“IL RISCHIO DA VIBRAZIONI” Aspetti normativi e legislativi ... · “IL RISCHIO DA...
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Seminario
“IL RISCHIO DA VIBRAZIONI”
Prof. Dott. Enrico Marchetti INAIL [email protected] - [email protected]
Aspetti normativi e legislativi nella valutazione del rischio
da vibrazioni meccaniche alla luce del D. Lgs. 81/08
Venerdì 25 novembre 2016
IL DECRETOLEGISLATIVO 81/08
Il Decreto comprende il recepimento della Direttiva Europea 2002/44/CE al
Titolo VIII Capo III
Titola:“Protezione dei lavoratori dai rischi diesposizione a vibrazioni “
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il presente decreto legislativo prescrive lemisure per la tutela della salute e dellasicurezza dei lavoratori che sono espostio possono essere esposti a rischiderivanti da vibrazioni meccaniche.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Per le forze armate e di polizia siapplica tenendo conto particolariesigenze connesse al servizioespletato .
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COSA SONO LE VIBRAZIONI MECCANICHE CHE CI
INTERESSANO?
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MANO – BRACCIO
CORPO INTERO
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che,se trasmesse al sistema mano-braccionell'uomo, comportano un rischio per lasalute e la sicurezza dei lavoratori, inparticolare disturbi vascolari,osteoarticolari, neurologici o muscolari
MANO BRACCIO
DEFINIZIONI
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vibrazioni trasmesse al corpo intero: levibrazioni meccaniche che, setrasmesse al corpo intero, comportanorischi per la salute e la sicurezza deilavoratori, in particolare lombalgie etraumi del rachide
CORPO INTERO
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LIMITI
Per le vibrazioni trasmesse al sistemamano-braccio il valore limite diesposizione giornaliero, normalizzato aun periodo di riferimento di 8 ore, e'fissato a 5 m/s2; il valore d'azionegiornaliero, sempre normalizzato a 8ore, che fa scattare l'azione e' fissato a2,5 m/s2. Per brevi periodi si puòarrivare a 20 m/s2.
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Per le vibrazioni trasmesse al corpointero il valore limite di esposizionegiornaliero, normalizzato a un periodo diriferimento di 8 ore, e' fissato am/s2; il valore d'azione giornaliero,sempre riferito a 8 ore, e' fissato am/s2. Per brevi periodi può essereraggiunto il valore di 1,5 m/s2.
1,0
0,5
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Il Datore di Lavoro deve valutare i rischida esposizione a vibrazioni e lo può faremediante banche dati dell'INAIL (exISPESL) o delle regioni Questaoperazione va distinta dallamisurazione, che richiede l'impiego diattrezzature specifiche e di unametodologia appropriata e che restacomunque il metodo di riferimento .
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Per effettuare le misure si deve avvaleredi quanto specificato nell’allegatotecnico XXXV (parte A mano-braccio,parte B corpo intero).
Questi sono, sostanzialmente, le normetecniche UNI EN ISO 5349 per il mano-braccio e ISO 2631 per il corpo intero.Per la navigazione marittima si prendonoin considerazione solo le frequenzesuperiori ad 1 Hz.
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La valutazione e la misurazione di cui alcomma 1 devono essere programmateed effettuate a intervalli idonei sullabase di quanto emerso dallavalutazione del rischio da personaleadeguatamente qualificato nell'ambitodel servizio di prevenzione eprotezione, e i relativi risultati devonoessere riportati nel documento divalutazione dei rischi.
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In base alla valutazione dei rischi dicui all'articolo 4, quando sono superati ivalori d'azione, il datore di lavoroelabora e applica un programma dimisure tecniche o organizzative, volte aridurre al minimo l'esposizione e irischi che ne conseguono.
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I lavoratori esposti a rischi derivanti davibrazioni meccaniche sul luogo dilavoro ricevano informazioni e unaformazione adeguata sulla base dellavalutazione dei rischi di cuiall'articolo 28.
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I lavoratori esposti a livelli di vibrazionisuperiori ai valori d'azione sonosottoposti alla sorveglianza sanitaria.
La sorveglianza viene effettuataperiodicamente, di norma una voltal'anno o con periodicità diversa decisadal medico competente con adeguatamotivazione.
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DEROGHENei settori della navigazione marittima eaerea, il datore di lavoro, in circostanzedebitamente giustificate, può richiederela deroga, limitatamente al rispetto deivalori limite di esposizione per il corpointero qualora, tenuto conto della tecnicae delle caratteristiche specifiche deiluoghi di lavoro, non sia possibilerispettare tale valore limite nonostante lemisure tecniche e organizzative messe inatto.
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Nel caso di attività lavorative in cui l'esposizione diun lavoratore alle vibrazioni meccaniche e'abitualmente inferiore ai valori di azione, mavaria sensibilmente da un momento all'altro e puòoccasionalmente superare il valore limite diesposizione, il datore di lavoro può richiedere laderoga al rispetto dei valori limite a condizione cheil valore medio dell'esposizione calcolata su unperiodo di 40 ore sia inferiore al valore limite diesposizione e si dimostri, con elementi probanti,che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui e'sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelliderivanti da un livello di esposizionecorrispondente al valore limite.
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SANZIONI
Sono sanzionati solo il Datore di Lavoro ed il Medico Competente.
Non ci sono sanzioni a carico del misuratore !!!
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NORMATIVA TECNICA
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UNI EN ISO 5349 – 1(2004)
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La presente norma specifica i requisitigenerali per la misurazione e laregistrazione dell'esposizione allevibrazioni trasmesse alla mano su tre assiortogonali.Essa definisce una ponderazione infrequenza … per consentire un confrontouniforme delle misurazioni. I valoriottenuti possono essere utilizzati perprevedere effetti avversi della vibrazionetrasmessa alla mano nell'intervallo difrequenza da 8 Hz a 1000 Hz.
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La presente parte della ISO 5349 èapplicabile a vibrazioni periodiche e avibrazioni casuali o non periodiche.Provvisoriamente, la presente partedella ISO 5349 è inoltre applicabile allevibrazioni di tipo impattivo ripetitivo.
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Il metodo specificato nella 5349 tieneconto dei seguenti fattori che influenzanogli effetti dell'esposizione umana allevibrazioni trasmesse alla mano:a) lo spettro in frequenza dellevibrazioni;b) l'ampiezza della vibrazione;c) la durata dell'esposizione per giornatalavorativa;
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Nella legge italiana manca unriferimento, come invece c’è per ilrumore, alle caratteristiche dellastrumentazione.Questa carenza rischia di far fare lemisure, da chi di queste torbidità siapprofitta, con i cosiddetti “accelerometridi plastica”.Però c’è un accenno nella 5349 che dice:
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La misurazione delle vibrazionitrasmesse alla mano deve essereintrapresa usando la strumentazioneconforme ai requisiti della ISO 8041.Questa attrezzatura deve essereverificata per il corretto funzionamentoprima e dopo l'uso. La taratura deveessere riconducibile rispetto ad unriferimento riconosciuto impiegato da unlaboratorio accreditato.
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Le dimensioni dei trasduttori devonoessere tali da non interferire con ilfunzionamento della macchina e tali dapoter identificare la posizione del puntodi misura.
La ISO 5349-2 contiene una ulterioreguida alla selezione dei trasduttori.
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La vibrazione nelle tre direzioni dovrebbepreferibilmente essere misuratasimultaneamente. Le misurazioni effettuatesequenzialmente lungo ciascuno dei treassi sono accettabili purché le condizionioperative siano simili per tutte e tre lemisurazioni. Le misurazioni devono essereeffettuate sulla superficie vibrante quantopiù prossime possibile al centro della zonadi impugnatura della macchina, utensile opezzo in lavorazione. La posizione deitrasduttori deve essere annotata.
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La vibrazione trasmessa alla mano deveessere misurata e riportata sui tre assi diun sistema di coordinate ortogonali qualequello definito dalla figura:
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I trasduttori dovrebbero essere montatirigidamente.
Una guida pratica al montaggio deitrasduttori in situazioni difficili (qualiquelle superfici resilienti o dove lavibrazione è di tipo impulsivo), esull'uso degli adattatori è inoltre fornitanella ISO 5349-2.
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Le forze tra la mano e la zona diprensione dovrebbero essere misurate eregistrate.Si raccomanda inoltre di annotare unadescrizione della postura dell'operatoreper le condizioni individuali e/o leprocedure operative.Magari facendo una o due fotografie.
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La grandezza primaria utilizzata perdescrivere l'ampiezza della vibrazionedeve essere l'accelerazione quadraticamedia (r.m.s.) ahi ponderata infrequenza.
Il tempo di integrazione deve esserescelto in modo tale da utilizzare uncampione rappresentativo del segnale divibrazione.
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dttaT
aT
ihi 0
2 )(1
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Questa è espressa in metri al secondoquadrato (m/s2).
La misurazione dell'accelerazioneponderata in frequenza richiedel'applicazione di una ponderazione dellafrequenza e di filtri di limitazione dellabanda. La ponderazione della frequenzaWh riflette l'importanza assunta dallediverse frequenze nel provocare lesionialla mano.
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CURVA DI PONDERAZIONE Wh
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La ponderazione in frequenza avvienesul segnale nel tempo (filtro ISO 8041):
n
nhnihwi Waa 2)(
Dove si somma sulle n banda di frequenza.
La valutazione dell'esposizione allavibrazione si basa su una grandezza checombina tutti e tre gli assi (indice i).Questo è il valore totale della vibrazione,ahv, ed è definito come la somma deiquadrati dei tre valori componenti:
222hwzhwyhwxhv aaaa
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La valutazione dell’esposizione allavibrazione dipende dall'ampiezza dellavibrazione e dalla duratadell'esposizione.
La durata di esposizione giornaliera è iltempo totale durante il quale la mano èesposta alla vibrazione nella giornatalavorativa.
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Il tempo di esposizione effettiva allavibrazione è spesso più breve del temponel quale la persona sta lavorando conle macchine o i pezzi in lavorazione.
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ATTENZIONE !!
L'esposizione alla vibrazione giornaliera èderivata dall'ampiezza della vibrazione(valore totale della vibrazione) e dalladurata dell'esposizione giornaliera.
0
)8(TTaA hv
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Quando una valutazione dell'esposizionealla vibrazione trasmessa alla mano èeseguita in conformità alla presente partedella ISO 5349, si devono registrare leseguenti informazioni:- il soggetto della valutazione diesposizione;- le operazioni che provocano leesposizioni alla vibrazione;- le macchine, gli utensili inseriti e/o glialtri pezzi in lavorazione coinvolti;
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- la posizione e l'orientamento deitrasduttori;- le accelerazioni quadratiche medieponderate in frequenza, misurate sulsingolo asse;- il valore totale della vibrazione per ognioperazione;- la durata giornaliera totale per ognioperazione;- l'esposizione alla vibrazione giornaliera.
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ISO 2631 - 2008
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Lo scopo principale di questa parte dellaISO 2631 è di definire i metodi perquantificare le vibrazioni al corpo intero inrelazione a:−Salute umana e comfort;−Probabilità di percezione delle vibrazioni;−Incidenza di mal di moto.
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Intervalli di frequenza ed effetti valutati
Ma per la navigazione marittima inItalia solo se superiori ad 1 Hz! (D. Lgs.187/05)
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WkWd
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Modello semplificato della colonna vertebrale sottoposta a vibrazioni
verticali
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Modello semplificato della colonna vertebrale sottoposta a vibrazioni
verticali ed orizzontali
La valutazione degli effetti dellevibrazioni sulla salute devono esserefatti sui tre assi e questi devono essereponderati; ma da qui in poi si prende ilvalore dell’asse più sollecitato.Per poter comparare i valori sui tre assisi devono moltiplicare per dei fattori diraffronto:−x 1,4−y 1,4−z 1
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Se due o più assi sono comparabili comevalori si dovrà allora calcolare il vettoresomma, o modulo dello pseudovettore,dato dalla:
22222 4,14,1 wzwywxw aaaa
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2/122
2/111 TaTa ww
Per confrontare due valori si devonoconfrontare anche i tempi di esposizionetramite un criterio di uguale energia:
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Vale a dire dalla:
0
)8(TTaA hv
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Se sono coinvolti uno o più periodi di esposizione si compongono mediante la:
321
3232
221
21
2
)8(TTT
TaTaTaTTa
Ai
iwi
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Modello di rischio epidemiologico
BANCA DATI
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Le linee guida sono uscite nel 2001 econtenevano il primo nucleo dellabanca dati, frutto delle misuredell’ISPESL e dell’ASL 7 di Siena.
Valutazione senza misurazioni
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La prima versione della banca dati erainserita come appendice nelle lineeguida ed era molto contenuta, sia comequantità delle informazioni sui variveicoli o attrezzi, sia sul numero deiveicoli e degli attrezzi.
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Caratteristiche di una banca dati nazionale
1)Facilità di accesso (lingua e software)2)Controllo di qualità dei dati immessi3)Rilevazione dei dati in campo secondo
protocolli severi4)Aggiornamento periodico5)Rispondenza al mercato italiano
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Successivamente ne è uscita unaversione run-time su CD, distribuitoliberamente nel corso di convegni,seminari e corsi (DBA 2004: versione suCD).
http://www.ispesl.it
Nel dicembre 2005 è uscita la terzaversione della banca dati ed è in rete,anche in considerazione che la legge lacita espressamente e quindi essaassurge a valore quasi “assoluto”.È stata reperibile gratuitamenteall’indirizzo:
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L’ultima evoluzione, inordine temporale, èl’inserimento dellaBanca Dati Vibrazioni nelpiù generale contestodel Portale Agenti Fisici(PAF), volto a favorireuna più semplice,omogenea ed organicavalutazione dei rischifisici da parte dipersonale esperto.
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Uso della banca dati
I valori di certificazione non sono disolito presenti nei depliant illustratividei macchinari.Per consentire una scelta consona con il D.Lgs. 187/05 servono i dati di emissione.Questo è un uso ben diverso da quello divalutazione del rischio, che deve essere piùspecifica delle effettive condizioni di uso emanutenzione dell’attrezzo/veicolo.
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Condizioni di uso della BDVI dati di certificazione dei produttorisono ricavati in situazioni moltodifferenti da quelle operative; dovrannoquindi essere moltiplicati per uncoefficiente come riportato nelle tabelledella guida introduttiva. In generale icoefficienti variano tra
1 e 2.
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Non usare i valori della banca datise le condizioni d’uso sono diverseda quelle riportate dal costruttore odalle misure.
In casi di valori dichiarati rilevatisecondo la norma più recente il fattore èmoltiplicativo e viene chiamato “k”.
USO BDV CON DATI MISURATI
Identificare con assoluta certezza i seguenti fattiosservabili (targa o libretto uso e manutenzione):–Identificare le fasi lavorative omogenee–Stabilire la durata di ciascuna fase omogenea–Individuare l’attrezzo o il veicolo (marca e modello)–Individuare l’utensile attaccato all’attrezzo–Individuare il materiale lavorato o il fondo stradale–Cercare l’attrezzo o il veicolo in BDV; devonocoincidere marca, modello, materiale lavorato/fondostradale, l’eventuale utensile. Se questa condizioneNON è verificata integralmente NON si può effettuarela valutazione e si deve procedere con le misurazioni.
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Date queste premesse come si effettua una valutazionedel rischio con i dati misurati presenti in BDV ?
Facciamo un esempio pratico.Abbiamo un falegname che lavora con una segaelettrica, una levigatrice orbitale ed una chiodatrice.La prima cosa da fare è di valutare i tempi di lavoroeffettivo con ciascuno dei tre attrezzi. Degli attrezzidobbiamo avere marca, modello ed alimentazioneesatti. Poi dobbiamo stabilire il materiale lavorato ed ilgrado di finitura. Infine dobbiamo cercare i valori diaccelerazione che corrispondono alla nostra casistica.
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Nel nostro caso ideale postuliamo che la segasia una Bosch GST 100, la levigatrice sia unaMini Jolly YK 90 e la chiodatrice sia una MakitaAN 901. Che il materiale lavorato sia per tuttee tre un legno di media durezza abbastanzalevigato.Il tempo effettivo di esposizione, misurato ostimato in vario modo, supponiamo che sia perla sega di 1 ora e 20 minuti, per la levigatrice3 ore e 10 minuti e per la chiodatrice sia di 30minuti.
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Sulla BDV per il mano-braccio ci cerchiamo gliattrezzi utilizzati in maniera da identificarsiperfettamente con la nostra situazione.Una volta trovati gli attrezzi che coincidono coinostri verifichiamo che anche le condizioniespositive siano uguali: materiale lavorato eeventuale attrezzo.Una volta raccolti tutti i dati li inseriamo nellaformula che ci darà l’A(8).
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Il valore che deve essere utilizzato (per pure ragioni protezionistiche) è, per il mano-braccio, ahv, sum più la deviazione standard maggiorata per essere certi di comprendere all’interno della media più deviazione
standard nel 95% dei casi il valore vero.Nel caso ci siano due o più valori, si prenderà il valor
medio.L’indicatore A(8) sarà, per una sola fase lavorativa di 4
ore (ad esempio) dato dalla:
2 6,45,05,6845,6)8( m/sA
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Nel caso dei nostri tre attrezzi si dovrà usare laformula seguente:
giorn
iwi
TTa
A
2
)8(
2222
/ 9,4480
305,51900,7802,4)8( smA
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seIl valore calcolato è pericolosamente vicino al valorelimite; in ogni caso è supe4riore al valore di attenzionee quindi comporta una serie di azioni quali la ricerca diuna attenuazione dell’esposizione sia sostituendol’attrezzo che prevedendo turni diversi.Se si sostituisce la levigatrice Jolly con una Bosch siriduce il valore complessivo a 4,6 m/s2 mentre se si usauna Ober il valore scende a 3,3 m/s2. Questo anchecambiando la chiodatrice, che influisce poco.Se si aggiungono dei DPI (guanti antivibranti) si puòridurre di un altro 20 % circa, arrivando a 2,6 m/s2. Cheè quasi buono. Sostituendo il seghetto si scende sottoal valore d’azione.
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In generale si diffida dall’usare i dati della BDV se:–il macchinario non è usato nelle condizioni operative indicatenella scheda descrittiva delle condizioni di misura della BDV–il macchinario non è in buone condizioni di manutenzione–il macchinario non è uguale a quello indicato in banca dati(differente marca – modello)–nel caso di esposizione al corpo intero: differenti caratteristichedel fondo stradale, velocità di guida, tipologia di sedilimontati possono incidere sui livelli di esposizione prodotti damacchinari – anche se dello stesso tipo.In generale, in tutti i casi in cui è ipotizzabile che l’impiego dellaBDV possa portare ad una sottostima del rischio – soprattutto inrelazione alle misure di tutela da mettere in atto per i lavoratori -sarà necessario ricorrere a misurazione diretta dell’esposizione avibrazione nelle effettive condizioni di impiego dei macchinari.
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Facciamo un esempio per il corpo intero-Supponiamo di lavorare nella movimentazione terracon un escavatore ed un dumper.Anche qui la raccolta delle informazioni è cruciale.L’escavatore è un Bobcat 435 ed il dumper è unDumec Dodich S18R.Il terreno sia uno sterrato con buche.Siano 2 ore e mezza il tempo lavorato col dumper e 3ore con l’escavatore.Resta da fare la ricerca sulla BDV:
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Escavatore Bobcat: 0,9 m/s2
Dumper Dumec: 1,0 m/s2
222
/ 8,0480
1809,01500,1)8( smA
Quindi
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Anche in questo caso so potrà cercare di ridurrel’esposizione progettando la sostituzione dellemacchine (anche se in questo caso è meno fattibile).Cercando un poco nella BDV si potranno trovaremacchine con una emissione inferiore. Il costo diquesta operazione le rende poco percorribili. Megliolimitare i tempi di esposizione partendo dallamacchina con l’esposizione maggiore: il dumper.
Per ridurre l’esposizione la maniera migliore èridurre la velocità ammessa e rifare le misure.Questo non va bene con la BDV.
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Come si può vedere dalle simulazioni con Excel,occorre dimezzare i tempi per rientrare nei limiti.Un altro tentativo che si può fare e livellare ilpercorso, ma poi occorre rifare le misure.Si tratta, in definitiva, di valutare economicamentequale è la condizione meno onerosa per rientrare neilimiti.
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Grazieper la vostra cortese
attenzione
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Valutazione e controllo del rischio di
esposizione a rumore alla luce del
Testo Unico (D.Lgs. 81/08) e
delle norme di buona tecnica
Prof. Pietro Nataletti Responsabile Laboratorio Agenti Fisici INAIL
Corso di laurea in Chimica
19 gennaio 2017
Roma, Università “La Sapienza”
Rumore: sappiamo misurarlo, valutarlo
e controllarlo adeguatamente?
Cenni di acustica fisica
e fisiologica
Metodologie e strumenti di misura
Normativa tecnica
Il rumore e le grandezze acustiche:
Relazione tra frequenza e lunghezza d’onda
Consideriamo il diapason
4
5
Il diapason
Legge del moto generale
p0
A
p(t) = A sen (wt+kx)
P(t)
(t, x)
Il diapason
Legge del moto nel dominio del tempo
w = 2p f ;
T = 1/f periodo (sec)
f frequenza (sec-1 o Hz)
p0
A
p(t) = A sen (wt)
w = 2p f pulsazione;
T = 1/f periodo (sec); f: frequenza (sec-1 o Hz)
T
Il diapason
Legge del moto nel dominio dello spazio
w = 2p f ;
T = 1/f periodo (sec)
f frequenza (sec-1 o Hz)
p0
A
p(t) = A sen (kx)
k = 2p / l numero d’onda;
l : lunghezza d’onda (m)
l
Concetti di base
Velocità del suono
La velocità del suono in un mezzo elastico
vs = l / T (in aria 340 m/s)
Nel caso del diapason:
l = 77 cm; f (“la”) = 440 Hz vs = 339 m/s
Esempi di rumore
Rumore armonico (tono puro)
Rumore armonico (tono puro) Rumore periodico
Esempi di rumore
Rumore transiente
Esempi di rumore
Rumore impattivo
Esempi di rumore
Rumore caotico
Esempi di rumore
Caratterizzazione di un segnale
Segnale periodico
Valore medio
e = 1/T |e(t)| dt
Valore r.m.s.
eeff = 1/t t [ e(t) ]2 dt 1/2
La pressione acustica efficace (r.m.s.) peff
peff = 1/t t [ p(t) ]2 dt 1/2 [Pa]
Dove:
t = è il tempo di integrazione del fonometro:
1 s (Slow), 125 ms (Fast) e 35 ms (Impulse)
Pa = Pascal è l’unità di misura della pressione 1 Pa = 1 N / m2 ;
1 atm = 105 Pa
P0 = 20•10-6 Pa è lo zero di riferimento della pressione
Il Livello di pressione sonora Lp
Lp = 10 log10 [ p2eff(t)/p
20 ] [dB]
I valori di pressione sonora possono andare da un minimo di:
P0 = 20•10-6 Pa , lo zero di riferimento della pressione,
a un massimo di 200-300 Pa, la soglia del dolore.
Questo intervallo di udibilità di 107 - 108 è ingestibile. Ecco allora la
necessità di introdurre i decibel:
L’intervallo di udibilità ora diventa 0 – 140 dB!
p2 e E
Il motivo per cui si utilizza in acustica la pressione quadratica
efficace per la descrizione dell’interazione con il corpo umano
è perché c’è una proporzionalità del tipo:
Quindi, la pressione sonora quadratica rappresenta l’energia
sonora presente in quel punto.
p2 E
Il livello di picco Lpicco,C
Lpicco,C = 10 log10 (ppeak2 / po
2) [dB(C)]
Dove:
ppeak , che non è un valore r.m.s., è definito nel D.Lgs. 81/2008 come
“pressione acustica di picco: valore massimo della pressione acustica istantanea
ponderata in frequenza «C»”, ed è molto importante nella valutazione del
rumore impulsivo.
Esso va misurato in parallelo al LAeq e la costante di tempo “Peak” non deve
essere superiore a 100 μs; la curva di ponderazione standardizzata “C” è quella
che più si avvicina alla ponderazione lineare nell’intervallo 20 Hz – 20 kHz.
Il livello equivalente sonoro Leq
Leq,T = 10 log10 1/T T [ peff(t) / po ]2 dt [dB]
Livello sonoro di una ipotetica sorgente costante che
produrrebbe, nello stesso intervallo di tempo, la stessa
energia acustica della/e sorgente/i reale/i
Dove:
T = t2 – t1 è il tempo di misura
Il livello equivalente sonoro Leq
grafico
Definizione sotto forma di integrale
Leq,T = 10 log10 1/T T [ peff(t) / po ]2 dt
= 10 log10 1/T T 10 0,1Lp dt
Definizione sotto forma di sommatoria
Leq,T = 10 log10 1/T [ peff,i(t) / po ]2 ti
= 10 log10 1/T 10 0,1Lpi ti
Il livello di potenza sonora LW
0
wW
Wlog10L =
La potenza sonora W (in watt) di una sorgente di rumore è uguale alla quantità
di energia irradiata nell’ambiente dalla sorgente nell’unità di tempo.
Il livello di potenza sonora (in dB) della sorgente è dato dalla relazione:
Dove W0 è la potenza sonora di riferimento convenzionale pari a 10–12 W, ovvero 1 pW .
Mediante la potenza acustica è possibile:
§ ricavare il livello di pressione sonora che, in uno specifico ambiente industriale
e ad una specifica distanza, interesserà l’operatore;
§ effettuare un confronto comparativo diretto della rumorosità emessa da
macchine dello stesso tipo presenti sul mercato;
§ ottimizzare in fase progettuale, sotto il profilo acustico, la collocazione e la
distribuzione delle macchine in un nuovo insediamento.
L’orecchio umano: funzionamento
L’orecchio umano: fisiologia
L’orecchio umano: la coclea
L’orecchio umano: la coclea
Movimento progressivo della MB
Apice
LF Base
HF
Le cellule ciliate esterne (OHC)
e interne (IHC)
MT
OHC
MB
IHC
Le cellule ciliate esterne (OHC)
e interne (IHC)
sane
malate
L’orecchio umano non è un microfono
Superficie di udibilità
L’orecchio umano: curve isofoniche
Il phon è l’unità di misura della sensazione uditiva (loudness). A 1000 Hz coincide con il decibel.
Il massimo della sensibilità (e quindi della fragilità) si verifica intorno a 4000 Hz
L’orecchio umano: ipoacusia
Le curve di ponderazione A, B, C, D
Il livello equivalente sonoro LAeq
t2
LAeq,T = 10 log10 1/T t1 [peffA(t)/po]2 dt [dB(A)]
Livello sonoro di una ipotetica sorgente costante che
produrrebbe, nello stesso intervallo di tempo, la stessa
energia acustica all’orecchio della/e sorgente/i reale/i
Dove:
T = t2 – t1 è il tempo di misura
A è la curva di ponderazione in frequenza che “simula” l’orecchio umano
Il principio di eguale energia
Dietro al concetto di livello sonoro equivalente per la
stima degli effetti uditivi sull’uomo c’è il “principio
dell’eguale energia”:
due sorgenti sonore che esercitano una pressione
sonora p1 e p2 per il tempo, rispettivamente, T1 e T2,
producono gli stessi effetti se vale la relazione:
p21 • T1 = p2
2 • T2
Effetto delle curve di ponderazione A, B, C, D
Il livello di esposizione sonoro LEX,8h
=
=
=
0
M
1i
i
L1,0
0
eTe,Aeqh8,EX
T
T10
log10T
Tlog10LL
Ti,Aeq
L'articolo 188 del Decreto Legislativo 81/2008 definisce:
Livello di esposizione personale giornaliera al rumore LEX,8h:
valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al
rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma
internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul
lavoro, incluso il rumore impulsivo:
Il livello di esposizione sonoro LEX,w
L'articolo 188 del Decreto Legislativo 81/2008 definisce:
Livello di esposizione settimanale al rumore LEX,w:
valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione
giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate
lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990
punto 3.6, nota 2:
=
=
5
10
10logL
m
1k
L0,1
wEX,
kEX,8h
Conformi alla classe 1 della CEI EN
61672-1
(Fonometri conformi alle ritirate CEI EN
60651 e CEI EN 60804 validi finché è
possibile la taratura)
Tarati biennalmente da un centro
SIT (Servizio Italiano Taratura, ex D.Lgs.
273/91) o EA (European Cooperation for
Accreditation)
Calibrati prima e dopo le misure con
un calibratore conforme alla classe 1
della CEI EN 60942
Fonometri integratori / oggi
Il D.Lgs. 81/08 sulla strumentazione rimanda alle norme tecniche
Misuratori personali del livello di
esposizione sonora
Conformi alla classe 1 della CEI EN
61672-1
Tarati biannualmente
Calibrati prima e dopo le misure
Microfono a 10 cm dall’orecchio e
a 4 cm dalla spalla
Non abbiano livelli di taglio
Misura presenziata dal tecnico
Dosimetri individuali / oggi
La CEI EN 61672:2003 (“Elettroacustica – Misuratori del livello
sonoro”) stabilisce solo due classi di strumenti, la classe 1 e la
classe 2. In generale le specifiche per i fonometri di classe 1 e di
classe 2 hanno gli stessi valori teorici e differiscono
principalmente nei limiti di tolleranza e nella gamma di
temperature di funzionamento.
Classi di precisione dei fonometri integratori
Il mercato
Rumore:
Valutazione del rischio
Legislazione
Linee Guida
Rumore / Normativa principale
Legge
(effetti uditivi)
Legge
(effetti extra-uditivi)
Tecnica
D. Lgs. 81/2008 D. Lgs. 81/2008 UNI EN ISO 9612:2011
UNI 9432: 2011
UNI 11347:2015
UNI/TR 11450:2012
Linee Guida ISPESL-
Regioni
ISO 1999: 2013
UNI EN ISO 11690-1-2-3
1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si
intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le
vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le
radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le
atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la
salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le
attività comportanti esposizione a rumore si applica il capo
II, per le vibrazioni il capo III, per i campi elettromagnetici il
capo IV, per le radiazioni ottiche artificiali il capo V.
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è
disciplinata unicamente dal D.Lgs. 230/95 e s.m.
Titolo VIII – AGENTI FISICI
Articolo 180
Definizioni e campo di applicazione
1. Nell’ambito della valutazione di cui all’art. 28, il datore di
lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti
fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure
di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle
norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti
fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno
quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del SPP
in possesso di specifiche conoscenze in materia….
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali
misure di prevenzione e protezione devono essere adottate.
La VDR è riportata sul documento di cui all’art. 28, essa può
includere la giustificazione dei rischi.
Articolo 181
Valutazione dei rischi
1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di
misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti
dall’esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte
o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi si basa sui
principi generali di prevenzione contenuti nel presente
decreto.
2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori
superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II,
III, IV V. Allorché, nonostante i provvedimenti presi i valori
limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro
adotta misure immediate per ridurre l’esposizione al di
sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del
superamento e adegua le misure di prevenzione e protezione.
Articolo 182
Disposizioni miranti a eliminare o ridurre i rischi
Articolo 183
Lavoratori particolarmente sensibili
Articolo 184
Informazione e formazione dei lavoratori
Articolo 186
Cartella sanitaria e di rischio
Articolo 185
Sorveglianza sanitaria
Rumore / Effetti
Effetti uditivi Effetti extra-uditivi
stato di
adattamento
sul senso dell’equilibrio e del
movimento e sul tono
psicomotorio generale
fatica uditiva
(TTS)
sul senso di attenzione e sulla
concentrazione
trauma acustico sulla vista
sordità
professionale
(PTS)
sul sistema nervoso, sul
carattere e sul comportamento
sull’apparato digestivo
sul sistema endocrino
sull’apparato respiratorio
sull’apparato circolatorio e sul
sistema vascolare
Rumore / Effetti
Il D.M. 14.1.2008 (Nuovo elenco delle malattie
professionali) comprende il rumore nella:
Lista I – Malattie la cui origine lavorativa è di elevata
probabilità:
01 – Rumore – Malattia: ipoacusia percettiva
Lista III – Malattie la cui origine lavorativa è possibile:
01 – Rumore – Malattie: dell’apparato
cardiocircolatorio,
digerente, endocrino e
neuropsichiche
Il D.M. 9.4.2008 (Nuovo elenco delle malattie professionali
nell’industria e nell’agricoltura) comprende il rumore al punto 75)
IPOACUSIA DA RUMORE:
Lavorazioni che espongono a rumore in assenza di efficace isolamento acustico.
a) martellatura, cianfrinatura, scriccatura, molatura ed aggiustaggio nella costruzione di caldaie,
serbatoi e tubi metallici.
b) picchettaggio e disincrostazione di contenitori metallici: vasche, cisterne, serbatoi, gasometri.
c) martellatura, molatura, ribattitura di materiali metallici (lamiere, chiodi, altri).
d) punzonatura o tranciatura alle presse di materiali metallici.
e) prova al banco dei motori a combustione interna.
f) prova dei motori a reazione e a turboelica.
g) frantumazione o macinazione ai frantoi, molini e macchine a pestelli di:
minerali o rocce, clincker per la produzione di cemento, resine sintetiche per la loro
riutilizzazione.
h) fabbricazioni alle presse di chiodi, viti e bulloni
i) filatura, torcitura e ritorcitura di filati; tessitura ai telai a navetta
j) taglio di marmi o pietre ornamentali con dischi di acciaio o con telaio multilame.
k) perforazioni con martelli pneumatici.
l) avvitatura con avvitatori pneumatici a percussione
m) conduzioni di forni elettrici ad arco.
Rumore / Effetti
Il D.M. 9.4.2008 (Nuovo elenco delle malattie professionali
nell’industria e nell’agricoltura) comprende il rumore al punto 75)
IPOACUSIA DA RUMORE:
n) formatura e distaffatura in fonderia con macchine vibranti.
o) sbavatura in fonderia con mole.
p) formatura di materiale metallico, mediante fucinatura e stampaggio.
q) lavorazione meccanica del legno con impiego di seghe circolari, seghe a nastro, piallatrici e
toupies.
r) lavori in galleria con mezzi meccanici ad aria compressa.
s) stampaggio di vetro cavo.
t) prova di armi da fuoco.
u) conduzioni delle riempitrici automatiche per l'imbottigliamento in vetro o l'imbarattolamento in
metallo.
v) addetti alla conduzione dei motori in sala macchine a bordo delle navi.
w) Altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano una
esposizione personale, giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori
a 80 dB(A).
Rumore / Effetti
Malattie Professionali Malattie professionali denunciate all’INAIL nel periodo 2008-2015
Gestione: Industria e Servizi, Agricoltura, Dipendenti Conto Stato
Totale gestioni
di cui:
2008
30.120
2009
34.962
2010
43.083
2011
47.312
2012
46.286
2013
51.825
2014
57.370
2015
58.925
Industria e
servizi 27.932 30.654 36.236 38.753 38.088 41.687 45.484 45.856
Agricoltura 1.832 3.928 6.392 8.035 7.721 9.491 11.127 12.258
Per conto dello
Stato 356 380 455 524 477 647 759 811
Fonte: Banca Dati Statistica INAIL
(http://bancadaticsa.inail.it/bancadaticsa/login.asp)
Negli ultimi dieci anni malattie professionali sono raddoppiate!
Malattie Professionali da Agenti Fisici Malattie professionali denunciate all’INAIL per settore IC-10 e anno di protocollazione nel periodo
2010-2015
Gestione: Industria e Servizi, Agricoltura, Dipendenti Conto Stato
Malattia 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Disturbi disco lombare 2.540 3.664 3.663 4.381 5.698 6 .332
Ipoacusia da rumore e trauma
acustico 5.458 5.371 4.537 4.628 4.718 4.717
Malattie da vibrazioni HAV
(Sindrome di Raynaud) 212 218 196 194 173 170
Sindrome del Tunnel Carpale
(MR + Posture + Forza + HAV) 4.473 5.617 5.344 5.823 6.221 6.188
Malattie dell’occhio
(RI + RO) 108 105 113 109 105 101
• Sindrome Tunnel carpale in grande crescita, con
6.188 casi nel 2015
• Enorme crescita delle malattie osteo-articolari e
muscolo-tendinee
• Ernia discale lombare 3-4° malattia professionale
• Ipoacusie, 1° malattia professionale assoluta fino al
2008, ora è la 5-6°
Lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria Dati relativi al 2013 trasmessi dai Medici Competenti con l’Allegato III-B del D.Lgs.
81/2008 riguardanti gli agenti fisici definiti dall’art. 180
Agente Fisico
N. Lavoratori soggetti
alla sorveglianza
sanitaria
Rumore 2.047.909
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV) 779.090
Vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV) 667.260
Microclima ambienti severi 665.165
Radiazioni ottiche artificiali (ROA) 119.561
Radiazioni UV naturali 142.193
Ultrasuoni 6.748
Infrasuoni 4.044
Atmosfere iperbariche 2.892
Totale 4.434.862
IPOACUSIE
TABELLATE: contratte nell’esercizio lavorativo e a causa
delle lavorazioni specificate nella tabella allegata al Testo
Unico (D.P.R. 1124/65). Ad esempio: Martellatura,
cianfrinatura, scriccatura, molatura ed aggiustaggio nella
costruzione di caldaie, serbatoi e tubi metalli.
NON TABELLATE: contratte nell’esercizio lavorativo a
causa di lavorazioni non specificate nella tabella allegata al
Testo Unico (D.P.R. 1124/65). Ad esempio: ipoacusia da
rumore da attività scolastica.
RUMORE: SETTORI PRIORITARI (UE)
Trasporti (in particolare su strada ed aerei)
Costruzioni
Agricoltura, pesca, selvicoltura
Produzione industriale di alimenti e bevande
Metallurgia
Istruzione
Call centres
Spettacolo
Servizi
Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 Capo II – Protezione dei lavoratori contro i rischi
di esposizione al rumore durante il lavoro
Articolo 187
Campo di applicazione
Il presente capo determina i requisiti minimi per la
protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute
e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore
durante il lavoro e in particolare per l’udito.
Articolo 188
Definizioni
a) Pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della
pressione acustica istantanea ponderata in frequenza “C”;
b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h in
dB(A) riferito a 20 mPa): valore medio dei livelli di
esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale
di 8 ore, definito dalla ISO 1999: 1990. Si riferisce a tutti i
rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w in
dB(A)) : valore medio dei livelli di esposizione giornaliera
al rumore per una settimana lavorativa nominale di 5
giornate lavorative di 8 ore, definito dalla ISO 1999: 1990
punto 3.6, nota 2.
Articolo 189
Valori limite di esposizione e valori di azione
1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al
livello di esposizione giornaliero al rumore e alla pressione acustica di
picco, sono fissati a:
valori limite di esposizione:
LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) ref. 20 mPa);
valori superiori di azione:
LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) ref. 20 mPa);
valori inferiori di azione:
LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) ref. 20 mPa).
Tre livelli di rischio espressi in LEX,w e/o LCpeak
Articolo 189
Valori limite di esposizione e valori di azione
2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività
lavorativa l’esposizione giornaliera al rumore varia
significativamente da una giornata di lavoro all’altra, è possibile
sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite di
esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione
giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale, a
condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato
da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di
esposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi
associati a tali attività.
Possibilità di utilizzare il LEX,w
Articolo 189
Valori limite di esposizione e valori di azione
3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale
va considerato il livello settimanale massimo ricorrente
Introduzione del livello ricorrente a massimo rischio
Articolo 190
Valutazione del rischio
Attenzione ai lavoratori particolarmente sensibili
1. Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 181, il
datore di lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore
durante il lavoro, prendendo in considerazione in
particolare:
a) Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi incluso il
rumore impulsivo;
b) I valori limite di esposizione e i valori di azione di cui
all’articolo 189;
c) tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori
particolarmente sensibili al rumore, con particolare
riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
Articolo 190
Valutazione del rischio
Attenzione a fattori acustici e non acustici
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla
salute e sicurezza derivanti da interazione fra rumore e
sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra
rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza risultanti
da interazione fra rumore e segnali di avvertimento o altri
suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di
infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai
costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle
vigenti disposizioni in materia;
g) ….
Lavoratori particolarmente sensibili
Chi sono?
– Lavoratrici madri (D.Lgs.151/2001)
– Lavoratori minori (D.Lgs. 262/2000)
– Lavoratori che svolgono mansioni usuranti in ambienti
termici severi
– Lavoratori otolabili e/o otosensibili a causa di malattie
pregresse o di fattori congeniti
Sostanze ototossiche
Tenere conto nella valutazione del rischio l’interazione tra rumore e sostanze ototossiche:
a) farmaci
– gentamicina (antibiotico)
– streptomicina ( “ )
– kanamicina ( “ )
– tobramicina ( “ )
– Neomicina ( “ )
– Cisplatino (antineoplastico)
– acido acetilsalicilico (aspirina)
– furosemide (diuretico)
Sostanze ototossiche
Sostanze ototossiche
Sostanze ototossiche
Tenere conto nella valutazione del rischio l’interazione tra rumore e sostanze ototossiche:
b) tossici industriali:
solventi (toluene, stirene, xilene, n-esano, etil-
benzene, acqua ragia,…)
gas (disolfuro di carbonio CS2, ossido di carbonio CO, acido cianidrico HCN, …)
metalli (piombo, cadmio, mercurio, …)
…..
Sostanze ototossiche
Sostanze ototossiche (G. Discalzi e altri, G Ital Med Lav Erg 2011)
b) tossici industriali:
Categoria I. Dati sull’uomo indicano effetti ototolesivi per valori al di sotto o vicini agli OELs (Occupational Exposure Levels). Ci sono anche forti evidenze sperimentali sull’animale a supporto di un effetto lesivo.
(toluene, stirene, disolfuro di carbonio CS2, piombo Pb, mercurio Hg, monossido di carbonio CO)
Categoria II. Dati sull’uomo sono mancanti laddove i dati sull’animale indicano un effetto uditivo al di sotto o vicini agli OELs.
(xileni, etilbenzene, acido cianidrico HCN)
Categoria III. Dati sull’uomo sono scarsi o assenti. I dati sull’animale indicano un effetto uditivo per livelli nettamente superiori agli OELs.
(tricloroetilene, n-esano, clorobenzene e n-eptano, miscele di solventi e pesticidi)
Sostanze ototossiche
Tenere conto nella valutazione del rischio l’interazione tra rumore e sostanze ototossiche:
c) alcolici
e) malattie pregresse: tifo, malaria, TBC, febbri elevate
nella prima infanzia, meningiti.
f) vibrazioni
g) traumi cranici
h) lesioni del SNC
Certificazione acustica delle macchine
I costruttori (D.Lgs. 17/2010) sono obbligati alla
rilevazione di alcune grandezze relative all’emissione
acustica del macchinario da indicare nel libretto d’uso e
manutenzione associato. In tale libretto devono figurare
indicazioni relative al:
• livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A (LAeq)
nei posti di lavoro se questo supera i 70 dB(A). In caso contrario deve
essere dichiarato il non superamento;
• in aggiunta al precedente anche il livello di potenza acustica (LWA)
emesso dalla macchina, quando il livello di pressione acustica continuo
equivalente ponderato A nei posti di lavoro supera gli 80 dB(A);
• valore massimo di pressione acustica istantanea ponderata C nelle
postazioni di lavoro, se questo supera i 130 dB(C).
Recepita la nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1 può
fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono
essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore
cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel
documento di valutazione.
3. I metodi e la strumentazione utilizzati devono essere adeguati
alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata
dell’esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni
delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la
campionatura, purché sia rappresentativa dell’esposizione del
lavoratore.
Articolo 190
Valutazione del rischio
Obbligo di misurazione al superamento di
80 dB(A) LEX e/o 135 dB(C) Lpeak
Articolo 190
Valutazione del rischio
Per la strumentazione e l’incertezza rimando alle
norme di buona tecnica
4. Nell’applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore
di lavoro tiene conto delle imprecisioni delle misurazioni
determinate secondo la prassi metrologica.
5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di
prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 191,
192, 193, 194, 195 e 196 ed è documentata in conformità
all’articolo 28, comma 2.
Articolo 190
Valutazione del rischio
5-bis. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e
impianti può essere stimata in fase preventiva facendo
riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e
misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione
consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte
documentale cui si è fatto riferimento.
Possibilità di effettuare valutazioni preventive in tutti i comparti
1. Fatto salvo il divieto di superamento dei valori limite di esposizione, per
attività che comportano un’elevata fluttuazione dei livelli di esposizione
personale, il DdL può attribuire a detti lavoratori un’esposizione al rumore al
di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di
prevenzione e protezione conseguenti e in particolare:
a) la disponibilità di DPI uditivi;
b) l’informazione e la formazione;
c) il controllo sanitario.
In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a
determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti
operatore ai fini dell’identificazione delle misure di prevenzione e
protezione e per formulare le misure tecniche e organizzative di cui all’art.
192, comma 2.
2. Sul documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28, a fianco dei
nominativi così classificati, va riportato il riferimento al presente articolo.
Semplificazione della VDR per attività molto variabili
Articolo 191
Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, il datore di lavoro
elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti
misure:
a) adozione di metodi di lavoro meno rumorosi;
b) scelta di attrezzature di lavoro che emettano il minore rumore possibile
conformi ai requisiti di cui al titolo III;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di
isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione
g) riduzione del rumore tramite una migliore organizzazione del lavoro….
Articolo 192
Misure di prevenzione e protezione
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all’art. 190 risulta
che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di
lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e
organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore,
considerando le misure di cui al comma 1.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti al
rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da
appositi segnali. Dette aree sono delimitate e l’accesso è limitato.
4. Nel caso in cui, data la natura dell’attività, il lavoratore
benefici dell’utilizzo di utilizzo di locali di riposo il rumore in
questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo.
Bonifiche oltre gli 85 dB(A) e/o 137 dB(C)
Articolo 192
Misure di prevenzione e protezione
1. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 18, comma 1,
lettera c), il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore
non possono essere evitati con le misure di prevenzione e
protezione di cui all’art. 192, fornisce i dispositivi di protezione
individuali per l’udito conformi alle disposizioni contenute nel
Titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di
azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori
dispositivi di protezione individuale dell'udito;
b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei
valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i
dispositivi di protezione individuale dell'udito;
Articolo 193
Uso dei dispositivi di protezione individuale
c) sceglie i DPI-u che consentono di eliminare il rischio per l'udito o
di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei
loro rappresentanti;
d) verifica l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale
dell'udito;
Articolo 193
Uso dei dispositivi di protezione individuale
VERIFICA DELL’ EFFICACIA DEI DPI UDITIVI
L’EX < 80 dB(A). Riferimento: UNI 9432
2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai
dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal
lavoratore solo ai fini di valutare l’efficienza dei DPI uditivi
e il rispetto dei valori limite di esposizione. I mezzi
individuali di protezione dell’udito sono considerati adeguati
ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, e
comunque rispettano le prestazioni richieste dalle
normative tecniche.
Articolo 193
Uso dei dispositivi di protezione individuale
VERIFICA DELL’EFFICIENZA DEI DPI UDITIVI
Grazie per l’attenzione!