Il rischio idrogeologico, altalena tra pianificazione ed emergenza
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“Difesa del Suolo e Valorizzazione delle Aree Montane: prevenzione del rischio idrogeologico e cooperazione istituzionale per un territorio fragile”
Urbino, 18 dicembre 2009
“Difesa del Suolo e Valorizzazione delle Aree Montane: prevenzione del rischio idrogeologico e cooperazione istituzionale per un territorio fragile”
Urbino, 18 dicembre 2009
Legge 18 maggio 1989, n. 183“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo”
art. 1 – “La presente legge ha per scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per
gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.”
…“Le disposizioni della presente legge costituiscono norme
fondamentali di riforma economico - sociale della Repubblica nonché principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.”
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Legge 183/89, art. 3 - obiettivi volti a “tutele” e a “razionalizzazioni”:
beni fisici in senso stretto;
funzioni (es. polizia idraulica),
discipline (le regolamentazioni)
processi (coordinamento tra strumenti di pianificazione,
organizzazione della leale collaborazione interistituzionale per il
conseguimento degli obiettivi generali).
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LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183 – LEGGE QUADRO DIFESA DEL SUOLO17. Valore, finalità e contenuti del piano di bacino1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.3. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'articolo 3 ed, in particolare, contiene:d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi; i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti; m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici; s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto.
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D. L. n. 180/1998 (cd “Decreto Sarno”) convertito con legge n. 267/1998
prevede
- piani Straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto;
- individuazione e perimetrazione aree a rischio idrogeologico molto elevato per persone, infrastrutture, patrimonio ambientale e culturale;
- misure di salvaguardia;- programma interventi di messa in sicurezza
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Regione Marche: Del. Amm.va Consiglio Regionale 29 febbraio 2000,n. 300 (misure di salvaguardia e mandato alla Giunta di individuare le aree a rischio più elevato)
Del. Giunta Regionale 11 dicembre 2000, n. 2701(atto di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio più elevato)
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D.L. n. 279/2000 (cd Decreto “Soverato”) convertito con legge n. 365/2000
“Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone
colpite da calamità naturali”.
-entro il 30 giugno 2001: Piano Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI)
con contenuti art. 17 legge 183/1989
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Decreto “Soverato” – D.L. n. 279/2000 convertito con legge n. 365/2000
AUTORITA’ BACINO REGIONALE MARCHE Delibera Comitato Istituzionale n. 15 del 28
giugno 2001 – Adozione PAI
con i contenuti dell’art. 17 della legge n. 183/1989 (ripresi dalla L. R. n. 13/1999)
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“Piani Straordinari” (delegati alle Regioni dalla L.
267/1998): sostanzialmente finalizzati ad evitare
catastrofi analoghe a quella di Sarno;
in genere sono sviluppati su tre direttrici:
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I - PIANO STRAORDINARIO: RIDUZIONE DEL RISCHIO PIÙ ELEVATO ( L. 267/1998 -cd. Sarno)
Obiettivi Elemento di criticità Azione
1 Individuare le sole aree a rischio idrogeologico più alto (le aree definite R4)
Aree su cui il rapporto tra la pericolosità del dissesto in atto e l’esposizione attuale ad esso soggetta (patrimonio edilizio, infrastrutture, ed in genere i beni di interesse collettivo) potessero comportare in caso di evento il rischio di perdita di vite umane e la distruzione/danneggiamento grave dei beni stessi
Reperimento di documentazione comunque disponibile (DPCM 29.09.1998) – segnalazioni – sopralluoghi – valutazioni indirette – Cartografazione in scala adeguata
2 Limitare l’aggravamento del rischio attuale su tali aree
Necessità di non aggravare ulteriormente il l’esposizione, cioè l’incremento di costruzioni o di carico antropico, rispetto a quella già esistente sulle aree più pericolose
Introduzione di normative con forti limitazioni alla edificazione (in genere conformi agli indirizzi del DPCM 29.09.1998), e con procedimenti di valutazione tecnica anche per interventi minori (es. ristrutturazioni con cambi di destinazione d’uso)
3 Ridurre o rimuovere le condizioni di rischio più alto
Stima dei fabbisogni superiore alla disponibilità di risorse programmate dallo Stato per le Regioni
Graduatoria di riferimento per la assegnazione dei finanziamenti da destinare ad interventi di riduzione del rischio attuale
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La Regione Marche ha ottemperato per tutto il proprio territorio alle
disposizioni delle leggi emergenziali:
CON LA DELIBERA N. 300/2000 IL CONSIGLIO REGIONALE HA
APPROVATO IL PIANO STRAORDINARIO EX LEGGE n. 267/1998
(SARNO);
CON VARIE DELIBERE TRA IL 2004 E IL 2008 IL CONSIGLIO HA
APPROVATO I PAI DI COMPETENZA REGIONALE EX LEGGE n. 365/2000
(SOVERATO),
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Con le leggi 267/1998 e 365/2000 sono stati
ridefiniti gli originari obiettivi, principi e metodi
della pianificazione di bacino ed è stata
accelerata l’elaborazione di atti ad alta valenza
normativa da applicare sul territorio delle
Regioni e delle Autorità di Bacino istituite ai
sensi della L. 183/1989.
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In continuità con i “Piani Straordinari” ex L. 267/98,
ma con ottica più marcatamente rivolta alla L.
183/1989, i PAI hanno affrontato più estesamente
anche il tema della prevenzione:
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II - PIANO STRALCIO DI BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)
Obiettivi Elemento di criticità Azione
1 Individuare e perimetrare tutte le aree a pericolosità idrogeologica (P1 > P4)
Acquisizione di una grande quantità di informazioni (di fonte pubblica ed ufficiale), e necessità di una successiva omogeneizzazione (analisi eseguite in tempi diversi, con modalità e metodologie non codificate, e per scopi di vario tipo)
Classificazione dei fenomeni in livelli di pericolosità:
- rischio idraulico: base storico-geomorfologica (pericolosità unica, da considerarsi P3 – P4);
- rischio gravitativo: pericolosità da P1 a P4 in relazione a tipologia e attività dichiarati dalle fonti
2 Associare a ciascun perimetro un livello di rischio (R1 > R4)
L’attribuzione del livello di rischio alle aree pericolose può risultare eccessivamente soggettiva; con eccezione al principio generale (il livello di rischio è maggiore al crescere dell’esposizione), alla tipologia del “crollo” e della “colata” (P4) è associato di norma un livello di rischio R4, anche con esposizione non particolarmente elevata
Aggiornamento della graduatoria di riferimento per la assegnazione dei finanziamenti da destinare ad interventi di riduzione del rischio attuale, alla luce degli interventi in corso (anche attuativi di altre tipologie di finanziamento)
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3 Limitare l’aggravamento dello stato attuale sia di pericolosità sia di rischio
Prevenzione di: -innesco di nuove pericolosità in aree esenti, e di ulteriormente incremento dello stato di pericolosità ove censito;
- incremento dell’esposizione sulle aree più pericolose
Introduzione di normative coerenti con la L. 183 (artt. 3 e 17) e con le norme di settore statali e regionali
- norme di vincolo (urbanistica e aree del demanio idrico fluviale);
- indirizzi (agricoltura e ambiente)
4 Programmare azioni di riduzione o mitigazione del rischio e della pericolosità
a. fabbisogno molto elevato per le azioni ulteriori alla difesa dal rischio più alto (manutenzioni fluviali ordinarie periodiche, monitoraggi, manutenzioni di opere realizzate, acquisizione aree per opere, incentivi)
b. gestione previsioni urbanistiche nelle aree interferenti con le aree PAI
- modifica (art. 19) di perimetri, o dei livelli di pericolosità e di rischio, a seguito di studi, analisi e monitoraggi, o di interventi anche di soggetti privati;
- procedura di “mitigazione del rischio” a perimetrazione e livelli invariati, mediante procedimento (art. 23) cui possono partecipare anche i privati
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“Piano Straordinario”: la classificazione di un
unico livello di rischio poteva essere percepita
come opportunità:
R4 = finanziamenti
(certi e predeterminati)
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“PAI”: la classificazione in livelli di pericolosità” induce una diversa percezione dello strumento di Piano:
P 3/P4 = vincoli
la prevenzione si sviluppa mediante norme ordinarie e non temporanee,
ma
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Evoluzione di prospettiva:
dalla “riduzione”
alla “prevenzione”
del rischio idrogeologico
diversa modalità di ricerca di condivisione con portatori
di interessi diffusi spesso contrastanti o alternativi tra
loro (operatori del settore produttivo, categorie
professionali, associazioni ambientaliste) e con le
autonomie locali.
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incertezza sull’entità degli stanziamenti,
riduzione degli stanziamenti
modifica delle modalità di assegnazione
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I FINANZIAMENTII FINANZIAMENTI
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Legge 183/1989 – art. 31. Schemi previsionali e programmatici … le Autorità dei bacini di rilievo nazionale … e le regioni elaborano e adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento (18/b).2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:a) ………………….…..; b) ………………………; c) gli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorità in base ai criteri integrati dell'incolumità delle popolazioni e del danno incombente nonché dell'organica sistemazione; d) le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi; e) i fabbisogni finanziari.
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4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno.
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LEGGE 31 luglio 2002, n.179Disposizioni in materia ambientale.
- ART. 16.(Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico).
1. Per le finalita' di difesa del suolo nelle aree a rischio
idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.
267, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro dell' ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati,
definisce ed attiva programmi di interventi urgenti per il
riassetto territoriale delle aree medesime per le quali viene
dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
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DECRETO MINISTRO AMBIENTE 1081/2007VISTO …..VISTO …..VISTA la legge 31 luglio 2002, n. 179 … ed in particolare l’art. 16 …VISTO il comma 432 dell’art. 1 della legge Finanziaria 2006 … attiva
programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico;
VISTO Protocollo d’Intesa Ministero Regione Toscana per Arno;VISTO Protocollo d’Intesa Ministero Regione Lazio per Tevere;VISTO Protocollo d’Intesa Ministero Regione Marche per ASSI
VALLIVI SISTEMA TERRITORIALE MONTANO;DECRETA
- È definito ed attivato il … piano strategico Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico per complessivi Euro …
- ….- Le aree oggetto d’intervento, ove già non lo siano, dovranno
essere comprese nei Piani stralcio per l’assetto idrogeologico in corso di predisposizione, predisposti, adottati o vigenti.
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Stime di fabbisogno finanziario:
nel PAI Marche, con riferimento ad entrambe le tipologie di
rischio (idraulico e gravitativo) il fabbisogno preliminare per
gli interventi è stato stimato considerando i costi relativi non
solo agli interventi per le aree con rischio più elevato, ma
anche alle tipologie di intervento volte alla prevenzione e al
“restauro” delle naturalità:
-manutenzioni,
-monitoraggi,
- azioni diffuse sui versanti e sul reticolo idrografico minore,
- incentivi per rilocalizzazioni,
-acquisizione delle aree da utilizzare per la realizzazione di
opere strutturali di difesa del suolo.
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FILONI DI FINANZIAMENTO ANNI 1989 - 2001:
-SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI EX LEGGE 183/89-ART. 31;
-LEGGE 267/1998 (PIANI STRALCIO)
-DPR 331/2001 (PROGETTI STRATEGICI)
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FILONI DI FINANZIAMENTO 2001/2008:
- LEGGE 179/2002 (ULTERIORI PIANI STRALCIO TIPO 267/1998)
- APQ STATO REGIONI (CIPE 17/2004, 35/2005, 3/2006)
- PIANI STRATEGICI NAZIONALI (D. MATTM 632/2006, 1081/2007, 856/2008
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FILONI DI FINANZIAMENTO STATALI 2009:
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FILONI DI FINANZIAMENTO REGIONALI 2007-2008-2009:
CA. EURO 3.000.000 PER AREE COMUNITA’ MONTANE
CA. EURO 630.000PER DELOCALIZZAZIONI
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LEGGE FINANZIARIA DELLO STATO PER L’ANNO 2010230. Le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, di cui all’art. 18, c. 1, del dl 29.11.2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.01. 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono destinate ai …
piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico
individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le autorità di bacino di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche tramite …
accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale a valere sull’assegnazione di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale.
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Grazie per l’attenzione