IL RISARCIMENTO DIRETTO C.A.R.D.

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IL RISARCIMENTO IL RISARCIMENTO DIRETTO DIRETTO C.A.R.D. C.A.R.D. PRESENTAZIONE ALLE AGENZIE Gennaio 2007

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IL RISARCIMENTO DIRETTO C.A.R.D. PRESENTAZIONE ALLE AGENZIE. Gennaio 2007. IL RISARCIMENTO DIRETTO C.A.R.D. Sommario. LA NORMATIVA IL PROCESSO OPERATIVO IL SISTEMA DI ASSISTENZA ALLE AGENZIE. IL RISARCIMENTO DIRETTO LA NORMATIVA. - PowerPoint PPT Presentation

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IL RISARCIMENTOIL RISARCIMENTO DIRETTODIRETTO

C.A.R.D.C.A.R.D.

PRESENTAZIONE ALLE AGENZIE

Gennaio 2007

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IL RISARCIMENTOIL RISARCIMENTO DIRETTODIRETTO

C.A.R.D.C.A.R.D.

• LA NORMATIVA LA NORMATIVA

• IL PROCESSO OPERATIVOIL PROCESSO OPERATIVO

• IL SISTEMA DI ASSISTENZA ALLE AGENZIEIL SISTEMA DI ASSISTENZA ALLE AGENZIE

Sommario

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IL RISARCIMENTOIL RISARCIMENTO DIRETTODIRETTO

LA NORMATIVALA NORMATIVA

Il risarcimento diretto nel Codice delle Assicurazioni

Il regolamento attuativo della disciplina del risarcimento diretto – D.P.R. 254/2006

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L’art. 149 del Codice delle L’art. 149 del Codice delle AssicurazioniAssicurazioni

L’art. 149 del Codice delle Assicurazioni – Procedura di risarcimento diretto

Destinatario della

richiesta di risarcimento

Condizione applicativa

• Sinistro tra due veicoli a motore identificati e obbligatoriamente assicurati per la RCA

• Veicoli immatricolati in Italia

I danni risarcibili *

• Danni al veicolo

•Danni alle cose trasportate

• Lesioni personali al conducente entro il 9%

L’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. L’impresa provvede alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le compagnie

*Il coinvolgimento di terzi trasportati non impedisce l’applicazione della procedura di risarcimento diretto per i danni al veicolo o per le lesioni di lieve entità del conducente

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L’ art. 149 del Codice delle L’ art. 149 del Codice delle AssicurazioniAssicurazioni

L’art. 149 del Codice delle Assicurazioni - La procedura di risarcimento diretto

La tempistica dell’offerta Previsioni di cui all’art. 148

Il contenzioso

Azione diretta ex art. 145, 2° comma Codice Assicurazioni

Possibile intervento in giudizio dell’assicuratore del responsabile

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La definizione di sinistroLa definizione di sinistro

L’ art. 1 del D.P.R. 254 /2006

La definizione di sinistro

Le conseguenze

La procedura di risarcimento diretto è esclusa:

• in caso di assenza di collisione tra due veicoli

• in caso di responsabilità di veicolo diverso da quelli entrati in collisione

• in caso di coinvolgimento di più di due veicoli

• veicoli Identificati ed obbligatoriamente assicurati per la RCA

• collisione tra 2 veicoli a motore

• senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili

• sinistro accaduto in Italia

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L’ambito di applicazioneL’ambito di applicazionedel regolamentodel regolamento

Gli artt. 3 e 4 del D.P.R. 254/2006

Art. 3 Ambito di applicazione

Art. 4 Veicoli Immatricolati all’estero

Applicabilità della procedura ai veicoli immatricolati in Italia; nella Repubblica di San Marino e Città del Vaticano (se assicurati con imprese che esercitino la RCA ex artt. 23 e 24 del Codice e che abbiano aderito al risarcimento diretto)

• Danni al veicolo (senza limiti)

• Danni alle cose trasportate di proprietario e conducente (senza limiti), art. 149 del Codice

• Lesioni conducente (entro il 9%)

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Le modalità di presentazioneLe modalità di presentazionedella richiestadella richiesta

L’art. 5 del D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254

Legittimato alla richiesta

Le formalità di presentazione

della richiesta

Il danneggiato (il proprietario o il conducente) che si ritenga non responsabile, in tutto o in parte

• Lettera raccomandata con avviso di ricevimento

• Consegna a mano

• Telegramma

• Telefax

• In via telematica *

In via telematica *: salvo esplicita esclusione contrattuale di tale forma

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Le modalità di presentazione Le modalità di presentazione della richiestadella richiesta

L’ art. 5 del D.P.R. 254/2006: pluralità di forme per la presentazione della richiesta

La ratio della norma Rendere più accessibile e più fluida la procedura di risarcimento avviata nei confronti del proprio assicuratore

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Le modalità di presentazioneLe modalità di presentazionedella richiestadella richiesta

L’art. 5 del D.P.R. 254/2006 : comunicazione all’impresa del responsabile o corresponsabile

Immediata comunicazione all’impresa dell’assicurato ritenuto, in tutto o in parte responsabile del sinistro

Oggetto esclusivo della comunicazione:

• Informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa

• Informazioni necessarie per l’accertamento delle modalità di accadimento del sinistro

ASSICURATORE DEL

DANNEGGIATO CHE HA

RICEVUTO LA RICHIESTA

RISARCITORIA

RACCOLTA DELLA DENUNCIA (art.143 del Codice Ass.ni)

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Il contenuto della richiestaIl contenuto della richiesta

L’art. 6 del D.P.R. 254/2006 : gli elementi che debbono essere riportati nella richiesta

I nomi degli assicurati

Le targhe dei due veicoli coinvolti

La denominazione delle rispettive imprese

La descrizione di circostanze e modalità del sinistro

Le generalità di eventuali testimoni

L’indicazione dell’eventuale intervento di organi di polizia

Luogo, giorni e ore per la perizia sulle cose danneggiate

L’età, l’attività ed il reddito del danneggiato

L’entità delle lesioni subite dal danneggiato

La dichiarazione ex art. 142 C.A. (spettanza di prestazioni gestite da assicurazioni sociali obbligatorie)

L’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti

L’eventuale consulenza medica di parte e l’indicazione del compenso spettante al professionista

DANNI AL VEICOLO E ALLE COSE

LESIONI SUBITE DAL

CONDUCENTE

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Gli obblighi dell’impresa in Gli obblighi dell’impresa in caso di richiesta incompletacaso di richiesta incompleta

L’art. 7 del D.P.R. 254/2006 : l’integrazione e la regolarizzazione della richiesta

INVITO AL DANNEGGIATO/ASSICURATO A FORNIRE

• INTEGRAZIONI

• CHIARIMENTI

(necessari per regolarizzare la richiesta)

TERMINE : 30 giorni

MODALITA’: ASSISTENZA TECNICA E INFORMATIVA (ART . 9 )

RICHIESTA INCOMPLETA

ASSICURATORE DEL

DANNEGGIATO

EFFETTI : sospensione * dei termini per l’offerta o per la comunicazione della mancata offerta sino alla ricezione delle integrazioni e chiarimenti richiesti

SOSPENSIONE * : A differenza della procedura ordinaria di cui all’art. 148 che prevede l’interruzione dei termini

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Gli obblighi di formalizzazione Gli obblighi di formalizzazione dell’offertadell’offerta

L’art. 8 del D.P.R. 254/2006: le determinazioni dell’impresa

CONGRUA OFFERTA RISACITORIA

(eventualmente in forma specifica, se previsto dal contratto)ASSICURATOR

E DEL DANNEGGIATO

COMUNICAZIONE DEI MOTIVI CHE

NON CONSENTONO DI FORMULARE L’OFFERTA

I TERMINI

LESIONI : 90 giorni

VEICOLI O COSE: 60 giorni

CAI SOTTOSCRITTA DAI CONDUCENTI: 30 giorni(veicoli/cose)

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CONTESTAZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO

MANCATA OFFERTA

MANCATO ACCORDO

ASSICURATO:

AZIONE DIRETTA

COMPAGNIA DELL’ASSICURATO

L’art. 149, 6° comma, del Codice delle Assicurazioni:

azione diretta nei confronti della propria impresa di assicurazione

COMPAGNIA DEL RESPONSABILE

INTERVENTO

ED

ESTROMISSIONE*

Gli obblighi di formalizzazione Gli obblighi di formalizzazione dell’offertadell’offerta

*Previo riconoscimento della responsabilità da parte dell’assicuratore del responsabile e ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le Compagnie

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ASSICURATORE: OBBLIGHI CONTRATTUALI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE

ASSISTENZA INFORMATIVA E TECNICA

L’art. 9 del D.P.R. 254/2006: assistenza tecnica e informativa ai danneggiati

L’obbligo di fornire assistenza L’obbligo di fornire assistenza informativa e tecnica al informativa e tecnica al

danneggiatodanneggiato

MIGLIORE PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

PIENA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

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IMPRESA ASSICURATRICE:

CONSULENZA E ASSISTENZA

RISPETTO DELLE PREVISIONI CONTRATTUALI

L’art. 9 del D.P.R. 254/2006: assistenza tecnica e informativa ai danneggiati

L’obbligo di fornire assistenza L’obbligo di fornire assistenza informativa e tecnica al informativa e tecnica al

danneggiatodanneggiato

SUPPORTO TECNICO NELLA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA

CONTROLLO E INTEGRAZIONE DELLA RICHIESTA

ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI DI RESPONSABILITA’ (Allegato “A” del D.P.R. )

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ACCETTAZIONE DELLA SOMMA OFFERTA DALLA COMPAGNIA DA PARTE DEL DANNEGGIATO

L’art. 9 , 2° comma, del D.P.R. 254/2006: compensi per consulenza e assistenza professionale

L’obbligo di fornire assistenza L’obbligo di fornire assistenza informativa e tecnica al informativa e tecnica al

danneggiatodanneggiato

I COMPENSI PER CONSULENZA O ASSISTENZA PROFESSIONALE NON SONO DOVUTI

AD ECCEZIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE MEDICO LEGALE PER DANNI ALLA PERSONA

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Gli obblighi dell’impresa in Gli obblighi dell’impresa in caso di inapplicabilità del caso di inapplicabilità del

risarcimento direttorisarcimento diretto

L’art. 11 del D.P.R. 254/2006: sinistri esclusi

COMUNICAZIONE AL DANNEGGIATO

CON RACCOMANDATA

RICHIESTA AVANZATA PER SINISTRO ESCLUSO

DAL RISARCIMENTO DIRETTO

ASSICURATORE DEL

DANNEGGIATO

TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA

E DEGLI ATTI ACQUISITI

ALL’IMPRESA DEL RESPONSABILE

TERMINE: 30 GIORNI

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Criteri di determinazione del Criteri di determinazione del grado di responsabilitàgrado di responsabilità

L’art. 12 del D.P.R. 254/2006

In caso di non corrispondenza delle modalità del

sinistro ad alcuno dei casi previsti, l’accertamento

della responsabilità è compiuto con riferimento alla

fattispecie concreta, nel rispetto dei principi generali

in tema di circolazione dei veicoli

Allegato A

art. 12 DPR

Criteri di determinazione del grado di responsabilità

Schema di ripartizione delle responsabilità

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Organizzazione e gestione del Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento direttosistema di risarcimento diretto

L’art. 13 del D.P.R. 254/2006

Convenzione: le imprese stipulano una convenzione per la regolazione dei rapporti organizzativi ed economici del sistema del risarcimento diretto.

Rimborso a forfait (non integrale): possibilità di differenziazione per macro aree geografiche

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL RISARCIMENTO

DIRETTO

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Benefici agli assicurati. Benefici agli assicurati. Entrata in vigoreEntrata in vigore

Art. 14 Benefici agli assicurati

• ottimizzazione gestione, controllo costi e innovazione contratti (risarcimento in forma specifica)

Art. 15 Entrata in vigore

• in vigore dal 1.1.2007 e si applica per i sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007

Artt. 14 e 15 del D.P.R. 254/2006

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RICHIESTA DI RISARCIMENTODEL CLIENTE

COMPAGNIA GESTIONARIA

RISARCIMENTO DIRETTO

FORFAIT

COMPAGNIA DEBITRICE

DANNI MATERIALI

(SENZA LIMITI)

LESIONI PERSONALI entro il 9%

Risarcimento diretto: schema Risarcimento diretto: schema

Page 23: IL RISARCIMENTO DIRETTO C.A.R.D.

La Convenzione regolamenta due specifiche normative in materia di risarcimento diretto (CID) trasportati (CTT)

La convenzione tra assicuratori La convenzione tra assicuratori per il risarcimento direttoper il risarcimento diretto

CARD

Convenzione Indennizzo Diretto

Convenzione Terzi Trasportati

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Art. 15 Condizioni di Art. 15 Condizioni di ApplicazioneApplicazione

Collisione tra 2 veicoli, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili;

Sinistro verificatosi in Italia (Rep. S.Marino e Città del Vaticano)

Veicoli identificati, assicurati per la RCA e immatricolati in Italia (Rep. S.Marino e Città del Vaticano)

Danni al veicolo e cose trasportate (senza limite) e lesioni al conducente fino al 9%

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Annullamento Procedura (art. Annullamento Procedura (art. 15)15)

Cause di annullamento della Procedura relativa a tutto il sinistro:

no collisione

sinistro con più di due veicoli a motore coinvolti

sinistro tra due veicoli con responsabilità di terzo

sinistro non verificatosi in Italia

Cause di annullamento della Procedura relativa ad una specifica partita di danno:

danno a persona sup. al 9%

cose danneggiate non sul veicolo

persona lesa non sul veicolo

carenza terzietà danneggiato

Se l’impresa gestionaria rilevi la mancanza di una delle condizioni di applicabilità, ne daimmediata comunicazione al danneggiato con modalità di cui all’art.11 d.p.r. 254. se la causa di annullamento riguarda una sola partita di danno, la gestionaria procedeall’ annullamento della sola gestione interessata dalla causa di inapplicabilità

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La procedura dell’Indennizzo Diretto si applica:

Casistica di applicabilità della Casistica di applicabilità della procedura di Risarcimento Diretto – procedura di Risarcimento Diretto –

CASO 1CASO 1

Se il ciclomotore è munito della nuova targa identificativa prevista dal DPR 153/06

Se la collisione avviene in territorio italiano tra due veicoli immatricolati in Italia e regolarmente assicurati

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La procedura dell’Indennizzo Diretto NON si applica:

Casistica di applicabilità della Casistica di applicabilità della procedura di Risarcimento Diretto – procedura di Risarcimento Diretto –

CASO 2CASO 2

Se non vi è collisione tra i due veicoli(es: A per evitare l’invasione di corsia di B esce di strada)

Se la collisione avviene tra più di due veicoli(es: tamponamento a catena)

B

A

Page 28: IL RISARCIMENTO DIRETTO C.A.R.D.

•La lesione al pedone viene gestita con procedura tradizionale dall’assicuratore del veicolo “A”.

•Il danno al veicolo “B” viene gestito con procedura Risarcimento Diretto.

•La lesione al trasportato sul veicolo “B” (“T”) viene gestita dalla Compagnia del vettore secondo attuale CTT

Dinamica: il veicolo “A” tampona il veicolo “B” che, a causa dell’urto ricevuto, investe il pedone

Casistica di applicabilità della Casistica di applicabilità della procedura di Risarcimento Diretto – procedura di Risarcimento Diretto –

CASO 3CASO 3La procedura dell’Indennizzo Diretto si applica anche in presenza di contemporanea applicabilità della procedura di risarcimento ordinario e della CTT

A

B

T

Page 29: IL RISARCIMENTO DIRETTO C.A.R.D.

Art. 16 Verifica delle coperture Art. 16 Verifica delle coperture assicurativeassicurative

La verifica della copertura assicurativa (interrog. SIC) del veicolo del Responsabile è requisito indispensabile per conseguire il rimborso in stanza di compensazione

E’ necessaria la copertura di entrambi i veicoli per l’operatività del risarcimento diretto

L’interrogazione SIC equivale a conferma della propria copertura

KO = dichiarazione ufficiale di carenza di garanzia; il veicolo, a termini di Convenzione, si considera non assicurato

L’impresa gestionaria può ricorrere ad Ania (fornendo idonei elementi oggettivi) per la rettifica della risposta negativa SIC se ritiene che tale risposta sia errata

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IL RISARCIMENTOIL RISARCIMENTO DIRETTODIRETTO

IL PROCESSO OPERATIVO IL PROCESSO OPERATIVO ((DALL’APERTURA ALLA LIQUIDAZIONEDALL’APERTURA ALLA LIQUIDAZIONE))

Il sinistro e la denuncia

La richiesta di risarcimento

L’apertura del sinistro e la canalizzazione a: • periti• CLD • liquidazione centralizzata danni a cose

La fase istruttoria

La liquidazione del danno

Il contenzioso

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situazione “PASSIVA”(l’assicurato si ritiene totalmente responsabile)

Consegna a mano all’Agenzia

Invio all’Agenzia per posta/fax/e-mail

L’Agenzia trasmette al Call Center via fax (numero verde) quanto ricevuto,

per l’apertura del dannoIl Call Center provvede adaprire il danno

Il sinistro e la denuncia Il sinistro e la denuncia (1/2)(1/2)

DenunciaDenuncia SISI

Page 32: IL RISARCIMENTO DIRETTO C.A.R.D.

Il Call Center:• riceve segnalazione del sinistro dalla Compagnia gestionaria

• apre una posizione debitoria• richiede la denuncia al Cliente ed all’Agenzia• contatta l’Agenzia• sollecita il Cliente

L’Agenzia/il Cliente trasmette via fax (numero verde) la denuncia al Call Center per l’abbinamento al danno

In caso di mancata presentazione della denuncia, resta ferma la valutazione della responsabilità comunicata dalla Gestionaria. All’assicurato, oltre all’applicazione del malus, può essere addebitato l’eventuale danno economico conseguente alla mancata denuncia.

Il sinistro e la denuncia Il sinistro e la denuncia (2/2)(2/2)

situazione “PASSIVA”(l’assicurato si ritiene totalmente responsabile)

DenunciaDenuncia NNOO

Denuncia

Denuncia

NNOO

Den

un

cia

Den

un

cia

SISI

Page 33: IL RISARCIMENTO DIRETTO C.A.R.D.

Consegnata a mano o redatta in Agenzia:l’Agenzia assiste il cliente nella l’Agenzia assiste il cliente nella compilazione della richiesta compilazione della richiesta , e si avvale del supporto di GGL (tramite il numero verde) per la verifica del’ l’applicabilità del Risarcimento Diretto (uso del vademecum e della check list)

Se la C.A.R.D. non è applicabile (ad esempio 3 veicoli coinvolti) l’Agenzia:• informa l’assicurato• lo invita a indirizzare la richieste alla Compagnia del responsabile • invia la comunicazione al Call Center per il seguito, come da procedura tradizionale, e per la formale comunicazione all’assicurato a cura di GGL .

Se la C.A.R.D. è applicabile, l’Agenzia assiste l’assicurato:-nel compilare il modulo standard di risarcimento, allegando la constatazione amichevole di incidente a doppia firma o a firma singola

La richiesta di risarcimento La richiesta di risarcimento (1/2)(1/2) (CLIENTE IN AGENZIA)(CLIENTE IN AGENZIA)

situazione “ATTIVA”(l’assicurato ritiene di aver ragione in tutto o in parte)

Richiesta Richiesta

Non applicabileApplicabile

Page 34: IL RISARCIMENTO DIRETTO C.A.R.D.

situazione “ATTIVA”(l’assicurato ritiene di

aver ragione in tutto o in parte)

Inviata all’Agenzia o all’Impresa a mezzo

posta, fax, etc …

La richiesta di risarcimento La richiesta di risarcimento (2/2)(2/2) (A MEZZO POSTA, FAX, ETC …)(A MEZZO POSTA, FAX, ETC …)

Richiesta

Richiesta

la documentazione è inoltrata al Call Center via fax (numero verde)

Richiest

a

Richiest

a

Page 35: IL RISARCIMENTO DIRETTO C.A.R.D.

Modulo standard di risarcimento

Testo in bozza

Page 36: IL RISARCIMENTO DIRETTO C.A.R.D.

IL CALL CENTERVerifica la copertura assicurativacopertura assicurativa del cliente e della controparte e procede all’apertura del danno

Se la verifica della copertura è OKSe la verifica della copertura è OK:• richiede l’eventuale integrazione di elementi mancanti• dispone la canalizzazione del danno a:

Se la verifica della copertura è KOSe la verifica della copertura è KO:• da immediato avviso all’Assicurato e per conoscenza all’Agenzia • inoltra la documentazione ricevuta/acquisita alla Compagnia del responsabile

PERITI LIQ. ACC. CLD

L’ AGENZIA

CAI a doppia CAI a doppia firma firma

CAI/Denuncia a CAI/Denuncia a firma singola o firma singola o richiesta richiesta

Apertura telefonica e invio

doc. a mezzo posta

Immediata trasmissione per fax ed originali

per posta

L’apertura del sinistro attivo e la L’apertura del sinistro attivo e la canalizzazione al gestorecanalizzazione al gestore

OK KO

Page 37: IL RISARCIMENTO DIRETTO C.A.R.D.

PERITI• effettuano la perizia e, nei casi previsti (*), liquidano il sinistro in Pronta liquidazione entro i limiti attribuiti

• negli altri casi trasmettono la perizia alla struttura liquidativa competente (LIQUIDAZIONE CENTRALIZZATA DANNI A COSE o CLD)

IL GESTORE DEL DANNO completa l’istruttoria:• richiedendo l’integrazione degli elementi eventualmente mancanti• disponendo ulteriori attività di accertamento (acquisizione di verbali, elementi di prova, visite mediche, etc.)

LIQ.NE CENTRALIZZATA DANNI A COSE

gestisce i sinistri con soli danni materiali (per le Mandanti Assitalia e Generali,

nelle aree dove già operativo)

CLDgestisce i sinistri con lesioni e misti (lesioni + danni materiali) ed i danni materiali limitatamente ad alcune

zone

La fase istruttoria La fase istruttoria (1/2)(1/2)

(*) Ragione 100%, danno solo a cose concordato, fino a 2000 €

Page 38: IL RISARCIMENTO DIRETTO C.A.R.D.

La fase istruttoria La fase istruttoria (2/2)(2/2)

ESITI DELL’ISTRUTTORIA

rileva un motivo di inoperatività totale della C.A.R.D. (mancata collisione tra i veicoli, più di due veicoli coinvolti)

rileva un motivo di inoperatività parziale della C.A.R.D. (lesioni superiori al 9%)

rileva la totale responsabilitàdell’assicurato nel causare il sinistro

accerta la totale/parziale assenza di responsabilità dell’assicurato

- Ne da immediato avvisoall’assicurato e per conoscenza all’Agenzia - Invia la documentazioneall’Impresa del responsabile

Invia all’assicurato e per conoscenza all’Agenzia unacomunicazione motivata di diniego del risarcimento

Procede alla liquidazionedel danno

Il gestore del danno:1.

3.

2.

Page 39: IL RISARCIMENTO DIRETTO C.A.R.D.

Il gestore effettua una valutazione del danno sulla base degli elementi raccolti e formula una congruacongrua proposta di risarcimento

Se la proposta è accettata, provvede al pagamento entro15 giorni

Se la proposta è rifiutata o non riscontrata, provvede entro 15 giorni ad offerta reale, che sarà imputata alla eventuale liquidazione definitiva

MODALITA’ DI PAGAMENTO

• bonifico bancario o invio assegno al Cliente• su richiesta, domiciliazione pagamento c/o Agenzia

La liquidazione del dannoLa liquidazione del danno

Page 40: IL RISARCIMENTO DIRETTO C.A.R.D.

In caso di mancata offerta o di offerta non ritenuta congrua, l’Assicurato può proporre l’azione diretta unicamente nei confronti della propria Compagniaunicamente nei confronti della propria Compagnia

Dopo 60 giorni60 giorni dalla presentazionedella richiesta di risarcimento/invio delle informazioni integrative nel caso di danni a cose

Dopo 90 giorni90 giorni dalla presentazionedella richiesta di risarcimento/invio delle informazioni integrative nelcaso di lesioni personali

Il contenziosoIl contenzioso

Page 41: IL RISARCIMENTO DIRETTO C.A.R.D.

Il sistema di assistenza alle Il sistema di assistenza alle AgenzieAgenzie

AGENZIA

Help DESK GGL

Il rapporto e le comunicazioni con il Call Center

Il rapporto e le comunicazioni con il

CLD e gli uffici di Liquidazione Centralizzata

Il sistema di Customer Care per le Agenzie