizi e sotto la loro responsabilità;

d) veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasportonon commerciale di aiuto umanitario, utilizzati insituazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;

e) veicoli speciali adibiti ad usi medici;

f) carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di100 km dalla propria base operativa;

g) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di migliora-mento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicolinuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;

h) veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massimaammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti altrasporto non commerciale di merci;

i) veicoli commerciali che rientrano nella categoria deiveicoli storici a norma della legislazione dello Statomembro nel quale circolano e sono utilizzati per iltrasporto non commerciale di passeggeri o di merci.

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Articolo 4

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguentidefinizioni:

a) «trasporto su strada»: qualsiasi spostamento, interamenteo in parte su strade aperte ad uso pubblico, a vuoto o acarico, di un veicolo adibito al trasporto di passeggeri odi merci;

b) «veicolo»: veicoli a motore, trattori, rimorchi o semiri-morchi ovvero una combinazione di questi veicoli, ovecon tali termini si intende:

— «veicolo a motore»: qualsiasi mezzo semovente checircola su strada senza guida di rotaie, normalmenteadibito al trasporto di passeggeri o di merci,

— «trattore»: qualsiasi mezzo semovente che circola sustrada senza guida di rotaie, concepito in particolareper tirare, spingere o azionare rimorchi, semirimor-chi, attrezzi o macchine,

— «rimorchio»: qualsiasi mezzo di trasporto destinatoad essere agganciato ad un veicolo a motore o ad untrattore,

— «semirimorchio»: un rimorchio privo di assaleanteriore, collegato in maniera che una parteconsiderevole del peso di detto rimorchio e delsuo carico sia sostenuta dal trattore o dal veicolo amotore;

c) «conducente»: chiunque sia addetto alla guida del veicolo,anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di unveicolo con la mansione, all'occorrenza, di guidarlo;

d) «interruzione»: ogni periodo in cui il conducente nonpuò guidare o svolgere altre mansioni e che serveunicamente al suo riposo;

e) «altre mansioni»: le attività comprese nella definizione diorario di lavoro diverse dalla «guida», ai sensi dell'arti-colo 3, lettera a) della direttiva 2002/15/CE, nonchéqualsiasi operazione svolta per il medesimo o per unaltro datore di lavoro, nell'ambito o al di fuori del settoredei trasporti;

f) «riposo»: ogni periodo ininterrotto durante il quale ilconducente può disporre liberamente del suo tempo;

g) «periodo di riposo giornaliero»: il periodo giornalierodurante il quale il conducente può disporre liberamentedel suo tempo e comprende sia il «periodo di riposogiornaliero regolare» sia il «periodo di riposo giornalieroridotto»:

— «periodo di riposo giornaliero regolare»: ogni tempodi riposo ininterrotto di almeno 11 ore; inalternativa, il riposo giornaliero regolare può esserepreso in due periodi, il primo dei quali deve essere

di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo dialmeno 9 ore senza interruzione,

— «periodo di riposo giornaliero ridotto»: ogni tempodi riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiorea 11 ore;

h) «periodo di riposo settimanale»: periodo settimanaledurante il quale il conducente può disporre liberamentedel suo tempo e designa sia il «periodo di ripososettimanale regolare» sia il «periodo di riposo settimanaleridotto»:

— «periodo di riposo settimanale regolare»: ognitempo di riposo di almeno 45 ore;

— «periodo di riposo settimanale ridotto»: ogni tempodi riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto,nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8,paragrafo 6, a una durata minima di 24 orecontinuative;

i) «settimana»: il periodo di tempo compreso tra le ore00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica;

j) «tempo di guida»: la durata dell'attività di guida registrata:

— automaticamente o semiautomaticamente dall'ap-parecchio di controllo come definito all'allegato I eall'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85; o

— manualmente come richiesto dall'articolo 16, para-grafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85.

k) «periodo di guida giornaliero»: il periodo complessivo diguida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero el'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o traun periodo di riposo giornaliero e un periodo di ripososettimanale;

l) «periodo di guida settimanale»: il periodo passatocomplessivamente alla guida nel corso di una settimana;

m) «massa massima ammissibile»: la massa limite del veicoloin ordine di marcia, carico utile compreso;

n) «servizio regolare passeggeri»: i trasporti nazionali edinternazionali conformi alla definizione di cui all'arti-colo 2 del regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio,del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di normecomuni per i trasporti internazionali di viaggiatorieffettuati con autobus (1);

o) «multipresenza»: si parla di multipresenza quando,durante un periodo di guida compreso fra due periodidi riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo diriposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, cisono a bordo del veicolo almeno due conducenti. Per laprima ora di multipresenza la presenza di un secondoconducente è facoltativa, ma per il resto del periodo èobbligatoria;

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(1) GU L 74 del 20.3.1992, pag. 1. Regolamento modificato daultimo dall'atto di adesione 2003.

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p) «impresa di trasporto»: persona fisica o giuridica,associazione o gruppo di persone senza personalitàgiuridica, con o senza scopo di lucro, o altro organismoufficiale, dotato di propria personalità giuridica o facentecapo ad un organismo che ne è dotato, che effettuatrasporti su strada, sia per conto terzi che per contoproprio.

q) «periodo di guida»: il periodo complessivo di guida cheintercorre tra il momento in cui un conducente cominciaa guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzionefino al periodo di riposo o interruzione successivi. Ilperiodo di guida può essere ininterrotto o frammentato.

CAPO II

PERSONALE VIAGGIANTE, TEMPI DI GUIDA,INTERRUZIONI E PERIODI DI RIPOSO

Articolo 5

1. L'età minima dei conducenti è fissata a 18 anni.

2. L'età minima degli assistenti alla guida è fissata a 18 anni.Ogni Stato membro può tuttavia ridurre l'età minima degliassistenti alla guida a 16 anni, purché:

a) il trasporto sia effettuato in un unico Stato membro edentro un raggio di 50 km dalla base operativa del veicolo,ivi compresi i comuni il cui centro si trova entro taleraggio;

b) la riduzione dell'età minima miri alla formazioneprofessionale; e

c) nel rispetto dei limiti fissati in materia d'occupazionedalle disposizioni nazionali dello Stato membro.

Articolo 6

1. Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore.

Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a10 ore, non più di due volte nell'arco della settimana.

2. Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore enon deve superare l'orario di lavoro massimo di cui alladirettiva 2002/15/CE.

3. Il periodo di guida complessivamente accumulato in unperiodo di due settimane consecutive non deve superare90 ore.

4. I periodi di guida giornalieri e settimanali comprendonotutti i periodi passati alla guida sia nella Comunità che neipaesi terzi.

5. Il conducente registra fra le «altre mansioni» i periodi dicui all'articolo 4, lettera e), e quelli trascorsi alla guida di unveicolo usato per operazioni commerciali che esulano dalcampo di applicazione del presente regolamento, nonché itempi di «disponibilità», di cui all'articolo 15, paragrafo 3,lettera c), del regolamento (CEE) n. 3821/85, dall'ultimoperiodo di riposo giornaliero o settimanale effettuato. Tali datisono inseriti manualmente sul foglio di registrazione o sultabulato, o grazie al dispositivo di inserimento dati manualedell'apparecchio di controllo.

Articolo 7

Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, ilconducente osserva un'interruzione di almeno 45 minuticonsecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.

Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione dialmeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo diguida in modo da assicurare l'osservanza delle disposizioni dicui al primo comma.

Articolo 8

1. I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri esettimanali.

2. I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo diriposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine delprecedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.

Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro lepreviste 24 ore è di almeno 9 ore ma inferiore a 11, taleperiodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto.

3. Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato econvertito in un periodo di riposo settimanale regolare o unperiodo di riposo settimanale ridotto.

4. I conducenti non possono effettuare più di tre periodi diriposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settima-nale.

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, in caso dimultipresenza i conducenti devono aver effettuato un nuovoperiodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero osettimanale.

6. Nel corso di due settimane consecutive i conducentieffettuano almeno:

— due periodi di riposo settimanale regolare, oppure

— un periodo di riposo settimanale regolare ed un periododi riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. Lariduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposoequivalente preso entro la fine della terza settimanasuccessiva alla settimana in questione.

Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo seiperiodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di ripososettimanale.

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7. Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo diriposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo diriposo di almeno 9 ore.

8. In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quellisettimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purchéquesto sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo ditutti i conducenti e sia in sosta.

9. Un periodo di riposo settimanale che cade in duesettimane può essere conteggiato in una delle due, ma nonin entrambe.

Articolo 9

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 8, il conducenteche accompagna un veicolo trasportato da una nave traghettoo da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo diriposo giornaliero regolare, può durante tale periodo di riposoeffettuare altre attività al massimo in due occasioni e per nonpiù di un'ora complessivamente. Nel corso di tale riposogiornaliero regolare il conducente dispone di una branda o diuna cuccetta.

2. Il tempo impiegato dal conducente per rendersi sul luogoove prende in consegna un veicolo rientrante nel campo diapplicazione del presente regolamento, o per ritornarne se ilveicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente népresso la sede di attività del datore di lavoro da cui eglidipende, non è considerato come riposo o interruzione, ameno che il conducente si trovi su una nave traghetto o unconvoglio ferroviario e disponga di una branda o di unacuccetta.

3. Il tempo impiegato dal conducente alla guida di unveicolo non rientrante nel campo di applicazione del presenteregolamento per rendersi sul luogo ove prende in consegna unveicolo rientrante nel campo di applicazione del presenteregolamento, o per ritornarne se il veicolo non si trova nelluogo di residenza del conducente né presso la sede di attivitàdel datore di lavoro da cui egli dipende, è considerato come«altre mansioni».

CAPO III

RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA DI TRASPORTO

Articolo 10

1. È vietato alle imprese di trasporto retribuire i conducentisalariati o concedere loro premi o maggiorazioni di salario inbase alle distanze percorse e/o al volume delle mercitrasportate, se queste retribuzioni siano di natura tale damettere in pericolo la sicurezza stradale e/o incoraggiarel'infrazione del presente regolamento.

2. Le imprese di trasporto organizzano l'attività deiconducenti di cui al precedente paragrafo in modo che essipossano rispettare le disposizioni del regolamento (CEE)n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento. Le impresedi trasporto forniscono ai conducenti le opportune istruzionied effettuano controlli regolari per garantire che sianorispettate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85e del capo II del presente regolamento.

3. Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazionicommesse dai rispettivi conducenti, anche qualora l'infrazionesia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o diun paese terzo.

Fatto salvo il diritto degli Stati membri di considerare leimprese di trasporto pienamente responsabili, detti Statimembri possono subordinare tale responsabilità all'infrazionedei paragrafi 1 e 2 da parte dell'impresa. Gli Stati membripossono tener conto di ogni prova per dimostrare chel'impresa di trasporto non può essere ragionevolmenteconsiderata responsabile dell'infrazione commessa.

4. Le imprese, i caricatori, gli spedizionieri, gli operatorituristici, i capifila, i subappaltatori e le agenzie di colloca-mento di conducenti si assicurano che gli orari di lavoroconcordati contrattualmente siano conformi al presenteregolamento.

5. a) Un'impresa di trasporto che utilizza veicoli dotatidi apparecchi di controllo in conformitàdell'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85e che rientrano nel campo di applicazione delpresente regolamento:

i) garantisce che tutti i dati pertinenti sianotrasferiti dall'unità di bordo e dalla carta delconducente secondo la frequenza stabilitadallo Stato membro, e che siano trasferiti conmaggiore frequenza affinché vengano trasferititutti i dati relativi alle attività intrapresedall'impresa, o per conto della stessa;

ii) garantisce che tutti i dati trasferiti tantodall'unità di bordo quanto dalla carta delconducente siano conservati per almeno 12mesi successivamente alla registrazione e, seun addetto ai controlli dovesse richiederlo, talidati siano accessibili, direttamente o a distanza,presso i locali dell'impresa;

b) Nel presente paragrafo, il termine «trasferimento»corrisponde alla definizione di cui all'allegato IB,capo I, lettera s), del regolamento (CEE) n. 3821/85.

c) Il periodo massimo entro il quale i dati pertinentisono trasferiti ai sensi della precedente lettera a),punto i) è stabilito dalla Commissione conforme-mente alla procedura di cui all'articolo 24, para-grafo 2.

CAPO IV

DEROGHE

Articolo 11

Gli Stati membri possono stabilire interruzioni e periodi diriposo minimi superiori o periodi di guida massimi inferiori aquelli fissati negli articoli da 6 a 9 per i trasporti su stradaeffettuati interamente sul loro territorio. Così facendo gli Statimembri tengono conto di pertinenti contratti collettivi o altriaccordi conclusi tra le parti sociali. Tuttavia le disposizioni delpresente regolamento rimangono applicabili ai conducentinell'ambito di operazioni di trasporto internazionale.

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Articolo 12

A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e perpoter raggiungere un punto di sosta appropriato, il condu-cente può derogare alle disposizioni degli articoli da 6 a 9 neilimiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone,del veicolo o del suo carico. Il conducente indica a mano sulfoglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, neltabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizioil motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nelmomento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato.

Articolo 13

1. Purché ciò non pregiudichi gli obiettivi indicati all'arti-colo 1, ogni Stato membro può concedere deroghe alledisposizioni degli articoli da 5 a 9 e subordinarle a condizioniindividuali, per il suo territorio o, con l'accordo degli Statiinteressati, per il territorio di altri Stati membri, applicabili aitrasporti effettuati impiegando:

a) veicoli di proprietà delle autorità pubbliche, o da questenoleggiati senza conducente, e destinate ad effettuareservizi di trasporto che non fanno concorrenza a impreseprivate di trasporto;

b) veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente daimprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o dipesca per trasporto di merci nell'ambito della lorospecifica attività professionale entro un raggio di 100km dal luogo ove ha sede l'impresa;

c) trattori agricoli e forestali utilizzati per attività agricole oforestali entro un raggio di 100 km dal luogo dove èbasata l'impresa che è proprietaria del veicolo o l'ha presoa noleggio o in leasing;

d) veicoli o una combinazione di veicoli di massa massimaautorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati:

— dai fornitori di servizi universali di cui all'articolo 2,paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre1997, concernente regole comuni per lo sviluppodel mercato interno dei servizi postali comunitari eil miglioramento della qualità del servizio (1) per laconsegna di spedizioni nell'ambito del serviziouniversale, oppure

— per trasporto di materiale o attrezzature utilizzatidal conducente nell'esercizio della sua professione.

Tali veicoli sono utilizzati solamente entro un raggio di50 km dal luogo ove è basata l'impresa e a condizioneche la guida del veicolo non costituisca l'attivitàprincipale del conducente;

e) veicoli operanti esclusivamente in isole di superficie nonsuperiore a 2 300 km2, che non siano collegate al restodel territorio nazionale mediante ponte, guado o galleriache consentano il passaggio di veicoli a motore;

f) veicoli elettrici o alimentati a gas liquido o naturale,adibiti al trasporto di merci e di massa massimaautorizzata, compresa quella dei rimorchi o dei semiri-morchi, non superiore a 7,5 tonnellate ed impiegati entroun raggio di 50 km dal luogo ove è basata l'impresa;

g) veicoli adibiti a scuola guida per l'ottenimento dellapatente di guida o dell'attestato di idoneità professionalee per il relativo esame, purché non utilizzati per iltrasporto di persone o di merci a fini di lucro;

h) veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, diprotezione contro le inondazioni, di manutenzione dellarete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione econtrollo della rete stradale, di nettezza urbana, deitelegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televi-sione e della rilevazione di emittenti e riceventi ditelevisione o radio;

i) veicoli da 10 a 17 posti utilizzati esclusivamente per iltrasporto di passeggeri senza fini commerciali;

j) veicoli speciali che trasportano materiale per circhi oparchi di divertimenti;

k) veicoli progettuali mobili dotati di attrezzature speciali,essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, perfini didattici;

l) veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e larestituzione alle medesime dei contenitori di latte o diprodotti lattieri destinati all'alimentazione animale;

m) veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori;

n) veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o dicarcasse non destinate al consumo umano;

o) veicoli impiegati esclusivamente su strade all'interno dicentri di smistamento quali porti, interporti e terminaliferroviari;

p) veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dallefattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati aimacelli locali, entro un raggio fino a 50 chilometri.

2. Gli Stati membri informano la Commissione dellederoghe concesse in base al paragrafo 1; la Commissioneprovvede a informarne gli altri Stati membri.

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(1) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimodal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003,pag. 1).

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3. A condizione di non pregiudicare gli obiettivi di cuiall'articolo 1 e di tutelare opportunamente i conducenti, unoStato membro, previa approvazione da parte della Commis-sione, può concedere sul suo territorio deroghe di importanzaminore al presente regolamento per i veicoli utilizzati in zoneprestabilite con una densità di popolazione inferiore a cinquepersone per chilometro quadrato, nei casi seguenti:

— servizi regolari nazionali di trasporto passeggeri, i cuiorari siano confermati dalle autorità (in tal caso possonoessere permesse unicamente le deroghe relative alleinterruzioni); e

— operazioni nazionali di trasporto merci su strada, perconto proprio o di altri, che non hanno impatto sulmercato unico e sono necessarie per mantenere alcunisettori dell'industria sul territorio interessato, ove ledisposizioni di deroga del presente regolamento impon-gono un raggio massimo di 100 km.

Il trasporto su strada ai fini di tale deroga può comprendere untransito ad una zona con una densità di popolazione pari osuperiore a 5 persone per chilometro quadrato per terminareo iniziare il viaggio. La natura e la portata di tali misuredevono essere proporzionate.

Articolo 14

1. Gli Stati membri, previa autorizzazione della Commis-sione, possono derogare all'applicazione delle disposizionidegli articoli da 6 a 9 per i trasporti effettuati in circostanzeeccezionali, purché la deroga non pregiudichi gli obiettiviindicati all'articolo 1.

2. In casi urgenti gli Stati membri possono concedere unaderoga temporanea, per un periodo non superiore a 30 giorni,notificandola immediatamente alla Commissione.

3. La Commissione informa gli altri Stati membri di ognideroga concessa in base al presente articolo.

Articolo 15

Per i conducenti dei veicoli di cui all'articolo 3, lettera a), gliStati membri provvedono all'adozione di regole nazionali che,nel disciplinare periodi di guida, interruzioni e periodi diriposo obbligatori, garantiscano un opportuno livello di tutela.

CAPO V

PROCEDURE DI CONTROLLO E SANZIONI

Articolo 16

1. Qualora non risulti installato nel veicolo l'apparecchio dicontrollo previsto dal regolamento (CEE) n. 3821/85, iparagrafi 2 e 3 del presente articolo si applicano:

a) ai servizi regolari passeggeri, in ambito nazionale; e

b) ai servizi regolari passeggeri, in ambito internazionale, icui capolinea si trovano a non più di 50 km in linead'aria dalla frontiera fra due Stati membri e cheeffettuano complessivamente un percorso non superiorea 100 km.

2. L'impresa di trasporto tiene un orario di servizio e unregistro di servizio dal quale debbono risultare, per ciascunconducente, nome, sede di assegnazione nonché l'orarioprestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delleinterruzioni e della disponibilità.

Ogni conducente addetto ad un servizio di cui al paragrafo 1 èmunito di un estratto del registro di servizio e di una copiadell'orario di servizio.

3. Il registro di servizio:

a) contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2, per unperiodo che comprende almeno i 28 giorni precedenti;tali indicazioni sono aggiornate ad intervalli regolari diun mese al massimo;

b) è firmato dal titolare dell'impresa di trasporto o da unsuo delegato;

c) è conservato dall'impresa di trasporto per un anno dallascadenza del periodo cui si riferisce; su richiestadell'interessato l'impresa dà al conducente un estrattodel registro di servizio; ed

d) è presentato e consegnato su richiesta di un addettoautorizzato.

Articolo 17

1. Per permettere alla Commissione di elaborare unarelazione biennale sull'attuazione da parte degli Stati membridel presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 3821/85,nonché sull'evoluzione dei settori considerati, gli Stati membricomunicano alla Commissione le necessarie informazioni,utilizzando il formulario tipo stabilito dalla decisione 93/173/CEE (1).

2. Le informazioni devono essere trasmesse alla Commis-sione entro il 30 settembre dell'anno successivo al biennio cuila relazione si riferisce.

3. Detta relazione indica in che misura si sia fatto ricorso alledisposizioni di deroga di cui all'articolo 13.

4. La Commissione trasmette la relazione al Consiglio e alParlamento europeo entro tredici mesi dalla scadenza delbiennio cui questa si riferisce.

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(1) GU L 72 del 25.3.1993, pag. 33.

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Articolo 18

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie all'attua-zione del presente regolamento.

Articolo 19

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili incaso di infrazione delle disposizioni del presente regolamentoe del regolamento (CEE) n. 3821/85 e adottano i provvedi-menti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzionidevono essere effettive, proporzionate, dissuasive e nondiscriminatorie. Nessuna infrazione del presente regolamentoe del regolamento (CEE) n. 3821/85 è soggetta a più d'unasanzione o procedura. Gli Stati membri notificano allaCommissione tali provvedimenti e le disposizioni in materiadi sanzioni entro la data di cui all'articolo 29, secondocomma. La Commissione ne informa gli Stati membri.

2. Uno Stato membro autorizza le autorità competenti ainfliggere una sanzione a un'impresa e/o un conducente perun'infrazione al presente regolamento rilevata sul suoterritorio e per la quale non sia già stata imposta unasanzione, anche qualora detta infrazione sia stata commessasul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.

In via eccezionale, allorquando viene constatata un'infrazione:

— che non è stata commessa sul territorio dello Statomembro interessato, e

— che è stata commessa da un'impresa stabilita o da unconducente la cui sede di lavoro è situata in un altro Statomembro o in un paese terzo,

fino al 1o gennaio 2009 uno Stato membro, anziché imporreuna sanzione, può notificare l'infrazione all'autorità compe-tente dello Stato membro o del paese terzo in cui l'impresa èstabilita o il conducente ha la sua sede di lavoro.

3. Allorché uno Stato membro avvia procedimenti o infliggeuna sanzione per una particolare infrazione, esso fornisce periscritto al conducente le debite prove.

4. Gli Stati membri provvedono affinché un sistema disanzioni proporzionate, che possono includere sanzionipecuniarie, si applichi nei casi di inosservanza del presenteregolamento o del regolamento (CEE) n. 3821/85 da partedelle imprese o dei caricatori, spedizionieri, operatori turistici,capifila, subappaltatori e agenzie di collocamento conducentiad esse associati.

Articolo 20

1. Il conducente conserva le prove fornite da uno Statomembro relative a sanzioni o all'avvio di procedimenti per unperiodo di tempo sufficiente ad evitare che la medesimainfrazione del presente regolamento sia soggetta ad unsecondo procedimento o sanzione conformemente alledisposizioni del presente regolamento.

2. Il conducente presenta le prove di cui al paragrafo 1 surichiesta.

3. Il conducente che presti la propria attività presso diverseimprese di trasporto è tenuto a fornire a ciascuna di esse leinformazioni necessarie per garantire il rispetto delledisposizioni del capo II.

Articolo 21

Per affrontare i casi in cui uno Stato membro ritenga che vi siastata una violazione del presente regolamento tale da poterchiaramente compromettere la sicurezza stradale, lo Statomembro dà potere all'autorità competente di procedere alfermo del veicolo in questione fino alla rimozione della causadella violazione. Gli Stati membri possono obbligare ilconducente ad osservare un periodo di riposo giornaliero.Gli Stati membri, se del caso, possono inoltre ritirare,sospendere o limitare la licenza dell'impresa qualora essa siastabilita nello Stato membro in questione o ritirare,sospendere o limitare la patente di guida del conducente. LaCommissione, deliberando secondo la procedura di cuiall'articolo 24, paragrafo 2, sviluppa orientamenti volti apromuovere un'applicazione armonizzata delle disposizionidel presente articolo.

Articolo 22

1. Gli Stati membri si accordano assistenza reciproca ai finidell'applicazione del presente regolamento e del relativocontrollo.

2. Le competenti autorità degli Stati membri si comunicanoperiodicamente le informazioni disponibili concernenti:

a) le violazioni delle disposizioni del capo II commesse danon residenti e le eventuali sanzioni applicate;

b) eventuali sanzioni applicate da uno Stato membro aipropri residenti per tale genere di violazioni commesse inaltri Stati membri.

3. Gli Stati membri inviano periodicamente informazionipertinenti sull'interpretazione e l'applicazione, a livellonazionale, delle disposizioni del presente regolamento allaCommissione, che mette tali informazioni a disposizione deglialtri Stati membri in forma elettronica.

4. La Commissione facilita il dialogo tra gli Stati membri inmateria di interpretazione e applicazione nazionali delpresente regolamento per il tramite del comitato di cuiall'articolo 24, paragrafo 1.

Articolo 23

La Comunità intraprende con i paesi terzi i negoziati cherisultassero necessari per l'applicazione del presente regola-mento.

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Articolo 24

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito a normadell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, siapplicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE,tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 25

1. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa,la Commissione:

a) procede all'esame dei casi in cui sussistono differenzenelle modalità di attuazione ed esecuzione delledisposizioni del presente regolamento, in particolare suiperiodi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo;

b) chiarisce le disposizioni del presente regolamento al finedi favorire un approccio comune.

2. Riguardo ai casi di cui al paragrafo 1 la Commissioneadotta una decisione in merito ad un approccio raccoman-dato, in applicazione della procedura di cui all'articolo 24,paragrafo 2. Essa comunica la propria decisione al Parlamentoeuropeo, al Consiglio e agli Stati membri.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Il regolamento (CEE) n. 3821/85 è modificato come segue:

1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Ai fini del presente regolamento vengono applicate ledefinizioni figuranti all'articolo 4 del regolamento (CE)n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcunedisposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti sustrada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE)n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 (*).

(*) GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.»

2) All'articolo 3, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti daiseguenti:

«1. L'apparecchio di controllo è montato e utilizzato suiveicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o dimerci ed immatricolati in uno Stato membro, adeccezione dei veicoli elencati all'articolo 3 del regola-mento (CE) n. 561/2006. I veicoli di cui all'articolo 16,paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 e i veicoliche erano stati esonerati dal campo di applicazione del

regolamento (CEE) n. 3820/85 ma che non lo sono più aisensi del regolamento (CE) n. 561/2006 dispongono diun periodo fino al 31 dicembre 2007 per conformarsi atale requisito.

2. Gli Stati membri possono esonerare i veicoli di cuiall'articolo 13, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE)n. 561/2006 dall'applicazione del presente regolamento.

3. Previa autorizzazione della Commissione, gli Statimembri possono esonerare dall'applicazione del presenteregolamento i veicoli utilizzati per le operazioni ditrasporto di cui all'articolo 14 del regolamento (CE)n. 561/2006.»

3) All'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'impresa conserva i fogli di registrazione e itabulati, ogniqualvolta siano stati predisposti i tabulatiper conformarsi all'articolo 15, paragrafo 1, in ordinecronologico e in forma leggibile per un periodo dialmeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilasciauna copia ai conducenti interessati che ne faccianorichiesta. L'impresa fornisce altresì copie dei dati scaricatidalle carte del conducente ai conducenti interessati che lerichiedono e gli stampati di dette copie. I fogli, i tabulati ei dati scaricati sono esibiti o consegnati a richiesta degliagenti incaricati del controllo.»

4) L'articolo 15 è modificato come segue:

— Al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Ove la carta del conducente sia danneggiata, nonfunzioni correttamente o non sia in possesso delconducente, quest'ultimo deve:

a) all'inizio del viaggio, stampare le indicazionidel veicolo guidato dal conducente, inserendosu tale tabulato:

i) informazioni che consentono di identifi-care il conducente (nome, numero dellacarta del conducente o della patente diguida), compresa la firma;

ii) i periodi di cui al paragrafo 3, secondotrattino, lettere b), c) e d).

b) al termine del viaggio, stampare le informa-zioni relative ai periodi di tempo registratidall'apparecchio di controllo, registrare iperiodi di altre mansioni, disponibilità e riposorispetto al tabulato predisposto all'inizio delviaggio, se non registrati dal tachigrafo, eriportare su tale documento gli elementi checonsentano di identificare il conducente(nome, numero della carta del conducente odella patente di guida), compresa la firma delconducente.»

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— Al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dalseguente:

«Quando i conducenti si allontanano dal veicolo enon sono pertanto in grado di utilizzare l'apparec-chio di controllo montato sul veicolo stesso, iperiodi di tempi di cui al paragrafo 3, secondotrattino, lettere b), c) e d), devono:

a) se il veicolo è munito di apparecchio dicontrollo in conformità dell'allegato I, essereinseriti sul foglio di registrazione, a mano omediante registrazione automatica o in altromodo, in maniera leggibile ed evitandol'insudiciamento del foglio; oppure

b) se il veicolo è munito di apparecchio dicontrollo in conformità dell'allegato IB, essereinseriti sulla carta del conducente grazie aldispositivo di inserimento dati manuale del-l'apparecchio di controllo.

Se vi è più di un conducente a bordo del veicolomunito di apparecchio di controllo in conformitàdell'allegato IB, essi provvedono a inserire le lorocarte di conducente nella fessura giusta deltachigrafo.»

— Al paragrafo 3, le lettere b) e c) sono sostituite dalleseguenti:

«b) “altre mansioni”, ossia attività diverse dallaguida, secondo la definizione di cui all'arti-colo 3, lettera a), della direttiva 2002/15/CE delParlamento europeo e del Consiglio,dell'11 marzo 2002, concernente l'organizza-zione dell'orario di lavoro delle persone cheeffettuano operazioni mobili di autotrasporto(*), ed anche altre attività per lo stesso o unaltro datore di lavoro, all'interno o al di fuoridel settore dei trasporti, devono essere regi-

strate sotto il simbolo .

c) “i tempi di disponibilità” secondo la defini-zione di cui all'articolo 3, lettera b), delladirettiva 2002/15/CE devono essere anch'essi

registrati sotto tale simbolo .

(*) GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35.»

— Il paragrafo 4 è abrogato.

— Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. a) Il conducente, quando guida un veicolomunito di un apparecchio di controllo conformeall'allegato I, deve essere in grado di presentare, surichiesta degli addetti ai controlli:

i) i fogli di registrazione della settimana in corsoe quelli utilizzati dal conducente stesso neiquindici giorni precedenti,

ii) la carta del conducente se è titolare di unasiffatta carta, e

iii) ogni registrazione manuale e tabulato fattinella settimana in corso e nei quindici giorniprecedenti, come richiesto dal presente rego-lamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006.

Tuttavia, dopo il 1o gennaio 2008, i periodi ditempo di cui ai punti i) e iii) comprenderanno lagiornata in corso e i ventotto giorni precedenti.

b) Il conducente, quando guida un veicolomunito di un apparecchio di controllo conformeall'allegato IB, deve essere in grado di presentare, surichiesta degli addetti ai controlli:

i) la carta di conducente di cui è titolare,

ii) ogni registrazione manuale e tabulato fattidurante la settimana in corso e nei quindicigiorni precedenti, come stabilito dal presenteregolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006, e

iii) i fogli di registrazione corrispondenti allostesso periodo di cui al precedente commanel caso in cui in tale periodo abbia guidato unveicolo munito di un apparecchio di controlloconforme all'allegato I.

Tuttavia, dopo il 1o gennaio 2008, i periodi ditempo di cui al punto ii) comprenderanno lagiornata in corso e i ventotto giorni precedenti.

c) Un agente abilitato al controllo può verificareil rispetto del regolamento (CE) n. 561/2006attraverso l'esame dei fogli di registrazione, dei dativisualizzati o stampati che sono stati registratidall'apparecchio di controllo o tramite la carta delconducente o, in assenza di essi, attraverso l'esamedi qualsiasi altro documento probante che permettadi giustificare l'inosservanza di una delle disposi-zioni quali quelle di cui all'articolo 16, paragrafi 2e 3.»

Articolo 27

Il regolamento (CE) n. 2135/98 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dallaseguente:

«1. a) Dal ventesimo giorno successivo alla pub-blicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 delParlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioniin materia sociale nel settore dei trasporti su strada e chemodifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e(CE) n. 2135/98 (*), i veicoli immessi in circolazione perla prima volta dovranno essere muniti di un apparecchiodi controllo conforme alle disposizioni di cuiall'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85.

(*) GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.»;

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2. All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie perpoter rilasciare le carte del conducente entro il ventesimogiorno dopo il giorno di pubblicazione del regolamento(CE) n. 561/2006.»

Articolo 28

Il regolamento (CEE) n. 3820/85 è abrogato e sostituito dalpresente regolamento.

Ciò nondimeno, i paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 5 delregolamento (CEE) n. 3820/85 continuano ad essere diapplicazione sino alle date stabilite dall'articolo 15, paragrafo 1,della direttiva 2003/59/CE.

Articolo 29

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2007, adeccezione dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo 26,paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 27, che entrano in vigore il1o maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile inciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 15 marzo 2006.

Per il Parlamento europeoIl presidente

J.BORRELL FONTELLES

Per il ConsiglioIl presidenteH. WINKLER

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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreto 31 marzo 2006

Modalita' di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafodigitale introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98.

Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2006

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3820/85 del 20 dicembre 1985 delConsiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni inmateria sociale nel settore dei trasporti su strada;

Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 delConsiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore deitrasporti su strada;

Visto il regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 delConsiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 del20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settoredei trasporti su strada ed introduce il nuovo apparato digitale;

Vista la direttiva n. 88/599/CEE concernente l'applicazione delregolamento (CEE) n. 3820/85 e del regolamento (CEE) n. 3821/85;

Visto il regolamento (CE) n. 1360/02 del 13 giugno 2002 dellaCommissione che adegua al progresso tecnico il regolamento (CEE) n.3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore deitrasporti su strada;

Visto il decreto 12 luglio 1995 del Ministero dei trasporti e dellanavigazione, emanato di concerto con il Ministero dell'interno ed'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, inattuazione della direttiva del Consiglio 23 novembre 1988, n.88/599/CEE, sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione delregolamento (CEE) n. 3820/85 e del regolamento (CEE) n. 3821/85, cheindividua nel Ministero del lavoro e delle politiche socialil'autorita' competente ad effettuare i controlli nei locali delleimprese di autotrasporto sull'osservanza dell'orario di lavoro alfine della tutela psicofisica del lavoratore;

Visto il decreto 31 ottobre 2003, n. 361 del Ministero delleattivita' produttive, emanato di concerto con il Ministerodell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed ilMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, contenentedisposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consigliodel 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore deitrasporti su strada;

Visto il decreto del 23 giugno 2005 del Ministero delle attivita'produttive, emanato di concerto con il Ministero dell'interno, ilMinistero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle

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infrastrutture e dei trasporti, relativo alle modalita' per ilrilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro, aisensi dell'art. 3, comma 8, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003,n. 361;

Decreta:

Art. 1.Obbligo di trasferimento e di conservazione dei dati dell'apparecchio di

controllo da parte delle imprese di trasporto

Le imprese di trasporto sono tenute a custodire i dischitachigrafici per il periodo previsto dalla vigente normativa al finedi consentire al personale ispettivo di effettuare i relativicontrolli. L'operazione di trasferimento dei dati dai tachigrafidigitali e dalle carte conducente, secondo le modalita' previstedall'allegato 1B del regolamento (CE) n. 1360/2002, deve essereeseguita dalle imprese di trasporto al fine di consentire alpersonale ispettivo di effettuare i relativi controlli. I titolaridelle imprese di trasporto sono responsabili, anche per gli automezziche hanno preso in locazione, del trasferimento e della conservazionein sicurezza dei dati, su un supporto dati esterno che ne garantiscal'inalterabilita' e la conservazione nel tempo, avendo cura dipredisporre almeno un'ulteriore copia di salvataggio.

I dati devono essere conservati in un luogo sicuro, accessibilesolo alle persone autorizzate e devono essere resi disponibili,presso la sede dell'impresa, all'autorita' di controllo.

I dati trasferiti devono essere provvisti di firma elettronica,come previsto dall'allegato 1/B del regolamento (CE ) n. 1360/2002.

In particolare, i dati giornalieri provenienti dall'apparecchio dicontrollo digitale devono essere trasferiti entro e non oltre tremesi; quelli relativi alle carte dei conducenti devono esseretrasferiti entro e non oltre tre settimane.

Le suddette operazioni devono essere eseguite anche nei seguenticasi:

1) dal tachigrafo digitale immediatamente prima della cessionedel veicolo ad altra impresa, in caso di sostituzione di apparecchionon perfettamente funzionante, ovvero su richiesta dell'autorita' dicontrollo;

2) dalla carta conducente immediatamente prima che il conducentelasci l'impresa di trasporto, prima della scadenza della carta,ovvero su richiesta dell'autorita' di controllo.

L'impresa di trasporto deve conservare, per il periodo previstodalla normativa vigente, tutte le registrazioni relative ai suddettidati.

Art. 2.Obblighi del datore di lavoro e dei conducenti

Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare il lavoratore dellavigente disciplina in materia di orario di lavoro nonche' deicontratti collettivi e di tutte le condizioni applicabili al rapportodi lavoro.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di controllare che il lavoratorerispetti i periodi di guida e di riposo secondo quanto previsto dallevigenti disposizioni comunitarie, di istruire il conducente circa ilfunzionamento dell'apparecchio di controllo e di vigilare sul

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corretto uso dello stesso.I conducenti sono tenuti al rispetto dei periodi di guida e di

riposo previsti dalla normativa comunitaria e al corretto usodell'apparecchio di controllo e della carta del conducente qualora ilveicolo sia dotato di tachigrafo digitale.

Roma, 31 marzo 2006

Il Ministro: Maroni

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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2007

relativo ad un modulo in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

[notificata con il numero C(2007) 1470]

(2007/230/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’appli-cazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85del Consiglio, relativi a disposizioni in materia sociale nel set-tore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEEdel Consiglio (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 2006/22/CE, la Commissionedeve elaborare un modulo in formato elettronico e stam-pabile da utilizzare in caso di assenza per malattia o ferieannuali di un conducente oppure quando il conducenteabbia guidato un altro veicolo escluso dal campo di ap-plicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006,relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni socialinel settore del trasporto stradale e che modifica i rego-lamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n.2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 delConsiglio (2).

(2) Le misure contemplate dalla presente decisione sono con-formi al parere del Comitato istituito dall’articolo 18,paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Con-siglio (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il modulo di cui all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva2006/22/CE è riportato nell’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2007.

Per la CommissioneJacques BARROT

Vicepresidente

ITL 99/14 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14.4.2007

(1) GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35.(2) GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1.

(3) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8. Regolamento modificato daultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del20.12.2006, pag. 1).

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ALLEGATO

IT14.4.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 99/15

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note

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Finito di stampare nel mese di settembre 2007presso la Tipografia Commerciale Cooperativa - Mantova

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